14.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/23


ACCORDO ECONOMICO E COMMERCIALE GLOBALE (CETA)

tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CANADA,

da una parte, e

L' UNIONE EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

e

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le parti»,

decisi a:

RAFFORZARE ulteriormente le loro strette relazioni economiche basandosi sui rispettivi diritti ed obblighi a norma dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994, e di altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione;

FAVORIRE lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi mediante la riduzione o la soppressione degli ostacoli al commercio e agli investimenti;

STABILIRE norme chiare, trasparenti, prevedibili e reciprocamente vantaggiose per disciplinare gli scambi e gli investimenti delle parti;

E

RIAFFERMANDO il loro profondo sostegno alla democrazia e ai diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sottoscritta a Parigi il 10 dicembre 1948, e concordando nel ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisca una grave minaccia per la sicurezza internazionale;

RICONOSCENDO l'importanza della sicurezza internazionale, della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto per lo sviluppo del commercio internazionale e della cooperazione economica;

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo preservano il diritto delle parti di legiferare nei rispettivi territori e la flessibilità di cui dispongono nel perseguire obiettivi politici legittimi, ad esempio nei settori della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente, della morale pubblica e della promozione e tutela della diversità culturale;

RIBADENDO i loro impegni in qualità di parti firmatarie della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Convenzione UNESCO), conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005, e riconoscendo che gli Stati hanno il diritto di mantenere, sviluppare e attuare le loro politiche culturali, di sostenere i loro settori della cultura al fine di potenziare la diversità delle espressioni culturali, e di preservare la loro identità culturale, anche mediante il ricorso a interventi normativi e al sostegno finanziario;

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo proteggono gli investimenti e gli investitori in relazione ai loro investimenti e sono destinate a stimolare un'attività commerciale reciprocamente vantaggiosa, senza pregiudicare il diritto delle parti di legiferare in difesa dell'interesse pubblico nei rispettivi territori;

RIAFFERMANDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e il potenziamento del commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

INCORAGGIANDO le imprese operanti nel loro territorio o sotto la loro giurisdizione a rispettare gli orientamenti e i principi riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, tra cui le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, e a perseguire le migliori pratiche in materia di comportamento responsabile delle imprese;

DANDO ATTUAZIONE al presente accordo in modo da garantirne la compatibilità con l'applicazione delle rispettive legislazioni in materia di lavoro e ambiente e da rafforzare i rispettivi livelli di protezione ambientale e del lavoro, sulla base dei loro impegni internazionali in materia di lavoro e ambiente;

RICONOSCENDO lo stretto legame tra innovazione e commercio e l'importanza dell'innovazione per la crescita economica futura, e ribadendo il loro impegno a favorire l'ampliamento della cooperazione nel settore dell'innovazione, nonché nei relativi ambiti di ricerca e sviluppo, della scienza e della tecnologia, e a promuovere il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati competenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

Definizioni generali e disposizioni iniziali

Sezione A

Definizioni generali

Articolo 1.1

Definizioni di applicazione generale

Ai fini del presente accordo, salvo diversamente indicato, si intende per:

 

decisione amministrativa di applicazione generale, una decisione o interpretazione amministrativa che si applica a tutte le persone e a tutte le situazioni di fatto normalmente rientranti nel suo ambito di applicazione, e che stabilisce una norma di condotta ma non comprende:

a)

una constatazione o una decisione, adottata in un procedimento amministrativo o arbitrale, che si applica a una persona, una merce o un servizio determinato dell'altra parte in un caso specifico; oppure

b)

una decisione riguardante un atto o una prassi particolare;

 

accordo sull'agricoltura, l'accordo sull'agricoltura, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;

 

merce agricola, uno dei prodotti elencati nell'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura;

 

accordo antidumping, l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;

 

punti di contatto CETA, i punti di contatto istituiti a norma dell'articolo 26.5 (Punti di contatto CETA);

 

comitato misto CETA, il comitato misto CETA istituito a norma dell'articolo 26.1 (il comitato misto CETA);

 

CPC, la classificazione centrale dei prodotti provvisoria, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, n. 77, CPC prov, 1991;

 

settore della cultura, le persone impegnate nelle seguenti attività:

a)

pubblicazione, distribuzione o vendita di libri, riviste, periodici o giornali in forma cartacea o elettronica, tranne nei casi in cui la loro attività si esaurisca nella stampa o nell'impaginazione dei suddetti prodotti;

b)

produzione, distribuzione, vendita o proiezione di registrazioni filmate o video;

c)

produzione, distribuzione, vendita o proiezione di registrazioni musicali audio o video;

d)

pubblicazione, distribuzione o vendita di musica stampata o in forma elettronica; oppure

e)

comunicazioni radio in cui le trasmissioni sono destinate alla ricezione diretta del pubblico in generale, nonché tutte le emittenti radiotelevisive, anche via cavo, e tutti i servizi delle reti di programmazione e trasmissione via satellite;

 

dazio doganale, qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di una merce o ad essa connesso, compresa qualsiasi sovrattassa o onere aggiuntivo applicati a tale importazione o ad essa connessi, ma senza comprendere:

a)

oneri equivalenti a un'imposta interna applicati in conformità dell'articolo 2.3 (Trattamento nazionale);

b)

misure applicate in conformità delle disposizioni degli articoli VI o XIX del GATT 1994, dell'accordo antidumping, dell'accordo SCM, dell'accordo sulle misure di salvaguardia o dell'articolo 22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU); oppure

c)

diritti o altri oneri applicati in conformità dell'articolo VIII del GATT 1994;

 

accordo sulla valutazione in dogana, l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;

 

giorni, giorni di calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi;

 

DSU, l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC;

 

impresa, qualunque entità costituita od organizzata conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà o sotto il controllo pubblico o privato, comprese le società, le società fiduciarie, le società di persone, le imprese individuali, le joint venture o altri tipi di associazioni;

 

esistente, efficace alla data di entrata in vigore del presente accordo;

 

GATS, l'accordo generale sugli scambi di servizi, contenuto nell'allegato 1B dell'accordo OMC;

 

GATT 1994, l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC;

 

merci di una parte, prodotti interni come intesi nel GATT 1994 o merci quali convenute dalle parti, comprese le merci originarie di tale parte;

 

sistema armonizzato (SA), il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le relative norme generali di interpretazione e le note di sezione, di capitolo e di sottovoci;

 

voce, un numero di quattro cifre o le prime quattro cifre di un numero usato nella nomenclatura del SA;

 

misura, qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, atto amministrativo, prescrizione, prassi o qualunque altra forma di provvedimento adottato da una parte;

 

cittadino nazionale, una persona fisica che sia un cittadino secondo la definizione di cui all'articolo 1.2 o sia residente permanente di una parte;

 

originario, conforme alle regole di origine di cui al protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine;

 

parti, l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito denominati «parte UE»), da una parte, e il Canada, dall'altra;

 

persona, una persona fisica o un'impresa;

 

persona di una parte, un cittadino nazionale o un'impresa di una parte;

 

trattamento tariffario preferenziale, l'applicazione dell'aliquota del dazio, a norma del presente accordo, a una merce originaria in conformità della tabella di soppressione dei dazi;

 

accordo sulle misure di salvaguardia, l'accordo sulle misure di salvaguardia, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;

 

misura sanitaria o fitosanitaria, una misura di cui all'allegato A, paragrafo 1, dell'accordo SPS;

 

accordo SCM, l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;

 

prestatore di servizi, qualsiasi persona che presti o intenda prestare un servizio;

 

accordo SPS, l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;

 

impresa pubblica, un'impresa di proprietà o sotto il controllo di una parte;

 

sottovoce, un numero di sei cifre o le prime sei cifre di un numero usato nella nomenclatura del SA;

 

classificazione tariffaria, la classificazione di merci o materiali all'interno di un capitolo o di una voce o sottovoce del SA;

 

tabella di soppressione dei dazi, l'allegato 2-A (Soppressione dei dazi);

 

accordo TBT, l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;

 

territorio, il territorio in cui si applica il presente accordo secondo quanto previsto all'articolo 1.3;

 

paese terzo, un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione geografico del presente accordo;

 

accordo TRIPS, l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC;

 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969;

 

OMC, l'Organizzazione mondiale del commercio; e

 

accordo OMC, l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

Articolo 1.2

Definizioni specifiche per ciascuna parte

Ai fini del presente accordo, salvo diversamente indicato, si intende per:

cittadino :

a)

per il Canada, una persona fisica che sia cittadino del Canada a norma della legislazione canadese;

b)

per la parte UE, una persona fisica che abbia la nazionalità di uno Stato membro; e

governo centrale :

a)

per il Canada, il governo del Canada; e

b)

per la parte UE, l'Unione europea o i governi nazionali dei suoi Stati membri.

Articolo 1.3

Ambito di applicazione geografico

Salvo diversamente indicato, il presente accordo si applica:

a)

per il Canada,

i)

al territorio terrestre, allo spazio aereo, alle acque interne e alle acque territoriali del Canada;

ii)

alla zona economica esclusiva del Canada, quale definita dalla legislazione nazionale canadese, coerentemente con la parte V della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («Convenzione UNCLOS»); e

iii)

alla piattaforma continentale del Canada, quale definita dalla legislazione nazionale canadese, coerentemente con la parte VI della Convenzione UNCLOS;

b)

per l'Unione europea, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati. Per quanto concerne le disposizioni riguardanti il trattamento tariffario delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione europea non ricomprese nella prima frase della presente lettera.

Sezione B

Disposizioni iniziali

Articolo 1.4

Istituzione di una zona di libero scambio

Le parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS.

Articolo 1.5

Rapporto con l'accordo OMC e con altri accordi

Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi reciproci a norma dell'accordo OMC e di altri accordi di cui sono firmatarie.

Articolo 1.6

Riferimenti ad altri accordi

Nei casi in cui il presente accordo rinvia ad altri accordi o strumenti giuridici o li incorpora mediante riferimento, in tutto o in parte, tali riferimenti comprendono:

a)

i relativi allegati e protocolli e le relative note in calce, interpretative ed esplicative; e

b)

gli accordi che li sostituiscono, dei quali le parti siano firmatarie, o le modifiche vincolanti per le parti, tranne qualora il suddetto riferimento serva a riaffermare diritti esistenti.

Articolo 1.7

Riferimenti alla legislazione

Salvo diversamente indicato, qualora il presente accordo contenga riferimenti generali alla legislazione o a leggi, direttive o regolamenti specifici, tali riferimenti si intendono fatti alla legislazione nell'ultima versione in vigore.

Articolo 1.8

Portata degli obblighi

1.   Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.

2.   Ciascuna parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad applicare le disposizioni del presente accordo, compreso il rispetto delle medesime a tutti i livelli di governo.

Articolo 1.9

Diritti ed obblighi relativi all'acqua

1.   Le parti riconoscono che l'acqua allo stato naturale, comprese le acque lacustri, fluviali, delle riserve, delle falde acquifere e dei bacini, non è una merce né un prodotto. A tale acqua si applicano pertanto unicamente i capi 22 (Commercio e sviluppo sostenibile) e 24 (Commercio e ambiente).

2.   Ciascuna parte ha il diritto di proteggere e preservare le proprie risorse idriche naturali. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte ad autorizzare l'uso commerciale dell'acqua per qualsiasi scopo, compresi il prelievo, l'estrazione o la deviazione dell'acqua a fini di esportazione allo stato sfuso.

3.   La parte che autorizzi l'uso commerciale di una fonte idrica specifica vi provvede in modo tale da rispettare le disposizioni del presente accordo.

Articolo 1.10

Persone esercenti poteri pubblici delegati

Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché qualunque persona che abbia ricevuto da una parte la delega all'esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, a qualunque livello della pubblica amministrazione, eserciti tali poteri in conformità degli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

CAPO 2

Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci

Articolo 2.1

Obiettivo

Le parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci in conformità delle disposizioni del presente accordo nel corso di un periodo di transizione che ha inizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 2.2

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica agli scambi di merci di una parte, secondo la definizione di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), salvo altrimenti disposto nel presente accordo.

Articolo 2.3

Trattamento nazionale

1.   Ciascuna parte accorda alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte.

2.   Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni del Canada diverse da quelle a livello federale, o le pubbliche amministrazioni di uno Stato membro o in uno Stato membro dell'Unione europea, il trattamento contemplato al paragrafo 1 è inteso come un trattamento non meno favorevole di quello accordato da tale pubblica amministrazione alle merci simili, direttamente concorrenti o fungibili, rispettivamente del Canada o dello Stato membro dell'Unione europea.

3.   Il presente articolo non si applica alle misure, comprese le relative proroghe, modifiche e rinnovi immediati, relative alle accise canadesi sull'alcole assoluto, quali elencate alla voce tariffaria 2207 10 90 dell'elenco delle concessioni del Canada (Elenco V) allegato al protocollo di Marrakech dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, concluso il 15 aprile 1994 (il «protocollo di Marrakech»), impiegato nella fabbricazione a norma delle disposizioni dell'Excise Act, 2001, S.C. 2002, c. 22.

Articolo 2.4

Riduzione e soppressione dei dazi doganali all'importazione

1.   Ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte in conformità delle tabelle di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A. Ai fini del presente capo, per «originario» si intende originario dell'una o dell'altra parte in conformità delle regole di origine di cui al protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine.

2.   Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali cui si applicano le successive riduzioni previste al paragrafo 1 è quella specificata nell'allegato 2-A.

3.   Per le merci soggette a trattamento tariffario preferenziale, quali elencate nella tabella di soppressione dei dazi di una parte di cui all'allegato 2-A, ciascuna parte applica alle merci originarie dell'altra parte il dazio doganale inferiore tra quelli risultanti dal confronto tra l'aliquota calcolata conformemente alla tabella di tale parte e l'aliquota del dazio della nazione più favorita («NPF») applicata da tale parte.

4.   Su richiesta di una parte, le parti possono consultarsi per valutare la possibilità di accelerare la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni tra le parti e di ampliarne l'ambito di applicazione. Una decisione del comitato misto CETA, relativa alla soppressione o all'accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva del dazio stabilita a norma della tabella delle parti di cui all'allegato 2-A per tale merce qualora sia approvata da ciascuna parte in conformità delle procedure di legge da questa applicabili.

Articolo 2.5

Limiti ai programmi di restituzione, differimento del pagamento e sospensione dei dazi

1.   Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 2 e 3, le parti non differiscono o sospendono il pagamento di un dazio doganale dovuto, né restituiscono un dazio doganale versato su una merce non originaria che sia stata importata nel loro territorio con l'esplicita condizione che tale merce, o un suo sostituto identico, equivalente o simile, sia impiegata come materia prima per la produzione di un'altra merce che sia successivamente esportata nel territorio dell'altra parte beneficiando di un trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo.

2.   Il paragrafo 1 non si applica al regime di riduzione, sospensione o sgravio dei dazi doganali di una parte, sia esso provvisorio o definitivo, qualora tale riduzione, sospensione o sgravio non sia esplicitamente subordinato all'esportazione di una merce.

3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano fino a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 2.6

Dazi, imposte o altri diritti e oneri all'esportazione

Una parte non può adottare o mantenere in vigore dazi, imposte o altri diritti e oneri applicati all'esportazione di merci verso l'altra parte, o ad essa collegati, o imposte, diritti e oneri interni applicati all'esportazione di merci verso l'altra parte, superiori a quelli che graverebbero tali merci qualora fossero destinate alla vendita nel mercato interno.

Articolo 2.7

Clausola di standstill

1.   Una volta entrato in vigore il presente accordo le parti non possono aumentare un dazio doganale esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, o adottare nuovi dazi doganali sulle merci originarie dell'una o dell'altra parte.

2.   In deroga al paragrafo 1, una parte può:

a)

modificare un dazio al di fuori del presente accordo, in relazione a una merce per la quale non sia stato invocato alcun trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo;

b)

aumentare un dazio doganale fino al livello stabilito nella propria tabella di cui all'allegato 2-A, a seguito di una riduzione unilaterale; oppure

c)

mantenere in vigore o aumentare un dazio doganale nei termini autorizzati dal presente accordo o da qualunque accordo nel quadro dell'accordo OMC.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, solamente il Canada può applicare una misura speciale di salvaguardia a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Una misura speciale di salvaguardia può essere applicata unicamente in relazione alle merci classificate alle voci che presentano la menzione «SSG» nella tabella del Canada di cui all'allegato 2-A. Il ricorso a tali misure speciali di salvaguardia è limitato alle importazioni non soggette a trattamento tariffario preferenziale e, nel caso di importazioni soggette a contingente tariffario, alle importazioni eccedenti gli impegni in materia di accesso.

Articolo 2.8

Sospensione temporanea del trattamento tariffario preferenziale

1.   Una parte può, in conformità dei paragrafi da 2 a 5, sospendere temporaneamente il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo in relazione a merci esportate o prodotte da una persona dell'altra parte, qualora la parte:

a)

accerti, in esito ad un'indagine basata su informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che una persona dell'altra parte ha sistematicamente violato la legislazione doganale al fine di ottenere un trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo; oppure

b)

accerti che l'altra parte rifiuta sistematicamente e senza alcuna giustificazione di cooperare in relazione all'indagine sulle violazioni della legislazione doganale a norma dell'articolo 6.13 (Cooperazione), paragrafo 4, e la parte che richiede la cooperazione, in base ad informazioni obiettive, concludenti e verificabili, abbia fondati motivi per ritenere che la persona dell'altra parte abbia sistematicamente violato la legislazione doganale al fine di ottenere un trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo.

2.   La parte che abbia accertato quanto descritto al paragrafo 1:

a)

ne dà notifica alle autorità doganali dell'altra parte fornendo le informazioni e gli elementi di prova su cui si fonda tale accertamento;

b)

avvia consultazioni con le autorità dell'altra parte al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile che dia risposta alle preoccupazioni che hanno condotto all'accertamento; e

c)

ne dà notifica per iscritto alla persona dell'altra parte fornendo le informazioni su cui si fonda l'accertamento.

3.   Qualora le autorità non abbiano raggiunto una soluzione reciprocamente accettabile entro 30 giorni, la parte che ha effettuato l'accertamento deferisce la questione al comitato misto di cooperazione doganale.

4.   Qualora il comitato misto di cooperazione doganale non abbia risolto tale questione entro 60 giorni, la parte che ha effettuato l'accertamento può temporaneamente sospendere il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo in relazione a quella determinata merce di tale persona dell'altra parte. La sospensione temporanea non si applica a una merce che sia già in transito tra le parti il giorno in cui prende effetto la sospensione temporanea.

5.   La parte che applica la sospensione temporanea a norma del paragrafo 1 può applicarla unicamente per un periodo di durata proporzionale al danno per i propri interessi finanziari derivante dalla situazione che ha portato all'accertamento effettuato a norma del paragrafo 1, e comunque non superiore a 90 giorni. La parte che abbia fondati motivi per ritenere, in base ad informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale siano rimaste immutate dopo la scadenza del periodo di 90 giorni, può rinnovare la sospensione per un ulteriore periodo di durata non superiore a 90 giorni. La sospensione originaria e le relative proroghe formano oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto di cooperazione doganale.

Articolo 2.9

Diritti ed altri oneri

1.   In conformità dell'articolo VIII del GATT 1994, le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore diritti od oneri, applicati sulle importazioni o sulle esportazioni di una merce di una parte o ad esse connessi, che non siano proporzionali al costo dei servizi resi o costituiscano una protezione indiretta delle merci nazionali o una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.

2.   Si precisa che quanto disposto al paragrafo 1 non impedisce alle parti di imporre i dazi doganali o gli oneri descritti nella definizione di dazio doganale di cui all'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), lettere da a) a c).

Articolo 2.10

Merci reintrodotte a seguito di riparazioni o modifiche

1.   Ai fini del presente articolo, per «riparazione» o «modifica» si intende qualunque operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro impiego, operazioni senza le quali le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate. Le riparazioni o le modifiche delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione, ma escludono qualunque operazione o processo che:

a)

annulli le caratteristiche essenziali di una merce o produca una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

b)

trasformi un prodotto semilavorato in un prodotto finito; oppure

c)

sia impiegato per cambiare in modo sostanziale la funzione di una merce.

2.   Salvo quanto disposto nella nota in calce 1, le parti si astengono dall'imporre dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel loro territorio dopo essere state temporaneamente esportate dal loro territorio nel territorio dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni o modifiche potessero essere effettuate nel territorio della parte da cui tali merci sono state esportate a fini di riparazioni o modifiche (1)  (2).

3.   Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazione e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.

4.   Le parti si astengono dall'imporre dazi doganali sulle merci importate temporaneamente dal territorio dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche (3), indipendentemente dall'origine di tali merci.

Articolo 2.11

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1.   Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore divieti o restrizioni all'importazione merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non in conformità dell'articolo XI del GATT 1994. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte.

2.   Qualora una parte adotti o mantenga in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci da un paese terzo, o all'esportazione di merci in un paese terzo, tale parte può:

a)

limitare o vietare l'importazione dal territorio dell'altra parte di merci di tale paese terzo; oppure

b)

limitare o vietare l'esportazione di merci in tale paese terzo attraverso il territorio dell'altra parte.

3.   Qualora una parte adotti o mantenga in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci da un paese terzo, ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, avvia discussioni al fine di evitare indebite ingerenze negli accordi relativi ai prezzi, alla commercializzazione o alla distribuzione nell'altra parte o la distorsione di tali accordi.

4.   Il presente articolo non si applica alle misure, comprese le proroghe, le modifiche o i rinnovi immediati di tali misure, relative ai seguenti ambiti:

a)

esportazioni di tronchi di qualunque specie. Qualora una parte cessi di prescrivere licenze per l'esportazione di tronchi destinati a un paese terzo, tale parte cesserà definitivamente di richiedere licenze per l'esportazione di tronchi destinati all'altra parte;

b)

per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'esportazione di pesce non trasformato a norma della legislazione applicabile di Terranova e del Labrador;

c)

accise canadesi sull'alcool assoluto, quali elencate alla voce tariffaria 2207 10 90 dell'elenco delle concessioni del Canada allegato al protocollo di Marrakech (Elenco V), impiegato nella fabbricazione a norma delle disposizioni dell'Excise Act, 2001, S.C. 2002, c. 22; e

d)

importazione in Canada di veicoli usati non conformi alle prescrizioni canadesi in materia ambientale e di sicurezza.

Articolo 2.12

Altre disposizioni relative agli scambi di merci

Le parti si adoperano per garantire che qualunque merce dell'altra parte importata e legalmente venduta od offerta in vendita in qualsiasi parte del territorio della parte importatrice possa essere venduta od offerta in vendita anche in tutto il territorio della parte importatrice.

Articolo 2.13

Comitato per gli scambi di merci

1.   Le funzioni del comitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera a), comprendono:

a)

la promozione degli scambi di merci tra la parti, anche mediante consultazioni sull'accelerazione della soppressione dei dazi a norma del presente accordo e, se del caso, su altre questioni;

b)

la facoltà di raccomandare al comitato misto CETA modifiche o integrazioni di qualunque disposizione del presente accordo relativa al sistema armonizzato; e

c)

l'esame sollecito di qualunque questione relativa alla circolazione delle merci attraverso i porti di entrata delle parti.

2.   Il comitato per gli scambi di merci può sottoporre al comitato misto CETA progetti di decisioni sulla soppressione o sull'accelerazione della soppressione di dazi doganali sulle merci.

3.   Il comitato per l'agricoltura istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera a):

a)

si riunisce entro 90 giorni dalla richiesta di una parte;

b)

costituisce una sede in cui le parti discutono questioni relative alle merci agricole contemplate dal presente accordo; e

c)

deferisce al comitato per gli scambi di merci qualunque questione irrisolta di cui alla lettera b).

4.   Le parti prendono atto della cooperazione e dello scambio di informazioni su questioni agricole nel quadro del dialogo annuale sull'agricoltura tra il Canada e l'Unione europea, quale istituito nello scambio di lettere del 14 luglio 2008. Se del caso, il dialogo sull'agricoltura può essere utilizzato per gli scopi di cui al paragrafo 3.

CAPO 3

Misure di difesa commerciale

Sezione A

Misure antidumping e compensative

Articolo 3.1

Disposizioni generali relative alle misure antidumping e compensative

1.   Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM.

2.   Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine non si applica alle misure antidumping e compensative.

Articolo 3.2

Trasparenza

1.   Ciascuna parte applica misure antidumping e compensative in conformità alle pertinenti prescrizioni dell'OMC e in base a un processo equo e trasparente.

2.   Dopo l'istituzione di una misura provvisoria e, in ogni caso, prima della decisione definitiva, le parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti essenziali presi in considerazione per stabilire se applicare o no misure definitive. Rimangono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 6.5 dell'accordo antidumping ed all'articolo 12.4 dell'accordo SCM.

3.   Alle parti interessate di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni (4) è accordata la piena possibilità di difendere i loro interessi, a condizione che lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato.

Articolo 3.3

Considerazione dell'interesse pubblico e del dazio inferiore

1.   Per stabilire se l'istituzione di un dazio antidumping o compensativo sia o no contraria all'interesse pubblico, le autorità di ciascuna parte tengono conto delle informazioni fornite in conformità della legislazione della parte.

2.   Dopo aver esaminato le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità della parte possono valutare se l'importo del dazio antidumping o compensativo da istituire debba essere pari o inferiore all'intero margine di dumping o all'importo della sovvenzione, in conformità della legislazione della parte.

Sezione B

Misure di salvaguardia globali

Articolo 3.4

Disposizioni generali relative alle misure di salvaguardia globali

1.   Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi in relazione alle misure di salvaguardia globali a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

2.   Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine non si applica alle misure di salvaguardia globali.

Articolo 3.5

Trasparenza

1.   Su richiesta della parte esportatrice, la parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia o che intende adottare misure di salvaguardia globali provvisorie o definitive trasmette immediatamente:

a)

le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2,dell'accordo sulle misure di salvaguardia, nel formato previsto dal comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC;

b)

la versione pubblica della denuncia presentata dall'industria nazionale, se del caso; e

c)

una relazione pubblica che illustri i risultati e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto prese in considerazione nell'inchiesta di salvaguardia. Quest'ultima relazione deve includere un'analisi che stabilisca un nesso tra il pregiudizio e i fattori che lo hanno causato, e spiegare i metodi usati nella definizione delle misure di salvaguardia globali.

2.   Una volta trasmesse le informazioni a norma del presente articolo, la parte importatrice offre alla parte esportatrice la possibilità di tenere consultazioni per analizzare le informazioni fornite.

Articolo 3.6

Istituzione di misure definitive

1.   La parte che adotta misure di salvaguardia globali si adopera affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali.

2.   La parte importatrice offre alla parte esportatrice la possibilità di tenere consultazioni per esaminare la questione di cui al paragrafo 1. La parte importatrice si astiene dall'adottare le misure prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui è stata offerta la possibilità di tenere consultazioni.

Sezione C

Disposizioni generali

Articolo 3.7

Esclusione dalla procedura di risoluzione delle controversie

Il presente capo non è soggetto alle disposizioni del capo 29 (Risoluzione delle controversie).

CAPO 4

Ostacoli tecnici agli scambi

Articolo 4.1

Ambito di applicazione e definizioni

1.   Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2.   Il presente capo non si applica:

a)

alle specifiche in materia di acquisti elaborate da un organismo governativo per le necessità di produzione o di consumo degli organismi governativi; oppure

b)

a una misura sanitaria o fitosanitaria quale definita nell'allegato A dell'accordo SPS.

3.   Tranne qualora il presente accordo, comprese le disposizioni dell'accordo TBT integrate a norma dell'articolo 4.2, definisca o attribuisca un significato a un termine, i termini generali relativi alle procedure di normazione e di valutazione della conformità hanno generalmente il significato loro attribuito dalle definizioni adottate nel sistema delle Nazioni Unite e dagli enti internazionali di normazione, tenuto conto del loro contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo del presente capo.

4.   I riferimenti fatti nel presente capo ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità comprendono le modifiche degli stessi e le aggiunte alle disposizioni o ai prodotti ivi contemplati, eccettuate le modifiche e le aggiunte di scarsa rilevanza.

5.   L'articolo 1.8 (Portata degli obblighi), paragrafo 2, non si applica agli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 dell'accordo TBT, quale integrato nel presente accordo.

Articolo 4.2

Integrazione dell'accordo TBT

1.   Le seguenti disposizioni dell'accordo TBT sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte:

a)

articolo 2 (Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti del governo centrale);

b)

articolo 3 (Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti pubblici locali e di organismi non governativi);

c)

articolo 4 (Elaborazione, adozione e applicazione di norme);

d)

articolo 5 (Procedure di valutazione della conformità da parte degli enti del governo centrale);

e)

articolo 6 (Riconoscimento della valutazione di conformità da parte degli enti dei governi centrali), senza limitare i diritti o gli obblighi di una parte a norma del protocollo sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità e del protocollo sul riconoscimento reciproco del programma per il rispetto e l'esecuzione delle buone prassi di fabbricazione dei prodotti farmaceutici;

f)

articolo 7 (Procedure di valutazione della conformità da parte di enti pubblici locali);

g)

articolo 8 (Procedure di valutazione della conformità da parte di organismi non governativi);

h)

articolo 9 (Sistemi internazionali e regionali);

i)

allegato 1 (Termini e definizioni ai fini del presente accordo); e

j)

allegato 3 (Codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme).

2.   Il termine «membri» nelle disposizioni integrate ha nel presente accordo significato identico a quello attribuitogli nell'accordo TBT.

3.   Per quanto riguarda gli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 dell'accordo TBT, il capo 29 (Risoluzione delle controversie) può essere invocato nei casi in cui una parte ritenga che l'altra parte non abbia ottenuto risultati soddisfacenti a norma di tali articoli e che i propri interessi commerciali siano lesi in misura significativa. A tale proposito, tali risultati devono essere equivalenti a quelli che si sarebbero ottenuti se l'organismo in questione fosse stato una delle parti.

Articolo 4.3

Cooperazione

Le parti rafforzano la loro cooperazione nei settori dei regolamenti tecnici, delle norme, della metrologia, delle procedure di valutazione della conformità, della vigilanza o del controllo del mercato e delle attività di applicazione della normativa, con l'obiettivo di agevolare gli scambi commerciali tra le parti, secondo quanto previsto al capo 21 (Cooperazione regolamentare). Ciò può comprendere attività volte a promuovere e incoraggiare la cooperazione tra i rispettivi organismi pubblici o privati delle parti competenti in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento, vigilanza o controllo del mercato e attività di applicazione della normativa, e in particolare a incoraggiare i rispettivi organismi di accreditamento e di valutazione della conformità a prendere parte ad accordi di cooperazione diretti a promuovere l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformità.

Articolo 4.4

Regolamenti tecnici

1.   Le parti si impegnano a cooperare, per quanto possibile, al fine di garantire che i rispettivi regolamenti tecnici siano compatibili tra loro. A tal fine, se una parte manifesta interesse a elaborare un regolamento tecnico di portata equivalente o analoga a quella di un regolamento tecnico esistente o in corso di elaborazione nell'altra parte, quest'ultima, per quanto possibile, fornisce alla parte che ne faccia richiesta le informazioni, gli studi e i dati pertinenti su cui si è basata nell'elaborazione del proprio regolamento tecnico, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia stato adottato o sia in fase di elaborazione. Le parti riconoscono che può essere necessario chiarire e concordare la portata di una richiesta specifica, e che le informazioni riservate possono essere omesse.

2.   La parte che abbia elaborato un regolamento tecnico che ritiene equivalente a un regolamento tecnico dell'altra parte con un obiettivo e una definizione del prodotto compatibili può chiedere all'altra parte di riconoscere l'equivalenza di tale regolamento tecnico. La parte presenta tale richiesta per iscritto e descrive in modo particolareggiato i motivi per i quali tale regolamento tecnico dovrebbe essere considerato equivalente, anche con riguardo alla definizione del prodotto. La parte che non concordi sull'equivalenza del regolamento tecnico comunica all'altra parte, su richiesta di quest'ultima, le ragioni alla base della propria decisione.

Articolo 4.5

Valutazione della conformità

Le parti rispettano il protocollo sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità e il protocollo sul riconoscimento reciproco del programma per il rispetto e l'esecuzione delle buone prassi di fabbricazione dei prodotti farmaceutici.

Articolo 4.6

Trasparenza

1.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure per garantire la trasparenza nell'elaborazione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità consentano alle persone interessate delle parti di partecipare in una fase iniziale opportuna in cui è ancora possibile introdurre modifiche e tenere conto di eventuali osservazioni, tranne qualora insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale. Quando è aperto al pubblico un processo di consultazione riguardante l'elaborazione di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità, ciascuna parte consente a persone dell'altra parte di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle persone di tale parte.

2.   Le parti promuovono una più stretta cooperazione tra gli organismi di normazione ubicati nei rispettivi territori al fine di agevolare, tra l'altro, lo scambio di informazioni in merito alle loro rispettive attività e l'armonizzazione delle norme sulla base dell'interesse comune e della reciprocità, secondo modalità che dovranno essere decise dagli organismi di normazione interessati.

3.   Ciascuna parte, dopo aver trasmesso al registro centrale delle notifiche dell'OMC proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, si adopera per concedere all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni per la trasmissione di osservazioni scritte, tranne quando insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale. Ciascuna parte considera favorevolmente le richieste ragionevoli di prorogare il periodo concesso per formulare osservazioni.

4.   Se una parte riceve osservazioni sulla sua proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dall'altra parte, essa risponde per iscritto a tali osservazioni prima di adottare il regolamento tecnico o la procedura di valutazione della conformità in questione.

5.   Ciascuna parte, entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico adottato o della procedura di valutazione della conformità adottata, pubblica o mette a disposizione del pubblico, in formato cartaceo od elettronico, le sue risposte, o una sintesi delle stesse, alle osservazioni di rilievo ricevute.

6.   Ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che intende adottare.

7.   Ciascuna parte considera favorevolmente le ragionevoli richieste dell'altra parte, ricevute prima della fine del periodo previsto per la presentazione di osservazioni in seguito alla trasmissione di una proposta di regolamento tecnico, miranti a stabilire o prolungare il periodo che intercorre tra l'adozione del regolamento tecnico e il momento in cui quest'ultimo inizia ad applicarsi, tranne nel caso in cui tale periodo impedisca di realizzare efficacemente i legittimi obiettivi perseguiti.

8.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure di valutazione della conformità e i regolamenti tecnici da essa adottati siano resi disponibili al pubblico su siti web ufficiali.

9.   Qualora una parte trattenga in un porto di entrata una merce importata dal territorio dell'altra parte adducendo la non conformità di tale merce a un regolamento tecnico, essa comunica immediatamente all'importatore i motivi alla base della decisione di trattenere la merce.

Articolo 4.7

Gestione del capo

1.   Le parti cooperano sulle questioni contemplate dal presente capo. Le parti convengono che il comitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera a):

a)

gestisce l'attuazione del presente capo;

b)

affronta senza indugio qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di norme, regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità;

c)

su richiesta di una parte, facilita la discussione sulla valutazione dei rischi o dei pericoli condotta dall'altra parte;

d)

incoraggia la cooperazione tra gli organismi di normazione e gli organismi di valutazione della conformità delle parti;

e)

favorisce lo scambio di informazioni sulle norme, sui regolamenti tecnici o sulle procedure di valutazione della conformità, compresi quelli di terzi o di organismi internazionali, qualora ciò risponda a un interesse reciproco;

f)

riesamina il presente capo alla luce degli sviluppi intervenuti in seno al comitato per gli ostacoli tecnici al commercio dell'OMC o nell'ambito dell'accordo TBT e, ove necessario, formula raccomandazioni per la modifica del presente capo da sottoporre al comitato misto CETA;

g)

adotta altre misure che le parti ritengono utili per dare attuazione al presente capo e all'accordo TBT e per agevolare gli scambi tra le parti; e

h)

riferisce al comitato misto CETA in merito all'attuazione del presente capo, ove opportuno.

2.   Se le parti non riescono a risolvere una questione contemplata dal presente capo in seno al comitato per gli scambi di merci, il comitato misto CETA, su richiesta di una parte, può istituire un gruppo di lavoro tecnico ad hoc per individuare soluzioni atte ad agevolare gli scambi. Se una parte non concorda con la richiesta dell'altra parte di istituire un gruppo di lavoro tecnico, essa, su richiesta dell'altra parte, chiarisce i motivi alla base della sua decisione. Le parti dirigono congiuntamente il gruppo di lavoro tecnico.

3.   Quando una parte ha chiesto informazioni, l'altra parte le fornisce, a norma delle disposizioni del presente capitolo, in versione cartacea o elettronica entro un periodo di tempo ragionevole. Le parti si adoperano per rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni entro 60 giorni.

CAPO 5

Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 5.1

Definizioni

1.   Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)

le definizioni contenute nell'allegato A dell'accordo SPS;

b)

le definizioni adottate sotto l'egida della Commissione del Codex Alimentarius («Codex»);

c)

le definizioni adottate sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»);

d)

le definizioni adottate sotto l'egida della Convenzione internazionale per la protezione delle piante («IPPC»);

e)

per «zona protetta relativamente ad un determinato organismo nocivo regolamentato» si intende un'area geografica dell'Unione europea ufficialmente definita in cui tale organismo non è stabilito nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione europea; e

f)

per «autorità competente di una parte» si intende un'autorità di cui all'allegato 5-A.

2.   In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, prevalgono le definizioni di cui all'accordo SPS qualora esistano incompatibilità tra le definizioni adottate sotto l'egida del Codex, dell'OIE e dell'IPPC e le definizioni di cui all'accordo SPS.

Articolo 5.2

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a)

proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali e delle piante, agevolando nel contempo gli scambi commerciali;

b)

garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie («SPS») adottate dalle parti non creino ostacoli ingiustificati agli scambi; e

c)

agevolare l'attuazione dell'accordo SPS.

Articolo 5.3

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano alle misure SPS che possano, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti.

Articolo 5.4

Diritti e obblighi

Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo SPS.

Articolo 5.5

Adeguamento alle condizioni regionali

1.   In relazione ad animali, prodotti e sottoprodotti di origine animale:

a)

le parti riconoscono il concetto di suddivisione in zone e hanno deciso di applicare tale concetto alle malattie elencate nell'allegato 5-B;

b)

se le parti adottano principi e orientamenti per il riconoscimento delle condizioni regionali, li includono nell'allegato 5-C;

c)

ai fini della lettera a), la parte importatrice si basa sulla decisione di suddivisione in zone adottata dalla parte esportatrice per adottare misure sanitarie applicabili alla parte esportatrice il cui territorio sia stato colpito da una delle malattie elencate all'allegato 5-B, a condizione che la parte importatrice ritenga che la decisione di suddivisione in zone adottata dalla parte esportatrice sia conforme ai principi e agli orientamenti stabiliti dalle parti nell'allegato 5-C e sia fondata sulle norme, sugli orientamenti e sulle raccomandazioni internazionali pertinenti. La parte importatrice può applicare qualsiasi misura supplementare per ottenere il livello di protezione sanitaria adeguato;

d)

se una parte rivendica uno status speciale in relazione ad una malattia non elencata nell'allegato 5-B, può chiedere il riconoscimento di tale status. Per le importazioni di animali vivi, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale, la parte importatrice può chiedere garanzie supplementari adeguate allo status concordato riconosciuto dalla parte importatrice, comprese le condizioni particolari di cui all'allegato 5-E; e

e)

le parti riconoscono il concetto di compartimentazione e convengono di cooperare in questo ambito.

2.   In relazione a vegetali e prodotti vegetali:

a)

la parte importatrice che adotti o mantenga in vigore misure fitosanitarie tiene conto, tra l'altro, dello status fitosanitario di una zona, ad esempio una zona indenne da organismi nocivi, un luogo o impianto di produzione indenne da organismi nocivi, una zona a limitata diffusione di organismi nocivi o una zona protetta istituiti dalla parte esportatrice; e

b)

se le parti adottano principi e orientamenti per il riconoscimento delle condizioni regionali, li includono nell'allegato 5-C.

Articolo 5.6

Equivalenza

1.   La parte importatrice accetta l'equivalenza delle misure SPS adottate dalla parte esportatrice se quest'ultima dimostra in modo obiettivo alla parte importatrice che le proprie misure raggiungono il livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria della parte importatrice.

2.   L'allegato 5-D stabilisce principi e orientamenti per determinare, riconoscere e mantenere l'equivalenza.

3.   L'allegato 5-E stabilisce:

a)

l'area per la quale la parte importatrice riconosce l'equivalenza tra una misura SPS della parte esportatrice e la propria; e

b)

l'area per la quale la parte importatrice riconosce che il rispetto di determinate condizioni particolari, in combinazione con la misura SPS della parte esportatrice, consente di raggiungere il livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria della parte importatrice.

4.   Ai fini del presente capo si applica l'articolo 1.7 (Riferimenti alla legislazione) nel rispetto del presente articolo, dell'allegato 5-D e delle note generali di cui all'allegato 5-E.

Articolo 5.7

Condizioni commerciali

1.   La parte importatrice mette a disposizione le proprie prescrizioni SPS generali relative all'importazione di tutti i prodotti. Se le parti congiuntamente considerano un prodotto prioritario, la parte importatrice stabilisce prescrizioni SPS specifiche relative all'importazione di tale prodotto, a meno che le parti non decidano diversamente. Nell'identificare i prodotti prioritari, le parti cooperano al fine di garantire una gestione efficiente delle risorse a loro disposizione. Le prescrizioni specifiche relative all'importazione dovrebbero essere applicabili all'intero territorio della parte esportatrice.

2.   A norma del paragrafo 1, la parte importatrice procede senza indugio a stabilire le prescrizioni SPS specifiche relative all'importazione dei prodotti identificati come prioritari. Una volta stabilite tali prescrizioni specifiche relative all'importazione, la parte importatrice adotta senza indugio le misure necessarie per consentire lo svolgimento degli scambi sulla base di tali prescrizioni relative all'importazione.

3.   Allo scopo di stabilire prescrizioni SPS specifiche relative all'importazione, la parte esportatrice, su richiesta della parte importatrice, provvede a:

a)

fornire tutte le informazioni pertinenti richieste dalla parte importatrice; e

b)

garantire alla parte importatrice un ragionevole accesso affinché questa possa procedere a ispezioni, prove e audit ed eseguire altre procedure pertinenti.

4.   La parte importatrice che tenga un elenco degli stabilimenti o degli impianti autorizzati per l'importazione di un prodotto riconosce uno stabilimento o un impianto situato nel territorio della parte esportatrice senza ispezione preventiva di tale stabilimento o impianto qualora:

a)

la parte esportatrice abbia richiesto tale approvazione per lo stabilimento o l'impianto fornendo nel contempo le garanzie appropriate; e

b)

siano soddisfatte le condizioni e espletate le procedure di cui all'allegato 5-F.

5.   In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 4, la parte importatrice rende disponibili al pubblico i propri elenchi di stabilimenti o impianti autorizzati.

6.   Le parti accettano di norma una partita di prodotti regolamentati senza presdoganamento del prodotto partita per partita, a meno che le parti non decidano diversamente.

7.   La parte importatrice può chiedere all'autorità competente della parte esportatrice di dimostrare in modo obiettivo, in modo da convincere la parte importatrice, che le prescrizioni relative all'importazione possono essere rispettate o sono rispettate.

8.   Le parti dovrebbero seguire la procedura descritta nell'allegato 5-G sulle prescrizioni fitosanitarie specifiche relative all'importazione.

Articolo 5.8

Audit e verifiche

1.   Al fine di mantenere la fiducia per quanto riguarda l'attuazione del presente capo, una parte può svolgere audit e/o verifiche sull'intero programma di controllo dell'autorità competente dell'altra parte, o su parte di esso. La parte in questione si fa carico delle proprie spese derivanti dagli audit o dalle verifiche.

2.   Se le parti adottano principi e orientamenti per lo svolgimento di audit o verifiche, li includono nell'allegato 5-H. La parte che effettui un audit o una verifica si attiene ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato 5-H.

Articolo 5.9

Certificazione delle esportazioni

1.   Qualora sia necessario un certificato sanitario ufficiale per importare una partita di animali vivi o di prodotti di origine animale e la parte importatrice abbia accettato la misura SPS della parte esportatrice come equivalente alla propria in relazione a tali animali o prodotti di origine animale, le parti usano per tale certificato il modello di attestato sanitario di cui all'allegato 5-I, a meno che non decidano diversamente. Le parti possono anche decidere di utilizzare un modello di attestato sanitario per altri prodotti.

2.   L'allegato 5-I definisce i principi e gli orientamenti per la certificazione delle esportazioni, compresa la certificazione elettronica, la revoca o la sostituzione dei certificati, i regimi linguistici e i modelli di attestati.

Articolo 5.10

Controlli all'importazione e tasse

1.   L'allegato 5-J definisce i principi e gli orientamenti in materia di controlli all'importazione e tasse, compresa la frequenza dei controlli all'importazione.

2.   Qualora i controlli all'importazione rivelino l'inosservanza delle pertinenti prescrizioni in materia di importazione, l'azione intrapresa dalla parte importatrice deve fondarsi su una valutazione dei rischi correlati e non può essere più restrittiva per gli scambi di quanto sia necessario per raggiungere il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria della parte.

3.   Ove possibile, la parte importatrice comunica all'importatore di una partita non conforme, o al suo rappresentante, i motivi della mancata conformità e offre loro la possibilità di un riesame della decisione. La parte importatrice prende in considerazione qualsiasi informazione pertinente trasmessa per agevolare il riesame.

4.   Ciascuna parte può riscuotere tasse a copertura dei costi sostenuti per effettuare controlli alla frontiera; le suddette tasse non dovrebbero superare i costi sostenuti.

Articolo 5.11

Notifiche e scambio di informazioni

1.   Una parte comunica senza indebito ritardo all'altra parte:

a)

qualunque variazione sostanziale dello status relativo a organismi nocivi o malattie, come la presenza e l'evoluzione di una malattia di cui all'allegato 5-B;

b)

dati di rilevanza epidemiologica in relazione a una malattia degli animali non elencata nell'allegato 5-B, o a nuove malattie; e

c)

questioni importanti di sicurezza alimentare in relazione a un prodotto oggetto di scambio tra le parti.

2.   Le parti si adoperano per scambiarsi informazioni su altre questioni rilevanti, tra cui:

a)

qualsiasi modifica delle misure SPS delle parti;

b)

qualsiasi modifica significativa della struttura o dell'organizzazione delle autorità competenti di una parte;

c)

su richiesta, i risultati dei controlli ufficiali effettuati dalle parti e le relazioni in merito ai risultati dei controlli effettuati;

d)

i risultati dei controlli all'importazione di cui all'articolo 5.10, in caso di rifiuto o mancata conformità di una partita; e

e)

su richiesta, un'analisi dei rischi o un parere scientifico emesso da una parte e rilevante nell'ambito del presente capo.

3.   Salvo diversa decisione del comitato di gestione misto, qualora le informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 siano state rese disponibili mediante notifica al registro centrale delle notifiche dell'OMC o al competente organismo internazionale di normazione, in conformità delle relative disposizioni pertinenti, si considerano rispettate le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 applicabili a tali informazioni.

Articolo 5.12

Consultazioni tecniche

Se una parte nutre gravi preoccupazioni in relazione alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante o degli animali o a una misura SPS proposta o attuata dall'altra parte, tale parte può richiedere consultazioni tecniche con l'altra parte. La parte che riceve tale richiesta dovrebbe rispondere senza indebito ritardo. Ciascuna parte si adopera per fornire le informazioni necessarie a evitare perturbazioni agli scambi e, se del caso, a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile.

Articolo 5.13

Misure SPS di emergenza

1.   Ciascuna parte comunica all'altra parte una misura SPS di emergenza entro 24 ore dalla decisione di attuare la medesima. Se una parte richiede consultazioni tecniche in relazione alla misura SPS di emergenza, le consultazioni tecniche devono tenersi entro 10 giorni dalla notifica della misura SPS di emergenza. Le parti tengono conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni tecniche.

2.   La parte importatrice considera le informazioni che le sono state tempestivamente fornite dalla parte esportatrice nell'adottare una decisione relativa a una fornitura che, al momento dell'adozione di una misura SPS di emergenza, si trova in transito tra le due parti,.

Articolo 5.14

Comitato di gestione misto per le misure sanitarie e fitosanitarie

1.   Il comitato di gestione misto per le misure sanitarie e fitosanitarie («comitato di gestione misto»), istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera d), è composto da rappresentanti di ciascuna parte responsabili delle misure SPS in ambito commerciale e normativo.

2.   Il comitato di gestione misto svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a)

monitorare l'attuazione del presente capo ed esaminare le questioni ad esso connesse, comprese tutte le questioni che possano emergere in rapporto alla sua attuazione;

b)

fornire indicazioni per l'individuazione, la definizione dell'ordine di priorità, la gestione e la risoluzione dei problemi;

c)

far fronte a qualsiasi richiesta delle parti di modificare uno dei controlli all'importazione;

d)

riesaminare gli allegati del presente capo, almeno una volta all'anno, tenendo conto in particolare dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni previste dal presente accordo. In seguito a tale riesame, il comitato di gestione misto può decidere di modificare gli allegati del presente capo. Le parti possono approvare la decisione del comitato di gestione misto, conformemente alle rispettive procedure previste per l'entrata in vigore delle modifiche. La decisione entra in vigore a una data concordata dalle parti;

e)

monitorare l'attuazione delle decisioni di cui alla lettera d), nonché il funzionamento delle misure di cui alla lettera d);

f)

istituire una sede per lo scambio periodico di informazioni relative ai sistemi regolamentari delle parti, comprese le basi scientifiche e per la valutazione dei rischi in relazione alle misure SPS; e

g)

elaborare e mantenere un documento che illustri lo stato delle discussioni tra le parti in merito al lavoro svolto per il riconoscimento dell'equivalenza di specifiche misure SPS.

3.   Il comitato di gestione misto può, tra l'altro:

a)

individuare le opportunità per un maggior impegno bilaterale, compreso un rafforzamento delle relazioni, che possono comprendere scambi di funzionari;

b)

discutere una modifica o una proposta di modifica di una misura SPS in esame in una fase iniziale;

c)

agevolare una migliore comprensione tra le parti sull'attuazione dell'accordo SPS e promuovere la cooperazione tra le parti sulle questioni SPS oggetto di discussione in sedi multilaterali, compreso il comitato dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e, se del caso, gli organismi internazionali di normazione; oppure

d)

individuare e discutere, in una fase iniziale, le iniziative che hanno una componente SPS e che trarrebbero beneficio dalla cooperazione.

4.   Per affrontare specifiche questioni SPS il comitato di gestione misto può istituire gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle parti a livello di esperti.

5.   Una parte può sottoporre al comitato di gestione misto qualunque questione SPS. Il comitato di gestione misto dovrebbe esaminare la questione nel modo più tempestivo.

6.   Se non è in grado di risolvere un problema tempestivamente, il comitato di gestione misto, su richiesta di una parte, riferisce senza indugio al comitato misto CETA.

7.   Salvo altrimenti deciso dalle parti, il comitato di gestione misto si riunisce per definire il proprio programma di lavoro entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e il proprio regolamento interno entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

8.   A seguito della sua prima riunione, il comitato di gestione misto si riunisce in funzione delle necessità, di norma su base annua. Il comitato di gestione misto può decidere di riunirsi in videoconferenza o teleconferenza e può esaminare qualunque questione anche per corrispondenza.

9.   Il comitato di gestione misto presenta al comitato misto CETA una relazione annuale sul suo programma di lavoro e sulle sue attività.

10.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto incaricato di coordinare l'agenda del comitato di gestione misto e di agevolare la comunicazione su questioni SPS, e ne informa l'altra parte per iscritto.

CAPO 6

Dogane e agevolazione degli scambi

Articolo 6.1

Obiettivi e principi

1.   Le parti riconoscono l'importanza delle questioni relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale globale.

2.   Le parti cooperano per quanto possibile scambiandosi informazioni, anche in relazione alle migliori prassi, al fine di promuovere l'applicazione e l'osservanza delle misure di agevolazione degli scambi previste dal presente accordo.

3.   Le misure di agevolazione degli scambi non possono ostacolare i meccanismi che consentono di tutelare una persona applicando e facendo rispettare la legislazione di una parte in modo efficace.

4.   Le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito non comportano oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto sia necessario al conseguimento di un obiettivo legittimo.

5.   Gli strumenti e le norme internazionali esistenti in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito, tranne nei casi in cui possano costituire un mezzo inadeguato o inefficace per il conseguimento dell'obiettivo legittimo perseguito.

Articolo 6.2

Trasparenza

1.   Ciascuna parte pubblica o rende disponibili in altro modo, anche con mezzi elettronici, le proprie disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e politiche amministrative contenenti prescrizioni relative all'importazione o all'esportazione di merci.

2.   Ciascuna parte si adopera per rendere pubbliche, anche su Internet, le proposte di regolamenti e politiche amministrative relative al settore doganale e per accordare alle persone interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima della loro adozione.

3.   Ciascuna parte designa o mantiene uno o più punti di contatto incaricati di rispondere alle domande delle persone interessate in merito a questioni doganali e pubblica su Internet informazioni concernenti le procedure per sottoporre tali domande.

Articolo 6.3

Svincolo delle merci

1.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali semplificate per l'efficace svincolo delle merci al fine di agevolare gli scambi tra le parti e ridurre i costi per gli importatori e gli esportatori.

2.   Ciascuna parte provvede affinché tali procedure semplificate:

a)

consentano lo svincolo delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per garantire il rispetto della sua legislazione;

b)

consentano lo svincolo delle merci, comprese per quanto possibile le merci controllate o regolamentate, presso il primo punto di arrivo;

c)

consentano il tempestivo svincolo delle merci qualora sia necessario uno sdoganamento di emergenza;

d)

permettano all'importatore o al suo agente di sdoganare le merci prima della determinazione definitiva e del pagamento di dazi, tasse e diritti doganali. Prima dello svincolo delle merci, una parte può chiedere a un importatore di costituire una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, deposito, o qualsiasi altro strumento idoneo; e

e)

prevedano, conformemente alla propria legislazione, prescrizioni semplificate in materia di documentazione per l'ingresso di merci di valore modesto, in conformità di quanto stabilito da ciascuna parte.

3.   Le procedure semplificate di ciascuna parte possono prevedere, ove necessario, l'obbligo di presentare ulteriori informazioni più dettagliate mediante revisioni contabili e verifiche successive all'entrata delle merci.

4.   Ciascuna parte consente il tempestivo svincolo delle merci e, se del caso e per quanto possibile, provvede a:

a)

consentire la presentazione elettronica anticipata e il trattamento delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci al fine di permetterne lo svincolo al momento dell'arrivo, se non sono stati identificati rischi o se non devono essere effettuati controlli a campione; e

b)

consentire lo svincolo di alcune merci previa presentazione di una documentazione minima.

5.   Ciascuna parte provvede, per quanto possibile, affinché le proprie autorità e agenzie incaricate dei controlli alla frontiera e di altri controlli all'importazione e all'esportazione cooperino e agiscano di concerto al fine di agevolare gli scambi, anche facilitando la convergenza delle prescrizioni relative ai dati e alla documentazione sulle importazioni e sulle esportazioni e istituendo un unico luogo per i controlli materiali e documentali delle partite da svolgersi una volta sola.

6.   Le parti provvedono, per quanto possibile, a coordinare le rispettive prescrizioni relative all'importazione e all'esportazione delle merci al fine di agevolare gli scambi, indipendentemente dal fatto che tali prescrizioni siano gestite da un'agenzia o dall'amministrazione dogale per conto di tale agenzia.

Articolo 6.4

Valutazione in dogana

1.   L'accordo sulla valutazione in dogana disciplina la valutazione in dogana applicata ai reciproci scambi tra la parti.

2.   Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

Articolo 6.5

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti a norma del presente accordo è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, in conformità del sistema armonizzato.

Articolo 6.6

Diritti e oneri

Ciascuna parte pubblica o rende disponibili in altro modo, anche per via elettronica, le informazioni sui diritti e sugli oneri imposti da un'amministrazione doganale di tale parte. Tali informazioni comprendono i diritti e gli oneri applicabili, i motivi specifici di tali diritti e oneri, l'autorità responsabile e i tempi e le modalità di pagamento. Una parte non può imporre diritti e oneri nuovi o modificati fino a quando non pubblica o mette altrimenti a disposizione tali informazioni.

Articolo 6.7

Gestione del rischio

1.   Ciascuna parte fonda le proprie procedure di esame, di svincolo e di verifica successiva all'entrata delle merci su principi di valutazione dei rischi invece di imporre che ogni spedizione in entrata sia esaminata in modo esaustivo per valutare la conformità delle prescrizioni in materia di importazione.

2.   Ciascuna parte adotta ed applica le proprie prescrizioni e procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci sulla base dei principi di gestione del rischio e provvede affinché le misure volte a garantire il rispetto della normativa si concentrino sulle operazioni che richiedono particolare attenzione.

3.   I paragrafi 1 e 2 non impediscono alle parti di effettuare controlli di qualità e verifiche di conformità che richiedano esami più approfonditi.

Articolo 6.8

Automazione

1.   Ciascuna parte utilizza tecnologie dell'informazione atte ad accelerare le proprie procedure per lo svincolo delle merci al fine di agevolare gli scambi, compresi gli scambi tra le parti.

2.   Ciascuna parte:

a)

si adopera per mettere a disposizione per via elettronica i moduli doganali necessari per l'importazione o l'esportazione delle merci;

b)

consente la presentazione di tali moduli doganali in formato elettronico, conformemente alla propria legislazione; e

c)

ove possibile, prevede lo scambio elettronico delle informazioni con i propri operatori commerciali per il tramite delle proprie amministrazioni doganali.

3.   Ciascuna parte si adopera per:

a)

istituire o mantenere sistemi di sportello unico completamente interconnessi al fine di agevolare un'unica trasmissione elettronica delle informazioni richieste dalla legislazione, anche doganale, per la circolazione transfrontaliera delle merci; e

b)

elaborare una serie di elementi e di procedure per il trattamento dei dati conforme al modello dei dati dell'Organizzazione mondiale delle dogane («OMD») e alle relative raccomandazioni e linee guide dell'OMD.

4.   Le parti si adoperano per cooperare allo sviluppo di sistemi elettronici interoperabili, anche tenendo conto del lavoro dell'OMD, al fine di agevolare gli scambi tra le parti.

Articolo 6.9

Decisioni anticipate

1.   Ciascuna parte rilascia, su richiesta scritta, decisioni anticipate relative alla classificazione tariffaria conformemente al diritto interno.

2.   Fatte salve le prescrizioni in materia di riservatezza, ciascuna parte pubblica, anche su Internet, informazioni sulle decisioni anticipate relative alla classificazione tariffaria che consentano di comprendere ed applicare le norme di classificazione tariffaria.

3.   Per agevolare gli scambi, le parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni e nelle loro misure di attuazione per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6.10

Riesame e ricorso

1.   Ciascuna parte garantisce che qualunque misura amministrativa o decisione ufficiale adottata in relazione all'importazione di merci possa essere tempestivamente soggetta a riesame da parte di tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi o per mezzo di procedure amministrative.

2.   Il tribunale o il funzionario incaricato di agire a norma di tali procedure amministrative è indipendente dall'ufficio o dal funzionario che ha emanato la decisione ed ha la competenza richiesta per confermare, modificare o annullare tale decisione in conformità della legislazione della parte.

3.   Prima di imporre a una persona di presentare un ricorso formale anche davanti all'autorità giudiziaria, ciascuna parte istituisce un'istanza amministrativa di ricorso o di riesame indipendente dall'ufficio o dal funzionario responsabile della decisione o della misura iniziale.

4.   Ciascuna parte riconosce alle persone destinatarie di una decisione anticipata a norma dell'articolo 6.9 sostanzialmente lo stesso diritto di riesame e di ricorso nei confronti delle decisioni anticipate emesse dalle autorità doganali che garantisce agli importatori sul proprio territorio.

Articolo 6.11

Sanzioni

Ciascuna parte provvede affinché le sanzioni imposte dalla propria legislazione doganale in caso di violazione della stessa siano proporzionate e non discriminatorie, e garantisce che l'applicazione di tali sanzioni non dia luogo a ritardi ingiustificati.

Articolo 6.12

Riservatezza

1.   Ciascuna parte, in conformità della propria legislazione, tratta con la massima riservatezza tutte le informazioni di natura riservata ottenute a norma del presente capo o fornite in via riservata, e protegge tali informazioni da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione competitiva della persona che le ha fornite.

2.   Qualora la parte che ha ricevuto od ottenuto le informazioni di cui al paragrafo 1 sia tenuta per legge a divulgarle, tale parte ne informa la parte o la persona che ha fornito tali informazioni.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate ottenute a norma del presente capo non siano usate per scopi diversi dall'amministrazione e dall'applicazione di procedure doganali, salvo consenso della parte o della persona che ha fornito tali informazioni riservate.

4.   Una parte può consentire l'uso delle informazioni ottenute a norma del presente capo nei procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali previsti per i casi di inosservanza della legislazione doganale che dà attuazione al presente capo. Prima di tale uso, ciascuna parte ne informa la parte o la persona che ha fornito tali informazioni.

Articolo 6.13

Cooperazione

1.   Le parti continuano a cooperare nelle sedi internazionali, come l'OMD, per realizzare obiettivi reciprocamente riconosciuti, compresi gli obiettivi definiti dal Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (Quadro di norme per rendere sicuro e agevolare il commercio globale) dell'OMD.

2.   Le parti riesaminano periodicamente le iniziative internazionali pertinenti in materia di agevolazione degli scambi, compreso il Compendium of Trade Facilitation Recommendations (Raccolta di raccomandazioni per l'agevolazione degli scambi) elaborato dalla Conferenza sul commercio e lo sviluppo delle Nazioni Unite e dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, per identificare i settori in cui una maggiore cooperazione potrebbe facilitare gli scambi tra le parti e promuovere obiettivi multilaterali condivisi.

3.   Le parti cooperano in conformità dell'accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada, concluso a Ottawa il 4 dicembre 1997 («accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale»).

4.   Le parti si prestano reciproca assistenza per le questioni doganali in conformità dell'accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale, comprese le questioni relative a una presunta violazione della legislazione doganale di una parte, quale definita in tale accordo, e all'attuazione del presente accordo.

Articolo 6.14

Comitato misto di cooperazione doganale

1.   Il comitato misto di cooperazione doganale, cui è riconosciuta l'autorità di agire sotto l'egida del comitato misto CETA in qualità di comitato specializzato a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera c), garantisce il buon funzionamento del presente capo e del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, nonché dell'articolo 20.43 (Ambito di applicazione delle misure alla frontiera) e dell'articolo 2.8 (Sospensione temporanea del trattamento tariffario preferenziale). Il comitato misto di cooperazione doganale esamina le questioni derivanti dalla loro applicazione in conformità degli obiettivi del presente accordo.

2.   Per quanto riguarda le questioni contemplate dal presente accordo, il comitato misto di cooperazione doganale è composto di rappresentanti delle autorità doganali e commerciali o di altre autorità competenti che ciascuna parte consideri appropriate.

3.   Ciascuna parte provvede affinché i propri rappresentanti in seno al comitato misto di cooperazione doganale posseggano le competenze necessarie per trattare le questioni all'ordine del giorno. Il comitato misto di cooperazione doganale può riunirsi in una specifica formazione in possesso delle competenze necessarie a trattare questioni relative alle regole di origine o alle procedure di origine, in qualità di comitato misto di cooperazione doganale per le regole di origine o di comitato misto di cooperazione doganale per le procedure di origine.

4.   Il comitato misto di cooperazione doganale può formulare risoluzioni, raccomandazioni o pareri e presentare al comitato misto CETA i progetti di decisioni che ritenga necessari per conseguire gli obiettivi comuni e garantire il buon funzionamento dei meccanismi stabiliti dal presente capo e dal protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, nonché dall'articolo 20.43 (Ambito di applicazione delle misure alla frontiera) e dall'articolo 2.8 (Sospensione temporanea del trattamento tariffario preferenziale).

CAPO 7

Sovvenzioni

Articolo 7.1

Definizione di sovvenzione

1.   Ai fini del presente accordo, per sovvenzione si intende qualsiasi misura relativa agli scambi di merci che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM.

2.   Le disposizioni del presente capo si applicano solo alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM.

Articolo 7.2

Trasparenza

1.   Ogni due anni ciascuna parte comunica all'altra parte le seguenti informazioni relative a qualunque sovvenzione concessa o mantenuta nel suo territorio:

a)

la base giuridica della sovvenzione;

b)

la forma della sovvenzione; e

c)

l'importo della sovvenzione o l'importo iscritto a bilancio per la sovvenzione.

2.   Le notifiche all'OMC effettuate a norma dell'articolo 25.1 dell'accordo SCM si ritengono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

3.   Ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, comunica tempestivamente le informazioni e risponde alle domande in merito a casi specifici di aiuti pubblici concessi nel proprio territorio in relazione agli scambi di servizi.

Articolo 7.3

Consultazioni relative alle sovvenzioni e agli aiuti pubblici in settori diversi dall'agricoltura e dalla pesca

1.   Ciascuna parte, se ritiene che una sovvenzione o un caso specifico di aiuto pubblico concesso dall'altra parte in relazione agli scambi di servizi incida o possa incidere negativamente sui propri interessi, può trasmettere all'altra parte le proprie preoccupazioni e richiedere consultazioni in merito. La parte chiamata a rispondere esamina tale richiesta con la debita attenzione.

2.   Nel corso delle consultazioni una parte può chiedere informazioni supplementari su una sovvenzione o su un caso specifico di aiuto pubblico concesso dall'altra parte in relazione agli scambi di servizi, comprese informazioni sull'obiettivo e sull'importo e su eventuali misure adottate per limitarne il potenziale effetto distorsivo sugli scambi.

3.   Sulla base delle consultazioni, la parte chiamata a rispondere si adopera per eliminare o minimizzare gli effetti negativi della sovvenzione, o dell'aiuto pubblico specifico concesso in relazione agli scambi di servizi, sugli interessi della parte che ha richiesto le consultazioni.

4.   Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni relative alle merci agricole e ai prodotti ittici, e lascia impregiudicati gli articoli 7.4 e 7.5.

Articolo 7.4

Consultazioni sulle sovvenzioni relative alle merci agricole e ai prodotti ittici

1.   Le parti condividono l'obiettivo di cooperare per raggiungere un accordo che consenta di:

a)

migliorare ulteriormente le norme e le discipline multilaterali sul commercio agricolo in seno all'OMC; e

b)

contribuire all'elaborazione di una risoluzione multilaterale globale in materia di sovvenzioni alla pesca.

2.   Ciascuna parte, se ritiene che una sovvenzione o un aiuto pubblico concesso dall'altra parte incida o possa incidere negativamente sui propri interessi in relazione alle merci agricole o ai prodotti ittici, può trasmettere all'altra parte le proprie preoccupazioni e richiedere consultazioni in merito.

3.   La parte chiamata a rispondere esamina tale richiesta con la debita attenzione e si adopera per eliminare o minimizzare gli effetti negativi della sovvenzione, o della concessione di un aiuto pubblico, sugli interessi della parte che ha richiesto le consultazioni in relazione alle merci agricole o ai prodotti ittici.

Articolo 7.5

Sovvenzioni alle esportazioni agricole

1.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

sovvenzione all'esportazione, una sovvenzione all'esportazione quale definita all'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura; e

b)

soppressione totale di un dazio, qualora esistano contingenti tariffari, la soppressione del dazio contingentale o del dazio applicabile in caso di superamento del contingente.

2.   Ciascuna parte si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore una sovvenzione all'esportazione di merci agricole esportate o incorporate in un prodotto esportato nel territorio dell'altra parte una volta che quest'ultima abbia totalmente soppresso, immediatamente o alla scadenza del periodo transitorio, i dazi su tali merci agricole in conformità dell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi), comprese le relative tabelle di dazi.

Articolo 7.6

Riservatezza

Quando forniscono informazioni ai sensi del presente capo, le parti non sono tenute a rivelare informazioni riservate.

Articolo 7.7

Esclusione delle sovvenzioni e degli aiuti pubblici ai servizi audiovisivi e al settore della cultura

Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle sovvenzioni o agli aiuti pubblici ai servizi audiovisivi per l'Unione europea e al settore della cultura per il Canada.

Articolo 7.8

Rapporto con l'accordo OMC

Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo SCM e dell'accordo sull'agricoltura.

Articolo 7.9

Risoluzione delle controversie

Gli articoli 7.3 e 7.4 del presente capo non sono soggetti alle disposizioni in materia di risoluzione delle controversie del presente accordo.

CAPO 8

Investimenti

Sezione A

Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 8.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, le attività che non sono svolte né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

 

servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili, le attività effettuate su un aeromobile o su una parte di un aeromobile che non sia in servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;

 

servizi di gestione degli aeroporti, l'esercizio o la gestione per conto terzi delle infrastrutture aeroportuali, compresi i terminal, le piste, le vie di rullaggio, i piazzali, le aree di parcheggio e i sistemi di trasporto all'interno dell'aeroporto. Si precisa che i servizi di gestione degli aeroporti non comprendono né la proprietà degli aeroporti o dei terreni aeroportuali e i relativi investimenti, né le funzioni esercitate da un consiglio di amministrazione. I servizi di gestione degli aeroporti non comprendono i servizi di navigazione aerea;

 

sequestro conservativo, il sequestro di beni di proprietà di una parte della controversia al fine di garantire l'esecuzione di una sentenza;

 

servizi di sistemi telematici di prenotazione, la prestazione di un servizio mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;

 

informazioni riservate o protette:

a)

informazioni commerciali riservate; oppure

b)

informazioni protette contro la divulgazione al pubblico;

i)

qualora si tratti di informazioni del convenuto, a norma della legislazione del convenuto;

ii)

qualora si tratti di altri tipi di informazioni, a norma delle disposizioni che il tribunale ritenga applicabili alla divulgazione di tali informazioni;

 

investimento disciplinato, in relazione ad una parte, qualunque investimento:

a)

effettuato nel suo territorio;

b)

realizzato in conformità della legislazione applicabile al momento in cui è effettuato l'investimento;

c)

direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un investitore dell'altra parte; e

d)

esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, o realizzato o acquisito in seguito;

 

parte della controversia, l'investitore che avvia il procedimento a norma della sezione F, oppure il convenuto. Ai fini della sezione F e fatto salvo l'articolo 8.14, le parti non rientrano nella definizione di investitore;

 

parti della controversia, l'investitore e il convenuto;

 

diffida, un'ordinanza che vieta un determinato comportamento o impone di astenersi dal medesimo;

 

impresa, un'impresa ai sensi dell'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale) e una succursale o un ufficio di rappresentanza di un'impresa;

 

servizi di assistenza a terra, la prestazione per conto terzi di un servizio di assistenza amministrativa a terra e supervisione, compreso il controllo del carico e le comunicazioni; gestione dei passeggeri; gestione dei bagagli; assistenza merci e posta; assistenza operazioni in pista e servizi per aeromobili; assistenza carburante e olio; manutenzione di linea dell'aeromobile, operazioni di volo e gestione dell'equipaggio; trasporti di superficie; ristorazione. I servizi di assistenza a terra non comprendono i servizi di sicurezza o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate, come i sistemi di gestione dei bagagli, gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante o di trasporto all'interno dell'aeroporto;

 

ICSID, il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti;

 

regolamento del meccanismo supplementare ICSID, il regolamento che disciplina il meccanismo supplementare per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti;

 

convenzione ICSID, la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 1965;

 

diritti di proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti correlati, i diritti relativi ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni industriali, ai brevetti, alle topografie dei circuiti integrati, alla protezione delle informazioni riservate e alla privativa per i ritrovati vegetali, nonché i diritti sui modelli di utilità, se previsti dalla legislazione delle parti. Il comitato misto CETA può, mediante decisione, integrare nella definizione altre categorie di diritti di proprietà intellettuale;

 

investimento, qualunque tipo di attività, di proprietà diretta o indiretta o sotto il controllo diretto o indiretto dell'investitore, che possegga le caratteristiche di un investimento, compresa una certa durata e altre caratteristiche come l'impegno di capitali o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o utili o l'assunzione di un rischio. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:

a)

un'impresa;

b)

quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa;

c)

obbligazioni, anche non garantite, e altri strumenti di debito di un'impresa;

d)

un prestito a un'impresa;

e)

qualunque altro tipo di partecipazione in un'impresa;

f)

una partecipazione derivante da:

i)

una concessione conferita a norma della legge di una parte o di un contratto, comprese le concessioni per l'esplorazione, la coltivazione, l'estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali;

ii)

contratti chiavi in mano, di costruzione, di produzione o di condivisione dei proventi; oppure

iii)

altri contratti simili;

g)

diritti di proprietà intellettuale;

h)

altri beni mobili, tangibili o intangibili, o altri beni immobili e i diritti ad essi inerenti;

i)

crediti monetari o diritti all'adempimento di una prestazione contrattuale.

 

Si precisa che i crediti monetari non comprendono:

i)

crediti monetari derivanti unicamente da contratti commerciali di vendita di beni o servizi da parte di una persona fisica o di un'impresa nel territorio di una parte a una persona fisica o impresa nel territorio dell'altra parte;

ii)

il finanziamento a livello interno di tali contratti; oppure

iii)

le ordinanze, le sentenze o i lodi arbitrali relativi ai punti i) o ii).

I rendimenti che sono investiti sono trattati come investimenti. I mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attività non ne altera la qualifica di investimenti;

 

investitore, una parte, una persona fisica o un'impresa di una parte, diversa da una succursale o da un ufficio di rappresentanza, che intenda realizzare, realizzi o abbia realizzato un investimento nel territorio dell'altra parte;

Ai fini della presente definizione, per impresa di una parte si intende:

a)

un'impresa costituita od organizzata secondo le leggi di tale parte che svolga attività commerciali rilevanti nel territorio di tale parte; oppure

b)

un'impresa costituita od organizzata secondo le leggi di tale parte e direttamente o indirettamente controllata o posseduta da una persona fisica di tale parte o da un'impresa di cui alla lettera a);

 

impresa stabilita in loco, una persona giuridica costituita od organizzata secondo le leggi del convenuto e posseduta o controllata direttamente o indirettamente da un investitore dell'altra parte;

 

persona fisica:

a)

nel caso del Canada, una persona fisica che sia cittadino o residente permanente del Canada; e

b)

nel caso della parte UE, una persona fisica che abbia la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea in conformità delle loro rispettive legislazioni e, per quanto concerne la Lettonia, anche le persone fisiche residenti permanentemente nella Repubblica di Lettonia senza essere cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualunque altro Stato ma che abbiano il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.

Una persona fisica che sia cittadino del Canada e abbia la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea è considerata esclusivamente persona fisica della parte di cui abbia la nazionalità dominante ed effettiva.

Una persona fisica che abbia la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o sia cittadino del Canada, e che sia anche residente permanente dell'altra parte, è considerata esclusivamente persona fisica della parte di cui ha la nazionalità o la cittadinanza, a seconda dei casi;

 

Convenzione di New York, la Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 18 giugno 1958;

 

parte non coinvolta nella controversia, il Canada, qualora il convenuto sia l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea, o l'Unione europea, qualora il convenuto sia il Canada;

 

convenuto, il Canada o, nel caso dell'Unione europea, lo Stato membro dell'Unione europea o l'Unione europea a norma dell'articolo 8.21;

 

rendimenti, tutti gli importi prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, canoni e interessi o altri diritti e pagamenti in natura;

 

vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo, la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, escluse la tariffazione dei servizi di trasporto aereo o le condizioni applicabili;

 

finanziamenti da parte di terzi, i finanziamenti forniti da persone fisiche o giuridiche che non siano parte della controversia ma che concludano un accordo con una parte della controversia per finanziarne, in tutto o in parte, le spese del procedimento mediante una donazione o una sovvenzione, o in cambio di una retribuzione soggetta all'esito della controversia;

 

tribunale, il tribunale costituito a norma dell'articolo 8.27;

 

regolamento arbitrale UNCITRAL, il regolamento arbitrale della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale; e

 

norme di trasparenza UNCITRAL, le norme UNCITRAL di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati.

Articolo 8.2

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti nel proprio territorio (5) in relazione a:

a)

un investitore dell'altra parte;

b)

un investimento disciplinato; e

c)

in relazione all'articolo 8.5, qualunque investimento nel loro territorio.

2.   Per quanto riguarda lo stabilimento o l'acquisizione di un investimento disciplinato (6), le sezioni B e C non si applicano alle misure relative:

a)

ai servizi aerei, o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei, ed altri servizi prestati avvalendosi del trasporto aereo (7), ad eccezione:

i)

dei servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;

ii)

della vendita e della commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii)

dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS);

iv)

dei servizi di assistenza a terra;

v)

dei servizi di gestione degli aeroporti; oppure

b)

alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri.

3.   Per la parte UE, le sezioni B e C non si applicano alle misure relative ai servizi audiovisivi. Per il Canada, le sezioni B e C non si applicano alle misure relative al settore della cultura.

4.   Un investitore può presentare una domanda a norma del presente capo unicamente in conformità di quanto disposto dall'articolo 8.18 e nel rispetto delle procedure di cui alla sezione F. Le domande relative ad obblighi previsti dalla sezione B sono escluse dall'ambito di applicazione della sezione F. Le domande a norma della sezione C relative allo stabilimento o all'acquisizione di un investimento disciplinato sono escluse dall'ambito di applicazione della sezione F. La sezione D si applica unicamente agli investimenti disciplinati e agli investitori in relazione ai loro investimenti disciplinati.

5.   Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, sottoscritto a Bruxelles il 17 dicembre 2009 e a Ottawa il 18 dicembre 2009.

Articolo 8.3

Rapporto con altri capi

1.   Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte nella misura in cui tali misure si applichino agli investitori contemplati al capo 13 (Servizi finanziari) o ai loro investimenti.

2.   Il fatto che una parte imponga a un prestatore di servizi dell'altra parte di versare una cauzione o un altro tipo di garanzia finanziaria come condizione per prestare un servizio nel proprio territorio non rende il presente capo automaticamente applicabile alle misure adottate o mantenute in vigore dalla parte in relazione alla prestazione di tale servizio transfrontaliero. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in materia di cauzioni o garanzie finanziarie, nella misura in cui tali cauzioni o garanzie finanziarie rappresentano un investimento disciplinato.

Sezione B

Stabilimento degli investimenti

Articolo 8.4

Accesso al mercato

1.   Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure relative all'accesso al mercato tramite stabilimento di un investitore dell'altra parte, le quali:

a)

impongano limiti:

i)

al numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

ii)

al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

iii)

al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica (8);

iv)

alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; oppure

v)

al numero totale delle persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un'impresa può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

b)

limitino o impongano forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un'impresa può svolgere un'attività economica.

2.   Si precisa che le seguenti misure sono compatibili con il dettato del paragrafo 1:

a)

misure relative a regolamenti di suddivisione in zone e pianificazione attinenti allo sviluppo o all'uso dei terreni, o altre misure analoghe;

b)

misure che richiedono una separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà dei beni o dei servizi forniti mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

c)

misure che limitano la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;

d)

misure volte a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese le misure atte a limitare la disponibilità, il numero e la portata delle concessioni accordate e a imporre una moratoria o un divieto;

e)

misure che limitano il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, ad esempio nel caso dello spettro e delle frequenze delle telecomunicazioni; oppure

f)

misure che impongono che una data percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa abbia determinate qualifiche o eserciti una determinata professione, ad esempio quella di avvocato o contabile.

Articolo 8.5

Prescrizioni in materia di prestazioni

1.   Le parti non possono imporre le seguenti prescrizioni o esigerne l'applicazione, né far rispettare impegni in relazione allo stabilimento, all'acquisizione, all'espansione, alla conduzione, all'esercizio e alla gestione di qualunque investimento nel proprio territorio, con l'obiettivo di:

a)

esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi;

b)

raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

c)

acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare beni o servizi da persone fisiche o imprese ubicate nel proprio territorio;

d)

mettere in relazione il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera associati a tale investimento;

e)

limitare le vendite nel proprio territorio di beni o servizi prodotti o prestati mediante l'investimento in questione mettendo in relazione tali vendite con il volume o il valore delle loro esportazioni o delle loro entrate in valuta estera;

f)

trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o a un'impresa ubicata nel proprio territorio; oppure

g)

fornire a determinati mercati regionali o mondiali beni o servizi prodotti o prestati mediante l'investimento in questione unicamente a partire dal proprio territorio.

2.   Le parti non possono subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento, all'acquisizione, all'espansione, alla gestione, alla conduzione o all'esercizio di qualunque investimento nel proprio territorio, al rispetto delle condizioni descritte di seguito:

a)

raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

b)

acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti nel loro territorio, o acquistare beni da produttori ubicati nel proprio territorio;

c)

mettere in relazione il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera associati a tale investimento; oppure

d)

limitare le vendite nel proprio territorio di beni o servizi prodotti o prestati mediante l'investimento in questione mettendo in relazione tali vendite con il volume o il valore delle loro esportazioni o delle loro entrate in valuta estera.

3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 non impediscono alle parti di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi ad un investimento nel proprio territorio all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare servizi, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

4.   Il paragrafo 1, lettera f), non si applica qualora la prescrizione sia imposta o l'impegno sia fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio alla violazione delle norme sulla concorrenza.

5.   Le disposizioni di cui:

a)

al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che devono soddisfare beni e servizi per essere ammessi a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri;

b)

il presente articolo non si applica agli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un «appalto disciplinato» ai sensi dell'articolo 19.2 (Ambito di applicazione e settori interessati).

6.   Si precisa che il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte dalla parte importatrice in relazione al contenuto di una merce necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.

7.   Il presente articolo lascia impregiudicati gli impegni delle parti derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione mondiale del commercio.

Sezione C

Trattamento non discriminatorio

Articolo 8.6

Trattamento nazionale

1.   Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai loro investimenti per quanto concerne lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, la conduzione, l'esercizio, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o l'alienazione dei loro investimenti nel proprio territorio.

2.   In relazione alle amministrazioni canadesi a livello diverso da quello federale, il trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 è inteso come un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni simili, da tali amministrazioni a investitori canadesi nel loro territorio e ai loro investimenti.

3.   In relazione alle amministrazioni di uno Stato membro dell'Unione europea, il trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 è inteso come un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni simili, da tali amministrazioni a investitori dell'UE nel loro territorio e ai loro investimenti.

Articolo 8.7

Trattamento della nazione più favorita

1.   Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti per quanto riguarda lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, la conduzione, l'esercizio, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o l'alienazione dei loro investimenti nel proprio territorio.

2.   Si precisa che, in relazione alle amministrazioni canadesi a livello diverso da quello federale o alle amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea a livello nazionale o locale, il trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 è inteso come il trattamento accordato, in situazioni simili, da tali amministrazioni agli investitori di un paese terzo nel loro territorio e ai loro investimenti.

3.   Il paragrafo 1 non si applica al trattamento accordato da una parte che preveda il riconoscimento, anche mediante un accordo o un'intesa con un paese terzo che riconosca l'accreditamento dei servizi di test e analisi e dei relativi prestatori, l'accreditamento dei servizi di riparazione e manutenzione e dei relativi prestatori, e la certificazione delle qualifiche, dei risultati o del lavoro di detti servizi e prestatori di servizi accreditati.

4.   Si precisa che il termine «trattamento» di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti previste da altri trattati internazionali relativi agli investimenti e da altri accordi commerciali. Gli obblighi sostanziali previsti da altri trattati internazionali relativi agli investimenti e da altri accordi commerciali non sono qualificabili di per sé come «trattamento» e non possono pertanto dare luogo a una violazione del presente articolo in mancanza di provvedimenti adottati o mantenuti in vigore da una parte in applicazione di tali obblighi.

Articolo 8.8

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Nessuna parte può obbligare una propria impresa, che sia anche un investimento disciplinato, a nominare per incarichi di alta dirigenza o in seno al consiglio di amministrazione persone fisiche di una particolare nazionalità.

Sezione D

Protezione degli investimenti

Articolo 8.9

Investimenti e misure di regolamentazione

1.   Ai fini del presente capo, le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

2.   Si precisa che il semplice fatto che una parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo a norma della presente sezione.

3.   Si precisa che la decisione di una parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione:

a)

in mancanza di un impegno specifico, previsto dalla legge o da un contratto, alla concessione, al rinnovo o al mantenimento di tale sovvenzione; oppure

b)

in conformità delle condizioni che regolano la concessione, il rinnovo o il mantenimento di tale sovvenzione,

non costituisce una violazione delle disposizioni della presente sezione.

4.   Si precisa che nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione (9) o di richiederne il rimborso qualora tale misura sia necessaria al fine di conformarsi agli obblighi internazionali tra le parti o sia stata ordinata dal tribunale ordinario o amministrativo competente o da altra autorità competente (10), oppure nel senso di imporre a tale parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tale misura.

Articolo 8.10

Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati

1.   Ciascuna parte, nel proprio territorio, accorda agli investimenti disciplinati dell'altra parte e agli investitori in relazione ai loro investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo garantendone la piena protezione e sicurezza, in conformità dei paragrafi da 2 a 7.

2.   Le parti violano l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 nei casi in cui una misura o una serie di misure costituisca:

a)

un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;

b)

una violazione fondamentale del principio del giusto processo, compresa una violazione fondamentale dell'obbligo di trasparenza, nei procedimenti giudiziari e amministrativi;

c)

un comportamento manifestamente arbitrario;

d)

una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso;

e)

un trattamento abusivo degli investitori, come coercizione, costrizione e vessazioni; oppure

f)

una violazione di qualunque altro elemento dell'obbligo di trattamento giusto ed equo assunto dalle parti in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Le parti riesaminano regolarmente, anche su richiesta di una parte, il contenuto dell'obbligo di trattamento giusto ed equo. Il comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera b), può a tale proposito formulare raccomandazioni da sottoporre alla decisione del comitato misto CETA.

4.   Nell'applicare il suddetto obbligo di trattamento giusto ed equo il tribunale può tener conto di eventuali dichiarazioni specifiche effettuate da una parte ad un investitore per indurlo a realizzare un investimento disciplinato, tali da ingenerare legittime aspettative successivamente deluse da tale parte, e sulle quali l'investitore abbia fatto affidamento nel decidere se realizzare o mantenere detto investimento disciplinato.

5.   Si precisa che l'espressione «piena protezione e sicurezza» si riferisce agli obblighi di una parte in relazione alla sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati.

6.   Si precisa che la violazione di altre disposizioni del presente accordo, o di un altro accordo internazionale, non costituisce una violazione del presente articolo.

7.   Si precisa che il fatto che una misura violi il diritto interno non costituisce di per sé una violazione del presente articolo. Al fine di accertare se la misura violi il presente articolo, il tribunale deve valutare se la parte abbia agito in modo incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1.

Articolo 8.11

Indennizzo delle perdite

In deroga al disposto dell'articolo 8.15, paragrafo 5, lettera b), ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di conflitti armati, disordini civili, di una situazione di emergenza o di calamità naturali nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, di quello accordato da tale parte ai propri investitori o agli investitori di un paese terzo, e comunque quello dei due più favorevole all'investitore interessato.

Articolo 8.12

Espropriazione

1.   Nessuna parte può nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato, né direttamente né indirettamente mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione («espropriazione»), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata:

a)

per un fine pubblico;

b)

nel rispetto del principio del giusto procedimento;

c)

su base non discriminatoria; e

d)

dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva.

Si precisa che il presente paragrafo è interpretato in conformità dell'allegato 8-A.

2.   L'ammontare dell'indennità di cui al paragrafo 1 corrisponde al valore equo di mercato dell'investimento immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione, se anteriore, divenisse di pubblico dominio. I criteri di valutazione per determinare il valore equo di mercato comprendono il valore di avviamento (going-concern), il valore degli attivi, compreso il valore dei beni materiali dichiarato a fini fiscali, ed altri criteri pertinenti a seconda dei casi.

3.   L'ammontare dell'indennità è maggiorato degli interessi determinati in base ad un tasso ragionevole dal punto di vista commerciale e calcolati dalla data di espropriazione alla data del pagamento; per garantirne l'effettiva disponibilità a favore dell'investitore, l'indennità è corrisposta e resa trasferibile senza indugio al paese scelto dall'investitore, nella valuta del paese di cui l'investitore è cittadino nazionale o in qualunque altra valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore.

4.   L'investitore interessato ha il diritto, in conformità della legislazione della parte che espropria, di ottenere un rapido riesame, da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità indipendenti di tale parte, della propria domanda e della valutazione dell'investimento, in conformità dei principi stabiliti nel presente articolo.

5.   Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in relazione a diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui il rilascio di tali licenze sia compatibile con le disposizioni dell'accordo TRIPS.

6.   Per maggiore certezza, una misura che revochi, limiti o crei diritti di proprietà intellettuale non costituisce un'espropriazione se e in quanto compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 20 (Proprietà intellettuale). Inoltre, anche qualora si determini che la misura non è compatibile con l'accordo TRIPS o con il capo 20 (Proprietà intellettuale), ciò non è sufficiente a stabilire che si è verificata un'espropriazione.

Articolo 8.13

Trasferimenti

1.   Ciascuna parte consente che tutti i trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato siano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile e al tasso di cambio di mercato applicabile alla data del trasferimento. Tali trasferimenti comprendono:

a)

conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento;

b)

utili, dividendi, interessi, plusvalenze, pagamenti di canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica o di altra natura, o altri tipi di rendimenti o importi derivanti dall'investimento disciplinato;

c)

proventi della vendita o della liquidazione completa o parziale dell'investimento disciplinato;

d)

versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o da un investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;

e)

versamenti effettuati a norma degli articoli 8.11 e 8.12;

f)

redditi ed altre retribuzioni del personale straniero che lavora in relazione ad un investimento; e

g)

il pagamento di risarcimenti in esecuzione di una sentenza emessa a norma della sezione F.

2.   Le parti non possono imporre ai loro investitori di trasferire i redditi, i guadagni, gli utili o altri importi derivanti dagli investimenti ubicati nel territorio dell'altra parte o ad essi attribuibili, né possono penalizzare i loro investitori per il mancato trasferimento di tali redditi, guadagni, utili o importi.

3.   Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata ai trasferimenti, la propria legislazione in materia di:

a)

fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;

b)

emissione e commercio di titoli;

c)

illeciti penali;

d)

informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria; e

e)

esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali.

Articolo 8.14

Surrogazione

Qualora una parte, o un organismo di tale parte, effettui un pagamento in forza di un obbligo indennitario, di una garanzia o di un contratto di assicurazione sottoscritto in relazione ad un investimento realizzato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra parte, quest'ultima riconosce che la parte o l'organismo di tale parte può in qualunque circostanza far valere i medesimi diritti spettanti all'investitore in relazione all'investimento. Tali diritti possono essere esercitati dalla parte o dall'organismo di tale parte, oppure dall'investitore previa autorizzazione della parte o dell'organismo della parte.

Sezione E

Riserve ed eccezioni

Articolo 8.15

Riserve ed eccezioni

1.   Gli articoli da 8.4 a 8.8 non si applicano:

a)

alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una parte a livello:

i)

dell'Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I;

ii)

di un governo nazionale, come indicato da tale parte nel proprio elenco di cui all'allegato I;

iii)

di un'amministrazione provinciale, territoriale o regionale, come indicato da tale parte nel proprio elenco di cui all'allegato I; oppure

iv)

di un'amministrazione locale;

b)

alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); oppure

c)

alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), nella misura in cui tale modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli da 8.4 a 8.8.

2.   Gli articoli da 8.4 a 8.8 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati nel suo elenco di cui all'allegato II.

3.   Fatti salvi gli articoli 8.10 e 8.12, le parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, si astengono dall'adottare qualunque misura o serie di misure contemplate nell'elenco di cui all'allegato II che imponga, direttamente o indirettamente, ad un investitore dell'altra parte, per motivi di nazionalità, di vendere o di disporre in qualunque altro modo di un investimento esistente al momento in cui tale misura o serie di misure ha preso effetto.

4.   Per quanto concerne i diritti di proprietà intellettuale, le parti possono derogare al disposto dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera f), e degli articoli 8.6 e 8.7, qualora ciò sia consentito dall'accordo TRIPS, compresa qualunque modifica dell'accordo TRIPS in vigore per entrambe le parti e le deroghe all'accordo TRIPS adottate a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC.

5.   Gli articoli 8.4, 8.6, 8.7 e 8.8 non si applicano:

a)

agli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un «appalto disciplinato» ai sensi dell'articolo 19.2 (Ambito di applicazione e settori interessati); oppure

b)

alle sovvenzioni o agli aiuti pubblici che una parte abbia fornito in relazione agli scambi di servizi.

Articolo 8.16

Rifiuto di accordare benefici

Una parte può negare i benefici di cui al presente capo a un investitore dell'altra parte che sia un'impresa di tale parte, come anche agli investimenti di tale investitore, qualora:

a)

tale impresa sia di proprietà o sotto il controllo di un investitore di un paese terzo; e

b)

la parte che nega i benefici adotti o mantenga in vigore nei confronti di tale paese terzo una misura:

i)

relativa al mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale; e

ii)

che vieti le transazioni con tale impresa, o che risulterebbe violata o elusa qualora i benefici di cui al presente capo fossero accordati all'impresa o ai suoi investimenti.

Articolo 8.17

Prescrizioni formali

In deroga agli articoli 8.6 e 8.7, una parte può imporre ad un investitore dell'altra parte, o al suo investimento disciplinato, di fornire informazioni periodiche relative a tale investimento a fini unicamente informativi o statistici, a condizione che tali richieste siano ragionevoli e non indebitamente gravose. La parte protegge le informazioni riservate o protette da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione competitiva dell'investitore o dell'investimento disciplinato. Il presente paragrafo non impedisce alle parti di ottenere o divulgare in altro modo informazioni nell'ambito dell'applicazione equa e in buona fede della loro legislazione.

Sezione F

Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti

Articolo 8.18

Ambito di applicazione

1.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 29 (Risoluzione delle controversie), un investitore di una delle parti può presentare una domanda al tribunale costituito a norma della presente sezione in cui afferma che l'altra parte ha violato un obbligo previsto:

a)

dalla sezione C, per quanto concerne l'espansione, la conduzione, l'esercizio, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento e la vendita o l'alienazione del suo investimento disciplinato, oppure

b)

dalla sezione D,

qualora l'investitore sostenga di aver subito perdite o danni in ragione dell'asserita violazione.

2.   Le domande a norma del paragrafo 1, lettera a), relative all'espansione di un investimento disciplinato possono essere presentate solo a condizione che facciano riferimento ad una misura avente ad oggetto attività commerciali esistenti di un investimento disciplinato e che, a conseguenza di tale misura, l'investitore abbia subito perdite o danni in relazione all'investimento disciplinato.

3.   Si precisa che un investitore non può presentare una domanda a norma della presente sezione se l'investimento è stato realizzato mediante inganno, occultamento, corruzione o comportamenti che costituiscono uno sviamento di procedura.

4.   Una domanda avente ad oggetto la ristrutturazione del debito emesso da una parte può essere presentata unicamente a norma della presente sezione in conformità di quanto previsto dall'allegato 8-B.

5.   Il tribunale costituito a norma della presente sezione non può decidere su domande che esulano dall'ambito di applicazione del presente articolo.

Articolo 8.19

Consultazioni

1.   Qualsiasi controversia dovrebbe per quanto possibile essere risolta amichevolmente. È possibile risolvere una controversia amichevolmente in qualsiasi momento, anche dopo la presentazione della domanda a norma dell'articolo 8.23. Salvo che le parti della controversia concordino un termine più lungo, le consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma del paragrafo 4.

2.   Salvo diverso accordo delle parti della controversia, le consultazioni si tengono:

a)

a Ottawa, se le misure contestate sono state adottate dal Canada;

b)

a Bruxelles, se tra le misure contestate vi è una misura adottata dall'Unione europea; oppure

c)

nella capitale dello Stato membro dell'Unione europea interessato, se le misure contestate sono state adottate in via esclusiva da tale Stato membro.

3.   Le parti della controversia possono tenere le consultazioni mediante videoconferenza o altri mezzi, ove opportuno, ad esempio quando l'investitore sia una piccola o media impresa.

4.   L'investitore trasmette all'altra parte una richiesta di consultazioni che contiene:

a)

il nome e l'indirizzo dell'investitore e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;

b)

in caso di più di un investitore, il nome e l'indirizzo di ciascun investitore e, se vi è più di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione di ciascuna impresa stabilita in loco;

c)

le disposizioni del presente accordo che si presume siano state violate;

d)

la base giuridica e fattuale della domanda, comprese le misure contestate; e

e)

la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto.

La richiesta di consultazioni contiene elementi di prova atti a dimostrare che l'investitore è un investitore dell'altra parte, che possiede o controlla l'investimento e, se del caso, che possiede o controlla l'impresa stabilita in loco per conto della quale è stata trasmessa la richiesta di consultazioni.

5.   Le prescrizioni di cui al paragrafo 4 relative alla richiesta di consultazioni sono soddisfatte con un grado di specificità sufficiente a consentire al convenuto di partecipare alle consultazioni in modo efficace e di preparare la propria difesa.

6.   La richiesta di consultazioni deve essere presentata:

a)

entro tre anni dalla data in cui l'investitore o, se del caso, l'impresa stabilita in loco abbia preso o avrebbe dovuto prendere conoscenza per la prima volta della presunta violazione e delle perdite o dei danni che l'investitore o, se del caso, l'impresa stabilita in loco ha subito a causa di tale violazione; oppure

b)

entro due anni dalla data in cui l'investitore o, se del caso, l'impresa stabilita in loco abbia rinunciato ad esperire i mezzi di ricorso giudiziari previsti dall'ordinamento di una parte o quando questi ultimi si siano altrimenti esauriti e, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla data in cui l'investitore o, se del caso, l'impresa stabilita in loco abbia preso o avrebbe dovuto prendere conoscenza per la prima volta della presunta violazione e delle perdite o dei danni che l'investitore ha subito a causa di tale violazione.

7.   La richiesta di consultazioni riguardante una presunta violazione da parte dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'Unione europea è inviata all'Unione europea.

8.   Qualora l'investitore non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 8.23 entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che l'investitore abbia ritirato la propria richiesta di consultazioni e, se del caso, la richiesta di determinazione del convenuto; in tal caso l'investitore non può presentare un'altra domanda avente ad oggetto le stesse misure a norma della presente sezione. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti della controversia.

Articolo 8.20

Mediazione

1.   Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di far ricorso alla mediazione.

2.   Il ricorso alla mediazione lascia impregiudicata la posizione giuridica e i diritti di entrambe le parti della controversia a norma del presente capo, ed è disciplinato dalle norme concordate dalle parti della controversia, comprese, se disponibili, le norme sulla mediazione adottate dal comitato per i servizi e gli investimenti a norma dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera c).

3.   Il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia. Le parti della controversia possono anche chiedere al segretario generale dell'ICSID di nominare il mediatore.

4.   Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una risoluzione della controversia entro 60 giorni dalla nomina del mediatore.

5.   Qualora le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, l'articolo 8.19, paragrafi 6 e 8, non si applica nel periodo compreso tra la data in cui le parti della controversia hanno deciso di fare ricorso alla mediazione e la data in cui una parte della controversia decide di porre fine alla mediazione. La decisione con cui una parte della controversia pone fine alla mediazione è comunicata mediante lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.

Articolo 8.21

Determinazione del convenuto per le controversie con l'Unione europea o i suoi Stati membri

1.   Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, la richiesta riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'Unione europea e l'investitore intenda presentare una domanda a norma dell'articolo 8.23, l'investitore trasmette all'Unione europea una richiesta di determinazione del convenuto.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 specifica le misure riguardo alle quali l'investitore intende presentare una domanda.

3.   Una volta determinato il convenuto, l'Unione europea comunica all'investitore se ad agire in qualità di convenuto è l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea.

