1.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA N. 1/2017
dell'8 febbraio 2017
che modifica la tabella II, la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2017/362]
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1), di seguito denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (2), firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7 di detto protocollo,
rammentando che il protocollo n. 2 riveduto è stato stipulato con l'obiettivo di migliorare il reciproco accesso al mercato dei prodotti agricoli trasformati,
riferendosi alle preoccupazioni sollevate dall'UE nel corso del 61o incontro del comitato misto del 3 dicembre 2015,
considerando l'utilità di procedere a un adeguamento tecnico per fissare gli importi di base elencati nella tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 tramite un aumento dal 15 al 18,5 % dello sconto applicato alle differenze del prezzo di riferimento al fine di fissare gli importi di base,
considerando che tale adeguamento tecnico offre una soluzione alle preoccupazioni dell'UE concernenti la conservazione dei margini preferenziali relativi delle parti contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 2 e che esso è in linea con l'obiettivo ultimo dell'accordo, ovvero sviluppare in maniera armoniosa i commerci tra le parti contraenti,
facendo notare che le parti contraenti intendono continuare a osservare i rispettivi obblighi stabiliti dal protocollo n. 2, in particolare l'attuazione della clausola di riesame di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, almeno una volta l'anno, in linea con gli obiettivi del protocollo,
considerando quanto segue:
(1) |
Le tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo riportano l'elenco dei prodotti cui si applica il medesimo protocollo. Tutti i prodotti elencati alla voce relativa al codice SA 2202 rientrano nel campo di applicazione del protocollo n. 2, con l'eccezione dei succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati. Interpretazioni divergenti della definizione di succo di frutta o di succo di ortaggi diluito con acqua o gassato hanno portato a pratiche di classificazione non coerenti. |
(2) |
La denominazione dei prodotti elencati alla voce relativa al codice SA 2202 che sono esclusi dal campo di applicazione del protocollo dovrebbe essere chiarita nella tabella II. |
(3) |
Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento per le parti contraenti. |
(4) |
Sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo. |
(5) |
È pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nella tabella III e nella tabella IV, lettera b) del protocollo n. 2, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:
a) |
la tabella II è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione; |
b) |
la tabella III è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione; |
c) |
nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo riportato nell'allegato III della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2017 e si applica a decorrere da tale data.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 1o marzo 2017.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017
Per il comitato misto
Il presidente
Petros SOURMELIS
(1) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
(2) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.
ALLEGATO I
Nella tabella II, la voce relativa al codice SA 2202 è sostituita dalla seguente:
«Codice SA |
Denominazione dei prodotti |
||
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009 : |
||
.10 |
|
||
.91 |
|
||
.99 |
|
||
ex ex .99 |
|
ALLEGATO II
«Tabella III
Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera
Materia prima agricola |
Prezzo interno di riferimento svizzero CHF per 100 kg netti |
Prezzo interno di riferimento dell'UE CHF per 100 kg netti |
Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/prezzo di riferimento UE CHF per 100 kg netti |
Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/prezzo di riferimento UE EUR per 100 kg netti |
Frumento tenero |
52,10 |
18,37 |
33,75 |
0,00 |
Frumento duro |
— |
— |
1,20 |
0,00 |
Segala |
42,75 |
16,35 |
26,40 |
0,00 |
Orzo |
— |
— |
— |
— |
Granturco |
— |
— |
— |
— |
Farina di frumento tenero |
90,40 |
40,20 |
50,20 |
0,00 |
Latte intero in polvere |
585,00 |
261,37 |
323,65 |
0,00 |
Latte scremato in polvere |
396,20 |
195,08 |
201,10 |
0,00 |
Burro |
1 010,90 |
368,10 |
642,80 |
0,00 |
Zucchero bianco |
— |
— |
— |
— |
Uova |
— |
— |
38,00 |
0,00 |
Patate fresche |
43,25 |
17,66 |
25,60 |
0,00 |
Grasso vegetale |
— |
— |
170,00 |
0,00» |
ALLEGATO III
Tabella IV
«b) |
Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:
|