29.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 305/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 55/2017
del 17 marzo 2017
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1819]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva a basso rischio Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione, del 26 agosto 2016, che approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(5) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
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2. |
Dopo il punto 13zzzzzzn (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/950, (UE) 2016/952, (UE) 2016/1424 e (UE) 2016/1429 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3.
(2) GU L 159 del 16.6.2016, pag. 10.
(3) GU L 231 del 26.8.2016, pag. 25.
(4) GU L 232 del 27.8.2016, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.