30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 149/10


Accordo SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE

tra l’unione europea e la comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il regno unito di gran bretagna e irlanda del nord, dall’altra

PREAMBOLO

L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

E

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

1.

RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della lotta ai cambiamenti climatici, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo o eventuale accordo integrativo,

2.

RICONOSCENDO l’importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse condiviso,

3.

RICONOSCENDO l’importanza della trasparenza nel commercio e negli investimenti internazionali a beneficio di tutte le parti interessate,

4.

INTENZIONATI a stabilire norme chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino il commercio e gli investimenti tra le parti,

5.

CONSIDERANDO che, ai fini dell’efficiente gestione e della corretta interpretazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo e dell’osservanza degli obblighi che ne derivano, è essenziale stabilire disposizioni che garantiscano la governance globale, in particolare norme in materia di risoluzione delle controversie e di esecuzione che rispettino integralmente l’autonomia degli ordinamenti giuridici dell’Unione e del Regno Unito nonché lo status del Regno Unito di paese esterno all’Unione europea,

6.

BASANDOSI sui diritti e sugli obblighi rispettivi derivanti dall’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994, e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione,

7.

RICONOSCENDO l’autonomia delle parti e i diritti di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici pubblici legittimi come la tutela e la promozione della sanità pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la sicurezza, l’ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale, adoperandosi nel contempo per migliorare gli elevati livelli rispettivi di protezione,

8.

CONVINTI dei benefici di un contesto commerciale prevedibile che promuova tra le parti il commercio e gli investimenti e impedisca le distorsioni degli scambi e vantaggi competitivi sleali, in modo da favorire uno sviluppo sostenibile in termini economici, sociali e ambientali,

9.

RICONOSCENDO la necessità di un partenariato economico ambizioso, di ampia portata ed equilibrato sotteso da parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, tramite quadri efficaci e solidi di sussidi e per la concorrenza e l’impegno a mantenere gli elevati livelli rispettivi di protezione nei settori del lavoro e degli standard sociali, dell’ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici e della fiscalità,

10.

RICONOSCENDO la necessità di garantire un mercato aperto e sicuro per le imprese, anche piccole e medie, e per i loro beni e servizi eliminando gli inutili ostacoli al commercio e agli investimenti,

11.

RILEVANDO l’importanza di agevolare nuove opportunità per le imprese e i consumatori con il commercio digitale e di eliminare gli inutili ostacoli al flusso di dati e agli scambi per via elettronica, nel rispetto delle norme delle parti sulla protezione dei dati personali,

12.

DESIDERANDO contribuire con il presente accordo al benessere dei consumatori con politiche che assicurino un livello elevato di tutela dei consumatori e di benessere economico, e incoraggiando la cooperazione tra le pertinenti autorità,

13.

CONSIDERANDO l’importanza della connettività transfrontaliera del trasporto aereo, su strada e marittimo per passeggeri e merci, e la necessità di garantire elevati standard di prestazione dei servizi di trasporto tra le parti,

14.

RICONOSCENDO i benefici del commercio e degli investimenti nel settore dell’energia e delle materie prime e l’importanza di sostenere la fornitura all’Unione e al Regno Unito di approvvigionamenti di energia puliti, sicuri ed efficienti in termini di costi,

15.

PRENDENDO ATTO dell’interesse delle parti a istituire un quadro per agevolare la cooperazione tecnica e mettere a punto nuovi accordi commerciali sugli interconnettori per risultati efficienti e solidi in tutti gli archi temporali,

16.

CONSTATANDO che la cooperazione e gli scambi tra le parti in questi settori dovrebbero basarsi su una concorrenza leale sui mercati dell’energia e su un accesso non discriminatorio alle reti,

17.

RICONOSCENDO i benefici dell’energia sostenibile, dell’energia rinnovabile, in particolare della produzione offshore nei mari del Nord, e dell’efficienza energetica,

18.

DESIDERANDO promuovere l’uso pacifico delle acque adiacenti alle loro coste e lo sfruttamento ottimale ed equo delle risorse biologiche marine presenti in quelle acque, compresa la gestione sostenibile e costante degli stock condivisi,

19.

CONSTATANDO che il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea e che dal 1° gennaio 2021 è uno Stato costiero indipendente con i diritti e gli obblighi corrispondenti derivanti dal diritto internazionale,

20.

AFFERMANDO che i diritti sovrani degli Stati costieri esercitati dalle parti a fini di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche delle loro acque debbano essere praticati in conformità dei principi del diritto internazionale, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare),

21.

RICONOSCENDO l’importanza del coordinamento dei diritti di sicurezza sociale di cui godono le persone che si spostano tra le parti per lavorare, soggiornare o risiedere, come dei diritti di cui godono i loro familiari e superstiti,

22.

CONSIDERANDO che la cooperazione in settori di interesse condiviso come la scienza, la ricerca e l’innovazione, la ricerca nucleare e lo spazio, sotto forma di partecipazione del Regno Unito ai corrispondenti programmi dell’Unione a condizioni eque e appropriate, sarà di beneficio per entrambe le parti,

23.

CONSIDERANDO che la cooperazione tra il Regno Unito e l’Unione in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, permetterà di rafforzare la sicurezza del Regno Unito e dell’Unione,

24.

DESIDERANDO concludere un accordo tra il Regno Unito e l’Unione che costituisca la base giuridica di tale cooperazione,

25.

CONSAPEVOLI che le parti possono integrare il presente accordo con altri accordi costituenti parte integrante delle loro relazioni bilaterali generali da quello disciplinate, e che l’accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate è concluso come accordo integrativo e permette lo scambio di informazioni classificate tra le parti a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI E ISTITUZIONALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

Il presente accordo stabilisce le basi di ampie relazioni tra le parti, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità delle parti.

Articolo 2

Accordi integrativi

1.   Qualora l’Unione e il Regno Unito concludano tra loro altri accordi bilaterali, tali accordi costituiscono accordi integrativi del presente accordo, salvo se detti accordi dispongono altrimenti. Detti accordi integrativi sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano nel quadro globale.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche:

a)

agli accordi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra; e

b)

agli accordi tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra.

Articolo 3

Buona fede

1.   Le parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo.

2.   Esse adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

TITOLO II

PRINCIPI INTERPRETATIVI E DEFINIZIONI

Articolo 4

Diritto internazionale pubblico

1.   Le disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo sono interpretate in buona fede sulla base della loro accezione abituale nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e della finalità del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.

2.   Si precisa che né il presente accordo né un eventuale accordo integrativo istituiscono l’obbligo di interpretare le disposizioni ivi contenute secondo il diritto interno dell’una o dell’altra parte.

3.   Si precisa che l’interpretazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo resa dall’organo giurisdizionale di una parte non è vincolante per gli organi giurisdizionali dell’altra parte.

Articolo 5

Diritti dei privati

1.   Fatto salvo l’articolo SSC.67 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale e a eccezione, per quanto riguarda l’Unione, della parte terza del presente accordo, nulla nel presente accordo o eventuale accordo integrativo dovrà interpretarsi in modo da conferire diritti o imporre obblighi a persone diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo o eventuale accordo integrativo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

2.   Le parti non prevedono nel rispettivo ordinamento il diritto di agire in giudizio contro l’altra parte per il fatto che questa abbia agito in violazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

Articolo 6

Definizioni

1.   Ai fini del presente accordo o eventuale accordo integrativo, salvo diversamente indicato, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«interessato»: una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione o un identificativo online, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

b)

«giorno»: un giorno di calendario;

c)

«Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;

d)

«dati personali»: qualsiasi informazione riguardante un interessato;

e)

«Stato»: uno Stato membro o il Regno Unito, in funzione del contesto;

f)

«territorio» di una parte: nei confronti dell’altra parte, i territori cui si applica il presente accordo in conformità dell’articolo 774;

g)

«periodo di transizione»: il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso; e

h)

«accordo di recesso»: l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e relativi protocolli.

2.   I riferimenti a «Unione», «parte» o «parti» nel presente accordo o eventuale accordo integrativo non si intendono fatti alla Comunità europea dell’energia atomica, salvo se diversamente disposto o che il contesto non richieda altrimenti.

TITOLO III

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 7

Consiglio di partenariato

1.   È istituito un consiglio di partenariato. Esso comprende rappresentanti dell’Unione e rappresentanti del Regno Unito. Il consiglio di partenariato può riunirsi in varie formazioni a seconda delle materie discusse.

2.   Il consiglio di partenariato è copresieduto da un membro della Commissione europea e da un rappresentante del governo del Regno Unito a livello ministeriale. Il comitato commerciale di partenariato si riunisce su richiesta dell’Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l’anno e stabilisce il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

3.   Il consiglio di partenariato sovrintende al conseguimento degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo. Esso sorveglia e facilita l’attuazione e l’applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo. Ciascuna parte può sottoporre al consiglio di partenariato tutte le questioni relative all’attuazione, all’applicazione e all’interpretazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

4.   Il consiglio di partenariato ha i poteri seguenti:

a)

adotta decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo;

b)

rivolge alle parti raccomandazioni sull’attuazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;

c)

adotta, mediante decisione, le modifiche del presente accordo o eventuale accordo integrativo nei casi ivi previsti;

d)

salvo in relazione al titolo III della parte prima e sino alla fine del quarto anno dopo la sua entrata in vigore, adotta decisioni che modificano il presente accordo o eventuale accordo integrativo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze;

e)

discute ogni questione riguardante un settore oggetto del presente accordo o eventuale accordo integrativo;

f)

delega alcuni poteri al comitato commerciale di partenariato o a un comitato specializzato, tranne i poteri e le responsabilità di cui alla lettera g) del presente paragrafo;

g)

istituisce, mediante decisione, comitati commerciali specializzati e comitati specializzati diversi da quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, scioglie i comitati commerciali specializzati o comitati specializzati o ne modifica i compiti; e

h)

rivolge alle parti raccomandazioni sul trasferimento di dati personali in materie specifiche contemplate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo.

5.   I lavori del consiglio di partenariato sono disciplinati dal regolamento interno di cui all’allegato 1. Il consiglio di partenariato può modificare detto allegato.

Articolo 8

Comitati

1.   Sono istituiti i comitati seguenti:

a)

comitato commerciale di partenariato, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII, e rubrica sesta, e dall’allegato 27;

b)

comitato commerciale specializzato per i beni, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 1, e titolo VIII, capo 4;

c)

comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capi 2 e 5, dal protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e dalle disposizioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, ai diritti e agli oneri e ai prodotti riparati;

d)

comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 3;

e)

comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 4 e dall’articolo 323;

f)

comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da II a IV, e titolo VIII, capo 4;

g)

comitato commerciale specializzato per la proprietà intellettuale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo V;

h)

comitato commerciale specializzato per gli appalti pubblici, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo VI;

i)

comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo X;

j)

comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo XI, e dall’allegato 27;

k)

comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte, che tratta le materie contemplate dal protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte;

l)

comitato specializzato per l’energia,

i)

che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, a eccezione del capo 4, dell’articolo 323 e dell’allegato 27, e

ii)

che può discutere e prestare consulenza al comitato commerciale specializzato per le materie relative alla parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, capo 4 e articolo 323;

m)

comitato commerciale specializzato per il trasporto aereo, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo I;

n)

comitato commerciale specializzato per la sicurezza aerea, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo II;

o)

comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica terza;

p)

comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica quarta, e dal protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale;

q)

comitato specializzato per la pesca, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica quinta;

r)

comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, che tratta le materie contemplate da dalla parte terza; e

s)

comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione, che tratta le materie contemplate dalla parte quinta.

2.   Per le materie di cui alla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII, e rubrica sesta, e all’allegato 27, il comitato commerciale di partenariato di cui al paragrafo 1 ha i poteri seguenti:

a)

assiste il consiglio di partenariato nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare riferisce a detto consiglio di partenariato e svolge i compiti da quello assegnati;

b)

sorveglia l’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;

c)

adotta le decisioni e formula le raccomandazioni previste dal presente accordo o eventuale accordo integrativo o ogni qualvolta tale potere gli sia delegato dal consiglio di partenariato;

d)

sovrintende ai lavori dei comitati commerciali specializzati di cui al paragrafo 1;

e)

esplora i modi più appropriati per prevenire o risolvere le difficoltà che possono derivare dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, fatto salvo il titolo I della parte sesta;

f)

esercita i poteri delegati dal consiglio di partenariato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera f);

g)

istituisce, mediante decisione, comitati commerciali specializzati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, scioglie detti comitati commerciali specializzati o ne modifica i compiti; e

h)

istituisce, sorveglia, coordina e scioglie i gruppi di lavoro, ovvero ne delega la supervisione a un comitato commerciale specializzato.

3.   Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati commerciali specializzati hanno i poteri seguenti:

a)

monitorano ed esaminano l’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, e ne garantiscono il corretto funzionamento;

b)

assistono il comitato commerciale di partenariato nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare riferiscono a detto comitato commerciale di partenariato e svolgono i compiti da quello assegnati;

c)

eseguono i lavori tecnici preparatori necessari per sostenere le funzioni del consiglio di partenariato e del comitato commerciale di partenariato, anche quando detti organi devono adottare decisioni o raccomandazioni;

d)

adottano decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo;

e)

discutono gli aspetti tecnici derivanti dall’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, fatto salvo il titolo I della parte sesta; e

f)

offrono alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione.

4.   Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati specializzati hanno i poteri seguenti:

a)

monitorano ed esaminano l’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, e ne garantiscono il corretto funzionamento;

b)

assistono il consiglio di partenariato nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare riferiscono a detto consiglio di partenariato e svolgono i compiti da quello assegnati;

c)

adottano decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato ha delegato i poteri a un comitato specializzato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera f);

d)

discutono gli aspetti tecnici derivanti dall’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;

e)

offrono alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione;

f)

istituiscono, sorvegliano, coordinano e sciolgono i gruppi di lavoro; e

g)

offrono una sede di consultazione a norma dell’articolo 738, paragrafo 7.

5.   I comitati comprendono rappresentanti di ciascuna parte. Ciascuna parte fa sì che i suoi rappresentanti presso i comitati possiedano competenze adeguate nelle questioni oggetto dei lavori.

6.   Il comitato commerciale di partenariato è copresieduto da un rappresentante di alto livello dell’Unione e da un rappresentante del Regno Unito competenti per le materie commerciali, o da loro delegati. Il comitato commerciale di partenariato si riunisce su richiesta dell’Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l’anno e stabilisce il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

7.   I comitati commerciali specializzati e i comitati specializzati sono copresieduti da un rappresentante dell’Unione e da un rappresentante del Regno Unito. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, o salvo decisione contraria dei copresidenti, detti comitati si riuniscono una volta l’anno.

8.   I comitati stabiliscono il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

9.   I lavori dei comitati sono disciplinati dal regolamento interno di cui all’allegato 1.

10.   In deroga al paragrafo 9, un comitato può adottare e successivamente modificare le regole che ne governano i lavori.

Articolo 9

Gruppi di lavoro

1.   Sono istituiti i gruppi di lavoro seguenti:

a)

gruppo di lavoro per i prodotti biologici, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi;

b)

gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi;

c)

gruppo di lavoro per i medicinali, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi;

d)

gruppo di lavoro per il coordinamento della sicurezza sociale, sotto la supervisione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.

2.   I gruppi di lavoro assistono, sotto la supervisione dei comitati, detti comitati nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare ne preparano i lavori e svolgono i compiti da quelli assegnati.

3.   I gruppi di lavoro comprendono rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito e sono copresieduti da un rappresentante dell’Unione e da un rappresentante del Regno Unito.

4.   I gruppi di lavoro stabiliscono il rispettivo regolamento interno e il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni adottate dal consiglio di partenariato o, a seconda dei casi, da un comitato sono vincolanti per le parti e per tutti gli organi istituiti a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo, compreso il collegio arbitrale di cui al titolo I della parte sesta. Le raccomandazioni non sono vincolanti.

2.   Il consiglio di partenariato o, a seconda dei casi, un comitato adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo.

Articolo 11

Cooperazione parlamentare

1.   Il Parlamento europeo e il parlamento del Regno Unito possono istituire un’Assemblea parlamentare di partenariato composta di membri del Parlamento europeo e membri del parlamento del Regno Unito, come sede di scambio di pareri sul partenariato.

2.   Non appena costituita, l’Assemblea parlamentare di partenariato:

a)

può chiedere al consiglio di partenariato ogni informazione utile in relazione all’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, che il consiglio di partenariato deve quindi trasmetterle;

b)

è informata delle decisioni e delle raccomandazioni del consiglio di partenariato; e

c)

può rivolgere raccomandazioni al consiglio di partenariato.

Articolo 12

Partecipazione della società civile

Le parti consultano la società civile in ordine all’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, in particolare interagendo con i gruppi consultivi interni e con il forum della società civile di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14.

Articolo 13

Gruppi consultivi interni

1.   Ciascuna parte consulta in relazione alle materie contemplate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo il rispettivo o i rispettivi gruppi consultivi interni, neoistituiti o esistenti, ricomprendenti una rappresentanza di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nel settore economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. Ciascuna parte può convocare il rispettivo o i rispettivi gruppi consultivi interni in formazioni varie per discutere dell’attuazione di disposizioni diverse del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

2.   Ciascuna parte esamina i pareri o le raccomandazioni del rispettivo o dei rispettivi gruppi consultivi interni. I rappresentanti di ciascuna parte si prefiggono di consultare il rispettivo o i rispettivi gruppi consultivi interni almeno una volta l’anno. Le riunioni possono svolgersi con mezzi virtuali.

3.   Al fine di pubblicizzare l’esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna parte si adopera per pubblicare l’elenco delle organizzazioni facenti parte del proprio gruppo o dei propri gruppi consultivi interni con relativo referente.

4.   Le parti promuovono l’interazione tra i rispettivi gruppi consultivi interni, anche scambiando i dati di contatto dei membri dei medesimi ove possibile.

Articolo 14

Forum della società civile

1.   Le parti agevolano l’organizzazione di un forum della società civile in cui discutere dell’attuazione della parte seconda. Il consiglio di partenariato adotta orientamenti operativi sul funzionamento del forum.

2.   Il forum della società civile si riunisce una volta l’anno, salvo diversa decisione delle Parti. Il forum della società civile può riunirsi con mezzi virtuali.

3.   Il forum della società civile è aperto alle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nel territorio delle parti, compreso ai membri dei gruppi consultivi interni di cui all’articolo 13. Ciascuna parte promuove una rappresentanza equilibrata in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nel settore economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.

PARTE SECONDA

COMMERCIO, TRASPORTI, PESCA E ALTRI ACCORDI

RUBRICA PRIMA

COMMERCIO

TITOLO I

SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI (COMPRESE LE MISURE DI DIFESA COMMERCIALE)

Articolo 15

Obiettivo

L’obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti e mantenere la liberalizzazione degli scambi di merci a norma delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica agli scambi di merci delle parti.

Articolo 17

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«formalità consolare»: la procedura volta a ottenere da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice, o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all’importazione della merce;

b)

«accordo sulla valutazione in dogana»: l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT 1994;

c)

«procedure in materia di licenze di esportazione»: le procedure amministrative, cui sia fatto riferimento o no come licenze, utilizzate da una parte per l’esercizio di regimi di licenze di esportazione che richiedono, come condizione preliminare per l’esportazione da tale parte, la presentazione all’organo amministrativo competente di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;

d)

«procedure in materia di licenze di importazione»: le procedure amministrative, cui sia fatto riferimento o no come licenze, utilizzate da una parte per l’esercizio di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare per l’importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all’organo o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;

e)

«merci originarie»: salvo altrimenti disposto, le merci conformi alle regole di origine di cui al capo 2 del presente titolo;

f)

«prescrizione in materia di prestazioni»: una prescrizione che impone che:

i)

siano esportati una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di merci;

ii)

le merci della parte che rilascia una licenza di importazione sostituiscano merci importate;

iii)

una persona che beneficia di una licenza di importazione acquisti altre merci nel territorio della parte che rilascia la licenza di importazione, o accordi una preferenza alle merci di produzione interna;

iv)

una persona che beneficia di una licenza di importazione produca merci nel territorio della parte che rilascia la licenza di importazione con una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di contenuto locale; o

v)

metta in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con i flussi di valuta estera;

g)

«prodotti rifabbricati»: le merci classificate nell’ambito dei capitoli 32, 40, da 84 a 90, 94 o 95 del SA che:

i)

sono interamente o parzialmente composte di parti ottenute da merci usate;

ii)

hanno un’aspettativa di vita e prestazioni analoghe a quelle di tali merci, se nuove; e

iii)

hanno una garanzia equivalente a quella applicabile a tali merci, se nuove; e

h)

«riparazione»: qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo. Le riparazioni delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione, che possono comportare un aumento del valore delle merci derivante dal ripristino della loro funzionalità originaria, ma escludono le operazioni o i processi che:

i)

annullano le caratteristiche essenziali di una merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

ii)

trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o

iii)

sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci.

Articolo 18

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti a norma del presente accordo è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, conformemente al sistema armonizzato.

Articolo 19

Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne

Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell’altra parte a norma dell’articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l’articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

Articolo 20

Libertà di transito

Ciascuna parte concede la libertà di transito attraverso il proprio territorio, tramite le rotte più convenienti per il transito internazionale, per il traffico in transito da o verso il territorio dell’altra parte o di qualsiasi altro paese terzo. A tal fine, l’articolo V del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. Le parti convengono che l’articolo V del GATT 1994 comprende i movimenti dei prodotti energetici mediante, tra l’altro, condotte o reti elettriche.

Articolo 21

Divieto dei dazi doganali

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, sono vietati i dazi doganali su tutte le merci originarie dell’altra parte.

Articolo 22

Dazi, imposte o altri oneri all’esportazione

1.   Una parte non può adottare né mantenere in vigore dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all’esportazione di una merce verso l’altra parte o in relazione a essa, o imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l’altra parte superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno.

2.   Ai fini del presente articolo, l’espressione «altri oneri di qualsiasi natura» non comprende diritti o altri oneri consentiti a norma dell’articolo 23.

Articolo 23

Diritti e formalità

1.   I diritti e gli altri oneri applicati da una parte all’importazione o all’esportazione di una merce dell’altra parte, o in relazione all’una o all’altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali. Le parti non riscuotono diritti o altri oneri calcolati ad valorem applicati all’importazione o all’esportazione o in relazione all’una o all’altra.

2.   Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, che comprendono tra l’altro:

a)

la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

b)

analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali;

c)

la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale; e

d)

misure di controllo eccezionali, ove necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

3.   Ciascuna parte pubblica senza indugio, tramite un sito web ufficiale, tutti i diritti e gli oneri che impone in relazione all’importazione o all’esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale il diritto o l’onere è imposto per il servizio prestato, l’autorità responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento. Diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le informazioni a norma del presente paragrafo non siano state pubblicate e rese prontamente disponibili.

4.   Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all’importazione di merci dell’altra parte.

Articolo 24

Merci oggetto di riparazioni

1.   Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel territorio della parte dopo essere state temporaneamente esportate dal suo territorio nel territorio dell’altra parte a fini di riparazioni.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.

3.   Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio dell’altra parte a fini di riparazioni.

Articolo 25

Prodotti rifabbricati

1.   Una parte non accorda ai prodotti rifabbricati dell’altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato a merci equivalenti in nuove condizioni.

2.   L’articolo 26 si applica ai divieti o alle restrizioni all’importazione e all’esportazione dei prodotti rifabbricati. La parte che adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni all’importazione e all’esportazione sulle merci usate non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

3.   Una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che soddisfino tutti i requisiti tecnici applicabili alle merci equivalenti in nuove condizioni.

Articolo 26

Restrizioni all’importazione e all’esportazione

1.   Una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all’importazione su merci dell’altra parte o all’esportazione o alla vendita per l’esportazione di merci destinate al territorio dell’altra parte, se non a norma dell’articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l’articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Una parte non adotta né mantiene in vigore:

a)

prescrizioni riguardanti i prezzi all’esportazione e all’importazione, salvo ove consentito in applicazione dei dazi antidumping e compensativi e nell’esecuzione degli impegni; o

b)

licenze di importazione subordinate alla conformità a una prescrizione in materia di prestazioni.

Articolo 27

Monopoli di importazione e di esportazione

Una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio di importazione o di esportazione. Ai fini del presente articolo, per monopolio di importazione o di esportazione si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri a opera di una parte a un soggetto per importare una merce dall’altra parte o esportarla verso l’altra parte.

Articolo 28

Procedure in materia di licenze di importazione

1.   Ciascuna parte provvede affinché tutte le procedure in materia di licenze di importazione applicabili agli scambi di merci tra le parti siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.

2.   Una parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze come condizione per l’importazione nel proprio territorio dal territorio dell’altra parte unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo.

3.   Una parte non adotta né mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione non automatiche salvo qualora risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. La parte che adotta procedure in materia di licenze di importazione non automatiche indica chiaramente la misura alla quale dà attuazione tramite tali procedure.

4.   Ciascuna parte introduce e gestisce le procedure in materia di licenze di importazione a norma degli articoli da 1 a 3 dell’accordo dell’OMC relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione («accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione»). A tal fine, gli articoli da 1 a 3 dell’accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

5.   La parte che introduce o modifica una procedura in materia di licenze di importazione rende disponibili online tutte le informazioni pertinenti su un sito web ufficiale. Tali informazioni vengono rese disponibili, ove possibile, almeno 21 giorni prima della data di applicazione della procedura in materia di licenze nuova o modificata e comunque non oltre la data di applicazione. Tali informazioni contengono i dati richiesti a norma dell’articolo 5 dell’accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione.

6.   Su richiesta dell’altra parte, una parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti riguardanti le procedure in materia di licenze di importazione che intende adottare o mantiene in vigore, comprese le informazioni di cui agli articoli da 1 a 3 dell’accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione.

7.   A fini di chiarezza, nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di importazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle importazioni.

Articolo 29

Procedure in materia di licenze di esportazione

1.   Ciascuna parte pubblica le nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o eventuali modifiche delle procedure esistenti in materia di licenze di esportazione, in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tale pubblicazione è effettuata, ove possibile, 45 giorni prima che la procedura o la modifica prenda effetto e comunque non oltre la data in cui la procedura o la modifica prende effetto e, ove opportuno, è effettuata sui siti web governativi pertinenti.

2.   La pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprende le seguenti informazioni:

a)

i testi delle procedure della parte in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche apportate dalla parte alle procedure;

b)

le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze;

c)

per ciascuna procedura, una descrizione del processo di presentazione della domanda di licenza e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l’esercizio dell’attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;

d)

il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;

e)

l’organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti;

f)

una descrizione della misura o delle misure alle quali viene data attuazione tramite la procedura in materia di licenze di esportazione;

g)

il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora la procedura continui ad avere efficacia fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;

h)

se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e

i)

eventuali esenzioni o eccezioni che sostituiscono l’obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.

3.   Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all’altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. Ciascuna parte notifica all’altra parte le nuove procedure in materia di licenze di esportazione ed eventuali modifiche delle procedure esistenti in materia di licenze di esportazione entro 60 giorni dalla pubblicazione. La notifica include un riferimento alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 e, ove opportuno, include l’indirizzo dei siti web governativi pertinenti.

4.   A fini di chiarezza, nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come pure dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni, compresi l’intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, il gruppo Australia, il gruppo dei fornitori nucleari, il regime di controllo sulla tecnologia missilistica (MTCR), o di adottare, mantenere in vigore o attuare regimi di sanzioni indipendenti.

Articolo 30

Valutazione in dogana

Ciascuna parte determina il valore in dogana delle merci dell’altra parte importate nel proprio territorio a norma dell’articolo VII del GATT 1994 e dell’accordo sulla valutazione in dogana. A tal fine, l’articolo VII del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative e gli articoli da 1 a 17 dell’accordo sulla valutazione in dogana e le relative note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

Articolo 31

Utilizzo delle preferenze

1.   Ai fini del monitoraggio del funzionamento del presente accordo e del calcolo dei tassi di utilizzo delle preferenze, le parti si scambiano annualmente le statistiche delle importazioni per un periodo di 10 anni con inizio un anno dopo l’entrata in vigore del presente accordo. Salvo decisione contraria del comitato commerciale di partenariato, tale periodo è automaticamente prorogato per cinque anni, trascorsi i quali il comitato commerciale di partenariato può decidere di prorogarlo ulteriormente.

2.   Lo scambio delle statistiche delle importazioni comprende i dati relativi all’anno più recente disponibile, compresi il valore e, se del caso, il volume, a livello di linee tariffarie delle importazioni di merci dell’altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e di merci che non ne beneficiano.

Articolo 32

Misure di difesa commerciale

1.   Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti dall’articolo VI del GATT 1994, dall’accordo antidumping, dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (SCM), dall’articolo XIX del GATT 1994, dall’accordo sulle misure di salvaguardia e dall’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura.

2.   Il capo 2 del presente titolo non si applica alle inchieste e alle misure antidumping, compensative e di salvaguardia.

3.   Ciascuna parte applica misure antidumping e compensative conformemente alle prescrizioni dell’accordo antidumping e dell’accordo SCM e in base a una procedura equa e trasparente.

4.   Alle parti interessate di un’inchiesta antidumping o antisovvenzioni (1) è accordata la piena possibilità di difendere i propri interessi, a condizione che lo svolgimento dell’inchiesta non ne sia inutilmente ritardato.