4.   Qualora l'investitore non sia stato informato di tale determinazione entro 50 giorni dalla trasmissione della richiesta di determinazione del convenuto:

a)

se le misure indicate nella richiesta sono state adottate esclusivamente da uno Stato membro dell'Unione europea, tale Stato membro agisce in qualità di convenuto;

b)

se le misure indicate nella richiesta comprendono misure adottate dall'Unione europea, l'Unione europea agisce in qualità di convenuto.

5.   L'investitore può presentare una domanda a norma dell'articolo 8.23 basandosi sulla determinazione effettuata a norma del paragrafo 3 e, qualora tale determinazione non sia stata comunicata all'investitore, sull'applicazione del paragrafo 4.

6.   Qualora l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea agisca in qualità di convenuto a norma dei paragrafi 3 o 4, né l'Unione europea né lo Stato membro dell'Unione europea possono invocare l'inammissibilità della domanda o la mancanza di giurisdizione del tribunale, né altrimenti contestare la domanda o la sentenza argomentando che il convenuto non è stato correttamente determinato a norma del paragrafo 3 o identificato mediante l'applicazione del paragrafo 4.

7.   Il tribunale è vincolato dalla determinazione effettuata a norma del paragrafo 3 o, qualora tale determinazione non sia stata comunicata all'investitore, dall'applicazione del paragrafo 4.

Articolo 8.22

Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda al tribunale

1.   Un investitore può presentare una domanda a norma dell'articolo 8.23 unicamente se:

a)

comunica al convenuto, unitamente alla presentazione della domanda, il suo consenso alla risoluzione della controversia da parte del tribunale in conformità delle procedure di cui alla presente sezione;

b)

lascia trascorrere almeno 180 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni e, se del caso, almeno 90 giorni dalla presentazione della richiesta di determinazione del convenuto;

c)

ha ottemperato alle prescrizioni relative alla richiesta di determinazione del convenuto;

d)

ha ottemperato alle prescrizioni relative alla richiesta di consultazioni;

e)

non indica nella domanda misure diverse da quelle indicate nella richiesta di consultazioni;

f)

ritira o sospende qualunque procedimento in corso dinanzi a un organo giudiziario avviato a norma del diritto interno o internazionale in relazione ad una misura che si presume costituisca una violazione e che forma oggetto della sua domanda; e

g)

rinuncia al suo diritto di avviare, davanti a un organo giudiziario di diritto interno o internazionale, qualunque domanda o procedimento in relazione ad una misura che si presume costituisca una violazione e che forma oggetto della sua domanda.

2.   Qualora la domanda presentata a norma dell'articolo 8.23 abbia ad oggetto le perdite o i danni subiti da un'impresa stabilita in loco o inflitti agli interessi di un'impresa stabilita in loco che l'investitore possiede o controlla direttamente o indirettamente, le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano sia all'investitore sia all'impresa stabilita in loco.

3.   Le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), e al paragrafo 2 non si applicano in relazione alle imprese stabilite in loco qualora il convenuto o lo Stato che ospita l'investitore abbia privato quest'ultimo del controllo dell'impresa stabilita in loco o abbia altrimenti impedito all'impresa stabilita in loco di ottemperare a tali prescrizioni.

4.   Su richiesta del convenuto, il tribunale declina la propria giurisdizione qualora l'investitore o l'impresa stabilita in loco, a seconda dei casi, non adempia alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   La rinuncia presentata a norma del paragrafo 1, lettera g), o del paragrafo 2, a seconda dei casi, cessa di applicarsi:

a)

se il tribunale respinge la domanda sulla base del mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 o di qualunque altro motivo procedurale o giurisdizionale;

b)

se il tribunale respinge la domanda a norma degli articoli 8.32 o 8.33; oppure

c)

se l'investitore ritira la propria domanda, in conformità dei regolamenti applicabili di cui all'articolo 8.23, paragrafo 2, entro 12 mesi dalla costituzione della divisione del tribunale.

Articolo 8.23

Presentazione di una domanda al tribunale

1.   Qualora una controversia non sia stata risolta mediante il ricorso alle consultazioni, può essere presentata una domanda a norma della presente sezione da:

a)

un investitore di una parte, per conto proprio; oppure

b)

un investitore di una parte, per conto di un'impresa stabilita in loco posseduta o controllata direttamente o indirettamente dall'investitore.

2.   Una domanda può essere presentata conformemente ai regolamenti indicati di seguito:

a)

la convenzione ICSID e il regolamento per i procedimenti arbitrali;

b)

il regolamento del meccanismo supplementare ICSID, qualora non ricorrano le condizioni per l'avvio di un procedimento a norma della lettera a);

c)

il regolamento arbitrale UNCITRAL; oppure

d)

qualunque altro regolamento concordato dalle parti della controversia.

3.   Qualora l'investitore proponga un regolamento a norma del paragrafo 2, lettera d), il convenuto risponde alla proposta dell'investitore entro 20 giorni dal ricevimento della medesima. Qualora le parti della controversia non abbiano raggiunto un accordo su tale regolamento entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, l'investitore può presentare una domanda avvalendosi dei regolamenti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c).

4.   Si precisa che una domanda presentata a norma del paragrafo 1, lettera b), soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione ICSID.

5.   All'atto della presentazione della propria domanda l'investitore può proporre che la domanda venga esaminata da un tribunale in composizione monocratica. Il convenuto considera tale richiesta con la debita attenzione, in particolare quando l'investitore è una piccola o media impresa o quando si tratta di un indennizzo o di un risarcimento danni di importo relativamente ridotto.

6.   I regolamenti applicabili a norma del paragrafo 2 sono i regolamenti efficaci alla data in cui è presentata la domanda al tribunale a norma della presente sezione, soggetti alle specifiche regole stabilite dalla presente sezione e integrati dalle norme adottate in forza dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera b).

7.   Una domanda è presentata a fini di risoluzione di una controversia a norma della presente sezione quando:

a)

la domanda di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della convenzione ICSID è ricevuta dal Segretario generale dell'ICSID;

b)

la domanda di cui all'articolo 2 dell'allegato C del regolamento del meccanismo supplementare ICSID è ricevuta dal Segretario generale dell'ICSID;

c)

l'avviso di cui all'articolo 3 del regolamento arbitrale UNCITRAL è ricevuto dal convenuto; oppure

d)

la domanda o l'avviso di avvio del procedimento è ricevuto dal convenuto in conformità dei regolamenti concordati a norma del paragrafo 2, lettera d).

8.   Ciascuna parte comunica all'altra parte il recapito per l'invio degli avvisi e degli altri documenti da parte dell'investitore a norma della presente sezione. Ciascuna parte provvede affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.

Articolo 8.24

Procedimenti a norma di altri accordi internazionali

Qualora una domanda sia presentata a norma della presente sezione e di un altro accordo internazionale, e

a)

esista il rischio di un cumulo dei risarcimenti; oppure

b)

l'altra domanda internazionale possa avere ripercussioni significative sulla risoluzione della domanda presentata a norma della presente sezione,

il tribunale, appena possibile una volta sentite le parti della controversia, sospende il procedimento o altrimenti provvede affinché il procedimento avviato a norma di un altro accordo internazionale sia tenuto in considerazione nella propria decisione, ordinanza o sentenza.

Articolo 8.25

Consenso alla risoluzione della controversia da parte del tribunale

1.   Il convenuto presta il proprio consenso alla risoluzione della controversia da parte del tribunale in conformità delle procedure di cui alla presente sezione.

2.   Il consenso prestato a norma del paragrafo 1 e la presentazione di una domanda al tribunale a norma della presente sezione devono soddisfare:

a)

le condizioni di cui all'articolo 25 della Convenzione ICSID e alla sezione C, capo II, del regolamento del meccanismo supplementare ICSID riguardanti il consenso prestato per iscritto dalle parti della controversia; e

b)

le condizioni di cui all'articolo II della Convenzione di New York in materia di convenzioni scritte.

Articolo 8.26

Finanziamenti da parte di terzi

1.   In caso di finanziamenti da parte di terzi, la parte della controversia che se ne avvale comunica all'altra parte della controversia e al tribunale il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore.

2.   Tale comunicazione è effettuata al momento della presentazione della domanda oppure, qualora l'accordo di finanziamento sia concluso o la donazione o sovvenzione intervenga dopo la presentazione della domanda, senza indugio non appena l'accordo è concluso o la donazione o sovvenzione è concessa.

Articolo 8.27

Costituzione del tribunale

1.   Il tribunale costituito a norma della presente sezione decide sulle domande presentate a norma dell'articolo 8.23.

2.   Il comitato misto CETA, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina 15 membri del tribunale. Cinque membri del tribunale sono cittadini nazionali di uno Stato membro dell'Unione europea, cinque del Canada (11) e cinque di paesi terzi.

3.   Il comitato misto CETA può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.

4.   I membri del tribunale possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio della funzione giurisdizionale o sono giuristi di riconosciuta competenza. Essi possiedono una provata esperienza nel settore del diritto internazionale pubblico. È auspicabile che possiedano conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, diritto commerciale internazionale e risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali o di investimento internazionali.

5.   Il mandato dei membri del tribunale nominati a norma della presente sezione è di cinque anni, rinnovabile una volta. Tuttavia, il mandato di sette dei 15 membri nominati immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da determinare mediante estrazione a sorte, è di 6 anni. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Chiunque venga nominato per sostituire un membro del tribunale il cui mandato non sia ancora scaduto rimane in funzione per il resto del mandato del suo predecessore. In linea di principio, un membro del tribunale in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato può continuare ad esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino all'emissione della sentenza definitiva.

6.   Nell'istruzione delle cause il tribunale è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, uno è cittadino nazionale del Canada e uno è cittadino nazionale di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro del tribunale che è cittadino nazionale di un paese terzo.

7.   Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 8.23, il presidente del tribunale nomina i membri del tribunale che compongono la divisione incaricata di istruire la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione della divisione sia aleatoria e non prevedibile e da dare a tutti i membri del tribunale pari opportunità di svolgere le proprie funzioni.

8.   Il presidente e il vicepresidente del tribunale si incaricano delle questioni organizzative e sono nominati per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri del tribunale che sono cittadini nazionali di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dal presidente del comitato misto CETA. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

9.   In deroga al paragrafo 6, le parti della controversia possono concordare che la causa sia istruita da un tribunale composto da un unico membro nominato mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei cittadini nazionali di paesi terzi. Il convenuto considera con la debita attenzione la richiesta del ricorrente di sottoporre la causa ad un tribunale in composizione monocratica, in particolare quando il ricorrente è una piccola o media impresa o quando l'importo dell'indennizzo o del risarcimento danni richiesto è relativamente ridotto. Tale richiesta è effettuata prima della costituzione della divisione del tribunale.

10.   Il tribunale può elaborare i propri procedimenti di lavoro.

11.   I membri del tribunale garantiscono la loro disponibilità e capacità di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione.

12.   Al fine di garantire la loro disponibilità, i membri del tribunale ricevono il pagamento di un onorario mensile il cui importo deve essere stabilito dal comitato misto CETA.

13.   L'onorario di cui al paragrafo 12 è corrisposto in parti uguali da entrambe le parti e versato su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario, l'altra parte può scegliere di pagarlo. Gli eventuali arretrati a carico di una parte rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.

14.   A meno che il comitato misto CETA non adotti una decisione a norma del paragrafo 15, l'importo dei costi e delle spese dei membri del tribunale in funzione presso una divisione costituita per l'istruzione di un caso, ad eccezione degli onorari di cui al paragrafo 12, è determinato a norma della regola 14, paragrafo 1, dei regolamenti amministrativi e finanziari della convenzione ICSID in vigore alla data della presentazione della domanda e attribuito dal tribunale alle diverse parti della controversia in conformità dell'articolo 8.39, paragrafo 5.

15.   Il comitato misto CETA può adottare una decisione per trasformare gli onorari ed altri costi e spese in uno stipendio normale, decidendone modalità e condizioni.

16.   Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato.

17.   Qualora il comitato misto CETA non abbia provveduto alle nomine di cui al paragrafo 2 entro 90 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda di risoluzione della controversia, il Segretario generale dell'ICSID, su richiesta di una parte della controversia, nomina una divisione composta da tre membri del tribunale, a meno che le parti della controversia non abbiano deciso che la causa deve essere istruita da un tribunale in composizione monocratica. Il Segretario generale dell'ICSID effettua la nomina mediante estrazione a sorte fra i nominativi esistenti. Il Segretario generale dell'ICSID non può nominare come presidente un cittadino nazionale del Canada o di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo diverso accordo delle parti della controversia.

Articolo 8.28

Tribunale d'appello

1.   È istituito un tribunale d'appello per la revisione delle sentenze emesse a norma della presente sezione.

2.   Il tribunale d'appello può confermare, modificare o respingere la sentenza del tribunale, in base a:

a)

errori nell'applicazione o nell'interpretazione del diritto applicabile;

b)

errori manifesti nella valutazione dei fatti, anche per quanto concerne la valutazione della pertinente legislazione interna;

c)

i motivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere da a) a e), della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b).

3.   I membri del tribunale d'appello sono nominati mediante decisione del comitato misto CETA contemporaneamente all'adozione della decisione di cui al paragrafo 7.

4.   I membri del tribunale d'appello soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8.27, paragrafo 4, e si conformano a quanto previsto all'articolo 8.30.

5.   La divisione del tribunale d'appello costituita per conoscere dell'appello è composta da tre membri del tribunale d'appello nominati mediante estrazione a sorte.

6.   Gli articoli 8.36 e 8.38 si applicano ai procedimenti dinanzi al tribunale d'appello.

7.   Il comitato misto CETA adotta senza indugio una decisione per dare risposta alle seguenti questioni amministrative ed organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello:

a)

supporto amministrativo;

b)

procedure per l'avvio e lo svolgimento dell'appello e per il rinvio di questioni al tribunale ai fini della modifica della sentenza, se del caso;

c)

procedura per occupare un posto vacante in seno al tribunale d'appello e a una divisione del tribunale d'appello costituita per istruire una causa;

d)

retribuzione dei membri del tribunale d'appello;

e)

disposizioni relative alle spese del procedimento d'appello;

f)

numero dei membri del tribunale d'appello; e

g)

qualunque altra questione che ritenga necessaria per il buon funzionamento del tribunale d'appello.

8.   Il comitato per i servizi e gli investimenti riesamina periodicamente il funzionamento del tribunale d'appello e può rivolgere raccomandazioni al comitato misto CETA. Il comitato misto CETA, ove necessario, può rivedere la decisione di cui al paragrafo 7.

9.   All'atto dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 7:

a)

una parte della controversia può impugnare dinanzi al tribunale d'appello una sentenza emessa a norma della presente sezione entro 90 giorni dalla sua emissione;

b)

una parte della controversia non può chiedere il riesame, l'annullamento o la revisione di una sentenza emessa a norma della presente sezione, né l'avvio di qualunque altro procedimento analogo in relazione a detta sentenza;

c)

una sentenza emessa a norma dell'articolo 8.39 non è considerata definitiva e nessun processo esecutivo di una sentenza può essere avviato fino a che:

i)

non siano trascorsi 90 giorni dall'emissione della sentenza da parte del tribunale senza che sia stato avviato alcun procedimento d'appello;

ii)

un procedimento d'appello sia stato avviato e successivamente respinto o ritirato; oppure

iii)

non siano trascorsi 90 giorni dalla sentenza del tribunale d'appello senza che quest'ultimo abbia rinviato la questione al tribunale;

d)

una sentenza definitiva del tribunale d'appello è considerata tale ai fini dell'articolo 8.41; e

e)

non si applica l'articolo 8.41, paragrafo 3.

Articolo 8.29

Costituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti e istituzione di un meccanismo d'appello

Le parti perseguono insieme ad altri partner commerciali la costituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti e l'istituzione di un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Al momento dell'istituzione di tale meccanismo multilaterale, il comitato misto CETA adotta una decisione che stabilisce che le controversie in materia di investimenti insorte nel quadro della presente sezione saranno risolte mediante ricorso a tale meccanismo multilaterale e adotta le misure transitorie appropriate.

Articolo 8.30

Norme etiche

1.   I membri del tribunale devono essere indipendenti. Essi non sono collegati ad alcun governo (12), non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni attinenti alla controversia né partecipano all'esame di controversie suscettibili di creare conflitti di interesse diretti o indiretti. I membri del tribunale rispettano gli orientamenti sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale emanati dall'International Bar Association (Associazione internazionale forense) o qualunque regola supplementare adottata a norma dell'articolo 8.44, paragrafo 2. In aggiunta, al momento della loro nomina, i membri del tribunale si astengono dall'agire in qualità di consulenti o di esperti o testimoni di parte in qualunque controversia in materia di investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo o di qualsiasi altro accordo internazionale.

2.   Qualora una parte della controversia ritenga che un membro del tribunale abbia un conflitto di interesse, tale parte può invitare il presidente della corte di giustizia internazionale ad adottare una decisione in merito alla ricusazione di tale membro. L'avviso di ricusazione è inviato al presidente della corte di giustizia internazionale entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere conosciuti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene l'indicazione dei motivi che giustificano la ricusazione.

3.   Qualora il membro del tribunale ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione del tribunale entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il presidente della corte di giustizia internazionale, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle parti della controversia e aver accordato al membro del tribunale la possibilità di presentare osservazioni, può adottare una decisione in merito alla ricusazione. Il presidente della corte di giustizia internazionale si adopera per adottare la decisione e darne notifica alle parti della controversia e agli altri membri della divisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione. Il membro del tribunale ricusato o dimissionario è sostituito senza indugio.

4.   Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale o di propria iniziativa congiunta le parti, mediante decisione del comitato misto CETA, possono destituire un membro del tribunale qualora il suo comportamento sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale.

Articolo 8.31

Diritto applicabile ed interpretazione

1.   Nell'emettere la propria decisione il tribunale costituito a norma della presente sezione applica il presente accordo interpretandolo in conformità della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e alle altre regole e agli altri principi del diritto internazionale applicabili tra le parti.

2.   Il tribunale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo ai sensi del diritto interno di una parte. Si precisa che, nel determinare la compatibilità di una misura con il presente accordo, il tribunale, ove opportuno, può considerare il diritto interno di una parte come una questione di fatto. A tal fine il tribunale segue l'interpretazione prevalente che del diritto interno danno i tribunali o le autorità di tale parte; qualunque significato attribuito dal tribunale al diritto interno non è vincolante per i tribunali o le autorità di tale parte.

3.   Qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possono incidere sugli investimenti, il comitato per i servizi e gli investimenti, a norma dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), può raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di interpretazioni del presente accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per il tribunale costituito a norma della presente sezione. Il comitato misto CETA può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata.

Articolo 8.32

Domande manifestamente prive di valore giuridico

1.   Entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale, e in ogni caso anteriormente alla sua prima udienza, il convenuto può sollevare un'eccezione volta a dimostrare che la domanda è manifestamente priva di valore giuridico.

2.   Un'eccezione non può essere sollevata a norma del paragrafo 1 qualora il convenuto abbia sollevato un'eccezione a norma dell'articolo 8.33.

3.   Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione.

4.   Una volta ricevuta un'eccezione a norma del presente articolo, il tribunale sospende il giudizio di merito e fissa un calendario per trattare tale eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale.

5.   Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni nel corso della prima udienza o subito dopo, emana una decisione o una sentenza riguardo all'eccezione precisandone i motivi. Nell'emanare tale decisione o sentenza, il tribunale presume che i fatti allegati siano veri.

6.   Il presente articolo lascia impregiudicato il potere del tribunale di trattare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di contestare, nel corso del procedimento, il valore giuridico della domanda.

Articolo 8.33

Domande giuridicamente infondate

1.   Fatto salvo il potere del tribunale di trattare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni al momento opportuno, il tribunale tratta e decide come questione pregiudiziale qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale, da un punto di vista giuridico, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma dell'articolo 8.23, non può formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma della presente sezione, anche qualora i fatti allegati siano ritenuti veri.

2.   L'eccezione di cui al paragrafo 1 non può essere presentata al tribunale oltre la data fissata da quest'ultimo per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto.

3.   Qualora sia stata sollevata un'eccezione a norma dell'articolo 8.32, il tribunale, tenendo conto delle circostanze di tale eccezione, può esimersi dal trattare un'eccezione presentata a norma del paragrafo 1 secondo le procedure definite nel presente articolo.

4.   Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, dopo aver emanato una decisione a norma del paragrafo 3, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per trattare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale e emana una decisione o una sentenza riguardo a tale eccezione precisandone i motivi.

Articolo 8.34

Provvedimenti cautelari

Il tribunale può ordinare un provvedimento cautelare volto a tutelare i diritti di una delle parti della controversia o a garantire la piena effettività della giurisdizione del tribunale, compresa un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi probatori in possesso o sotto il controllo di una delle parti della controversia o a tutelare la giurisdizione del tribunale. Il tribunale non può ordinare il sequestro conservativo né diffidare dall'applicazione delle misure che si presume costituiscano una violazione di cui all'articolo 8.22 Ai fini del presente articolo, per «ordinanza» del tribunale si intendono anche le raccomandazioni.

Articolo 8.35

Rinuncia agli atti

Se, in seguito alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione, l'investitore non compie ulteriori atti del procedimento per 180 giorni consecutivi o per un altro periodo eventualmente concordato dalle parti, si ritiene che l'investitore abbia ritirato la propria domanda e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Il tribunale, su richiesta del convenuto e previa notifica alle parti della controversia, emette un'ordinanza con cui prende atto della rinuncia agli atti. Una volta emessa tale ordinanza l'autorità del tribunale cessa.

Articolo 8.36

Trasparenza del procedimento

1.   Ai procedimenti avviati a norma della presente sezione si applicano le norme di trasparenza UNCITRAL quali modificate dal presente capo.

2.   La richiesta di consultazioni, la richiesta di determinazione del convenuto, l'avviso di determinazione del convenuto, il consenso alla mediazione, la dichiarazione di ricusazione di un membro del tribunale, la decisione relativa alla ricusazione di un membro del tribunale e la richiesta di riunione dei procedimenti sono incluse nell'elenco dei documenti da rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL.

3.   Gli elementi probatori sono inclusi nell'elenco dei documenti da rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL.

4.   In deroga all'articolo 2 delle norme di trasparenza UNCITRAL, prima della costituzione del tribunale il Canada o l'Unione europea, a seconda dei casi, rende tempestivamente disponibili al pubblico i documenti pertinenti a norma del paragrafo 2, fatta salva la possibilità di occultare informazioni riservate o protette. Tali documenti possono essere resi disponibili al pubblico mediante la loro pubblicazione nell'archivio.

5.   Le udienze sono pubbliche. Il tribunale, previa consultazione con le parti della controversia, determina le disposizioni logistiche appropriate per agevolare l'accesso del pubblico alle udienze. Qualora stabilisca la necessità di tutelare informazioni riservate o protette, il tribunale adotta le disposizioni appropriate per garantire che la parte dell'udienza che richiede detta protezione si svolga a porte chiuse.

6.   Nessuna disposizione del presente capo impone al convenuto di occultare al pubblico informazioni la cui divulgazione sia prevista dalle disposizioni della sua legislazione. Il convenuto dovrebbe applicare tali disposizioni in modo da evitare la divulgazione di informazioni designate come riservate o protette.

Articolo 8.37

Scambio di informazioni

1.   Una parte della controversia può divulgare ad altre persone coinvolte nel procedimento, compresi testimoni ed esperti, la versione integrale dei documenti che ritenga necessari nel corso di un procedimento a norma della presente sezione. La parte della controversia provvede tuttavia affinché dette persone tutelino le informazioni riservate o protette contenute in tali documenti.

2.   Il presente accordo non osta a che il convenuto divulghi a funzionari dell'Unione europea, degli Stati membri dell'Unione europea e di amministrazioni locali, a seconda dei casi, la versione integrale dei documenti che ritenga necessari nel corso di un procedimento a norma della presente sezione. Il convenuto provvede tuttavia affinché detti funzionari tutelino le informazioni riservate o protette contenute in tali documenti.

Articolo 8.38

Parte non coinvolta nella controversia

1.   Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni riservate o protette, trasmette alla parte non coinvolta nella controversia:

a)

la richiesta di consultazioni, la richiesta di determinazione del convenuto, l'avviso di determinazione del convenuto, la domanda presentata a norma dell'articolo 8.23, la richiesta di riunione dei procedimenti e qualsiasi altro documento allegato a tali documenti;

b)

su richiesta:

i)

gli atti processuali, le memorie, le richieste e le altre comunicazioni presentate al tribunale da una parte della controversia;

ii)

le comunicazioni effettuate per iscritto al tribunale a norma dell'articolo 4 delle norme di trasparenza UNCITRAL;

iii)

i verbali o le trascrizioni delle udienze del tribunale, se disponibili; e

iv)

le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale; e

c)

su richiesta e a spese della parte non coinvolta nella controversia, tutti o parte degli elementi di prova presentati al tribunale, a meno che tali elementi di prova non siano già stati resi disponibili al pubblico.

2.   Il tribunale accoglie le comunicazioni orali o scritte fornite in merito a questioni di interpretazione del presente accordo dalla parte non coinvolta nella controversia, e può invitare quest'ultima a fornire tali comunicazioni, previa consultazione con le parti della controversia. La parte non coinvolta nella controversia può prendere parte alle udienze che si svolgono a norma della presente sezione.

3.   Il tribunale non può trarre conclusioni dalla mancata presentazione di comunicazioni a norma del paragrafo 2.

4.   Il tribunale provvede a garantire alle parti della controversia una ragionevole possibilità di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla parte del presente accordo non coinvolta nella controversia.

Articolo 8.39

Sentenza definitiva

1.   Quando emette una sentenza definitiva sfavorevole al convenuto, il tribunale può ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue:

a)

il risarcimento dei danni patrimoniali, compresi eventuali interessi applicabili;

b)

la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza prevede che il convenuto, in luogo di provvedere alla restituzione, abbia la possibilità di pagare il risarcimento dei danni patrimoniali equivalenti al valore equo di mercato che avevano i beni immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione, se anteriore, divenisse di pubblico dominio, maggiorato degli eventuali interessi applicabili determinati in conformità dell'articolo 8.12.

2.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 5, qualora sia presentata una domanda a norma dell'articolo 8.23, paragrafo 1, lettera b):

a)

la sentenza che riconosca il risarcimento dei danni patrimoniali e degli eventuali interessi applicabili dispone che l'importo sia corrisposto all'impresa stabilita in loco;

b)

la sentenza che riconosca la restituzione dei beni dispone che i beni siano restituiti all'impresa stabilita in loco;

c)

la sentenza sulle spese favorevole all'investitore dispone che l'importo delle spese sia corrisposto all'investitore; e

d)

la sentenza dispone che è fatto salvo il diritto delle persone al risarcimento dei danni patrimoniali o alla restituzione dei beni a norma della legislazione di una parte, tranne per le persone che abbiano presentato una rinuncia a norma dell'articolo 8.22.

3.   I danni patrimoniali non possono eccedere il valore della perdita subita dall'investitore o, se del caso, dall'impresa stabilita in loco, dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti. Ai fini del calcolo dei danni patrimoniali, il tribunale ne riduce l'importo per tener conto anche dell'eventuale restituzione dei beni o dell'abrogazione o della modifica della misura.

4.   Il tribunale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo.

5.   Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del procedimento. In casi eccezionali il tribunale può ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze della domanda. Altre spese ragionevoli, comprese le spese di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente della controversia, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non è giustificata dalle circostanze della domanda. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, la decisione relativa alle spese prevede una ripartizione proporzionale al numero o alla portata delle parti della domanda che sono state accolte.

6.   Il comitato misto CETA valuta regole supplementari volte a ridurre l'onere finanziario a carico dei ricorrenti che siano persone fisiche o piccole e medie imprese. Tali regole supplementari possono in particolare tener conto delle risorse finanziarie dei ricorrenti e dell'importo del risarcimento richiesto.

7.   Il tribunale e le parti della controversia compiono ogni sforzo per garantire che il procedimento di risoluzione delle controversie si svolga in modo tempestivo. Il tribunale emette la propria sentenza definitiva entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda a norma dell'articolo 8.23. Qualora abbia bisogno di più tempo per emettere la propria sentenza definitiva, il tribunale informa le parti della controversia dei motivi del ritardo.

Articolo 8.40

Indennizzi o altre forme di risarcimento

Il convenuto non può eccepire, né il tribunale può accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a titolo simile, che l'investitore o, se del caso, l'impresa stabilita in loco abbia ricevuto o riceverà, in forza di un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di risarcimento corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto in una controversia promossa a norma della presente sezione.

Articolo 8.41

Esecuzione della sentenza

1.   La sentenza emessa a norma della presente sezione è vincolante tra le parti della controversia in relazione al caso specifico oggetto della pronuncia.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, le parti della controversia riconoscono la sentenza e provvedono all'esecuzione della medesima senza indugio.

3.   Le parti della controversia non possono pretendere l'esecuzione di una sentenza definitiva fino a che:

a)

nel caso di una sentenza definitiva emessa a norma della convenzione ICSID:

i)

siano trascorsi 120 giorni dalla data di emissione della sentenza senza che le parti della controversia abbiano richiesto la revisione o l'annullamento della sentenza; oppure

ii)

sia stata sospesa l'esecuzione della sentenza e siano stati completati i procedimenti di revisione o di annullamento;

b)

nel caso di una sentenza definitiva emessa a norma del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, del regolamento arbitrale UNCITRAL o di qualunque altro regolamento applicabile a norma dell'articolo 8.23, paragrafo 2, lettera d):

i)

siano trascorsi 90 giorni dalla data di emissione della sentenza senza che le parti della controversia abbiano avviato un procedimento per la revisione o l'annullamento della sentenza; oppure

ii)

sia stata sospesa l'esecuzione della sentenza e un tribunale abbia accolto o respinto una richiesta di revisione o annullamento della sentenza senza ulteriori possibilità di impugnazione.

4.   L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalla normativa in materia di esecuzione delle sentenze vigente nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.

5.   Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, una sentenza definitiva emessa a norma della presente sezione è una sentenza arbitrale che si considera relativa a domande derivanti da una relazione o da una transazione commerciale.

6.   Si precisa che, qualora una domanda sia stata presentata a norma dell'articolo 8.23, paragrafo 2, lettera a), una sentenza definitiva emessa a norma della presente sezione equivale a una sentenza ai sensi della sezione 6 della convenzione ICSID.

Articolo 8.42

Ruolo delle parti

1.   Nessuna delle parti avvia un ricorso internazionale in relazione a una domanda presentata a norma dell'articolo 8.23, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza emessa nell'ambito di tale controversia.

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 8.38 e non esclude la possibilità di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie a norma del capo 29 (Risoluzione delle controversie) in relazione ad una misura di applicazione generale anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato il presente accordo per quanto riguarda un investimento specifico in relazione al quale sia stata presentata una domanda a norma dell'articolo 8.23.

3.   Il paragrafo 1 non impedisce la possibilità di scambi informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia.

Articolo 8.43

Riunione dei procedimenti

1.   Qualora due o più domande presentate separatamente a norma dell'articolo 8.23 abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e siano motivate dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, una parte della controversia o entrambe le parti congiuntamente possono chiedere la costituzione di una divisione separata del tribunale a norma del presente articolo e richiedere a tale divisione di emettere un'ordinanza di riunione («richiesta di riunione»).

2.   La parte della controversia che richieda un'ordinanza di riunione invia in primo luogo un avviso alle parti della controversia nei confronti delle quali intende ottenere tale ordinanza.

3.   Qualora le parti della controversia che ricevono l'avviso di cui al paragrafo 2 abbiano raggiunto un accordo sull'ordinanza di riunione che intendono ottenere, esse possono formulare una richiesta congiunta di costituzione di una divisione separata del tribunale e chiedere un'ordinanza di riunione a norma del presente articolo. Qualora le parti della controversia che ricevono l'avviso di cui al paragrafo 2 non abbiano raggiunto, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, un accordo sull'ordinanza di riunione che intendono ottenere, una delle parti della controversia può formulare una richiesta di costituzione di una divisione separata del tribunale e chiedere un'ordinanza di riunione a norma del presente articolo.

4.   La richiesta è notificata per iscritto al presidente del tribunale e a tutte le parti della controversia interessate dall'ordinanza. Tale richiesta specifica:

a)

il nome e l'indirizzo delle parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza;

b)

le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e

c)

i motivi alla base dell'ordinanza richiesta.

5.   Se una richiesta di riunione interessa più di un convenuto è necessario il consenso di tutti i convenuti.

6.   Il regolamento applicabile al procedimento a norma del presente articolo è determinato come segue:

a)

se tutte le domande per le quali è richiesta un'ordinanza di riunione sono state presentate a fini di risoluzione della controversia nel quadro del medesimo regolamento a norma dell'articolo 8.23, si applica tale regolamento;

b)

se le domande per le quali è invocata un'ordinanza di riunione non sono state presentate a fini di risoluzione della controversia nel quadro del medesimo regolamento:

i)

gli investitori possono concordare collettivamente il regolamento a norma dell'articolo 8.23, paragrafo 2; oppure

ii)

se gli investitori non riescono a raggiungere un accordo sul regolamento applicabile entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di riunione da parte del presidente del tribunale, si applica il regolamento arbitrale UNCITRAL.

7.   Il presidente del tribunale, dopo aver ricevuto la richiesta di riunione e in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8.27, paragrafo 7, costituisce una nuova divisione («divisione incaricata della riunione») del tribunale competente sulla totalità o su parte delle domande, intere o parziali, che formano oggetto della richiesta congiunta di riunione.

8.   Qualora, una volta sentite le parti della controversia, la divisione incaricata della riunione constati che le domande presentate a norma dell'articolo 8.23 hanno in comune questioni di diritto o di fatto e sono motivate dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, e che per tale motivo la riunione dei procedimenti consentirebbe di garantire al meglio l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze, la divisione del tribunale incaricata della riunione può, mediante ordinanza, dichiarare la propria competenza sulla totalità o su parte delle domande, intere o parziali.

9.   Qualora una divisione del tribunale incaricata della riunione abbia dichiarato la propria competenza a norma del paragrafo 8 e un investitore abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 8.23 senza che quest'ultima sia stata oggetto di un'ordinanza di riunione, tale investitore può richiedere per iscritto al tribunale che la propria domanda sia inclusa nella suddetta ordinanza a condizione che la richiesta soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 4. La divisione del tribunale incaricata della riunione emette tale ordinanza dopo aver constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 e che l'accoglimento di tale richiesta non rappresenta un aggravio ingiustificato o un pregiudizio ingiusto per le parti della controversia né perturba indebitamente il procedimento. La divisione del tribunale incaricata della riunione consulta le parti della controversia prima di emettere tale ordinanza.

10.   Su richiesta di una delle parti della controversia, la divisione del tribunale incaricata della riunione costituita a norma del presente articolo, nelle more della decisione di cui al paragrafo 8, può ordinare che il procedimento istruito dalla divisione del tribunale costituita a norma del paragrafo 8.27, paragrafo 7, sia sospeso, a meno che quest'ultimo tribunale non abbia già rinviato il proprio procedimento.

11.   La divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 8.27, paragrafo 7, si dichiara incompetente sulla totalità o su parte delle domande in relazione alle quali la divisione del tribunale incaricata della riunione costituita a norma del presente articolo abbia dichiarato la propria competenza.

12.   La sentenza che la divisione del tribunale incaricata della riunione costituita a norma del presente articolo emette sulle domande, o su parte di esse, in relazione alle quali si è dichiarata competente, è vincolante per la divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 8.27, paragrafo 7, in relazione a tali domande, o a parte di esse.

13.   Un investitore può ritirare una domanda presentata a norma della presente sezione e soggetta a riunione; tale domanda non può essere presentata nuovamente a norma dell'articolo 8.23. Qualora l'investitore ritiri la domanda soggetta a riunione entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di riunione, il fatto di aver presentato la domanda in precedenza non impedisce all'investitore di fare ricorso a procedure di risoluzione delle controversie diverse da quella di cui alla presente sezione.

14.   Su richiesta di un investitore, la divisione del tribunale incaricata della riunione può prendere le misure che ritenga opportune per tutelare le informazioni riservate o protette di tale investitore nei confronti degli altri investitori. Tali misure possono comprendere anche la presentazione agli altri investitori di versioni con omissis di documenti contenenti informazioni riservate o protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.

Articolo 8.44

Comitato per i servizi e gli investimenti

1.   Il comitato per i servizi e gli investimenti costituisce la sede in cui le parti si consultano sulle questioni relative al presente capo, tra le quali:

a)

le difficoltà che possano insorgere nell'attuazione del presente capo;

b)

possibili miglioramenti del presente capo, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali e nel quadro di altri accordi delle parti.

2.   Il comitato per i servizi e gli investimenti, in presenza dell'accordo tra le parti e previo espletamento dei rispettivi obblighi ed adempimenti interni delle parti, adotta un codice di condotta per i membri del tribunale, da applicare alle controversie derivanti dal presente capo, che possa sostituire o integrare le regole in vigore e che affronti, tra l'altro, questioni quali:

a)

gli obblighi di dichiarazione;

b)

l'indipendenza e l'imparzialità dei membri del tribunale; e

c)

la riservatezza.

Le parti fanno il possibile per garantire che il codice di condotta sia adottato entro il primo giorno di applicazione provvisoria o di entrata in vigore del presente accordo, a seconda dei casi, e comunque non oltre due anni da tale data.

3.   In presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi ed adempimenti interni, il comitato per i servizi e gli investimenti può:

a)

raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di interpretazioni del presente accordo a norma dell'articolo 8.31, paragrafo 3;

b)

adottare e modificare norme che integrano il regolamento per la risoluzione delle controversie applicabile e modificare le norme applicabili sulla trasparenza. Tali norme e modifiche sono vincolanti per il tribunale costituito a norma della presente sezione;

c)

adottare norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia, secondo quanto previsto all'articolo 8.20;

d)

raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di ulteriori elementi dell'obbligo di trattamento giusto ed equo a norma dell'articolo 8.10, paragrafo 3; e

e)

rivolgere raccomandazioni al comitato misto CETA sul funzionamento del tribunale d'appello a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 8.

Articolo 8.45

Esclusione

Le disposizioni relative alla risoluzione delle controversie di cui alla presente sezione e al capo 29 (Risoluzione delle controversie) non si applicano alle questioni di cui all'allegato 8-C.

CAPO 9

Scambi transfrontalieri di servizi

Articolo 9.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili, le attività effettuate su un aeromobile o su una parte di un aeromobile che non sia in servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;

 

servizi di gestione degli aeroporti, l'esercizio o la gestione per conto terzi delle infrastrutture aeroportuali, compresi i terminal, le piste, le vie di rullaggio, i piazzali, le aree di parcheggio e i sistemi di trasporto all'interno dell'aeroporto. Si precisa che i servizi di gestione degli aeroporti non comprendono né la proprietà degli aeroporti o dei terreni aeroportuali e i relativi investimenti, né le funzioni esercitate da un consiglio di amministrazione. I servizi di gestione degli aeroporti non comprendono i servizi di navigazione aerea;

 

servizi di sistemi telematici di prenotazione, la prestazione di un servizio mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;

 

scambi transfrontalieri di servizi o prestazione transfrontaliera di servizi, la prestazione di un servizio:

a)

dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; oppure

b)

nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte,

ma non comprende la prestazione di servizi nel territorio di una parte ad opera di persone dell'altra parte;

 

servizi di assistenza a terra, la prestazione per conto terzi di un servizio di assistenza amministrativa a terra e supervisione, compreso il controllo del carico e le comunicazioni; gestione dei passeggeri; gestione dei bagagli; assistenza merci e posta; assistenza operazioni in pista e servizi per aeromobili; assistenza carburante e olio; manutenzione di linea dell'aeromobile, operazioni di volo e gestione dell'equipaggio; trasporti di superficie o ristorazione. I servizi di assistenza a terra non comprendono i servizi di sicurezza o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate, come i sistemi di gestione dei bagagli, gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante o di trasporto all'interno dell'aeroporto;

 

vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo, la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, escluse la tariffazione dei servizi di trasporto aereo o le condizioni applicabili; e

 

servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri, qualsiasi servizio che non sia prestato a titolo commerciale o in concorrenza con uno o più prestatori di servizi.

Articolo 9.2

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidano sugli scambi transfrontalieri di servizi ad opera di un prestatore di servizi dell'altra parte, comprese le misure che interessano:

a)

la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la fornitura di un servizio;

b)

l'acquisto, l'uso o il pagamento di un servizio; e

c)

l'accesso e il ricorso, nel quadro della prestazione di un servizio, a servizi che devono essere offerti al pubblico in generale.

2.   Il presente capo non si applica alle misure che incidono:

a)

sui servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;

b)

nel caso dell'Unione europea, sui servizi audiovisivi;

c)

nel caso del Canada, sul settore della cultura;

d)

sui servizi finanziari quali definiti all'articolo 13.1 (Definizioni);

e)

sui servizi aerei, sui servizi connessi a sostegno dei servizi aerei e su altri servizi prestati avvalendosi del trasporto aereo (13), ad eccezione:

i)

dei servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;

ii)

della vendita e della commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii)

dei servizi di sistemi telematici di prenotazione;

iv)

dei servizi di assistenza a terra;

v)

dei servizi di gestione degli aeroporti;

f)

sugli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un «appalto disciplinato» ai sensi dell'articolo 19.2 (Ambito di applicazione e settori interessati), paragrafo 2; oppure

g)

sulle sovvenzioni o sugli aiuti pubblici che una parte abbia fornito in relazione agli scambi transfrontalieri di servizi.

3.   Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, sottoscritto a Bruxelles il 17 dicembre 2009 e a Ottawa il 18 dicembre 2009.

4.   Il presente capo non impone a una parte alcun obbligo in relazione ai cittadini nazionali dell'altra parte che intendono accedere al suo mercato del lavoro o che cercano un impiego permanente nel suo territorio, né conferisce alcun diritto a tali cittadini nazionali in reazione a tale accesso o impiego.

Articolo 9.3

Trattamento nazionale

1.   Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva, in situazioni simili, ai propri servizi e prestatori di servizi.

2.   Si precisa che, in relazione alle amministrazioni canadesi a livello diverso da quello federale o alle amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea a livello nazionale o locale, il trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 è inteso come un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni simili, da tali amministrazioni ai loro servizi e prestatori di servizi.

Articolo 9.4

Prescrizioni formali

L'articolo 9.3 non impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore una misura che imponga prescrizioni formali in relazione alla prestazione di un servizio, a condizione che tali prescrizioni non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata. Tali misure comprendono:

a)

l'obbligo di ottenere una licenza, una registrazione, una certificazione o un'autorizzazione per prestare un servizio o prescrizioni per aderire a una professione determinata, ad esempio l'obbligo di appartenenza ad un'organizzazione professionale o la partecipazione a fondi di indennizzo collettivi per i membri delle organizzazioni professionali;

b)

l'obbligo che un prestatore di servizi si avvalga di un rappresentante locale o abbia un indirizzo locale;

c)

l'obbligo di parlare una lingua nazionale o di essere titolare di una patente di guida; oppure

d)

l'obbligo per un prestatore di servizi di:

i)

versare una cauzione o un altro tipo di garanzia finanziaria;

ii)

istituire un conto fiduciario o versare contributi sul medesimo;

iii)

sottoscrivere un tipo particolare di assicurazione per un importo determinato;

iv)

fornire altre garanzie analoghe; oppure

v)

fornire accesso ai registri.

Articolo 9.5

Trattamento della nazione più favorita

1.   Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in situazioni simili, ai servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo.

2.   Si precisa che, in relazione alle amministrazioni canadesi a livello diverso da quello federale o alle amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea a livello nazionale o locale, il trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 è inteso come il trattamento accordato, in situazioni simili, da tali amministrazioni nel loro territorio ai servizi o ai prestatori di servizi di un paese terzo.

3.   Il paragrafo 1 non si applica al trattamento accordato da una parte a norma di una misura esistente o futura che preveda il riconoscimento, anche mediante un accordo o un'intesa con un paese terzo che riconosca l'accreditamento dei servizi di prova e analisi e dei relativi prestatori, dei servizi di riparazione e manutenzione e dei relativi prestatori, e la certificazione delle qualifiche, del lavoro e dei risultati di detti servizi e prestatori di servizi accreditati.

Articolo 9.6

Accesso al mercato

Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure che impongano limiti:

a)

al numero dei prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

c)

al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica.

Articolo 9.7

Riserve

1.   Gli articoli 9.3, 9.5 e 9.6 non si applicano:

a)

alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una parte a livello:

i)

dell'Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I;

ii)

di un governo nazionale, come indicato da tale parte nel proprio elenco di cui all'allegato I;

iii)

di un'amministrazione provinciale, territoriale o regionale, come indicato da tale parte nel proprio elenco di cui all'allegato I; oppure

iv)

di un'amministrazione locale;

b)

alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); oppure

c)

alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), nella misura in cui tale modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli 9.3, 9.5 e 9.6.

2.   Gli articoli 9.3, 9.5 e 9.6 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati nel suo elenco di cui all'allegato II.

Articolo 9.8

Rifiuto di accordare benefici

Una parte può negare i benefici di cui al presente capo a un prestatore di servizi dell'altra parte che sia un'impresa di tale parte e ai servizi forniti da tale prestatore, qualora:

a)

tale impresa sia di proprietà o sotto il controllo di un prestatore di servizi di un paese terzo; e

b)

la parte che nega i benefici adotti o mantenga in vigore nei confronti di tale paese terzo una misura:

i)

relativa al mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale; e

ii)

che vieti le transazioni con tale impresa, o che risulterebbe violata o elusa qualora i benefici di cui al presente capo fossero accordati all'impresa.

CAPO 10

Ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 10.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

prestatori di servizi contrattuali, le persone fisiche alle dipendenze di un'impresa di una parte che non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e ha concluso un contratto in buona fede (senza avvalersi di un'agenzia ai sensi del CPC 872) per una prestazione di servizi a un consumatore dell'altra parte, che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio dell'altra parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;

 

impresa, un'impresa ai sensi dell'articolo 8.1 (Definizioni);

 

professionisti indipendenti, le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non sono stabilite nel territorio dell'altra parte e hanno concluso un contratto in buona fede (senza avvalersi di un'agenzia ai sensi del CPC 872) per una prestazione di servizi a un consumatore dell'altra pprte, che richiede la loro presenza temporanea nel territorio dell'altra parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;

 

personale chiave, i visitatori per motivi professionali a fini di investimento, gli investitori e il personale trasferito all'interno di una società:

a)

visitatori per motivi professionali a fini di investimento, le persone fisiche che occupano un posto direttivo o di specialista e che sono responsabili della creazione di un'impresa ma che non effettuano transazioni dirette con il pubblico né ricevono compensi da fonti ubicate nel territorio della parte ospitante;

b)

investitori, le persone fisiche che realizzano o sviluppano un investimento o ne gestiscono il funzionamento con responsabilità esecutive o di supervisione, investimento al quale tali persone fisiche o l'impresa che le impiega ha assegnato o intende assegnare importanti risorse di capitale; e

c)

personale trasferito all'interno di una società, le persone fisiche alle dipendenze di un'impresa di una parte o che ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa (che può essere una controllata, una succursale o la società madre dell'impresa di una parte) nel territorio dell'altra parte. Tali persone fisiche devono appartenere a una delle seguenti categorie:

i)

personale di alto livello, quadri superiori di un'impresa, che

A)

sono prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa o dirigono l'impresa, un suo dipartimento o una sua sottodivisione; e

B)

sono dotate di un ampio margine di manovra nel processo decisionale, compreso il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di adottare altri provvedimenti relativi al personale (come le promozioni e le autorizzazioni di congedo), e

I)

sono soggetti unicamente a una supervisione generale o alla direzione principalmente dei dirigenti di alto livello, del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società, o di soggetti ad essi equiparabili; oppure

II)

svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali, ed esercitano un potere discrezionale nella gestione delle attività quotidiane; oppure

ii)

personale specializzato, persone fisiche alle dipendenze di un'impresa, le quali sono in possesso di:

A)

conoscenze non comuni dei prodotti o dei servizi dell'impresa e delle loro applicazioni nei mercati internazionali; oppure

B)

un livello avanzato di competenze o conoscenze dei processi e delle procedure dell'impresa, ad esempio in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione.

Nel valutare tali competenze o conoscenze, le parti terranno conto di capacità non comuni e diverse da quelle generalmente disponibili in un determinato settore, che non possono essere trasferite facilmente ad un'altra persona fisica in un breve periodo di tempo, e che sono il frutto di qualifiche accademiche specifiche o di un'ampia esperienza maturata presso l'impresa; oppure

iii)

laureati in tirocinio, persone fisiche che:

A)

possiedono un titolo di studio universitario; e

B)

sono temporaneamente trasferite presso un'impresa nel territorio dell'altra parte ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi di impresa; e

 

persone fisiche per motivi professionali, il personale chiave, i prestatori di servizi contrattuali, i professionisti indipendenti o i visitatori di breve durata per motivi professionali che siano cittadini di una parte.

Articolo 10.2

Obiettivi e ambito di applicazione

1.   Il presente capo riflette la relazione commerciale preferenziale esistente tra le parti e il mutuo obiettivo di agevolare gli scambi di servizi e gli investimenti autorizzando l'ingresso e il soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali e garantendo la trasparenza di tale processo.

2.   Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno temporanei nel suo territorio di personale chiave, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei loro territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per le parti derivanti dalle disposizioni del presente capo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo.

4.   Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capo, continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni legislative delle parti per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno, comprese quelle che disciplinano la durata del soggiorno.

5.   In deroga alle disposizioni del presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative delle parti concernenti le misure in materia di occupazione e previdenza sociale, compresi i regolamenti riguardanti i salari minimi e i contratti collettivi in materia di salari.

6.   Il presente capo non si applica ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell'ingresso e del soggiorno temporanei sia di interferire in vertenze o negoziati di lavoro o di gestione o nell'occupazione di persone fisiche coinvolte in tali vertenze o negoziati, o comunque di condizionarne l'esito.

Articolo 10.3

Obblighi generali

1.   Ciascuna parte consente l'ingresso temporaneo di persone fisiche per motivi professionali dell'altra parte che rispettino, quanto al resto, le misure di tale parte in materia di immigrazione applicabili all'ingresso temporaneo, in conformità delle disposizioni del presente capo.

2.   Ciascuna parte applica le proprie misure relative alle disposizioni del presente capo in conformità dell'articolo 10.2, paragrafo 1, e in particolare applica tali misure in modo da evitare pregiudizi o ritardi ingiustificati agli scambi di merci o servizi o all'esecuzione di attività di investimento a norma del presente accordo.

3.   Ciascuna parte provvede affinché i costi legati al trattamento delle domande di ingresso temporaneo siano ragionevoli e proporzionati alle spese sostenute.

Articolo 10.4

Comunicazione di informazioni

1.   In applicazione del capo 27 (Trasparenza), e riconoscendo l'importanza che riveste per le parti la trasparenza delle informazioni relative all'ingresso temporaneo, ciascuna parte, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, mette a disposizione dell'altra parte il materiale esplicativo riguardante le prescrizioni in materia di ingresso temporaneo a norma del presente capo che consenta alle persone fisiche per motivi professionali dell'altra parte di conoscere tali prescrizioni.

2.   La parte che raccolga e mantenga dati relativi all'ingresso temporaneo per categoria di persone fisiche per motivi professionali a norma del presente capo rende tali dati disponibili all'altra parte, se quest'ultima ne fa richiesta, conformemente alla propria legislazione in materia di protezione dei dati e della vita privata.

Articolo 10.5

Punti di contatto

1.   Le parti istituiscono i seguenti punti di contatto:

a)

per il Canada:

Director

Temporary Resident Policy

Immigration Branch

Citizenship and Immigration Canada

b)

per l'Unione europea:

Direttore generale

Direzione generale per il Commercio

Commissione europea

c)

per gli Stati membri dell'Unione europea, i punti di contatto elencati nell'allegato 10-A o i loro successori.

2.   I punti di contatto per il Canada e per l'Unione europea e, se del caso, i punti di contatto per gli Stati membri dell'Unione europea si scambiano informazioni a norma dell'articolo 10.4 e si riuniscono secondo le necessità per valutare questioni relative al presente capo, tra le quali:

a)

l'attuazione e la gestione del presente capo, comprese le pratiche delle parti relative all'autorizzazione dell'ingresso temporaneo;

b)

l'elaborazione e l'adozione di criteri comuni e di interpretazioni per l'attuazione del presente capo;

c)

l'elaborazione di misure per agevolare ulteriormente l'ingresso temporaneo di persone fisiche per motivi professionali; e

d)

la formulazione di raccomandazioni al comitato misto CETA in relazione al presente capo.

Articolo 10.6

Obblighi previsti da altri capi

1.   Il presente accordo non impone alle parti obblighi relativi alle loro misure in materia di immigrazione, se non quelli specificamente indicati nel presente capo e nel capo 27 (Trasparenza).

2.   Fatta salva qualunque decisione di autorizzare l'ingresso temporaneo di persone fisiche dell'altra parte alle condizioni stabilite dal presente capo, compresa la durata del soggiorno permessa in forza di tale autorizzazione:

a)

gli articoli 9.3 (Trattamento nazionale) e 9.6 (Accesso al mercato) sono integrati nel presente capo e ne fanno parte, fatti salvi gli articoli 9.4 (Prescrizioni formali) e 9.2 (Ambito di applicazione) eccetto l'articolo 9.2, paragrafo 2, lettera d), e si applicano al trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte, appartenenti alle seguenti categorie:

i)

personale chiave; e

ii)

prestatori di servizi contrattuali, e professionisti indipendenti per tutti i settori elencati nell'allegato 10-E; e

b)

l'articolo 9.5 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo e ne fa parte, fatti salvi gli articoli 9.4 (Prescrizioni formali) e 9.2 (Ambito di applicazione) eccetto l'articolo 9.2, paragrafo 2, lettera d), e si applica al trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte, appartenenti alle seguenti categorie:

i)

personale chiave, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti; e

ii)

visitatori di breve durata per motivi professionali, ai sensi dell'articolo 10.9.

3.   Si precisa che il paragrafo 2 si applica al trattamento di persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte, appartenenti alle categorie pertinenti e che forniscono servizi finanziari ai sensi del capo 13 (Servizi finanziari), articolo 13.1 (Definizioni). Il paragrafo 2 non si applica alle misure relative alla concessione dell'ingresso temporaneo alle persone fisiche di una parte o di paesi terzi.

4.   Qualora una parte abbia stabilito una riserva nel proprio elenco di cui agli allegati I, II o III, quest'ultima è tale anche rispetto al disposto del paragrafo 2, se ed in quanto la misura introdotta o autorizzata dalla riserva incida sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte.

Articolo 10.7

Personale chiave

1.   Ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave dell'altra parte nel rispetto delle riserve e delle eccezioni elencate nell'allegato 10-B.

2.   Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore limitazioni — sotto forma di restrizioni numeriche o dell'imposizione di una verifica della necessità economica — al totale del personale chiave dell'altra parte cui è concesso l'ingresso temporaneo.

3.   Ciascuna parte autorizza l'ingresso temporaneo di visitatori per motivi professionali a fini di investimento senza richiedere un permesso di lavoro o imporre altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.

4.   Ciascuna parte consente nel proprio territorio l'impiego temporaneo di investitori e di personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte.

5.   La durata massima ammissibile del soggiorno del personale chiave è stabilita come segue:

a)

personale trasferito all'interno di una società (personale specializzato e personale di alto livello): tre anni oppure la durata prevista dal contratto, se inferiore, con una possibile proroga di 18 mesi al massimo a scelta della parte che concede l'ingresso e il soggiorno temporanei (14);

b)

personale trasferito all'interno di una società (laureati in tirocinio): un anno oppure la durata prevista dal contratto, se inferiore;

c)

investitori: un anno, con possibili proroghe a scelta della parte che concede l'ingresso e il soggiorno temporanei;

d)

visitatori per motivi professionali a fini di investimento: 90 giorni su un periodo di sei mesi (15).

Articolo 10.8

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1.   In conformità dell'allegato 10-E, ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporanei dei prestatori di servizi contrattuali dell'altra pprte nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di un'impresa che ha ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi. Se il contratto di servizi ha una durata superiore a 12 mesi, gli impegni derivanti dal presente capo si applicano unicamente per i primi 12 mesi del contratto;

b)

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono aver offerto tali servizi in qualità di dipendenti dell'impresa che presta i servizi almeno per l'intero anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di ingresso nel territorio dell'altra parte, e devono possedere, alla data di presentazione, almeno tre anni di esperienza professionale (16) nel settore di attività oggetto del contratto;

c)

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere:

i)

un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente (17); e

ii)

le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle prescrizioni o delle disposizioni legislative della parte dove il servizio è prestato;

d)

le persone fisiche non devono ricevere alcuna remunerazione per la prestazione dei servizi, ad eccezione della retribuzione corrisposta dall'impresa che impiega i prestatori di servizi contrattuali durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra parte;

e)

l'ingresso e il soggiorno temporanei autorizzati a norma del presente articolo fanno riferimento unicamente alla prestazione del servizio oggetto del contratto. Le autorità competenti, quali definite all'articolo 11.1 (Definizioni), possono autorizzare, mediante un accordo di riconoscimento reciproco («ARR») o secondo altre modalità, l'uso del titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato; e

f)

il contratto di servizi deve rispettare le disposizioni legislative e le altre prescrizioni di legge della parte nel cui territorio il contratto è eseguito (18).

2.   In conformità dell'allegato 10-E, ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporanei di professionisti indipendenti dell'altra parte nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nel territorio dell'altra parte e devono avere ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi. Se il contratto di servizi ha una durata superiore a 12 mesi, gli impegni derivanti dal presente capo si applicano unicamente per i primi 12 mesi del contratto;

b)

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere, alla data di presentazione di una domanda di ingresso nel territorio dell'altra parte, almeno sei anni di esperienza professionale nel settore di attività oggetto del contratto;

c)

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere:

i)

un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente (19); e

ii)

le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle prescrizioni o delle disposizioni legislative della parte nel cui territorio il servizio è prestato;

d)

l'ingresso e il soggiorno temporanei autorizzati a norma delle disposizioni del presente articolo fanno riferimento unicamente alla prestazione del servizio oggetto del contratto. Le autorità competenti, quali definite all'articolo 11.1 (Definizioni), possono autorizzare, mediante un ARR o secondo altre modalità, l'uso del titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato; e

e)

il contratto di servizi deve rispettare le disposizioni legislative e le altre prescrizioni di legge della parte nel cui territorio il contratto è eseguito.

3.   Salvo diversamente disposto nell'allegato 10-E, le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore limitazioni — sotto forma di restrizioni numeriche o dell'imposizione di una verifica della necessità economica — al numero totale di prestatori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti dell'altra parte cui è concesso l'ingresso temporaneo.

4.   La durata del soggiorno per i prestatori di servizi contrattuali o i professionisti indipendenti è limitata ad un periodo complessivo non superiore a 12 mesi nell'arco di 24 mesi, con possibili proroghe a scelta della parte, oppure alla durata prevista dal contratto, se inferiore.

Articolo 10.9

Visitatori di breve durata per motivi professionali

1.   In conformità dell'allegato 10-B, le parti autorizzano l'ingresso ed il soggiorno temporanei di visitatori di breve durata per motivi professionali dell'altra parte ai fini dello svolgimento delle attività elencate nell'allegato 10-D, a condizione che tali visitatori:

a)

non siano impegnati in attività di vendita di beni o prestazione di servizi al pubblico in generale;

b)

non ricevano per conto proprio alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio della parte in cui i visitatori di breve durata per motivi professionali soggiornano temporaneamente; e

c)

non siano impegnati nella prestazione di servizi nel quadro di un contratto concluso tra un'impresa priva di presenza commerciale nel territorio della parte in cui i visitatori di breve durata per motivi professionali soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, fatto salvo quanto disposto all'allegato 10-D.

2.   Ciascuna parte autorizza l'ingresso temporaneo di visitatori di breve durata per motivi professionali senza richiedere un permesso di lavoro o imporre altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.

3.   La durata massima del soggiorno per i visitatori di breve durata per motivi professionali è limitata a 90 giorni nell'arco di sei mesi (20).

Articolo 10.10

Riesame degli impegni

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti valutano la possibilità di aggiornare i rispettivi impegni a norma degli articoli da 10.7 a 10.9.

CAPO 11

Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali

Articolo 11.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

giurisdizione, il territorio del Canada, compresi tutti i suoi territori e le sue province, o il territorio di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea, nella misura in cui il presente accordo si applichi a tali territori in conformità dell'articolo 1.3 (Ambito di applicazione geografico);

 

entità negoziale, una persona o un organismo di una parte che ha la facoltà o il potere di negoziare un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali («ARR»);

 

esperienza professionale, l'esercizio lecito ed effettivo di attività relative a un servizio;

 

qualifiche professionali, le qualifiche attestate da un titolo di formazione e/o da un'esperienza professionale;

 

autorità competente, un'autorità o un organismo preposto, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al riconoscimento delle qualifiche e all'autorizzazione dell'esercizio di una professione in una giurisdizione; e

 

professione regolamentata, attività relative a un servizio per il cui esercizio (compreso l'uso del titolo professionale pertinente) è richiesto il possesso di qualifiche specifiche in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Articolo 11.2

Obiettivi e ambito di applicazione

1.   Il presente capo stabilisce il quadro per l'agevolazione di un regime equo, trasparente e coerente di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra le parti, e definisce le condizioni generali per la negoziazione di accordi di riconoscimento reciproco (ARR).

2.   Il presente capo si applica alle professioni regolamentate in ciascuna parte, compresa la totalità o parte degli Stati membri dell'Unione europea e delle province e dei territori del Canada.

3.   Le parti si astengono dall'accordare il riconoscimento in un modo che rappresenti una discriminazione arbitraria nell'applicazione dei propri criteri di autorizzazione, certificazione o concessione di licenze ai prestatori di servizi, o che costituisca una restrizione dissimulata agli scambi di servizi.

4.   Qualunque ARR adottato a norma del presente capo si applica in tutto il territorio dell'Unione europea e del Canada.

Articolo 11.3

Negoziazione di un accordo di riconoscimento reciproco

1.   Ciascuna parte incoraggia le proprie autorità competenti o i propri organismi professionali, a seconda dei casi, ad elaborare e sottoporre al comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali («comitato ARR») istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), raccomandazioni congiunte sugli ARR proposti.

2.   Le raccomandazioni contengono un'analisi del valore potenziale dell'ARR, basata su criteri quali il livello esistente di apertura del mercato, le esigenze del settore e le opportunità commerciali, ad esempio il numero di professionisti che possono trarre vantaggio dall'ARR, l'esistenza di altri ARR nel settore e i benefici previsti in termini di sviluppo economico e commerciale. In aggiunta, le raccomandazioni forniscono una valutazione della compatibilità tra i regimi di licenze o di qualifiche delle parti e l'approccio previsto per la negoziazione degli ARR.

3.   Il comitato ARR, entro un periodo ragionevole, esamina le raccomandazioni con l'obiettivo di garantirne la compatibilità con le prescrizioni di cui al presente capo. Se tali prescrizioni sono rispettate, il comitato ARR adotta i provvedimento necessari per la negoziazione e le parti informano le rispettive autorità competenti in merito a detti provvedimenti.

4.   Successivamente le entità negoziali portano avanti il negoziato e sottopongono al comitato ARR un progetto di accordo di riconoscimento reciproco.

5.   In seguito il comitato ARR riesaminerà il progetto di accordo di riconoscimento reciproco per garantirne la compatibilità con il presente accordo.

6.   Qualora ritenga che l'accordo di riconoscimento reciproco sia compatibile con il presente accordo, il comitato ARR lo adotta per mezzo di una decisione; tale adozione è subordinata alla successiva notifica al comitato ARR dell'avvenuto espletamento dei rispettivi adempimenti interni ad opera delle parti. La decisione diventa vincolante per le parti al momento della notifica al comitato ARR ad opera di ciascuna parte.

Articolo 11.4

Riconoscimento

1.   Il riconoscimento delle qualifiche professionali previsto da un ARR consente ad un prestatore di servizi di esercitare attività professionali nella giurisdizione ospitante, nel rispetto delle condizioni specificate nell'accordo di riconoscimento reciproco.

2.   Se le qualifiche professionali di un prestatore di servizi di una parte sono riconosciute dall'altra parte in forza di un ARR, le autorità competenti della giurisdizione ospitante accordano a tale prestatore di servizi un trattamento non meno favorevole di quello concesso, in situazioni simili, a un prestatore di servizi simili le cui qualifiche professionali siano state certificate o attestate nella giurisdizione di tale parte.

3.   Il riconoscimento in forza di un ARR non può essere subordinato:

a)

al fatto che il prestatore di servizi soddisfi i requisiti della cittadinanza o di qualunque altra forma di residenza; oppure

b)

al fatto che il prestatore di servizi abbia completato la propria istruzione o abbia acquisito la propria formazione o esperienza nella giurisdizione della parte.

Articolo 11.5

Comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali

Il comitato ARR incaricato dell'attuazione dell'articolo 11.3:

a)

è composto e copresieduto da rappresentanti del Canada e dell'Unione europea diversi dalle autorità competenti o dagli organismi professionali di cui all'articolo 11.3, paragrafo 1. Un elenco di tali rappresentanti è confermato mediante scambio di lettere;

b)

si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, ogni volta che sia necessario o che il comitato lo decida;

c)

adotta il proprio regolamento interno;

d)

agevola lo scambio di informazioni per quanto concerne le disposizioni legislative e regolamentari, le politiche e le prassi riguardanti le norme o i criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o la certificazione delle professioni regolamentate;

e)

rende disponibili al pubblico le informazioni riguardanti la negoziazione e l'attuazione degli ARR;

f)

riferisce al comitato misto CETA sui progressi della negoziazione e dell'attuazione degli ARR; e

g)

se del caso, fornisce informazioni e integra gli orientamenti di cui all'allegato 11-A.

Articolo 11.6

Orientamenti per la negoziazione e la conclusione di ARR

Nel quadro delle attività svolte per ottenere il riconoscimento reciproco delle qualifiche, all'allegato 11-A le parti definiscono orientamenti non vincolanti per la negoziazione e la conclusione di ARR.

Articolo 11.7

Punti di contatto

Ciascuna parte istituisce uno o più punti di contatto incaricati della gestione del presente capo.

CAPO 12

Regolamentazione interna

Articolo 12.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

autorizzazione, un permesso rilasciato ad una persona per la prestazione di un servizio o l'esercizio di qualunque altra attività economica;

 

autorità competente, qualunque pubblica amministrazione di una parte, o qualunque organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati dalla pubblica amministrazione di una parte, che rilasci un'autorizzazione;

 

procedure in materia di licenze, norme amministrative o procedurali, anche in materia di modifica o rinnovo di una licenza, che devono essere rispettate al fine di dimostrare la conformità delle prescrizioni in materia di licenze;

 

prescrizioni in materia di licenze, prescrizioni sostanziali, diverse dalle prescrizioni in materia di qualifiche, che devono essere rispettate al fine di ottenere, modificare, o rinnovare un'autorizzazione;

 

procedure in materia di qualifiche, norme amministrative o procedurali che devono essere rispettate al fine di dimostrare la conformità delle prescrizioni in materia di qualifiche; e

 

prescrizioni in materia di qualifiche, prescrizioni sostanziali in materia di competenze che devono essere rispettate al fine di ottenere, modificare, o rinnovare un'autorizzazione.

Articolo 12.2

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti per quanto concerne le prescrizioni e le procedure in materia di licenze e di qualifiche, che interessano:

a)

la prestazione transfrontaliera di servizi quale definita all'articolo 9.1 (Definizioni);

b)

la prestazione di un servizio o l'esercizio di qualunque altra attività economica, mediante presenza commerciale nel territorio dell'altra parte, compreso lo stabilimento di tale presenza commerciale; e

c)

la prestazione di un servizio mediante la presenza nel territorio di una parte di una persona fisica dell'altra parte, in conformità dell'articolo 10.6 (Obblighi previsti da altri capi), paragrafo 2.

2.   Il presente capo non si applica alle procedure e alle prescrizioni in materia di licenze e di qualifiche:

a)

a norma di misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una parte secondo quanto previsto dal suo elenco di cui all'allegato I; oppure

b)

relative a uno dei seguenti settori/attività:

i)

per il Canada, il settore della cultura, e secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato II, i servizi sociali, gli affari aborigeni e delle minoranze, i servizi attinenti alle scommesse e al gioco d'azzardo e quelli relativi alla raccolta, alla purificazione e alla distribuzione dell'acqua; e

ii)

per la parte UE, i servizi audiovisivi e, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato II, i settori della sanità, dell'istruzione e dei servizi sociali, i servizi attinenti alle scommesse e al gioco d'azzardo (21) e quelli relativi alla raccolta, alla purificazione e alla distribuzione dell'acqua.

Articolo 12.3

Prescrizioni e procedure in materia di licenze e qualifiche

1.   Ciascuna parte provvede affinché le prescrizioni o le procedure in materia di licenze e qualifiche da essa adottate o mantenute in vigore si fondino su criteri che impediscano alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in modo arbitrario.

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:

a)

chiari e trasparenti;

b)

obiettivi; e

c)

fissati in anticipo e resi disponibili al pubblico.

3.   Le parti riconoscono che l'esercizio del potere discrezionale conferito per legge ad un ministro nell'adozione di una decisione relativa al rilascio di un'autorizzazione a tutela dell'interesse pubblico non è incompatibile con il disposto del paragrafo 2, lettera c), a condizione che tale potere sia esercitato in modo coerente con gli obiettivi della legislazione applicabile e non in modo arbitrario, e che tale esercizio non sia altrimenti incompatibile con le disposizioni del presente accordo.

4.   Il paragrafo 3 non si applica alle prescrizioni in materia di licenze o qualifiche relative ai servizi professionali.

5.   Ciascuna parte provvede affinché l'autorizzazione sia rilasciata non appena l'autorità competente abbia stabilito che sono state rispettate le condizioni per il suo rilascio e affinché tale autorizzazione, una volta rilasciata, entri in vigore senza ingiustificati ritardi, in conformità delle condizioni ivi specificate.

6.   Ciascuna parte mantiene o istituisce procedure od organi giudiziari, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato, quali definiti agli articoli 1.1 (Definizioni di applicazione generale) e 8.1 (Definizioni) provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative che incidono sulla prestazione dei servizi o sull'esercizio di qualunque altra attività economica e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, le parti garantiscono che le procedure siano applicate in modo da garantire un esame obiettivo e imparziale.

7.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure in materia di licenze o qualifiche da essa adottate o mantenute in vigore siano le più semplici possibili e non complichino o ritardino indebitamente la prestazione del servizio o l'esercizio di qualunque altra attività economica.

8.   I diritti di autorizzazione che il richiedente possa essere tenuto a pagare in relazione alla sua domanda di autorizzazione sono ragionevoli e proporzionati ai costi sostenuti, e non devono costituire di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualunque altra attività economica.

9.   I diritti di autorizzazione non comprendono i pagamenti dovuti per l'uso di risorse naturali, la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, o i pagamenti di canoni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

10.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure in materia di licenze o qualifiche utilizzate dall'autorità competente, come anche le decisioni da questa adottate nel processo di rilascio delle autorizzazioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente dovrebbe formulare le proprie decisioni in modo indipendente e, in particolare, senza essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcun prestatore di servizi o ad alcuna persona che eserciti qualunque altra attività economica soggetta ad autorizzazione.

11.   Qualora esistano termini specifici per presentare le domande di autorizzazione, ai richiedenti è accordato un periodo ragionevole per la presentazione di tali domande. L'autorità competente avvia il trattamento di una domanda senza indebito ritardo. Ove possibile, le domande dovrebbero essere accettate in formato elettronico a condizioni di autenticità simili a quelle previste per il formato cartaceo.

12.   Se ritenute appropriate, le copie autenticate dovrebbero essere accettate in sostituzione dei documenti originali.

13.   Ciascuna parte provvede affinché il trattamento di una domanda di autorizzazione, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Ciascuna parte dovrebbe stabilire il termine normale per il trattamento delle domande.

14.   Le autorità competenti delle parti, su istanza del richiedente, forniscono a quest'ultimo senza indebito ritardo le informazioni riguardanti la situazione della domanda.

15.   Se una domanda è ritenuta incompleta, le autorità competenti delle parti ne informano il richiedente entro un termine ragionevole, specificando le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda, e offrono al richiedente una possibilità di integrare le mancanze rilevate.

16.   Le autorità competenti delle parti che respingano una domanda ne informano il richiedente per iscritto senza indebito ritardo. Le autorità competenti delle parti, su istanza del richiedente, informano quest'ultimo anche dei motivi per i quali la sua domanda è stata respinta e dei termini per impugnare tale decisione. Al richiedente dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.

CAPO 13

Servizi finanziari

Articolo 13.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

prestatore di servizi finanziari transfrontalieri di una parte, qualunque persona di una parte che presta servizi finanziari nel territorio di tale parte e che presta o intende prestare servizi finanziari a livello transfrontaliero;

 

prestazione transfrontaliera di servizi finanziari o scambi transfrontalieri di servizi finanziari, la prestazione di servizi finanziari:

a)

dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; oppure

b)

nel territorio di una parte ad opera di una persona di tale parte a una persona dell'altra parte;

ma non comprende la prestazione di servizi nel territorio di una parte ad opera di un investimento in tale territorio;

 

ente finanziario, un prestatore che svolge una o più operazioni definite come servizi finanziari nel presente articolo, qualora il prestatore sia regolamentato o soggetto a supervisione in relazione alla prestazione di tali servizi in qualità di ente finanziario a norma della legislazione della parte nel cui territorio è situato, comprese le succursali situate nel territorio della parte facenti capo a tale prestatore di servizi finanziari avente la propria sede nel territorio dell'altra parte;

 

ente finanziario dell'altra parte, qualunque ente finanziario, comprese le sue succursali, situato nel territorio di una parte e soggetto al controllo di una persona dell'altra parte;

 

servizio finanziario, qualunque servizio di carattere finanziario, compresi i servizi assicurativi e connessi, i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), nonché i servizi ausiliari e accessori a un servizio di carattere finanziario. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

a)

servizi assicurativi e connessi:

i)

assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

A)

ramo vita; oppure

B)

ramo danni;

ii)

riassicurazione e retrocessione;

iii)

intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); oppure

iv)

servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri; e

b)

servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

i)

accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

ii)

prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

iii)

leasing finanziario;

iv)

tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, compresi carte di credito, di addebito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;

v)

garanzie e impegni;

vi)

operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

A)

strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali o certificati di deposito);

B)

valuta estera;

C)

prodotti derivati, ivi compresi contratti a termine e opzioni;

D)

strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swap e contratti a termine del tipo forward rate agreement;

E)

valori mobiliari; oppure

F)

altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;

vii)

partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;

viii)

servizi di intermediazione nel mercato monetario;

ix)

gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

x)

servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

xi)

fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; oppure

xii)

servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;

 

prestatore di servizi finanziari, qualunque persona di una parte che presta servizi finanziari nel territorio di tale parte, tranne gli enti pubblici;

 

investimento, qualunque «investimento» ai sensi dell'articolo 8.1 (Definizioni); tuttavia, ai fini del presente capo, per quanto concerne i «prestiti» e gli «strumenti di debiti» di cui all'articolo 8.1:

a)

un prestito a un ente finanziario o uno strumento di debito emesso da un ente finanziario rappresenta un investimento in tale ente unicamente se è trattato come capitale regolamentare dalla parte nel cui territorio è situato l'ente finanziario; e

b)

un prestito concesso da un ente finanziario o uno strumento di debito di proprietà di quest'ultimo, diverso da un prestito a un ente finanziario o da uno strumento di debito emesso da un ente finanziario di cui alla lettera a), non rappresenta un investimento;

per maggiore certezza:

c)

il capo 8 (Investimenti) si applica a un prestito o a uno strumento di debito nella misura in cui tale prestito o strumento di debito non sia disciplinato dal presente capo; e

d)

un prestito concesso da un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri o uno strumento di debito di proprietà di quest'ultimo, diverso da un prestito concesso a un ente finanziario o da uno strumento di debito emesso da un ente finanziario, rappresenta un investimento ai fini del capo 8 (Investimenti) qualora tale prestito o strumento di debito soddisfi i criteri relativi agli investimenti di cui all'articolo 8.1 (Definizioni);

 

investitore, un «investitore» ai sensi dell'articolo 8.1 (Definizioni);

 

nuovo servizio finanziario, un servizio finanziario che non è prestato nel territorio di una parte ma lo è nel territorio dell'altra parte, comprese le nuove modalità di erogazione di un servizio finanziario e la vendita di un prodotto finanziario che non è in vendita nel territorio della parte;

 

persona di una parte, qualunque «persona di una parte» ai sensi dell'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale); si precisa che tale definizione non comprende una succursale di un'impresa di un paese terzo;

 

ente pubblico:

a)

un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una delle parti, o un ente di proprietà di una delle parti o da essa controllato, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure

b)

un soggetto privato che svolge funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; e

 

organismo di autoregolamentazione, qualsiasi organismo non governativo, comprese le borse o i mercati dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, gli organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercitano poteri di regolamentazione o di vigilanza, in forma propria o delegata, sui prestatori di servizi finanziari o sugli enti finanziari.

Articolo 13.2

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione:

a)

agli enti finanziari dell'altra parte;

b)

agli investitori dell'altra parte e ai loro investimenti in un ente finanziario situato nel territorio della parte; e

c)

agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari.

2.   Si precisa che le disposizioni del capo 8 (Investimenti) si applicano:

a)

alle misure relative ad un investitore di una parte e ai suoi investimenti in un prestatore di servizi finanziari che non sia un ente finanziario; e

b)

alle misure, diverse dalle misure riguardanti la prestazione di servizi finanziari, relative ad un investitore di una parte o ai suoi investimenti in un ente finanziario.

3.   Gli articoli 8.10 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati), 8.11 (Indennizzo delle perdite), 8.12 (Espropriazione), 8.13 (Trasferimenti), 8.14 (Surrogazione), 8.16 (Rifiuto di accordare benefici) e 8.17 (Prescrizioni formali) sono integrati nel presente capo e ne fanno parte.

4.   La sezione F del capo 8 (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) è integrata nel presente capo e ne fa parte unicamente per le domande relative alla violazione ad opera di una parte dell'articolo 13.3 o 13.4 per quanto riguarda l'espansione, la conduzione, l'esercizio, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o l'alienazione di un ente finanziario o di un investimento in un ente finanziario, o degli articoli 8.10 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati), 8.11 (Indennizzo delle perdite), 8.12 (Espropriazione), 8.13 (Trasferimenti) o 8.16 (Rifiuto di accordare benefici).

5.   Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione:

a)

alle attività o ai servizi che formano parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di previdenza sociale; oppure

b)

alle attività esercitate o ai servizi prestati per conto o utilizzando le risorse finanziarie della parte o avvalendosi di una garanzia della parte, compresi i suoi enti pubblici;

il presente capo si applica tuttavia nella misura in cui una parte consenta lo svolgimento delle attività o la prestazione dei servizi di cui alle lettere a) o b) da parte di enti finanziari in concorrenza con un ente pubblico o con un ente finanziario.

6.   Il capo 12 (Regolamentazione interna) è integrato nel presente capo e ne fa parte. Si precisa che l'articolo 12.3 (Prescrizioni e procedure in materia di licenze e qualifiche) si applica all'esercizio del potere discrezionale previsto dalla legge ad opera delle autorità di regolamentazione finanziaria delle parti.

7.   Le disposizioni di cui al capo 12 (Regolamentazione interna), integrate nel presente capo a norma del paragrafo 6, non si applicano alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e di qualifiche:

a)

a norma di misure non conformi mantenute in vigore dal Canada secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato III-A;

b)

a norma di misure non conformi mantenute in vigore dall'Unione europea secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato I, se ed in quanto tali misure si riferiscano a servizi finanziari; e

c)

previste all'articolo 12.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 2, lettera b), se ed in quanto tali misure si riferiscano a servizi finanziari.

Articolo 13.3

Trattamento nazionale

1.   L'articolo 8.6 (Trattamento nazionale) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica al trattamento degli enti finanziari e degli investitori dell'altra parte e dei loro investimenti in enti finanziari.

2.   Il trattamento accordato da una parte ai suoi investitori e ai loro investimenti a norma dell'articolo 8.6 (Trattamento nazionale) è inteso come il trattamento accordato ai suoi enti finanziari e agli investimenti dei suoi investitori in enti finanziari.

Articolo 13.4

Trattamento della nazione più favorita

1.   L'articolo 8.7 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica al trattamento degli enti finanziari e degli investitori dell'altra parte e dei loro investimenti in enti finanziari.

2.   Il trattamento accordato da una parte agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti a norma dell'articolo 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), paragrafi 1 e 2, è inteso come il trattamento accordato agli enti finanziari di un paese terzo e agli investimenti realizzati dagli investitori di un paese terzo in enti finanziari.

Articolo 13.5

Riconoscimento delle misure prudenziali

1.   Le parti, nell'applicazione delle misure disciplinate dal presente capo, possono riconoscere le misure prudenziali adottate da paesi terzi. Tale riconoscimento può essere:

a)

accordato unilateralmente;

b)

raggiunto mediante procedure di armonizzazione o in altro modo; oppure

c)

fondato su un accordo o un'intesa con il paese terzo.

2.   La parte che riconosca una misura prudenziale offre all'altra parte una ragionevole possibilità di dimostrare che ricorrono le circostanze per garantire, nel presente o nel futuro, l'equivalenza della regolamentazione, della sorveglianza, dell'attuazione normativa e, se del caso, delle procedure relative allo scambio di informazioni tra le parti.

3.   Qualora ricorrano le circostanze di cui al paragrafo 2, la parte che riconosca una misura prudenziale a norma del paragrafo 1, lettera c), offre all'altra parte una ragionevole possibilità di negoziare l'adesione all'accordo o all'intesa o un accordo o un'intesa analoghi.

Articolo 13.6

Accesso al mercato

1.   Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure relative agli enti finanziari dell'altra parte o all'accesso al mercato mediante stabilimento di un ente finanziario ad opera di un investitore dell'altra parte, qualora tali misure:

a)

impongano limiti:

i)

al numero di enti finanziari, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

ii)

al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi finanziari sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

iii)

al numero complessivo di operazioni di servizi finanziari o all'erogazione totale di servizi finanziari espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

iv)

alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere negli enti finanziari o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi, negli enti finanziari; oppure

v)

al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore dei servizi finanziari o che un ente finanziario può impiegare e che sono necessarie per l'erogazione di un determinato servizio finanziario e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

b)

limitino o impongano forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un ente finanziario può svolgere un'attività economica.

2.   L'articolo 8.4 (Accesso al mercato), paragrafo 2, è integrato nel presente articolo e ne fa parte.

3.   Si precisa che:

a)

le parti possono imporre le modalità, le condizioni e le procedure di autorizzazione per lo stabilimento e l'espansione di una presenza commerciale purché tali modalità, condizioni e procedure non eludano l'obbligo che incombe alle parti a norma del paragrafo 1 e siano coerenti con le altre disposizioni del presente capo; e

b)

il presente articolo non osta a che una parte imponga agli enti finanziari di prestare determinati servizi finanziari attraverso entità giuridiche separate qualora, in base alla legislazione della parte, la gamma di servizi finanziari prestati dall'ente finanziario non possa essere erogata da una sola entità.

Articolo 13.7

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

1.   Gli articoli 9.3 (Trattamento nazionale), 9.4 (Prescrizioni formali) e 9.6 (Accesso al mercato) sono integrati nel presente capo, ne fanno parte e si applicano al trattamento dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri che prestano i servizi finanziari di cui all'allegato 13-A.

2.   Il trattamento accordato da una parte ai suoi prestatori di servizi e ai loro servizi a norma dell'articolo 9.3 (Trattamento nazionale), paragrafo 2, è inteso come il trattamento accordato ai suoi prestatori di servizi finanziari e ai loro servizi finanziari.

3.   Le misure che le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore in relazione ai prestatori di servizi e ai servizi dell'altra parte a norma dell'articolo 9.6 (Accesso al mercato) sono intese come le misure relative ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte che prestano servizi finanziari.

4.   L'articolo 9.5 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica al trattamento dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte.

5.   Il trattamento accordato da una parte ai prestatori di servizi e ai servizi di un paese terzo a norma dell'articolo 9.5 (Trattamento della nazione più favorita) è inteso come il trattamento accordato ai prestatori di servizi finanziari e ai servizi finanziari di un paese terzo.

6.   Ciascuna parte consente a qualunque persona ubicata nel suo territorio, o ai suoi cittadini nazionali, ovunque essi si trovino, di acquistare un servizio finanziario da un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte ubicato nel territorio di quest'ultima parte. Tale obbligo non impone a una parte di consentire a tali prestatori di servizi finanziari transfrontalieri di concludere affari o cercare clienti nel suo territorio. Ai fini del presente articolo, ciascuna parte può definire le locuzioni «concludere affari» e «cercare clienti» in conformità del paragrafo 1.

7.   In relazione ai servizi finanziari di cui all'allegato 13-A, ciascuna parte, ove necessario su richiesta o previa notifica alla competente autorità di regolamentazione, consente ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte di prestare un servizio finanziario mediante qualunque nuova modalità di erogazione o di vendere prodotti finanziari che non siano in vendita nel territorio della parte, sempreché la parte in questione consenta ai propri prestatori di servizi finanziari di fornire tali servizi o di vendere tali prodotti in situazioni simili a norma della propria legislazione.

Articolo 13.8

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Nessuna parte può obbligare un ente finanziario dell'altra parte a nominare per incarichi di alta dirigenza o in seno al consiglio di amministrazione persone fisiche di una particolare nazionalità.

Articolo 13.9

Prescrizioni in materia di prestazioni

1.   Le parti, per quanto concerne gli investimenti in enti finanziari, concordano la disciplina relativa alle prescrizioni in materia di prestazioni quali quelle contenute all'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni).

2.   Se, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti non hanno concordato tale disciplina, su richiesta di una parte, l'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica agli investimenti in enti finanziari. A tale proposito, all'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni), per «investimento» si intende un «investimento in un ente finanziario nel proprio territorio».

3.   Entro 180 giorni dalla data in cui le parti hanno concordato la disciplina delle prescrizioni in materia di prestazioni a norma del paragrafo 1, o, a seconda dei casi, in seguito alla richiesta di una parte di integrare l'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni) nel presente capo a norma del paragrafo 2, ciascuna parte può modificare il proprio elenco come richiesto. Le eventuali modifiche devono limitarsi all'elenco delle riserve relative alle misure esistenti non conformi alle prescrizioni in materia di prestazioni previste dal presente capo, per il Canada nella sezione A del suo elenco di cui all'allegato III, e per l'Unione europea nel suo elenco di cui all'allegato I. Per quanto concerne la disciplina delle prescrizioni in materia di prestazioni concordata a norma del paragrafo 1, a tali misure si applica, a seconda dei casi, l'articolo 13.10, paragrafo 1, oppure l'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni), quale integrato nel presente capo a norma del paragrafo 2.

Articolo 13.10

Riserve ed eccezioni

1.   Gli articoli 13.3, 13.4, 13.6 e 13.8 non si applicano:

a)

alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una parte a livello:

i)

dell'Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I;

ii)

di un governo nazionale, come indicato dal Canada nella sezione A del suo elenco di cui all'allegato III, o dall'Unione europea nel suo elenco di cui all'allegato I;

iii)

di un'amministrazione provinciale, territoriale o regionale, come indicato dal Canada nella sezione A del suo elenco di cui all'allegato III, o dall'Unione europea nel suo elenco di cui all'allegato I; oppure

iv)

di un'amministrazione locale;

b)

alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); oppure

c)

alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), nella misura in cui tale modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli 13.3, 13.4, 13.6, o 13.8.

2.   L'articolo 13.7 non si applica:

a)

alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una parte a livello:

i)

dell'Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I;

ii)

di un governo nazionale, come indicato dal Canada nella sezione A del suo elenco di cui all'allegato III, o dall'Unione europea nel suo elenco di cui all'allegato I;

iii)

di un'amministrazione provinciale, territoriale o regionale, come indicato dal Canada nella sezione A del suo elenco di cui all'allegato III, o dall'Unione europea nel suo elenco di cui all'allegato I; oppure

iv)

di un'amministrazione locale;

b)

alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); oppure

c)

alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), nella misura in cui tale modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, alle disposizioni dell'articolo 13.7.

3.   Gli articoli 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 e 13.8 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore dal Canada in relazione ai servizi finanziari specificati nella sezione B del suo elenco di cui all'allegato III, o alle misure adottate o mantenute in vigore dall'Unione europea in relazione ai servizi finanziari specificati nel suo elenco di cui all'allegato II.

4.   Qualora una parte abbia formulato riserve relative agli articoli 8.4 (Accesso al mercato), 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni), 8.6 (Trattamento nazionale), 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), 8.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione), 9.3 (Trattamento nazionale), 9.5 (Trattamento della nazione più favorita) o 9.6 (Accesso al mercato) nel proprio elenco di cui agli allegati I o II, le suddette riserve sono tali anche in relazione agli articoli 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 o 13.8 o a qualunque disciplina relativa alle prescrizioni in materia di prestazioni concordata a norma dell'articolo 13.9, paragrafo 1 o integrata nel presente capo a norma dell'articolo 13.9, paragrafo 2, a seconda dei casi, se ed in quanto la misura, il settore, il sottosettore o l'attività oggetto della riserva siano disciplinati dal presente capo.

5.   Le parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, si astengono dall'adottare qualunque misura o serie di misure contemplate nella sezione B dell'elenco del Canada di cui all'allegato III o nell'elenco dell'Unione europea di cui all'allegato II, che imponga, direttamente o indirettamente, ad un investitore dell'altra parte, per motivi di nazionalità, di vendere o di alienare in qualunque altro modo un investimento esistente al momento in cui tale misura o serie di misure ha preso effetto.

6.   In relazione ai diritti di proprietà intellettuale, le parti possono derogare agli articoli 13.3 e 13.4 e a qualunque disciplina sui trasferimenti di tecnologia in relazione alle prescrizioni in materia di prestazioni concordata a norma dell'articolo 13.9, paragrafo 1, o integrata nel presente capo a norma dell'articolo 13.9, paragrafo 2, a seconda de casi, se tale deroga è consentita dall'accordo TRIPS, comprese le deroghe all'accordo TRIPS adottate a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC.

7.   Gli articoli 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9 non si applicano:

a)

agli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un «appalto disciplinato» ai sensi dell'articolo 19.2 (Ambito di applicazione e settori interessati); oppure

b)

alle sovvenzioni o agli aiuti pubblici che una parte abbia fornito in relazione agli scambi di servizi.

Articolo 13.11

Regolamentazione efficace e trasparente

1.   Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale cui si applica il presente capo siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie procedure e decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualunque questione disciplinata dal presente capo siano tempestivamente pubblicate o messe a disposizione in modo tale da consentire a qualunque persona interessata e all'altra parte di venirne a conoscenza. per quanto possibile ciascuna parte:

a)

pubblica in anticipo qualunque misura simile che intende adottare;

b)

fornisce alle persone interessate e all'altra parte una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte; e

c)

prevede un periodo ragionevole tra la pubblicazione definitiva di tali misure e la data in cui queste ultime entrano in vigore.

Ai fini del presente capo, tali prescrizioni sostituiscono quelle stabilite all'articolo 27.1 (Pubblicazione).

3.   Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore meccanismi adeguati che consentano di rispondere entro un termine ragionevole alle richieste di informazioni da parte di persone interessate in merito alle misure di applicazione generale disciplinate dal presente capo.

4.   Le autorità di regolamentazione adottano decisioni amministrative sulle domande complete presentate dagli investitori in enti finanziari, dai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri o dagli enti finanziari dell'altra parte in relazione alla prestazione di un servizio finanziario, entro un periodo ragionevole, che è giustificato tenendo conto della complessità della domanda e del normale periodo stabilito per il trattamento delle domande. Per il Canada, tale periodo ragionevole è di 120 giorni. L'autorità di regolamentazione informa senza indugio il richiedente della propria decisione. Qualora non sia possibile adottare una decisione entro un periodo ragionevole, l'autorità di regolamentazione informa senza indugio il richiedente e si adopera per adottare tale decisione appena possibile. Si precisa che una domanda non è considerata completa fino a quando non si siano tenute tutte le udienze pertinenti e l'autorità di regolamentazione non abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie.

Articolo 13.12

Organismi di autoregolamentazione

Qualora una parte imponga a un ente finanziario o a un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione affinché tale ente o prestatore possa fornire un servizio finanziario nel territorio di tale parte o verso il medesimo, o qualora una parte conceda vantaggi o benefici nel quadro della prestazione di servizi finanziari attraverso un organismo di autoregolamentazione, la parte che impone tali requisiti provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione adempia gli obblighi di cui al presente capo.

Articolo 13.13

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti dalla parte o da soggetti esercenti poteri pubblici ad essi delegati dalla parte, e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti di ultima istanza del prestatore di una parte.

Articolo 13.14

Nuovi servizi finanziari

1.   Ciascuna parte, ove necessario su richiesta o previa notifica all'autorità competente, consente a un ente finanziario dell'altra parte di prestare qualunque nuovo servizio finanziario che i propri enti finanziari sono autorizzati a prestare, in situazioni simili, a norma della propria legislazione.

2.   Una parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Qualora sia richiesta un'autorizzazione, la decisione in merito è adottata entro un termine ragionevole e l'autorizzazione può essere negata unicamente per motivi prudenziali.

3.   Nessuna disposizione del presente articolo osta a che un ente finanziario di una parte chieda all'altra parte di valutare la possibilità di autorizzare la prestazione di un servizio finanziario che non è fornito nel territorio né dell'una né dell'altra parte. Tale domanda è soggetta alla legislazione della parte cui è rivolta e non agli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 13.15

Trasmissione e trattamento di informazioni

1.   Ciascuna parte autorizza gli enti finanziari o i prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte a trasmettere informazioni, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività dei suddetti enti finanziari o prestatori di servizi finanziari transfrontalieri.

2.   Ciascuna parte mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, in particolare in relazione alla trasmissione dei dati personali. Qualora le informazioni finanziarie trasmesse contengano dati personali, la trasmissione deve avvenire in conformità della legislazione sulla protezione dei dati personali nel territorio della parte da cui la stessa ha preso avvio.

Articolo 13.16

Misure prudenziali

1.   Il presente accordo non osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure ragionevoli per motivi prudenziali, tra i quali:

a)

la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze assicurative o persone nei confronti delle quali un ente finanziario, un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri o un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;

b)

la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria degli enti finanziari, dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri o dei prestatori di servizi finanziari; oppure

c)

la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario delle parti.

2.   Fermi restando altri mezzi di regolamentazione prudenziale degli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, una parte può esigere la registrazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte e degli strumenti finanziari.

3.   Fatti salvi gli articoli 13.3 e 13.4, una parte può, per motivi prudenziali, vietare attività o servizi finanziari specifici. Tale divieto non si applica a tutti i servizi finanziari né ad un intero sottosettore di servizi finanziari, come i servizi bancari.

Articolo 13.17

Eccezioni specifiche

1.   Il presente accordo non si applica alle misure adottate da un ente pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. Il presente paragrafo non incide sugli obblighi delle parti a norma degli articoli 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni), 8.13 (Trasferimenti) o 13.9.

2.   Il presente accordo non impone alle parti di fornire informazioni o dare accesso ad informazioni relative agli affari e ai conti di clienti, prestatori di servizi finanziari transfrontalieri o enti finanziari individuali, o ad informazioni riservate la cui divulgazione rischi di interferire in questioni specifiche di regolamentazione, supervisione o applicazione della legge, sia comunque contraria all'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese specifiche.

Articolo 13.18

Comitato per i servizi finanziari

1.   Il comitato per i servizi finanziari istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera f), è composto da rappresentanti delle autorità incaricate della politica dei servizi finanziari in possesso di competenze nei settori disciplinati dal presente capo. Il rappresentante del Canada in seno al comitato è un funzionario del dipartimento delle Finanze del Canada o del suo successore.

2.   Il comitato per i servizi finanziari decide di comune accordo.

3.   Il comitato per i servizi finanziari si riunisce una volta all'anno, o con la frequenza che ritiene opportuna, e

a)

sorveglia l'attuazione del presente capo;

b)

instaura un dialogo sulla regolamentazione del settore dei servizi finanziari al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei sistemi normativi delle parti e di cooperare nell'elaborazione di norme internazionali, come indicato nell'intesa sul dialogo relativo alla regolamentazione del settore dei servizi finanziari contenuto nell'allegato 13-C; e

c)

dà attuazione all'articolo 13.21.

Articolo 13.19

Consultazioni

1.   Una parte può richiedere all'altra parte di avviare consultazioni in merito a qualunque questione derivante dal presente accordo che interessi i servizi finanziari. L'altra parte considera tale richiesta con la debita attenzione.

2.   Ciascuna parte provvede affinché la propria delegazione partecipante alle consultazioni a norma del paragrafo 1 comprenda funzionari in possesso delle competenze pertinenti nei settori disciplinati dal presente capo. Per il Canada ciò significa funzionari del dipartimento delle Finanze del Canada o del suo successore.

Articolo 13.20

Risoluzione delle controversie

1.   Il capo 29 (Risoluzione delle controversie) si applica, nella versione modificata dal presente articolo, alla risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro del presente capo.

2.   Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sulla composizione del collegio arbitrale istituito ai fini della risoluzione di una controversia insorta nel quadro del presente capo, si applica l'articolo 29.7 (Composizione del collegio arbitrale). Ciononostante, tutti i riferimenti all'elenco degli arbitri istituito a norma dell'articolo 29.8 (Elenco degli arbitri) si intendono fatti all'elenco degli arbitri istituito a norma del presente articolo.

3.   Il comitato misto CETA può istituire un elenco di almeno 15 persone scelte per la loro obiettività, affidabilità e capacità di giudizio, disposte ed idonee ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini nazionali né dell'una né dell'altra parte, cui affidare l'incarico di presidente. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il comitato misto CETA può rivedere l'elenco in qualsiasi momento e ne garantisce la conformità delle disposizioni di cui al presente articolo.

4.   Gli arbitri il cui nominativo è inserito nell'elenco devono possedere competenze o esperienze nel settore della legislazione o della regolamentazione dei servizi finanziari o nell'esercizio delle stesse, compresa anche la regolamentazione relativa ai prestatori di servizi finanziari. Gli arbitri che esercitano le funzioni di presidente devono inoltre vantare esperienze in qualità di consulenti, membri di collegi arbitrali o arbitri in procedimenti di risoluzione delle controversie. Gli arbitri sono indipendenti, esercitano le loro funzioni a titolo individuale e non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o governo. Gli arbitri sono tenuti al rispetto del codice di condotta di cui all'allegato 29-B (Codice di condotta).

5.   Qualora un collegio arbitrale constati che una misura è incompatibile con il presente accordo e che essa incide:

a)

sul settore dei servizi finanziari e su qualunque altro settore, la parte attrice può sospendere, nel settore dei servizi finanziari, i benefici aventi un effetto equivalente a quello della misura nel settore dei servizi finanziari della parte; oppure

b)

unicamente su settori diversi da quello dei servizi finanziari, la parte attrice non può sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari.

Articolo 13.21

Controversie in materia di investimenti nei servizi finanziari

1.   La sezione F del capo 8 (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), quale modificata dal presente articolo e dall'allegato 13-B, si applica:

a)

alle controversie in materia di investimenti aventi ad oggetto misure alle quali si applica il presente capo, e nelle quali un investitore denunci la violazione, ad opera di una delle parti, degli articoli 8.10 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati), 8.11 (Indennizzo delle perdite), 8.12 (Espropriazione), 8.13 (Trasferimenti), 8.16 (Rifiuto di accordare benefici), 13.3 o 13.4; oppure

b)

alle controversie in materia di investimenti avviate a norma della sezione F del capo 8 (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), nelle quali sia stato invocato l'articolo 13.16, paragrafo 1.

