6.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/107


DECISIONE N. 1/2018 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE - GEORGIA,

del 20 marzo 2018

recante sostituzione del protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2018/836]

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine.

(2)

L'accordo è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(3)

L'articolo 38 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.

(4)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(5)

L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Con decisione n. 1/2016 (3), il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che la Georgia debba essere invitata ad aderire alla convenzione.

(6)

L'Unione e la Georgia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 17 maggio 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o luglio 2017.

(7)

È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o giugno.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

Per il sottocomitato doganale

Il presidente

S. URIDIA

Segretari

D. WENCEL

M. KHVEDELIDZE


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(3)  Decisione n. 1/2016 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 28 settembre 2016, relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 118).


ALLEGATO

«

PROTOCOLLO I

relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“la convenzione”).

2.   Tutti i riferimenti all'“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Risoluzione delle controversie

1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o la Georgia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione e la Georgia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione e la Georgia.

Articolo 5

Disposizioni transitorie – cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova e la Georgia, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

»

(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.