7.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 232/37


DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del 15 marzo 2022

relativa alla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2022/1476]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in particolare l’articolo 4 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

1)

L’articolo 28 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.

2)

L’articolo 4 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 89 dell’accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

3)

In seguito all’adozione della decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio (1) relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione relativamente alla modifica del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/2021 (2) che sostituisce il protocollo n. 3 con un nuovo testo.

4)

Il protocollo n. 3 contiene, da una parte, un riferimento dinamico alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («convenzione»), rendendo la convenzione applicabile fra l’Unione e la Giordania e, dall’altra, le norme transitorie che sono state applicabili come serie di norme di origine alternativa a quelle della vigente convenzione a decorrere dal 1o settembre 2021.

5)

Nell’ambito del sostegno dell’Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, nel luglio 2016 l’Unione e la Giordania hanno convenuto di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo.

6)

Di conseguenza, il comitato di associazione UE-Giordania ha adotttato la decisione n. 1/2016 (4) al fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e di integrare l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.

7)

Nel dicembre 2017 la Giordania ha presentato la prima relazione annuale sull’attuazione del regime delle norme di origine istituito dalla decisione n. 1/2016 e ha rivolto diverse richieste intese a ottenere una maggiore flessibilità del regime. Nel dicembre 2018, a seguito dell’esame delle richieste della Giordania, il Consiglio, a nome dell’Unione, ha ritenuto che le richieste fossero giustificate e ha concordato di rendere ulteriormente flessibili taluni requisiti per quanto riguarda il regime delle norme di origine, ad esempio abbandonando il requisito relativo alle zone, fissando un requisito in base al quale per ciascun impianto di produzione il 15 % della forza lavoro complessiva deve essere siriano, e prorogando la durata del regime fino al 31 dicembre 2030.

8)

Il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2018 (5) al fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3, rendendo più flessibili il regime delle norme di origine e prorogando la durata del regime di cui alla decisione n. 1/2016 fino al 31 dicembre 2030. La decisione n. 1/2018 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.

9)

La decisione n. 1/2021 non mantiene le misure di deroga introdotte dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 per rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo.

10)

Al fine di provvedere a mantenere l’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 è necessario collegarle alle nuove norme di origine applicabili a decorrere dal 1o settembre 2021.

11)

È necessario modificare il protocollo n. 3 per mantenere il regime delle norme di origine istituito dalla decisione n. 1/2016, collegandole alle nuove norme transitorie applicabili di cui al protocollo n. 3, come modificato da ultimo con decisione n. 1/2021.

12)

È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 con l’aggiunta di un’appendice B contenente un elenco supplementare di lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato in Giordania possa ottenere il carattere di prodotto originario.

13)

L’applicazione dell’appendice B protocollo n. 3 dovrebbe essere corredata di adeguati obblighi di monitoraggio e comunicazione. Dovrebbe inoltre essere possibile sospendere l’appendice B del protocollo n. 3 se le condizioni per la relativa applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l’istituzione di misure di salvaguardia.

14)

Al fine di garantire la continuità nell’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018, incluse le deroghe ivi previste, e consentire in tal modo agli esportatori autizzati di evitare di incorrere in perdite economiche a norma della decisione n. 1/2016, è opportuno applicare la presente decisione retroattivamente a decorrere dal 1o settembre 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3») è modificato mediante l’aggiunta di un’appendice B, contenente le condizioni per l’applicazione di tale appendice B e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti trasformati in Giordania ottengano il carattere di prodotto originario, qualora la fabbricazione di tali prodotti abbia implicato l’ulteriore occupazione di rifugiati siriani, come indicato nell’allegato della presente decisione.

2.   L’appendice B del protocollo n. 3 si applica fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 2

Ai fini dell’applicazione della presente decisione, le prove dell’origine possono essere rilasciate retrospettivamente per le esportazioni effettuate fra il 1o settembre 2021 e la data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 37).

(2)  Decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 aprile 2021, che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/742] (GU L 164 del 10.5.2021, pag. 1).

(3)  Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4).