2.   Nel caso di una controversia in materia di investimenti avviata a norma del paragrafo 1, lettera a), o qualora il convenuto invochi l'articolo 13.16, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla presentazione di una domanda al tribunale a norma dell'articolo 8.23 (Presentazione di una domanda al tribunale), una divisione del tribunale è costituita in conformità dell'articolo 8.27 (Costituzione del tribunale), paragrafo 7, i cui membri sono selezionati fra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 13.20, paragrafo 3. Se il convenuto, in relazione ad una controversia in materia di investimenti diversa da quelle specificate al paragrafo 1, lettera a), invoca l'articolo 13.16, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il termine applicabile alla costituzione di una divisione del tribunale a norma dell'articolo 8.27 (Costituzione del tribunale), paragrafo 7, decorre dalla data in cui il convenuto invoca l'articolo 13.16, paragrafo 1. Qualora il comitato misto CETA non abbia provveduto alle nomine previste dall'articolo 8.27 (Costituzione del tribunale), paragrafo 2, entro il termine previsto all'articolo 8.27 (Costituzione del tribunale), paragrafo 17, ciascuna delle parti della controversia può chiedere al Segretario generale del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti («ICSID») di selezionare i membri del tribunale tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 13.20. Qualora l'elenco di cui all'articolo 13.20 non sia stato istituito alla data in cui la domanda è presentata a norma dell'articolo 8.23 (Presentazione di una domanda al tribunale), il Segretario generale dell'ICSID seleziona i membri del tribunale tra i nominativi proposti da una o da entrambe le parti in conformità dell'articolo 13.20.

3.   Il convenuto può rinviare per iscritto la questione al comitato per i servizi finanziari al fine di ottenere una decisione che stabilisca se e in che misura l'eccezione di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, possa essere validamente sollevata come difesa contro la domanda. Tale rinvio non può essere effettuato oltre la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto. Se il convenuto rinvia la questione al comitato per i servizi finanziari a norma del presente paragrafo, i termini o i procedimenti di cui alla sezione F del capo 8 (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) sono sospesi.

4.   Nel caso di un rinvio a norma del paragrafo 3, il comitato per i servizi finanziari o il comitato misto CETA, a seconda dei casi, può decidere congiuntamente se e in che misura l'articolo 13.16, paragrafo 1, possa essere validamente invocato come difesa contro la domanda. Il comitato per i servizi finanziari o il comitato misto CETA, a seconda dei casi, trasmette una copia della decisione congiunta all'investitore e al tribunale, se quest'ultimo è già stato costituito. Se la decisione congiunta determina che l'eccezione di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, può essere validamente sollevata come difesa contro la domanda nella sua totalità, si ritiene che l'investitore abbia rinunciato agli atti e il procedimento cessa in conformità dell'articolo 8.35 (Rinuncia agli atti). Se la decisione congiunta determina che l'eccezione di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, può essere validamente sollevata come difesa unicamente contro alcune parti della domanda, la decisione congiunta è vincolante per il tribunale in relazione a tali parti della domanda. In tal caso cessa la sospensione dei termini o dei procedimenti descritta al paragrafo 3 e l'investitore può procedere con le parti restanti della domanda.

5.   Se il comitato misto CETA non ha adottato una decisione congiunta entro tre mesi dal rinvio della questione da parte del comitato per i servizi finanziari, cessa la sospensione dei termini o dei procedimenti descritta al paragrafo 3 e l'investitore può procedere con la sua domanda.

6.   Il tribunale, su richiesta del convenuto, decide in via pregiudiziale se e in che misura l'eccezione di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, possa essere validamente sollevata come difesa contro la domanda. La mancata presentazione di tale richiesta da parte del convenuto lascia impregiudicato il diritto di quest'ultimo di invocare l'articolo 13.16, paragrafo 1, come difesa in una fase successiva del procedimento. Il tribunale non trae conclusioni negative dal fatto che il comitato per i servizi finanziari o il comitato misto CETA non abbia adottato una decisione congiunta in conformità dell'allegato 13-B.

CAPO 14

Servizi di trasporto marittimo internazionale

Articolo 14.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

servizi di sdoganamento o servizi di spedizionieri doganali, l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale o secondaria del prestatore del servizio;

 

servizi di stazionamento e deposito di container, le operazioni di stoccaggio, riempimento, svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni, in aree portuali o retroportuali;

 

trasporti porta a porta o multimodali, trasporti di merci mediante più di una modalità di trasporto, con un unico titolo di trasporto e comprendenti una tratta marittima internazionale;

 

servizi di feederaggio, il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, compresi i carichi frazionati (break bulk), di rinfuse secche e liquide e quelli trasportati in container, tra i porti ubicati nel territorio di una parte. Si precisa che, per quanto concerne il Canada, i servizi di feederaggio possono comprendere il trasporto tra le acque marine e le acque interne, intendendosi per «acque interne» quelle definite nel Customs Act, R.S.C. 1985, c.1 (2nd Supp.);

 

carichi internazionali, merci trasportate da navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, oppure tra un porto di uno Stato membro dell'Unione europea e un porto di un altro Stato membro dell'Unione europea;

 

servizi di trasporto marittimo internazionale, il trasporto di passeggeri o merci mediante una nave adibita alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, oppure tra un porto di uno Stato membro dell'Unione europea e un porto di un altro Stato membro dell'Unione europea, nonché la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto per garantire i trasporti porta a porta o multimodali, ma non la prestazione di tali altri servizi di trasporto;

 

prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale,

a)

un'impresa di una parte, secondo la definizione di cui all'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale) e una succursale di tale impresa; oppure

b)

un'impresa, secondo la definizione di cui all'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), di un paese terzo di proprietà o sotto il controllo di cittadini nazionali di una parte, a condizione che le sue navi siano registrate in conformità della legislazione di tale parte e ne battano bandiera; oppure

c)

una succursale di un'impresa di un paese terzo che eserciti attività commerciali sostanziali nel territorio di una parte e che presti servizi di trasporto marittimo internazionale. Si precisa che il capo 8 (Investimenti) non si applica a tale succursale;

 

servizi di agenzia marittima, le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

a)

commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, compresi l'emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, l'acquisto e la rivendita dei necessari servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali; e

b)

rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

 

servizi ausiliari marittimi, servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima, servizi marittimi di spedizione merci e servizi di deposito e magazzinaggio;

 

servizi di movimentazione di carichi marittimi, l'organizzazione, l'esecuzione e la supervisione delle seguenti attività:

a)

carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;

b)

rizzaggio e derizzaggio del carico; e

c)

ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico,

effettuate dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti, escluso il lavoro svolto dai lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti;

 

servizi marittimi di spedizione merci, l'organizzazione e la sorveglianza delle spedizioni per conto degli spedizionieri, mediante la prestazione di servizi quali l'organizzazione del trasporto e dei servizi connessi, il raggruppamento e l'imballaggio delle merci, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;

 

servizi di deposito e magazzinaggio, servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate, servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas e altri servizi di deposito o magazzinaggio.

Articolo 14.2

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale (22). Si precisa che tali misure sono soggette anche ai capi 8 (Investimenti) e 9 (Scambi transfrontalieri di servizi), a seconda dei casi.

2.   Si precisa che, in applicazione degli articoli 8.6 (Trattamento nazionale), 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), 9.3 (Trattamento nazionale) e 9.5 (Trattamento della nazione più favorita), le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore misure relative:

a)

alle navi battenti bandiera dell'altra parte (23) che prestano servizi di trasporto marittimo internazionale; oppure

b)

ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte,

che accordino un trattamento meno favorevole rispetto a quello che tale parte concede in situazioni simili alle proprie navi o ai propri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale, oppure alle navi o ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di un paese terzo per quanto riguarda:

a)

l'accesso ai porti;

b)

l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, ad esempio i servizi di rimorchio e pilotaggio;

c)

l'uso dei servizi ausiliari marittimi e l'imposizione dei relativi diritti ed oneri;

d)

l'accesso alle agevolazioni doganali; oppure

e)

l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico (24).

Articolo 14.3

Obblighi

1.   Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati che sono trasportati su base non commerciale tra i porti di tale parte.

2.   Le parti consentono ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di prestare servizi di feederaggio tra i porti di tale parte.

3.   Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore accordi di ripartizione dei carichi con paesi terzi in relazione ai servizi di trasporto marittimo internazionale, anche per quanto concerne il commercio di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea.

4.   Ciascuna parte si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore misure che obblighino a trasportare la totalità o parte di carichi internazionali unicamente mediante navi registrate in tale parte, oppure di proprietà o sotto il controllo di cittadini nazionali di tale parte.

5.   Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore misure che impediscano ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di stipulare contratti direttamente con prestatori di altri servizi di trasporto al fine di realizzare trasporti porta a porta o multimodali.

Articolo 14.4

Riserve

1.   L'articolo 14.3 non si applica:

a)

alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una parte a livello:

i)

dell'Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I;

ii)

di un governo nazionale, come indicato da tale parte nel suo elenco di cui all'allegato I;

iii)

di un'amministrazione provinciale, territoriale o regionale, come indicato da tale parte nel suo elenco di cui all'allegato I; oppure

iv)

di un'amministrazione locale;

b)

alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); oppure

c)

alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), nella misura in cui tale modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, alle disposizioni dell'articolo 14.3.

2.   L'articolo 14.3 non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati nel suo elenco di cui all'allegato II.

CAPO 15

Telecomunicazioni

Articolo 15.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

link di contribuzione, un collegamento per la trasmissione di segnali di radiodiffusione o telediffusione a un centro di produzione di programmi;

 

orientato ai costi, basato sui costi; può implicare metodi diversi di calcolo dei costi per infrastrutture o servizi diversi;

 

impresa, un'impresa ai sensi dell'articolo 8.1 (Definizioni);

 

infrastrutture essenziali, le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazioni che:

a)

sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

b)

non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

 

interconnessione, il collegamento tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni al fine di consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore;

 

comunicazioni intra-aziendali, il sistema di telecomunicazioni con cui un'impresa comunica al suo interno o con le proprie controllate, succursali e, nel rispetto della legislazione delle parti, con le proprie società collegate, con l'esclusione dei servizi di natura commerciale o non commerciale prestati ad imprese che non sono controllate, succursali o società collegate, o che sono prestati a clienti o a potenziali clienti. Ai fini della presente definizione, i termini «controllate», «succursali» e, ove opportuno, «società collegate» hanno il significato ad essi attribuito da ciascuna parte;

 

circuiti affittati, infrastrutture di telecomunicazioni che collegano due o più punti specifici e che sono di uso riservato o messe a disposizione di determinati clienti o di altri utenti indicati da tali clienti;

 

fornitore principale, un fornitore in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti o dei servizi pubblici di trasporto delle telecomunicazioni di cui trattasi, mediante:

a)

un controllo esercitato sulle infrastrutture essenziali; oppure

b)

lo sfruttamento della propria posizione sul mercato;

 

punto terminale di rete, il punto fisico a partire dal quale l'utente ha accesso a una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni;

 

portabilità del numero, la possibilità per gli utilizzatori finali dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni ad un altro fornitore simile;

 

rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni, le infrastrutture pubbliche di telecomunicazioni che rendono possibili le telecomunicazioni tra punti terminali definiti di una rete;

 

servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, qualunque servizio di trasporto di telecomunicazioni che una parte, espressamente o di fatto, richiede sia offerto al pubblico in generale, e che comporti la trasmissione in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente da un punto all'altro. Tale servizio può comprendere, tra l'altro, i servizi di telefonia vocale, i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, i servizi di telex, i servizi telegrafici, i servizi di fax, i servizi relativi a circuiti privati affittati e i servizi e sistemi di comunicazione mobile e personale;

 

autorità di regolamentazione, l'organismo competente per la regolamentazione delle telecomunicazioni;

 

servizi di telecomunicazioni, tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici, esclusa l'attività economica consistente nella fornitura di contenuti per mezzo di telecomunicazioni; e

 

utente, un'impresa o una persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico.

Articolo 15.2

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione a reti o servizi di telecomunicazioni, fatto salvo il diritto delle parti di limitare la prestazione di un servizio conformemente alle loro riserve specificate nei rispettivi elenchi di cui all'allegato I o II.

2.   Il presente capo non si applica alle misure delle parti riguardanti la trasmissione attraverso qualunque mezzo di telecomunicazione, compresa la diffusione via cavo o via etere, di programmi radiofonici o televisivi destinati al pubblico. Si precisa che il presente capo si applica ai link di contribuzione.

3.   Il presente capo:

a)

non impone ad una parte l'obbligo di autorizzare un prestatore di servizi dell'altra parte ad istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazioni, salvo quanto specificamente previsto nel presente accordo; oppure

b)

non impone a una parte, né obbliga una parte a esigere da un prestatore di servizi, di istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazioni che non siano offerti al pubblico in generale.

Articolo 15.3

Accesso a reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e relativo uso

1.   Ciascuna parte provvede affinché le imprese dell'altra parte possano accedere alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e utilizzarli secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie anche per quanto concerne le norme e le specifiche tecniche e di qualità (25). Le parti applicano tale obbligo, tra l'altro, secondo il disposto dei paragrafi da 2 a 6.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le imprese dell'altra parte possano accedere alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni offerti nel proprio territorio od oltre i propri confini ed utilizzarli, compresi i circuiti affittati privati, e a tal fine, fatti salvi i paragrafi 5 e 6, ciascuna parte provvede affinché tali imprese siano autorizzate a:

a)

acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni;

b)

collegare circuiti privati, affittati o di proprietà, a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di tale parte o con circuiti affittati o di proprietà di un'altra impresa;

c)

utilizzare protocolli operativi di loro scelta; e

d)

svolgere funzioni di commutazione, segnalazione e trattamento.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le imprese dell'altra parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni per la circolazione di informazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali imprese, e per l'accesso ad informazioni contenute in banche dati o comunque memorizzate in formato elettronico nel territorio delle parti.

4.   In applicazione dell'articolo 28.3 (Eccezioni generali), e in deroga al paragrafo 3, le parti adottano misure appropriate per tutelare:

a)

la sicurezza e la riservatezza dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; e

b)

la vita privata degli utenti dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni,

fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in un modo che rappresenti una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata agli scambi.

5.   Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:

a)

salvaguardare le responsabilità dei fornitori di reti o servizi pubblici di servizi di trasporto di telecomunicazioni in quanto prestatori di un servizio pubblico, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale le loro reti o i loro servizi;

b)

tutelare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; oppure

c)

garantire che i prestatori di servizi dell'altra parte non forniscano servizi limitati dalle riserve della parte quali specificate nel suo elenco di cui agli allegati I o II.

6.   Purché rispettino i criteri di cui al paragrafo 5, le condizioni per l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e per il relativo uso possono comprendere:

a)

restrizioni alla rivendita o alla condivisione di tali servizi;

b)

l'obbligo di usare interfacce tecniche specifiche, ivi compresi protocolli di interfaccia, per il collegamento a tali reti o servizi;

c)

prescrizioni relative all'interoperabilità di tali servizi, ove opportuno;

d)

l'omologazione dei terminali o delle altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete, e prescrizioni tecniche relative al collegamento di tali apparecchiature con le reti;

e)

restrizioni al collegamento di circuiti privati, affittati o di proprietà, con tali reti o servizi o con circuiti affittati o di proprietà di un'altra impresa; e

f)

obblighi di notifica, registrazione e licenza.

Articolo 15.4

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

1.   Ciascuna parte mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che siano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da parte di quei fornitori che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale.

2.   Le pratiche anticoncorrenziali di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;

b)

l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e

c)

il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione di altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sul piano commerciale necessarie a tali prestatori per la fornitura dei servizi.

Articolo 15.5

Accesso alle infrastrutture essenziali

1.   Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel suo territorio mettano a disposizione dei prestatori di servizi di telecomunicazioni dell'altra parte le loro infrastrutture essenziali, che possono comprendere anche gli elementi di rete e le strutture o i sistemi operativi di sostegno, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie e in base a tariffe orientate ai costi.

2.   Ciascuna parte può determinare, in conformità della propria legislazione, le infrastrutture essenziali che devono essere messe a disposizione nel proprio territorio.

Articolo 15.6

Interconnessione

1.   Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel suo territorio forniscano interconnessione:

a)

in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete;

b)

secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie;

c)

con un livello di qualità non inferiore a quello che tale fornitore principale riserva ai propri servizi simili o ai servizi simili di prestatori di servizi ad esso non collegati o delle proprie società controllate o altre società collegate;

e)

tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per i servizi da prestare; e

f)

su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

2.   Qualsiasi fornitore autorizzato a prestare servizi di telecomunicazioni ha il diritto di negoziare un nuovo accordo di interconnessione con altri fornitori di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali siano obbligati a stabilire un'offerta di interconnessione di riferimento o a negoziare accordi di interconnessione con altri fornitori di reti e servizi di telecomunicazioni.

3.   Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni utilizzino le informazioni ottenute da altri prestatori di tali servizi nel corso della negoziazione di un accordo di interconnessione esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.

4.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale siano rese pubbliche.

5.   Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali rendano noti al pubblico i loro accordi di interconnessione o, se del caso, un'offerta di interconnessione di riferimento.

Articolo 15.7

Autorizzazione a prestare servizi di telecomunicazioni

Ciascuna parte dovrebbe provvedere affinché l'autorizzazione alla prestazione di servizi di telecomunicazioni si basi, ove possibile, su una semplice procedura di notifica.

Articolo 15.8

Servizio universale

1.   Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.

2.   Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure da essa adottate o mantenute in vigore in relazione al servizio universale siano gestite in modo trasparente, obiettivo, non discriminatorio e neutrale dal punto di vista della concorrenza. Ciascuna parte garantisce inoltre che gli obblighi di servizio universale da essa imposti non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale da essa definito.

3.   Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di prestare il servizio universale. Qualora debba essere designato un fornitore come prestatore del servizio universale, una parte provvede affinché la selezione sia effettuata avvalendosi di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.

Articolo 15.9

Risorse limitate

1.   Ciascuna parte gestisce le proprie procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.

2.   In deroga agli articoli 8.4 (Accesso al mercato) e 9.6 (Accesso al mercato), le parti possono adottare o mantenere in vigore misure per l'attribuzione e l'assegnazione dello spettro e la gestione delle frequenze. Di conseguenza, ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire ed applicare le proprie politiche di gestione dello spettro e delle frequenze, che possono limitare il numero di prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni. Ciascuna parte si riserva altresì il diritto di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future.

3.   Ciascuna parte rende pubbliche le informazioni circa la situazione attuale delle bande di frequenza assegnate, ma non è obbligata a precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

Articolo 15.10

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel suo territorio forniscano la portabilità del numero secondo modalità e condizioni ragionevoli.

Articolo 15.11

Autorità di regolamentazione

1.   Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti, servizi o apparecchiature di trasporto di telecomunicazioni, anche qualora una parte mantenga la proprietà o il controllo di un fornitore di reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le decisioni e le procedure adottate dalla propria autorità di regolamentazione siano imparziali nei confronti di tutti gli operatori del mercato e siano gestite in modo trasparente e tempestivo.

3.   Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione disponga dei poteri sufficienti per la regolamentazione del settore, tra l'altro garantendo a tale autorità il potere di:

a)

obbligare i fornitori di reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni a fornire qualunque informazione che l'autorità di regolamentazione ritenga necessaria per l'adempimento delle proprie responsabilità; e

b)

far rispettare le proprie decisioni relative agli obblighi stabiliti agli articoli da 15.3 a 15.6 mediante sanzioni appropriate che possono includere sanzioni pecuniarie, interventi correttivi o la sospensione o revoca delle licenze.

Articolo 15.12

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1.   In applicazione degli articoli 27.3 (Procedimenti amministrativi) e 27.4 (Riesame e ricorso), ciascuna parte provvede affinché:

a)

le imprese possano ricorrere tempestivamente alla sua autorità di regolamentazione per risolvere controversie con fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in relazione a questioni disciplinate agli articoli da 15.3 a 15.6 e rientranti nell'ambito della giurisdizione dell'autorità di regolamentazione a norma della legislazione di tale parte. L'autorità di regolamentazione, ove opportuno, emana una decisione vincolante per risolvere la controversia entro un termine ragionevole; e

b)

i fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni dell'altra parte che abbiano richiesto l'accesso alle infrastrutture essenziali o l'interconnessione con un fornitore principale nel territorio della parte possano ricorrere, entro un termine ragionevole, determinato e reso noto al pubblico, ad un'autorità di regolamentazione al fine di risolvere le controversie riguardanti le modalità, le condizioni e le tariffe appropriate per l'accesso o l'interconnessione con tale fornitore principale.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le imprese i cui interessi siano lesi da una decisione di un'autorità regolamentare possano ottenere un riesame di tale decisione da parte di un organo giudiziario, arbitrale o amministrativo imparziale e indipendente, secondo quanto previsto dalla legislazione della parte. L'organo giudiziario, arbitrale o amministrativo fornisce all'impresa una motivazione scritta a sostegno della propria decisione. Le parti provvedono affinché tali decisioni siano attuate dall'autorità di regolamentazione, fatta salva la possibilità di ricorso o ulteriore riesame.

3.   Il fatto che sia stata presentata una domanda di ricorso giurisdizionale non costituisce motivo sufficiente per giustificare il mancato rispetto della decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che l'autorità giudiziaria competente non sospenda tale decisione.

Articolo 15.13

Trasparenza

1.   In applicazione degli articoli 27.1 (Pubblicazione) e 27.2 (Comunicazione di informazioni), e in aggiunta alle altre disposizioni del presente capo relative alla pubblicazione di informazioni, ciascuna parte rende note al pubblico:

a)

le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione, in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare qualora tali funzioni vengano assegnate a più organismi;

b)

le misure relative alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, compresi:

i)

i regolamenti emessi dall'autorità di regolamentazione e la motivazione alla base di tali regolamenti;

ii)

le tariffe ed altre modalità e condizioni dei servizi;

iii)

le specifiche delle interfacce tecniche;

iv)

le condizioni per il collegamento dei terminali o delle altre apparecchiature alle reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni;

v)

eventuali obblighi di notifica, autorizzazione, registrazione o licenza; e

c)

informazioni sugli organismi incaricati di elaborare, modificare e adottare misure relative alle norme.

Articolo 15.14

Tolleranza

Le parti riconoscono l'importanza di un mercato concorrenziale per conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica nel settore dei servizi di telecomunicazioni. A tal fine, e nella misura consentita dalla propria legislazione, ciascuna parte può astenersi dal regolamentare un servizio di telecomunicazioni se, a seguito di un'analisi del mercato, conclude che è stata raggiunta una situazione di concorrenza effettiva.

Articolo 15.15

Rapporto con altri capi

In caso di contrasto tra il presente capo e altri capi, il presente capo prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

CAPO 16

Commercio elettronico

Articolo 16.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

consegna, un programma informatico, un testo, un video, un'immagine, una registrazione sonora o qualunque altro prodotto digitalizzato; e

 

commercio elettronico, commercio realizzato mediante telecomunicazioni, da sole o combinate con l'uso di altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 16.2

Obiettivo e ambito di applicazione

1.   Le parti riconoscono che il commercio elettronico migliora le possibilità di crescita economica e di scambi commerciali in molti settori e confermano l'applicabilità delle norme OMC al commercio elettronico. Le parti convengono di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico tra loro, in particolare collaborando per quanto riguarda le problematiche poste dal commercio elettronico nel quadro delle disposizioni del presente capo.

2.   Il presente capo non impone alle parti alcun obbligo di autorizzare consegne realizzate con mezzi elettronici, salvo in adempimento di obblighi delle parti previsti da altre disposizioni del presente accordo.

Articolo 16.3

Dazi doganali sulle consegne elettroniche

1.   Una parte si astiene dall'imporre dazi, diritti o oneri doganali sulle consegne trasmesse per via elettronica.

2.   Si precisa che il paragrafo 1 non impedisce alle parti di imporre tasse o altri oneri interni sulle consegne trasmesse per via elettronica, a condizione che tali tasse od oneri siano imposti in maniera coerente con il presente accordo.

Articolo 16.4

Fiducia nel commercio elettronico

Ciascuna parte dovrebbe adottare o mantenere in vigore misure legislative, regolamentari o amministrative per la tutela dei dati personali degli utenti del commercio elettronico; nell'adozione di tali misure le parti tengono nella dovuta considerazione le norme internazionali di protezione dei dati delle pertinenti organizzazioni internazionali di cui entrambe le parti sono membri.

Articolo 16.5

Disposizioni generali

Considerando il potenziale del commercio elettronico come strumento di sviluppo economico e sociale, le parti riconoscono l'importanza di:

a)

garantire la chiarezza, la trasparenza e la prevedibilità dei rispettivi quadri regolamentari interni nell'agevolare al massimo lo sviluppo del commercio elettronico;

b)

assicurare l'interoperabilità, l'innovazione e la concorrenza nell'agevolare il commercio elettronico; e

c)

facilitare l'uso del commercio elettronico da parte delle piccole e medie imprese.

Articolo 16.6

Dialogo sul commercio elettronico

1.   Riconoscendo la natura globale del commercio elettronico, le parti convengono di mantenere un dialogo sulle problematiche poste dal commercio elettronico, al fine di affrontare, tra l'altro, i seguenti temi:

a)

il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

b)

la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;

c)

il trattamento delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate; e

d)

la protezione dei dati personali e la tutela dei consumatori e delle imprese contro pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente nel settore del commercio elettronico.

2.   Il dialogo di cui al paragrafo 1 può avvenire mediante lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari delle parti e su altre misure da esse adottate in materia, nonché mediante la condivisione di esperienze riguardanti l'attuazione di tali disposizioni legislative e regolamentari e altre misure.

3.   Riconoscendo la natura globale del commercio elettronico, le parti confermano l'importanza di partecipare attivamente nelle sedi multilaterali per promuovere lo sviluppo del commercio elettronico.

Articolo 16.7

Rapporto con altri capi

Qualora vi sia un contrasto tra il presente capo e altri capi del presente accordo, le disposizioni degli altri capi prevalgono limitatamente alle disposizioni incompatibili.

CAPO 17

Politica della concorrenza

Articolo 17.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

comportamenti commerciali anticoncorrenziali, gli accordi anticoncorrenziali, le pratiche concordate o gli accordi con i concorrenti, le pratiche anticoncorrenziali messe in atto da imprese in posizione dominante sul mercato e le concentrazioni che producano effetti sostanzialmente anticoncorrenziali; e

 

servizio di interesse economico generale, per l'Unione europea, un servizio che non può essere prestato in modo soddisfacente e a condizioni (prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio) compatibili con l'interesse pubblico da un'impresa operante in normali condizioni di mercato. La gestione di un servizio di interesse economico generale deve essere affidata dallo Stato a una o più imprese mediante una concessione di servizio pubblico che definisca gli obblighi delle imprese in questione e dello Stato.

Articolo 17.2

Politica della concorrenza

1.   Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali. Le parti riconoscono che i comportamenti commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

2.   Le parti adottano le misure appropriate per vietare i comportamenti commerciali anticoncorrenziali, nella consapevolezza che tali misure agevoleranno il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

3.   Le parti cooperano su questioni concernenti il divieto dei comportamenti commerciali anticoncorrenziali all'interno dell'area di libero scambio in conformità dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, concluso a Bonn il 17 giugno 1999.

4.   Le misure di cui al paragrafo 2 devono conformarsi ai principi di trasparenza, non discriminazione ed equità procedurale. Eventuali eccezioni all'applicazione del diritto della concorrenza devono essere trasparenti. Ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte informazioni pubbliche in merito a tali eccezioni previste dal proprio diritto della concorrenza.

Articolo 17.3

Applicazione alle imprese della politica della concorrenza

1.   Ciascuna parte provvede affinché le misure di cui all'articolo 17.2, paragrafo 2, si applichino alle parti nella misura richiesta dalla propria legislazione.

2.   Per maggiore certezza:

a)

in Canada, il Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34, è vincolante e si applica a un agente di Sua Maestà la Regina del Canada, o di una provincia, che sia una società, in rapporto alle attività commerciali svolte da tale società in condizioni di concorrenza, reale o potenziale, con altre persone, nella misura in cui si applicherebbe se tale agente non fosse un agente di Sua Maestà. Tale agente può essere un'impresa pubblica, un monopolio o un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o esclusivi; e

b)

nell'Unione europea le imprese pubbliche, i monopoli e le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali sono soggetti alle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza. Tuttavia le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte a tali norme nei limiti in cui l'applicazione delle medesime non osti all'adempimento, di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

Articolo 17.4

Risoluzione delle controversie

Nessuna disposizione del presente capo può essere soggetta ad alcuna forma di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo.

CAPO 18

Imprese pubbliche, monopoli e imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali

Articolo 18.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

ente disciplinato:

a)

un monopolio;

b)

un fornitore di beni o di servizi, qualora si tratti di uno dei pochi fornitori di beni o di servizi formalmente o di fatto autorizzati o istituiti da una parte, e tale parte impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel proprio territorio;

c)

qualunque ente al quale una parte abbia formalmente o di fatto riconosciuto diritti o privilegi speciali per la fornitura di beni o servizi, che incidano sostanzialmente sulla capacità di qualunque altra impresa di fornire gli stessi beni o servizi nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti, e che permettano a tale ente di sottrarsi, in tutto o in parte, alle pressioni concorrenziali o ai vincoli di mercato (26); oppure

d)

un'impresa pubblica;

 

designare, istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi beni o servizi aggiuntivi;

 

secondo considerazioni commerciali, in linea con le consuete pratiche commerciali di un'impresa privata attiva nel settore o nell'industria pertinente; e

 

trattamento non discriminatorio, quello che risulti più favorevole tra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita quali definiti nel presente accordo.

Articolo 18.2

Ambito di applicazione

1.   Le parti confermano i loro diritti e obblighi a norma dell'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e dell'articolo VIII, paragrafi 1 e 2, del GATS, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte.

2.   Il presente capo non si applica agli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un «appalto disciplinato» ai sensi dell'articolo 19.2 (Ambito di applicazione e settori interessati).

3.   Gli articoli 18.4 e 18.5 non si applicano ai settori di cui all'articolo 8.2 (Ambito di applicazione) e 9.2 (Ambito di applicazione).

4.   Gli articoli 18.4 e 18.5 non si applicano alle misure adottate da un ente disciplinato nella situazione in cui, se una parte avesse adottato o mantenuto in vigore la stessa misura, sarebbero state applicabili le riserve di tale parte all'obbligo di trattamento nazionale o della nazione più favorita (quali indicate nell'elenco di tale parte di cui agli allegati I, II o III).

Articolo 18.3

Imprese pubbliche, monopoli e imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali

1.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente accordo, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di designare o mantenere imprese pubbliche o monopoli oppure di concedere ad imprese diritti o privilegi speciali.

2.   Una parte non può obbligare o incoraggiare enti disciplinati ad agire in modo incompatibile con il presente accordo.

Articolo 18.4

Trattamento non discriminatorio

1.   Ciascuna parte provvede affinché nel proprio territorio gli enti disciplinati accordino un trattamento non discriminatorio agli investimenti disciplinati o alle merci dell'altra parte, o a un prestatore di servizi dell'altra parte in relazione all'acquisto o alla vendita di beni o servizi.

2.   Se un ente disciplinato di cui alle lettere da b) a d) della definizione di «ente disciplinato» contenuta nell'articolo 18.1 agisce in conformità dell'articolo 18.5, paragrafo 1, si ritiene che la parte in cui è situato l'ente disciplinato abbia adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo 1 in relazione a tale ente disciplinato.

Articolo 18.5

Considerazioni commerciali

1.   Ciascuna parte provvede affinché un ente disciplinato situato nel suo territorio agisca secondo considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di beni, anche per quanto concerne prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto ed altre condizioni di acquisto o di vendita, come pure nell'acquisto o nella prestazione di servizi, anche nei casi in cui tali beni o servizi siano forniti a un investimento di un investitore dell'altra parte o da un investimento di un investitore dell'altra parte.

2.   A condizione che la condotta di un ente disciplinato si conformi al disposto dell'articolo 18.4 e del capo 17 (Politica della concorrenza), l'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica:

a)

nel caso di un monopolio, al conseguimento dello scopo per il quale il monopolio è stato creato o per il quale sono stati riconosciuti diritti o privilegi speciali, come l'obbligo di un servizio pubblico o lo sviluppo regionale; oppure

b)

nel caso di un'impresa pubblica, all'assolvimento del suo mandato pubblico.

CAPO 19

Appalti pubblici

Articolo 19.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

beni o servizi commerciali, beni o servizi generalmente venduti o offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;

 

servizi di costruzione, qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria delle Nazioni Unite;

 

asta elettronica, un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili — diversi dal prezzo dell'offerta — connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

 

scritto o per iscritto, qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni elettronicamente trasmesse e memorizzate;

 

gara a trattativa privata, una procedura di gara in cui la stazione appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

 

misura, qualsiasi legge, regolamento, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di una stazione appaltante in relazione ad un appalto disciplinato;

 

elenco a uso ripetuto, un elenco di fornitori che la stazione appaltante ha riconosciuto in possesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco stesso e di cui la stazione appaltante intende avvalersi più di una volta;

 

avviso di gara d'appalto, l'avviso pubblicato da una stazione appaltante, mediante il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

 

compensazione, qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi;

 

gara aperta, procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

 

persona, una «persona» ai sensi dell'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale);

 

stazione appaltante, un ente contemplato negli allegati 19-1, 19-2 o 19-3 dell'elenco di una parte in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo;

 

fornitore qualificato, un fornitore che la stazione appaltante riconosce in possesso dei requisiti per partecipare;

 

gara mediante preselezione, procedura di gara in virtù della quale la stazione appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte;

 

servizi, anche i servizi di costruzione, salvo diversa indicazione;

 

norma, un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti o caratteristiche di beni o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

 

fornitore, qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi; e

 

specifiche tecniche, qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:

a)

stabilisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi per la loro produzione o fornitura; oppure

b)

stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi ad un bene o ad un servizio.

Articolo 19.2

Ambito di applicazione e settori interessati

1.   Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente.

2.   Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

a)

di beni, servizi o di entrambi:

i)

come precisato negli allegati dell'elenco di ciascuna parte in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo; e

ii)

per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o di uso per la produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

b)

con qualsiasi strumento contrattuale, compresi: l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;

c)

il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, al momento della pubblicazione dell'avviso in conformità dell'articolo 19.6, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate negli allegati degli elenchi delle parti in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo;

d)

indetta da una stazione appaltante; e

e)

non altrimenti esclusa dai settori interessati di cui al paragrafo 3 o agli allegati dell'elenco delle parti in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo.

3.   Salvo altrimenti disposto negli allegati dell'elenco di una parte in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo, quest'ultimo non si applica:

a)

all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;

b)

agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;

c)

alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d)

ai contratti di pubblico impiego;

e)

agli appalti indetti:

i)

allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;

ii)

in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; oppure

iii)

in base a una procedura o una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.

4.   Sono soggetti alla disciplina del presente capo tutti gli appalti disciplinati dagli elenchi del Canada e dell'Unione europea in materia di accesso al mercato, in cui gli impegni di ciascuna parte sono definiti come segue:

a)

all'allegato 19-1, gli enti del governo centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

b)

all'allegato 19-2, gli enti dell'amministrazione subcentrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

c)

all'allegato 19-3, tutti gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

d)

all'allegato 19-4, i beni disciplinati dal presente capo;

e)

all'allegato 19-5, i servizi disciplinati dal presente capo, diversi dai servizi di costruzione;

f)

all'allegato 19-6, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo;

g)

all'allegato 19-7, eventuali note generali; e

h)

all'allegato 19-8, i mezzi di pubblicazione utilizzati nel quadro del presente capo.

5.   Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, una stazione appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, una persona non contemplata negli allegati dell'elenco di una parte in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'articolo 19.4.

6.   Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, la stazione appaltante:

a)

non può suddividere un appalto in appalti separati né scegliere o avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto al fine di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'applicazione del presente capo; e

b)

include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:

i)

premi, onorari, commissioni e interessi; e

ii)

qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.

7.   Qualora ai fini di un appalto sia necessario aggiudicare più di un contratto oppure contratti ripartiti in lotti separati («appalti ricorrenti»), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:

a)

il valore degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio fiscale precedente della stazione appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi; oppure

b)

il valore stimato degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'assegnazione del contratto iniziale o all'esercizio fiscale della stazione appaltante.

8.   In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti per i quali non è specificato il prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:

a)

nel caso di un appalto di durata determinata:

i)

per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata; oppure

ii)

per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; e

c)

in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).

Articolo 19.3

Sicurezza ed eccezioni generali

1.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte adotti misure o mantenga riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione ad appalti:

a)

di armi, munizioni (27) o materiale bellico;

b)

indispensabili per la sicurezza nazionale; oppure

c)

per fini di difesa nazionale.

2.   Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti impongano o applichino misure:

a)

necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

b)

necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;

c)

necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; oppure

d)

riguardanti beni o servizi forniti da disabili o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Articolo 19.4

Principi generali

1.   Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori di tali beni e servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai propri beni, servizi e fornitori. Si precisa che tale trattamento comprende:

a)

all'interno del Canada, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da una provincia o da un territorio, compresi i suoi enti appaltanti, ai beni ed ai servizi di tale provincia o territorio e ai fornitori ivi stabiliti; e

b)

all'interno dell'Unione europea, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, a seconda dei casi, da uno Stato membro o da una regione subcentrale di uno Stato membro, compresi i suoi enti appaltanti, ai beni e ai servizi di tale Stato membro o di tale regione subcentrale e ai fornitori ivi stabiliti.

2.   Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, le parti, compresi i loro enti appaltanti, si astengono:

a)

dal riservare ai fornitori stabiliti in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; oppure

b)

dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

3.   Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, la stazione appaltante:

a)

garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e

b)

predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricezione e la prevenzione degli accessi non autorizzati.

4.   La stazione appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:

a)

garantire la compatibilità con le disposizioni del presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata;

b)

evitare conflitti di interesse; e

c)

prevenire pratiche di corruzione.

5.   Ai fini degli appalti disciplinati, ciascuna parte si astiene dall'applicare ai beni o ai servizi importati o forniti dall'altra parte regole di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa parte.

6.   Relativamente agli appalti disciplinati le parti, compresi i loro enti appaltanti, si astengono dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni.

7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano: ai dazi doganali e agli oneri di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati, alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri, ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.

Articolo 19.5

Informazioni sul sistema di appalti

1.   Ciascuna parte:

a)

pubblica tempestivamente, avvalendosi di un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le decisioni amministrative di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche; e

b)

ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte.

2.   Ciascuna parte specifica, nell'allegato 19-8 del proprio elenco in materia di accesso al mercato:

a)

i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1;

b)

i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 19.6, dall'articolo 19.8, paragrafo 7, e dall'articolo 19.15, paragrafo 2; e

c)

l'indirizzo o gli indirizzi dei siti web in cui la parte pubblica:

i)

le proprie statistiche sugli appalti a norma dell'articolo 19.15, paragrafo 5; oppure

ii)

i propri avvisi relativi agli appalti aggiudicati di cui all'articolo 19.15, paragrafo 6.

3.   Ciascuna parte notifica tempestivamente al comitato per gli appalti pubblici qualsiasi modifica delle informazioni da essa fornite all'allegato 19-8.

Articolo 19.6

Avvisi

1.   Per ciascun appalto disciplinato la stazione appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, tranne nei casi descritti all'articolo 19.12.

Gli avvisi di gara d'appalto devono essere accessibili gratuitamente e direttamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico nel rispetto di quanto disposto al paragrafo 2. Gli avvisi possono anche essere pubblicati su un mezzo d'informazione cartaceo appropriato, che abbia ampia diffusione, e devono rimanere facilmente accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso.

Le parti specificano nell'allegato 19-8 i mezzi elettronici o cartacei appropriati.

2.   Una parte può applicare un periodo transitorio della durata massima di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo agli enti contemplati dagli allegati 19-2 e 19-3 che non siano in grado di avvalersi del punto di accesso unico di cui al paragrafo 1. Durante tale periodo transitorio i suddetti enti comunicano i loro avvisi di gara d'appalto, se accessibili per via elettronica, mediante collegamenti ad un portale elettronico accessibile gratuitamente ed elencato nell'allegato 19-8.

3.   Salvo quanto diversamente disposto nel presente capo, tutti gli avvisi di gara d'appalto indicano:

a)

il nome e l'indirizzo della stazione appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull'appalto, con indicazione del costo e dei termini di pagamento se applicabili;

b)

una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;

c)

per gli appalti ricorrenti, ove possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;

d)

una descrizione di qualsiasi opzione;

e)

i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;

f)

il metodo di gara prescelto, precisando se sono previste trattative o un'asta elettronica;

g)

se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;

h)

l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

i)

le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in una lingua diversa dalla lingua ufficiale della parte della stazione appaltante;

j)

un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, ivi compresa qualsiasi prescrizione relativa ai certificati o ai documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione a tali condizioni, a meno che queste ultime non siano già indicate nella documentazione di gara a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;

k)

se, a norma dell'articolo 19.8, la stazione appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; e

l)

che l'appalto rientra nell'ambito di applicazione del presente capo.

4.   Per ciascun appalto che intende bandire, la stazione appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto di pronta consultazione in inglese o in francese. L'avviso per estratto comprende come minimo le seguenti informazioni:

a)

l'oggetto dell'appalto;

b)

il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e

c)

il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

5.   Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio finanziario, un avviso sugli appalti programmati in futuro («avviso di appalti programmati»), utilizzando i mezzi elettronici appropriati o, se disponibili, cartacei di cui all'allegato 19-8. L'avviso di appalti programmati è pubblicato anche sul sito che offre un punto di accesso unico di cui all'allegato 19-8, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2. L'avviso di appalti programmati dovrebbe comprendere l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

6.   Gli enti appaltanti di cui agli allegati 19-2 o 19-3 possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate al paragrafo 3 e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare alla stazione appaltante il loro interesse per l'appalto.

Articolo 19.7

Condizioni per la partecipazione

1.   Una stazione appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

2.   Nel determinare le condizioni per la partecipazione, la stazione appaltante:

a)

non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione di aver già ottenuto in precedenza uno o più appalti da una stazione appaltante di una parte;

b)

può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto; e

c)

non prescrive, come condizione per partecipare all'appalto, una precedente esperienza nel territorio della parte.

3.   Nel valutare se un fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione, la stazione appaltante:

a)

ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno che al di fuori del territorio della parte cui appartiene la stazione appaltante; e

b)

esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate dalla stazione appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.

4.   Le parti, compresi i loro enti appaltanti, possono escludere dalla partecipazione un fornitore, qualora sussistano elementi di prova a sostegno di tale decisione, per motivi quali:

a)

fallimento;

b)

false dichiarazioni;

c)

grave o persistente inadempienza nel rispetto di qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;

d)

sentenze definitive per crimini o altri reati gravi;

e)

grave mancanza professionale, atti od omissioni con ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; oppure

f)

evasione fiscale.

Articolo 19.8

Qualifiche dei fornitori

1.   Una parte, compresi i suoi enti appaltanti, può predisporre un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni.

2.   Ciascuna parte provvede affinché:

a)

i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze nelle rispettive procedure in materia di qualifiche; e

b)

i suoi enti appaltanti, qualora predispongano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.

3.   Ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare qualsiasi sistema di registrazione o procedura in materia di qualifiche allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.

4.   Nel bandire una gara mediante preselezione, la stazione appaltante:

a)

include nell'avviso di gara d'appalto almeno le informazioni di cui all'articolo 19.6, paragrafo 3, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e

b)

dal decorrere dei termini per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 19.6, paragrafo 3, lettere c), d), e), h) e i), secondo quanto specificato all'articolo 19.10, paragrafo 3, lettera b).

5.   La stazione appaltante consente a tutti i fornitori qualificati di partecipare ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisandone i criteri di selezione.

6.   Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, la stazione appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.

7.   La stazione appaltante può tenere un elenco ad uso ripetuto di fornitori purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

a)

sia pubblicato una volta all'anno; e

b)

nel caso di pubblicazione elettronica,

sia reso costantemente consultabile tramite i pertinenti mezzi di comunicazione indicati nell'allegato 19-8.

8.   L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:

a)

una descrizione dei beni e servizi o delle relative categorie per i quali l'elenco può essere utilizzato;

b)

le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inclusi in tale elenco e i metodi che la stazione appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni;

c)

il nome e l'indirizzo della stazione appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione relativa all'elenco;

d)

il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora non sia precisato il periodo di validità, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e

e)

l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti disciplinati dal presente capo.

9.   In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, la stazione appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:

a)

specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e

b)

sia pubblicato per via elettronica e sia costantemente consultabile durante il periodo di validità.

10.   Gli enti appaltanti consentono ai fornitori di chiedere in qualsiasi momento di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedono ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

11.   Laddove un fornitore non iscritto in un elenco ad uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a un appalto basato su un elenco ad uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo 19.10, paragrafo 2, la stazione appaltante prende in esame la domanda. La stazione appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda, a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

12.   Un ente appaltante di cui agli allegati 19-2 o 19-3 può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:

a)

l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, comprenda le informazioni prescritte al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 19.6, paragrafo 3, e dichiari di sostituire l'avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori iscritti nell'elenco ad uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco ad uso ripetuto; e

b)

l'ente trasmetta senza indugio ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'articolo 19.6, paragrafo 3, sempre che siano disponibili.

13.   Un ente appaltante di cui agli allegati 19-2 o 19-3 può permettere ad un fornitore che abbia richiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 di partecipare ad un determinato appalto, purché la stazione appaltante disponga del tempo sufficiente per stabilire se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.

14.   La stazione appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.

15.   La stazione appaltante che respinga la richiesta di un fornitore di partecipare ad un appalto o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessi di riconoscere la qualifica di un fornitore o stralci un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata.

Articolo 19.9

Specifiche tecniche e documentazione di gara

1.   La stazione appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.

2.   Nel prescrivere le specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, ove necessario la stazione appaltante:

a)

stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e

b)

determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.

3.   Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, la stazione appaltante, ove necessario, dovrebbe precisare che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo «o equivalente».

4.   La stazione appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e a condizione che, in tali casi, l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».

5.   La stazione appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da persone che possano avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.

6.   Si precisa che una parte, ivi compresi i rispettivi enti appaltanti, può elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali o la tutela ambientale, a condizione che ciò avvenga conformemente al disposto del presente articolo.

7.   La stazione appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:

a)

l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi altro requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;

b)

qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni richieste per la partecipazione;

c)

tutti i criteri di valutazione che l'ente applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;

d)

se la stazione appaltante intende indire una gara per via elettronica, qualsiasi condizione relativa all'autenticazione e alla crittografia o altre condizioni per la presentazione delle informazioni per via elettronica;

e)

se la stazione appaltante intende indire un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;

f)

in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;

g)

altri termini o condizioni, compresi i termini di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e

h)

eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

8.   Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, la stazione appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

9.   I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono includere, tra l'altro, prezzo e altri fattori di costo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche ambientali e termini di consegna.

10.   Gli enti appaltanti, senza indugio:

a)

rendono disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;

b)

forniscono, su richiesta, la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati; e

c)

rispondono a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto, purché tali informazioni non avvantaggino tali fornitori rispetto ai concorrenti.

11.   La stazione appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi le condizioni o i criteri precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, oppure modifichi o ripubblichi l'avviso di gara d'appalto o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le modifiche di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati;

a)

a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti alla stazione appaltante e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e

b)

a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.

Articolo 19.10

Termini

1.   La stazione appaltante, compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, accorda ai fornitori un periodo sufficiente a preparare e presentare le domande di partecipazione e a presentare offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:

a)

la natura e la complessità dell'appalto;

b)

l'entità dei subappalti previsti; e

c)

il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e interne qualora non si ricorra a mezzi elettronici.

Tali termini e le loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o partecipanti alla gara.

2.   In caso di gara mediante preselezione, il termine finale stabilito dalla stazione appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dalla stazione appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.

3.   Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

a)

è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; oppure

b)

la stazione appaltante comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco ad uso ripetuto.

4.   La stazione appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità del paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nei casi in cui:

a)

la stazione appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo 19.6, paragrafo 5, che contiene:

i)

una descrizione dell'appalto;

ii)

le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;

iii)

una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati dovrebbero manifestare alla stazione appaltante il loro interesse per l'appalto;

iv)

il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e

v)

tutte le informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 19.6, paragrafo 3;

b)

la stazione appaltante, nel caso di appalti ricorrenti, indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini dell'appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi; oppure

c)

per motivi di urgenza debitamente dimostrati dalla stazione appaltante, i suddetti termini stabiliti in conformità del paragrafo 3 risultino impraticabili.

5.   La stazione appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità del paragrafo 3 di cinque giorni per ciascuna delle seguenti circostanze:

a)

l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;

b)

tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a partire dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e

c)

l'ente riceve le offerte per via elettronica.

6.   L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità del paragrafo 3 a un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7.   In deroga alle altre disposizioni di cui al presente articolo, la stazione appaltante che acquisiti beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità del paragrafo 3 ad un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente e per via elettronica sia l'avviso di gara d'appalto sia la documentazione di gara. Se l'ente riceve le offerte di beni o servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere inoltre ridotto ad un periodo non inferiore a 10 giorni.

8.   Se un ente appaltante di cui agli allegati 19-2 o 19-3 ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine per la presentazione delle offerte può essere stabilito per mutuo consenso tra la stazione appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

Articolo 19.11

Trattative

1.   Una parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative con i fornitori:

a)

qualora la stazione appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre le trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo 19.6, paragrafo 3; oppure

b)

quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara.

2.   Gli enti appaltanti:

a)

provvedono affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara; e

b)

una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale il resto dei fornitori partecipanti possa presentare offerte nuove o modificate.

Articolo 19.12

Gara a trattativa privata

1.   Purché non si avvalgano della presente disposizione per evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra parte o da proteggere i fornitori interni, gli enti appaltanti possono indire una gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli da 19.6 a 19.8, l'articolo 19.9, paragrafi da 7 a 11, e gli articoli 19.10, 19.11, 19.13 e 19.14 nelle seguenti circostanze:

a)

qualora:

i)

non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

ii)

nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii)

nessun fornitore riunisca le condizioni per la partecipazione; oppure

iv)

le offerte pervenute presentino un carattere collusivo,

sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;

b)

nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:

i)

la prestazione richiesta è un'opera d'arte;

ii)

è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti di proprietà intellettuale o altri diritti esclusivi; oppure

iii)

l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c)

quando, nel caso di prestazioni supplementari di beni o servizi richieste al fornitore originario e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:

i)

sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e

ii)

provochi alla stazione appaltante notevoli inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi;

d)

nella misura in cui risulti strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che la stazione appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;

e)

per i beni acquistati sul mercato dei prodotti di base;

f)

qualora la stazione appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitata volta a includere i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

g)

nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; oppure

h)

qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:

i)

il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e

ii)

i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.

2.   La stazione appaltante prepara una relazione scritta per ciascun contratto aggiudicato a norma del paragrafo 1. La relazione dovrà contenere il nome della stazione appaltante, il valore e la tipologia dei beni o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che giustificano il ricorso alla gara a trattativa privata.

Articolo 19.13

Aste elettroniche

La stazione appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta elettronica, comunica a tutti i partecipanti:

a)

il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;

b)

i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e

c)

qualsiasi altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

Articolo 19.14

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1.   La stazione appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.

2.   La stazione appaltante non può penalizzare i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte qualora tale ritardo sia unicamente imputabile a disguidi causati dalla stazione appaltante.

3.   La stazione appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

4.   Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

5.   Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, la stazione appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base unicamente ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a)

l'offerta più vantaggiosa; oppure

b)

l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.

6.   La stazione appaltante che riceve un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.

7.   La stazione appaltante non ricorre ad opzioni, non annulla l'appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

Articolo 19.15

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1.   La stazione appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le proprie decisioni relative all'aggiudicazione dell'appalto; tale comunicazione è effettuata per iscritto se lo richiede uno dei fornitori. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19.6, paragrafi 2 e 3, la stazione appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

2.   Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo, la stazione appaltante pubblica un avviso avvalendosi del mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato di cui all'allegato 19-8. Se l'ente pubblica l'avviso esclusivamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;

b)

il nome e l'indirizzo della stazione appaltante;

c)

il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;

d)

il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;

e)

la data di aggiudicazione; e

f)

il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata in conformità dell'articolo 19.12, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

3.   Ciascun ente appaltante, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto, conserva:

a)

la documentazione e le relazioni sulle procedure di appalto e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo 19.12; e

b)

i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.

4.   Ciascuna parte compila e trasmette al comitato per gli appalti pubblici le statistiche relative ai propri appalti disciplinati dal presente capo. Ciascuna relazione copre il periodo di un anno, è presentata entro due anni dal termine del periodo di riferimento e contiene:

a)

per gli enti appaltanti di cui all'allegato 19-1:

i)

il numero e il valore totale, per tutti i suddetti enti appaltanti, di tutti gli appalti disciplinati dal presente capo;

ii)

il numero e il valore totale di tutti gli appalti disciplinati dal presente capo aggiudicati da ciascuno dei suddetti enti appaltanti, suddivisi per categorie di beni e servizi secondo un sistema di classificazione omogeneo riconosciuto a livello internazionale; e

iii)

il numero e il valore totale di tutti gli appalti disciplinati dal presente capo aggiudicati da ciascuno dei suddetti enti appaltanti mediante ricorso a gare a trattativa privata;

b)

per gli enti appaltanti di cui agli allegati 19-2 e 19-3, il numero e il valore totale degli appalti disciplinati dal presente capo aggiudicati da tali enti appaltanti, suddivisi per allegato; e

c)

le stime dei dati prescritti a norma delle lettere a) e b), con una spiegazione della metodologia usata per elaborare tali stime, laddove non sia fattibile fornire i dati.

5.   Se una parte pubblica le proprie statistiche su un sito web ufficiale, in una modalità compatibile con le prescrizioni di cui al paragrafo 4, tale parte, invece di comunicare le suddette statistiche al comitato per gli appalti pubblici, può fornire un link a tale sito web unitamente a tutte le informazioni necessarie per accedere alle statistiche e usarle.

6.   Se una parte richiede la pubblicazione elettronica degli avvisi riguardanti gli appalti aggiudicati, a norma del paragrafo 2, e se tali avvisi sono accessibili al pubblico per mezzo di un'unica banca dati in un formato che consente l'analisi degli appalti disciplinati, tale parte, invece di comunicare i suddetti dati al comitato per gli appalti pubblici, può fornire un link al sito web pertinente unitamente a tutte le informazioni necessarie per accedere a tali dati e usarli.

Articolo 19.16

Divulgazione delle informazioni

1.   Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce tempestivamente,, tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità del presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.

2.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte, compresi i relativi enti appaltanti, si astiene dal divulgare a un determinato fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.

3.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, per i loro enti appaltanti, le loro autorità e i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

a)

ostacoli l'applicazione della legge;

b)

possa pregiudicare la concorrenza leale tra i fornitori;

c)

pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; oppure

d)

sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Articolo 19.17

Procedure interne di ricorso

1.   Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare:

a)

una violazione del presente capo; oppure

b)

nei casi in cui l'ordinamento interno della parte non riconosca al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte,

verificatasi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.

2.   Qualora un fornitore contesti, nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, la parte cui appartiene la stazione appaltante che conduce la gara invita l'ente ed il fornitore ad avviare consultazioni per giungere ad una soluzione. L'ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giudiziario.

3.   A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso, termine che in nessun caso può essere inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.

4.   Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.

5.   Qualora un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamini inizialmente il ricorso, la parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dalla stazione appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.

6.   Qualora l'organo di ricorso non sia un tribunale, ciascuna parte garantisce che esso sia soggetto a controllo giurisdizionale oppure che disponga di procedure atte a garantire:

a)

che la stazione appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;

b)

che alle parti in causa («partecipanti») sia riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al medesimo;

c)

ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati;

d)

che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;

e)

che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e

f)

che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione.

7.   Ciascuna parte instaura o mantiene procedure che prevedano:

a)

misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Tali misure possono implicare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione delle misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e

b)

misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi dell'elaborazione dell'offerta o ai costi relativi al ricorso o a entrambi, qualora un organo di ricorso stabilisca che si è verificata una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1.

8.   Non oltre dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti avvieranno negoziati per sviluppare ulteriormente la qualità dei mezzi di ricorso, compreso un eventuale impegno di introdurre o mantenere in vigore mezzi di ricorso azionabili prima della conclusione di un contratto.

Articolo 19.18

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1.   Una parte può modificare o rettificare i propri allegati del presente capo.

2.   La parte che modifichi un allegato del presente capo:

a)

ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e

b)

propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.

3.   In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se:

a)

gli effetti della modifica in questione sono trascurabili; oppure

b)

la modifica si riferisce ad un ente sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza.

4.   Qualora l'altra parte contesti che:

a)

un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato;

b)

gli effetti della modifica in questione siano trascurabili; oppure

c)

la modifica proposta si riferisca a un ente sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 3, lettera b);

tale parte deve sollevare le corrispondenti obiezioni per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a); in caso contrario si presume il suo consenso all'adeguamento o alla modifica anche ai fini del capo 29 (Risoluzione delle controversie).

5.   Le seguenti modifiche degli allegati di una parte si considerano rettifiche a condizione che non pregiudichino la copertura concordata prevista dal presente accordo:

a)

la modifica del nome di un ente;

b)

la fusione di due o più enti elencati in un allegato; e

c)

la separazione di un ente elencato in un allegato in due o più enti che sono aggiunti agli enti di cui al medesimo allegato.

6.   Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, qualora siano proposte rettifiche degli allegati di una parte, quest'ultima ne dà notifica all'altra parte ogni due anni, in linea con il ciclo di notifiche previste dall'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC.

7.   Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dalla data in cui ne ha ricevuto la relativa notifica. La parte che presenti un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una modifica ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura concordata prevista dall'accordo. Si ritiene che la parte abbia accettato la rettifica proposta se non presenta alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica.

Articolo 19.19

Comitato per gli appalti pubblici

1.   Il comitato per gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera e), è composto da rappresentanti di ciascuna parte e si riunisce ogniqualvolta sia necessario per offrire alle parti la possibilità di consultarsi su qualunque questione relativa al funzionamento del presente capo o al perseguimento dei suoi obiettivi e per esercitare le altre funzioni che potranno essergli attribuite dalle parti.

2.   Il comitato per gli appalti pubblici si riunisce, su richiesta di una parte, per:

a)

esaminare le questioni relative agli appalti pubblici sottoposte dalle parti;

b)

permettere lo scambio di informazioni relative alle opportunità di appalti pubblici in ciascuna parte;

c)

esaminare ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo; e

d)

valutare l'opportunità di promuovere attività coordinate volte ad agevolare l'accesso dei fornitori alle opportunità di appalti pubblici nel territorio di ciascuna parte. Tali attività possono comprendere sessioni informative, in particolare al fine di migliorare l'accesso elettronico alle informazioni disponibili al pubblico sul sistema di appalti pubblici di ciascuna parte, e iniziative per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese.

3.   Ciascuna parte trasmette annualmente al comitato per gli appalti pubblici le statistiche pertinenti per gli appalti disciplinati dal presente capo, secondo quanto previsto all'articolo 19.15.

CAPO 20

Proprietà intellettuale

Sezione A

Disposizioni generali

Articolo 20.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a)

agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la prestazione di servizi tra le parti; e

b)

raggiungere un livello adeguato ed efficace di tutela e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 20.2

Natura e portata degli obblighi

1.   Le disposizioni del presente capo integrano i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell'accordo TRIPS.

2.   Ciascuna parte è libera di stabilire il metodo appropriato di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi.

3.   Il presente accordo non crea alcun obbligo per quanto concerne la distribuzione delle risorse destinate rispettivamente all' applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e all'applicazione della legge in generale.

Articolo 20.3

Preoccupazioni di salute pubblica

1.   Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha («dichiarazione di Doha»). Le parti provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente capo siano coerenti con tale dichiarazione.

2.   Le parti rispettano e contribuiscono ad attuare la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha, nonché il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, concluso a Ginevra il 6 dicembre 2005.

Articolo 20.4

Esaurimento

Il presente capo lascia impregiudicata la libertà delle parti di decidere se, e a quali condizioni, si applica l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 20.5

Divulgazione delle informazioni

Il presente capo non impone alle parti di rendere note informazioni la cui divulgazione sia contraria alla loro legislazione o che non possano essere divulgate in forza delle rispettive leggi in materia di accesso alle informazioni e tutela della vita privata.

Sezione B

Norme riguardanti i diritti di proprietà intellettuale

Articolo 20.6

Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

 

prodotto farmaceutico, qualsiasi prodotto (compresi i farmici chimici e biologici, i radiofarmaci e i vaccini) fabbricato, venduto o promosso per essere utilizzato al fine di:

a)

diagnosticare, trattare, alleviare o prevenire malattie, disturbi o condizioni fisiche anomale o i loro sintomi, o

b)

ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche.

Sottosezione A

Diritto d'autore e diritti connessi

Articolo 20.7

Protezione concessa

1.   Le parti rispettano i seguenti accordi internazionali:

a)

gli articoli da 2 a 20 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conclusa a Parigi il 24 luglio 1971;

b)

gli articoli da 1 a 14 del trattato OMPI sul diritto d'autore, concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996;

c)

gli articoli da 1 a 23 del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996; e

d)

gli articoli da 1 a 22 della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961.

2.   Nei limiti di quanto consentito dai trattati di cui al paragrafo 1, il presente capo non incide sulla capacità delle parti di limitare alle esecuzioni fissate su fonogrammi la tutela della proprietà intellettuale da esse riservata alle esecuzioni.

Articolo 20.8

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

1.   Ciascuna parte riconosce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca di per sé una esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.

2.   Ciascuna parte provvede affinché l'utilizzatore paghi una remunerazione equa e unica qualora un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma siano utilizzati per la radiodiffusione senza fili o per una comunicazione al pubblico, e affinché tale remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In assenza di un accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire le condizioni per ripartire tra i medesimi tale remunerazione.

Articolo 20.9

Protezione delle misure tecnologiche

1.   Ai fini del presente articolo, per misure tecnologiche si intende qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, nel normale corso di funzionamento, è destinato a prevenire o limitare azioni riguardanti opere, esecuzioni o fonogrammi, non autorizzate dagli autori, dagli artisti interpreti o esecutori o dai produttori di fonogrammi, conformemente alla legislazione di una parte. Fatto salvo l'ambito di applicazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi nella legislazione di una parte, le misure tecnologiche sono considerate efficaci se l'uso di opere, esecuzioni o fonogrammi protetti è controllato dagli autori, dagli artisti interpreti o esecutori o dai produttori di fonogrammi mediante l'applicazione di un controllo o di una protezione dell'accesso, quali codifica, scrambling o meccanismi di controllo delle copie, che raggiunge l'obiettivo di tutela.

2.   Le parti prevedono una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di qualsiasi misura tecnologica efficace che gli autori, gli artisti interpreti o esecutori o i produttori di fonogrammi impiegano nell'esercizio dei loro diritti relativi alle loro opere ed esecuzioni e ai loro fonogrammi e che limitano le azioni, riguardanti dette opere ed esecuzioni e detti fonogrammi, che non siano autorizzate dagli autori, dagli artisti interpreti o esecutori e dai produttori di fonogrammi interessati, o che non siano consentite dalla legge.

3.   Per fornire una tutela giuridica adeguata e i rimedi giuridici efficaci di cui al paragrafo 2 le parti prevedono come minimo una protezione:

a)

nella misura prevista dalla propria legislazione:

i)

contro l'elusione non autorizzata di una misura tecnologica efficace da parte di persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli; e

ii)

contro l'offerta al pubblico, mediante la commercializzazione, di un dispositivo o prodotto, inclusi i programmi per computer, o di un servizio quale mezzo per eludere misure tecnologiche efficaci; e

b)

contro la fabbricazione, l'importazione o la distribuzione di un dispositivo o prodotto, compresi i programmi per computer, o la prestazione di un servizio che:

i)

sia prevalentemente progettato o prodotto ai fini dell'elusione di una misura tecnologica efficace; oppure

ii)

non abbia, se non in misura limitata, altra finalità commercialmente rilevante oltre quella di eludere una misura tecnologica efficace.

4.   Al paragrafo 3 l'espressione «nella misura prevista dalla propria legislazione» significa che ciascuna parte può decidere come dare attuazione alla lettera a), punti i) e ii).

5.   Nell'attuazione dei paragrafi 2 e 3 le parti non sono obbligate a imporre che la progettazione di prodotti elettronici di consumo, prodotti di telecomunicazioni o prodotti informatici, oppure la progettazione e la selezione di parti e componenti per detti prodotti, offrano una risposta a qualsiasi misura tecnologica particolare, a condizione che il prodotto non violi altrimenti le misure adottate dalle parti per dare attuazione ai suddetti paragrafi. L'obiettivo della presente disposizione è che il presente accordo non obblighi le parti a imporre l'interoperabilità nella propria legislazione: non vi è un obbligo per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di progettare dispositivi, prodotti, componenti o servizi che corrispondano a determinate misure tecnologiche.

6.   Nel disporre una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma del paragrafo 2, una parte può adottare o mantenere in vigore limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 non pregiudicano i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti d'autore o di diritti connessi sanciti dalla legislazione di una parte.

Articolo 20.10

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1.   Ai fini del presente articolo, per informazioni sul regime dei diritti si intende:

a)

informazioni che identificano l'opera, l'esecuzione o il fonogramma; l'autore dell'opera, l'artista interprete o esecutore o il produttore del fonogramma; oppure il titolare di qualsiasi diritto attinente all'opera, all'esecuzione o al fonogramma;

b)

informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell'opera, dell'esecuzione o del fonogramma; oppure

c)

qualsiasi numero o codice che rappresenti le informazioni descritte alle lettere a) e b),

qualora tali informazioni siano allegate ad una copia dell'opera, dell'esecuzione o del fonogramma, o appaiano connesse alla comunicazione o alla diffusione al pubblico di un'opera, di un'esecuzione o di un fonogramma.

2.   Per tutelare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti le parti dispongono una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro qualsiasi persona che esegua intenzionalmente una qualsiasi delle azioni seguenti, senza autorizzazione ed essendo consapevole oppure avendo ragionevoli motivi per essere consapevole che tali azioni avrebbero indotto, consentito, facilitato o celato una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi:

a)

rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; oppure

b)

distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere, esecuzioni o fonogrammi, con la consapevolezza del fatto che le informazioni elettroniche sul regime dei diritti sono state rimosse o alterate senza autorizzazione.

3.   Nel disporre una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma del paragrafo 2, una parte può adottare o mantenere in vigore limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione del paragrafo 2. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 non pregiudicano i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti d'autore o di diritti connessi sanciti dalla legislazione di una parte.

Articolo 20.11

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi

1.   Fatti salvi gli altri paragrafi del presente articolo, ciascuna parte prevede limitazioni o eccezioni nella propria legislazione per quanto concerne la responsabilità dei prestatori di servizi, quando agiscono da intermediari, per le violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi compiute sulle loro reti o tramite le medesime in relazione alla prestazione o all'uso dei loro servizi.

2.   Le limitazioni o eccezioni di cui al paragrafo 1:

a)

interessano come minimo le seguenti attività:

i)

l'hosting di informazioni su richiesta dell'utente dei servizi di hosting;

ii)

la memorizzazione temporanea (caching) effettuata tramite un processo automatico, quando il prestatore di servizi:

A)

non modifica le informazioni se non per motivi tecnici;

B)

garantisce il rispetto delle istruzioni relative alla memorizzazione temporanea delle informazioni che siano specificate in un modo ampiamento riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; e

C)

non interferisce nell'uso di tecnologie legittime e ampiamente riconosciute e utilizzate dalle imprese del settore per ottenere dati sull'uso delle informazioni; e

iii)

il semplice trasporto (mere conduit), che consiste nella fornitura dei mezzi necessari a trasmettere le informazioni fornite da un utente, o i mezzi per accedere a una rete di comunicazioni; e

b)

possono interessare anche altre attività, tra le quali la fornitura di motori di ricerca delle informazioni, mediante la riproduzione automatica di materiale protetto da diritto d'autore e la comunicazione delle riproduzioni.

3.   L'ammissibilità a beneficiare delle limitazioni o delle eccezioni di cui al presente articolo non può essere subordinata al fatto che il prestatore di servizi effettui una sorveglianza del proprio servizio o ricerchi in modo esplicito indizi dell'attività di violazione.

4.   Ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione interna le condizioni che i prestatori di servizi devono soddisfare per essere ammessi a godere delle limitazioni o delle eccezioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto sopra, ciascuna parte può prevedere procedure appropriate che garantiscano l'efficacia delle notifiche di asserita violazione e delle contronotifiche ad opera dei titolari del materiale rimosso o disattivato per errore o per non una corretta identificazione.

5.   Il presente articolo non pregiudica la disponibilità, nella legislazione di una parte, di altri mezzi di difesa e di altre limitazioni ed eccezioni alla violazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di una parte, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore di servizi di impedire o di porre fine a una violazione.

Articolo 20.12

Camcording

Ciascuna parte può prevedere, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'applicazione di procedure e sanzioni penali contro le persone che, senza autorizzazione del gestore della sala cinematografica o del titolare dei diritti d'autore relativi ad un'opera cinematografica, realizzi una copia di tale opera o di parti della stessa, da un'esibizione dell'opera in una struttura adibita alla proiezione di pellicole aperta al pubblico.

Sottosezione B

Marchi

Articolo 20.13

Accordi internazionali

Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi agli articoli da 1 a 22 del trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006, e per aderire al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, concluso a Madrid il 27 giugno 1989.

Articolo 20.14

Procedura di registrazione

Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi in base al quale i motivi che giustificano il rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, il quale avrà la possibilità di contestare tale rifiuto e di impugnare il rifiuto definitivo dinanzi ad un organo giurisdizionale. Ciascuna parte prevede la possibilità di presentare un'opposizione contro le domande o le registrazioni di marchi. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

Articolo 20.15

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte prevede l'uso leale di termini descrittivi, compresi i termini descrittivi dell'origine geografica, come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio. Nel determinare il concetto di uso leale si tiene conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi. Ciascuna parte può prevedere altre eccezioni limitate, a condizione che tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

Sottosezione C

Indicazioni geografiche

Articolo 20.16

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

 

indicazione geografica, le indicazioni che identificano un prodotto agricolo o alimentare come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; e

 

classe di prodotto, una classe di prodotto elencata nell'allegato 20-C.

Articolo 20.17

Ambito di applicazione

La presente sottosezione si applica alle indicazioni geografiche che identificano i prodotti rientranti in una delle classi di prodotto elencate all'allegato 20-C.

Articolo 20.18

Elenco delle indicazioni geografiche

Ai fini della presente sottosezione:

a)

le indicazioni elencate nella parte A dell'allegato 20-A sono indicazioni geografiche che identificano un prodotto come originario del territorio dell'Unione europea o di una regione o località di tale territorio; e

b)

le indicazioni elencate nella parte B dell'allegato 20-A sono indicazioni geografiche che identificano un prodotto come originario del territorio del Canada o di una regione o località di tale territorio.

Articolo 20.19

Protezione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 20-A

1.   Una volta esaminate le indicazioni geografiche dell'altra parte, ciascuna parte le tutela riservando loro il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

2.   Ciascuna parte fornisce gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire:

a)

l'uso di un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 20-A per un prodotto che rientra nella classe di prodotto specificata nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica e che:

i)

non sia originario del luogo di origine specificato nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica; oppure

ii)

sia originario del luogo di origine specificato nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica ma non sia stato prodotto o fabbricato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che si applicherebbero se il prodotto fosse destinato al consumo nel territorio dell'altra parte;

b)

l'uso nella designazione o nella presentazione di un prodotto di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto; e

c)

qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967), conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

3.   La protezione di cui al paragrafo 2, lettera a), è fornita anche qualora la vera origine del prodotto sia specificata o l'indicazione geografica sia indicata in forma tradotta o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o da altre espressioni simili.

4.   Ciascuna parte, nella misura prevista dalla propria legislazione, prevede misure amministrative per impedire a una persona di fabbricare, preparare, imballare, etichettare, vendere, importare o pubblicizzare prodotti alimentari in modo falso, fuorviante o ingannevole o suscettibile di creare un'impressione erronea quanto alla loro origine.

5.   In conformità del paragrafo 4, ciascuna parte prevede misure amministrative in materia di denunce riguardanti l'etichettatura dei prodotti, compresa la loro presentazione, in modo falso, fuorviante o ingannevole o suscettibile di creare un'impressione erronea quanto alla loro origine.

6.   La registrazione di marchi contenenti, o costituiti da, un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 20-A è rifiutata o annullata d'ufficio, se ciò è consentito dalla legislazione della parte, o su richiesta della parte interessata, per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi di prodotto elencate nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica e che non siano originari del luogo di origine specificato nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica.

7.   Non sussiste alcun obbligo a norma della presente sottosezione di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro luogo di origine, o che siano ivi cadute in disuso. Qualora un'indicazione geografica di una parte elencata all'allegato 20-A cessi di essere protetta nel suo luogo di origine o sia ivi caduta in disuso, tale parte ne dà notifica all'altra parte e ne chiede la cancellazione.

Articolo 20.20

Indicazioni geografiche omonime

1.   In caso di indicazioni geografiche omonime delle parti per prodotti rientranti nella medesima classe di prodotto, ciascuna parte stabilisce le modalità pratiche che permettano di differenziare le indicazioni geografiche omonime tra loro, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

2.   Qualora una parte, nell'ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere un'indicazione geografica che identifichi un prodotto originario di tale paese terzo, se tale indicazione è omonima a un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 20-A e se detto prodotto rientra in una classe di prodotto specificata nell'allegato 20-A per l'indicazione geografica omonima dell'altra parte, quest'ultima è informata e ha la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima che l'indicazione geografica diventi protetta.

Articolo 20.21

Eccezioni

1.   In deroga all'articolo 20.19, paragrafi 2 e 3, il Canada non è obbligato a fornire gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso dei termini elencati nella parte A dell'allegato 20-A e identificati con un asterisco (28) qualora l'uso di tali termini sia accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», o da espressioni simili, e sia accompagnato da un'indicazione chiaramente visibile e leggibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

2.   In deroga all'articolo 20.19, paragrafi 2 e 3, la protezione delle indicazioni geografiche elencate nella parte A dell'allegato 20-A e identificate con un asterisco (29) non impedisce l'uso di tali indicazioni nel territorio del Canada da parte di persone — compresi i loro successori e aventi causa — che abbiano fatto un uso commerciale di tali indicazioni, con riguardo a prodotti appartenenti alla classe «formaggi», prima del 18 ottobre 2013.

3.   In deroga all'articolo 20.19, paragrafi 2 e 3, la protezione dell'indicazione geografica elencata nella parte A dell'allegato 20-A e identificata con due asterischi non impedisce l'uso di tale indicazione da parte di persone — compresi i loro successori e aventi causa — che abbiano fatto un uso commerciale di tale indicazione, con riguardo a prodotti appartenenti alla classe «carni fresche, congelate e trasformate», per almeno cinque anni prima del 18 ottobre 2013. A tutte le persone — compresi i loro successori e aventi causa — che abbiano fatto un uso commerciale di detta indicazione con riguardo a prodotti appartenenti alla classe «carni fresche, congelate e trasformate» per meno di cinque anni prima del 18 ottobre 2013, si applica un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, durante il quale non è vietato l'uso della suddetta indicazione.

4.   In deroga all'articolo 20.19, paragrafi 2 e 3, la protezione delle indicazioni geografiche elencate nella parte A dell'allegato 20-A e identificate con tre asterischi non impedisce l'uso di tali indicazioni da parte di persone — compresi i loro successori e aventi causa — che abbiano fatto un uso commerciale di tali indicazioni, con riguardo a prodotti appartenenti rispettivamente alle classi «carni stagionate» e «formaggi», per almeno dieci anni prima del 18 ottobre 2013. A tutte le persone — compresi i loro successori e aventi causa — che abbiano fatto un uso commerciale di dette indicazioni con riguardo a prodotti appartenenti rispettivamente alle classi «carni stagionate» e «formaggi» per meno di dieci anni prima del 18 ottobre 2013, si applica un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, durante il quale non è vietato l'uso delle suddette indicazioni.

5.   Qualora la registrazione di un marchio sia stata richiesta od ottenuta in buona fede, o qualora i diritti su un marchio siano stati acquisiti mediante l'uso in buona fede, nel territorio di una parte prima della data applicabile di cui al paragrafo 6, le misure adottate per dare attuazione alla presente sottosezione nel territorio di tale parte non pregiudicano l'ammissibilità o la validità della registrazione di detto marchio, o il diritto di uso di tale marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica.

6.   Ai fini del paragrafo 5 la data applicabile è:

a)

per le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 20-A al momento della firma del presente accordo, la data di entrata in vigore della presente sottosezione; oppure

b)

per le indicazioni geografiche inserite nell'allegato 20-A successivamente alla firma del presente accordo, la data di inserimento di tali indicazioni geografiche.

7.   Qualora la traduzione di un'indicazione geografica sia identica alla denominazione comune di un prodotto nel territorio di una parte, o contenga un termine correntemente usato come denominazione comune di un prodotto in tale territorio, oppure qualora tale indicazione geografica non sia identica alla suddetta denominazione ma contenga un simile termine, le disposizioni della presente sottosezione non pregiudicano il diritto di qualsiasi persona di utilizzare un simile termine in associazione con detto prodotto nel territorio di tale parte.

8.   Nulla vieta, in relazione ad un prodotto, l'uso nel territorio di una parte di una denominazione corrente di una varietà vegetale o di una razza animale esistente nel territorio di tale parte alla data di entrata in vigore della presente sottosezione.

9.   Una parte può disporre che qualsiasi richiesta ai sensi della presente sottosezione in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto in tale parte o dalla data di registrazione del marchio nella medesima parte, purché il marchio sia stato pubblicato entro tale data, se quest'ultima è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto in tale parte, a condizione che l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.

10.   Nessuna disposizione della presente sottosezione pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

11.

a)

Nessuna disposizione della presente sottosezione pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare o di registrare in Canada un marchio contenente i termini elencati nella parte A dell'allegato 20-B, o da essi costituito; e

b)

la lettera a) non si applica ai termini elencati nella parte A dell'allegato 20-B in relazione a qualunque uso che potrebbe indurre in errore il pubblico quanto all'origine geografica dei prodotti.

12.   L'uso in Canada dei termini elencati nella parte B dell'allegato 20-B non è soggetto alle disposizioni della presente sottosezione.

13.   La cessione agli aventi causa, di cui ai paragrafi da 2 a 4, non comporta di per sé il trasferimento del diritto di usare un'indicazione geografica.

Articolo 20.22

Modifiche dell'allegato 20-A

1.   Il comitato misto CETA istituito a norma dell'articolo 26.1 («comitato misto CETA»), deliberando per consenso su raccomandazione del comitato CETA per le indicazioni geografiche, può decidere di modificare l'allegato 20-A inserendo nuove indicazioni geografiche o sopprimendo quelle che hanno cessato di essere protette o sono cadute in disuso nel loro luogo di origine.

2.   In linea di principio non può essere inserita nella parte A dell'allegato 20-A alcuna indicazione geografica che, al momento della firma del presente accordo, figuri nel pertinente registro dell'Unione europea con la qualifica di indicazione geografica «registrata» in relazione a uno Stato membro dell'Unione europea.

3.   Non può essere inserita nell'allegato 20-A alcuna indicazione geografica che identifichi un prodotto originario di una determinata parte:

a)

se tale indicazione geografica è identica a un marchio registrato nel territorio dell'altra parte in relazione a prodotti identici o simili, o a un marchio con riguardo al quale nel territorio dell'altra parte siano stati acquisiti diritti per uso in buona fede e sia stata presentata una domanda riguardante prodotti identici o simili;

b)

se tale indicazione geografica è identica alla denominazione corrente di una varietà vegetale o di una razza animale esistente nel territorio dell'altra parte; oppure

c)

se tale indicazione geografica è identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tale prodotto nel territorio dell'altra parte.

Articolo 20.23

Altre forme di protezione

Le disposizioni della presente sottosezione non pregiudicano il diritto di ottenere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica in forza della legislazione pertinente di ciascuna parte.

Sottosezione D

Disegni e modelli

Articolo 20.24

Accordi internazionali

Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, concluso a Ginevra il 2 luglio 1999.

Articolo 20.25

Rapporto con il diritto d'autore

L'oggetto di un diritto su un disegno o modello può essere protetto a norma della disciplina sul diritto d'autore se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tale protezione. Ciascuna parte determina la portata della medesima e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

Sottosezione E

Brevetti

Articolo 20.26

Accordi internazionali

Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi agli articoli da 1 a 14 e all'articolo 22 del trattato sul diritto dei brevetti, concluso a Ginevra il 1o giugno 2000.

Articolo 20.27

Protezione sui generis dei prodotti farmaceutici

1.   Ai fini del presente articolo si intende per:

 

brevetto di base, un brevetto che tutela un prodotto in quanto tale, un processo di fabbricazione di un prodotto o un'applicazione di un prodotto, che il titolare di un brevetto ha designato come atto a fungere da brevetto di base, come brevetto di base finalizzato alla concessione della protezione sui generis; e

 

prodotto, il principio attivo o la combinazione di principi attivi di un prodotto farmaceutico.

2.   Ciascuna parte, su richiesta del titolare del brevetto o del suo avente causa, prevede un periodo di protezione sui generis dei prodotti protetti da un brevetto di base vigente, a condizione che siano state rispettate le seguenti condizioni:

a)

sia stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto sul mercato di tale parte come prodotto farmaceutico («autorizzazione all'immissione in commercio»);

b)

il prodotto non sia ancora stato oggetto di un periodo di protezione sui generis; e

c)

l'autorizzazione all'immissione in commercio di cui alla lettera a) sia la prima autorizzazione all'immissione in commercio di detto prodotto sul mercato di tale parte come prodotto farmaceutico.

3.   Ciascuna parte può:

a)

prevedere un periodo di protezione sui generis unicamente se la prima domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è presentata entro un termine ragionevole stabilito da tale parte; e

b)

prescrivere un termine non inferiore a 60 giorni a decorrere dalla data in cui è stata concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio per la presentazione della domanda del periodo di protezione sui generis. Tuttavia, qualora la prima autorizzazione all'immissione in commercio sia rilasciata prima del rilascio del brevetto, ciascuna parte prevede un termine non inferiore a 60 giorni dalla data di rilascio del brevetto, termine durante il quale può essere presentata la domanda del periodo di protezione a norma del presente articolo.

4.   Qualora un prodotto sia protetto da un brevetto di base, il periodo di protezione sui generis prende effetto alla fine del termine legale di tale brevetto.

Qualora un prodotto sia protetto da più di un brevetto che può fungere da brevetto di base, le parti possono prevedere soltanto un unico periodo di protezione sui generis, che prende effetto alla fine del termine legale del brevetto di base:

a)

qualora tutti i brevetti che possono fungere da brevetto di base siano detenuti dalla stessa persona, tale periodo è scelto dalla persona che chiede il periodo di protezione sui generis; e

b)

qualora i brevetti che possono fungere da brevetto di base non siano detenuti dalla stessa persona e ciò possa dare luogo a domande di protezione sui generis confliggenti, tale periodo è scelto di comune accordo tra i titolari dei brevetti.

5.   Ciascuna parte stabilisce che la durata del periodo di protezione sui generis sia uguale a quella del periodo trascorso tra la data in cui è stata presentata la domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio, ridotta di cinque anni.

6.   In deroga al paragrafo 5 e fatta salva la possibilità per le parti di prorogare il periodo di protezione sui generis come incentivo o riconoscimento alle attività di ricerca in determinate popolazioni mirate, ad esempio i bambini, la durata della protezione sui generis non può superare un periodo compreso tra due e cinque anni, che deve essere determinato da ciascuna parte.

7.   Ciascuna parte può prevedere che il periodo di protezione sui generis cessi:

a)

se il beneficiario rinuncia alla protezione sui generis; oppure

b)

se non sono corrisposti i diritti amministrativi prescritti.

Ciascuna parte può stabilire una riduzione del periodo di protezione sui generis commisurata ai ritardi ingiustificati derivanti dall'inazione del richiedente in seguito alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, nel caso in cui il titolare del brevetto di base sia il richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio o un ente ad esso collegato.

8.   Entro i limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione sui generis comprende unicamente il prodotto farmaceutico oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualunque uso di tale prodotto come prodotto farmaceutico che sia stato autorizzato prima della scadenza della protezione sui generis. Fatto salvo quanto disposto dalla frase precedente, la protezione sui generis conferisce gli stessi diritti che sono attribuiti dal brevetto ed è soggetta agli stessi limiti ed obblighi.

9.   In deroga ai paragrafi da 1 a 8, ciascuna parte può anche limitare la portata della protezione stabilendo eccezioni per la fabbricazione, l'uso, la messa in vendita, la vendita o l'importazione di prodotti a fini di esportazione durante il periodo della protezione.

10.   Ciascuna parte può revocare la protezione sui generis per motivi connessi all'invalidità del brevetto di base, compresa l'eventualità che il brevetto si sia estinto anteriormente allo scadere della durata legale o sia stato revocato o limitato in misura tale che il prodotto per il quale è stata concessa la protezione non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure per motivi connessi al ritiro dell'autorizzazione o delle autorizzazioni all'immissione in commercio per i rispettivi mercati, oppure qualora la protezione sia stata conferita in violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 20.28

Meccanismi di patent linkage relativi ai prodotti farmaceutici

La parte che si avvalga di meccanismi che collegano il rilascio di autorizzazioni all'immissione in commercio (o di avvisi di conformità o concetti simili) di prodotti farmaceutici generici all'esistenza di una protezione brevettuale (meccanismi di patent linkage) provvede affinché a tutte le parti di una controversia siano riconosciuti diritti di ricorso equivalenti ed effettivi.

Sottosezione F

Protezione dei dati

Articolo 20.29

Protezione dei dati riservati relativi a prodotti farmaceutici

1.   Qualora una parte imponga, come condizione per l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici contenenti nuove sostanze chimiche (30) («autorizzazione»), la presentazione di test o altri dati riservati necessari a valutare la sicurezza e l'efficacia dell'uso di tali prodotti, detta parte protegge tali dati dalla divulgazione se la loro elaborazione ha richiesto sforzi considerevoli, tranne quando la loro divulgazione sia necessaria a proteggere il pubblico o a meno che non siano state adottate misure per garantire che tali dati siano protetti contro usi commerciali sleali.

2.   Ciascuna parte, in relazione ai dati soggetti al paragrafo 1 presentati a tale parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo, stabilisce che:

a)

nessuna persona all'infuori della persona che li ha presentati può, senza il consenso di quest'ultima, utilizzare tali dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per un periodo non inferiore a sei anni dalla data in cui la parte ha concesso l'autorizzazione alla persona che ha presentato i dati per ottenere l'autorizzazione; e

b)

una parte non può concedere l'autorizzazione a persone che utilizzano tali dati per un periodo non inferiore a otto anni dalla data in cui la parte ha concesso l'autorizzazione alla persona che ha presentato i dati per ottenere l'autorizzazione, a meno che quest'ultima non dia il proprio consenso.

Fatto salvo il presente paragrafo, le parti non sono soggette ad alcun limite nell'attuare procedure abbreviate di autorizzazione per tali prodotti in base a studi di bioequivalenza e biodisponibilità.

Articolo 20.30

Protezione dei dati relativi a prodotti fitosanitari

1.   Ciascuna parte stabilisce prescrizioni di sicurezza ed efficacia prima di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari («autorizzazione»).

2.   Ciascuna parte stabilisce un periodo limitato di protezione dei dati contenuti in un verbale di prova o in una relazione su uno studio presentati per la prima volta al fine di ottenere un'autorizzazione. Ciascuna parte stabilisce che, durante tale periodo, il verbale di prova o la relazione su uno studio non possono essere usati a beneficio di nessun'altra persona che intenda ottenere un'autorizzazione, a meno che non sia dimostrato il consenso esplicito del primo titolare dell'autorizzazione.

3.   È necessaria la presentazione di un verbale di prova o di una relazione su uno studio per rilasciare un'autorizzazione oppure per modificare un'autorizzazione al fine di consentire l'uso di un prodotto su altre colture.

4.   Il periodo di protezione dei dati in ciascuna parte è di almeno 10 anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione in tale parte in relazione al verbale di prova o alla relazione su uno studio a sostegno dell'autorizzazione di nuovi principi attivi nonché ai dati a sostegno di una registrazione contemporanea del prodotto per uso finale contenente il principio attivo. La durata della protezione può essere prorogata al fine di incoraggiare l'autorizzazione di prodotti fitosanitari a basso rischio e di usi minori.

5.   Ciascuna parte può anche stabilire prescrizioni in materia di protezione dei dati o di compensazione finanziaria per l'elaborazione di un verbale di prova o una relazione su uno studio a sostegno della modifica o del rinnovo di un'autorizzazione.

6.   Ciascuna parte stabilisce norme per evitare la duplicazione di test su animali vertebrati. I richiedenti che intendano effettuare prove e studi su animali vertebrati dovrebbero essere incoraggiati ad adottare le misure necessarie ad accertare che tali prove e studi non siano già stati eseguiti o avviati.

7.   Ciascuna parte dovrebbe incoraggiare i nuovi richiedenti e i titolari delle autorizzazioni pertinenti ad adoperarsi al massimo per assicurare la condivisione delle prove e degli studi su animali vertebrati. I costi relativi alla condivisione dei verbali di prova e delle relazioni sugli studi sono determinati in modo equo, trasparente e non discriminatorio. I richiedenti sono tenuti a partecipare unicamente ai costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di autorizzazione.

8.   Il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti hanno il diritto, per quanto concerne le spese da essi sostenute in relazione al verbale di prova o alla relazione sullo studio a sostegno di tali autorizzazioni, di ricevere un equo compenso dai richiedenti che si avvalgano di tali verbali o relazioni per ottenere un'autorizzazione per un nuovo prodotto fitosanitario. Ciascuna parte può ingiungere alle parti coinvolte di risolvere eventuali questioni mediante arbitrato vincolante, organizzato secondo il diritto interno.

Sottosezione G

Varietà vegetali

Articolo 20.31

Varietà vegetali

Le parti cooperano alla promozione e al rafforzamento della tutela delle varietà vegetali in forza dell'Atto del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, conclusa a Parigi il 2 dicembre 1961.

Sezione C

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 20.32

Obblighi generali

1.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale siano giuste ed eque, non inutilmente complesse o costose e non comportino termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. Tali procedure sono applicate in modo tale da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

2.   Nell'attuare le disposizioni della presente sezione, ciascuna parte tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, gli interessi di terzi e le misure, i rimedi e le sanzioni applicabili.

3.   Gli articoli da 20.33 a 20.42 fanno riferimento alla tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale.

4.   Ai fini degli articoli da 20.33 a 20.42, e salvo diversa disposizione, per diritti di proprietà intellettuale si intendono tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS.

Articolo 20.33

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle procedure e dei rimedi di cui agli articoli da 20.34 a 20.42:

a)

ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione;

b)

a tutte le altre persone autorizzate a godere di tali diritti, purché tali persone siano legittimate ad agire in giudizio per ottenere la tutela di tali diritti conformemente alle disposizioni della propria legislazione;

c)

agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, purché tali organi siano legittimati ad agire in giudizio per ottenere la tutela di tali diritti conformemente alle disposizioni della propria legislazione; e

d)

agli organi di difesa professionali cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, purché tali organi siano legittimati ad agire in giudizio per ottenere la tutela di tali diritti conformemente alle disposizioni della propria legislazione.

Articolo 20.34

Elementi di prova

Ciascuna parte provvede, in caso di un'asserita violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, affinché le autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, la produzione delle informazioni pertinenti previste dalla propria legislazione, compresa la documentazione bancaria, finanziaria o commerciale che si trovi in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Articolo 20.35

Misure di protezione delle prove

1.   Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, possano disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dall'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

2.   Ciascuna parte può disporre che le misure di cui al paragrafo 1 comprendano la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Le autorità giudiziarie hanno il potere di adottare tali misure, all'occorrenza anche inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.

Articolo 20.36

Diritto d'informazione

Fatte salve le rispettive normative nazionali delle parti in materia di privilegi, tutela della riservatezza delle fonti informative o trattamento dei dati personali, ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, su richiesta motivata del titolare dei diritti, di ordinare all'autore o al presunto autore della violazione di fornire al titolare dei diritti o alle autorità giudiziarie, almeno ai fini della raccolta degli elementi di prova, le informazioni pertinenti in suo possesso o sotto il suo controllo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ciascuna parte. Tali informazioni possono includere informazioni concernenti qualsiasi persona coinvolta in qualsiasi aspetto della violazione o della presunta violazione e i mezzi di produzione o i canali di distribuzione delle merci o dei servizi che violano o che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale, inclusa l'identificazione di persone terze presumibilmente coinvolte nella produzione e nella distribuzione di tali merci o servizi e dei loro canali di distribuzione.

Articolo 20.37

Misure provvisorie e cautelari

1.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di disporre celeri ed efficaci misure provvisorie e cautelari, compresa un'ingiunzione interlocutoria, nei confronti di una parte o, se del caso, di un terzo soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente, al fine di prevenire la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e, in particolare, di impedire l'ingresso nei circuiti commerciali delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare il sequestro o altri tipi di custodia delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3.   Nel caso di una presunta violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano ordinare, conformemente alle propria legislazione, il sequestro cautelativo dei beni del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità giudiziarie possono ordinare la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'accesso ad altre informazioni pertinenti, ove opportuno.

Articolo 20.38

Altri rimedi

1.   Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni dovuto al titolare del diritto in conseguenza della violazione e senza indennizzo di alcun tipo, la rimozione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano ordinare, se del caso, la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci. Nel considerare una richiesta di tali azioni si tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, le azioni correttive disposte e gli interessi di terzi.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare che le azioni correttive di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

Articolo 20.39

Ingiunzioni

1.   Ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di emettere nei confronti di una parte un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione nonché, tra le altre cose, un'ingiunzione nei confronti di tale parte o, se del caso, di un terzo soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente, diretta ad impedire alle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale l'ingresso nei circuiti commerciali.

2.   In deroga alle altre disposizioni della presente sezione, una parte può limitare i rimedi disponibili contro l'uso da parte della pubblica amministrazione, o di terzi autorizzati dalla pubblica amministrazione, senza il consenso del titolare del diritto, al pagamento di un compenso, a condizione che tale parte rispetti le disposizioni di cui alla parte II dell'accordo TRIPS che disciplinano specificamente tale uso. In altri casi si applicano i rimedi previsti dalla presente sezione o, qualora essi siano incompatibili con la legislazione di una parte, si possono ottenere sentenze dichiarative e un adeguato risarcimento.

Articolo 20.40

Risarcimento dei danni

1.   Ciascuna parte stabilisce che:

a)

nei procedimenti giudiziari civili, le proprie autorità giudiziarie hanno il potere di ordinare all'autore della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, che abbia proceduto a tale violazione consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, di pagare al titolare del diritto:

i)

una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione; oppure

ii)

i proventi ottenuti dall'autore della violazione e attribuibili a tale violazione, che si presume corrispondano all'importo del risarcimento danni di cui al punto i); e

b)

nel determinare l'importo del risarcimento danni per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie possono prendere in considerazione, tra le altre cose, qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, compreso il lucro cessante.

2.   In alternativa a quanto disposto dal paragrafo 1, le rispettive legislazioni delle parti possono prevedere il versamento al titolare del diritto di una remunerazione, ad esempio di un canone o diritto, a titolo di compensazione per l'uso non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale del titolare.

Articolo 20.41

Spese legali

Ciascuna parte dispone che, alla conclusione di procedimenti giudiziari civili riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano, se del caso, il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese legali ed altre spese sostenute dalla parte vittoriosa secondo quanto previsto dalla legislazione di tale parte.

Articolo 20.42

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

1.   Ai fini dei procedimenti civili riguardanti il diritto d'autore o i diritti connessi, affinché l'autore di un'opera letteraria o artistica sia considerato tale e sia quindi legittimato ad avviare un procedimento per violazione è sufficiente, in mancanza di prova contraria, che il nome dell'autore di tale opera compaia sulla medesima nei modi d'uso. La prova contraria può comprendere la registrazione dell'opera.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi in relazione all'oggetto protetto da tali diritti.

Sezione D

Misure alla frontiera

Articolo 20.43

Ambito di applicazione delle misure alla frontiera

1.   Ai fini della presente sezione si intende per:

 

merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica, le merci contemplate all'articolo 20.17 rientranti in una delle classi di prodotto di cui all'allegato 20-C, compreso il loro imballaggio, recanti senza autorizzazione un'indicazione geografica identica all'indicazione geografica validamente registrata o altrimenti protetta per dette merci e che viola i diritti del proprietario dell'indicazione geografica in questione o del titolare del diritto a norma della legislazione della parte in cui si applicano le procedure relative alle misure alla frontiera;

 

merci contraffatte per quanto concerne il marchio, le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico al marchio validamente registrato per dette merci oppure un marchio che non ne può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che viola i diritti del proprietario del marchio in questione a norma della legislazione della parte in cui si applicano le procedure relative alle misure alla frontiera;

 

spedizioni destinate all'esportazione, le spedizioni di merci che devono essere trasportate dal territorio di una parte in un luogo situato al di fuori di tale territorio, escluse le spedizioni in transito doganale e i trasbordi;

 

spedizioni destinate all'importazione, le spedizioni di merci trasportate nel territorio di una parte in provenienza da un luogo situato al di fuori di tale territorio, nel periodo in cui le merci restano sotto controllo doganale, comprese le merci trasportate nel territorio in una zona franca o in un deposito doganale, escluse le spedizioni in transito doganale e i trasbordi;

 

merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore, le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo, qualora la realizzazione di tale riproduzione costituisca una violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso a norma della legislazione della parte in cui sono applicate le procedure relative alle misure alla frontiera;

 

spedizioni in transito doganale, le spedizioni di merci che entrano nel territorio di una parte in provenienza da un luogo situato al di fuori di tale territorio e per le quali le autorità doganali hanno autorizzato il trasporto sotto controllo doganale continuo da un ufficio di entrata a un ufficio di uscita per consentirne l'uscita dal territorio. Le spedizioni in transito doganale per le quali sia successivamente autorizzata la sottrazione al controllo doganale senza che le merci abbandonino il territorio sono considerate spedizioni destinate all'importazione; e

 

trasbordi, spedizioni di merci che sono trasferite, sotto controllo doganale, dai mezzi di trasporto utilizzati per l'importazione ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esportazione all'interno dell'area di un ufficio doganale competente sia per l'importazione sia per l'esportazione.

2.   I riferimenti alla violazione di diritti di proprietà intellettuale nella presente sezione si intendono fatti alle fattispecie delle merci contraffatte per quanto concerne il marchio, delle merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore e delle merci contraffatte per quanto riguarda l'indicazione geografica.

3.   Le parti convengono che non sussiste alcun obbligo di applicare le procedure stabilite nella presente sezione alle merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso.

4.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure riguardanti le spedizioni destinate all'importazione e all'esportazione in base alle quali il titolare del diritto può chiedere alle proprie autorità competenti di bloccare le merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale o di sospenderne lo svincolo.

5.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure riguardanti le spedizioni destinate all'importazione o all'esportazione in base alle quali le proprie autorità competenti possono agire d'ufficio per bloccare le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale o sospenderne temporaneamente lo svincolo con l'obiettivo di offrire ai titolari dei diritti la possibilità di richiedere formalmente assistenza a norma del paragrafo 4.

6.   Ciascuna parte può concludere accordi con uno o più paesi terzi al fine di stabilire procedure comuni in materia di sicurezza dello sdoganamento. Le merci svincolate secondo le modalità previste dalle procedure doganali comuni di tali accordi sono ritenute conformi al disposto dei paragrafi 4 e 5, a condizione che la parte interessata mantenga l'autorità legale per conformarsi al disposto di tali paragrafi.

