18.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 217/3


ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI HONDURAS SULL'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE NEL SETTORE FORESTALE, SULLA GOVERNANCE E SUL COMMERCIO DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI IMPORTATI NELL'UNIONE EUROPEA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione»

e

LA REPUBBLICA DI HONDURAS, di seguito «l'Honduras»;

di seguito denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO la relazione in essere tra l'Unione e l'Honduras, in particolare nel contesto dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, sottoscritto nel 2012;

CONSIDERANDO il dialogo politico e l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, firmato nel 2003, nonché l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, firmato nel 1993;

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea» come un primo passo per affrontare l'urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi di gestione sostenibile delle foreste enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo e, in particolare, del principio 10 riguardante l'importanza di sensibilizzare e di far partecipare il pubblico alle questioni ambientali e del principio 22 riguardante il ruolo vitale delle popolazioni indigene e delle altre collettività locali nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo;

VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e floraselvatiche minacciate di estinzione (CITES) e in particolare le condizioni di tale convenzione cui è subordinato il rilascio ad opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II e III di tale convenzione, nonché nello specifico il fatto che tali esemplari non siano stati ottenuti violando le leggi pertinenti sulla tutela della fauna e della flora;

RIAFFERMANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano il commercio multilaterale, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e dagli altri accordi multilaterali elencati nell'allegato 1A dell'accordo di Marrakech del 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

VISTO l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, in particolare l'articolo 289 del titolo VIII sul commercio di prodotti forestali, ai sensi del quale le parti si impegnano a collaborare per migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale e a promuovere il commercio legale di legname e suoi derivati e la gestione sostenibile delle foreste attraverso strumenti quali la CITES gli accordi volontari di partenariato in materia di applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT);

RIAFFERMANDO l'impegno e la determinazione delle parti in relazione agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare il contributo che l'attuazione di un accordo volontario di partenariato (AVP) apporterà all'obiettivo 15 concernente la promozione di una gestione sostenibile delle foreste, arrestando la deforestazione e adottando misure per affrontare l'offerta e la domanda di prodotti illegali della flora e fauna selvatiche;

RICONOSCENDO il contributo che l'attuazione dell'AVP-FLEGT offrirà alla lotta contro il cambiamento climatico, in linea con gli sforzi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado forestale (REDD+) promuovendo l'applicazione della normativa e la governance nel settore forestale;

RICONOSCENDO che il sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL) mira principalmente a fare in modo che tutto il legname e i suoi derivati rientrino nel quadro giuridico nonché, analogamente, all'applicazione delle prescrizioni dell'SVL senza eccezioni al mercato nazionale e alle esportazioni di legname e suoi derivati dall'Honduras;

CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalle parti alla partecipazione di tutte le parti interessate pertinenti, ivi compresi la società civile, il settore privato, le popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras e la popolazione locale, indipendentemente dal genere, dell'età, dall'ubicazione, dalla religione o dal credo, dall'origine etnica, dalla razza, dalla lingua, o dalla disabilità o da qualsiasi altra condizione di dette parti, al successo delle politiche in materia di governance forestale, in particolare attraverso consultazioni e la comunicazione di informazioni al pubblico;

CONSIDERANDO che le risorse forestali dell'Honduras rappresentano un patrimonio strategico gestito in maniera sostenibile dall' Istituto Nazionale di Conservazione e Sviluppo Forestale, Aree Protette e Flora e Fauna Selvatiche (Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre - ICF)) attraverso un modello di politica forestale nazionale orientato a rispondere efficacemente alle sfide della gestione forestale sostenibile e ad espletare in maniera efficace i compiti di guida, regolamentazione, gestione e agevolazione degli investimenti nello sviluppo del settore forestale pubblico e privato;

CONSIDERANDO che nell'ambito della politica forestale dell'Honduras e in conformità della sua legge su silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche, sono stati compiuti sforzi relativamente alla protezione e dello sviluppo economico delle aree protette, del recupero e della gestione sostenibile delle foreste di conifere, della protezione delle foreste di latifoglie e della promozione di una gestione forestale sostenibile, del coinvolgimento delle organizzazioni comunitarie nella gestione sostenibile delle foreste, della promozione della conservazione e del rimboschimento ambientale nazionale, della gestione integrata dei microbacini, del monitoraggio globale del disboscamento e del commercio illegali di legname e flora e fauna selvatiche, nonché dell'ammodernamento istituzionale della silvicoltura, delle aree protette e del settore della flora e fauna selvatiche;

CONSIDERANDO che il presente accordo costituirà un pilastro fondamentale dei programmi di sviluppo sociale attuati in Honduras allo scopo di creare occupazione, migliorare le condizioni di investimento, formulare politiche per la pianificazione territoriale, contribuire a rivitalizzare l'industria e ad assicurare l'uso sostenibile delle risorse da un punto di vista sociale e ambientale;

CONSIDERANDO che la legge honduregna in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche è concepita per stabilire il quadro giuridico per l'amministrazione e la gestione delle risorse forestali, delle aree protette e della flora e fauna selvatiche, nonché per la protezione, il ripristino, l'uso produttivo, la conservazione e la promozione delle stesse, promuovendo in tal modo uno sviluppo sostenibile adeguato agli interessi sociali, economici, ambientali e culturali del paese;

CONSIDERANDO che i trattati internazionali in materia di ambiente e silvicoltura ratificati dal Congresso nazionale della Repubblica di Honduras costituiscono parte della legislazione nazionale, la quale a sua volta costituisce la base per la formulazione e l'attuazione della politica forestale del paese;

CONSIDERANDO che tramite la sottoscrizione del presente accordo l'Honduras spera di: rafforzare la governance, i diritti di proprietà fondiaria e di utilizzo del territorio e la legislazione nel settore forestale; stabilire processi solidi ed efficaci per le varie parti interessate, creando così condizioni per investimenti su più larga scala e più trasparenti; stabilire politiche in materia di utilizzo del territorio e politiche di investimento a sostengo della produzione legale, nonché sostenere l'attuazione delle politiche volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado forestale (REDD+) affrontando direttamente talune delle cause della deforestazione e del degrado delle foreste;

CONSIDERANDO che l'attuazione del presente accordo sosterrà gli sforzi destinati ad affrontare i cambiamenti climatici, conformemente agli sforzi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado forestale (REDD+);

TENUTO CONTO del fatto che la dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo costituisce un testo di riferimento per un consenso globale in materia di gestione, conservazione e lavorazione boschiva ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, e tenendo conto della recente adozione dello strumento non vincolante sotto il profilo giuridico relativo a tutti i tipi di foreste da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente accordo, conformemente all'impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, è fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutte le importazioni nell'Unione dall'Honduras di legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo siano state prodotte legalmente, in modo da promuovere il commercio di tale legname e suoi derivati.

Il presente accordo fornisce inoltre una base per il dialogo e la cooperazione tra le parti destinati ad agevolarne e promuoverne l'attuazione completa, nonché a rafforzare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«importazione nell'Unione»: l'immissione in libera pratica nell'Unione, ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, di legname e suoi derivati che non possono essere classificati come «merci prive di carattere commerciale» ai sensi dell'articolo 1, punto 21), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

b)

«esportazione»: l'operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio dell'Honduras, ad eccezione del legname e dei suoi derivati in transito in Honduras;

c)

«legname e suoi derivati in transito»: qualsiasi prodotto del legno proveniente da un paese terzo che entra nel territorio dell'Honduras sotto controllo doganale e lo lascia nella stessa forma senza modifica del proprio paese di origine o senza essere commercializzato in Honduras;

d)

«legname e suoi derivati»: i prodotti elencati nell'allegato I;

e)

«codice SA»: codice fino a sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane;

f)

«licenza FLEGT»: un documento che conferma la provenienza di un carico da fonte legale e verificata conformemente ai criteri stabiliti nel presente accordo;

g)

«autorità di rilascio delle licenze»: autorità designata dall'Honduras per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;

h)

«autorità competenti»: autorità designate dagli Stati membri dell'Unione per la ricezione, l'accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;

i)

«carico»: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT, spedito dall'Honduras da uno speditore o spedizioniere e presentato per l'immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell'Unione;

j)

«legname prodotto legalmente»: legname e suoi derivati raccolti, prodotti, trasformati, trasportati e commercializzati mediante processi conformi alla legislazione in vigore in Honduras, come stabilito nell'allegato II, e/o importati e prodotti conformemente alla stessa;

k)

«immissione in libera pratica»: regime doganale dell'Unione che conferisce la posizione doganale di merce dell'Unione ad una merce che non proviene dall'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 e che implica: la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; la riscossione, ove opportuno, di altri oneri; l'applicazione delle misure di politica commerciale, nonché di divieti e restrizioni; l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione delle merci.

ARTICOLO 3

Sistema di licenze FLEGT

1.   È istituito tra le parti un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale («sistema di licenze FLEGT») che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e certificare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell'Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e al presente accordo, l'Unione non accetta l'importazione nel proprio territorio di carichi provenienti dall'Honduras a meno che gli stessi non siano coperti da licenze FLEGT.

2.   Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell'allegato I.

3.   Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT.

ARTICOLO 4

Autorità di rilascio delle licenze

1.   L'Honduras designa l'autorità di rilascio delle licenze e ne invia gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

2.   L'autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente conformemente alla normativa di cui all'allegato II e rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti legalmente in Honduras e destinati all'esportazione nell'Unione. Se del caso, l'Honduras emette la documentazione necessaria per il legname e i suoi derivati in transito nel suo territorio sotto il controllo delle autorità doganali dell'Honduras.

3.   L'autorità può non rilasciare licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono, legname o suoi derivati importati in Honduras da un paese terzo se le leggi di tale paese ne vietano l'esportazione oppure qualora esistano prove che il legname e i suoi derivati in questione sono stati prodotti in violazione delle leggi del paese in cui sono stati abbattuti gli alberi.

4.   Conformemente al principio di trasparenza, l'autorità di rilascio delle licenze registra e rende pubbliche le proprie procedure per il rilascio delle licenze FLEGT. Detta autorità conserva inoltre registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, conformemente alla legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, fornisce tali registrazioni ai fini di una verifica indipendente, nel rispetto della riservatezza dei dati degli esportatori.

ARTICOLO 5

Autorità competenti dell'Unione

1.   La Commissione europea comunica all'Honduras gli estremi delle autorità competenti designate dagli Stati membri dell'Unione. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

2.   Le autorità competenti verificano che ogni carico sia coperto da una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell'Unione. L'immissione in libera pratica può essere sospesa e il carico trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT conformemente all'allegato III.

3.   Le autorità competenti conservano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.

4.   In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone e agli organismi designati dall'Honduras come controllori indipendenti l'accesso ai documenti e ai dati pertinenti.

5.   Al momento dell'ingresso nell'Unione di legname e suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della CITES e per i quali è stata rilasciata una licenza FLEGT, gli stessi sono sottoposti unicamente alla verifica prevista dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Indipendentemente dal caso in esame, il sistema di licenze FLEGT fornisce garanzie circa la raccolta legale di tali prodotti.

ARTICOLO 6

Licenze FLEGT

1.   L'autorità di rilascio delle licenze rilascia licenze FLEGT come mezzo per certificare che il legname e suoi derivati sono stati prodotti legalmente.

2.   Le licenze FLEGT sono rilasciate utilizzando la versione in lingua spagnola del modulo di cui all'allegato IV, appendice IV.

3.   Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.

4.   La procedura per il rilascio delle licenze FLEGT e le specifiche tecniche figurano nell'allegato IV.

ARTICOLO 7

Definizione di «legname prodotto legalmente»

Ai fini del presente accordo, l'allegato II contiene una definizione di «legname prodotto legalmente». Tale allegato definisce la normativa nazionale honduregna a cui devono conformarsi il legname e i suoi derivati per poter essere coperti da una licenza FLEGT. Tale allegato stabilisce altresì i principi, i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo necessari per dimostrare il rispetto di detta legislazione.

ARTICOLO 8

Verifica della legalità del legname prodotto o acquisito

1.   L'Honduras istituisce un sistema per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti legalmente e che soltanto i carichi debitamente verificati siano esportati nell'Unione. Il sistema di verifica della legalità comprende controlli di conformità allo scopo di fornire una garanzia che il legname e i suoi derivati da esportare nell'Unione europea siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che non siano state rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname e suoi derivati che non sono stati prodotti o acquisiti legalmente o che provengono da fonti sconosciute. Il sistema prevede inoltre procedure volte a evitare che il legname di origine illegale o sconosciuta entri nella catena di approvvigionamento.

2.   Il sistema predisposto per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti legalmente è descritto nell'allegato V.

ARTICOLO 9

Immissione in libera pratica di carichi coperti da licenza FLEGT

1.   Le procedure che disciplinano l'immissione in libera pratica all'interno dell'Unione di carichi coperti da licenza FLEGT figurano nell'allegato III.

