22.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 297/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 18/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1752]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di AMTT, diquat, dodina, glufosinato e tritosulfuron in o su determinati prodotti (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e tebuconazolo in o su determinati prodotti (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone in o su determinati prodotti (4). |
(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(6) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32016 R 1002: Regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 1), |
— |
32016 R 1003: Regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46), |
— |
32016 R 1015: Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1), |
— |
32016 R 1016: Regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22).» |
Articolo 2
Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32016 R 1002: Regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 1), |
— |
32016 R 1003: Regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46), |
— |
32016 R 1015: Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1), |
— |
32016 R 1016: Regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22).» |
Articolo 3
I testi dei regolamenti (UE) 2016/1002, (UE) 2016/1003, (UE) 2016/1015 e (UE) 2016/1016 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 167 del 24.6.2016, pag. 1.
(2) GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46.
(3) GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1.
(4) GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.