5.   L’autorità incaricata dell’inchiesta di ciascuna parte può, conformemente alla legislazione della parte, valutare se l’importo del dazio antidumping da istituire debba essere pari o inferiore all’intero margine di dumping.

6.   Per stabilire se l’istituzione di un dazio antidumping o compensativo sia o no contraria all’interesse pubblico, l’autorità incaricata dell’inchiesta di ciascuna parte tiene conto delle informazioni fornite, conformemente alla legislazione della parte.

7.   Una parte non applica né mantiene in vigore contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:

a)

una misura a norma dell’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura; e

b)

una misura a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo sulle misure di salvaguardia.

8.   La parte sesta, titolo I, non si applica ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.

Articolo 33

Uso dei contingenti tariffari OMC esistenti

1.   I prodotti originari di una parte non possono essere importati nell’altra parte nell’ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti quali definiti al paragrafo 2. Tali contingenti tariffari comprendono quelli ripartiti tra le parti conformemente ai negoziati a norma dell’articolo XXVIII del GATT avviati dall’Unione europea con il documento dell’OMC G/SECRET/42/Add.2 e dal Regno Unito con il documento dell’OMC G/SECRET/44 e come stabilito nella legislazione interna di ciascuna parte. Ai fini del presente articolo, il carattere originario dei prodotti è determinato in base alle regole di origine non preferenziali applicabili nella parte importatrice.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «contingenti tariffari OMC esistenti» si intendono i contingenti tariffari che costituiscono concessioni OMC dell’Unione europea di cui al progetto di elenco delle concessioni e degli impegni dell’UE-28 nell’ambito del GATT 1994, presentato all’OMC nel documento G/MA/TAR/RS/506 e modificato dai documenti G/MA/TAR/RS/506/Add.1 e G/MA/TAR/RS/506/Add.2.

Articolo 34

Misure in caso di violazione o elusione della normativa doganale

1.   Le parti cooperano per prevenire, individuare e contrastare le violazioni o le elusioni della normativa doganale, conformemente ai loro obblighi di cui al capo 2 del presente titolo e al protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Ciascuna parte adotta misure adeguate e comparabili per tutelare i propri interessi finanziari e quelli dell’altra parte per quanto riguarda la riscossione di dazi sulle merci che entrano nel territorio doganale del Regno Unito o dell’Unione.

2.   Fatta salva la possibilità di esenzione per gli operatori commerciali conformi a norma del paragrafo 7, una parte può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodotto o i prodotti interessati secondo la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 se:

a)

tale parte ha constatato, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che sono state commesse elusioni o violazioni sistematiche e su larga scala della normativa doganale; e

b)

l’altra parte rifiuta ripetutamente e senza alcuna giustificazione od omette in altro modo di adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1.

3.   La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 ne dà notifica al comitato commerciale di partenariato e avvia consultazioni con l’altra parte nell’ambito del comitato commerciale di partenariato al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti.

4.   Se le parti non concordano una soluzione accettabile per entrambe entro tre mesi dalla data della notifica, la parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodotto o i prodotti interessati. In tal caso, la parte che ha effettuato la constatazione notifica senza indugio la sospensione temporanea, compreso il periodo durante il quale intende applicare la sospensione temporanea, al comitato commerciale di partenariato.

5.   La sospensione temporanea si applica solo per il periodo necessario a contrastare le violazioni o le elusioni e a tutelare gli interessi finanziari della parte in questione e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi. La parte in questione segue l’evoluzione della situazione e, qualora decida che la sospensione temporanea non è più necessaria, vi pone fine prima della scadenza del periodo notificato al comitato commerciale di partenariato. Qualora le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione persistano alla scadenza del periodo notificato al comitato commerciale di partenariato, la parte in questione può decidere di rinnovare la sospensione. Qualsiasi sospensione è oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato commerciale di partenariato.

6.   Ciascuna parte, secondo le proprie procedure interne, pubblica avvisi agli importatori relativi a decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui ai paragrafi 4 e 5.

7.   Nonostante il paragrafo 4, se un importatore è in grado di dimostrare all’autorità doganale importatrice che i prodotti in questione sono pienamente conformi alla normativa doganale della parte importatrice, alle prescrizioni del presente accordo e a qualsiasi altra condizione appropriata relativa alla sospensione temporanea stabilita dalla parte importatrice a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la parte importatrice consente all’importatore di richiedere il trattamento preferenziale e di recuperare i dazi pagati in eccesso rispetto alle aliquote delle tariffe preferenziali applicabili al momento dell’importazione dei prodotti.

Articolo 35

Trattamento degli errori amministrativi

In caso di errori sistematici da parte delle autorità competenti o di questioni riguardanti la corretta gestione del sistema preferenziale di esportazione, in particolare riguardanti l’applicazione delle disposizioni del capo 2 del presente titolo o l’applicazione del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, se detti errori o dette questioni producono conseguenze in termini di dazi all’importazione, la parte che subisce tali conseguenze può chiedere al comitato commerciale di partenariato di vagliare la possibilità di adottare decisioni, ove opportuno, per risolvere la situazione.

Articolo 36

Beni culturali

1.   Le parti cooperano per facilitare la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di una parte, tenendo conto dei principi sanciti dalla convenzione dell’UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 17 novembre 1970.

2.   Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«bene culturale»: un bene classificato o definito tra i beni del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale conformemente alle rispettive norme e procedure di ciascuna parte; e

b)

«bene uscito illecitamente dal territorio di una parte»:

i)

un bene uscito dal territorio di una parte il 1° gennaio 1993 o successivamente in violazione delle norme di tale parte sulla protezione del patrimonio nazionale o sull’esportazione dei beni culturali; o

ii)

un bene non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea il 1° gennaio 1993 o successivamente.

3.   Le autorità competenti delle parti cooperano tra loro in particolare:

a)

effettuando una notifica all’altra parte quando un bene culturale è ritrovato nel loro territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio dell’altra parte;

b)

rispondendo alle richieste dell’altra parte di restituire i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di tale parte;

c)

impedendo, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che tali beni culturali siano sottratti alla procedura di restituzione; e

d)

prendendo le misure necessarie per la conservazione materiale dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio dell’altra parte.

4.   Ciascuna parte designa un punto di contatto incaricato delle comunicazioni con il punto di contatto dell’altra parte per qualsiasi questione derivante dal presente articolo, comprese le notifiche e le richieste di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

5.   La cooperazione prevista tra le parti coinvolge, ove opportuno e necessario, le autorità doganali delle parti responsabili della gestione delle procedure di esportazione dei beni culturali.

6.   La parte sesta, titolo I, non si applica al presente articolo.

CAPO 2

REGOLE DI ORIGINE

SEZIONE 1

REGOLE DI ORIGINE

Articolo 37

Obiettivo

L’obiettivo del presente capo è stabilire le disposizioni che determinano l’origine delle merci ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e stabilire le relative procedure di origine.

Articolo 38

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«classificazione»: la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo o in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

b)

«partita»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

c)

«esportatore»: una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un’attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;

d)

«importatore»: una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;

e)

«materiale»: qualsiasi sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi componenti, ingredienti, materie prime o parti;

f)

«materiale non originario»: un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;

g)

«prodotto»: il prodotto risultante dalla produzione, anche se è destinato a essere utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto;

h)

«produzione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.

Articolo 39

Prescrizioni generali

1.   Ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell’altra parte a norma del presente accordo, sono considerati originari dell’altra parte i seguenti prodotti, purché soddisfino tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:

a)

i prodotti interamente ottenuti in tale parte ai sensi dell’articolo 41;

b)

i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; e

c)

i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le prescrizioni di cui all’allegato 3.

2.   Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

3.   Le prescrizioni relative all’acquisizione del carattere originario sono soddisfatte senza interruzione nel Regno Unito o nell’Unione.

Articolo 40

Cumulo dell’origine

1.   Un prodotto originario di una parte è considerato originario dell’altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto in tale altra parte.

2.   La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell’altra parte.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell’altra parte non va al di là delle operazioni di cui all’articolo 43.

4.   Un esportatore, per compilare l’attestazione di origine di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), per un prodotto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ottiene dal fornitore una dichiarazione del fornitore di cui all’allegato 6 o un documento equivalente contenente le stesse informazioni che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.

Articolo 41

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano interamente ottenuti in una parte i seguenti prodotti:

a)

i prodotti minerari estratti o prelevati dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b)

le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c)

gli animali vivi ivi nati e allevati;

d)

i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;

f)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g)

i prodotti ivi ottenuti dall’acquacoltura, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, avannotti, novellame, larve, parr, smolt o altri pesci immaturi in fase postlarvale con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;

h)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali con una nave di una parte;

i)

i prodotti fabbricati a bordo di una nave officina di una parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché essa abbia diritti per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

i rifiuti e gli avanzi di operazioni di produzione ivi effettuate;

l)

i rifiuti e gli avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime;

m)

i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.   Per «nave di una parte» e «nave officina di una parte», al paragrafo 1, lettere h) e i), si intendono una nave e una nave officina che:

a)

sono registrate in uno Stato membro o nel Regno Unito;

b)

battono bandiera di uno Stato membro o del Regno Unito; e

c)

soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro o del Regno Unito; o

ii)

sono di proprietà di persone giuridiche, ciascuna delle quali:

A)

ha la sede e il centro di attività principale nell’Unione o nel Regno Unito; e

B)

è per almeno il 50 % di proprietà di soggetti pubblici, cittadini o persone giuridiche di uno Stato membro o del Regno Unito.

Articolo 42

Tolleranze

1.   Se un prodotto non soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato 3 perché nella sua produzione è utilizzato un materiale non originario, tale prodotto è comunque considerato originario di una parte, purché:

a)

il peso totale dei materiali non originari utilizzati nella produzione dei prodotti classificati nei capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, diversi dai prodotti della pesca trasformati classificati nell’ambito del capitolo 16, non superi il 15 % del peso del prodotto;

b)

il valore totale dei materiali non originari per tutti gli altri prodotti, a eccezione dei prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

c)

per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note 7 e 8 dell’allegato 2.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell’allegato 3 per il valore o il peso massimo dei materiali non originari.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell’articolo 41. Se l’allegato 3 prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 43

Produzione insufficiente

1.   Nonostante l’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se la produzione del prodotto in tale parte consiste solo in una o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari:

a)

operazioni di conservazione quali l’essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che i prodotti rimangano in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio (2);

b)

la scomposizione o la composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;

e)

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso; la sbiancatura del riso;

g)

le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;

i)

l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l’assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)

l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

n)

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione con acqua o con altra sostanza che non alteri di fatto le caratteristiche del prodotto, o la disidratazione o la denaturazione dei prodotti;

o)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p)

la macellazione di animali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, un’operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati per la sua esecuzione.

Articolo 44

Unità da prendere in considerazione

1.   L’unità da prendere in considerazione ai fini del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2.   Per le partite che consistono di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente capo si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.

Articolo 45

Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione

I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per determinare se un prodotto è originario.

Articolo 46

Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto

I materiali da imballaggio e i contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto, non sono presi in considerazione per determinare l’origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari a norma dell’allegato 3.

Articolo 47

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1.   Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e le istruzioni o altro materiale informativo si considerano un unico prodotto con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo pertinente se:

a)

sono classificati e consegnati con il prodotto, ma non fatturati separatamente dal prodotto; e

b)

per tipo, quantitativo e valore sono usuali per tale prodotto.

2.   Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e le istruzioni o altro materiale informativo di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per determinare l’origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore dei materiali non originari qualora un prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui all’allegato 3.

Articolo 48

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l’interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti sono originari. Un assortimento, se è composto di componenti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 49

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario di una parte, non è necessario determinare l’origine dei seguenti elementi che possono essere utilizzati nella sua produzione:

a)

combustibili, energia, catalizzatori e solventi;

b)

impianti, attrezzature, pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;

c)

macchine, utensili, stampi e forme;

d)

lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati;

e)

guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;

f)

attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto; e

g)

altri materiali utilizzati nella produzione che non sono incorporati nel prodotto e che non sono destinati a essere incorporati nella composizione finale del prodotto.

Articolo 50

Separazione contabile

1.   I materiali fungibili o i prodotti fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario e non originario.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro ai fini dell’origine.

3.   Nonostante il paragrafo 1, i materiali fungibili originari e non originari possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati qualora sia utilizzato un metodo di separazione contabile.

4.   Nonostante il paragrafo 1, i prodotti fungibili originari e non originari classificati nell’ambito dei capitoli 10, 15, 27, 28, 29, voci da 32.01 a 32.07 o voci da 39.01 a 39.14, del sistema armonizzato possono essere conservati anche non fisicamente separati in una parte prima dell’esportazione nell’altra parte, purché sia utilizzato un metodo di separazione contabile.

5.   Il metodo di separazione contabile di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato conformemente a un metodo di gestione delle scorte basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte.

6.   Il metodo di separazione contabile è qualsiasi metodo che garantisca che, in qualsiasi momento, i materiali o i prodotti considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali o i prodotti fossero stati fisicamente separati.

7.   Una parte può prescrivere, alle condizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative o regolamentari, che l’utilizzo di un metodo di separazione contabile sia soggetto all’autorizzazione preventiva delle autorità doganali di tale parte. Le autorità doganali della parte monitorano l’utilizzo di tali autorizzazioni e possono ritirare un’autorizzazione qualora il titolare faccia un uso scorretto del metodo di separazione contabile o non soddisfi qualsiasi altra condizione di cui al presente capo.

Articolo 51

Prodotti reimportati

Un prodotto originario di una parte esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella parte è considerato un prodotto non originario, a meno che non sia fornita all’autorità doganale di tale parte una prova soddisfacente del fatto che il prodotto reimportato:

a)

è lo stesso prodotto che era stato esportato; e

b)

non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l’esportazione.

Articolo 52

Non modificazione

1.   Un prodotto originario dichiarato per l’immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l’esportazione e prima della dichiarazione per l’immissione in consumo, alterato, trasformato in alcun modo né sottoposto a operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni interne della parte importatrice.

2.   Sono ammessi il magazzinaggio o l’esposizione di un prodotto in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.

3.   È ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo, purché esso sia effettuato dall’esportatore o sotto la responsabilità dell’esportatore e purché le partite rimangano sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.

4.   In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l’autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l’importatore fornisca prove della conformità a tali prescrizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato al prodotto stesso.

Articolo 53

Riesame della restituzione dei dazi doganali o dell’esenzione da tali dazi

Non prima di due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle parti, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine riesamina i regimi di restituzione dei dazi e perfezionamento attivo delle parti. A tal fine, su richiesta di una parte, entro 60 giorni da tale richiesta, l’altra parte fornisce alla parte richiedente le informazioni disponibili e le statistiche dettagliate relative al periodo a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, o relative ai cinque anni precedenti se tale periodo è più breve, in merito al funzionamento del suo regime di restituzione dei dazi e perfezionamento attivo. Alla luce di tale riesame, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può formulare raccomandazioni al consiglio di partenariato per la modifica delle disposizioni del presente capo e dei suoi allegati, al fine di introdurre limitazioni o restrizioni in relazione alla restituzione dei dazi doganali o all’esenzione da tali dazi.

SEZIONE 2

PROCEDURE DI ORIGINE

Articolo 54

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1.   La parte importatrice accorda, all’importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell’altra parte ai sensi del presente capo sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell’importatore. L’importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.

2.   Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi:

a)

un’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o

b)

la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore.

3.   L’importatore che presenta la richiesta di trattamento tariffario preferenziale basata su un’attestazione di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), conserva l’attestazione di origine e, su richiesta dell’autorità doganale della parte importatrice, ne fornisce una copia a tale autorità doganale.

Articolo 55

Termine per la richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1.   Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la base della richiesta di cui all’articolo 54, paragrafo 2, sono incluse nella dichiarazione doganale di importazione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se l’importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell’importazione, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale e procede al rimborso o allo sgravio dei dazi doganali pagati in eccesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è presentata entro tre anni dalla data di importazione o entro un periodo di tempo più lungo precisato nelle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice;

b)

l’importatore fornisce la base della richiesta di cui all’articolo 54, paragrafo 2; e

c)

se l’importatore avesse presentato la richiesta al momento dell’importazione, il prodotto sarebbe stato considerato originario e avrebbe soddisfatto tutte le altre prescrizioni applicabili ai sensi della sezione 1 del presente capo.

Restano immutati gli altri obblighi applicabili all’importatore a norma dell’articolo 54.

Articolo 56

Attestazione di origine

1.   Un’attestazione di origine è rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L’esportatore è responsabile della correttezza dell’attestazione di origine e delle informazioni fornite.

2.   L’attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle versioni linguistiche del testo di cui all’allegato 7 su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. L’esportatore ha la responsabilità di fornire informazioni sufficientemente dettagliate da consentire l’identificazione del prodotto originario. La parte importatrice non impone all’importatore di presentare una traduzione dell’attestazione di origine.

3.   Un’attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio, o per un periodo più lungo stabilito dalla parte importatrice fino a un massimo di 24 mesi.

4.   Un’attestazione di origine si può applicare a:

a)

un’unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o

b)

spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte nel periodo specificato nell’attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

5.   Qualora, su richiesta dell’importatore, vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del sistema armonizzato, che rientrano nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali prodotti può essere utilizzata un’unica attestazione di origine conformemente alle prescrizioni stabilite dall’autorità doganale della parte importatrice.

Articolo 57

Discrepanze

L’autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell’attestazione di origine o per il solo fatto che una fattura sia stata emessa in un paese terzo.

Articolo 58

Conoscenza da parte dell’importatore

1.   Ai fini di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale presentata a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), la conoscenza da parte dell’importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni di cui al presente capo.

2.   Prima della richiesta di trattamento preferenziale, qualora un importatore non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo perché l’esportatore ritiene che si tratti di informazioni riservate o per qualsiasi altro motivo, l’esportatore può fornire un’attestazione di origine in modo che l’importatore possa richiedere il trattamento tariffario preferenziale sulla base dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 59

Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni

1.   Per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto, un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato nella parte importatrice conserva:

a)

se la richiesta era basata su un’attestazione di origine, l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore; o

b)

se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario.

2.   Un esportatore che abbia rilasciato un’attestazione di origine conserva, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell’attestazione di origine, una copia dell’attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario.

3.   Le registrazioni da conservare a norma del presente articolo possono essere conservate in formato elettronico.

Articolo 60

Piccole partite

1.   In deroga agli articoli da 54 a 58, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale ai seguenti prodotti, purché siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e l’autorità doganale della parte importatrice non abbia dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione:

a)

i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati;

b)

i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori; e

c)

per il Regno Unito, oltre alle lettere a) e b) del presente articolo, altre partite di valore modesto.

2.   Sono esclusi dall’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo i seguenti prodotti:

a)

i prodotti la cui importazione fa parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l’intento di eludere le prescrizioni dell’articolo 54;

b)

per l’Unione:

i)

i prodotti oggetto di importazioni a carattere commerciale; si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per loro natura e quantità, non possono essere destinati a scopi commerciali; e

ii)

i prodotti il cui valore totale supera 500 EUR nel caso di prodotti oggetto di piccole spedizioni o 1 200 EUR nel caso di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Gli importi sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, a meno che un diverso importo non sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica al Regno Unito i pertinenti importi. L’Unione può stabilire altri limiti che comunicherà al Regno Unito; e

c)

per il Regno Unito, i prodotti il cui valore totale supera i limiti fissati dal diritto interno del Regno Unito. Il Regno Unito comunicherà tali limiti all’Unione.

3.   L’importatore è responsabile della correttezza della dichiarazione e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo. Le prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni di cui all’articolo 59 non si applicano all’importatore a norma del presente articolo.

Articolo 61

Verifica

1.   L’autorità doganale della parte importatrice può verificare se un prodotto è originario o se le altre prescrizioni del presente capo sono soddisfatte sulla base di metodi di valutazione del rischio, che possono comprendere la selezione casuale. Tali verifiche possono essere effettuate mediante una richiesta di informazioni all’importatore che ha presentato la richiesta di cui all’articolo 54 al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, prima dello svincolo dei prodotti, o dopo lo svincolo dei prodotti.

2.   Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo i seguenti elementi:

a)

se la richiesta era basata su un’attestazione di origine, tale attestazione di origine; e

b)

informazioni relative alla conformità ai criteri di origine, ossia:

i)

se il criterio di origine è «interamente ottenuto», la categoria applicabile (per esempio raccolta, estrazione, pesca) e il luogo di produzione;

ii)

se il criterio di origine è basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda del criterio di origine);

iii)

se il criterio di origine è basato su un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto;

iv)

se il criterio di origine è basato sul peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nel prodotto finale;

v)

se il criterio di origine è basato su uno specifico processo di produzione, una descrizione di tale processo specifico.

3.   Nel fornire le informazioni richieste l’importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica.

4.   Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un’attestazione di origine, l’importatore fornisce tale attestazione di origine ma può rispondere all’autorità doganale della parte importatrice che l’importatore non può fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

5.   Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, dopo aver richiesto una prima volta le informazioni a norma del paragrafo 1, l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può chiedere all’importatore di fornire informazioni supplementari se tale autorità doganale ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo. L’autorità doganale della parte importatrice può richiedere all’importatore informazioni e documenti specifici, ove opportuno.

6.   Se l’autorità doganale della parte importatrice decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato al prodotto in questione in attesa dei risultati della verifica, è offerta all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, fatta salva la possibilità di applicare opportune misure cautelari, comprese le garanzie. L’eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all’accertamento, da parte dell’autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti in questione o della conformità alle altre prescrizioni del presente capo.

Articolo 62

Cooperazione amministrativa

1.   Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano, tramite l’autorità doganale di ciascuna parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo.

2.   Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un’attestazione di origine, ove opportuno dopo aver richiesto una prima volta le informazioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, e sulla base della risposta pervenuta dall’importatore, l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni anche all’autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall’importazione dei prodotti o dal momento in cui è presentata la richiesta a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), se l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o per verificare la conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo. La richiesta di informazioni comprende i seguenti elementi:

a)

l’attestazione di origine;

b)

l’identità dell’autorità doganale che presenta la richiesta;

c)

il nome dell’esportatore;

d)

l’oggetto e la portata della verifica; e

e)

qualsiasi documento pertinente.

L’autorità doganale della parte importatrice può inoltre chiedere all’autorità doganale della parte esportatrice di fornire informazioni e documenti specifici, ove opportuno.

3.   L’autorità doganale della parte esportatrice può, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, richiedere documenti o esami chiedendo prove o visitando i locali dell’esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.

4.   Fatto salvo il paragrafo 5, l’autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 fornisce all’autorità doganale della parte importatrice le seguenti informazioni:

a)

i documenti richiesti, se disponibili;

b)

un parere sul carattere originario del prodotto;

c)

la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l’applicazione del presente capo;

d)

una descrizione e una spiegazione del processo di produzione sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;

e)

informazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame del prodotto; e

f)

documenti giustificativi, ove opportuno.

5.   L’autorità doganale della parte esportatrice non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), d) e f), all’autorità doganale della parte importatrice se tali informazioni sono considerate riservate dall’esportatore.

6.   Ciascuna parte notifica all’altra parte i dati di contatto delle autorità doganali e notifica all’altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto entro 30 giorni dalla data della modifica.

Articolo 63

Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, l’autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se:

a)

entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 1:

i)

l’importatore non ha risposto;

ii)

se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un’attestazione di origine, non è stata fornita un’attestazione di origine; o

iii)

se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, le informazioni fornite dall’importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

b)

entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni supplementari a norma dell’articolo 61, paragrafo 5:

i)

l’importatore non ha risposto; o

ii)

le informazioni fornite dall’importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

c)

entro dieci mesi (3) dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 62, paragrafo 2:

i)

l’autorità doganale della parte esportatrice non ha risposto; o

ii)

le informazioni fornite dall’autorità doganale della parte esportatrice sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario.

2.   L’autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il quale un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale qualora l’importatore non si conformi a prescrizioni del presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.

3.   Qualora l’autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1 del presente articolo, nei casi in cui l’autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l’autorità doganale della parte importatrice notifica all’autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale entro due mesi dalla data del ricevimento di tale parere.

Qualora sia effettuata tale notifica, si tengono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le autorità doganali delle parti. La consultazione può essere condotta secondo la procedura stabilita dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine.

Alla scadenza del termine per la consultazione l’autorità doganale della parte importatrice, se non può confermare che il prodotto è originario, può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale sulla base di una giustificazione sufficiente e dopo aver accordato all’importatore il diritto di essere sentito. Tuttavia, qualora l’autorità doganale della parte esportatrice confermi il carattere originario dei prodotti e fornisca una giustificazione per tale conclusione, l’autorità doganale della parte importatrice non può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il solo motivo che è stato applicato l’articolo 62, paragrafo 5.

4.   In ogni caso, alla risoluzione delle controversie tra l’importatore e l’autorità doganale della parte importatrice si applica il diritto della parte importatrice.

Articolo 64

Riservatezza

1.   Ciascuna parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall’altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.

2.   Qualora, nonostante l’articolo 62, paragrafo 5, l’autorità doganale della parte esportatrice o della parte importatrice ottenga dall’esportatore informazioni commerciali riservate tramite l’applicazione degli articoli 61 e 62, tali informazioni non sono divulgate.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente capo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell’amministrazione e dell’applicazione delle decisioni e delle determinazioni relative all’origine e alle questioni doganali, se non con l’autorizzazione della persona o della parte che ha fornito le informazioni riservate.

4.   Nonostante il paragrafo 3, una parte può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente capo siano utilizzate nell’ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari istituiti per mancata osservanza delle disposizioni legislative in materia doganale che danno attuazione al presente capo. In tal caso, la parte ne dà previa notifica alla persona o alla parte che ha fornito le informazioni.

Articolo 65

Misure e sanzioni amministrative

Ciascuna parte assicura l’effettiva applicazione del presente capo. Ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti possano applicare misure e, ove opportuno, sanzioni amministrative, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 59 o che non fornisca le prove o rifiuti di sottoporsi a una visita di cui all’articolo 62, paragrafo 3.

SEZIONE 3

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 66

Ceuta e Melilla

1.   Ai fini del presente capo, nel caso dell’Unione il termine «parte» non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari del Regno Unito importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell’Unione a norma del protocollo 2 dell’atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all’Unione europea. Il Regno Unito accorda alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale accordato ai prodotti importati provenienti dall’Unione e originari della stessa.

3.   Le regole di origine e le procedure di origine di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis ai prodotti esportati dal Regno Unito a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla al Regno Unito.

4.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

5.   L’articolo 40 si applica all’importazione e all’esportazione di prodotti tra l’Unione, il Regno Unito e Ceuta e Melilla.

6.   Gli esportatori inseriscono «Regno Unito» o «Ceuta e Melilla» nel campo 3 del testo dell’attestazione di origine, a seconda dell’origine del prodotto.

7.   L’autorità doganale del Regno di Spagna è responsabile dell’applicazione e dell’attuazione del presente capo a Ceuta e Melilla.

Articolo 67

Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono essere applicate ai prodotti conformi alle disposizioni del presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di dazi e tasse all’importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi da tale data, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all’articolo 54.

Articolo 68

Modifica del presente capo e dei suoi allegati

Il consiglio di partenariato può modificare il presente capo e i suoi allegati.

CAPO 3

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

Articolo 69

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a)

tutelare la vita e la salute dell’uomo, degli animali o delle piante nei territori delle parti, agevolando nel contempo gli scambi tra le parti;

b)

agevolare l’attuazione dell’accordo SPS;

c)

garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie («SPS») delle parti non creino inutili ostacoli agli scambi;

d)

promuovere maggiore trasparenza e comprensione nell’applicazione delle misure SPS di ciascuna parte;

e)

rafforzare la cooperazione tra le parti in materia di lotta alla resistenza antimicrobica, promozione di sistemi alimentari sostenibili, protezione del benessere degli animali e certificazione elettronica;

f)

rafforzare la cooperazione nell’ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali al fine di elaborare standard, direttive e raccomandazioni internazionali in materia di salute degli animali e delle piante e di sicurezza alimentare; e

g)

promuovere l’attuazione, a opera di ciascuna parte, degli standard, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali.

Articolo 70

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica a tutte le misure SPS di una parte che possono incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi tra le parti.

2.   Il presente capo stabilisce inoltre disposizioni distinte per quanto riguarda la cooperazione in materia di benessere degli animali, resistenza antimicrobica e sistemi alimentari sostenibili.

Articolo 71

Definizioni

1.   Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

le definizioni di cui all’allegato A dell’accordo SPS;

b)

le definizioni adottate sotto l’egida della Commissione del Codex Alimentarius («Codex»);

c)

le definizioni adottate sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»); e

d)

le definizioni adottate sotto l’egida della Convenzione internazionale per la protezione delle piante («IPPC»).

2.   Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«condizioni di importazione»: le misure SPS che devono essere rispettate per l’importazione dei prodotti; e

b)

«zona protetta»: per un determinato organismo nocivo per le piante regolamentato, un’area geografica ufficialmente definita in cui tale organismo nocivo non si è insediato, nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre aree del territorio della parte, e in cui non ne è autorizzata l’introduzione.

