5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 282/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/301]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 abroga, a decorrere dal 14 dicembre 2019, le decisioni 92/486/CEE (2), 2004/292/CE (3) e 2005/123/CE (4) della Commissione, il regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione (5) e le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1918 (6) e (UE) 2018/1553 (7) della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dal 14 dicembre 2019.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni sulla sanità delle piante non si applicano agli Stati EFTA.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce norme per il funzionamento dell’IMSOC, istituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Per garantire l’omogeneità e l’applicazione uniforme delle norme sui controlli ufficiali nel SEE, gli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA hanno accesso all’IMSOC.

(7)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 11bc [Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I è inserito il seguente punto:

«11bd.

32019 R 1715: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA hanno lo stesso accesso all’IMSOC delle autorità competenti degli Stati membri dell’UE;

b)

l’Autorità di vigilanza EFTA ha accesso all’IMSOC.»

2.

Dopo il punto 31qc (Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione) del capitolo II è inserito il seguente punto:

«31qd.

32019 R 1715: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA hanno lo stesso accesso all’IMSOC delle autorità competenti degli Stati membri dell’UE;

b)

l’Autorità di vigilanza EFTA ha accesso all’IMSOC.»

3.

Il testo dei punti 11a (Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I, 12 (Decisione 92/486/CEE della Commissione) e 118 (Decisione 2004/292/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I, 54 [Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I, 31ja [Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione] e 47a [Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] del capitolo II è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 164c [Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«164d.

32019 R 1715: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA hanno lo stesso accesso all’IMSOC delle autorità competenti degli Stati membri dell’UE;

b)

l’Autorità di vigilanza EFTA ha accesso all’IMSOC.»

2.

Il testo dei punti 54zzzia [Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione] e 54zzzzzm [Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (9).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37.

(2)   GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20.

(3)   GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

(4)   GU L 39 dell’11.2.2005, pag. 53.

(5)   GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 7.

(6)   GU L 280 del 24.10.2015, pag. 31.

(7)   GU L 260 del 17.10.2018, pag. 22.

(8)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(9)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.