2.   In caso di dubbi circa la validità di una licenza, l'autorità competente dello Stato membro dell'Unione che riceve il carico può chiedere immediatamente ulteriori informazioni e/o chiarimenti all'autorità di rilascio delle licenze. Qualora quest'ultima non risponda entro 21 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di informazioni integrative, l'autorità competente agisce in conformità della propria legislazione nazionale in vigore e non accetta la licenza. Nel caso in cui, in seguito alla presentazione delle informazioni integrative, si accerti che le informazioni riportate sulla licenza non corrispondono al carico, l'autorità competente agisce secondo la legislazione nazionale in vigore e non accetta la licenza. L'autorità di rilascio delle licenze è informata di ogni mancata accettazione di una licenza FLEGT nonché del motivo di detta mancata accettazione.

3.   I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere in relazione a consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto di attuazione dell'accordo (CCA).

ARTICOLO 10

Controllore indipendente

1.   Per accertare le prestazioni e l'efficienza del sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL) e del sistema di licenze FLEGT di cui all'allegato VI, le parti convengono sulla necessità di avvalersi in periodi prestabiliti dei servizi di un controllore indipendente.

2.   In consultazione con l'Unione, l'Honduras assume un controllore indipendente incaricato di svolgere le mansioni di cui all'allegato VI.

3.   Il controllore indipendente comunica le proprie osservazioni alle parti tramite relazioni predisposte secondo la procedura descritta nell'allegato VI. Le relazioni del controllore indipendente sono pubblicate in linea con la procedura di cui all'allegato VI.

4.   Le parti agevolano il lavoro del controllore indipendente, in particolare garantendogli l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni sul territorio di ciascuna parte. Le parti possono tuttavia trattenere, conformemente alle rispettive normative sulla protezione dei dati, informazioni che non sono autorizzate a divulgare.

ARTICOLO 11

Irregolarità

Conformemente all'articolo 21, le parti si informano reciprocamente di qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità del sistema di licenze FLEGT, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

a)

commercio fraudolento, in particolare la deviazione di scambi dall'Honduras all'Unione attraverso un paese terzo, quando vi siano motivi di ritenere che ciò sia stato fatto nell'intento di eludere l'obbligo di licenza;

b)

rilascio di licenze FLEGT per il legname e suoi derivati che comprendono legname importato da paesi terzi, sospettato di essere prodotto illegalmente; e

c)

ottenimento o uso fraudolenti di licenze FLEGT.

ARTICOLO 12

Data di inizio dell'attuazione del sistema di licenze FLEGT

1.   Le parti si avvisano reciprocamente, mediante il CCA, quando ritengano di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.

2.   Le parti commissionano, tramite il CCA, una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT sulla base dei criteri di cui all'allegato VII. La valutazione accerta se l'SVL sul quale si fonda il sistema di licenze FLEGT di cui all'allegato V assolve adeguatamente le proprie funzioni.

3.   Basandosi sulle raccomandazioni del CCA, le parti stabiliscono di comune accordo la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT entrerà in vigore. Le parti si notificano reciprocamente tale data tramite i mezzi scritti che il CCA ritiene opportuno adottare.

ARTICOLO 13

Applicazione del sistema di licenze FLEGT al legname e ai suoi derivati non esportati nell'Unione

1.   L'Honduras si adopera per verificare la legalità del legname e dei suoi derivati tanto per quelli destinati al consumo interno quanto per quelli destinati all'esportazione in mercati diversi dall'Unione. Si adopera inoltre per verificare la legalità del legname e dei suoi derivati importati utilizzando i sistemi di verifica della legalità sviluppati per l'attuazione del presente accordo.

2.   Al fine di sostenere tali sforzi, l'Unione, attraverso il dialogo con le parti interessate, incoraggia l'uso dei sistemi sviluppati per attuare il presente accordo per gli scambi commerciali in altri mercati internazionali e con paesi terzi.

ARTICOLO 14

Calendario di attuazione dell'accordo

1.   Le parti, operando attraverso il CCA, approvano un calendario per l'attuazione del presente accordo.

2.   Le parti valutano lo stato di avanzamento dell'attuazione con riferimento al calendario approvato dal CCA.

ARTICOLO 15

Misure complementari e di sostegno

1.   I settori in cui sono necessarie risorse tecniche e finanziarie aggiuntive al fine di attuare il presente accordo e di affrontare le cause profonde e i fattori trainanti del disboscamento illegale sono riportati nell'allegato VIII.

2.   L'Honduras garantisce che lo sviluppo di capacità necessario per attuare il presente accordo è incluso nei suoi strumenti di pianificazione nazionale, nelle strategie di riduzione della povertà e nel bilancio generale della Repubblica.

3.   Le parti provvedono affinché le attività legate all'attuazione del presente accordo siano coordinate con iniziative di sviluppo esistenti e future, in particolare con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado forestale (REDD+).

4.   La messa a disposizione di risorse supplementari conformemente al paragrafo 1 è soggetta alle normali procedure per la programmazione dell'assistenza all'Honduras e alle procedure di bilancio dell'Honduras stesso.

5.   Le parti prevedono la necessità di un accordo o un meccanismo comune di coordinamento del finanziamento e dei contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell'Unione a sostegno dell'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 16

Partecipazione delle parti interessate all'attuazione del presente accordo

1.   L'Honduras coinvolge le pertinenti parti interessate nell'attuazione del presente accordo.

2.   L'Honduras provvede affinché l'attuazione e il monitoraggio del presente accordo coinvolgano le parti interessate, inclusi la società civile, il settore privato, le popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras e le comunità locali, indipendentemente dal genere, dell'età, dall'ubicazione, dalla religione o dal credo, dall'origine etnica, dalla razza, dalla lingua, dalla disabilità o da qualsiasi altra condizione.

3.   La partecipazione al CCAdeve riflettere la varietà di gruppi di attori coinvolti nel settore forestale honduregno: settori pubblici e privati, società civile, popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras, comunità locali e altri, ove necessario.

4.   L'Unione consulta regolarmente le parti interessate sull'attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma della convenzione del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

ARTICOLO 17

Clausole di salvaguardia sociale

1.   Nell'intento di ridurre al minimo i potenziali effetti negativi sulle parti interessate di cui all'articolo 16, paragrafo 2, le parti valutano l'incidenza del presente accordo sullo stile di vita di dette parti interessate.

2.   Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo sulle parti interessate di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e adottano misure ragionevoli e adeguate per attenuare eventuali effetti negativi. Le parti possono concordare misure complementari per affrontare eventuali effetti negativi sulla base di un metodo di valutazione del presente accordo da concordare dalle parti.

ARTICOLO 18

Incentivi di mercato

Tenendo conto dei suoi obblighi internazionali, l'Unione si adopera per agevolare l'accesso al mercato per il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa incoraggia anche:

a)

politiche di approvvigionamento pubblico e privato che riconoscono gli sforzi profusi per garantire una fornitura di legname e suoi derivati ottenuti legalmente; e

b)

una percezione più favorevole dei prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato dell'Unione.

ARTICOLO 19

Comitato congiunto di attuazione

1.   Le parti istituiscono un comitato congiunto di attuazione (CCA) responsabile dell'attuazione e del monitoraggio del presente accordo e della gestione dell'audit indipendente. Il CCA favorisce altresì il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti.

2.   Il CCA è istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo in conformità dell'articolo 31. Ciascuna parte nomina i rispettivi rappresentanti presso il CCA, che delibera per consenso.

3.   Il CCA esamina qualsiasi questione relativa all'effettiva attuazione del presente accordo. In particolare, il CCA:

a)

si riunisce almeno due volte l'anno nei primi due anni, e almeno una volta l'anno negli anni successivi, in un luogo, a un'ora e con un ordine del giorno precedentemente concordati dalle parti;

b)

elabora l'ordine del giorno dei propri lavori e il quadro di riferimento per l'azione comune;

c)

stabilisce il proprio regolamento interno;

d)

stabilisce un sistema di copresidenza per la presidenza delle sue riunioni;

e)

redige, rivede, aggiorna e approva i documenti e le procedure per l'attuazione del presente accordo;

f)

provvede affinché i propri lavori siano trasparenti e le informazioni in merito al proprio operato e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico;

g)

all'occorrenza, istituisce gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori di attività che richiedono competenze specifiche;

h)

concorda un metodo per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione e dell'impatto del presente accordo; e

i)

pubblica una relazione annuale. I dettagli sul contenuto di tale relazione figurano nell'allegato X.

4.   Le funzioni e i compiti specifici del CCA sono descritti nell'allegato IX.

5.   Ulteriori riunioni del CCA possono essere convocate su richiesta di una qualsiasi delle parti.

ARTICOLO 20

Trasparenza e accesso a informazioni pubbliche

1.   Al fine di migliorare la governance, la comunicazione di informazioni alle parti interessate costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le informazioni sono pubblicate periodicamente per agevolare l'attuazione e il monitoraggio dei sistemi, aumentare la trasparenza in modo da migliorare la fiducia delle parti interessate e dei consumatori, oltre ad assicurare la responsabilizzazione delle parti. I dettagli delle informazioni da pubblicare figurano nell'allegato IX.

2.   Ciascuna parte valuta i meccanismi più appropriati (mezzi di comunicazione, documenti, Internet, workshop, relazioni annuali) per divulgare le informazioni al pubblico. Tali meccanismi sono descritti nell'allegato IX. In particolare, le parti si adoperano per mettere a disposizione delle diverse parti interessate del settore forestale informazioni affidabili, pertinenti e aggiornate.

ARTICOLO 21

Comunicazioni sull'attuazione del presente accordo

1.   I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione del presente accordo sono:

per l'Unione europea: il capo della delegazione dell'Unione europea in Honduras;

per l'Honduras, il ministro direttore dell'Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).

2.   Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 22

Informazioni riservate

1.   Ciascuna parte si impegna, nei limiti prescritti dalle proprie normative, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nel contesto del presente accordo. Nessuna delle parti rivela al pubblico né autorizza le proprie autorità a divulgare segreti commerciali o informazioni commerciali riservate scambiati nell'ambito del presente accordo.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni seguenti non sono considerate riservate:

a)

numero di licenze FLEGT rilasciate dall'Honduras e ricevute dall'Unione, nonché volume di legname e suoi derivati esportati dall'Honduras e ricevuti dall'Unione sulla base di tali licenze;

b)

nome e indirizzo dei titolari delle licenze FLEGT e degli importatori;

c)

importi dei diritti e tasse versati da ciascun esportatore; e

d)

sanzioni pecuniarie comminate o azioni normative adottate nei confronti di qualsiasi contraente o titolare di licenza FLEGT.

ARTICOLO 23

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui è applicabile il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio dell'Honduras.

ARTICOLO 24

Risoluzione delle controversie

1.   Le parti cercano di comporre qualsiasi controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.

2.   Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono avviate tramite una richiesta scritta che indichi la questione o le questioni da risolvere e la data e il luogo della consultazione.

3.   Qualora una controversia non sia stata risolta tramite consultazioni entro tre mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte può sottoporre la controversia al CCA, che si adopera per risolverla. Al CCA sono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il CCA è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare l'effettiva attuazione del presente accordo.

4.   Nel caso in cui il CCA non riesca a comporre la controversia, le parti possono chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo.

5.   Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte provvede quindi a designare un secondo arbitro entro trenta giorni di calendario dalla data di nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla data di nomina del secondo.

6.   I lodi arbitrali sono adottati a maggioranza entro sei mesi dalla data di nomina del terzo arbitro.

7.   Il lodo arbitrale è vincolante per le parti ed è inappellabile.

8.   Il CCA definisce le procedure operative per l'arbitrato.

ARTICOLO 25

Sospensione

1.   Se una delle parti intende sospendere il presente accordo deve notificare tale intenzione per iscritto all'altra parte. La questione è successivamente discussa dalle parti, tenendo conto dei pareri delle pertinenti parti interessate.

2.   Ciascuna delle parti può sospendere l'attuazione del presente accordo nel caso in cui l'altra parte:

a)

non adempia i suoi obblighi specificati nel presente accordo;

b)

non mantenga le misure e i provvedimenti normativi e amministrativi necessari per attuare il presente accordo; o

c)

agisca od ometta di agire in maniera tale da comportare rischi significativi per l'ambiente, la salute o la sicurezza delle persone dell'Unione o dell'Honduras.

La decisione di sospensione e le relative motivazioni sono notificate per iscritto all'altra parte.

3.   Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi trenta giorni lavorativi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.

4.   L'applicazione del presente accordo riprende dopo 30 giorni lavorativi da quando la parte che ha sospeso l'applicazione informa l'altra parte che i motivi della sospensione non sussistono più.

ARTICOLO 26

Modifiche

1.   Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta una proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del CCA. Quest'ultimo discute della proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Ciascuna parte esamina la raccomandazione e, se concorda, la approva secondo le proprie procedure.

2.   Le modifiche così approvate da entrambe parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Il CCA può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.

4.   Tutte le notifiche relative a modifiche sono inviate ai depositari congiunti del presente accordo.

ARTICOLO 27

Durata

Con effetto dalla sua entrata in vigore, il presente accordo ha una validità di cinque anni tacitamente prorogabile per un termine equivalente, a meno che non venga denunciato ai sensi della procedura di cui all'articolo 28.

ARTICOLO 28

Denuncia del presente accordo

Fatto salvo l'articolo 27, ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dodici mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 29

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 30

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevale il testo in lingua spagnola.

ARTICOLO 31

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.