7.   Ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore le procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 per quanto concerne i trasbordi e le spedizioni in transito doganale.

8.   Ciascuna parte può escludere dall'ambito di applicazione del presente articolo quantità ridotte di merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o spedite in piccole partite.

Articolo 20.44

Domanda del titolare del diritto

1.   Ciascuna parte dispone che le proprie autorità competenti impongano al titolare del diritto che richiede le procedure descritte all'articolo 20.43 di fornire elementi di prova sufficienti a convincere le autorità competenti che, a norma della legislazione della parte che mette a disposizione le procedure, vi sia una violazione prima facie del diritto di proprietà intellettuale del titolare, e di fornire informazioni sufficienti, che si possano ragionevolmente ritenere in suo possesso, per consentire il riconoscimento delle merci sospette da parte delle autorità competenti. L'obbligo di fornire informazioni sufficienti non può indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure di cui all'articolo 20.43.

2.   Ciascuna parte prevede la possibilità di presentare una domanda di sospensione dello svincolo o di detenzione delle merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale elencate all'articolo 20.43 sotto controllo doganale nel proprio territorio. L'obbligo di prevedere la possibilità di presentare tali domande è soggetto all'obbligo di istituire le procedure di cui all'articolo 20.43, paragrafi 4 e 5. Le autorità competenti possono prevedere la possibilità che tali domande si applichino a spedizioni multiple. Ciascuna parte può disporre che, su richiesta del titolare del diritto, la domanda di sospensione dello svincolo o di detenzione di merci sospette sia applicabile a determinati punti di entrata e uscita sotto controllo doganale.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti informino il richiedente dell'esito della sua domanda entro un termine ragionevole. Qualora accolgano tale domanda, le autorità competenti comunicano al richiedente anche il periodo di validità della domanda.

4.   Ciascuna parte può disporre che le proprie autorità competenti abbiano il potere di respingere, sospendere o annullare una domanda, qualora il richiedente abbia abusato delle procedure di cui all'articolo 20.43 o per qualunque motivo giustificabile.

Articolo 20.45

Comunicazione di informazioni da parte del titolare del diritto

Ciascuna parte autorizza le proprie autorità competenti a imporre al titolare del diritto di fornire le informazioni pertinenti che si possano ragionevolmente ritenere in suo possesso per assistere le autorità competenti nell'adozione delle misure alla frontiera di cui alla presente sezione. Ciascuna parte può inoltre consentire al titolare del diritto di fornire tali informazioni alle proprie autorità competenti.

Articolo 20.46

Cauzione o garanzia equivalente

1.   Ciascuna parte dispone che le proprie autorità competenti abbiano il potere di imporre al titolare del diritto che richieda le procedure di cui all'articolo 20.43 di fornire una cauzione ragionevole o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e le autorità competenti e ad impedire abusi. Ciascuna parte dispone che tale cauzione o garanzia equivalente non possa indebitamente dissuadere dal ricorso a tali procedure.

2.   Ciascuna parte può disporre che tale garanzia possa assumere la forma di una cauzione per tutelare il convenuto da eventuali perdite o danni derivanti dalla sospensione dello svincolo o dalla detenzione delle merci qualora le autorità competenti concludano che le merci non violano alcun diritto di proprietà intellettuale. Solo in casi eccezionali o in forza di un ordine giudiziario una parte può consentire al convenuto di entrare in possesso delle merci sospette depositando una cauzione o un altro tipo di garanzia.

Articolo 20.47

Determinazione della violazione

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure mediante le quali le proprie autorità competenti possano determinare, entro un termine ragionevole dall'avvio delle procedure di cui all'articolo 20.43, se le merci sospette violano un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 20.48

Rimedi

1.   Ciascuna parte può disporre che le proprie autorità competenti abbiano il potere di ordinare la distruzione delle merci a seguito della determinazione della violazione di cui all'articolo 20.47. Nei casi in cui tali merci non vengano distrutte, tranne in casi eccezionali, ciascuna parte provvede affinché esse siano ritirate dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto.

2.   In relazione alle merci contraffatte per quanto concerne il marchio, la mera rimozione del marchio apposto illegalmente non è sufficiente, tranne in casi eccezionali, a consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali.

3.   Ciascuna parte può disporre che le proprie autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative a seguito della determinazione della violazione di cui all'articolo 20.47.

Articolo 20.49

Cooperazione specifica nel settore delle misure alla frontiera

1.   Le parti convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale di merci che violano diritti di proprietà intellettuale. A tal fine le parti istituiscono punti di contatto nelle loro amministrazioni e sono disposte a scambiarsi informazioni sugli scambi di tali merci. Le parti promuovono in particolare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le rispettive autorità doganali in materia di scambi di merci che violano diritti di proprietà intellettuale.

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 può comprendere scambi di informazioni sui meccanismi per ricevere informazioni dai titolari dei diritti, sulle migliori pratiche e sulle esperienze relative alle strategie di gestione del rischio, nonché scambi di informazioni utili ad individuare le spedizioni sospettate di contenere merci che violano diritti di proprietà intellettuale.

3.   La cooperazione a norma della presente sezione è realizzata in conformità dei pertinenti accordi internazionali vincolanti per entrambe le parti. Il comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 6.14 (comitato misto di cooperazione doganale) fisserà le priorità e istituirà le appropriate procedure di cooperazione tra le autorità competenti delle parti a norma della presente sezione.

Sezione E

Cooperazione

Articolo 20.50

Cooperazione

1.   Le parti convengono di cooperare tra loro al fine di favorire l'assolvimento degli impegni e degli obblighi assunti a norma del presente capo. La cooperazione comprende lo scambio di informazioni o esperienze nei seguenti ambiti:

a)

tutela e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche; e

b)

conclusione di accordi tra le rispettive società di gestione collettiva delle parti.

2.   A norma del paragrafo 1 ciascuna parte conviene di istituire e mantenere un dialogo efficace su questioni di proprietà intellettuale per affrontare argomenti attinenti alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente capo e ogni altra questione pertinente.

CAPO 21

Cooperazione regolamentare

Articolo 21.1

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica all'elaborazione, al riesame e agli aspetti metodologici delle misure di regolamentazione delle autorità di regolamentazione delle parti disciplinate, tra l'altro, dall'accordo TBT, dall'accordo SPS, dal GATT 1994, dal GATS e dai capi 4 (Ostacoli tecnici agli scambi), 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 9 (Scambi transfrontalieri di servizi), 22 (Commercio e sviluppo sostenibile), 23 (Commercio e lavoro) e 24 (Commercio e ambiente).

Articolo 21.2

Principi

1.   Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi in relazione alle misure di regolamentazione a norma dell'accordo TBT, dell'accordo SPS, del GATT 1994 e del GATS.

2.   Le parti si impegnano a garantire elevati livelli di protezione della vita e della salute delle persone, degli animai e delle piante e di protezione dell'ambiente, conformemente all'accordo TBT, all'accordo SPS, al GATT 1994, al GATS e al presente accordo.

3.   Le parti riconoscono il valore della cooperazione regolamentare con i loro partner commerciali a livello sia bilaterale sia multilaterale. Ogniqualvolta sia possibile e vantaggioso per entrambe le parti, queste ultime affrontano la cooperazione regolamentare in maniera aperta alla partecipazione di altri partner commerciali internazionali.

4.   Senza limitare la capacità delle parti di svolgere le loro attività regolamentari, legislative e programmatiche, le parti si impegnano a sviluppare ulteriormente la cooperazione regolamentare alla luce del loro reciproco interesse allo scopo di:

a)

prevenire ed eliminare gli ostacoli inutili agli scambi e agli investimenti;

b)

migliorare il contesto della competitività e dell'innovazione, anche perseguendo la compatibilità normativa, il riconoscimento dell'equivalenza e la convergenza; e

c)

promuovere procedure regolamentari trasparenti, efficienti ed efficaci a sostegno degli obiettivi di politica pubblica e assolvere il mandato delle autorità di regolamentazione, anche mediante la promozione di scambi di informazioni e il miglioramento nell'uso delle migliori prassi.

5.   Il presente capo sostituisce il quadro per la cooperazione regolamentare e la trasparenza tra il governo del Canada e la Commissione europea, adottato a Bruxelles il 21 dicembre 2004, e regola le attività precedentemente intraprese nel quadro di tale disciplina.

6.   Le parti possono avviare attività di cooperazione regolamentare su base volontaria. Si precisa che una parte non è tenuta ad aderire ad alcuna attività di cooperazione regolamentare specifica, e può rifiutare di cooperare o può ritirarsi dalla cooperazione. La parte che rifiuti di avviare attività di cooperazione regolamentare o si ritiri dalle medesime dovrebbe tuttavia essere pronta a spiegare all'altra parte i motivi della sua decisione.

Articolo 21.3

Obiettivi della cooperazione regolamentare

La cooperazione regolamentare si prefigge tra l'altro i seguenti obiettivi:

a)

contribuire alla protezione della vita e della salute delle persone, degli animai e delle piante e alla protezione dell'ambiente:

i)

sfruttando le risorse disponibili a livello internazionale in settori quali la ricerca, le valutazioni precedenti l'immissione in commercio e l'analisi dei rischi al fine di affrontare importanti questioni regolamentari di interesse locale, nazionale e internazionale; e

ii)

contribuendo a consolidare la base delle informazioni utilizzate dai servizi di regolamentazione per identificare, valutare e gestire i rischi;

b)

instaurare la fiducia, approfondire la comprensione reciproca della governance regolamentare e ottenere benefici reciproci derivanti dalle rispettive prospettive e competenze al fine di:

i)

migliorare la programmazione e lo sviluppo di proposte di regolamentazione;

ii)

promuovere la trasparenza e la prevedibilità nell'elaborazione e nella definizione di regolamenti;

iii)

migliorare l'efficacia dei regolamenti;

iv)

identificare strumenti alternativi;

v)

riconoscere l'impatto dei regolamenti;

vi)

evitare divergenze regolamentari inutili; e

vii)

migliorare l'attuazione e il rispetto dei regolamenti;

c)

agevolare gli scambi e gli investimenti bilaterali in modo da:

i)

sviluppare gli accordi di cooperazione esistenti;

ii)

ridurre divergenze regolamentari inutili; e

iii)

identificare nuovi metodi di lavoro per la cooperazione in determinati settori;

d)

contribuire al miglioramento della competitività e dell'efficienza dell'industria in modo da:

i)

minimizzare per quanto possibile i costi amministrativi;

ii)

ridurre per quanto possibile la duplicazione delle prescrizioni regolamentari e i costi di adempimento che ne conseguono; e

iii)

seguire impostazioni regolamentari compatibili, compresi, ove possibile e appropriato:

A)

l'applicazione di impostazioni regolamentari tecnologicamente neutrali; e

B)

il riconoscimento dell'equivalenza o la promozione della convergenza.

Articolo 21.4

Attività di cooperazione regolamentare

Le parti si adoperano per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21.3 mediante attività di cooperazione regolamentare che possono comprendere:

a)

la partecipazione a discussioni bilaterali in corso in materia di governance regolamentare, anche per:

i)

discutere sulle riforme della regolamentazione e sui loro effetti a livello di relazioni tra le parti;

ii)

identificare gli insegnamenti tratti;

iii)

esplorare, ove appropriato, approcci alternativi alla regolamentazione; e

iv)

scambiarsi esperienze relative a strumenti di regolamentazione, anche per quanto concerne le valutazioni d'impatto della regolamentazione, la valutazione dei rischi e le strategie per garantire il rispetto e l'applicazione delle norme;

b)

le consultazioni reciproche, ove appropriato, e gli scambi di informazioni durante tutto il processo di elaborazione della regolamentazione. Le consultazioni e gli scambi dovrebbero iniziare il più presto possibile nel corso di tale processo;

c)

la condivisione di informazioni non pubbliche, nella misura in cui tali informazioni possano essere messe a disposizione di governi stranieri conformemente alle regole applicabili della parte che fornisce le informazioni;

d)

la condivisione di proposte di regolamenti tecnici o sanitari e fitosanitari che possono incidere sugli scambi con l'altra parte nella fase più precoce possibile, affinché possano essere tenute in considerazione eventuali osservazioni e proposte di modifica;

e)

la messa a disposizione, su richiesta dell'altra parte, di una copia della proposta di regolamento, nel rispetto della legislazione applicabile in materia di tutela della vita privata, in modo da concedere alle parti interessate il tempo sufficiente a presentare osservazioni scritte;

f)

lo scambio, nella fase più precoce possibile, di informazioni sugli interventi, sulle misure e sulle modifiche regolamentari in corso di esame, al fine di:

i)

comprendere la logica che sottende le scelte regolamentari di una parte, compresa la scelta degli strumenti, e valutare la possibilità di una maggiore convergenza tra le parti quanto alle modalità per precisare gli obiettivi della regolamentazione e per definirne l'ambito di applicazione. In tale contesto le parti dovrebbero occuparsi anche del collegamento tra regolamenti, norme e valutazione della conformità; e

ii)

confrontare i metodi e le ipotesi utilizzati per analizzare le proposte di regolamentazione, compresi, ove necessario, l'analisi di fattibilità tecnica o economica e il rapporto tra benefici ed obiettivi perseguiti delle principali prescrizioni o impostazioni regolamentari alternative in esame. Tale scambio di informazioni può riguardare anche le strategie per garantire il rispetto della regolamentazione e le valutazioni di impatto, compreso il confronto tra il possibile rapporto costo-efficacia della proposta regolamentare e quello delle principali prescrizioni o impostazioni regolamentari alternative in esame;

g)

l'esame delle possibilità di minimizzare le divergenze regolamentari inutili, anche mediante:

i)

una valutazione del rischio condotta parallelamente o congiuntamente e una valutazione dell'impatto della regolamentazione, qualora risulti fattibile e reciprocamente vantaggiosa;

ii)

soluzioni armonizzate, equivalenti o compatibili; oppure

iii)

la possibilità di ricorrere al riconoscimento reciproco in casi specifici;

h)

la cooperazione relativa a questioni attinenti all'elaborazione, all'adozione, all'attuazione e al mantenimento di norme, orientamenti e raccomandazioni internazionali;

i)

una valutazione dell'opportunità e della possibilità di raccogliere dati identici o simili circa la natura, la portata e la frequenza dei problemi che possono dar luogo ad interventi regolamentari, quando ciò potrebbe consentire di effettuare una più rapida valutazione statisticamente significativa di tali problemi;

j)

un confronto regolare delle prassi di raccolta dei dati;

k)

una valutazione dell'opportunità e della possibilità di utilizzare metodologie e ipotesi identiche o analoghe a quelle utilizzate dall'altra parte al fine di analizzare i dati e valutare le questioni di fondo da risolvere mediante regolamenti al fine di:

i)

ridurre le differenze nell'identificazione dei problemi; e

ii)

promuovere l'affinità dei risultati;

l)

un confronto regolare tra le metodologie e le ipotesi utilizzare per l'analisi;

m)

lo scambio di informazioni sulla gestione, sull'attuazione e sull'applicazione dei regolamenti, come pure sui mezzi per garantire l'osservanza degli obblighi e misurarne il grado;

n)

lo svolgimento di programmi di ricerca collaborativa finalizzati a:

i)

ridurre la duplicazione della ricerca;

ii)

produrre maggiori informazioni a costi più ridotti;

iii)

raccogliere i dati più pertinenti;

iv)

stabilire, ove necessario, una base scientifica comune;

v)

affrontare i problemi di regolamentazione più pressanti in una maniera più coerente ed orientata ai risultati; e

vi)

ridurre al minimo le differenze inutili tra le nuove proposte regolamentari migliorando nel contempo la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente in maniera più efficace;

o)

le revisioni di regolamenti o politiche dopo la loro attuazione;

p)

il confronto tra i metodi e le ipotesi utilizzati in tali revisioni post-attuazione;

q)

la messa a disposizione dell'altra parte, ove opportuno, di una sintesi dei risultati di tali revisioni post-attuazione;

r)

l'individuazione del metodo più adeguato per ridurre gli effetti negativi delle attuali differenze di regolamentazione sugli scambi e sugli investimenti bilaterali nei settori identificati da una parte, se del caso anche per mezzo di una maggiore convergenza, del riconoscimento reciproco, di un minor uso di strumenti di regolamentazione distorsivi degli scambi e degli investimenti e del ricorso a norme internazionali, comprese le norme e gli orientamenti per la valutazione della conformità; oppure

s)

lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze nell'ambito del benessere degli animali al fine di promuovere la collaborazione in materia tra le parti.

Articolo 21.5

Compatibilità delle misure di regolamentazione

Al fine di migliorare la convergenza e la compatibilità tra le misure di regolamentazione delle parti, ciascuna parte, ove opportuno, tiene in considerazione le misure o le iniziative di regolamentazione dell'altra parte su questioni identiche o analoghe. Le parti hanno la facoltà di adottare misure di regolamentazione diverse o di perseguire iniziative differenti per motivi quali diverse impostazioni istituzionali o legislative oppure circostanze, valori o priorità specifici di ciascuna parte.

Articolo 21.6

Forum di cooperazione regolamentare

1.   È istituito un forum di cooperazione regolamentare («FCR») a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera h, con l'obiettivo di agevolare e promuovere la cooperazione regolamentare tra le parti in conformità di quanto previsto dal presente capo.

2.   L'FCR svolge le seguenti funzioni:

a)

costituisce la sede per discutere questioni di politica regolamentare di interesse reciproco identificate dalle parti anche mediante consultazioni svolte in conformità dell'articolo 21.8;

b)

assiste le singole autorità di regolamentazione nell'individuare potenziali partner per attività di cooperazione e nel fornire loro gli strumenti adeguati a tale scopo, ad esempio modelli di accordi di riservatezza;

c)

riesamina le iniziative in materia di regolamentazione, previste o in corso di elaborazione, che ciascuna parte ritenga utili ai fini della cooperazione. Il riesame si svolge in consultazione con i servizi e gli organismi di regolamentazione e mira a sostenere l'attuazione del presente capo; e

d)

incoraggia lo sviluppo di attività di cooperazione bilaterale in conformità dell'articolo 21.4 e, basandosi sulle informazioni ottenute dai servizi e dagli organismi di regolamentazione, valuta i progressi compiuti, i risultati raggiunti e le migliori prassi delle iniziative di cooperazione regolamentare in settori specifici.

3.   L'FCR è copresieduto da un rappresentante di alto livello del governo del Canada a livello di vice Ministro, in carica o nominato, e da un rappresentante di alto livello della Commissione europea a livello di direttore generale, in carica o nominato, ed è composto da funzionari competenti di ciascuna parte. Le parti possono, di comune intesa, invitare altre parti interessate a partecipare alle riunioni dell'FCR.

4.   L'FCR:

a)

adotta il suo mandato, le sue procedure ed il proprio programma di lavoro nel corso della prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo;

b)

si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, almeno una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti; e

c)

se del caso, riferisce al comitato misto CETA in merito all'attuazione del presente capo.

Articolo 21.7

Ulteriore cooperazione tra le parti

1.   A norma dell'articolo 21.6, paragrafo 2, lettera c), e al fine di permettere il monitoraggio dei futuri progetti di regolamentazione e individuare opportunità di cooperazione regolamentare, le parti si scambiano periodicamente informazioni relative ai progetti di regolamentazione previsti o in corso nei relativi settori di responsabilità. Tali informazioni dovrebbero includere, se del caso, nuovi regolamenti tecnici e modifiche a regolamenti tecnici esistenti che possano essere adottati o proposti.

2.   Le parti possono agevolare la cooperazione regolamentare mediante lo scambio di funzionari conformemente ad un accordo specifico.

3.   Le parti si impegnano a cooperare e a condividere informazioni su base volontaria nel settore della sicurezza dei prodotti non alimentari. Tale cooperazione o scambio di informazioni può riferirsi in particolare a:

a)

questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, per contribuire a migliorare la sicurezza dei prodotti non alimentari;

b)

questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza che rientrano nell'area di competenza di una parte;

c)

attività di normazione;

d)

attività di vigilanza del mercato e di applicazione della normativa;

e)

metodi di valutazione dei rischi e prove di prodotto; e

f)

richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe.

4.   Le parti possono decidere di scambiarsi informazioni sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate. In particolare, il Canada può avere accesso a informazioni selezionate provenienti dal sistema di scambio rapido di informazione dell'Unione europea RAPEX o dal sistema che lo sostituisce, per quanto riguarda i prodotti di consumo di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. L'Unione europea può ricevere informazioni di allarme rapido concernenti misure restrittive e richiami di prodotti dal sistema di segnalazione di incidenti relativi a prodotti di consumo del Canada, denominato RADAR, o dal sistema che lo sostituisce, per quanto riguarda i prodotti di consumo quali definiti nel Canada Consumer Product Safety Act, S.C. 2010, c. 21, e i prodotti cosmetici quali definiti nel Food and Drugs Act, R.S.C. 1985, c. F-27. Tale reciproco scambio di informazioni è effettuato sulla base di un accordo che stabilisce le misure di cui al paragrafo 5.

5.   Anteriormente al primo scambio di informazioni tra le parti a norma del paragrafo 4, le parti provvedono affinché il comitato per gli scambi di merci approvi le misure volte a disciplinare l'attuazione di tali scambi di informazioni. Le parti provvedono affinché tali misure precisino il tipo di informazioni da scambiarsi e le modalità con cui effettuare gli scambi e dare applicazione alle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

6.   Il comitato per gli scambi di merci approva le misure di cui al paragrafo 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, tranne qualora le parti decidano di prorogare tale termine.

7.   Le parti possono modificare le misure di cui al paragrafo 5. Il comitato per gli scambi di merci approva qualunque modifica delle suddette misure.

Articolo 21.8

Consultazioni con enti privati

Al fine di conoscere le prospettive di soggetti non pubblici su questioni attinenti all'attuazione del presente capo, ciascuna parte o le parti possono consultare, se del caso, altre parti interessate, come rappresentanti del mondo accademico, gruppi di riflessione, organizzazioni non governative, imprese, consumatori e altre organizzazioni. Tali consultazioni possono svolgersi con qualunque mezzo che la parte o le parti ritengano opportuno.

Articolo 21.9

Punti di contatto

1.   I punti di contatto incaricati della comunicazione tra le parti su questioni derivanti dal presente capo sono:

a)

per il Canada, la Technical Barriers and Regulations Division (divisione Ostacoli tecnici e regolamentazione) del dipartimento per gli Affari esteri, il commercio e lo sviluppo, o il suo successore; e

b)

per l'Unione europea, l'unità Affari internazionali della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione europea, o il suo successore.

2.   Ciascun punto di contatto è responsabile della consultazione e del coordinamento con i rispettivi servizi e organismi di regolamentazione, ove necessario, in relazione a questioni derivanti dal presente capo.

CAPO 22

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 22.1

Contesto e obiettivi

1.   Le parti richiamano la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla creazione, a livello nazionale ed internazionale, di un contesto favorevole al conseguimento della piena occupazione produttiva e del lavoro dignitoso per tutti, e sul suo impatto sullo sviluppo sostenibile, del 2006, e la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008. Le parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti e costituiscono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente; le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future.

2.   Le parti sottolineano i benefici che derivano dal considerare le questioni ambientali e del lavoro attinenti al commercio nel quadro di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile. Di conseguenza, le parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti dai capi 23 (Commercio e lavoro) e 24 (Commercio e ambiente) devono essere considerati nel contesto del presente accordo.

3.   A questo proposito, mediante l'attuazione delle disposizioni di cui ai capi 23 (Commercio e lavoro) e 24 (Commercio e ambiente), le parti mirano a:

a)

promuovere lo sviluppo sostenibile rafforzando il coordinamento e l'integrazione delle rispettive politiche e misure in materia di lavoro, ambiente e commercio;

b)

promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti al fine di sviluppare le loro relazioni commerciali ed economiche in modo da sostenere le rispettive misure e norme in materia di protezione dell'ambiente e del lavoro e di rispettare i loro obiettivi di protezione dell'ambiente e del lavoro in un contesto di relazioni commerciali libere, aperte e trasparenti;

c)

migliorare l'applicazione delle rispettive legislazioni in materia di lavoro e ambiente e rafforzare l'osservanza degli accordi internazionali relativi al lavoro e all'ambiente;

d)

promuovere il pieno uso di strumenti come la valutazione di impatto e la consultazione delle parti interessate nella regolamentazione di questioni commerciali, ambientali e del lavoro, e incoraggiare le imprese, le organizzazioni della società civile e i cittadini a sviluppare e attuare pratiche che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; e

e)

promuovere la consultazione e la partecipazione del pubblico nel dibattito sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile che derivano dal presente accordo e nell'elaborazione delle pertinenti politiche e disposizioni legislative.

Articolo 22.2

Trasparenza

Le parti sottolineano l'importanza di garantire la trasparenza come elemento necessario per promuovere la partecipazione del pubblico e la pubblicazione di informazioni nel quadro del presente capo, in conformità delle disposizioni del presente capo e del capo 27 (Trasparenza) nonché agli articoli 23.6 (Informazione e sensibilizzazione del pubblico) e 24.7 (Informazione e sensibilizzazione del pubblico).

Articolo 22.3

Cooperazione e promozione degli scambi a sostegno dello sviluppo sostenibile

1.   Le parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale per conseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e l'integrazione a livello internazionale delle iniziative, delle azioni e delle misure di protezione e sviluppo economico, sociale e ambientale. Le parti convengono pertanto di dialogare e consultarsi reciprocamente sulle questioni dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio di mutuo interesse.

2.   Le parti affermano che il commercio dovrebbe promuovere lo sviluppo sostenibile. Di conseguenza, ciascuna parte si adopera per promuovere flussi economici e commerciali e pratiche connesse che contribuiscano a migliorare la dignità del lavoro e la protezione dell'ambiente, anche:

a)

incoraggiando lo sviluppo e l'uso di sistemi volontari relativi alla produzione sostenibile di beni e servizi, come l'etichettatura ecologica e i programmi di commercio equo e solidale;

b)

stimolando lo sviluppo e l'uso di buone prassi di responsabilità sociale delle imprese, quali quelle contenute nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, per una maggiore coerenza tra obiettivi economici, sociali e ambientali;

c)

incoraggiando l'integrazione di considerazioni relative alla sostenibilità nelle decisioni di consumo pubbliche e private; e

d)

promuovendo l'elaborazione, la fissazione, il mantenimento o il miglioramento di norme ed obiettivi di rendimento ambientale.

3.   Le parti riconoscono l'importanza di affrontare specifiche questioni di sviluppo sostenibile valutando il potenziale impatto economico, sociale e ambientale dei diversi interventi possibili tenendo conto del parere delle parti interessate. Ciascuna parte si impegna pertanto a riesaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile nel proprio territorio al fine di identificare eventuali necessità di interventi che possano emergere in relazione al presente accordo. Le parti possono svolgere valutazioni congiunte. Tali valutazioni saranno effettuate in conformità delle prassi e alle condizioni di ciascuna parte, seguendo i processi partecipativi delle parti e le procedure istituite a norma del presente accordo.

Articolo 22.4

Meccanismi istituzionali

1.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera g), è composto di rappresentanti di alto livello delle parti responsabili per le questioni di cui al presente capo e ai capi 23 (Commercio e lavoro) e 24 (Commercio e ambiente). Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sovrintende all'attuazione di tali capi, comprese le attività di cooperazione e il riesame dell'impatto del presente accordo sullo sviluppo sostenibile, e affronta in maniera integrata qualunque questione di interesse comune per le parti attinente al collegamento tra lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente. Per quanto riguarda i capi 23 (Commercio e lavoro) e 24 (Commercio e ambiente), il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può anche esercitare le proprie funzioni mediante l'organizzazione di sessioni specifiche cui partecipano soggetti responsabili di qualunque materia disciplinata rispettivamente dai suddetti capi.

2.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario. I punti di contatto di cui agli articoli 23.8 (Meccanismi istituzionali) e 24.13 (Meccanismi istituzionali) sono responsabili della comunicazione tra le parti in merito alla programmazione e all'organizzazione di tali riunioni o sessioni specifiche.

3.   Ogni riunione periodica o sessione specifica del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile prevede una seduta pubblica per discutere di questioni relative all'attuazione dei capi pertinenti, salvo altrimenti deciso dalle parti.

4.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile promuove la trasparenza e la partecipazione pubblica. A tale scopo:

a)

qualsiasi decisione o relazione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è resa pubblica, salvo che il comitato decida diversamente;

b)

il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile presenta aggiornamenti su qualunque questione inerente al presente capo, compresa la sua attuazione, al forum della società civile di cui all'articolo 22.5. Le posizioni o i pareri del forum della società civile sono presentati alle prti direttamente o mediante i meccanismi di consultazione di cui all'articolo 23.8 (Meccanismi istituzionali), paragrafo 3, e all'articolo 24.13 (Meccanismi istituzionali). Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile riferisce annualmente in merito al seguito dato a tali comunicazioni;

c)

il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile riferisce annualmente in merito a qualsiasi questione da esso affrontata a norma dell'articolo 24.7 (Informazione e sensibilizzazione del pubblico), paragrafo 3, o dell'articolo 23.8 (Meccanismi istituzionali), paragrafo 4.

Articolo 22.5

Forum della società civile

1.   Le parti agevolano l'organizzazione di un forum congiunto della società civile, composto da rappresentanti di organizzazioni della società civile stabilite nel loro territorio, compresi i partecipanti ai meccanismi di consultazione di cui all'articolo 23.8 (Meccanismi istituzionali), paragrafo 3, e all'articolo 24.13 (Meccanismi istituzionali), al fine di instaurare un dialogo sugli aspetti del presente accordo che riguardano lo sviluppo sostenibile.

2.   Il forum della società civile si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione delle parti. Le parti promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi gli interessi delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro, dei sindacati, delle organizzazioni dei settori del lavoro e delle imprese, dei gruppi ambientalisti e di altre organizzazioni pertinenti della società civile a seconda dei casi. Le parti possono anche agevolare la partecipazione tramite mezzi virtuali.

CAPO 23

Commercio e lavoro

Articolo 23.1

Contesto e obiettivi

1.   Le parti riconoscono il valore della cooperazione e degli accordi internazionali sul lavoro come risposta della comunità internazionale alle sfide e alle opportunità economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla globalizzazione. Esse riconoscono il contributo che il commercio internazionale può offrire per realizzare l'obiettivo dell'occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti, e si impegnano a consultarsi e a cooperare nei modi appropriati sulle questioni di mutuo interesse relative agli aspetti del lavoro e dell'occupazione attinenti al commercio.

2.   Le parti, affermando l'importanza di una maggiore coerenza delle politiche per un lavoro dignitoso, comprese le norme fondamentali in materia di lavoro ed elevati livelli di protezione del lavoro combinati con la loro efficace applicazione, riconoscono il ruolo benefico che tali elementi possono avere sull'efficienza, sull'innovazione e sulla produttività economiche, nonché sulle esportazioni. In tale contesto le parti riconoscono inoltre l'importanza del dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori, datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e i governi, e si impegnano a promuovere tale dialogo.

Articolo 23.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

Riconoscendo il diritto di ciascuna parte di stabilire le sue priorità in materia di lavoro e i suoi livelli di protezione del lavoro, come pure di adottare o modificare di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative nel rispetto dei propri impegni internazionali in materia di lavoro, compresi quelli di cui al presente capo, ciascuna parte si adopera per garantire che tali politiche e disposizioni legislative prevedano ed incoraggino elevati livelli di protezione del lavoro e per continuare a migliorarle al fine di garantire elevati livelli di protezione del lavoro.

Articolo 23.3

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1.   Ciascuna parte provvede affinché la propria legislazione e le proprie prassi in materia di lavoro incorporino i principi e i diritti fondamentali nel lavoro elencati di seguito e ne prevedano la tutela. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e realizzare tali principi e diritti in conformità degli obblighi dei membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro («OIL») e agli impegni derivanti dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, del 1998, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione:

a)

la libertà di associazione ed il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b)

l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;

c)

l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e

d)

l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

2.   Ciascuna parte provvede affinché la propria legislazione e le proprie prassi in materia di lavoro promuovano i seguenti obiettivi, ricompresi nell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, in conformità della dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97a sessione, e ad altri impegni internazionali:

a)

salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi la prevenzione di infortuni o malattie professionali e il risarcimento in caso di tali infortuni o malattie;

b)

fissazione di standard minimi di occupazione accettabili per i lavoratori subordinati, compresi quelli che non rientrano in un contratto collettivo; e

c)

non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, anche per i lavoratori migranti.

3.   A norma del paragrafo 2, lettera a), ciascuna parte provvede affinché la propria legislazione e le proprie prassi in materia di lavoro prevedano e proteggano condizioni di lavoro rispettose della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche mediante la formulazione di politiche volte a promuovere principi fondamentali di prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro o derivati dal lavoro, e a sviluppare una cultura della salute e della sicurezza che attribuisca alla prevenzione la massima importanza. In sede di elaborazione e attuazione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ciascuna parte tiene conto delle pertinenti informazioni scientifiche e tecniche e delle relative norme, linee guida o raccomandazioni internazionali esistenti, qualora tali misure possano incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Le parti riconoscono che, in caso di pericoli o condizioni, reali o potenziali, che possano ragionevolmente provocare infortuni o malattie a una persona fisica, la mancanza della piena certezza scientifica non può essere addotta da una parte come motivo per posticipare l'adozione di misure di protezione efficienti in termini di costi.

4.   Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno a dare efficace attuazione nella propria legislazione e nelle proprie prassi, in tutto il suo territorio, alle convenzioni fondamentali dell'OIL che il Canada e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato. Le parti si adoperano con costanza ed assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL che non siano ancora state ratificate. Le parti si scambiano informazioni sulle rispettive situazioni e sui progressi compiuti nella ratifica delle convenzioni fondamentali e prioritarie dell'OIL, come pure di altre convenzioni che l'OIL abbia classificato come aggiornate.

Articolo 23.4

Mantenimento dei livelli di protezione

1.   Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo i livelli di protezione accordati dalle rispettive norme e dalla rispettiva legislazione in materia di lavoro.

2.   Una parte non rinuncia né altrimenti deroga, né propone di rinunciare o altrimenti derogare alla propria legislazione e alle proprie norme in materia di lavoro, allo scopo di incoraggiare gli scambi o lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento nel suo territorio.

3.   Una parte non può, mediante la sua azione o inazione prolungata o ricorrente, omettere di dare efficace applicazione alla propria legislazione e alle proprie norme in materia di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

Articolo 23.5

Procedure di esecuzione, procedimenti amministrativi e riesame dei provvedimenti amministrativi

1.   A norma dell'articolo 23.4, ciascuna parte promuove l'osservanza della propria legislazione sul lavoro e ne assicura un'applicazione efficace anche:

a)

mantenendo un sistema di ispezione del lavoro conforme ai suoi impegni internazionali, volto a garantire l'applicazione delle disposizioni giuridiche relative alle condizioni di lavoro e alla tutela dei lavoratori che possono essere fatte rispettare dagli ispettori del lavoro; e

b)

provvedendo affinché le persone che hanno un interesse giuridicamente riconosciuto in una determinata questione e contestano la violazione di un diritto a norma della legislazione di tale parte possano avviare procedimenti amministrativi e giudiziari, al fine di consentire una riparazione efficace delle violazioni della legislazione sul lavoro, anche tramite mezzi di ricorso adeguati per combattere le violazioni di tale legislazione.

2.   Ciascuna parte provvede, conformemente alla propria legislazione, affinché i procedimenti di cui al paragrafo 1, lettera b), non siano indebitamente complicati o eccessivamente costosi, non prevedano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati, consentano, ove necessario, l'emissione di provvedimenti ingiuntivi, e siano giusti ed equi, il che implica, tra l'altro:

a)

comunicare al convenuto l'avvio di un procedimento con un preavviso ragionevole, allegando una descrizione della natura del procedimento e la base giuridica della domanda;

b)

riconoscere alle parti del procedimento una ragionevole opportunità di sostenere o difendere le loro rispettive posizioni, anche presentando informazioni ed elementi probatori, prima della decisione definitiva;

c)

stabilire che le decisioni definitive sono rese per iscritto e contengono una motivazione adeguata e basata sulle informazioni e sugli elementi probatori in relazione ai quali le parti del procedimento hanno avuto la possibilità di essere sentite; e

d)

accordare alle parti di procedimenti amministrativi la possibilità di adire un tribunale istituito per legge, che offra adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità, al fine di ottenere il riesame e, ove ciò sia giustificato, la modifica delle decisioni amministrative definitive entro un periodo ragionevole.

Articolo 23.6

Informazione e sensibilizzazione del pubblico

1.   Oltre agli obblighi previsti dall'articolo 27.1 (Pubblicazione), ciascuna parte incoraggia il dibattito pubblico con soggetti non statali e tra di essi per quanto concerne l'elaborazione e la definizione di politiche che possono sfociare nell'adozione di leggi e norme in materia di lavoro da parte delle autorità pubbliche.

2.   Le parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico in merito alle rispettive legislazioni e norme in materia di lavoro, come anche in relazione alle procedure per garantirne l'osservanza e l'applicazione, anche assicurando la disponibilità delle informazioni pertinenti e adottando misure per ampliare le conoscenze e la comprensione di tali questioni da parte di lavoratori e datori di lavoro e relativi rappresentanti.

Articolo 23.7

Attività di cooperazione

1.   Le parti si impegnano a cooperare al fine di promuovere gli obiettivi del presente capo per mezzo di azioni quali:

a)

lo scambio di informazioni sulle migliori prassi in merito a questioni di interesse comune e ad eventi, attività e iniziative pertinenti;

b)

la cooperazione nelle sedi internazionali che si occupano di questioni attinenti al commercio e al lavoro, comprese in particolare l'OMC e l'OIL;

c)

la promozione e l'efficace applicazione a livello internazionale dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro di cui all'articolo 23.3, paragrafo 1, e dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso;

d)

il dialogo e lo scambio di informazioni sulle disposizioni in materia di lavoro nell'ambito dei rispettivi accordi commerciali, e sull'applicazione di tali disposizioni;

e)

la possibilità di collaborare ad iniziative riguardanti terzi; e

f)

ogni altra forma di cooperazione ritenuta appropriata.

2.   Le parti terranno conto di eventuali pareri forniti dai rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle organizzazioni della società civile al fine di identificare i settori di cooperazione e di svolgere attività di cooperazione.

3.   Le parti possono concludere accordi di cooperazione con l'OIL ed altre organizzazioni competenti a livello regionale o internazionale, al fine di avvalersi delle loro competenze e risorse nel raggiungimento degli obiettivi del presente capo.

Articolo 23.8

Meccanismi istituzionali

1.   Ciascuna parte designa un ufficio che funge da punto di contatto con l'altra parte ai fini dell'attuazione del presente capo, anche per quanto riguarda:

a)

i programmi e le attività di cooperazione di cui all'articolo 23.7;

b)

il ricevimento delle comunicazioni a norma dell'articolo 23.9; e

c)

le informazioni da fornire all'altra parte, ai gruppi di esperti e al pubblico.

2.   Ciascuna parte informa l'altra parte per iscritto circa il punto di contatto di cui al paragrafo 1.

3.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera g), mediante l'organizzazione di riunioni periodiche o di sessioni specifiche cui partecipano soggetti responsabili delle materie disciplinate dal presente capo:

a)

sovrintende all'attuazione del presente capo e riesamina i progressi compiuti, anche in relazione al suo funzionamento e alla sua efficacia; e

b)

esamina ogni altra questione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo.

4.   Ciascuna parte consulta il gruppo o i gruppi consultivi interni in materia di lavoro o sviluppo sostenibile, o ne istituisce uno nuovo, per ottenere pareri e consulenze su questioni attinenti al presente capo. Tali gruppi sono composti di organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile, con una partecipazione equilibrata di rappresentanti dei datori di lavoro, dei sindacati, delle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese, e di altre parti interessate. I gruppi consultivi possono, di propria iniziativa, presentare pareri e formulare raccomandazioni su qualsiasi questione inerente al presente capo.

5.   Ciascuna parte è disponibile a ricevere e prendere in considerazione le comunicazioni del pubblico su questioni attinenti al presente capo, comprese le comunicazioni riguardanti problemi di attuazione. Ciascuna parte informa in merito a tali comunicazioni i propri gruppi consultivi interni in materia di lavoro o sviluppo sostenibile.

6.   Le parti tengono conto delle attività dell'OIL così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra il lavoro delle parti e quello dell'OIL.

Articolo 23.9

Consultazioni

1.   Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su qualsiasi questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. La parte illustra la questione in modo chiaro nella sua domanda, individuando le questioni controverse e fornendo una breve sintesi delle richieste avanzate a norma del presente capo. Le consultazioni devono essere avviate non appena una parte le richiede.

2.   Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce all'altra parte le informazioni di cui dispone in misura sufficiente per consentire un esame completo delle questioni sollevate, nel rispetto della propria legislazione in materia di informazioni personali e commerciali riservate.

3.   Ove opportuno, e previo consenso di entrambe le parti, queste ultime raccolgono da qualunque persona, organizzazione od organismo, compreso l'OIL, informazioni e pareri che possano contribuire all'esame delle questioni sollevate.

4.   Una parte, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, può chiedere, mediante domanda scritta indirizzata al punto di contatto dell'altra parte, la convocazione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile al fine di esaminare la questione sollevata. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce sollecitamente e si adopera per concordare una soluzione. Ove opportuno, il comitato chiede il parere dei gruppi consultivi interni in materia di lavoro o sviluppo sostenibile delle parti, avvalendosi dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 23.8.

5.   Ciascuna parte rende disponibile al pubblico qualsiasi soluzione o decisione su una questione discussa nell'ambito del presente articolo.

Articolo 23.10

Gruppo di esperti

1.   Per qualsiasi questione che non sia stata adeguatamente risolta con le consultazioni di cui all'articolo 23.9, una parte può, trascorsi 90 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni a norma dell'articolo 23.9, paragrafo 1, richiedere per iscritto al punto di contatto dell'altra parte la costituzione di un gruppo di esperti cui sottoporre tale questione.

2.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, le parti applicano le regole di procedura e il codice di condotta che figurano negli allegati 29-A e 29-B, salvo diversa decisione delle parti.

3.   Il gruppo di esperti si compone di tre membri.

4.   Le parti si consultano per raggiungere un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte chiamata a rispondere ha ricevuto la richiesta di costituzione di un gruppo di esperti. Occorre prestare particolare attenzione all'esigenza di garantire che i membri proposti soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 7 e siano in possesso delle competenze richieste per la materia in questione.

5.   Qualora le parti non siano in grado di decidere sulla composizione del gruppo di esperti entro il termine di cui al paragrafo 4, si applica la procedura di selezione di cui all'articolo 29.7 (Composizione del collegio arbitrale), paragrafi da 3 a 7, per quanto concerne l'elenco di cui al paragrafo 6.

6.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, istituisce un elenco di almeno nove persone scelte per la loro obiettività, affidabilità e capacità di giudizio, disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membro del gruppo di esperti. In tale elenco ciascuna parte nomina almeno tre persone per l'esercizio delle funzioni di membro del gruppo di esperti. Le parti provvedono inoltre a nominare almeno tre persone che non siano cittadini nazionali né dell'una né dell'altra parte e che siano disposte e idonee ad esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.

7.   Gli esperti proposti come membri del gruppo devono possedere conoscenze o competenze specializzate in diritto del lavoro, in altre questioni disciplinate dal presente capo, o nella risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o da alcun governo per quanto concerne le questioni di cui sono chiamati ad occuparsi, né essere collegati al governo di nessuna delle parti, e devono rispettare il codice di condotta di cui al paragrafo 2.

8.   Salvo diversa decisione delle parti, entro cinque giorni lavorativi dalla data di selezione dei membri, il gruppo di esperti è investito del mandato seguente:

«Esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo 23 (Commercio e lavoro), la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, ed elaborare una relazione al riguardo, conformemente a quanto previsto al capo 23 (Commercio e lavoro), articolo 23.10 (Gruppo di esperti), formulando raccomandazioni per la soluzione di tale questione.».

9.   Per quanto riguarda le questioni relative agli accordi multilaterali di cui all'articolo 23.3, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni all'OIL, compresi eventuali orientamenti interpretativi, risultanze o decisioni pertinenti e disponibili adottati dall'OIL (31).

10.   Il gruppo di esperti può chiedere e ricevere comunicazioni scritte o qualsiasi altra informazione da persone in possesso di informazioni pertinenti o di conoscenze specializzate.

11.   Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale in cui espone le constatazioni di fatto e le proprie conclusioni sulla questione affrontata, anche in merito all'adempimento degli obblighi di cui al presente capo ad opera della parte chiamata a rispondere, nonché le motivazioni alla base di tutte le constatazioni, le conclusioni e le raccomandazioni in essa contenute. Il gruppo di esperti trasmette la relazione interinale alle parti entro 120 giorni dalla data in cui è stato nominato l'ultimo membro, o entro il termine altrimenti deciso dalle parti. Le parti possono comunicare al gruppo di esperti osservazioni sulla relazione interinale entro 45 giorni dalla data della sua trasmissione. Dopo aver esaminato tali osservazioni, il gruppo di esperti può modificare la relazione o procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il gruppo di esperti trasmette alle parti la relazione finale entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione interinale. Ciascuna parte rende pubblica la relazione finale entro 30 giorni dalla data della sua trasmissione.

12.   Se la relazione finale del gruppo di esperti determina che una parte non si è conformata agli obblighi di cui al presente capo, le parti, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione finale, avviano discussioni e si adoperano per individuare misure appropriate o, se del caso, per concordare un piano d'azione reciprocamente soddisfacente. Nell'ambito di tali discussioni le parti prendono in considerazione la relazione finale. La parte chiamata a rispondere informa tempestivamente la parte richiedente e i propri gruppi consultivi in materia di lavoro o sviluppo sostenibile in merito alla propria decisione circa eventuali azioni o misure da attuare. In aggiunta, la parte richiedente informa tempestivamente la parte chiamata a rispondere e i propri gruppi consultivi in materia di lavoro o sviluppo sostenibile in merito a qualsiasi altra azione o misura che possa decidere di adottare a seguito della relazione finale, al fine di promuovere la risoluzione della questione in maniera compatibile con il presente accordo. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile controlla il seguito dato alla relazione finale e alle raccomandazioni del gruppo di esperti. I gruppi consultivi in materia di lavoro o sviluppo sostenibile delle parti e il forum della società civile possono presentare osservazioni al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile a tale riguardo.

13.   Se le parti raggiungono una soluzione mutuamente concordata dopo la costituzione del gruppo di esperti, esse comunicano tale soluzione al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e al gruppo di esperti. Al momento di tale comunicazione si conclude la procedura relativa al gruppo di esperti.

Articolo 23.11

Risoluzione delle controversie

1.   Per qualsiasi controversia insorta nell'ambito del presente capo, le parti si avvalgono unicamente delle regole e delle procedure di cui al presente capo.

2.   Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una risoluzione della controversia reciprocamente soddisfacente. In qualsiasi momento le parti possono ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione per risolvere tale controversia.

3.   Le parti convengono che gli obblighi sanciti dal presente capo sono vincolanti ed azionabili mediante le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23.10. In tale contesto le parti discutono, nel corso delle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, dell'efficacia dell'attuazione del capo, degli sviluppi delle politiche in ciascuna parte, degli sviluppi negli accordi internazionali e delle opinioni presentate dalle parti interessate, nonché di eventuali riesami delle procedure per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23.10.

4.   In caso di disaccordo nel quadro del paragrafo 3, una parte può chiedere l'avvio di consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 23.9 per riesaminare le disposizioni relative alla risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23.10, con l'obiettivo di pervenire a una soluzione concordata.

5.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può raccomandare al comitato misto CETA modifiche delle disposizioni pertinenti del presente capo, conformemente alle procedure per le modifiche stabilite all'articolo 30.2 (Modifiche).

CAPO 24

Commercio e ambiente

Articolo 24.1

Definizione

Ai fini del presente capo si intende per:

 

legislazione ambientale, qualsiasi legge, comprese le disposizioni legislative o regolamentari, o altre misure giuridicamente vincolanti di una parte, che abbiano per obiettivo la protezione dell'ambiente, compresa la prevenzione dei pericoli per la vita o la salute umana derivanti dagli impatti ambientali, come le leggi e le misure dirette a:

a)

prevenire, ridurre o controllare il rilascio, lo scarico o l'emissione di inquinanti o contaminanti ambientali;

b)

regolare la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti o la divulgazione delle informazioni pertinenti al riguardo; o

c)

conservare e proteggere flora e fauna selvatiche, comprese le specie minacciate di estinzione e i loro habitat, nonché le aree protette,

ad esclusione delle misure adottate da una parte unicamente in relazione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, disciplinate dal capo 23 (Commercio e lavoro), o delle misure adottate da una parte con l'obiettivo di gestire lo sfruttamento delle risorse naturali a fini di sussistenza o da parte delle popolazioni autoctone.

Articolo 24.2

Contesto e obiettivi

Le parti convengono che l'ambiente è un pilastro fondamentale dello sviluppo sostenibile e riconoscono il contributo che il commercio può offrire allo sviluppo sostenibile. Le parti sottolineano che la cooperazione rafforzata per la protezione e la preservazione dell'ambiente apporta benefici che:

a)

promuoveranno lo sviluppo sostenibile;

b)

rafforzeranno la governance ambientale delle parti;

c)

consentiranno di sviluppare gli accordi internazionali in materia di ambiente di cui esse sono parti; e

d)

integreranno gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 24.3

Diritto di legiferare e livelli di protezione

Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse di stabilire le sue priorità in materia di ambiente e i suoi livelli di protezione ambientale, come pure di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in maniera compatibile con gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è parte e con il presente accordo. Ciascuna parte si adopera per garantire che tali leggi e politiche prevedano ed incoraggino elevati livelli di protezione ambientale e per continuare a migliorare tali leggi e politiche e i livelli di protezione ad esse sottesi.

Articolo 24.4

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1.   Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche, le norme e le misure in materia di commercio e di ambiente.

2.   Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno a dare efficace attuazione, nelle proprie leggi e prassi in tutto il suo territorio, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è parte.

3.   Le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, in merito a questioni ambientali di comune interesse relative ad accordi multilaterali in materia di ambiente e, in particolare, alle questioni attinenti al commercio. Tale impegno comprende lo scambio di informazioni per quanto concerne:

a)

l'attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui una parte è firmataria;

b)

i negoziati in corso di nuovi accordi multilaterali in materia di ambiente; e

c)

i rispettivi pareri delle parti riguardo all'adesione ad ulteriori accordi multilaterali in materia di ambiente.

4.   Le parti riconoscono il loro diritto di avvalersi dell'articolo 28.3 (Eccezioni generali) in relazione alle misure ambientali, comprese quelle adottate in forza di accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie.

Articolo 24.5

Mantenimento dei livelli di protezione

1.   Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo i livelli di protezione offerti dalla loro legislazione ambientale.

2.   Una parte non rinuncia né altrimenti deroga, né propone di rinunciare o altrimenti derogare alla propria legislazione ambientale, allo scopo di incoraggiare gli scambi o lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento nel suo territorio.

3.   Una parte non può, mediante la sua azione o inazione prolungata o ricorrente, omettere di dare efficace applicazione alla propria legislazione ambientale al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

Articolo 24.6

Accesso ai mezzi di ricorso e garanzie procedurali

1.   In forza degli obblighi di cui all'articolo 24.5:

a)

ciascuna parte, conformemente alla propria legislazione, provvede affinché le proprie autorità preposte all'applicazione della legislazione ambientale tengano in debita considerazione le presunte violazioni della legislazione ambientale ad esse segnalate da qualunque persona interessata residente o stabilita nel territorio della parte; e

b)

ciascuna parte provvede affinché le persone che hanno un interesse giuridicamente riconosciuto in una determinata questione o che contestano la violazione di un diritto a norma della legislazione di tale parte possano avviare procedimenti amministrativi o giudiziari, al fine di consentire una riparazione efficace delle violazioni della legislazione ambientale, anche tramite mezzi di ricorso adeguati per combattere le violazioni di tale legislazione.

2.   Ciascuna parte provvede, conformemente alla propria legislazione interna, affinché i procedimenti di cui al paragrafo 1, lettera b), non siano indebitamente complicati o eccessivamente costosi, non prevedano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati, consentano, ove necessario, l'emissione di provvedimenti ingiuntivi, e siano giusti, equi e trasparenti, il che implica, tra l'altro:

a)

comunicare al convenuto l'avvio di un procedimento con un preavviso ragionevole, allegando una descrizione della natura del procedimento e della base giuridica della domanda;

b)

riconoscere alle parti del procedimento una ragionevole opportunità di sostenere o difendere le loro rispettive posizioni, anche presentando informazioni ed elementi probatori, prima della decisione definitiva;

c)

stabilire che le decisioni definitive sono rese per iscritto e contengono una motivazione adeguata e basata sulle informazioni e sugli elementi probatori in relazione ai quali le parti del procedimento hanno avuto la possibilità di essere sentite; e

d)

accordare alle parti di procedimenti amministrativi la possibilità di adire un tribunale istituito per legge, che offra garanzie adeguate di indipendenza e imparzialità, al fine di ottenere il riesame e, ove ciò sia giustificato, la modifica delle decisioni amministrative definitive entro un periodo di tempo ragionevole.

Articolo 24.7

Informazione e sensibilizzazione del pubblico

1.   Oltre a quanto previsto all'articolo 27.1 (Pubblicazione), ciascuna parte incoraggia il dibattito pubblico con soggetti non statali e tra di essi per quanto concerne l'elaborazione e la definizione di politiche che possono sfociare nell'adozione di leggi in materia di ambiente da parte delle autorità pubbliche.

2.   Ciascuna parte promuove la sensibilizzazione del pubblico riguardo alla propria legislazione ambientale e alle relative procedure per garantirne l'osservanza e l'applicazione, garantendo che le pertinenti informazioni siano messe a disposizione dei soggetti interessati.

3.   Ciascuna parte è disponibile a ricevere e prendere in considerazione le comunicazioni del pubblico su questioni attinenti al presente capo, comprese le comunicazioni riguardanti problemi di attuazione. Ciascuna parte informa le rispettive organizzazioni della società civile di tali comunicazioni per mezzo dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 24.13, paragrafo 5.

Articolo 24.8

Informazioni scientifiche e tecniche

1.   Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di protezione ambientale che possano incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna di esse tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche pertinenti e delle relative norme, linee guida o raccomandazioni internazionali.

2.   Le parti riconoscono che, laddove esista il rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di una certezza scientifica assoluta non deve essere addotta quale motivo per posticipare l'adozione di misure efficaci in termini di costi atte a prevenire il degrado ambientale.

Articolo 24.9

Commercio a sostegno della protezione ambientale

1.   Le parti sono decise a impegnarsi per agevolare e promuovere gli scambi e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione della riduzione degli ostacoli non tariffari relativi a tali beni e servizi.

2.   Le parti, compatibilmente con i loro obblighi internazionali, prestano particolare attenzione all'esigenza di agevolare la rimozione degli ostacoli agli scambi o agli investimenti in beni e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare agli scambi o agli investimenti in prodotti e servizi connessi all'energia rinnovabile.

Articolo 24.10

Commercio di prodotti forestali

1.   Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento delle funzioni ambientali e per fornire opportunità economiche e sociali alle generazioni presenti e future, come pure l'importanza di garantire l'accesso al mercato per i prodotti forestali ottenuti in conformità della legislazione del paese di produzione e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

2.   A tal fine, e compatibilmente con i loro obblighi internazionali, le parti si impegnano a:

a)

promuovere il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione del paese di produzione;

b)

scambiarsi informazioni e, se del caso, cooperare su iniziative volte a promuovere una gestione forestale sostenibile, comprese le iniziative volte a lottare contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di prodotti forestali;

c)

promuovere l'applicazione efficace della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington il 3 marzo 1973, per quanto riguarda le specie di alberi considerate a rischio; e

d)

cooperare, se del caso, nelle sedi internazionali che si occupano della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste.

3.   Le parti discutono i temi di cui al paragrafo 2 in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile o nell'ambito del dialogo bilaterale sui prodotti forestali di cui al capo 25 (Dialoghi e cooperazione bilaterali), conformemente alle rispettive sfere di competenza.

Articolo 24.11

Commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1.   Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile e responsabile della pesca e dell'acquacoltura per garantire opportunità ambientali, economiche e sociali alle generazioni presenti e future.

2.   A tal fine, e compatibilmente con i loro obblighi internazionali, le parti si impegnano a:

a)

adottare o mantenere misure efficaci di monitoraggio, controllo e sorveglianza, quali programmi di osservazione, sistemi di monitoraggio dei pescherecci, controllo dei trasbordi, ispezioni in mare, controllo da parte dello Stato di approdo, e relative sanzioni, con l'obiettivo di conservare gli stock ittici e prevenire la pesca eccessiva;

b)

cooperare e adottare o mantenere misure per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), compreso, se del caso, lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN nelle loro acque e l'attuazione di politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dalle aziende piscicole;

c)

collaborare con le organizzazioni regionali di gestione della pesca — e all'occorrenza in seno alle medesime — di cui le parti siano membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, al fine di raggiungere una buona governance anche mediante il sostegno alle decisioni basate sull'evidenza scientifica e all'osservanza di tali decisioni nelle suddette organizzazioni; e

d)

promuovere lo sviluppo di un'industria dell'acquacoltura ambientalmente responsabile ed economicamente concorrenziale.

Articolo 24.12

Cooperazione su questioni ambientali

1.   Le parti riconoscono che una cooperazione rafforzata è un elemento essenziale per raggiungere gli obiettivi del presente capo e si impegnano a cooperare su questioni ambientali attinenti al commercio di interesse comune, in settori quali:

a)

i possibili effetti del presente accordo sull'ambiente e le modalità per rafforzare, prevenire o mitigare tali effetti, tenendo conto delle valutazioni d'impatto effettuate dalle parti;

b)

le attività svolte nelle sedi internazionali che si occupano di questioni pertinenti alle politiche sia commerciali sia ambientali, compresi in particolare l'OMC, l'OCSE e il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, e gli accordi multilaterali in materia di ambiente;

c)

la dimensione ambientale della responsabilità sociale e dell'accountability delle imprese, compresi l'attuazione e il follow-up delle linee guida riconosciute a livello internazionale;

d)

l'incidenza sul commercio dei regolamenti e delle norme in materia di ambiente e l'incidenza delle normative che disciplinano scambi e investimenti sull'ambiente e sull'elaborazione di regolamenti e politiche ambientali;

e)

gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale attuale e futuro in materia di cambiamenti climatici, le politiche e i programmi climatici interni relativi alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, comprese le questioni riguardanti i mercati del carbonio, le modalità per affrontare gli effetti negativi del commercio sul clima, nonché i mezzi per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo e la diffusione di tecnologie a bassa emissione di carbonio e di altre tecnologie rispettose dell'ambiente;

f)

il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, comprese le tecnologie e le prassi rispettose dell'ambiente, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e l'uso, la conservazione e il trattamento delle risorse idriche;

g)

la cooperazione riguardante gli aspetti attinenti al commercio della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica;

h)

la promozione della gestione del ciclo di vita dei prodotti, compresi la contabilità del carbonio e la gestione alla fine del ciclo di vita, la responsabilità estesa del produttore, il riciclaggio e la riduzione dei rifiuti, ed altre buone pratiche;

i)

una migliore comprensione degli effetti dell'attività economica e delle forze di mercato sull'ambiente; e

j)

lo scambio di opinioni sul rapporto tra gli accordi multilaterali in materia di ambiente e le norme del commercio internazionale.

2.   La cooperazione in forza del paragrafo 1 si svolge mediante interventi e strumenti che possono comprendere scambi tecnici, scambi di informazioni e migliori prassi, progetti di ricerca, studi, relazioni, conferenze e seminari.

3.   Le parti valuteranno le opinioni o i contributi del pubblico e dei soggetti interessati per la definizione e la realizzazione delle loro attività di cooperazione e, ove necessario, possono coinvolgere ulteriormente tali soggetti interessati nelle loro attività.

Articolo 24.13

Meccanismi istituzionali

1.   Ciascuna parte designa un ufficio che funge da punto di contatto con l'altra parte ai fini dell'attuazione del presente capo, anche per quanto riguarda:

a)

i programmi e le attività di cooperazione di cui all'articolo 24.12;

b)

il ricevimento delle comunicazioni a norma dell'articolo 24.7, paragrafo 3; e

c)

le informazioni da fornire all'altra parte, al gruppo di esperti e al pubblico.

2.   Ciascuna parte informa l'altra parte per iscritto circa il punto di contatto di cui al paragrafo 1.

3.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera g), mediante l'organizzazione di riunioni periodiche o di sessioni specifiche cui partecipano soggetti responsabili delle materie disciplinate dal presente capo:

a)

sovrintende all'attuazione del presente capo e riesamina i progressi compiuti in forza del medesimo;

b)

discute questioni di interesse comune; e

c)

esamina, previo accordo delle parti, ogni altra questione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo.

4.   Le parti prendono in considerazione le attività delle organizzazioni o degli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra il lavoro delle parti e quello di tali organizzazioni od organismi.

5.   Ciascuna parte si avvale dei meccanismi di consultazione esistenti, come i gruppi consultivi interni, o ne istituisce di nuovi, per ottenere pareri e consulenze su questioni attinenti al presente capo. Tali meccanismi di consultazione comprendono organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile, con una partecipazione equilibrata dei gruppi ambientalisti, delle organizzazioni di imprese e di qualunque altro soggetto interessato pertinente. Per mezzo di tali meccanismi di consultazione i soggetti interessati possono, di propria iniziativa, presentare pareri e formulare raccomandazioni su qualsiasi questione inerente al presente capo.

Articolo 24.14

Consultazioni

1.   Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su qualsiasi questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. La parte illustra la questione in modo chiaro nella sua domanda, individuando le questioni controverse e fornendo una breve sintesi delle richieste avanzate a norma del presente capo. Le consultazioni devono essere avviate non appena una parte le richiede.

2.   Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce all'altra parte le informazioni di cui dispone in misura sufficiente per consentire un esame completo delle questioni sollevate, nel rispetto della propria legislazione riguardante la protezione delle informazioni riservate o esclusive.

3.   Ove opportuno, e previo consenso di entrambe le parti, queste ultime raccolgono da qualunque persona, organizzazione od organismo, compresi gli organismi e le organizzazioni internazionali pertinenti, informazioni e pareri che possano contribuire all'esame delle questioni sollevate.

4.   Una parte, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, può chiedere, mediante domanda scritta indirizzata al punto di contatto dell'altra parte, la convocazione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile al fine di esaminare la questione sollevata. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce sollecitamente e si adopera per concordare una soluzione. Ove opportuno, il comitato chiede il parere delle organizzazioni della società civile delle parti avvalendosi dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 24.13, paragrafo 5.

5.   Ciascuna parte rende disponibile al pubblico qualsiasi soluzione o decisione su una questione discussa nell'ambito del presente articolo.

Articolo 24.15

Gruppo di esperti

1.   Per qualsiasi questione che non sia stata adeguatamente risolta con le consultazioni di cui all'articolo 24.14, una parte può, trascorsi 90 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni a norma dell'articolo 24.14, paragrafo 1, richiedere per iscritto al punto di contatto dell'altra parte la costituzione di un gruppo di esperti cui sottoporre tale questione.

2.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, le parti applicano le regole di procedura e il codice di condotta che figurano negli allegati 29-A e 29-B, salvo diversa decisione delle parti.

3.   Il gruppo di esperti si compone di tre membri.

4.   Le parti si consultano per raggiungere un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte chiamata a rispondere ha ricevuto la richiesta di costituzione di un gruppo di esperti. Occorre prestare particolare attenzione all'esigenza di garantire che i membri proposti soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 7 e siano in possesso delle competenze richieste per la materia in questione.

5.   Qualora le parti non siano in grado di decidere sulla composizione del gruppo di esperti entro il termine di cui al paragrafo 4, si applica la procedura di selezione di cui all'articolo 29.7 (Composizione del collegio arbitrale), paragrafi da 3 a 7, per quanto concerne l'elenco di cui al paragrafo 6.

6.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, istituisce un elenco di almeno nove persone scelte per la loro obiettività, affidabilità e capacità di giudizio, disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membro del gruppo di esperti. In tale elenco ciascuna parte nomina almeno tre persone per l'esercizio delle funzioni di membro del gruppo di esperti. Le parti provvedono inoltre a nominare almeno tre persone che non siano cittadini nazionali né dell'una né dell'altra parte e che siano disposte e idonee ad esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.

7.   Gli esperti proposti come membri del gruppo devono possedere conoscenze o competenze specializzate in legislazione ambientale, nelle questioni disciplinate dal presente capo, o nella risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o da alcun governo per quanto concerne le questioni di cui sono chiamati ad occuparsi, né essere collegati al governo di nessuna delle parti, e devono rispettare il codice di condotta di cui al paragrafo 2.

8.   Salvo diversa decisione delle parti, entro cinque giorni lavorativi dalla data di selezione dei membri, il gruppo di esperti è investito del mandato seguente:

«Esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo 24 (Commercio e ambiente), la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, ed elaborare una relazione al riguardo, conformemente a quanto previsto al capo 24 (Commercio e ambiente), articolo 24.15 (Gruppo di esperti), formulando raccomandazioni per la soluzione di tale questione.».

9.   Per quanto riguarda le questioni relative agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui all'articolo 24.4, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere pareri e informazioni agli organismi competenti istituiti in forza di tali accordi, compresi eventuali orientamenti interpretativi, risultanze o decisioni pertinenti e disponibili adottati da tali organismi. (32)

10.   Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale in cui espone le constatazioni di fatto e le proprie conclusioni sulla questione affrontata, anche in merito all'adempimento degli obblighi di cui al presente capo ad opera della parte chiamata a rispondere, nonché le motivazioni alla base di tutte le constatazioni, le conclusioni e le raccomandazioni in essa contenute. Il gruppo di esperti trasmette la relazione interinale alle parti entro 120 giorni dalla data in cui è stato nominato l'ultimo membro, o entro il termine altrimenti deciso dalle parti. Le parti possono comunicare al gruppo di esperti osservazioni sulla relazione interinale entro 45 giorni dalla data della sua trasmissione. Dopo aver esaminato tali osservazioni, il gruppo di esperti può modificare la relazione o procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il gruppo di esperti trasmette alle parti la relazione finale entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione interinale. Ciascuna parte rende pubblica la relazione finale entro 30 giorni dalla data della sua trasmissione.

11.   Se la relazione finale del gruppo di esperti determina che una parte non si è conformata agli obblighi di cui al presente capo, le parti, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione finale, avviano discussioni e si adoperano per individuare misure appropriate o, se del caso, per concordare un piano d'azione reciprocamente soddisfacente. Nell'ambito di tali discussioni le parti prendono in considerazione la relazione finale. La parte chiamata a rispondere, avvalendosi dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 24.13, paragrafo 5, informa tempestivamente le sue organizzazioni della società civile, come anche la parte richiedente, in merito alla propria decisione circa eventuali azioni o misure da attuare. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile controlla il seguito dato alla relazione finale e alle raccomandazioni del gruppo di esperti. Le organizzazioni e il forum della società civile, avvalendosi dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 24.13, paragrafo 5, possono presentare osservazioni al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile a tale riguardo.

12.   Se le parti raggiungono una soluzione mutuamente concordata dopo la costituzione del gruppo di esperti, esse comunicano tale soluzione al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e al gruppo di esperti. Al momento di tale comunicazione si conclude la procedura relativa al gruppo di esperti.

Articolo 24.16

Risoluzione delle controversie

1.   Per qualsiasi controversia insorta nell'ambito del presente capo, le parti si avvalgono unicamente delle regole e delle procedure di cui al presente capo.

2.   Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una risoluzione della controversia reciprocamente soddisfacente. In qualsiasi momento le parti possono ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione per risolvere tale controversia.

CAPO 25

Dialoghi e cooperazione bilaterali

Articolo 25.1

Obiettivi e principi

1.   Basandosi sul loro partenariato consolidato e sui loro valori condivisi, le parti convengono di agevolare la cooperazione su questioni di interesse comune, anche mediante:

a)

il rafforzamento della cooperazione bilaterale nell'ambito delle biotecnologie mediante il dialogo sulle questioni concernenti l'accesso al mercato delle biotecnologie;

b)

la promozione e l'agevolazione del dialogo bilaterale e dello scambio di informazioni su questioni attinenti al commercio di prodotti forestali mediante il dialogo bilaterale sui prodotti forestali;

c)

sforzi volti a stabilire e mantenere una cooperazione efficace su questioni attinenti alle materie prime tramite il dialogo bilaterale sulle materie prime; e

d)

la promozione di una maggiore cooperazione su questioni scientifiche, tecnologiche e in materia di ricerca e innovazione.

2.   Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i dialoghi bilaterali si tengono senza indebiti ritardi su richiesta di una parte o del comitato misto CETA. I dialoghi sono copresieduti da rappresentanti del Canada e dell'Unione europea. Il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni sono stabiliti di comune accordo tra i copresidenti.

3.   I copresidenti del dialogo bilaterale informano il comitato misto CETA del calendario e dell'ordine del giorno delle riunioni di qualunque dialogo bilaterale con sufficiente anticipo. I copresidenti del dialogo bilaterale riferiscono al comitato misto CETA sui risultati e sulle conclusioni del dialogo quando lo ritengano opportuno o su richiesta del comitato misto CETA. L'istituzione o l'esistenza di un dialogo non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto CETA.

4.   Il comitato misto CETA può decidere di modificare o svolgere direttamente un incarico previamente assegnato a un dialogo, oppure di sciogliere un dialogo.

5.   Le parti, previo accordo del comitato misto CETA, possono cooperare a livello bilaterale in altri settori ricompresi nell'ambito del presente accordo.

Articolo 25.2

Dialogo sulle questioni concernenti l'accesso al mercato delle biotecnologie

1.   Le parti convengono che la cooperazione e lo scambio di informazioni su questioni attinenti ai prodotti biotecnologici rispondono a un interesse reciproco. La cooperazione e lo scambio di informazioni succitati si svolgono nell'ambito del dialogo bilaterale sulle questioni di reciproco interesse riguardanti l'accesso al mercato delle biotecnologie agricole, istituito mediante soluzione concordata il 15 luglio 2009 tra il Canada e l'Unione europea a seguito della controversia in seno all'OMC «Comunità europeeMisure che incidono sull'approvazione e sulla commercializzazione dei prodotti biotecnologici», WT/DS292. Il dialogo bilaterale riguarda tutte le questioni pertinenti di reciproco interesse per le parti, tra cui:

a)

l'approvazione di prodotti biotecnologici nel territorio delle parti e, se del caso, le future richieste di approvazione di prodotti di interesse commerciale per l'una o l'altra parte;

b)

le prospettive economiche e commerciali in relazione alle future approvazioni di prodotti biotecnologici;

c)

gli effetti sul commercio di approvazioni asincrone di prodotti biotecnologici o l'introduzione accidentale di prodotti non autorizzati, e qualunque misura appropriata a tale riguardo;

d)

qualunque misura relativa a prodotti biotecnologici che possa incidere sugli scambi tra le parti, comprese le misure adottate dagli Stati membri dell'Unione europea;

e)

qualunque nuova normativa nel settore della biotecnologia; e

f)

le migliori prassi di attuazione della normativa nel settore della biotecnologia.

2.   Le parti riconoscono inoltre l'importanza dei seguenti obiettivi comuni per quanto riguarda la cooperazione nel settore della biotecnologia:

a)

scambiarsi informazioni su questioni politiche, regolamentari e tecniche di reciproco interesse attinenti a prodotti biotecnologici, in particolare sui rispettivi sistemi e processi di valutazione dei rischi al fine di decidere sull'uso degli organismi geneticamente modificati;

b)

promuovere procedure di approvazione dei prodotti biotecnologici efficaci e basati su riscontri scientifici;

c)

cooperare a livello internazionale sulle questioni attinenti alla biotecnologia, ad esempio sulla presenza di livelli ridotti di organismi geneticamente modificati; e

d)

cooperare a livello regolamentare per ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle prassi regolamentari concernenti i prodotti biotecnologici.

Articolo 25.3

Dialogo bilaterale sui prodotti forestali

1.   Le parti convengono che il dialogo bilaterale, la cooperazione e lo scambio di informazioni e opinioni su leggi, regolamenti, politiche e questioni rilevanti per la produzione, il commercio e il consumo di prodotti forestali rispondono a un interesse reciproco. Le parti convengono di condurre tale dialogo, cooperazione e scambio nell'ambito del dialogo bilaterale sui prodotti forestali, per quanto riguarda tra l'altro:

a)

lo sviluppo, l'adozione e l'attuazione di leggi, regolamenti, politiche e norme, e dei requisiti di prova, certificazione e accreditamento pertinenti, nonché i loro possibili effetti sugli scambi di prodotti forestali tra le parti;

b)

le iniziative intraprese dalle parti in relazione alla gestione sostenibile delle foreste e alla governance forestale;

c)

i meccanismi per assicurare l'origine legale o sostenibile dei prodotti forestali;

d)

l'accesso dei prodotti forestali al mercato delle parti o ad altri mercati;

e)

le prospettive sulle organizzazioni e sui processi multilaterali e plurilaterali in cui intervengono le parti, che intendono promuovere la gestione sostenibile delle foreste e combattere il disboscamento illegale;

f)

le questioni di cui all'articolo 24.10 (Commercio di prodotti forestali); e

g)

qualsiasi altra questione attinente ai prodotti forestali concordata dalle parti.

2.   Il dialogo bilaterale sui prodotti forestali si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, in conformità di quanto previsto all'articolo 25.1, paragrafo 2.

3.   Le parti convengono che le discussioni tenute nell'ambito del dialogo bilaterale sui prodotti forestali possono informare le discussioni in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Articolo 25.4

Dialogo bilaterale sulle materie prime

1.   Le parti, riconoscendo l'importanza di un contesto commerciale aperto, non discriminatorio e trasparente basato su regole e riscontri scientifici, si adoperano per istituire e mantenere una cooperazione efficace per quanto riguarda le materie prime. Ai fini di tale cooperazione, le materie prime comprendono i minerali, i metalli e i prodotti agricoli ad uso industriale.

2.   Il dialogo bilaterale sulle materie prime riguarda tutte le questioni pertinenti di reciproco interesse, compresi i seguenti obiettivi:

a)

creare una sede di discussione sulla cooperazione tra le parti per quanto concerne le materie prime, agevolare l'accesso al mercato per le materie prime e i relativi servizi ed investimenti ed evitare gli ostacoli non tariffari al commercio di materie prime;

b)

migliorare la comprensione reciproca nel settore delle materie prime al fine di scambiarsi informazioni sulle migliori pratiche e sulle politiche regolamentari delle parti per quanto concerne le materie prime;

c)

incoraggiare attività a sostegno della responsabilità sociale delle imprese in conformità delle norme riconosciute a livello internazionale, come le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; e

d)

agevolare, ove opportuno, consultazioni sulle posizioni delle parti nelle sedi plurilaterali o multilaterali in cui possano essere sollevate e discusse questioni attinenti alle materie prime.

Articolo 25.5

Cooperazione rafforzata nell'ambito della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione

1.   Le parti riconoscono l'interdipendenza tra la scienza, la tecnologia, la ricerca, l'innovazione e il commercio e gli investimenti internazionali nell'accrescere la concorrenzialità industriale e la prosperità sociale ed economica.

2.   Sulla base di tale visione condivisa, le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione.

3.   Le parti si adoperano per incoraggiare, sviluppare e agevolare attività di cooperazione su base reciproca volte a sostenere o integrare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Canada, firmato a Halifax il 17 giugno 1995. Le parti convengono di svolgere tali attività sulla base dei seguenti principi:

a)

le attività devono essere reciprocamente vantaggiose per le parti;

b)

le parti concordano l'ambito di applicazione e i parametri delle attività; e

c)

le attività dovrebbero tener conto dell'importante ruolo del settore privato e degli istituti di ricerca nello sviluppo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione e nella commercializzazione dei relativi beni e servizi.

4.   Le parti riconoscono inoltre l'importanza di una cooperazione rafforzata nell'ambito della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione, anche tramite attività avviate, svolte o intraprese da diversi soggetti interessati, compreso il governo federale canadese, le province e i territori canadesi e l'Unione europea e i suoi Stati membri.

5.   Ciascuna parte incoraggia, conformemente alla propria legislazione, la partecipazione del settore privato, degli istituti di ricerca e della società civile nel proprio territorio ad attività volte a rafforzare la cooperazione.

CAPO 26

Disposizioni amministrative e istituzionali

Articolo 26.1

Comitato misto CETA

1.   Le parti istituiscono il comitato misto CETA, comprendente rappresentanti dell'Unione europea e del Canada. Il comitato misto CETA è copresieduto dal ministro del Commercio internazionale del Canada e dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio, o dai rispettivi delegati.

2.   Il comitato misto CETA si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti. Il comitato misto CETA stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.

3.   Il comitato misto CETA è responsabile di tutte le questioni riguardanti il commercio e gli investimenti tra le parti e dell'attuazione e applicazione del presente accordo. Una parte può sottoporre al comitato misto CETA qualunque questione relativa all'attuazione e all'interpretazione del presente accordo, o qualunque altra questione riguardante il commercio e gli investimenti tra le parti.

4.   Il comitato misto CETA:

a)

sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;

b)

sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo;

c)

fatti salvi i capi 8 (Investimenti), 22 (Commercio e sviluppo sostenibile), 23 (Commercio e lavoro), 24 (Commercio e ambiente) e 29 (Risoluzione delle controversie), cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo;

d)

adotta il proprio regolamento interno;

e)

prende le decisioni di cui all'articolo 26.3; e

f)

esamina ogni altra questione d'interesse riguardante un settore oggetto del presente accordo.

5.   Il comitato misto CETA può:

a)

delegare responsabilità ai comitati specializzati istituiti a norma dell'articolo 26.2;

b)

comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della società civile;

c)

prendere in considerazione o concordare modifiche secondo quanto previsto dal presente accordo;

d)

analizzare l'evoluzione degli scambi commerciali tra le parti e valutare modi per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali tra le parti;

e)

adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, che sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8 (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), sezione F, e del capo 29 (Risoluzione delle controversie);

f)

formulare raccomandazioni adeguate per favorire l'espansione del commercio e degli investimenti come previsto nel presente accordo;

g)

modificare o assumere i compiti affidati ai comitati specializzati istituiti a norma dell'articolo 26.2, o sciogliere tali comitati specializzati;

h)

istituire comitati specializzati e dialoghi bilaterali da cui ricevere assistenza nello svolgimento dei propri compiti; e

i)

prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che le parti possano convenire.

Articolo 26.2

Comitati specializzati

1.   Sono istituiti i seguenti comitati specializzati o, nel caso del comitato misto di cooperazione doganale di cui alla lettera c), è attribuito il potere di agire sotto gli auspici del comitato misto CETA:

a)

il comitato per gli scambi di merci, che si occupa delle questioni riguardanti lo scambio di merci, i dazi, gli ostacoli tecnici agli scambi, il protocollo sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità nonché dei diritti di proprietà intellettuali attinenti alle merci. Su richiesta di una parte, su rinvio del comitato specializzato competente o in fase di preparazione di una discussione in seno al comitato misto CETA, il comitato per gli scambi di merci può anche affrontare questioni inerenti alle regole di origine, alle procedure di origine, alle dogane e all'agevolazione degli scambi, alle misure alla frontiera, alle misure sanitarie e fitosanitarie, agli appalti pubblici o alla cooperazione regolamentare, se ciò facilita la soluzione di questioni che non possano altrimenti essere risolte dal comitato specializzato competente. Sono istituiti anche il comitato per l'agricoltura, il comitato per i vini e le bevande spiritose e il gruppo misto settoriale sui prodotti farmaceutici, che fanno capo al comitato per gli scambi di merci e riferiscono a quest'ultimo;

b)

il comitato per i servizi e gli investimenti, che si occupa delle questioni relative agli scambi transfrontalieri di servizi, agli investimenti, all'ingresso temporaneo, al commercio elettronico e ai diritti di proprietà intellettuali attinenti ai servizi. Su richiesta di una parte, su rinvio del comitato specializzato competente o in fase di preparazione di una discussione in seno al comitato misto CETA, il comitato per i servizi e gli investimenti può anche affrontare questioni inerenti al settore dei servizi finanziari o degli appalti pubblici, se ciò facilita la soluzione di questioni che non possano altrimenti essere risolte dal comitato specializzato competente.

È istituito un comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, che fa capo al comitato per i servizi e gli investimenti e che riferisce a quest'ultimo;

c)

il comitato misto di cooperazione doganale (CMCD), istituito a norma dell'accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada, del 1998, firmato a Ottawa il 4 dicembre 1997, che affronta le questioni derivanti dal presente accordo in relazione alle regole di origine, alle procedure di origine, alle dogane e all'agevolazione degli scambi, alle misure alla frontiera e alla sospensione temporanea dei trattamenti tariffari preferenziali;

d)

il comitato di gestione misto per le misure sanitarie e fitosanitarie, che affronta questioni riguardanti misure sanitarie e fitosanitarie;

e)

il comitato per gli appalti pubblici, che affronta questioni relative agli appalti pubblici;

f)

il comitato per i servizi finanziari, che affronta questioni relative ai servizi finanziari;

g)

il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che affronta questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile;

h)

il forum di cooperazione regolamentare, che affronta questioni concernenti la cooperazione regolamentare; e

i)

il comitato CETA per le indicazioni geografiche, che si occupa di questioni riguardanti le indicazioni geografiche.

2.   I comitati specializzati istituiti a norma del paragrafo 1 operano in conformità delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 5.

3.   Il mandato e i compiti dei comitati specializzati istituiti a norma del paragrafo 1 sono ulteriormente definiti nei pertinenti capi e protocolli del presente accordo.

4.   Salvo disposizione contraria del presente accordo o decisione contraria dei copresidenti, i comitati specializzati si riuniscono una volta l'anno. Ulteriori riunioni possono essere convocate su richiesta di una delle parti o del comitato misto CETA. I comitati specializzati sono copresieduti da rappresentanti del Canada e dell'Unione europea. I comitati specializzati stabiliscono il calendario e l'ordine del giorno delle loro riunioni di comune accordo. Se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni. I comitati specializzati possono sottoporre progetti di decisione all'adozione del comitato misto CETA, oppure adottare decisioni qualora il presente accordo lo preveda.

5.   Ciascuna parte provvede affinché, quando un comitato specializzato si riunisce, tutte le autorità competenti per ciascuna questione all'ordine del giorno siano rappresentate, nelle modalità che le parti ritengono opportune, e che ciascuna questione possa essere discussa al livello di competenze adeguato.

6.   I comitati specializzati informano il comitato misto CETA del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni con sufficiente anticipo e riferiscono al comitato misto CETA sui risultati e sulle conclusioni di tutte le loro riunioni. L'istituzione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto CETA.

Articolo 26.3

Processo decisionale

1.   Nel perseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dal presente accordo.

2.   Le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell'espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti provvedono ad attuarle. Il comitato misto CETA può altresì formulare appropriate raccomandazioni.

3.   Il comitato misto CETA adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo.

Articolo 26.4

Scambio di informazioni

Se una parte comunica al comitato misto CETA, o a un comitato specializzato istituito a norma del presente accordo, informazioni considerate riservate o protette dalla divulgazione a norma della propria legislazione, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate.

Articolo 26.5

Punti di contatto CETA

1.   Ciascuna parte nomina immediatamente un punto di contatto CETA e ne dà notifica all'altra parte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   I punti di contatto CETA:

a)

controllano i lavori di tutti gli organi istituzionali creati a norma del presente accordo, comprese le comunicazioni relative ai successori di tali organi;

b)

coordinano la preparazione delle riunioni dei comitati;

c)

garantiscono, ove opportuno, il follow-up delle decisioni adottate dal comitato misto CETA;

d)

salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ricevono tutte le notifiche e le informazioni fornite a norma del presente accordo e, se necessario, agevolano le comunicazioni tra le parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo;

e)

rispondono ad eventuali richieste di informazioni a norma dell'articolo 27.2 (Comunicazione di informazioni); e

f)

esaminano ogni altra questione che possa influire sul funzionamento del presente accordo, come richiesto dal comitato misto CETA.

3.   I punti di contatto CETA comunicano tra loro in funzione delle esigenze.

Articolo 26.6

Riunioni

1.   Le riunioni di cui al presente capo dovrebbero svolgersi di persona. Le parti possono altresì concordare di riunirsi in videoconferenza o teleconferenza.

2.   Le parti si adoperano per riunirsi entro 30 giorni dalla data in cui una parte riceva una richiesta di incontro dall'altra parte.

CAPO 27

Trasparenza

Articolo 27.1

Pubblicazione

1.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie procedure e decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualunque questione disciplinata dal presente accordo siano tempestivamente pubblicate o messe a disposizione in modo tale da consentire a qualunque persona interessata e all'altra parte di venirne a conoscenza.

2.   Per quanto possibile, ciascuna parte:

a)

pubblica in anticipo qualunque misura simile che intende adottare; e

b)

fornisce alle persone interessate e all'altra parte una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte.

Articolo 27.2

Comunicazione di informazioni

1.   Ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, provvede per quanto possibile a comunicare tempestivamente informazioni e a rispondere a domande relative a qualunque misura, proposta o esistente, che incida direttamente sul funzionamento del presente accordo.

2.   Qualsiasi informazione comunicata a norma del presente articolo non pregiudica la possibilità di stabilire se la misura sia coerente con il presente accordo.

Articolo 27.3

Procedimenti amministrativi

Per amministrare in modo coerente, imparziale e ragionevole una misura di applicazione generale riguardante materie disciplinate dal presente accordo, ciascuna parte, nel quadro dei procedimenti amministrativi di cui si serva per applicare in casi specifici le misure di cui all'articolo 27.1 a persone, merci o servizi determinati dell'altra parte, provvede affinché:

a)

ove possibile, le persone dell'altra parte direttamente coinvolte in un procedimento siano informate, con un preavviso ragionevole e secondo le procedure interne, dell'apertura del procedimento e ricevano informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;

b)

alle persone di cui alla lettera a) sia accordata una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualunque provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e

c)

i procedimenti siano condotti in conformità della sua legislazione.

Articolo 27.4

Riesame e ricorso

1.   Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giudiziari, arbitrali o amministrativi affinché i provvedimenti amministrativi definitivi attinenti alle materie disciplinate dal presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, qualora ciò sia giustificato, modificati. Ciascuna parte provvede affinché tali tribunali siano imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'esecuzione amministrativa e non abbiano alcun interesse sostanziale circa l'esito della questione.

2.   Ciascuna parte provvede affinché, innanzi ai tribunali o nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, le parti del procedimento abbiano diritto a:

a)

una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b)

una decisione basata sulle prove e sugli atti presentati o, se la legge lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3.   Fatta salva la possibilità di impugnazione o ulteriore riesame nei modi previsti dal proprio ordinamento giuridico, ciascuna parte provvede affinché tali decisioni siano attuate dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzino l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

Articolo 27.5

Cooperazione per promuovere una maggiore trasparenza

Le parti convengono di cooperare nelle sedi bilaterali, regionali e multilaterali per identificare modi di promuovere la trasparenza in materia di scambi e investimenti internazionali.

CAPO 28

Eccezioni

Articolo 28.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

 

residenza, la residenza a fini fiscali;

 

convenzione fiscale, una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali in materia fiscale; e

 

imposta e misura fiscale, anche un'accisa, ma non:

a)

un dazio doganale quale definito all'articolo 1.1 (Definizioni generali), e

b)

una misura elencata tra le eccezioni di cui alle lettere b) o c) nella definizione di «dazio doganale» di cui all'articolo 1.1 (Definizioni generali).

Articolo 28.2

Definizioni specifiche per ciascuna parte

Ai fini del presente capo si intende per:

autorità garante della concorrenza :

a)

per il Canada, il Commissioner of Competition o il suo successore, sempre che sia stato notificato all'altra parte tramite i punti di contatto CETA; e

b)

per l'Unione europea, la Commissione dell'Unione europea per quanto riguarda le sue responsabilità quali previste dal diritto della concorrenza dell'Unione europea;

diritto della concorrenza :

a)

per il Canada, il Competition Act, RSC 1985, c. C-34; e

b)

per l'Unione europea, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del 13 dicembre 2007, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche; e

informazioni protette a norma del proprio diritto della concorrenza :

a)

per il Canada, le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 29 del Competition Act, RSC 1985, c. C-34; e

b)

per l'Unione europea, le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, riguardante l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

Articolo 28.3

Eccezioni generali

1.   Ai fini dell'articolo 30.8 (Denuncia, sospensione o integrazione di altri accordi esistenti), paragrafo 5, dei capi 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie) e 6 (Dogane e agevolazione degli scambi), del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine e del capo 8 (Investimenti), sezioni B (Stabilimento degli investimenti) e C (Trattamento non discriminatorio), l'articolo XX del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte. Le parti convengono che le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 comprendono misure di carattere ambientale necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Le parti convengono che l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche.

2.   Ai fini dei capi 9 (Scambi transfrontalieri di servizi), 10 (Ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali), 12 (Regolamentazione interna), 13 (Servizi finanziari), 14 (Servizi di trasporto marittimo internazionale), 15 (Telecomunicazioni), 16 (Commercio elettronico) e del capo 8 (Investimenti), sezioni B (Stabilimento degli investimenti) e C (Trattamento non discriminatorio), a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, ovvero una restrizione dissimulata agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente accordo va interpretata in modo da impedire ad una parte di adottare o applicare le misure necessarie:

a)

a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico (33);

b)

a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante (34); oppure

c)

a garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi compresi quelle relative:

i)

alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii)

alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; oppure

iii)

alla sicurezza.

Articolo 28.4

Misure temporanee di salvaguardia relative ai movimenti di capitali e ai pagamenti

1.   Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali e i pagamenti, compresi i trasferimenti, causino o minaccino di causare gravi difficoltà al funzionamento dell'unione economica e monetaria dell'Unione europea, quest'ultima può imporre le misure di salvaguardia che risultino strettamente necessarie per far fronte a tali difficoltà, per un periodo non superiore a 180 giorni.

2.   Le misure imposte dall'Unione europea a norma del paragrafo 1 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile nei confronti del Canada o dei suoi investitori rispetto ad un paese terzo o ai suoi investitori. L'Unione europea informa il Canada immediatamente di tali misure e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

Articolo 28.5

Restrizioni in caso di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna

1.   Il Canada o uno Stato membro dell'Unione europea che non sia membro dell'unione monetaria europea, qualora si trovi ad affrontare gravi difficoltà o una minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto concerne i movimenti di capitali o i pagamenti, compresi i trasferimenti.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1:

a)

non riservano ad una parte un trattamento meno favorevole rispetto ad un paese terzo in simili situazioni;

b)

sono compatibili, se del caso, con le disposizioni dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, concluso a Bretton Woods il 22 luglio 1944;

c)

evitano di arrecare inutili pregiudizi agli interessi commerciali, economici e finanziari di una parte;

d)

hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1, e la loro durata non supera 180 giorni. In caso di circostanze assolutamente eccezionali, la parte che intenda prorogare tali misure oltre 180 giorni consulta in via preventiva l'altra parte circa l'attuazione della proroga proposta.

3.   Nel caso dello scambio di merci, una parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure devono essere conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994, contenuta nell'allegato 1A dell'accordo OMC.

4.   Nel caso degli scambi di servizi, una parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure devono essere conformi al GATS.

5.   La parte che adotta o mantiene in vigore le misure di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

6.   Se le restrizioni sono adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, si tengono senza indugio consultazioni tra le parti in seno al comitato misto CETA, a meno che tali consultazioni non si svolgano altrimenti in una sede non contemplata dal presente accordo. Le consultazioni organizzate a norma del presente paragrafo servono a valutare le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

a)

la natura e la portata delle difficoltà;

b)

la situazione economica e commerciale esterna; oppure

c)

la disponibilità di misure correttive alternative.

7.   Nel corso delle consultazioni organizzate a norma del paragrafo 6 è esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi da 1 a 4. Le parti accettano tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale (FMI) in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti, e le loro conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo monetario internazionale riguardante la situazione della bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della parte interessata.

Articolo 28.6

Sicurezza nazionale

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a)

imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da essa ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza; oppure

b)

impedire ad una parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei suoi interessi essenziali di sicurezza:

i)

in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare installazioni militari o di sicurezza (35);

ii)

adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure

iii)

in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati; oppure

c)

impedire ad una parte di agire per adempiere i suoi obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 28.7

Fiscalità

1.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da impedire ad una parte di adottare o mantenere in vigore misure fiscali atte a stabilire una distinzione tra persone che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da impedire ad una parte di adottare o mantenere in vigore misure fiscali intese a prevenire l'elusione o l'evasione fiscali in base alla loro normativa e alle loro convenzioni fiscali.

3.   Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi di una parte a norma di una convenzione fiscale. In caso di conflitto tra il presente accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo si applica:

a)

ad una misura fiscale di una parte che preveda un trattamento fiscale più favorevole per una società, o per un azionista di una società, in base al fatto che tale società risulta, in tutto o in parte, di proprietà o sotto il controllo, diretto o indiretto, di uno o più investitori residenti di tale parte;

b)

ad una misura fiscale di una parte che accordi un beneficio in relazione ai contributi versati a, o al reddito derivante da, un regime che preveda il differimento del pagamento delle imposte, o la relativa esenzione, a fini di pensione, risparmio, istruzione, salute, disabilità o altri fini analoghi, a condizione che tale parte mantenga la propria giurisdizione su tale regime;

c)

ad una misura fiscale di una parte che accordi un beneficio in relazione all'acquisto o al consumo di un determinato servizio, a condizione che tale servizio sia prestato nel territorio di tale parte;

d)

ad una misura fiscale di una parte che miri a garantire l'imposizione o la riscossione equa ed efficace di imposte, comprese le misure adottate da una parte per garantire il rispetto della propria normativa fiscale;

e)

ad una misura fiscale che accordi un beneficio ad un governo, o a parte di esso, o a una persona di proprietà, diretta o indiretta, di un governo oppure da quest'ultimo direttamente o indirettamente controllata o istituita;

f)

ad una misura fiscale non conforme esistente non altrimenti disciplinata ai paragrafi 1 e 2 e al paragrafo 4, lettere da a) a e), alla proroga o al rinnovo immediato di tale misura, oppure a una modifica della medesima, a condizione che tale modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, alle disposizioni del presente accordo.

5.   Per maggiore certezza, il fatto che una misura fiscale rappresenti una modifica significativa di una misura fiscale esistente, prenda effetto immediatamente dal momento della sua pubblicazione, chiarisca l'ambito di applicazione previsto di una misura fiscale esistente o abbia ripercussioni impreviste su un investitore o su un investimento disciplinato, non costituisce di per sé una violazione dell'articolo 8.10 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati).

6.   Gli articoli 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), 9.5 (Trattamento della nazione più favorita) e 13.4 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano ai benefici accordati da una parte a norma di una convenzione fiscale.

7.

a)

Qualora un investitore presenti una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 8.19 (Consultazioni) affermando che una misura fiscale viola uno degli obblighi previsti al capo 8 (Investimenti), sezioni C (Trattamento non discriminatorio) o D (Protezione degli investimenti), il convenuto può sottoporre la questione a consultazione per ottenere dalle parti una decisione congiunta che determini se:

i)

la misura in questione sia una misura fiscale;

ii)

la misura, una volta accertato che si tratta di una misura fiscale, violi uno degli obblighi previsti al capo 8 (Investimenti), sezioni C (Trattamento non discriminatorio) e D (Protezione degli investimenti); oppure

iii)

vi sia un'incompatibilità tra gli obblighi di cui al presente accordo che si presumono violati e quelli derivanti da una convenzione fiscale.

b)

Il rinvio di cui alla lettera a) non può essere richiesto oltre la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto. Se il convenuto richiede tale rinvio i termini o i procedimenti di cui al capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) sono sospesi. Qualora, entro 180 giorni dal rinvio, le parti non decidano di esaminare la questione o non arrivino a una decisione congiunta, cessa la suddetta sospensione dei termini o dei procedimenti e l'investitore può proseguire l'iter della propria domanda.

c)

La decisione congiunta delle parti a norma della lettera a) è vincolante per il Tribunale.

d)

Le parti provvedono affinché le rispettive delegazioni che partecipano alle consultazioni a norma della lettera a) comprendano persone in possesso delle competenze richieste per le questioni contemplate dal presente articolo, tra le quali anche rappresentanti delle autorità fiscali competenti di ciascuna parte. Per il Canada, ciò significa funzionari del dipartimento delle Finanze del Canada.

8.   Per maggiore certezza:

a)

per misura fiscale di una parte si intende una misura fiscale adottata dalle pubbliche amministrazioni di una parte a qualunque livello; e

b)

per quanto riguarda le misure adottate da un'amministrazione subnazionale, per residente di una parte si intende un soggetto residente di tale giurisdizione subnazionale, oppure un soggetto residente della parte di cui tale giurisdizione subnazionale forma parte.

Articolo 28.8

Divulgazione delle informazioni

1.   Il presente accordo non impone alle parti di fornire informazioni o di dare accesso a informazioni la cui divulgazione possa impedire l'applicazione della legge o sia proibita o limitata dalla loro legislazione.

2.   Nel corso di una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo:

a)

una parte non è tenuta a fornire informazioni o dare accesso a informazioni protette a norma del proprio diritto della concorrenza; e

b)

un'autorità garante della concorrenza di una parte non è tenuta a fornire informazioni o dare accesso a informazioni di natura privilegiata o altrimenti protette dalla divulgazione.

Articolo 28.9

Eccezioni applicabili alla cultura

Le parti ricordano le eccezioni applicabili alla cultura stabilite dalle pertinenti disposizioni dei capi 7 (Sovvenzioni), 8 (Investimenti), 9 (Scambi transfrontalieri di servizi), 12 (Regolamentazione interna) e 19 (Appalti pubblici).

Articolo 28.10

Deroghe dell'OMC

Qualora un diritto o un obbligo di cui al presente accordo sia identico a un diritto o a un obbligo previsto dall'accordo OMC, le parti convengono che una misura conforme a una decisione di deroga adottata dall'OMC a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC è ritenuta conforme anche alle disposizioni identiche del presente accordo.

CAPO 29

Risoluzione delle controversie

Sezione A

Disposizioni iniziali

Articolo 29.1

Cooperazione

Le parti si adoperano costantemente per concordare l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e trovare, attraverso la cooperazione e le consultazioni, soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle questioni che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Articolo 29.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica a qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 29.3

Scelta del foro

1.   Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo lascia impregiudicata la possibilità di ricorrere alla risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC o di qualunque altro accordo di cui le parti siano firmatarie.

2.   In deroga a quanto previsto al paragrafo 1, qualora un obbligo sostanzialmente equivalente sia previsto dal presente accordo e dall'accordo OMC o da qualunque altro accordo di cui le parti siano firmatarie, una parte non può denunciare in entrambe le sedi la violazione di tale obbligo. In tal caso, una volta avviato il procedimento di risoluzione delle controversie previsto da uno degli accordi, la parte si astiene dal denunciare la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo, a meno che il foro scelto non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali diversi dalla conclusione dei lavori a norma dell'allegato 29-A, punto 20, a formulare conclusioni su tale denuncia.

3.   Ai fini del paragrafo 2:

a)

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 della DSU;

b)

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 29.6; e

c)

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma di qualunque altro accordo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio o di un tribunale per la risoluzione delle controversie in conformità delle disposizioni di tale accordo.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce ad una parte di applicare la sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. Una parte non può invocare l'accordo OMC per impedire all'altra parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.

Sezione B

Consultazioni e mediazione

Articolo 29.4

Consultazioni

1.   Una parte può richiedere per iscritto all'altra parte consultazioni su qualunque questione di cui all'articolo 29.2.

2.   La parte richiedente trasmette la richiesta alla parte chiamata a rispondere, esponendo i motivi della richiesta, ivi compresa l'individuazione della specifica misura contestata e la base giuridica della denuncia.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4, le parti avviano le consultazioni entro 30 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere ha ricevuto la richiesta.