(4)  Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6).

(5)  Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE - Giordania, del 4 dicembre 2018, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2019/42] (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 147).


ALLEGATO

Appendice B

ADDENDUM DELL’ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ PRODOTTI TRASFORMATI IN GIORDANIA POSSANO OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Articolo 1

Disposizioni comuni

A.   Definizione di origine

1.

Per i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 («convenzione»), se tali prodotti soddisfano le condizioni seguenti:

a)

le necessarie lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere di prodotto originario avvengono in impianti di produzione situati nel territorio della Giordania; e

b)

la forza lavoro complessiva di ciascun impianto di produzione situato nel territorio della Giordania in cui i prodotti sono lavorati o trasformati è composta da una percentuale di rifugiati siriani di almeno il 15 % (calcolata singolarmente per ciascun impianto di produzione).

2.

La pertinente percentuale a norma del paragrafo 1, lettera b), è calcolata in qualsiasi momento successivo all’entrata in vigore della presente appendice e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupati su base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di 12 mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania.

3.

Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, concedono agli impianti di produzione che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se gli impianti di produzione non soddisfano più dette condizioni.

B.   Prova dell’origine

4.

Una prova dell’origine compilata secondo le disposizioni della presente appendice contiene la menzione seguenti in lingua inglese:

«Derogation – Appendix B of Protocol 3 – [authorisation number granted by the competent authorities of Jordan]».

C.   Cooperazione amministrativa

5.

Quando, a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’appendice I della convenzione, le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri») in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo.

6.

Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

D.   Relazione, monitoraggio e revisione

7.

Entro 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente appendice, e successivamente su base annuale, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti della presente appendice, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di otto cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile per i prodotti coperti dal regime istituito dalla decisione n. 1/2016 e un elenco che identifica gli impianti di produzione in Giordania e precisa la percentuale di rifugiati siriani impiegati in ciascun singolo impianto di produzione su base annua. La Giordania fornisce inoltre relazioni alla Commissione europea con cadenza trimestrale sul numero complessivo di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all’attuazione e al monitoraggio della presente appendice nell’ambito degli organismi istituiti dall’accordo, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti assicurano che le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale siano coinvolte nel processo di monitoraggio.

8.

Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di almeno 60 000 permessi di lavoro attivi, o altri mezzi misurabili corrispondenti a occupazione legale e attiva determinata dal comitato di associazione, ai rifugiati siriani, le parti applicano la presente appendice a tutti i prodotti disciplinati dalla presente appendice senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

9.

Se ritiene che non vi siano prove sufficienti del rispetto da parte della Giordania delle condizioni di cui al paragrafo 8, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione. Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 8 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’Unione europea può decidere che si applicano le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

E.   Sospensione temporanea

10.

 

a)

Fatti salvi i paragrafi 8 e 9, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione se ritiene che non vi siano prove sufficienti che la Giordania o uno specifico impianto di produzione rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il deferimento determina se il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 è attribuibile alla Giordania o a uno specifico impianto di produzione.

b)

Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’applicazione della presente appendice è sospesa. La durata della sospensione è quella contenuta nel deferimento effettuato dall’Unione europea al comitato di associazione.

c)

Il comitato di associazione può decidere di prorogare il termine di 90 giorni. In tal caso la sospensione dell’applicazione della presente appendice ha effetto qualora il Consiglio di associazione non abbia adottato alcuna delle azioni indicate nella lettera b) entro il termine prorogato.

d)

Il comitato di associazione può decidere di revocare la sospensione dell’applicazione della presente appendice.

e)

In caso di sospensione, la presente appendice continua ad avere applicazione per un periodo di quattro mesi con riferimento ai prodotti che, alla data di sospensione temporanea dell’appendice, si trovano in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche nell’Unione europea, e per i quali è stata compilata una prova dell’origine conformemente alla presente appendice prima della data di sospensione temporanea.

F.   Meccanismo di salvaguardia

11.

