16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 120/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/727]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione del butan-1-olo, dell’esan-1-olo, dell’ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell’eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell’etanolo, dell’acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell’esanale, dell’ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell’eptanale, dell’undecanale, dell’1,1-dietossietano, dell’acido formico, dell’acido acetico, dell’acido propionico, dell’acido valerico, dell’acido esanoico, dell’acido ottanoico, dell’acido decanoico, dell’acido dodecanoico, dell’acido oleico, dell’acido esadecanoico, dell’acido tetradecanoico, dell’acido eptanoico, dell’acido nonanoico, dell’acetato di etile, del propilacetato, dell’acetato di butile, dell’acetato di esile, dell’acetato di ottile, dell’acetato di nonile, dell’acetato di decile, dell’acetato di dodecile, dell’acetato di eptile, dell’acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell’esanoato di etile, dell’esanoato di propile, dell’esanoato di pentile, dell’esanoato di esile, dell’esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell’ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell’es-3-enoato di etile, dell’esadecanoato di etile, del trans-2-butenoato di etile, dell’undecanoato di etile, dell’isovalerato di butile, dell’isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell’isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/54 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell’isopentanolo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell’acido 3-metilbutirrico, dell’acido 2-metilvalerico, dell’acido 2-etilbutirrico, dell’acido 2-metilbutirrico, dell’acido 2-metileptanoico, dell’acido 4-metilnonanoico, dell’acido 4-metilottanoico, dell’acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell’esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell’ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell’isobutirrato di isobutile, dell’isobutirrato di isopentile, dell’isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell’isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione dell’acido lattico, dell’acido 4-ossovalerico, dell’acido succinico, dell’acido fumarico, dell’acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell’undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell’ottano-1,5-lattone, dell’eptano-1,4-lattone e dell’esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell’alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell’isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell’1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione dell’alcole benzilico, dell’alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell’acido benzoico, dell’acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell’esanoato di benzile, dell’isobutirrato di benzile, dell’isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell’acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, relativo all’autorizzazione dell’estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani (6).

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(8)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 195 [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/219 della Commissione] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«196.

32017 R 0053: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione del butan-1-olo, dell’esan-1-olo, dell’ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell’eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell’etanolo, dell’acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell’esanale, dell’ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell’eptanale, dell’undecanale, dell’1,1-dietossietano, dell’acido formico, dell’acido acetico, dell’acido propionico, dell’acido valerico, dell’acido esanoico, dell’acido ottanoico, dell’acido decanoico, dell’acido dodecanoico, dell’acido oleico, dell’acido esadecanoico, dell’acido tetradecanoico, dell’acido eptanoico, dell’acido nonanoico, dell’acetato di etile, del propilacetato, dell’acetato di butile, dell’acetato di esile, dell’acetato di ottile, dell’acetato di nonile, dell’acetato di decile, dell’acetato di dodecile, dell’acetato di eptile, dell’acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell’esanoato di etile, dell’esanoato di propile, dell’esanoato di pentile, dell’esanoato di esile, dell’esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell’ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell’es-3-enoato di etile, dell’esadecanoato di etile, del trans-2-butenoato di etile, dell’undecanoato di etile, dell’isovalerato di butile, dell’isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell’isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 1).

197.

32017 R 0054: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/54 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell’isopentanolo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell’acido 3-metilbutirrico, dell’acido 2-metilvalerico, dell’acido 2-etilbutirrico, dell’acido 2-metilbutirrico, dell’acido 2-metileptanoico, dell’acido 4-metilnonanoico, dell’acido 4-metilottanoico, dell’acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell’esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell’ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell’isobutirrato di isobutile, dell’isobutirrato di isopentile, dell’isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell’isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 80).

198.

32017 R 0056: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione dell’acido lattico, dell’acido 4-ossovalerico, dell’acido succinico, dell’acido fumarico, dell’acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell’undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell’ottano-1,5-lattone, dell’eptano-1,4-lattone e dell’esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 129).

199.

32017 R 0062: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell’alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell’isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell’1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 186).

200.

32017 R 0063: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all’autorizzazione dell’alcole benzilico, dell’alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell’acido benzoico, dell’acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell’esanoato di benzile, dell’isobutirrato di benzile, dell’isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell’acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 214).

201.

32017 R 0307: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, relativo all’autorizzazione dell’estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani (GU L 44 del 22.2.2017, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/53, (UE) 2017/54, (UE) 2017/56, (UE) 2017/62, (UE) 2017/63 e (UE) 2017/307 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 1.

(2)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 80.

(3)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 129.

(4)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 186.

(5)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 214.

(6)  GU L 44 del 22.2.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.