4.   Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale o servizi che perdono rapidamente il proprio valore commerciale, le consultazioni sono avviate entro 15 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere ha ricevuto la richiesta.

5.   Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente per mezzo delle consultazioni. A tal fine, ciascuna parte:

a)

fornisce informazioni sufficienti a consentire un esame completo della questione oggetto delle consultazioni;

b)

protegge le informazioni riservate o esclusive scambiate nel corso delle consultazioni come richiesto dalla parte che fornisce le informazioni; e

c)

mette a disposizione il personale delle proprie agenzie governative o di altri organismi di regolamentazione competenti nella materia oggetto delle consultazioni.

6.   Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti a norma del presente capo.

7.   Le consultazioni si svolgono nel territorio della parte chiamata a rispondere, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni possono svolgersi dal vivo o con qualunque altro mezzo concordato dalle parti.

8.   Una misura proposta da una parte può essere oggetto di consultazioni a norma del presente articolo, ma non può essere oggetto di mediazione a norma dell'articolo 29.5 o di una procedura di risoluzione delle controversie a norma della sezione C.

Articolo 29.5

Mediazione

Le parti possono ricorrere alla mediazione in relazione ad una misura, se questa incide negativamente sugli scambi e sugli investimenti tra le parti. La procedura di mediazione è disciplinata nell'allegato 29-C.

Sezione C

Procedure di risoluzione delle controversie ed esecuzione

Sottosezione A

Procedure di risoluzione delle controversie

Articolo 29.6

Richiesta di costituzione di un collegio arbitrale

1.   Salvo diversa decisione delle parti, qualora una questione di cui all'articolo 29.4 non sia stata risolta entro:

a)

quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni; oppure

b)

venticinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni per le questioni di cui all'articolo 29.4, paragrafo 4,

la parte richiedente può sottoporre la questione ad un collegio arbitrale inviando alla parte chiamata a rispondere la propria richiesta scritta di costituzione di un collegio arbitrale.

2.   La parte richiedente precisa nella propria richiesta scritta la specifica misura contestata e la base giuridica della denuncia, spiegando in che modo tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29.2.

Articolo 29.7

Composizione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.   Le parti si consultano per raggiungere un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte chiamata a rispondere ha ricevuto la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale.

3.   Se le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato misto CETA, o al suo delegato, di estrarre a sorte i nominativi degli arbitri dall'elenco istituito a norma dell'articolo 29.8. Un arbitro viene selezionato dal sottoelenco della parte richiedente, un secondo arbitro dal sottoelenco della parte chiamata a rispondere, e un terzo dal sottoelenco di presidenti. Se le parti raggiungono un accordo su uno o più arbitri, i restanti arbitri sono scelti dal pertinente sottoelenco di arbitri secondo la medesima procedura. Se le parti hanno raggiunto un accordo sulla scelta di un arbitro, diverso dal presidente, che non sia cittadino nazionale né dell'una né dell'altra parte, il presidente e l'altro arbitro sono scelti dal sottoelenco di presidenti.

4.   Il presidente del comitato misto CETA o il suo delegato sceglie gli arbitri appena possibile e di norma entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3 presentata dall'una o dall'altra parte. Il presidente, o il suo delegato, dà ai rappresentati di ciascuna parte una ragionevole possibilità di presenziare il sorteggio dei nominativi. Uno dei presidenti può effettuare il sorteggio da solo se l'altro presidente è stato informato circa la data, l'ora e il luogo dell'estrazione a sorte e non ha accettato di partecipare entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3.

5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui è nominato l'ultimo dei tre arbitri.

6.   Se, al momento in cui è presentata una richiesta a norma del paragrafo 3, l'elenco di cui all'articolo 29.8 non è stato ancora compilato o non contiene un numero sufficiente di nominativi, i tre arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi proposti da una o da entrambe le parti in conformità dell'articolo 29.8, paragrafo 1.

7.   La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui ai paragrafi da 21 a 25 dell'allegato 29-A.

Articolo 29.8

Elenco degli arbitri

1.   Il comitato misto CETA, nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, istituisce un elenco di almeno 15 persone scelte per la loro obiettività, affidabilità e capacità di giudizio, disposte ed idonee ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini nazionali né dell'una né dell'altra parte, cui affidare l'incarico di presidente. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque nominativi. Il comitato misto CETA può rivedere l'elenco in qualsiasi momento e ne garantisce la conformità delle disposizioni del presente articolo.

2.   Gli arbitri devono possedere conoscenze specializzate di diritto commerciale internazionale. Gli arbitri che esercitano le funzioni di presidente devono inoltre vantare esperienza come consulenti o membri di collegi nel quadro di procedimenti per la risoluzione delle controversie su materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. Gli arbitri devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti, e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato 29-B.

Articolo 29.9

Relazione interinale del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. La relazione contiene:

a)

le conclusioni di fatto; e

b)

le decisioni in merito alla questione se la parte chiamata a rispondere si sia conformata ai suoi obblighi a norma del presente accordo.

2.   Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte sulla relazione interinale, nel rispetto dei termini stabiliti dal collegio arbitrale. Dopo aver esaminato tali osservazioni, il collegio arbitrale può:

a)

riconsiderare la sua relazione; oppure

b)

effettuare qualsiasi ulteriore esame che ritenga opportuno.

3.   La relazione interinale del collegio arbitrale è riservata.

Articolo 29.10

Relazione finale del collegio arbitrale

1.   Salvo diversa decisione delle parti, il collegio arbitrale elabora una relazione in conformità di quanto previsto al presente capo. La relazione finale del collegio indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo emesso dal collegio arbitrale nella relazione finale è vincolante per le parti.

2.   Il collegio arbitrale presenta alle parti e al comitato misto CETA una relazione finale entro 30 giorni dalla data della relazione interinale.

3.   Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico la relazione finale del collegio, nel rispetto di quanto disposto all'allegato 29-A, punto 39.

Articolo 29.11

Procedimento d'urgenza

Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale o servizi che perdono rapidamente il loro valore commerciale, il collegio arbitrale e le parti si adoperano per accelerare al massimo il procedimento. Il collegio arbitrale si adopera per trasmettere alle parti la relazione interinale entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale e la relazione finale entro 15 giorni dalla relazione interinale. Su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso entro 10 giorni dalla suddetta richiesta.

Sottosezione B

Esecuzione

Articolo 29.12

Esecuzione del disposto della relazione finale del collegio arbitrale

La parte chiamata a rispondere adotta le misure necessarie per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale. Entro 20 giorni dalla data in cui le parti ricevono la relazione finale del collegio arbitrale, la parte chiamata a rispondere comunica all'altra parte e al comitato misto CETA le proprie intenzioni quanto all'esecuzione.

Articolo 29.13

Periodo ragionevole per l'esecuzione

1.   Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, entro 20 giorni dalla data in cui le parti ricevono la relazione finale del collegio arbitrale la parte chiamata a rispondere notifica all'altra parte e al comitato misto CETA il periodo di cui avrà bisogno per l'esecuzione.

2.   In caso di disaccordo tra le parti sul periodo ragionevole necessario per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale, la parte richiedente può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro 20 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere a ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato misto CETA. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato misto CETA entro 30 giorni dalla data della richiesta.

3.   Il periodo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

4.   In qualsiasi momento una volta trascorsa la metà del periodo ragionevole, su richiesta della parte richiedente, la parte chiamata a rispondere si rende disponibile a discutere le misure che sta adottando per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale.

5.   Prima della scadenza del periodo ragionevole la parte chiamata a rispondere comunica all'altra parte e al comitato misto CETA le misure da essa adottate per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale.

Articolo 29.14

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.   Se:

a)

la parte chiamata a rispondere non comunica la propria intenzione di dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale a norma dell'articolo 29.12 o il periodo che le sarà necessario a tal fine a norma dell'articolo 29.13, paragrafo 1;

b)

alla scadenza del periodo ragionevole, la parte chiamata a rispondere non notifica le misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale; oppure

c)

secondo quanto previsto al paragrafo 6, il collegio arbitrale si pronuncia in materia di esecuzione stabilendo che una misura adottata a fini di esecuzione è incompatibile con gli obblighi di tale parte a norma delle disposizioni di cui all'articolo 29.2,

la parte richiedente ha il diritto di sospendere gli obblighi o ricevere una compensazione. Il livello di annullamento e pregiudizio dei benefici è calcolato a decorrere dalla data di notifica della relazione finale del collegio arbitrale alle parti.

2.   Prima di sospendere gli obblighi, la parte richiedente comunica alla parte chiamata a rispondere e al comitato misto CETA la propria intenzione di procedere in tal senso, compreso il livello degli obblighi che intende sospendere.

3.   Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, la sospensione degli obblighi può riguardare qualsiasi disposizione di cui all'articolo 29.2 e si limita a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla violazione.

4.   La parte richiedente può applicare la sospensione dopo 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte chiamata a rispondere ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 2, a meno che una parte non abbia richiesto l'arbitrato a norma dei paragrafi 6 e 7.

5.   Eventuali disaccordi tra le parti circa l'esistenza di qualsiasi misura di esecuzione o la sua compatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 29.2 («disaccordo sull'esecuzione»), oppure in merito all'equivalenza tra il livello di sospensione e l'annullamento o il pregiudizio dei benefici derivante dalla violazione («disaccordo sull'equivalenza»), sono sottoposti al collegio arbitrale.

6.   Una parte può convocare nuovamente il collegio arbitrale presentando una domanda scritta al collegio arbitrale, all'altra parte e al comitato misto CETA. In caso di disaccordo sull'esecuzione, il collegio arbitrale può essere nuovamente convocato dalla parte richiedente. In caso di disaccordo sull'equivalenza, il collegio arbitrale può essere nuovamente convocato dalla parte chiamata a rispondere. In caso di disaccordo sia sull'esecuzione sia sull'equivalenza, il collegio arbitrale si pronuncia sul disaccordo sull'esecuzione prima di pronunciarsi sul disaccordo sull'equivalenza.

7.   Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato misto CETA entro i seguenti termini:

a)

entro 90 giorni dalla richiesta di convocare nuovamente il collegio arbitrale, in caso di disaccordo sull'esecuzione;

b)

entro 30 giorni dalla richiesta di convocare nuovamente il collegio arbitrale, in caso di disaccordo sull'equivalenza;

c)

entro 120 giorni dalla prima richiesta di convocare nuovamente il collegio arbitrale, in caso di disaccordo sia sull'esecuzione sia sull'equivalenza.

8.   La parte richiedente non sospende gli obblighi fino a che il collegio arbitrale convocato nuovamente a norma dei paragrafi 6 e 7 non ha emesso la propria decisione. Qualunque sospensione deve essere compatibile con la decisione del collegio arbitrale.

9.   La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 29.2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 29.15, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

10.   La parte richiedente può in qualsiasi momento chiedere alla parte chiamata a rispondere di presentare un'offerta di compensazione temporanea; in tal caso la parte chiamata a rispondere trasmette la suddetta offerta.

Articolo 29.15

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale dopo la sospensione degli obblighi

1.   Quando, dopo la sospensione degli obblighi ad opera della parte richiedente, la parte chiamata a rispondere adotta misure per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale, la parte chiamata a rispondere ne informa l'altra parte e il comitato misto CETA e chiede di porre fine alla sospensione degli obblighi messa in atto dalla parte richiedente.

2.   Se le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 29.2 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica, la parte richiedente chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato misto CETA. Il collegio arbitrale notifica la propria relazione finale alle parti e al comitato misto CETA entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 29.2, la sospensione degli obblighi è revocata.

Sezione D

Disposizioni generali

Articolo 29.16

Regole di procedura

La procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente capo è disciplinata dalle regole di procedura per l'arbitrato di cui all'allegato 29-A, a meno che le parti non decidano diversamente.

Articolo 29.17

Regola generale di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle stabilite dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei collegi arbitrali e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC.

Articolo 29.18

Lodi del collegio arbitrale

I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dal presente accordo.

Articolo 29.19

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia insorta nel quadro del presente capo. Le parti notificano tale soluzione al comitato misto CETA e al collegio arbitrale. Al momento della notifica della soluzione concordata il collegio arbitrale conclude i propri lavori e il procedimento è concluso.

CAPO 30

Disposizioni finali

Articolo 30.1

Parti integranti del presente accordo

I protocolli, gli allegati, le dichiarazioni, le dichiarazioni comuni, le intese e le note in calce del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 30.2

Modifiche

1.   Le parti possono convenire per iscritto di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'entrata in vigore della modifica, oppure alla data concordata dalle parti.

2.   In deroga al paragrafo 1, il comitato misto CETA può decidere di modificare i protocolli e gli allegati del presente accordo. Le parti possono approvare la decisione del comitato misto CETA, conformemente ai rispettivi obblighi ed adempimenti interni necessari per l'entrata in vigore delle modifiche. La decisione entra in vigore a una data concordata dalle parti. Tale procedura non si applica alle modifiche degli allegati I, II e III e alle modifiche degli allegati dei capi 8 (Investimenti), 9 (Scambi transfrontalieri di servizi), 10 (Ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali) e 13 (Servizi finanziari), con l'eccezione dell'allegato 10-A (Elenco dei punti di contatto degli Stati membri dell'Unione europea).

Articolo 30.3

Utilizzo delle preferenze

Per un periodo di 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo le parti si scambiano i dati trimestrali a livello di linee tariffarie per i capi da 1 a 97 del SA, per quanto concerne le importazioni di merci provenienti dall'altra parte e soggette all'applicazione dell'aliquota del dazio della nazione più favorita e alle preferenze tariffarie a norma del presente accordo. Salvo diversa decisione delle parti, tale periodo sarà prorogato di cinque anni e può essere in seguito ulteriormente prorogato dalle parti.

Articolo 30.4

Conto corrente

Le parti autorizzano, in conformità dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale concluso a Bretton Woods il 22 luglio 1944, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti.

Articolo 30.5

Movimenti di capitali

Le parti si consultano onde agevolare i movimenti di capitali tra loro continuando l'attuazione delle rispettive politiche relative alla liberalizzazione del conto capitale e finanziario e sostenendo un quadro stabile e sicuro per gli investimenti a lungo termine.

Articolo 30.6

Diritti dei privati

1.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né può essere interpretata in modo da consentire che il presente accordo possa essere direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

2.   Le parti non prevedono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni un diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il semplice fatto che una misura adottata dall'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.

Articolo 30.7

Entrata in vigore ed applicazione provvisoria

1.   Le parti approvano il presente accordo in conformità dei rispettivi obblighi ed adempimenti interni.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti interni o in altra data convenuta dalle parti.

3.

a)

Le parti possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi ed adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio del presente accordo, o in altra data convenuta dalle parti.

b)

La parte che non intenda applicare a titolo provvisorio una disposizione del presente accordo informa in primo luogo l'altra parte delle disposizioni che non intende applicare a titolo provvisorio e propone di avviare consultazioni senza indugio. Entro 30 giorni dalla notifica l'altra parte può sollevare obiezioni, nel qual caso il presente accordo non è applicato a titolo provvisorio, oppure notificare a sua volta le eventuali disposizioni equivalenti del presente accordo cui tale parte non intende dare applicazione a titolo provvisorio. Qualora l'altra parte sollevi un'obiezione entro 30 giorni dalla seconda notifica, il presente accordo non è applicato a titolo provvisorio.

Le disposizioni che non siano state oggetto di una notifica ad opera di una parte sono applicate a titolo provvisorio da tale parte a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'ultima notifica, o in altra data concordata dalle parti, a condizione che le parti si siano scambiate le notifiche di cui alla lettera a).

c)

Una parte può porre termine all'applicazione a titolo provvisorio del presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con effetto il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica.

d)

Qualora il presente accordo o talune sue disposizioni siano applicati a titolo provvisorio, per «entrata in vigore del presente accordo» le parti intendono la data dell'applicazione a titolo provvisorio. Il comitato misto CETA e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le loro funzioni durante il periodo di applicazione a titolo provvisorio del presente accordo. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti nel caso in cui sia posto termine all'applicazione a titolo provvisorio del presente accordo a norma della lettera c).

4.   Il Canada trasmette le notifiche previste dal presente articolo al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea o al suo successore. L'Unione europea trasmette le notifiche previste dal presente articolo al dipartimento per gli Affari esteri, il commercio e lo sviluppo del Canada o al suo successore.

Articolo 30.8

Denuncia, sospensione o integrazione di altri accordi esistenti

1.   Gli accordi elencati nell'allegato 30-A cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo. La denuncia degli accordi elencati nell'allegato 30-A prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   In deroga al paragrafo 1 può essere presentata una domanda a norma di un accordo elencato nell'allegato 30-A in conformità delle regole e delle procedure stabilite in tale accordo qualora:

a)

il trattamento oggetto della domanda sia stato accordato quando l'accordo non era stato sospeso o denunciato; e

b)

non siano trascorsi più di tre anni dalla data di sospensione o di denuncia dell'accordo.

3.   L'accordo tra la Comunità economica europea e il Canada sul commercio delle bevande alcoliche, concluso a Bruxelles il 28 febbraio 1989, nella versione modificata («accordo del 1989 sulle bevande alcoliche») e l'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose, concluso a Niagara-on-the-Lake il 16 settembre 2003 («accordo del 2003 sui vini e sulle bevande spiritose») sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, nella versione modificata dall'allegato 30-B.

4.   Le disposizioni dell'accordo del 1989 sulle bevande alcoliche o dell'accordo del 2003 sui vini e sulle bevande spiritose, quali modificate e integrate nel presente accordo, prevalgono in caso di incompatibilità tra le disposizioni di tali accordi e qualunque altra disposizione del presente accordo.

5.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo cessa di avere efficacia l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada («accordo sul reciproco riconoscimento»), concluso a Londra il 14 maggio 1998. In caso di applicazione a titolo provvisorio del capo 4 (Ostacoli tecnici agli scambi) in conformità dell'articolo 30.7, paragrafo 3, lettera a), l'accordo sul reciproco riconoscimento nonché i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono sospesi a decorrere dalla data di applicazione a titolo provvisorio. Qualora sia posta fine all'applicazione a titolo provvisorio, cessa la sospensione dell'accordo sul reciproco riconoscimento.

6.   Le parti riconoscono i risultati ottenuti nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, concluso a Ottawa il 17 dicembre 1998 («accordo veterinario») e confermano la loro intenzione di proseguire i lavori nel quadro di tale accordo. L'accordo veterinario cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. In caso di applicazione a titolo provvisorio del capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie) in conformità dell'articolo 30.7, paragrafo 3, lettera a), l'accordo veterinario nonché i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono sospesi a decorrere dalla data di applicazione a titolo provvisorio. Qualora sia posta fine all'applicazione a titolo provvisorio, cessa la sospensione dell'accordo veterinario.

7.   La definizione di «entrata in vigore del presente accordo» di cui all'articolo 30.7, paragrafo 3, lettera d), non si applica al presente articolo.

Articolo 30.9

Denuncia

1.   Una parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta trasmessa al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al dipartimento per gli Affari esteri, il commercio e lo sviluppo del Canada, o ai loro rispettivi successori. Il presente accordo cessa di avere efficacia 180 giorni dopo la data di tale notifica. La parte che trasmetta una notifica di denuncia del presente accordo ne invia una copia anche al comitato misto CETA.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora il presente accordo cessi di avere efficacia, le disposizioni di cui al capo 8 (Investimenti) continuano a produrre effetti per un periodo di 20 anni dopo la data della denuncia del presente accordo per quanto riguarda gli investimenti realizzati prima di tale data.

Articolo 30.10

Adesione di nuovi Stati membri dell'Unione europea

1.   L'Unione europea notifica al Canada qualunque domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese.

2.   Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e il paese candidato all'adesione, l'Unione europea:

a)

fornisce, su richiesta del Canada e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e

b)

tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dal Canada.

3.   L'Unione europea notifica al Canada l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione europea.

4.   Il Comitato misto CETA esamina, con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione di un paese all'Unione europea, gli effetti dell'adesione sul presente accordo e decide in merito alle misure transitorie o agli adeguamenti eventualmente necessari.

5.   Qualunque nuovo Stato membro dell'Unione europea aderisce al presente accordo a decorrere dalla data di adesione all'Unione europea per mezzo di una clausola inserita a tale scopo nell'atto di adesione all'Unione europea. Qualora l'atto di adesione all'Unione europea non preveda l'adesione automatica dello Stato membro dell'Unione europea al presente accordo, lo Stato membro dell'Unione europea interessato aderisce al presente accordo depositando il proprio atto di adesione al presente accordo presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il dipartimento per gli Affari esteri, il commercio e lo sviluppo del Canada, o i loro rispettivi successori.

Articolo 30.11

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на тридесети октомври през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třicátého října dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte oktober to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the thirtieth day of October in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trente octobre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog listopada godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trīsdesmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, dertig oktober tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego października roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de outubro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la treizeci octombrie două mii șaisprezece.

V Bruseli tridsiateho októbra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tridesetega oktobra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den trettionde oktober år tjugohundrasexton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Za Republiku Hrvatsku

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour la Grand-Duché de Luxembourg

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Magyarország részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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For Canada

Pour le Canada

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(1)  Per quanto concerne le merci di cui al capo 89 del SA specificate di seguito, a prescindere dalla loro origine, qualora tali merci siano reintrodotte nel territorio del Canada in provenienza dal territorio dell'Unione europea e siano registrate a norma del Canada Shipping Act 2001, il Canada può applicare al valore della riparazione o della modifica di tali merci l'aliquota del dazio doganale prevista per tali merci in conformità della propria tabella di soppressione dei dazi doganali di cui all'allegato 2-A (Soppressione dei dazi): 8901 10 10, 8901 10 90, 8901 30 00, 8901 90 10, 8901 90 91, 8901 90 99, 8904 00 00, 8905 20 19, 8905 20 20, 8905 90 19, 8905 90 90, 8906 90 19, 8906 90 91, 8906 90 99.

(2)  L'Unione europea attuerà il presente paragrafo mediante il regime di perfezionamento passivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 in modo compatibile con il presente paragrafo.

(3)  L'Unione europea attuerà il presente paragrafo mediante il regime di perfezionamento attivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 in modo compatibile con il presente paragrafo.

(4)  Ai fini del presente articolo, la definizione di «parti interessate» è quella di cui all'articolo 6.11 dell'accordo antidumping e all'articolo 12.9 dell'accordo SCM.

(5)  Si precisa che, secondo quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, gli obblighi di cui al presente capo si applicano alle zone economiche esclusive e alle piattaforme continentali:

a)

del Canada, quali definite all'articolo 1.3 (Ambito di applicazione geografico), lettera a); e

b)

alle quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo quanto previsto all'articolo 1.3 (Ambito di applicazione geografico), lettera b).

(6)  Si precisa che una parte può mantenere in vigore misure relative allo stabilimento o all'acquisizione di un investimento disciplinato e continuare ad applicare tali misure ad un investimento disciplinato in seguito allo stabilimento o all'acquisizione del medesimo.

(7)  Tali servizi comprendono i servizi che richiedono l'uso di un aeromobile per attività specializzate in settori come l'agricoltura, l'edilizia, l'aerofotografia, i rilevamenti e la cartografia, le attività forestali, il pattugliamento e la ricognizione, o la pubblicità aerea, se le attività specializzate sono effettuate dalla persona incaricata dell'esercizio dell'aeromobile.

(8)  Il paragrafo 1, lettera a, punti i), ii) e iii) non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di una merce agricola.

(9)  Nel caso dell'Unione europea, per «sovvenzione» si intendono anche gli «aiuti di Stato» quali definiti nella relativa legislazione.

(10)  Nel caso dell'Unione europea, per «autorità competente» si intende la Commissione europea, in conformità dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(11)  Ciascuna parte può invece proporre di nominare un massimo di cinque membri del tribunale di qualunque nazionalità. In tal caso, ai fini del presente articolo tali membri del tribunale si considerano cittadini nazionali della parte che ne ha proposto la nomina.

(12)  Per maggiore certezza, il fatto che una persona riceva una retribuzione da un governo non è di per sé motivo di incompatibilità.

(13)  Tali servizi comprendono i servizi che richiedono l'uso di un aeromobile per attività specializzate in settori come l'agricoltura, l'edilizia, l'aerofotografia, i rilevamenti e la cartografia, le attività forestali, il pattugliamento e la ricognizione, o la pubblicità aerea, se le attività specializzate sono effettuate dalla persona incaricata dell'esercizio dell'aeromobile.

(14)  La durata del soggiorno ammissibile a norma del presente capo non può essere considerata nel quadro di una richiesta di cittadinanza in uno Stato membro dell'Unione europea.

(15)  Tale disposizione fa salvi i diritti riconosciuti al Canada dagli Stati membri dell'Unione europea nel quadro dei programmi bilaterali di esenzione dai visti.

(16)  L'esperienza professionale deve essere stata acquisita dopo aver raggiunto la maggiore età.

(17)  Se il titolo o la qualifica non sono stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio è prestato, tale parte può stabilire se siano equivalenti a un titolo universitario richiesto nel proprio territorio. Le parti applicano l'allegato 10-C, nel rispetto delle riserve di cui all'allegato 10-E, per valutare detta equivalenza.

(18)  Si precisa che la persona fisica deve essere assunta dall'impresa per l'adempimento del contratto di servizi in forza del quale è stato richiesto l'ingresso temporaneo.

(19)  Se il diploma o la qualifica non sono stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio è prestato, tale parte può stabilire se siano equivalenti a un titolo universitario richiesto nel proprio territorio. Le parti applicano l'allegato 10-C, nel rispetto delle riserve di cui all'allegato 10-E, per valutare detta equivalenza.

(20)  Tale disposizione fa salvi i diritti riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea nel quadro dei programmi bilaterali di esenzione dai visti.

(21)  Fatta eccezione per Malta.

(22)  Il presente capo non si applica ai pescherecci quali definiti dalla legislazione delle parti.

(23)  Per quanto riguarda l'Unione europea, ai fini del presente capo per «navi battenti bandiera di una parte» si intendono le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea.

(24)  Il presente paragrafo non si applica alle navi o ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale soggetti all'Accordo sulle misure di competenza della Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, sottoscritto a Roma il 22 novembre 2009.

(25)  Per modalità e condizioni non discriminatorie si intende un trattamento non meno favorevole di quello riservato a qualunque altra impresa nell'uso di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni simili in circostanze simili.

(26)  Si precisa che la concessione di una licenza ad un numero limitato di imprese per ripartire risorse limitate in base a criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori non rappresenta di per sé un diritto speciale.

(27)  Nella versione inglese del presente accordo i termini «ammunition» e «munitions» sono da considerarsi equivalenti e corrispondono a termine italiano «munizioni».

(28)  Si precisa che il presente paragrafo si applica in ugual misura al termine «Feta».

(29)  Si precisa che il presente paragrafo si applica in ugual misura al termine «Feta».

(30)  Si precisa che, in relazione alla protezione dei dati, per «sostanza chimica» in Canada si intende anche un prodotto biofarmaceutico o radiofarmaceutico regolamentato come farmaco nuovo a norma dei Food and Drug Regulations del Canada.

(31)  Le parti applicano la presente disposizione conformemente alla regola 42 delle regole di procedura per l'arbitrato di cui all'allegato 29-A.

(32)  Le parti applicano la presente disposizione conformemente alla regola 42 delle regole di procedura per l'arbitrato di cui all'allegato 29-A.

(33)  Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

(34)  Le parti convengono che le misure di cui alla lettera b) comprendono misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante.

(35)  L'espressione «traffico di armi, munizioni e materiale bellico» di cui al presente articolo equivale all'espressione «commercio di armi, munizioni e materiale bellico».


ALLEGATO 2-A

SOPPRESSIONE DEI DAZI

1.

Ai fini del presente allegato, comprese le tabelle di ciascuna parte del presente allegato, l'anno 1 indica il periodo di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre dell'anno civile in cui il presente accordo entra in vigore. L'anno 2 inizia il 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, e ogni successiva riduzione dei dazi ha effetto dal 1o gennaio di ciascun anno successivo.

2.

Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, le parti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci originarie di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato per cui è applicata un'aliquota del dazio della nazione più favorita («NPF»), importate dall'altra parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3.

Per le merci originarie dell'altra parte di cui alle tabelle di ciascuna parte del presente allegato, le seguenti categorie di soppressione progressiva si applicano alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 2.4:

a)

i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria A di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo;

b)

i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria B di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in quattro tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazi con effetto dal 1o gennaio dell'anno 4;

c)

i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria C di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in sei tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazi con effetto dal 1o gennaio dell'anno 6;

d)

i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria D di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in otto tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazi con effetto dal 1o gennaio dell'anno 8.

Si precisa che, quando l'Unione europea applica un dazio alle merci delle voci 1001 11 00 e 1001 19 00, al frumento (grano) di alta qualità delle voci ex 1001 99 00, e alle merci delle voci 1002 10 00 e 1002 90 00, ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di un determinato cereale dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento, o in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno, aumentato del 55 % come previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1) in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali, l'Unione europea applica la categoria di soppressione progressiva relativa al dazio che sarebbe applicato a norma del suddetto regolamento, come segue:

Anno

Dazio applicato

1

87,5 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010

2

75 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010

3

62,5 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010

4

50 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010

5

37,5 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010

6

25 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010

7

12,5 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010

8 e ogni anno successivo

0 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 (esente)

e)

i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria S di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in tre tappe uguali a decorrere dal quinto anniversario della data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazi con effetto dal 1o gennaio dell'anno 8;

f)

l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «AV0 + EP» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem; il dazio specifico derivante dal sistema dei prezzi di entrata applicabile a tali merci originarie è mantenuto; e

g)

i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria E di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono esclusi dalla soppressione dei dazi.

4.

L'aliquota di base per la determinazione dell'aliquota delle fasi intermedie del dazio doganale applicabile a una voce è l'aliquota della NPF applicata il 9 giugno 2009.

5.

Ai fini della soppressione dei dazi doganali a norma dell'articolo 2.4, le aliquote delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al millesimo (0,001) più vicino dell'unità monetaria della parte.

Contingenti tariffari

6.

Per la gestione nel corso dell'anno 1 di ciascun contingente tariffario istituito dal presente accordo, le parti calcolano il volume del contingente tariffario scontando il volume calcolato proporzionalmente corrispondente al periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di entrata in vigore del presente accordo. Il quantitativo contingentale così calcolato è reso disponibile alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Contingente tariffario transitorio per i gamberetti lavorati

7.

a)

Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione «TQShrimps» nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno

Quantitativo complessivo annuo

(tonnellate metriche (2))

Da 1 a 7

23 000

b)

L'Unione europea:

i)

gestisce detto contingente tariffario in base al principio «primo arrivato, primo servito»;

ii)

gestisce detto contingente tariffario sulla base dell'anno civile rendendo disponibile l'intero quantitativo contingentale il 1o gennaio di ogni anno; e

iii)

non impone alcuna restrizione sull'uso finale delle merci importate come condizione per la richiesta o l'utilizzo di detto contingente tariffario.

c)

I gamberetti preparati o conservati esportati dal Canada compresi nella sezione B dell'appendice 1 (Contingenti di origine) dell'allegato 5 (Regole di origine specifiche per prodotto) del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine non sono importati nell'Unione europea nell'ambito di detto contingente tariffario.

d)

Le lettere a) e b) si applicano ai gamberetti lavorati classificati nelle linee tariffarie 1605 29 00, 1605 21 90, ex 0306 16 10, ex 0306 17 10, ex 0306 26 10 ed ex 0306 27 10, esclusi quelli in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg.

Contingente tariffario transitorio per i merluzzi congelati

8.

a)

Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione «TQCod» nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera c) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno

Quantitativo complessivo annuo

(tonnellate metriche (3))

Da 1 a 7

1 000

b)

L'Unione europea:

i)

gestisce detto contingente tariffario in base al principio «primo arrivato, primo servito»;

ii)

gestisce detto contingente tariffario sulla base dell'anno civile rendendo disponibile l'intero quantitativo contingentale il 1o gennaio di ogni anno; e

iii)

non impone alcuna restrizione specifica sull'uso finale delle merci importate come condizione per la richiesta o l'utilizzo di detto contingente tariffario.

c)

Il presente punto si applica ai merluzzi congelati classificati nelle linee tariffarie 0304 71 90 e 0304 79 10.

Contingente tariffario transitorio per il frumento (grano) di bassa e media qualità

9.

a)

Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione «TQCW» nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno

Quantitativo complessivo annuo

(tonnellate metriche)

Da 1 a 7

100 000

b)

L'Unione europea gestisce questo contingente tariffario in conformità al regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione del 30 ottobre 2008.

c)

I suddetti quantitativi complessivi esenti da dazi comprendono, a decorrere dall'anno 1, le 38 853 tonnellate attribuite al Canada a norma del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione.

d)

Il presente punto si applica al frumento (grano) di qualità diversa dalla qualità alta, classificato nelle linee tariffarie ex 1001 99 00.

Contingente tariffario per il granturco dolce

10.

a)

Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione «TQSC» nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera c) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno

Quantitativo complessivo annuo

(tonnellate metriche (4))

1

1 333

2

2 667

3

4 000

4

5 333

5

6 667

6 e ogni anno successivo

8 000

b)

L'Unione europea:

i)

gestisce detto contingente tariffario in base al principio «primo arrivato, primo servito»; e

ii)

gestisce detto contingente tariffario sulla base dell'anno civile rendendo disponibile l'intero quantitativo contingentale il 1o gennaio di ogni anno.

c)

Il presente punto si applica alle seguenti linee tariffarie: 0710 40 00 (disponibile solo durante il periodo precedente la soppressione dei dazi per tale merce secondo la categoria di soppressione progressiva dei dazi applicabile a questa voce nella tabella dell'Unione europea del presente allegato) e 2005 80 00.

Contingente tariffario per il bisonte americano

11.

a)

Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione «TQB3» nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno

Quantitativo complessivo annuo

(tonnellate metriche — equivalente peso carcassa)

1 e ogni anno successivo

3 000

b)

Ai fini del calcolo dei quantitativi importati, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 21.

c)

L'Unione europea:

i)

gestisce detto contingente tariffario in base al principio «primo arrivato, primo servito»; e

ii)

gestisce detto contingente tariffario sulla base dell'anno civile rendendo disponibile l'intero quantitativo contingentale il 1o gennaio di ogni anno.

d)

Il presente punto si applica ai bufali classificati nelle seguenti linee tariffarie:

ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51, ex 0210 99 59

Contingente tariffario per le carni di manzo e vitello fresche o refrigerate

12.

a)

Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione «TQB1» nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera f) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno

Quantitativo complessivo annuo

(tonnellate metriche — equivalente peso carcassa)

1

5 140

2

10 280

3

15 420

4

20 560

5

25 700

6 e ogni anno successivo

30 840

b)

I quantitativi complessivi annuali esenti da dazi nella tabella di cui sopra sono maggiorati, a partire dall'anno 1, di 3 200 tonnellate metriche di peso del prodotto (4 160 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità.

c)

Ai fini del calcolo dei quantitativi importati, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 21.

d)

L'Unione europea gestisce questo contingente tariffario, compresi i quantitativi supplementari indicati alla lettera b), attraverso un regime di licenze di importazione quale indicato nella dichiarazione sulla gestione del contingente tariffario o come diversamente concordato tra le parti.

e)

Fatte salve le disposizioni della lettera d), si applicano al presente punto i punti 19 e 20.

f)

Il presente punto si applica alle carni di manzo e vitello classificate nelle seguenti linee tariffarie:

ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00 ed ex 0206 10 95.

Contingente tariffario per le carni di manzo e vitello congelate o altre

13.

a)

Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione «TQB2» nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno

Quantitativo complessivo annuo

(tonnellate metriche — equivalente peso carcassa)

1

2 500

2

5 000

3

7 500

4

10 000

5

12 500

6 e ogni anno successivo

15 000

b)

Ai fini del calcolo dei quantitativi importati, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 21.

c)

L'Unione europea gestisce questo contingente tariffario attraverso un regime di licenze di importazione quale indicato nella dichiarazione sulla gestione del contingente tariffario o come diversamente concordato tra le parti.

d)

Fatte salve le disposizioni della lettera c), si applicano al presente punto i punti 19 e 20.

e)

Il presente punto si applica alle carni di manzo e vitello classificate nelle seguenti linee tariffarie:

ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51 ed ex 0210 99 59.

Contingente tariffario per le carni di animali della specie bovina di alta qualità fresche, refrigerate o congelate

14.

Le merci originarie esportate dal Canada e importate nell'Unione europea attraverso il contingente tariffario OMC esistente per le carni di animali della specie bovina di alta qualità fresche, refrigerate o congelate comprese nelle voci tariffarie NC ex 0201 ed ex 0202 e per i prodotti compresi nelle linee tariffarie NC ex 0206 10 95 ed ex 0206 29 91 pari a 11 500 tonnellate di peso del prodotto, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, sono esenti da dazi alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Contingente tariffario per le carni di maiale

15.

a)

Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci elencate con la menzione «TQP» nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera f) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno

Quantitativo complessivo annuo

(tonnellate metriche — equivalente peso carcassa)

1

12 500

2

25 000

3

37 500

4

50 000

5

62 500

6 e ogni anno successivo

75 000

b)

I quantitativi complessivi annuali esenti da dazi nella tabella di cui sopra sono maggiorati, a partire dall'anno 1, di 4 624 tonnellate metriche di peso del prodotto (5 549 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) in base al volume stabilito nel contingente tariffario OMC dell'Unione europea per il Canada relativo alle carni di maiale.

c)

Ai fini del calcolo dei quantitativi importati, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 21.

d)

L'Unione europea gestisce questo contingente tariffario, compresi i quantitativi supplementari derivanti dal contingente tariffario OMC dell'Unione europea per il Canada relativo alle carni di maiale di cui alla lettera b), attraverso un regime di licenze di importazione quale indicato nella dichiarazione sulla gestione del contingente tariffario o come diversamente concordato tra le parti.

e)

Fatte salve le disposizioni della lettera d), si applicano al presente punto i punti 19 e 20.

f)

Il presente punto si applica alle seguenti linee tariffarie:

0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, e 0210 11 39.

Contingente tariffario per i formaggi

16.

a)

Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione «TRQ Cheese» nella tabella del Canada del presente allegato ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno

Quantitativo complessivo annuo

(tonnellate metriche (5))

1

2 667

2

5 333

3

8 000

4

10 667

5

13 333

6 e ogni anno successivo

16 000

b)

Il Canada gestisce questo contingente tariffario attraverso un regime di licenze di importazione quale indicato nella dichiarazione sulla gestione del contingente tariffario o come diversamente concordato tra le parti.

c)

Fatte salve le disposizioni della lettera b), si applicano al presente punto i punti 19 e 20.

d)

Il presente punto si applica alle seguenti linee tariffarie:

0406 10 10, 0406 20 11, 0406 20 91, 0406 30 10, 0406 40 10, 0406 90 11, 0406 90 21, 0406 90 31, 0406 90 41, 0406 90 51, 0406 90 61, 0406 90 71, 0406 90 81, 0406 90 91, 0406 90 93, 0406 90 95, e 0406 90 98.

Contingente tariffario per i formaggi industriali

17.

a)

Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione «TRQ Industrial Cheese» nella tabella del Canada del presente allegato ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno

Quantitativo complessivo annuo

(tonnellate metriche (6))

1

283

2

567

3

850

4

1 133

5

1 417

6 e ogni anno successivo

1 700

b)

Il Canada gestisce questo contingente tariffario attraverso un regime di licenze di importazione quale indicato nella dichiarazione sulla gestione del contingente tariffario o come diversamente concordato tra le parti.

c)

Fatte salve le disposizioni della lettera b), si applicano al presente punto i punti 19 e 20.

d)

Il presente punto si applica ai formaggi industriali, ovvero ai formaggi utilizzati come ingredienti per la trasformazione secondaria (sottoposti a ulteriore lavorazione), importati alla rinfusa (non destinati alla vendita al dettaglio), classificati nelle seguenti linee tariffarie:

ex 0406 10 10, ex 0406 20 11, ex 0406 20 91, ex 0406 30 10, ex 0406 40 10, ex 0406 90 11, ex 0406 90 21, ex 0406 90 31, ex 0406 90 41, ex 0406 90 51, ex 0406 90 61, ex 0406 90 71, ex 0406 90 81, ex 0406 90 91, ex 0406 90 93, ex 0406 90 95, ed ex 0406 90 98.

Contingente tariffario OMC per i formaggi

18.

Il Canada deve riassegnare, a decorrere dall'anno 1 del presente accordo, 800 tonnellate dei 20 411 866 chilogrammi del contingente tariffario OMC per i formaggi all'Unione europea.

Meccanismo di sottoutilizzo

19.

Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 12, 13, 15, 16 e 17:

a)

se un contingente tariffario è sottoutilizzato, ossia è effettivamente importato nella parte meno del 75 % del quantitativo complessivo annuo del contingente tariffario in un dato anno, le parti si riuniscono, su richiesta di una di esse, in seno al comitato per l'agricoltura istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera a), al fine di affrontare tempestivamente le cause alla base del sottoutilizzo o eventuali altre questioni che incidano sul buon funzionamento del contingente tariffario;

b)

se un contingente tariffario è sottoutilizzato, ossia è effettivamente importato nella parte meno del 75 % del quantitativo complessivo annuo del contingente tariffario in un dato anno per tre anni consecutivi, e qualora tale sottoutilizzo non sia legato alla scarsità dell'offerta o della domanda della merce in esame, la gestione del contingente per l'anno o gli anni successivi è effettuata in base al principio «primo arrivato, primo servito». Per dimostrare la scarsità dell'offerta o della domanda, la parte dimostra chiaramente su una base quantificabile che non è disponibile nel paese di esportazione un'offerta atta a esaurire il contingente tariffario o che il quantitativo del contingente tariffario non poteva essere consumato nel mercato d'importazione. In caso di disaccordo fra le parti in merito ai motivi alla base del sottoutilizzo, la questione è sottoposta ad arbitrato vincolante su richiesta di una parte;

c)

se, successivamente al sottoutilizzo di cui alla lettera b), vi è pieno utilizzo del contingente tariffario, ossia è effettivamente importato nella parte il 90 % o più del quantitativo complessivo annuo del contingente tariffario in un dato anno per due anni consecutivi, le parti possono valutare la possibilità di tornare a un regime di licenze a seguito di consultazioni tra le parti sulla necessità e opportunità di tale ritorno e sulle caratteristiche di tale regime di licenze.

Clausola di revisione

20.

a)

Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 12, 13, 15, 16 e 17, sia a medio termine sia alla fine del periodo d'introduzione progressiva di uno qualsiasi di tali contingenti tariffari, o in qualsiasi altro momento su richiesta motivata di una parte, le parti procedono al riesame del funzionamento del pertinente sistema di gestione del contingente tariffario, tenuto conto in particolare della sua efficacia nell'assicurare l'utilizzo del contingente, delle condizioni di mercato e degli oneri amministrativi connessi al sistema per gli operatori economici e per le parti.

b)

Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 16 e 17, il riesame di cui alla lettera a) comprende anche il metodo di assegnazione che consente l'accesso a nuovi operatori.

c)

Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 12, 13 e 15, il riesame di cui alla lettera a) comprende anche le conseguenze di qualunque modalità di gestione del contingente tariffario convenuta con un paese terzo per le stesse merci nell'ambito di altri negoziati commerciali tra le parti e comprende la possibilità di offrire alla parte esportatrice l'opportunità di realizzare la transizione verso l'approccio convenuto in un altro accordo. Le condizioni della concorrenza in Nord America saranno un elemento essenziale del riesame.

Fattori di conversione

21.

Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 11, 12, 13 e 15, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i seguenti fattori di conversione:

a)

contingenti tariffari di cui ai punti 11, 12 e 13:

Linea tariffaria

Descrizione della linea tariffaria

(solo a fini illustrativi)

Fattore di conversione

0201 10 00

Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

100 %

0201 20 20

Quarti detti «compensati» di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0201 20 30

Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0201 20 50

Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0201 20 90

Carni di animali della specie bovina, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, quarti detti «compensati», busti, quarti anteriori, selle, quarti posteriori)

100 %

0201 30 00

Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate

130 %

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)

100 %

0202 10 00

Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, congelate

100 %

0202 20 10

Quarti detti «compensati» di animali della specie bovina, non disossati, congelati

100 %

0202 20 30

Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati

100 %

0202 20 50

Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati

100 %

0202 20 90

Carni di animali della specie bovina, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, quarti detti «compensati», busti, quarti anteriori, selle, quarti posteriori)

100 %

0202 30 10

Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore intero, escluso il filetto, in un unico pezzo

130 %

0202 30 50

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» di animali della specie bovina, disossati, congelati

130 %

0202 30 90

Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate (escl. quarti anteriori interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore intero, escluso il filetto, in un unico pezzo)

130 %

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, congelati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)

100 %

0210 20 10

Carni di animali della specie bovina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

100 %

0210 20 90

Carni di animali della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

135 %

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, commestibili, salati o in salamoia, secchi o affumicati

100 %

0210 99 59

Frattaglie di animali della specie bovina, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. pezzi detti «onglets» e «hampes»)

100 %

b)

contingente tariffario di cui al punto 15:

Linea tariffaria

Descrizione della linea tariffaria

(solo a fini illustrativi)

Fattore di conversione

0203 12 11

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0203 12 19

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate

100 %

0203 19 11

Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

100 %

0203 19 13

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate

100 %

0203 19 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

100 %

0203 19 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi)

120 %

0203 19 59

Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, nonché parti anteriori, lombate, pancette e loro pezzi)

100 %

0203 22 11

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

100 %

0203 22 19

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate

100 %

0203 29 11

Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelate

100 %

0203 29 13

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate

100 %

0203 29 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelate

100 %

0203 29 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi)

120 %

0203 29 59

Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene nonché prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate, pancette e loro pezzi)

100 %

0210 11 11

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, salati o in salamoia

100 %

0210 11 19

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, salate o in salamoia

100 %

0210 11 31

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, secchi o affumicati

120 %

0210 11 39

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, secche o affumicate

120 %


(1)  GUUE L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

(2)  Espresse in peso netto.

(3)  Espresse in peso netto.

(4)  Espresse in peso netto.

(5)  Espresse in peso netto.

(6)  Espresse in peso netto.


ALLEGATO 2-A

Tabella dei dazi del Canada

Voce tariffaria

Designazione delle merci

Aliquota di base

Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi

Nota

0105 11 22

Polli da carne per la produzione nazionale: oltre i limiti dell'impegno di accesso

238 % MIN 30,8 ¢ ciascuno

E

SSG

0105 94 92

Altri: oltre i limiti dell'impegno di accesso

238 % MIN 1,25 $/kg

E

SSG

0105 99 12

Tacchini e tacchine: oltre i limiti dell'impegno di accesso

154,5 % MIN 1,60 $/kg

E

SSG

0207 11 92

Altre: oltre i limiti dell'impegno di accesso

238 % MIN 1,67 $/kg

E

SSG

0207 12 92

Altre: oltre i limiti dell'impegno di accesso

238 % MIN 1,67 $/kg

E

SSG

0207 13 92

Altri: oltre i limiti dell'impegno di accesso, non disossati

249 % MIN 3,78 $/kg

E

SSG

0207 13 93

Altri: oltre i limiti dell'impegno di accesso, disossati

249 % MIN 6,74 $/kg

E

SSG

0207 14 22

Fegati: oltre i limiti dell'impegno di accesso

238 % MIN 6,45 $/kg

E

SSG

0207 14 92

Altri: oltre i limiti dell'impegno di accesso, non disossati

249 % MIN 3,78 $/kg

E

SSG

0207 14 93

Altri: oltre i limiti dell'impegno di accesso, disossati

249 % MIN 6,74 $/kg

E

SSG

0207 24 12

Per l'industria conserviera: oltre i limiti dell'impegno di accesso

154,5 % MIN 2,11 $/kg

E

SSG

0207 24 92

Altre: oltre i limiti dell'impegno di accesso

154,5 % MIN 1,95 $/kg

E

SSG

0207 25 12

Per l'industria conserviera: oltre i limiti dell'impegno di accesso

154,5 % MIN 2,11 $/kg

E

SSG

0207 25 92

Altre: oltre i limiti dell'impegno di accesso

154,5 % MIN 1,95 $/kg

E

SSG

0207 26 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso, non disossati

165 % MIN 2,94 $/kg

E

SSG

0207 26 30

Oltre i limiti dell'impegno di accesso, disossati

165 % MIN 4,82 $/kg

E

SSG

0207 27 12

Fegati: oltre i limiti dell'impegno di accesso

154,5 % MIN 4,51 $/kg

E

SSG

0207 27 92

Altri: oltre i limiti dell'impegno di accesso, non disossati

165 % MIN 2,94 $/kg

E

SSG

0207 27 93

Altri: oltre i limiti dell'impegno di accesso, disossati

165 % MIN 4,82 $/kg

E

SSG

0209 90 20

Grasso di galli e galline, oltre i limiti dell'impegno di accesso

249 % MIN 6,74 $/kg

E

SSG

0209 90 40

Grasso di tacchini e tacchine, oltre i limiti dell'impegno di accesso

165 % MIN 4,82 $/kg

E

SSG

0210 99 12

Carni di volatili: di galli e galline, oltre i limiti dell'impegno di accesso, non disossate

249 % MIN 5,81 $/kg

E

SSG

0210 99 13

Carni di volatili: di galli e galline, oltre i limiti dell'impegno di accesso, disossate

249 % MIN 10,36 $/kg

E

SSG

0210 99 15

Carni di volatili: di tacchini e tacchine, oltre i limiti dell'impegno di accesso, non disossate

165 % MIN 3,67 $/kg

E

SSG

0210 99 16

Carni di volatili: di tacchini e tacchine, oltre i limiti dell'impegno di accesso, disossate

165 % MIN 6,03 $/kg

E

SSG

0401 10 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

241 % MIN 34,50 $/hl

E

SSG

0401 20 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

241 % MIN 34,50 $/hl

E

SSG

0401 40 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

292,5 % MIN 2,48 $/kg

E

SSG

0401 50 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

292,5 % MIN 2,48 $/kg

E

SSG

0402 10 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

201,5 % MIN 2,01 $/kg

E

SSG

0402 21 12

Latte: oltre i limiti dell'impegno di accesso

243 % MIN 2,82 $/kg

E

SSG

0402 21 22

Crema di latte: oltre i limiti dell'impegno di accesso

295,5 % MIN 4,29 $/kg

E

SSG

0402 29 12

Latte: oltre i limiti dell'impegno di accesso

243 % MIN 2,82 $/kg

E

SSG

0402 29 22

Crema di latte: oltre i limiti dell'impegno di accesso

295,5 % MIN 4,29 $/kg

E

SSG

0402 91 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

259 % MIN 78,9 ¢/kg

E

SSG

0402 99 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

255 % MIN 95,1 ¢/kg

E

SSG

0403 10 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

237,5 % MIN 46,6 ¢/kg

E

SSG

0403 90 12

Latticello in polvere: oltre i limiti dell'impegno di accesso

208 % MIN 2,07 $/kg

E

SSG

0403 90 92

Altri: oltre i limiti dell'impegno di accesso

216,5 % MIN 2,15 $/kg

E

SSG

0404 10 22

Siero di latte in polvere: oltre i limiti dell'impegno di accesso

208 % MIN 2,07 $/kg

E

SSG

0404 10 90

Altri

11 %

C

 

0404 90 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

270 % MIN 3,15 $/kg

E

SSG

0405 10 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

298,5 % MIN 4,00 $/kg

E

SSG

0405 20 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

274,5 % MIN 2,88 $/kg

E

SSG

0405 90 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

313,5 % MIN 5,12 $/kg

E

SSG

0406 10 10

Nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 10 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 4,52 $/kg

E

SSG

0406 20 11

Cheddar e del tipo Cheddar: nei limiti dell'impegno di accesso

2,84 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 20 12

Cheddar e del tipo Cheddar: oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 3,58 $/kg

E

SSG

0406 20 91

Altri: nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 20 92

Altri: oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 5,11 $/kg

E

SSG

0406 30 10

Nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 30 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 4,34 $/kg

E

SSG

0406 40 10

Nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 40 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 5,33 $/kg

E

SSG

0406 90 11

Cheddar e del tipo Cheddar: nei limiti dell'impegno di accesso

2,84 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 12

Cheddar e del tipo Cheddar: oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 3,53 $/kg

E

SSG

0406 90 21

Camembert e del tipo Camembert: nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 22

Camembert e del tipo Camembert: oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 5,78 $/kg

E

SSG

0406 90 31

Brie e del tipo Brie: nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 32

Brie e del tipo Brie: oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 5,50 $/kg

E

SSG

0406 90 41

Gouda e del tipo Gouda: nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 42

Gouda e del tipo Gouda: oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 4,23 $/kg

E

SSG

0406 90 51

Provolone e del tipo Provolone: nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 52

Provolone e del tipo Provolone: oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 5,08 $/kg

E

SSG

0406 90 61

Mozzarella e del tipo Mozzarella: nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 62

Mozzarella e del tipo Mozzarella: oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 3,53 $/kg

E

SSG

0406 90 71

Emmental svizzero e del tipo Emmental svizzero: nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 72

Emmental svizzero e del tipo Emmental svizzero: oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 4,34 $/kg

E

SSG

0406 90 81

Gruyère e del tipo Gruyère: nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 82

Gruyère e del tipo Gruyère: oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 5,26 $/kg

E

SSG

0406 90 91

Altri: Havarti e del tipo Havarti, nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 92

Altri: Havarti e del tipo Havarti, oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 4,34 $/kg

E

SSG

0406 90 93

Altri: Parmigiano e del tipo Parmigiano, nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 94

Altri: Parmigiano e del tipo Parmigiano, oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 5,08 $/kg

E

SSG

0406 90 95

Altri: Romano e del tipo Romano, nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 96

Altri: Romano e del tipo Romano, oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 5,15 $/kg

E

SSG

0406 90 98

Altri: altri, nei limiti dell'impegno di accesso

3,32 ¢/kg

A

TRQ Cheese, TRQ Industrial Cheese

0406 90 99

Altri: altri, oltre i limiti dell'impegno di accesso

245,5 % MIN 3,53 $/kg

E

SSG

0407 11 12

Da cova, per polli da carne: oltre i limiti dell'impegno di accesso

238 % MIN 2,91 $/dz

E

SSG

0407 11 92

Altre: oltre i limiti dell'impegno di accesso

163,5 % MIN 79,9 ¢/dz

E

SSG

0407 21 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

163,5 % MIN 79,9 ¢/dz

E

SSG

0407 90 12

Di galline: oltre i limiti dell'impegno di accesso

163,5 % MIN 79,9 ¢/dz

E

SSG

0408 11 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

6,12 $/kg

E

SSG

0408 19 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

1,52 $/kg

E

SSG

0408 91 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

6,12 $/kg

E

SSG

0408 99 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

1,52 $/kg

E

SSG

0603 11 00

Rose

10,5 %

B

 

0603 13 10

Cymbidium

16 %

B

 

0603 13 90

Altri

12,5 %

B

 

0603 14 00

Crisantemi

8 %

B

 

1003 10 12

Per il maltaggio: oltre i limiti dell'impegno di accesso

94,5 %

C

 

1003 90 12

Per il maltaggio: oltre i limiti dell'impegno di accesso

94,5 %

C

 

1107 10 12

Intero: oltre i limiti dell'impegno di accesso

157,00 $/tm

C

 

1107 10 92

Altro: oltre i limiti dell'impegno di accesso

160,10 $/tm

C

 

1107 20 12

Intero: oltre i limiti dell'impegno di accesso

141,50 $/tm

C

 

1108 13 00

Fecola di patate

10,5 %

C

 

1517 10 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

82,28 ¢/kg

E

SSG

1517 90 22

Succedanei del burro: oltre i limiti dell'impegno di accesso

218 % MIN 2,47 $/kg

E

SSG

1601 00 22

Di galli e galline, diversi da quelli in scatola o in vasi di vetro: diversi da quelli di galline che hanno cessato di deporre le uova, oltre i limiti dell'impegno di accesso

238 %

E

SSG

1601 00 32

Di tacchini e tacchine, diversi da quelli in scatola o in vasi di vetro: oltre i limiti dell'impegno di accesso

154,5 %

E

SSG

1602 20 22

Purea di galli e galline, diversa da quella in scatola o in vasi di vetro: oltre i limiti dell'impegno di accesso

238 %

E

SSG

1602 20 32

Purea di tacchini e tacchine, diversa da quella in scatola o in vasi di vetro: oltre i limiti dell'impegno di accesso

154,5 %

E

SSG

1602 31 13

Piatti preparati: altri, oltre i limiti dell'impegno di accesso, non disossati

169,5 % MIN 3,76 $/kg

E

SSG

1602 31 14

Piatti preparati: altri, oltre i limiti dell'impegno di accesso, disossati

169,5 % MIN 6,18 $/kg

E

SSG

1602 31 94

Altri: altri, oltre i limiti dell'impegno di accesso, non disossati

165 % MIN 3,67 $/kg

E

SSG

1602 31 95

Altri: altri, oltre i limiti dell'impegno di accesso, disossati

165 % MIN 6,03 $/kg

E

SSG

1602 32 13

Piatti preparati: altri, oltre i limiti dell'impegno di accesso, non disossati

253 % MIN 5,91 $/kg

E

SSG

1602 32 14

Piatti preparati: altri, oltre i limiti dell'impegno di accesso, disossati

253 % MIN 10,54 $/kg

E

SSG

1602 32 94

Altri: altri, oltre i limiti dell'impegno di accesso, non disossati

249 % MIN 5,81 $/kg

E

SSG

1602 32 95

Altri: altri, oltre i limiti dell'impegno di accesso, disossati

249 % MIN 10,36 $/kg

E

SSG

1701 91 90

Altri

30,86 $/tm

S

 

1701 99 90

Altri

30,86 $/tm

S

 

1806 20 22

Miscele per gelati alla panna o al latte al gusto cioccolato: oltre i limiti dell'impegno di accesso

265 % MIN 1,15 $/kg

E

SSG

1806 90 12

Miscele per gelati alla panna o al latte al gusto cioccolato: oltre i limiti dell'impegno di accesso

265 % MIN 1,15 $/kg

E

SSG

1901 20 12

In imballaggi di peso unitario inferiore o uguale a 11,34 kg: contenenti, in peso, più del 25 % di materia grassa butirrica, non condizionate per la vendita al minuto, oltre i limiti dell'impegno di accesso

246 % MIN 2,85 $/kg

E

SSG

1901 20 22

Alla rinfusa o in imballaggi di peso unitario superiore a 11,34 kg: contenenti, in peso, più del 25 % di materia grassa butirrica, non condizionate per la vendita al minuto, oltre i limiti dell'impegno di accesso

244 % MIN 2,83 $/kg

E

SSG

1901 90 32

Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , contenenti, in peso secco, più del 10 % ma meno del 50 % di solidi del latte: miscele per gelati alla panna o al latte, oltre i limiti dell'impegno di accesso

267,5 % MIN 1,16 $/kg

E

SSG

1901 90 34

Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , contenenti, in peso secco, più del 10 % ma meno del 50 % di solidi del latte: altre, non condizionate per la vendita al minuto, oltre i limiti dell'impegno di accesso

250,5 % MIN 2,91 $/kg

E

SSG

1901 90 52

Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 contenenti, in peso secco, 50 % o più di solidi del latte: miscele per gelati alla panna o al latte, oltre i limiti dell'impegno di accesso

267,5 % MIN 1,16 $/kg

E

SSG

1901 90 54

Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 contenenti, in peso secco, 50 % o più di solidi del latte: altre, non condizionate per la vendita al minuto, oltre i limiti dell'impegno di accesso

250,5 % MIN 2,91 $/kg

E

SSG

2105 00 92

Altri: oltre i limiti dell'impegno di accesso

277 % MIN 1,16 $/kg

E

SSG

2106 90 32

Succedanei del latte, della crema di latte o del burro; preparazioni atte ad essere utilizzate come succedanei del burro: succedanei del latte, della crema di latte o del burro, contenenti, in peso, il 50 % o più di derivati del latte, oltre i limiti dell'impegno di accesso

212 % MIN 2,11 $/kg

E

SSG

2106 90 34

Succedanei del latte, della crema di latte o del burro; preparazioni atte ad essere utilizzate come succedanei del burro: preparazioni contenenti, in peso, più del 15 % di materie grasse del latte, ma meno del 50 %, in peso, di derivati del latte, atte ad essere utilizzate come succedanei del burro, oltre i limiti dell'impegno di accesso

212 % MIN 2,11 $/kg

E

SSG

2106 90 52

Preparazioni a base di uova: oltre i limiti dell'impegno di accesso

1,45 $/kg

E

SSG

2106 90 94

Altre: contenenti, in peso, il 50 % o più di derivati del latte, oltre i limiti dell'impegno di accesso

274,5 % MIN 2,88 $/kg

E

SSG

2202 90 43

Bevande contenenti latte: altre, contenenti, in peso, il 50 % o più di derivati del latte, non condizionate per la vendita al minuto, oltre i limiti dell'impegno di accesso

256 % MIN 36,67 $/hl

E

SSG

2309 90 32

Alimenti completi e alimenti complementari, compresi i concentrati: contenenti, in peso allo stato secco, 50 % o più di sostanza lattica non grassa, oltre i limiti dell'impegno di accesso

205,5 % MIN 1,64 $/kg

E

SSG

3502 11 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

6,12 $/kg

E

SSG

3502 19 20

Oltre i limiti dell'impegno di accesso

1,52 $/kg

E

SSG

8702 10 10

Ideati per il trasporto di 16 persone o più, compreso il conducente

6,1 %

C

 

8702 10 20

Ideati per il trasporto di 10 — 15 persone, compreso il conducente

6,1 %

C

 

8702 90 10

Ideati per il trasporto di 16 persone o più, compreso il conducente

6,1 %

C

 

8702 90 20

Ideati per il trasporto di 10 — 15 persone, compreso il conducente

6,1 %

C

 

8703 21 90

Altri

6,1 %

C

 

8703 22 00

Di cilindrata superiore a 1 000  cm3 ed inferiore o uguale a 1 500  cm3

6,1 %

D

 

8703 23 00

Di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ed inferiore o uguale a 3 000  cm3

6,1 %

D

 

8703 24 00

Di cilindrata superiore a 3 000  cm3

6,1 %

D

 

8703 31 00

Di cilindrata inferiore o uguale a 1 500  cm3

6,1 %

D

 

8703 32 00

Di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ed inferiore o uguale a 2 500  cm3

6,1 %

D

 

8703 33 00

Di cilindrata superiore a 2 500  cm3

6,1 %

D

 

8703 90 00

Altri

6,1 %

C

 

8704 21 90

Altri

6,1 %

B

 

8704 22 00

Di peso a pieno carico superiore a 5 tm ed inferiore o uguale a 20 tm

6,1 %

B

 

8704 23 00

Di peso a pieno carico superiore a 20 tm

6,1 %

B

 

8704 31 00

Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 tm

6,1 %

B

 

8704 32 00

Di peso a pieno carico superiore a 5 tm

6,1 %

B

 

8901 10 10

Di dimensioni superiori a una lunghezza di 294,13 m e una larghezza di 32,31 m

25 %

D

 

8901 10 90

Altri

25 %

D

 

8901 30 00

Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20

25 %

B

 

8901 90 10

Navi senza ponte

15 %

B

 

8901 90 91

Altre: di dimensioni superiori a una lunghezza di 294,13 m e una larghezza di 32,31 m

25 %

B

 

8901 90 99

Altre: altre

25 %

B

 

8904 00 00

Rimorchiatori e spintori

25 %

D

 

8905 20 19

Piattaforme di perforazione: altre

20 %

B

 

8905 20 20

Piattaforme di sfruttamento

25 %

B

 

8905 90 19

Navi, chiatte ed impianti galleggianti, di perforazione: altri

20 %

B

 

8905 90 90

Altri

25 %

B

 

8906 90 19

Navi senza ponte: altre

15 %

B

 

8906 90 91

Altre: di dimensioni superiori a una lunghezza di 294,13 m e una larghezza di 32,31 m

25 %

B

 

8906 90 99

Altre: altre

25 %

B

 

Tabella dei dazi dell'Unione europea

Voce tariffaria (NC2015)

Designazione delle merci NC2015 (cfr. nota 1)

Aliquota di base

Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi

Nota

0105 11 91

– – – –

Razze ovaiole

52 €/1 000  p/st

E

 

0105 11 99

– – – –

altri

52 €/1 000  p/st

E

 

0105 94 00

– –

Galli e galline

20,9 €/100 kg/net

E

 

0105 99 30

– – –

Tacchini e tacchine

23,8 €/100 kg/net

E

 

0201 10 00

in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

E

TQB1, TQB3

0201 20 20

– –

Quarti detti «compensati»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

E

TQB1, TQB3

0201 20 30

– –

Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 €/100 kg/net

E

TQB1, TQB3

0201 20 50

– –

Selle e quarti posteriori

12,8 + 212,2 €/100 kg/net

E

TQB1, TQB3

0201 20 90

– –

altri

12,8 + 265,2 €/100 kg/net

E

TQB1, TQB3

0201 30 00

disossate

12,8 + 303,4 €/100 kg/net

E

TQB1, TQB3

0202 10 00

in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0202 20 10

– –

Quarti detti «compensati»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0202 20 30

– –

Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0202 20 50

– –

Selle e quarti posteriori

12,8 + 221,1 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0202 20 90

– –

altri

12,8 + 265,3 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0202 30 10

– –

Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

12,8 + 221,1 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0202 30 50

– –

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»

12,8 + 221,1 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0202 30 90

– –

altre

12,8 + 304,1 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0203 12 11

– – – –

Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net

E

TQP

0203 12 19

– – – –

Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net

E

TQP

0203 19 11

– – – –

Parti anteriori e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net

E

TQP

0203 19 13

– – – –

Lombate e loro pezzi

86,9 €/100 kg/net

E

TQP

0203 19 15

– – – –

Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 €/100 kg/net

E

TQP

0203 19 55

– – – – –

disossate

86,9 €/100 kg/net

E

TQP

0203 19 59

– – – – –

altre

86,9 €/100 kg/net

E

TQP

0203 22 11

– – – –

Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net

E

TQP

0203 22 19

– – – –

Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net

E

TQP

0203 29 11

– – – –

Parti anteriori e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net

E

TQP

0203 29 13

– – – –

Lombate e loro pezzi

86,9 €/100 kg/net

E

TQP

0203 29 15

– – – –

Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 €/100 kg/net

E

TQP

0203 29 55

– – – – –

disossate

86,9 €/100 kg/net

E

TQP

0203 29 59

– – – – –

altre

86,9 €/100 kg/net

E

TQP

0205 00 80

congelate

5,1

B

 

0206 10 95

– – –

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

12,8 + 303,4 €/100 kg/net

E

TQB1, TQB3

0206 29 91

– – – –

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

12,8 + 304,1 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0206 80 91

– – –

delle specie equina, asinina o mulesca

6,4

B

 

0206 90 91

– – –

delle specie equina, asinina o mulesca

6,4

B

 

0207 11 10

– – –

presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»

26,2 €/100 kg/net

E

 

0207 11 30

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»

29,9 €/100 kg/net

E

 

0207 11 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

32,5 €/100 kg/net

E

 

0207 12 10

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»

29,9 €/100 kg/net

E

 

0207 12 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

32,5 €/100 kg/net

E

 

0207 13 10

– – – –

disossati

102,4 €/100 kg/net

E

 

0207 13 20

– – – – –

Metà o quarti

35,8 €/100 kg/net

E

 

0207 13 30

– – – – –

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net

E

 

0207 13 40

– – – – –

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net

E

 

0207 13 50

– – – – –

Petti e loro pezzi

60,2 €/100 kg/net

E

 

0207 13 60

– – – – –

Cosce e loro pezzi

46,3 €/100 kg/net

E

 

0207 13 70

– – – – –

altri

100,8 €/100 kg/net

E

 

0207 13 91

– – – –

Fegati

6,4

E

 

0207 13 99

– – – –

altri

18,7 €/100 kg/net

E

 

0207 14 10

– – – –

disossati

102,4 €/100 kg/net

E

 

0207 14 20

– – – – –

Metà o quarti

35,8 €/100 kg/net

E

 

0207 14 30

– – – – –

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net

E

 

0207 14 40

– – – – –

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net

E

 

0207 14 50

– – – – –

Petti e loro pezzi

60,2 €/100 kg/net

E

 

0207 14 60

– – – – –

Cosce e loro pezzi

46,3 €/100 kg/net

E

 

0207 14 70

– – – – –

altri

100,8 €/100 kg/net

E

 

0207 14 91

– – – –

Fegati

6,4

E

 

0207 14 99

– – – –

altri

18,7 €/100 kg/net

E

 

0207 24 10

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

34 €/100 kg/net

E

 

0207 24 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

37,3 €/100 kg/net

E

 

0207 25 10

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

34 €/100 kg/net

E

 

0207 25 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

37,3 €/100 kg/net

E

 

0207 26 10

– – – –

disossati

85,1 €/100 kg/net

E

 

0207 26 20

– – – – –

Metà o quarti

41 €/100 kg/net

E

 

0207 26 30

– – – – –

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net

E

 

0207 26 40

– – – – –

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net

E

 

0207 26 50

– – – – –

Petti e loro pezzi

67,9 €/100 kg/net

E

 

0207 26 60

– – – – – –

Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 €/100 kg/net

E

 

0207 26 70

– – – – – –

altri

46 €/100 kg/net

E

 

0207 26 80

– – – – –

altri

83 €/100 kg/net

E

 

0207 26 91

– – – –

Fegati

6,4

E

 

0207 26 99

– – – –

altri

18,7 €/100 kg/net

E

 

0207 27 10

– – – –

disossati

85,1 €/100 kg/net

E

 

0207 27 20

– – – – –

Metà o quarti

41 €/100 kg/net

E

 

0207 27 30

– – – – –

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net

E

 

0207 27 40

– – – – –

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net

E

 

0207 27 50

– – – – –

Petti e loro pezzi

67,9 €/100 kg/net

E

 

0207 27 60

– – – – – –

Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 €/100 kg/net

E

 

0207 27 70

– – – – – –

altri

46 €/100 kg/net

E

 

0207 27 80

– – – – –

altri

83 €/100 kg/net

E

 

0207 27 91

– – – –

Fegati

6,4

E

 

0207 27 99

– – – –

altri

18,7 €/100 kg/net

E

 

0210 11 11

– – – – –

Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net

E

TQP

0210 11 19

– – – – –

Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net

E

TQP

0210 11 31

– – – – –

Prosciutti e loro pezzi

151,2 €/100 kg/net

E

TQP

0210 11 39

– – – – –

Spalle e loro pezzi

119 €/100 kg/net

E

TQP

0210 20 10

– –

non disossate

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0210 20 90

– –

disossate

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0210 92 91

– – – –

Carni

130 €/100 kg/net

B

 

0210 92 92

– – – –

Frattaglie

15,4

B

 

0210 92 99

– – – –

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

D

 

0210 99 10

– – – –

di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

6,4

B

 

0210 99 21

– – – – –

non disossate

222,7 €/100 kg/net

D

 

0210 99 29

– – – – –

disossate

311,8 €/100 kg/net

D

 

0210 99 31

– – – –

di renne

15,4

B

 

0210 99 39

– – – –

altre

130 €/100 kg/net

B

 

0210 99 51

– – – – –

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

E

TQB2, TQB3

0210 99 59

– – – – –

altre

12,8

E

TQB2, TQB3

0210 99 79

– – – – – –

altri

6,4

B

 

0210 99 85

– – – – –

altre

15,4

B

 

0210 99 90

– – –

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

D

 

0304 71 90

– – –

altri

7,5

D

TQCod

0304 79 10

– – –

Pesci della specie Boreogadus saida

7,5

D

TQCod

0305 43 00

– –

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

14

D

 

ex 0305 72 00 (cfr. nota 2)

– –

Teste, code e stomaco di pesci

13

D

 

ex 0305 79 00 (cfr. nota 2)

– –

altri

13

D

 

0306 12 05

– – –

affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

C

 

0306 12 10

– – – –

interi

6

B

 

0306 12 90

– – – –

altri

16

B

 

0306 14 05

– – –

affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

8

D

 

0306 14 90

– – – –

altri

7,5

B

 

ex 0306 16 10 (cfr. nota 3)

– – –

affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

D

TQShrimps

ex 0306 17 10 (cfr. nota 3)

– – –

affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

D

TQShrimps

0306 22 30

– – – –

affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

C

 

0306 24 10

– – –

affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

8

D

 

ex 0306 26 10 (cfr. nota 3)

– – –

affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

D

TQShrimps

ex 0306 27 10 (cfr. nota 3)

– – –

affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

D

TQShrimps

0307 19 10

– – –

affumicate, anche separate dalla loro conchiglia, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate

20

C

 

0307 29 05

– – –

affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

C

 

0307 39 05

– – –

affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

D

 

0307 49 05

– – –

affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

C

 

0307 59 05

– – –

affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

C

 

0307 60 10

– –

affumicate, anche separate dalla loro conchiglia, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate

20

C

 

0307 79 10

– – –

affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

C

 

0307 89 10

– – –

affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

C

 

0307 99 10

– – –

affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati

20

C

 

0407 11 00

– –

di galline della specie Gallus domesticus

35 €/1 000  p/st

E

 

0407 19 19

– – – –

altri

35 €/1 000  p/st

E

 

0407 21 00

– –

di galline della specie Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net

E

 

0407 29 10

– – –

di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net

E

 

0407 90 10

– –

di volatili da cortile

30,4 €/100 kg/net

E

 

0408 11 80

– – –

altri

142,3 €/100 kg/net

E

 

0408 19 81

– – – –

liquidi

62 €/100 kg/net

E

 

0408 19 89

– – – –

altri, compresi congelati

66,3 €/100 kg/net

E

 

0408 91 80

– – –

altri

137,4 €/100 kg/net

E

 

0408 99 80

– – –

altri

35,3 €/100 kg/net

E

 

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0707 00 05

Cetrioli

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0709 91 00

– –

Carciofi

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0709 93 10

– – –

Zucchine

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0710 40 00

Granturco dolce

5,1 + 9,4 €/100 kg/net

D

TQSC

0805 10 20

– –

Arance dolci, fresche

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0805 20 10

– –

Clementine

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0805 20 30

– –

Monreal e satsuma

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0805 20 50

– –

Mandarini e wilkings

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0805 20 70

– –

Tangerini

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0805 20 90

– –

altri

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0805 50 10

– –

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0806 10 10

– –

da tavola

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0808 10 80

– –

altre

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0808 30 90

– –

altre

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0809 10 00

Albicocche

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0809 21 00

– –

Ciliegie acide (Prunus cerasus)

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0809 29 00

– –

altre

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0809 30 10

– –

Pesche noci

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0809 30 90

– –

altre

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

0809 40 05

– –

Prugne

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

1001 11 00

– –

destinato alla semina

148 €/t

D

 

1001 19 00

– –

altro

148 €/t

D

 

1001 91 90

– – –

altri

95 €/t

D

 

1001 99 00

– –

altro

95 €/t

D

TQCW

1002 10 00

destinata alla semina

93 €/t

D

 

1002 90 00

altra

93 €/t

D

 

1003 90 00

altro

93 €/t

D

 

1004 10 00

destinata alla semina

89 €/t

D

 

1004 90 00

altra

89 €/t

D

 

1108 11 00

– –

Amido di frumento (grano)

224 €/t

D

 

1108 12 00

– –

Amido di granturco

166 €/t

D

 

1108 13 00

– –

Fecola di patate

166 €/t

D

 

1108 14 00

– –

Fecola di manioca

166 €/t

D

 

1108 19 10

– – –

Amido di riso

216 €/t

D

 

1108 19 90

– – –

altri

166 €/t

D

 

1604 14 21

– – – – –

sotto olio vegetale

24

D

 

1604 14 26

– – – – – –

Filetti detti «loins»

24

D

 

1604 14 28

– – – – – –

altri

24

D

 

1604 14 31

– – – – –

sotto olio vegetale

24

D

 

1604 14 36

– – – – – –

Filetti detti «loins»

24

D

 

1604 14 38

– – – – – –

altri

24

D

 

1604 14 41

– – – – –

sotto olio vegetale

24

D

 

1604 14 46

– – – – – –

Filetti detti «loins»

24

D

 

1604 14 48

– – – – – –

altri

24

D

 

1604 14 90

– – –

Boniti (Sarda spp.)

25

D

 

1604 20 70

– – –

di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

24

D

 

1605 10 00

-

Granchi

8

D

 

1605 21 90

– – –

altri

20

D

TQShrimps

1605 29 00

– –

altri

20

D

TQShrimps

1605 30 90

– –

altri

20

C

 

1605 51 00

– –

Ostriche

20

C

 

1605 52 00

– –

Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini

20

C

 

1605 53 10

– – –

in recipienti ermeticamente chiusi

20

D

 

1605 53 90

– – –

altri

20

D

 

1605 54 00

– –

Seppie e calamari

20

C

 

1605 55 00

– –

Polpi

20

C

 

1605 56 00

– –

Vongole, cardidi e arche

20

C

 

1605 57 00

– –

Abaloni

20

C

 

1605 58 00

– –

Lumache, diverse da quelle di mare

20

C

 

1605 59 00

– –

altri

20

C

 

1701 12 10

– – –

destinati ad essere raffinati

33,9 €/100 kg/net

D

 

1701 12 90

– – –

altri

41,9 €/100 kg/net

D

 

1701 13 10

– – –

destinati ad essere raffinati

33,9 €/100 kg/net

D

 

1701 13 90

– – –

altri

41,9 €/100 kg/net

D

 

1701 14 10

– – –

destinati ad essere raffinati

33,9 €/100 kg/net

D

 

1701 14 90

– – –

altri

41,9 €/100 kg/net

D

 

1701 91 00

– –

con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

41,9 €/100 kg/net

D

 

1701 99 10

– – –

Zuccheri bianchi

41,9 €/100 kg/net

D

 

1701 99 90

– – –

altri

41,9 €/100 kg/net

D

 

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net

E

TQSC

2009 61 10

– – –

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

2009 69 19

– – – –

altri

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

2009 69 51

– – – – –

concentrati

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

2009 69 59

– – – – –

altri

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

2204 30 92

– – – –

concentrati

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

2204 30 94

– – – –

altri

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

2204 30 96

– – – –

concentrati

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

2204 30 98

– – – –

altri

Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (pagg. 679-718)

AV0+EP

 

8702 10 11

– – –

nuovi

16

C

 

8702 10 19

– – –

usati

16

C

 

8702 10 91

– – –

nuovi

10

C

 

8702 10 99

– – –

usati

10

C

 

8702 90 11

– – – –

nuovi

16

C

 

8702 90 19

– – – –

usati

16

C

 

8702 90 31

– – – –

nuovi

10

C

 

8702 90 39

– – – –

usati

10

C

 

8702 90 90

– –

altri

10

C

 

8703 21 10

– – –

nuovi

10

C

 

8703 22 10

– – –

nuovi

10

D

 

8703 22 90

– – –

usati

10

D

 

8703 23 11

– – – –

Campers e motorcaravans

10

D

 

8703 23 19

– – – –

altri

10

D

 

8703 23 90

– – –

usati

10

D

 

8703 24 10

– – –

nuovi

10

D

 

8703 24 90

– – –

usati

10

D

 

8703 31 10

– – –

nuovi

10

D

 

8703 31 90

– – –

usati

10

D

 

8703 32 11

– – – –

Campers e motorcaravans

10

D

 

8703 32 19

– – – –

altri

10

D

 

8703 32 90

– – –

usati

10

D

 

8703 33 11

– – – –

Campers e motorcaravans

10

D

 

8703 33 19

– – – –

altri

10

D

 

8703 33 90

– – –

usati

10

D

 

8703 90 10

– –

azionati da motore elettrico

10

C

 

8703 90 90

– –

altri

10

C

 

8704 21 10

– – –

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

B

 

8704 21 31

– – – – –

nuovi

22

B

 

8704 21 39

– – – – –

usati

22

B

 

8704 21 91

– – – – –

nuovi

10

B

 

8704 21 99

– – – – –

usati

10

B

 

8704 22 10

– – –

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

B

 

8704 22 91

– – – –

nuovi

22

B

 

8704 22 99

– – – –

usati

22

B

 

8704 23 10

– – –

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

B

 

8704 23 91

– – – –

nuovi

22

B

 

8704 23 99

– – – –

usati

22

B

 

8704 31 10

– – –

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

B

 

8704 31 31

– – – – –

nuovi

22

B

 

8704 31 39

– – – – –

usati

22

B

 

8704 31 91

– – – – –

nuovi

10

B

 

8704 31 99

– – – – –

usati

10

B

 

8704 32 10

– – –

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

B

 

8704 32 91

– – – –

nuovi

22

B

 

8704 32 99

– – – –

usati

22

B

 

Nota 1:

La gamma dei prodotti del presente elenco è determinata in base ai codici NC esistenti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione.

Nota 2:

ex 0305 72 00 ed ex 0305 79 00 — solo di trote, di cui al codice NC 0305 43 00 .

Nota 3:

ex 0306 16 10 , ex 0306 17 10 , ex 0306 26 10 ed ex 0306 27 10 — esclusi quelli in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 2 kg.


ALLEGATO 2-B

DICHIARAZIONE DELLE PARTI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

SEZIONE A

Dichiarazione relativa alla gestione da parte dell'Unione europea dei contingenti tariffari per le carni bovine e suine a norma del presente accordo

1.

Il principio generale è che la gestione dei contingenti tariffari dovrebbe essere quanto più possibile favorevole agli scambi. Più precisamente, essa non deve compromettere o invalidare gli impegni relativi all'accesso al mercato negoziati dalle parti; deve essere trasparente e prevedibile, ridurre al minimo i costi di transazione per gli operatori commerciali, massimizzare i tassi di utilizzo e mirare a evitare possibili speculazioni.

Struttura del regime di licenze di importazione

Sottoperiodi trimestrali con riporto tra periodi dei quantitativi inutilizzati del contingente tariffario

2.

In ciascuno dei quattro trimestri della campagna di commercializzazione, il 25 % del quantitativo del contingente tariffario annuo sarà messo a disposizione per le domande di licenza.

3.

Eventuali quantitativi rimasti disponibili alla fine di un trimestre saranno automaticamente riportati al successivo trimestre fino alla fine della campagna di commercializzazione.

Periodo di presentazione delle domande di licenza di importazione

4.

Le domande di licenza di importazione saranno ammesse fino a 45 giorni di calendario prima dell'inizio di ciascun trimestre e le licenze di importazione saranno rilasciate almeno 30 giorni di calendario prima dell'inizio del trimestre.

5.

Se la richiesta di licenze durante il periodo di presentazione delle domande supera i quantitativi disponibili per il trimestre in questione, le licenze saranno assegnate sulla base di una ripartizione proporzionale.

6.

Se il quantitativo disponibile per un trimestre non è completamente assegnato durante il periodo di presentazione delle domande, il quantitativo rimanente sarà reso disponibile per le domande di richiedenti ammissibili per il periodo rimanente del trimestre. Le licenze di importazione saranno rilasciate automaticamente su richiesta fino a quando il quantitativo disponibile per detto periodo sia stato completamente assegnato.

Validità delle licenze

7.

Una licenza di importazione è valida:

a)

a decorrere dalla data di rilascio o, se successiva, dalla data di inizio del trimestre per il quale è rilasciata la licenza di importazione; e

b)

per cinque mesi dalla data applicabile alla lettera a) o, se precedente, fino alla fine della campagna di commercializzazione.

8.

Le licenze di importazione possono essere utilizzate in qualsiasi punto di ingresso nel territorio doganale dell'Unione europea e per spedizioni multiple.

Criteri di ammissibilità

9.

I criteri di ammissibilità e il metodo di assegnazione dovrebbero comportare l'assegnazione dei contingenti alle persone che hanno più probabilità di utilizzarli e non devono creare ostacoli alle importazioni.

10.

Durante il periodo di presentazione delle domande, i richiedenti ammissibili comprendono gli importatori tradizionali di manzo, bufalo o vitello per le importazioni di carni bovine e gli importatori tradizionali di manzo, bufalo, vitello o maiale per le importazioni di carni suine.

11.

In ogni trimestre successivo al periodo di presentazione delle domande, quando le licenze sono rese disponibili su richiesta, i criteri di ammissibilità per i richiedenti saranno ampliati per comprendere i grossisti e i trasformatori di carne accreditati.

Cauzioni

Cauzioni collegate alle domande di licenza di importazione

12.

Unitamente alla domanda di licenza sarà costituita una cauzione di importo non superiore a 95 EUR per tonnellata di carne bovina e 65 EUR per tonnellata di carne suina.

Trasferimento delle licenze e della relativa cauzione

13.

Le licenze non sono trasferibili.

Restituzione delle licenze e della relativa cauzione

14.

I quantitativi non utilizzati delle licenze assegnate possono essere restituiti prima della scadenza e fino a quattro mesi prima della fine della campagna di commercializzazione. Ciascun detentore di licenza può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nella licenza. In caso di restituzione, viene svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.

15.

Tutti i quantitativi restituiti saranno immediatamente resi disponibili per le domande di altri richiedenti ammissibili per il resto del trimestre e saranno riportati ai trimestri successivi se non richiesti.

Svincolo della cauzione e svincolo dell'intera cauzione al raggiungimento del 95 % delle importazioni

16.

Le cauzioni sono svincolate in misura proporzionale ogniqualvolta viene effettivamente realizzata un'importazione.

17.

Una volta effettivamente importato il 95 % del quantitativo indicato nella licenza di un importatore, l'intera cauzione è svincolata.

SEZIONE B

Dichiarazione relativa alla gestione da parte del Canada dei contingenti tariffari per i formaggi a norma del presente accordo

1.

Il principio generale è che la gestione dei contingenti tariffari dovrebbe essere quanto più possibile favorevole agli scambi. Più precisamente, essa non deve compromettere o invalidare gli impegni relativi all'accesso al mercato negoziati dalle parti; deve essere trasparente e prevedibile, ridurre al minimo i costi di transazione per gli operatori commerciali, massimizzare i tassi di utilizzo e mirare a evitare possibili speculazioni.

2.

I criteri di ammissibilità e il metodo di assegnazione dovrebbero comportare l'assegnazione dei contingenti alle persone che più probabilità hanno di utilizzarli e non devono creare ostacoli alle importazioni.

Struttura del regime di licenze di importazione

3.

Il quantitativo del contingente tariffario annuo sarà ripartito ogni anno fra i richiedenti ammissibili.

4.

Il metodo di assegnazione del contingente tariffario consentirà ogni anno l'accesso di nuovi operatori. Durante il periodo d'introduzione progressiva dall'anno 1 all'anno 5, almeno il 30 % del contingente tariffario sarà disponibile ogni anno per i nuovi operatori. Dopo la fine del periodo d'introduzione progressiva a decorrere dall'anno 6 e negli anni successivi, almeno il 10 % del quantitativo del contingente tariffario sarà disponibile per i nuovi operatori.

5.

Il quantitativo del contingente tariffario sarà assegnato sulla base dell'anno civile. Le domande presentate da tutte le parti interessate saranno ricevute e trattate conformemente alle disposizioni dell'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura, decisione ministeriale WT/MIN(13)/39, del 7 dicembre 2013, con un periodo tra le quattro e le sei settimane per la presentazione delle domande. Le importazioni potranno iniziare dal primo giorno dell'anno.

6.

Nel caso in cui il contingente tariffario non sia completamente assegnato a seguito del processo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 3, i quantitativi disponibili saranno immediatamente offerti ai richiedenti ammissibili in proporzione alla loro assegnazione, o su richiesta in caso rimangano quantitativi dopo la prima offerta.

Criteri di ammissibilità

7.

Per essere ammissibili, i richiedenti devono essere almeno residenti in Canada e regolarmente attivi nel settore caseario canadese nel corso dell'anno.

8.

Durante il periodo d'introduzione progressiva dall'anno 1 all'anno 5, un nuovo operatore è un richiedente ammissibile cui non sia stato assegnato un quantitativo del contingente tariffario del Canada per i formaggi nell'ambito dell'OMC.

9.

Dopo la fine del periodo d'introduzione progressiva, a decorrere dall'anno 6 e negli anni successivi, un nuovo operatore è un richiedente ammissibile cui non sia stato assegnato un quantitativo del contingente tariffario del Canada per i formaggi nell'ambito dell'OMC o che non abbia ricevuto un'assegnazione del contingente tariffario nell'ambito del presente accordo nell'anno precedente.

10.

Un nuovo operatore è considerato tale per un periodo di tre anni.

11.

Una volta che un richiedente non è più considerato un nuovo operatore, il richiedente è trattato al pari di tutti gli altri richiedenti.

12.

Il Canada può valutare la possibilità di limitare le dimensioni dei quantitativi assegnati ad una determinata percentuale se ciò è ritenuto necessario per promuovere condizioni di importazione competitive, eque ed equilibrate.

Utilizzo delle assegnazioni e delle licenze di importazione

13.

Le assegnazioni del contingente tariffario sono valide per un anno contingentale o, se rilasciate dopo l'inizio dell'anno contingentale, per il resto dell'anno contingentale.

14.

Al fine di garantire che le importazioni siano in linea con le condizioni del mercato interno e ridurre al minimo gli ostacoli agli scambi, i detentori delle assegnazioni saranno di norma liberi di utilizzare le proprie assegnazioni e di importare qualsiasi prodotto che formi oggetto del contingente tariffario in qualunque momento nel corso dell'anno.

15.

Sulla base della sua assegnazione, l'importatore presenterà una domanda di licenza di importazione per ciascuna spedizione del prodotto che forma oggetto del contingente tariffario che l'importatore intende importare in Canada. Le licenze di importazione sono di norma rilasciate automaticamente su richiesta tramite il sistema elettronico di rilascio delle licenze del governo del Canada. In base alle attuali politiche, le licenze di importazione possono essere richieste fino a 30 giorni prima della data di ingresso prevista e sono valide da cinque giorni prima a 25 giorni dopo la data di ingresso.

16.

Le licenze non sono trasferibili.

17.

Le licenze di importazione possono essere modificate o soppresse.

18.

Può essere autorizzato un trasferimento delle assegnazioni.

19.

A un detentore di un'assegnazione che utilizzi meno del 95 % della sua assegnazione in un determinato anno può essere inflitta una sanzione per il sottoutilizzo l'anno successivo, nel quale riceverà un'assegnazione che riflette il livello effettivo di utilizzo dell'assegnazione precedente. Un detentore di un'assegnazione cui sia inflitta una sanzione per il sottoutilizzo sarà avvisato prima dell'assegnazione definitiva del contingente.

20.

Un detentore di un'assegnazione può restituire un quantitativo non utilizzato della sua assegnazione fino a una data prestabilita. I quantitativi restituiti saranno considerati utilizzati ai fini dell'applicazione della sanzione per il sottoutilizzo. Le restituzioni ripetute possono essere oggetto di sanzioni.

21.

I quantitativi restituiti saranno di norma resi disponibili ai detentori di assegnazioni interessati che non abbiano restituito quantitativi non utilizzati delle rispettive assegnazioni il giorno successivo al termine per la restituzione. Successivamente, eventuali quantitativi rimasti possono essere offerti a terzi interessati.

22.

Il termine per la restituzione sarà fissato a una data sufficientemente prossima da lasciare un margine di tempo sufficiente per l'utilizzo dei quantitativi restituiti e al contempo sufficientemente lontana da consentire ai detentori di assegnazioni di determinare le proprie esigenze in termini di importazioni fino alla fine dell'anno, possibilmente in prossimità della metà dell'anno contingentale.


ALLEGATO 4-A

COOPERAZIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTI SUI VEICOLI A MOTORE

Articolo 1

Obiettivi e scopo

1.   Le parti prendono atto della cooperazione fra il Canada e la Commissione europea nel settore della scienza e della tecnologia.

2.   Le parti confermano il loro impegno comune nei confronti del miglioramento della sicurezza e delle prestazioni ambientali dei veicoli e degli sforzi di armonizzazione profusi nel quadro dell'accordo globale del 1998 gestito dal Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli (WP.29) («accordo globale del 1998») della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite («UNECE»).

3.   Le parti prendono atto del loro impegno a moltiplicare gli sforzi in materia di cooperazione regolamentare nell'ambito del presente capo e del capo 21 (Cooperazione regolamentare).

4.   Le parti riconoscono il diritto di ciascuna parte di determinare il livello desiderato di salute, sicurezza e protezione dell'ambiente e dei consumatori.

5.   Le parti desiderano rafforzare la cooperazione e incrementare l'uso efficiente delle risorse in ambiti che riguardano i regolamenti tecnici sui veicoli a motore, in modo tale da non compromettere la capacità di ciascuna parte di adempiere alle proprie responsabilità.

6.   L'obiettivo del presente allegato è rafforzare la cooperazione e la comunicazione, compreso lo scambio di informazioni, riguardanti le attività di ricerca in materia di sicurezza e prestazioni ambientali dei veicoli a motore connesse allo sviluppo di nuovi regolamenti tecnici o delle relative norme, al fine di promuovere l'applicazione e il riconoscimento dei regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale nel quadro dell'accordo globale del 1998 e di un'eventuale armonizzazione futura, tra le parti, per quanto riguarda miglioramenti e altri sviluppi nei settori dei regolamenti tecnici sui veicoli a motore o delle relative norme.

Articolo 2

Settori di cooperazione

Le parti si adoperano per scambiare informazioni e cooperare per quanto riguarda le attività nei seguenti settori:

a)

sviluppo e introduzione di regolamenti tecnici o delle relative norme;

b)

verifiche post-attuazione di regolamenti tecnici o delle relative norme;

c)

sviluppo e diffusione di informazioni destinate ai consumatori riguardanti i regolamenti sui veicoli a motore o le relative norme;

d)

scambio di ricerche, informazioni e risultati collegati allo sviluppo di nuovi regolamenti sulla sicurezza dei veicoli o delle relative norme, e alle tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni e i veicoli elettrici; e

e)

scambio delle informazioni disponibili sull'identificazione di difetti connessi alla sicurezza o alle emissioni e su casi di non conformità dei regolamenti tecnici.

Articolo 3

Forme di cooperazione

Le parti si adoperano per mantenere un dialogo aperto e permanente per quanto riguarda i regolamenti tecnici sui veicoli a motore o le relative norme. A tale scopo, le parti si adoperano per:

a)

riunirsi almeno una volta l'anno (comprese le riunioni a margine delle sessioni del WP.29), mediante videoconferenza o, se di persona, alternativamente in Canada e nell'Unione europea;

b)

condividere informazioni riguardanti i programmi e le agende interne e internazionali, compresa la pianificazione di programmi di ricerca collegati allo sviluppo di nuovi regolamenti tecnici o delle relative norme;

c)

contribuire congiuntamente a incoraggiare e promuovere una maggiore armonizzazione internazionale dei requisiti tecnici attraverso consessi multilaterali, come l'accordo globale del 1998, nonché mediante la cooperazione nella pianificazione di iniziative a sostegno di tali attività;

d)

condividere e discutere piani di ricerca e sviluppo riguardanti i regolamenti tecnici sulla sicurezza e sulle prestazioni ambientali dei veicoli a motore o le relative norme;

e)

condurre analisi congiunte e sviluppare metodologie e approcci, reciprocamente vantaggiosi, pratici e convenienti, per sostenere e facilitare lo sviluppo di regolamenti tecnici sui veicoli a motore o delle relative norme; e

f)

sviluppare disposizioni supplementari per la cooperazione.

Articolo 4

Integrazione dei regolamenti delle Nazioni Unite da parte del Canada

1.   Le parti riconoscono che il Canada ha integrato, con gli adattamenti che ha ritenuto necessari, i regolamenti tecnici contenuti nei regolamenti delle Nazioni Unite nei suoi Motor Vehicle Safety Regulations, C.R.C., c. 1038, quali elencati nell'allegato 4-A-1.

2.   Il Canada conserva il diritto di modificare il proprio ordinamento, comprese modifiche o revisioni in merito ai regolamenti delle Nazioni Unite da integrarvi o in merito alle modalità o alla portata di tale integrazione. Prima di introdurre tali modifiche, il Canada informa l'Unione europea e, su richiesta, è preparato a fornire informazioni sulla motivazione alla base di tali modifiche. Il Canada continua a riconoscere i pertinenti regolamenti delle Nazioni Unite, a meno che ciò comporti un livello inferiore di sicurezza rispetto alle modifiche introdotte o comprometta l'integrazione nordamericana.

3.   Le parti avviano consultazioni tecniche al fine di determinare, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, se anche i regolamenti tecnici contenuti nei regolamenti delle Nazioni Unite elencati nell'allegato 4-A-2 debbano essere integrati nei Motor Vehicle Safety Regulations del Canada, con gli adattamenti che il Canada ritenga necessari. Tali regolamenti tecnici dovrebbero essere integrati, a meno che ciò comporti un livello inferiore di sicurezza rispetto ai regolamenti del Canada o comprometta l'integrazione nordamericana.

4.   Le parti avviano inoltre ulteriori consultazioni tecniche al fine di determinare se altri regolamenti tecnici debbano essere inclusi nell'allegato 4-A-2.

5.   Il Canada redige e mantiene un elenco dei regolamenti tecnici contenuti nei regolamenti delle Nazioni Unite che sono integrati nei Motor Vehicle Safety Regulations del Canada. Il Canada mette tale elenco a disposizione del pubblico.

6.   In un'ottica di promozione della convergenza normativa, le parti scambiano informazioni, nella misura del possibile, sui rispettivi regolamenti tecnici relativi alla sicurezza dei veicoli a motore.

Articolo 5

Considerazione dei regolamenti tecnici dell'altra parte

Quando una parte sviluppa un nuovo regolamento tecnico per i veicoli a motore e le loro parti, o quando ne modifica uno già esistente, prende in considerazione i regolamenti tecnici dell'altra parte, compresi quelli introdotti nel quadro del Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli (WP.29) dell'UNECE. Ciascuna parte fornisce, su richiesta dell'altra parte, una spiegazione in merito alla considerazione in cui ha tenuto i regolamenti tecnici di detta altra parte in occasione dello sviluppo dei suoi nuovi regolamenti tecnici.

Articolo 6

Cooperazione con gli Stati Uniti d'America

Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a collaborare con gli Stati Uniti d'America nel settore dei regolamenti tecnici sui veicoli a motore. Se l'Unione europea e gli Stati Uniti concludono un accordo o raggiungono un'intesa sull'armonizzazione dei rispettivi regolamenti tecnici sui veicoli a motore, le parti cooperano al fine di determinare se sia opportuno concludere un accordo o raggiungere un'intesa simile.

ALLEGATO 4-A-1

Elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato 4-A

Regolamento delle Nazioni Unite

Titolo del regolamento delle Nazioni Unite

Regolamento canadese in cui è integrato, parzialmente o integralmente, il regolamento delle Nazioni Unite

Titolo del regolamento canadese in cui è integrato, parzialmente o integralmente, il regolamento delle Nazioni Unite

N. 98

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

CMVSS 108 (*1)

Lighting System and Retroreflective Devices

N. 112

Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli di diodi a emissione luminosa (LED)

CMVSS 108 (*1)

Lighting System and Retroreflective Devices

N. 113

Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci e sono muniti di lampade a incandescenza, sorgenti luminose a scarica di gas oppure moduli LED

CMVSS 108 (*1)

Lighting System and Retroreflective Devices

N. 51

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore

CMVSS 1106 (*1)

Noise Emissions

N. 41

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche

CMVSS 1106 (*1)

Noise Emissions

N. 11

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte

CMVSS 206 (*1)

Door Locks and Door Retention Components

No. 116 (solo immobilizzatori)

Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato (solo immobilizzatori)

CMVSS 114 (*1)

Theft Protection and Rollaway Prevention

N. 42

Condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto concerne i loro dispositivi di protezione (paraurti ecc.) davanti e dietro il veicolo

CMVSS 215 (*1)

Bumpers

N. 78

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 per quanto riguarda la frenatura

CMVSS 122 (*1)

Motorcycle Brake Systems

N. 8

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene (appartenenti alle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

CMVSS 108 (*1)

Lighting System and Retroreflective Devices

N. 20

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene a filamento appartenenti alla categoria H4

CMVSS 108 (*1)

Lighting System and Retroreflective Devices

N. 31

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori alogeni sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

CMVSS 108 (*1)

Lighting System and Retroreflective Devices

N. 57

Disposizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori per motocicli e veicoli simili

CMVSS 108 (*1)

Lighting System and Retroreflective Devices

N. 72

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori per motocicli che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante e abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (lampade HS1)

CMVSS 108 (*1)

Lighting System and Retroreflective Devices

No. 13H (solo controllo elettronico della stabilità)

Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura (solo controllo elettronico della stabilità)

CMVSS 126

Electronic Stability Control Systems

N. 60

Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati del conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori

CMVSS 123

Motorcycle Controls and Displays

N. 81

Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli specchi retrovisori dei veicoli a motore a due ruote, con o senza sidecar, per quanto riguarda il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio

CMVSS 111

Mirrors


(*1)  Al 13 febbraio 2013.

