29.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 386/40 |
DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO
dell’8 ottobre 2021
relativa alla valutazione positiva della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra [2021/1887]
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,
visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in particolare l’articolo 146,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
(2) |
Il preambolo dell’accordo riconosce l’impegno della Georgia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell’Unione, conformemente all’accordo, e ad attuarla in maniera efficace, contribuendo in tal modo ad offrire i vantaggi derivanti da una più stretta associazione politica e integrazione economica tra la Georgia e l’Unione a vantaggio di tutti i cittadini della Georgia, incluse le comunità divise dal conflitto. |
(3) |
Conformemente all’articolo 147 dell’accordo, le parti dell’accordo convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l’effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. |
(4) |
A norma dell’articolo 146 dell’accordo, la Georgia deve fare in modo che la propria legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata all’acquis dell’Unione in materia di appalti pubblici e che il ravvicinamento all’acquis dell’Unione sia effettuato in fasi successive secondo quanto previsto dal programma di cui all’allegato XVI-B. |
(5) |
A norma dell’articolo 146 dell’accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» deve adottare una decisione per ciascuna delle fasi di cui all’allegato XVI-B dell’accordo sulla base di una valutazione positiva di tale Comitato. |
(6) |
L’allegato XVI-B dell’accordo, stabilisce i requisiti che la Georgia deve soddisfare per completare la fase 1, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È espresso un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano con decreto n. 536 del 31 marzo 2016 del governo georgiano «Concernente l’approvazione di una tabella di marcia relativa alle modifiche programmate nel settore degli appalti pubblici previste per ottemperare agli obblighi in vigore tra la Georgia e l’UE nell’ambito dell’accordo sulla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA)», modificato dai decreti del governo georgiano n. 154, del 22 gennaio 2018, e n. 974, del 12 giugno 2020.
Articolo 2
È espressa una valutazione positiva del completamento da parte della Georgia della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo, sulla base dei motivi indicati nell’allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facendo ugualmente fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2021
Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»
Il presidente
Genadi ARVELADZE
Le segretarie
Mariam GABUNIA
Rikke MENGEL-JØRGENSEN
ALLEGATO
Conformemente all’allegato XVI-B dell’accordo, di cui al capo 8 relativo agli appalti pubblici, per il completamento della fase 1 occorre che siano soddisfatti i requisiti seguenti:
1) |
attuazione delle disposizioni seguenti dell’accordo:
|
2) |
accordo sulla strategia di riforma di cui all’articolo 145 dell’accordo. |
Requisito 1) a):
Per quanto riguarda la prima parte del primo requisito, l’articolo 143, paragrafo 2, dell’accordo prevede che:
«la Georgia designi in particolare:
a) |
un organismo esecutivo a livello dell’amministrazione centrale, che abbia il compito di garantire una politica coerente e la relativa attuazione in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Tale organismo facilita e coordina l’attuazione del capo corrispondente dell’accordo e guida il processo di ravvicinamento progressivo all’acquis dell’Unione, come stabilito nell’allegato XVI-B dell’accordo; |
b) |
un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In tale contesto per «organismo indipendente» si intende un’autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo.»: |
Il requisito di cui all’articolo 143, paragrafo 2, lettera a) dell’accordo, è stato soddisfatto il 23 aprile 2014 con decreto n. 306 del governo georgiano.
L’organismo esecutivo a livello dell’amministrazione centrale che ha il compito di garantire una politica coerente e la relativa attuazione in tutti i settori connessi agli appalti pubblici è l’agenzia per gli appalti pubblici (SpA) della Georgia. Tale agenzia è un soggetto giuridico indipendente di diritto pubblico autorizzato a garantire la conformità e il rispetto delle disposizioni della legge sugli appalti pubblici (PPL).
La SpA è stata istituita con decreto n. 223 del 5 giugno 2001 del presidente della Georgia basato sulla PPL adottata il 9 dicembre 1998 dal parlamento georgiano. La SpA è stata successivamente accorpata all’agenzia georgiana per la concorrenza (GCA). Dopo la firma dell’accordo di associazione, al fine di ottemperare pienamente al DCFTA, la SpA e la GCA sono state divise in due entità distinte. Di conseguenza, lo stato attuale della SpA è stato determinato dal decreto n. 306, del 23 aprile 2014 del governo della georgiano.
Le attività della SpA sono disciplinate dalla Costituzione della Georgia, da accordi internazionali, tra cui l’accordo, dalla legge e dallo statuto della SpA. Il controllo statale sulle attività della SpA è esercitato dal governo georgiano. Il governo della Georgia approva inoltre la struttura e lo statuto della SpA.
