31966L0400

Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole /* VERSIONE CODIFICATA CF 374Y0608(01) */

Gazzetta ufficiale n. 125 del 11/07/1966 pag. 2290 - 2297
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0108
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0124
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0235
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0166
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0166
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0123


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (66/400/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di barbabietole da zucchero e da foraggio, qui di seguito denominate «barbabietole», occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di barbabietole dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate ; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di barbabietole a sementi di alta qualità ; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a tipi e varietà di barbabietole sufficientemente stabili ed omogenei, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di barbabietole nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta dei tipi e delle varietà ammessi alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcuni tipi o varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di questi stessi tipi o varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza dei tipi o delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che tali sistemi esistono già sul piano internazionale per le sementi di granturco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) e per le sementi di piante foraggere (Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico);

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi predetti;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di barbabietole devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente (1) GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1744/64. esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate ; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre escludere le sementi di barbabietole non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica ; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate alla esportazione in paesi terzi;

Considerando che per migliorare la qualità delle sementi di barbabietole nella Comunità devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la poliploidia, la monogermia, nonché la segmentazione, la purezza specifica, la facoltà germinativa e il tenore di umidità ; che occorre che le disposizioni in materia siano adottate tenendo conto delle condizioni già applicate in vasta misura al commercio delle sementi di barbabietole da zucchero in base a raccomandazioni dell'«Institut international de recherches betteravières»;

Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo di campioni, alla chiusura e al contrassegno ; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;

Considerando che per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette - fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato - se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino all'elaborazione di un catalogo comune dei tipi o delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi a tipi o varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi della categoria «sementi certificate»;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione ; che, per facilitare la attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di barbabietole commercializzate all'interno della Comunità.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per: A. Barbabietole : le barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L.

B. Sementi di base : le sementi

a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà,

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni dell'allegato I per le sementi di base, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

C. Sementi certificate : le sementi

a) provenienti direttamente da sementi di base,

b) previste per la produzione di barbabietole,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni dell'allegato I per le sementi certificate, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

D. Sementi monogermi : sementi geneticamente monogermi.

E. Sementi segmentate : sementi trasformate artificialmente in monogermi.

F. Disposizioni ufficiali : le disposizioni che sono adottate a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che la persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di barbabietole soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» e rispondano alle condizioni dell'allegato I, parte B.

2. Gli Stati membri vigilano affinchè gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

3. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1: a) per sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di base;

b) per prove sperimentali o a scopi scientifici;

c) per lavori di selezione;

d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 4

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3: a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa ; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perchè il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale, di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario ; sono adottate disposizioni opportune perchè il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria ; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce all'allegato I, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione. P

Articolo 6

1. Ogni Stato membro stabilisce un registro dei tipi o varietà di barbabietole ammessi ufficialmente alla certificazione nel proprio territorio ; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro i tipi o varietà di piante provenienti direttamente da sementi della categoria «sementi certificate».

2. Per gli ibridi e le varietà sintetiche, i componenti genealogici sono comunicati ai servizi responsabili dell'ammissione e della certificazione. Su richiesta del costitutore, gli Stati membri vigilano affinché l'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

3. Un tipo o una varietà sono ammessi alla certificazione solo quando sia stato accertato durante tre annate successive, mediante esami ufficiali o ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, che il tipo o la varietà siano sufficientemente omogenei e stabili.

4. I tipi o le varietà ammessi sono regolarmente e ufficialmente controllati. Qualora nel corso di esami effettuati in più annate, particolarmente in coltura, si costati che una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e il tipo o la varietà sono soppressi dal registro. In caso di modificazione di una o più caratteristiche secondarie di un tipo o di una varietà, la descrizione nel registro è immediatamente modificata.

5. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione, che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che durante la procedura di controllo dei tipi e varietà e durante l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei ; nell'allegato II sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi della categoria «sementi certificate»: a) come sementi poliploidi, soltanto se la percentuale di diploidi non è superiore a 40,

b) come sementi triploidi, soltanto se la percentuale di triploidi è almeno uguale a 75,

c) come sementi tetraploidi, soltanto se la percentuale di tetraploidi è almeno uguale a 85.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 10 e 11, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

2. Non si può procedere ad una nuova chiusura se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista nell'articolo 11, paragrafo 1 si menzionerà anche la nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate

a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato III in una delle lingue ufficiali della Comunità ; l'applicazione è assicurata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura ; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate ; negli scambi tra gli Stati membri l'etichetta reca la data della chiusura ufficiale ; se, nel caso previsto nell'articolo 4, lettera a), le sementi di base non rispondono alle condizioni dell'allegato I quanto alla facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta;

b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni di cui all'allegato III per l'etichetta stessa ; esso non è indispensabile quando tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio.