ALLEGATO 4-A-2

Elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato 4-A

Regolamento delle Nazioni Unite

Titolo del regolamento delle Nazioni Unite

N. 12

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

N. 17

Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta

N. 43

Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli

N. 48

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

N. 87

Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli

N. 53

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L3 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

N. 116

Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato (solo immobilizzatori)

N. 123

Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sistemi d'illuminazione anteriori auto-orientanti (fari adattativi — AFS) per autoveicoli


ALLEGATO 5-A

AUTORITÀ COMPETENTI

Autorità competenti dell'Unione europea

1.

Il controllo è esercitato in forma condivisa tra i servizi nazionali degli Stati membri e la Commissione europea. A tale riguardo si applicano le seguenti disposizioni:

a)

per quanto riguarda le esportazioni in Canada, gli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni di produzione e delle pertinenti prescrizioni, compresi le ispezioni o gli audit obbligatori e il rilascio dei certificati sanitari attestanti il rispetto delle misure e delle prescrizioni SPS convenute;

b)

per quanto riguarda le importazioni dal Canada, gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione europea; e

c)

la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni o delle verifiche dei sistemi di controllo e delle misure necessarie, compresa l'azione legislativa volta a garantire l'applicazione uniforme delle norme e dei requisiti del presente accordo.

Autorità competenti del Canada

2.

Salvo diversa indicazione, le seguenti autorità sono responsabili dell'applicazione delle misure SPS nei confronti di animali e prodotti di origine animale e vegetali e prodotti di origine vegetale prodotti internamente, esportati e importati, nonché del rilascio dei certificati sanitari che attestano la conformità delle misure SPS convenute:

a)

la Canadian Food Inspection Agency («CFIA»);

b)

il Department of Health, a seconda dei casi; o

c)

un organismo successore notificato all'altra parte.


ALLEGATO 5-B

CONDIZIONI REGIONALI

Malattie che possono essere oggetto di decisioni di regionalizzazione:

Malattie

1.

Afta epizootica

2.

Stomatite vescicolare

3.

Malattia vescicolare dei suini

4.

Peste bovina

5.

Peste dei piccoli ruminanti

6.

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

7.

Dermatite nodulare contagiosa

8.

Febbre della Valle del Rift

9.

Febbre catarrale degli ovini

10.

Vaiolo degli ovicaprini

11.

Peste equina

12.

Peste suina africana

13.

Peste suina classica

14.

Influenza aviaria soggetta a denuncia

15.

Malattia di Newcastle

16.

Encefalomielite equina venezuelana

17.

Malattia emorragica epizootica

Malattie degli animali acquatici

Le parti possono discutere l'elenco delle malattie degli animali acquatici sulla base del codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.


ALLEGATO 5-C

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI REGIONALI

Malattie degli animali

Da convenire in una fase successiva.

Organismi nocivi per le piante

Da convenire in una fase successiva.


ALLEGATO 5-D

ORIENTAMENTI PER LA DETERMINAZIONE, IL RICONOSCIMENTO E IL MANTENIMENTO DELL'EQUIVALENZA

Determinazione e riconoscimento dell'equivalenza

Da convenire in una fase successiva.

Mantenimento dell'equivalenza

1.

Se una parte intende adottare, modificare o abrogare una misura SPS in un'area per la quale ha effettuato un riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 5.6, paragrafo 3, lettera a), o un riconoscimento di cui all'articolo 5.6, paragrafo 3, lettera b), tale parte dovrebbe:

a)

valutare se l'adozione, la modifica o l'abrogazione di tale misura SPS può pregiudicare il riconoscimento; e

b)

informare l'altra parte della sua intenzione di adottare, modificare o abrogare la misura SPS, nonché della valutazione di cui alla lettera a). Tale notifica dovrebbe avvenire con adeguato anticipo, affinché sia possibile tenere conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;

2.

Se una parte adotta, modifica o abroga una misura SPS in un'area per la quale ha effettuato un riconoscimento, la parte importatrice dovrebbe continuare ad accettare il riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 5.6, paragrafo 3, lettera a), o il riconoscimento di cui all'articolo 5.6, paragrafo 3, lettera b), a seconda dei casi, in tale area fino a quando non abbia comunicato alla parte esportatrice se debbano essere soddisfatte condizioni particolari e, in caso affermativo, quali condizioni particolari debbano essere soddisfatte. La parte importatrice si consulta con la parte esportatrice per stabilire tali condizioni particolari.


ALLEGATO 5-E

RICONOSCIMENTO DELLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

Note generali

1.

Se una parte modifica una misura SPS di cui al presente allegato, la misura SPS modificata si applica alle importazioni dall'altra parte, tenendo conto del paragrafo 2 dell'allegato 5-D. Per le misure SPS aggiornate, si rimanda alle pubblicazioni legislative di ciascuna parte.

2.

Se una parte importatrice stabilisce che una condizione particolare di cui al presente allegato non è più necessaria, tale parte notifica all'altra parte, conformemente all'articolo 26.5, che non applicherà più detta condizione particolare alle importazioni dall'altra parte.

3.

Si precisa che una misura SPS di una parte importatrice non altrimenti menzionata nel presente allegato o una misura di una parte importatrice diversa da una misura SPS si applica, se del caso, alle importazioni dall'altra parte.

SEZIONE A

Misure sanitarie

Area SPS

Esportazioni dall'Unione europea al Canada

Esportazioni dal Canada all'Unione europea

 

Misure SPS dell'Unione europea

Misure SPS del Canada

Condizioni particolari

Misure SPS del Canada

Misure SPS dell'Unione europea

Condizioni particolari

Sperma

Bovini

Salute animale

Direttiva 88/407

Health of Animals Act, S.C. 1990, c. 21

Health of Animals Regulations, C.R.C., c. 296

Centro di raccolta dello sperma clinicamente esente dalla paratubercolosi.

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations

CFIA Artificial Insemination Program

Direttiva 88/407

1.   Leucosi bovina enzootica: saggio di immunoassorbimento enzimatico («ELISA») (siero).

Inoltre, laddove possibile, la madre uterina del toro potenziale donatore dovrebbe essere sottoposta a un test ELISA per la ricerca della leucosi bovina enzootica, dopo lo svezzamento del potenziale donatore, con esito negativo.

Detto test della madre uterina è necessario per esportare sperma negli Stati membri dell'Unione europea quando lo sperma è raccolto da un toro donatore prima del raggiungimento dei 24 mesi di età; dopo il raggiungimento dei 24 mesi di età è necessario un test ELISA con esito negativo. Il test non è necessario quando il toro potenziale donatore rientra nel programma CHAH (Canada Health Accredited Herd) per la leucosi bovina enzootica.

2.   Rinotracheite bovina infettiva: ELISA (siero).

Il test semestrale per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva in tutti gli animali residenti deve essere eseguito in impianti negativi per la rinotracheite bovina infettiva approvati per l'esportazione nell'Unione europea. Possono esportare sperma nell'Unione europea solo gli impianti negativi per la rinotracheite bovina infettiva.

Embrioni

Bovini concepiti in vivo

Salute animale

Direttiva 89/556

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations, parte XIII

 

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations

CFIA Embryo Export Approval Program

Direttiva 89/556

Decisioni

 

2006/168

 

2007/240

1.

Le femmine donatrici hanno trascorso i sei mesi immediatamente precedenti il prelievo in Canada in non più di due mandrie:

a)

che erano indenni da tubercolosi in base a risultati ufficiali;

b)

che erano indenni da brucellosi in base a risultati ufficiali;

c)

che erano indenni da leucosi bovina enzootica o in cui nessun animale ha presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti; e

d)

in cui nessun bovino ha presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti.

2.

Non vi è stato alcun focolaio di malattia emorragica epizootica entro un raggio di 10 chilometri dal luogo in cui soggiorna la femmina donatrice nei 30 giorni precedenti il prelievo.

3.

Lo sperma è raccolto e immagazzinato in centri di raccolta o immagazzinato in centri di conservazione approvati dalla CFIA, oppure lo sperma è raccolto e immagazzinato in centri di raccolta o immagazzinato in centri di conservazione approvati dall'autorità competente di un paese terzo autorizzato a esportare sperma nell'Unione europea, oppure lo sperma è esportato dall'Unione europea.

Carni fresche

Ruminanti, equidi, suini, pollame, selvaggina di allevamento (cervi), conigli, ratiti

Salute pubblica

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

2073/2005

 

2015/1375

Meat Inspection Act, R.S.C. 1985, c. 25 (1o supp.)

Meat Inspection Regulations, 1990, S.O.R./90-288

Food and Drugs Act, R.S.C., 1985, c. F-27

Food and Drug Regulations, C.R.C., c. 870

1.

Conformità alla normativa canadese sull'encefalopatia spongiforme trasmissibile.

2.

Eviscerazione molto ritardata non consentita.

3.

Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.

4.

La carne suina destinata alla trasformazione in un prodotto pronto per il consumo è sottoposta ad analisi o congelata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione.

5.

Il sangue è raccolto utilizzando un sistema di raccolta chiuso.

6.

La carne derivata da animali macellati tramite procedure di macellazione d'emergenza non è ammissibile agli scambi.

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

2073/2005

 

2015/1375

Cfr. appendice A.

Prodotti a base di carne

Ruminanti, equidi, suini, pollame e selvaggina di allevamento

Salute pubblica

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

2073/2005

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

1.

Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 4 qualora il prodotto finito sia trattato mediante calore a una temperatura sufficiente a distruggere le Trichine.

2.

Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.

3.

Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

2073/2005

1.

Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 6 a) di cui all'appendice A qualora il prodotto finito sia trattato mediante calore a una temperatura sufficiente a distruggere le Trichine.

2.

Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.

3.

Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.

Carni macinate, preparazioni a base di carne

Ruminanti, equidi, suini, pollame e selvaggina di allevamento

Salute pubblica

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

2073/2005

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

1.

Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili.

2.

Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.

3.

Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

2073/2005

1.

Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili.

2.

Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.

3.

Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.

Proteine animali trasformate destinate al consumo umano

Ruminanti, equidi, suini, pollame e selvaggina di allevamento

Salute pubblica

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

1.

Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 4 qualora il prodotto finito sia trattato mediante calore a una temperatura sufficiente a distruggere le Trichine.

2.

Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

1.

Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 6 a) di cui all'appendice A qualora il prodotto finito sia trattato mediante calore a una temperatura sufficiente a distruggere le Trichine.

2.

Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.

Grasso animale fuso destinato al consumo umano

Ruminanti, equidi, suini, pollame e selvaggina di allevamento

Salute pubblica

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

1.

Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 4.

2.

Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

1.

Le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti sono conformi alle condizioni particolari applicabili, esclusa la condizione particolare 6 a).

2.

Conformità alle norme di prodotto della parte importatrice.

Involucri di origine animale destinati al consumo umano

Bovini, ovini, caprini e suini

Salute pubblica

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Conformità alla normativa canadese sull'encefalopatia spongiforme trasmissibile.

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

Conformità alla normativa dell'Unione europea sull'encefalopatia spongiforme trasmissibile.

Prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi

Pesce e prodotti della pesca destinati al consumo umano

Salute pubblica

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

2073/2005

 

2074/2005

Fish Inspection Act, R.S.C. 1985, c. F-12

Fish Inspection Regulations, C.R.C., c. 802

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Il pesce affumicato imballato in contenitori sigillati ermeticamente e non congelato contiene una percentuale di sale non inferiore al 9 % (metodo «water phase»).

Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.

Fish Inspection Act

Fish Inspection Regulations

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

2073/2005

 

2074/2005

Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.

Pesci eviscerati e decapitati destinati al consumo umano

Salute animale

Direttiva 2006/88

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations, parte XVI

Reportable Disease Regulations, S.O.R./91-2

 

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations, parte XVI

Direttiva 2006/88

Regolamento 1251/2008

 

Molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano, compresi echinodermi, tunicati e gasteropodi marini

Salute pubblica

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

2074/2005

Fish Inspection Act

Fish Inspection Regulations

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.

Fish Inspection Act

Fish Inspection Regulations

Management of Contaminated Fisheries Regulations, S.O.R./90-351

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

2074/2005

I molluschi bivalvi vivi sono monitorati in base ai rischi per rilevare la presenza di tossine della sindrome diarroica da molluschi bivalvi.

Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.

Pesce catturato in virtù di una licenza di pesca ricreativa canadese

Salute pubblica

 

 

 

Fish Inspection Act

Fish Inspection Regulations

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

2073/2005

Per quanto riguarda il pesce catturato in virtù di una licenza di pesca ricreativa canadese di cui sia titolare l'importatore, si applicano le condizioni seguenti:

1

il pesce è stato catturato nelle acque di pesca canadesi durante il periodo di validità della licenza, in conformità della regolamentazione canadese in materia di pesca sportiva, e i limiti di possesso sono stati rispettati;

2.

il pesce è stato eviscerato in condizioni adeguate di igiene e di conservazione;

3.

il pesce non appartiene a specie tossiche né a specie che possono contenere biotossine;

4.

il pesce è introdotto nell'Unione europea entro il mese seguente la data di scadenza della validità della licenza di pesca ricreativa e non è destinato alla commercializzazione. Al documento di accompagnamento è allegata una copia della licenza di pesca ricreativa.

Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano

Formaggi prodotti a partire da latte pastorizzato o da latte non pastorizzato (o termizzato) e latte crudo stagionati per almeno 60 giorni

Salute pubblica

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations, s. 34

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations, parte B, divisione 8

Canada Agricultural Products Act, R.S.C 1985, c. 20 (4o supp.)

Dairy Products Regulations, S.O.R./79-840

Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations, parte B, divisione B

Canada Agricultural Products Act

Dairy Products Regulations

Decisione 2011/163

Regolamenti

 

852/2004

 

853/2004

 

854/2004

 

605/2010

1.

Il Canada deve valutare i sistemi di analisi di rischio e punti critici di controllo («HACCP») degli stabilimenti che non sono riconosciuti nell'ambito del programma Food Safety Enhancement Program («FSEP»)-HACCP per accertarsi che operino conformemente ai principi HACCP.

2.

Sul certificato di esportazione devono essere apposte due firme: gli attestati di salute animale sono firmati da un veterinario ufficiale; gli attestati riguardanti la salute pubblica sono firmati da un ispettore ufficiale.

Si ritiene che i sistemi del Canada e dell'Unione europea forniscano un livello equivalente di protezione per quanto riguarda i requisiti microbiologici. I criteri microbiologici applicati per il monitoraggio dei prodotti finali dal Canada e dall'Unione europea divergono tuttavia per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all'esportatore garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare del paese importatore.

Involucri di origine animale non destinati al consumo umano

Suini

Salute animale

Regolamento 1069/2009

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations, parte IV

 

 

Ossa, corna e zoccoli (escluse le farine) e relativi derivati non destinati al consumo umano

Salute animale

 

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations

Regolamento 1069/2009

Certificato come previsto dalla decisione 97/534.

Sangue e prodotti sanguigni non destinati al consumo umano

Ruminanti

Salute animale

Regolamento 1069/2009

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations, parte IV e parte XIV

Feeds Act, R.S.C. 1985, c. F-9

Feeds Regulations, 1983, S.O.R./83-593

Conformità alla normativa canadese sull'encefalopatia spongiforme trasmissibile.

 

Prodotti dell'apicoltura non destinati al consumo umano

Salute animale

Regolamento 1069/2009

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations, parte VI

I prodotti devono essere trattati, ad esempio mediante liofilizzazione, irradiazione o imballaggio sotto vuoto.

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations

Bee Products Directive TAHD-DSAT-IE-2001-3-6, 5 gennaio 2011

Regolamento 1069/2009

1.

Non sono previste limitazioni per i prodotti dell'apicoltura utilizzati per l'alimentazione animale o umana o per uso industriale.

2.

I prodotti dell'apicoltura utilizzati per l'alimentazione delle api sono trattati.

Lana, piume e peli

Lana

Salute animale

Regolamento 1069/2009

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations, parte IV

Certificato di origine.

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations

Regolamento 1069/2009

 

Setole di maiale

Salute animale

Regolamento 1069/2009

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations, parte IV

Certificato di origine.

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations

Regolamento 1069/2009

 

Uova in guscio e prodotti a base di uova destinati al consumo umano

Salute animale

Direttive

 

90/539

 

2002/99

Health of Animals Act

Health of Animals Regulations, parte III e parte IV (per uova in guscio e prodotti a base di uova)

1.

Attestazione di origine.

2.

Certificazione veterinaria.

Egg ProductsImport Procedures, AHPD-DSAE-IE-2001-5-3, 20 dicembre 1995

Direttive

 

90/539

 

2002/99

 

Questioni orizzontali

Elenco degli stabilimenti

Regolamenti

 

2004/852

 

2004/853

 

2004/854

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Fish Inspection Act

Fish Inspection Regulations

Canada Agricultural Products Act

Dairy Products Regulations

Elenco richiesto per le carni fresche e i prodotti a base di carne.

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Fish Inspection Act

Fish Inspection Regulations

Canada Agricultural Products Act

Dairy Products Regulations

Regolamenti

 

2004/852

 

2004/853

 

2004/854

Le seguenti condizioni si applicano a tutti gli animali e i prodotti di origine animale considerati significativi dal punto di vista della salute pubblica laddove sia richiesto un elenco degli stabilimenti:

1.

gli elenchi di stabilimenti e impianti canadesi sono inseriti nel sistema TRACES dal Canada;

2.

il Canada fornisce garanzie del fatto che gli stabilimenti soddisfano le condizioni di cui al presente capo, in tutti i suoi elementi.

L'Unione europea aggiorna e pubblica l'elenco degli stabilimenti senza indebito ritardo.

Acqua

Direttiva 98/83

Canada Agricultural Products Act

Dairy Products Regulations

Fish Inspection Act

Fish Inspection Regulations

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

 

Canada Agricultural Products Act

Dairy Products Regulations

Fish Inspection Act

Fish Inspection Regulations

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

Meat Inspection Act

Meat Inspection Regulations, 1990

Direttiva 98/83

 

APPENDICE A

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TALUNE ESPORTAZIONI DAL CANADA ALL'UNIONE EUROPEA

1.   Conformità alla normativa dell'Unione europea sull'encefalopatia spongiforme trasmissibile.

2.   Le carcasse non devono essere velate.

3.   Conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di decontaminazione.

4.   Conformità ai test microbiologici per l'esportazione in Finlandia e Svezia di cui al regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione.

5.   Ispezione ante mortem

Si applicano le procedure di ispezione ante mortem di routine, a condizione che un veterinario CFIA sia presente nei locali in cui è condotta l'ispezione ante mortem degli animali destinati a essere macellati per l'esportazione nell'Unione europea.

6.   Ispezione post mortem

a)

Suini:

in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione:

i)

i muscoli striati sono sottoposti a test per accertare la presenza di Trichine utilizzando un metodo di digestione convalidato approvato dalla CFIA in un laboratorio CFIA o in un laboratorio riconosciuto a tale scopo dalla CFIA; o

ii)

i muscoli striati sono sottoposti a trattamento con il freddo utilizzando un trattamento approvato dalla CFIA.

b)

Bovini di età superiore a 6 settimane:

i)

fegato: incisione sulla faccia gastrica e incisione alla base del lobo caudato per l'esame dei dotti biliari;

ii)

testa: due incisioni dei masseteri esterni parallele alla mandibola.

c)

Solipedi domestici:

in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, i muscoli striati sono sottoposti a test per accertare la presenza di Trichine utilizzando un metodo di digestione convalidato approvato dalla CFIA in un laboratorio CFIA o in un laboratorio riconosciuto a tale scopo dalla CFIA.

d)

Selvaggina di allevamento — cinghiali:

in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, i muscoli striati sono sottoposti a test per accertare la presenza di Trichine utilizzando un metodo di digestione convalidato approvato dalla CFIA in un laboratorio CFIA o in un laboratorio riconosciuto a tale scopo dalla CFIA.

7.   Verifica regolare dell'igiene generale:

in aggiunta ai requisiti igienico-sanitari operativi e preoperativi, si applicano i requisiti relativi ai test sui prodotti per la ricerca di E. coli e Salmonella per gli Stati Uniti d'America (USA) di cui all'allegato T: Testing for Escherichia coli (E. coli) negli stabilimenti di macellazione e all'allegato U: USDA Performance Standards for Salmonella della sezione relativa agli USA del capitolo 11 del Meat Hygiene Manual of Procedures della CFIA.

8.   Conformità ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.

SEZIONE B

Misure fitosanitarie

Da convenire in una fase successiva.


ALLEGATO 5-F

APPROVAZIONE DI STABILIMENTI O IMPIANTI

Ai fini dell'articolo 5.7, paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni e procedure:

a)

l'importazione del prodotto è stata autorizzata, se necessario, dall'autorità competente della parte importatrice;

b)

lo stabilimento o l'impianto è stato approvato dall'autorità competente della parte esportatrice;

c)

l'autorità competente della parte esportatrice ha la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione dello stabilimento o dell'impianto; e

d)

la parte esportatrice ha fornito le informazioni pertinenti richieste dalla parte importatrice.


ALLEGATO 5-G

PROCEDURA RELATIVA ALLE PRESCRIZIONI FITOSANITARIE SPECIFICHE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE

Un obiettivo fondamentale della presente procedura è che la parte importatrice stabilisca e mantenga, al meglio delle proprie capacità, un elenco di organismi nocivi regolamentati per i prodotti di importanza fitosanitaria nel suo territorio.

1.

Se le parti identificano congiuntamente uno specifico prodotto come prioritario, la parte importatrice dovrebbe redigere un elenco preliminare degli organismi nocivi per tale prodotto, entro un termine stabilito dalle parti, dopo aver ricevuto dalla parte esportatrice:

a)

informazioni sullo status fitosanitario nel territorio della parte esportatrice degli organismi nocivi regolamentati da almeno una delle parti; e

b)

informazioni sullo status fitosanitario di altri organismi nocivi presenti nel suo territorio sulla base di banche dati internazionali e altre fonti disponibili.

2.

L'elenco preliminare di organismi nocivi di una parte importatrice può comprendere gli organismi nocivi già regolamentati nel suo territorio. Tale elenco può inoltre comprendere potenziali organismi nocivi da quarantena per i quali la parte importatrice può richiedere un'analisi del rischio fitosanitario nel caso un prodotto fosse confermato come prioritario a norma del paragrafo 3.

3.

Per quanto riguarda i prodotti:

a)

per i quali è stato redatto un elenco preliminare di organismi nocivi a norma del paragrafo 2;

b)

che sono confermati come prioritari dalle parti; e

c)

per i quali la parte esportatrice ha fornito tutte le informazioni pertinenti richieste dalla parte importatrice,

la parte importatrice dovrebbe adottare i provvedimenti necessari per redigerne l'elenco degli organismi nocivi regolamentati, nonché per stabilirne le prescrizioni specifiche relative all'importazione.

4.

Se la parte importatrice prevede più di una misura fitosanitaria per ottemperare alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di un particolare prodotto, l'autorità competente della parte esportatrice dovrebbe comunicare all'autorità competente della parte importatrice la misura o le misure che intende utilizzare come base per la certificazione.


ALLEGATO 5-H

PRINCIPI E ORIENTAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI UN AUDIT O DI UNA VERIFICA

Da convenire in una fase successiva.


ALLEGATO 5-I

CERTIFICAZIONE DELLE ESPORTAZIONI

Modello di attestato per i certificati sanitari per gli animali e i prodotti di origine animale

1.

I certificati sanitari ufficiali riguardano le partite di prodotti oggetto di scambi commerciali tra le parti.

Attestati sanitari

2.

Equivalenza riconosciuta: utilizzare il modello di attestato sanitario (equivalenza delle misure o dei sistemi di certificazione). Cfr. allegato 5-E;

«Il prodotto [nome del prodotto] descritto nel presente certificato è conforme alle pertinenti misure e prescrizioni SPS [dell'Unione europea/del Canada] (*1), che sono state riconosciute come equivalenti alle norme e prescrizioni SPS [del Canada/dell'Unione europea] (*) come previsto all'allegato 5-E dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione europea [e dalle condizioni particolari di cui all'allegato 5-E] (*).

3.

Si continuano a utilizzare le certificazioni esistenti fino a quando non siano adottati certificati sulla base dell'equivalenza.

Lingue ufficiali per la certificazione

4.

a)

Per l'importazione nell'Unione europea, il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato il posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea; e

b)

per l'importazione in Canada, il certificato deve essere redatto in una delle lingue ufficiali del Canada.

Modalità di certificazione

5.

Lo scambio di informazioni originali relative al certificato può avvenire mediante un sistema cartaceo o un metodo sicuro di trasmissione elettronica dei dati che offra garanzie equivalenti in termini di certificazione. La parte esportatrice può scegliere di fornire una certificazione ufficiale in formato elettronico se la parte importatrice ha stabilito che sono fornite garanzie di sicurezza equivalenti, compresi l'uso della firma digitale e un meccanismo di non disconoscibilità. Il consenso della parte importatrice all'uso esclusivo della certificazione elettronica può essere registrato per corrispondenza in uno degli allegati al presente capo o in conformità dell'articolo 5.14, paragrafo 8.

6.

L'Unione europea può produrre i propri certificati per l'importazione dal Canada di animali vivi e prodotti di origine animale con uno status di equivalenza come definito all'allegato 5-E nel sistema informatico veterinario integrato («TRACES»).



ALLEGATO 5-J

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E TASSE

SEZIONE A

Frequenza dei controlli

Le parti possono opportunamente modificare, per quanto di loro competenza, la frequenza dei controlli, tenendo conto delle caratteristiche dei controlli effettuati dalla parte esportatrice prima dell'esportazione, dell'esperienza pregressa della parte importatrice con prodotti importati dalla parte esportatrice, dei progressi realizzati con riguardo al riconoscimento dell'equivalenza o dei risultati di altre azioni o consultazioni previste dal presente accordo.

Tabella 1

Frequenza dei controlli alle frontiere sulle partite di animali vivi, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale

Tipo di controllo alle frontiere

Frequenza normale in base all'articolo 5.10, paragrafo 1

1.   Controlli documentali e di identità

Ciascuna parte effettua controlli documentali e di identità su tutte le partite

 

2.

Controlli fisici

 

Animali vivi

100 %

Sperma, ovuli o embrioni

10 %

Prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 92/5/CEE del Consiglio

Uova intere

Strutto e grassi fusi

Involucri di origine animale

Gelatina

Carni di pollame e prodotti a base di carni di pollame

Carni di coniglio, carni di selvaggina (in libertà/d'allevamento) e relativi prodotti

Latte e prodotti lattiero-caseari

Ovoderivati

Miele

Ossa e prodotti a base di ossa

Preparazioni a base di carne e carne macinata

Cosce di rana e lumache

10 %

Prodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Strutto e grassi fusi

Involucri di origine animale

Latte e prodotti lattiero-caseari

Gelatina

Ossa e prodotti a base di ossa

Pelli di ungulati

Trofei di caccia

Alimenti trasformati per animali da compagnia

Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico

Proteine animali trasformate (confezionate)

Setole, lana, peli e piume

Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli

Prodotti dell'apicoltura

Uova da cova

Letame

Fieno e paglia

10 %

Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (spedite alla rinfusa)

100 % per sei partite consecutive [in base al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009], se detti test consecutivi risultano negativi il campionamento casuale è ridotto al 20 % delle successive partite spedite alla rinfusa dalla stessa fonte. Se uno dei campionamenti casuali risulta positivo, l'autorità competente deve sottoporre a campionamento ogni partita della stessa fonte fino a quando sei nuovi test consecutivi risultino negativi.

Molluschi bivalvi vivi

15 %

Pesce e prodotti della pesca destinati al consumo umano

Prodotti della pesca in contenitori ermeticamente sigillati che ne garantiscano la stabilità a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati o prodotti della pesca essiccati e/o salati

15 %

Altri prodotti della pesca

Crostacei vivi o pesci freschi privati di testa e interiora senza altra lavorazione manuale

2 %

Ai fini del presente allegato, per «partita» si intende una quantità di prodotti dello stesso tipo, scortata dallo stesso documento o certificato sanitario, trasportata nel medesimo mezzo di trasporto, consegnata da un unico spedizioniere e originaria della stessa parte esportatrice o zona della parte esportatrice.

SEZIONE B

Tasse

Da convenire in una fase successiva.


ALLEGATO 8-A

ESPROPRIAZIONE

Le parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:

1.

l'espropriazione può essere diretta o indiretta:

a)

l'espropriazione diretta si verifica quando un investimento è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o una vera e propria confisca; e

b)

l'espropriazione indiretta si verifica quando una parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbiano luogo un trasferimento formale del titolo di proprietà né una vera e propria confisca;

2.

per stabilire se una misura o una serie di misure adottate da una parte in una determinata situazione di fatto configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali:

a)

l'impatto economico della misura o della serie di misure, anche se la mera constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una parte incidono negativamente sul valore economico di un investimento non basta a dimostrare che si è verificata un'espropriazione indiretta;

b)

la durata della misura o della serie di misure adottate da una parte;

c)

il grado in cui la misura o la serie di misure interferiscono con precise e ragionevoli aspettative di remunerazione del capitale investito; e

d)

le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa;

3.

si precisa che, ad eccezione dei rari casi in cui l'impatto di una misura o di una serie di misure sia talmente grave da farle apparire manifestamente eccessive rispetto all'obiettivo perseguito, le misure non discriminatorie di una parte, concepite e applicate per tutelare interessi pubblici legittimi come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, non costituiscono espropriazioni indirette.


ALLEGATO 8-B

DEBITO PUBBLICO

1.

Ai fini del presente allegato:

 

per ristrutturazione negoziata si intende la ristrutturazione o il consolidamento di un debito di una parte effettuati tramite:

a)

una modifica di strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile; o

b)

una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 75 % del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione; e

 

per legge applicabile di uno strumento di debito si intendono le norme di una giurisdizione applicabili a detto strumento di debito.

2.

Non può essere presentata domanda tesa a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte costituisca violazione di un obbligo a norma delle sezioni C e D né, in caso di già avvenuta presentazione della domanda, quest'ultima può avere seguito a norma della sezione F se la ristrutturazione è, già al momento della presentazione della domanda, una ristrutturazione negoziata o qualora lo diventi successivamente a tale presentazione, salvo il caso in cui la domanda verta su una ristrutturazione in violazione dell'articolo 8.6 o 8.7.

3.

In deroga all'articolo 8.22, paragrafo 1, lettera b), e fatto salvo il paragrafo 2, un investitore di una parte non può presentare domanda, a norma della sezione F, tesa a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte costituisca violazione di un obbligo a norma delle sezioni C e D (esclusi gli articoli 8.6 e 8.7) (1), a meno che siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui l'attore ha presentato richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 8.19.

4.

Si precisa che per debito di una parte si intende uno strumento di debito di qualunque livello di amministrazione di una parte.


(1)  Si precisa che, semplici differenze nel trattamento accordato da una parte a taluni investitori o investimenti sulla base di obiettivi politici legittimi nel contesto di una crisi del debito, o di una minaccia della stessa, comprese le differenze di trattamento risultanti dall'ammissibilità alla ristrutturazione del debito, non costituiscono una violazione degli articoli 8.6 o 8.7.


ALLEGATO 8-C

ESCLUSIONI DALLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Una decisione adottata dal Canada in seguito a una verifica a norma dell'Investment Canada Act, R.S.C. 1985, c. 28 (1o supp.), riguardo all'opportunità di consentire o meno un investimento soggetto a verifica, non è soggetta alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie di cui alla sezione F né al capo 29 (Risoluzione delle controversie).Si precisa che, tale esclusione lascia impregiudicato il diritto delle parti di fare ricorso al capo 29 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda la coerenza di una misura con le riserve di una parte, come indicato nell'elenco della parte di cui all'allegato I, II o III, a seconda dei casi.


ALLEGATO 8-D

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 8.12, PARAGRAFO 6

Coscienti che il tribunale per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti è inteso a garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8.18, paragrafo 1, e non rappresenta un meccanismo di ricorso avverso le decisioni dei tribunali nazionali, le parti ricordano che i tribunali nazionali di ciascuna parte sono responsabili per la determinazione dell'esistenza e della validità dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti riconoscono inoltre che ciascuna parte è libera di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo in materia di proprietà intellettuale nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure. Le parti convengono di verificare il rapporto tra diritti di proprietà intellettuale e ambiti di investimento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo o su richiesta di una parte. A seguito di detta verifica e nella misura necessaria, le parti possono fornire interpretazioni vincolanti per garantire la corretta interpretazione della portata della protezione degli investimenti a norma del presente accordo in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8.31, paragrafo 3.


ALLEGATO 8-E

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 8.16, 9.8 E 28.6

Per quanto riguarda gli articoli 8.16, 9.8 (Rifiuto di accordare benefici) e 28.6 (Sicurezza nazionale), le parti confermano di aver convenuto che le misure «per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali» includono la tutela dei diritti umani.


ALLEGATO 8-F

DICHIARAZIONE DEL CANADA SULL'INVESTMENT CANADA ACT

Il Canada alzerà la soglia di verifica a norma dell'Investment Canada Act, R.S.C. 1985, c. 28 (1o supp.) («ICA») a 1,5 miliardi di CAD dopo l'attuazione del presente accordo.

Eventuali future modifiche dell'ICA saranno soggette al requisito che tali modifiche non diminuiscano la conformità dell'ICA agli obblighi di investimento del presente accordo.

Come enunciato nella riserva ICA del Canada (allegato I-C-1), la soglia più elevata si applicherà all'acquisizione di un'impresa canadese da parte di un investitore dell'Unione europea che non sia un'impresa pubblica. Per determinare se l'acquirente è un investitore dell'Unione europea si stabilisce se l'acquirente è controllato di diritto da un cittadino nazionale dell'Unione europea o, in assenza di una partecipazione maggioritaria, se l'acquirente è controllato di fatto da cittadini nazionali dell'Unione europea per possesso dei diritti di voto o per nazionalità dei membri del consiglio di amministrazione. Inoltre le imprese dell'Unione europea controllate da cittadini nazionali di paesi partner di accordi di libero scambio esistenti del Canada, con cui il Canada ha preso impegni di investimento, beneficeranno a loro volta della soglia più elevata.

Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il Canada modificherà il proprio ICA al fine di integrarvi le modifiche necessarie ai fini dell'innalzamento della soglia di verifica di cui sopra.


ALLEGATO 9-A

INTESA SUL TRATTAMENTO NAZIONALE RIGUARDANTE LA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI

1.

La parte UE e il Canada convengono quanto segue in merito all'applicazione dell'articolo 9.3 al trattamento accordato da un'amministrazione provinciale o territoriale del Canada o da una pubblica amministrazione di uno Stato membro o in uno Stato membro dell'Unione europea riguardo alla prestazione transfrontaliera di servizi quale definita all'articolo 9.1 o dalla prestazione di un servizio da parte di una persona fisica di una parte nel territorio dell'altra parte.

2.

A norma dell'articolo 9.3, un trattamento «non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni simili, da tali amministrazioni ai loro servizi e prestatori di servizi» non si applica a una persona dell'altra parte, o a un servizio prestato da detta persona, se:

a)

nel caso del Canada, un'amministrazione provinciale o territoriale del Canada accorda un trattamento più favorevole a un prestatore di servizi che è una persona di un'altra amministrazione provinciale o territoriale del Canada, o a un servizio prestato da detto prestatore; e

b)

nel caso della parte UE:

i)

un governo di uno Stato membro dell'Unione europea accorda un trattamento più favorevole a un prestatore di servizi che è una persona di un altro Stato membro, o a un servizio prestato da detto prestatore;

ii)

un'amministrazione regionale di uno Stato membro dell'Unione europea accorda un trattamento più favorevole a un prestatore di servizi che è una persona di un'altra amministrazione regionale di detto Stato membro, o a un servizio prestato da detto prestatore; e

c)

il trattamento più favorevole di cui alle lettere a) e b) è accordato conformemente a specifici diritti e obblighi reciproci applicabili tra detti amministrazioni o governi.

3.

Per quanto riguarda la parte UE, il paragrafo 2 comprende in particolare il trattamento accordato conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, per quanto riguarda la libera circolazione di persone e servizi, nonché il trattamento accordato tramite qualunque misura adottata conformemente a detto trattato. Una pubblica amministrazione di uno Stato membro o in uno Stato membro dell'Unione europea può concedere un trattamento più favorevole conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle persone fisiche che sono cittadini nazionali di un altro Stato membro dell'Unione europea, o a imprese costituite conformemente al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea, nonché ai servizi prestati da dette persone fisiche o imprese.

4.

Per quanto riguarda il Canada, il paragrafo 2 comprende in particolare il trattamento accordato conformemente all'Agreement on Internal Trade canadese, datato 18 luglio 1994, tra il governo del Canada e le amministrazioni delle province e dei territori del Canada («AIT»), nonché il trattamento accordato tramite qualunque misura adottata conformemente all'AIT e in base ad accordi regionali sulla libera circolazione di persone e servizi. Un'amministrazione provinciale o territoriale del Canada può accordare un trattamento più favorevole conformemente all'AIT e a detti accordi regionali alle persone fisiche residenti nel territorio di una parte dell'AIT o dell'accordo regionale o a imprese costituite conformemente al diritto di una parte dell'AIT o dell'accordo regionale aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in Canada, nonché ai servizi prestati da dette persone fisiche o imprese.


ALLEGATO 9-B

INTESA SUI NUOVI SERVIZI NON CLASSIFICATI NELLA CLASSIFICAZIONE CENTRALE DEI PRODOTTI (CPC) PROVVISORIA DELLE NAZIONI UNITE, 1991

1.

Le parti convengono che il capo 12 (Regolamentazione interna) e gli articoli 9.3, 9.5 e 9.6 non si applicano a una misura relativa a un nuovo servizio che non può essere classificato nella CPC 1991.

2.

Nella misura del possibile, ciascuna parte invia una notifica all'altra parte prima di adottare una misura incompatibile con il capo 12 (Regolamentazione interna) e con gli articoli 9.3, 9.5, e 9.6 per quanto riguarda un nuovo servizio di cui al paragrafo 1.

3.

Su richiesta di una parte, le parti avviano negoziati per includere il nuovo servizio nell'ambito di applicazione del presente accordo.

4.

Si precisa che, il paragrafo 1 non si applica a un servizio esistente che potrebbe essere classificato nella CPC 1991, ma non poteva in precedenza essere prestato su base transfrontaliera per impossibilità tecnica.


ALLEGATO 9-C

INTESA SUI SERVIZI DI CORRIERE

1.

Le parti convengono quanto segue in merito all'applicazione dell'articolo 8.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 9.2 (Ambitodi applicazione), paragrafo 2, lettera e).

2.

Le parti confermano che i servizi di corriere rientrano nei capi 8 (Investimenti) e 9 (Scambi transfrontalieri di servizi), fatte salve le riserve applicabili specificate negli elenchi delle parti di cui agli allegati I e II. Si precisa che, il trattamento accordato ai servizi di corriere a norma dei capi 8 e 9 non comprende il riconoscimento di diritti di traffico aereo ai prestatori di servizi di corriere. Tali diritti sono soggetti all'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Bruxelles il 17 dicembre 2009 e a Ottawa il 18 dicembre 2009.


ALLEGATO 10-A

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Ai fini del presente allegato, le abbreviazioni sono definite al paragrafo 8 dell'allegato 10-E.

AT

Per questioni di residenza e visti:

 

Dipartimento III/4 — Residenza, stato civile e cittadinanza

 

Ministero federale dell'Interno

Per questioni relative al mercato del lavoro:

 

Norme dell'UE sul mercato del lavoro e affari internazionali in materia di mercato del lavoro

 

Ministero federale del Lavoro, degli affari sociali e della tutela dei consumatori

BE

Direzione generale del Potenziale economico

Politicacommerciale

BG

Direttore responsabile per la Migrazione internazionale della manodopera e la mediazione

Agenzia per l'occupazione

CY

Direttore del registro civile e del dipartimento per la Migrazione

Ministero dell'Interno

CZ

Ministero dell'Industria e del commercio

Dipartimento della Politica commerciale comune e delle organizzazioni economiche internazionali

DE

Consigliere CETA

Camera dell'industria e del commercio tedesco-canadese.

DK

Agenzia danese per il Mercato del lavoro e il collocamento

Ministero del Lavoro

EE

Capo del dipartimento per la Migrazione e la politica in materia di frontiere

Ministero estone dell'Interno

EL

Direzione per la Giustizia, gli affari interni e le questioni relative a Schengen

Ministero degli Esteri

ES

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'Economia e della competitività — Direzione generale per il commercio e gli investimenti.

FI

Unità Immigrazione, sezione Lavoratori

Servizio finlandese per l'Immigrazione

FR

Direzione generale degli stranieri in Francia (DGEF)

Ministero degli l'Interni

HR

Capo del dipartimento della Politica commerciale

Ministero degli Affari esteri ed europei

HU

Dipartimento della Politica commerciale

Ministero degli Esteri e del commercio estero

IE

Immigration and Citizenship Policy Divisione della Politica dell'immigrazione e della cittadinanza

Servizio irlandese della naturalizzazione e del'immigrazione

IT

Direzione generale Politica commerciale

Ministero dello Sviluppo economico

LT

Divisione delle Organizzazioni economiche internazionali

Dipartimento delle Relazioni economiche esterne

Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania

LU

Ufficio dei Passaporti, visti et legalizzazioni

Ministero degli Esteri

LV

Ufficio per la Cittadinanza e gli affari migratori della Lettonia

MT

Direttore degli Affari di cittadinanza e degli espatriati

Dipartimento degli Affari di cittadinanza e degli espatriati

Ministero degli Interni e della sicurezza nazionale

NL

Direzione generale per le Relazioni economiche con l'estero

Ministero degli Esteri

PT

Direzione generale per gli Affari consolari e le comunità portoghesi

Ministero degli Esteri

PL

Dipartimento della Politica commerciale

Ministero dell'Economia

RO

Unità Residenza/Soggiorno UE, cittadini SEE e paesi terzi — Direzione della Migrazione

Ispettorato generale per l'Immigrazione (GII)

SE

Ente nazionale per il Commercio

Ministero della Giustizia, divisione Politica della migrazione e asilo

SI

Divisione Politica e legislazione della migrazione

Ufficio per la Migrazione

Affari amministrativi interni, direzione Migrazione e naturalizzazione

Ministero dell'Interno

SK

Dipartimento Polizia degli stranieri

Ufficio Polizia degli stranieri e delle frontiere del Corpo di polizia

Dipartimento della Politica commerciale

Ministero dell'Economia

UK

Capo della Politica di migrazione

Direzione della Politica di immigrazione e di frontiera

Ministero degli Interni


ALLEGATO 10-B

RISERVE ED ECCEZIONI APPLICABILI IN DETERMINATI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PERSONALE CHIAVE E I VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

1.   Gli articoli 10.7 e 10.9 non si applicano alle misure non conformi esistenti di cui al presente allegato, nella misura della non conformità.

2.   Una misura di cui al presente allegato può essere mantenuta in vigore, prorogata, tempestivamente rinnovata o modificata purché la modifica non riduca la conformità della misura agli articoli 10.7 o 10.9 quale esistente immediatamente prima della modifica (1).

3.   Visitatori per motivi professionali a fini di investimento

Tutti i settori

AT: Il visitatore per motivi professionali deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound).

CZ: Il visitatore per motivi professionali a fini di investimento deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound).

SK: Il visitatore per motivi professionali a fini di investimento deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound). Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica.

UK: Durata ammissibile del soggiorno: fino a 90 giorni nell'arco di dodici mesi. Il visitatore per motivi professionali deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound).

4.   Investitori

Tutti i settori

AT: Verifica della necessità economica.

CZ, SK: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica, in caso di investitori alle dipendenze di un'impresa.

DK: Soggiorno massimo di 90 giorni nell'arco di sei mesi. Se gli investitori desiderano costituire un'impresa in Danimarca come liberi professionisti è necessario un permesso di lavoro.

FI: Gli investitori devono essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, in una posizione dirigenziale di prima o seconda fascia.

HU: Durata massima del soggiorno pari a 90 giorni qualora l'investitore non sia alle dipendenze di un'impresa in Ungheria. Se l'investitore è alle dipendenze di un'impresa in Ungheria è necessaria una verifica della necessità economica.

IT: Se l'investitore non è alle dipendenze di un'impresa è necessaria una verifica della necessità economica.

LT, NL, PL: La categoria degli investitori non è riconosciuta per quanto riguarda le persone fisiche che rappresentano l'investitore.

LV: Per la fase di preinvestimento, la durata massima del soggiorno è limitata a 90 giorni nell'arco di sei mesi. Nella fase di post-investimento è possibile la proroga a un anno, soggetta a criteri della legislazione nazionale quali l'ambito e l'ammontare dell'investimento.

UK: La categoria degli investitori non è riconosciuta: nessun impegno (unbound).

5.   Personale trasferito all'interno di una società (personale specializzato e personale di alto livello)

Tutti i settori

BG: Il numero di persone fisiche straniere alle dipendenze di un'impresa bulgara non può superare il 10 % della media annua di cittadini dell'Unione europea alle dipendenze dell'impresa bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100, tale cifra può, previa autorizzazione, superare il 10 %.

AT, CZ, SK, UK: Il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound).

FI: Il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro.

HU: Le persone fisiche che siano state socie di un'impresa non sono idonee al trasferimento all'interno di una società.

6.   Personale trasferito all'interno di una società (laureati in tirocinio)

Tutti i settori

AT, CZ, FR, DE, ES, HU, SK: La formazione da impartire come risultato del trasferimento di un laureato in tirocinio in un'impresa deve essere collegata alla laurea conseguita dal laureato in tirocinio.

BG, HU: Verifica della necessità economica.

CZ, FI, SK, UK: Il laureato in tirocinio deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno (unbound).

7.   Visitatori di breve durata per motivi professionali

Tutte le attività di cui all'allegato 10-D

DK, HR: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio nel territorio della Danimarca o della Croazia, rispettivamente.

LV: Permesso di lavoro necessario per operazioni/attività da svolgersi sulla base di un contratto.

SK: Nel caso della prestazione di un servizio nel territorio della Slovacchia, è necessario un permesso di lavoro, compresa una verifica della necessità economica, oltre i sette giorni nell'arco di un mese o i 30 giorni nell'arco di un anno civile.

UK: La categoria dei visitatori di breve durata per motivi professionali non è riconosciuta: nessun impegno (unbound).

Ricerca e progettazione

AT: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica, fatta eccezione per le attività di ricerca dei ricercatori scientifici e statistici.

NL: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica.

Ricerche di mercato

AT: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica. Il requisito della verifica della necessità economica viene meno per le attività di ricerca e analisi di durata non superiore a sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile. Necessario il diploma di laurea.

NL: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica.

Fiere ed esposizioni

AT: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile.

Servizio post-vendita o post-locazione

AT: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica. Il requisito della verifica della necessità economica viene meno per le persone fisiche che preparano lavoratori alla prestazione di servizi e possiedono conoscenze non comuni.

CZ: Permesso di lavoro necessario oltre i sette giorni nell'arco di un mese o i 30 giorni nell'arco di un anno civile.

FI: A seconda dell'attività, può essere necessario un permesso di soggiorno.

SE: Permesso di lavoro necessario, fatta eccezione per i) le persone che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non si effettua nessuna verifica della necessità economica.

Operazioni commerciali

AT: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile.

FI: La persona fisica deve prestare servizi come dipendente di un'impresa situata nel territorio dell'altra parte.

NL: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica.

Personale turistico

NL: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica.

FI: La persona fisica deve prestare servizi come dipendente di un'impresa situata nel territorio dell'altra parte.

PL: Nessun impegno (unbound).

SE: Permesso di lavoro necessario, fatta eccezione per autisti e personale degli autobus da turismo. Non si effettua nessuna verifica della necessità economica.

Traduzione e interpretazione

AT, NL: Permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica.

PL: Nessun impegno (unbound).


(1)  Il presente paragrafo non si applica alle riserve del Regno Unito.


ALLEGATO 10-C

QUALIFICHE EQUIVALENTI PER TECNICI SCIENTIFICI E DI INGEGNERIA

Ai fini del presente accordo:

a)

per i tecnici di ingegneria (CPC 8672 e 8673): il completamento di un percorso formativo post-secondario di durata triennale presso un'istituzione ufficialmente riconosciuta nel settore delle tecnologie ingegneristiche è considerato equivalente a un diploma di laurea; e

b)

per i tecnici scientifici (CPC 881, 8671, 8674, 8676, 851, 852, 853, 8675 e 883): il completamento di un percorso formativo post-secondario di durata triennale presso un'istituzione ufficialmente riconosciuta nei settori dell'agricoltura, dell'architettura, della biologia, della chimica, della fisica, delle scienze forestali, della geologia, della geofisica, della tecnica mineraria e dell'energia è considerato equivalente a un diploma di laurea.


ALLEGATO 10-D

ATTIVITÀ DEI VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

a)    riunioni e consultazioni : persone fisiche che partecipano a riunioni o conferenze, o impegnate in consultazioni con soci in affari;

b)    ricerca e progettazione : ricercatori tecnici, scientifici e statistici che conducono ricerche indipendenti o per un'impresa situata nel territorio dell'altra parte;

c)    ricerche di mercato : ricercatori e analisti di mercato che conducono ricerche o analisi per un'impresa situata nel territorio dell'altra parte;

d)    seminari di formazione : personale di un'impresa che entra nel territorio dell'altra parte per ricevere formazione in tecniche e pratiche di lavoro impiegate da società od organizzazioni in detta parte, purché la formazione ricevuta sia limitata all'osservazione, alla familiarizzazione e all'apprendimento in classe;

e)    fiere ed esposizioni : personale che partecipa a una fiera per la promozione della società per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi;

f)    vendite : rappresentanti di un fornitore di servizi o merci che acquisiscono ordinativi o trattano la vendita di servizi o merci o concludono accordi sulla vendita di servizi o merci per conto di tale fornitore, ma non consegnano le merci né prestano servizi personalmente. I visitatori di breve durata per motivi professionali non si occupano di vendite dirette al pubblico;

g)    acquisti : incaricati dell'acquisto di merci o servizi per conto di un'impresa, o personale con mansioni gestionali e ispettive, che partecipano a un'operazione commerciale effettuata nel territorio dell'altra parte;

h)    servizio post-vendita o post-locazione : installatori, personale di riparazione e manutenzione e supervisori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il rispetto di un obbligo contrattuale del venditore, che prestano servizi o preparano lavoratori alla prestazione di servizi, in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizio connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali, compreso il software, acquistate o prese in locazione da un'impresa situata al di fuori del territorio della parte in cui viene chiesto l'ingresso temporaneo, per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizio;

i)    operazioni commerciali : personale con mansioni gestionali e ispettive e personale dei servizi finanziari (compresi assicuratori, banchieri e broker finanziari) che partecipano a un'operazione commerciale per conto di un'impresa situata nel territorio dell'altra parte;

j)    personale turistico : agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici che assistono o partecipano a convegni o fungono da accompagnatori in un viaggio iniziato nel territorio dell'altra parte; e

k)    traduzione e interpretazione : traduttori o interpreti che prestano servizi come dipendenti di un'impresa situata nel territorio dell'altra parte.


ALLEGATO 10-E

IMPEGNI SETTORIALI RELATIVI AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

1.

Ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o professionisti indipendenti dell'altra parte tramite la presenza di persone fisiche, in conformità dell'articolo 10.8, per i settori elencati nel presente allegato, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2.

L'elenco di riserve si compone dei seguenti elementi:

a)

la prima colonna indica il settore o sottosettore in cui si applica la riserva; e

b)

la seconda colonna descrive le limitazioni applicabili.

3.

Per quanto riguarda il Canada, gli impegni settoriali si applicano alle professioni elencate al livello «0» e «A» del sistema di classificazione delle professioni («NOC») del Canada.

4.

In aggiunta all'elenco di riserve di cui al presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore una misura relativa alle prescrizioni in materia di qualifiche, alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche, alle prescrizioni in materia di licenze o alle procedure in materia di licenze che non costituisca una limitazione ai sensi dell'articolo 10.8. Tali misure, che comprendono l'obbligo di ottenere una licenza, di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o di superare esami specifici, come gli esami di lingua, anche se non elencate nel presente allegato, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti delle parti.

5.

Per quanto riguarda l'Unione europea, nei settori in cui si applica una verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

6.

L'Unione europea, con riguardo all'articolo 10.8, assume impegni differenziati per Stato membro, come specificato nell'elenco di riserve di cui al presente allegato.

7.

I diritti e gli obblighi che discendono dal presente allegato non sono direttamente applicabili e non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

8.

Nell'elenco di riserve di cui al presente allegato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

EE

Estonia

ES

Spagna

UE

Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI

Finlandia

FR

Francia

EL

Grecia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SK

Repubblica slovacca

SI

Slovenia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

CAN

Canada

CSS: Prestatori di servizi contrattuali

IP: Professionisti indipendenti

9.

L'articolo 10.8, paragrafo 1, si applica ai seguenti settori o sottosettori:

a)

servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (1);

b)

servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;

c)

servizi di consulenza fiscale;

d)

servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;

e)

servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;

f)

servizi medici e dentistici;

g)

servizi veterinari;

h)

servizi ostetrici;

i)

servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico;

j)

servizi informatici e affini;

k)

servizi di ricerca e sviluppo;

l)

servizi pubblicitari;

m)

ricerche di mercato e sondaggi di opinione;

n)

servizi di consulenza gestionale;

o)

servizi connessi alla consulenza gestionale;

p)

servizi tecnici di prova e analisi;

q)

servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;

r)

attività estrattive;

s)

manutenzione e riparazione di navi;

t)

manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;

u)

manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;

v)

manutenzione e riparazione di aeromobili e di loro parti;

w)

manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;

x)

servizi di traduzione e interpretazione;

y)

servizi di telecomunicazione;

z)

servizi postali e di corriere;

aa)

servizi edilizi e servizi di ingegneria correlati;

bb)

servizi di ricognizione sul campo;

cc)

servizi di istruzione superiore;

dd)

servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura;

ee)

servizi ambientali;

ff)

servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi;

gg)

altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;

hh)

servizi di consulenza relativi ai trasporti;

ii)

servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;

jj)

servizi delle guide turistiche;

kk)

servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

10.

L'articolo 10.8, paragrafo 2, si applica ai seguenti settori o sottosettori:

a)

servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (2);

b)

servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;

c)

servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;

d)

servizi informatici e affini;

e)

servizi di ricerca e sviluppo;

f)

ricerche di mercato e sondaggi di opinione;

g)

servizi di consulenza gestionale;

h)

servizi connessi alla consulenza gestionale;

i)

attività estrattive;

j)

servizi di traduzione e interpretazione;

k)

servizi di telecomunicazione;

l)

servizi postali e di corriere;

m)

servizi di istruzione superiore;

n)

servizi di consulenza relativi ai servizi assicurativi;

o)

altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;

p)

servizi di consulenza relativi ai trasporti;

q)

servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

11.

Elenco di riserve

Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

UE — TUTTI I SETTORI

Durata del soggiorno

In AT, UK: Il soggiorno per CSS e IP è limitato a un periodo cumulativo non superiore a sei mesi nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore.

In LT: Il soggiorno per CSS e IP è limitato a un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di sei mesi, oppure alla durata del contratto, se inferiore.

In BE, CZ, MT, PT: Il soggiorno per CSS e IP è limitato a un periodo non superiore a 12 mesi consecutivi oppure alla durata del contratto, se inferiore.

Tecnici

L'allegato 10-C si applica all'UE, esclusi: AT, DE, EL, ES, HU, IT, LT, NL, PT, SK, UK.

In CY: L'allegato 10-C si applica esclusivamente in riferimento ai tecnici attivi nei sottosettori CPC 8676, 851, 852, 853 e 883.

In FI: Verifica della necessità economica.

In FR: L'allegato 10-C si applica esclusivamente in riferimento ai tecnici attivi nel sottosettore CPC 86721.

In PL: I tecnici devono possedere un titolo equivalente a una laurea di primo livello o superiore.

CAN — TUTTI I SETTORI

Tecnici

CAN: Si applica l'allegato 10-C.

Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero

(parte di CPC 861)

CSS:

 

In AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, UK: Nessuna.

 

In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

In AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE, UK: Nessuna.

 

In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

(CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», 86213, 86219 e 86220)

CSS:

 

In AT, BE, CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In BG, CZ, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi di consulenza fiscale

(CPC 863) (3)

CSS:

 

In AT, BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In PT: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi di architettura

e

servizi urbanistici e paesaggistici

(CPC 8671 e 8674)

CSS:

 

In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati.

 

In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

In AT: Solo servizi urbanistici, per i quali: verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati.

 

In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In AT: Solo servizi urbanistici, per i quali: verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

Servizi di ingegneria

e

servizi integrati di ingegneria

(CPC 8672 e 8673)

CSS:

 

In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati.

 

In BG, CZ, DE, LT, LV, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

In AT: Solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.

 

In HU: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati.

 

In BE, BG, CZ, DK, ES, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In AT: Solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.

 

In HU: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici

(CPC 9312 e parte di 85201)

CSS:

 

In SE: Nessuna.

 

In CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Verifica della necessità economica.

 

In FR: Verifica della necessità economica salvo per i servizi psicologici, per i quali: nessun impegno (unbound).

 

In AT: Nessun impegno (unbound) salvo per i servizi psicologici e dentistici, per i quali: verifica della necessità economica.

 

In BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK, UK: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi veterinari

(CPC 932)

CSS:

 

In SE: Nessuna.

 

In CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Verifica della necessità economica.

 

In AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK, UK: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi ostetrici

(parte di CPC 93191)

CSS:

 

In SE: Nessuna.

 

In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Verifica della necessità economica.

 

In BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

(parte di CPC 93191)

CSS:

 

In SE: Nessuna.

 

In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Verifica della necessità economica.

 

In BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi informatici e affini

(CPC 84)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati.

 

In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In FI: Nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati.

 

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In HR: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

Servizi di ricerca e sviluppo

(CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici (4), e 853)

CSS:

 

UE salvo in SE: È necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto (5).

 

UE salvo in CZ, DK, SK: Nessuna.

 

In CZ, DK, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

UE salvo in SE: È necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto (6).

 

UE salvo in BE, CZ, DK, IT, SK: Nessuna.

 

In BE, CZ, DK, IT, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

Servizi pubblicitari

(CPC 871)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione

(CPC 864)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: Verifica della necessità economica.

 

In PT: Nessuna, salvo per i sondaggi d'opinione pubblica (CPC 86402), per i quali: nessun impegno (unbound).

 

In HU, LT: Verifica della necessità economica salvo per i sondaggi d'opinione pubblica (CPC 86402), per i quali: nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

In CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: Verifica della necessità economica.

 

In PT: Nessuna, salvo per i sondaggi d'opinione pubblica (CPC 86402), per i quali: nessun impegno (unbound).

 

In HU, LT: Verifica della necessità economica, salvo per i sondaggi d'opinione pubblica (CPC 86402), per i quali: nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

Servizi di consulenza gestionale

(CPC 865)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 866)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

In HU: Verifica della necessità economica salvo per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In HU: Verifica della necessità economica salvo per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675)

CSS:

 

In BE, CY, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DE: Nessuna, salvo per i periti pubblici, per i quali: nessun impegno (unbound).

 

In FR: Nessuna, salvo per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: nessun impegno (unbound).

 

In BG: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

Manutenzione e riparazione di navi

(parte di CPC 8868)

CSS:

 

In BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario

(parte di CPC 8868)

CSS:

 

In BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)

CSS:

 

In BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Manutenzione e riparazione di aeromobili e di loro parti

(parte di CPC 8868)

CSS:

 

In BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa  (7)

(CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866)

CSS:

 

In BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In FI: Nessun impegno (unbound), salvo nel quadro di un contratto post-vendita o post-locazione, per il quale: la durata del soggiorno è limitata a sei mesi. Per la manutenzione e la riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti degli enti pubblici, per i quali: nessun impegno (unbound).

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi di traduzione e interpretazione

(CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

In CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In HR: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

Servizi edilizi e servizi di ingegneria correlati

(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517)

CSS:

 

UE: Nessun impegno (unbound) salvo in BE, CZ, DK, ES, FR, NL e SE.

 

In BE, DK, ES, NL, SE: Nessuna.

 

In CZ: Verifica della necessità economica.

 

In FR: Nessun impegno (unbound) salvo per i tecnici, per i quali: il permesso di lavoro è rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi. È richiesto il superamento della verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi di ricognizione sul campo

(CPC 5111)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi di istruzione superiore

(CPC 923)

CSS:

 

UE salvo in LU, SE: Nessun impegno (unbound).

 

In LU: Nessun impegno (unbound) salvo per i docenti universitari, per i quali: nessuna.

 

In SE: Nessuna, salvo per prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e da fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma, per i quali: nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

IP:

 

UE salvo in SE: Nessun impegno (unbound).

 

In SE: Nessuna, salvo per prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e da fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma, per i quali: nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Agricoltura, caccia e silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)

CSS:

 

UE salvo in BE, DE, DK, ES, FI, HR e SE: Nessun impegno (unbound).

 

In BE, DE, ES, HR, SE: Nessuna.

 

In DK: Verifica della necessità economica.

 

In FI: Nessun impegno (unbound) salvo per i servizi di consulenza connessi alla silvicoltura, per i quali: nessuna.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi ambientali

(CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)

CSS:

 

In BE, CY, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

In HU: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In HU: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)

CSS:

 

In BE, CY, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

In HU: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, NL, PL, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In HU: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)

CSS:

 

In CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

In BE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In PL: Verifica della necessità economica salvo per il trasporto aereo, per il quale: nessuna.

 

In BE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori (8))

(CPC 7471)

CSS:

 

In AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

In BE, IE: Nessun impegno (unbound) salvo per gli accompagnatori, per i quali: nessuna.

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Servizi delle guide turistiche

(CPC 7472)

CSS:

 

In SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, RO, SK, SI: Verifica della necessità economica.

 

In ES, HR, LT, PL, PT: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessuna.

IP:

 

UE: Nessun impegno (unbound).

 

CAN: Nessun impegno (unbound).

Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)

CSS:

 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

In DK: Verifica della necessità economica salvo per soggiorni di CSS non superiori a tre mesi.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).

IP:

 

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Nessuna.

 

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: Verifica della necessità economica.

 

CAN: Nessuna, salvo per i dirigenti, per i quali: nessun impegno (unbound).


(1)  Si applica al presente allegato una riserva per i servizi giuridici di cui agli allegati I o II in cui uno Stato membro indichi il «diritto interno» come comprendente il «diritto dell'UE e dello Stato membro».

(2)  Si applica al presente allegato una riserva per i servizi giuridici di cui agli allegati I o II in cui uno Stato membro indichi il «diritto interno» come comprendente il «diritto dell'UE e dello Stato membro».

(3)  Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.

(4)  Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.

(5)  Per tutti gli Stati membri dell'Unione europea salvo UK e DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005.

(6)  Per tutti gli Stati membri dell'Unione europea salvo UK e DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005.

(7)  I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio compresi gli elaboratori (CPC 845) rientrano fra i servizi informatici.

(8)  Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in luoghi specifici.


ALLEGATO 10-F

INTESA SUI CONIUGI DEI LAVORATORI TRASFERITI ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ

1.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea che sono soggetti all'applicazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari («direttiva sui trasferimenti intra-societari»), l'Unione europea estende ai coniugi di cittadini canadesi che sono trasferiti all'interno di una società nell'Unione europea il diritto di ingresso e di soggiorno temporaneo riconosciuto ai coniugi dei lavoratori trasferiti all'interno di una società nel quadro della direttiva sui trasferimenti intra-societari; e

2.

il Canada estende ai coniugi di cittadini dell'Unione europea che sono trasferiti all'interno di una società in Canada il trattamento concesso ai coniugi di cittadini canadesi che sono trasferiti all'interno di una società nello Stato membro di origine del lavoratore trasferito dell'Unione europea.


ALLEGATO 11-A

ORIENTAMENTI PER GLI ACCORDI DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO

Introduzione

Il presente allegato contiene orientamenti intesi a fornire indicazioni pratiche per facilitare la negoziazione di accordi di riconoscimento reciproco («MRA») per le professioni regolamentate. Tali orientamenti non sono vincolanti e non modificano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente accordo, né incidono su di essi.

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

 

periodo di adattamento, un periodo di tirocinio, eventualmente accompagnato da una formazione complementare, di una professione regolamentata nella giurisdizione ospitante sotto la responsabilità di una persona qualificata. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le regole dettagliate che disciplinano il periodo di adattamento, la sua valutazione e la posizione professionale del tirocinante sono stabilite, se del caso, nell'ordinamento della giurisdizione ospitante;

 

prova attitudinale, una verifica riguardante esclusivamente le conoscenze professionali dei candidati, effettuata dalle autorità competenti della giurisdizione ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del candidato a esercitare in tale giurisdizione una professione regolamentata; e

 

campo di attività riservata, l'attività o il gruppo di attività riferite a una professione regolamentata.

Forma e contenuto dell'MRA

La presente sezione presenta varie questioni che potrebbero essere contemplate in un negoziato e, se così convenuto, incluse negli MRA definitivi. Essa delinea gli elementi che potrebbero essere richiesti ai professionisti stranieri che intendono beneficiare di un MRA.

1.   Partecipanti

Le parti dell'MRA dovrebbero essere indicate chiaramente.

2.   Scopo dell'MRA

Lo scopo dell'MRA dovrebbe essere indicato chiaramente.

3.   Ambito di applicazione dell'MRA

L'MRA dovrebbe indicare chiaramente:

a)

l'ambito di applicazione dell'MRA, in termini di attività e titoli professionali specifici contemplati;

b)

chi ha il diritto di utilizzare i titoli professionali in questione;

c)

se il meccanismo di riconoscimento si basa su qualifiche formali, su una licenza ottenuta nella giurisdizione di origine o su qualche altro requisito; e

d)

se l'MRA consenta l'accesso temporaneo o permanente alla professione in questione.

4.   Disposizioni di riconoscimento reciproco

L'MRA dovrebbe specificare chiaramente le condizioni da soddisfare per il riconoscimento delle qualifiche in ciascuna giurisdizione e il livello di equivalenza convenuto.

Al fine di semplificare e facilitare il riconoscimento delle qualifiche dovrebbe essere preso in considerazione il seguente processo in quattro fasi.

Processo in quattro fasi per il riconoscimento delle qualifiche

Fase 1: verifica dell'equivalenza

Le entità negoziali dovrebbero verificare l'equivalenza generale dei campi di attività riservata o delle qualifiche della professione regolamentata nelle rispettive giurisdizioni.

L'esame delle qualifiche dovrebbe comprendere la raccolta di tutte le informazioni pertinenti ai diritti esclusivi di esercizio correlati a una competenza giuridica a esercitare o alle qualifiche richieste per una specifica professione regolamentata nelle rispettive giurisdizioni.

Di conseguenza, le entità negoziali dovrebbero:

a)

individuare le attività o i gruppi di attività che rientrano nei diritti esclusivi di esercizio della professione regolamentata; e

b)

individuare le qualifiche richieste in ciascuna giurisdizione. Esse possono comprendere i seguenti elementi:

i)

il livello minimo di istruzione richiesto, ad esempio requisiti di ammissione, durata del percorso di studi e materie studiate;

ii)

il livello minimo di esperienza richiesto, ad esempio il luogo, la durata e le condizioni della formazione pratica o del tirocinio professionale necessari per ottenere la licenza, o il quadro delle norme deontologiche e disciplinari di riferimento;

iii)

gli esami superati, in particolare gli esami delle competenze professionali;

iv)

la misura in cui le qualifiche di una giurisdizione sono riconosciute nell'altra; e

v)

le qualifiche che le autorità competenti in ciascuna giurisdizione sono pronte a riconoscere, ad esempio predisponendo un elenco di determinati diplomi o certificati emessi o facendo riferimento a determinati requisiti minimi che devono essere certificati dalle autorità competenti della giurisdizione di origine, specificando inoltre se il possesso di un determinato livello di qualifica consenta il riconoscimento per alcune attività rientranti nel campo di attività riservata ma non per altre (livello e durata dell'istruzione, ambiti principali oggetto dell'istruzione, materie generali e aree).

Vi è un'equivalenza generale per quanto riguarda i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche della professione regolamentata quando non sussistono differenze sostanziali in questo senso tra le giurisdizioni.

Fase 2: valutazione delle differenze sostanziali

Esiste una differenza sostanziale per quanto riguarda la portata delle qualifiche richieste per esercitare una professione regolamentata quando:

a)

esistono differenze rilevanti nella conoscenza essenziale; o

b)

esistono differenze significative nella durata o nel contenuto della formazione tra le giurisdizioni.

Esiste una differenza sostanziale nel campo di attività riservata se:

a)

una o più attività professionali non rientrano nella professione corrispondente nella giurisdizione di origine;

b)

dette attività sono soggette a formazione specifica nella giurisdizione ospitante; e

c)

la formazione per dette attività nella giurisdizione ospitante riguarda materie sostanzialmente differenti da quelle che rientrano nella qualifica del candidato.

Fase 3: misure compensative

Se le entità negoziali stabiliscono che vi è una differenza sostanziale tra i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche delle giurisdizioni, possono stabilire misure compensative per colmare tale divario.

Una misura compensativa può assumere la forma, tra l'altro, di un periodo di adattamento o, se richiesta, di una prova attitudinale.

Le misure compensative dovrebbero essere proporzionate alla differenza sostanziale che intendono compensare. Le entità negoziali dovrebbero inoltre valutare l'esperienza pratica professionale eventualmente ottenuta nella giurisdizione di origine per determinare se essa sia sufficiente a compensare, interamente o in parte, la differenza sostanziale tra i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche delle giurisdizioni, prima di stabilire una misura compensativa.

Fase 4: individuazione delle condizioni per il riconoscimento

Una volta che la valutazione dell'equivalenza generale dei diritti esclusivi di esercizio o delle qualifiche della professione regolamentata è completata, le entità negoziali dovrebbero specificare nell'MRA:

a)

la competenza giuridica richiesta per praticare la professione regolamentata;

b)

le qualifiche della professione regolamentata;

c)

l'eventuale necessità di misure compensative;

d)

la misura in cui l'esperienza professionale può compensare le differenze sostanziali;

e)

una descrizione di eventuali misure compensative, compreso il ricorso a un periodo di adattamento o a una prova attitudinale.

5.   Meccanismi di attuazione

L'MRA dovrebbe indicare:

a)

le regole e le procedure da utilizzare per la sorveglianza e l'applicazione delle disposizioni dell'accordo;

b)

i meccanismi di dialogo e di cooperazione amministrativa tra le parti dell'MRA; e

c)

i mezzi a disposizione dei singoli candidati per affrontare eventuali questioni connesse all'interpretazione o all'attuazione dell'MRA.

Come indicazione per il trattamento dei singoli candidati, l'MRA dovrebbe includere informazioni riguardanti:

a)

il punto di contatto per informazioni riguardanti tutte le questioni relative alla domanda, ad esempio il nome e l'indirizzo delle autorità competenti, le formalità da espletare per il rilascio delle licenze ed eventuali requisiti aggiuntivi da rispettare nella giurisdizione ospitante;

b)

la durata delle procedure per l'elaborazione delle domande da parte delle autorità competenti della giurisdizione ospitante;

c)

i documenti richiesti ai candidati e la forma in cui dovrebbero essere presentati;

d)

l'accettazione di documenti e certificati emessi nella giurisdizione ospitante in relazione alle qualifiche e alle licenze;

e)

le procedure di ricorso o riesame da parte delle autorità competenti.

L'MRA dovrebbe comprendere anche i seguenti impegni da parte delle autorità competenti:

a)

alle richieste relative alle prescrizioni e alle procedure di licenza e qualifica sarà dato seguito tempestivamente;

b)

sarà previsto tempo sufficiente a consentire ai candidati di completare il processo di presentazione delle domande nonché il ricorso o il riesame da parte delle autorità competenti;

c)

le prove o gli esami saranno organizzati con frequenza ragionevole;

d)

gli oneri a carico dei candidati che intendono beneficiare dei termini dell'MRA saranno commisurati ai costi sostenuti dalla giurisdizione ospitante; e

e)

saranno fornite informazioni su eventuali programmi di assistenza per la formazione pratica nella giurisdizione ospitante e su eventuali impegni della giurisdizione ospitante in tale contesto.

6.   Concessione di licenze e altre disposizioni nella giurisdizione ospitante

Se applicabile, l'MRA dovrebbe inoltre stabilire tramite quali mezzi e a quali condizioni è possibile ottenere una licenza successivamente alla determinazione dell'ammissibilità, nonché precisare ciò che una licenza comporta, ad esempio i suoi contenuti, l'appartenenza a un ordine professionale, l'uso di titoli professionali o accademici. Eventuali prescrizioni in materia di licenze diverse dalle qualifiche dovrebbero essere spiegate, comprese le prescrizioni relative:

a)

al possesso di un indirizzo amministrativo, una sede o una residenza;

b)

alle conoscenze linguistiche;

c)

al possesso di un attestato di moralità;

d)

al possesso di un'assicurazione di responsabilità civile professionale;

e)

all'ottemperanza ai requisiti della giurisdizione ospitante per l'uso di nomi commerciali o ragioni sociali; e

f)

all'ottemperanza ai requisiti etici della giurisdizione ospitante, ad esempio indipendenza e buona condotta.

Per garantire trasparenza, l'MRA dovrebbe comprendere le seguenti informazioni per ciascuna giurisdizione ospitante:

a)

la pertinente normativa da applicare, ad esempio in merito all'azione disciplinare, alla responsabilità finanziaria o alla responsabilità civile;

b)

i principi della disciplina e dell'applicazione delle norme professionali, compresa la giurisdizione disciplinare ed eventuali conseguenze sull'esercizio delle attività professionali;

c)

le modalità di verifica continua della competenza; e

d)

i criteri e le procedure per la revoca della registrazione.

7.   Revisione dell'MRA

Se l'MRA comprende termini per il riesame o la revoca dell'MRA, questi dovrebbero essere indicati chiaramente.

8.   Trasparenza

Le parti dovrebbero:

a)

rendere disponibile al pubblico il testo degli MRA conclusi; e

b)

notificare l'una all'altra eventuali modifiche delle qualifiche che potrebbero incidere sull'applicazione o sull'attuazione dell'MRA. Se possibile, a una parte dovrebbe essere concessa l'opportunità di formulare osservazioni sulle modifiche dell'altra parte.


ALLEGATO 13-A

SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI FINANZIARI

Elenco del Canada

Servizi assicurativi e connessi

1.

L'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione o agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, come definiti alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

l'assicurazione dei rischi connessi:

i)

al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e

ii)

alle merci in transito internazionale;

b)

la riassicurazione e la retrocessione;

c)

i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1; e

d)

l'intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e di agenzia, dei rischi connessi ai servizi indicati alle lettere a) e b).

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

2.

L'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione o agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, come definiti alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e

b)

servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

Servizi di gestione di portafoglio

3.

L'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione o agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, come definiti alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda la prestazione dei seguenti servizi a un organismo di investimento collettivo situato nel proprio territorio:

a)

consulenza in materia di investimenti; e

b)

servizi di gestione di portafoglio, esclusi:

i)

servizi di custodia;

ii)

servizi di amministrazione fiduciaria; o

iii)

servizi di esecuzione.

4.

Ai fini del presente impegno, per gestione di portafoglio si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari.

5.

Per organismo di investimento collettivo si intendono fondi di investimento o società di gestione di fondi regolamentati o registrati conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari sui valori mobiliari. Fatto salvo il paragrafo 3, il Canada può esigere che un organismo di investimento collettivo ubicato in Canada mantenga la responsabilità ultima della gestione dell'organismo stesso o dei fondi che gestisce.

6.

Le riserve per le misure non conformi stabilite dal Canada nel rispettivo elenco di cui all'allegato III non si applicano ai paragrafi da 3 a 5.

Elenco dell'Unione europea

(applicabile a tutti gli Stati membri dell'Unione europea salvo diversa indicazione)

Servizi assicurativi e connessi

1.

A eccezione di CY, EE, LV, LT, MT e PL  (1), l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

l'assicurazione dei rischi connessi:

i)

al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e

ii)

alle merci in transito internazionale;

b)

la riassicurazione e la retrocessione;

c)

i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1; e

d)

l'intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e di agenzia, dei rischi connessi ai servizi indicati alle lettere a) e b).

2.

Per quanto riguarda CY, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi:

i)

al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e

ii)

alle merci in transito internazionale;

b)

l'intermediazione assicurativa;

c)

la riassicurazione e la retrocessione; e

d)

i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1;

3.

Per quanto riguarda EE, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

l'assicurazione diretta (compresa la coassicurazione);

b)

la riassicurazione e la retrocessione;

c)

l'intermediazione assicurativa; e

d)

i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1;

4.

Per quanto riguarda LV e LT, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

l'assicurazione dei rischi connessi:

i)

al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e

ii)

alle merci in transito internazionale;

b)

la riassicurazione e la retrocessione; e

c)

i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1;

5.

Per quanto riguarda MT, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

l'assicurazione dei rischi connessi:

i)

al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e

ii)

alle merci in transito internazionale;

b)

la riassicurazione e la retrocessione; e

c)

i servizi accessori del settore assicurativo come descritti al punto iv) della definizione di servizi assicurativi e connessi di cui all'articolo 13.1;

6.

Per quanto riguarda PT, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali; e

b)

la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi e connessi)

7.

A eccezione di BE, CY, EE, LV, LT, MT, SI e RO, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e

b)

servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

8.

Per quanto riguarda BE, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1;

9.

Per quanto riguarda CY, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a valori mobiliari;

b)

la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e

c)

servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

10.

Per quanto riguarda EE e LT, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

l'accettazione di depositi;

b)

i prestiti di qualsiasi tipo;

c)

il leasing finanziario;

d)

tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro;

e)

garanzie e impegni;

f)

le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa o sul mercato ristretto;

g)

la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;

h)

servizi di intermediazione nel mercato monetario;

i)

la gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

j)

servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

k)

la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e

l)

servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

11.

Per quanto riguarda LV, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;

b)

la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e

c)

servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

12.

Per quanto riguarda MT, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

l'accettazione di depositi;

b)

i prestiti di qualsiasi tipo;

c)

la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e

d)

servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

13.

Per quanto riguarda RO, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

l'accettazione di depositi;

b)

i prestiti di qualsiasi tipo;

c)

garanzie e impegni;

d)

servizi di intermediazione nel mercato monetario;

e)

la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e

f)

servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

14.

Per quanto riguarda SI, l'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda:

a)

i prestiti di qualsiasi tipo;

b)

l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali;

c)

la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software, come descritti al punto xi) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1; e

d)

servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, come descritti al punto xii) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) di cui all'articolo 13.1, esclusa l'intermediazione quale descritta al medesimo punto.

Servizi di gestione di portafoglio

15.

L'articolo 13.7, paragrafo 1, si applica alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, come definita alla lettera a) della definizione di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 13.1, per quanto riguarda i servizi di gestione di portafoglio erogati a un cliente professionale dell'Unione europea ubicato nell'Unione europea da un ente finanziario canadese costituito in Canada dopo un periodo di transizione di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.Si precisa che, il presente impegno è soggetto al regime normativo prudenziale dell'Unione europea, compresa la valutazione dell'equivalenza (2).

16.

Ai fini del presente impegno:

a)

per gestione di portafoglio si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari;

b)

i servizi di gestione di portafoglio non comprendono:

i)

servizi di custodia;

ii)

servizi di amministrazione fiduciaria; né

iii)

servizi di esecuzione; e

c)

nell'Unione europea i clienti professionali sono quelli definiti al punto 1, lettera e), della sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.


(1)  Le abbreviazioni utilizzate nel presente allegato sono definite al punto 8 della nota introduttiva dell'allegato I (Riserve relative alle misure esistenti e impegni di liberalizzazione).

(2)  Ciò significa che, una volta che la Commissione europea ha adottato la decisione di equivalenza relativa alla gestione di portafoglio e un ente finanziario canadese ha soddisfatto altri requisiti prudenziali dell'Unione europea, detto ente finanziario può prestare servizi di gestione discrezionale di portafoglio a un cliente professionale dell'Unione europea pur non avendo sede nell'Unione europea. Inoltre, le misure di Stati membri dell'Unione europea intese a limitare o vietare la gestione di portafoglio transfrontaliera, comprese le riserve negli elenchi dell'UE di cui agli allegati I e II, non si applicano più al presente impegno.


ALLEGATO 13-B

INTESA SULL'APPLICAZIONE DELL'Articolo 13.16, PARAGRAFO 1, E DELL'Articolo 13.21

Le parti riconoscono che le misure prudenziali rafforzano i sistemi finanziari interni, promuovono istituzioni, mercati e infrastrutture sani, efficienti e solidi e favoriscono la stabilità finanziaria internazionale permettendo di prendere decisioni di prestito e investimento più ponderate, migliorando l'integrità del mercato e riducendo i rischi di crisi e contagio finanziari.

Di conseguenza, le parti hanno concordato una misura prudenziale, di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, che consente alle parti di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, e hanno incaricato il comitato per i servizi finanziari, istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera f), di stabilire se e, in caso affermativo, fino a che punto la misura prudenziale si applichi nelle controversie in materia di investimenti nei servizi finanziari a norma dell'articolo 13.21.

Processo relativo all'articolo 13.21

1.

Il comitato per i servizi finanziari, nello svolgimento del suo incarico nelle controversie in materia di investimenti a norma dell'articolo 13.21, decide se e, in caso affermativo, fino a che punto la misura prudenziale può essere eccepita.

2.

Le parti si impegnano ad agire in buona fede. Ciascuna parte presenta la sua posizione al comitato per i servizi finanziari entro 60 giorni dal deferimento al comitato per i servizi finanziari.

3.

Se la parte non coinvolta nella controversia notifica al comitato per i servizi finanziari, entro il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 2, che ha avviato un processo di determinazione interna su tale questione, il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando la parte notifica al comitato per i servizi finanziari la propria posizione. Una sospensione superiore ai sei mesi è considerata una violazione dell'impegno alla buona fede.

4.

Qualora il convenuto non notifichi la sua posizione al comitato per i servizi finanziari entro il termine di cui al paragrafo 2, la sospensione dei termini o dei procedimenti di cui all'articolo 13.21, paragrafo 3, non si applica più e l'investitore può procedere con la domanda.

5.

Se il comitato per i servizi finanziari non è in grado di adottare una decisione su una determinazione congiunta entro 60 giorni in relazione a una specifica controversia investitore-Stato riguardante una misura prudenziale, il comitato per i servizi finanziari deferisce la questione al comitato misto CETA (1). Tale periodo di 60 giorni ha inizio dal momento in cui il comitato per i servizi finanziari riceve le posizioni delle parti a norma del paragrafo 2.

6.

La determinazione congiunta del comitato per i servizi finanziari o del comitato misto CETA è vincolante per il tribunale solo per la controversia in questione. La determinazione congiunta non costituisce un precedente vincolante per le parti per quanto riguarda la portata e l'applicazione della misura prudenziale o di altri termini del presente accordo.

7.

Salvo diversa decisione del comitato misto CETA, se il comitato misto CETA non giunge a un accordo entro tre mesi dal deferimento di una questione da parte del comitato per i servizi finanziari a norma del paragrafo 5, ciascuna parte rende disponibile la propria posizione al tribunale chiamato a dirimere la controversia. Il tribunale tiene conto di tali informazioni nel processo decisionale.

Principi di alto livello

8.

Le parti convengono che l'applicazione dell'articolo 13.16, paragrafo 1, da parte delle parti e dei tribunali dovrebbe essere guidata, tra gli altri, dai seguenti principi:

a)

una parte può stabilire il proprio livello adeguato di regolamentazione prudenziale. In particolare, una parte può stabilire e applicare misure che assicurino un più elevato livello di protezione prudenziale rispetto a quelle fissate nei comuni impegni prudenziali internazionali;

b)

le considerazioni pertinenti per determinare se una misura soddisfi i requisiti di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, comprendono il grado della sua necessità alla luce dell'urgenza della situazione e le informazioni a disposizione della parte al momento dell'adozione della misura;

c)

data la natura altamente specializzata della regolamentazione prudenziale, nell'applicazione di tali principi si aderisce quanto più possibile alla normativa e alle pratiche delle rispettive giurisdizioni delle parti e alle decisioni e alle determinazioni dei fatti, comprese le valutazioni del rischio, delle autorità di regolamentazione finanziaria;

d)

i)

fatto salvo quanto previsto al punto ii), si considera che una misura soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, se:

A)

ha un obiettivo prudenziale; e

B)

non è così severa alla luce del suo scopo da essere palesemente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito; e

ii)

una misura, pur soddisfacendo i requisiti del punto i), non soddisfa i requisiti dell'articolo 13.16, paragrafo 1, se è una restrizione dissimulata agli investimenti esteri o una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra investitori in situazioni simili;

e)

sempreché una misura non sia applicata in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra investitori in situazioni simili, o una restrizione dissimulata agli investimenti esteri, si considera che tale misura soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, se è:

i)

in linea con gli impegni prudenziali internazionali comuni alle parti;

ii)

intesa alla risoluzione di un ente finanziario che non è più economicamente sostenibile o probabilmente non lo sarà più;

iii)

intesa alla ristrutturazione di un ente finanziario o alla gestione di un ente finanziario in difficoltà; o

iv)

intesa al mantenimento o al ripristino della stabilità finanziaria, in risposta a una crisi finanziaria sistemica.

Riesame periodico

9.

Il comitato per i servizi finanziari può, con il consenso di entrambe le parti, modificare la presente intesa in qualsiasi momento. Il comitato per i servizi finanziari dovrebbe riesaminare la presente intesa almeno ogni due anni.

In tale contesto, il comitato per i servizi finanziari può sviluppare un'intesa comune sull'applicazione dell'articolo 13.16, paragrafo 1, sulla base del dialogo e delle discussioni condotti in seno al comitato in relazione a specifiche controversie e consapevole degli impegni prudenziali internazionali comuni alle parti.


(1)  Ciascuna parte provvede affinché la sua rappresentanza nel comitato misto CETA a tale fine comprenda autorità in materia di servizi finanziari.


ALLEGATO 13-C

INTESA SUL DIALOGO RELATIVO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

Le parti ribadiscono il loro impegno a rafforzare la stabilità finanziaria. Il dialogo relativo alla regolamentazione del settore dei servizi finanziari in seno al comitato per i servizi finanziari è basato sui principi e sulle norme prudenziali convenuti a livello multilaterale. Le parti si impegnano a incentrare la discussione sulle questioni con impatto transfrontaliero, ad esempio gli scambi transfrontalieri di titoli (compresa la possibilità di adottare ulteriori impegni in materia di gestione di portafoglio), i rispettivi quadri di riferimento per le obbligazioni garantite e per i requisiti di garanzia relativi alla riassicurazione, e a discutere questioni connesse alla gestione delle succursali.


ELENCO IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO DEL CANADA

ALLEGATO 19-1

Enti dell'amministrazione centrale

Salvo diversa disposizione, il presente capo riguarda gli appalti indetti dagli enti elencati nel presente allegato, a condizione che siano rispettate le seguenti soglie:

Soglie

Beni

130 000 DSP

Servizi

130 000 DSP

Servizi di costruzione

5 000 000 DSP

Qualora gli enti elencati nel presente allegato conducano appalti per le attività indicate nell'allegato 19-3, sezione B, si applicano le soglie stabilite in tale sezione.

Elenco degli enti

1.

Atlantic Canada Opportunities Agency

2.

Canada Border Services Agency

3.

Canada Emission Reduction Incentives Agency

4.

Canada Employment Insurance Commission

5.

Canada Industrial Relations Board

6.

Canada Revenue Agency

7.

Canada School of Public Service

8.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

9.

Canadian Environmental Assessment Agency

10.

Canadian Food Inspection Agency

11.

Canadian Forces Grievance Board

12.

Canadian Grain Commission

13.

Canadian Human Rights Commission

14.

Canadian Human Rights Tribunal

15.

Canadian Institutes of Health Research

16.

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

17.

Canadian International Trade Tribunal

18.

Canadian Northern Economic Development Agency

19.

Canadian Nuclear Safety Commission

20.

Canadian Polar Commission

21.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission

22.

Canadian Space Agency

23.

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

24.

Canadian Transportation Agency

25.

Copyright Board

26.

Correctional Service of Canada

27.

Courts Administration Service

28.

Department of Agriculture and Agri-Food

29.

Department of Canadian Heritage

30.

Department of Citizenship and Immigration

31.

Department of Employment and Social Development

32.

Department of Finance

33.

Department of Fisheries and Oceans

34.

Department of Foreign Affairs, Trade and Development

35.

Department of Health

36.

Department of Indian Affairs and Northern Development

37.

Department of Industry

38.

Department of Justice

39.

Department of National Defence

40.

Department of Natural Resources

41.

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

42.

Department of Public Works and Government Services

43.

Department of the Environment

44.

Department of Transport

45.

Department of Veterans Affairs

46.

Department of Western Economic Diversification

47.

Director of Soldier Settlement

48.

Director, The Veterans' Land Act

49.

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

50.

Federal Economic Development Agency for Southern Ontario

51.

Financial Consumer Agency of Canada

52.

Immigration and Refugee Board

53.

Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission

54.

Library and Archives of Canada

55.

Military Police Complaints Commission

56.

National Battlefields Commission

57.

National Energy Board

58.

National Farm Products Council

59.

National Film Board

60.

Parole Board of Canada

61.

National Research Council of Canada

62.

Natural Sciences and Engineering Research Council

63.

Northern Pipeline Agency

64.

Office of Infrastructure of Canada

65.

Office of the Auditor General

66.

Office of the Chief Electoral Officer

67.

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

68.

Office of the Commissioner of Lobbying

69.

Office of the Commissioner of Official Languages

70.

Office of the Communications Security Establishment Commissioner

71.

Office of the Co-ordinator, Status of Women

72.

Office of the Correctional Investigator of Canada

73.

Office of the Director of Public Prosecutions

74.

Office of the Governor General's Secretary

75.

Office of the Public Sector Integrity Commissioner

76.

Office of the Superintendent of Financial Institutions

77.

Office of the Information Commissioner of Canada

78.

Office of the Privacy Commissioner of Canada

79.

Parks Canada Agency

80.

Patented Medicine Prices Review Board

81.

Privy Council Office

82.

Public Health Agency of Canada

83.

Public Service Commission

84.

Public Service Labour Relations and Employment Board

85.

Registrar of the Supreme Court of Canada

86.

Registry of the Competition Tribunal

87.

Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal

88.

Registry of the Specific Claims Tribunal

89.

Royal Canadian Mounted Police

90.

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

91.

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

92.

Security Intelligence Review Committee

93.

Shared Services Canada

94.

Social Sciences and Humanities Research Council

95.

Statistics Canada

96.

Transportation Appeal Tribunal of Canada

97.

Treasury Board of Canada Secretariat

98.

Veterans Review and Appeal Board

Note relative all'allegato 19-1 del Canada

1.

Per quanto riguarda la Canadian Space Agency, l'appalto di beni e servizi contemplati è limitato a quelli riguardanti le comunicazioni satellitari e i sistemi satellitari di telerilevamento e di navigazione globale. Tale impegno è valido per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il calcolo del periodo di cinque anni comprende l'eventuale periodo di applicazione provvisoria. Prima della fine del periodo di cinque anni, il Canada può notificare all'Unione europea la soppressione di tale impegno provvisorio. La notifica ha effetto alla fine del periodo di cinque anni. Se il Canada non effettua tale notifica, l'impegno provvisorio diventa definitivo.

2.

L'articolo 19.18 del presente capo non si applica all'eventuale soppressione dell'impegno provvisorio di cui alla presente nota.


ALLEGATO 19-2

Enti dell'amministrazione regionale e locale

Salvo diversa disposizione, il presente capo riguarda gli appalti indetti dagli enti elencati nel presente allegato, a condizione che siano rispettate le seguenti soglie:

Soglie

Beni

200 000 DSP

Servizi

200 000 DSP

Servizi di costruzione

5 000 000 DSP

Qualora gli enti elencati nel presente allegato conducano appalti per le attività indicate nell'allegato 19-3, sezione B, si applicano le soglie stabilite in tale sezione.

Elenco degli enti

1.

ALBERTA

1.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

i dipartimenti, i ministeri, le agenzie, i consigli, i comitati, le commissioni e le agenzie governative simili;

2.

le amministrazioni regionali, locali, distrettuali o altre forme di amministrazione municipale; e

3.

i consigli scolastici e gli enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali.

1.2

Il presente allegato non riguarda i seguenti enti:

1.

Legislative Assembly

2.

Legislative Assembly Office

3.

Office of the Auditor General

4.

Office of the Chief Electoral Officer

5.

Office of the Revenue Commissioners

6.

Office of the Information and Privacy Commissioner

7.

Office of the Ombudsman

2.

COLUMBIA BRITANNICA

2.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

i ministeri, le agenzie, i consigli, i comitati, le commissioni e le agenzie governative simili;

2.

le amministrazioni regionali, locali, distrettuali o altre forme di amministrazione municipale; e

3.

i consigli scolastici e gli enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali.

2.2

L'assemblea legislativa e i suoi uffici indipendenti non sono compresi nel presente allegato.

3.

MANITOBA

3.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

i dipartimenti, i consigli, le commissioni, i comitati e le agenzie governative simili;

2.

le municipalità e le organizzazioni municipali; e

3.

i consigli scolastici e gli enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali.

4.

NUOVO BRUNSWICK

4.1

Il presente allegato riguarda i dipartimenti, i segretariati e le agenzie elencati di seguito:

1.

Aboriginal Affairs Secretariat

2.

Agriculture, Aquaculture and Fisheries

3.

Ambulance New Brunswick Inc.

4.

Aquarium and Marine Center of New Brunswick

5.

Office of the Attorney General

6.

Child and Youth Advocate

7.

Education and Early Childhood Development

8.

Efficiency New Brunswick

9.

Elections New Brunswick

10.

Energy and Mines

11.

Environment and Local Government

12.

Executive Council Office

13.

FacilicorpNB Ltd.

14.

Farm Products Commission

15.

Finance

16.

Forest Protection Limited

17.

Health

18.

Horizon Health Network (Regional Health Authority)

19.

Justice

20.

Labour and Employment Board

21.

Natural Resources

22.

New Brunswick Arts Board

23.

New Brunswick Emergency Measures Organization

24.

New Brunswick Energy & Utilities Board

25.

New Brunswick Forest Products Commission

26.

New Brunswick Health Council

27.

New Brunswick Human Rights Commission

28.

New Brunswick Insurance Board

29.

New Brunswick Internal Services Agency

30.

New Brunswick Lotteries Commission

31.

New Brunswick Museum

32.

New Brunswick Police Commission

33.

New Brunswick Public Libraries

34.

Office of Human Resources

35.

Office of the Auditor General

36.

Office of the Commissioner of Official Languages

37.

Office of the Comptroller

38.

Office of the Consumer Advocate for Insurance

39.

Office of the Leader of the Opposition

40.

Office of the Lieutenant-Governor

41.

Office of the Premier

42.

Office of the Public Trustee

43.

Ombudsman

44.

Population Growth Secretariat

45.

Post-Secondary Education, Training and Labour

46.

Premier's Council on the Status of Disabled Persons

47.

Public Safety

48.

Vitalité (Regional Health Authority)

49.

Senior and Healthy Aging Secretariat

50.

Social Development

51.

Government Services

52.

Tourism, Heritage and Culture

53.

Transportation

54.

Village Historique Acadien

55.

Workplace Health, Safety and Compensation Commission

4.2

Consigli distrettuali per l'istruzione (District Education Councils)

1.

Tutti i consigli distrettuali per l'istruzione

4.3

Università

1.

Mount Allison University

2.

St. Thomas' University

3.

Université de Moncton

4.

The University of New Brunswick

4.4

Scuole superiori comunitarie (Community Colleges)

1.

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)

2.

New Brunswick Community College (NBCC)

4.5

Commissioni regionali per i rifiuti solidi

1.

Commission de gestion déchets de Kent

2.

Commission de gestion des déchets solides de la Péninsule acadienne

3.

Commission des Déchets Solides / Nepisiguit-Chaleur Solid Waste Commission

4.

Fredericton Region Solid Waste Commission

5.

Fundy Region Solid Waste Commission

6.

Fundy Region Solid Waste Commission

7.

La Commission de gestion enviro ressources du Nord-Ouest

8.

Northumberland Solid Waste Commission

9.

Restigouche Solid Waste Corporation

10.

Southwest Solid Waste Commission

11.

Valley Solid Waste Commission

12.

Westmorland-Albert Solid Waste Corporation

4.6

Commissioni per le acque reflue

1.

Fredericton Area Pollution Control Commission

2.

Greater Moncton Sewerage Commission

4.7

Municipalità ed organizzazioni municipali (tranne gli enti municipali per l'energia)

1.

City of Bathurst

2.

City of Campbellton

3.

City of Dieppe

4.

City of Edmundston

5.

City of Fredericton

6.

City of Miramichi

7.

City of Moncton

8.

City of Saint John

5.

TERRANOVA E LABRADOR

5.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

i dipartimenti, i consigli e le commissioni;

2.

le municipalità e le organizzazioni municipali; e

3.

i consigli scolastici e gli enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali.

5.2

L'assemblea legislativa non è compresa nel presente allegato.

6.

TERRITORI DEL NORDOVEST

6.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

i ministeri e le agenzie;

2.

le municipalità; e

3.

i consigli scolastici e gli enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali.

6.2

L'assemblea legislativa non è compresa nel presente allegato.

7.

NUOVA SCOZIA

7.1

Il presente allegato comprende tutti gli enti del settore pubblico, come definiti nella legge relativa agli appalti pubblici Public Procurement Act, S.N.S. 2011, c. 12, eccetto:

1.

le unità intergovernative o governative privatizzate figuranti nell'elenco che non sono di proprietà o sotto il controllo maggioritario della provincia;

2.

gli enti elencati o descritti nell'allegato 19-3, sezione A, ivi inclusi o esclusi;

3.

i servizi sanitari di urgenza (Emergency Health Services), una divisione del ministero della Salute (Department of Health) per gli appalti relativi alle ambulanze di terra, per scopi di assistenza sanitaria di urgenza;

4.

Sydney Tar Ponds Agency;

5.

Nova Scotia Lands Inc.; e

6.

Harbourside Commercial Park.

8.

NUNAVUT

8.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

i ministeri e le agenzie;

2.

le municipalità e le organizzazioni municipali; e

3.

i consigli scolastici e gli enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali.

8.2

L'assemblea legislativa non è compresa nel presente allegato.

9.

ONTARIO

9.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

i ministeri provinciali e le agenzie classificate, tranne le agenzie per l'energia, le agenzie di natura commerciale o industriale e l'Ontario Infrastructure and Lands Corporation;

2.

i consigli scolastici e gli enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali; e

3.

le municipalità, tranne gli enti municipali per l'energia.

9.2

Gli uffici dell'assemblea legislativa non sono compresi nel presente allegato.

10.

ISOLA DEL PRINCIPE EDOARDO

10.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

i dipartimenti e le agenzie;

2.

le municipalità; e

3.

i consigli scolastici e gli enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali.