2.   Le notifiche sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri dell'Honduras, depositari congiunti del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, plenipotenziari, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети февруари две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne dvacátého třetího února dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende februar to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Februar zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta veebruarikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the twenty-third day of February in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois février deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg veljače godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré febbraio duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divdesmit trešajā februārī..

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų vasario dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év február havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Frar fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, drieëntwintig februari tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego lutego roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei februarie două mii douăzeci și unu..

V Bruseli dvadsiateho tretieho februára dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, dne triindvajsetega februarja leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje februari år tjugohundratjugoett.

Image 1


ALLEGATI

I.   

Elenco del legname e suoi derivati coperti dal sistema di licenze FLEGT

II.   

Griglie di valutazione della legalità dell'Honduras

III.   

Condizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica nell'Unione del legname e dei suoi derivati esportati dall'Honduras e oggetto di licenza FLEGT

IV.   

Procedura per il rilascio di licenze FLEGT

V.   

Sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL)

VI.   

Audit indipendente

VII.   

Criteri per la valutazione del sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL)

VIII.   

Misure complementari e di sostegno

IX.   

Trasparenza e accesso a informazioni pubbliche

X.   

Comitato congiunto di attuazione


ALLEGATO I

ELENCO DEL LEGNAME E SUOI DERIVATI COPERTI DAL SISTEMA DI LICENZE FLEGT

Il presente allegato contiene 19 tipi di legname e loro derivati, compresi i cinque derivati obbligatori ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (1) e 14 derivati supplementari selezionati dall'Honduras sulla base di un esame di dati provenienti da varie fonti: la Banca Centrale dell'Honduras per il mercato di esportazione e il registro dell'Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) per il mercato interno. Nel 2013 si sono inoltre svolte consultazioni con i vari operatori del settore forestale nelle principali regioni del paese in merito al legname e ai suoi derivati da includere nel presente allegato.

La legge honduregna in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche (LFAPVS) proibisce l'esportazione di taluni tipi di legname e loro derivati. L'articolo 102 di detta legge prevede che il legname ottenuto da specie di latifoglie provenienti da foreste naturali possa essere esportato soltanto sotto forma di legname trasformato. Di conseguenza, non è consentita l'esportazione di legno rotondo o squadrato di queste specie.

Sebbene sia vietata, l'esportazione di legno rotondo o squadrato di queste specie è coperta dal sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL) (Sistema para Asegurar la Legalidad de los productos de la madera de Honduras), in qualsiasi stadio della trasformazione (2).

L'elenco che figura nella tabella che segue fa riferimento al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane e alla nomenclatura combinata del sistema doganale comune dell'UE.

Codici del sistema armonizzato (SA) e della nomenclatura combinata (NC) per i legnami e i loro derivati coperti dal sistema di licenze FLEGT

Numero

Codice

Descrizione

Nome comune in Honduras

1.

4401.21

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

Astillas o chips

2.

4401.22

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

Astillas o chips

3.

4401.31

Pellet di legno

Pellet, briquetas

4.

Ex. 4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato; ad eccezione del legno rotondo o squadrato di latifoglia proveniente da foreste naturali, corrispondente al codice 4403 4985

Madera en rollo, timber

Ex. 4403 4985

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato. Non trattato con vernice, creosoto o altri conservanti, non di conifera. Di legno tropicale proveniente da foreste naturali

(SA 4403.49.00.00 in Honduras). Esportazione vietata a norma della legge honduregna. Conformemente all'articolo 3 del presente accordo, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da una licenza FLEGT e, pertanto, non possono essere importati nell'UE

5.

4404

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

Estacas, palos de escoba, palillos, nasas, tampas

6.

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

Durmientes

7.

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore superiore a 6 mm

Madera aserrada, madera cepillada, madera en bloque, cuartones

8.

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Chapa, enchapado, plywood

9.

4409

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

Molduras, pisos, forros, cielos, machimbres

10.

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

Tableros, OSB

11.

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

Tableros, MDF

12.

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

Contrachapada

13.

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

Pallet, tarimas, cajas

14.

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

Puertas, ventanas, marcos, contramarcos, encofrados, postes, vigas

15.

4419

Articoli di legno per la tavola o per la cucina

 

16.

9403.30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

 

17.

9403.40

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

 

18.

9403.50

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

 

19.

9403.60

Altri mobili di legno

 


(1)   GU UE L 347 del 30.12.2005, pag.1.

(2)  In Honduras il legname derivante da latifoglie è definito come originario di boschi di latifoglie.


ALLEGATO II

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ DELL'HONDURAS

Definizione di legname e suoi derivati legali

Ai fini del presente accordo, il legname e i suoi derivati sono considerati legali quando l'origine, la raccolta, il trasporto, la segatura, la trasformazione e il commercio sui mercati nazionali e internazionali di tali prodotti sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di foreste, ambiente, economia, affari sociali, cultura, imposte e vendite, in linea con quanto stabilito nel presente allegato e conformemente all'allegato V.

Il pieno e attivo coinvolgimento delle istituzioni governative, del settore privato, delle organizzazioni della società civile, di gruppi agroforestali, delle comunità, del mondo accademico e delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras ha consentito di definire le griglie di valutazione della legalità garantendo che contenessero le informazioni chiave necessarie per migliorare la governance della silvicoltura.

Le griglie di valutazione della legalità honduregne si basano su 6 principi, 17 criteri, 36 indicatori e 56 mezzi di verifica. Sono strutturate tenendo conto delle leggi relative al settore forestale e che disciplinano vari aspetti della gestione pubblica in termini di:

procedure amministrative per il riconoscimento dei diritti di proprietà di terreni pubblici e privati;

corretta applicazione delle procedure per l'allocazione di terreni forestali pubblici a persone o gruppi;

rispetto per i diritti ancestrali delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras;

rispetto per i diritti in materia di lavoro dei lavoratori del settore forestale.

Nella catena di produzione forestale, l'obiettivo è garantire:

il rispetto dei requisiti tecnici e degli obblighi di legge per l'approvazione e l'uso di autorizzazioni al taglio di legname e suoi derivati;

il rispetto delle disposizioni giuridiche per il trasporto di legname e suoi derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento;

il rispetto delle disposizioni tecniche e giuridiche per la registrazione e l'esercizio di imprese di trasformazione (primaria e secondaria) di prodotti forestali e dei depositi di legname;

il rispetto delle disposizioni giuridiche per il commercio locale, nazionale e internazionale;

il rispetto delle disposizioni tariffarie e fiscali.

Le griglie non includono un principio specifico relativo all'ambiente dato che tale aspetto è considerato come una questione trasversale in tutte le griglie e implicitamente nel principio 3, dato che le attività forestali e le attività di raccolta si basano su piani di gestione forestale il cui scopo è quello di garantire una corretta gestione e sostenibilità di tale risorsa. Nello specifico, l'ambiente è contemplato nell'indicatore 3.4.2, che si riferisce alla valutazione dell'impatto ambientale nei piani di gestione forestale, e nell'indicatore 3.6.2, che menziona il rispetto da parte delle imprese forestali delle misure di attenuazione dell'impatto ambientale.

1.   Principi

Le griglie sono organizzate secondo i sei principi seguenti:

1)

diritti di proprietà e possesso di aree forestali;

2)

diritti delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras che vivono nelle aree forestali;

3)

rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla gestione forestale e alla raccolta, al trasporto, all'industrializzazione e al commercio di legname e suoi derivati da parte degli operatori del settore forestale;

4)

obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro;

5)

norme sul commercio internazionale di legname e suoi derivati;

6)

obblighi fiscali e in materia di tariffe.

2.   Considerazioni per la verifica della legalità

I mezzi di verifica per gli indicatori di ciascuno dei sei principi di cui alle presenti griglie di valutazione della legalità sono costituiti da documenti e registrazioni amministrativi prodotti dalle istituzioni pubbliche in base alla domanda di servizi. Un manuale per la verifica descrive le metodologie di creazione e verifica e la frequenza di verifica per ciascun indicatore, oltre a individuare gli archivi fisici ed elettronici presso i quali sono conservati i mezzi di verifica. La competenza per questo manuale spetta al CCA il quale lo esaminerà, aggiornerà e approverà, secondo quanto necessario.

Al fine di garantire il rispetto dei principi, saranno stabiliti dispositivi di cooperazione tra le istituzioni coinvolte nella catena di produzione forestale e l' Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).

3.   Fonti di legname

La legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche (LFAPVS) descrive i tipi di proprietà delle aree nelle quali è tagliato, trasformato e venduto il legname in Honduras, illustrati nei punti seguenti.

A.

Aree forestali pubbliche: si tratta di aree forestali nazionali situate in terreni di proprietà dello Stato, aree forestali comunali (aree ejido) situate su terreni di proprietà dei comuni e aree forestali acquisite da istituzioni statali, unitamente a tutte le aree forestali possedute e affittate dallo Stato (articoli 45, 46 e 47 della LFAPVS). L'affitto si riferisce al processo attraverso il quale il proprietario concede l'uso e il godimento di una zona forestale per un periodo specifico e a determinate condizioni a una persona fisica o giuridica.

a)

Le aree forestali nazionali sono costituite da:

terreni forestali situati entro i confini territoriali dello Stato di proprietà di nessun altro;

terreni forestali acquisiti dallo Stato o da una delle sue istituzioni, mediante espropriazione, acquisto, vendita o qualsiasi atto di proprietà legittimo ai sensi dei quali lo Stato detiene i diritti di proprietà, registrati o meno presso il registro fondiario. Si tratta di terreni noti come bienes fiscales o bienes nacionales [proprietà statale o nazionale] (articolo 46 della LFAPVS);

b)

le aree forestali comunali (ejido) sono costituite da:

terreni forestali coperti da titoli fondiari precedentemente concessi dallo Stato a comuni come « ejidos » (terreni di proprietà comunale);

altri terreni forestali di proprietà di comuni con qualsiasi altro titolo di proprietà, in conformità della LFAPVS (articolo 47). Le aree forestali comunali sono pubbliche; tuttavia, per quanto riguarda la raccolta di legname, l'ICF considera un comune come un proprietario privato;

c)

le aree forestali acquisite da istituzioni statali o terrenos fiscales (terreni di proprietà dello Stato) sono proprietà dello Stato i cui titoli fondiari sono detenuti da un ente pubblico. La raccolta di legname può essere effettuata in foreste demaniali se la loro categoria di gestione lo consente e se tale attività è stata debitamente autorizzata dall'autorità competente nel pertinente piano di gestione forestale. Se ciò avviene nel contesto di una foresta demaniale (registrata nel catalogo delle risorse forestali pubbliche inalienabili (CPPFI) e presso il registro fondiario) allora detta foresta dovrebbe essere considerata una foresta privata piuttosto che una pubblica.

B.

Aree forestali private: si tratta di aree forestali situate su terreni appartenenti a persone fisiche o giuridiche di diritto privato, la cui piena proprietà è riconosciuta da un titolo fondiario legittimo originariamente rilasciato dallo Stato e registrato presso il catasto (articolo 45 della LFAPVS).

Le aree forestali private comunitarie o intercomunitarie sono costituite da foreste situate su terreni di proprietà di comunità rurali e aree forestali possedute, o meno, dalle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras. In ragione di diritti ancestrali, le aree forestali su terreni tradizionalmente appartenenti alle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras sono rispettate dallo Stato in conformità delle leggi nazionali e la convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti, indipendentemente dal fatto che detengano un titolo fondiario o meno.

C.

Aree non forestali: attualmente non esiste un quadro giuridico o normativo concernente l'uso di legname proveniente da queste aree, che a volte forniscono legname proveniente da alberi sparsi. Le misure complementari di cui all'allegato VIII comprendono la struttura di tale quadro normativo.

4.   Modifiche al quadro normativo, organizzativo e istituzionale dell'Honduras

Poiché tutti i quadri normativi, amministrativi e istituzionali sono soggetti a modifiche, potrebbe essere necessario apportare modifiche alle procedure in Honduras che porterebbero ad adeguamenti del contenuto degli indicatori descritti nelle presenti griglie di valutazione della legalità. Almeno una volta ogni due anni, tali modifiche saranno analizzate e, se necessario, approvate dal comitato congiunto di attuazione (CCA). Il CCA analizzerà altresì, almeno una volta ogni due anni, eventuali revisioni o aggiornamenti del presente allegato che potrebbero rendersi necessari per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti ai quadri normativi, amministrativi e istituzionali occorse in Honduras.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ

PRINCIPIO 1. GLI OPERATORI DEL SETTORE FORESTALE RISPETTANO I DIRITTI DI PROPRIETÀ E IL POSSESSO DELLE AREE FORESTALI IN CONFORMITÀ DELLA LEGISLAZIONE ESISTENTE.

Criterio 1.1. Gli operatori pubblici e privati del settore forestale coinvolti in attività di produzione basate sulle foreste rispettano la legislazione vigente in materia di dimostrazione della proprietà delle aree forestali.

Indicatore 1.1.1. I proprietari di aree forestali private, nonché di aree forestali comunitarie o intercomunitarie e comunali (ejido) dispongono di documenti comprovanti la proprietà.

Mezzi di verifica

1.