Il presidente della SpA è nominato dal primo ministro georgiano, che può anche sospenderne il mandato.
Il personale della SpA è assunto e promosso conformemente al codice del lavoro georgiano. Il numero totale di dipendenti a tempo indeterminato è attualmente pari a 123 e 22 dipendenti sono assunti su base contrattuale a tempo determinato, il che risulta in linea con le funzioni che la SpA svolge attualmente.
La SpA ha acquisito una solida reputazione in seno al governo georgiano, nonché presso le istituzioni finanziarie internazionali, i donatori e le parti interessate internazionali, per l’espletamento efficiente ed efficace dei suoi doveri e delle sue responsabilità. La SpA svolge un ruolo chiave nel facilitare e coordinare l’adempimento degli obblighi e guida il processo di ravvicinamento progressivo all’acquis dell’Unione, come stabilito nell’allegato XVI-B dell’accordo. La SpA ha la capacità di sostenere efficacemente lo sviluppo del sistema degli appalti pubblici (compreso il panorama giuridico e l’intero sistema) in Georgia.
L’insieme di funzioni conferite alla SpA dalla legge copre i requisiti generali raccomandati dalla prassi internazionale a tali istituzioni per sostenere il miglioramento del quadro giuridico e per potenziare la capacità operativa a livello delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici. La SpA espleta adeguatamente le funzioni di regolamentazione, monitoraggio, formazione, assistenza e informazione.
Le funzioni aggiuntive della SpA sono le seguenti:
— |
monitorare le procedure di appalto pubblico; |
— |
preparare ed emanare atti normativi per disciplinare le procedure di appalto pubblico; |
— |
esaminare e analizzare la situazione del sistema degli appalti pubblici sulla base delle relazioni ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e presentare proposte al governo della Georgia affinché adotti le decisioni necessarie; |
— |
elaborare programmi di formazione standard e speciali nonché strumenti metodologici, organizzare seminari e formazioni destinati alle autorità del governo centrale e dei governi autonomi locali, ai rappresentanti dei media e altri soggetti interessati; |
— |
creare, aggiornare e supervisionare una banca dati unificata per gli appalti; |
— |
fornire servizi di consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici; |
— |
sostenere l’introduzione di moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel sistema degli appalti; |
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sostenere il funzionamento del sistema elettronico unificato per gli appalti pubblici e garantire il flusso elettronico dei documenti durante le gare d’appalto; |
— |
esaminare le controversie che possono sorgere durante le gare; |
— |
vigilare sulla legalità delle procedure d’appalto e definire le politiche di regolamentazione delle procedure d’appalto; |
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tenere aggiornate una lista nera e una lista bianca; |
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identificare e/o integrare un oggetto d’appalto nel sistema di classificazione; |
— |
bandire gare d’appalto consolidate per determinati oggetti d’appalto; |
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redigere una relazione annuale sulle proprie attività, trasmetterla al governo della Georgia entro il 15 maggio di ogni anno e pubblicarla sul sito web della SpA. |
Il requisito di cui all’articolo 143, paragrafo 2, lettera b) dell’accordo, è stato soddisfatto il 2 luglio 2020 con legge georgiana n. 6730.
Tale legge della Georgia n. 6730 ha abolito il precedente organo di ricorso (Consiglio per la risoluzione delle controversie) e ha istituito un nuovo organismo pubblico indipendente e imparziale. L’organo amministrativo di recente istituzione rivestirà le funzioni di organo di ricorso per quanto riguarda le denunce relative agli appalti pubblici, i partenariati pubblico-privato e le attività di concessione. Le modifiche apportate dalla legge georgiana n. 6730 si applicavano anche alle questioni relative all’aggiudicazione di appalti mediante procedure «semplificate» (aggiudicazione diretta, appalti a fonte unica), ad esempio alla procedura di richiesta di approvazione da parte dell’agenzia per gli appalti pubblici per lo svolgimento di operazioni di aggiudicazione di appalti pubblici mediante procedure «semplificate» in caso di «necessità urgente».
Le disposizioni della legge georgiana n. 6730, prevedono adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità, come stabilito nell’articolo 143, paragrafo 2, lettera b) dell’accordo.
Requisito 1) b):
Per quanto riguarda la seconda parte del primo requisito, a norma dell’articolo 144 dell’accordo, per l’aggiudicazione di tutti gli appalti le parti si conformano a una serie di norme di base, contemplate nei paragrafi da 2 a 15 del medesimo articolo, per quanto riguarda la pubblicazione, l’aggiudicazione e la tutela giurisdizionale. Tali norme di base derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell’acquis dell’UE in materia, in particolare dai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Tali principi sono stati integrati nella normativa georgiana in materia di appalti pubblici con l’introduzione di un sistema di appalti elettronici nel 2010 e l’adozione della modifica della PPL, con la legge georgiana n. 617, del 6 aprile 2017.