11.

QUÉBEC

11.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

i dipartimenti e le agenzie governative; e

2.

le organizzazioni parastatali.

Per «agenzie governative» si intendono gli organismi di cui alla sezione 4, primo paragrafo, commi da 2 a 4, della legge sui contratti degli organismi pubblici Act Respecting Contracting by Public Bodies, C.Q.L.R. c. C-65.1, compresa l'Agence du revenu du Québec, e le persone indicate nel secondo comma di tale sezione, ad eccezione degli organismi e delle persone menzionati nella sezione 5 di detta legge.

Per «organizzazioni parastatali» si intendono le municipalità, le organizzazioni municipali e gli organismi di cui alla sezione 4, primo paragrafo, commi 5 e 6, della legge sui contratti degli organismi pubblici Act Respecting Contracting by Public Bodies, comprese le persone giuridiche o altri soggetti di proprietà o sotto il controllo di una o più organizzazioni parastatali.

12.

SASKATCHEWAN

12.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

i ministeri, le agenzie, le società statali (Crown corporations) gestite dal ministero del Tesoro canadese (Treasury Board), i consigli e le commissioni;

2.

le municipalità; e

3.

i consigli scolastici e gli enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali.

13.

YUKON

13.1

Il presente allegato riguarda i seguenti enti:

Ministeri

1.

Department of Community Services

2.

Department of Economic Development

3.

Department of Education

4.

Department of Energy, Mine and Resources

5.

Department of Environment

6.

Department of Finance

7.

Department of Health and Social Services

8.

Department of Highways and Public Works

9.

Department of Justice

10.

Department of Tourism and Culture

11.

Executive Council Office

12.

Public Service Commission

13.

Women's Directorate

14.

French Language Services Directorate

Agenzie

1.

Yukon Worker's Compensation Health & Safety Board


ALLEGATO 19-3

Altri enti

Sezione A

Salvo diversa disposizione, il presente capo riguarda gli appalti indetti dagli enti elencati nella sezione A del presente allegato, a condizione che siano rispettate le seguenti soglie:

Soglie

Beni

355 000 DSP

Servizi

355 000 DSP

Servizi di costruzione

5 000 000 DSP

Agli appalti indetti per le attività elencate nella sezione B si applicano le soglie stabilite in tale sezione.

Elenco degli enti

1.

ENTI FEDERALI

1.1

Il presente allegato riguarda tutte le società statali (Crown corporations) ai sensi della parte X della legge Financial Administration Act (FAA) R.S.C. 1985, c. F-11, che rispondono al Parlamento a norma della sezione 88 dell'FAA.

2.

ALBERTA

2.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

le società statali (Crown corporations), le imprese commerciali di proprietà del governo e gli altri enti in cui il governo dell'Alberta detiene diritti di proprietà; e

2.

le società o gli enti di proprietà o sotto il controllo di un'amministrazione regionale, locale, distrettuale o di un'altra forma di amministrazione municipale compresa nell'allegato 19-2.

3.

COLUMBIA BRITANNICA

3.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti seguenti:

1.

le società statali (Crown corporations), le imprese commerciali di proprietà del governo e gli altri enti in cui il governo della Columbia Britannica detiene diritti di proprietà; e

2.

le società o gli enti di proprietà o sotto il controllo di una o più amministrazioni municipali.

4.

MANITOBA

4.1

Il presente allegato riguarda tutte le società statali (Crown corporations) della provincia, tranne le seguenti:

1.

Manitoba Public Insurance Corporation

2.

Venture Manitoba Tours Limited.

5.

NUOVO BRUNSWICK

5.1

Il presente allegato riguarda tutte le seguenti società statali (Crown corporations):

1.

Kings Landing Corporation

2.

New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation

3.

New Brunswick Highway Corporation

4.

New Brunswick Housing Corporation

5.

New Brunswick Investment Management Corporation

6.

New Brunswick Liquor Corporation

7.

New Brunswick Municipal Finance Corporation

8.

New Brunswick Research and Productivity Council

9.

Opportunities New Brunswick

10.

Financial and Consumer Services Commission

11.

Regional Development Corporation

12.

Service New Brunswick

6.

TERRANOVA E LABRADOR

6.1

Il presente allegato comprende tutte le società statali (Crown corporations) della provincia, tranne le seguenti:

1.

la società Nalcor Energy e tutte le sue imprese controllate e collegate attuali e future, tranne la società Newfoundland and Labrador Hydro.

2.

la società Research & Development Corporation of Newfoundland and Labrador e tutte le relative controllate.

7.

TERRITORI DEL NORDOVEST

7.1

Il presente allegato comprende tutte le società statali (Crown corporations) del territorio.

8.

NUOVA SCOZIA

8.1

Il presente allegato comprende qualsiasi ente definito come impresa commerciale pubblica conformemente al Finance Act, S.N.S. 2010, c. 2, e al Public Procurement Act, tranne le unità intergovernative o governative privatizzate elencate di cui al Provincial Finance Act che non siano di proprietà o sotto il controllo maggioritario della provincia.

9.

NUNAVUT

9.1

Il presente allegato comprende tutte le società statali (Crown corporations) del territorio.

10.

ONTARIO

10.1

Il presente allegato riguarda tutti gli enti di natura commerciale o industriale di proprietà delle amministrazioni provinciali e municipali.

10.2

Il presente allegato non comprende gli enti per l'energia, ad eccezione delle società Hydro One e Ontario Power Generation.

11.

ISOLA DEL PRINCIPE EDOARDO

11.1

Il presente allegato comprende tutte le società statali (Crown corporations) della provincia, tranne la Innovation PEI.

12.

QUÉBEC

12.1

Il presente allegato comprende le imprese pubbliche e le persone giuridiche o altri enti di proprietà o sotto il controllo di una o più di tali imprese, che non siano in concorrenza con il settore privato.

12.2

Per impresa pubblica si intende un organismo di cui alla sezione 7 della legge sui contratti degli organismi pubblici Act Respecting Contracting by Public Bodies.

13.

SASKATCHEWAN

13.1

Il presente allegato comprende tutte le società statali (Crown corporations) della provincia, le società di proprietà o sotto il controllo di una o più amministrazioni municipali e la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority.

14.

YUKON

Il presente allegato comprende tutte le società governative ai sensi della legge Corporate Governance Act, R.S.Y. 2002, c. 45, tranne la:

a)

Yukon Development Corporation.

Note relative alla sezione A dell'allegato 19-3 del Canada

1.

Il presente allegato non comprende gli appalti per le attività di intervento della Canada Deposit Insurance Corporation o delle sue controllate, né gli appalti condotti dalle controllate create in relazione a tali attività di intervento.

2.

Il presente allegato non comprende gli appalti della Canada Lands Company Limited o delle sue controllate per lo sviluppo di proprietà immobiliari destinate alla vendita o alla rivendita a fini commerciali.

3.

La società Ontario Power Generation si riserva il diritto di accordare la preferenza a offerte che presentano vantaggi per la provincia, favorendo ad esempio subappalti a livello locale, nel contesto degli appalti per la costruzione o la manutenzione di impianti nucleari o per la prestazione di servizi correlati. Nella valutazione delle offerte i criteri di selezione relativi ai vantaggi per la provincia non possono superare il 20 % del totale dei punti disponibili.

4.

Il presente capo non comprende gli appalti per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia rinnovabile diversa dall'energia idroelettrica da parte della provincia Ontario, come stabilito dalla legge Green Energy Act, S.O. 2009, c. 12, Sch. A.

Sezione B

Le soglie sottoindicate si applicano agli appalti degli enti di cui agli allegati 19-1 e 19-2 e alla sezione A dell'allegato 19-3, che abbiano come attività principale una delle seguenti attività o una loro combinazione:

1.

la fornitura di impianti per aeroporti o altri terminali ai vettori aerei;

2.

la fornitura o gestione di reti che prestano al pubblico un servizio nel settore del trasporto per ferrovia, tranvia, filobus, autobus, sistemi automatizzati o a fune;

3.

la fornitura di impianti per porti marittimi o interni o altri terminali ai vettori marittimi o fluviali;

4.

la fornitura o gestione di reti fisse destinate a prestare al pubblico un servizio connesso alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di acqua potabile e al trattamento delle acque reflue, o la fornitura di acqua potabile a tali reti;

5.

la fornitura o gestione di reti fisse destinate a prestare al pubblico un servizio connesso alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di elettricità, o la fornitura di elettricità a tali reti; oppure

6.

la fornitura o gestione di reti fisse destinate a prestare al pubblico un servizio connesso alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di gas o energia termica, o la fornitura di gas o energia termica a tali reti.

Soglie

Beni

400 000 DSP

Servizi

400 000 DSP

Servizi di costruzione

5 000 000 DSP

Note relative alla sezione B dell'allegato 19-3 del Canada

1.

Non rientrano nel presente capo gli appalti indetti da enti appaltanti per le attività elencate nella sezione B che siano esposti alla concorrenza nel mercato interessato.

2.

Il presente capo non riguarda gli appalti indetti da enti appaltanti per le attività elencate nella sezione B:

a)

per l'acquisto di acqua, energia o combustibili destinati alla produzione di energia;

b)

per l'esercizio di tali attività al di fuori del Canada; o

c)

per scopi di rivendita o di locazione a terzi, a condizione che l'ente appaltante non detenga un diritto speciale o esclusivo di vendita o locazione dell'oggetto di tali appalti e che altri enti possano liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente appaltante.

3.

Il presente capo non comprende gli appalti indetti da enti appaltanti per scopi di sfruttamento di un'area geografica ai fini della ricerca o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.


ALLEGATO 19-4

Beni

1.

Salvo diversa disposizione, il presente capo riguarda tutti i beni.

2.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19.3.1, per quanto riguarda gli appalti indetti dagli enti Department of National Defence, Royal Canadian Mounted Police, Department of Fisheries and Oceans per la Canadian Coast Guard, Canadian Air Transport Security Authority e dalle forze di polizia municipali e provinciali, il presente capo riguarda solo i beni figuranti in una delle classificazioni federali degli approvvigionamenti (Federal Supply Classifications — FSC) sotto elencate:

FSC

22.

Attrezzature ferroviarie

FSC

23.

Veicoli a motore, rimorchi e motocicli (tranne gli autobus alla voce 2310, gli autocarri e i rimorchi militari alle voci 2320 e 2330, i veicoli cingolati da combattimento, assalto e tattici alla voce 2350 e i veicoli gommati da combattimento, assalto e tattici alla voce 2355, precedentemente classificati alla voce 2320).

FSC

24.

Trattori

FSC

25.

Componenti per attrezzature di movimentazione

FSC

26.

Pneumatici e camere d'aria

FSC

29.

Accessori del motore

FSC

30.

Apparecchiature di trasmissione meccanica della potenza

FSC

32.

Macchine e attrezzature per la lavorazione del legno

FSC

34.

Macchinari per la lavorazione dei metalli

FSC

35.

Apparecchiature di servizio e commerciali

FSC

36.

Macchinari industriali speciali

FSC

37.

Macchinari e apparecchiature agricoli

FSC

38.

Apparecchiature di costruzione, estrazione, escavazione e manutenzione di autostrade

FSC

39.

Apparecchiature per la movimentazione dei materiali

FSC

40.

Cordami, cavi, catene ed accessori

FSC

41.

Impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria

FSC

42.

Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza (tranne la voce 4220: Equipaggiamenti per il salvataggio marittimo e per immersione; e la voce 4230: Attrezzature decontaminanti e impregnanti)

FSC

43.

Pompe e compressori

FSC

44.

Forni industriali, generatori di vapore, seccatoi e reattori nucleari

FSC

45.

Apparecchiature idrauliche, di riscaldamento e sanitarie

FSC

46.

Apparecchiature di purificazione dell'acqua e di trattamento delle acque reflue

FSC

47.

Tubi, tubature, maniche e accessori

FSC

48.

Valvole

FSC

49.

Attrezzature per officine di riparazione e manutenzione

FSC

52.

Strumenti di misurazione

FSC

53.

Ferramenta e abrasivi

FSC

54.

Strutture prefabbricate e impalcature

FSC

55.

Legname, masonite, compensato e fogli di legno

FSC

56.

Materiali edili e da costruzione

FSC

61.

Cavo elettrico e apparecchiature di produzione e distribuzione di energia

FSC

62.

Lampade e accessori elettrici

FSC

63.

Sistemi di allarme e di segnalazione (tranne la voce 6350: Sistemi di rilevamento per la sicurezza in relazione a controlli di sicurezza)

FSC

65.

Apparecchiature e forniture mediche, dentistiche e veterinarie

FSC

66.

Strumenti e apparecchiature di laboratorio (tranne la voce 6615: Meccanismi di autopilota e componenti di giropilota di volo; la voce 6635: Prove e ispezioni delle proprietà fisiche in relazione ai controlli di sicurezza; e la voce 6665: Strumenti ed apparecchi di rilevamento di pericolo)

FSC

67.

Apparecchiature fotografiche

FSC

68.

Sostanze e prodotti chimici

FSC

69.

Materiali e apparecchiature di addestramento

FSC

70.

Apparecchiature per l'elaborazione automatica di dati ad uso generico, software, forniture e apparecchiature di sostegno (tranne la voce 7010: Configurazione di apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati (ADP))

FSC

71.

Mobili

FSC

72.

Mobili e apparecchi domestici e commerciali

FSC

73.

Apparecchiature per la preparazione e la fornitura di alimenti

FSC

74.

Macchine per ufficio, sistemi di trattamento dei testi e apparecchiature di videoregistrazione

FSC

75.

Forniture e apparecchi per ufficio

FSC

76.

Libri, mappe e altre pubblicazioni (tranne la voce 7650: Disegni e specifiche)

FSC

77.

Strumenti musicali, fonografi e apparecchi radio

FSC

78.

Apparecchiature di ricreazione e atletismo

FSC

79.

Apparecchiature e prodotti di pulizia

FSC

80.

Pennelli, vernici, sigillatori e adesivi

FSC

81.

Contenitori, materiali e prodotti per imballaggi

FSC

85.

Prodotti da toilette

FSC

87.

Prodotti agricoli

FSC

88.

Animali vivi

FSC

91.

Combustibili, lubrificanti, oli e cere

FSC

93.

Materiali fabbricati non metallici

FSC

94.

Materiali grezzi non metallici

FSC

96.

Minerali metalliferi e non metalliferi e loro derivati

FSC

99.

Varie

Note relative all'allegato 19-4 del Canada

1.

Per le province Ontario e Québec la presente nota si applica agli appalti per i veicoli di trasporto di massa. Per veicolo di trasporto di massa si intende un tram, un autobus, un filobus, una carrozza di metropolitana, una carrozza ferroviaria per passeggeri o una locomotiva per il sistema ferroviario o metropolitano, utilizzati per il trasporto pubblico.

a)

Gli enti appaltanti delle province Ontario e Québec possono, conformemente ai termini del presente capo, esigere all'acquisto di veicoli di trasporto di massa che l'aggiudicatario si impegni ad utilizzare risorse acquisite in Canada per un valore pari al 25 % del valore del contratto.

b)

Qualsiasi riduzione di tale percentuale del valore del contratto decisa dal governo del Canada, dalla provincia Ontario o dalla provincia Québec in seguito a un accordo internazionale o nella legislazione, regolamentazione o politica nazionali, sostituirà permanentemente la suddetta percentuale del 25 % prevista dal presente capo per tale provincia e per la categoria di veicoli di trasporto di massa cui si applica la nuova percentuale. Nell'applicare la presente nota, le province Ontario e Québec devono accordare agli offerenti dell'Unione europea condizioni che non siano meno favorevoli rispetto a quelle accordate agli offerenti canadesi o di altri paesi terzi.

c)

Per «valore» si intendono i costi ammissibili negli appalti di veicoli di trasporto di massa per i componenti, i sottocomponenti e le materie prime prodotti in Canada, compresa la manodopera o altri servizi correlati, come i servizi postvendita e di manutenzione, quali contemplati nella gara d'appalto. Tale termine comprende anche tutti i costi legati all'assemblaggio finale del veicolo di trasporto di massa in Canada. Spetta all'offerente stabilire quale parte del valore del contratto sarà soddisfatta con l'utilizzo di risorse acquisite in Canada. La provincia Québec può comunque esigere che l'assemblaggio finale venga effettuato in Canada.

d)

Assemblaggio finale

i)

L'assemblaggio finale di un autobus comporta:

A)

l'installazione e l'interconnessione del motore, della trasmissione, degli assi, compreso il sistema di frenatura;

B)

l'installazione e l'interconnessione dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria;

C)

l'installazione dei sistemi pneumatici, elettrici e delle porte;

D)

l'installazione dei sedili dei passeggeri e dei corrimano;

E)

l'installazione del pannello indicatore della destinazione;

F)

l'installazione della rampa di accesso per sedie a rotelle; e

G)

l'ispezione finale, le prove su strada e la preparazione per la consegna.

ii)

L'assemblaggio finale di un treno comporta:

A)

l'installazione e il collegamento dei sistemi di ventilazione, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria;

B)

l'installazione e il collegamento dei telai dei carrelli, delle sospensioni, degli assi e del differenziale;

C)

l'installazione e il collegamento dei motori di trazione, del controllo della trazione e della trazione ausiliare;

D)

l'installazione e il collegamento del comando dei freni, dell'impianto di frenatura e dei compressori per freni ad aria;

E)

l'installazione e il collegamento del sistema di comunicazione e di informazione di bordo e del sistema di controllo a distanza; e

F)

l'ispezione, la verifica di tutti i lavori di installazione e di interconnessione e le prove a punto fisso per la verifica di tutte le funzioni.

e)

I costi ammissibili devono consentire una ragionevole flessibilità, affinché l'offerente aggiudicatario possa procurarsi le risorse per l'esecuzione del contratto da fornitori canadesi a condizioni competitive anche in termini di prezzo e qualità. Il contratto non può essere frazionato al fine di limitare la scelta dei costi ammissibili da parte dell'offerente.

f)

Gli enti appaltanti devono indicare in modo chiaro e obiettivo l'esistenza di tali condizioni sia nei bandi di gara sia nei documenti dell'appalto.

g)

L'applicazione del presente paragrafo sarà riesaminata cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

h)

L'applicazione del presente paragrafo sarà riesaminata al fine di ridurre la discordanza con le disposizioni del presente capo, nel caso in cui gli Stati Uniti d'America riducano permanentemente le limitazioni locali del contenuto applicabili ai veicoli di trasporto (materiale rotabile) al di sotto del 25 % per le amministrazioni aggiudicatrici statali e locali.

2.

Per la provincia Isola del Principe Edoardo il presente allegato non comprende gli appalti di materiali da costruzione utilizzati per la costruzione e la manutenzione di autostrade.

3.

Per la provincia Québec il presente allegato non comprende gli appalti dei seguenti beni indetti dalla Hydro-Québec (identificati conformemente al SA): HS 7308.20; HS 8406; HS 8410; HS 8426; HS 8504; HS 8535; HS 8536; HS 8537; HS 8544; HS 8705.10; HS 8705.20; HS 8705.90; HS 8707; HS 8708; HS 8716.39; o HS 8716.40.

4.

Per la provincia Manitoba il presente allegato non comprende gli appalti dei seguenti beni indetti dal Manitoba Hydro Electric Board:

a)

tessili — indumenti in tessuti ritardanti di fiamma ed altri indumenti di lavoro;

b)

costruzioni prefabbricate;

c)

ponti, sezioni di ponti, torri e piloni di ghisa, di ferro o di acciaio;

d)

turbine a vapore; turbine e ruote, idrauliche; turbine a gas diverse dai turboreattori e dai turbopropulsori;

e)

trasformatori elettrici, convertitori statici e induttori;

f)

apparecchiature per la distribuzione o il controllo dell'energia elettrica;

g)

parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica;

h)

cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali;

i)

altri conduttori elettrici per tensioni superiori a 1 000 V;

j)

cancelli;

k)

pali di legno e tralicci; o

l)

generatori.


ALLEGATO 19-5

Servizi

1.

Salvo diversa disposizione, il presente capo comprende i servizi di cui ai paragrafi 2 e 3. L'oggetto dei servizi di costruzione è descritto nell'allegato 19-6. I servizi elencati nel presente allegato e nell'allegato 19-6 sono identificati conformemente alla classificazione centrale dei prodotti (CPC).

2.

Il presente allegato riguarda gli appalti dei seguenti servizi indetti da enti dell'amministrazione centrale di cui all'allegato 19-1 e alla sezione A dell'allegato 19-3:

861

Servizi giuridici (unicamente servizi di consulenza in materia di diritto straniero e internazionale)

862

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta di libri contabili

3.

Il presente allegato riguarda gli appalti dei seguenti servizi indetti da enti di cui agli allegati 19-1 e 19-2 e alla sezione A dell'allegato 19-3:

Riferimento CPC

Descrizione

633

Servizi di riparazione di beni di consumo personali e per la casa

7512

Servizi di corriere commerciale (compresi i servizi multimodali)

7523

Scambio elettronico di dati (EDI)

7523

Posta elettronica

7523

Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi «store and forward» (archiviazione e inoltro) e «store and retrieve» (archiviazione ed estrazione)

Conversione di codici e di protocolli

7523

Informazioni online ed estrazione da banche dati

7523

Messaggeria vocale

822

Servizi immobiliari per conto terzi

841

Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware

842

Servizi di implementazione del software, compresi i servizi di consulenza relativi a sistemi e software e i servizi di analisi, progettazione, programmazione e manutenzione

843

Servizi di elaborazione dati, compresi i servizi di elaborazione, tabulazione e gestione di attrezzature informatiche

843

Elaborazione di informazioni e/o dati online (compresa l'elaborazione di transazioni)

844

Servizi di banche dati

845

Manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer

849

Altri servizi informatici

86501

Servizi di consulenza in materia di gestione generale

86503

Servizi di consulenza in materia di gestione del marketing

86504

Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane

86505

Servizi di consulenza in materia di gestione della produzione

866

Servizi connessi alla consulenza in materia di gestione (tranne la voce 86602 — Servizi di arbitrato e di conciliazione)

8671

Servizi di architettura

8672

Servizi di ingegneria

8673

Servizi integrati di ingegneria (tranne la voce 86731 — Servizi integrati di ingegneria per progetti «chiavi in mano» di infrastrutture di trasporto)

8674

Servizi urbanistici e paesaggistici

8676

Servizi di prova e analisi tecniche, compresi l'ispezione e il controllo della qualità (fuorché in relazione alla voce 58 dell'FSC e alle attrezzature di trasporto)

874

Servizi di pulizia degli edifici

da 8861 a 8864 e 8866

Servizi di riparazione inerenti a prodotti metallici, macchinari e attrezzature

94

Servizi fognari, di eliminazione dei rifiuti e d'igiene e servizi analoghi

Note relative all'allegato 19-5 del Canada

1.

Il presente capo non riguarda gli appalti dei seguenti servizi:

a)

tutti i servizi in relazione a beni acquistati dagli enti Department of National Defence, Royal Canadian Mounted Police, Department of Fisheries and Oceans per la Canadian Coast Guard, Canadian Air Transport Security Authority e dalle forze di polizia provinciali e municipali non compresi nell'allegato 19-4; e

b)

i servizi appaltati a sostegno delle forze militari stazionate oltremare.

2.

Il presente capo non si applica a strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve o altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le transazioni effettuate da amministrazioni appaltanti per la raccolta di denaro o di capitali. Di conseguenza il presente capo non si applica ai contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari. Sono esclusi anche i servizi prestati dalle banche centrali.

3.

Per gli enti appaltanti compresi nell'allegato 19-2 si applica una soglia di 355 000 DSP nel caso di appalti di servizi di consulenza riguardanti questioni di natura riservata, la cui divulgazione potrebbe ragionevolmente compromettere informazioni riservate del governo, causare perturbazioni economiche o essere comunque contraria all'interesse pubblico.

4.

Per la provincia Québec il presente allegato non comprende gli appalti di organizzazioni senza scopo di lucro in materia di pianificazione urbana, nonché la preparazione di progetti e di specifiche e la gestione di lavori che derivano da tali appalti, a condizione che le organizzazioni senza scopo di lucro rispettino, nell'esecuzione degli appalti, gli obblighi che incombono agli enti appaltanti a norma del presente capo.

5.

Per la provincia Québec il presente allegato non comprende gli appalti dei seguenti servizi indetti dalla Hydro-Québec (identificati conformemente alla CPC):

 

84 — Servizi informatici e affini

 

86724 — Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

 

86729 — Altri servizi di ingegneria.

6.

Per la provincia Manitoba il presente allegato non comprende gli appalti di servizi indetti dal Manitoba Hydro Electric Board.


ALLEGATO 19-6

Servizi di costruzione

1.

Salvo diversa disposizione, il presente capo comprende tutti i servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della CPC.

2.

Gli appalti di servizi di costruzione aggiudicati da enti di cui agli allegati 19-1 e 19-2 e alla sezione A dell'allegato 19-3, che prevedono, a titolo di controprestazione totale o parziale, il riconoscimento in capo al prestatore dei servizi di costruzione, per un periodo di tempo determinato, della proprietà provvisoria dei lavori di ingegneria civile o di costruzione o il diritto di controllarli o di gestirli, e che prevedono il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo di tali lavori durante il periodo di esecuzione del contratto, sono soggetti unicamente alle seguenti disposizioni: articoli 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6 [tranne il comma 3, lettere e) ed l)], 19.15 (tranne i paragrafi 3 e 4) e 19.17.

3.

Il presente capo non comprende gli appalti di servizi di costruzione descritti nel paragrafo 2, aggiudicati da enti appaltanti nell'esercizio delle attività elencate nella sezione B dell'allegato 19-3.

Note relative all'allegato 19-6 del Canada

1.

Per gli enti dell'amministrazione centrale di cui all'allegato 19-1, il presente allegato comprende i servizi di dragaggio, inclusi quelli connessi ad appalti di servizi di costruzione, a condizione che:

a)

la nave o le altre attrezzature per impianti galleggianti utilizzate nella prestazione di servizi di dragaggio:

i)

siano di produzione o di fabbricazione canadese o dell'Unione europea; o

ii)

siano state modificate prevalentemente in Canada o nell'Unione europea e siano di proprietà di una persona ubicata in Canada o nell'Unione europea da almeno un anno al momento della presentazione dell'offerta; e

b)

la nave sia registrata:

i)

in Canada; o

ii)

in uno Stato membro dell'Unione europea e abbia una licenza temporanea concessa a norma della legge Coasting Trade Act, S.C. 1992, c. 31. La licenza temporanea sarà concessa alla nave dell'Unione europea a condizione che siano rispettate le prescrizioni non discrezionali applicabili (1). Alla richiesta di licenza temporanea non si applica la prescrizione secondo cui una licenza temporanea è concessa solo se non è disponibile alcuna nave canadese che abbia o no corrisposto il dazio doganale.

2.

La provincia Québec si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che favorisca l'esternalizzazione a livello locale in caso di appalti di servizi di costruzione aggiudicati dalla Hydro-Québec. Si precisa che, una simile misura non rappresenta in alcun caso una condizione necessaria per la qualifica o la partecipazione dei fornitori.

3.

Per la provincia Manitoba il presente allegato non comprende gli appalti di servizi di costruzione indetti dal Manitoba Hydro Electric Board.


(1)  Si precisa che, la legge Coasting Trade Act non prevede il requisito della cittadinanza per i membri dell'equipaggio.


ALLEGATO 19-7

Note generali

1.

Il presente capo non si applica ai seguenti appalti:

a)

gli appalti nel settore della costruzione e riparazione navale, inclusi i relativi servizi di architettura e ingegneria, per gli enti dell'amministrazione centrale di cui all'allegato 19-1 e alla sezione A dell'allegato 19-3 e per gli enti dell'amministrazione regionale e locale nelle province Columbia Britannica, Manitoba, Terranova e Labrador, Nuovo Brunswick, Nuova Scozia, Isola del Principe Edoardo e Québec compresi nell'allegato 19-2 e nella sezione A dell'allegato 19-3;

b)

gli appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno agricolo o di programmi alimentari;

c)

gli appalti di servizi di trasporto che fanno parte o sono connessi a un contratto di appalto;

d)

gli appalti riguardanti un valico internazionale tra il Canada e un altro paese, comprendenti il progetto, la costruzione, la gestione o la manutenzione di tale valico nonché le relative infrastrutture;

e)

gli appalti tra imprese controllate o collegate dello stesso ente, o tra un ente e le sue imprese controllate o collegate, o tra un ente e un partenariato speciale, limitato o generale, in cui tale ente detenga una partecipazione di maggioranza o di controllo;

f)

gli appalti di beni acquistati a fini promozionali o di rappresentanza oppure di servizi, compresi i servizi di costruzione, acquistati a fini promozionali o di rappresentanza al di fuori della provincia, per quanto riguarda le province Alberta, Columbia Britannica, Terranova e Labrador, Nuova Scozia, Isola del Principe Edoardo, Québec e Saskatchewan;

g)

gli appalti di servizi, esclusi gli appalti di servizi di costruzione, che concedono al prestatore il diritto di fornire e sfruttare un servizio al pubblico a titolo di controprestazione, completa o parziale, per la prestazione di un servizio previsto da un contratto di appalto;

h)

gli appalti per l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte di emittenti e gli appalti riguardanti il tempo di trasmissione;

i)

gli appalti indetti da enti della provincia Québec per la realizzazione di opere artistiche da parte di artisti locali o indetti da municipalità, istituti accademici o consigli scolastici di altre province e territori in relazione al settore culturale. Ai fini del presente paragrafo, il termine «opere artistiche» comprende le opere artistiche specificamente destinate ad essere integrate in un edificio o luogo pubblico;

j)

gli appalti indetti da enti appaltanti compresi negli allegati 19-1 e 19-2 e nella sezione A dell'allegato 19-3 in connessione con attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e delle poste, a meno che non siano contemplati nella sezione B dell'allegato 19-3;

k)

gli appalti connessi alla politica di incentivo delle imprese dei territori del Nord-Ovest (Northwest Territories Business Incentive Policy); e

l)

gli appalti connessi alla politica Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI Policy).

2.

Il presente capo non si applica:

a)

alle misure adottate o mantenute in relazione alle popolazioni aborigene, né alle condizioni preferenziali per le imprese aborigene; il presente capo non pregiudica i diritti esistenti degli aborigeni o dei trattati delle popolazioni aborigene del Canada, protetti dalla sezione 35 del Constitution Act del 1982; e

b)

alle misure adottate o mantenute dal Québec in relazione al settore culturale.

3.

Si precisa che, il presente capo va interpretato in conformità delle seguenti disposizioni:

a)

gli appalti in termini di disciplina canadese sono definiti come operazioni contrattuali per l'acquisizione di beni o servizi a diretto beneficio o uso dello Stato. La procedura d'appalto inizia una volta che l'ente ne ha stabilito la necessità e prosegue fino all'aggiudicazione dell'appalto;

b)

nei casi in cui un appalto aggiudicato da un ente non sia compreso nel presente capo, gli allegati dell'elenco in materia di accesso al mercato del Canada non possono essere interpretati in modo tale da comprendere i beni o i servizi oggetto di tale appalto;

c)

qualunque esclusione connessa in modo specifico o generale alle imprese o agli enti dell'amministrazione centrale, regionale o locale compresi negli allegati 19-1 o 19-2 o nella sezione A dell'allegato 19-3 si applica anche ai loro successori, in modo tale da mantenere per il presente capo il valore previsto negli allegati dell'elenco in materia di accesso al mercato del Canada;

d)

i servizi compresi nel presente capo sono soggetti alle esclusioni e alle riserve stabilite dal Canada in relazione ai capi 8 (Investimenti), 9 (Scambi transfrontalieri di servizi) e 13 (Servizi finanziari);

e)

il presente capo non comprende gli appalti indetti da un ente appaltante per conto di un altro ente, qualora gli appalti indetti direttamente da quest'ultimo non siano contemplati dal presente capo; e

f)

il presente capo non comprende gli appalti indetti da un ente appaltante appartenente a un ente pubblico.

4.

Sviluppo economico regionale

a)

Le province Manitoba, Terranova e Labrador, Nuovo Brunswick, Nuova Scozia, Isola del Principe Edoardo e i territori Nunavut, Territori del Nord-Ovest e Yukon possono derogare alle disposizioni del presente capo per promuovere lo sviluppo economico regionale, senza fornire un sostegno ingiustificato ad attività monopolistiche.

b)

Per beneficiare di una deroga in forza della presente nota un appalto deve:

i)

avere un valore stimato totale pari o inferiore a 1 milione di $ CAD; e

ii)

sostenere le piccole imprese o le opportunità di lavoro in zone non urbane;

c)

se un appalto soddisfa la condizione di cui alla lettera b), punto ii), ma ha un valore totale che supera 1 milione di $ CAD, il valore della parte dell'appalto interessata dalla deroga non dovrebbe superare 1 milione di $ CAD;

d)

le province e i territori elencati alla lettera a) non possono beneficiare di una deroga in forza della presente nota per più di 10 volte all'anno;

e)

gli appalti finanziati dal governo federale non possono beneficiare di una deroga in forza della presente nota;

f)

un appalto che ha i requisiti per beneficiare di una deroga in forza della presente nota deve essere notificato almeno 30 giorni prima della firma del contratto di appalto, corredato dei seguenti elementi:

i)

informazioni dettagliate sulle circostanze che giustificano una deroga in forza della presente nota;

ii)

informazioni sulla zona geografica in cui si prevede che l'appalto apporti benefici economici a livello regionale e, se disponibile, il nome del prestatore; e

iii)

una spiegazione in merito alla conformità dell'appalto alle condizioni stabilite nella presente nota.


ALLEGATO 19-8

Mezzi di pubblicazione

Sezione A

Mezzi di comunicazione elettronici o cartacei utilizzati per la pubblicazione di leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale, clausole di contratti standard e procedure riguardanti gli appalti pubblici compresi nel presente capo in conformità dell'articolo 19. 5:

1.    CANADA

1.1   Enti pubblici e società statali (Crown corporations):

1.

Leggi e regolamenti:

a)

Statutes of Canada:

http://laws.justice.gc.ca/

b)

Canada Gazette:

http://www.gazette.gc.ca

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

Sentenze della Corte suprema:

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/2013/nav_date.do

b)

Relazioni della Corte federale:

http://reports.fja-cmf.gc.ca/eng/index.html

c)

Corte d'appello federale:

http://www.fca-caf.gc.ca

d)

Tribunale per il commercio internazionale canadese:

http://www.citt-tcce.gc.ca

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

Sistema elettronico di gare d'appalto del governo canadese (GETS — Government Electronic Tendering System):

https://buyandsell.gc.ca/

b)

Canada Gazette:

http://www.gazette.gc.ca

c)

Politica in materia di appalti:

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14494&section=text

2.    PROVINCE E TERRITORI

2.1   Alberta

1.

Leggi e regolamenti:

a)

Alberta Acts, Regulations and Codes:

http://www.qp.alberta.ca/Laws_Online.cfm

b)

Alberta Gazette:

http://www.qp.alberta.ca/Alberta_Gazette.cfm

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

Alberta Justice — Alberta Courts:

http://www.albertacourts.ab.ca/index.php?p=169

3.

Decisioni amministrative:

a)

http://www.canlii.org/en/ab/

2.2   Columbia Britannica

1.

Leggi e regolamenti:

a)

http://www.bclaws.ca/

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

http://www.courts.gov.bc.ca/index.aspx

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

http://www.courts.gov.bc.ca/index.aspx

2.3   Manitoba

1.

Leggi e regolamenti:

a)

Manitoba Gazette:

http://web2.gov.mb.ca/laws/index.php

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

http://www.manitobacourts.mb.ca/

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

http://www.gov.mb.ca/tenders

4.

Municipalità e organizzazioni municipali:

a)

Città di Winnipeg:

http://www.winnipeg.ca/matmgt/info.stm

b)

Città di Brandon:

https://purchasing.brandon.ca/

c)

Città di Thompson:

http://www.thompson.ca/index.aspx?page=96

d)

Città di Steinbach:

http://www.steinbach.ca/home

e)

Città di Portage la Prairie:

http://www.city.portage-la-prairie.mb.ca

5.

Enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali:

a)

Red River College:

http://www.rrc.ca/

b)

Autorità sanitarie regionali della provincia Manitoba:

http://www.rham.mb.ca/rhampp.html

c)

University of Brandon:

https://www.brandonu.ca/finance/faculty-staff-resources/purchasing-department/;

e https://www.brandonu.ca/vp-finance/files/Purchasing-Manual-revised-October-2012.pdf

d)

University College of the North:

https://www.ucn.ca/defaulted.aspx

e)

University of Manitoba:

http://www.umanitoba.ca/admin/governance/governing_documents/financial/392.html

f)

University of Winnipeg:

http://www.uwinnipeg.ca/index/cms-filesystem-action/pdfs/admin/policies/purchasing%20procedures%2004-01-13.pdf

g)

Autorità sanitaria regionale di Winnipeg:

http://www.wrha.mb.ca/about/busopp/contracting.php

6.

Consigli scolastici:

a)

Beautiful Plains:

http://www.beautifulplainssd.ca/

b)

Border Land:

http://www.blsd.ca/Board/boardpolicies/Pages/default.aspx

c)

Division scolaire franco-manitobaine:

https://www.dsfm.mb.ca/SiteWeb2010/documents/La%20CSFM/Directives%202012/ADM%20-%20administration/ADM%2019%20Appel%20d_offres.pdf

d)

Evergreen:

http://www.esd.ca/Parents-and-Community/Documents/Administration%20Manual/5%20-%20Business%20Administration/5.130%20Purchasing%20Procedure.pdf

e)

Flin Flon:

http://www.ffsd.mb.ca/division/policies

f)

Fort La Bosse:

http://www.flbsd.mb.ca/division-info/policies#sectiond

g)

Frontier:

http://www.frontiersd.mb.ca/governance/policy/SitePages/Section%20D%20-%20Business%20Administration.aspx; e

http://www.frontiersd.mb.ca/governance/policy/Documents/Section%20D%20-%20Business%20Administration/D.3.B%20Tenders%20(Policy%20and%20Regulation).pdf

h)

Garden Valley:

http://www.gvsd.ca/images/PDF/Policies/POLICY_MANUAL_1.pdf

i)

Hanover:

http://hsd.ca/board/division-policies/

j)

Interlake:

http://www.isd21.mb.ca/

k)

Kelsey:

http://www.ksd.mb.ca

l)

Lakeshore:

http://www.lakeshoresd.mb.ca/regulations-and-procedures

m)

Lord Selkirk:

http://www.lssd.ca/division/policy_documents/pdfs/B-16%20Purchasing.pdf

n)

Louis Riel:

https://www.lrsd.net/leadership/administrative-guidelines/

o)

Manitoba Institute of Trades and Technology (in precedenza Winnipeg Tech. College):

www.mitt.ca

p)

Mountain View:

http://www.mvsd.ca/governance.cfm?subpage=435

q)

Mystery Lake:

http://www.mysterynet.mb.ca/documents/general/5.130-purchasing-procedure.pdf

r)

Park West:

http://www.pwsd.ca/Policies/Section%205/Section%205.html

s)

Pembina Trails:

http://www.pembinatrails.ca/board_administration/open_tenders.html

t)

Pine Creek:

http://www.pinecreeksd.mb.ca/section-d-fiscal-management.html

u)

Portage la Prairie:

http://www.plpsd.mb.ca/board-and-governance/policies/d

v)

Prairie Rose:

http://www.prsdmb.ca/policies-d/

w)

Prairie Spirit:

https://sites.google.com/a/prspirit.org/prairie-spirit-5/division/policy-manual

x)

Public Schools Finance Board:

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/finance/

y)

Red River Valley:

http://rrvsd.ca/wp-content/uploads/2015/09/DJB-Purchasing-Procedures.pdf

z)

River East Transcona:

http://www.retsd.mb.ca/yourretsd/Policies/Documents/DJB.pdf

aa)

Rolling River:

http://www.rrsd.mb.ca/governance/PolicyManual/Pages/default.aspx

bb)

Seine River:

http://www.srsd.mb.ca/PolMan/DJ_REG.pdf

cc)

Seven Oaks:

http://www.7oaks.org/News/Pages/Tenders.aspx

dd)

Southwest Horizon:

http://www.shmb.ca/images/stories/Administrative-Manual/Section2/purchasing%20procedures.pdf

ee)

St. James-Assiniboia:

http://polmanual.sjsd.net/?p=Section D-Fiscal Management/

ff)

Sunrise:

http://www.sunrisesd.ca/OperationalDepartments/Pages/default.aspx

gg)

Swan Valley:

http://www.svsd.ca/svsd/policiesnum.htm

hh)

Turtle Mountain:

http://www.tmsd.mb.ca/procedures/D/D-10.pdf

ii)

Turtle River:

http://trsd32.mb.ca/TRSD/PDF's/TRSDPolicies/Administration.pdf

jj)

Western:

http://www.westernsd.mb.ca/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=61:section-d-fiscal-management&Itemid=73#

kk)

Whiteshell:

http://www.sdwhiteshell.mb.ca/

ll)

Winnipeg:

https://www.winnipegsd.ca/Pages/Bids-and-Tenders.aspx

7.

Società statali (Crown corporations):

a)

Manitoba Hydro:

https://www.hydro.mb.ca/selling_to_mh/selling_index.shtml?WT.mc_id=2030

b)

Manitoba Liquor and Lotteries:

http://www.mbll.ca/

2.4   Nuovo Brunswick

1.

Leggi e regolamenti:

a)

New Brunswick Acts and Regulations:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney_general/acts_regulations.html

b)

The Royal Gazette:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney_general/royal_gazette/content/

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

The New Brunswick Reports:

http://www.mlb.nb.ca/html/canadian-case-law-search.php ; e

https://www.canlii.org/en/nb/

b)

Dominion Law Reports:

http://www.carswell.com/product-detail/dominion-law-reports-4th-series/

c)

Supreme Court Reports:

http://www.scc-csc.gc.ca/

d)

National Reporter:

http://www.mlb.nb.ca/site/catalog/nr.htm

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

New Brunswick Opportunities Network:

http://www.gnb.ca/tenders

b)

Réseau de possibilités d'affaires du Nouveau-Brunswick:

http://www.gnb.ca/soumissions

2.5   Terranova e Labrador

1.

Leggi e regolamenti:

a)

http://www.gpa.gov.nl.ca

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

http://www.gpa.gov.nl.ca

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

http://www.gpa.gov.nl.ca

2.6   Territori del Nord-Ovest

1.

Leggi e regolamenti:

a)

http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp

2.7   Nuova Scozia

1.

Leggi e regolamenti:

a)

Office of the Legislative Counsel:

http://nslegislature.ca

b)

The Registry of Regulations:

http://www.gov.ns.ca/just/regulations/

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

The Courts of Nova Scotia:

http://www.courts.ns.ca/

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

http://www.novascotia.ca/tenders/

2.8   Nunavut

1.

Leggi e regolamenti:

a)

http://www.justice.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=STATUTES+AND+REGULATIONS+PAGE

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

http://www.canlii.org/en/nu/

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

NNI Contracting Appeals Board Annual Report:

http://nni.gov.nu.ca/documents

b)

Le politiche e procedure del governo di Nunavut in materia di appalti sono disponibili agli indirizzi:

http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Procurement%20Procedures.pdf

2.9   Ontario

1.

Leggi e regolamenti:

a)

Statutes and Regulations of Ontario:

http://www.ontario.ca/laws

b)

The Ontario Gazette:

http://www.ontario.ca/ontario-gazette

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

http://www.ontariocourts.ca/decisions_index/en/

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

http://www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca/

4.

Consigli scolastici ed enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali; municipalità e tutti gli enti di natura commerciale o industriale di proprietà delle amministrazioni provinciali e municipali:

a)

http://www.marcan.net/en/on/index.php

5.

Hydro One:

http://www.hydroone.com/DoingBusiness/Pages/default.aspx

6.

Ontario Power Generation:

http://www.opg.com/working-with-opg/suppliers/supply-chain/Pages/Become%20a%20Supplier.aspx

2.10   Isola del Principe Edoardo

1.

Leggi e regolamenti:

a)

http://www.gov.pe.ca/law/regulations/index.php3

b)

The Royal Gazette of Prince Edward Island

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

http://www.gov.pe.ca/courts/supreme/index.php3?number=1000150&lang=E

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

http://www.gov.pe.ca/finance/index.php3?number=1041973

2.11   Québec

1.

Leggi e regolamenti:

a)

Publications du Québec:

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements.fr.html

b)

Gazette officielle du Québec:

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle.en.html

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

Annuaire de jurisprudence et de doctrine du Québec

b)

Jurisprudence Express (J.E.)

c)

Jugements.qc.ca:

http://www.jugements.qc.ca/

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

Pubblicazioni del Québec:

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements.fr.html

b)

Gazetta ufficiale del Québec:

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle.fr.html

c)

Sito Internet del Secrétariat du Conseil du trésor:

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-letat/les-marches-publics/)

2.12   Saskatchewan

1.

Leggi e regolamenti:

a)

Queen's Printer:

http://www.publications.gov.sk.ca

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

Queen's Bench:

http://www.sasklawcourts.ca

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

SaskTenders:

www.sasktenders.ca

2.13   Yukon

1.

Leggi e regolamenti:

a)

http://www.gov.yk.ca/legislation/index.html

2.

Decisioni giudiziarie:

a)

http://www.yukoncourts.ca/

3.

Decisioni e procedure amministrative:

a)

http://www.hpw.gov.yk.ca/selling/bidchallenge.html

Sezione B

Mezzi di comunicazione elettronici o cartacei utilizzati per la pubblicazione degli avvisi richiesti negli articoli 19.6, 19.8.7 e 19.15.2 in conformità dell'articolo 19. 5:

1.    CANADA

1.1   Enti pubblici e società statali (Crown corporations):

1.

Government Electronic Tendering System (GETS):

https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tenders

2.

MERX, Cebra Inc.:

http://www.merx.ca

2.    PROVINCE E TERRITORI

2.1   Alberta

1.

Alberta Purchasing Connection:

http://www.purchasingconnection.ca

2.2   Columbia Britannica

1.

BC Bid:

http://www.bcbid.gov.bc.ca

2.3   Manitoba

1.

Provincia:

a)

http://www.gov.mb.ca/tenders

2.

Municipalità e organizzazioni municipali:

a)

Città di Winnipeg:

http://www.winnipeg.ca/matmgt/bidopp.asp

b)

Città di Brandon:

http://brandon.ca/purcha-a-tenders

c)

Città di Steinbach:

http://www.steinbach.ca/city_services/tender_opportunities/

d)

Città di Portage la Prairie:

http://www.city-plap.com/main/category/opportunities/; e

http://www.rfp.ca/organization/City-of-Portage-la-Prairie

e)

Città di Thompson:

http://www.thompson.ca/index.aspx?page=229

3.

Enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali:

a)

University of Manitoba:

http://umanitoba.ca/admin/financial_services/purch/bid_opportunities.html; e

https://www.biddingo.com/

b)

University of Winnipeg:

https://www.merx.com/

c)

University of Brandon:

http://www.rfp.ca/organization/Brandon-University

d)

Red River College:

www.merx.com

e)

University College of the North:

www.merx.com

f)

Winnipeg Regional Health Authority:

http://www.wrha.mb.ca/about/busopp/bids.php

g)

Regional Health Authorities of Manitoba:

www.healthprocanada.com; e www.biddingo.com

4.

Consigli scolastici:

a)

Beautiful Plains:

http://www.beautifulplainssd.ca/

b)

Border Land:

http://www.blsd.ca/About/tenders/Pages/default.aspx

c)

Brandon:

https://www.bsd.ca/Division/tenders/Pages/default.aspx

d)

Division scolaire franco-manitobaine:

www.MERX.com

e)

Evergreen:

http://www.esd.ca/Programs/Pages/Maintenance-and-Transportation.aspx

f)

Flin Flon:

http://www.ffsd.mb.ca

g)

Fort La Bosse:

http://www.flbsd.mb.ca/

h)

Frontier:

http://www.frontiersd.mb.ca/resources/Pages/bidopportunities.aspx

i)

Garden Valley:

http://www.gvsd.ca

j)

Hanover:

www.merx.com

k)

Interlake:

http://www.isd21.mb.ca/request_for_proposals.html

l)

Kelsey:

http://www.ksd.mb.ca

m)

Lord Selkirk:

http://www.lssd.ca/

n)

Lakeshore:

www.merx.com

o)

Louis Riel:

www.merx.com

p)

Mountain View:

http://www.mvsd.ca/index.cfm

q)

Mystery Lake:

http://www.mysterynet.mb.ca

r)

Park West:

http://www.pwsd.ca/home.html

s)

Pembina Trails:

http://www.pembinatrails.ca/board_administration/open_tenders.html

t)

Pine Creek:

http://www.pinecreeksd.mb.ca

u)

Portage la Prairie:

http://www.plpsd.mb.ca/

v)

Prairie Rose:

http://www.prsdmb.ca/

w)

Prairie Spirit:

https://sites.google.com/a/prspirit.org/prairie-spirit-5/employment/tenders-and-rfp

x)

Red River Valley:

http://rrvsd.ca/

y)

River East Transcona:

www.merx.com

z)

Rolling River:

http://www.rrsd.mb.ca/governance/PolicyManual/Pages/default.aspx

aa)

Seine River:

http://www.srsd.mb.ca/

bb)

Seven Oaks:

http://www.7oaks.org/News/Pages/Tenders.aspx; e www.merx.com

cc)

Southwest Horizon:

http://www.shmb.ca/

dd)

St. James-Assiniboia:

www.merx.com

ee)

Sunrise:

http://www.sunrisesd.ca/OperationalDepartments/Purchasing/Proposals%20and%20Tenders/Pages/default.aspx

ff)

Swan Valley:

http://www.svsd.ca/

gg)

Turtle Mountain:

http://www.tmsd.mb.ca

hh)

Turtle River:

http://trsd32.mb.ca

ii)

Western:

http://www.westernsd.mb.ca/

jj)

Whiteshell:

http://www.sdwhiteshell.mb.ca/

kk)

Winnipeg:

https://www.winnipegsd.ca/Pages/Bids-and-Tenders.aspx

ll)

Manitoba Institute of Trades and Technology (in precedenza Winnipeg Tech. College):

www.mitt.ca

mm)

Public Schools Finance Board:

http://www.plansource.ca/Portals/61984/spr/wca.htm

5.

Società statali (Crown corporations):

a)

Manitoba Hydro:

http://www.merx.com/English/Nonmember.asp?WCE=Show&TAB=3&PORTAL=MERX&State=1&hcode=ZnHb9N%2fychQhquB6o2pU2g%3d%3d

b)

Manitoba Liquor and Lotteries:

www.merx.com; e

www.winnipegconstruction.ca (unicamente il settore delle costruzioni)

2.4   Nuovo Brunswick

1.

New Brunswick Opportunities Network:

https://nbon-rpanb.gnb.ca/welcome?language=En

2.

Réseau de possibilités d'affaires du Nouveau-Brunswick:

http://www.gnb.ca/soumissions

2.5   Terranova e Labrador

1.

Le informazioni sono disponibili sul sito Internet della Government Purchasing Agency:

http://www.gpa.gov.nl.ca/index.html

2.6   Territori del Nord-Ovest

1.

Contract Registry:

http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp

2.7   Nuova Scozia

1.

Procurement Services:

http://www.novascotia.ca/tenders/

2.8   Nunavut

1.

http://www.nunavuttenders.ca/

2.9   Ontario

1.

https://ontariotenders.bravosolution.com/esop/nac-host/public/web/login.html

2.

Consigli scolastici ed enti finanziati con fondi pubblici del settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali, municipalità e tutti gli enti di natura commerciale o industriale di proprietà delle amministrazioni provinciali e municipali:

a)

http://www.marcan.net/en/on/index.php

3.

Hydro One:

http://www.hydroone.com/DoingBusiness/Pages/default.aspx

4.

Ontario Power Generation:

http://www.opg.com/working-with-opg/suppliers/supply-chain/Pages/Become%20a%20Supplier.aspx

2.10   Isola del Principe Edoardo

1.

http://www.gov.pe.ca/finance/index.php3?number=1041973

2.11   Québec

1.

Gli avvisi di gara d'appalto (articolo 19.6), le domande di qualificazione, i nomi dei prestatori selezionati nell'ambito di un appalto di forniture o di servizi e le informazioni relative all'aggiudicazione (articolo 19.15.2) sono pubblicati con il sistema elettronico di gare d'appalto SEAO (Système électronique d'appel d'offres) approvato dal governo del Québec (http://www.seao.ca).

2.

In Québec, secondo la regolamentazione vigente, un elenco multiuso può essere utilizzato solo nel contesto di una procedura per la qualifica di un prestatore (articolo 19.8.7).

2.12   Saskatchewan

1.

SaskTenders:

www.sasktenders.ca

2.13   Yukon

1.

http://www.gov.yk.ca/tenders/tms.html

2.

http://www.hpw.gov.yk.ca/tenders/index.html

Sezione C

Indirizzo/i Internet se le parti pubblicano statistiche relative agli appalti in conformità dell'articolo 19.15.5 e avvisi relativi agli appalti aggiudicati in conformità dell'articolo 19.15.6:

1.    CANADA

1.1   Enti pubblici e società statali (Crown corporations):

1.

Purchasing Activity Report:

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/con_data/siglist-eng.asp

2.

Government Electronic Tendering System (GETS):

https://buyandsell.gc.ca/

2.    PROVINCE E TERRITORI

2.1   Alberta

1.

http://www.purchasingconnection.ca

2.2   Columbia Britannica

1.

http://www.bcbid.gov.bc.ca

2.3   Manitoba

1.

http://www.gov.mb.ca/tenders

2.

http://www.merx.com

2.4   Nuovo Brunswick

1.

http://www.gnb.ca/tenders

2.

http://www.gnb.ca/soumissions

2.5   Terranova e Labrador

1.

http://www.gpa.gov.nl.ca

2.6   Territori del Nord-Ovest

1.

http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp

2.7   Nuova Scozia

1.

http://www.novascotia.ca/tenders/

2.8   Nunavut

1.

http://www.nunavuttenders.ca/

2.

http://www.gov.nu.ca/eia/programs-services/information-businesses

2.9   Ontario

1.

http://www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca/

2.10   Isola del Principe Edoardo

1.

http://www.gov.pe.ca/finance/index.php3?number=1041973

2.11   Québec

1.

Statistiques sur les acquisitions gouvernementales:

http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/statistiques-sur-les-acquisitions-gouvernementales/

2.

Avis concernant les marchés adjugés Système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement du Québec SEAO (http://www.seao.ca)

2.12   Saskatchewan

1.

www.sasktenders.ca

2.13   Yukon

1.

http://www.gov.yk.ca/tenders/tms.html

2.

http://www.hpw.gov.yk.ca/registry/


ELENCO IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO DELL'UNIONE EUROPEA

ALLEGATO 19-1

Enti dell'amministrazione centrale che aggiudicano appalti in conformità delle disposizioni del presente capo

Beni

specificati all'allegato 19-4

Soglie

130 000 DSP

Servizi

specificati all'allegato 19-5

Soglie

130 000 DSP

Concessioni di servizi e lavori di costruzione

specificati all'allegato 19-6

Soglie

5 000 000 DSP

Sezione A: organi dell'Unione europea

1.

Consiglio dell'Unione europea

2.

Commissione europea

3.

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Sezione B: autorità aggiudicatrici delle amministrazioni centrali degli Stati membri dell'Unione europea

(Nota: il presente elenco è esaustivo).

BELGIO

1.

Services publics fédéraux:

1.

Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier Ministre

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Personnel et Organisation

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la Gestion

FOD Budget en Beheerscontrole

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict)

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Finances

FOD Financiën

SPF Mobilité et Transports

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

SPF Justice

FOD Justitie

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ministère de la Défense

Ministerie van Landsverdediging

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie

Service public fédéral de Programmation Développement durable

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale

Rijksdienst voor sociale Zekerheid

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Office national des Pensions

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Rijksdienst voor Pensioenen

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering

Fond des Maladies professionnelles

Fonds voor Beroepsziekten

Office national de l'Emploi

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste (1)

De Post (1)

BULGARIA

1.

Администрация на Народното събрание (Amministrazione dell'Assemblea nazionale)

2.

Администрация на Президента (Amministrazione del Presidente)

3.

Администрация на Министерския съвет (Amministrazione del Consiglio dei ministri)

4.

Конституционен съд (Corte costituzionale)

5.

Българска народна банка (Banca nazionale bulgara )

6.

Министерство на външните работи (Ministero degli Affari esteri)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministero dell'Interno)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministero delle Situazioni di emergenza)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministero dell'Amministrazione statale e della Riforma amministrativa)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministero della Salute)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministero dell'Economia e dell'energia)

13.

Министерство на културата (Ministero della Cultura)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministero dell'Istruzione e delle Scienze)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche)

16.

Министерство на отбраната (Ministero della Difesa)

17.

Министерство на правосъдието (Ministero della Giustizia)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici)

19.

Министерство на транспорта (Ministero dei Trasporti)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali)

21.

Министерство на финансите (Ministero delle Finanze)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agenzie di Stato, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o con decreto del Consiglio dei ministri e aventi una funzione connessa all'esercizio del potere esecutivo)

23.

Агенция за ядрено регулиране (Agenzia di regolamentazione per il settore nucleare)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commissione statale per la regolamentazione dell'energia e delle risorse idriche)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (Commissione statale per la sicurezza dell'informazione)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commissione per la tutela della concorrenza)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commissione per la tutela dei dati personali)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commissione per la lotta contro le discriminazioni)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni)

30.

Комисия за финансов надзор (Commisione per la sorveglianza finanziaria)

31.

Патентно ведомство на Република България (Ufficio brevetti della Repubblica di Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (Ufficio nazionale di audit della Repubblica di Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Agenzia per le privatizzazioni)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agenzia per i controlli post-privatizzazione)

35.

Български институт по метрология (Istituto bulgaro di metrologia)

36.

Държавна агенция «Архиви» (Agenzia di Stato «Archivi»)

37.

Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси» (Agenzia di Stato «Riserva di Stato e scorte in tempo di guerra»)

38.

Държавна агенция за бежанците (Agenzia di Stato per i rifugiati)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (Agenzia di Stato per i bulgari all'estero)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (Agenzia di Stato per la tutela dei minori)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agenzia di Stato per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agenzia di Stato per il monitoraggio metrologico e tecnico)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (Agenzia di Stato per la gioventù e lo sport)

44.

Държавна агенция по туризма (Agenzia di Stato per il turismo)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commissione statale per le borse merci e i mercati)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Istituto per la pubblica amministrazione e l'integrazione europea)

47.

Национален статистически институт (Istituto nazionale di statistica)

48.

Агенция «Митници» (Agenzia delle dogane)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Agenzia di ispezione finanziaria pubblica)

50.

Агенция за държавни вземания (Agenzia di Stato per la riscossione dei crediti)

51.

Агенция за социално подпомагане (Agenzia di assistenza sociale)

52.

Държавна агенция «Национална сигурност» (Agenzia di Stato «Sicurezza nazionale»)

53.

Агенция за хората с увреждания (Agenzia per le persone disabili)

54.

Агенция по вписванията (Agenzia del registro)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Agenzia per l'efficienza energetica)

56.

Агенция по заетостта (Agenzia per l'occupazione)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agenzia per la geodesia, la cartografia e il catasto)

58.

Агенция по обществени поръчки (Agenzia per gli appalti pubblici)

59.

Българска агенция за инвестиции (Agenzia bulgara per gli investimenti)

60.

Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (Direzione generale «Amministrazione aviazione civile»)

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Direzione per la supervisione dei lavori di costruzione nazionali)

62.

Държавна комисия по хазарта (Commissione statale per i giochi d'azzardo)

63.

Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione automobilistica»)

64.

Изпълнителна агенция «Борба с градушките» (Agenzia esecutiva «Lotta contro la grandine»)

65.

Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация» (Agenzia esecutiva «Servizio bulgaro di accreditamento»)

66.

Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» (Agenzia esecutiva «Ispettorato generale del lavoro»)

67.

Изпълнителна агенция «Железопътна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione ferroviaria»)

68.

Изпълнителна агенция «Морска администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione marittima»)

69.

Изпълнителна агенция «Национален филмов център» (Agenzia esecutiva «Centro nazionale di cinematografia»)

70.

Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione portuale»)

71.

Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав» (Agenzia esecutiva «Esplorazione e manutenzione del Danubio»)

72.

Фонд «Републиканска пътна инфраструктура» (Fondo nazionale per le infrastrutture)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agenzia esecutiva per l'analisi e le previsioni economiche)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agenzia esecutiva per la promozione delle piccole e medie imprese)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Agenzia esecutiva per i medicinali)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agenzia esecutiva per le vigne e i vini)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Agenzia esecutiva per l'ambiente)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agenzia esecutiva per le risorse del suolo)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agenzia esecutiva per la pesca e l'acquacoltura)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agenzia esecutiva per la selezione e la riproduzione nel settore zootecnico)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agenzia esecutiva per la sperimentazione delle varietà vegetali, le ispezioni in campo e il controllo delle sementi)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Agenzia esecutiva per i trapianti)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agenzia esecutiva per il miglioramento delle risorse idriche)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commissione per la tutela dei consumatori)

85.

Контролно-техническата инспекция (Ispettorato per il controllo tecnico)

86.

Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (Servizio veterinario nazionale)

88.

Национална служба за растителна защита (Servizio fitosanitario nazionale)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (Servizio nazionale per le sementi e i mangimi)

90.

Държавна агенция по горите (Agenzia forestale dello Stato)

91.

Висшата атестационна комисия (Commissione per il rilascio dei titoli di istruzione superiore)

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (Agenzia nazionale per la valutazione e l'accreditamento)

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (Agenzia nazionale per l'istruzione e la formazione professionale)

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Commissione nazionale bulgara per la lotta contro la tratta di essere umani)

95.

Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи (Direzione «Gestione materiale e tecnica e servizi sociali» del ministero dell'Interno)

96.

Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи (Direzione «Indagini operative» del ministero dell'Interno)

97.

Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи (Direzione «Gestione finanziaria e delle risorse» del ministero dell'Interno)

98.

Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация» (Agenzia esecutiva «Club e informazioni militari»)

99.

Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната» (Agenzia esecutiva «Proprietà statali» del ministero della Difesa)

100.

Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»(Agenzia esecutiva «Prove e misurazioni di controllo per armi, attrezzature e terreni»

101.

Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната» (Agenzia esecutiva «Attività sociali» del ministero della Difesa)

102.

Национален център за информация и документация (Centro nazionale per l'informazione e la documentazione)

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (Centro nazionale per la radiobiologia e la radioprotezione)

104.

Национална служба «Полиция» (Ufficio nazionale «Polizia»)

105.

Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението» (Ufficio nazionale «Sicurezza antincendio e protezione civile»)

106.

Национална служба за съвети в земеделието (Servizio nazionale di consulenza agricola)

107.

Служба «Военна информация» (Servizio di informazione militare)

108.

Служба «Военна полиция» (Polizia militare)

109.

Авиоотряд 28 (Compagnia aerea 28)

REPUBBLICA CECA

1.

Ministerstvo dopravy (Ministero dei Trasporti)

2.

Ministerstvo financí (Ministero delle Finanze)

3.

Ministerstvo kultury (Ministero della Cultura)

4.

Ministerstvo obrany (Ministero della Difesa)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministero dello Sviluppo regionale)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del Lavoro e degli affari sociali)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministero dell'Industria e del commercio)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della Giustizia)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dello sport)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministero dell'Interno)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministero degli Affari esteri)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Salute)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministero dell'Agricoltura)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministero dell'Ambiente)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica ceca)

16.

Senát PČR (Senato del Parlamento della Repubblica ceca)

17.

Kancelář prezidenta (Ufficio del Presidente)

18.

Český statistický úřad (Ufficio statistico ceco)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Ufficio ceco per la topografia, la mappatura e il catasto)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Ufficio della proprietà industriale)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Ufficio per la protezione dei dati personali)

22.

Bezpečnostní informační služba (Servizio di informazione di sicurezza)

23.

Národní bezpečnostní úřad (Autorità di sicurezza nazionale)

24.

Česká akademie věd (Accademia delle scienze della Repubblica ceca)

25.

Vězeňská služba (Amministrazione dei penitenziari)

26.

Český báňský úřad (Autorità mineraria ceca)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Ufficio per la tutela della concorrenza)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Amministrazione delle riserve materiali statali)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Ufficio statale per la sicurezza nucleare)

30.

Energetický regulační úřad (Ufficio per la regolamentazione energetica)

31.

Úřad vlády České republiky (Ufficio del Governo della Repubblica ceca)

32.

Ústavní soud (Corte costituzionale)

33.

Nejvyšší soud (Corte suprema)

34.

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Ufficio del Procuratore generale)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Corte dei conti)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Ufficio del Difensore civico)

38.

Grantová agentura České republiky (Agenzia per le sovvenzioni della Repubblica ceca)

39.

Státní úřad inspekce práce (Ispettorato pubblico del lavoro)

40.

Český telekomunikační úřad (Ufficio ceco per le telecomunicazioni)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Direzione per le strade e autostrade della Repubblica ceca)

DANIMARCA

1.

Folketinget — Parlamento danese Rigsrevisionen — Corte dei conti

2.

Statsministeriet — Ufficio del Primo ministro

3.

Udenrigsministeriet — Ministero degli Affari esteri

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministero del Lavoro

5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni

5.

Domstolsstyrelsen — Amministrazione giudiziaria

6.

Finansministeriet — Ministero delle Finanze

5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni

7.

Forsvarsministeriet — Ministero della Difesa

5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministero dell'Interno e della Salute

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Varie agenzie e istituzioni, fra cui lo Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministero della Giustizia

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Capo della polizia, 1 direzione e varie agenzie

10.

Kirkeministeriet — Ministero degli Affari ecclesiastici

10 stiftsøvrigheder — 10 autorità diocesane

11.

Kulturministeriet — Ministero della Cultura

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — 4 dipartimenti e varie istituzioni

12.

Miljøministeriet — Ministero dell'Ambiente

5 styrelser — 5 agenzie

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministero per i rifugiati, l'immigrazione e l'integrazione

1 styrelse — 1 agenzia

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della pesca

4 direktorater og institutioner — 4 direzioni e istituzioni

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministero della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Varie agenzie e istituzioni, fra cui i laboratori nazionali Risø e gli istituti nazionali per la ricerca e l'istruzione

16.

Skatteministeriet — Ministero delle Finanze

1 styrelse og institutioner —1 agenzia e varie istituzioni

17.

Velfærdsministeriet — Ministero della Previdenza sociale

3 styrelser og institutioner — 3 agenzie e varie istituzioni

18.

Transportministeriet — Ministero dei Trasporti

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agenzie e istituzioni, fra cui l'Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministero dell'Istruzione

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agenzie, 4 istituti di istruzione, 5 altre istituzioni

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministero degli Affari economici e commerciali

Adskillige styrelser og institutioner — Varie agenzie e istituzioni

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministero per il clima e l'energia

3 styrelser og institutioner — 3 agenzie e istituzioni

GERMANIA

1.

Ministero federale degli Affari esteri

Auswärtiges Amt

2.

Cancelleria federale

Bundeskanzleramt

3.

Ministero federale del Lavoro e degli affari sociali

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Ministero federale dell'Istruzione e della ricerca

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Ministero federale dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della tutela dei consumatori

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Ministero federale delle Finanze

Bundesministerium der Finanzen

7.

Ministero federale dell'Interno (unicamente beni per uso civile)

Bundesministerium des Innern

8.

Ministero federale della Salute

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Ministero federale della Famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Ministero federale della Giustizia

Bundesministerium der Justiz

11.

Ministero federale dei Trasporti, dell'edilizia e dell'urbanistica

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Ministero federale degli Affari economici e della tecnologia

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Ministero federale della Cooperazione economica e dello sviluppo

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Ministero federale della Difesa

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Ministero federale dell'Ambiente, della protezione della natura e della sicurezza dei reattori

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTONIA

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Ufficio del Presidente della Repubblica di Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlamento della Repubblica di Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Corte suprema della Repubblica di Estonia)

4.

Riigikontroll (Corte dei conti della Repubblica di Estonia)

5.

Õiguskantsler (Cancelliere di giustizia)

6.

Riigikantselei (Cancelleria di Stato)

7.

Rahvusarhiiv (Archivi Nazionali della Repubblica di Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministero dell'Istruzione e della ricerca)

9.

Justiitsministeerium (Ministero della Giustizia)

10.

Kaitseministeerium (Ministero della Difesa)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministero dell'Ambiente)

12.

Kultuuriministeerium (Ministero della Cultura)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministero degli Affari economici e delle comunicazioni)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministero dell'Agricoltura)

15.

Rahandusministeerium (Ministero delle Finanze)

16.

Siseministeerium (Ministero degli Affari interni)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministero degli Affari sociali)

18.

Välisministeerium (Ministero degli Affari esteri)

19.

Keeleinspektsioon (Ispettorato linguistico)

20.

Riigiprokuratuur (Ufficio del Procuratore)

21.

Teabeamet (Ufficio per l'informazione)

22.

Maa-amet (Ufficio territoriale estone)

23.

Keskkonnainspektsioon (Ispettorato ambientale)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centro per la protezione forestale e la silvicoltura)

25.

Muinsuskaitseamet (Ufficio per il patrimonio storico)

26.

Patendiamet (Ufficio brevetti)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (Ufficio per la sorveglianza tecnica)

28.

Tarbijakaitseamet (Ufficio per la tutela dei consumatori)

29.

Riigihangete Amet (Ufficio per gli appalti pubblici)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (Ispettorato per la produzione vegetale)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Ufficio per l'informazione e i registri agricoli)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (Ufficio veterinario e alimentare)

33.

Konkurentsiamet (Ufficio per la concorrenza)

34.

Maksu –ja Tolliamet (Ufficio tributario e doganale)

35.

Statistikaamet (Ufficio statistico estone)

36.

Kaitsepolitseiamet (Direzione degli agenti di pubblica sicurezza)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Ufficio per la cittadinanza e l'immigrazione)

38.

Piirivalveamet (Direzione nazionale delle guardie di frontiera)

39.

Politseiamet (Direzione nazionale della polizia)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Istituto estone per i servizi forensi)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Polizia criminale centrale)

42.

Päästeamet (Direzione dei servizi di soccorso)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Ispettorato per la protezione dei dati)

44.

Ravimiamet (Agenzia per i medicinali)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Ufficio di previdenza sociale)

46.

Tööturuamet (Ufficio di collocamento)

47.

Tervishoiuamet (Direzione dei servizi sanitari)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Ispettorato per la tutela della salute)

49.

Tööinspektsioon (Ispettorato del lavoro)

50.

Lennuamet (Amministrazione aeronautica)

51.

Maanteeamet (Amministrazione stradale)

52.

Veeteede Amet (Amministrazione marittima)

53.

Julgestuspolitsei (Polizia per la pubblica sicurezza)

54.

Kaitseressursside Amet (Ufficio per le risorse militari)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Centro logistico per la difesa)

GRECIA

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministero dell'Interno)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministero dell'Economia e delle finanze)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministero dello Sviluppo)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministero della Giustizia)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministero dell'Istruzione e della religione)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministero della Cultura)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministero della Salute e della solidarietà sociale)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione e dei lavori pubblici)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministero del Lavoro e della protezione sociale)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministero dello Sviluppo rurale e dell'alimentazione)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministero della Marina mercantile, del mar Egeo e della politica insulare)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministero per la Macedonia e la Tracia)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Segretariato generale per le comunicazioni)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Segretariato generale per l'informazione)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Segretariato generale per la gioventù)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (Segretariato generale per la parità)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Segretariato generale per la sicurezza sociale)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Segretariato generale per i greci residenti all'estero)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Segretariato generale per l'industria)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Segretariato generale per lo sport)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Segretariato generale per i lavori pubblici)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ufficio nazionale di statistica)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Comitato nazionale per il benessere sociale)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ente per l'edilizia popolare)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (Istituto poligrafico nazionale)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratorio generale di Stato)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fondo greco per le autostrade)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Università di Atene)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Università di Salonicco)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Università di Tracia)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Università dell'Egeo)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Università di Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (Università di Patrasso)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Università di Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Scuola politecnica di Creta)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Scuola tecnica Sivitanidios)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Ospedale Eginitio)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Ospedale Areteio)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centro nazionale per l'amministrazione pubblica)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ente per la gestione del materiale pubblico)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ente per l'assicurazione degli agricoltori)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ente per l'edilizia scolastica)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Stato maggiore dell'esercito)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Stato maggiore della marina)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Stato maggiore dell'aeronautica)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commissione greca per l'energia atomica)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Segretariato generale per l'istruzione continua)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministero della Difesa nazionale)

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Segretariato generale per il commercio)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία (Poste elleniche — EL TA)

SPAGNA

 

Presidencia de Gobierno

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 

Ministerio de Justicia

 

Ministerio de Defensa

 

Ministerio de Economía y Hacienda

 

Ministerio del Interior

 

Ministerio de Fomento

 

Ministerio de Educación y Ciencia

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

Ministerio de la Presidencia

 

Ministerio de Administraciones Públicas

 

Ministerio de Cultura

 

Ministerio de Sanidad y Consumo

 

Ministerio de Medio Ambiente

 

Ministerio de Vivienda

FRANCIA

1.   Ministeri

 

Services du Premier ministre

 

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse e des sports

 

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 

Ministère chargé de la justice

 

Ministère chargé de la défense

 

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 

Ministère chargé de l'éducation nationale

 

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat aux transports

 

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 

Ministère chargé de la culture et de la communication

 

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

 

Ministère chargé du logement et de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

 

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

 

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

 

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

 

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

 

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

 

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

 

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

 

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la solidarité

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.   Organismi pubblici nazionali

 

Académie de France à Rome

 

Académie de marine

 

Académie des sciences d'outre-mer

 

Académie des technologies

 

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

 

Agences de l'eau

 

Agence de biomédecine

 

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

 

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

 

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

 

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 

Agence pour la garantie du droit des mineurs

 

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 

Bibliothèque nationale de France

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 

Caisse des Dépôts et Consignations

 

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 

Caisse de garantie du logement locatif social

 

Casa de Velasquez

 

Centre d'enseignement zootechnique

 

Centre d'études de l'emploi

 

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

 

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 

Centre des Monuments Nationaux

 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 

Centre national des arts plastiques

 

Centre national de la cinématographie

 

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

 

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

 

Centre national du livre

 

Centre national de documentation pédagogique

 

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 

Centre national professionnel de la propriété forestière

 

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 

Collège de France

 

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 

Conservatoire National des Arts et Métiers

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 

Ecole centrale de Lille

 

Ecole centrale de Lyon

 

École centrale des arts et manufactures

 

École française d'archéologie d'Athènes

 

École française d'Extrême-Orient

 

École française de Rome

 

École des hautes études en sciences sociales

 

Ecole du Louvre

 

École nationale d'administration

 

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 

École nationale des Chartes

 

École nationale d'équitation

 

Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 

Écoles nationales d'ingénieurs

 

Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 

École nationale de la magistrature

 

Écoles nationales de la marine marchande

 

École nationale de la santé publique (ENSP)

 

École nationale de ski et d'alpinisme

 

École nationale supérieure des arts décoratifs

 

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 

Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

 

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 

École nationale supérieure des beaux-arts

 

École nationale supérieure de céramique industrielle

 

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 

Écoles nationales vétérinaires

 

École nationale de voile

 

Écoles normales supérieures

 

École polytechnique

 

École de viticulture — Avize (Marne)

 

Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon

 

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 

Fondation Carnegie

 

Fondation Singer-Polignac

 

Haras nationaux

 

Hôpital national de Saint-Maurice

 

Institut français d'archéologie orientale du Caire

 

Institut géographique national

 

Institut National des Appellations d'origine

 

Institut national des hautes études de sécurité

 

Institut de veille sanitaire

 

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 

Institut National d'Horticulture

 

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 

Institut national des jeunes aveugles — Paris

 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

 

Institut national des jeunes sourds — Metz

 

Institut national des jeunes sourds — Paris

 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 

Institut national de la propriété industrielle

 

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)

 

Institut National des Sciences de l'Univers

 

Institut National des Sports et de l'Education Physique

 

Instituts nationaux polytechniques

 

Instituts nationaux des sciences appliquées

 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 

Institut de Recherche pour le Développement

 

Instituts régionaux d'administration

 

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 

Institut supérieur de mécanique de Paris

 

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 

Musée de l'armée

 

Musée Gustave-Moreau

 

Musée du Louvre

 

Musée du Quai Branly

 

Musée national de la marine

 

Musée national J.-J.-Henner

 

Musée national de la Légion d'honneur

 

Musée de la Poste

 

Muséum National d'Histoire Naturelle

 

Musée Auguste-Rodin

 

Observatoire de Paris

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides

 

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 

Office national de la chasse et de la faune sauvage

 

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 

Palais de la découverte

 

Parcs nationaux

 

Universités

3.   Istituzioni, autorità e giurisdizioni indipendenti

 

Présidence de la République

 

Assemblée Nationale

 

Sénat

 

Conseil constitutionnel

 

Conseil économique et social

 

Conseil supérieur de la magistrature

 

Agence française contre le dopage

 

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

 

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

 

Autorité de sûreté nucléaire

 

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

 

Commission d'accès aux documents administratifs

 

Commission consultative du secret de la défense nationale

 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

 

Commission nationale de déontologie de la sécurité

 

Commission nationale du débat public

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés

 

Commission des participations et des transferts

 

Commission de régulation de l'énergie

 

Commission de la sécurité des consommateurs

 

Commission des sondages

 

Commission de la transparence financière de la vie politique

 

Conseil de la concurrence

 

Conseil supérieur de l'audiovisuel

 

Défenseur des enfants

 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

 

Haute autorité de santé

 

Médiateur de la République

 

Cour de justice de la République

 

Tribunal des Conflits

 

Conseil d'Etat

 

Cours administratives d'appel

 

Tribunaux administratifs

 

Cour des Comptes

 

Chambres régionales des Comptes

 

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)

4.   Altri organismi pubblici nazionali

 

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 

Autorité indépendante des marchés financiers

 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

CROAZIA

 

Hrvatski sabor (Parlamento croato)

 

Predsjednik Republike Hrvatske (Presidente della Repubblica di Croazia)

 

Ured predsjednika Republike Hrvatske (Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia)

 

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato)

 

Vlada Republike Hrvatske (Governo della Repubblica di Croazia)

 

Predsjednik Republike Hrvatske (Uffici del Governo della Repubblica di Croazia)

 

Ministerstwo Gospodarki (Ministero dell'Economia)

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministero dello Sviluppo regionale e dei fondi UE)

 

Ministarstvo financija (Ministero delle Finanze)

 

Ministarstvo obrane (Ministero della Difesa)

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministero degli Affari esteri ed europei)

 

Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministero dell'Interno)

 

Ministarstvo pravosuđa (Ministero della Giustizia)

 

Ministarstvo uprave (Ministero della Pubblica amministrazione)

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministero dell'Imprenditoria e dell'artigianato)

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico)

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture)

 

Ministarstvo poljoprivrede (Ministero dell'Agricoltura)

 

Ministarstvo turizma (Ministero del Turismo)

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministero dell'Ambiente e della protezione della natura)

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale)

 

Ministarstvo branitelja (Ministero per gli ex combattenti)

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministero della Politica sociale e della gioventù)

 

Ministarstvo zdravlja (Ministero della Salute)

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministero della Scienza, dell'istruzione e dello sport)

 

Ministarstvo kulture (Ministero della Cultura)

 

državne upravne organizacije (Enti amministrativi pubblici)

 

uredi državne uprave u županijama (Uffici amministrativi pubblici nelle contee)

 

Ustavni sud Republike Hrvatske (Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia)

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte suprema della Repubblica di Croazia)

 

Sudovi (Tribunali)

 

Državno sudbeno vijeće (Consiglio della Magistratura di Stato)

 

državna odvjetništva (Uffici dell'Avvocatura dello Stato)

 

Državnoodvjetničko vijeće (Consiglio della Procura di Stato)

 

pravobraniteljstva (Uffici del mediatore)

 

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici)

 

Hrvatska narodna banka (Banca nazionale croata)

 

državne agencije i uredi (Agenzie e uffici statali)

 

Državni ured za reviziju (Corte dei conti)

IRLANDA

1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parlamento]

3.

Department of the Taoiseach — [Primo Ministro]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller e Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor's Office

16.

Department of Justice, Equality e Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations e Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage e Local Government

21.

Department of Education e Science

22.

Department of Communications, Energy e Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries e Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health e Children

26.

Department of Enterprise, Trade e Employment

27.

Department of Arts, Sports e Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social e Family Affairs

31.

Department of Community, Rural e Gaeltacht — [Regioni di lingua gaelica] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

ITALIA

I.   Enti acquirenti:

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.

Ministero degli Affari Esteri

3.

Ministero dell'Interno

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa

6.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

7.

Ministero dello Sviluppo Economico

8.

Ministero del Commercio internazionale

9.

Ministero delle Comunicazioni

10.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

11.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

12.

Ministero delle Infrastrutture

13.

Ministero dei Trasporti

14.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale

15.

Ministero della Solidarietà sociale

16.

Ministero della Salute

17.

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca

18.

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche

II.   Altri organismi pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (2)

CIPRO

1.

a)

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidenza e Palazzo presidenziale)

b)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Ufficio del Coordinatore per l'armonizzazione)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Consiglio dei ministri)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (Camera dei deputati)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Uffici giudiziari)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Procura della Repubblica)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Corte dei conti della Repubblica)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commissione per il servizio pubblico)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commissione per l'istruzione)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως [Ufficio del Commissario per l'amministrazione (mediatore)]

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commissione per la tutela della concorrenza)

11.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Servizio di audit interno)

12.

Γραφείο Προγραμματισμού (Ufficio di programmazione)

13.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Tesoro della Repubblica)

14.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ufficio del Commissario per la protezione dei dati di carattere personale)

15.

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Ufficio del Commissario per gli aiuti pubblici)

16.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Organismo per il riesame degli appalti)

17.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorità per la vigilanza e lo sviluppo delle società cooperative)

18.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Organismo per l'esame dei rifugiati)

19.

Υπουργείο Άμυνας (Ministero della Difesa)

20.

a)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente)

b)

Τμήμα Γεωργίας (Dipartimento per l'Agricoltura)

c)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Servizi veterinari)

d)

Τμήμα Δασών (Dipartimento forestale)

e)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Dipartimento per lo sviluppo delle risorse idriche)

f)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Dipartimento per la prospezione geologica)

g)

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Servizio meteorologico)

h)

Τμήμα Αναδασμού (Dipartimento per la ricomposizione fondiaria)

i)

Υπηρεσία Μεταλλείων (Servizi minerari)

j)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Istituto di ricerca agricola)

k)

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Dipartimento per la pesca e la ricerca marittima)

21.

a)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico)

b)

Αστυνομία (Polizia)

c)

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Vigili del fuoco di Cipro)

d)

Τμήμα Φυλακών (Amministrazione dei penitenziari)

22.

a)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministero del Commercio, dell'industria e del turismo)

b)

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Dipartimento del registro delle imprese e del curatore ufficiale)

23.

a)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale)

b)

Τμήμα Εργασίας (Dipartimento del Lavoro)

c)

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento della previdenza sociale)

d)

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Dipartimento dei servizi sociali)

e)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centro nazionale per la produttività)

f)

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Istituto superiore alberghiero di Cipro)

g)

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Istituto tecnico superiore)

h)

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Dipartimento dell'ispettorato del lavoro)

i)

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Dipartimento per le relazioni sindacali)

24.

a)

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministero dell'Interno)

b)

Επαρχιακές Διοικήσεις (Amministrazioni distrettuali)

c)

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Dipartimento per l'edilizia e la pianificazione urbanistica)

d)

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Ufficio anagrafe e migrazione)

e)

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Dipartimento per i terreni e i rilievi topografici)

f)

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Ufficio stampa e informazione)

g)

Πολιτική Άμυνα (Protezione civile)

h)

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Servizio di assistenza e riabilitazione degli sfollati)

i)

Υπηρεσία Ασύλου (Servizio di asilo)

25.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri)

26.

a)

Υπουργείο Οικονομικών (Ministero delle Finanze)

b)

Τελωνεία (Dogane e accise)

c)

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Dipartimento per le imposte interne)

d)

Στατιστική Υπηρεσία (Servizio statistico)

e)

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Dipartimento per le forniture e gli appalti pubblici)

f)

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Dipartimento per la pubblica amministrazione e il pubblico impiego)

g)

Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Ufficio poligrafico del governo)

h)

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Dipartimento per i servizi di tecnologia dell'informazione)

27.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministero dell'Istruzione e della cultura)

28.

a)

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministero delle Comunicazioni e dei lavori)

b)

Τμήμα Δημοσίων Έργων (Dipartimento per i lavori pubblici)

c)

Τμήμα Αρχαιοτήτων (Dipartimento per le antichità)

d)

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Dipartimento per l'aviazione civile)

e)

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Dipartimento per la marina mercantile)

f)

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Dipartimento per i servizi postali)

g)

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Dipartimento per i trasporti su strada)

h)

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Dipartimento per i servizi elettrici e meccanici)

i)

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Dipartimento per le telecomunicazioni elettroniche)

29.

a)

Υπουργείο Υγείας (Ministero della Salute)

b)

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Servizi farmaceutici)

c)

Γενικό Χημείο (Laboratorio generale)

d)

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Servizi medici e di salute pubblica)

e)

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Servizi dentistici)

f)

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Servizi di salute mentale)

LETTONIA

A)   Ministrijas, īpašu uzdevumu ministru sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministeri, segretariati dei ministeri per incarichi speciali e istituzioni subordinate)

1.

Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Difesa e istituzioni subordinate)

2.

Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero degli Affari esteri e istituzioni subordinate)

3.

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Economia e istituzioni subordinate)

4.

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero delle Finanze e istituzioni subordinate)

5.

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero degli Affari interni e istituzioni subordinate)

6.

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Istruzione e della Scienza e istituzioni subordinate)

7.

Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero della Cultura e istituzioni subordinate)

8.

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Previdenza sociale e istituzioni subordinate)

9.

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dei Trasporti e istituzioni subordinate)

10.

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Giustizia e istituzioni subordinate)

11.

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Salute e istituzioni subordinate)

12.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero per la Tutela dell'ambiente e lo sviluppo regionale e istituzioni subordinate)

13.

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Agricoltura e istituzioni subordinate)

14.

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministero per gli Incarichi speciali e istituzioni subordinate)

B)   Citas valsts iestādes (Altre istituzioni statali):

1.

Augstākā tiesa (Corte suprema)

2.

Centrālā vēlēšanu komisija (Commissione elettorale centrale)

3.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per i mercati finanziari e dei capitali)

4.

Latvijas Banka (Banca della Lettonia)

5.

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ufficio del procuratore e istituzioni subordinate)

6.

Saeima un tās padotībā esošās iestādes (Parlamento e istituzioni subordinate)

7.

Satversmes tiesa (Corte costituzionale)

8.

Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Cancelleria di Stato e istituzioni subordinate)

9.

Valsts kontrole (Corte dei conti)

10.

Valsts prezidenta kanceleja (Cancelleria del Presidente dello Stato)

11.

Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Altre istituzioni statali non subordinate ai ministeri):

Tiesībsarga birojs (Ufficio del mediatore)

Nacionālā radio un televīzijas padome (Consiglio nazionale radiotelevisivo)

Altre istituzioni statali

LITUANIA

 

Prezidentūros kanceliarija (Ufficio del Presidente)

 

Seimo kanceliarija (Ufficio del Parlamento)

 

Seimui atskaitingos institucijos: (Istituzioni che rispondono al Parlamento)

 

Lietuvos mokslo taryba (Consiglio scientifico)

 

Seimo kontrolierių įstaiga (Ufficio dei mediatori del Parlamento)

 

Valstybės kontrolė (Corte dei conti)

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Servizio di indagine speciale)

 

Valstybės saugumo departamentas (Dipartimento per la sicurezza dello Stato)

 

Konkurencijos taryba (Consiglio per la concorrenza)

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centro di ricerca sul genocidio e sulla resistenza)

 

Vertybinių popierių komisija (Commissione lituana per i valori mobiliari)

 

Ryšių reguliavimo tarnyba (Autorità per la regolamentazione delle comunicazioni)

 

Nacionalinė sveikatos taryba (Servizio sanitario nazionale)

 

Etninės kultūros globos taryba (Consiglio per la protezione della cultura etnica)

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Ufficio del mediatore per le pari opportunità)

 

Valstybinė kultūros paveldo komisija (Commissione per il patrimonio culturale nazionale)

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Istituzione del mediatore per i diritti dei minori)

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Commissione statale per la regolamentazione dei prezzi delle risorse energetiche)

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Commissione statale per la lingua lituana)

 

Vyriausioji rinkimų komisija (Comitato elettorale centrale)

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commissione principale di etica ufficiale)

 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Ufficio dell'ispettore dell'etica giornalistica)

 

Vyriausybės kanceliarija (Ufficio del governo)

 

Vyriausybei atskaitingos institucijos (Istituzioni che rispondono al governo)

 

Ginklų fondas (Fondo per gli armamenti)

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Comitato per lo sviluppo della società dell'informazione)

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas (Dipartimento per l'educazione fisica e lo sport)

 

Lietuvos archyvų departamentas (Dipartimento per gli archivi lituani)

 

Mokestinių ginčų komisija (Commissione per le controverse fiscali)

 

Statistikos departamentas (Dipartimento di statistica)

 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Dipartimento per le minoranze nazionale e i lituani residenti all'estero)

 

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Servizio statale di controllo del tabacco e delle bevande alcoliche)

 

Viešųjų pirkimų tarnyba (Ufficio per gli appalti pubblici)

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Ispettorato statale per la sicurezza nucleare)

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Ispettorato statale per la protezione dei dati)

 

Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Commissione statale per il controllo dei giochi d'azzardo)

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Servizio alimentare e veterinario statale)

 

Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Commissione principale per le controversie amministrative)

 

Draudimo priežiūros komisija (Commissione di vigilanza delle assicurazioni)

 

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondazione per gli studi e le scienze dello Stato lituano)

 

Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale)

 

Lietuvos bankas (Banca di Lituania)

 

Aplinkos ministerija (Ministero dell'Ambiente)

 

Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Ambiente)

 

Generalinė miškų urėdija (Direzione generale del patrimonio forestale)

 

Lietuvos geologijos tarnyba (Servizio geologico lituano)

 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Servizio idrometeorologico lituano)

 

Lietuvos standartizacijos departamentas (Consiglio lituano di normazione)

 

Nacionalinis akreditacijos biuras (Servizio lituano di accreditamento nazionale)

 

Valstybinė metrologijos tarnyba (Servizio statale di metrologia)

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Servizio statale per le zone protette)

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Ispettorato statale della pianificazione territoriale e dell'edilizia)

 

Finansų ministerija (Ministero delle Finanze)

 

Įstaigos prie Finansų ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero delle Finanze)

 

Muitinės departamentas (Dogane lituane)

 

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Servizio per la sicurezza tecnologica dei documenti di Stato)

 

Valstybinė mokesčių inspekcija (Ispettorato statale delle imposte)

 

Finansų ministerijos mokymo centras (Centro di formazione del ministero delle Finanze)

 

Krašto apsaugos ministerija (Ministero della Difesa nazionale)

 

Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero della Difesa nazionale)

 

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Secondo dipartimento di indagine)

 

Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Servizio centralizzato per le finanze e beni demaniali)

 

Karo prievolės administravimo tarnyba (Servizio di amministrazione dell'arruolamento militare)

 

Krašto apsaugos archyvas (Servizio degli archivi della difesa nazionale)

 

Krizių valdymo centras (Centro di gestione delle crisi)

 

Mobilizacijos departamentas (Dipartimento di mobilitazione)

 

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Servizio dei sistemi di comunicazione ed informazione)

 

Infrastruktūros plėtros departamentas (Dipartimento per lo sviluppo delle infrastrutture)

 

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Centro di resistenza civile)

 

Lietuvos kariuomenė (Forze armate lituane)

 

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Servizi e unità militari del sistema di difesa nazionale)

 

Kultūros ministerija (Ministero della Cultura)

 

Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero della Cultura)

 

Kultūros paveldo departamentas (Dipartimento per il patrimonio culturale lituano)

 

Valstybinė kalbos inspekcija (Commissione linguistica nazionale)

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale)

 

Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale)

 

Garantinio fondo administracija (Amministrazione del fondo di garanzia)

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Servizio statale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione)

 

Lietuvos darbo birža (Ufficio di collocamento lituano)

 

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Autorità lituana per la formazione del mercato del lavoro)

 

Trišalės tarybos sekretoriatas (Segretariato del Consiglio tripartito)

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Dipartimento per il monitoraggio dei servizi sociali)

 

Darbo inspekcija (Ispettorato del lavoro)

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Consiglio del fondo di previdenza sociale statale)

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Servizio per il riconoscimento delle disabilità e dell'idoneità al lavoro)

 

Ginčų komisija (Commissione per le controversie)

 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centro statale di tecniche compensative per i disabili)

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas (Dipartimento delle politiche per i disabili)

 

Susisiekimo ministerija (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni)

 

Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni)

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija (Amministrazione lituana delle strade)

 

Valstybinė geležinkelio inspekcija (Ispettorato statale delle ferrovie)

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija (Ispettorato statale dei trasporti su strada)

 

Pasienio kontrolės punktų direkcija (Direzione dei punti di controllo frontalieri)

 

Sveikatos apsaugos ministerija (Ministero della Salute)

 

Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero della Salute)

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Agenzia statale per l'accreditamento sanitario)

 

Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti)

 

Valstybinė medicininio audito inspekcija (Ispettorato statale di audit clinico)

 

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Agenzia statale di controllo dei medicinali)

 

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Servizio lituano di psichiatria forense e narcologia)

 

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Servizio statale di sanità pubblica)

 

Farmacijos departamentas (Dipartimento di farmacia)

 

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Centro per le emergenze sanitarie del ministero della Salute)

 

Lietuvos bioetikos komitetas (Comitato lituano di bioetica)

 

Radiacinės saugos centras (Centro di radioprotezione)

 

Švietimo ir mokslo ministerija (Ministero dell'Istruzione e della scienza)

 

Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero dell'Istruzione e della scienza)

 

Nacionalinis egzaminų centras (Centro nazionale di esame)

 

Studijų kokybės vertinimo centras (Centro di valutazione della qualità dell'istruzione superiore)

 

Teisingumo ministerija (Ministero della Giustizia)

 

Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero della Giustizia)

 

Kalėjimų departamentas (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)

 

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Consiglio nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori)

 

Europos teisės departamentas (Dipartimento del diritto europeo)

 

Ūkio ministerija (Ministero dell'Economia)

 

Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero dell'Economia)

 

Įmonių bankroto valdymo departamentas (Dipartimento per la gestione della procedura di fallimento aziendale)

 

Valstybinė energetikos inspekcija (Ispettorato statale dell'energia)

 

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Ispettorato statale dei prodotti non alimentari)

 

Valstybinis turizmo departamentas (Dipartimento per il turismo dello Stato lituano)

 

Užsienio reikalų ministerija (Ministero degli Affari esteri)

 

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (Rappresentanze diplomatiche e consolari e rappresentanze presso organizzazioni internazionali)

 

Vidaus reikalų ministerija (Ministero dell'Interno)

 

Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero dell'Interno)

 

Asmens dokumentų išrašymo centras (Centro per la personalizzazione dei documenti di identità)

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Servizio di indagine per i reati finanziari)

 

Gyventojų registro tarnyba (Servizio anagrafe dei residenti)

 

Policijos departamentas (Dipartimento di polizia)

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Dipartimento per i soccorsi e la prevenzione antincendio)

 

Turto valdymo ir ūkio departamentas (Dipartimento per l'economia e la gestione immobiliare)

 

Vadovybės apsaugos departamentas (Dipartimento per la protezione dei VIP)

 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Dipartimento della guardia di frontiera dello Stato)

 

Valstybės tarnybos departamentas (Dipartimento per la funzione pubblica)

 

Informatikos ir ryšių departamentas (Dipartimento per le tecnologie di informazione e comunicazione)

 

Migracijos departamentas (Dipartimento per la migrazione)

 

Sveikatos priežiūros tarnyba (Dipartimento per la sanità pubblica)

 

Bendrasis pagalbos centras (Centro di pronto intervento)

 

Žemės ūkio ministerija (Ministero dell'Agricoltura)

 

Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero dell'Agricoltura)

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra (Organismo pagatore nazionale)

 

Nacionalinė žemės tarnyba (Servizio territoriale nazionale)

 

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Servizio fitosanitario statale)

 

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Servizio statale di vigilanza della riproduzione animale)

 

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Servizio statale per i cereali e le sementi)

 

Žuvininkystės departamentas (Dipartimento per la pesca)

 

Teismai (Tribunali)

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania)

 

Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d'appello della Lituania)

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa della Lituania)

 

Apygardų teismai (Tribunali di primo grado)

 

Apygardų administraciniai teismai (Tribunali amministrativi di primo grado)

 

Apylinkių teismai (Tribunali distrettuali)

 

Nacionalinė teismų administracija (Amministrazione giudiziaria nazionale)

 

Generalinė prokuratūra (Ufficio del Procuratore)

 

Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos) [Altri enti dell'amministrazione pubblica centrale (istituti, centri, agenzie)]

Muitinės kriminalinė tarnyba (Servizio anticrimine delle dogane)

Muitinės informacinių sistemų centras (Centro per i sistemi informativi doganali)

Muitinės laboratorija (Laboratorio doganale)

Muitinės mokymo centras (Centro di formazione doganale)

LUSSEMBURGO

1.

Ministère d'Etat

2.

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration: Direction de la Défense (Armée)

3.

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture

4.

Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

5.

Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

6.

Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur

7.

Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle

Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique

8.

Ministère de l'Egalité des chances

9.

Ministère de l'Environnement

Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement

10.

Ministère de la Famille et de l'Intégration

Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite

11.

Ministère des Finances

12.

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'Etat — Centre des Technologies de l'informatique de l'Etat

13.

Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire

Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg — Inspection générale de Police

14.

Ministère de la Justice

Ministère de la Justice: Etablissements Pénitentiaires

15.

Ministère de la Santé

Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique

16.

Ministère de la Sécurité sociale

17.

Ministère des Transports

18.

Ministère du Travail et de l'Emploi

19.

Ministère des Travaux publics

Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics — Ponts et Chaussées

UNGHERIA

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministero delle Risorse nazionali)

 

Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo rurale)

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo nazionale)

 

Honvédelmi Minisztérium (Ministero della Difesa)

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministry della Pubblica Amministrazione e della Giustizia)

 

Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministero dell'Economia nazionale)

 

Külügyminisztérium (Ministero degli Esteri)

 

Miniszterelnöki Hivatal (Ufficio del Primo ministro)

 

Belügyminisztérium (Ministero degli Interni)

 

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direzione dei Servizi centrali)

MALTA

1.

Uffiċċju tal-Prim Ministru (Ufficio del Primo Ministro)

2.

Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (Ministero della Famiglia e della solidarietà sociale)

3.

Ministeru tà l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e della famiglia)

4.

Ministeru tal-Finanzi (Ministero delle Finanze)

5.

Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministero delle Risorse e delle Infrastrutture)

6.

Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministero del Turismo e della cultura)

7.

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministero della Giustizia e degli affari interni)

8.

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministero degli Affari rurali e dell'ambiente)

9.

Ministeru għal Għawdex (Ministero di Gozo)

10.

Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunità (Ministero della Salute, degli anziani e delle cure di prossimità)

11.

Ministeru tà l-Affarijiet Barranin (Ministero degli Affari esteri)

12.

Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija tà Informazzjoni (Ministero degli Investimenti, dell'industria e della tecnologia dell'informazione)

13.

Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministero della Concorrenza e delle comunicazioni

14.

Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministero dello Sviluppo urbano e delle strade)

15.

L-Uffiċċju tal-President (Ufficio del Presidente)

16.