3.   Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie può adottare altre definizioni ai fini del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali il Codex, l’OIE e l’IPPC.

4.   In caso di conflitto tra le definizioni adottate dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie o adottate sotto l’egida del Codex, dell’OIE e dell’IPPC e le definizioni di cui all’accordo SPS, prevalgono le definizioni di cui all’accordo SPS. In caso di conflitto tra le definizioni adottate dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie e le definizioni stabilite dal Codex, dall’OIE o dall’IPPC, prevalgono le definizioni stabilite dal Codex, dall’OIE o dall’IPPC.

Articolo 72

Diritti e obblighi

Le parti ribadiscono i propri diritti e i propri obblighi derivanti dall’accordo SPS. Ciò include il diritto di adottare misure a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, dell’accordo SPS.

Articolo 73

Principi generali

1.   Per raggiungere il livello di protezione adeguato le parti applicano misure SPS basate su valutazioni dei rischi a norma delle disposizioni pertinenti, compreso l’articolo 5 dell’accordo SPS.

2.   Le parti non utilizzano le misure SPS per creare ostacoli ingiustificati agli scambi.

3.   Per quanto riguarda le procedure e autorizzazioni SPS attinenti al commercio stabilite a norma del presente capo, ciascuna parte provvede affinché tali procedure e le relative misure SPS:

a)

siano avviate e completate senza indebito ritardo;

b)

non includano richieste di informazioni inutili, ingiustificate dal punto di vista scientifico e tecnico o indebitamente gravose che possano ritardare l’accesso ai rispettivi mercati;

c)

non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell’intero territorio o di parti del territorio dell’altra parte in cui esistono condizioni sanitarie e fitosanitarie identiche o simili; e

d)

siano proporzionate ai rischi individuati e non siano più restrittive degli scambi di quanto necessario per raggiungere il livello di protezione adeguato della parte importatrice.

4.   Le parti non utilizzano le procedure di cui al paragrafo 3 né eventuali richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l’accesso ai rispettivi mercati in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche.

5.   Ciascuna parte provvede affinché le eventuali procedure amministrative da essa richieste per quanto riguarda le condizioni di importazione in relazione alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali o delle piante non siano più onerose o restrittive degli scambi di quanto necessario per rassicurare adeguatamente la parte importatrice circa il rispetto di tali condizioni. Ciascuna parte provvede affinché gli effetti negativi sugli scambi di eventuali procedure amministrative siano ridotti al minimo e il processo di sdoganamento si mantenga semplice e rapido pur nel rispetto delle condizioni stabilite dalla parte importatrice.

6.   La parte importatrice si astiene dall’introdurre procedure o sistemi amministrativi supplementari che ostacolino inutilmente gli scambi.

Articolo 74

Certificazione ufficiale

1.   Qualora la parte importatrice richieda certificati ufficiali, i modelli di certificati sono:

a)

elaborati in linea con i principi stabiliti negli standard internazionali del Codex, dell’IPPC e dell’OIE; e

b)

applicabili alle importazioni da tutte le parti del territorio della parte esportatrice.

2.   Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie può convenire su casi specifici per i quali i modelli di certificati di cui al paragrafo 1 saranno stabiliti solo per una o più parti del territorio della parte esportatrice. Le parti promuovono l’applicazione della certificazione elettronica e di altre tecnologie per agevolare gli scambi.

Articolo 75

Condizioni e procedure di importazione

1.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall’accordo SPS e dal presente capo, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano all’intero territorio della parte esportatrice in maniera coerente.

2.   La parte esportatrice garantisce che i prodotti esportati nell’altra parte, quali animali e prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali o altri oggetti correlati soddisfino le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice.

3.   La parte importatrice può esigere che le importazioni di determinati prodotti siano soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è concessa dietro presentazione di una richiesta da parte della pertinente autorità competente della parte esportatrice con cui sia dimostrato obiettivamente e in modo soddisfacente per la parte importatrice che le prescrizioni in materia di autorizzazione stabilite da tale parte importatrice sono soddisfatte. La pertinente autorità competente della parte esportatrice può presentare una richiesta di autorizzazione per l’intero territorio della parte esportatrice. Se soddisfano le prescrizioni in materia di autorizzazione stabilite dalla parte importatrice di cui al presente paragrafo, la parte importatrice accoglie dette richieste su tale base.

4.   La parte importatrice non introduce ulteriori prescrizioni in materia di autorizzazione rispetto alle prescrizioni applicabili alla fine del periodo di transizione, tranne qualora l’applicazione di tali prescrizioni ad altri prodotti sia giustificata per mitigare un rischio significativo per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante.

5.   La parte importatrice stabilisce le condizioni di importazione per tutti i prodotti e le comunica all’altra parte. La parte importatrice provvede affinché le condizioni di importazione siano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio.

6.   Fatte salve le misure temporanee di cui all’articolo 5, paragrafo 7, dell’accordo SPS, per i prodotti o gli altri oggetti correlati che destano preoccupazioni fitosanitarie le condizioni di importazione sono limitate a misure di protezione dagli organismi nocivi regolamentati della parte importatrice e si applicano all’intero territorio della parte esportatrice.

7.   Nonostante i paragrafi 1 e 3, in caso di richieste di autorizzazione all’importazione per un prodotto specifico, qualora la parte esportatrice abbia chiesto che l’esame riguardi solo una parte o determinate parti del suo territorio (nel caso dell’Unione, singoli Stati membri), la parte importatrice procede senza indugio all’esame di tale richiesta. Qualora la parte importatrice riceva richieste riguardanti il prodotto in questione da più parti del territorio della parte esportatrice, o qualora pervengano ulteriori richieste per un prodotto già autorizzato, la parte importatrice accelera il completamento della procedura di autorizzazione, tenendo conto del regime di norme sanitarie e fitosanitarie identico o analogo applicabile nelle diverse parti del territorio della parte esportatrice.

8.   Ciascuna parte provvede affinché tutte le procedure sanitarie e fitosanitarie di controllo, ispezione e autorizzazione siano avviate e completate senza indebito ritardo. Le prescrizioni in materia di informazione si limitano a quanto necessario affinché la procedura di autorizzazione tenga conto delle informazioni già disponibili nella parte importatrice, quali quelle relative al quadro legislativo e alle relazioni di audit della parte esportatrice.

9.   Salvo in circostanze debitamente giustificate connesse al suo livello di protezione, ciascuna parte prevede un periodo di transizione tra la pubblicazione di eventuali modifiche delle proprie procedure di autorizzazione e la loro applicazione, al fine di consentire all’altra parte di conoscere meglio tali modifiche e di adattarvisi. Nessuna parte allunga indebitamente la durata della procedura di autorizzazione per le domande presentate prima della pubblicazione delle modifiche.

10.   In relazione alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8, sono intraprese le seguenti azioni:

a)

la parte importatrice, non appena abbia concluso positivamente la propria valutazione, adotta senza indugio tutte le misure legislative e amministrative necessarie per consentire lo svolgimento degli scambi senza indebito ritardo;

b)

la parte esportatrice:

i)

fornisce tutte le informazioni pertinenti prescritte dalla parte importatrice; e

ii)

garantisce alla parte importatrice un ragionevole accesso ai fini di audit e altre procedure pertinenti;

c)

la parte importatrice stabilisce un elenco di organismi nocivi regolamentati per i prodotti o gli altri oggetti correlati che destano preoccupazioni fitosanitarie. Tale elenco comprende:

i)

gli organismi nocivi dei quali non è nota la presenza in alcuna parte del suo territorio;

ii)

gli organismi nocivi dei quali è nota la presenza nel suo territorio e che si trovano sotto controllo ufficiale;

iii)

gli organismi nocivi dei quali è nota la presenza in parti del suo territorio e per i quali sono stabilite zone indenni da organismi nocivi o zone protette; e

iv)

gli organismi nocivi non da quarantena dei quali è nota la presenza nel suo territorio e che si trovano sotto controllo ufficiale per determinati materiali di moltiplicazione.

11.   La parte importatrice accetta le partite senza esigere una verifica della loro conformità prima che esse lascino il territorio della parte esportatrice.

12.   Una parte può riscuotere tasse a copertura dei costi sostenuti per effettuare specifici controlli sanitari e fitosanitari alla frontiera; tali tasse non dovrebbero superare i costi sostenuti.

13.   La parte importatrice ha il diritto di effettuare controlli all’importazione sui prodotti importati dalla parte esportatrice al fine di verificare la conformità alle proprie prescrizioni sanitarie e fitosanitarie in materia di importazione.

14.   I controlli all’importazione effettuati sui prodotti importati dalla parte esportatrice si basano sul rischio sanitario e fitosanitario associato a tali importazioni. I controlli all’importazione sono effettuati soltanto nella misura necessaria a tutelare la vita e la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, senza indebito ritardo e in modo da minimizzare gli effetti sugli scambi tra le parti.

15.   Le informazioni relative alla percentuale di prodotti della parte esportatrice sottoposti a controlli all’importazione sono messe a disposizione dalla parte importatrice su richiesta della parte esportatrice.

16.   Qualora i controlli all’importazione rivelino la non conformità alle condizioni di importazione pertinenti, i provvedimenti adottati dalla parte importatrice devono fondarsi su una valutazione dei rischi correlati e non essere più restrittivi degli scambi di quanto sia necessario per raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato della parte.

Articolo 76

Elenchi di stabilimenti riconosciuti

1.   Ove giustificato, la parte importatrice può tenere un elenco di stabilimenti riconosciuti che soddisfano le sue prescrizioni in materia di importazione come condizione per consentire le importazioni di prodotti di origine animale da tali stabilimenti.

2.   Tranne in casi giustificati al fine di mitigare un rischio significativo per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, gli elenchi di stabilimenti riconosciuti sono richiesti solo per i prodotti per i quali erano richiesti alla fine del periodo di transizione.

3.   La parte esportatrice informa la parte importatrice del suo elenco di stabilimenti che soddisfano le condizioni della parte importatrice, sulla base delle garanzie fornite dalla parte esportatrice.

4.   Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice riconosce gli stabilimenti situati nel territorio della parte esportatrice sulla base delle garanzie fornite dalla parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti.

5.   Tranne qualora la parte importatrice richieda informazioni supplementari e purché la parte esportatrice fornisca garanzie, la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie, secondo le proprie procedure giuridiche applicabili, per consentire le importazioni da tali stabilimenti senza indebito ritardo.

6.   L’elenco degli stabilimenti riconosciuti è messo a disposizione del pubblico dalla parte importatrice.

7.   La parte importatrice, qualora decida di respingere la richiesta della parte esportatrice di accettare l’aggiunta di uno stabilimento all’elenco degli stabilimenti riconosciuti, ne informa senza indugio la parte esportatrice e trasmette una risposta contenente informazioni sulle non conformità che hanno comportato il rifiuto di riconoscere lo stabilimento.

Articolo 77

Trasparenza e scambio di informazioni

1.   Ciascuna parte persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili agli scambi e a tal fine intraprende le seguenti azioni:

a)

comunica senza indugio all’altra parte qualsiasi modifica delle sue misure SPS e delle sue procedure di autorizzazione, comprese le modifiche che possono incidere sulla sua capacità di soddisfare le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie in materia di importazione dell’altra parte per determinati prodotti;

b)

migliora la comprensione reciproca delle misure SPS e della loro applicazione;

c)

scambia informazioni con l’altra parte su questioni relative all’elaborazione e all’applicazione delle misure SPS, compresi i progressi a livello di nuove prove scientifiche disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio;

d)

su richiesta dell’altra parte, comunica entro 20 giorni lavorativi le condizioni che si applicano all’importazione di prodotti specifici;

e)

su richiesta dell’altra parte, comunica entro 20 giorni lavorativi lo stato di avanzamento della procedura di autorizzazione di prodotti specifici;

f)

comunica all’altra parte qualsiasi cambiamento significativo della struttura o dell’organizzazione delle autorità competenti di una parte;

g)

su richiesta, comunica i risultati dei controlli ufficiali effettuati dalle parti e le relazioni in merito ai risultati dei controlli effettuati;

h)

su richiesta, comunica i risultati dei controlli all’importazione previsti in caso di respingimento o non conformità di una partita; e

i)

su richiesta, comunica senza indebito ritardo una valutazione del rischio o un parere scientifico emesso da una parte e rilevante nell’ambito del presente capo.

2.   Qualora una parte abbia reso disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante notifica al registro centrale delle notifiche dell’OMC o all’organismo internazionale di standardizzazione competente, conformemente alle norme pertinenti, le prescrizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui si applicano a tali informazioni, sono soddisfatte.

Articolo 78

Adattamento alle condizioni regionali

1.   Le parti riconoscono la nozione di zonizzazione, comprendente le zone indenni, le zone protette e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia (di seguito denominate anche «zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie») e la applicano negli scambi tra le parti conformemente all’accordo SPS, comprese le «Guidelines to further the practical implementation of Article 6 of the SPS Agreement» (WTO/SPS Committee Decision G/SPS/48), e ai pertinenti standard, direttive e raccomandazioni dell’OIE e dell’IPPC. Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie può precisare ulteriori modalità per tali procedure, tenendo conto dell’accordo SPS e dei pertinenti standard, direttive e raccomandazioni dell’OIE e dell’IPPC.

2.   Le parti possono inoltre convenire di cooperare sulla nozione di compartimentazione di cui ai capitoli 4.4 e 4.5 del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE e ai capitoli 4.1 e 4.2 del codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE.

3.   Nell’istituire o nel mantenere le zone di cui al paragrafo 1, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l’efficacia dei controlli SPS.

4.   Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, la parte importatrice, nello stabilire o nel mantenere in vigore condizioni di importazione su richiesta della parte esportatrice, riconosce le zone indenni da malattie istituite dalla parte esportatrice quale base per decidere se consentire o mantenere l’importazione, fatti salvi i paragrafi 8 e 9.

5.   La parte esportatrice identifica le parti del suo territorio di cui al paragrafo 4 e, su richiesta, fornisce una motivazione circostanziata e dati giustificativi sulla base degli standard dell’OIE o secondo altre modalità stabilite dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie sulla base delle conoscenze acquisite tramite l’esperienza delle autorità pertinenti della parte esportatrice.

6.   Per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti correlati, la parte importatrice, nello stabilire o nel mantenere in vigore condizioni fitosanitarie di importazione su richiesta della parte esportatrice, riconosce le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi di produzione e i siti di produzione indenni da organismi nocivi, le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e le zone protette stabiliti dalla parte esportatrice quale base per decidere se consentire o mantenere l’importazione, fatti salvi i paragrafi 8 e 9.

7.   La parte esportatrice identifica le proprie zone indenni da organismi nocivi, i propri luoghi di produzione e siti di produzione indenni da organismi nocivi e le proprie zone a limitata diffusione di organismi nocivi o le proprie zone protette. Su richiesta della parte importatrice, la parte esportatrice fornisce una motivazione circostanziata e dati giustificativi sulla base degli standard internazionali per le misure fitosanitarie elaborate nell’ambito dell’IPPC, o secondo altre modalità stabilite dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie sulla base delle conoscenze acquisite tramite l’esperienza delle pertinenti autorità fitosanitarie della parte esportatrice.

8.   Le parti riconoscono le zone indenni da malattie e le zone protette esistenti alla fine del periodo di transizione.

9.   Il paragrafo 8 si applica anche ai successivi adattamenti delle zone indenni da malattie e delle zone protette (nel caso delle zone indenni da organismi nocivi del Regno Unito), tranne in caso di cambiamenti significativi della situazione relativa alle malattie o agli organismi nocivi.

10.   Le parti possono effettuare audit e verifiche a norma dell’articolo 79 per attuare le disposizioni dei paragrafi da 4 a 9 del presente articolo.

11.   Le parti instaurano una stretta cooperazione allo scopo di mantenere la fiducia nelle procedure relative all’istituzione di zone indenni, luoghi di produzione e siti di produzione indenni da organismi nocivi, zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie e zone protette, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi.

12.   La parte importatrice basa la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della parte esportatrice, o di parti di essa, sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all’accordo SPS e agli standard dell’OIE e dell’IPPC, e tiene conto della determinazione effettuata dalla parte esportatrice.

13.   La parte importatrice, qualora non accetti la determinazione della parte esportatrice di cui al paragrafo 12 del presente articolo, giustifica oggettivamente e chiarisce alla parte esportatrice i motivi di tale rifiuto e, su richiesta, procede a consultazioni conformemente all’articolo 80, paragrafo 2.

14.   Ciascuna parte provvede affinché gli obblighi di cui ai paragrafi da 4 a 9, 12 e 13 siano adempiuti senza indebito ritardo. La parte importatrice accelera il riconoscimento dello status relativo a organismi nocivi o malattie successivamente al ripristino dello status dopo un focolaio.

15.   La parte che ritenga che una determinata regione abbia uno status speciale in relazione a una malattia specifica e soddisfi i criteri di cui al capitolo 1.2 del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE o al capitolo 1.2 del codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE può chiedere il riconoscimento di tale status. La parte importatrice può chiedere garanzie supplementari, confacenti allo status riconosciuto, per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale.

Articolo 79

Audit e verifiche

1.   La parte importatrice può effettuare audit e verifiche:

a)

del sistema di ispezione e certificazione delle autorità dell’altra parte o di parti dello stesso;

b)

dei risultati dei controlli effettuati nell’ambito del sistema di ispezione e certificazione della parte esportatrice.

2.   Le parti svolgono tali audit e verifiche conformemente alle disposizioni dell’accordo SPS, tenendo conto dei pertinenti standard, direttive e raccomandazioni internazionali del Codex, dell’OIE o dell’IPPC.

3.   Ai fini dello svolgimento di tali audit e verifiche, la parte importatrice può effettuarli mediante richieste di informazioni alla parte esportatrice o mediante visite di audit e verifica nella parte esportatrice, che possono comprendere:

a)

una valutazione del programma di controllo totale delle autorità competenti o di parti di esso, compresi, ove opportuno, esami degli audit regolamentari e delle attività di ispezione;

b)

controlli in loco; e

c)

la raccolta di informazioni e dati per valutare le cause di problemi ricorrenti o emergenti in relazione alle esportazioni di prodotti.

4.   La parte importatrice comunica alla parte esportatrice i risultati e le conclusioni degli audit e delle verifiche effettuati a norma del paragrafo 1. La parte importatrice può mettere tali risultati a disposizione del pubblico.

5.   Prima dell’inizio di un audit o di una verifica le parti discutono degli obiettivi e della portata dell’audit o della verifica, dei criteri o delle prescrizioni sulla cui base sarà valutata la parte esportatrice nonché dell’itinerario e delle procedure per lo svolgimento dell’audit o della verifica, che saranno stabiliti in un piano di audit o di verifica. Salvo diversa decisione delle parti, la parte importatrice fornisce alla parte esportatrice un piano di audit o di verifica almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’audit o della verifica.

6.   La parte importatrice concede alla parte esportatrice la possibilità di formulare osservazioni sul progetto di relazione di audit o di verifica. La parte importatrice trasmette alla parte esportatrice una relazione finale scritta, di norma entro due mesi dalla data di ricevimento di dette osservazioni.

7.   Ciascuna parte sostiene le proprie spese relative a tali audit o verifiche.

Articolo 80

Notifica e consultazioni

1.   Una parte notifica senza indebito ritardo all’altra parte:

a)

cambiamenti significativi dello status relativo a organismi nocivi o malattie;

b)

la comparsa di una nuova malattia degli animali;

c)

dati di rilevanza epidemiologica in relazione a una malattia degli animali;

d)

questioni importanti di sicurezza alimentare individuate da una parte;

e)

tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure SPS adottate per controllare o eradicare malattie degli animali o per proteggere la salute umana, nonché qualsiasi modifica delle politiche di prevenzione, comprese quelle di vaccinazione;

f)

su richiesta, risultati dei controlli ufficiali effettuati da una parte e una relazione sui risultati dei controlli effettuati; e

g)

cambiamenti significativi delle funzioni di un sistema o di una banca dati.

2.   Se una parte nutre gravi preoccupazioni in relazione alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante o degli animali o a una misura SPS proposta o attuata dall’altra parte, tale parte può richiedere consultazioni tecniche con l’altra parte. La parte che riceve tale richiesta dovrebbe rispondere senza indebito ritardo. Ciascuna parte si adopera per fornire le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi e, se del caso, a raggiungere una soluzione accettabile per le parti.

3.   Le consultazioni di cui al paragrafo 2 possono svolgersi mediante conferenza telefonica, videoconferenza o con qualunque altro mezzo di comunicazione concordato dalle parti.

Articolo 81

Misure di emergenza

1.   La parte importatrice, qualora ritenga che esiste un rischio grave per la vita e la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, può adottare senza previa notifica le misure necessarie per tutelare la vita e la salute dell’uomo, degli animali o delle piante Per quanto riguarda le partite in transito tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata per evitare inutili perturbazioni degli scambi.

2.   La parte che adotta le misure notifica all’altra parte una misura SPS di emergenza il più rapidamente possibile dopo aver deciso di attuare la misura in questione e in ogni caso entro 24 ore dall’adozione della decisione. Se una parte richiede consultazioni tecniche in relazione alla misura SPS di emergenza, queste devono tenersi entro 10 giorni dalla notifica della misura SPS di emergenza. Le parti tengono conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni tecniche. Tali consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le parti possono esaminare alternative che facilitino l’attuazione o la sostituzione delle misure.

3.   Nell’adottare una decisione riguardante partite che, al momento dell’adozione di una misura SPS di emergenza, si trovano in transito tra le due parti, la parte importatrice tiene conto tempestivamente delle informazioni fornite dalla parte esportatrice al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.

4.   La parte importatrice provvede affinché le misure di emergenza adottate per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano mantenute in assenza di prove scientifiche o, qualora le prove scientifiche siano insufficienti, siano adottate conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, dell’accordo SPS.

Articolo 82

Sedi internazionali multilaterali

Le parti convengono di cooperare nelle sedi internazionali multilaterali per l’elaborazione di standard, direttive e raccomandazioni internazionali nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del presente capo.

Articolo 83

Attuazione e autorità competenti

1.   Ai fini dell’attuazione del presente capo, ciascuna parte tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

le decisioni del comitato SPS dell’OMC;

b)

i lavori dei pertinenti organismi internazionali di standardizzazione;

c)

le conoscenze e le esperienze passate in materia di scambi con la parte esportatrice; e

d)

le informazioni fornite dall’altra parte.

2.   Le parti si trasmettono reciprocamente, senza indugio, una descrizione delle rispettive autorità competenti per l’attuazione del presente capo. Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento significativo concernente tali autorità competenti.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti dispongano delle risorse necessarie per attuare efficacemente il presente capo.

Articolo 84

Cooperazione in materia di benessere degli animali

1.   Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti. Riconoscono inoltre il legame tra miglioramento del benessere degli animali e sistemi di produzione alimentare sostenibili.

2.   Le parti si impegnano a cooperare nelle sedi internazionali per promuovere lo sviluppo delle migliori prassi possibili in materia di benessere degli animali e la loro attuazione. In particolare le parti cooperano per rafforzare e ampliare l’ambito di applicazione degli standard dell’OIE in materia di benessere degli animali, come pure la loro attuazione, con particolare attenzione per gli animali d’allevamento.

3.   Le parti si scambiano informazioni, competenze ed esperienze nel campo del benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda l’allevamento, la detenzione, la manipolazione, il trasporto e la macellazione degli animali destinati alla produzione di alimenti.

4.   Le parti rafforzano la cooperazione in materia di ricerca nel campo del benessere degli animali in relazione all’allevamento degli animali e al loro trattamento nelle aziende, durante il trasporto e al momento della macellazione.

Articolo 85

Cooperazione in materia di resistenza antimicrobica

1.   Le parti forniscono un quadro per il dialogo e la cooperazione al fine di rafforzare la lotta contro lo sviluppo della resistenza antimicrobica.

2.   Le parti riconoscono che la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali. L’uso improprio di antimicrobici nella produzione animale, compreso l’uso non terapeutico, può contribuire alla resistenza antimicrobica e questa può rappresentare un rischio per la vita umana. Le parti riconoscono che per questo genere di minaccia occorre un approccio transnazionale e di tipo «One Health».

3.   Ai fini della lotta alla resistenza antimicrobica, le parti si adoperano per cooperare su scala internazionale con programmi di lavoro regionali o multilaterali volti a ridurre l’uso non necessario degli antibiotici nella produzione animale nonché per farne cessare l’uso a livello mondiale come promotori della crescita, allo scopo di contrastare la resistenza antimicrobica in linea con l’approccio «One Health» e nel rispetto del piano d’azione globale.

4.   Le parti collaborano all’elaborazione di orientamenti, standard, raccomandazioni e azioni internazionali, nell’ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici nell’allevamento degli animali e nelle pratiche veterinarie.

5.   Il dialogo di cui al paragrafo 1 riguarda, tra l’altro:

a)

la collaborazione per dare seguito agli orientamenti, agli standard, alle raccomandazioni e alle azioni, esistenti e futuri, elaborati nell’ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, come pure alle iniziative e ai piani nazionali, esistenti e futuri, volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici e relativi alla produzione animale e alle pratiche veterinarie;

b)

la collaborazione per l’attuazione delle raccomandazioni dell’OIE, dell’OMS e del Codex, in particolare del codice CAC-RCP61/2005;

c)

lo scambio di informazioni sulle buone prassi di allevamento;

d)

la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione;

e)

la promozione di approcci multidisciplinari per lottare contro la resistenza antimicrobica, compreso l’approccio «One Health» dell’OMS, dell’OIE e del Codex.

Articolo 86

Sistemi alimentari sostenibili

Ciascuna parte incoraggia i propri servizi competenti per la sicurezza alimentare e la salute degli animali e delle piante a cooperare con i loro omologhi dell’altra parte al fine di promuovere metodi di produzione alimentare e sistemi alimentari sostenibili.

Articolo 87

Comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie

Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie sovrintende all’attuazione e al funzionamento del presente capo e ha le funzioni seguenti:

a)

chiarisce e affronta senza indugio, ove possibile, qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all’elaborazione, all’adozione o all’applicazione di prescrizioni, standard e raccomandazioni sanitarie e fitosanitarie a titolo del presente capo o dell’accordo SPS;

b)

discute dei processi in corso in merito all’elaborazione di nuovi regolamenti;

c)

discute il più rapidamente possibile delle preoccupazioni espresse da una parte in merito alle condizioni e alle procedure sanitarie e fitosanitarie di importazione applicate dall’altra parte;

d)

riesamina periodicamente le misure SPS adottate delle parti, tra cui le prescrizioni in materia di certificazione e i processi di sdoganamento alle frontiere, nonché la loro applicazione, al fine di agevolare gli scambi tra le parti a norma dei principi, degli obiettivi e delle procedure di cui all’articolo 5 dell’accordo SPS. Ciascuna parte individua le misure appropriate che intende adottare, anche in relazione alla frequenza dei controlli di identità e fisici, tenendo conto dei risultati di tale riesame e sulla base dei criteri di cui all’allegato 10 del presente accordo;

e)

scambia opinioni, informazioni ed esperienze in relazione alle attività di cooperazione in materia di protezione del benessere degli animali e lotta alla resistenza antimicrobica svolte a norma degli articoli 84 e 85;

f)

su richiesta di una parte, valuta cosa si intenda per cambiamento significativo della situazione relativa alle malattie o agli organismi nocivi, secondo quanto previsto all’articolo 78, paragrafo 9;

g)

adotta decisioni al fine di:

i)

aggiungere definizioni secondo quanto previsto all’articolo 71;

ii)

definire i casi specifici di cui all’articolo 74, paragrafo 2;

iii)

definire i dettagli per le procedure di cui all’articolo 78, paragrafo 1;

iv)

stabilire ulteriori modalità per giustificare le motivazioni di cui all’articolo 78, paragrafi 5 e 7.

CAPO 4

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

Articolo 88

Obiettivo

L’obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando gli inutili ostacoli tecnici agli scambi.

Articolo 89

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica all’elaborazione, all’adozione e all’applicazione di tutti i regolamenti tecnici e di tutte gli standard e le procedure di valutazione della conformità che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2.   Il presente capo non si applica:

a)

alle specifiche d’acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessità di produzione o di consumo; o

b)

alle misure SPS che rientrano nell’ambito di applicazione del capo 3 del presente titolo.

3.   Gli allegati del presente capo si applicano in aggiunta al presente capo per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel loro ambito di applicazione. Eventuali disposizioni contenute in un allegato del presente capo secondo cui uno standard o un organismo o un’organizzazione internazionali devono essere considerati o riconosciuti come pertinenti non devono impedire che uno standard elaborato da qualsiasi altro organismo o altra organizzazione sia considerata uno standard internazionale pertinente ai sensi dell’articolo 91, paragrafi 4 e 5.

Articolo 90

Rapporto con l’accordo TBT

1.   Gli articoli da 2 a 9 e gli allegati 1 e 3 dell’accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   I termini di cui al presente capo e agli allegati del presente capo hanno lo stesso significato che nell’accordo TBT.

Articolo 91

Regolamenti tecnici

1.   Ciascuna parte effettua valutazioni d’impatto dei regolamenti tecnici previsti conformemente alle proprie norme e procedure. Le norme e le procedure di cui al presente paragrafo e al paragrafo 8 possono prevedere eccezioni.

2.   Ciascuna parte valuta la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, al regolamento tecnico proposto, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo TBT.

