27.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/3


TRATTATO

che istituisce la Comunità dei trasporti

Le parti,

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «Unione europea»,

e

LE PARTI DELL’EUROPA SUDORIENTALE, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo (*1) (in seguito denominato «Kosovo»), il Montenegro, la Repubblica della Serbia,

tutte le suddette in seguito denominate «parti contraenti»,

CONSOLIDANDO i lavori condotti nel quadro del memorandum d’intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale dell’Europa sudorientale firmato a Lussemburgo l’11 giugno 2004, e CONSTATANDO che tale memorandum non sarà più rilevante;

RICONOSCENDO il carattere integrato del trasporto internazionale e DESIDERANDO istituire una Comunità dei trasporti tra l’Unione europea e le parti dell’Europa sudorientale fondata sull’integrazione progressiva del mercato dei trasporti delle parti contraenti sulla base del pertinente acquis;

CONSIDERANDO che le norme riguardanti la Comunità dei trasporti si devono applicare su base multilaterale all’interno della suddetta Comunità e che è pertanto necessario definire norme specifiche a tale riguardo;

PRENDENDO ATTO dell’accordo interinale e relativo memorandum sulle misure pratiche firmato dalla Repubblica ellenica e dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel 1995;

CONCORDANDO sul fatto che è opportuno fondare le regole della Comunità dei trasporti sulla pertinente legislazione in vigore nell’Unione europea, ricapitolata nell’allegato I, nell’ambito del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e TENUTO CONTO delle modifiche ivi contemplate, compresa la sostituzione di «Comunità europea» con «Unione europea»;

COSCIENTI che l’integrazione dei mercati dei trasporti non può essere conseguita in un’unica fase, ma richiederà una transizione facilitata da disposizioni specifiche di durata limitata;

SOTTOLINEANDO che gli operatori dei trasporti dovrebbero beneficiare di un trattamento non discriminatorio in materia di accesso alle infrastrutture dei trasporti;

COSCIENTI del desiderio di ciascuna delle parti dell’Europa sudorientale di rendere la propria legislazione relativa ai trasporti e alle questioni connesse compatibile con quella dell’Unione europea, anche considerando gli sviluppi legislativi futuri dell’acquis dell’Unione;

RICONOSCENDO l’importanza che riveste l’assistenza tecnica a questo riguardo;

TENENDO PRESENTE la necessità di proteggere l’ambiente e combattere i cambiamenti climatici e che lo sviluppo del settore dei trasporti resti sostenibile;

TENENDO PRESENTE la necessità di considerare la dimensione sociale della Comunità dei trasporti e di istituire strutture di dialogo sociale nelle parti dell’Europa sudorientale;

COSCIENTI della prospettiva europea delle parti dell’Europa sudorientale, confermata di recente da vari vertici europei del Consiglio;

PRENDENDO ATTO del fatto che l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Repubblica di Serbia e la Repubblica di Albania sono paesi candidati all’adesione all’Unione europea e che la Bosnia-Erzegovina ha fatto anch’essa domanda di adesione;

PRENDENDO ATTO del fatto che al momento del ricevimento di documenti rilasciati dalle autorità del Kosovo ai sensi del presente trattato, potrebbero applicarsi le procedure interne degli Stati membri dell’Unione europea;

PRENDENDO ATTO della determinazione dei paesi candidati e dei potenziali candidati a facilitare il ravvicinamento all’Unione europea e ad attuare l’acquis, in particolare nel settore dei trasporti,

HANNO DECISO DI ISTITUIRE UNA COMUNITÀ DEI TRASPORTI:

Articolo 1

Obiettivi e principi

1.   Il presente trattato è inteso a istituire una Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo, e a sviluppare la rete di trasporti tra l’Unione europea e le parti dell’Europa sudorientale, in seguito denominata «Comunità dei trasporti». La Comunità dei trasporti si fonda sull’integrazione progressiva dei mercati dei trasporti delle parti dell’Europa sudorientale nel mercato dei trasporti dell’Unione europea sulla base del pertinente acquis, anche in materia di norme tecniche, interoperabilità, sicurezza, security, gestione del traffico, politica sociale, appalti pubblici e ambiente, per tutti i modi di trasporto, escluso il trasporto aereo. A tal fine il presente trattato stabilisce le norme applicabili tra le parti contraenti alle condizioni stabilite di seguito. Tali norme comprendono le disposizioni stabilite negli atti di cui all’allegato I.

2.   Le disposizioni del presente trattato si applicano solo nella misura in cui riguardano i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo e le reti di trasporto, comprese le infrastrutture aeroportuali, o materie connesse indicate nell’allegato I.

3.   Il presente trattato è composto da una serie di articoli che definiscono il funzionamento generale della Comunità dei trasporti, in seguito denominato «trattato di base», da una serie di allegati, dei quali l’allegato I enumera gli atti dell’Unione europea applicabili tra le parti contraenti nell’ambito del trattato di base, e da una serie di protocolli, di cui almeno uno per ciascuna parte dell’Europa sudorientale stabilisce le disposizioni transitorie ad essa applicabili.

Articolo 2

1.   Ai fini del presente trattato si intende per:

a)

«trattato»: il trattato di base, i relativi allegati, gli atti menzionati nell’allegato I nonché i relativi protocolli;

b)

«parti dell’Europa sudorientale»: la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo, il Montenegro e la Repubblica di Serbia;

c)

nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente trattato, compresi i relativi allegati e protocolli, costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell’Unione europea, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso;

d)

«convenzione»: la convenzione o l’accordo internazionale sui trasporti internazionali, aperto alla firma, diverso dal presente trattato;

e)

«Stato membro UE»: uno Stato membro dell’Unione europea;

f)

«acquis»: il corpus legislativo adottato dall’Unione europea per il conseguimento dei suoi obiettivi;

2.   L’utilizzo dei termini «paese», «cittadino», «cittadini», «territorio» o «bandiera» non pregiudica lo status di diritto internazionale di ciascuna parte contraente.

Articolo 3

1.   Le disposizioni applicabili degli atti menzionati o contenuti sia nell’allegato I, adattato conformemente all’allegato II, o nelle decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti.

2.   Tali disposizioni fanno o faranno parte dell’ordinamento giuridico interno delle parti dell’Europa sudorientale secondo le modalità seguenti:

a)

un atto corrispondente a un regolamento dell’Unione europea diventa parte dell’ordinamento giuridico interno di una parte dell’Europa sudorientale entro un termine temporale da stabilirsi per quella parte a cura del comitato direttivo regionale;

b)

un atto corrispondente a una direttiva dell’Unione europea dà alle autorità competenti di una parte dell’Europa sudorientale la facoltà di definire la forma e le modalità di attuazione;

c)

un atto corrispondente a una decisione dell’Unione europea diventa parte dell’ordinamento giuridico interno di una parte dell’Europa sudorientale entro un termine e secondo modalità da stabilirsi per quella parte a cura del comitato direttivo regionale.

3.   Ove le disposizioni applicabili degli atti di cui al paragrafo 1 creino obblighi a carico degli Stati membri UE, tali obblighi si applicano agli Stati membri UE previa decisione adottata secondo le norme applicabili nell’Unione europea e basata su una valutazione della Commissione europea in merito alla piena attuazione nelle parti dell’Europa sudorientale degli atti Unione europea di cui all’allegato I.

Articolo 4

Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente trattato e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente trattato.

Articolo 5

Materie sociali

Le parti dell’Europa sudorientale attuano, in relazione ai trasporti, il pertinente acquis in materia sociale di cui all’allegato I. La Comunità dei trasporti rafforza e promuove il dialogo sociale e la dimensione sociale rimandando all’acquis in materia sociale, ai diritti fondamentali dei lavoratori e coinvolgendo il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali europee attive nel settore dei trasporti, ai livelli appropriati.

Articolo 6

Ambiente

Le parti dell’Europa sudorientale attuano, in relazione ai trasporti, il pertinente acquis in materia ambientale, in particolare le direttive sulla valutazione ambientale strategica, sulla valutazione dell’impatto ambientale, sulla natura e sulla qualità delle acque e dell’aria di cui all’allegato I.6.

Articolo 7

Appalti pubblici

Le parti dell’Europa sudorientale attuano, in relazione ai trasporti, il pertinente acquis in materia di appalti pubblici di cui all’allegato I.7.

Articolo 8

Infrastrutture

1.   Nell’allegato I.1 del presente trattato figurano le mappe dell’estensione indicativa delle reti globale e centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ai Balcani occidentali. Il comitato direttivo regionale riferisce con cadenza annuale al consiglio ministeriale in merito all’attuazione della TEN-T descritta nel presente trattato. Nella stesura delle relazioni il comitato direttivo regionale è assistito da comitati tecnici.

2.   La Comunità dei trasporti sostiene lo sviluppo dell’estensione indicativa delle reti globale e centrale TEN-T ai Balcani occidentali a norma del regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione (1), come indicato nell’allegato I.1. A tal fine tiene conto dei relativi accordi bilaterali e multilaterali conclusi dalle parti contraenti, incluso lo sviluppo dei principali collegamenti e interconnessioni necessari per eliminare le strozzature e promuovere l’interconnessione delle reti nazionali e con le reti TEN-T dell’UE.

Articolo 9

1.   La Comunità dei trasporti elabora ogni due anni un piano di lavoro quinquennale per lo sviluppo dell’estensione indicativa delle reti globale e centrale TEN-T ai Balcani occidentali e l’individuazione dei progetti prioritari di interesse regionale in linea con le migliori pratiche dell’Unione, che contribuirà a uno sviluppo sostenibile ed equilibrato in termini economici, di integrazione spaziale, impatto ambientale e sociale nonché di coesione sociale.

2.   Tra l’altro, il piano quinquennale deve:

a)

essere conforme alla pertinente legislazione in vigore nell’Unione europea, come indicato nell’allegato I, in particolare quando sono previsti finanziamenti dell’Unione europea;

b)

dimostrare il miglior rapporto qualità-prezzo e un incidenza socio-economica diffusa, in conformità alle regole di finanziamento dei donatori e delle migliori norme e prassi internazionali;

c)

avere un’attenzione particolare ai cambiamenti climatici a livello mondiale e alla sostenibilità ambientale nelle fasi di definizione e analisi del progetto;

d)

indicare le opportunità di finanziamento offerte da donatori e istituzioni finanziarie internazionali, in particolare tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

3.   La Comunità dei trasporti promuove i necessari studi e analisi, in particolare per quanto riguarda la fattibilità economica, le specifiche tecniche, l’impatto ambientale, le conseguenze sociali e i meccanismi di finanziamento.

4.   Il segretariato permanente adotta un sistema di informazione che sarà utilizzato dai responsabili politici per monitorare e rivedere le condizioni e l’efficienza dell’estensione indicativa delle reti globale e centrale TEN-T ai Balcani occidentali.

Articolo 10

Le parti dell’Europa sudorientale mettono a punto sistemi efficienti di gestione del traffico, compresi i sistemi intermodali e i sistemi di trasporto intelligenti.

Articolo 11

Trasporto ferroviario

1.   Nell’ambito di applicazione e alle condizioni del presente trattato e dei pertinenti atti specificati nell’allegato I, le imprese ferroviarie titolari di licenza ottenuta in uno Stato membro dell’UE o da una parte dell’Europa sudorientale hanno il diritto di accesso all’infrastruttura in tutti gli Stati membri dell’UE e nelle parti dell’Europa sudorientale allo scopo di operare servizi ferroviari internazionali per il trasporto di merci o passeggeri.

2.   Nell’ambito di applicazione e alle condizioni del presente trattato e dei pertinenti atti specificati nell’allegato I, non vi è alcuna restrizione alle licenze delle imprese ferroviarie e ai loro certificati di sicurezza, alla certificazione dei macchinisti e alle autorizzazioni dei veicoli ferroviari rilasciati dall’UE o dall’autorità competente di uno Stato membro o da una parte dell’Europa sudorientale.

Articolo 12

Trasporto su strada

Le parti dell’Europa sudorientale promuovono operazioni di trasporto su strada efficienti e sicure. La cooperazione tra le parti contraenti ha l’obiettivo di convergere verso le norme e le politiche operative in materia di trasporto su strada dell’Unione europea, in particolare mediante l’attuazione dell’acquis sul trasporto si strada, di cui all’allegato I.

Articolo 13

Trasporto per vie navigabili interne

Le parti contraenti promuovono operazioni di trasporto per vie navigabili interne efficienti e sicure. La cooperazione tra le parti contraenti ha l’obiettivo di convergere verso le norme e le politiche operative in materia di trasporto per vie navigabili interne dell’Unione europea, in particolare mediante l’attuazione degli atti di cui all’allegato I da parte delle parti dell’Europa sudorientale.

Articolo 14

Trasporto marittimo

Le parti contraenti promuovono operazioni di trasporto marittimo efficienti e sicure. La cooperazione tra le parti contraenti ha l’obiettivo di convergere verso le norme e le politiche operative in materia di trasporto marittimo dell’Unione europea, in particolare mediante l’attuazione degli atti di cui all’allegato I da parte delle parti dell’Europa sudorientale.

Articolo 15

Agevolazione delle formalità amministrative

1.   Le parti contraenti agevolano le procedure (formalità) amministrative per il passaggio da un territorio doganale a un altro sulla base delle disposizioni in materia di cooperazione doganale degli accordi applicabili tra l’Unione europea, da un lato, e ciascuna delle parti dell’Europa sudorientale, dall’altro.

2.   Con gli stessi obiettivi, le parti dell’Europa sudorientale agevolano le procedure amministrative per il passaggio da un territorio doganale a un altro sulla base delle disposizioni in materia di cooperazione doganale degli accordi applicabili tra di loro.

Articolo 16

Non discriminazione

Nell’ambito di applicazione del presente trattato e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione basata sulla nazionalità.

Articolo 17

Concorrenza

1.   Le disposizioni dell’allegato III si applicano nell’ambito del presente trattato. Quando altri accordi conclusi tra due o più parti contraenti, come gli accordi di associazione, contengono norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, tali norme si applicano tra dette parti.

2.   Gli articoli 18, 19 e 20 non si applicano per quanto riguarda le disposizioni dell’allegato III che riguardano la concorrenza. Sono invece applicabili in relazione agli aiuti di Stato.

Articolo 18

Esecuzione

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna parte contraente garantisce che i diritti derivanti dal presente trattato, e in particolare dagli atti elencati nell’allegato I, possano essere invocati dinanzi ai tribunali nazionali.

2.   Tutte le questioni concernenti la validità degli atti legislativi adottati dall’Unione europea di cui all’allegato I, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea, in seguito denominata «Corte di giustizia».

Articolo 19

Interpretazione

1.   Laddove le disposizioni del presente trattato e degli atti di cui all’allegato I sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e agli atti adottati ai sensi di tali trattati, le disposizioni in questione sono interpretate, per la loro attuazione e applicazione, conformemente alle pertinenti sentenze e della Corte di giustizia e alle decisioni della Commissione europea antecedenti alla firma del presente trattato. Le sentenze e le decisioni successive alla firma del presente trattato sono comunicate alle altre parti contraenti. Su richiesta di una parte contraente, il comitato direttivo regionale, assistito dai comitati tecnici, chiarisce le implicazioni delle suddette sentenze e decisioni successive al fine di garantire il corretto funzionamento del presente trattato. Le interpretazioni esistenti sono comunicate prima della firma del presente trattato alle parti dell’Europa sudorientale. Le decisioni del comitato direttivo regionale nell’ambito di questa procedura devono essere conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

2.   Qualora, in un giudizio pendente dinanzi a un organo giurisdizionale di una parte dell’Europa sudorientale, sia sollevata una questione di interpretazione del presente trattato o delle disposizioni degli atti di cui all’allegato I o di atti adottati conformemente ad essi, identici, nella sostanza, a disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o ad atti adottati in virtù dei medesimi, tale giurisdizionale chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione, ove lo ritenga necessario per emettere una sentenza e in conformità dell’allegato IV. Una parte dell’Europa sudorientale può, con una sua decisione e in conformità dell’allegato IV, stabilire in quale misura e secondo quali modalità i suoi organi giurisdizionali applicano la presente disposizione. La suddetta decisione è notificata al depositario e alla Corte di giustizia. Il depositario informa le altre parti contraenti. La pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia è vincolante per gli organi giurisdizionali della parte dell’Europa sudorientale che tratta il caso in cui tale questione è stata sollevata.

Articolo 20

Nuova legislazione

1.   Il presente trattato non pregiudica il diritto di ciascuna parte dell’Europa sudorientale, fatta salva l’osservanza del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo, di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare la legislazione vigente nel settore dei trasporti o in un settore ad esso associato fra quelli menzionati all’allegato I. Le parti dell’Europa sudorientale adottano tali disposizioni legislative soltanto se sono conformi al presente trattato.

2.   Quando adotta nuove disposizioni legislative o apporta modifiche alla propria legislazione, ciascuna parte dell’Europa sudorientale ne informa le altre parti contraenti, per il tramite del comitato direttivo regionale, entro un mese dall’adozione delle stesse. Su richiesta di una parte contraente, il pertinente comitato tecnico procede, entro i successivi due mesi, a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tale innovazione o modifica legislativa sulla corretta applicazione del presente trattato.

3.   In relazione ai nuovi atti legislativi vincolanti dell’Unione europea il comitato direttivo regionale:

a)

adotta una decisione di modifica dell’allegato I per recepire, eventualmente su base di reciprocità, il nuovo atto legislativo di cui trattasi; oppure

b)

adotta una decisione per fare in modo che l’atto in questione sia considerato conforme al presente accordo; oppure

c)

stabilisce ogni altra misura necessaria per salvaguardare la corretta applicazione del presente trattato.

4.   Per quanto riguarda i nuovi atti legislativi vincolanti dell’Unione europea adottati nel periodo che intercorre tra la firma del presente trattato e la sua entrata in vigore e di cui le altre parti contraenti sono state informate, la data in cui la questione è deferita al comitato direttivo regionale si considera la data in cui sono state ricevute le informazioni. La data in cui il comitato direttivo regionale perviene a una decisione non può essere anteriore al sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente trattato.

Articolo 21

Consiglio ministeriale

È istituito un consiglio ministeriale. Esso assicura la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente trattato e:

a)

fornisce orientamenti strategici generali;

b)

riesamina i progressi compiuti nell’attuazione del presente trattato, compreso il seguito dato alle proposte formulate dal forum sociale;

c)

emette pareri sulla nomina del direttore del segretariato permanente;

d)

decide per consenso sulla sede del segretariato permanente.

Articolo 22

Il consiglio ministeriale è composto da un rappresentante di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell’UE possono parteciparvi in qualità di osservatori.

Articolo 23

Il consiglio ministeriale si riunisce una volta all’anno.

Articolo 24

Comitato direttivo regionale

1.   È istituito un comitato direttivo regionale. Esso è responsabile della gestione del presente trattato e ne assicura la corretta attuazione, fatto salvo l’articolo 19. A tal fine, il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente trattato. Le decisioni del comitato direttivo regionale sono eseguite dalle parti contraenti in conformità delle proprie norme.

2.   Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell’UE possono parteciparvi in qualità di osservatori.

3.   Il comitato direttivo regionale delibera all’unanimità.

4.   Ai fini dell’adeguata esecuzione del presente trattato, le parti contraenti si informano reciprocamente, tra l’altro, su legislazione o decisioni nuove che abbiano rilevanza per il presente trattato e, su richiesta di una parte contraente, si consultano nell’ambito del comitato direttivo regionale, anche in relazione alle questioni sociali.

5.   Il comitato direttivo regionale adotta il proprio regolamento interno.

6.   Il comitato direttivo regionale è presieduto, a turno, da una parte dell’Europa sudorientale, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento interno.

7.   Il presidente del comitato direttivo regionale convoca le riunioni dello stesso almeno due volte all’anno per riesaminare l’applicazione generale del presente trattato e, quando le circostanze lo richiedano, su richiesta di una parte contraente. Il comitato direttivo regionale segue regolarmente l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia. A tale scopo, l’Unione europea comunica alle parti dell’Europa sudorientale tutte le sentenze della Corte di giustizia che abbiano rilevanza per l’applicazione del presente trattato. Il comitato direttivo regionale delibera nei tre mesi in modo da garantire l’interpretazione omogenea del presente trattato.

8.   Il comitato direttivo regionale prepara i lavori del consiglio ministeriale.

Articolo 25

1.   Le decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti. Qualora una decisione adottata dal comitato direttivo regionale richieda l’adozione di interventi di una parte contraente, quest’ultima adotta le misure necessarie e ne informa il comitato direttivo regionale.

2.   Le decisioni del comitato direttivo regionale sono pubblicate nelle gazzette ufficiali dell’Unione europea e delle parti dell’Europa sudorientale. Ogni decisione specifica la data in cui le parti contraenti vi danno attuazione e ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici.

Articolo 26

Comitati tecnici

1.   Il comitato direttivo regionale decide in merito all’istituzione di comitati tecnici, in forma di gruppi di lavoro ad hoc. Ciascun comitato tecnico può formulare proposte nel suo ambito di competenza e presentarle per decisione al comitato direttivo regionale. I comitati tecnici sono composto da rappresentanti delle parti contraenti. Tutti gli Stati membri dell’UE possono parteciparvi in qualità di osservatori.

In casi specifici, possono essere invitati come osservatori pertinenti organizzazioni della società civile, in particolare quelle attive in campo ambientale.

2.   I comitati tecnici adottano i propri regolamenti interni.

3.   I comitati tecnici sono presieduti, a turno, da una parte dell’Europa sudorientale, conformemente alle disposizioni stabilite nei propri regolamenti interni.

Articolo 27

Forum sociale

1.   Le parti contraenti tengono in debito conto la dimensione sociale e riconoscono la necessità di coinvolgere le parti sociali a tutti i livelli opportuni, promuovendo il dialogo sociale in relazione al monitoraggio dell’attuazione del presente trattato e dei suoi effetti.

2.   Esse valutano l’importanza di indirizzare la loro attenzione sugli ambiti fondamentali seguenti:

a)

diritti fondamentali dei lavoratori conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

b)

diritto del lavoro – per quanto riguarda la promozione di migliori condizioni lavorative e standard di vita;

c)

salute e sicurezza sul lavoro – per quanto riguarda il miglioramento dell’ambiente di lavoro in relazione alla salute e alla sicurezza degli addetti del settore dei trasporti;

d)

pari opportunità – con particolare attenzione, se necessario, all’introduzione del principio secondo cui, a parità di mansioni, uomini e donne dovrebbero ricevere la stessa remunerazione;

3.   Per dirimere tali questioni sociali, le parti contraenti concordano di istituire un forum sociale. Ciascuna parte contraente, in accordo con le rispettive procedure interne, designa i propri rappresentanti che possono partecipare alle pertinenti riunioni del forum sociale. La rappresentanza comprende governi, associazioni di lavoratori e datori di lavoro e qualsiasi altro organismo pertinente, la cui presenza è considerata appropriata alla luce degli argomenti in discussione. I comitati per il dialogo sociale europeo del settore dei trasporti sono presenti e partecipano alle riunioni, come pure i rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo. Il forum sociale stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 28

Segretariato permanente

Il segretariato permanente:

a)

fornisce un supporto amministrativo al consiglio ministeriale, al comitato direttivo regionale, ai comitati tecnici e al forum sociale;

b)

agisce come osservatorio sui trasporti per monitorare l’efficienza dell’estensione indicativa delle reti globale e centrale TEN-T ai Balcani occidentali;

c)

opera per l’attuazione dell’agenda per la connettività dei sei paesi dei Balcani occidentali (WB6), il cui obiettivo è migliorare i collegamenti all’interno dei Balcani occidentali, come pure tra tale regione e l’Unione europea.

Articolo 29

Il segretariato permanente è costituito da un direttore e dal personale di cui necessita la Comunità dei trasporti. Il segretariato permanente può avere inoltre uno o più vicedirettori. La lingua di lavoro è l’inglese.

Articolo 30

Il direttore del segretariato permanente è nominato dal comitato direttivo regionale previa consultazione del consiglio ministeriale. La durata del suo mandato non può essere superiore a tre anni. Il mandato è rinnovabile. Il comitato direttivo regionale stabilisce il regolamento del segretariato permanente, in particolare per quanto riguarda le assunzioni, le condizioni di lavoro e la ripartizione equilibrata a livello geografico del personale del segretariato. Il comitato direttivo regionale può designare inoltre uno o più vicedirettori. Il direttore seleziona e nomina i membri del personale previa consultazione del comitato direttivo regionale.

Articolo 31

Nell’esercizio delle loro funzioni, il direttore e il personale del segretariato permanente agiscono con imparzialità, senza chiedere istruzioni alle parti contraenti o riceverne dalle stesse e perseguono gli interessi della Comunità dei trasporti.

Articolo 32

Il direttore del segretariato permanente, o il suo supplente designato, partecipano alle riunioni del consiglio ministeriale, del comitato direttivo regionale, dei comitati tecnici e del forum sociale.

Articolo 33

La sede del segretariato permanente è stabilita in conformità dell’articolo 21, lettera d).

Articolo 34

Bilancio

Ciascuna parte contraente contribuisce al bilancio della Comunità dei trasporti, di cui all’allegato V. Il livello dei contributi è riesaminato ogni tre anni, su richiesta di una delle parti contraenti, con decisione del comitato direttivo regionale.

Articolo 35

Il bilancio della Comunità dei trasporti è adottato ogni anno dal comitato direttivo regionale. Il bilancio copre le spese operative della Comunità dei trasporti necessarie per il funzionamento dei suoi organi. Le spese di ciascun organo sono indicate in una differente sezione del bilancio. Il comitato direttivo regionale adotta una decisione in cui specifica la procedura per l’attuazione del bilancio, la presentazione e l’audit dei conti e l’ispezione.

Articolo 36

Il direttore del segretariato permanente attua il bilancio e riferisce ogni anno al comitato direttivo regionale sulla sua esecuzione. Se opportuno, il comitato direttivo regionale può decidere di affidare a revisori indipendenti la verifica dell’adeguata esecuzione del bilancio.

Articolo 37

Risoluzione delle controversie

1.   Ogni parte contraente può sottoporre al comitato direttivo regionale le controversie inerenti all’applicazione o interpretazione del presente trattato, tranne nei casi in cui il presente trattato preveda procedure specifiche.

2.   Quando una controversia è sottoposta al comitato direttivo regionale ai sensi del paragrafo 1, le parti coinvolte nella controversia si consultano immediatamente. Se l’Unione europea non rientra fra le parti coinvolte nella controversia, una delle parti in lite può invitare un rappresentante dell’Unione europea alle consultazioni. Le parti coinvolte nella controversia possono preparare una proposta di soluzione che è immediatamente presentata al comitato direttivo regionale. Le decisioni del comitato direttivo regionale nell’ambito della presente procedura rispettano la giurisprudenza della Corte di giustizia.

3.   Se il comitato direttivo regionale non perviene a una decisione che risolva la controversia entro quattro mesi dalla data in cui la questione gli è stata sottoposta, le parti in lite possono adire la Corte di giustizia, la cui decisione è definitiva e vincolante. Le modalità per adire la Corte di giustizia sono stabilite nell’allegato IV.

Articolo 38

Divulgazione delle informazioni

1.   Tutti gli organismi istituiti dal presente trattato, o in virtù dello stesso, garantiscono la massima trasparenza possibile nel loro operato. A tal fine, qualsiasi cittadino delle parti contraenti e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in una parte contraente ha il diritto di accedere ai documenti degli organismi istituiti dal presente trattato, o in virtù dello stesso, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del paragrafo 2.

2.   I principi generali e i limiti per motivi di interesse pubblico o privato che disciplinano il diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal comitato direttivo regionale basandosi sulla normativa dell’Unione europea in materia di accesso ai documenti di cui al regolamento (CE) n 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le norme adottate dal comitato direttivo regionale prevedono una procedura amministrativa in virtù della quale il rifiuto di dare accesso a un documento possa essere riconsiderato o riesaminato.

3.   Nella misura in cui i documenti in possesso degli organismi istituiti dal presente trattato, o in virtù dello stesso, contengano informazioni ambientali, quali definite all’articolo 2, punto 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, l’accesso a tali informazioni può essere concesso in conformità dell’articolo 4 di tale convenzione.

Il comitato direttivo regionale adotta le norme necessarie a garantire l’attuazione del presente paragrafo. Tali norme di esecuzione prevedono una procedura amministrativa in virtù della quale il rifiuto di dare accesso alle informazioni ambientali possa essere riconsiderato o riesaminato.

4.   I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti, nonché i funzionari e gli altri dipendenti pubblici che operano nell’ambito del presente trattato, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, ai loro rapporti commerciali o ai costi.

Articolo 39

Paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Le parti contraenti si consultano reciprocamente, nell’ambito del comitato direttivo regionale, su richiesta di una parte contraente in materia di:

a)

questioni inerenti ai trasporti trattate nell’ambito di organizzazioni internazionali e iniziative regionali; e

b)

vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le parti contraenti e i paesi terzi nel settore dei trasporti nonché sull’applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

2.   Le consultazioni di cui al paragrafo 1 devono tenersi non appena possibile nei casi urgenti e in ogni caso entro tre mesi dalla richiesta.

Articolo 40

Disposizioni transitorie

1.   I protocolli da I a VI stabiliscono le disposizioni transitorie applicabili tra l’Unione europea, da un lato, e la rispettiva parte dell’Europa sudorientale, dall’altro, e ne indicano la durata.

2.   La progressiva transizione di ciascuna parte dell’Europa sudorientale alla piena applicazione della Comunità dei trasporti è oggetto di valutazioni effettuate dalla Commissione europea in cooperazione con la parte dell’Europa sudorientale interessata. La Commissione europea può avviare una valutazione di sua propria iniziativa o su iniziativa della parte dell’Europa sudorientale interessata.

3.   Se l’Unione europea ritiene che le condizioni siano rispettate, ne informa il comitato direttivo regionale e decide che la parte dell’Europa sudorientale ha i requisiti necessari per passare al successivo periodo della Comunità dei trasporti.

4.   Se l’Unione europea stabilisce che le condizioni non sono rispettate, la Commissione europea ne informa il comitato direttivo regionale. L’Unione europea raccomanda alla parte dell’Europa sudorientale interessata le migliorie specifiche da apportare.

ENTRATA IN VIGORE, RIESAME, DENUNCIA E ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 41

Entrata in vigore

1.   Il presente trattato è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, che li notifica a tutti gli altri firmatari ed esegue tutte le altre funzioni di depositario.

2.   Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte dell’Unione europea e di almeno quattro parti dell’Europa sudorientale. Per ciascun firmatario che ratifica o approva il presente trattato dopo tale data, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte del suddetto firmatario.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’Unione europea e almeno tre parti dell’Europa sudorientale, possono decidere di applicare il presente trattato a titolo provvisorio tra loro a decorrere dalla data della firma, conformemente al diritto nazionale applicabile, dandone comunicazione al depositario che provvede a informarne le altre parti contraenti.

Articolo 42

Riesame

Il presente trattato è riesaminato su richiesta di una parte contraente e in ogni caso cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 43

Denuncia

1.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente trattato notificando tale decisione al depositario, che comunica tale denuncia alle altre parti contraenti. Se è denunciato dall’Unione europea, il presente trattato cessa di essere in vigore un anno dopo la data di detta notifica. Se la denuncia è notificata da ogni altra parte contraente dell’Europa sudorientale, il presente trattato cessa di essere in vigore per la suddetta parte contraente un anno dopo la data di detta notifica.

2.   Al momento dell’adesione all’Unione europea di una parte dell’Europa sudorientale, quest’ultima cessa automaticamente di essere una parte dell’Europa sudorientale in virtù del presente trattato e diventa invece uno Stato membro dell’UE.

Articolo 44

Lingue

Il presente trattato è redatto in un unico originale nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea e delle parti dell’Europa sudorientale, ciascuno di questi testi facente egualmente fede.

Съставено в Брюксел на девети октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne devátého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am neunten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the ninth day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le neuf octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada devītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, negen oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em nove de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la nouă octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli deviateho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne devetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den nionde oktober år tjugohundrasjutton.

Sačinjeno u Briselu devetog dana oktobra u godini dvijehiljadesedamnaestoj.

Составен во Брисел на деветиот ден од месецот октомври во две илјади и седумнаесеттата година.

Sačinjeno u Briselu devetog dana oktobra dvije hiljade sedamnaeste godine.

BËRË në Bruksel, më nëntë tetor, dy mijë e shtatëmbëdhjetë.

Сачињено у Бриселу деветог дана октобра у години двијехиљадеседамнаестој.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Për Republikën e Shqipërisë

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Za Bosnu i Hercegovinu

Za Bosnu i Hercegovinu

3a Боснy и Xерueroвннy

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Za Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju

Për Kosovën (*2)

Za Kosovo (*3)

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Za Crnu Goru

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Za Republiku Srbiju

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(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato III (GU UE L 126 del 14.5.2016, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU UE L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(*2)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(*3)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


ALLEGATO I

NORME APPLICABILI AL SETTORE DEI TRASPORTI E QUESTIONI CONNESSE

ALLEGATO I.1

NORME APPLICABILI ALL’INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO DELLA RETE CENTRALE DELL’EUROPA SUDORIENTALE

Le «disposizioni applicabili» degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell’Unione europea seguenti si riferiscono all’ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo

Legislazione

Sviluppo della TEN-T

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU UE L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento dell’allegato III (GU UE L 126 del 14.5.2016, pag. 3).

MAPPE RELATIVE ALL’ESTENSIONE INDICATIVA DELLA TEN-T VERSO I BALCANI OCCIDENTALI (RETI CENTRALE E GLOBALE)

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ALLEGATO I.2

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO FERROVIARIO

Le «disposizioni applicabili» degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell’Unione europea seguenti si riferiscono all’ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo

Legislazione

Accesso al mercato

Regolamento n. 11 riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (GU CE 52 del 16.8.1960, pag. 1121).

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell’11 agosto 2014, relativo a nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri (GU UE L 239 del 12.8.2014, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo ai criteri per i richiedenti di capacità dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014 (GU UE L 3 del 7.1.2015, pag. 34).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU UE L 29 del 5.2.2015, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU UE L 148 del 13.6.2015, pag. 17).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell’ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (GU UE L 181 del 9.7.2015, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (GU UE L 94 dell’8.4.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU UE L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

Rilascio di licenze ai macchinisti

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU UE L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 13 del 19.1.2010, pag. 1).

Decisione 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 8 del 13.1.2010, pag. 17).

Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 314 del 29.11.2011, pag. 36).

Interoperabilità

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) (GU UE L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU UE L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

(Cfr. tuttavia l’articolo 58 della direttiva (UE) 2016/797).

Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU UE L 341 del 22.12.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 179).

Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 394).

Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

Decisione di esecuzione 2011/665/UE del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU UE L 64 dell’8.10.2011, pag. 32).

Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 489).

Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU UE L 345 del 15.12.2012, pag. 1).

Decisione della Commissione 2011/229/UE, del 4 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU UE L 99 del 13.4.2011, pag. 1).

Decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU UE L 139 del 26.5.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU UE L 123 del 12.5.2011, pag. 11).

Decisione 2011/314/CE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU UE L 144 del 31.5.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU UE L 57 del 2.3.2011, pag. 8).

Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU UE L 158 del 15.6.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU UE L 104 del 12.4.2013, pag. 1).

Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

Agenzia ferroviaria dell’Unione europea

Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU UE L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

Sicurezza delle ferrovie

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (GU UE L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU UE L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(Cfr. tuttavia l’articolo 34 della direttiva (UE) 2016/798).

Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 153 del 14.6.2007, pag. 9).

Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU UE L 122 dell’11.5.2011, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU UE L 326 del 10.12.2010, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU UE L 327 dell’11.12.2010, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza (GU UE L 320 del 17.11.2012, pag. 3).

Decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 150 del 13.6.2009, pag. 11).

Trasporto interno di merci pericolose

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU UE L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Attrezzature a pressione trasportabili

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU UE L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

Settore sociale - Orario / ore di lavoro

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU UE L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario - Accordo concluso dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dalla Comunità delle ferrovie europee (CER) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera (OJ UE L 195 del 27.7.2005, pag. 15).

Diritti dei passeggeri

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU UE L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

ALLEGATO I.3

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO SU STRADA

Le «disposizioni applicabili» degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell’Unione europea seguenti si riferiscono all’ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo

Legislazione

Infrastruttura di tariffazione stradale - Tasse annuali sugli autoveicoli

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GU CE L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

Accesso alla professione di operatore stradale

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

Disposizioni sociali - Periodi di guida e di riposo

Regolamento (UE) 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU UE L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU UE L 168 del 2.7.2010, pag. 16).

Tachigrafo

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU UE L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU UE L 15 del 22.1.2016, pag. 51).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU UE L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU CE L 370 del 31.12.1985, pag. 8).

(Cfr. tuttavia l’articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014).

Applicazione della legislazione in materia sociale

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU UE L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).

Modulo relativo all’attestazione di attività

Decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU UE L 99 del 14.4.2007, pag. 14).

Orario di lavoro

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU CE L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

Attrezzature a pressione trasportabili

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU UE L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

Controllo tecnico

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU UE L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU UE L 141 del 6.6.2009, pag. 12).

(Cfr. tuttavia l’articolo 24 della direttiva 2014/45/UE).

Controlli su strada

Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU UE L 127 del 29.4.2014, pag. 134).

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU CE L 203 del 10.8.2000, pag. 1).

(Cfr. tuttavia l’articolo 27 della direttiva 2014/47/UE).

Limitatori di velocità

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU CE L 57 del 2.3.1992, pag. 27).

Cinture di sicurezza

Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (GU CE L 373 del 31.12.1991, pag. 26).

Specchi

Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (GU UE L 184 del 14.7.2007, pag. 25).

Documenti di immatricolazione

Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU CE L 138 dell’1.6.1999, pag. 57).

Direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell’adesione di Bulgaria e Romania (GU UE L 363 del 20.12.2006, pag. 344).

Formazione dei conducenti

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU UE L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Patente di guida

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU UE L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

Regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (GU UE L 120 del 5.5.2012, pag. 1).

Scambio transfrontaliero di informazioni

Direttiva 2015/413/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU UE L 68 del 13.3.2015, pag. 9).

Trasporto interno di merci pericolose

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU UE L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Controlli sul trasporto di merci pericolose

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU CE L 249 del 17.10.1995, pag. 35).

Gallerie

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU UE L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU UE L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

Dimensioni e peso dei veicoli

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU CE L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

Diritti dei passeggeri

Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU UE L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

Veicoli puliti e/o infrastruttura per i combustibili alternativi

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU UE L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU UE L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)

Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU UE L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

Decisione di esecuzione 2011/453/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, che adotta orientamenti per le relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 193 del 23.7.2011, pag. 48).

Decisione di esecuzione (UE) 2016/209 della Commissione, del 12 febbraio 2016, relativa ad una richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione riguardante i sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nelle aree urbane a sostegno della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU UE L 39 del 16.2.2016, pag. 48).

Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU UE L 91 del 3.4.2013, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali (GU UE L 247 del 18.9.2013, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU UE L 247 del 18.9.2013, pag. 6).

Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU UE L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU UE L 164 del 3.6.2014, pag. 6).

Sistemi di telepedaggio stradale

Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU UE L 166 del 30.4.2004, pag. 124).

Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU UE L 268 del 13.10.2009, pag. 11).

Omologazione

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU UE L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

ALLEGATO I.4

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO

Le «disposizioni applicabili» degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell’Unione europea seguenti si riferiscono all’ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo

Legislazione

Politica marittima

Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (GU UE L 132 del 5.12.2011, pag. 1).

Accesso al mercato

Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU CE L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU CE L 378 del 31.12.1986, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (GU UE L 138 del 30.4.2004, pag. 19).

Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 concernente un’azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU CE L 378 del 31.12.1986, pag. 21).

Relazioni internazionali

Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU CE L 378 del 31.12.1986, pag. 14).

Accordi internazionali

Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU UE L 8 del 12.1.2012, pag. 1).

Decisione 2012/23/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso (GU UE L 8 del 12.1.2012, pag. 13).

Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi - Organismi riconosciuti

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

Decisione 2009/491/CE della Commissione, del 16 giugno 2009, sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l’ambiente (GU UE L 162 del 25.6.2009, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 214 del 19.7.2014, pag. 12).

Stato di bandiera

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 132).

Controllo da parte dello Stato di approdo

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

Monitoraggio del traffico navale

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU CE L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

Codice internazionale di gestione della sicurezza

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU UE L 64 del 4.3.2006, pag. 1).

Formalità di dichiarazione

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU UE L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

Equipaggiamento marittimo

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

Navi passeggeri

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (GU UE L 123 del 17.5.2003, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU CE L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU UE L 163 del 5.6.2009, pag. 1).

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (GU CE L 138 dell’1.6.1999, pag. 1).

Sicurezza delle navi da pesca

Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell’11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU CE L 34 del 9.2.1998, pag. 1).

Petroliere

Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU UE L 172 del 30.6.2012, pag. 3).

Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU CE L 13 del 16.1.2002, pag. 9).

Inchieste sugli incidenti

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 114).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 177 del 6.7.2011, pag. 18).

Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 328 del 10.12.2011, pag. 36).

Assicurazioni

Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 128).

Inquinamento provocato dalle navi

Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU UE L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

Rifiuti prodotti dalle navi

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU CE L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

Composti organostannici

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (GU UE L 115 del 9.5.2003, pag. 1).

Sicurezza marittima

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU UE L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU UE L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

Regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (GU UE L 98 del 10.4.2008, pag. 5).

Formazione per la gente di mare

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU UE L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (GU UE L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

Aspetti sociali

Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU UE L 329 del 10.12.2013, pag. 1).

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) (GU CE L 167 del 2.7.1999, pag. 33).

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità (GU CE L 14 del 20.1.2000, pag. 29).

Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU UE L 124 del 20.5.2009, pag. 30).

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU CE L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Vie navigabili marittime e interne

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU UE L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

Apparecchiature a pressione trasportabili

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU UE L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU CE L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento dalle navi (COSS)

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (GU CE L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

ALLEGATO I.5

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI

Le «disposizioni applicabili» degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell’Unione europea seguenti si riferiscono all’ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo

Legislazione

Accesso al mercato

Regolamento (CE) n. 1356/96 del Consiglio, dell’8 luglio 1996, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (GU CE L 175 del 13.7.1996, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU CE L 373 del 31.12.1991, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 718/99 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU CE L 90 del 2.4.1999, pag. 1).

Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nelle Comunità (GU CE L 304 del 27.11.1996, pag. 12).

Regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (GU CE L 280 del 22.10.1985, pag. 4).

Accesso alla professione

Direttiva 87/540/CEE del Consiglio del 9 novembre 1987 relativa all’accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU CE L 322 del 12.11.1987, pag. 20).

Certificati di conduzione di navi

Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU CE L 373 del 31.12.1991, pag. 29).

Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU CE L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

Requisiti tecnici / di sicurezza

Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU UE L 259 del 2.10.2009, pag. 8).

Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU UE L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU UE L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

(Cfr. tuttavia l’articolo 38 della direttiva (UE) 2016/1629).

Trasporto interno di merci pericolose

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU UE L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Servizi d’informazione fluviale (RIS)

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU UE L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione, del 10 settembre 2013, relativo alle specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 258 del 28.9.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 164/2010 della Commissione, del 25 gennaio 2010, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU UE L 57 del 6.3.2010, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione, del 22 marzo 2007, concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU UE L 105 del 23.4.2007, pag. 88).

Regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU UE L 105 del 23.4.2007, pag. 35).

Regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l’introduzione e l’uso operativo dei servizi d’informazione fluviale (RIS) di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU UE L 105 del 23.4.2007, pag. 1).

Ambiente

Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU UE L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU UE L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

 

Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU CE L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

(Cfr. tuttavia l’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/1628).

Direttiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU UE L 146 del 30.4.2004, pag. 1).

Vie navigabili marittime e interne

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU UE L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

ALLEGATO I.6

NORME AMBIENTALI APPLICABILI AL SETTORE DEI TRASPORTI

Le «disposizioni applicabili» degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell’Unione europea seguenti si riferiscono all’ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo

Legislazione

Valutazione degli effetti

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU UE L 26 del 28.1.2012, pag. 1)

e la convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 1991 (convenzione di Espoo).

Tutti i progetti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente trattato saranno sottoposti a una valutazione d’impatto ambientale in linea con le norme dell’Unione. Inoltre gli aspetti transfrontalieri dovrebbero essere affrontati in linea con le disposizioni della convenzione di Espoo.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU UE L 197 del 21.7.2001, p. 30)

e il protocollo sulla valutazione ambientale strategica della convenzione di Espoo (protocollo VAS).

Tutti i piani e i programmi nel settore dei trasporti saranno soggetti, se del caso, a una valutazione ambientale simile a quella prevista nella direttiva 2001/42/CE. Inoltre gli aspetti transfrontalieri dovrebbero essere affrontati in linea con le disposizioni del protocollo VAS della convenzione di Espoo.

Conservazione

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU UE L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Nel caso di progetti suscettibili di influenzare siti importanti per la conservazione della natura, sarà effettuata un’adeguata valutazione di conservazione della natura, equivalente a quella prevista all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

Combustibili

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU CE L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU UE L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

Politica in materia di acque

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU CE L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Tutti i progetti nel settore dei trasporti relativi alla navigazione, che rientrano nel campo di applicazione del presente trattato, dovrebbero essere sviluppati e attuati in linea con le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

Tutti i progetti nel settore dei trasporti relativi alla navigazione, che rientrano nell’ambito di applicazione del presente trattato, dovrebbero, se del caso, essere realizzati in linea con la dichiarazione comune sulla navigazione interna e sulla sostenibilità ambientale nel bacino idrografico del Danubio (Joint Statement on Inland Navigation and Environmental Sustainability in the Danube River Basin) approvata dalla Commissione internazionale per la protezione del Danubio (ICPDR), dalla Commissione del Danubio e dalla Commissione della Sava.

ALLEGATO I.7

NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI APPLICABILI AL SETTORE DEI TRASPORTI

Le «disposizioni applicabili» degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti seguenti dell’Unione europea si riferiscono all’ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo

Legislazione

Procedure di riesame

Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU CE L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU CE L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

Procedure di appalto

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1986 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU UE L 296 del 12.11.2015, pag. 1).

Servizi pubblici

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU UE L 315 del 3.12.2007, pag. 1).


ALLEGATO II

ADATTAMENTI ORIZZONTALI E ALCUNE NORME PROCEDURALI

Le disposizioni degli atti di cui all’allegato I si applicano conformemente alle disposizioni del trattato e ai paragrafi da 1 a 3 del presente allegato, salvo altrimenti previsto nell’allegato I. Gli adattamenti specifici per i singoli atti sono indicati nell’allegato I.

Il presente trattato si applica conformemente alle norme procedurali di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente allegato.

1.   PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini del presente trattato. Essi sono pertinenti nella misura necessaria a una corretta interpretazione ed applicazione, nell’ambito del presente trattato, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

2.   TERMINOLOGIA SPECIFICA DEGLI ATTI

I termini seguenti utilizzati negli atti specificati nell’allegato I sono da intendersi come segue:

a)

«Comunità europea», «Comunità», «Unione europea» e «Unione» sono da intendersi come «Spazio della Comunità dei trasporti»;

b)

«diritto comunitario», «legislazione comunitaria», «diritto dell’Unione», «legislazione dell’Unione», «strumenti dell’Unione» e «trattato», quando si riferisce al trattato sull’Unione europea o al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono da intendersi come «trattato della Comunità dei trasporti»;

c)

«infrastruttura ferroviaria» è da intendersi come «infrastruttura ferroviaria nello Spazio della Comunità dei trasporti»;

d)

«infrastruttura stradale» è da intendersi come «infrastruttura stradale nello Spazio della Comunità dei trasporti»;

e)

«infrastruttura aeroportuale» è da intendersi come «infrastruttura aeroportuale nello Spazio della Comunità dei trasporti»;

f)

«infrastruttura delle vie navigabili interne» è da intendersi come «infrastruttura delle vie navigabili interne nello Spazio della Comunità dei trasporti»;

g)

il termine «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» o «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» va letto come «gazzette ufficiali delle parti contraenti».

3.   RIFERIMENTI AGLI STATI MEMBRI

Fatto salvo il paragrafo 4 del presente allegato, ogni rinvio al termine «Stato membro» o «Stati membri» contenuto negli atti specificati nell’allegato I va inteso come rinvio fatto, oltre che agli Stati membri dell’UE, anche alle parti dell’Europa sudorientale.

4.   DISPOSIZIONI SUI COMITATI DELL’UNIONE EUROPEA E CONSULTAZIONE DELLE PARTI DELL’EUROPA SUDORIENTALE

La Commissione europea consulta gli esperti delle parti dell’Europa sudorientale e concede loro l’opportunità di fornire una consulenza, qualora gli atti specificati nell’allegato I prevedano che la Commissione europea consulti i comitati dell’Unione europea e che i suddetti esperti forniscano una consulenza o un parere.

Per consultazione si intende una riunione presieduta dalla Commissione europea che avviene in seno al comitato direttivo regionale su invito della Commissione europea, prima della consultazione del competente comitato dell’Unione europea. La Commissione europea fornisce a ciascuna parte dell’Europa sudorientale tutte le informazioni necessarie con almeno due settimane di anticipo rispetto alla riunione, salvo qualora circostanze specifiche richiedano di ridurre tale termine.

Le parti dell’Europa sudorientale sono invitate a presentare il proprio parere alla Commissione europea che ne tiene debitamente conto.

Le suddette disposizioni non si applicano in materia di attuazione delle norme sulla concorrenza di cui al presente trattato che rientrano nelle procedure specifiche di consultazione stabilite nell’allegato III.

5.   COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Al fine di agevolare l’esercizio dei poteri delle autorità competenti delle parti contraenti, tali autorità si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente trattato.

6.   RIFERIMENTI ALLE LINGUE

Le parti contraenti hanno la facoltà di utilizzare, nelle procedure istituite nell’ambito del presente trattato e fatto salvo l’allegato IV, una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea o di un’altra parte contraente. Le parti contraenti devono tuttavia essere consapevoli che il ricorso all’inglese agevola lo svolgimento delle procedure in questione. Se in un documento ufficiale è utilizzata una lingua diversa da una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, deve essere contemporaneamente presentata una traduzione in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, tenendo conto di quanto disposto nella frase precedente. Qualora una parte contraente intenda utilizzare in un procedimento orale una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, detta parte contraente provvede a fornire una interpretazione simultanea in inglese.


ALLEGATO III

NORME IN MATERIA DI CONCORRENZA E DI AIUTI DI STATO DI CUI ALL’ARTICOLO 17 DEL TRATTATO DI BASE

Articolo 1

Monopoli di Stato

Le parti dell’Europa sudorientale adeguano gradualmente i monopoli di Stato di carattere commerciale, di modo che al termine del secondo periodo considerato nel protocollo del presente trattato, il quale contiene le misure transitorie applicabili alla parte dell’Europa sudorientale interessata, non esista alcun tipo di discriminazione tra i cittadini delle parti contraenti per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato direttivo regionale è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 2

Ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia di aiuti di Stato e di concorrenza

1.   Le parti contraenti riconoscono l’importanza che riveste il ravvicinamento delle disposizioni legislative esistenti in materia di aiuti di Stato e di concorrenza delle parti dell’Europa sudorientale e quelle dell’Unione europea. Ciascuna parte dell’Europa sudorientale si adopera per assicurare che la propria legislazione, attuale e futura, in materia di aiuti di Stato e di concorrenza sia resa gradualmente compatibile con l’acquis.

2.   Questo processo di ravvicinamento comincia all’entrata in vigore del presente trattato ed è gradualmente esteso a tutti gli elementi delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contemplati nel presente allegato, al più tardi al termine del secondo periodo definito nel protocollo del presente trattato contenente le misure transitorie applicabili alla parte dell’Europa sudorientale interessata. La parte dell’Europa sudorientale interessata definisce altresì, nell’ambito di accordi con la Commissione europea, le modalità relative al controllo dell’attuazione del ravvicinamento della legislazione e all’adozione di misure di esecuzione delle disposizioni di legge.

Articolo 3

Norme in materia di concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1.   Le pratiche seguenti sono incompatibili con il corretto funzionamento del trattato, nella misura in cui possono influire sugli scambi tra due o più parti contraenti:

a)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;

b)

l’abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le parti contraenti o in gran parte di essi;

c)

qualsiasi aiuto di Stato che, favorendo talune imprese o taluni prodotti, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nell’Unione europea, in particolare gli articoli 93, 101, 102, 106, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell’Unione europea.

3.   Ciascuna parte dell’Europa sudorientale provvede a che un organismo pubblico funzionalmente indipendente sia dotato dei poteri necessari per l’applicazione integrale del paragrafo 1, punti a) e b), per quanto riguarda le imprese private e pubbliche e le imprese alle quali sono stati accordati diritti speciali.

4.   Ciascuna parte dell’Europa sudorientale designa o istituisce un’autorità funzionalmente indipendente, dotata dei poteri necessari per la piena applicazione del paragrafo 1, punto c). Tale autorità ha, tra l’altro, il potere di autorizzare regimi di aiuti di Stato e aiuti individuali conformemente al paragrafo 2, e di esigere il recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi.

5.   Ciascuna parte contraente garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato, tra l’altro fornendo alle altre parti contraenti una relazione annuale, o equivalente documento periodico, secondo la metodologia e la presentazione delle relazioni dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una parte contraente, un’altra parte contraente fornisce informazioni su alcuni particolari casi individuali di aiuti pubblici.

6.   Ciascuna parte dell’Europa sudorientale associata redige un inventario completo dei regimi di aiuti esistenti prima dell’istituzione dell’autorità di cui al paragrafo 4 e rende tali regimi conformi ai criteri citati al paragrafo 2.

7.

a)

Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, punto c), le parti contraenti riconoscono che, per i periodi considerati nel protocollo del presente trattato che contiene le misure transitorie applicabili a una parte dell’Europa sudorientale, ogni aiuto pubblico concesso dalla suddetta parte dell’Europa sudorientale è valutato tenendo conto del fatto che detta parte dell’Europa sudorientale è considerata alla stregua delle regioni dell’Unione europea ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

b)

Entro il termine del primo periodo di cui al protocollo del presente trattato contenente le misure transitorie applicabili a una parte dell’Europa sudorientale, tale parte presenta alla Commissione europea i dati riguardanti il PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L’autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l’ammissibilità delle regioni della parte dell’Europa sudorientale interessata, così come le intensità massime degli aiuti corrispondenti, per elaborare la carta degli aiuti regionali sulla base dei pertinenti orientamenti dell’Unione europea in materia.

8.   Se una delle parti contraenti ritiene che una pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, può adottare misure idonee previa consultazione del comitato direttivo regionale o dopo trenta giorni lavorativi dal deferimento per tale parere.

9.   Le parti contraenti scambiano informazioni tenendo conto delle restrizioni imposte dalle esigenze di segreto professionale e commerciale.


ALLEGATO IV

RINVII ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

1.   Principi generali di cui all’articolo 19 del trattato di base

1.

Alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate da un organo giurisdizionale di una parte dell’Europa sudorientale sulla base dell’articolo 19 del trattato si applicano, se appropriato, le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in seguito denominata «Corte di giustizia», e il suo regolamento di procedura in materia di rinvio pregiudiziale.

2.

In tali casi le parti dell’Europa sudorientale godono, nell’ambito di applicazione del presente trattato, degli stessi diritti di presentare osservazioni alla Corte di giustizia di cui beneficiano gli Stati membri dell’Unione europea.

2.   Portata e modalità della procedura prevista all’articolo 19 del trattato

1.

Quando, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del trattato di base una parte dell’Europa sudorientale adotta una decisione sulla portata e le modalità di rinvio alla Corte di giustizia, tale decisione deve specificare che:

a)

quando una questione riguardante la validità o l’interpretazione del presente trattato o di una disposizione di cui all’articolo 19 del trattato di base è sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di una parte dell’Europa sudorientale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione in merito; oppure

b)

quando una questione riguardante la validità o l’interpretazione del presente trattato o di una disposizione di cui all’articolo 19 del trattato di base è sollevata dinanzi a qualunque organo giurisdizionale di una parte dell’Europa sudorientale, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale questione, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su tale questione.

2.

Le modalità di applicazione dell’articolo 19 del trattato di base sono conformi ai principi insiti nelle disposizioni giuridiche che disciplinano il funzionamento della Corte di giustizia, tra cui le pertinenti disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, lo statuto e il regolamento di procedura della Corte di giustizia nonché la giurisprudenza della stessa. Qualora adotti una decisione sulle modalità di applicazione di questa disposizione, la parte contraente dell’Europa sudorientale tiene inoltre conto delle raccomandazioni della Corte di giustizia agli organi giurisdizionali nazionali in relazione alla procedura per presentare domande di pronuncia pregiudiziale.

3.   Controversie sottoposte alla Corte di giustizia conformemente all’articolo 37, paragrafo 3, del trattato di base

Alle controversie sottoposte alla Corte di giustizia a norma dell’articolo 37, paragrafo 3, del trattato di base si applicano, se appropriato, le disposizioni dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia in relazione alle controversie sottoposte alla Corte conformemente all’articolo 273 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4.   Rinvii alla Corte di giustizia e lingue

Nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia nell’ambito di applicazione del trattato, le parti dell’Europa sudorientale hanno il diritto di avvalersi di qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea o di una parte dell’Europa sudorientale. Quando in un documento ufficiale si utilizza una lingua che non è lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, deve essere fornita contemporaneamente una traduzione in francese. Qualora una parte dell’Europa sudorientale intenda usare in un procedimento orale una lingua che non è lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, la parte dell’Europa sudorientale provvede a fornire una interpretazione simultanea in francese.


ALLEGATO V

CONTRIBUTO AL BILANCIO DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

Parti

Contributo in percentuale

Unione europea

80,00

Repubblica di Albania

3,20

Bosnia eErzegovina

3,55

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

2,88

Kosovo (*1)

2,57

Montenegro

2,38

Repubblica di Serbia

5,42

La ripartizione del contributo è ripartita in due parti: l’80% a carico dell’Unione europea e il 20% a carico delle sei parti dell’Europa sudorientale.

Il 20% per le parti dell’Europa sudorientale sarà inoltre ripartito con le seguenti modalità: ciascuna parte eroga al bilancio un contributo del 2% e l’8% rimanente è distribuito tra le sei parti dell’Europa sudorientale in funzione della loro quota del PIL sul PIL totale delle parti dell’Europa sudorientale.


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


PROTOCOLLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L’UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, DALL’ALTRA

I.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Repubblica di Albania, in seguito denominata «Albania», ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattatodi base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando l’Albania ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità alla procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

3.

Alla fine del primo periodo di transizione l’Albania può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell’articolo 40 del trattato di base con l’obiettivo di passare direttamente all’integrazione nel mercato, conformemente all’articolo 11 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione l’Albania deve:

a)

aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all’allegato I;

b)

aver compiuto sufficienti progressi nell’attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all’articolo 17, del trattato di base o nell’allegato III.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione l’Albania applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 3

1.

In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:

a)

durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dall’Albania hanno accesso all’infrastruttura ferroviaria in Albania;

b)

durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dall’Albania sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all’allegato I sull’infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell’Europa sudorientale.

II.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando l’Albania ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando l’Albania ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione:

a)

l’Albania deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all’allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;

b)

i cittadini albanesi e le compagnie di navigazione stabilite in Albania beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro o di un paese che non è membro dell’Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini albanesi stabiliti fuori dell’Albania e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell’Albania e controllate da cittadini albanesi, se le loro navi sono registrate in Albania conformemente alla legislazione di tale paese.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell’Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro dell’UE e dell’Albania e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell’Unione europea e dell’Albania. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’UE stabiliti fuori dell’Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell’Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro dell’UE, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell’UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione:

a)

l’Albania applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

gli armatori dell’Unione che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o in Albania e che battono bandiera di tale Stato membro o dell’Albania acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in Albania alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell’Albania che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o in Albania e che battono bandiera di tale Stato membro o dell’Albania acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in qualsiasi Stato membro dell’UE alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

III.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne

ARTICOLO 1

1.

Il periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando l’Albania ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del periodo di transizione:

a)

l’Albania applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

l’Albania beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro.


PROTOCOLLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L’UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA BOSNIA-ERZEGOVINA, DALL’ALTRA

I.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Bosnia-Erzegovina ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando la Bosnia-Erzegovina ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

3.

Alla fine del primo periodo di transizione la Bosnia-Erzegovina può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell’articolo 40 del trattato principale con l’obiettivo di passare direttamente all’integrazione nel mercato, conformemente all’articolo 11 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione, la Bosnia-Erzegovina:

a)

aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all’allegato I;

b)

aver compiuto sufficienti progressi nell’attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all’articolo 17, del trattato di base o nell’allegato III.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione la Bosnia-Erzegovina applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 3

1.

In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:

a)

durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina hanno accesso all’infrastruttura ferroviaria in Bosnia-Erzegovina;

b)

durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all’allegato I sull’infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell’Europa sudorientale.

II.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Bosnia-Erzegovina ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando la Bosnia-Erzegovina ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione:

a)

la Bosnia-Erzegovina deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all’allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;

b)

i cittadini della Bosnia-Erzegovina e le compagnie di navigazione stabilite in Bosnia-Erzegovina beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro o di un paese che non è membro dell’Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini della Bosnia-Erzegovina stabiliti fuori della Bosnia-Erzegovina e alle compagnie di navigazione stabilite fuori della Bosnia-Erzegovina e controllate da cittadini della Bosnia-Erzegovina, se le loro navi sono registrate in Bosnia-Erzegovina conformemente alla legislazione di tale Stato.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell’Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro e della Bosnia-Erzegovina e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell’Unione europea e della Bosnia-Erzegovina. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’UE stabiliti fuori dell’Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell’Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro dell’UE, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell’UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione:

a)

la Bosnia-Erzegovina applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

gli armatori dell’Unione che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o in Bosnia-Erzegovina e che battono bandiera di tale Stato membro dell’UE o della Bosnia-Erzegovina acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in Bosnia-Erzegovina alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori della Bosnia-Erzegovina che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o in Bosnia-Erzegovina e che battono bandiera di tale Stato membro dell’UE o della Bosnia-Erzegovina acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in qualsiasi Stato membro alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

III.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne

ARTICOLO 1

1.

Il periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Bosnia-Erzegovina ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del periodo di transizione:

a)

la Bosnia-Erzegovina applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

la Bosnia-Erzegovina beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell’UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro.


PROTOCOLLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L’UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, DALL’ALTRA

I.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando la ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

3.

Alla fine del primo periodo di transizione l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell’articolo 40 del trattato di base con l’obiettivo di passare direttamente all’integrazione nel mercato, conformemente all’articolo 11 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

a)

aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all’allegato I;

b)

aver compiuto sufficienti progressi nell’attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all’articolo 17, del trattato di base o nell’allegato III.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 3

1.

In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:

a)

durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno accesso all’infrastruttura ferroviaria nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

b)

durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all’allegato I sull’infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell’Europa sudorientale.

II.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione:

a)

l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all’allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;

b)

i cittadini dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le compagnie di navigazione stabilite nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell’UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro o di un paese che non è membro dell’Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti fuori dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e controllate da cittadini dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se le loro navi sono registrate nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alla legislazione di tale Stato.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell’Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro dell’UE e dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell’Unione europea e dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’UE stabiliti fuori dell’Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell’Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro dell’UE, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell’UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione:

a)

l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

gli armatori dell’Unione che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che battono bandiera di tale Stato membro o dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che battono bandiera di tale Stato membro o dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

III.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne

ARTICOLO 1

1.

Il periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

Entro la fine del periodo di transizione:

a)

l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell’UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro.


PROTOCOLLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L’UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E IL KOSOVO (*1), DALL’ALTRA

I.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

3.

Alla fine del primo periodo di transizione il Kosovo può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell’articolo 40 del trattato principale con l’obiettivo di passare direttamente all’integrazione nel mercato, conformemente all’articolo 11 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione il Kosovo deve:

a)

aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all’allegato I;

b)

aver compiuto sufficienti progressi nell’attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all’articolo 17, del trattato di base o nell’allegato III.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione il Kosovo applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 3

1.

In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:

a)

durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dal Kosovo hanno accesso all’infrastruttura ferroviaria in Kosovo;

b)

durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dal Kosovo sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all’allegato I sull’infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell’Europa sudorientale.

II.   Condizioni relative al trasporto su strada

In deroga all’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall’altra (1), l’Unione europea e il Kosovo concordano che il capitolo III dell’accordo relativo al traffico di transito continui ad applicarsi dopo l’entrata in vigore del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.

III.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione:

a)

il Kosovo deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all’allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;

b)

i cittadini del Kosovo e le compagnie di navigazione stabilite in Kosovo beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell’UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro o di un paese che non è membro dell’Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini del Kosovo stabiliti fuori del Kosovo e alle compagnie di navigazione stabilite fuori del Kosovo e controllate da cittadini del Kosovo, se le loro navi sono registrate in Kosovo conformemente alla legislazione di tale paese.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell’Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro dell’UE e del Kosovo e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell’Unione europea e del Kosovo. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’UE stabiliti fuori dell’Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell’Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro dell’UE, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell’UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione:

a)

il Kosovo applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

gli armatori dell’Unione che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o in Kosovo e che battono bandiera di tale Stato membro o del Kosovo acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in Kosovo alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori del Kosovo che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o in Kosovo e che battono bandiera di tale Stato membro o del Kosovo acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in qualsiasi Stato membro dell’UE alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

IV.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne

ARTICOLO 1

1.

Il periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

Entro la fine del periodo di transizione:

a)

il Kosovo applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

il Kosovo beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro dell’UE.


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  GU UE L 71 del 16.3.2016, pag. 3.


PROTOCOLLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L’UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E IL MONTENEGRO, DALL’ALTRA

I.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Montenegro ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando il Montenegro ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

3.

Alla fine del primo periodo di transizione il Montenegro può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell’articolo 40 del trattato di base con l’obiettivo di passare direttamente all’integrazione nel mercato, conformemente all’articolo 11 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione il Montenegro deve:

a)

aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all’allegato I;

b)

aver compiuto sufficienti progressi nell’attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all’articolo 17, del trattato di base o nell’allegato III.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione il Montenegro applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 3

1.

In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:

a)

durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dal Montenegro hanno accesso all’infrastruttura ferroviaria in Montenegro;

b)

durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dal Montenegro sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all’allegato I sull’infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell’Europa sudorientale.

II.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Montenegro ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando il Montenegro ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione:

a)

il Montenegro deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all’allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;

b)

i cittadini del Montenegro e le compagnie di navigazione stabilite in Montenegro beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell’UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro dell’UE o di un paese che non è membro dell’Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini del Montenegro stabiliti fuori del Montenegro e alle compagnie di navigazione stabilite fuori del Montenegro e controllate da cittadini del Montenegro, se le loro navi sono registrate in Montenegro conformemente alla legislazione di tale paese.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell’Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro dell’UE e del Montenegro e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell’Unione europea e del Montenegro. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’UE stabiliti fuori dell’Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell’Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro dell’UE, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell’UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione:

a)

il Montenegro applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

gli armatori dell’UE che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o in Montenegro e che battono bandiera di tale Stato membro o del Montenegro acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in Montenegro alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori del Montenegro che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o in Montenegro e che battono bandiera di tale Stato membro dell’UE o del Montenegro acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in qualsiasi Stato membro dell’UE alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

III.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne

ARTICOLO 1

1.

Il periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Montenegro ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

Entro la fine del periodo di transizione:

a)

il Montenegro applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

il Montenegro beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro dell’UE.


PROTOCOLLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L’UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SERBIA, DALL’ALTRA

I.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Repubblica di Serbia, di seguito «Serbia», ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando la Serbia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

3.

Alla fine del primo periodo di transizione la Serbia può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell’articolo 40 del trattato di base con l’obiettivo di passare direttamente all’integrazione nel mercato, conformemente all’articolo 11 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione la Serbia deve:

a)

aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all’allegato I;

b)

aver compiuto sufficienti progressi nell’attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all’articolo 17, del trattato di base o nell’allegato III.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione la Serbia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 3

1.

In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:

a)

durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dalla Serbia hanno accesso all’infrastruttura ferroviaria in Serbia;

b)

durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dalla Serbia sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all’allegato I sull’infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell’Europa sudorientale.

II.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

ARTICOLO 1

1.

Il primo periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Serbia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

2.

Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando la Serbia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

1.

Entro la fine del primo periodo di transizione:

a)

la Serbia deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all’allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;

b)

i cittadini della Serbia e le compagnie di navigazione stabilite in Serbia beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell’UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro dell’UE o di un paese che non è membro dell’Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini della Serbia stabiliti fuori della Serbia e alle compagnie di navigazione stabilite fuori della Serbia e controllate da cittadini della Serbia, se le loro navi sono registrate in Serbia conformemente alla legislazione di tale paese.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell’Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro dell’UE e della Serbia e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell’Unione europea e della Serbia. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’UE stabiliti fuori dell’Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell’Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell’UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

2.

Entro la fine del secondo periodo di transizione:

a)

la Serbia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

gli armatori dell’Unione che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o in Serbia e che battono bandiera di tale Stato membro o della Serbia acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in Serbia alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori della Serbia che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’UE o in Serbia e che battono bandiera di tale Stato membro dell’UE o della Serbia acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in qualsiasi Stato membro alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

III.   Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne

ARTICOLO 1

1.

Il periodo di transizione decorre dall’entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Serbia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all’articolo 40 del trattato di base.

ARTICOLO 2

Entro la fine del periodo di transizione:

a)

la Serbia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell’allegato I;

b)

la Serbia beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro dell’UE.