26.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 55/3


ACCORDO

tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei

L’UNIONE EUROPEA,

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

di seguito denominati «le Parti»,

CONSTATANDO che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che alcune disposizioni degli accordi bilaterali conclusi da vari Stati membri con paesi terzi sono incompatibili con il diritto dell’Unione,

CONSTATANDO che tra vari Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sono stati conclusi diversi accordi bilaterali sui servizi aerei contenenti disposizioni simili e che gli Stati membri hanno l’obbligo ad adottare tutte le misure necessarie a eliminare le incompatibilità tra tali accordi e i trattati UE,

CONSTATANDO che l’Unione europea ha competenza esclusiva per quanto riguarda vari aspetti che possono essere inclusi negli accordi bilaterali sui servizi aerei tra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in conformità del diritto dell’Unione europea, i vettori aerei dell’Unione europea stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea hanno diritto a un accesso non discriminatorio alla prestazione di servizi aerei fra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l’Unione europea e alcuni paesi terzi che prevedono la possibilità che i cittadini di tali paesi terzi acquisiscano la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità del diritto dell’Unione europea,

RICONOSCENDO che la conformità tra il diritto dell’Unione europea e le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell’Unione europea con il governo della Repubblica popolare cinese fornirà una solida base giuridica per i servizi aerei tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese e garantirà la continuità di tali servizi aerei,

RICONOSCENDO che se uno Stato membro dell’Unione europea ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare per quanto riguarda la sorveglianza in materia di sicurezza è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro dell’Unione europea, i diritti della Repubblica popolare cinese previsti dalle disposizioni relative alla sicurezza dell'accordo concluso tra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica popolare cinese si applicano anche nei confronti di quest’altro Stato membro,

CONSTATANDO che non è un obiettivo dell’Unione europea, nell’ambito del presente accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, alterare l’equilibrio fra i vettori aerei dell’Unione europea e quelli dalla Repubblica popolare cinese, né prevalere sull’interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

RIAFFERMANDO la loro volontà che il riconoscimento del diritto di stabilimento e l’adozione del principio di designazione dell’UE non debbano essere intesi o interpretati nel senso che consentono l’elusione e che non impedirebbero il rifiuto dei diritti di traffico in caso di elusione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell’Unione europea e per «trattati UE» si intendono il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini di uno qualsiasi degli Stati membri.

3.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori aerei o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori aerei o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

4.   La concessione dei diritti di traffico continuerà a essere effettuata tramite accordi bilaterali tra la Repubblica popolare cinese e ogni singolo Stato membro.

Articolo 2

Designazione del vettore aereo, autorizzazioni e permessi, rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o dei permessi

1.   Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell’allegato II, lettere a) e b), per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, le autorizzazioni e i permessi a esso rilasciati dalla Repubblica popolare cinese nonché il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica popolare cinese rilascia gli opportuni permessi e le autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione, conformemente ai trattati UE, alle leggi e ai regolamenti sullo stabilimento di detto Stato membro, e sia in possesso di una licenza di esercizio valida in conformità del diritto dell’Unione europea; e

b)

l’effettivo controllo regolamentare del vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato membro competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione;

c)

il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; e

d)

il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o cittadini di Stati membri e/o altri Stati elencati nell’allegato III e/o cittadini di tali altri Stati e sia effettivamente controllato da questi.

3.   La Repubblica popolare cinese può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

a)

il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione conformemente ai trattati UE o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida in conformità del diritto dell’Unione europea;

b)

l’effettivo controllo regolamentare del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato membro competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione;

c)

il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio;

d)

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o cittadini di Stati membri e/o altri Stati elencati nell’allegato III e/o cittadini di tali altri Stati o non sia effettivamente controllato da questi;

e)

il vettore aereo sia già autorizzato a operare a norma di un accordo bilaterale tra la Repubblica popolare cinese e un altro Stato membro e, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nell’altro Stato membro, inclusa la prestazione di un servizio che è commercializzato come servizio diretto o costituisce un servizio diretto, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico di terza, quarta o quinta libertà imposte dall’altro accordo; o

f)

il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale la Repubblica popolare cinese non ha un accordo bilaterale sui servizi aerei e tale Stato membro abbia negato i diritti di traffico alla Repubblica popolare cinese.

