21.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/3


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI INDONESIA AI SENSI DELL’ARTICOLO XXVIII DELL’ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (GATT) 1994 IN MERITO ALLA MODIFICA DELLE CONCESSIONI PER TUTTI I CONTINGENTI TARIFFARI INCLUSI NELL’ELENCO CLXXV DELL’UE A SEGUITO DEL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA

A.   Lettera dell’Unione europea

Eccellenza,

in esito ai negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («UE») come comunicato ai membri dell’OMC nel documento G/SECRET/42/Add.2, l’Indonesia e l’UE convengono di concludere i negoziati sulla base indicata di seguito.

L’Indonesia concorda con il principio e la metodologia di suddivisione degli impegni quantitativi figuranti nell’elenco sotto forma di contingenti tariffari dell’UE che includeva il Regno Unito, per cui un quantitativo di tale contingenti risultante dalla suddivisione sarà assunto dall’Unione europea senza il Regno Unito e il quantitativo restante sarà assunto dal Regno Unito.

Per quanto riguarda il contingente tariffario 053 (manioca, comprendente le linee tariffarie seguenti: ex 0714 10 00; 0714 30 00; 0714 40 00; 0714 50 00; 0714 90 20) di cui al documento G/SECRET/42/Add.2, per il quale l’ Indonesia è titolare di diritti di negoziato, l’UE e l’Indonesia convengono che l’impegno quantitativo previsto per questo prodotto per l’UE senza il Regno Unito sarà di 165 000 tonnellate. Le condizioni applicabili a questo contingente tariffario, stabilite in precedenza nell’elenco CLXXV dell’UE (dazio preferenziale contingentale del 6 % ad valorem), e la gestione dello stesso conformemente alle norme dell’UE, rimarranno immutate a seguito di tale ripartizione.

L’UE e l’Indonesia si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. Mi pregio proporre che la presente lettera [in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana (Bahasa Indonesia), ciascun testo facente ugualmente fede] e la risposta di conferma del Suo governo costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai fini dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettere a) e b), del GATT 1994.

Voglia accettare, Eccellenza, l’espressione della mia profonda stima.

Image 1

B.   Lettera della Repubblica di Indonesia

Eccellenza,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«in esito ai negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («UE») come comunicato ai membri dell’OMC nel documento G/SECRET/42/Add.2, l’Indonesia e l’UE convengono di concludere i negoziati sulla base indicata di seguito.

L’Indonesia concorda con il principio e la metodologia di suddivisione degli impegni quantitativi figuranti nell’elenco sotto forma di contingenti tariffari dell’UE che includeva il Regno Unito, per cui un quantitativo di tali contingenti risultante dalla suddivisione sarà assunto dall’UE senza il Regno Unito e il quantitativo restante sarà assunto dal Regno Unito.

Per quanto riguarda il contingente tariffario 053 (manioca, comprendente le linee tariffarie seguenti: ex 0714 10 00; 0714 30 00; 0714 40 00; 0714 50 00; 0714 90 20) di cui al documento G/SECRET/42/Add.2, per il quale l’Indonesia è titolare di diritti di negoziato, l’UE e l’Indonesia convengono che l’impegno quantitativo previsto per questo prodotto per l’UE senza il Regno Unito sarà di 165 000 tonnellate. Le condizioni applicabili a questo contingente tariffario, stabilite in precedenza nell’elenco CLXXV dell’UE (dazio preferenziale contingentale del 6 % ad valorem), e la gestione dello stesso conformemente alle norme dell’UE, rimarranno immutate a seguito di tale ripartizione.

L’UE e l’Indonesia si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. Mi pregio proporre che la presente lettera [in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana (Bahasa Indonesia), ciascun testo facente ugualmente fede] e la risposta di conferma del Suo governo costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai fini dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettere a) e b), del GATT 1994.».

Mi pregio comunicarLe l’accordo del mio governo su quanto precede.

Image 2