3.   Ciascuna parte utilizza gli standard internazionali pertinenti come base per i propri regolamenti tecnici, tranne qualora possa dimostrare che tali standard internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

4.   Gli standard internazionali elaborati dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e dalla Commissione del Codex Alimentarius (Codex) sono gli standard internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell’allegato 3 dell’accordo TBT.

5.   Può essere considerato uno standard internazionale pertinente ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell’allegato 3 dell’accordo TBT anche uno standard elaborato da altre organizzazioni internazionali, purché:

a)

sia stata elaborata da un organismo di standardizzazione che cerca di raggiungere un consenso:

i)

tra le delegazioni nazionali dei membri dell’OMC partecipanti che rappresentano tutti gli organismi nazionali di standardizzazione presenti nel loro territorio che hanno adottato, o prevedono di adottare, standard sulla materia cui si riferisce l’attività di standardizzazione internazionale; o

ii)

tra gli organismi governativi dei membri dell’OMC partecipanti; e

b)

sia stata elaborata conformemente alla decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell’OMC sui principi per l’elaborazione di standard, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all’allegato 3 dell’accordo TBT (4).

6.   Una parte, qualora non utilizzi gli standard internazionali come base per un regolamento tecnico, indica, su richiesta dell’altra parte, le deviazioni sostanziali dai pertinenti standard internazionali, chiarisce i motivi per cui tali standard sono stati ritenuti inefficaci o inadeguati per il conseguimento dell’obiettivo perseguito e fornisce le prove scientifiche o tecniche su cui si è basata tale valutazione.

7.   Ciascuna parte riesamina i propri regolamenti tecnici al fine di aumentarne la convergenza con gli standard internazionali pertinenti, tenendo conto, tra l’altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nei pertinenti standard internazionali come pure delle eventuali modifiche delle circostanze alla base delle divergenze dai pertinenti standard internazionali.

8.   Conformemente alle rispettive norme e procedure e fatto salvo il titolo X della presente rubrica, nell’elaborazione di un importante regolamento tecnico che possa produrre effetti significativi sugli scambi, ciascuna parte provvede affinché esistano procedure che consentano alle persone di esprimere il proprio parere nel quadro di una consultazione pubblica, tranne qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale. Ciascuna parte consente alle persone dell’altra parte di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri cittadini e rende pubblici i risultati di tali consultazioni.

Articolo 92

Standard

1.   Ciascuna parte invita gli organismi di standardizzazione stabiliti nel proprio territorio, come pure gli organismi regionali di standardizzazione di cui una parte o gli organismi di standardizzazione stabiliti nel suo territorio sono membri:

a)

a partecipare, nei limiti delle loro risorse, all’elaborazione degli standard internazionali da parte dei pertinenti organismi internazionali di standardizzazione;

b)

a utilizzare i pertinenti standard internazionali come base per gli standard di loro elaborazione, salvo il caso in cui tali standard internazionali risultino inefficaci o inadeguati, per esempio a causa dell’insufficiente livello di protezione che consentono, a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici;

c)

a evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di standardizzazione;

d)

a riesaminare gli standard nazionali e regionali che non sono basati sui pertinenti standard internazionali a intervalli regolari, al fine di incrementare la convergenza di tali standard con i pertinenti standard internazionali;

e)

a cooperare con i pertinenti organismi di standardizzazione dell’altra parte alle attività di standardizzazione internazionali, anche attraverso la cooperazione in seno agli organismi internazionali di standardizzazione o a livello regionale;

f)

a promuovere la cooperazione bilaterale con gli organismi di standardizzazione dell’altra parte; e

g)

a scambiare informazioni tra organismi di standardizzazione.

2.   Le parti scambiano informazioni:

a)

sul rispettivo uso degli standard a sostegno dei regolamenti tecnici; e

b)

sui rispettivi processi di standardizzazione e sull’entità del loro ricorso a standard internazionali, regionali o subregionali come base dei loro standard nazionali.

3.   Qualora gli standard siano resi obbligatori in un progetto di regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità, tramite la loro integrazione o un riferimento alle stesse, si applicano gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 94 e all’articolo 2 o all’articolo 5 dell’accordo TBT.

Articolo 93

Valutazione della conformità

1.   L’articolo 91 concernente l’elaborazione, l’adozione e l’applicazione di regolamenti tecnici si applica anche alle procedure di valutazione della conformità, mutatis mutandis.

2.   Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico:

a)

seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi, determinati sulla base di una valutazione del rischio;

b)

considera come prova della conformità ai regolamenti tecnici l’uso della dichiarazione di conformità del fornitore, vale a dire una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità e senza l’obbligo di una valutazione da parte di terzi, quale garanzia di conformità, tra le opzioni per dimostrare la conformità ai regolamenti tecnici;

c)

su richiesta dell’altra parte, fornisce informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici.

3.   Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non abbia riservato tale compito a un’autorità governativa come precisato nel paragrafo 4:

a)

utilizza l’accreditamento, a seconda dei casi, per dimostrare la competenza tecnica ad abilitare gli organismi di valutazione della conformità. Fatto salvo il proprio diritto di stabilire prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità, ciascuna parte riconosce il prezioso ruolo che l’accreditamento con autorità derivata dal governo e su base non commerciale può svolgere nella qualifica degli organismi di valutazione della conformità;

b)

utilizza i pertinenti standard internazionali per l’accreditamento e la valutazione della conformità;

c)

invita gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità situati nel proprio territorio ad aderire ad accordi o intese internazionali operativi per l’armonizzazione o l’agevolazione dell’accettazione dei risultati della valutazione della conformità;

d)

qualora due o più organismi di valutazione della conformità siano autorizzati da una parte a espletare le procedure di valutazione della conformità necessarie per l’immissione di un prodotto sul mercato, provvede affinché gli operatori economici possano effettuare una scelta tra gli organismi di valutazione della conformità designati dalle autorità di una parte per un determinato prodotto o insieme di prodotti;

e)

garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità;

f)

consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori situati nel territorio dell’altra parte, e può imporre ai subappaltatori l’obbligo di soddisfare le stesse prescrizioni che l’organismo di valutazione della conformità deve soddisfare per eseguire tali prove o ispezioni; e

g)

pubblica in un unico sito web un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tale valutazione della conformità come pure le informazioni pertinenti sull’ambito della designazione per ciascuno di questi organismi.

4.   Nulla nel presente articolo osta a che una parte prescriva che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da proprie autorità governative specifiche. La parte che prescriva che la valutazione della conformità sia effettuata dalle proprie autorità governative specifiche:

a)

limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce come le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati; e

b)

rende pubbliche le tariffe per la valutazione della conformità.

5.   Nonostante i paragrafi da 2 a 4, ciascuna parte accetta la dichiarazione di conformità del fornitore come prova della conformità ai propri regolamenti tecnici per i settori di prodotti per i quali accetta tale dichiarazione alla data di entrata in vigore del presente accordo.

6.   Ciascuna parte pubblica e tiene aggiornato un elenco dei settori di prodotti di cui al paragrafo 5 a fini informativi, unitamente ai riferimenti ai regolamenti tecnici applicabili.

7.   Nonostante il paragrafo 5, ciascuna parte può introdurre l’obbligo di prove o certificazioni da parte di terzi per i settori di prodotti di cui a tale paragrafo, purché ciò sia giustificato da legittimi obiettivi e sia proporzionato allo scopo di rassicurare adeguatamente la parte importatrice sulla conformità dei prodotti ai regolamenti tecnici o agli standard applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe tale mancata conformità.

8.   La parte che propone di introdurre le procedure di valutazione della conformità di cui al paragrafo 7 ne dà tempestivamente notifica all’altra parte e tiene conto delle osservazioni dell’altra parte nell’elaborazione di tali procedure di valutazione della conformità.

Articolo 94

Trasparenza

1.   Tranne qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale, ciascuna parte consente all’altra parte di trasmettere osservazioni scritte sulle proposte notificate di regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità per un periodo di almeno 60 giorni dalla data di trasmissione della notifica di tali regolamenti o procedure al registro centrale delle notifiche dell’OMC. Ciascuna parte considera favorevolmente le richieste ragionevoli di prorogare il periodo concesso per formulare osservazioni.

2.   Ciascuna parte fornisce la versione elettronica del testo completo della notifica congiuntamente alla notifica. Qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell’OMC, la parte notificante fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della misura nel formato di notifica dell’OMC.

3.   Una parte, qualora riceva dall’altra parte osservazioni scritte sulla sua proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità:

a)

su richiesta dall’altra parte, discute le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente, in un momento in cui è possibile tenerne conto; e

b)

risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità.

4.   Ciascuna parte si adopera per pubblicare su un sito web le proprie risposte alle osservazioni ricevute a seguito della notifica di cui al paragrafo 1 entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati.

5.   Ciascuna parte, su richiesta dell’altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di qualsiasi regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che intende adottare.

6.   Ciascuna parte provvede affinché i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità da essa adottati siano pubblicati su un sito web accessibile gratuitamente.

7.   Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l’adozione e l’entrata in vigore dei regolamenti tecnici o delle procedure di valutazione della conformità e i testi definitivi adottati tramite un addendum alla notifica originale all’OMC.

8.   Ciascuna parte prevede un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore per lasciare agli operatori economici dell’altra parte il tempo necessario per conformarvisi. Per «intervallo di tempo ragionevole» si intende un periodo di almeno sei mesi, tranne qualora ciò ostacoli il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

9.   Ciascuna parte considera favorevolmente le ragionevoli richieste dell’altra parte, ricevute prima della fine del periodo concesso per formulare osservazioni di cui al paragrafo 1, miranti a prorogare il periodo che intercorre tra l’adozione del regolamento tecnico e la sua entrata in vigore, tranne qualora tale proroga ostacoli il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

10.   Ciascuna parte provvede affinché il punto di informazione istituito a norma dell’articolo 10 dell’accordo TBT fornisca informazioni e risposte in una delle lingue ufficiali dell’OMC alle ragionevoli richieste di informazioni dell’altra parte o di persone interessate dell’altra parte riguardo ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità adottati.

Articolo 95

Marcatura ed etichettatura

1.   I regolamenti tecnici di una parte possono comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni relative alla marcatura o all’etichettatura obbligatoria. In questi casi a tali regolamenti tecnici si applicano i principi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo TBT.

2.   Qualora una parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti, si applicano tutte le seguenti condizioni:

a)

la parte richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano che il prodotto è conforme ai requisiti tecnici obbligatori;

b)

la parte non richiede l’approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione imprescindibile per l’immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, tranne qualora ciò sia necessario per conseguire obiettivi legittimi;

c)

qualora imponga agli operatori economici l’utilizzo di un numero di identificazione unico, la parte comunica tale numero agli operatori economici dell’altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;

d)

tranne qualora le informazioni elencate al punto i), ii) o iii) siano fuorvianti, contraddittorie o si prestino a confusione in relazione alle informazioni richieste dalla parte importatrice riguardo alle merci, la parte importatrice consente:

i)

informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel territorio della parte che importa le merci;

ii)

nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; e

iii)

informazioni aggiuntive oltre a quelle richieste nel territorio della parte che importa le merci;

e)

la parte accetta che l’etichettatura come pure le integrazioni o le correzioni dell’etichettatura vengano effettuate nei depositi doganali o altre aree designate nel paese di importazione come alternativa all’etichettatura nel paese di origine, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata da persone autorizzate per motivi di sanità pubblica o di sicurezza; e

f)

la parte, salvo se ritiene che ciò possa compromettere il conseguimento di obiettivi legittimi, si adopera per accettare l’uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché esigere che le etichette o la marcatura siano fisicamente apposte sul prodotto.

Articolo 96

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato e di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari

1.   Le parti riconoscono l’importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato e di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari ai fini dell’agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l’importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise.

2.   Ai fini del funzionamento indipendente e imparziale della vigilanza del mercato, le parti garantiscono:

a)

la separazione delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità; e

b)

l’assenza di interessi che potrebbero compromettere l’imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nel rispettivo controllo o nella rispettiva supervisione degli operatori economici.

3.   Le parti cooperano e si scambiano informazioni in materia di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari, in particolare per quanto riguarda:

a)

attività e misure di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme;

b)

metodi di valutazione del rischio e prove sui prodotti;

c)

richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;

d)

questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, al fine di migliorare la sicurezza e la conformità dei prodotti non alimentari;

e)

questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;

f)

attività di standardizzazione;

g)

scambi di funzionari.

4.   Il consiglio di partenariato si adopera per stabilire nell’allegato 16, quanto prima e preferibilmente entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, un accordo sullo scambio regolare di informazioni tra il sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX) per i prodotti di consumo non alimentari, o il sistema che lo sostituirà, e la banca dati relativa alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti istituita a norma della legge General Product Safety Regulations 2005, o la banca dati che la sostituirà, per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti non alimentari e le misure preventive, restrittive e correttive connesse.

L’accordo definisce le modalità secondo le quali:

a)

l’Unione fornirà al Regno Unito informazioni selezionate provenienti dal proprio sistema RAPEX, o dal sistema che lo sostituirà, di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, o all’atto che la sostituirà;

b)

il Regno Unito fornirà all’Unione informazioni selezionate provenienti dalla propria banca dati relativa alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti istituita a norma della legge General Product Safety Regulations 2005, o dalla banca dati che la sostituirà; e

c)

le parti si comunicheranno reciprocamente le azioni e le misure di follow-up adottate in risposta alle informazioni scambiate.

5.   Il consiglio di partenariato può stabilire nell’allegato 17 un accordo sullo scambio regolare di informazioni, compreso lo scambio di informazioni per via elettronica, per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

6.   Ciascuna parte utilizza le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 unicamente allo scopo di proteggere i consumatori, la salute, la sicurezza o l’ambiente.

7.   Ciascuna parte considera riservate le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

8.   Gli accordi di cui ai paragrafi 4 e 5 precisano il tipo di informazioni da scambiarsi come pure le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Il consiglio di partenariato ha il potere di adottare decisioni al fine di stabilire o modificare gli accordi di cui agli allegati 16 e 17.

9.   Ai fini del presente articolo, per «vigilanza del mercato» si intendono le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato e dalle autorità preposte all’applicazione delle norme, comprese le attività svolte e le misure adottate in collaborazione con gli operatori economici, sulla base delle procedure di una parte per consentire a tale parte di monitorare o esaminare la sicurezza dei prodotti e la loro conformità alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

10.   Ciascuna parte provvede affinché le misure adottate dalle proprie autorità di vigilanza del mercato o dalle proprie autorità preposte all’applicazione delle norme al fine di ritirare o richiamare un prodotto importato dal territorio dell’altra parte presente sul proprio mercato o di vietare o limitare la messa a disposizione di tale prodotto sul proprio mercato per motivi legati alla non conformità alla legislazione applicabile, siano proporzionate, indichino i motivi esatti sui quali sono basate e siano comunicate senza indugio all’operatore economico interessato.

Articolo 97

Discussioni tecniche

1.   Una parte, qualora ritenga che un progetto o una proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dell’altra parte possa produrre effetti significativi sugli scambi tra le parti, può richiedere discussioni tecniche al riguardo. La richiesta è presentata per iscritto all’altra parte e indica:

a)

la misura in questione;

b)

le disposizioni del presente capo o di un allegato del presente capo che sono oggetto di preoccupazione; e

c)

i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente in merito alla misura.

2.   La richiesta è trasmessa dalla parte al punto di contatto dell’altra parte designato a norma dell’articolo 99.

3.   Le parti, su richiesta di una di esse, si riuniscono per discutere delle preoccupazioni sollevate nella richiesta, di persona o tramite videoconferenza o teleconferenza, entro 60 giorni dalla data della richiesta e si adoperano per risolvere la questione il più rapidamente possibile. La parte richiedente, qualora ritenga che la questione sia urgente, può chiedere che la riunione abbia luogo entro un termine più breve. In questi casi l’altra parte considera favorevolmente tale richiesta.

Articolo 98

Cooperazione

1.   Le parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, standard e procedure di valutazione della conformità, qualora sia nell’interesse reciproco e fatta salva l’autonomia dei rispettivi processi decisionali e ordinamenti giuridici. Il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi può procedere a uno scambio di opinioni in relazione alle attività di cooperazione svolte a norma del presente articolo o degli allegati del presente capo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere attività di cooperazione di interesse reciproco. In particolare tali attività possono riguardare:

a)

lo scambio di informazioni, esperienze e dati relativi ai regolamenti tecnici, agli standard e alle procedure di valutazione della conformità;

b)

iniziative per garantire un’interazione e una cooperazione efficienti tra le rispettive autorità di regolamentazione a livello internazionale, regionale o nazionale;

c)

lo scambio di informazioni, nella misura del possibile, in merito ad accordi e intese internazionali riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi di cui una o entrambe le parti sono firmatarie; e

d)

l’istituzione di iniziative volte ad agevolare gli scambi o la partecipazione alle stesse.

3.   Ai fini del presente articolo e delle disposizioni relative alla cooperazione di cui agli allegati del presente capo, la Commissione europea agisce a nome dell’Unione.

Articolo 99

Punti di contatto

1.   Ciascuna parte, all’entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l’attuazione del presente capo e notifica all’altra parte i relativi dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

2.   Il punto di contatto fornisce le informazioni o spiegazioni richieste dal punto di contatto dell’altra parte in relazione all’attuazione del presente capo entro un termine ragionevole e, se possibile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 100

Comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi

Il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi sovrintende all’attuazione e al funzionamento del presente capo e dei suoi allegati e, ove possibile, chiarisce e affronta senza indugio qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all’elaborazione, all’adozione o all’applicazione di regolamenti tecnici, standard e procedure di valutazione della conformità a norma del presente capo o dell’accordo TBT.

CAPO 5

DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

Articolo 101

Obiettivo

Gli obiettivi del presente capo sono:

a)

rafforzare la cooperazione tra le parti in materia di dogane e agevolazione degli scambi e sostenere o mantenere, ove opportuno, adeguati livelli di compatibilità tra le rispettive legislazioni e prassi doganali al fine di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, come pure la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, conseguano l’obiettivo di promuovere l’agevolazione degli scambi, garantendo nel contempo l’efficacia dei controlli doganali così come l’efficacia dell’applicazione della normativa doganale e delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio, l’adeguata protezione della sicurezza dei cittadini nonché il rispetto dei divieti e delle restrizioni e degli interessi finanziari delle parti;

b)

rafforzare la cooperazione amministrativa tra le parti in materia di IVA e l’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte;

c)

garantire che la legislazione di ciascuna parte abbia un carattere non discriminatorio e che le procedure doganali siano basate sul ricorso a metodi moderni e controlli efficaci per lottare contro la frode e per promuovere gli scambi legittimi; e

d)

garantire che non siano in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla lotta contro la frode.

Articolo 102

Definizioni

Ai fini del presente capo, dell’allegato 18, del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte si applicano le definizioni seguenti:

a)

«accordo sulle ispezioni pre-imbarco»: l’accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;

b)

«convenzione ATA e convenzione di Istanbul»: la convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea di merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, e la convenzione di Istanbul sull’ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;

c)

«convenzione sul regime comune di transito»: la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito;

d)

«modello dei dati doganali dell’OMD»: la raccolta di dati, modelli elettronici per lo scambio di dati commerciali e standard internazionali sui dati e sulle informazioni utilizzati per l’agevolazione del rispetto della normativa e per l’applicazione dei controlli nel commercio mondiale, pubblicata periodicamente dal team di progetto del modello dei dati dell’OMD;

e)

«normativa doganale»: le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte che disciplinano l’entrata o l’importazione delle merci, l’uscita o l’esportazione delle merci, il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

f)

«informazione»: dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;

g)

«persona»: qualsiasi persona quale definita all’articolo 512, lettera l) (5);

h)

«quadro SAFE»: il quadro di standard per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale, adottato in occasione della sessione dell’Organizzazione mondiale delle dogane tenutasi a Bruxelles nel giugno 2005, e periodicamente aggiornato; e

i)

«accordo OMC sull’agevolazione degli scambi»: l’accordo sull’agevolazione degli scambi allegato al protocollo che modifica l’accordo OMC (decisione del 27 novembre 2014).

Articolo 103

Cooperazione doganale

1.   Le autorità pertinenti delle parti cooperano in materia doganale per sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 101, tenendo conto delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità. Ai fini del presente titolo, si applica la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del 20 maggio 1987.

2.   Le parti sviluppano una cooperazione, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

scambio di informazioni sulla normativa doganale, sulla sua attuazione e sulle procedure doganali, in particolare nei seguenti ambiti:

i)

semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali;

ii)

agevolazione del transito e del trasbordo;

iii)

rapporti con la comunità imprenditoriale; e

iv)

sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione del rischio;

b)

collaborazione sugli aspetti doganali della sicurezza e agevolazione della catena di approvvigionamento del commercio internazionale a norma del quadro SAFE;

c)

possibilità di sviluppare iniziative congiunte relative alle procedure di importazione ed esportazione e ad altre procedure doganali, compresa l’assistenza tecnica, nonché iniziative congiunte volte a garantire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;

d)

rafforzamento della cooperazione nel settore doganale nell’ambito di organizzazioni internazionali quali l’OMC e l’OMD e scambio di informazioni o conduzione di discussioni al fine di stabilire, ove possibile, posizioni comuni in seno a tali organizzazioni internazionali come pure all’UNCTAD e all’UNECE;

e)

impegno ad armonizzare i rispettivi requisiti in materia di dati per l’importazione, l’esportazione e altre procedure doganali mediante l’applicazione di standard e dati comuni conformemente al modello dei dati doganali dell’OMD;

f)

rafforzamento della cooperazione sulle tecniche di gestione del rischio, compresa la condivisione delle migliori prassi e, ove opportuno, delle informazioni sui rischi e dei risultati dei controlli. Ove pertinente e opportuno, le parti possono prendere in considerazione anche il reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio, degli standard e dei controlli relativi al rischio e delle misure doganali di sicurezza. Le parti possono prendere in considerazione, ove pertinente e opportuno, anche l’elaborazione di criteri e standard compatibili per la valutazione del rischio, di misure di controllo e dei settori di controllo prioritari;

g)

instaurazione del reciproco riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato per rendere sicuro e facilitare il commercio;

h)

promozione della cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità o organismi governativi in relazione ai programmi di operatore economico autorizzato, che può essere realizzata, tra l’altro, concordando gli standard più elevati, agevolando l’accesso ai benefici e riducendo al minimo inutili duplicazioni;

i)

applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, anche attraverso lo scambio di informazioni e migliori prassi nelle operazioni doganali, con un’attenzione particolare all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;

j)

mantenimento di procedure doganali compatibili, ove opportuno e praticabile, compresa l’applicazione di un documento amministrativo unico per la dichiarazione in dogana; e

k)

scambio, ove pertinente e opportuno e nel quadro di accordi da concordare, di determinate categorie di informazioni di rilevanza doganale tra le autorità doganali delle parti mediante una comunicazione strutturata e regolare, ai fini del miglioramento della gestione del rischio e dell’efficacia dei controlli doganali, dell’individuazione delle merci a rischio in termini di riscossione delle entrate o di sicurezza e dell’agevolazione degli scambi legittimi. Tali scambi possono comprendere dati relativi alle dichiarazioni di esportazione e di importazione per quanto riguarda gli scambi tra le parti, con la possibilità di esaminare, mediante iniziative pilota, lo sviluppo di meccanismi interoperabili al fine di evitare duplicazioni nella trasmissione di tali informazioni. Gli scambi di cui alla presente lettera lasciano impregiudicati gli scambi di informazioni che possono aver luogo tra le parti a norma del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

3.   Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, le autorità doganali delle parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nelle materie disciplinate dal presente capo a norma del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

4.   Gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente capo sono soggetti alla riservatezza e protezione delle informazioni di cui all’articolo 12 del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, mutatis mutandis, nonché agli obblighi in materia di riservatezza stabiliti dalla legislazione delle parti.

Articolo 104

Legislazione e procedure doganali e altre disposizioni legislative e procedure attinenti al commercio

1.   Ciascuna parte provvede affinché le rispettive disposizioni e procedure doganali:

a)

siano coerenti con gli strumenti e standard internazionali applicabili in materia doganale e commerciale, compresi l’accordo dell’OMC sull’agevolazione degli scambi, gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci nonché il quadro SAFE e il modello dei dati doganali dell’OMD;

b)

garantiscano la protezione e l’agevolazione degli scambi legittimi, tenendo conto dell’evoluzione delle prassi commerciali, attraverso l’applicazione efficace delle norme, anche in caso di violazioni delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, di evasione dei dazi e di contrabbando, e assicurando il rispetto delle prescrizioni legislative;

c)

si basino su una legislazione proporzionata e non discriminatoria, che eviti oneri inutili per gli operatori economici, preveda ulteriori agevolazioni per gli operatori con livelli elevati di conformità, compreso un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci, e assicuri la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della sicurezza dei cittadini, nonché il rispetto dei divieti e delle restrizioni e degli interessi finanziari delle parti; e

d)

contengano norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali in materia doganale e che garantiscano che l’imposizione di tali sanzioni non determini ritardi ingiustificati.

Ciascuna parte dovrebbe riesaminare periodicamente la propria legislazione e le proprie procedure doganali. Le procedure doganali dovrebbero inoltre essere applicate in modo prevedibile, coerente e trasparente.

2.   Per migliorare i metodi di lavoro e garantire la non discriminazione, la trasparenza, l’efficienza, la correttezza e la responsabilità in relazione alle operazioni, ciascuna parte:

a)

semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità al fine di garantire lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

b)

si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle dogane e da altri organismi; e

c)

promuove il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera, a livello sia interno che transfrontaliero, al fine di agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere e rafforzare i controlli, prendendo in considerazione controlli di frontiera congiunti ove fattibile e opportuno.

Articolo 105

Svincolo delle merci

1.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali che:

a)

prevedono lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;

b)

prevedono la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei documenti e di altre informazioni prescritte prima dell’arrivo delle merci, al fine di consentire il sollecito svincolo delle merci all’arrivo, se l’analisi dei rischi non ha identificato alcun rischio o se non devono essere effettuati controlli casuali o di altro tipo;

c)

prevedono la possibilità, ove opportuno e qualora siano soddisfatte le condizioni necessarie, di immettere le merci in libera pratica presso il primo punto di arrivo; e

d)

consentono lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o contestualmente all’arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l’arrivo e purché tutte le altre prescrizioni normative siano state rispettate.

2.   Quale condizione per tale svincolo, ciascuna parte può richiedere una garanzia per ogni importo non ancora determinato sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tale garanzia non può essere superiore all’importo che la parte richiede per assicurare il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri definitivi dovuti per le merci coperte dalla garanzia. La garanzia è liberata quando non è più necessaria.

3.   Le parti garantiscono che le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei controlli e delle procedure frontalieri che si occupano delle procedure di importazione, esportazione e transito delle merci cooperino e coordinino le loro attività al fine di agevolare gli scambi e accelerare lo svincolo delle merci.

Articolo 106

Procedure doganali semplificate

1.   Ciascuna parte si adopera per semplificare le proprie prescrizioni e formalità per le procedure doganali al fine di ridurne i tempi e i costi per gli operatori o gli operatori commerciali, comprese le piccole e medie imprese.

2.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che consentono agli operatori o agli operatori commerciali di beneficiare di un’ulteriore semplificazione delle procedure doganali, purché essi soddisfino i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tali misure possono comprendere, tra l’altro:

a)

dichiarazioni in dogana contenenti una serie ridotta di dati o un numero ridotto di documenti giustificativi;

b)

dichiarazioni in dogana periodiche per la determinazione e il pagamento dei dazi doganali e delle imposte a copertura di più importazioni in un determinato periodo, dopo lo svincolo delle merci importate;

c)

l’autovalutazione e la dilazione del pagamento dei dazi doganali e delle imposte fino a dopo lo svincolo delle merci importate; e

d)

l’uso di una garanzia con un importo ridotto o l’esonero dall’obbligo di fornire la garanzia.

3.   La parte che decide di adottare una di queste misure offre, ove lo ritenga opportuno e praticabile e a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, tali semplificazioni a tutti gli operatori commerciali che soddisfano i criteri pertinenti.

Articolo 107

Transito e trasbordo

1.   Ai fini dell’articolo 20 si applica la convenzione sul regime comune di transito.

2.   Ciascuna parte garantisce l’agevolazione e il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso il proprio territorio.

3.   Ciascuna parte promuove e attua regimi di transito regionali volti ad agevolare gli scambi a norma della convenzione sul regime comune di transito.

4.   Ciascuna parte garantisce la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità e di tutti gli organismi interessati nel proprio territorio al fine di agevolare il traffico in transito.

5.   Ciascuna parte consente alle merci destinate all’importazione di circolare sotto controllo doganale nel proprio territorio da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel proprio territorio nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate.

Articolo 108

Gestione del rischio

1.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali al fine di ridurre la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, che impedirebbe la corretta applicazione della normativa doganale, comprometterebbe gli interessi finanziari delle parti o costituirebbe una minaccia per la sicurezza delle parti e dei loro residenti, per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, per l’ambiente o per i consumatori.

2.   I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull’analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici.

3.   Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.

4.   Ciascuna parte concentra i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. Ciascuna parte può anche scegliere, su base aleatoria, le partite per tali controlli nel quadro della propria gestione del rischio.