Certificato completo aggiornato della proprietà registrata.

Riferimento legale

 

Articoli 37, 94 e 95 del decreto n. 82-2004, legge in materia di proprietà.

Istituzione competente

 

Istituto della proprietà (IP), Direzione generale per la registrazione dei terreni e la geografia (DGRCG).

Indicatore 1.1.2. Le aree forestali nazionali di proprietà dello Stato sono registrate nel registro fondiario dell'IP e nel catalogo delle risorse forestali pubbliche inalienabili dell'ICF.

Mezzi di verifica

1.

Iscrizione del titolo fondiario nel registro fondiario dell'IP.

2.

Iscrizione della registrazione del titolo fondiario nel catalogo delle risorse forestali pubbliche inalienabili (CPPFI) dell'ICF.

Riferimento legale

 

Per il mezzo 1:

 

articolo 37 del decreto n. 82-2004, legge in materia di proprietà.

 

Per il mezzo 2:

 

articoli 56 e 61 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

Istituzione competente

 

Per il mezzo 1:

 

IP, Direzione generale per la registrazione dei terreni e la geografia.

 

Per il mezzo 2:

 

ICF, Centro per le risorse forestali e l'informazione in materia (CIPF).

Criterio 1.2. Allocazione di aree forestali nazionali e comunali (ejido) a comunità, gruppi agroforestali e persone fisiche o giuridiche.

Indicatore 1.2.1. L'ICF stipula contratti di gestione forestale in aree nazionali per svolgere attività di gestione forestale nel breve, medio e lungo termine.

Mezzi di verifica (uno o l'altro)

1.

Contratto firmato e valido per la gestione forestale o attività forestali (si applica alle persone fisiche e giuridiche).

2.

Contratto di gestione di foreste comunitarie firmato e valido (applicabile a comunità e gruppi agroforestali).

Riferimento legale

 

Per entrambi i mezzi:

 

articolo 77 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

Istituzione competente

 

Per il mezzo 1:

 

ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.

 

Per il mezzo 2:

 

ICF, Dipartimento per lo sviluppo delle foreste comunitarie.

Indicatore 1.2.2. Il comune stipula contratti di gestione di foreste comunitarie in aree comunali (ejido) per svolgere attività di gestione forestale nel breve, medio e lungo termine.

Mezzi di verifica

1.

Contratto di gestione di foreste comunitarie firmato e valido per i terreni comunali (ejido).

Riferimento legale

 

Articolo 128 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

 

Articolo 451 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

 

Accordo ICF n. 027-2015 sulla gestione forestale di aree comunali (ejido) nel contesto forestale della comunità.

Istituzione competente

 

Il comune, il consiglio comunale.

 

ICF, Dipartimento per lo sviluppo delle foreste comunitarie.

PRINCIPIO 2. LO STATO DELL'HONDURAS RISPETTA I DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INDIGENE E DI DISCENDENZA AFRICANA DELL'HONDURAS CHE VIVONO NELLE AREE FORESTALI.

Criterio 2.1. Lo Stato dell'Honduras rispetta la convenzione n. 169 dell'OIL per quanto concerne il riconoscimento dei diritti di proprietà e di consultazione («libero, previo e informato consenso») per le aree possedute ancestralmente dalle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras.

Indicatore 2.1.1. Lo Stato, attraverso le istituzioni competenti, l'IP, l'Istituto Agrario Nazionale (INA) e l'ICF, emette titoli fondiari e l'IP registra i terreni forestali posseduti ancestralmente dalle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras (PIAH) per consentire la raccolta commerciale di legname.

Mezzi di verifica

 

Per i terreni nazionali e comunali (ejido) (per i mezzi 1 e 2):

1.

titolo fondiario registrato nel registro fondiario dell'IP;

2.

titolo fondiario registrato nel registro agrario nazionale dell'INA.

 

Per i terreni delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras interamente di proprietà dell'ICF (mezzo 3):

3.

titolo fondiario, derivante dalla separazione, iscritto nel registro fondiario dell'IP.

Riferimento legale

 

Per i mezzi 1, 2 e 3:

articoli 13, 14, 15, 18 e 19 del decreto n. 26-94 (ratifica della convenzione n. 169 dell'OIL).

 

Per i mezzi 1 e 2:

articoli 93, 94, 95, 100, 101 e 125 del decreto n. 82-2004, legge in materia di proprietà e relativo regolamento di esecuzione;

articolo 92 della legge sulla riforma agraria modificata dalla legge sull'ammodernamento e lo sviluppo del settore agricolo, decreto n. 31-92.

Istituzione competente

 

Per il mezzo 1:

 

IP, Direzione generale per la registrazione dei terreni e la geografia.

 

Per il mezzo 2:

 

INA, registro agrario nazionale.

 

Per il mezzo 3:

 

ICF, Centro per le risorse forestali e l'informazione in materia (CIPF).

 

Per il mezzo 2:

articolo 69 della legge modificata sui comuni, decreto n. 127-2000.

Per il mezzo 3:

articolo 45 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche;

decreto n. 61-2013 del 17 aprile 2013, che autorizza l'ICF a rispondere alle richieste di titoli fondiari per aree comunali e intercomunali presentate da organizzazioni delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras;

accordo n. 031-2012 del 3 agosto 2012, nel quale l'ICF definisce la procedura per il rilascio di titoli fondiari per i terreni occupati ancestralmente dalle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras che vivono nella riserva della biosfera del Río Plátano;

come stabilito nell'accordo n. 031-2012 del 3 agosto 2012, occorre pubblicare un decreto legislativo per autorizzare la separazione delle aree forestali identificate e possedute dall'ICF, affinché i titoli fondiari possano essere trasferiti alle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras.

 

Indicatore 2.1.2. L'ICF rispetta il diritto del libero, previo e informato consenso nei territori delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras dove si prevede di effettuare la raccolta commerciale di legname e dalla quale tali popolazioni sono direttamente interessate.

Mezzi di verifica

1.

Relazione sulla consultazione tenuta dall'ICF.

Nota: la relazione sulla consultazione tenuta dall'ICF stabilisce i risultati della consultazione (ossia l'accordo o l'approvazione necessari per le misure proposte per effettuare la raccolta commerciale di legname) ai sensi della convenzione n. 169 dell'OIL relativa alle popolazioni indigene e tribali e della legislazione nazionale in vigore.

Riferimento legale

 

Articoli 6 e 15 del decreto n. 26-94 (ratifica della convenzione n. 169 dell'OIL).

 

Andrà incluso un riferimento alla legge nazionale in materia di libero, previo e informato consenso dopo che la stessa sarà stata approvata.

Istituzione competente

 

ICF, Dipartimento per lo sviluppo delle foreste comunitarie.

PRINCIPIO 3. GLI OPERATORI DEL SETTORE FORESTALE RISPETTANO LE LEGGI E LE NORME IN MATERIA DI GESTIONE FORESTALE, RACCOLTA, TRASPORTO, TRASFORMAZIONE E COMMERCIO DI LEGNAME E SUOI DERIVATI.

Criterio 3.1. I proprietari e gli usufruttuari di terreni soggetti a contratti di gestione forestale dispongono di piani di gestione forestale o piani speciali per i sistemi agroforestali che soddisfano gli obblighi di legge pertinenti.

Indicatore 3.1.1. I proprietari di aree forestali private e comunali (ejido) che svolgono attività di raccolta dispongono di un piano di gestione forestale approvato e valido.

Mezzi di verifica

1.

Piano approvato e valido di gestione forestale.

Riferimento legale

 

Articoli 70 e 74 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

Istituzione competente

 

ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.

Indicatore 3.1.2. Gli usufruttuari (comunità, organizzazioni agroforestali e persone fisiche o giuridiche) delle aree forestali pubbliche nazionali registrati presso l'ICF che svolgono attività di raccolta dispongono di un piano approvato e valido di gestione forestale.

Mezzi di verifica

1.

Piano approvato e valido di gestione forestale per le aree forestali pubbliche nazionali.

Riferimento legale

 

Articoli 70 e 74 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

Istituzione competente

 

ICF, Dipartimento di sviluppo delle foreste comunitarie e Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.

Indicatore 3.1.3. I proprietari di aree con sistemi agroforestali di proprietà privata e comunale (ejido) che svolgono attività di raccolta dispongono di un piano speciale approvato e valido per sistemi agroforestali.

Mezzi di verifica

1.

Piano speciale approvato e valido per sistemi agroforestali (PESA).

Riferimento legale

 

Accordo ICF n. 010-2015 che approva le istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per i piani speciali relativi ai sistemi agroforestali, su tenute inferiori a 100 ettari.

Istituzione competente

L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.

Indicatore 3.1.4. I proprietari e gli usufruttuari delle aree forestali con un piano approvato e valido di gestione forestale dispongono di un piano operativo annuale, mentre i proprietari con un piano speciale per i sistemi agroforestali dispongono di un piano annuale di abbattimento.

Mezzi di verifica

1.

Piano operativo annuale (PAO) approvato (per i proprietari di aree forestali e usufruttuari di foreste che dispongono di un piano approvato e valido di gestione forestale).

2.

Piano annuale di abbattimento (PAA) (per i titolari di Piani Speciali relativi ai Sistemi Agroforestali (PESA).

Riferimento legale

 

Per il mezzo 1:

 

articolo 70, secondo comma, del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche, per piani di gestione.

 

Per il mezzo 2:

 

accordo ICF n. 010-2015, sezione IV e sezione V, punto 3, istruzioni per l'applicazione di norme tecniche nei Piani Speciali relativi ai Sistemi Agroforestali (PESA) relativi a meno di 100 ettari.

 

Per i PESA di dimensioni pari o superiori a 100 ettari, la legislazione in vigore sarà rivista e modificata (cfr. la misura complementare pertinente di cui all'allegato VIII).

Istituzione competente

 

ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.

Criterio 3.2. Gli operatori incaricati dell'attuazione delle attività forestali e di svolgere tali attività ai sensi di un'autorizzazione al taglio per piani operativi annuali, piani annuali di abbattimento, piantagioni forestali, piani di salvataggio e piani di recupero, sono persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti per operare nel settore forestale.

Indicatore 3.2.1. I tecnici forestali qualificati incaricati dell'attuazione delle attività forestali, ai sensi di autorizzazioni al taglio per piani operativi annuali, piani annuali di abbattimento, piantagioni forestali, piani di salvataggio e piani di recupero, sono registrati presso l'ICF e nelle registrazioni per le corrispondenti autorizzazioni al taglio.

Mezzi di verifica

1.

Carta d'identità del tecnico forestale qualificato.

2.

Relazione del tecnico forestale qualificato che acconsente ad attuare l'autorizzazione al taglio.

Riferimento legale

 

Articolo 477 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

 

Articolo 159 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

Istituzione competente

 

ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.

Indicatore 3.2.2. Le persone giuridiche o fisiche che hanno stipulato un contratto per l'attuazione di attività forestali per piani operativi annuali, piani annuali di abbattimento, piantagioni forestali, piani di salvataggio e piani di recupero, sono registrate presso l'ICF e incluse nelle registrazioni per le corrispondenti autorizzazioni al taglio.

Mezzi di verifica

1.

Scheda di identificazione aggiornata del contraente.

2.

Relazione preoperativa nei PAO.

Riferimento legale

 

Per il mezzo 1:

 

articoli 216 e 217 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche;

 

istruzioni per l'applicazione dell'accordo n. 045 A-2013 sui costi addebitati per i servizi forniti nel contesto di imprese di trasformazione (primaria e secondaria) di prodotti forestali, nonché presso depositi di legname.

 

Per il mezzo 2:

 

per i PAO relativi a pinete, capitolo 4, lettera c), Guida amministrativa ai piani di raccolta per le pinete, circolare ICF n. DE-ICF-001-2013.

 

Per tutte le altre autorizzazioni al taglio, attualmente non vi sono riferimenti normativi per il mezzo 2, di conseguenza è incluso come misura complementare come stabilito nell'allegato VIII.

Istituzione competente

 

Per il mezzo 1:

 

ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.

 

Per il mezzo 2:

 

l'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.

Indicatore 3.2.3. I tecnici forestali indipendenti sono competenti per il corretto svolgimento delle attività forestali, ai sensi di autorizzazioni al taglio per piani annuali di abbattimento, piantagioni forestali, piani di salvataggio e piani di recupero. I tecnici forestali indipendenti sono membri di un organismo professionale, solventi e iscritti nelle registrazioni per le corrispondenti autorizzazioni al taglio.

Mezzi di verifica

1.

Prova di solvibilità del tecnico forestale indipendente (carta o certificato).

2.

Relazione del tecnico forestale indipendente che acconsente ad attuare l'autorizzazione al taglio.

Riferimento legale

 

Per il mezzo 1:

 

articolo 1 del decreto n. 73 (emanato il 17 maggio 1962), legge sull'iscrizione obbligatoria a un organo professionale.

 

Per il mezzo 2:

 

accordo dell'ICF sull'ordine strutturato per la presentazione di piani di gestione forestale, da sviluppare come misura complementare nell'allegato VIII.

Istituzione competente

 

ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.

Criterio 3.3. I titolari e gli usufruttuari dei piani di gestione e delle autorizzazioni al taglio di legname raccolgono legname e altri prodotti forestali diversi dal legname conformemente agli obblighi di legge.