4.   I diritti e gli obblighi di cui al presente articolo non sono esercitati in modo tale da comportare una discriminazione fra i vettori dell’Unione europea in base alla nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica popolare cinese previsti dalle disposizioni relative alla sicurezza dell’accordo concluso fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e la Repubblica popolare cinese si applicano anche per quanto riguarda l’adozione, l’esercizio o il mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione di esercizio di tale vettore aereo.

Articolo 4

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1.   Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica popolare cinese non pregiudicano le norme in materia di concorrenza delle Parti.

2.   Le disposizioni dell’allegato II, lettera d), sono abrogate e cessano di avere effetto.

Articolo 5

Allegati del presente accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 6

Entrata in vigore

1.   Le Parti si notificano reciprocamente per iscritto, per via diplomatica, l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica.

2.   Il presente accordo si applica agli accordi e alle convenzioni elencati nell’allegato I che sono in vigore.

Articolo 7

Riesame, revisione o modifica

1.   Le Parti controllano e riesaminano periodicamente l’attuazione del presente accordo. Tali riesami valutano in particolare gli eventuali effetti negativi imprevisti del presente accordo, osservati da ciascuna delle Parti.

2.   Su richiesta di una di esse, le Parti svolgono consultazioni al fine di concordare risposte adeguate agli effetti imprevisti di cui al paragrafo 1.

3.   Le Parti possono riesaminare, rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento, di comune intesa.

Articolo 8

Risoluzione

1.   La risoluzione di un accordo elencato nell’allegato I comporta la contestuale risoluzione di tutte le disposizioni del presente accordo relative agli accordi in questione.

2.   La risoluzione di tutti gli accordi elencati nell’allegato I comporta la contestuale risoluzione del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in duplice copia, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese.

Image 1

Image 2


ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

Accordi sui servizi aerei o altre convenzioni, modificati o emendati, tra la Repubblica popolare cinese e gli Stati membri dell’Unione europea, conclusi, firmati o siglati alla data della firma del presente accordo:

accordo tra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Pechino il 12 settembre 1985, di seguito denominato «accordo Cina-Austria» nell’allegato II;

accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Pechino il 20 aprile 1975, di seguito denominato «accordo Cina-Belgio» nell’allegato II;

accordo sui trasporti aerei tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare cinese firmato a Pechino il 21 giugno 1993, di seguito denominato «accordo Cina-Bulgaria» nell’allegato II;

accordo sui servizi aerei tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica popolare cinese firmato a Zagabria il 20 giugno 2009, di seguito denominato «accordo Cina-Croazia» nell’allegato II;

accordo sui trasporti aerei civili tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica popolare cinese siglato il 5 aprile 2000, di seguito denominato «accordo Cina-Cipro» nell’allegato II;

accordo sui trasporti aerei tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica popolare cinese firmato a Pechino il 25 maggio 1988, dalle cui disposizioni la Repubblica ceca ha dichiarato di considerarsi vincolata, di seguito denominato «accordo Cina-Repubblica ceca» nell’allegato II;

accordo sui servizi aerei tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica popolare cinese siglato il 12 marzo 2010, di seguito denominato «accordo Cina-Danimarca» nell’allegato II;

accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Tallinn il 1o marzo 1999, di seguito denominato «accordo Cina-Estonia» nell’allegato II;

accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Pechino il 2 ottobre 1975, di seguito denominato «accordo Cina-Finlandia» nell’allegato II;

accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare cinese relativo alle comunicazioni aeree, firmato a Parigi il 1o giugno 1966, di seguito denominato «accordo Cina-Francia» nell’allegato II;

accordo sui trasporti aerei civili tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 31 ottobre 1975, modificato dal protocollo che modifica l’accordo sui trasporti aerei civili tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica popolare cinese firmato a Pechino l’11 dicembre 1995, di seguito denominato «accordo Cina-Germania» nell’allegato II;

accordo tra il governo del Regno di Grecia e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Pechino il 23 maggio 1973, di seguito denominato «accordo Cina-Grecia» nell’allegato II;

accordo sui trasporti aerei tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica popolare cinese firmato a Budapest il 15 settembre 1993, di seguito denominato «accordo Cina-Ungheria» nell’allegato II;

accordo tra il governo dell’Irlanda e il governo della Repubblica popolare cinese sui trasporti aerei civili, firmato a Pechino il 14 settembre 1998, di seguito denominato «accordo Cina-Irlanda» nell’allegato II;

accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Pechino l’8 gennaio 1973, di seguito denominato «accordo Cina-Italia» nell’allegato II;

accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Riga il 4 marzo 1999, di seguito denominato «accordo Cina-Lettonia» nell’allegato II;

accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Pechino il 18 novembre 2002, di seguito denominato «accordo Cina-Lussemburgo» nell’allegato II;

accordo tra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Pechino il 1o settembre 1997, di seguito denominato «accordo Cina-Malta» nell’allegato II;

accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Pechino il 23 maggio 1996, di seguito denominato «accordo Cina-Paesi Bassi» nell’allegato II;

accordo tra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Pechino il 20 marzo 1986, di seguito denominato «accordo Cina-Polonia» nell’allegato II;

accordo sui trasporti aerei tra il governo della Repubblica portoghese il governo della Repubblica popolare cinese siglato il 26 marzo 1999, di seguito denominato «accordo Cina-Portogallo» nell’allegato II;

accordo tra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Bucarest il 6 aprile 1972, di seguito denominato «accordo Cina-Romania» nell’allegato II;

accordo sui servizi aerei tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica popolare cinese siglato il 12 agosto 2010, di seguito denominato «accordo Cina-Slovacchia» nell’allegato II;

accordo tra il governo della Repubblica federale socialista di Iugoslavia e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai trasporti aerei civili, che è stato firmato a Belgrado il 14 aprile 1972 e rimane in vigore tra Cina e Slovenia, di seguito denominato «accordo Cina-Slovenia» nell’allegato II;

accordo tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica popolare cinese firmato a Pechino il 19 giugno 1978, di seguito denominato «accordo Cina-Spagna» nell’allegato II;

accordo sui servizi aerei tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica popolare cinese siglato il 12 marzo 2010, di seguito denominato «accordo Cina-Svezia» nell’allegato II;

accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica popolare cinese relativo ai servizi aerei, siglato il 14 aprile 2011, di seguito denominato «accordo Cina-Regno Unito» nell’allegato II.


ALLEGATO II

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell’accordo Cina-Austria;

articolo 3 dell’accordo Cina-Belgio;

articolo 3 dell’accordo Cina-Bulgaria;

articolo 3 dell’accordo Cina-Croazia;

articolo 3 dell’accordo Cina-Cipro;

articolo 3 dell’accordo Cina-Repubblica ceca;

articolo 3 dell’accordo Cina-Danimarca;

articolo 3 dell’accordo Cina-Estonia;

articolo 2 dell’accordo Cina-Finlandia;

articolo 2 dell’accordo Cina-Francia;

articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo Cina-Germania;

articolo 3 dell’accordo Cina-Grecia;

articolo 3 dell’accordo Cina-Ungheria;

articolo 3 dell’accordo Cina-Irlanda;

articolo III dell’accordo Cina-Italia;

articolo 3 dell’accordo Cina-Lettonia;

articolo 3 dell’accordo Cina-Lussemburgo;

articolo 3 dell’accordo Cina-Malta;

articolo 3 dell’accordo Cina-Paesi Bassi;

articolo 3 dell’accordo Cina-Polonia;

articolo 3 dell’accordo Cina-Portogallo;

articolo 2 dell’accordo Cina-Romania;

articolo 3 dell’accordo Cina-Slovacchia;

articolo 2 dell’accordo Cina-Slovenia;

articolo 2 dell’accordo Cina-Spagna;

articolo 3 dell’accordo Cina-Svezia;

articolo 4 dell’accordo Cina-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell’accordo Cina-Austria;

articolo 4 dell’accordo Cina-Belgio;

articolo 4 dell’accordo Cina-Bulgaria;

articolo 4 dell’accordo Cina-Croazia;

articolo 4 dell’accordo Cina-Cipro;

articolo 4 dell’accordo Cina-Repubblica ceca;

articolo 4 dell’accordo Cina-Danimarca;

articolo 4 dell’accordo Cina-Estonia;

articolo 3 dell’accordo Cina-Finlandia;

articolo 15 dell’accordo Cina-Francia;

articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo Cina-Germania;

articolo 4 dell’accordo Cina-Grecia;

articolo 4 dell’accordo Cina-Ungheria;

