26.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/3


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

L'UNIONE EUROPEA (di seguito «Unione»),

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO (di seguito «Marocco»),

dall'altra,

(di seguito «le parti»),

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (1), entrato in vigore il 1o marzo 2000, prevede la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica;

CONSIDERANDO che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, entrato in vigore il 14 marzo 2005, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione delle parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

CONSIDERANDO che il processo che ha portato al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo («PRIMA») è iniziato nel 2012 con la Conferenza euromediterranea sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione svoltasi a Barcellona, nel corso della quale i partecipanti hanno convenuto di avviare un partenariato rinnovato per la ricerca e l'innovazione, basato sui principi di cotitolarità, interesse reciproco e condivisione dei vantaggi;

CONSIDERANDO che il Marocco svolge un ruolo attivo in questo processo e che, con lettera del 26 settembre 2014, ha formalmente espresso l'impegno finanziario nei confronti del programma PRIMA;

CONSIDERANDO che, nel dicembre 2014, alcuni Stati membri dell'Unione e alcuni paesi terzi, tra cui il Marocco, hanno presentato alla Commissione europea la proposta relativa a un «programma congiunto PRIMA»;

CONSIDERANDO che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), regola i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'Unione e dei paesi terzi associati a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»), che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;

CONSIDERANDO che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, il Marocco diventa Stato partecipante a PRIMA, a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della sua partecipazione a PRIMA;

CONSIDERANDO che il Marocco ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

CONSIDERANDO che un accordo internazionale tra l'Unione e il Marocco è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi del Marocco in qualità di Stato partecipante a PRIMA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'aera del Mediterraneo («PRIMA»).

Articolo 2

Termini e condizioni la partecipazione del Marocco a PRIMA

I termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324. Le parti adempiono agli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, di tale decisione. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

Articolo 3

Applicazione territoriale

L'ambito di applicazione territoriale del presente accordo è quello stabilito nell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.

Articolo 4

Firma e applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Articolo 5

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 6.

Articolo 6

Denuncia

1.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine.

La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2.   I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

3.   Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

Articolo 7

Composizione delle controversie

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 86 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на десети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diez de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne desátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am zehnten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the tenth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le dix avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu desetog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dieci aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, tien april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em dez de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la zece aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli desiateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne desetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tionde april år tjugohundraarton.

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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(1)  GU UE L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(2)  Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GUUE L 185 del 18.7.2017, pag. 1).