Indicatore 3.3.1. I titolari di piani di gestione e altre autorizzazioni al taglio di legname soddisfano le norme tecniche per la raccolta di legname durante lo svolgimento delle attività elencate nei piani operativi annuali e in altre autorizzazioni al taglio di legname.

Mezzi di verifica

1.

Relazioni di ispezione sul campo (per pinete e foreste di latifoglie).

2.

Registrazione del rispetto (o meno) delle norme tecniche al termine del PAO (solo per le pinete).

Riferimento legale

 

Per i mezzi 1 e 2:

 

titoli IX e XI della Guida amministrativa ai piani di raccolta per le pinete.

 

Per il mezzo 1:

 

sezione 6.17 dell'accordo ICF n. 050-2012 sulle norme tecniche e le linee guida per la stesura di piani di gestione forestale e piani operativi nelle foreste di latifoglie.

Istituzione competente

 

L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.

Indicatore 3.3.2. I proprietari o gli usufruttuari delle aree forestali che svolgono attività di raccolta dispongono di piani di salvataggio validi per foreste colpite da disastri naturali, malattie o infestazioni, progetti di costruzione pubblici e/o privati e cambiamenti di vegetazione sui terreni utilizzati per l'agricoltura.

Mezzi di verifica

1.

Decisione che approva il piano di salvataggio.

Riferimento legale

 

Articolo 147 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

 

Accordo ICF n. 030/2013, approvazione dei piani di salvataggio.

Istituzione competente

 

L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF e il Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.

Indicatore 3.3.3. I proprietari di piantagioni forestali dispongono di un certificato di piantagione approvato e valido e di un'autorizzazione al taglio per la raccolta e la vendita di prodotti derivati dalla gestione di aree nazionali, comunali (ejido) e private occupate, coperte da foreste od oggetto di rimboschimento.

Mezzi di verifica

1.

Certificato di piantagione forestale.

2.

Licenza per la raccolta in piantagioni certificate.

Riferimento legale

 

Articolo 149, decimo e undicesimo comma, del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

 

Risoluzione ICF n. DE-MP-071-2010, Manuale sulle norme per l'emissione di certificati per piantagioni forestali.

Istituzione competente

 

Per il mezzo 1:

 

ICF, Programma nazionale di rimboschimento.

 

Per il mezzo 2:

 

l'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.

Criterio 3.4. I titolari e gli usufruttuari di autorizzazione al taglio di legname applicano misure di protezione ambientale che soddisfano gli obblighi di legge.

Indicatore 3.4.1. I proprietari nominati nei piani di gestione forestale per aree forestali nazionali, comunali (ejido) e private rispettano il programma di protezione relativo a incendi, infestazioni, malattie forestali, sorgenti d'acqua, flora e fauna.

Mezzi di verifica

1.

Programma annuale di protezione.

2.

Relazione tecnica sul rispetto del programma di protezione da parte dei piani operativi annuali approvati.

Riferimento legale

 

Articolo 172, terzo comma, dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

 

Sezione 6.2, sottosezioni 6.2.1 e 6.2.2, dell'accordo n. 050-2012

 

Capitolo 1, paragrafo 5, della risoluzione ICF n. DE-MP-285-2010, Linee guida e norme per una migliore gestione delle foreste.

Istituzione competente

 

L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.

Indicatore 3.4.2. I proprietari nominati nei piani di gestione forestale rispettano il programma di valutazione dell'impatto ambientale per le attività forestali.

Mezzi di verifica

1.

Programma approvato e valido di valutazione dell'impatto ambientale per le attività forestali.

2.

Relazioni di conformità tecnica per il programma di valutazione dell'impatto ambientale contenuto nei piani operativi annuali approvati.

Riferimento legale

 

Per il mezzo 1:

 

articolo 70 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche;

 

articolo 170 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

 

Per il mezzo 2:

 

risoluzione ICF, n. DE-MP-285-2010, Linee guida e norme per una migliore gestione delle foreste, capitolo III, paragrafo 3.1.

Istituzione competente

 

ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste (DMDF).

Criterio 3.5. Il trasporto del legname è conforme alle leggi e alle normative vigenti.

Indicatore 3.5.1. Il legname trasportato dalla foresta a un centro di raccolta del legname, le imprese di trasformazione primaria e secondaria di prodotti forestali e i depositi di legname dispongono di un permesso di trasporto.

Mezzi di verifica

1.

Permesso di trasporto.

NB: l'ICF autorizza tre tipi di permesso di trasporto: 1) per legname tondo; 2) per prodotti e sottoprodotti e 3) per legname segato.

Riferimento legale

 

Articolo 103 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche;

 

articolo 239 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

Per foreste di latifoglie:

 

riferimento normativo che si applicherà soltanto alle foreste di latifoglie (cfr. corrispondente misura complementare di cui all'allegato VIII).

Istituzione competente

 

L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.

Indicatore 3.5.2. Le fatture autorizzate sono utilizzate per il trasporto, verso qualsiasi destinazione, di legname trasformato venduto da imprese di trasformazione primaria o secondaria di prodotti forestali o da depositi di legname.

Mezzi di verifica

1.

Fatture autorizzate.

Riferimento legale

 

Articolo 12 dell'accordo n. 189-2014, regolamento di esecuzione per il sistema di fatturazione e relative modifiche.

 

Articolo 236 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

Istituzione competente

 

SAR, Dipartimento per la fatturazione.

 

L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.

Indicatore 3.5.3. Lettere di vettura valide sono utilizzate per il trasporto di legname verso qualsiasi destinazione.

Mezzi di verifica

1.

Lettera di vettura.

Riferimento legale

 

Articoli 11, 19 e 44 dell'accordo n. 189-2014, regolamento di esecuzione per il sistema di fatturazione e relative modifiche.

Istituzione competente

 

SAR, Dipartimento per la fatturazione.

Criterio 3.6. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono aziende e depositi di legname rispettano la legislazione in vigore al momento della costituzione e durante la gestione di imprese di trasformazione primaria e secondaria di prodotti forestali e depositi di legname.

Indicatore 3.6.1. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono un'impresa di trasformazione primaria o secondaria di prodotti forestali o un deposito di legname sono registrate presso il comune e l'ICF.

Mezzi di verifica

1.

Licenza commerciale.

2.

Licenza di esercizio.

Riferimento legale

 

Per il mezzo 1:

 

articolo 119 dell'accordo n. 018-93, regolamento di esecuzione della legge sui comuni.

 

Per il mezzo 2:

 

articolo 98 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

Istituzione competente

 

Per il mezzo 1:

 

il comune, l'ufficio amministrativo o l'ispettorato delle imposte.

 

Per il mezzo 2:

 

ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.

Indicatore 3.6.2. Le persone fisiche o giuridiche proprietarie di imprese di trasformazione primaria e secondaria di prodotti forestali e depositi di legname rispettano le misure di monitoraggio ambientale in conformità con la categorizzazione dell'impatto ambientale.

Mezzi di verifica

1.

Certificato di licenza ambientale.

2.

Parere tecnico di monitoraggio e verifica sul contratto relativo alle misure di monitoraggio ambientale.

Riferimento legale

MiAmbiente:

articolo 11, lettera c), e articolo 83, del decreto n. 104-93, legge generale sull'ambiente;

articolo 10, paragrafo 3, e articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo esecutivo n. 008-2015, che attua il regolamento per il sistema nazionale di valutazione dell'impatto ambientale.

Comuni con poteri di licenza ambientale:

articolo 1, paragrafo 28-A, del decreto n. 181-2007, modifica della legge generale sull'ambiente;

articolo 19 dell'accordo esecutivo n. 008-2015, regolamento di esecuzione per il sistema nazionale di valutazione dell'impatto ambientale.

Comuni con autonomia legale:

articoli 12 e 12A della legge sui comuni, decreto n. 134-90.

Istituzione competente

 

Ministero dell'Energia, delle risorse naturali, dell'ambiente e delle miniere (MiAmbiente), Direzione generale per il monitoraggio e la valutazione ambientale (DECA).

 

Comuni con un accordo sui poteri di rilascio di licenze ambientali o con autonomia legale.

Criterio 3.7. Gli operatori coinvolti nella catena di produzione forestale rispettano le norme vigenti in materia di commercio interno di legname e suoi derivati.

Indicatore 3.7.1. Gli operatori nella catena di produzione forestale rispettano le norme di cui alle presenti griglie di valutazione della legalità che si applicano al mercato nazionale del legname e dei suoi derivati.

Mezzi di verifica

1.

Relazione mensile sulle imprese di trasformazione primaria e secondaria di prodotti forestali e i depositi di legname.

2.

Registrazione di fattori in entrata e in uscita.

3.

Fascicolo di dovuta diligenza.

Riferimento legale

 

Per il mezzo 1:

 

articoli 225 e 229 del regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

 

Per il mezzo 2:

 

articolo 219 del regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

 

Per il mezzo 3:

 

articoli specifici da redigere dopo che sarà stata approvata la legislazione corrispondente (cfr. la misura complementare corrispondente di cui all'allegato VIII).

Istituzione competente

 

Per i mezzi 1, 2 e 3:

 

ICF, Dipartimento del commercio e dell'industria (le sue responsabilità saranno gestite dal Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste fino alla sua creazione).

PRINCIPIO 4. I DATORI DI LAVORO NEL SETTORE FORESTALE RISPETTANO GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E LE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Criterio 4.1. I datori di lavoro nel settore forestale rispettano le normative in materia di assunzione e retribuzione per i dipendenti del settore forestale.

Indicatore 4.1.1. I datori di lavoro nel settore forestale assumono formalmente i loro dipendenti (permanenti o temporanei).

Mezzi di verifica

1.

Documento o relazione di ispezione attestante che i datori di lavoro nel settore forestale rispettano l'indicatore.

Riferimento legale

 

Articolo 11, lettera e), e articolo 13, lettera 1), del decreto n. 178-2016, della legge sull'ispettorato del lavoro.

Istituzione competente

 

Ministero per l'occupazione e la sicurezza sociale (STSS), ispettorato generale del lavoro (DGIT).

Indicatore 4.1.2. I datori di lavoro nella catena di produzione forestale pagano ai loro dipendenti (permanenti o temporanei) almeno il salario minimo.

Mezzi di verifica

1.

Documento o relazione di ispezione attestante che i datori di lavoro della catena di approvvigionamento forestale rispettano l'indicatore.

Riferimento legale

 

Articolo 11, lettera e), e articolo 13, lettera 1), del decreto n. 178-2016, della legge sull'ispettorato del lavoro.

 

Articolo 2 del decreto n. 103 della legge sul salario minimo approvata il 3 giugno 1971, come modificata.

 

Articoli 381 e 387 del decreto n. 189-1959, codice del lavoro.

Istituzione competente

 

Ministero per l'occupazione e la sicurezza sociale (STSS) e ispettorato generale del lavoro (DGIT).

Criterio 4.2. I datori di lavoro della catena di produzione forestale rispettano le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i dipendenti.

Indicatore 4.2.1. I datori di lavoro della catena di approvvigionamento forestale garantiscono la salute e la sicurezza sul lavoro dei loro dipendenti sul luogo di lavoro.

Mezzi di verifica

1.

Relazione di ispezione in materia di salute e sicurezza attestante che i datori di lavoro della catena di approvvigionamento forestale rispettano l'indicatore.

Riferimento legale

 

Articoli 391 e 392, titolo V, capitolo I, del decreto n. 189-1959, codice del lavoro.

 

Articolo 36, capitolo VII, del regolamento generale di esecuzione sulle misure per prevenire incidenti sul lavoro e malattie professionali.

Istituzione competente

 

Ministero per l'occupazione e la sicurezza sociale (STSS), Direzione generale per l'assistenza sociale, Dipartimento per i servizi di ispezione e la salute e sicurezza sul lavoro.

Criterio 4.3. I datori di lavoro nel settore forestale rispettano le norme in materia di assistenza sociale dei dipendenti.

Indicatore 4.3.1. I datori di lavoro della catena di produzione forestale registrano i propri dipendenti presso l'Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras (IHSS).

Mezzi di verifica

1.

Iscrizione e registrazioni sulla solvibilità.

2.

Dati estratti dalla banca dati che mostrano un riepilogo dei libri paga.

3.

Relazione di ispezione (se disponibile).

Riferimento legale

 

Per i mezzi 1 e 2:

 

articolo 7 del decreto n. 140-1959, legge in materia di sicurezza sociale, e decreto 080-2001 del 1° giugno 2001, che ne contiene le modifiche.

 

Per il mezzo 3:

 

articolo 96 del decreto n. 140-1959, legge in materia di sicurezza sociale.

Istituzione competente

 

Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras (IHSS), Dipartimento per le ispezioni aziendali.

PRINCIPIO 5. GLI OPERATORI NEL SETTORE FORESTALE RISPETTANO LE NORME SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI.

Criterio 5.1. Gli esportatori e gli importatori di prodotti del legno operano legalmente disponendo dell'autorizzazione necessaria e rispettano i propri obblighi fiscali e doganali

Indicatore 5.1.1. Gli importatori e gli esportatori rispettano gli obblighi in materia doganale conformemente al regime doganale.

