31962H0120(01)

Raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri in virtù degli articoli 155 e 115, in merito al regime di esportazione da applicare nei confronti dei paesi terzi per alcuni tipi di pelli gregge, in occasione dell'applicazione delle norme dell'articolo 34 del trattato

Gazzetta ufficiale n. 005 del 20/01/1962 pag. 0108 - 0109


COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA COMMISSIONE INFORMAZIONI RACCOMANDAZIONI E PARERI Raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri in virtù degli articoli 155 e 115, in merito al regime di esportazione da applicare nei confronti dei paesi terzi per alcuni tipi di pelli gregge, in occasione dell'applicazione delle norme dell'articolo 34 del Trattato

Richiamandosi agli obblighi derivanti dall'articolo 34 del Trattato, la Commissione aveva chiesto agli Stati membri, con lettera III/A/1/4214 del 30/5/1961, di indicare i prodotti per i quali l'abolizione delle restrizioni all'esportazione, all'interno della C.E.E., potrebbe determinare deviazioni di traffico o difficoltà economiche, e per i quali gli Stati membri chiedessero l'adozione di misure di politica commerciale comune.

I prodotti notificati dagli Stati membri, tra cui in particolare le pelli gregge, sono stati oggetto di esame, in varie riunioni, da parte dei servizi della Commissione e degli esperti nazionali.

Durante tali lavori, è apparso che alcuni Stati membri auspicano, per taluni tipi di pelli gregge, l'adozione di misure di politica commerciale comune, al fine di evitare che le differenze nei regimi di esportazione applicati nei confronti dei paesi terzi determinino deviazioni di traffico o difficoltà economiche negli Stati membri, in seguito all'applicazione dell'articolo 34 del Trattato.

D'altra parte, provvedimenti di questo genere erano già stati presi per alcuni tipi di pelli gregge, sulla base della raccomandazione della Commissione del 4 agosto 1959, accettata da tutti gli Stati membri e tuttora in vigore.

A conclusione dei lavori suddetti, si è convenuto che dei metodi di cooperazione, basati sul mantenimento e sull'ampliamento del sistema adottato in applicazione della raccomandazione del 4 agosto 1959, rappresenterebbero il provvedimento più adatto a evitare le difficoltà sopra menzionate.

Per tali motivi e in virtù dell'articolo 155 e dell'articolo 115, primo capoverso, prima frase, tenuto conto dei desideri espressi dagli Stati membri e nell'intento di assicurare le condizioni necessarie affinchè vengano pienamente osservati gli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 34 del Trattato, la Commissione raccomanda al Governo italiano di non autorizzare, dopo la fine della prima tappa, la riesportazione verso paesi terzi che non siano quelli sotto citati nella colonna 4 dei seguenti prodotti, qualora essi siano originari degli Stati membri menzionati nella colonna 3 e siano stati importati in Italia da altri Stati membri:

>PIC FILE= "T0001458"> La Commissione raccomanda inoltre al Governo italiano di prendere in considerazione, nei limiti dei suoi poteri, la possibilità di autorizzare la riesportazione verso paesi terzi, da parte degli altri Stati membri, delle pelli cui si riferisce la limitazione di riesportazione, qualora nei contingenti di esportazione delle pelli stesse, aperti dal Governo italiano nei confronti dei paesi terzi, vi siano disponibilità.

La Commissione riesaminerà la situazione del settore delle pelli gregge, con la partecipazione degli esperti degli Stati membri, entro la fine del primo semestre di applicazione della presente raccomandazione, che sostituirà, a partire dal termine della prima tappa, la raccomandazione della Commissione del 4 agosto 1959.

Bruxelles, 20 dicembre 1961

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN