12.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/25 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 191/2015
del 10 luglio 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/31]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (1). |
(2) |
La direttiva 2008/99/CE riguarda sia atti integrati nell'accordo SEE che atti non integrati nell'accordo. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 1 l (Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«1 m. |
32008 L 0099: Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28). Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: Poiché determinati atti comunitari elencati nella direttiva 2008/99/CE non sono integrati nell'accordo SEE, tutti i riferimenti a tali atti, alle definizioni ivi riportate e a reati che rientrano nel loro campo di applicazione contenuti nella direttiva 2008/99/CE non si applicano agli Stati EFTA. Questi atti sono attualmente:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2008/99/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI
relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 191/2015, del 10 luglio 2015, che integra la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE
«La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si basa sull'articolo 175 TCE (ora articolo 192 TFUE) e mira a garantire un'efficace tutela dell'ambiente utilizzando i mezzi giuridici previsti dal diritto penale. Le parti contraenti hanno convenuto che tale direttiva deve essere integrata nell'accordo SEE. Le parti contraenti convengono che l'integrazione della direttiva 2008/99/CE lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE e prendono atto che, in seguito all'entrata in vigore del TFUE, il legislatore dell'UE può stabilire, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in un particolare settore di competenza dell'UE se questo «si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione». Le future misure legislative adottate a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, non saranno rilevanti ai fini del SEE.»