Mezzi di verifica

1.

Dati estratti dal Sistema automatizzato delle entrate doganali (SARAH) che mostra un riepilogo delle registrazioni doganali relative all'importatore/all'esportatore.

Riferimento legale

 

Articolo 23 della risoluzione n. 224-2008 (COMIECO-XLIX), regolamento di esecuzione del codice doganale uniforme centroamericano (RECAUCA).

Istituzione competente

 

Segreteria di coordinamento generale del governo, sottodirezione delle entrate doganali (DARA).

Indicatore 5.1.2. Gli importatori soddisfano le prescrizioni in materia di dovuta diligenza applicabili alle importazioni di legname e suoi derivati.

Mezzi di verifica

1.

Fascicolo di dovuta diligenza dell'importatore.

Riferimento legale

 

Articoli specifici da redigere dopo che sarà stata approvata la legislazione corrispondente (cfr. la misura complementare corrispondente di cui all'allegato VIII).

Istituzione competente

 

ICF, Dipartimento del commercio e dell'industria (le sue responsabilità saranno gestite dal Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste fino alla sua creazione).

Indicatore 5.1.3. Gli esportatori di legname e suoi derivati ottenuti da specie coperte dalla convenzione CITES rispettano le prescrizioni di detta convenzione.

Mezzi di verifica

1.

Certificato CITES.

Riferimento legale

 

Articolo 116 del decreto n. 098-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche. Accordo SAG n. 936-13, regolamento interno per l'attuazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Istituzione competente

 

Ministero dell'Agricoltura e della zootecnia (SAG), Ufficio CITES nazionale.

PRINCIPIO 6. GLI OPERATORI NEL SETTORE FORESTALE ADEMPIONO I LORO OBBLIGHI IN MATERIA DI TARIFFE E IMPOSTE.

Criterio 6.1. Gli operatori nel settore forestale sono legalmente stabiliti.

Indicatore 6.1.1. Gli operatori del settore forestale sono registrati presso l'amministrazione fiscale.

Mezzi di verifica

1.

Documento rilasciato dal registro tributario nazionale (RTN).

Riferimento legale

 

Articoli 1 e 2 del decreto legge n. 102-1974, legge sul registro tributario nazionale.

 

Articolo 27 del decreto n. 51-2003, legge sulla tassazione equa.

Istituzione competente

 

Servizio di amministrazione delle entrate (SAR), Dipartimento assistenza tributaria.

Criterio 6.2. Gli operatori nel settore forestale adempiono i loro obblighi fiscali nei confronti del governo centrale e dell'amministrazione comunale.

Indicatore 6.2.1. I titolari di autorizzazioni al taglio pagano i diritti di licenza in relazione a una licenza per la raccolta o lo sfruttamento di risorse naturali in conformità con il regolamento di esecuzione della legge sui comuni, nonché gli oneri stabiliti nel piano di tassazione comunale in vigore.

Mezzi di verifica

1.

Ricevuta del pagamento della tassa per il rilascio di una licenza per la raccolta o lo sfruttamento di risorse naturali.

2.

Ricevuta del pagamento dei diritti per il rilascio di una licenza per la raccolta o lo sfruttamento di risorse naturali.

Riferimento legale

 

Per il mezzo 1:

 

articoli 128 e 130 dell'accordo n. 018-93, regolamento generale di esecuzione della legge sui comuni.

 

Per il mezzo 2:

 

articolo 152, lettera c), punto 15, dell'accordo n. 018-93, regolamento generale di esecuzione della legge sui comuni.

Istituzione competente

 

Il comune, l'ufficio amministrativo o l'ispettorato delle imposte.

Indicatore 6.2.2. Gli operatori del settore forestale pagano le imposte sul reddito, il contributo di solidarietà e le imposte sul patrimonio netto.

Mezzi di verifica

1.

Dichiarazioni dei redditi

a)

Dichiarazione CPAT-272 (reddito di persone fisiche) o

b)

Dichiarazione CPAT-352 (reddito delle persone giuridiche).

Riferimento legale

 

Articolo 30 del decreto n. 25-1963, legge relativa all'imposta sul reddito.

Istituzione competente

 

Servizio di amministrazione delle entrate (SAR), Dipartimento di intelligence tributaria.

Indicatore 6.2.3. Gli operatori del settore forestale utilizzano il sistema di fatturazione per le vendite di legname e le vendite di servizi erogati da segherie.

Mezzi di verifica

1.

Dati estratti dal modulo di fatturazione che mostrano una registrazione delle fatture autorizzate dal SAR.

Riferimento legale

 

Articolo 10 dell'accordo n. 189-2014, regolamento di esecuzione relativo al sistema di fatturazione, altri documenti fiscali e registrazione fiscale degli stampatori.

Istituzione competente

 

Servizio di amministrazione delle entrate (SAR), Dipartimento di fatturazione.

Criterio 6.3. Gli operatori nel settore forestale adempiono i loro obblighi tariffari nei confronti del governo centrale.

Indicatore 6.3.1. Gli operatori del settore forestale adempiono i loro obblighi tariffari.

Mezzi di verifica

1.

Certificato di solvibilità fiscale.

Riferimento legale

 

Articolo 49 del decreto n. 17-2010, legge sul rafforzamento delle entrate, sull'uguaglianza sociale e sulla razionalizzazione della spesa pubblica.

Istituzione competente

 

Servizio di amministrazione delle entrate (SAR), Dipartimento di riscossione e recupero.


Appendici

1.   

Definizione degli operatori nel settore forestale inclusi nei documenti di cui al presente accordo

Nel contesto del presente accordo, un «operatore nel settore forestale» è una persona fisica o giuridica che svolge attività nell'ambito della catena di produzione forestale. Gli operatori del settore forestale sono tenuti a rispettare i diversi indicatori e mezzi di verifica descritti nel presente allegato relativi al loro coinvolgimento nelle diverse fasi della catena di produzione forestale.

Operatore

Definizione/Concetto

Indicatore/Mezzi di verifica

1.

Operatori nel settore forestale

Persone fisiche o giuridiche che svolgono attività nella catena di produzione forestale. Queste attività comprendono, tra l'altro, la gestione forestale, la raccolta, la trasformazione, il trasporto, la vendita, l'importazione e l'esportazione di legname e prodotti del legno, oltre alla modifica dell'uso di una zona forestale. Gli operatori incaricati tramite subappalto di svolgere queste attività rientrano in questa definizione; ad esempio, operatori di motosega, verificatori o spedizionieri, rappresentanti di vendita, trasportatori e destinatari di legname e suoi derivati.

Sotto diverse voci nel contesto della tabella.

2.

Comunità rurale

Gruppo di persone fisiche e le loro organizzazioni che hanno sede in una località rurale (villaggio o frazione), in aree forestali o ai margini di queste aree, con accesso alla gestione forestale e ad altre risorse agroforestali.

1.1.1/1 - 1.2.1/2 - 1.2.2/1 - 2.1.2/1 - 3.1.2/1 - 3.3.2/1

3.

Gruppo comunitario

Organizzazione comunitaria con personalità giuridica, che comprende organizzazioni agroforestali, gruppi etnici, imprese forestali rurali e comunità organizzate situate in una zona forestale nazionale, il cui scopo è gestire, raccogliere, trasformare e vendere beni e servizi relativi alle foreste.

1.1.1/1 - 1.2.1/2 - 1.2.2/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.1/3 - 2.1.2/1 - 3.1.2/1 - 3.3.2/1

4.

Proprietario della foresta

Persona fisica o giuridica che possiede terreni sui quali vi è copertura forestale, che può essere, ad esempio, privata, comunale (ejido), nazionale, di comunità o di proprietà congiunta di popolazioni indigene, tra l'altro.

1.1.1/1 - 1.1.2/1 - 1.1.2/2 - 1.2.1/1 - 1.2.1/2 - 1.2.2/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.1/3 - 2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.2/1 - 3.1.3/1 - 3.3.2/1 - 3.3.3/1 - 3.3.3/2

5.

Proprietario di una foresta privata

Persona fisica o giuridica che detiene la piena proprietà su terreni nei quali vi è copertura forestale.

1.1.1/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.3/1 - 3.3.2/1 - 3.3.3/1 - 3.3.3/2

6.

Proprietario di una foresta comunale (ejido)

Un comune che detiene la proprietà di terreni sui quali vi è copertura forestale.

1.1.1/1 - 1.2.2/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.3/1 - 3.3.2/1 - 3.3.3/1 - 3.3.3/2

7.

Proprietario nominato nel contesto di un piano di gestione forestale per una foresta nazionale

Persona fisica o giuridica beneficiaria di un piano di gestione forestale approvato per una foresta nazionale.

2.1.2/1 - 3.1.2/1 - 3.1.4/1 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.2/2 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.1/2 - 3.3.2/1 - 3.4.1/1 - 3.4.1/2 - 3.4.2/1 - 3.4.2/2 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2

8.

Proprietario nominato nel contesto di un piano di gestione forestale per una foresta comunale (ejido)

Persona fisica o giuridica beneficiaria di un piano di gestione forestale approvato per una foresta comunale (ejido).

2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.4/1 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.2/2 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.1/2 - 3.3.2/1 - 3.4.1/1 - 3.4.1/2 - 3.4.2/1 - 3.4.2/2 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2

9.

Proprietario menzionato nel contesto di un piano di gestione forestale per una foresta privata

Persona fisica o giuridica beneficiaria di un piano di gestione forestale approvato per una foresta privata.

2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.4/1 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.2/2 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.1/2 - 3.3.2/1 - 3.4.1/1 - 3.4.1/2 - 3.4.2/1 - 3.4.2/2 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2

10.

Proprietario di una zona con un sistema agroforestale

Persona fisica o giuridica che detiene la proprietà di terreni con un sistema di produzione che combina prodotti agricoli e forestali.

1.1.1/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.2/1 - 3.1.3/1 - 3.1.4/2 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.2/1 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2

11.

Proprietario di una piantagione forestale

Persona fisica o giuridica che è il titolare effettivo e unico di terreni che ospitano piantagioni forestali.

1.1.1/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.2/1 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.2/1 - 3.3.3/1 - 3.3.3/2 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2

12.

Utilizzatore/occupante

Persona fisica o giuridica in possesso di o che occupa una zona nazionale o comunale (ejido) in assenza di un titolo fondiario che attesti la proprietà legale di tali terreni. Questo operatore beneficia delle procedure di legalizzazione per ottenere un contratto di usufrutto che consente, tra le altre cose, di svolgere attività di gestione forestale.

1.2.1/1 - 2.1.2/1 - 3.1.2/1 - 3.3.2/1

13.

Usufruttuario forestale

Persona fisica o giuridica che è stata incaricata dall'amministrazione forestale dello Stato o dall'amministrazione comunale di gestire in maniera sostenibile una foresta pubblica (nazionale o comunale/ejido) a proprio vantaggio.

1.2.1/1 - 2.1.2/1 - 3.1.2/1 - 3.3.2/1

14.

Contraente

Persona fisica o giuridica che svolge attività di raccolta in pinete e foreste di latifoglie naturali e/o piantate, incaricata dal proprietario nominato nel contesto di un piano approvato e valido di gestione forestale.

3.2.2/1 - 3.2.2/2 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

15.

Trasportatore

Persona fisica o giuridica nel settore forestale la cui attività consiste nel trasporto di legname e suoi derivati.

3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

16.

Tecnico forestale qualificato (TFQ)

Professionista del settore della silvicoltura o professionista analogo che assicura la gestione e lo sviluppo sostenibile delle foreste attraverso piani di gestione o piani operativi approvati nel contesto di foreste pubbliche o private e che, conformemente alle sue mansioni professionali, è un funzionario con facoltà di certificazione.

3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

17.

Tecnico forestale indipendente (TFI)

Professionista forestale privato che svolge attività nel settore forestale, esclusa l'attuazione di piani operativi.

3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

18.

Esportatore

Persona fisica o giuridica che commercia legname e suoi derivati al di fuori del territorio nazionale.

5.1.1/1 - 5.1.3/1 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

19.

Importatore

Persona fisica o giuridica che acquista prodotti del legno dall'estero per distribuirli, venderli e/o trasformarli all'interno o all'esterno del paese.

5.1.1/1 - 5.1.2/1 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

20.

Proprietario di un'impresa di trasformazione primaria di prodotti forestali

Persona fisica o giuridica proprietaria o rappresentante legale di un'impresa di trasformazione di prodotti forestali che effettua la prima trasformazione del legname tondo (nel suo stato naturale) o qualsiasi altra materia prima legata al legname o meno ottenuta dalla foresta.

3.6.1/1 - 3.6.1/2 - 3.6.2/1 - 3.6.2/2 - 3.7.1/1 - 3.7.1/2 - 3.7.1/3 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

21.

Proprietario di un'impresa di trasformazione secondaria di prodotti forestali

Persona fisica o giuridica proprietaria o rappresentante legale di un'impresa di trasformazione di prodotti forestali che trasforma i prodotti generati da un'impresa di trasformazione primaria di prodotti forestali o qualsiasi altra materia prima legata al legname o meno ottenuta dalla foresta.

3.6.1/1 - 3.6.1/2 - 3.6.2/1 - 3.6.2/2 - 3.7.1/1 - 3.7.1/2 - 3.7.1/3 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

22.

Proprietario di un deposito di legname

Persona fisica o giuridica proprietaria o rappresentante legale di un appezzamento di terreno, di un sito o di una zona di deposito presso i quali il legname è acquistato e venduto a livello nazionale/nel mercato interno.

3.6.1/1 - 3.6.1/2 - 3.6.2/1 - 3.6.2/2 - 3.7.1/1 - 3.7.1/2 - 3.7.1/3 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

23.

Datore di lavoro

Persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico, che utilizza i servizi di uno o più dipendenti attraverso un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. Questa definizione si applica a tutti i livelli.

4.1.1/1 - 4.1.2/1 - 4.2.1/1 - 4.3.1/1 - 4.3.1/2 - 4.3.1/3 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

2.   

Istituzioni statali legate alle griglie di valutazione della legalità

Istituzione interessata

Mezzi di verifica

Istituto nazionale per la conservazione e lo sviluppo di foreste, aree protette e flora e fauna selvatiche (ICF)

1.1.2/2 - 1.2.1/1 - 1.2.1/2 - 1.2.2/1 - 2.1.1/3 - 2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.2/1 - 3.1.3/1 - 3.1.4/1 - 3.1.4/2 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.2/2 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.1/2 - 3.3.2/1 - 3.3.3/1 - 3.3.3/2 - 3.4.1/1 - 3.4.1/2 - 3.4.2/1 - 3.4.2/2 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.6.1/2 - 3.7.1/1 - 3.7.1/2 - 3.7.1/3 - 5.1.2/1

Comuni

1.2.2/1 - 3.6.1/1 - 3.6.2/1 - 3.6.2/2 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2

Servizio di amministrazione delle entrate (SAR)

3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

Istituto della proprietà (IP)

1.1.1/1 - 1.1.2/1 - 2.1.1/1

Ministero dell'Occupazione e della sicurezza sociale (STSS)

4.1.1/1 - 4.1.2/1 - 4.2.1/1

Ministero dell'Energia, delle risorse naturali, dell'ambiente e delle miniere (MiAmbiente)

3.6.2/1 - 3.6.2/2

Istituto agrario nazionale (INA)

2.1.1/2

Ministero dell'Agricoltura e della zootecnia (SAG)

5.1.3/1

Sottodirezione delle entrate doganali (DARA)

5.1.1/1

Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras (IHSS)

4.3.1/1

3.   

Elenco degli strumenti giuridici inclusi nelle griglie di valutazione della legalità

Il presente elenco è stato stilato tenendo conto dell'ordine dei riferimenti normativi citati nelle griglie di valutazione della legalità, a partire dal principio 1.

1.

Decreto n. 082-2004, legge sulla proprietà.

2.

Decreto n. 098-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

3.

Accordo ICF n. 027-2015 sulla gestione forestale di aree comunali (ejido) nel contesto forestale della comunità.

4.

Decreto n. 026-94, ratifica della convenzione n. 169 dell'OIL.

5.

Accordo n. 003-2010, regolamento di esecuzione della legge sulla proprietà.

6.

Decreto legge n. 170 sulla riforma agraria modificato dal decreto n. 031-92 sulla modernizzazione e lo sviluppo del settore agricolo.

7.

Decreto n. 61-2013 che autorizza l'ICF a rispondere alle richieste di titoli fondiari per aree comunali e intercomunali presentate da organizzazioni delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras.

8.

Accordo ICF n. 031-2012 sulla procedura per il rilascio di titoli fondiari per i terreni occupati ancestralmente dalle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras che vivono nella riserva della biosfera del Río Plátano.

9.

Accordo ICF n. 010-2015, istruzioni per l'applicazione di norme tecniche nei piani speciali di gestione per i sistemi agroforestali (PESA) inferiori a 100 ettari.

10.

Accordo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.

11.

Istruzioni per l'applicazione dell'accordo n. 045 A-2013 sui costi addebitati per i servizi forniti nel contesto di imprese di trasformazione (primaria e secondaria) di prodotti forestali, nonché presso depositi di legname.

12.

Circolare ICF n. DE-ICF-001-2013, Linee guida amministrative per i piani di raccolta nelle pinete.

13.

Decreto n. 073, legge sull'iscrizione obbligatoria a un organismo professionale.

14.

Accordo ICF n. 050-2012 sulle norme tecniche e le linee guida per la stesura di piani di gestione forestale e piani operativi nelle foreste di latifoglie.

15.

Accordo ICF n. 030-2013, approvazione dei piani di salvataggio.

16.

Risoluzione ICF n. DE-MP-071-2010, Manuale sulle norme per l'emissione di certificati per piantagioni forestali.

17.

Risoluzione ICF n. DE-MP-285-2010, Linee guida e norme per una migliore gestione delle foreste.

18.

Accordo n. 189-2014, regolamento di esecuzione per il sistema di fatturazione e relative modifiche.

19.

Accordo n. 018-93, regolamento generale di esecuzione della legge sui comuni.

20.

Decreto n. 104-93, legge generale sull'ambiente.

21.

Accordo esecutivo n. 008-2015, regolamento di esecuzione per il sistema nazionale di valutazione dell'impatto ambientale.

22.

Decreto n. 181-2007, modifiche della legge generale sull'ambiente.

23.

Decreto n. 134-90, legge sui comuni.

24.

Decreto n. 189-1959, codice del lavoro.

25.

Decreto n. 178-2016, legge sull'ispettorato del lavoro.

26.

Decreto 103, legge sul salario minimo approvata il 3 giugno 1971 e successive modifiche.

27.

Accordo n. 053-04, regolamento generale di esecuzione sulle misure per prevenire incidenti sul lavoro e malattie professionali.

28.

Decreto n. 140-1959, legge in materia di sicurezza sociale, e decreto 080-2001 del 1° giugno 2001, che ne contiene le modifiche.

29.

Risoluzione n. 224-2008 (COMIECO-XLIX), regolamento di esecuzione del codice doganale uniforme centroamericano (RECAUCA).

30.

Accordo SAG n. 936-13, regolamento interno per l'attuazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

31.

Decreto legge n. 102-1974, legge sul registro tributario nazionale.

32.

Decreto n. 051-2003, legge sulla tassazione equa.

33.

Decreto n. 25-1963, legge relativa all'imposta sul reddito.

34.

Decreto n. 017-2010, legge sul rafforzamento delle entrate, sull'uguaglianza sociale e sulla razionalizzazione della spesa pubblica.


ALLEGATO III

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL'UNIONE DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI ESPORTATI DALL'HONDURAS E OGGETTO DI LICENZA FLEGT

QUADRO

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (1) e il suo regolamento di esecuzione (2) disciplinano le condizioni per l'ingresso nel mercato dell'Unione di legname e suoi derivati dall'Honduras coperti da una licenza FLEGT.

Tali regolamenti prevedono l'adattamento delle procedure ivi previste alle condizioni nazionali e, in particolare, alla possibilità che le autorità competenti responsabili dell'accettazione delle licenze FLEGT per l'entrata nell'Unione siano le autorità doganali o un altro organo amministrativo. Per questo motivo, la descrizione del processo suddivide la verifica in due fasi: 1) controlli sui documenti di licenza e 2) controlli fisici per garantire la conformità del carico alla licenza FLEGT.

La presente procedura mira a rafforzare i controlli istituiti dall'Honduras e verificare che le licenze FLEGT presentate all'entrata nell'Unione siano esattamente quelle debitamente rilasciate e registrate dall'autorità di rilascio delle licenze honduregna e coprano i carichi come previsto dalle autorità del paese. Le autorità competenti possono rivolgere le loro domande in merito al sistema destinato a garantire la legittimità e la validità delle licenze FLEGT honduregne al comitato congiunto di attuazione (CCA) conformemente agli articoli 9, 11, 19 e 24 del presente accordo, nel rispetto delle procedure di richiesta di informazioni per le autorità competenti di cui all'articolo 3 del presente allegato.

ARTICOLO 1

Trattamento di licenze FLEGT

1.   La licenza FLEGT è presentata alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il carico oggetto della licenza è dichiarato per l'immissione in libera pratica (3). Tale operazione può essere eseguita elettronicamente o tramite altri mezzi celeri.

2.   Non appena una licenza FLEGT è accettata, le autorità competenti di cui al paragrafo 1, paragrafo 1, informano le autorità doganali secondo le procedure nazionali in vigore.

ARTICOLO 2

Controlli della validità della documentazione di licenza FLEGT

1.   Le licenze FLEGT cartacee sono conformi al modello di cui all'allegato IV. Qualsiasi licenza FLEGT che non soddisfi i requisiti e le specifiche di cui all'allegato IV non è valida.

2.   Una licenza FLEGT è considerata nulla se è presentata in una data successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.

3.   Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza FLEGT, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.

4.   Non sono accettate estensioni della validità della licenza FLEGT, salvo che siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.

5.   Non sono accettati duplicati di licenze FLEGT o licenze FLEGT sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità di rilascio delle licenze.

ARTICOLO 3

Richiesta di ulteriori informazioni

1.   In caso di dubbi in merito alla validità o all'autenticità di una licenza FLEGT, del duplicato di una licenza FLEGT o di una licenza sostitutiva FLEGT, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio delle licenze.

2.   Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza FLEGT, del duplicato o della licenza FLEGT sostitutiva.

3.   Se necessario, l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT ritira la licenza FLEGT e rilascia una copia corretta che è autenticata con la stampigliatura «Duplicado» (Duplicato) e inoltrata all'autorità competente.

ARTICOLO 4

Verifica della conformità della licenza FLEGT con il carico

1.   Qualora si ritenga necessario effettuare ulteriori verifiche del carico prima che le autorità competenti possano decidere in merito all'accettazione di una licenza FLEGT, è possibile effettuare controlli per verificare se il carico in questione è conforme alle informazioni fornite nella licenza FLEGT e alle informazioni relative alla licenza in possesso dell'autorità preposta al rilascio.

2.   Se il volume o il peso del legname e dei suoi derivati che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non si discostano in misura superiore al 10 % rispetto al volume o al peso indicati nella licenza FLEGT corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni fornite in detta licenza in termini di volume e peso.

3.   In caso di dubbi sul fatto che il carico sia conforme alla licenza FLEGT, l'autorità competente può chiedere ulteriori chiarimenti all'autorità di rilascio delle licenze.

4.   L'autorità di rilascio delle licenze può chiedere all'autorità competente di inviare copia della licenza FLEGT o del documento sostitutivo in questione.

5.   Se necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza FLEGT e rilascia una copia corretta che è autenticata con la stampigliatura «Duplicado» (Duplicato) e inoltrata all'autorità competente.

6.   Se l'autorità competente non riceve risposta entro 21 giorni lavorativi dalla richiesta di ulteriori chiarimenti, come previsto dall'articolo 9 del presente accordo, l'autorità competente non accetta la licenza FLEGT e agisce in conformità con la legislazione e le procedure applicabili.

7.   Non sono accettate licenze FLEGT che, in base alle maggiori informazioni eventualmente fornite a norma dell'articolo 3 del presente allegato o in seguito ad indagini svolte a norma del presente articolo, risultino non corrispondenti al carico.

ARTICOLO 5

Verifica antecedente l'arrivo del carico

1.   Una licenza FLEGT può essere presentata prima dell'arrivo del relativo carico.

2.   Una licenza FLEGT è accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell'allegato IV e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente allegato.

ARTICOLO 6

Altre questioni

1.   I costi sostenuti durante il completamento della verifica sono a carico dell'importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione e le procedure vigenti dello Stato membro dell'Unione interessato dispongano diversamente.

2.   Eventuali disaccordi o difficoltà persistenti risultanti dalla verifica delle licenze FLEGT possono essere sottoposti al CCA.

ARTICOLO 7

Immissione in libera pratica

1.   Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale è redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.

2.   Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite strumenti informatici, l'indicazione è riportata nel riquadro previsto.

3.   Il legname e i suoi derivati possono essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletate le procedure descritte nel presente allegato.


(1)   GU UE L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23).

(3)  L'immissione in libera pratica è un regime doganale dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 201, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, l'immissione in libera pratica comporta: a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente (in questo caso specifico, occorre verificare l'esistenza di una licenza FLEGT); e d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci. L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce dell'Unione a una merce non UE.


ALLEGATO IV

PROCEDURA PER IL RILASCIO DI LICENZE FLEGT

ARTICOLO 1

Requisiti generali per le licenze FLEGT

1.   Per poter entrare nell'Unione il legname e suoi derivati provenienti dall'Honduras elencati nell'allegato I devono essere coperti da una licenza FLEGT.

2.   La «licenza FLEGT» è emessa dall'Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) e conferma che il carico di legname e suoi derivati destinati all'esportazione verso l'Unione è stato legalmente prodotto e verificato conformemente ai criteri e alle procedure di cui al presente accordo.

3.   Le licenze FLEGT sono emesse in formato cartaceo o elettronico.

4.   Una licenza FLEGT è rilasciata per un singolo carico di un singolo esportatore nel primo punto di entrata nell'Unione.

5.   Le licenze cartacee ed elettroniche FLEGT includono le informazioni specificate nell'appendice 1, che devono essere completate conformemente alle istruzioni di cui all'appendice 2.

