12.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 191/2015

del 10 luglio 2015

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/31]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (1).

(2)

La direttiva 2008/99/CE riguarda sia atti integrati nell'accordo SEE che atti non integrati nell'accordo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1 l (Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«1 m.

32008 L 0099: Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Poiché determinati atti comunitari elencati nella direttiva 2008/99/CE non sono integrati nell'accordo SEE, tutti i riferimenti a tali atti, alle definizioni ivi riportate e a reati che rientrano nel loro campo di applicazione contenuti nella direttiva 2008/99/CE non si applicano agli Stati EFTA. Questi atti sono attualmente:

i)

la direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione,

ii)

la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,

iii)

la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,

iv)

la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti,

v)

il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio,

vi)

la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane,

vii)

la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione,

viii)

la direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci,

ix)

la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/99/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI

relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 191/2015, del 10 luglio 2015, che integra la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE

«La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si basa sull'articolo 175 TCE (ora articolo 192 TFUE) e mira a garantire un'efficace tutela dell'ambiente utilizzando i mezzi giuridici previsti dal diritto penale. Le parti contraenti hanno convenuto che tale direttiva deve essere integrata nell'accordo SEE. Le parti contraenti convengono che l'integrazione della direttiva 2008/99/CE lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE e prendono atto che, in seguito all'entrata in vigore del TFUE, il legislatore dell'UE può stabilire, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in un particolare settore di competenza dell'UE se questo «si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione». Le future misure legislative adottate a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, non saranno rilevanti ai fini del SEE.»