2. Gli Stati membri possono: a) prescrivere che l'etichetta rechi, in ogni caso, la data della chiusura ufficiale;

b) prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi.

Articolo 12

Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate, siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di un'etichetta del fornitore, oltre ai casi privisti nell'articolo 4.

Articolo 13

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonchè sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 14

1. Gli Stati membri vigilano affinchè le sementi di base e le sementi certificate che siano state ufficialmente certificate, e l'imballaggio delle quali sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Gli Stati membri possono: a) limitare la commercializzazione delle sementi di barbabietole alle sementi di tipi o varietà iscritti in un registro nazionale che si basi sui valori agronomici e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune dei tipi o varietà, applicazione che dovrà intervenire non oltre il 1º gennaio 1970 ; le condizioni di iscrizione in detto registro, per i tipi e le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per i tipi e le varietà nazionali;

b) prescrivere che le sementi di barbabietole debbano essere commercializzate soltanto in calibri determinati.

Articolo 15

Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo sono equivalenti alle sementi certificate raccolte nello Stato produttore delle sementi di base, se sono state assoggettate nella coltura di produzione ad un'ispezione in campo che soddisfi alle condizioni dell'allegato I, parte A, e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni dell'allegato I, parte B, per le sementi certificate.

Articolo 16

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata

a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato 1, parte A;

b) se sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche, nonchè alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base o alle sementi certificate raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle constatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1º luglio 1969.

Articolo 17

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di un dato tipo o di una data varietà, il colore dell'etichetta ufficiale è quello previsto per la categoria corrispondente e, in tutti gli altri casi, il colore è giallo scuro. L'etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Articolo 18

La presente direttiva non si applica alle sementi di barbabietole per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19

Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggi, durante la commercializzazione, affinchè le sementi di barbabietole soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva.

Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono stabiliti campi comparativi comunitari nei quali viene effettuato in ciascuna annata un controllo a posteriori di campioni di sementi certificate di barbabietole, prelevati mediante sondaggi ; tali campi sono sottoposti all'esame del Comitato di cui all'articolo 21.

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

Articolo 21

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (1), denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3.Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 22

Le presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 23

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1º luglio 1969, le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER (1) Vedi pag. 2289/66 della presente Gazzetta.

ALLEGATO I Condizioni per la certificazione

A. COLTURA 1. La coltura deve presentare identità e purezza del tipo o della varietà in grado sufficiente.

2. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di un tipo o di una varietà.

3. Si deve procedere almeno ad una ispezione ufficiale in campo e, per le sementi di base, almeno a due ispezioni ufficiali in campo, una per i planchons e l'altra per le piante porta-seme.

4. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza del tipo o della varietà.

5. Le distanze minime da colture vicine devono essere le seguenti per: >PIC FILE= "T0001588">

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

B. SEMENTI 1. Le sementi devono presentare identità e purezza del tipo o della varietà in grado sufficiente.

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3. Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni: a) >PIC FILE= "T0001589">

La percentuale in peso di semi di altre piante non deve superare 0,3, entro i quali è ammessa una percentuale massima di semi di malerbe di 0,1. A tal fine devono essere esaminati almeno 200 grammi del campione.

b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi segmentate: aa) Sementi monogermi:

almeno il 90 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula.

bb) Sementi segmentate:

almeno il 65 % e dal 1º luglio 1971 almeno il 70 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula ; la percentuale di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare 5 rispetto ai germinati.

ALLEGATO II

Peso massimo di un lotto : 20 tonnellate

Peso minimo di un campione : 300 grammi

ALLEGATO III Etichetta

A. Indicazioni prescritte 1. «Sementi certificate secondo le prescrizioni della Comunità Economica Europea»

2. Servizio di certificazione e Stato membro

3. Numero di riferimento del lotto

4. Barbabietole da zucchero o da foraggio

5. Tipo o varietà

6. Categoria

7. Paese di produzione

8. Peso netto o lordo dichiarato

9. Per le sementi poliploidi della categoria «sementi certificate» : la menzione «poliploidi»

Per le sementi triploidi della categoria «sementi certificate» : la menzione «triploidi»

Per le sementi tetraploidi della categoria «sementi certificate» la menzione «tetraploidi»

10. Per le sementi monogermi : la menzione «monogermi»

11. Per le sementi segmentate : la menzione «segmentate»

B. Dimensioni minime

110 mm X 67 mm