6.   Prima dello sdoganamento, il richiedente presenta all'autorità doganale la licenza FLEGT per l'esportazione verso l'Unione o la licenza H-Legal per l'esportazione verso altre destinazioni, allegando gli altri documenti richiesti. Le procedure per il rilascio della licenza FLEGT o della licenza H-Legal e la rispettiva relazione con la dichiarazione doganale unica (DUA) saranno definite durante la fase di preparazione e organizzazione del presente accordo.

7.   Una volta scaduta, la licenza FLEGT è considerata nulla.

8.   Quando non è possibile includere tutte le informazioni specificate nel formato di cui alla sezione 1 dell'appendice 1 per i carichi che comprendono diversi tipi di legname e suoi derivati, è possibile accludere alla licenza FLEGT un allegato autorizzato contenente le informazioni quantitative e qualitative specificate nella sezione 2 dell'appendice 1 del presente allegato.

9.   L'allegato autorizzato conformemente al punto 8 include informazioni relative alla descrizione del carico che non rientrano nelle caselle pertinenti del modulo di cui alla sezione 1 dell'appendice 1.

10.   Se le informazioni qualitative sono fornite in un allegato (pagine supplementari), le caselle pertinenti sulla licenza FLEGT non riportano le informazioni sul carico ma rinviano all'allegato (pagine supplementari).

11.   Le prescrizioni e le procedure per prorogare la validità e definire il ritiro, la sostituzione e la gestione delle licenze FLEGT saranno definite durante la fase di preparazione e organizzazione del presente accordo. Le procedure per il rilascio di licenze FLEGT saranno rese pubbliche.

12.   Il governo dell'Honduras fornirà all'Unione una licenza FLEGT campione autenticata, esempi dei timbri dell'autorità di rilascio delle licenze e le firme del personale autorizzato.

13.   Le licenze FLEGT originali, duplicati delle stesse e licenze sostitutive non sono considerate valide e non sono accettate in caso di alterazione o modifica dei mezzi per la loro emissione rispetto a quanto stabilito nel presente allegato.

14.   Per tutte le licenze FLEGT approvate, l'originale e tutti i tipi di copie saranno rilasciati all'esportatore conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 2

Competenza dell'autorità di rilascio delle licenze FLEGT

1.   L'autorità di rilascio delle licenze in Honduras è l'ICF tramite l'unità di rilascio delle licenze FLEGT. L'unità di verifica della legalità dell'ICF è competente della verifica della conformità legale.

2.   L'autorità di rilascio delle licenze è competente per lo scambio di informazioni tra l'Honduras e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione, nonché altre autorità honduregne competenti per questioni associate alle licenze FLEGT.

3.   L'autorità di rilascio delle licenze può prorogare il periodo di validità (soltanto una volta) per un massimo di tre (3) mesi, su richiesta dell'esportatore. Al momento della proroga della licenza FLEGT, l'autorità di rilascio delle licenze inserisce e convalida la nuova data di scadenza.

4.   L'autorità di rilascio delle licenze utilizza un metodo a prova di manomissione per garantire l'autenticità delle licenze FLEGT ed evitare cancellature o modifiche.

5.   L'autorità di rilascio delle licenze stabilisce sistemi per tenere registri cartacei ed elettronici delle licenze al fine di rispondere alla domanda dell'esportatore, tenendo conto della sua ubicazione geografica. Il sistema di licenze FLEGT è gradualmente collegato al sistema di sportello unico per il commercio estero dell'Honduras (Sistema de Ventanilla Única del Comercio Exterior de Honduras, VUCEH), laddove le condizioni lo consentano.

6.   In ogni caso, se la validità di una licenza FLEGT è prorogata o se è ritirata o sostituita, l'autorità di rilascio delle licenze informerà l'autorità competente dello Stato membro dell'Unione interessato.

7.   L'autorità di rilascio delle licenze gestisce una banca dati per le domande ricevute, per le licenze FLEGT rilasciate e per le domande respinte.

ARTICOLO 3

Procedura per il rilascio di licenze FLEGT

1.   Prima del rilascio della licenza FLEGT viene seguita la procedura volta a garantire la legalità dei prodotti, conformemente all'allegato V. I passaggi per la gestione delle licenze FLEGT sono descritti di seguito (cfr. figura 1).

a)

Per ottenere una licenza FLEGT, l'esportatore presenterà:

una domanda di licenza FLEGT;

una fattura di esportazione autorizzata dal Servizio di amministrazione delle entrate;

b)

al momento della ricezione della domanda, l'unità di rilascio delle licenze FLEGT:

i)

verifica in collaborazione con l'unità di verifica della legalità che la parte interessata (l'esportatore) soddisfi tutti gli indicatori pertinenti della definizione di legalità;

ii)

verifica che il requisito di legalità sia stato soddisfatto nella catena di approvvigionamento per tale carico;

c)

sulla base delle informazioni raccolte sulla conformità rispetto a tutti gli indicatori applicabili delle griglie di valutazione della legalità e alle prescrizioni per la catena di approvvigionamento, l'unità di verifica della legalità stabilirà se sono stati soddisfatti i requisiti di legalità e fornirà all'unità di rilascio delle licenze FLEGT quanto segue:

i)

se l'operatore non soddisfa i requisiti di legalità, un parere che ne spiega i motivi, il quale consentirà all'unità di rilascio delle licenze FLEGT di informare il richiedente del rigetto della sua domanda;

ii)

se l'operatore soddisfa i requisiti di legalità, una decisione di «non obiezione», ad uso dell'unità di rilascio delle licenze FLEGT;

d)

sulla base della domanda, dei documenti giustificativi e della decisione dell'unità di verifica della legalità in merito alla conformità legale, l'unità di rilascio delle licenze FLEGT rilasciao nega la licenza FLEGT;

e)

tutte le informazioni relative alla concessione di una licenza FLEGT sono inserite in una banca dati speciale.

2.   Tutto il legname e suoi derivati di cui all'allegato I, ivi compresi campioni e prodotti dimostrativi degli stessi, sono soggetti al sistema di licenze FLEGT nel momento in cui sono esportati nel mercato dell'Unione.

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Figura 1 Diagramma di flusso della procedura di rilascio delle licenze FLEGT

ARTICOLO 4

Specifiche tecniche per le licenze FLEGT in formato cartaceo

1.   Le licenze FLEGT cartacee devono rispettare il formato di cui all'appendice 1.

2.   Il foglio ha dimensioni A4. Il documento è dotato di filigrane con vari loghi, tra i quali lo stemma o l'emblema honduregno, oltre al timbro.

3.   Le licenze FLEGT sono compilate a macchina o con mezzi informatici. All'occorrenza possono essere compilate a mano.

4.   L'autorità di rilascio delle licenze utilizza un timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, l'autorità di rilascio delle licenze può utilizzare un timbro a secco con lettere e cifre combinate, ottenute mediante perforazione.

5.   L'autorità di rilascio delle licenze indica inoltre, in lettere e in cifre, i quantitativi concessi ricorrendo a qualsiasi mezzo non falsificabile che impedisca l'aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.

6.   Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo delle licenze FLEGT, tranne quelle autenticate dall'autorità di rilascio delle licenze con timbro e firma.

7.   La licenza FLEGT è compilata e stampata in spagnolo.

ARTICOLO 5

Formato per il rilascio delle licenze FLEGT

1.   Le licenze FLEGT possono essere rilasciate dal sistema computerizzato all'interno del sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e suoi derivati (SVL).

2.   Per gli Stati membri dell'UE che non sono collegati al sistema informatico si mette a disposizione una licenza FLEGT cartacea.

ARTICOLO 6

Copie della licenza FLEGT

1.   La licenza FLEGT è costituita da un documento originale e cinque copie.

2.   L'originale è consegnato al titolare della licenza FLEGT.

3.   Le cinque copie numerate sono utilizzate come segue:

a)

copia 1: è conservata dall'autorità di rilascio delle licenze FLEGT per finalità di verifica futura;

b)

copia 2: accompagna il carico. Ê consegnata al titolare della licenza FLEGT affinché la spedisca unitamente al carico all'acquirente del prodotto ai fini della presentazione all'autorità doganale dello Stato membro presso il quale giunge il carico oggetto della licenza al fine di consentirne l'immissione in libera pratica;

c)

copia 3: sarà consegnata al titolare della licenza FLEGT affinché la invii all'acquirente per la presentazione alle autorità pertinenti competenti per le licenze FLEGT dello Stato membro presso il quale giunge il carico oggetto della licenza al fine di consentirne l'immissione in libera pratica;

d)

copia 4: è destinata alle autorità doganali honduregne per finalità di controllo delle esportazioni;

e)

copia 5: va conservata negli archivi del titolare della licenza FLEGT.

ARTICOLO 7

Validità, ritiro e sostituzione della licenza FLEGT

1.   Validità e proroga della licenza FLEGT

Le licenze FLEGT sono valide a decorrere dalla data di rilascio e rimangono valide per sei (6) mesi dalla data di rilascio. La data di scadenza è indicata sulla licenza FLEGT.

2.   Ritiro della licenza FLEGT

2.1.

Una licenza FLEGT cessa di essere valida e va restituita all'autorità di rilascio delle licenze se il legname e i suoi derivati coperti dalla stessa sono persi o distrutti durante la spedizione prima dell'arrivo nell'Unione.

2.2.

Una licenza FLEGT è ritirata nelle circostanze seguenti:

a)

in caso di qualsiasi violazione da parte dell'esportatore relativa al carico rilevata in seguito all'emissione della licenza FLEGT;

b)

qualora non abbia avuto luogo alcuna esportazione e il beneficiario non ne abbia richiesto una proroga.

2.3.

L'esportatore può altresì restituire la licenza volontariamente, se decide di non utilizzarla.

3.   Sostituzione della licenza FLEGT

3.1.

Qualora l'originale e/o le copie della licenza destinate alle autorità competenti dell'Unione siano smarrite, rubate o distrutte, il titolare della licenza FLEGT o il suo rappresentante autorizzato possono chiederne una sostituzione all'autorità di rilascio delle licenze presentando una prova della perdita, del furto o della distruzione dell'originale e/o di tali copie.

3.2.

L'autorità di rilascio delle licenze rilascia una licenza FLEGT sostitutiva al momento della ricezione della richiesta del titolare della licenza, previo esame di tale richiesta.

3.3.

Il governo dell'Honduras fornisce all'Unione una licenza FLEGT campione autenticata, esempi dei timbri dell'autorità di rilascio delle licenze e le firme del personale autorizzato.

3.4.

La licenza FLEGT sostitutiva riporta le informazioni e le voci presenti sulla licenza FLEGT originale, compreso il numero di licenza. Nella licenza FLEGT sostitutiva figura l'annotazione «licencia de sustitución» (licenza sostitutiva).

3.5.

Qualora la licenza FLEGT smarrita o rubata sia rinvenuta, non può essere utilizzata e deve essere restituita all'autorità che l'ha rilasciata.

ARTICOLO 8

Gestione di infrazioni relative al rilascio di licenze FLEGT

In caso di infrazioni o informazioni fraudolente relative al legname e suoi derivati, di qualsiasi falsificazione, alterazione o modifica delle informazioni presenti su una licenza FLEGT oppure di un'infrazione delle normative relative al sistema di licenze FLEGT, sono adottate misure amministrative o legali in conformità con la portata dell'infrazione e con la legislazione honduregna.

ARTICOLO 9

Dubbi circa la validità e l'autenticità di una licenza FLEGT

1.   In caso di dubbi in merito alla validità o all'autenticità di una licenza FLEGT, di una copia o di una licenza sostitutiva della stessa, l'autorità competente può verificare nel sistema o richiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio delle licenze. Soltanto l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT ha la responsabilità e il potere di fornire informazioni sulla validità o l'autenticità della licenza.

2.   Se lo ritiene necessario, l'autorità di rilascio delle licenze può chiedere alle autorità competenti di inviarle copia della licenza FLEGT o del documento sostitutivo in questione.

3.   Se lo ritiene necessario, l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT ritira la licenza e rilascia una copia corretta che è autenticata con la stampigliatura «Duplicado» (Duplicato) e inoltrata all'autorità competente.

4.   Se la validità della licenza FLEGT è confermata, l'autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata notifica all'autorità competente, per via elettronica. Le copie restituite sono opportunamente autenticate dall'autorità di rilascio delle licenze FLEGT.

5.   Nel caso in cui la licenza FLEGT in questione non sia valida, l'autorità di rilascio delle licenze ne dà comunicazione all'autorità competente, preferibilmente per via elettronica.

6.   In caso di dubbi circa l'autenticità e la validità di una licenza FLEGT, l'autorità di rilascio delle licenze è tenuta a rispondere alle domande poste dalle autorità competenti e da altre autorità dell'Honduras, nonché a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti, ove richiesto.


Appendice 1

1.   

Modulo della licenza FLEGT

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2.   

Informazioni aggiuntive sui carichi

Le informazioni che seguono riguardano la licenza FLEGT.

Voce n.

Denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati

Codice SA

Nomi comuni e scientifici

Paese di raccolta

Codice ISO del paese di raccolta

Volume (m3)

Peso (kg)

Numero di unità

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.