articolo 4 dell’accordo Cina-Irlanda;

articolo III dell’accordo Cina-Italia;

articolo 4 dell’accordo Cina-Lettonia;

articolo 4 dell’accordo Cina-Lussemburgo;

articolo 4 dell’accordo Cina-Malta;

articolo 4 dell’accordo Cina-Paesi Bassi;

articolo 4 dell’accordo Cina-Polonia;

articolo 4 dell’accordo Cina-Portogallo;

articolo 2 dell’accordo Cina-Romania;

articolo 4 dell’accordo Cina-Slovacchia;

articolo 3 dell’accordo Cina-Slovenia;

articolo 3 dell’accordo Cina-Spagna;

articolo 4 dell’accordo Cina-Svezia;

articolo 5 dell’accordo Cina-Regno Unito.

c)

Sicurezza:

articolo 15 dell’accordo Cina-Croazia;

articolo 13 dell’accordo Cina-Danimarca;

articolo 17 dell’accordo Cina-Ungheria;

articolo XI bis dell’accordo Cina-Italia;

articolo 6 dell’accordo Cina-Lussemburgo;

articolo 15 dell’accordo Cina-Portogallo;

articolo 8 dell’accordo Cina-Slovacchia;

allegato 3 del memorandum d’intesa Cina-Spagna firmato a Pechino il 26 novembre 2004;

articolo 13 dell’accordo Cina-Svezia;

articolo 10 dell’accordo Cina-Regno Unito.

d)

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza:

articolo 12, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafi da 2 a 4, dell’accordo Cina-Bulgaria;

articolo 9, paragrafi da 2 a 4, dell’accordo Cina-Cipro;

articolo 10, paragrafo 2, e articolo 12, paragrafi da 2 a 4, dell’accordo Cina-Repubblica ceca;

articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dell’accordo Cina-Estonia;

articolo 7, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafi da 2 a 6, dell’accordo Cina-Finlandia;

per l’accordo Cina-Francia:

articolo 5, paragrafo 1, ultima frase, e paragrafi 2 e 3,

articolo 3, paragrafo 1, prime due frasi, e paragrafo 2, prima frase e lettera B),

i termini «in the currency agreed on between the designated airlines of both Contracting Parties» (nella valuta concordata fra le compagnie aeree designate di entrambe le Parti contraenti) nell’articolo 12, modificato dallo scambio di note diplomatiche del 15 e 22 settembre 1966,

articolo 16, modificato dallo scambio di note diplomatiche del 27 luglio e del 7 settembre 1973,

paragrafo II, punto 2), secondo comma, dello scambio di note diplomatiche del 19 gennaio e dell’11 marzo 1991 (inizia con «Moreover, the operating conditions of those services...» (Inoltre, le condizioni operative di tali servizi...);

per l’accordo Cina-Germania:

articolo 7, paragrafo 3, prima frase, e i termini «so agreed» (così convenuto) nella seconda frase,

articolo 8, paragrafo 2, prima frase, e il termine «such» (tale) nella seconda frase,

articolo 8, paragrafo 3, i termini «so agreed» (così convenuto),

articolo 8, paragrafo 4, i termini «If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 2 of this Article, or» (Se non può essere concordata una tariffa in conformità al presente articolo, paragrafo 2, oppure) e i termini «agreed in accordance with the provisions of paragraph 2» (concordato in conformità alle disposizioni del paragrafo 2);

articolo 10, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafi da 2 a 5, dell’accordo Cina-Grecia;

articolo 10, paragrafi da 2 a 4, dell’accordo Cina-Ungheria;

articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dell’accordo Cina-Lettonia;

articolo 11, paragrafi da 2 a 4, dell’accordo Cina-Lussemburgo;

articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), dell’accordo Cina-Malta;

articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dell’accordo Cina-Paesi Bassi;

articolo 10, paragrafo 2, e articolo 12, paragrafi da 2 a 4, dell’accordo Cina-Polonia;

articolo 17, paragrafi da 2 a 5, dell’accordo Cina-Portogallo;

articolo 4, paragrafi da 2 a 3, dell’accordo Cina-Slovenia;

articolo 7, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafi da 2 a 6, dell’accordo Cina-Spagna.


ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica di Islanda (a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Principato del Liechtenstein (a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Regno di Norvegia (a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

Confederazione svizzera (a norma dell’accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).