5.   Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione del rischio effettuata mediante appropriati criteri di selettività.

Articolo 109

Audit successivi allo sdoganamento

1.   Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o mantiene audit successivi allo sdoganamento per assicurare la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e alle altre disposizioni legislative e regolamentari collegate.

2.   Ciascuna parte seleziona le persone e le partite da sottoporre agli audit successivi allo sdoganamento in base al rischio, utilizzando anche, se del caso, appropriati criteri di selettività. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora una persona sia interessata da un procedimento di audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni dei risultati.

3.   Le informazioni ottenute negli audit successivi allo sdoganamento possono essere usate in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.

4.   Ove praticabile, le parti utilizzano i risultati degli audit successivi allo sdoganamento ai fini della gestione del rischio.

Articolo 110

Operatori economici autorizzati

1.   Ciascuna parte mantiene in vigore un programma di partenariato per gli operatori che soddisfano i criteri precisati nell’allegato 18.

2.   Le parti riconoscono i rispettivi programmi per gli operatori economici autorizzati a norma dell’allegato 18.

Articolo 111

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1.   Ciascuna parte provvede affinché la propria normativa doganale e le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio nonché le proprie procedure amministrative generali e le informazioni pertinenti di applicazione generale attinenti al commercio siano pubblicate e rese prontamente disponibili alle persone interessate in maniera facilmente accessibile, anche tramite Internet, se del caso.

2.   Ciascuna parte pubblica senza indugio, con il maggior anticipo possibile rispetto alla loro entrata in vigore, le nuove disposizioni legislative e procedure generali in materia di dogane e agevolazione degli scambi, e pubblica senza indugio le modifiche e le interpretazioni di tali disposizioni legislative e procedure. Ciò comprende:

a)

gli avvisi pertinenti di natura amministrativa;

b)

le procedure di importazione, esportazione e transito (comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di entrata), e i moduli e i documenti richiesti;

c)

le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all’importazione o all’esportazione, o in relazione a esse;

d)

i diritti e gli oneri imposti da o per organismi governativi sull’importazione, sull’esportazione o sul transito, o in relazione a essi;

e)

le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali;

f)

le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine;

g)

le restrizioni o i divieti di importazione, esportazione o transito;

h)

le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;

i)

le procedure di ricorso;

j)

gli accordi o loro parti con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito;

k)

le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari;

l)

gli orari di servizio e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera; e

m)

i punti di contatto per le richieste di informazioni.

3.   Ciascuna parte prevede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l’entrata in vigore di disposizioni legislative, procedure, diritti o oneri nuovi o modificati.

4.   Ciascuna parte rende disponibili su Internet:

a)

una descrizione delle sue procedure di importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso, con informazioni in merito alle fasi concrete necessarie per l’importazione, l’esportazione e il transito;

b)

i moduli e i documenti richiesti per l’importazione o il transito nel territorio di tale parte o per l’esportazione da tale territorio; e

c)

i recapiti relativi ai centri di informazione.

Ciascuna parte provvede affinché le descrizioni, i moduli, i documenti e le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), siano tenuti aggiornati.

5.   Ciascuna parte istituisce o mantiene uno o più centri di informazione per rispondere alle richieste di informazioni di governi, operatori commerciali e altre parti interessate sulle questioni doganali e su altre questioni attinenti al commercio entro un termine ragionevole. Le parti non esigono il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni.

Articolo 112

Decisioni anticipate

1.   Su richiesta degli operatori economici ciascuna parte emette, tramite le proprie autorità doganali, decisioni anticipate che stabiliscono il trattamento da accordare alle merci interessate. Tali decisioni sono emesse tempestivamente per iscritto o in formato elettronico e contengono tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative della parte che emette la decisione.

2.   Le decisioni anticipate sono valide per un periodo di almeno tre anni dalla data di decorrenza della loro validità, tranne qualora non siano più conformi alla legge o qualora i fatti o le circostanze a sostegno delle decisioni originarie siano cambiati.

3.   Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora la questione sollevata nella richiesta sia oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale. Se una parte rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa senza indugio il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione.

4.   Ciascuna parte pubblica almeno:

a)

le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;

b)

il termine per l’emissione della decisione anticipata; e

c)

il periodo di validità della decisione anticipata.

5.   Qualora una parte revochi, modifichi, invalidi o annulli una decisione anticipata, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione. Una parte revoca, modifica, invalida o annulla una decisione anticipata con effetto retroattivo solo nel caso in cui questa sia basata su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti.

6.   Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per tale parte nei confronti del richiedente. La parte può stabilire che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.

7.   Ciascuna parte provvede, su richiesta scritta del destinatario, a un riesame di una decisione anticipata o di una decisione di revocare, modificare o invalidare una decisione anticipata.

8.   Ciascuna parte rende pubbliche le informazioni sulle decisioni anticipate, tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni personali e le informazioni commerciali riservate.

9.   Le decisioni anticipate sono emesse per quanto riguarda:

a)

la classificazione tariffaria delle merci;

b)

l’origine delle merci; e

c)

qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti.

Articolo 113

Spedizionieri doganali

Le disposizioni e procedure doganali di una parte non prevedono l’obbligo di ricorrere a spedizionieri doganali o altri agenti. Ciascuna parte pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali. Qualora rilasci licenze a spedizionieri doganali, ciascuna parte applica norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

Articolo 114

Ispezioni pre-imbarco

Una parte non impone l’obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite nell’accordo dell’OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate nel luogo di destinazione da società private prima dello sdoganamento.

Articolo 115

Riesame e ricorso

1.   Ciascuna parte stabilisce procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che garantiscano il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle dogane o di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci.

2.   Le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

un ricorso o un riesame amministrativo dinanzi a un’autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all’ufficio che ha emesso la decisione; e

b)

un ricorso o un riesame giudiziario della decisione.

3.   Ciascuna parte provvede affinché, nei casi in cui la decisione sul ricorso o sul riesame di cui al paragrafo 2, lettera a), non sia emessa entro il termine previsto dalle sue disposizioni legislative e regolamentari o senza indebito ritardo, il richiedente abbia diritto a un ulteriore ricorso o riesame amministrativo o giudiziario o a ricorrere altrimenti all’autorità giudiziaria a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.

4.   Ciascuna parte provvede affinché al richiedente siano indicati i motivi della decisione amministrativa onde consentirgli di accedere alle procedure di ricorso o riesame se necessario.

Articolo 116

Rapporti con la comunità imprenditoriale

1.   Ciascuna parte consulta periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure generali in materia di dogane e agevolazione degli scambi. A tal fine sono condotte da ciascuna parte consultazioni adeguate tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale.

2.   Ciascuna parte garantisce che le proprie prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, seguano le migliori prassi e limitino il meno possibile gli scambi.

Articolo 117

Ammissione temporanea

1.   Ai fini del presente articolo, per «ammissione temporanea» si intende il regime doganale che consente di introdurre in un territorio doganale determinate merci, compresi i mezzi di trasporto, in esenzione, a determinate condizioni, da dazi all’importazione e imposte e senza divieti o restrizioni all’importazione di carattere economico, purché le merci siano importate per una finalità specifica e siano destinate a essere riesportate, entro un dato termine, senza avere subito alcuna modifica, a eccezione del normale deprezzamento per l’uso che ne è fatto.

2.   Ciascuna parte concede l’ammissione temporanea in esenzione totale, a determinate condizioni, da dazi all’importazione e imposte e senza divieti o restrizioni all’importazione di carattere economico, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ai seguenti tipi di merci:

a)

merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe (merci destinate a essere esposte o a essere oggetto di dimostrazione nel corso di una manifestazione; merci destinate a esser utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti esteri; materiale, comprese apparecchiature per l’interpretazione, apparecchi di registrazione del suono e delle immagini, nonché film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato a essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali); prodotti ottenuti accessoriamente nel corso della manifestazione con merci importate temporaneamente, in occasione della dimostrazione di macchine o apparecchi esposti;

b)

materiale professionale (materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione, necessario ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si rechino nel territorio di un altro paese per effettuare servizi giornalistici, registrazioni o trasmissioni nel quadro di determinati programmi; materiale cinematografico necessario a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per realizzare uno o più film; ogni altro materiale necessario per l’esercizio del mestiere o della professione a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per compiervi un determinato lavoro, nella misura in cui non sia destinato a essere utilizzato nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o (tranne in caso di attrezzatura manuale) nello sfruttamento di risorse naturali, nella costruzione, nella riparazione o nella manutenzione di immobili, nell’esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi; apparecchi ausiliari del materiale di cui sopra e relativi accessori); componenti importati per la riparazione di materiale professionale in regime di ammissione temporanea;

c)

merci importate nel quadro di un’operazione commerciale, ma la cui importazione non costituisce di per sé un’operazione commerciale (imballaggi importati pieni per essere riesportati, vuoti o pieni, oppure importati vuoti per essere riesportati pieni; contenitori, riempiti o meno di merci, nonché accessori e attrezzature di contenitori in regime di ammissione temporanea, importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore e componenti destinati alla riparazione dei contenitori in regime di ammissione temporanea; palette; campioni; film pubblicitari; altre merci importate nel quadro di un’operazione commerciale);

d)

merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione (matrici, zoccoli, cliché, stampi, disegni, progetti, modelli e altri oggetti simili; strumenti di misura, di controllo, di verifica e altri oggetti simili; utensili e strumenti speciali, importati per essere utilizzati nel corso di un processo di fabbricazione); mezzi di produzione sostitutivi (strumenti, apparecchi e macchine che, in attesa della consegna o della riparazione di merci simili, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore);

e)

merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali (materiale scientifico e didattico, materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un’attività educativa, scientifica o culturale); pezzi di ricambio per materiale scientifico e didattico in regime di ammissione temporanea; utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale;

f)

effetti personali (tutti gli articoli, nuovi o usati, di cui un viaggiatore può ragionevolmente aver bisogno per uso personale durante il viaggio, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio, esclusa qualsiasi merce importata a fini commerciali); merci importate a fini sportivi (articoli sportivi e altri materiali destinati a essere utilizzati dai viaggiatori in occasione di gare o di dimostrazioni sportive o a fini di allenamento nel territorio di ammissione temporanea);

g)

materiale di promozione turistica (merci aventi come scopo d’indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale);

h)

merci importate a fini umanitari (materiale medico-chirurgico e di laboratorio e spedizioni aventi carattere d’urgenza, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità, spediti per soccorrere le vittime di calamità naturali o catastrofi analoghe); e

i)

animali importati per scopi specifici (ammaestramento, addestramento, riproduzione, ferratura o pesatura, trattamento veterinario, prova (per esempio, in vista dell’acquisto), partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni, spettacoli (animali da circo, ecc.), trasferimenti turistici (compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori), esercizio di un’attività (cani o cavalli di polizia; cani da ricerca, cani guida per ciechi, ecc.), operazioni di salvataggio, transumanza o pascolo, esecuzione di lavoro o trasporto, uso medico (produzione di veleno, ecc.).

3.   Ai fini dell’ammissione temporanea delle merci di cui al paragrafo 2 e indipendentemente dalla loro origine, ciascuna parte accetta i carnet prescritti ai fini della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul rilasciati nell’altra parte, ivi approvati e garantiti da un’associazione appartenente alla catena di garanzia internazionale, certificati dalle autorità competenti e validi nel territorio doganale della parte importatrice.

Articolo 118

Sportello unico

Ciascuna parte si adopera per istituire uno sportello unico che consenta agli operatori commerciali di presentare la documentazione o i dati richiesti per l’importazione, l’esportazione o il transito delle merci attraverso un punto di accesso unico alle autorità o agli organismi partecipanti.

Articolo 119

Agevolazione del traffico ro-ro

1.   Tenuto conto dell’elevato volume di traversate marittime e, in particolare, dell’elevato volume di traffico ro-ro tra i rispettivi territori doganali, le parti convengono di cooperare al fine di agevolare tale traffico nonché ulteriori modalità di traffico alternative.

2.   Le parti riconoscono:

a)

il diritto di ciascuna parte di adottare formalità e procedure doganali che agevolino gli scambi per il traffico tra le parti nell’ambito dei rispettivi quadri giuridici; e

b)

il diritto dei porti, delle autorità portuali e degli operatori di agire, nell’ambito degli ordinamenti giuridici della rispettiva parte, conformemente alle proprie norme e ai propri modelli operativi e commerciali.

3.   A tal fine le parti:

a)

adottano o mantengono in vigore procedure che consentano la presentazione di documenti d’importazione e altre informazioni richieste, comprese le distinte, per iniziare il trattamento prima dell’arrivo delle merci, al fine di accelerare le procedure di svincolo delle merci all’arrivo; e

b)

si impegnano ad agevolare l’uso del regime di transito da parte degli operatori, comprese le semplificazioni di tale regime previste dalla convenzione sul regime comune di transito.

4.   Le parti convengono di incoraggiare la cooperazione tra le rispettive autorità doganali sulle rotte bilaterali di attraversamento marittimo e di scambiarsi informazioni sul funzionamento dei porti che gestiscono il traffico tra di esse, nonché sulle norme e procedure applicabili. Esse rendono pubbliche le informazioni sulle misure che hanno adottato e sulle procedure messe in atto dai porti per agevolare tale traffico, e ne promuovono la conoscenza tra gli operatori.

Articolo 120

Cooperazione amministrativa in materia di IVA e assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte

Le autorità competenti delle parti collaborano per garantire il rispetto della legislazione in materia di IVA e per il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte a norma del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

Articolo 121

Comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine

1.   Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine:

a)

tiene consultazioni periodiche; e

b)

in relazione al riesame delle disposizioni dell’allegato 18:

i)

effettua convalide comuni degli aderenti ai programmi per individuare i punti di forza e di debolezza nell’attuazione dell’allegato 18; e

ii)

procede a scambi di opinioni riguardanti i dati da condividere e il trattamento degli operatori.

2.   Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può adottare decisioni o raccomandazioni sui seguenti aspetti:

a)

lo scambio di informazioni di rilevanza doganale, il reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio, degli standard e dei controlli relativi al rischio e delle misure doganali di sicurezza, le decisioni anticipate, gli approcci comuni alla valutazione in dogana e altre questioni relative all’attuazione del presente capo;

b)

le modalità di scambio automatico di informazioni di cui all’articolo 10 del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e altre questioni relative all’attuazione di tale protocollo;

c)

le questioni relative all’attuazione dell’allegato 18; e

d)

le procedure di consultazione di cui all’articolo 63 e qualsiasi questione tecnica o amministrativa relativa all’attuazione del capo 2 del presente titolo, comprese le note interpretative volte a garantire un’amministrazione uniforme delle regole di origine.

Articolo 122

Modifiche

1.   Il consiglio di partenariato può modificare:

a)

l’allegato 18, il protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e l’elenco delle merci di cui all’articolo 117, paragrafo 2; e

b)

il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

2.   Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte può modificare il valore di cui all’articolo 33, paragrafo 4, del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

TITOLO II

SERVIZI E INVESTIMENTI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 123

Obiettivo e ambito di applicazione

1.   Le parti affermano l’impegno a instaurare un contesto propizio allo sviluppo degli scambi e degli investimenti fra di esse.

2.   Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come: la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, la pubblica istruzione, la sicurezza, l’ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati e la promozione e la tutela della diversità culturale.

3.   Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche di una parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell’altra parte né alle misure riguardanti la nazionalità, la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

4.   Il presente titolo non osta a che una parte applichi misure per disciplinare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, comprese le misure necessarie a tutelare l’integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l’altra parte derivanti dal presente titolo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente titolo.

5.   Il presente titolo non si applica a quanto segue:

a)

servizi aerei o servizi connessi a sostegno dei servizi aerei (6), a eccezione di quanto segue:

i)

servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;

ii)

servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione;

iii)

servizi di assistenza a terra;

iv)

seguenti servizi prestati con aeromobile con equipaggio nel rispetto delle norme e regolamentazioni di ciascuna parte che disciplinano l’ammissione degli aeromobili nel rispettivo territorio, la partenza da esso e l’esercito al suo interno: lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; e

v)

vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

b)

servizi audiovisivi;

c)

cabotaggio marittimo nazionale (7); e

d)

trasporto per via navigabile interna.

6.   Il presente titolo non si applica alle misure delle parti relative agli appalti pubblici di beni o servizi acquistati a fini pubblici e non a fini di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, che si tratti o no di «appalto disciplinato» ai sensi dell’articolo 277.

7.   Il presente titolo, a eccezione dell’articolo 132, non si applica alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

Articolo 124

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri»: le attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici (8);

b)

«servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili»: le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;

c)

«servizi di sistemi telematici di prenotazione»: servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;

d)

«impresa disciplinata»: l’impresa situata nel territorio di una parte, stabilita a norma della lettera h) da un investitore dell’altra parte nel rispetto del diritto applicabile, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente;

e)

«scambi transfrontalieri di servizi»: la prestazione di un servizio:

i)

dal territorio di una parte nel territorio dell’altra parte; o

ii)

nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell’altra parte;

f)

«attività economica»: l’attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizio, escluse le attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri;

g)

«impresa»: una persona giuridica o una sua succursale o un suo ufficio di rappresentanza;

h)

«stabilimento»: la costituzione o l’acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso partecipazione al capitale, o l’apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una parte al fine di allacciare o mantenere legami economici durevoli;

i)

«servizi di assistenza a terra»: la prestazione per conto terzi dei seguenti servizi presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, catering, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, assistenza e pulizia degli aeromobili, trasporto a terra, operazioni di volo, gestione dell’equipaggio e pianificazione dei voli; i servizi di assistenza a terra non comprendono l’autoassistenza, la sicurezza (security), la riparazione e la manutenzione degli aeromobili o l’esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all’interno dell’aeroporto;

j)

«investitore di una parte»: una persona fisica o giuridica di una parte che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito, in conformità della lettera h), un’impresa nel territorio dell’altra parte;

k)

«persona giuridica di una parte» (9):

i)

per l’Unione:

A)

una persona giuridica costituita o organizzata a norma del diritto dell’Unione, o di almeno uno dei suoi Stati membri, che esercita nel territorio dell’Unione un’attività commerciale sostanziale che l’Unione, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all’OMC (WT/REG39/1), riconosce equivalente al concetto di «collegamento effettivo e permanente» con l’economia di uno Stato membro dell’Unione sancito dall’articolo 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); e

B)

una società di navigazione stabilita al di fuori dell’Unione ma controllata da persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro dell’Unione e battono bandiera di tale Stato;

ii)

per il Regno Unito:

A)

una persona giuridica costituita o organizzata a norma del diritto del Regno Unito che esercita un’attività commerciale sostanziale nel territorio del Regno Unito; e

B)

una società di navigazione stabilita al di fuori del Regno Unito ma controllata da persone fisiche del Regno Unito, le cui navi sono immatricolate nel Regno Unito e battono bandiera del Regno Unito;

l)

«esercizio»: la conduzione, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un’impresa;

m)

«qualifiche professionali»: qualifiche attestate da titolo di formazione, esperienza professionale o altro attestato di competenza;

n)

«vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo»: possibilità per il vettore aereo di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, ma non la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;

o)

«servizio»: qualunque servizio prestato in qualsiasi settore, a esclusione dei servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri;

p)

«servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri»: servizi che non sono prestati né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

q)

«prestatore di servizi»: la persona fisica o giuridica che intende prestare o presta un servizio;

r)

«prestatore di servizi di una parte»: la persona fisica o giuridica di una parte che intende prestare o presta un servizio.

Articolo 125

Diniego di benefici

1.   Può negare i benefici del presente titolo e del titolo IV della presente rubrica all’investitore o prestatore di servizi dell’altra parte, ovvero all’impresa disciplinata, la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

a)

vietano di effettuare operazioni con l’investitore, prestatore di servizi o impresa disciplinata o

b)

risulterebbero violate o eluse se all’investitore, prestatore di servizi o impresa disciplinata fossero accordati i benefici del presente titolo e del titolo IV della presente rubrica, compresa la situazione in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica o giuridica che ne è proprietaria o ne ha il controllo.

2.   Si precisa che il paragrafo 1 si applica al titolo IV della presente rubrica nella misura in cui esso fa riferimento a servizi o investimenti rispetto ai quali una parte ha negato i benefici del presente titolo.

Articolo 126

Riesame

1.   Al fine di apportare possibili miglioramenti alle disposizioni del presente titolo e coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali, le parti riesaminano il loro quadro giuridico in materia di scambi di servizi e investimenti, compreso il presente accordo, conformemente all’articolo 776.

2.   Le parti di adoperano, se opportuno, a riesaminare le misure non conformi e le riserve di cui agli allegati 19, 20, 21 e 22 e le attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali di cui all’allegato 21, al fine di concordare eventuali miglioramenti nell’interesse reciproco.

3.   Il presente articolo non si applica in relazione ai servizi finanziari.

CAPO 2

LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 127

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle misure adottate da una parte che incidono sullo stabilimento di un’impresa ai fini dello svolgimento di attività economiche e sull’esercizio della stessa da parte di:

a)

investitori dell’altra parte;

b)

imprese disciplinate; e

c)

ai fini dell’articolo 132, un’impresa situata nel territorio della parte che adotta o mantiene in vigore la misura.

Articolo 128

Accesso al mercato

Ciascuna parte, in relazione allo stabilimento di un’impresa da parte di un investitore dell’altra parte o da parte di un’impresa disciplinata ovvero in relazione all’esercizio di un’impresa disciplinata, si astiene dall’adottare o mantenere in vigore, per l’intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che:

a)

impongono limiti:

i)

del numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

ii)

del valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

iii)

del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica (10) (11);

iv)

della partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo della partecipazione straniera o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; o

v)

del numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un’impresa può impiegare e che sono necessarie per l’esercizio dell’attività economica e a esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o

b)

limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali l’investitore dell’altra parte può esercitare un’attività economica.

Articolo 129

Trattamento nazionale

1.   Ciascuna parte accorda agli investitori dell’altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento e l’esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori e alle proprie imprese.

2.   Per trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 s’intende:

a)

nel caso di un’amministrazione regionale o locale del Regno Unito, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda agli investitori del Regno Unito e alle loro imprese nel territorio di pertinenza; e

b)

nel caso di un’amministrazione di uno Stato membro o all’interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda agli investitori del proprio Stato membro e alle loro imprese nel territorio di pertinenza.

Articolo 130

Trattamento della nazione più favorita

1.   Ciascuna parte accorda agli investitori dell’altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda agli investitori di un paese terzo e alle relative imprese.

2.   Ciascuna parte accorda agli investitori dell’altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda l’esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda agli investitori di un paese terzo e alle relative imprese.

3.   I paragrafi 1 e 2 non dovranno interpretarsi in modo da obbligare una parte a estendere agli investitori dell’altra parte e alle imprese disciplinate il beneficio del trattamento derivante da:

a)

un accordo internazionale diretto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o

b)

misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento degli standard o dei criteri applicabili per l’autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un’impresa ai fini dell’esercizio di un’attività economica o il riconoscimento di misure prudenziali di cui al punto 3 dell’allegato del GATS sui servizi finanziari.

4.   Si precisa che il termine «trattamento» di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati previste da altri accordi internazionali.

5.   Si precisa che la presenza di disposizioni sostanziali in altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo o il mero recepimento formale di tali disposizioni nel diritto interno, per quanto necessario per integrarle nell’ordinamento giuridico interno, non costituiscono in sé un «trattamento» di cui ai paragrafi 1 e 2. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni possono costituire un tale trattamento e comportare quindi una violazione del presente articolo.

Articolo 131

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Nessuna parte impone a un’impresa disciplinata di nominare amministratore, dirigente o membro del consiglio di amministrazione una persona fisica di una specifica cittadinanza.

Articolo 132

Prescrizioni in materia di prestazioni

1.   Ciascuna parte si astiene dall’imporre prescrizioni, esigerne l’applicazione o richiedere, in relazione allo stabilimento o all’esercizio di un’impresa nel proprio territorio, il rispetto di uno o più degli impegni seguenti:

a)

esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi;

b)

raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

c)

acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio o acquistare beni o servizi da persone fisiche o giuridiche o da altro soggetto ubicati nel proprio territorio;

d)

mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all’impresa;

e)

limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall’impresa mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera;

f)

trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o giuridica o a qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio (12);

g)

rifornire un determinato mercato regionale o mondiale di una merce prodotta o un servizio prestato dall’impresa unicamente a partire dal territorio della parte;

h)

ubicare nel proprio territorio la sede responsabile di una specifica regione del mondo più ampia del proprio territorio o la sede a livello mondiale;

i)

assumere un determinato numero o percentuale di persone fisiche della parte;

j)

raggiungere un determinato livello o valore di attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio;

k)

limitare l’esportazione o la vendita per l’esportazione; o

l)

per un contratto di licenza vigente al momento in cui è imposta la prescrizione o la relativa applicazione ovvero in cui è richiesto il rispetto dell’impegno, o per un contratto di licenza futuro concluso liberamente tra l’impresa e una persona fisica o giuridica o altro soggetto ubicati nel proprio territorio, se la prescrizione o la relativa applicazione è imposta o l’impegno è fatto rispettare in una forma che costituisce ingerenza diretta nel contratto di licenza derivante dall’esercizio dei pubblici poteri non giudiziari della parte:

i)

un’aliquota o un importo di una royalty inferiore a un determinato livello o

ii)

una determinata durata di un contratto di licenza.

La presente lettera non si applica quando il contratto di licenza è stipulato tra l’impresa e la parte. Ai fini della presente lettera, il «contratto di licenza» designa qualsiasi contratto concernente il rilascio di licenze tecnologiche, un processo produttivo o altre conoscenze proprietarie.

2.   Ciascuna parte si astiene dal subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all’esercizio dell’impresa nel proprio territorio a una o più delle condizioni seguenti:

a)

raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

b)

acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio o acquistare beni o servizi da persone fisiche o giuridiche o da altro soggetto ubicati nel proprio territorio;

c)

mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all’impresa;

d)

limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall’impresa mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera; o

e)

limitare l’esportazione o la vendita per l’esportazione.

3.   Nulla nel paragrafo 2 dovrà interpretarsi in modo da impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all’esercizio dell’impresa nel proprio territorio all’adempimento dell’obbligo di ubicare la produzione, prestare servizi, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

4.   Il paragrafo 1, lettere f) e l), del presente articolo non si applica quando:

a)

la prescrizione sia imposta o applicata o l’impegno sia fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall’autorità garante della concorrenza, a norma del diritto della concorrenza della parte, al fine di prevenire una restrizione o una distorsione della concorrenza o per porvi rimedio; o

b)

la parte autorizza l’uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all’articolo 31 o all’articolo 31 bis dell’accordo TRIPS ovvero adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni proprietarie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 39, paragrafo 3, dell’accordo TRIPS e a esso conformi.

5.   Il paragrafo 1, lettere da a) a c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che i beni o servizi devono soddisfare per la partecipazione alla promozione delle esportazioni e ai programmi di aiuti esteri.

6.   Si precisa che il presente articolo non impedisce che le autorità competenti di una parte facciano rispettare un impegno assunto tra soggetti diversi da una parte che non sia stato direttamente o indirettamente imposto o prescritto da quella parte.

7.   Si precisa che il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte dalla parte importatrice quanto al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.

8.   Il paragrafo 1, lettera l), non si applica se la prescrizione o la relativa applicazione è imposta o l’impegno è fatto rispettare dal giudice quale equa remunerazione nel quadro della normativa sul diritto d’autore della parte.

9.   Ciascuna parte si astiene dall’imporre o dal far rispettare misure incompatibili con gli obblighi che le incombono in virtù dell’accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS), anche se ha elencato la misura nell’allegato 19 o nell’allegato 20.

10.   Si precisa che il presente articolo non dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di consentire la prestazione transfrontaliera di un determinato servizio quando al riguardo la parte adotta o mantiene in vigore limitazioni o divieti conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività nell’elenco dell’allegato 19 o dell’allegato 20.

11.   Una condizione per il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio di cui al paragrafo 2 non costituisce una prescrizione o impegno ai fini del paragrafo 1.

Articolo 133

Misure non conformi ed eccezioni

1.   Gli articoli 128, 129, 130, 131 e 132 non si applicano:

a)

alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di:

i)

per l’Unione:

A)

Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

B)

amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

C)

amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o

D)

amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii)

per il Regno Unito:

A)

amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;

B)

amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;

o

C)

amministrazione locale;

b)

alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

c)

alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) di questo paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, agli articoli 128, 129, 130, 131 o 132.

2.   Gli articoli 128, 129, 130, 131 e 132 non si applicano a una misura delle parti conforme alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività elencati nell’allegato 20.

3.   Gli articoli 129 e 130 del presente accordo non si applicano alle misure che costituiscono eccezione o deroga all’articolo 3 o all’articolo 4 dell’accordo TRIPS, come specificamente previsto dagli articoli da 3 a 5 del medesimo accordo.

4.   Si precisa che gli articoli 129 e 130 non dovranno interpretarsi in modo da impedire alle parti di imporre prescrizioni informative, anche a fini statistici, in relazione allo stabilimento o all’esercizio di imprese di investitori dell’altra parte o di imprese disciplinate, purché le prescrizioni non costituiscano un mezzo per eludere gli obblighi delle parti derivanti da detti articoli.