Nel 2010 la Georgia ha introdotto un sistema di appalti elettronici istituendo il cosiddetto «GE-GP», sistema elettronico unificato georgiano per gli appalti pubblici. Dall’introduzione del sistema degli appalti elettronici, il 100 % degli appalti pubblici in Georgia è stato svolto per via elettronica, il che ne assicura la trasparenza e stimola la concorrenza. La trasparenza del sistema di appalti elettronici è pienamente conforme ai requisiti dell’Unione per la pubblicazione, in quanto tutte le informazioni relative ai bandi di gara e all’aggiudicazione sono pienamente trasparenti e completamente accessibili.
Per soddisfare alcune delle altre norme di base di cui all’articolo 144 dell’accordo e per ovviare alla non conformità della PPL, la SpA ha preparato alcuni progetti di modifica di tale legge. Il governo della Georgia ha approvato le modifiche proposte, già nel dicembre 2016, e le ha successivamente trasmesse al parlamento georgiano. Tali modifiche sono state adottate dal parlamento georgiano il 6 aprile 2017 con legge della Georgia n. 617. Le modifiche riguardavano i seguenti orientamenti fondamentali: a) i principi fondamentali; b) le specifiche tecniche; e c) i termini.
a) |
La modifica della PPL, volta a introdurre i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, che non erano esplicitamente menzionati nella legge, riguardava l’articolo 2, lettera c), e l’articolo 13. |
b) |
La modifica della PPL riguardava inoltre l’articolo 12-1, paragrafo 6, per quanto riguarda l’introduzione dell’uso di una descrizione generale dei criteri di prestazione, tecnici e/o funzionali per definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti. In forza delle nuove disposizioni, le amministrazioni aggiudicatrici potranno stabilire specifiche sulla base dei criteri di prestazione, tecnici e/o funzionali; di conseguenza sarà possibile presentare offerte che riflettano la diversità delle soluzioni tecniche disponibili sul mercato. È stato specificato che, al momento della redazione dei requisiti per l’appalto, occorre dare la preferenza ai criteri di prestazione e funzionali. |
c) |
La modifica ha introdotto termini ragionevoli per il bando di gara e per familiarizzarsi con i termini del bando. |
Le modifiche della PPL sono entrate in vigore il 19 luglio 2017. Le nuove modifiche hanno anche esteso i termini per la presentazione delle offerte anche al di sotto delle soglie dell’Unione. Attualmente i termini per ciascun tipo di procedura, al di sotto e al di sopra delle soglie dell’Unione, sono i seguenti:
Tipo di procedura |
Oggetto |
Soglie monetarie |
Termini di presentazione |
Offerta elettronica |
Appalti di forniture e di servizi |
Da 5 000 GEL a 150 000 GEL |
7 giorni |
Oltre 150 000 GEL |
10 giorni |
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Appalti di lavori |
Da 5 000 GEL a 300 000 GEL |
10 giorni |
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Oltre 300 000 GEL |
20 giorni |
||
Al di sopra delle soglie dell’Unione |
Appalti di forniture e di servizi |
135 000 EUR e al di sopra |
30 giorni |
Appalti di lavori |
5 225 000 EUR e al di sopra |
Requisito 2:
Per quanto riguarda il secondo requisito della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo, occorre approvare la tabella di marcia di cui all’articolo 145 dell’accordo. L’articolo 145, paragrafo 1, dell’accordo dispone che, prima dell’inizio del ravvicinamento progressivo, la Georgia debba presentare al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una tabella di marcia completa relativa all’attuazione del titolo IV, capo 8, dell’accordo, che comprenda un calendario e le tappe previste. Taletabella di marcia, che secondo l’accordo deve rispettare le fasi e il calendario di cui all’allegato XVI-B, deve comprendere tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento all’acquis dell’Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale.
Il 31 marzo 2016 il governo della Georgia ha approvato la tabella di marcia con decreto n. 536 «Concernente le modifiche programmate nel settore degli appalti pubblici previste per ottemperare agli obblighi in vigore tra la Georgia e l’UE nell’ambito dell’accordo sulla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA)». Tale decreto è stato modificato dai decreti n. 154 del 22 gennaio 2018 e n. 974 del 12 giugno 2020 del governo georgiano.
La tabella di marcia comprende tutte le riforme in termini di ravvicinamento all’acquis dell’Unione e di sviluppo delle capacità istituzionali e rispetta le tappe e il calendario di cui all’allegato XVI-B dell’accordo conformemente all’articolo 145 dell’accordo.