Qualora un prodotto di cui all’articolo 2, che beneficia dell’applicazione della presente appendice, sia importato in quantitativi talmente accresciuti e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare seri danni ai produttori dell’Unione europea di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell’Unione europea, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia dell’Unione europea, a norma degli articoli 24 e 26 dell’accordo, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tali seri danni, minacce o gravi perturbazioni, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l’applicazione della presente appendice è sospesa per quanto riguarda tale prodotto fino a quando il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tali danni, minacce o perturbazioni, o non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato di associazione.

G.   Entrata in vigore e applicazione

12.

La presente appendice si applica dalla data di applicazione della decisione del Consiglio di associazione, alla quale esso è allegato, e si applica fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 2

Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni

L’elenco dei prodotti cui si applica la presente appendice e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell’appendice I, allegato II, della convenzione sono riportati qui di seguito.

L’appendice I, allegato II, della convenzione contenente le note introduttive dell’elenco dell’appendice I, allegato II, della convenzione si applica mutatis mutandis all’elenco seguente, con gli emendamenti seguenti:

Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base:

«—

fibre di vetro;

fibre di metallo.».

Alla nota 7.3, il testo è sostituito dal seguente:

«Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.».

Ai fini della presente appendice si applica l’elenco seguente:

«ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite) frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Può tuttavia essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite).

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di materiali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2811

Triossido di zolfo nonché

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2840

Perborato di sodio;

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843

ex 2852

Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2905,43; 2905,44; 2905,45

Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); glicerolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (3) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate:

a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3806 30

“Gomme-esteri”

Fabbricazione a partire da acidi resinici

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3809 10

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905.44. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3907

Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (4)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

Poliestere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3920

Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron (5)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

 

 

Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4101 da 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 da 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104,11, 4104,19, 4105,10, 4106,21, 4106,31 o 4106,91

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

4107 , 4112 , 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali delle sottovoci 4104,41, 4104,49, 4105,30, 4106,22, 4106,32 e 4106,92, solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; relativi lavori; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

altro

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 da 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5111 da 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani di animali o di crine:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 52

Cotone; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 da 5207

Filati di cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5208 da 5212

Tessuti di cotone:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 da 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5309 da 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

Tessitura (6)

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401 da 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6)

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5501 da 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 da 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5512 da 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa (6)

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

Feltri all’ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

Tuttavia:

i filamenti di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6)

 

altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

o

unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

 

altri

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (6)

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

o

filatura accompagnata da floccaggio

o

floccaggio accompagnato da tintura (6)

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

fabbricazione di tessuti “tufted” accompagnata da tintura o da stampa

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica (6)

Tuttavia:

i filamenti di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

5901

Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (6)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

 

altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6).

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (6)

 

altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

 

altri

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 da 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

 

Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Tessitura (6)

 

altri

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura (6)

o

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

Capitolo 60

tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

o

torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da tessuti

 

altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (6)

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:

Fabbricazione a partire da tessuti

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

o

confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)  (7)

 

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)  (7)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

 

equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7)

 

tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 da 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

 

 

in feltro, di stoffe non tessute

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

altri:

 

 

--

ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)  (8)

 

--

altri

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (6)

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

non tessuti

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (6)  (7)

o

spalmatura, a condizione che il valore del tessuto non spalmato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire da ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato

 

 

lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (9)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o

lana di vetro

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 o 7110

o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 , tra di loro o con metalli comuni

 

semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi

ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 73

Lavori di ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7801

Piombo greggio:

 

 

piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8302 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette ed altri oggetti ornamentali, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8306 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla (motori a scoppio)

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8501 , 8502

Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

da 8535 a 8537

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8540 11 e 8540 12

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

da ex 8542 31 a ex 8542 33 ed ex 8542 39

Circuiti integrati monolitici

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

o

operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 91

Orologeria

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 9506

Mazze da golf e parti delle mazze

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9601 e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura).

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa quella della voce 3503 , e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, scope di filacce e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce


(1)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.

(3)  Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(4)  Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(5)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(6)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(7)  Cfr. nota introduttiva 6.

(8)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(9)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.».