CAPO 3

SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI

Articolo 134

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi a opera di prestatori di servizi dell’altra parte.

Articolo 135

Accesso al mercato

Ciascuna parte si astiene dall’adottare o mantenere in vigore, per l’intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che:

a)

impongono limiti:

i)

del numero di prestatori di servizi che possono prestare un dato servizio, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

ii)

del valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o

iii)

del numero complessivo di operazioni di servizio o della produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica (13); o

b)

limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali il prestatore di servizi può prestare il servizio.

Articolo 136

Presenza locale

Nessuna parte subordina la prestazione transfrontaliera di servizi all’obbligo dei prestatori di servizi dell’altra parte di stabilire o di mantenere un’impresa o di essere residenti nel territorio della parte.

Articolo 137

Trattamento nazionale

1.   Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda ai propri servizi e prestatori di servizi.

2.   Ciascuna parte può osservare l’obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento formalmente identico a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi o un trattamento formalmente diverso.

3.   È considerato meno favorevole il trattamento formalmente identico o formalmente diverso che altera le condizioni di concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi o ai prestatori di servizi dell’altra parte.

4.   Nulla nel presente articolo dovrà interpretarsi in modo da imporre alle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi.

Articolo 138

Trattamento della nazione più favorita

1.   Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai servizi e ai prestatori di servizi simili di un paese terzo.

2.   Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte i benefici di qualsiasi trattamento derivanti da:

a)

un accordo internazionale diretto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o

b)

misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento degli standard o dei criteri applicabili per l’autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un’impresa ai fini dell’esercizio di un’attività economica o misure prudenziali di cui al punto 3 dell’allegato del GATS sui servizi finanziari.

3.   Si precisa che la presenza di disposizioni sostanziali in altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo o il mero recepimento formale di tali disposizioni nel diritto interno, per quanto necessario per integrarle nell’ordinamento giuridico interno, non costituiscono in sé un «trattamento» di cui al paragrafo 1. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni possono costituire un tale trattamento e comportare quindi una violazione del presente articolo.

Articolo 139

Misure non conformi

1.   Gli articoli 135, 136, 137 e 138 non si applicano:

a)

alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di:

i)

per l’Unione:

A)

Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

B)

amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

C)

amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o

D)

amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii)

per il Regno Unito:

A)

amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;

B)

amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19; o

C)

amministrazione locale;

b)

alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

c)

alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, agli articoli 135, 136, 137 e 138.

2.   Gli articoli 135, 136, 137 e 138 non si applicano alle misure delle parti conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività elencati nell’allegato 20.

CAPO 4

INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEO DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

Articolo 140

Ambito di applicazione e definizioni

1.   Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sull’esercizio di attività economiche attraverso l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio di persone fisiche dell’altra parte, siano essi visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti, personale trasferito all’interno di una stessa società e visitatori di breve durata per motivi professionali.

2.   Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative delle parti concernenti l’ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la durata del soggiorno.

3.   In deroga alla disposizione del presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative delle parti concernenti le misure in materia di lavoro e previdenza sociale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i salari minimi e gli accordi salariali minimi collettivi.

4.   Gli impegni riguardanti l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell’ingresso e del soggiorno temporaneo sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell’occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l’esito.

5.   Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e che:

i)

sono responsabili della creazione di un’impresa di detta persona giuridica nel territorio dell’altra parte;

ii)

non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche non richieste ai fini dello stabilimento di tale impresa; e

iii)

non ricevono compensi da fonti ubicate nell’altra parte;

b)

«prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte (senza avvalersi di un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) che non è stabilita sul territorio dell’altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest’ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi di durata non superiore a 12 mesi che richiede la presenza temporanea dei suoi dipendenti che:

i)

abbiano offerto lo stesso tipo di servizi in veste di dipendenti della persona giuridica per un periodo non inferiore a un anno immediatamente prima della data in cui presentano domanda di ingresso e di soggiorno temporaneo;

ii)

posseggano, a tale data, un’esperienza professionale di almeno tre anni, acquisita dopo aver raggiunto la maggiore età, nel settore di attività oggetto del contratto, un diploma universitario o una qualifica attestante conoscenze di livello equivalente e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell’altra parte (14); e

iii)

non ricevono compensi da fonti ubicate nell’altra parte;

c)

«professionisti indipendenti»: le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte e che:

i)

non sono stabilite nel territorio dell’altra parte;

ii)

hanno stipulato (senza avvalersi di un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) un contratto in buona fede di durata non superiore a 12 mesi per una prestazione di servizi a un consumatore finale ubicato nell’altra parte che richieda la presenza temporanea del professionista; e

iii)

posseggono, alla data della domanda di ingresso e di soggiorno temporaneo, un’esperienza professionale di almeno sei anni relativa all’attività in questione, un diploma universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell’altra parte (15);

d)

«personale trasferito all’interno di una società»: le persone fisiche che:

i)

sono alle dipendenze di una persona giuridica o di una sua succursale o ne sono socie per un periodo, immediatamente precedente la data del trasferimento intrasocietario, di almeno un anno, nel caso dei dirigenti e personale specializzato e di almeno sei mesi nel caso dei dipendenti in tirocinio;

ii)

al momento della domanda risiedono al di fuori del territorio dell’altra parte;

iii)

sono temporaneamente trasferite presso un’impresa ubicata nel territorio dell’altra parte e appartenente allo stesso gruppo della persona giuridica di origine, compresi l’ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale, o la società madre di tale persona giuridica (16); e

iv)

appartengono a una delle categorie professionali seguenti:

A)

dirigenti (17);

B)

personale specializzato; o

C)

dipendenti in tirocinio;

e)

«dirigenti»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori, prevalentemente responsabili della gestione dell’impresa nell’altra parte, principalmente sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano:

i)

la direzione dell’impresa, di un suo dipartimento o di una sua suddivisione;

ii)

compiti di supervisione e controllo dell’attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e

iii)

il potere di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

f)

«specialista»: una persona fisica in possesso di conoscenze specialistiche essenziali per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’impresa, che devono essere valutate tenendo conto non solo delle conoscenze specifiche relative all’impresa, ma anche dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa un’adeguata esperienza professionale di un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche e l’eventuale appartenenza a un albo professionale; e

g)

«dipendente in tirocinio»: una persona fisica titolare di un diploma universitario trasferita temporaneamente ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e retribuita durante il trasferimento (18).

6.   Il contratto di servizi di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.

Articolo 141

Personale trasferito all’interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

1.   Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all’allegato 21:

a)

ciascuna parte autorizza:

i)

l’ingresso e il soggiorno temporaneo del personale trasferito all’interno di una società;

ii)

l’ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento senza imporre l’obbligo di un permesso di lavoro o altra procedura di autorizzazione preventiva di natura analoga; e

iii)

l’impiego nel proprio territorio di personale trasferito all’interno di una società dell’altra parte;

b)

le parti non mantengono in vigore né adottano limitazioni - sotto forma di contingenti numerici o di verifica della necessità economica - al numero totale di persone fisiche cui, in un settore specifico, è concesso l’ingresso in qualità di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento o che un investitore dell’altra parte può impiegare come personale trasferito all’interno di una società a livello di suddivisione territoriale o per l’intero territorio; e

c)

durante il soggiorno temporaneo nel suo territorio, ciascuna parte accorda al personale trasferito all’interno di una società e ai visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, alle proprie persone fisiche.

2.   La durata del soggiorno permessa è al massimo di tre anni per i dirigenti e il personale specializzato, al massimo di un anno per i dipendenti in tirocinio e al massimo di 90 giorni su un periodo di sei mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento.

Articolo 142

Visitatori di breve durata per motivi professionali

1.   Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all’allegato 21, ciascuna parte autorizza l’ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori di breve durata per motivi professionali dell’altra parte ai fini dello svolgimento delle attività elencate nell’allegato 21, alle seguenti condizioni:

a)

i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati in attività di vendita di beni o prestazione di servizi al pubblico in generale;

b)

i visitatori di breve durata per motivi professionali non ricevono per conto proprio alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente; e

c)

i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati nella prestazione di servizi nel quadro di un contratto stipulato tra una persona giuridica non stabilita nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, fatto salvo quanto disposto all’allegato 21.

2.   Salvo diversamente indicato nell’allegato 21, le parti autorizzano l’ingresso di visitatori di breve durata per motivi professionali senza imporre l’obbligo di un permesso di lavoro né la verifica della necessità economica o altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.

3.   Se visitatori di breve durata per motivi professionali di una parte sono impegnati nella prestazione di servizi a un consumatore nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente conformemente all’allegato 21, tale parte accorda loro, per quanto riguarda la prestazione di tale servizio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri prestatori di servizi.

4.   La durata del soggiorno permessa è al massimo di 90 giorni nell’arco di dodici mesi.

Articolo 143

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1.   Nei settori, sottosettori e attività di cui all’allegato 22 e nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate:

a)

le parti autorizzano l’ingresso e il soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nel proprio territorio;

b)

le parti non adottano né mantengono in vigore limitazioni — sotto forma di contingenti numerici o verifica della necessità economica — al numero totale di prestatori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti dell’altra parte il cui ingresso è autorizzato; e

c)

ai fini della prestazione di servizi nel proprio territorio, ciascuna parte accorda ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri prestatori di servizi.

2.   L’accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

3.   Il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non supera quello necessario all’esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dalle disposizioni legislative della parte in cui il servizio è prestato.

4.   La durata del soggiorno permessa è limitata a un periodo complessivo non superiore a 12 mesi complessivi o alla durata del contratto, se inferiore.

Articolo 144

Misure non conformi

Nella misura in cui la misura in questione incide sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali, l’articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e c), l’articolo 142, paragrafo 3, e l’articolo 143, paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano:

a)

alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di:

i)

per l’Unione:

A)

Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

B)

amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

C)

amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o

D)

amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii)

per il Regno Unito:

A)

amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;

B)

amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19; o

C)

amministrazione locale;

b)

alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente articolo;

c)

alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, all’articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e c), all’articolo 142, paragrafo 3, e all’articolo 143, paragrafo 1, lettere b) e c); o

d)

a qualunque misura adottata da una parte conformemente a una delle condizioni o qualifiche indicate nell’allegato 20.

Articolo 145

Trasparenza

1.   Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico informazioni sulle misure riguardanti l’ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche dell’altra parte di cui all’articolo 140, paragrafo 1.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono per quanto possibile le seguenti informazioni circa l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche:

a)

categorie di visti, permessi o qualunque tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo;

b)

documentazione richiesta e condizioni da soddisfare;

c)

modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, per esempio presso gli uffici consolari o online;

d)

diritti per la presentazione della domanda e termine indicativo per il trattamento della stessa;

e)

durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a);

f)

condizioni per le proroghe o i rinnovi disponibili;

g)

norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente;

h)

procedure di riesame o di ricorso disponibili; e

i)

pertinenti disposizioni legislative di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali.

3.   Per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte si adopera per informare tempestivamente l’altra parte dell’introduzione di nuove prescrizioni e procedure o delle modifiche di prescrizioni e procedure riguardanti la domanda effettiva di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio della prima parte e, se del caso, di permesso per lavorarvi.

CAPO 5

QUADRO NORMATIVO

SEZIONE 1

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

Articolo 146

Ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente sezione si applica alle misure delle parti relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni, alle procedure e alle formalità in materia di qualifiche e agli standard tecnici che incidono:

a)

sugli scambi transfrontalieri di servizi;

b)

sullo stabilimento o sulla gestione; o

c)

sulla prestazione di un servizio mediante la presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell’altra parte, ai sensi dell’articolo 140.

Per quanto riguarda le misure relative agli standard tecnici, la presente sezione si applica solo alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della presente sezione, il termine «standard tecnici» non comprende gli standard tecnici di regolamentazione o di attuazione per i servizi finanziari.

2.   La presente sezione non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni, alle procedure e formalità in materia di qualifiche e agli standard tecnici relativi a una misura:

a)

non conforme all’articolo 128 o all’articolo 129 e di cui all’articolo 133, paragrafo 1, lettere da a) a c), o all’articolo 135, all’articolo 136 o all’articolo 137 e di cui all’articolo 139, paragrafo 1, lettere da a) a c), o all’articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e c), o all’articolo 142, paragrafo 3, o all’articolo 143, paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all’articolo 144; o

b)

di cui all’articolo 133, paragrafo 2, o all’articolo 139, paragrafo 2.

3.   Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«autorizzazione»: il permesso di svolgere una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), risultante da una procedura cui una persona fisica o giuridica deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze, alle prescrizioni in materia di qualifiche, agli standard tecnici o alle formalità al fine di ottenere, mantenere o rinnovare tale permesso; e

b)

«autorità competente»: un’amministrazione o un’autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo nell’esercizio dei poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di adottare una decisione in merito all’autorizzazione di cui alla lettera a).

Articolo 147

Presentazione delle domande

Ciascuna parte evita per quanto possibile d’imporre al richiedente di rivolgersi a più di un’autorità competente per una stessa domanda di autorizzazione. Possono risultare necessarie più domande di autorizzazione se l’attività per cui l’autorizzazione è richiesta ricade nell’ambito di competenza di più autorità competenti.

Articolo 148

Calendario per la presentazione delle domande

La parte che impone l’obbligo di autorizzazione provvede affinché le proprie autorità competenti accettino per quanto possibile la presentazione della domanda in qualsiasi momento dell’anno. La parte che assoggetta la presentazione della domanda di autorizzazione al rispetto di termini specifici provvede affinché le autorità competenti concedano un termine ragionevole a tal fine.

Articolo 149

Domande per via elettronica e ammissibilità delle copie

La parte che impone l’obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti:

a)

provvedano, nella misura del possibile, affinché le domande possano essere compilate per via elettronica, anche nel territorio dell’altra parte; e

b)

accettino copie dei documenti autenticate in conformità della legislazione interna della parte invece dei documenti originali, salvo i casi in cui le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l’integrità della procedura di autorizzazione.

Articolo 150

Trattamento delle domande

1.   La parte che impone l’obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti:

a)

trattino le domande nel corso dell’intero anno. Ove ciò non sia possibile, le relative informazioni dovrebbero essere rese pubbliche in anticipo, nella misura del possibile;

b)

nella misura del possibile, fornire un calendario indicativo per il trattamento delle domande, che sia ragionevole nella misura del possibile;

c)

informino, senza indebito ritardo, in merito allo stato della domanda il richiedente che ne fa richiesta;

d)

accertino senza indebito ritardo, per quanto possibile, la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte;

e)

se considerano la domanda completa ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte (19), provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione, a:

i)

completare il trattamento della domanda; e

ii)

informare il richiedente della decisione relativa alla domanda, per quanto possibile, per iscritto (20);

f)

se considerano la domanda incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte, provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole, a:

i)

informare il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;

ii)

indicare al richiedente che ne fa richiesta le informazioni complementari necessarie o comunque spiegare i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e

iii)

dare al richiedente la possibilità di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda (21);

tuttavia, se nessuna delle opzioni di cui ai punti i), ii) e iii) è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, le autorità competenti provvedono a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole; e

g)

in caso di rigetto della domanda informino il richiedente, di propria iniziativa o su richiesta di questi, dei motivi del rigetto, dei termini entro cui può ricorrere avverso la decisione e, se applicabile, della procedura per ripresentare domanda; il precedente rigetto di una domanda non osta in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda.

2.   Le parti provvedono affinché le loro autorità competenti rilascino un’autorizzazione non appena abbiano stabilito, in esito a un esame adeguato, che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di detta autorizzazione.

3.   Le parti provvedono affinché, una volta concessa, l’autorizzazione entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili (22).

Articolo 151

Oneri

1.   Per tutte le attività economiche diverse dai servizi finanziari ciascuna parte provvede affinché gli oneri di autorizzazione applicati dalle autorità competenti siano ragionevoli e trasparenti così da non limitare in sé la prestazione del servizio o l’esercizio di altre attività economiche. Tenuto conto dei costi e degli oneri amministrativi, ciascuna parte è incoraggiata ad accettare il pagamento dei diritti di autorizzazione per via elettronica.

2.   Per i servizi finanziari ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti forniscano al richiedente uno schema tariffario degli oneri di autorizzazione che applicano o informazioni sul modo in cui ne determinano l’importo e non usino tali oneri come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della parte.

3.   Gli oneri di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l’uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

Articolo 152

Valutazione delle qualifiche

La parte che impone una prova d’esame per valutare le qualifiche del richiedente l’autorizzazione provvede affinché le autorità competenti mettano tale esame in calendario a intervalli ragionevolmente frequenti e lascino al richiedente un periodo di tempo ragionevole per iscriversi all’esame. Ciascuna parte accetta per quanto possibile la richiesta di iscrizione all’esame in formato elettronico e vaglia l’ipotesi di ricorrere a mezzi elettronici per altri aspetti della procedura d’esame.

Articolo 153

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1.   La parte che richiede l’autorizzazione pubblica tempestivamente le informazioni necessarie alle persone che svolgono o intendono svolgere le attività di cui all’articolo 146, paragrafo 1, per le quali è necessaria l’autorizzazione al fine di soddisfare le prescrizioni, le formalità, gli standard tecnici e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Le informazioni riportano i seguenti elementi, se esistono:

a)

le prescrizioni, le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche;

b)

i dati di contatto delle autorità competenti;

c)

gli oneri di autorizzazione;

d)

gli standard tecnici applicabili;

e)

le procedure di ricorso o di riesame relative alla decisione sulla domanda;

f)

le procedure per controllare o far rispettare i termini e le condizioni delle licenze o delle qualifiche;

g)

la possibilità di partecipazione pubblica, per esempio tramite audizioni o osservazioni; e

h)

il calendario indicativo per il trattamento della domanda.

Ai fini della presente sezione per «pubblicare» si intende l’azione di rendere noto qualcosa attraverso una pubblicazione ufficiale, quale una Gazzetta ufficiale, o in un sito web ufficiale. Le parti raggruppano le pubblicazioni elettroniche in un unico portale online o assicurano in altro modo che le autorità competenti rendano tali pubblicazioni facilmente accessibili con mezzi elettronici alternativi.

2.   Ciascuna parte impone alle proprie autorità competenti di rispondere, per quanto possibile, a qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.

Articolo 154

Standard tecnici

Ciascuna parte incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di standard tecnici, a sviluppare e adottare tali standard attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia ciascun organismo incaricato dello sviluppo di standard tecnici, incluse le pertinenti organizzazioni internazionali, a utilizzare processi aperti e trasparenti.

Articolo 155

Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione/ o di autorizzazione

1.   Ciascuna parte provvede affinché le misure relative all’autorizzazione siano basate su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il loro potere di valutazione in modo arbitrario e possano includere, tra l’altro, la competenza e la capacità necessarie per fornire un servizio o qualsiasi altra attività economica, anche nel rispetto delle prescrizioni regolamentari di una parte, quali le prescrizioni sanitarie e ambientali. A fini di chiarezza, le parti convengono che, nel prendere decisioni, un’autorità competente può trovare un equilibrio tra diversi criteri.

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono:

a)

chiari e inequivocabili;

b)

obiettivi e trasparenti;

c)

prestabiliti;

d)

resi pubblici preventivamente;

e)

imparziali; e

f)

facilmente accessibili.

3.   Se una parte adotta o mantiene in vigore una misura relativa all’autorizzazione, provvede affinché:

a)

l’autorità competente interessata tratti le domande e adotti e gestisca le proprie decisioni in modo obiettivo, imparziale e indipendente dall’influenza indebita di chiunque eserciti l’attività economica per la quale è richiesta l’autorizzazione; e

b)

le procedure stesse non impediscano il rispetto delle prescrizioni.

Articolo 156

Limitazione del numero di licenze

Se il numero di licenze disponibili per una determinata attività è limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, la parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisce totale obiettività, imparzialità e trasparenza e prevede, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. La parte può stabilire le norme che governano la procedura di selezione tenendo conto di legittimi obiettivi politici, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell’ambiente e alla conservazione del patrimonio culturale.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo 157

Procedure di riesame delle decisioni amministrative

Ciascuna parte mantiene procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative che, su richiesta dell’investitore o del prestatore di servizi dell’altra parte, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento o la gestione, gli scambi transfrontalieri di servizi o la prestazione di servizi mediante presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell’altra parte e, se del caso, definiscono adeguate misure correttive. Ai fini della presente sezione, per «decisione amministrativa» si intende una decisione o azione con effetto giuridico applicabile a una persona, un bene o servizio determinati in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione amministrativa o di un’azione, se questo è quanto richiede il diritto di una parte. Ove tali procedure non siano indipendenti dall’autorità competente cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché le procedure garantiscano di fatto un esame obiettivo e imparziale.

Articolo 158

Qualifiche professionali

1.   Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche professionali necessarie nel territorio in cui l’attività è esercitata per il settore di attività interessato (23).

2.   Gli organismi o le autorità professionali del settore di attività interessato nei rispettivi territori possono elaborare e trasmettere al consiglio di partenariato raccomandazioni comuni sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tali raccomandazioni comuni sono sostenute da una valutazione basata su dati concreti dei seguenti elementi:

a)

il valore economico delle convenzioni previste in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; e

b)

la compatibilità dei rispettivi regimi, ossia il livello di compatibilità delle prescrizioni applicate da ciascuna parte ai fini dell’autorizzazione, del rilascio di licenze, dell’attività e della certificazione.

3.   Una volta ricevuta una raccomandazione comune, il consiglio di partenariato la esamina entro un periodo di tempo ragionale per valutarne la compatibilità con il presente titolo. A seguito di tale esame, il consiglio di partenariato può elaborare e adottare una convenzione sulle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali mediante decisione da accludere come allegato al presente accordo, che sarà considerato parte integrante del presente titolo (24).

4.   Le convenzioni di cui al paragrafo 3 stabiliscono le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nell’Unione e delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito in relazione a un’attività che rientra nell’ambito di applicazione del presente titolo e del titolo III della presente rubrica.

5.   Gli orientamenti per le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato 24 sono presi in considerazione nell’elaborazione delle raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal consiglio di partenariato al momento di valutare l’eventuale adozione di una tale convenzione, come indicato al paragrafo 3 del presente articolo.

SEZIONE 3

SERVIZI DI CONSEGNA

Articolo 159

Ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi di consegna in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo.

2.   Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«servizi di consegna»: i servizi postali, i servizi di corriere, i servizi di corriere espresso o i servizi di posta celere che comprendono le seguenti attività: la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

b)

«servizi di corriere espresso»: la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità e affidabilità accelerate e che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione;

c)

«servizi di corriere espresso»: i servizi internazionali di corriere espresso forniti tramite la cooperativa Express Mail Service (EMS) che è l’associazione volontaria di operatori postali designati nell’ambito dell’Unione postale universale (UPU);

d)

«licenza»: un’autorizzazione che un’autorità di regolamentazione di una parte può esigere da un singolo prestatore, affinché tale prestatore possa offrire servizi postali o di corriere;

e)

«invio postale»: un invio fino a 31,5 kg, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna da qualsiasi tipo di fornitore di servizi di consegna, pubblico o privato, e può includere invii quali lettere, pacchi, giornali o cataloghi;

f)

«monopolio postale»: il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte o in una sua suddivisione a norma della legislazione di tale parte; e

g)

«servizio universale»: l’offerta di servizi di consegna di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, o in una sua suddivisione, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

Articolo 160

Servizio universale

1.   Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l’ambito di applicazione e le modalità di attuazione. L’obbligo di servizio universale è gestito in modo trasparente, non discriminatorio e neutro nei confronti di tutti i prestatori che sono soggetti a tale obbligo.

2.   Se una parte impone che i servizi di corriere espresso in entrata siano forniti sulla base del servizio universale, essa non accorda a tali servizi un trattamento preferenziale rispetto ad altri servizi internazionali di corriere espresso.

Articolo 161

Finanziamento del servizio universale

Una parte non impone spese o altri oneri per la fornitura di un servizio di consegna che non sia un servizio universale al fine di finanziare la fornitura di un servizio universale. Il presente articolo non si applica alle misure fiscali o agli oneri amministrativi di applicazione generale.

Articolo 162

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a monopoli postali non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:

a)

l’uso dei proventi derivanti sia dalla fornitura del servizio soggetto a un obbligo di servizio universale sia da un monopolio postale per sovvenzionare surrettiziamente la fornitura di un servizio di corriere espresso o di qualsiasi servizio di corriere non soggetto a un obbligo di servizio universale; o

b)

operare ingiustificate distinzioni tra i consumatori in merito a tariffe o altri termini e condizioni per la fornitura di un servizio soggetto a un servizio universale o a un monopolio postale.

Articolo 163

Licenze

1.   La parte che impone l’obbligo della licenza per la prestazione di servizi di consegna mette a disposizione del pubblico:

a)

tutte le prescrizioni relative al rilascio della licenza e il periodo di tempo di norma necessario per decidere sulla domanda di licenza; e

b)

le modalità e condizioni applicabili alle licenze.

2.   Le procedure, gli obblighi e i requisiti di una licenza sono trasparenti, non discriminatori e basati su criteri oggettivi.

3.   L’autorità competente che respinge la domanda di licenza informa il richiedente per iscritto dei motivi del rigetto. Ciascuna parte stabilisce una procedura di ricorso dinanzi a un organo indipendente di cui può valersi il richiedente la cui domanda di licenza è stata respinta. Tale organo può essere un tribunale.

Articolo 164

Indipendenza dell’organismo di regolamentazione

1.   Ciascuna parte istituisce o mantiene un organismo di regolamentazione giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di servizi di consegna. La parte che possiede o controlla un fornitore di servizi di consegna provvede all’effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

2.   L’organismo di regolamentazione opera in trasparenza e con tempestività e dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento della funzione affidatagli. Le sue decisioni sono imparziali rispetto a tutti i partecipanti al mercato.

SEZIONE 4

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Articolo 165

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi di telecomunicazione in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Articolo 166

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«risorse correlate»: i servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di telecomunicazione o a un servizio di telecomunicazione che permettono o supportano la prestazione di servizi attraverso tale rete o servizio o sono potenzialmente in grado di farlo;

b)

«utente finale»: un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di telecomunicazione, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione;

c)

«infrastrutture essenziali»: le infrastrutture di una rete pubblica di telecomunicazione o di un servizio pubblico di telecomunicazione che:

i)

sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

ii)

non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

d)

«interconnessione»: il collegamento di reti pubbliche di telecomunicazione utilizzate dallo stesso o da diversi fornitori di reti o servizi di telecomunicazione per consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro fornitore o di accedere a servizi forniti da un altro fornitore, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti dai fornitori interessati o da qualsiasi altro fornitore che abbia accesso alla rete;

e)

«servizio di roaming internazionale»: un servizio radiomobile commerciale, prestato in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione, che consente a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica mentre si trova al di fuori del territorio in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di telecomunicazione dell’utente finale;

f)

«servizio di accesso a internet»: un servizio di telecomunicazione pubblico che fornisce accesso a internet ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;

g)

«circuito affittato»: servizi o strutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale, che collegano due o più punti specifici e riservano capacità da dedicare all’uso di determinati utenti o da mettere a loro disposizione;

h)

«fornitore principale»: un fornitore di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti di telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione su tale mercato;

i)

«elemento di rete»: un impianto o un’apparecchiatura usati per fornire un servizio di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tale impianto o apparecchiatura;

j)

«portabilità del numero»: la possibilità per l’abbonato che lo chiede di conservare lo stesso numero di telefono, nello stesso luogo per la linea fissa, senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi di telecomunicazione a un altro della stessa categoria;

k)

«rete pubblica di telecomunicazione»: una rete di telecomunicazione usata interamente o prevalentemente per fornire servizi pubblici di telecomunicazione a supporto del trasferimento di informazioni tra punti terminali della rete;

l)

«servizio pubblico di telecomunicazione»: un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;

m)

«abbonato»: la persona fisica o giuridica che è una parte di un contratto concluso con un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione per la prestazione di tali servizi;

n)

«telecomunicazioni»: la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici;

o)

«rete di telecomunicazione»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;

p)

«autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni»: l’organismo o gli organismi incaricati da una parte di regolamentare le reti di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione che rientrano nell’ambito di applicazione della presente sezione;

q)

«servizio di telecomunicazione»: un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e nella ricezione di segnali, compresi i segnali di diffusione radiotelevisiva, attraverso reti di telecomunicazione, comprese quelle usate per la radiodiffusione, esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione;

r)

«servizio universale»: l’insieme minimo di servizi di qualità determinata, che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti, o di un complesso di utenti, nel territorio di una parte o in una sua suddivisione, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili; e

s)

«utente»: la persona fisica o giuridica che usa un servizio pubblico di telecomunicazione.

Articolo 167

Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni

1.   Ciascuna parte costituisce o mantiene un’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni che:

a)

è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti di telecomunicazione, di servizi di telecomunicazione o di apparecchiature di telecomunicazione;

b)

segue procedure ed emana decisioni imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato;

c)

agisce in modo indipendente e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo in relazione all’esecuzione dei compiti a essa attribuiti dalla legge per far rispettare gli obblighi di cui agli articoli 169, 170, 171, 173 e 174;

d)

dispone del potere di regolamentare e di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere le funzioni di cui alla lettera c) del presente articolo;

e)

ha il potere di garantire che i fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione le forniscano, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni (25), anche di carattere finanziario, necessarie per svolgere le funzioni di cui alla lettera c) del presente articolo; e

f)

esercita i suoi poteri in modo trasparente e tempestivo.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le funzioni assegnate all’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni siano pubblicate in forma chiara e facilmente accessibile, in particolare se sono affidate a più di un organismo.

3.   La parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti di comunicazione o dei servizi di comunicazione provvede all’effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

4.   Ciascuna parte provvede affinché l’utente o il fornitore di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione destinatario di una decisione emanata dall’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso indipendente dall’autorità di regolamentazione e dalle altre parti interessate. La decisione resta in vigore nelle more dell’esito del ricorso, salvo emanazione di misure provvisorie a norma del diritto della parte.

Articolo 168

Autorizzazione a fornire reti o servizi di telecomunicazione

1.   Ciascuna parte permette la fornitura di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione senza previa autorizzazione formale.

2.   Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico tutti i criteri, le procedure e le modalità e condizioni in base ai quali è permesso fornire reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione.

3.   I criteri di autorizzazione e le procedure applicabili sono il più possibile semplici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Gli obblighi e le condizioni imposti o associati a un’autorizzazione sono non discriminatori, trasparenti e proporzionati e riguardano i servizi o le reti forniti.

4.   Ciascuna parte provvede affinché il richiedente di un’autorizzazione riceva per iscritto i motivi di ogni rifiuto o revoca di un’autorizzazione o dell’imposizione di condizioni specifiche al fornitore. Il richiedente ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso.

5.   I diritti amministrativi addebitati ai fornitori sono oggettivi, trasparenti, non discriminatori e commisurati ai costi amministrativi ragionevolmente sostenuti per la gestione, il controllo e l’esecuzione degli obblighi di cui alla presente sezione (26).

Articolo 169

Interconnessione

Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni o servizi pubblici di telecomunicazione abbiano il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti pubbliche di telecomunicazioni o servizi pubblici di telecomunicazione, l’obbligo di negoziare l’interconnessione ai fini della fornitura di tali reti o servizi.

Articolo 170

Accesso e uso

1.   Ciascuna parte provvede affinché alle imprese disciplinate o ai prestatori di servizi dell’altra parte sia concesso l’accesso e l’uso delle reti pubbliche di telecomunicazioni o dei servizi pubblici di telecomunicazioni secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie (27). Tale obbligo è applicato, tra l’altro, ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le imprese disciplinate o i prestatori di servizi dell’altra parte abbiano accesso a qualsiasi rete pubblica di telecomunicazioni o servizio pubblico di telecomunicazione offerti all’interno o al di là delle sue frontiere, compresi i circuiti affittati privati, e a tal fine, fatto salvo il paragrafo 5, garantiscono che tali imprese e fornitori siano autorizzati a:

a)

acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e che sono loro necessari per l’esecuzione delle attività;

b)

interconnettere circuiti privati affittati o di proprietà con reti pubbliche di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà di altra impresa disciplinata o di altro prestatore di servizi; e

c)

usare nelle attività i protocolli operativi di loro scelta, al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale.

3.   Ciascuna parte provvede affinché l’impresa disciplinata o i prestatori di servizi dell’altra parte possano usare le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni nel proprio territorio e oltre i propri confini, ivi comprese per le proprie comunicazioni intra-aziendali e per l’accesso a informazioni contenute in banche dati o comunque immagazzinate in formato elettronico nel territorio delle parti.

4.   In deroga al paragrafo 3, le parti possono adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi di servizi oppure una discriminazione arbitraria o ingiustificata, un annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dal presente titolo.

5.   Ciascuna parte provvede affinché l’accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:

a)

salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale i loro servizi; o

b)

preservare l’integrità tecnica delle reti pubbliche o dei servizi pubblici di telecomunicazione.

Articolo 171

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1.   Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione vertente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla presente sezione, e su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia, l’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni emani entro un termine ragionevole una decisione vincolante per risolvere la controversia.

2.   La decisione dell’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale. Alle parti interessate è fornita una motivazione esauriente della decisione; esse hanno diritto di ricorso secondo quanto disposto all’articolo 167, paragrafo 4.

3.   La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non osta a che l’una o l’altra parte della controversia adisca l’autorità giudiziaria.

Articolo 172

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna parte introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Le pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:

a)

la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;

b)

l’uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e

c)

il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi.

Articolo 173

Interconnessione con i fornitori principali

1.   Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali di reti pubbliche o servizi pubblici di telecomunicazione assicuri l’interconnessione in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. L’interconnessione è fornita:

a)

secondo modalità e a condizioni non discriminatorie (anche in relazione a tariffe, standard tecnici, specifici, qualità e manutenzione) e a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o altre imprese affiliate;

b)

tempestivamente, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a tariffe, standard tecnici, specifici, qualità e manutenzione) trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e siano sufficientemente disaggregate in modo da consentire al fornitore di non pagare per elementi o opzioni della rete di cui non ha bisogno per i servizi da prestare; e

c)

su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

2.   Le procedure applicabili all’interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.

3.   I fornitori principali rendono pubblici gli accordi di interconnessione sottoscritti o, secondo il caso, le loro offerte di interconnessione di riferimento.

Articolo 174

Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali

Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali sul proprio territorio mettano a disposizione dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni le loro infrastrutture essenziali, secondo modalità e condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, al fine di fornire servizi pubblici di telecomunicazioni, salvo nei casi in cui ciò non è necessario per garantire una concorrenza effettiva sulla base dei dati raccolti e della valutazione del mercato effettuata dall’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Possono rientrare fra le infrastrutture essenziali del fornitore principale gli elementi di rete, i servizi dei circuiti affittati e le relative risorse.

Articolo 175

Risorse scarse

1.   Ciascuna parte provvede affinché l’assegnazione e la concessione dei diritti d’uso di risorse scarse, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato e tenendo conto degli obiettivi di interesse generale. Le procedure, le condizioni e gli obblighi connessi ai diritti d’uso si basano su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2.   Le informazioni circa l’attuale utilizzo delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici.

3.   Le parti possono fare ricorso ad approcci basati sul mercato, come le procedure di gara, per assegnare lo spettro radio a uso commerciale.

4.   Le parti convengono che le misure adottate da una parte per l’attribuzione e l’assegnazione dello spettro e la gestione delle frequenze non costituiscono di per sé misure incompatibili con gli articoli 128 e 135. Ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire e applicare le misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di comunicazioni, purché lo faccia nel rispetto del presente accordo. Ciò comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro.

Articolo 176

Servizio universale

1.   Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l’ambito di applicazione e le modalità di attuazione.

2.   Ciascuna parte gestisce gli obblighi di servizio universale in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio, neutrale sotto il profilo della concorrenza e non più oneroso del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure di designazione dei prestatori del servizio universale siano aperte a tutti i fornitori di reti pubbliche o di servizi pubblici di telecomunicazione. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.

4.   La parte che decide di compensare i prestatori del servizio universale provvede affinché la compensazione non superi il costo netto indotto dall’obbligo di servizio universale.

Articolo 177

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di comunicazione forniscano la portabilità del numero secondo modalità e condizioni ragionevoli.

Articolo 178

Accesso aperto a internet

1.   Ciascuna parte provvede affinché, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, i fornitori di servizi di accesso a internet consentano agli utenti di tali servizi di:

a)

accedere e diffondere informazioni e contenuti, usare e mettere a disposizione applicazioni e servizi di loro scelta, nel rispetto di una gestione della rete non discriminatoria, ragionevole, trasparente e proporzionata; e

b)

usare dispositivi di loro scelta, a condizione che non compromettano la sicurezza di altri dispositivi, la rete o i servizi forniti attraverso la rete.

2.   Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo osta a che le parti adottino misure volte a tutelare la sicurezza pubblica degli utenti online.

Articolo 179

Riservatezza delle informazioni

1.   Ciascuna parte provvede affinché i fornitori che acquisiscono informazioni da un altro fornitore nel corso della negoziazione di accordi a norma degli articoli 169, 170, 173 e 174 utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni trasmesse o memorizzate.

2.   Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi tramite l’uso di reti pubbliche o di servizi pubblici di telecomunicazione, a condizione che le misure applicate a tal fine non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

Articolo 180

Partecipazioni straniere

Per quanto riguarda la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione mediante stabilimento e in deroga all’articolo 133, le parti non impongono requisiti relativi alle joint venture né limitano la partecipazione di capitale estero in termini di limiti percentuali massimi alla partecipazione straniera o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

Articolo 181

Roaming internazionale (28)

1.   Le parti si impegnano a cooperare per promuovere tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale secondo modalità che possono contribuire a favorire l’aumento degli scambi tra le parti e a migliorare il benessere dei consumatori.

2.   Le parti possono scegliere di adottare misure volte ad aumentare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, quali:

a)

garantire che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili agli utenti finali; e

b)

ridurre al minimo gli ostacoli all’uso di alternative tecnologiche al roaming, che consentano agli utenti finali che si recano nel territorio di una parte in provenienza dal territorio dell’altra parte di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di loro scelta.

3.   Ciascuna parte incoraggia i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione nel proprio territorio a mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle tariffe al dettaglio per i servizi di roaming internazionale per i servizi vocali, di trasmissione dati e di messaggistica offerti ai propri utenti finali che si recano nel territorio dell’altra parte.

4.   Nessuna disposizione del presente articolo impone alle parti di disciplinare le tariffe o le condizioni applicabili ai servizi di roaming internazionale.

SEZIONE 5

SERVIZI FINANZIARI

Articolo 182

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi finanziari in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo.

2.   Ai fini della presente sezione, per «attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri» di cui all’articolo 124, lettera f), si intendono (29):

a)

attività svolte da una banca centrale o da un’autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio;

b)

attività che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piani pensionistici pubblici; e

c)

altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto o avvalendosi di una garanzia o utilizzando le risorse finanziarie della parte o dei suoi soggetti pubblici.

3.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 124, lettera f), alla presente sezione, se una parte consente che una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), del presente articolo, sia svolta dai suoi prestatori di servizi finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine «attività svolte nell’esercizio dei poteri governativi» non comprende tali attività.

4.   L’articolo 124, lettera a), non si applica ai servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente sezione.

Articolo 183

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«servizio finanziario»: qualunque servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte che comprenda le seguenti attività:

i)

servizi assicurativi e connessi:

A)

assicurazione diretta (coassicurazione compresa):

aa)

ramo vita;

bb)

ramo danni;

B)

riassicurazione e retrocessione;

C)

intermediazione assicurativa, quale attività di broker e di agenzia; e

D)

servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri;

ii)

servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa):

A)

accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

B)

prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

C)

leasing finanziario;

D)

tutti i servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller’s cheques e bonifici bancari;

E)

garanzie e impegni;

F)

operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, fuori borsa o altrove, su:

aa)

strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);

bb)

valuta estera;

cc)

prodotti derivati, compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;

dd)

strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi prodotti quali swap e contratti a termine del tipo forward rate agreement;

ee)

valori mobiliari; e

ff)

altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;

G)

partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e prestazione di servizi connessi all’emissione;

H)

servizi di intermediazione nel mercato monetario;

I)

gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria;

J)

servizi di regolamento e compensazione di attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

K)

fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software; e

L)

servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori relativi a tutte le attività elencate alle precedenti lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze su investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;

b)

«prestatore di servizi finanziari»: la persona fisica o giuridica di una parte che intende prestare o presta servizi finanziari, diversa da un soggetto pubblico;

c)

«nuovo servizio finanziario»: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è prestato nel territorio dell’altra parte;

d)

«soggetto pubblico»:

i)

un governo, una banca centrale o un’autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, a esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

ii)

un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un’autorità monetaria, nell’esercizio di tali funzioni;

e)

«organo di autoregolamentazione»: l’organo non pubblico, fra cui la borsa o il mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, l’istituto di compensazione o altra organizzazione o associazione, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù della legge o, se del caso, su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali.

Articolo 184

Misure prudenziali

1.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali (30), quali:

a)

la protezione di investitori, depositanti, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o

b)

la salvaguardia dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.

2.   Ove tali misure non siano conformi al presente accordo, le parti non se ne avvalgono come mezzo per eludere gli impegni o obblighi che incombono loro in virtù del presente accordo.

Articolo 185

Informazioni riservate

Fatta salva la parte terza, nessuna disposizione del presente accordo è interpretabile nel senso di imporre alle parti l’obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

Articolo 186

Standard internazionali

Le parti si adoperano affinché nel proprio territorio siano attuati e applicati gli standard relativi ai servizi finanziari concordati a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza, lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e lotta all’evasione e all’elusione fiscali. Tali standard concordati a livello internazionale sono, tra l’altro, quelli adottati: dal G20; dal Consiglio per la stabilità finanziaria; dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, in particolare «i principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria»; dall’Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, in particolare «i principi fondamentali sulle assicurazioni»; dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, in particolare «gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari»; dalla Task Force «Azione finanziaria»; dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio d’informazioni a fini fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

Articolo 187

Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte

1.   Ciascuna parte autorizza i fornitori di servizi finanziari dell’altra parte stabiliti nel proprio territorio a fornire servizi finanziari nuovi di cui autorizzerebbe la fornitura da parte dei propri fornitori di servizi finanziari conformemente alla propria legislazione in circostanze analoghe, purché l’introduzione di tali servizi non richieda l’adozione di una nuova legge o la modifica di una legge esistente. La disposizione non si applica alle succursali dell’altra parte stabilite nel territorio di una parte.

2.   Ciascuna parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del servizio e subordinare la prestazione ad autorizzazione. Quando è necessaria l’autorizzazione, la relativa decisione è assunta entro un termine ragionevole; l’autorizzazione può essere negata unicamente per motivi prudenziali.

Articolo 188

Organismi di autoregolamentazione

Qualora una parte richieda che, per fornire servizi finanziari nel proprio territorio, i prestatori di servizi finanziari dell’altra parte aderiscano, partecipino o abbiano accesso a un organismo di autoregolamentazione, tale parte garantisce che l’organismo di autoregolamentazione in questione rispetti gli obblighi di cui agli articoli 129, 130, 137 e 138.

Articolo 189

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede ai prestatori di servizi finanziari dell’altra parte stabiliti nel proprio territorio accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l’accesso agli strumenti di ultima istanza al prestatore della parte.

SEZIONE 6

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

Articolo 190

Ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4, e alla sezione 1 del presente capo.

2.   Ai fini della presente sezione e dei capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«servizi di trasporto marittimo internazionale»: il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell’altra parte o di un paese terzo o tra porti di diversi Stati membri, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un documento di trasporto unico, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;

b)

«trasporti porta a porta o multimodali»: trasporti di carichi internazionali mediante più di una modalità di trasporto, comprendenti una tratta marittima internazionale e con un documento di trasporto unico;

c)

«carico internazionale»: le merci trasportate tra un porto di una parte e un porto dell’altra parte o di un paese terzo ovvero tra porti di diversi Stati membri;

d)

«servizi ausiliari marittimi»: servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima, servizi marittimi di spedizione merci e servizi di deposito e magazzinaggio;

e)

«servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato in modo indipendente dalle società che si occupano di stivaggio o dagli operatori terminalisti; le attività contemplate comprendono l’organizzazione e la supervisione delle seguenti operazioni:

i)

carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;

ii)

rizzaggio e derizzaggio del carico; e

iii)

ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell’imbarco o dopo lo scarico;

f)

«servizi di sdoganamento»: l’espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all’importazione, all’esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell’attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare;

g)

«servizi di stazionamento e deposito di container»: le operazioni di stoccaggio, riempimento, svuotamento o riparazione dei container e loro messa a disposizione per le spedizioni in aree portuali o retroportuali;

h)

«servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

i)

commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e

ii)

rappresentanza di linee o compagnie nell’organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

i)

«servizi di feederaggio»: fatto salvo il campo di applicazione delle attività che possono essere considerate cabotaggio ai sensi della pertinente legislazione nazionale, il pre-trasporto e l’ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali - inclusi i carichi trasportati in container, i carichi frazionati (break bulk) e quelli di rinfuse secche e liquide - tra i porti ubicati nel territorio di una parte, a condizione che il carico internazionale in questione sia «di rotta», vale a dire diretto verso una destinazione, o proveniente da un porto di spedizione situati al di fuori del territorio di tale parte;

j)

«servizi marittimi di spedizione merci»: l’attività che consiste nell’organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l’organizzazione del trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;

k)

«servizi portuali»: servizi forniti all’interno di un’area portuale marittima o sulle vie navigabili di accesso a tale area dall’ente di gestione di un porto, dai suoi subappaltatori o da altri prestatori di servizi a sostegno del trasporto di merci o passeggeri; e

l)

«servizi di deposito e magazzinaggio»: servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate, servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas e altri servizi di deposito o magazzinaggio.

Articolo 191

Obblighi

1.   Fatte salve le misure non conformi o le altre misure di cui agli articoli 133 e 139, ciascuna parte attua il principio dell’accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria:

a)

accordando alle navi battenti bandiera dell’altra parte o gestite da prestatori di servizi dell’altra parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda, tra l’altro:

i)

l’accesso ai porti;

ii)

l’uso delle infrastrutture portuali;

iii)

l’uso dei servizi marittimi ausiliari; e

iv)

le formalità doganali e l’assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico, inclusi i relativi diritti e oneri;

b)

mettendo a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non meno favorevoli di quelle applicabili ai propri fornitori o alle proprie navi o alle navi o ai prestatori di un paese terzo (compresi i diritti e gli oneri, le specifiche e la qualità del servizio da prestare), i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio, ormeggio e disormeggio, e servizi operativi a terra indispensabili per l’esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di energia elettrica;

c)

consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte, se del caso previa autorizzazione dell’autorità competente, di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati che non sono trasportati a titolo oneroso tra porti del Regno Unito o tra porti di uno Stato membro; e

d)

consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte di prestare servizi di feederaggio tra porti del Regno Unito o tra porti di uno Stato membro, previa autorizzazione dell’autorità competente, se del caso.

2.   Nell’applicare il principio di cui al paragrafo 1, le parti:

a)

si astengono dall’introdurre, in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi;

b)

si astengono dall’adottare o dal mantenere in vigore misure che obblighino a trasportare la totalità o parte di carichi internazionali unicamente mediante navi registrate nella propria parte, oppure di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche di tale parte;

c)

aboliscono e si astengono dall’introdurre tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale; e

d)

non impediscono ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte di concludere direttamente contratti con altri prestatori di servizi di trasporto per operazioni di trasporto porta a porta o multimodali.

SEZIONE 7

SERVIZI GIURIDICI

Articolo 192

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi giuridici designati in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo.

2.   La presente sezione lascia impregiudicato il diritto di una parte di regolamentare e controllare la prestazione di servizi giuridici designati nel proprio territorio in modo non discriminatorio.

Articolo 193

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«servizi giuridici designati»: i servizi giuridici connessi al diritto nazionale e al diritto internazionale pubblico, escluso il diritto dell’Unione;

b)

«giurisdizione d’origine»: la giurisdizione (o parte di essa) dello Stato membro o del Regno Unito in cui un avvocato ha acquisito il titolo professionale della giurisdizione d’origine o, nel caso di un avvocato che ha acquisito un titolo professionale nella giurisdizione d’origine in più di una giurisdizione, una di tali giurisdizioni;

c)

«diritto della giurisdizione d’origine»: il diritto della giurisdizione d’origine dell’avvocato (31);

d)

«titolo professionale della giurisdizione d’origine»:

i)

per un avvocato dell’Unione, un titolo professionale acquisito in uno Stato membro che autorizza la prestazione di servizi giuridici in tale Stato membro; o

ii)

per un avvocato del Regno Unito, il titolo di avvocato (advocate, barrister o solicitor) che autorizza la prestazione di servizi giuridici in qualsiasi parte della giurisdizione del Regno Unito;

e)

«avvocato»:

i)

una persona fisica dell’Unione autorizzata in uno Stato membro a prestare servizi giuridici con un titolo professionale della giurisdizione di origine; o

ii)

una persona fisica del Regno Unito autorizzata in qualsiasi parte della giurisdizione del Regno Unito a prestare servizi giuridici con un titolo professionale della giurisdizione di origine;

f)

«avvocato dell’altra parte»:

i)

se «l’altra parte» è l’Unione, un avvocato di cui alla lettera e), punto i); o

ii)

se «l’altra parte» è il Regno Unito, un avvocato di cui alla lettera e), punto ii); e

g)

«servizi giuridici»: comprendono i seguenti servizi:

i)

servizi di consulenza legale; e

ii)

servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale (esclusi i servizi prestati da persone fisiche di cui all’articolo140). (32)

I «servizi legali» non comprendono la rappresentanza legale presso le agenzie amministrative, i tribunali e altri tribunali ufficiali debitamente costituiti di una parte, servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche nell’amministrazione della giustizia, quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels» e i servizi prestati dagli ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale del governo.

Articolo 194

Obblighi

1.   Una parte autorizza un avvocato dell’altra parte a prestare nel proprio territorio servizi giuridici designati in virtù del titolo professionale della giurisdizione d’origine di tale avvocato conformemente agli articoli 128, 129, 135, 137 e 143.

2.   Qualora una parte («giurisdizione ospitante») richieda la registrazione nel proprio territorio quale condizione per consentire a un avvocato dell’altra parte di fornire servizi legali designati a norma del paragrafo 1, le prescrizioni e la procedura per tale registrazione non:

a)

sono meno favorevoli di quelli che si applicano a una persona fisica di un paese terzo che presta servizi giuridici in relazione al diritto del paese terzo o al diritto internazionale pubblico in virtù del titolo professionale del paese terzo nel territorio della giurisdizione ospitante; e

b)

corrispondono o sono equivalenti ai requisiti per riqualificarsi o accedere alla professione forense nella giurisdizione ospitante.

3.   Il paragrafo 4 si applica alla prestazione di servizi giuridici designati a norma del paragrafo 1 tramite lo stabilimento.

4.   Una parte consente a una persona giuridica dell’altra parte di stabilire una succursale nel proprio territorio attraverso la quale sono prestati servizi giuridici designati (33) a norma del paragrafo 1, in conformità e alle condizioni di cui al capo 2 del presente titolo. Ciò lascia impregiudicato il requisito secondo cui una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di una persona giuridica deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore.

Articolo 195

Misure non conformi

1.   L’articolo 194 non si applica:

a)

alle misure non conformi esistenti delle parti al livello di:

i)

per l’Unione:

A)

Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

B)

amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

C)

amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o

D)

amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii)

per il Regno Unito:

A)

amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;

B)

amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19; o

C)

amministrazione locale;

b)

alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

c)

alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, all’articolo 194.

2.   L’articolo 194 non si applica alle misure delle parti conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività elencati nell’allegato 20.

3.   La presente sezione si applica fatto salvo l’allegato 22.

TITOLO III

COMMERCIO DIGITALE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 196

Obiettivo

L’obiettivo del presente titolo è agevolare il commercio digitale, far fronte agli ostacoli ingiustificati agli scambi per via elettronica e garantire un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori.

Articolo 197

Ambito di applicazione

1.   Il presente titolo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi per via elettronica.

2.   Il presente titolo non si applica ai servizi audiovisivi.

Articolo 198

Diritto di legiferare

Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la sicurezza, l’ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, ovvero la promozione e la tutela della diversità culturale.

Articolo 199

Eccezioni

A fini di chiarezza, nel presente titolo nulla osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure a norma degli articoli 184, 412 e 415 per i motivi di interesse pubblico ivi indicati.

Articolo 200

Definizioni

1.   Le definizioni di cui all’articolo 124 si applicano al presente titolo.

2.   Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«consumatore»: qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazione per scopi diversi da quelli professionali;

b)

«comunicazione di commercializzazione diretta»: qualsiasi forma di pubblicità commerciale mediante la quale una persona fisica o giuridica trasmette messaggi commerciali direttamente a un utente attraverso un servizio pubblico di telecomunicazione; sono compresi almeno la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali (SMS e MMS);

c)

«autenticazione elettronica»: un processo elettronico che consente di confermare:

i)

l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica; oppure

ii)

l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica;

d)

«servizio elettronico di recapito certificato»: un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui la prova dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e che protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o modifiche non autorizzate;

e)

«sigillo elettronico»: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e utilizzati da una persona giuridica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi;

f)

«firma elettronica»: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, che:

i)

sono utilizzati da una persona fisica per concordare i dati in forma elettronica cui si riferiscono; e

ii)

sono collegati ai dati in forma elettronica cui si riferiscono in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati;

g)

«validazione temporale elettronica»: dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento;

h)

«servizio fiduciario elettronico»: un servizio elettronico che consta dei seguenti elementi:

i)

creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi;

ii)

creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o

iii)

conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;

i)

«dati della pubblica amministrazione»: dati posseduti o conservati a qualsiasi livello della pubblica amministrazione e da organismi non governativi nell’esercizio dei poteri loro conferiti da qualsiasi livello della pubblica amministrazione;

j)

«servizio pubblico di telecomunicazione»: un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;

k)

«utente»: la persona fisica o giuridica che usa un servizio pubblico di telecomunicazione.

CAPO 2

FLUSSI DI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 201

Flussi transfrontalieri di dati

1.   Le parti si impegnano a garantire i flussi transfrontalieri di dati per agevolare gli scambi nell’economia digitale. A tal fine i flussi transfrontalieri di dati tra le parti non sono limitati da una parte:

a)

prescrivendo l’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della parte per l’elaborazione dei dati, anche imponendo l’impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel territorio di una parte;

b)

esigendo la localizzazione dei dati nel territorio della parte per l’archiviazione o l’elaborazione;

c)

vietando l’archiviazione o l’elaborazione dei dati nel territorio dell’altra parte; o

d)

subordinando il trasferimento transfrontaliero di dati all’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio delle parti o a obblighi di localizzazione nel territorio delle parti.

2.   Le parti riesaminano periodicamente l’attuazione di detta disposizione e ne valutano il funzionamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Una parte può in qualsiasi momento proporre all’altra parte di riesaminare l’elenco delle restrizioni di cui al paragrafo 1. Tale richiesta è esaminata con debita attenzione.

Articolo 202

Protezione dei dati personali e della vita privata

1.   Ciascuna parte riconosce che gli individui hanno diritto alla protezione dei dati personale e della vita privata e che standard elevati a tale proposito contribuiscono alla fiducia nell’economia digitale e allo sviluppo degli scambi.

2.   Nulla nel presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure relative alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche per quanto riguarda i trasferimenti transfrontalieri di dati, purché la legislazione della parte preveda strumenti che consentano i trasferimenti a condizioni di applicazione generale (34) per la protezione dei dati trasferiti.

3.   Ciascuna parte informa l’altra in merito a eventuali misure di cui al paragrafo 2 che adotta o mantiene in vigore.

CAPO 3

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 203

Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica

1.   Le trasmissioni per via elettronica sono assimiliate alla prestazione di un servizio ai sensi del titolo II della presente rubrica.

2.   Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.

Articolo 204

Nessuna autorizzazione preventiva

1.   Una parte non impone un’autorizzazione preventiva per la prestazione di un servizio per via elettronica per il solo motivo che il servizio è prestato online e non adotta o mantiene in vigore altre prescrizioni di effetto equivalente.

Un servizio è prestato online quando viene fornito per via elettronica e senza la presenza simultanea delle parti.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di radiodiffusione, ai servizi di gioco d’azzardo, ai servizi di rappresentanza legale o ai servizi dei notai o di professioni equivalenti nella misura in cui comportano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 205

Stipula di contratti per via elettronica

1.   Ciascuna parte provvede affinché i contratti possano essere stipulati per via elettronica e la propria legislazione non ponga in essere ostacoli all’uso di contratti elettronici né li privi di efficacia e validità giuridica per il solo fatto che siano stati stipulati per via elettronica.

2.   Il paragrafo 1 non si applica a:

a)

servizi di radiodiffusione;

b)

servizi di gioco d’azzardo;

c)

servizi di rappresentanza legale;

d)

servizi di notai o di professioni equivalenti che comportano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri;

e)

contratti che richiedono la presenza di testimoni;

f)

contratti che stabiliscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili;

g)

contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri;

h)

contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; o

i)

contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

Articolo 206

Autenticazione elettronica e servizi fiduciari elettronici

1.   Una parte non nega gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali di un documento elettronico, una firma elettronica, un sigillo elettronico o una validazione temporale elettronica, o di dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato, per il solo motivo che sono in forma elettronica.

2.   Una parte non adotta né mantiene in vigore misure volte a:

a)

vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi di autenticazione elettronica per la transazione; o

b)

privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare alle autorità giudiziarie e amministrative che il ricorso all’autenticazione elettronica o a un servizio fiduciario elettronico in tale transazione è conforme alle prescrizioni giuridiche applicabili.

3.   In deroga al paragrafo 2, una parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni, il metodo di autenticazione elettronica o di servizio fiduciario elettronico sia certificato da un’autorità accreditata ai sensi della propria legislazione o soddisfi determinati standard di prestazione che siano obiettivi, trasparenti e non discriminatori e riguardino unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni in questione.

Articolo 207

Trasferimento del codice sorgente o accesso a tale codice

1.   Una parte non impone il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona fisica o giuridica dell’altra parte né richiede l’accesso a tale codice.

2.   A fini di chiarezza:

a)

le eccezioni generali, le eccezioni relative alla sicurezza e le misure prudenziali di cui all’articolo 199 si applicano alle misure che una parte ha adottato o mantenuto in vigore nel contesto di una procedura di certificazione; e

b)

il paragrafo 1 del presente articolo non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente o alla concessione dell’accesso a tale codice su base commerciale a opera di una persona fisica o giuridica dell’altra parte, per esempio nel contesto di un appalto pubblico o di un contratto liberamente negoziato.

3.   Nulla nel presente articolo pregiudica:

a)

una prescrizione imposta da un giudice, o da un tribunale amministrativo, o da un’autorità garante della concorrenza, a norma del diritto della concorrenza di una parte, al fine di prevenire o porre rimedio a una restrizione o a una distorsione della concorrenza;

b)

una prescrizione imposta da un organismo di regolamentazione a norma delle disposizioni legislative o regolamentari di una parte in materia di protezione della sicurezza pubblica per quanto riguarda gli utenti online, subordinatamente alle salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata;

c)

la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

d)

il diritto di una parte di adottare misure a norma dell’articolo III dell’AAP come integrato dall’articolo 277 del presente accordo.

Articolo 208

Fiducia dei consumatori online

1.   Riconoscendo l’importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la protezione efficace dei consumatori che effettuano transazioni commerciali elettroniche, comprese tra l’altro misure che:

a)

vietano pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli;

b)

impongono ai fornitori di beni e servizi di agire in buona fede e di attenersi a pratiche commerciali leali, anche mediante il divieto di addebitare ai consumatori beni e servizi non richiesti;

c)

obbligano i fornitori di beni e servizi, anche quando agiscono tramite prestatori intermediari di servizi, a fornire ai consumatori informazioni chiare e complete relative ai loro dati identificativi e di recapito, alla transazione in oggetto (tra cui le caratteristiche principali dei beni o servizi e il prezzo pieno comprensivo di tutti gli oneri applicabili) e ai diritti dei consumatori applicabili (nel caso dei prestatori intermediari di servizi, ciò include la possibilità che tali informazioni siano comunicate dal fornitore di beni o servizi); e

d)

concedono ai consumatori l’accesso a mezzi di ricorso in caso di violazione dei loro diritti, compreso il diritto ad avvalersi di mezzi di ricorso qualora i beni o i servizi siano stati pagati e non consegnati o forniti secondo quanto concordato.

2.   Le parti riconoscono l’importanza di conferire adeguati poteri di esecuzione alle rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o ad altri organismi competenti e l’importanza della cooperazione tra queste agenzie al fine di proteggere i consumatori e di rafforzare la fiducia dei consumatori online.

Articolo 209

Comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta

1.   Ciascuna parte provvede affinché gli utenti siano protetti in modo efficace contro le comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta.

2.   Ciascuna parte garantisce che non siano inviate comunicazioni di commercializzazione diretta a utenti aventi natura di persone fisiche, a meno che essi non abbiano espresso il loro consenso, ai sensi della legislazione di ciascuna delle parti, a ricevere tali comunicazioni.

3.   In deroga al paragrafo 2, una parte consente alle persone fisiche o giuridiche che, a norma delle condizioni stabilite dalla legislazione di tale parte, hanno raccolto i dati di contatto di un utente nel contesto della fornitura di beni o servizi, di inviare a detto utente comunicazioni di commercializzazione diretta per propri beni o servizi analoghi.

4.   Ciascuna parte garantisce che le comunicazioni di commercializzazione diretta siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviate e contengano tutte le informazioni necessarie a consentire agli utenti di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.

5.   Ciascuna parte fornisce agli utenti l’accesso ai mezzi di ricorso contro i prestatori che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta che non sono conformi alle misure adottate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi da 1 a 4.

Articolo 210

Dati aperti della pubblica amministrazione

1.   Le parti riconoscono che agevolare l’accesso ai dati della pubblica amministrazione e il loro utilizzo contribuisce a promuovere lo sviluppo economico e sociale, la competitività, la produttività e l’innovazione.

2.   Nella misura in cui sceglie di rendere accessibili a tutti i dati della pubblica amministrazione, una parte si adopera al fine di garantire che, per quanto possibile, i dati:

a)

siano in un formato che ne consenta la ricerca, il recupero, l’utilizzo, il riutilizzo e la ridistribuzione in modo agevole;

b)

siano in un formato leggibile meccanicamente e abilitati spazialmente;

c)

contengano metadati descrittivi, standardizzati per quanto possibile;

d)

siano resi disponibili mediante interfacce di programmazione di un’applicazione affidabili, di facile utilizzo e gratuite;

e)

siano aggiornati regolarmente;

f)

non siano soggetti a condizioni d’uso discriminatorie o che ne limitano inutilmente il riutilizzo; e

g)

siano resi disponibili per il riutilizzo nel pieno rispetto delle corrispondenti norme delle parti in materia di protezione dei dati personali.

3.   Le parti si adoperano per cooperare al fine di individuare modalità che consentano a ciascuna parte di estendere l’accesso ai dati della pubblica amministrazione che la parte ha reso pubblici, nell’intento di creare e accrescere opportunità commerciali, al di là dell’utilizzo di tali dati da parte del settore pubblico.

Articolo 211

Cooperazione su questioni normative per quanto riguarda il commercio digitale

1.   Le parti si scambiano informazioni su questioni normative nel contesto del commercio digitale riguardanti quanto segue:

a)

il riconoscimento e l’agevolazione di servizi di autenticazione elettronica e fiduciari elettronici interoperabili;

b)

il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;

c)

la protezione dei consumatori; e

d)

qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio digitale, comprese le tecnologie emergenti.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle norme e alle garanzie di una parte volte alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche in riferimento ai trasferimenti transfrontalieri di dati personali.

Articolo 212

Intesa sui servizi informatici

1.   Le parti convengono che, ai fini della liberalizzazione degli scambi di servizi e degli investimenti a norma del titolo II della presente rubrica, i seguenti servizi sono considerati servizi informatici e servizi correlati, indipendentemente dal fatto che siano prestati tramite una rete, compreso internet:

a)

consulenza, adattamento, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;

b)

programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (al loro interno e verso l’esterno), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;

c)

elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;

d)

manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; e

e)

servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

2.   A fini di chiarezza, i servizi resi mediante l’utilizzo dei servizi informatici e dei servizi correlati diversi da quelli elencati al paragrafo 1 non sono considerati di per sé servizi informatici e servizi correlati.

TITOLO IV

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI, TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE

Articolo 213

Obiettivi

L’obiettivo del presente titolo è consentire la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti relativi alle transazioni liberalizzate a norma del presente accordo.

Articolo 214

Conto corrente

Ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e a norma degli articoli dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo.

Articolo 215

Movimenti di capitali

1.   Ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e delle altre operazioni, secondo quanto previsto al titolo II della presente rubrica.

2.   Le parti si consultano in seno al comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale al fine di agevolare i movimenti di capitali tra loro, così da promuovere gli scambi e gli investimenti.

Articolo 216

Misure che interessano i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti

1.   Gli articoli 214 e 215 non dovranno interpretarsi in modo da impedire a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

a)

fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;

b)

emissione, negoziazione e commercio di titoli o contratti a termine, opzioni e altri strumenti finanziari;

c)

informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità preposte all’applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;

d)

illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;

e)

esecuzione di ordinanze e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; o

f)

previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

2.   Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 non sono applicate in modo arbitrario o discriminatorio, né costituiscono altrimenti una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.

Articolo 217

Misure di salvaguardia temporanee

1.   In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell’Unione economica e monetaria dell’Unione, quest’ultima può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto strettamente necessario.

Articolo 218

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna

1.   Se una parte incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti (35).

2.   Le misure di cui al paragrafo 1:

a)

sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazionale;

b)

non vanno oltre quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1;

c)

hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1;

d)

evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici o finanziari dell’altra parte; e

e)

non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni simili.

3.   Nel caso degli scambi di merci, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi al GATT 1994 e all’intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

4.   Nel caso degli scambi di servizi, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi all’articolo XII dell’accordo generale sugli scambi di servizi.

5.   La parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne dà notifica all’altra parte senza indugio.

6.   Se una parte adotta o mantiene in vigore restrizioni in virtù del presente articolo, le parti organizzano senza indugio consultazioni in seno al comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Tale comitato valuta le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure tenendo conto di fattori quali:

a)

natura e portata delle difficoltà;

b)

ambiente economico e commerciale esterno; e

c)

interventi correttivi alternativi a disposizione.

7.   Le consultazioni di cui al paragrafo 6 servono a esaminare la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale, ove disponibili, e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della Parte interessata.

TITOLO V

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 219

Obiettivi

Gli obiettivi del presente titolo sono:

a)

agevolare la produzione, la fornitura e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi tra le parti riducendo le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi, contribuendo in tal modo a un’economia più sostenibile e inclusiva; e

b)

garantire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 220

Ambito di applicazione

1.   Le disposizioni del presente titolo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall’accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali cui le parti hanno aderito nel settore della proprietà intellettuale.

2.   Le disposizioni del presente titolo non impediscono alle parti di introdurre una protezione e un’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più estese di quanto prescritto dal presente titolo, purché tale protezione e applicazione non siano in contrasto con le disposizioni del presente titolo.

Articolo 221

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«convenzione di Parigi»: la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967;

b)

«convenzione di Berna»: la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e modificata il 28 settembre 1979;

c)

«convezione di Roma»: la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961;

d)

«OMPI»: l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

e)

«diritti di proprietà intellettuale»: tutte le categorie di proprietà intellettuale contemplate dagli articoli da 225 a 255 del presente titolo e dalla parte II, sezioni da 1 a 7, dell’accordo TRIPS. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi;

f)

«cittadino»: in relazione al diritto di proprietà intellettuale in questione, una persona di una parte che soddisfi i criteri di ammissibilità alla protezione previsti dall’accordo TRIPS e dagli accordi multilaterali conclusi e gestiti sotto l’egida dell’OMPI, cui una parte ha aderito.

Articolo 222

Accordi internazionali

1.   Le parti affermano il loro impegno a rispettare gli accordi internazionali di cui sono firmatarie:

a)

l’accordo TRIPS;

b)

la convenzione di Roma;

c)

la convenzione di Berna;

d)

il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;

e)

il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;

f)

il protocollo relativo all’intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, modificato da ultimo il 12 novembre 2007;

g)

il trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994;

h)

il trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013;

i)

l’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.

2.   Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per ratificare o aderire ai seguenti accordi internazionali:

a)

il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012;

b)

il trattato di Singapore sul diritto dei marchi, adottato a Singapore il 27 marzo 2006.

Articolo 223

Esaurimento

Il presente titolo lascia impregiudicata la libertà delle parti di decidere se, e a quali condizioni, si applica l’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 224

Trattamento nazionale

1.   Per quanto riguarda tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dal presente titolo, ciascuna parte accorda ai cittadini dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve, ove opportuno, le eccezioni già previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna, nella convenzione di Roma e nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, concluso a Washington il 26 maggio 1989. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l’obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente accordo.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la nozione di «protezione» ricomprende le questioni che incidono sulla disponibilità, sull’acquisto, sull’ambito di applicazione, sul mantenimento e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, come pure le questioni che incidono sull’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati dal presente titolo, comprese le misure volte a prevenire l’elusione delle misure tecnologiche efficaci di cui all’articolo 234 e quelle riguardanti le informazioni sul regime dei diritti di cui all’articolo 235.

3.   Una parte può avvalersi delle eccezioni consentite a norma del paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell’altra parte di eleggere domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, se tali eccezioni:

a)

sono necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari di tale parte non incompatibili con il presente titolo; o

b)

non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

4.   Il paragrafo 1 non si applica alle procedure previste dagli accordi multilaterali conclusi sotto l’egida dell’OMPI in materia di acquisto o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

CAPO 2

STANDARD RELATIVI AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE 1

DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI

Articolo 225

Autori

Ciascuna parte riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b)

qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

c)

qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d)

il noleggio al pubblico di originali o copie delle loro opere; ciascuna parte può disporre che la presente lettera non si applichi agli edifici o alle opere delle arti applicate.

Articolo 226

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte riconosce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la fissazione delle loro esecuzioni;

b)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

c)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

d)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

e)

la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l’esecuzione costituisca già di per sé un’esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione;

f)

il noleggio al pubblico della fissazione delle loro esecuzioni.

Articolo 227

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte riconosce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie;

c)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d)

il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.

Articolo 228

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

b)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

c)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni e delle relative copie, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

e)

la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest’ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d’ingresso.

Articolo 229

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali

1.   Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione o per una comunicazione al pubblico.

2.   Ciascuna parte provvede affinché tale remunerazione equa e unica sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. Ciascuna parte può emanare disposizioni normative che stabiliscono le modalità di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.

3.   Ciascuna parte può riconoscere agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali.

Articolo 230

Durata della protezione

1.   I diritti dell’autore di un’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, ciascuna parte può prevedere norme specifiche per il calcolo della durata della protezione delle composizioni musicali con testo, delle opere create da più coautori e delle opere cinematografiche e audiovisive. Ciascuna parte può prevedere norme specifiche per il calcolo della durata della protezione delle opere anonime o pseudonime.

3.   I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono 50 anni dopo la prima diffusione di un’emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le trasmissioni via cavo o via satellite.

4.   I diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle fissazioni delle loro esecuzioni con mezzi diversi dai fonogrammi scadono 50 anni dopo la data di fissazione dell’esecuzione o, se questa è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale periodo, 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o comunicazione al pubblico, se anteriore.

5.   I diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle fissazioni delle loro esecuzioni su fonogrammi scadono 50 anni dopo la data di fissazione dell’esecuzione o, se questa è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale periodo, 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o comunicazione al pubblico, se anteriore.

6.   I diritti dei produttori di fonogrammi scadono 50 anni dopo la fissazione o, se i fonogrammi sono lecitamente pubblicati durante tale periodo, 70 anni dopo tale pubblicazione. In mancanza di una pubblicazione lecita, se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante tale periodo, la durata della protezione è di 70 anni a decorrere da tale atto di comunicazione. Ciascuna parte può prevedere misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione oltre i 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

7.   I termini previsti dal presente articolo sono calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

8.   Ciascuna parte può prevedere termini di protezione più lunghi di quelli previsti dal presente articolo.

Articolo 231

Diritto sulle vendite successive

1.   Ciascuna parte prevede, a favore dell’autore di un’opera d’arte figurativa originale, un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell’opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell’autore.

2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.

3.   Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

4.   La legislazione di ciascuna parte disciplina la procedura per la riscossione di tale remunerazione e i relativi importi.

Articolo 232

Gestione collettiva dei diritti

1.   Le parti favoriscono la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nei rispettivi territori e il trasferimento tra i rispettivi organismi di gestione collettiva dei proventi dei diritti corrisposti per l’uso di tali opere o altro materiale protetto.

2.   Le parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi dei diritti, le detrazioni applicate ai proventi ottenuti, l’utilizzo di tali proventi, la politica di distribuzione e il loro repertorio.

3.   Le parti si adoperano per facilitare accordi tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere il trattamento non discriminatorio dei titolari i cui diritti sono gestiti da tali organismi nel quadro di accordi di rappresentanza.

4.   Ciascuna parte coopera per sostenere gli organismi di gestione collettiva stabiliti nel proprio territorio che rappresentano un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell’altra parte in virtù di un accordo di rappresentanza al fine di garantire che versino in modo accurato, regolare e diligente gli importi dovuti agli organismi di gestione collettiva rappresentati e forniscano a questi ultimi le informazioni sull’importo dei proventi dei diritti riscossi per loro conto e sulle eventuali detrazioni applicate a tali proventi.

Articolo 233

Eccezioni e limitazioni

Le parti circoscrivono le limitazioni o le eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 225 a 229 a determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o di altro materiale e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari.

Articolo 234

Protezione delle misure tecnologiche

1.   Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo. Ciascuna parte può prevedere un regime specifico di tutela giuridica delle misure tecnologiche utilizzate per proteggere i programmi per elaboratore.

2.   Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a)

siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione con la finalità di eludere,

b)

non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere, o

c)

siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche efficaci.

3.   Ai fini della presente sezione, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altro materiale, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi contemplati dalla presente sezione. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione.

4.   Fatta salva la protezione giuridica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte può adottare, ove necessario, le misure appropriate per garantire che la protezione giuridica adeguata contro l’elusione di misure tecnologiche efficaci prevista in conformità del presente articolo non impedisca ai beneficiari delle eccezioni o delle limitazioni previste conformemente all’articolo 233 di avvalersi di tali eccezioni o limitazioni.

Articolo 235

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1.   Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti:

a)

rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;

b)

distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altro materiale protetto a norma della presente sezione, dai quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d’autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione di una parte.

2.   Ai fini del presente articolo, per «informazioni sul regime dei diritti» s’intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l’opera o altro materiale di cui al presente articolo, l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa le condizioni di uso dell’opera o di altro materiale nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3.   Il paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi di tali elementi figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un’opera o di altro materiale di cui al presente articolo.

SEZIONE 2

MARCHI COMMERCIALI

Articolo 236

Classificazione dei marchi

Ciascuna parte mantiene un sistema di classificazione dei marchi coerente con l’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come modificato e riveduto.

Articolo 237

Segni atti a costituire un marchio

Possono costituire un marchio tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti:

a)

a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e

b)

a essere rappresentati nel registro dei marchi di ciascuna parte in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare.

Articolo 238

Diritti conferiti dai marchi

1.   Ciascuna parte stabilisce che la registrazione di un marchio conferisce al titolare diritti esclusivi. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, senza il proprio consenso, di usare nel corso di operazioni commerciali:

a)

un segno identico al marchio registrato, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b)

un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio registrato e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio registrato.

2.   Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre nel territorio della parte in cui il marchio è registrato, nel corso di operazioni commerciali, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, qualora tali prodotti, compreso l’imballaggio, provengano da altri paesi o dall’altra parte e rechino senza autorizzazione un marchio identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti fondamentali dal marchio registrato.

3.   Il diritto del titolare di un marchio a norma del paragrafo 2 si estingue se, nel corso del procedimento volto a determinare l’eventuale violazione del marchio registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio registrato non ha diritto a vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

Articolo 239

Procedura di registrazione

1.   Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva adottata dall’amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è comunicata alla parte interessata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile mediante ricorso.

2.   Ciascuna parte prevede la possibilità per i terzi di opporsi alle domande o, se del caso, alle registrazioni di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.

3.   Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

4.   Le parti fanno il possibile per predisporre un sistema che consenta di effettuare la domanda, il trattamento, la registrazione e il mantenimento dei marchi per via elettronica.

Articolo 240

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all’articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell’accordo TRIPS, le parti applicano la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall’assemblea dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall’assemblea generale dell’OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell’OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.

Articolo 241

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

1.   Ciascuna parte prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l’uso leale di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, e può prevedere altre eccezioni limitate purché queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

2.   Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:

a)

del nome o dell’indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;

b)

di indicazioni o segni relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; o

c)

del marchio per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l’uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché tale uso da parte del terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

3.   Il diritto conferito da un marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi della parte interessata e viene esercitato entro i limiti del territorio in cui è riconosciuto.

Articolo 242

Motivi di decadenza

1.   Ciascuna parte dispone che il marchio può essere dichiarato decaduto se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, esso non ha formato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso nel territorio interessato di una parte in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

2.   Ciascuna parte dispone inoltre che il marchio può essere dichiarato decaduto se, entro cinque anni dalla data di completamento della procedura di registrazione, esso non ha formato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso nel territorio interessato in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

3.   Nessuno può tuttavia far valere che il titolare di un marchio è decaduto dai diritti a esso relativi se, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio. L’inizio o la ripresa dell’uso del marchio, ove intervengano entro i tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza e non prima della scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso, non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l’inizio o la ripresa siano avviati solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata una domanda di decadenza.

4.   Il marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:

a)

sia divenuto, a causa dell’attività o dell’inattività del suo titolare, denominazione abituale nel commercio di un prodotto o servizio per il quale è registrato; o

b)

sia tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi per i quali è registrato, in seguito all’uso che di tale marchio viene fatto dal titolare o col suo consenso in relazione a tali prodotti o servizi.

Articolo 243

Diritto di vietare atti preparatori in relazione all’uso dell’imballaggio o altri mezzi

Se esiste il rischio che l’imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare del marchio, quest’ultimo ha il diritto di vietare le seguenti operazioni se effettuate in ambito commerciale:

a)

l’apposizione di un segno identico o simile al marchio sull’imballaggio, sulle etichette, sui cartellini, sulle caratteristiche o sui dispositivi di sicurezza o autenticazione o su qualsiasi altro mezzo su cui il marchio può essere apposto; o

b)

l’offerta, l’immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l’importazione o l’esportazione dell’imballaggio, delle etichette, dei cartellini, delle caratteristiche o dei dispositivi di sicurezza o autenticazione o di qualsiasi altro mezzo su cui il marchio è apposto.

Articolo 244

Domande in malafede

Il marchio è suscettibile di essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può disporre che tale marchio non sia registrato.

SEZIONE 3

DISEGNI O MODELLI

Articolo 245

Protezione dei disegni o dei modelli registrati

1.   Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi conformemente alla presente sezione.

Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.

2.   Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare o detenere il prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali.

3.   Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale solo:

a)

se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo; e

b)

nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera a), per «normale utilizzazione» si intende l’impiego da parte dell’utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

Articolo 246

Durata della protezione

La durata totale della protezione accordata ai disegni o modelli registrati, compresi i relativi rinnovi, è pari a 25 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda (36).

Articolo 247

Protezione dei disegni o modelli non registrati

1.   Ciascuna parte conferisce ai titolari di un disegno o modello non registrato il diritto di vietare l’uso del medesimo da parte di terzi privi del consenso del titolare solo qualora l’uso contestato derivi dalla copia del disegno o modello non registrato nei rispettivi territori delle parti (37). Tale uso comprende almeno l’offerta a fini di vendita, l’immissione sul mercato, l’importazione o l’esportazione del prodotto.

2.   La durata della protezione accordata al disegno o modello non registrato è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato per la prima volta divulgato al pubblico nel territorio della parte interessata.

Articolo 248

Eccezioni ed esclusioni

1.   Ciascuna parte può prevedere eccezioni limitate alla protezione dei disegni e dei modelli, anche non registrati, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con lo sfruttamento normale dei disegni e dei modelli e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o del modello, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2.   La protezione non copre i disegni o i modelli dettati unicamente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all’interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente paragrafo, un disegno o modello conforme alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 1, è protetto se ha lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare.

Articolo 249

Rapporto con il diritto d’autore

Ciascuna parte provvede affinché i disegni o modelli, compresi quelli non registrati, possano beneficiare anche della protezione offerta dalla normativa sul diritto d’autore vigente nel territorio di tale parte dalla data in cui i disegni o modelli sono stati creati o fissati in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata di tale protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

SEZIONE 4

BREVETTI

Articolo 250

Brevetti e salute pubblica

1.   Le parti riconoscono l’importanza della dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell’OMC a Doha («dichiarazione di Doha»). Ciascuna parte garantisce che l’interpretazione e l’attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente sezione sono coerenti con la dichiarazione di Doha.

2.   Le parti attuano l’articolo 31 bis dell’accordo TRIPS, nonché l’allegato e l’appendice dell’allegato del medesimo accordo.

Articolo 251

Proroga del periodo di protezione conferito da un brevetto per i medicinali e i prodotti fitosanitari

1.   Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari (38) protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sui rispettivi mercati. Le parti riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto, secondo la definizione di cui alla legislazione in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2.   Ciascuna parte prevede, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, un’ulteriore protezione per i prodotti protetti da un brevetto e soggetti alla procedura di autorizzazione amministrativa di cui al paragrafo 1 al fine di compensare il titolare del brevetto per la riduzione della protezione effettiva conferita dal brevetto. Le modalità e le condizioni alle quali viene riconosciuta tale ulteriore protezione, compresa la relativa durata, sono stabilite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

3.   Ai fini del presente titolo, per «medicinale» si intende:

a)

ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali; o

b)

ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’uomo o sugli animali o somministrata all’uomo o agli animali allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.

SEZIONE 5

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

Articolo 252

Protezione dei segreti commerciali

1.   Ciascuna parte mette in atto adeguate procedure giudiziarie e mezzi di ricorso civili per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l’acquisizione, l’uso o la divulgazione del segreto commerciale se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, uso o divulgazione.

2.   Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«segreto commerciale»: informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

i)

sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

ii)

hanno valore commerciale in quanto segrete; e

iii)

sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete;

b)

«detentore del segreto commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale.

3.   Ai fini della presente sezione, almeno le seguenti forme di comportamento sono considerate contrarie alle leali pratiche commerciali:

a)

l’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore di tale segreto, se ottenuto mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto;

b)

l’uso o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore di tale segreto da una persona che soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)

ha acquisito il segreto commerciale in un modo di cui alla lettera a);

ii)

viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o

iii)

viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all’utilizzo del segreto commerciale;

c)

l’acquisizione, l’uso o la divulgazione di un segreto commerciale da parte di un soggetto che, al momento dell’acquisizione, dell’uso o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un altro soggetto che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).

4.   Nulla nella presente sezione dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di comportamento contraria alle leali pratiche commerciali:

a)

la scoperta o creazione indipendente;

b)

l’ingegneria inversa di un prodotto messo a disposizione del pubblico o lecitamente posseduto dal soggetto che acquisisce le informazioni, se quest’ultimo è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione del segreto commerciale;

c)

l’acquisizione, l’uso o la divulgazione di un segreto commerciale in base a quanto richiesto o consentito dalla legislazione di ciascuna parte;

d)

l’esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.

5.   Nulla nella presente sezione dovrà interpretarsi in modo da ostacolare l’esercizio della libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media, in quanto protetti in ciascuna parte, o in modo da limitare la mobilità dei dipendenti o da incidere sull’autonomia delle parti sociali e sul loro diritto di stipulare contratti collettivi in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

Articolo 253

Protezione dei dati comunicati per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale

1.   Ciascuna parte protegge dalla divulgazione a terzi le informazioni commerciali riservate presentate per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali («autorizzazione all’immissione in commercio»), a meno che siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale o tranne qualora la divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente.

2.   Ciascuna parte provvede affinché, per un periodo limitato che deve essere stabilito dalla propria legislazione interna e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, l’autorità responsabile del rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio non accetti domande successive di autorizzazione all’immissione in commercio basate sui risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentate nella domanda di prima autorizzazione all’immissione in commercio rivolta a tale autorità senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all’immissione in commercio, a meno che accordi internazionali cui entrambe le parti hanno aderito non dispongano diversamente.

3.   Ciascuna parte provvede inoltre affinché, per un periodo limitato che deve essere stabilito dalla propria legislazione interna e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, un medicinale successivamente autorizzato da tale autorità sulla base dei risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche di cui al paragrafo 2 non sia immesso in commercio senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all’immissione in commercio, a meno che accordi internazionali cui entrambe le parti hanno aderito non dispongano diversamente.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicati i periodi di protezione supplementari che ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione.

Articolo 254

Protezione dei dati presentati per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari o biocidi

1.   Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo al proprietario di una relazione di una prova o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio in relazione alla sicurezza e all’efficacia di una sostanza attiva, di un prodotto fitosanitario o di un biocida. Durante tale periodo la relazione di una prova o di uno studio non può essere utilizzata a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di una sostanza attiva, di un prodotto fitosanitario o di un biocida, salvo qualora sia stato dimostrato l’esplicito consenso del primo proprietario. Ai fini del presente articolo tale diritto è denominato «protezione dei dati».

2.   La relazione di una prova o di uno studio presentata per l’autorizzazione all’immissione in commercio di una sostanza attiva o di un prodotto fitosanitario deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

essere necessaria per l’autorizzazione o per la modifica di un’autorizzazione al fine di consentire l’uso del prodotto su altre colture; e

b)

essere certificata conforme ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

3.   Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni dalla data della prima autorizzazione concessa dall’autorità competente nel territorio della parte.

4.   Ciascuna parte provvede affinché gli organismi pubblici responsabili del rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio non utilizzino le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a beneficio di un successivo richiedente di un’autorizzazione all’immissione in commercio posteriore, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano state rese pubbliche o meno.

5.   Ciascuna parte stabilisce norme per evitare la duplicazione di test su animali vertebrati.

SEZIONE 6

VARIETÀ VEGETALI

Articolo 255

Protezione delle privative per ritrovati vegetali

Ciascuna parte protegge le privative per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991. Le parti cooperano per promuovere e far rispettare tali diritti.

CAPO 3

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 256

Obblighi generali

1.   Ciascuna parte adotta, conformemente al proprio diritto interno, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Ai fini delle sezioni 1, 2 e 4 del presente capo, il termine «diritti di proprietà intellettuale» non comprende i diritti disciplinati dal capo 2, sezione 5.

2.   Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti caratteristiche:

a)

sono giusti ed equi;

b)

non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati;

c)

sono efficaci, proporzionati e dissuasivi;

d)

sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 257

Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alle sezioni 2 e 4 del presente capo:

a)

ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al diritto di una parte;

b)

a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dal diritto di una parte e nel rispetto del medesimo; e