Uffiċċju ta 'l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Ufficio del Segretario della Camera dei deputati)

PAESI BASSI

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN (MINISTERO DEGLI AFFARI GENERALI)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — (Consiglio consultivo per la politica governativa)

Rijksvoorlichtingsdienst: — (Servizio di informazione governativo dei Paesi Bassi)

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES — (MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI E DELLE RELAZIONI TRA LE DIVERSE PARTI DEL REGNO)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Centrale Archiefselectiedienst (CAS) — (Servizio centrale di selezione degli archivi)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — (Servizio generale di sicurezza e informazione)

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) — (Ufficio per l'amministrazione dei dati personali e dei documenti di viaggio)

Agentschap Korps Landelijke Politiediensten — (Ufficio per i servizi di polizia nazionali)

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN — (MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)

Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) — (Direzione generale per la politica regionale e gli affari consolari)

Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) — (Direzione generale per gli affari politici)

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) — (Direzione generale per la cooperazione internazionale)

Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) — (Direzione generale per la cooperazione europea)

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) — (Centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo)

Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS — (Servizi di supporto di competenza del Segretario generale e del Segretario generale aggiunto)

Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) — (Le varie Rappresentanze estere)

MINISTERIE VAN DEFENSIE — (MINISTERO DELLA DIFESA)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Commando DienstenCentra (CDC) — (Comando di servizi di supporto)

Defensie Telematica Organisatie (DTO) — (Organizzazione per la telematica della Difesa)

Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst — (Direzione centrale del Servizio dei beni immobili della Difesa)

De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst — (Le varie Direzioni regionali del Servizio dei beni immobili della Difesa)

Defensie Materieel Organisatie (DMO) — (Organizzazione per il materiale della Difesa)

Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — (Impresa di fornitura nazionale dell'Organizzazione per il materiale della Difesa)

Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie — (Centro logistico dell'Organizzazione per il materiale della Difesa)

Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — (Impresa di manutenzione dell'Organizzazione per il materiale della Difesa)

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) — (Organizzazione per le condutture della Difesa)

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN — (MINISTERO DEGLI AFFARI ECONOMICI)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Centraal Planbureau (CPB) — (Ufficio centrale di analisi economica)

Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) — (Ufficio per la proprietà industriale)

SenterNovem — (Agenzia per l'innovazione sostenibile)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) — (Ispettorato statale delle miniere)

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) — (Autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi)

Economische Voorlichtingsdienst (EVD) — (Servizio di informazione economica — Agenzia per gli scambi internazionali)

Agentschap Telecom — (Agenzia per le radiocomunicazioni)

Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) — (Centro di conoscenze per appalti professionali e innovativi, rete per autorità appaltanti)

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid — (Ufficio di coordinamento acquisti del Governo dei Paesi Bassi)

Octrooicentrum Nederland — (Ufficio brevetti dei Paesi Bassi)

Consumentenautoriteit — (Autorità di tutela dei consumatori)

MINISTERIE VAN FINANCIËN — (MINISTERO DELLE FINANZE)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Belastingdienst Automatiseringscentrum — (Centro informatico dell'amministrazione tributaria)

Belastingdienst — (Amministrazione tributaria)

De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen — (Le varie Direzioni dell'amministrazione tributaria dei Paesi Bassi)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) — [Servizio di informazione e indagine fiscale (compreso il Servizio di controllo economico)]

Belastingdienst Opleidingen — (Amministrazione tributaria — Formazioni)

Dienst der Domeinen — (Servizio dei beni demaniali)

MINISTERIE VAN JUSTITIE — (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Dienst Justitiële Inrichtingen — (Servizio per gli istituti penitenziari)

Raad voor de Kinderbescherming — (Consiglio per la tutela dei minori)

Centraal Justitie Incasso Bureau — (Ufficio centrale di riscossione delle multe)

Openbaar Ministerie — (Pubblico ministero)

Immigratie en Naturalisatiedienst — (Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione)

Nederlands Forensisch Instituut — (Istituto forense dei Paesi Bassi)

Dienst Terugkeer & Vertrek — (Servizio per i rimpatri e le partenze)

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT — (MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA NATURA E DELLA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Dienst Regelingen (DR) — (Servizio di attuazione delle regolamentazioni)

Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) — (Agenzia del servizio fitosanitario)

Algemene Inspectiedienst (AID) — (Servizio di ispettorato generale)

Dienst Landelijk Gebied (DLG) — (Servizio per il territorio rurale)

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) — (Autorità per i prodotti alimentari e di consumo)

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN — (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA E DELLE SCIENZE)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Inspectie van het Onderwijs — (Ispettorato dell'istruzione)

Erfgoedinspectie — (Ispettorato del patrimonio)

Centrale Financiën Instellingen — (Servizio centrale di finanziamento delle istituzioni)

Nationaal Archief — (Archivi nazionali)

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid — (Consiglio consultivo per la politica scientifica e tecnologica)

Onderwijsraad — (Consiglio per l'istruzione)

Raad voor Cultuur — (Consiglio per la cultura)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID — (MINISTERO DEGLI AFFARI SOCIALI E DELL'OCCUPAZIONE)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Inspectie Werk en Inkomen — (Ispettorato del lavoro e delle entrate)

Agentschap SZW- (Agenzia SZW)

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT — (MINISTERO DEI TRASPORTI, DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA GESTIONE DELL'ACQUA)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart — (Direzione generale per i trasporti e l'aviazione civile)

Directoraat-generaal Personenvervoer — (Direzione generale per i trasporti di persone)

Directoraat-generaal Water — (Direzione generale per le acque)

Centrale diensten — (Servizi centrali)

Shared services Organisatie Verkeer en Waterstaat — (Organizzazione dei servizi condivisi per i trasporti e la gestione dell'acqua)

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI — (Istituto meteorologico reale dei Paesi Bassi)

Rijkswaterstaat, Bestuur — (Amministrazione delle risorse idriche nazionali)

De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat — (I vari servizi regionali della Direzione delle risorse idriche nazionali)

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat — (I vari servizi specializzati della Direzione delle risorse idriche nazionali)

Adviesdienst Geo-Informatie en ICT — (Servizio di consulenza per la geoinformazione e le TIC)

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) — (Servizio di consulenza per il traffico e i trasporti)

Bouwdienst — (Servizio di costruzione)

Corporate Dienst — (Servizio di gestione aziendale)

Data ICT Dienst — (Servizio di dati e TIC)

Dienst Verkeer en Scheepvaart — (Servizio per i trasporti terrestri e navali)

Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) — (Servizio di ingegneria stradale e idraulica)

Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) — (Istituto nazionale per la gestione delle zone costiere e marittime)

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) — (Istituto nazionale per la gestione dell'acqua dolce e il trattamento delle acque reflue)

Waterdienst — (Servizio idrico)

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie — (Ispettorato per i trasporti e le risorse idriche, Direzione principale)

Port State Control

Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) — (Direzione per lo sviluppo della vigilanza delle comunicazioni e della ricerca)

Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht — (Vigilanza — Unità di gestione «Aria»)

Toezichthouder Beheer Eenheid Water — (Vigilanza — Unità di gestione «Acque»)

Toezichthouder Beheer Eenheid Land — (Vigilanza — Unità di gestione «Territorio»)

MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER — (MINISTERO DELL'EDILIZIA POPOLARE, DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA TUTELA AMBIENTALE)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie — (Direzione generale per l'edilizia abitativa, i quartieri e l'integrazione)

Directoraat-generaal Ruimte — (Direzione generale per la pianificazione territoriale)

Directoraat-general Milieubeheer — (Direzione generale per la tutela ambientale)

Rijksgebouwendienst — (Servizio per l'edilizia pubblica)

VROM Inspectie — (Inspettorato)

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT — (MINISTERO DELLA SANITÀ, DEL BENESSERE E DELLO SPORT)

Bestuursdepartement — (Dipartimento di amministrazione)

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken — (Ispettorato per la tutela della salute, le merci e le questioni veterinarie)

Inspectie Gezondheidszorg — (Ispettorato per l'assistenza sanitaria)

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming — (Ispettorato dei servizi per i giovani e la protezione dei giovani)

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) — (Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente)

Sociaal en Cultureel Planbureau — (Ufficio di pianificazione sociale e culturale)

Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen — (Agenzia per il comitato di valutazione dei medicinali)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (CAMERA BASSA DEGLI STATI GENERALI)

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (CAMERA ALTA DEGLI STATI GENERALI)

RAAD VAN STATE — (CONSIGLIO DI STATO)

ALGEMENE REKENKAMER — (CORTE DEI CONTI)

NATIONALE OMBUDSMAN — (DIFENSORE CIVICO NAZIONALE)

KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN — (CANCELLERIA DELL'ORDINE DEI PAESI BASSI)

KABINET DER KONINGIN — (GABINETTO DELLA REGINA)

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK EN DE RECHTBANKEN — (CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA E DEI TRIBUNALI)

AUSTRIA

A/   Enti attualmente contemplati

1.

Bundeskanzleramt (Cancelleria federale)

2.

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministero federale degli Affari europei e internazionali)

3.

Bundesministerium für Finanzen (Ministero federale delle Finanze)

4.

Bundesministerium für Gesundheit (Ministero federale della Salute)

5.

Bundesministerium für Inneres (Ministero federale dell'Interno)

6.

Bundesministerium für Justiz (Ministero federale della Giustizia)

7.

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Ministero federale della Difesa e dello sport)

8.

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministero federale dell'Agricoltura, della silvicoltura, dell'ambiente e della gestione delle acque)

9.

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministero federale del Lavoro, degli affari sociali e della tutela dei consumatori)

10.

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministero federale dell'Istruzione, dell'arte e della cultura)

11.

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministero federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia)

12.

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministero federale dell'Economia, della famiglia e della gioventù)

13.

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministero federale della Scienza e della ricerca)

14.

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Ufficio federale per la metrologia e la taratura)

15.

Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Centro austriaco per la ricerca e gli esami Arsenal S.r.l.)

16.

Bundesanstalt für Verkehr (Istituto federale per i trasporti)

17.

Bundesbeschaffung G.m.b.H (Appalti federali S.r.l.)

18.

Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centro informatico federale S.r.l.)

B/   Tutte le altre amministrazioni pubbliche centrali, comprese le loro sottodivisioni regionali e locali, a condizione che non abbiano carattere industriale o commerciale.

POLONIA

1.

Kancelaria Prezydenta RP (Cancelleria del Presidente)

2.

Kancelaria Sejmu RP (Cancelleria della Camera dei deputati)

3.

Kancelaria Senatu RP (Cancelleria del Senato)

4.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Cancelleria del Primo ministro)

5.

Sąd Najwyższy (Corte suprema)

6.

Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema)

7.

Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne (Tribunali ordinari — distrettuali, regionali e d'appello)

8.

Trybunat Konstytucyjny (Tribunale costituzionale)

9.

Najwyższa Izba Kontroli (Istituto supremo per la revisione contabile)

10.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Ufficio del difensore dei diritti umani)

11.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Ufficio del difensore dei diritti dei minori)

12.

Biuro Ochrony Rządu (Ufficio per la protezione governativa)

13.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (Ufficio di sicurezza nazionale)

14.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (Ufficio centrale anticorruzione)

15.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali)

16.

Ministerstwo Finansów (Ministero delle Finanze)

17.

Ministerstwo Gospodarki (Ministero dell'Economia)

18.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministero dello Sviluppo regionale)

19.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministero della Cultura e del patrimonio nazionale)

20.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministero dell'Istruzione nazionale)

21.

Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministero della Difesa nazionale)

22.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale)

23.

Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministero del Tesoro)

24.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia)

25.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dell'economia marittima)

26.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore)

27.

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente)

28.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministero degli Affari interni)

29.

Ministrestwo Administracji i Cyfryzacji (Ministero dell'Amministrazione e della digitalizzazione)

30.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministero degli Affari esteri)

31.

Ministerstwo Zdrowia (Ministero della Salute)

32.

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministero dello Sport e del turismo)

33.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Ufficio brevetti della Repubblica di Polonia)

34.

Urząd Regulacji Energetyki (Ufficio per la regolamentazione dell'energia)

35.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Ufficio per i reduci di guerra e le vittime della repressione)

36.

Urząd Transportu Kolejowego (Ufficio per i trasporti ferroviari)

37.

Urząd Dozoru Technicznego (Ufficio per l'ispezione tecnica)

38.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Ufficio per la registrazione di medicinali, dispositivi medici e biocidi)

39.

Urząd do Spraw Cudzoziemców (Ufficio per gli stranieri)

40.

Urząd Zamówień Publicznych (Ufficio per gli appalti pubblici)

41.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori)

42.

Urząd Lotnictwa Cywilnego (Ufficio per l'aviazione civile)

43.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (Ufficio per le comunicazioni elettroniche)

44.

Wyższy Urząd Górniczy (Ufficio statale per l'attività mineraria)

45.

Główny Urząd Miar (Ufficio centrale di metrologia)

46.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Ufficio centrale di geodesia e cartografia)

47.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Ufficio centrale per il controllo dell'edilizia)

48.

Główny Urząd Statystyczny (Ufficio centrale di statistica)

49.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Consiglio radiotelevisivo nazionale)

50.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Ispettore generale per la protezione dei dati personali)

51.

Państwowa Komisja Wyborcza (Commissione elettorale statale)

52.

Państwowa Inspekcja Pracy (Ispettorato nazionale del lavoro)

53.

Rządowe Centrum Legislacji (Centro legislativo governativo)

54.

Narodowy Fundusz Zdrowia (Fondo sanitario nazionale)

55.

Polska Akademia Nauk (Accademia delle scienze polacca)

56.

Polskie Centrum Akredytacji (Centro polacco di accreditamento)

57.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centro polacco di prova e certificazione)

58.

Polska Organizacja Turystyczna (Organizzazione polacca per il turismo)

59.

Polski Komitet Normalizacyjny (Comitato polacco di normazione)

60.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale)

61.

Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione di sorveglianza finanziaria)

62.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direzione centrale degli archivi di Stato)

63.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di assicurazione sociale agricola)

64.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direzione generale per le strade e le autostrade nazionali)

65.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Ispettorato centrale per la protezione delle piante e delle sementi)

66.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Comando centrale del servizio antincendio statale)

67.

Komenda Główna Policji (Comando centrale di polizia)

68.

Komenda Główna Straży Granicxnej (Comando centrale delle guardie di frontiera)

69.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Ispettorato centrale per la qualità commerciale dei prodotti agroalimentari)

70.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Ispettorato centrale per la tutela dell'ambiente)

71.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Ispettorato centrale per i trasporti su strada)

72.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Ispettorato farmaceutico centrale)

73.

Główny Inspektorat Sanitarny (Ispettorato sanitario centrale)

74.

Główny Inspektorat Weterynarii (Ispettorato veterinario centrale)

75.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agenzia per la sicurezza interna)

76.

Agencja Wywiadu (Agenzia di intelligence esterna)

77.

Agencja Mienia Wojskowego (Agenzia per il patrimonio militare)

78.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (Agenzia per il patrimonio immobiliare militare)

79.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura)

80.

Agencja Rynku Rolnego (Agenzia per i mercati agricoli)

81.

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola)

82.

Państwowa Agencja Atomistyki (Agenzia statale per l'energia atomica)

83.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea)

84.

Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Agenzia polacca per la prevenzione dei problemi di alcolismo)

85.

Agencja Rezerw Materiałowych (Agenzia per le riserve materiali)

86.

Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia)

87.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fondo nazionale per la tutela dell'ambiente e la gestione dell'acqua)

88.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fondo statale di riabilitazione delle persone disabili)

89.

Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Istituto per la memoria nazionale — Commissione per il perseguimento dei crimini contro la nazione polacca)

90.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Comitato per la tutela della memoria dei combattimenti e del martirio)

91.

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Servizio doganale della Repubblica di Polonia)

92.

Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe» (Impresa forestale statale «Lasy Państwowe»)

93.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Agenzia polacca per lo sviluppo delle imprese)

94.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Unità autonome per la gestione dell'assistenza sanitaria pubblica, istituite da ministeri, governo centrale o voivoda).

PORTOGALLO

1.

Presidência do Conselho de Ministros (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

2.

Ministério das Finanças (Ministero delle Finanze)

3.

Ministério da Defesa Nacional (Ministero della Difesa)

4.

Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministero degli Affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero)

5.

Ministério da Administração Interna (Ministero degli Affari interni)

6.

Ministério da Justiça (Ministero della Giustizia)

7.

Ministério da Economia (Ministero dell'Economia)

8.

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca)

9.

Ministério da Educação (Ministero dell'Istruzione)

10.

Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore)

11.

Ministério da Cultura (Ministero della Cultura)

12.

Ministério da Saúde (Ministero della Salute)

13.

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale)

14.

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministero dei Lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa)

15.

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministero delle Città, della gestione del territorio e dell'ambiente)

16.

Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministero delle Qualifiche e dell'occupazione)

17.

Presidência da Republica (Presidenza della Repubblica)

18.

Tribunal Constitucional (Corte costituzionale)

19.

Tribunal de Contas (Corte dei conti)

20.

Provedoria de Justiça (Mediatore)

ROMANIA

 

Administrația Prezidențială (Amministrazione presidenziale)

 

Senatul României (Senato rumeno)

 

Camera Deputaților (Camera dei deputati)

 

Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)

 

Curtea Constituțională (Corte costituzionale)

 

Consiliul Legislativ (Consiglio legislativo)

 

Curtea de Conturi (Corte dei conti)

 

Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura)

 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Ufficio del Procuratore presso l'Alta Corte di cassazione e di giustizia)

 

Secretariatul General al Guvernului (Segretariato generale del Governo)

 

Cancelaria Primului Ministru (Cancelleria del Primo ministro)

 

Ministerul Afacerilor Externe (Ministero degli Affari esteri)

 

Ministerul Economiei și Finanțelor (Ministero dell'Economia e delle finanze)

 

Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia)

 

Ministerul Apărării (Ministero della Difesa)

 

Ministerul Internelor și Reformei Administrative (Ministero dell'Interno e delle riforme amministrative)

 

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Sanse (Ministero del Lavoro, della famiglia e delle pari opportunità)

 

Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (Ministero delle piccole e medie imprese, del commercio, del turismo e delle professioni liberali)

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale)

 

Ministerul Transporturilor (Ministero dei Trasporti)

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței (Ministero dello Sviluppo, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa)

 

Ministerul Educației Cercetării și Tineretului (Ministero dell'Istruzione, della ricerca e della gioventù)

 

Ministerul Sănătății Publice (Ministero della Salute pubblica)

 

Ministerul Culturii și Cultelor (Ministero della Cultura e degli Affari religiosi)

 

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (Ministero delle Comunicazione e delle tecnologie dell'informazione)

 

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile (Ministero dell'Ambiente e dello sviluppo sostenibile)

 

Serviciul Român de Informații (Servizio rumeno di intelligence)

 

Serviciul Român de Informații Externe (Servizio rumeno di intelligence esterna)

 

Serviciul de Protecție și Pază (Servizio di protezione e di sorveglianza)

 

Serviciul de Telecomunicații Speciale (Servizio speciale di telecomunicazioni)

 

Consiliul Național al Audiovizualului (Consiglio nazionale per la radiotelevisione)

 

Consiliul Concurenței (CC) (Consiglio per la concorrenza)

 

Direcția Națională Anticorupție (Direzione nazionale anticorruzione)

 

Inspectoratul General de Poliție (Ispettorato generale di polizia)

 

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (Autorità nazionale di regolamentazione e monitoraggio degli appalti pubblici)

 

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (Consiglio nazionale per la risoluzione delle contestazioni)

 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) (Autorità nazionale per la regolamentazione dei servizi comunitari di pubblica utilità)

 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Autorità nazionale per la sicurezza sanitaria, veterinaria e alimentare)

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (Autorità nazionale per la tutela dei consumatori)

 

Autoritatea Navală Română (Autorità navale rumena)

 

Autoritatea Feroviară Română (Autorità ferroviaria rumena)

 

Autoritatea Rutieră Română (Autorità stradale rumena)

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului-și Adopție (Autorità nazionale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione)

 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Autorità nazionale per i disabili)

 

Autoritatea Națională pentru Tineret (Autorità nazionale per i giovani)

 

Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifica (Autorità nazionale per la ricerca scientifica)

 

Autoritatea Națională pentru Comunicații (Autorità nazionale per le comunicazioni)

 

Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale (Autorità nazionale per i servizi della società dell'informazione)

 

Autoritatea Electorală Permanente (Autorità elettorale permanente)

 

Agenția pentru Strategii Guvernamentale (Agenzia per le strategie governative)

 

Agenția Națională a Medicamentului (Agenzia nazionale per i medicinali)

 

Agenția Națională pentru Sport (Agenzia nazionale per lo sport)

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Agenzia nazionale per l'occupazione)

 

Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (Autorità nazionale per la regolamentazione dell'energia elettrica)

 

Agenția Română pentru Conservarea Energiei (Agenzia rumena per la conservazione dell'energia)

 

Agenția Națională pentru Resurse Minerale (Agenzia nazionale per le risorse minerarie)

 

Agenția Română pentru Investiții Străine (Agenzia rumena per gli investimenti esteri)

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (Agenzia nazionale per la funzione pubblica)

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale di amministrazione fiscale)

 

Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială (Agenzia di compensazione per appalti di tecniche speciali)

 

Agenția Națională Anti-doping (Agenzia nazionale antidoping)

 

Agenția Nucleară (Agenzia nucleare)

 

Agenția Națională pentru Protecția Familiei (Agenzia nazionale per la protezione della famiglia)

 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbați și Femei (Agenzia nazionale per le pari opportunità tra uomini e donne)

 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (Agenzia nazionale per la tutela ambientale)

 

Agenția Națională Antidrog (Agenzia nazionale antidroga)

SLOVENIA

1.

Predsednik Republike Slovenije (Presidente della Repubblica di Slovenia)

2.

Državni zbor (Assemblea nazionale)

3.

Državni svet (Consiglio nazionale)

4.

Varuh človekovih pravic (Mediatore)

5.

Ustavno sodišče (Corte costituzionale)

6.

Računsko sodišče (Corte dei conti)

7.

Državna revizijska komisja (Commissione nazionale di riesame)

8.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Accademia slovena delle arti e delle scienze)

9.

Vladne službe (Servizi del Governo)

10.

Ministrstvo za finance (Ministero delle Finanze)

11.

Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero degli Affari interni)

12.

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministero degli Affari esteri)

13.

Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa)

14.

Ministrstvo za pravosodje (Ministero della Giustizia)

15.

Ministrstvo za gospodarstvo (Ministero dell'Economia)

16.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione)

17.

Ministrstvo za promet (Ministero dei Trasporti)

18.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dell'energia)

19.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del Lavoro, della famiglia e degli affari sociali)

20.

Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute)

21.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministero dell'Istruzione superiore, della scienza e della tecnologia)

22.

Ministrstvo za kulturo (Ministero della Cultura)

23.

Ministerstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica amministrazione)

24.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia)

25.

Višja sodišča (Tribunali superiori)

26.

Okrožna sodišča (Tribunali distrettuali)

27.

Okrajna sodišča (Tribunali locali)

28.

Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procuratore generale della Repubblica di Slovenia)

29.

Okrožna državna tožilstva (Procure distrettuali)

30.

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Avvocato sociale della Repubblica di Slovenia)

31.

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Avvocatura di Stato della Repubblica di Slovenia)

32.

Upravno sodišče Republike Slovenije (Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia)

33.

Senat za prekrške Republike Slovenije (Sezione penale per reati minori della Repubblica di Slovenia)

34.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Tribunale superiore sociale e del lavoro di Lubiana)

35.

Delovna sodišča (Tribunali del lavoro)

36.

Upravne enote (Unità amministrative)

SLOVACCHIA

 

Ministeri e altre autorità dell'amministrazione centrale di cui alla legge n. 575/2001 Coll. relativa alla struttura delle attività del governo e delle autorità dell'amministrazione statale centrale, nella versione modificata dai successivi emendamenti:

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministero dell'economia della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministero delle Finanze della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia abitativa e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero dell'Interno della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministero della Difesa della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministero del Lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministero dell'Ambiente della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministero dell'Istruzione, della scienza, della ricerca e dello sport della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministero della Cultura della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministero dei Servizi sanitari della Repubblica slovacca)

 

Úrad vlády Slovenskej republiky (Ufficio del Governo della Repubblica slovacca)

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Ufficio antimonopoli della Repubblica slovacca)

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky (Ufficio statistico della Repubblica slovacca)

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Ufficio di geodesia, cartografia e catasto della Repubblica slovacca)

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Autorità di regolamentazione nucleare della Repubblica slovacca)

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Ufficio di normazione, metrologia e prova della Repubblica slovacca)

 

Úrad pre verejné obstarávanie (Ufficio per gli appalti pubblici)

 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Ufficio della proprietà industriale della Repubblica slovacca)

 

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Amministrazione delle riserve di materiali statali della Repubblica slovacca)

 

Národný bezpečnostný úrad (Autorità di sicurezza nazionale)

 

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Cancelleria del Presidente della Repubblica slovacca)

 

Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca)

 

Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca)

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca)

 

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Procura generale della Repubblica slovacca)

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Corte dei conti della Repubblica slovacca)

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Ufficio per le telecomunicazioni della Repubblica slovacca)

 

Poštový úrad (Ufficio di amministrazione delle poste)

 

Úrad na ochranu osobných údajov (Ufficio per la protezione dei dati personali)

 

Kancelária verejného ochrancu práv (Cancelleria del mediatore)

 

Úrad pre finančný trh (Ufficio per i mercati finanziari)

FINLANDIA

OIKEUSKANSLERINVIRASTO — JUSTITIEKANSLERSÄMBETET (UFFICIO DEL CANCELLIERE DI GIUSTIZIA)

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ — KOMMUNIKATIONSMINISTERIET (MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI)

 

Viestintävirasto — Kommunikationsverket (Agenzia di regolamentazione delle comunicazioni)

 

Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE (Direzione della motorizzazione AKE)

 

Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen (Autorità finlandese per l'aviazione civile)

 

Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet (Istituto meteorologico finlandese)

 

Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket (Amministrazione marittima finlandese)

 

Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet (Istituto finlandese di ricerca marina)

 

Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK (Centro direttivo delle ferrovie)

 

Rautatievirasto — Järnvägsverket (Agenzia ferroviaria finlandese)

 

Tiehallinto — Vägförvaltningen (Amministrazione delle strade)

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ — JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET (MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE)

 

Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket (Agenzia per la sicurezza alimentare)

 

Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket (Agenzia per la misurazione topografica)

 

Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket (Agenzia per le zone rurali)

OIKEUSMINISTERIÖ — JUSTITIEMINISTERIET (MINISTERO DI GIUSTIZIA)

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå (Ufficio del mediatore per la protezione dei dati)

 

Tuomioistuimet — domstolar (Tribunali)

 

Korkein oikeus — Högsta domstolen (Corte suprema)

 

Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema)

 

Hovioikeudet — hovrätter (Corti d'appello)

 

Käräjäoikeudet — tingsrätter (Tribunali distrettuali)

 

Hallinto-oikeudet — förvaltningsdomstolar (Tribunali amministrativi)

 

Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen (Tribunale per le cause commerciali)

 

Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen (Tribunale del lavoro)

 

Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen (Tribunale delle assicurazioni)

 

Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden (Ufficio per i reclami dei consumatori)

 

Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet (Amministrazione dei penitenziari)

 

HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (Istituto europeo per la prevenzione e la lotta contro la criminalità)

 

Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå (Ufficio del mediatore fallimentare)

 

Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral (Centro servizi di amministrazione della giustizia)

 

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknikcentral (Centro informatico di amministrazione della giustizia)

 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsinstitutet (Istituto di ricerca di politica giuridica)

 

Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen (Centro dei registri giuridici)

 

Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor (Centro di indagine sugli incidenti)

 

Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket (Agenzia per le sanzioni penali)

 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (Centro di formazione per i servizi di reclusione e reintegrazione)

 

Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (Consiglio finlandese per la prevenzione della criminalità)

 

Saamelaiskäräjät — Sametinget (Parlamento Sami)

 

Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet (Ufficio del Procuratore generale)

OPETUSMINISTERIÖ — UNDERVISNINGSMINISTERIET (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE)

 

Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen (Commissione per la formazione)

 

Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå (Ufficio statale per la classificazione dei film)

PUOLUSTUSMINISTERIÖ — FÖRSVARSMINISTERIET (MINISTERO DELLA DIFESA)

 

Puolustusvoimat — Försvarsmakten (Forze armate finlandesi)

SISÄASIAINMINISTERIÖ — INRIKESMINISTERIET (MINISTERO DELL'INTERNO)

 

Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen (Servizio centrale di polizia giudiziaria)

 

Liikkuva poliisi — Rörliga polisen (Polizia stradale nazionale)

 

Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet (Guardie di frontiera)

 

Suojelupoliisi — Skyddspolisen (Polizia per la protezione civile)

 

Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan (Accademia di polizia)

 

Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral (Centro tecnico di polizia)

 

Pelastusopisto — Räddningsverket (Agenzia dei servizi di soccorso)

 

Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket (Agenzia centrale per le emergenze)

 

Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket (Agenzia per l'immigrazione)

 

Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral (Centro servizi di amministrazione interna)

 

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors (Dipartimento di polizia di Helsinki)

 

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset — Statliga förläggningar för asylsökande (Servizio di accoglienza statale per i richiedenti d'asilo)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ — SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET (MINISTERO DEGLI AFFARI SOCIALI E DELLA SALUTE)

 

Työttömyysturvalautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Ufficio ricorsi per la disoccupazione)

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för socialtrygghet (Ufficio ricorsi per la previdenza sociale)

 

Lääkelaitos — Läkemedelsverket (Agenzia nazionale per i medicinali)

 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården (Centro di protezione giuridica per i servizi sanitari)

 

Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen (Centro per la sicurezza nucleare e le radiazioni)

 

Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet (Istituto nazionale per la salute pubblica)

 

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling (Centro di sviluppo della farmacoterapia ROHTO)

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral (Centro di controllo dei prodotti per l'assistenza sociale e sanitaria SSTV)

 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes — Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes (Centro di ricerca e sviluppo per l'assistenza sociale e sanitaria STAKES)

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ — ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET (MINISTERO DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA)

 

Kuluttajavirasto — Konsumentverket (Agenzia finlandese per la tutela dei consumatori)

 

Kilpailuvirasto — Konkurrensverket (Agenzia finlandese per la concorrenza)

 

Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen (Ufficio brevetti e registrazioni)

 

Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå (Ufficio dei conciliatori nazionali)

 

Työneuvosto — Arbetsrådet (Consiglio del lavoro)

 

Energiamarkkinavirasto — Energimarknadsverket (Agenzia per il mercato dell'energia)

 

Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen (Centro di ricerche geologiche)

 

Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen (Centro nazionale per l'approvvigionamento di emergenza)

 

Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen (Centro di ricerca sui consumatori)

 

Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande (Centro per la promozione del turismo)

 

Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen (Centro di metrologia e accreditamento)

 

Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus —Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Centro di sviluppo per la tecnologia e l'innovazione)

 

Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen (Centro per le tecnologie della sicurezza)

 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska forskningscentral (Centro statale di ricerca tecnica)

 

Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden (Commissione nazionale per casi di discriminazione)

 

Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå (Ufficio del mediatore per le minoranze)

ULKOASIAINMINISTERIÖ — UTRIKESMINISTERIET (MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)

VALTIONEUVOSTON KANSLIA — STATSRÅDETS KANSLI (UFFICIO DEL PRIMO MINISTRO)

VALTIOVARAINMINISTERIÖ — FINANSMINISTERIET (MINISTERO DELLE FINANZE)

 

Valtiokonttori — Statskontoret (Tesoro nazionale)

 

Verohallinto — Skatteförvaltningen (Amministrazione fiscale)

 

Tullilaitos — Tullverket (Dogane)

 

Tilastokeskus — Statistikcentralen (Centro statistico finlandese)

 

Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskiningscentral (Centro statale di ricerca economica)

 

Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen (Centro anagrafico)

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ — MILJÖMINISTERIET (MINISTERO DELL'AMBIENTE)

 

Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral (Centro finlandese per l'ambiente)

 

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Centro di finanziamento e sviluppo dell'edilizia abitativa)

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO — STATENS REVISIONSVERK (CORTE DEI CONTI NAZIONALE)

SVEZIA

Royal Academy of Fine Arts

Akademien för de fria konsterna

National Board for Consumer Complaints

Allmänna reklamationsnämnden

Labour Court

Arbetsdomstolen

Swedish Employment Services

Arbetsförmedlingen

National Agency for Government Employers

Arbetsgivarverk, statens

National Institute for Working Life

Arbetslivsinstitutet

Swedish Work Environment Authority

Arbetsmiljöverket

Swedish Inheritance Fund Commission

Arvsfondsdelegationen

Museum of Architecture

Arkitekturmuseet

National Archive of Recorded Sound and Moving Images

Ljud och bildarkiv, statens

The Office of the Childrens' Ombudsman

Barnombudsmannen

Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

Royal Library

Kungliga Biblioteket

National Board of Film Censors

Biografbyrå, statens

Dictionary of Swedish Biography

Biografiskt lexikon, svenskt

Swedish Accounting Standards Board

Bokföringsnämnden

Swedish Companies Registration Office

Bolagsverket

National Housing Credit Guarantee Board

Bostadskreditnämnd, statens (BKN)

National Housing Board

Boverket

National Council for Crime Prevention

Brottsförebyggande rådet

Criminal Victim Compensation and Support Authority

Brottsoffermyndigheten

National Board of Student Aid

Centrala studiestödsnämnden

Data Inspection Board

Datainspektionen

Ministries (Government Departments)

Departementen

National Courts Administration

Domstolsverket

National Electrical Safety Board

Elsäkerhetsverket

Swedish Energy Markets Inspectorate

Energimarknadsinspektionen

Export Credits Guarantee Board

Exportkreditnämnden

Swedish Fiscal Policy Council

Finanspolitiska rådet

Financial Supervisory Authority

Finansinspektionen

National Board of Fisheries

Fiskeriverket

National Institute of Public Health

Folkhälsoinstitut, statens

Swedish Research Council for Environment

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

National Fortifications Administration

Fortifikationsverket

National Mediation Office

Medlingsinstitutet

Defence Material Administration

Försvarets materielverk

National Defence Radio Institute

Försvarets radioanstalt

Swedish Museums of Military History

Försvarshistoriska museer, statens

National Defence College

Försvarshögskolan

The Swedish Armed Forces

Försvarsmakten

Social Insurance Office

Försäkringskassan

Geological Survey of Sweden

Geologiska undersökning, Sveriges

Geotechnical Institute

Geotekniska institut, statens

The National Rural Development Agency

Glesbygdsverket

Graphic Institute and the Graduate School of Communications

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning

The Swedish Broadcasting Commission

Granskningsnämnden för Radio och TV

Swedish Government Seamen's Service

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Ombudsman for the Disabled

Handikappombudsmannen

Board of Accident Investigation

Haverikommission, statens

Courts of Appeal (6)

Hovrätterna (6)

Regional Rent and Tenancies Tribunals (12)

Hyres- och arendenämnder (12)

Committee on Medical Responsibility

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

National Agency for Higher Education

Högskoleverket

Supreme Court

Högsta domstolen

National Institute for Psycho-Social Factors and Health

Institut för psykosocial miljömedicin, statens

National Institute for Regional Studies

Institut för tillväxtpolitiska studier

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik

International Programme Office for Education and Training

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Swedish Migration Board

Migrationsverket

Swedish Board of Agriculture

Jordbruksverk, statens

Office of the Chancellor of Justice

Justitiekanslern

Office of the Equal Opportunities Ombudsman

Jämställdhetsombudsmannen

National Judicial Board of Public Lands and Funds

Kammarkollegiet

Administrative Courts of Appeal (4)

Kammarrätterna (4)

National Chemicals Inspectorate

Kemikalieinspektionen

National Board of Trade

Kommerskollegium

Swedish Agency for Innovation Systems

Verket för innovationssystem (VINNOVA)

National Institute of Economic Research

Konjunkturinstitutet

Swedish Competition Authority

Konkurrensverket

College of Arts, Crafts and Design

Konstfack

College of Fine Arts

Konsthögskolan

National Museum of Fine Arts

Nationalmuseum

Arts Grants Committee

Konstnärsnämnden

National Art Council

Konstråd, statens

National Board for Consumer Policies

Konsumentverket

National Laboratory of Forensic Science

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Prison and Probation Service

Kriminalvården

National Paroles Board

Kriminalvårdsnämnden

Swedish Enforcement Authority

Kronofogdemyndigheten

National Council for Cultural Affairs

Kulturråd, statens

Swedish Coast Guard

Kustbevakningen

National Land Survey

Lantmäteriverket

Royal Armoury

Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet

National Food Administration

Livsmedelsverk, statens

The National Gaming Board

Lotteriinspektionen

Medical Products Agency

Läkemedelsverket

County Administrative Courts (24)

Länsrätterna (24)

County Administrative Boards (24)

Länsstyrelserna (24)

National Government Employee and Pensions Board

Pensionsverk, statens

Market Court

Marknadsdomstolen

Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Modern Museum

Moderna museet

Swedish National Collections of Music

Musiksamlingar, statens

Swedish Agency for Disability Policy Coordination

Myndigheten för handikappolitisk samordning

Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher Education

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Commission for state grants to religious communities

Nämnden för statligt stöd till trossamfun

Museum of Natural History

Naturhistoriska riksmuseet

National Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Scandinavian Institute of African Studies

Nordiska Afrikainstitutet

Nordic School of Public Health

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Recorders Committee

Notarienämnden

Swedish National Board for Intra Country Adoptions

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Swedish Agency for Economic and Regional Growth

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Court of Patent Appeals

Patentbesvärsrätten

Patents and Registration Office

Patent- och registreringsverket

Swedish Population Address Register Board

Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden

Swedish Polar Research Secretariat

Polarforskningssekretariatet

Press Subsidies Council

Presstödsnämnden

The Council of the European Social Fund in Sweden

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

The Swedish Radio and TV Authority

Radio- och TV-verket

Government Offices

Regeringskansliet

Supreme Administrative Court

Regeringsrätten

Central Board of National Antiquities

Riksantikvarieämbetet

National Archives

Riksarkivet

Bank of Sweden

Riksbanken

Parliamentary Administrative Office

Riksdagsförvaltningen

The Parliamentary Ombudsmen

Riksdagens ombudsmän, JO

The Parliamentary Auditors

Riksdagens revisorer

National Debt Office

Riksgäldskontoret

National Police Board

Rikspolisstyrelsen

National Audit Bureau

Riksrevisionen

Travelling Exhibitions Service

Riksutställningar, Stiftelsen

National Space Board

Rymdstyrelsen

Swedish Council for Working Life and Social Research

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

National Rescue Services Board

Räddningsverk, statens

Regional Legal-aid Authority

Rättshjälpsmyndigheten

National Board of Forensic Medicine

Rättsmedicinalverket

Sami (Lapp) School Board

Sameskolstyrelsen och sameskolor

Sami (Lapp) Schools

 

National Maritime Administration

Sjöfartsverket

National Maritime Museums

Maritima museer, statens

Swedish Commission on Security and Integrity Protection

Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden

Swedish Tax Agency

Skatteverket

National Board of Forestry

Skogsstyrelsen

National Agency for Education

Skolverk, statens

Swedish Institute for Infectious Disease Control

Smittskyddsinstitutet

National Board of Health and Welfare

Socialstyrelsen

National Inspectorate of Explosives and Flammables

Sprängämnesinspektionen

Statistics Sweden

Statistiska centralbyrån

Agency for Administrative Development

Statskontoret

Swedish Radiation Safety Authority

Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish International Development Cooperation Authority

Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete, SIDA

National Board of Psychological Defence and Conformity Assessment

Styrelsen för psykologiskt försvar

Swedish Board for Accreditation

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Swedish Institute

Svenska Institutet, stiftelsen

Library of Talking Books and Braille Publications

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

District and City Courts (97)

Tingsrätterna (97)

Judges Nomination Proposal Committee

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Armed Forces' Enrolment Board

Totalförsvarets pliktverk

Swedish Defence Research Agency

Totalförsvarets forskningsinstitut

Swedish Board of Customs

Tullverket

Swedish Tourist Authority

Turistdelegationen

The National Board of Youth Affairs

Ungdomsstyrelsen

Universities and University Colleges

Universitet och högskolor

Aliens Appeals Board

Utlänningsnämnden

National Seed Testing and Certification Institute

Utsädeskontroll, statens

Swedish National Road Administration

Vägverket

National Water Supply and Sewage Tribunal

Vatten- och avloppsnämnd, statens

National Agency for Higher Education

Verket för högskoleservice (VHS)

Swedish Agency for Economic and Regional Development

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Swedish Research Council

Vetenskapsrådet'

National Veterinary Institute

Veterinärmedicinska anstalt, statens

Swedish National Road and Transport Research Institute

Väg- och transportforskningsinstitut, statens

National Plant Variety Board

Växtsortnämnd, statens

Swedish Prosecution Authority

Åklagarmyndigheten

Swedish Emergency Management Agency

Krisberedskapsmyndigheten

Board of Appeals of the Manna Mission

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

REGNO UNITO

 

Cabinet Office

 

Office of the Parliamentary Counsel

 

Central Office of Information

 

Charity Commission

 

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

 

Crown Prosecution Service

 

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

 

Competition Commission

 

Gas and Electricity Consumers' Council

 

Office of Manpower Economics

 

Department for Children, Schools and Families

 

Department of Communities and Local Government

 

Rent Assessment Panels

 

Department for Culture, Media and Sport

 

British Library

 

British Museum

 

Commission for Architecture and the Built Environment

 

The Gambling Commission

 

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

 

Imperial War Museum

 

Museums, Libraries and Archives Council

 

National Gallery

 

National Maritime Museum

 

National Portrait Gallery

 

Natural History Museum

 

Science Museum

 

Tate Gallery

 

Victoria and Albert Museum

 

Wallace Collection

 

Department for Environment, Food and Rural Affairs

 

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

 

Agricultural Land Tribunals

 

Agricultural Wages Board and Committees

 

Cattle Breeding Centre

 

Countryside Agency

 

Plant Variety Rights Office

 

Royal Botanic Gardens, Kew

 

Royal Commission on Environmental Pollution

 

Department of Health

 

Dental Practice Board

 

National Health Service Strategic Health Authorities

 

NHS Trusts

 

Prescription Pricing Authority

 

Department for Innovation, Universities and Skills

 

Higher Education Funding Council for England

 

National Weights and Measures Laboratory

 

Patent Office

 

Department for International Development

 

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

 

Legal Secretariat to the Law Officers

 

Department for Transport

 

Maritime and Coastguard Agency

 

Department for Work and Pensions

 

Disability Living Allowance Advisory Board

 

Independent Tribunal Service

 

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

 

Occupational Pensions Regulatory Authority

 

Regional Medical Service

 

Social Security Advisory Committee

 

Export Credits Guarantee Department

 

Foreign and Commonwealth Office

 

Wilton Park Conference Centre

 

Government Actuary's Department

 

Government Communications Headquarters

 

Home Office

 

HM Inspectorate of Constabulary

 

House of Commons

 

House of Lords

 

Ministry of Defence

 

Defence Equipment & Support

 

Meteorological Office

 

Ministry of Justice

 

Boundary Commission for England

 

Combined Tax Tribunal

 

Council on Tribunals

 

Court of Appeal — Criminal

 

Employment Appeals Tribunal

 

Employment Tribunals

 

HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

 

Immigration Appellate Authorities

 

Immigration Adjudicators

 

Immigration Appeals Tribunal

 

Lands Tribunal

 

Law Commission

 

Legal Aid Fund (England and Wales)

 

Office of the Social Security Commissioners

 

Parole Board and Local Review Committees

 

Pensions Appeal Tribunals

 

Public Trust Office

 

Supreme Court Group (England and Wales)

 

Transport Tribunal

 

The National Archives

 

National Audit Office

 

National Savings and Investments

 

National School of Government

 

Northern Ireland Assembly Commission

 

Northern Ireland Court Service

 

Coroners Courts

 

County Courts

 

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

 

Crown Court

 

Enforcement of Judgements Office

 

Legal Aid Fund

 

Magistrates' Courts

 

Pensions Appeals Tribunals

 

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

 

Northern Ireland, Department for Regional Development

 

Northern Ireland, Department for Social Development

 

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

 

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

 

Northern Ireland, Department of Education

 

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

 

Northern Ireland, Department of the Environment

 

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

 

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

 

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

 

Northern Ireland Office

 

Crown Solicitor's Office

 

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

 

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

 

Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

 

Police Service of Northern Ireland

 

Probation Board for Northern Ireland

 

State Pathologist Service

 

Office of Fair Trading

 

Office for National Statistics

 

National Health Service Central Register

 

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

 

Paymaster General's Office

 

Postal Business of the Post Office

 

Privy Council Office

 

Public Record Office

 

HM Revenue and Customs

 

The Revenue and Customs Prosecutions Office

 

Royal Hospital, Chelsea

 

Royal Mint

 

Rural Payments Agency

 

Scotland, Auditor-General

 

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

 

Scotland, General Register Office

 

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

 

Scotland, Registers of Scotland

 

The Scotland Office

 

The Scottish Ministers

 

Architecture and Design Scotland

 

Crofters Commission

 

Deer Commission for Scotland

 

Lands Tribunal for Scotland

 

National Galleries of Scotland

 

National Library of Scotland

 

National Museums of Scotland

 

Royal Botanic Garden, Edinburgh

 

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

 

Scottish Further and Higher Education Funding Council

 

Scottish Law Commission

 

Community Health Partnerships

 

Special Health Boards

 

Health Boards

 

The Office of the Accountant of Court

 

High Court of Justiciary

 

Court of Session

 

HM Inspectorate of Constabulary

 

Parole Board for Scotland

 

Pensions Appeal Tribunals

 

Scottish Land Court

 

Sheriff Courts

 

Scottish Police Services Authority

 

Office of the Social Security Commissioners

 

The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

 

Keeper of the Records of Scotland

 

The Scottish Parliamentary Body Corporate

 

HM Treasury

 

Office of Government Commerce

 

United Kingdom Debt Management Office

 

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

 

The Welsh Ministers

 

Higher Education Funding Council for Wales

 

Local Government Boundary Commission for Wales

 

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

 

Valuation Tribunals (Wales)

 

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

 

Welsh Rent Assessment Panels

Note relative all'allegato 19-1 dell'Unione europea

1.

Gli appalti indetti da enti appaltanti compresi nel presente allegato, riguardanti beni o servizi oggetto di appalti non compresi nel presente capo, non sono considerati appalti disciplinati.

2.

Per «amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri dell'Unione europea» si intendono gli enti subordinati a un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro dell'Unione europea purché non abbiano una personalità giuridica distinta.

3.

Per quanto riguarda gli appalti aggiudicati da enti nel settore della difesa e della sicurezza, sono compresi solo i materiali non sensibili e non bellici figuranti nell'elenco riportato nell'allegato 19-4.


(1)  Attività postali ai sensi della legge del 24 dicembre 1993.

(2)  Agisce come ente acquirente centrale per tutte le pubbliche amministrazioni italiane.


ALLEGATO 19-2

Enti dell'amministrazione regionale e locale che aggiudicano appalti in conformità delle disposizioni del presente capo

Sezione A: tutte le amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali

1.

Tutte le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative, quali definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003 — regolamento NUTS.

2.

Ai fini del presente capo, per «amministrazioni aggiudicatrici regionali» si intendono le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 — regolamento NUTS.

3.

Ai fini del presente capo, per «amministrazioni aggiudicatrici locali» si intendono le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative che rientrano nel livello NUTS 3 e delle unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 — regolamento NUTS.

Beni

specificati all'allegato 19-4

Soglie

200 000 DSP

Servizi

specificati all'allegato 19-5

Soglie

200 000 DSP

Concessioni di servizi e lavori di costruzione

specificati all'allegato 19-6

Soglie

5 000 000 0 DSP

Sezione B: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che sono organismi di diritto pubblico, quali definiti nella direttiva dell'Unione europea sugli appalti pubblici

Beni

specificati all'allegato 19-4

Soglie — per ospedali, scuole, università ed enti che prestano servizi sociali (edilizia abitativa, previdenza sociale, assistenza diurna), che sono organismi di diritto pubblico:

200 000 DSP

per gli altri enti:

355 000 DSP

Servizi

specificati all'allegato 19-5

Soglie per ospedali, scuole, università ed enti che prestano servizi sociali (edilizia abitativa, previdenza sociale, assistenza diurna), che sono organismi di diritto pubblico:

200 000 DSP

per gli altri enti:

DSP: 355 000

Concessioni di servizi e lavori di costruzione

specificati all'allegato 19-6

Soglie

5 000 000 DSP

Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

a)

istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, privo di carattere industriale o commerciale;

b)

dotato di personalità giuridica; e

c)

finanziato in modo maggioritario dallo Stato, o da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o gestito sotto la vigilanza di tali organismi; o dotato di un consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza, costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Note relative all'allegato 19-2 dell'Unione europea

1.

Gli appalti indetti dagli enti appaltanti compresi nel presente allegato, riguardanti beni o servizi oggetto di appalti non compresi nel presente capo, non sono considerati appalti contemplati.

2.

L'Unione europea è disposta ad applicare alle categorie facilmente identificabili di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato 19-2 (attivi in settori come i servizi sociali o le biblioteche) una soglia inferiore (200 000 DSP) se il Canada dimostra che nel suo territorio si applica la stessa soglia agli stessi tipi di enti.


ALLEGATO 19-3

Servizi di pubblica utilità che aggiudicano appalti in conformità delle disposizioni del presente capo

Beni

specificati all'allegato 19-4

Soglie

400 000 DSP

Servizi

specificati all'allegato 19-5

Soglie

400 000 DSP

Concessioni di servizi e lavori di costruzione

specificati all'allegato 19-6

Soglie

5 000 000 DSP

Tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti sono compresi nella direttiva dell'Unione europea sui servizi di pubblica utilità, che sono amministrazioni aggiudicatrici (p. es. quelle comprese negli allegati 19-1 e 19-2) o imprese pubbliche (1) e che esercitano una delle seguenti attività o una loro combinazione:

a)

la fornitura o gestione di reti fisse destinate a prestare al pubblico un servizio connesso alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di acqua potabile o la fornitura di acqua potabile a tali reti (2);

b)

la fornitura o gestione di reti fisse destinate a prestare al pubblico un servizio connesso alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di elettricità, gas e energia termica o la fornitura di elettricità, gas o energia termica a tali reti;

c)

la fornitura o gestione di reti (3) che prestano al pubblico un servizio nel settore del trasporto per ferrovia urbana, tranvia, filobus, autobus, sistemi automatizzati o a fune (4);

d)

la fornitura o gestione di reti che prestano al pubblico un servizio nel settore del trasporto ferroviario.

Note relative all'allegato 19-3 dell'Unione europea

1.

Non rientrano nell'ambito del presente accordo gli appalti aggiudicati per l'esercizio di una delle attività sopraelencate che sono esposti alla concorrenza nel mercato interessato.

2.

Il presente capo non si applica agli appalti aggiudicati da enti appaltanti compresi nel presente allegato:

a)

per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia;

b)

per fini diversi dall'esercizio delle loro attività elencate nel presente allegato o per l'esercizio di tali attività in un paese non appartenente allo Spazio economico europeo;

c)

a scopo di rivendita o di locazione a terzi, a condizione che l'ente appaltante non goda di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e che altri enti possano liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente appaltante.

3.

La fornitura di acqua potabile o di elettricità a reti che prestano un servizio al pubblico da parte di un ente appaltante diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi delle lettere a) o b) del presente allegato se:

a)

la produzione di acqua potabile o di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività non prevista alle lettere da a) a d) del presente allegato; e

b)

la fornitura alla rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non ha superato il 30 % della produzione totale di acqua potabile o di energia dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

4.

La fornitura di gas o di energia termica a reti che prestano un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi della lettera b) del presente allegato se:

a)

la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è la conseguenza inevitabile dell'esercizio di un'attività non prevista alle lettere da a) a d) del presente allegato; e

b)

la fornitura alla rete pubblica mira solo allo sfruttamento economico di tale produzione e non costituisce più del 20 % del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

5.

a)

Ove siano rispettate le condizioni di cui alla lettera b), il presente capo non si applica agli appalti aggiudicati:

i)

da un ente appaltante a un'impresa collegata (5); o

ii)

da una joint-venture, costituita esclusivamente da alcuni enti appaltanti per l'esercizio di attività ai sensi delle lettere da a) a d) del presente allegato, a un'impresa collegata a uno di tali enti appaltanti.

b)

La lettera a) si applica agli appalti di servizi o di forniture, purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel settore dei servizi o delle forniture derivi rispettivamente dalla prestazione di tali servizi o dalle forniture a imprese alle quali è collegata (6).

6.

Il presente capo non si applica agli appalti aggiudicati da:

a)

una joint-venture, costituita esclusivamente da alcuni enti appaltanti per l'esercizio di un'attività ai sensi delle lettere da a) a d) del presente allegato, a uno di tali enti appaltanti; o

b)

un ente appaltante a una joint-venture di cui fa parte, purché la joint-venture sia stata costituita per l'esercizio delle attività in questione per un periodo di almeno tre anni e l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti appaltanti che la costituiscono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

7.

Il presente capo non si applica agli appalti indetti da enti appaltanti compresi nel presente allegato per l'esercizio di attività connesse allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della ricerca o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.


(1)  Conformemente alla direttiva dell'Unione europea sui servizi di pubblica utilità, per «imprese pubbliche» si intendono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un'influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume quando tali amministrazioni, direttamente o indirettamente:

a)

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

b)

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; oppure

c)

possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

(2)  Per maggiore chiarezza si precisa che, qualora tali reti comprendano lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue, devono essere comprese anche tali attività.

(3)  Nei servizi di trasporto, si considera che esiste una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, come le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto da rendere disponibile o alla frequenza del servizio.

(4)  Per gli appalti riguardanti i veicoli di trasporto di massa, agli offerenti canadesi deve essere accordato un trattamento che non sia meno favorevole di quello accordato agli offerenti dell'Unione europea o di altri paesi terzi. Per «veicolo di trasporto di massa» si intende un tram, un autobus, un filobus, una carrozza di metropolitana, una carrozza di metropolitana leggera o una locomotiva per il servizio passeggeri per la metropolitana o la metropolitana leggera, utilizzati per il trasporto pubblico.

(5)  Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente appaltante a norma della direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati oppure, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui l'ente appaltante possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante, o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente appaltante o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, partecipazione finanziaria oppure di norme interne.

(6)  Se a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l'impresa dimostri che il fatturato di cui al presente paragrafo è credibile, in particolare in base a proiezioni dell'attività commerciale.


ALLEGATO 19-4

Beni

1.

Il presente capo si applica agli appalti di tutti i beni indetti dagli enti elencati negli allegati da 19-1 a 19-3, salvo diverse disposizioni contenute nel presente capo.

2.

Il presente capo riguarda unicamente le forniture e le attrezzature descritte nei capi sottoindicati della nomenclatura combinata (NC) e acquistate dai ministeri della Difesa in Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Croazia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, che sono contemplate dall'accordo:

Capo 25:

sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

Capo 26:

minerali, scorie e ceneri

Capo 27:

combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose, cere minerali,

tranne:

ex 27.10: carburanti speciali

Capo 28:

prodotti chimici inorganici; composti organici o inorganici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di elementi radioattivi e di isotopi

tranne:

ex 28.09: esplosivi

ex 28.13: esplosivi

ex 28.14: gas lacrimogeni

ex 28.28: esplosivi

ex 28.32: esplosivi

ex 28.39: esplosivi

ex 28.50: prodotti tossici

ex 28.51: prodotti tossici

ex 28.54: esplosivi

Capo 29:

prodotti chimici organici

tranne:

ex 29.03: esplosivi

ex 29.04: esplosivi

ex 29.07: esplosivi

ex 29.08: esplosivi

ex 29.11: esplosivi

ex 29.12: esplosivi

ex 29.13: prodotti tossici

ex 29.14: prodotti tossici

ex 29.15: prodotti tossici

ex 29.21: prodotti tossici

ex 29.22: prodotti tossici

ex 29.23: prodotti tossici

ex 29.26: esplosivi

ex 29.27: prodotti tossici

ex 29.29: esplosivi

Capo 30:

prodotti farmaceutici

Capo 31:

concimi

Capo 32:

estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

Capo 33:

oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Capo 34:

saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»

Capo 35:

sostanze albuminoidi, colle, enzimi

Capo 37:

prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Capo 38:

prodotti vari delle industrie chimiche

tranne:

ex 38.19: prodotti tossici

Capo 39:

resine artificiali e materie plastiche, eteri ed esteri della cellulosa e lavori di tali sostanze

Capo 40:

gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

tranne:

ex 40.11: pneumatici a prova di proiettile

Capo 41:

pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Capo 42:

lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Capo 43:

pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capo 44:

legno, carbone di legna e lavori di legno

Capo 45:

sughero e suoi lavori

Capo 46:

lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Capo 47:

materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Capo 48:

carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capo 49:

prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Capo 65:

cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Capo 66:

ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

Capo 67:

piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capo 68:

lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

Capo 69:

prodotti ceramici

Capo 70:

vetro e lavori di vetro

Capo 71:

perle fini, pietre preziose, pietre semipreziose, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

Capo 73:

ferro e acciaio e loro lavori

Capo 74:

rame e lavori di rame

Capo 75:

nichel e lavori di nichel

Capo 76:

alluminio e lavori di alluminio

Capo 77:

magnesio, berillio e lavori di magnesio e berillio

Capo 78:

piombo e lavori di piombo

Capo 79:

zinco e lavori di zinco

Capo 80:

stagno e lavori di stagno

Capo 81:

altri metalli comuni impiegati nella metallurgia e lavori di queste materie

Capo 82:

utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni, parti di questi oggetti di metalli comuni

tranne:

ex 82.05: utensili

ex 82.07: utensili, parti

Capo 83:

lavori diversi di metalli comuni

Capo 84:

caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici e loro parti

tranne:

ex 84.06: motori

ex 84.08: altri motori

ex 84.45: macchinari

ex 84.53: macchine automatiche di elaborazione dati

ex 84.55: parti di macchine della voce 84.53

ex 84.59: reattori nucleari

Capo 85:

macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti

tranne:

ex 85.13: apparecchiature di telecomunicazioni

ex 85.15: apparecchi di trasmissione

Capo 86:

veicoli ferroviari, tranviari o simili e loro parti e materiale rotabile; materiale fisso per strade ferrate o simili, apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione

tranne:

ex 86.02: locomotive blindate elettriche

ex 86.03: altre locomotive blindate

ex 86.05: vagoni blindati

ex 86.06: vagoni officina

ex 86.07: vagoni

Capo 87:

veicoli diversi da quelli costruiti per circolare unicamente su rotaie e loro parti

tranne:

ex 87.08: carri armati e altri veicoli blindati

ex 87.01: trattori

ex 87.02: veicoli militari

ex 87.03: carri attrezzi

ex 87.09: motocicli

ex 87.14: rimorchi

Capo 89:

navi, imbarcazioni e strutture galleggianti

tranne:

ex 89.01 A: navi da guerra

Capo 90:

strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, parti di tali strumenti e apparecchi

tranne:

ex 90.05: binocoli

ex 90.13: strumenti vari, laser

ex 90.14: telemetri

ex 90.28: strumenti di misurazione elettrici ed elettronici

ex 90.11: microscopi

ex 90.17: strumenti medici

ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia

ex 90.19: apparecchi ortopedici

ex 90.20: apparecchi a raggi X

Capo 91:

orologeria

Capo 92:

strumenti musicali, apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Capo 94:

mobili e loro parti, mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili

tranne:

ex 94.01 A: sedili per aeromobili

Capo 95:

lavori e manufatti di materia da intagliare o da modellare

Capo 96:

scope e spazzole, piumini per cipria e stacci

Capo 98:

lavori diversi


ALLEGATO 19-5

Servizi

Sono compresi i seguenti servizi dell'elenco universale dei servizi, contenuto nel documento MTN.GNS/W/120:

Servizio

Riferimento CPC

Servizi di riparazione di beni di consumo personali e per la casa

633

Servizi di corriere commerciale (compresi i servizi multimodali)

7512

Scambio elettronico di dati (EDI)

Posta elettronica

Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di di archiviazione e inoltro, e di archiviazione ed estrazione dati

Conversione di codici e di protocolli per l'archiviazione e l'estrazione

Informazioni online ed estrazione di banche dati

Messaggeria vocale

7523

Servizi immobiliari per conto terzi

822

Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware

841

Servizi di implementazione del software, compresi i servizi di consulenza relativi a sistemi e software e i servizi di analisi, progettazione, programmazione e manutenzione del software

842

Servizi di elaborazione dati, compresi i servizi di elaborazione, tabulazione e di gestione delle risorse informatiche

Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni)

843

Servizi di banche dati

844

Manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer

845

Altri servizi informatici

849

Servizi di consulenza in materia di gestione generale

86501

Servizi di consulenza in materia di gestione del marketing

86503

Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane

86504

Servizi di consulenza in materia di gestione della produzione

86505

Servizi connessi alla consulenza in materia di gestione (esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione)

866

Servizi di architettura

8671

Servizi di ingegneria

8672

Servizi integrati di ingegneria (esclusa la voce 86731 — servizi integrati di ingegneria per progetti «chiavi in mano» di infrastrutture di trasporto)

8673

Servizi urbanistici e paesaggistici

8674

Servizi tecnici di prova e analisi, compresi l'ispezione e il controllo di qualità (tranne per quanto riguarda la voce 58 dell'FSC e le attrezzature di trasporto)

8676

Servizi di pulizia degli edifici

874

Servizi di riparazione connessi a prodotti in metallo, macchinari e attrezzature

da 8861 a 8864 e 8866

Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili

94

Note relative all'allegato 19-5 dell'Unione europea

1.

Agli enti appaltanti compresi nell'allegato 19-2 si applica una soglia di 355 000 DSP in caso di appalti di servizi di consulenza riguardanti questioni di natura riservata, la cui divulgazione potrebbe ragionevolmente compromettere informazioni riservate del governo, causare perturbazioni economiche o essere comunque contraria all'interesse pubblico.

2.

Il presente capo non si applica ai servizi che gli enti devono acquisire da un altro ente in virtù di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati.

3.

Nel caso in cui la revisione in corso della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici comporti un ampliamento della portata dei servizi e delle concessioni di servizi contemplati da tale normativa, l'Unione europea è disposta a riprendere i negoziati con il Canada al fine di estendere reciprocamente la portata dei servizi e delle concessioni di servizi del presente capo.


ALLEGATO 19-6

Servizi di costruzione e concessioni di lavori

Sezione A: servizi di costruzione

Definizione:

Un contratto di servizi nel settore delle costruzioni è un contratto mirante alla realizzazione, con qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della CPC.

Elenco della divisione 51, CPC:

tutti i servizi elencati nella divisione 51.

Sezione B: concessioni di lavori

I contratti di concessione di lavori, qualora siano aggiudicati da enti elencati negli allegati 19-1 e 19-2, sono soggetti soltanto agli articoli 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6 [eccetto il paragrafo 3, lettere e) e l)], 19.15 (eccetto i paragrafi 3 e 4) e 19.17 del presente capo.


ALLEGATO 19-7

Note generali

1.

Il presente capo non si applica ai seguenti appalti:

a)

i)

gli appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno agricolo e di programmi alimentari (p. es. gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza); e

ii)

gli appalti per l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte di emittenti e gli appalti riguardanti il tempo di trasmissione;

b)

gli appalti indetti da enti appaltanti compresi negli allegati 19-1 e 19-2 in connessione con attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e delle poste, a meno che non siano contemplati nell'allegato 19-3;

c)

gli appalti relativi alla costruzione e manutenzione navale, indetti da

i)

enti appaltanti compresi nell'allegato 19-3;

ii)

organismi di diritto pubblico compresi nell'allegato 19-2; e

iii)

amministrazioni aggiudicatrici locali comprese nell'allegato 19-2, sezione B (ivi indicate come unità amministrative di livello NUTS 3 e più piccole); o

d)

gli appalti di beni e servizi svolti internamente da un ente contemplato o di beni e servizi che sono forniti da un ente contemplato a un altro.

2.

Per quanto riguarda le isole Åland, si applicano le condizioni speciali del protocollo n. 2 sulle Isole Åland del trattato di adesione della Finlandia all'Unione europea.

3.

L'Unione europea darà ai fornitori canadesi la possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso precontrattuali a norma dell'articolo 19.17 del presente capo per i primi dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Successivamente, l'accesso dei fornitori canadesi ai mezzi di ricorso precontrattuali dipenderà dall'esito dei negoziati previsti all'articolo 19.17.8.


ALLEGATO 19-8

Mezzi di pubblicazione

Sezione A

Mezzi di comunicazione elettronici o cartacei, utilizzati per la pubblicazione di leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale, clausole di contratti standard e procedure di appalto pubblico compresi nel presente accordo, in conformità dell'articolo 19.5:

1.    BELGIO

1.1   Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali:

1.

le Moniteur Belge

1.2   Giurisprudenza:

1.

Pasicrisie

2.    BULGARIA

2.1   Leggi e regolamenti:

1.

Държавен вестник (Gazzetta dello Stato)

2.2   Decisioni giudiziarie:

1.

http://www.sac.government.bg

2.3   Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

1.

http://www.aop.bg

2.

http://www.cpc.bg.

3.    REPUBBLICA CECA

3.1   Leggi e regolamenti:

1.

Raccolta delle leggi della Repubblica ceca

3.2   Decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza:

1.

Raccolta delle decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza

4.    DANIMARCA

4.1   Leggi e regolamenti:

1.

Lovtidende

4.2   Decisioni giudiziarie:

1.

Ugeskrift for Retsvaesen

4.3   Decisioni e procedure amministrative:

1.

Ministerialtidende

4.4   Decisioni della commissione danese per i ricorsi relativi agli appalti pubblici:

1.

Kendelser fra Klagenævnet for Udbud

5.    GERMANIA

5.1   Leggi e regolamenti:

1.

Bundesgesetzblatt

2.

Bundesanzeiger

5.2   Decisioni giudiziarie:

1.

Entscheidungsammlungen des: Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs; Bundesverwaltungsgerichts Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

6.    ESTONIA

6.1   Leggi, regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale:

1.

Riigi Teataja — http://www.riigiteataja.ee

6.2   Procedure in materia di appalti pubblici:

1.

https://riigihanked.riik.ee

7.    IRLANDA

7.1   Leggi e regolamenti:

1.

Iris Oifigiuil (Gazzetta ufficiale del Governo irlandese).

8.    GRECIA

8.1   Epishmh efhmerida eurwpaikwn koinothtwn (Gazzetta ufficiale della Grecia)

9.    SPAGNA

9.1   Legislazione:

1.

Boletín Oficial del Estado

9.2   Decisioni giudiziarie:

1.

Non esiste una pubblicazione ufficiale

10.    FRANCIA

10.1   Legislazione:

1.

Journal Officiel de la République française

10.2   Giurisprudenza:

1.

Recueil des arrêts du Conseil d'Etat

10.3   Revue des marchés publics

11.    CROAZIA

11.1   Narodne novine — http://www.nn.hr

12.    ITALIA

12.1   Legislazione:

1.

Gazzetta ufficiale

12.2   Giurisprudenza:

1.

Non esiste una pubblicazione ufficiale

13.    CIPRO

13.1   Legislazione:

1.

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazzetta ufficiale della Repubblica)

13.2   Decisioni giudiziarie:

1.

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 — Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Decisioni della Corte suprema — Ufficio delle pubblicazioni)

14.    LETTONIA

14.1   Legislazione:

1.

Latvijas vēstnesis (Quotidiano ufficiale)

15.    LITUANIA

15.1   Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative:

1.

Teisės aktų registras (Registro degli atti giuridici)

15.2   Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:

1.

Bollettino della Corte suprema della Lituania «Teismų praktika»

2.

Bollettino della Corte suprema amministrativa della Lituania «Administracinių teismų praktika»

16.    LUSSEMBURGO

16.1   Legislazione:

1.

Memorial

16.2   Giurisprudenza:

1.

Pasicrisie

17.    UNGHERIA

17.1   Legislazione:

1.

Magyar Közlöny (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Ungheria)

17.2   Giurisprudenza:

1.

Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)

18.    MALTA

18.1   Legislazione:

1.

Government Gazette

19.    PAESI BASSI

19.1   Legislazione:

1.

Nederlandse Staatscourant o Staatsblad

19.2   Giurisprudenza:

1.

Non esiste una pubblicazione ufficiale

20.    AUSTRIA

20.1   Legislazione:

1.

Österreichisches Bundesgesetzblatt

2.

Amtsblatt zur Wiener Zeitung

20.2   Decisioni giudiziarie:

1.

Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes,Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte — http://ris.bka.gv.at/Judikatur/

21.    POLONIA

21.1   Legislazione:

1.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia)

21.2   Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:

1.

«Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Raccolta delle sentenze dei collegi arbitrali e della Corte regionale di Varsavia)

22.    PORTOGALLO

22.1   Legislazione:

1.

Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a Série

22.2   Pubblicazioni giudiziarie:

1.

Boletim do Ministério da Justiça

2.

Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo

3.

Colectânea de Jurisprudencia Das Relações

23.    ROMANIA

23.1   Leggi e regolamenti:

1.

Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)

23.2   Decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

1.

http://www.anrmap.ro

24.    SLOVENIA

24.1   Legislazione:

1.

Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia

24.2   Decisioni giudiziarie:

1.

Non esiste una pubblicazione ufficiale

25.    SLOVACCHIA

25.1   Legislazione:

1.

Zbierka zákonov (Raccolta di leggi)

25.2   Decisioni giudiziarie:

1.

Non esiste una pubblicazione ufficiale

26.    FINLANDIA

26.1   Suomen Säädöskokoelma — Finlands Författningssamling (Raccolta statutaria della Finlandia)

27.    SVEZIA

27.1   Svensk Författningssamling (Raccolta statutaria svedese)

28.    REGNO UNITO

28.1   Legislazione:

1.

HM Stationery Office

28.2   Giurisprudenza:

1.

Law Reports

28.3   «Organismi pubblici»:

1.

HM Stationery Office

Sezione B

Mezzi di comunicazione elettronici o cartacei, utilizzati per la pubblicazione di avvisi richiesti dagli articoli 19.6, 19.8.7, e 19.15.2, in conformità dell'articolo 19.5:

1.    BELGIO

1.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1.2   Le Bulletin des Adjudications

1.3   Altre pubblicazioni specializzate

2.    BULGARIA

2.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2.2   Държавен вестник (Gazzetta dello Stato) — http://dv.parliament.bg

2.3   Registro degli appalti pubblici — http://www.aop.bg

3.    REPUBBLICA CECA

3.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

4.    DANIMARCA

4.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

5.    GERMANIA

5.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.    ESTONIA

6.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

7.    IRLANDA

7.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

7.2   Quotidiani: «Irish Independent», «Irish Times», «Irish Press», «Cork Examiner»

8.    GRECIA

8.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

8.2   Pubblicazione nella stampa quotidiana, finanziaria, regionale e specializzata

9.    SPAGNA

9.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

10.    FRANCIA

10.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

10.2   Bulletin officiel des annonces des marchés publics

11.    CROAZIA

11.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

11.2   Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Annunci elettronici degli appalti pubblici della Repubblica di Croazia)

12.    ITALIA

12.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.    CIPRO

13.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.2   Gazzetta ufficiale della Repubblica

13.3   Quotidiani locali

14.    LETTONIA

14.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

14.2   Latvijas vēstnesis (Giornale ufficiale)

15.    LITUANIA

15.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.2   Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portale centrale degli appalti pubblici)

15.3   Supplemento informativo «Informaciniai pranešimai» della Gazzetta ufficiale («Valstybės žinios») della Repubblica di Lituania.

16.    LUSSEMBURGO

16.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

16.2   Quotidiani

17.    UNGHERIA

17.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

17.2   Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)

18.    MALTA

18.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

18.2   Government Gazette

19.    PAESI BASSI

19.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

20.    AUSTRIA

20.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

20.2   Amtsblatt zur Wiener Zeitung

21.    POLONIA

21.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

21.2   Biuletyn Zamówień Publicznych (Bollettino degli appalti pubblici)

22.    PORTOGALLO

22.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

23.    ROMANIA

23.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

23.2   Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)

23.3   Sistema elettronico per appalti pubblici — http://www.e-licitatie.ro

24.    SLOVENIA

24.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.2   Portal javnih naročil — http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

25.    SLOVACCHIA

25.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.2   Vestník verejného obstarávania (Gazzetta degli appalti pubblici)

26.    FINLANDIA

26.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

26.2   Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Appalti pubblici in Finlandia e nello Spazio economico europeo, Supplemento della Gazzetta ufficiale finlandese)

27.    SVEZIA

27.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

28.    REGNO UNITO

28.1   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Sezione C

Indirizzo/i Internet se le parti pubblicano statistiche relative agli appalti in conformità dell'articolo 19.15.5 e avvisi relativi agli appalti aggiudicati in conformità dell'articolo 19.15.6:

1.

Gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati da enti elencati negli allegati da 19-1 a 19-3 dell'elenco in materia di accesso al mercato dell'Unione europea sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu.


ALLEGATO 20-A

PARTE A

Indicazioni geografiche che identificano un prodotto originario dell'Unione europea

Indicazione

Traslitterazione

(solo a titolo informativo)

Classe di prodotto

Luogo di origine

(territorio, regione o località)

České pivo

 

Birra

Repubblica ceca

Žatecký Chmel

 

Luppoli

Repubblica ceca

Hopfen aus der Hallertau

 

Luppoli

Germania

Nürnberger Bratwürste**

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Germania

Nürnberger Rostbratwürste

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Germania

Schwarzwälder Schinken

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Germania

Aachener Printen

 

Dolciumi e prodotti da forno

Germania

Nürnberger Lebkuchen

 

Dolciumi e prodotti da forno

Germania

Lübecker Marzipan

 

Dolciumi e prodotti da forno

Germania

Bremer Klaben

 

Dolciumi e prodotti da forno

Germania

Hessischer Handkäse

 

Formaggi

Germania

Hessischer Handkäs

 

Formaggi

Germania

Tettnanger Hopfen

 

Luppoli

Germania

Spreewälder Gurken

 

Prodotti orticoli freschi e trasformati

Germania

Danablu

 

Formaggi

Danimarca

Ελιά Καλαμάτας

Elia Kalamatas

Olive da tavola e trasformate

Grecia

Μαστίχα Χίου

Masticha Chiou

Gomme e resine naturali — gomme da masticare

Grecia

Φέτα*

Feta

Formaggi

Grecia

Ελαιόλαδο Καλαμάτας

Kalamata olive oil

Oli e grassi di origine animale

Grecia

Ελαιόλαδο Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Kolymvari Chanion Kritis Olive Oil

Oli e grassi di origine animale

Grecia

Ελαιόλαδο Σητείας Λασιθίου Κρήτης

Sitia Lasithiou Kritis Olive oil

Oli e grassi di origine animale

Grecia

Ελαιόλαδο Λακωνία

Olive Oil Lakonia

Oli e grassi di origine animale

Grecia

Κρόκος Κοζάνης

Krokos Kozanis

Spezie

Grecia

Κεφαλογραβιέρα

Kefalograviera

Formaggi

Grecia

Γραβιέρα Κρήτης

Graviera Kritis

Formaggi

Grecia

Γραβιέρα Νάξου

Graviera Naxou

Formaggi

Grecia

Μανούρι

Manouri

Formaggi

Grecia

Κασέρι

Kasseri

Formaggi

Grecia

Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς

Fassolia Gigantes Elefantes Kastorias

Prodotti orticoli freschi e trasformati

Grecia

Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas

Prodotti orticoli freschi e trasformati

Grecia

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Konservolia Amfissis

Olive da tavola e trasformate

Grecia

Λουκούμι Γεροσκήπου

Loukoumi Geroskipou

Dolciumi e prodotti da forno

Cipro

Baena

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Sierra Mágina

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Aceite del Baix Ebre-Montsía

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Oli del Baix Ebre-Montsía

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Aceite del Bajo Aragón

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Antequera

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Priego de Córdoba

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Sierra de Cádiz

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Sierra de Segura

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Sierra de Cazorla

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Siurana

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Aceite de Terra Alta

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Oli de Terra Alta

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Les Garrigues

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Estepa

 

Oli e grassi di origine animale

Spagna

Guijuelo

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Spagna

Jamón de Huelva

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Spagna

Jamón de Teruel

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Spagna

Salchichón de Vic

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Spagna

Llonganissa de Vic

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Spagna

Mahón-Menorca

 

Formaggi

Spagna

Queso Manchego

 

Formaggi

Spagna

Cítricos Valencianos

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Spagna

Cîtrics Valancians

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Spagna

Jijona

 

Dolciumi e prodotti da forno

Spagna

Turrón de Alicante

 

Dolciumi e prodotti da forno

Spagna

Azafrán de la Mancha

 

Spezie

Spagna

Comté

 

Formaggi

Francia

Reblochon

 

Formaggi

Francia

Reblochon de Savoie

 

Formaggi

Francia

Roquefort

 

Formaggi

Francia

Camembert de Normandie

 

Formaggi

Francia

Brie de Meaux

 

Formaggi

Francia

Emmental de Savoie

 

Formaggi

Francia

Pruneaux d'Agen

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Francia

Pruneaux d'Agen mi-cuits

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Francia

Huîtres de Marennes-Oléron

 

Prodotti ittici freschi, congelati e trasformati

Francia

Canards à foie gras du Sud-Ouest: Chalosse

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Francia

Canards à foie gras du Sud-Ouest: Gascogne

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Francia

Canards à foie gras du Sud-Ouest: Gers

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Francia

Canards à foie gras du Sud-Ouest: Landes

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Francia

Canards à foie gras du Sud-Ouest: Périgord

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Francia

Canards à foie gras du Sud-Ouest: Quercy

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Francia

Jambon de Bayonne***

 

Carni stagionate

Francia

Huile d'olive de Haute-Provence

 

Oli e grassi di origine animale

Francia

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

 

Oli essenziali

Francia

Morbier

 

Formaggi

Francia

Epoisses

 

Formaggi

Francia

Beaufort***

 

Formaggi

Francia

Maroilles

 

Formaggi

Francia

Marolles

 

Formaggi

Francia

Munster*

 

Formaggi

Francia

Munster Géromé

 

Formaggi

Francia

Fourme d'Ambert

 

Formaggi

Francia

Abondance

 

Formaggi

Francia

Bleu d'Auvergne

 

Formaggi

Francia

Livarot

 

Formaggi

Francia

Cantal

 

Formaggi

Francia

Fourme de Cantal

 

Formaggi

Francia

Cantalet

 

Formaggi

Francia

Petit Cantal

 

Formaggi

Francia

Tomme de Savoie

 

Formaggi

Francia

Pont — L'Evêque

 

Formaggi

Francia

Neufchâtel

 

Formaggi

Francia

Chabichou du Poitou

 

Formaggi

Francia

Crottin de Chavignol

 

Formaggi

Francia

Saint-Nectaire

 

Formaggi

Francia

Piment d'Espelette

 

Spezie

Francia

Lentille verte du Puy

 

Prodotti orticoli freschi e trasformati

Francia

Aceto balsamico Tradizionale di Modena

 

Aceti

Italia

Aceto balsamico di Modena

 

Aceti

Italia

Cotechino Modena

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Italia

Zampone Modena

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Italia

Bresaola della Valtellina

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Italia

Mortadella Bologna

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Italia

Prosciutto di Parma

 

Carni stagionate

Italia

Prosciutto di S. Daniele

 

Carni stagionate

Italia

Prosciutto Toscano

 

Carni stagionate

Italia

Prosciutto di Modena

 

Carni stagionate

Italia

Provolone Valpadana

 

Formaggi

Italia

Taleggio

 

Formaggi

Italia

Asiago*

 

Formaggi

Italia

Fontina*

 

Formaggi

Italia

Gorgonzola*

 

Formaggi

Italia

Grana Padano

 

Formaggi

Italia

Mozzarella di Bufala Campana

 

Formaggi

Italia

Parmigiano Reggiano

 

Formaggi

Italia

Pecorino Romano

 

Formaggi

Italia

Pecorino Sardo

 

Formaggi

Italia

Pecorino Toscano

 

Formaggi

Italia

Arancia Rossa di Sicilia

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Italia

Cappero di Pantelleria

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Italia

Kiwi Latina

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Italia

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

 

Prodotti orticoli freschi e trasformati

Italia

Mela Alto Adige

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Italia

Südtiroler Apfel

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Italia

Pesca e nettarina di Romagna

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Italia

Pomodoro di Pachino

 

Prodotti orticoli freschi e trasformati

Italia

Radicchio Rosso di Treviso

 

Prodotti orticoli freschi e trasformati

Italia

Ricciarelli di Siena

 

Dolciumi e prodotti da forno

Italia

Riso Nano Vialone Veronese

 

Cereali

Italia

Speck Alto Adige

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Italia

Südtiroler Markenspeck

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Italia

Südtiroler Speck

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Italia

Veneto Valpolicella

 

Oli e grassi di origine animale

Italia

Veneto Euganei e Berici

 

Oli e grassi di origine animale

Italia

Veneto del Grappa

 

Oli e grassi di origine animale

Italia

Culatello di Zibello

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Italia

Garda

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Italia

Lardo di Colonnata

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Italia

Szegedi téliszalámi

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Ungheria

Szegedi szalámi

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Ungheria

Tiroler Speck

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Austria

Steirischer Kren

 

Prodotti orticoli freschi e trasformati

Austria

Steirisches Kürbiskernöl

 

Semi oleosi

Austria

Queijo S. Jorge

 

Formaggi

Portogallo

Azeite de Moura

 

Oli e grassi di origine animale

Portogallo

Azeites de Trás-os-Montes

 

Oli e grassi di origine animale

Portogallo

Azeite do Alentejo Interior

 

Oli e grassi di origine animale

Portogallo

Azeites da Beira Interior

 

Oli e grassi di origine animale

Portogallo

Azeites do Norte Alentejano

 

Oli e grassi di origine animale

Portogallo

Azeites do Ribatejo

 

Oli e grassi di origine animale

Portogallo

Pêra Rocha do Oeste

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Portogallo

Ameixa d'Elvas

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Portogallo

Ananás dos Açores / S. Miguel

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Portogallo

Chouriça de carne de Vinhais

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Portogallo

Linguiça de Vinhais

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Portogallo

Chouriço de Portalegre

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Portogallo

Presunto de Barrancos

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Portogallo

Queijo Serra da Estrela

 

Formaggi

Portogallo

Queijos da Beira Baixa

 

Formaggi

Portogallo

Queijo de Castelo Branco

 

Formaggi

Portogallo

Queijo Amarelo da Beira Baixa

 

Formaggi

Portogallo

Queijo Picante da Beira Baixa

 

Formaggi

Portogallo

Salpicão de Vinhais

 

Carni fresche, congelate e trasformate

Portogallo

Gouda Holland

 

Formaggi

Paesi Bassi

Edam Holland

 

Formaggi

Paesi Bassi

Kalix Löjrom

 

Prodotti ittici freschi, congelati e trasformati

Svezia

Magiun de prune Topoloveni

 

Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

Romania

PARTE B

Indicazioni geografiche che identificano un prodotto originario del Canada

Indicazione

Traslitterazione

(solo a titolo informativo)

Classe di prodotto

Luogo di origine

(territorio, regione o località)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO 20-B

TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 20.21, PARAGRAFO 11 E 20.21, PARAGRAFO 12

PARTE A

 

Valencia Orange

 

Orange Valencia

 

Valencia

 

Black Forest Ham

 

Jambon Forêt Noire

 

Tiroler Bacon  (1)

 

Bacon Tiroler  (1)

 

Parmesan

 

St. George Cheese

 

Fromage St-George[s]

PARTE B

Il termine «comté» associato a prodotti alimentari quando utilizzato per riferirsi a una contea (ad esempio, «Comté du Prince-Edouard»; «Prince Edward County»; «Comté de Prescott-Russell»; «Prescott-Russell County»).

Il termine «Beaufort» associato a prodotti caseari prodotti in prossimità del luogo geografico denominato «Beaufort range», Vancouver Island, Columbia britannica.


(1)  È consentito l'uso di variazioni ortografiche in inglese e francese, comprese «Tyrol», «Tiroler», «Tyroler» e «Tirolien».


ALLEGATO 20-C

CLASSI DI PRODOTTO

1.

Per carni fresche, congelate e trasformate si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 2 e nelle voci 16.01 o 16.02 del sistema armonizzato.

2.

Per carni stagionate si intendono i prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura a secco che rientrano nel capitolo 2 e nelle voci 16.01 o 16.02 del sistema armonizzato.

3.

Per luppoli si intendono i prodotti che rientrano nella voce 12.10 del sistema armonizzato.

4.

Per prodotti ittici freschi, congelati e trasformati si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 3 e nelle voci 16.03, 16.04 o 16.05 del sistema armonizzato.

5.

Per burro si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.05 del sistema armonizzato.

6.

Per formaggi si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.06 del sistema armonizzato.

7.

Per prodotti orticoli freschi e trasformati si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 7 del sistema armonizzato e i prodotti contenenti vegetali che rientrano nel capitolo 20 del sistema armonizzato.

8.

Per frutta e frutta a guscio fresche e trasformate si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 8 del sistema armonizzato e i prodotti contenenti frutta o frutta a guscio che rientrano nel capitolo 20 del sistema armonizzato.

9.

Per spezie si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 9 del sistema armonizzato.

10.

Per cereali si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 10 del sistema armonizzato.

11.

Per prodotti della macinazione si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 11 del sistema armonizzato.

12.

Per semi oleosi si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 12 del sistema armonizzato.

13.

Per bevande a base di estratti vegetali si intendono i prodotti che rientrano nella voce 13.02 del sistema armonizzato.

14.

Per oli e grassi di origine animale si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 15 del sistema armonizzato.

15.

Per dolciumi e prodotti da forno si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 17.04, 18.06, 19.04 o 19.05 del sistema armonizzato.

16.

Per paste si intendono i prodotti che rientrano nella voce 19.02 del sistema armonizzato.

17.

Per olive da tavola e trasformate si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 20.01 o 20.05 del sistema armonizzato.

18.

Per pasta di senape si intendono i prodotti che rientrano nella sottovoce 2103.30 del sistema armonizzato.

19.

Per birra si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.03 del sistema armonizzato.

20.

Per aceti si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.09 del sistema armonizzato.

21.

Per oli essenziali si intendono i prodotti che rientrano nella voce 33.01 del sistema armonizzato.

22

Per gomme e resine naturaligomme da masticare si intendono i prodotti che rientrano nella voce 17.04 del sistema armonizzato.


ALLEGATO 29-A

REGOLE DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO

Definizioni e disposizioni generali

1.

Ai fini del presente capo e a norma delle presenti regole:

 

per consulente si intende una persona fisica incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

 

per collegio arbitrale si intende un collegio costituito a norma dell'articolo 29.7;

 

per arbitro si intende un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 29.7;

 

per assistente si intende una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

 

per giorno si intende un giorno di calendario, salvo altrimenti disposto;

 

per giorno festivo si intende ogni sabato e domenica e qualsiasi altro giorno designato da una parte come non lavorativo ai fini delle presenti regole;

 

per rappresentante di una parte si intende un funzionario o qualsiasi altra persona fisica designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo;

 

per parte chiamata a rispondere si intende la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29.2; e

 

per parte richiedente si intende la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 29.6.

2.

Salvo altrimenti concordato, la parte chiamata a rispondere provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti arbitrali, in particolare delle audizioni. Le parti partecipano tuttavia in egual misura alle spese amministrative del procedimento arbitrale, compresi i compensi e tutte le spese di viaggio e alloggio e le spese generali degli arbitri e dei loro assistenti.

Notifiche

3.

Salvo altrimenti concordato, le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata o corriere, a mano con rilascio di ricevuta o tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno dell'invio.

4.

Qualora una parte comunichi per iscritto, essa trasmette una copia elettronica delle comunicazioni all'altra parte e a ciascuno degli arbitri.

5.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6.

Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale o un giorno di riposo del Canada o dell'Unione europea, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo. In nessun caso documenti, notifiche o richieste di alcun tipo si considerano ricevuti in un giorno festivo.

7.

A seconda delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e le notifiche indirizzate al comitato misto CETA conformemente al presente capo sono inviate in copia agli altri organi istituzionali competenti.

Avvio del procedimento arbitrale

8.

Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni lavorativi dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi i compensi e il rimborso delle spese degli arbitri, che vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso totale dell'arbitro stesso. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

9.

a)

Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni lavorativi dalla data di costituzione del collegio arbitrale quest'ultimo è investito del mandato seguente:

«esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 29.2 ed emettere il proprio lodo a norma degli articoli 29.10, 29.17 e 29.18.»

b)

Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni lavorativi dal raggiungimento del loro accordo.

c)

Il collegio arbitrale può pronunciarsi sulla propria competenza.

Comunicazioni iniziali

10.

La parte richiedente presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte chiamata a rispondere presenta la propria replica scritta entro 21 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Lavori dei collegi arbitrali

11.

Il presidente del collegio arbitrale presiede a tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

12.

Le audizioni si svolgono di persona. Salvo altrimenti disposto nel presente capo e fatte salve le disposizioni di cui al punto 30, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere le proprie altre attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

13.

Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

14.

La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

15.

Le valutazioni, le deliberazioni e le raccomandazioni del collegio arbitrale a norma degli articoli 29.9 e 29.10 dovrebbero essere adottate per consenso o, ove il consenso non sia possibile, a maggioranza dei membri.

16.

Gli arbitri non possono esprimere opinioni separate sulle questioni che non sono oggetto di consenso unanime.

17.

Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 29 (Risoluzione delle controversie), il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni, che garantisca parità di trattamento delle parti.

18.

Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile nell'ambito dei procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo eventualmente necessario ai fini dell'equità e dell'efficienza dei procedimenti, comunica per iscritto alle parti i motivi della modifica o dell'adeguamento e il termine o l'adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti.

19.

I termini di cui al presente capo e al presente allegato possono essere modificati con il consenso delle parti. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili nell'ambito dei procedimenti.

20.

Il collegio arbitrale sospende i lavori:

a)

su richiesta della parte richiedente per un periodo specificato nella richiesta, ma non superiore a 12 mesi consecutivi, e li riprende su richiesta della parte richiedente; o

b)

dopo aver emanato la relazione interinale o, nel caso di un procedimento relativo a un disaccordo sull'equivalenza a norma dell'articolo 29.14 o di un procedimento a norma dell'articolo 29.15, soltanto su richiesta di entrambe le parti per un periodo specificato nella richiesta, e li riprende su richiesta di una delle parti.

Se non viene formulata una richiesta di ripresa dei lavori del collegio arbitrale entro la fine del periodo specificato nella richiesta di sospensione, il procedimento viene chiuso. La conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudica i diritti delle parti in altri procedimenti relativi alla stessa questione a norma del capo 29 (Risoluzione delle controversie).

Sostituzione

21.

In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 29.7, paragrafo 3.

22.

Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato 29-B («codice di condotta») e che per questa ragione debba essere sostituito, ne informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.

23.

Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 29.7, paragrafo 3.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, in seguito a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, egli designa un nuovo arbitro per estrazione a sorte tra i nomi dell'elenco di cui all'articolo 29.8, paragrafo 1, tra i quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell'articolo 29.7, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone fisiche proposte dalla parte richiedente e dalla parte chiamata a rispondere a norma dell'articolo 29.8, paragrafo 1. La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale.

24.

Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, revocano il presidente e designano un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 29.7, paragrafo 3.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta ai due arbitri rimanenti. La decisione degli arbitri riguardo alla necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se gli arbitri decidono che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designano un nuovo presidente per estrazione a sorte tra i nomi rimanenti dell'elenco di cui all'articolo 29.8, paragrafo 1. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente punto.

Se gli arbitri non addivengono a una decisione entro 10 giorni dal deferimento della questione, si applica la procedura di cui all'articolo 29.7.

25.

I procedimenti arbitrali sono sospesi per il periodo necessario a espletare la procedura di cui ai punti da 21 a 24.

Audizioni

26.

Consultate le parti e gli altri arbitri, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Tali informazioni vengono inoltre messe a disposizione del pubblico dalla parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento, fatte salve le disposizioni del punto 39.

27.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte richiedente è il Canada e a Ottawa se la parte richiedente è l'Unione europea.

28.

In linea di principio, dovrebbe essere prevista soltanto un'audizione. Il collegio arbitrale può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, convocare un'audizione supplementare quando la controversia riguarda questioni di eccezionale complessità. Non vengono organizzate audizioni supplementari per le procedure di cui agli articoli 29.14 e 29.15, tranne in caso di disaccordo sulla conformità e sull'equivalenza.

29.

Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'audizione.

30.

Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, possono presenziare all'audizione:

a)

i rappresentanti delle parti;

b)

i consulenti delle parti;

c)

il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché

d)

gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

31.

Al più tardi cinque giorni prima della data dell'audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone fisiche che nel corso dell'audizione interverranno oralmente per conto di quella parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.

32.

Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte richiedente e alla parte chiamata a rispondere:

Argomentazione

a)

argomentazione della parte richiedente

b)

argomentazione della parte chiamata a rispondere

Confutazione

a)

replica della parte richiedente

b)

controreplica della parte chiamata a rispondere

33.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'audizione.

34.

Dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti, il collegio arbitrale trasmette alle parti un verbale definitivo di ciascuna audizione.

35.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'audizione ciascuna parte può trasmettere agli arbitri e all'altra parte osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

36.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande del collegio arbitrale.

37.

Ciascuna parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alla risposta fornita dall'altra parte entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

Trasparenza e riservatezza

38.

Fatto salvo il punto 39, ciascuna parte mette le proprie comunicazioni a disposizione del pubblico e, salvo diverso accordo tra le parti, le audizioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico.

39.

Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una comunicazione contenente informazioni riservate, tale parte fornisce anche, entro 15 giorni, una versione non riservata della comunicazione che possa essere divulgata al pubblico.

Contatti unilaterali

40.

Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell'altra parte.

41.

Un arbitro non può discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

Informazioni e consulenza tecnica

42.

Su richiesta di una parte della controversia o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può chiedere informazioni e consulenza tecnica a qualsiasi persona od organismo che ritenga idonei, fatti salvi eventuali termini e condizioni concordati tra le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a ciascuna parte affinché possa formulare osservazioni.

Comunicazioni amicus curiae

43.

Le persone non governative stabilite in una delle parti possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente ai punti che seguono.

44.

Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro 10 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, abbiano una lunghezza non superiore a 15 cartelle dattiloscritte, compresi eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione esaminata dal collegio arbitrale.

45.

La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle parti in conformità dei punti 48 e 49.

46.

Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle presenti regole. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Il collegio arbitrale trasmette le comunicazioni ottenute alle parti affinché possano formulare osservazioni.

Casi urgenti

47.

Nei casi urgenti di cui all'articolo 29.11 il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nelle presenti regole e comunica tali adeguamenti alle parti.

Lingua del procedimento, traduzione e interpretazione

48.

Durante le consultazioni di cui all'articolo 29.7, paragrafo 2, ed entro la data della riunione di cui al punto 8, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento arbitrale.

49.

Se le parti non riescono a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte. La parte chiamata a rispondere provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

50.

I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.

51.

I costi della traduzione di un lodo del collegio arbitrale nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

52.

Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente alle presenti regole.

Computo dei termini

53.

Tutti i termini di cui al presente capo e al presente allegato, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo altrimenti disposto.

54.

Qualora, in applicazione del punto 6, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati a decorrere dall'ultima data di ricevimento.

Altre procedure

55.

I termini fissati in conformità delle presenti regole sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro dei procedimenti di cui agli articoli 29.14 e 29.15.

56.

Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario per i procedimenti istituiti a norma degli articoli 29.14 e 29.15, si applica la procedura di cui all'articolo 29.7. Il termine per la notifica del lodo è prorogato di 20 giorni.


ALLEGATO 29-B

CODICE DI CONDOTTA PER GLI ARBITRI E I MEDIATORI

Definizioni

1.

Ai fini del presente capo e a norma del presente codice di condotta:

 

per arbitro si intende un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 29.7;

 

per assistente si intende una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

 

per candidato si intende una persona fisica il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 29.8, proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 29.7;

 

per mediatore si intende una persona fisica che conduce una mediazione in conformità dell'articolo 29.5;

 

per procedimento, salvo diversa indicazione, si intende un procedimento arbitrale;

 

per personale, con riferimento a un arbitro, si intendono le persone fisiche poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Responsabilità dei candidati e degli arbitri

2.

I candidati e gli arbitri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 16 a 19.

Obblighi di dichiarazione

3.

Prima di essere confermato quale arbitro a norma del presente capo, ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4.

Senza limitare la portata generale di quanto precede, ciascun candidato dichiara gli interessi, le relazioni e i fatti seguenti:

1)

qualsiasi interesse finanziario del candidato:

a)

nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo; e

b)

in un procedimento amministrativo o in un procedimento dinanzi a un tribunale nazionale o dinanzi a un altro collegio o comitato che riguardi questioni sulle quali possono essere adottate decisioni nel procedimento per cui il candidato è stato proposto;

2)

qualsiasi interesse finanziario del datore di lavoro del candidato, di un suo partner, di un suo socio o di un suo familiare:

a)

nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo; e

b)

in un procedimento amministrativo o in un procedimento dinanzi a un tribunale nazionale o dinanzi a un altro collegio o comitato che riguardi questioni sulle quali possono essere adottate decisioni nel procedimento per cui il candidato è stato proposto;

3)

qualsiasi relazione, passata o presente, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale con le parti interessate nel procedimento, o con il loro consulente legale, o qualsiasi relazione della stessa natura che riguardi un datore di lavoro del candidato, un suo partner, un suo socio o un suo familiare; nonché

4)

qualsiasi patrocinio pubblico o rappresentanza legale o d'altro genere riguardante una questione contestata nel procedimento o concernente gli stessi argomenti.

5.

I candidati e gli arbitri comunicano al comitato misto CETA le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.

6.

In seguito alla nomina, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ciascun arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli tempestivamente per iscritto al comitato misto CETA, affinché siano esaminati dalle parti.

Doveri degli arbitri

7.

In seguito alla nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le sue funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

8.

Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

9.

Gli arbitri prendono tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti da 2 a 6 e da 17 a 19 e le rispettino.

10.

Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

11.

Gli arbitri evitano di dare adito a sospetti di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

12.

Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo a una corretta esecuzione delle loro funzioni.

13.

Un arbitro non può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati, ed evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.

14.

Ciascun arbitro si adopera affinché il suo comportamento e il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

15.

Ciascun arbitro deve evitare di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla sua indipendenza o dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

16.

Ciascun ex arbitro deve evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle sue funzioni o abbia tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

17.

Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

18.

Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente capo.

19.

Gli arbitri o ex arbitri non divulgano, in nessun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un membro.

Spese

20.

Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute, così come il tempo dedicato e le spese sostenute dai suoi assistenti, e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

21.

Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori.


ALLEGATO 29-C

REGOLE DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

Articolo 1

Obiettivo

A norma dell'articolo 29.5, il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

SEZIONE A

Procedimento di mediazione

Articolo 2

Apertura del procedimento

1.   Una parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle parti a un procedimento di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra parte. Essa è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti e:

a)

specifica la misura contestata;

b)

indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti; e

c)

spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

2.   Il procedimento di mediazione può essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le parti. Quando una parte chiede la mediazione a norma del paragrafo 1, l'altra parte considera la richiesta in buona fede e risponde per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento.

Articolo 3

Designazione del mediatore

1.   All'apertura del procedimento di mediazione, le parti designano di comune accordo un mediatore, se possibile, entro 15 giorni dal ricevimento della risposta alla richiesta di mediazione.

2.   Il mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti.

3.   Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali nonché nella ricerca di una soluzione concordata. A norma dell'allegato 29-B, punto 21, si applica ai mediatori il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori. Si applicano inoltre, mutatis mutandis, i punti da 3 a 7 e da 48 a 54 delle regole di procedura per l'arbitrato di cui all'allegato 29-A.

Articolo 4

Regole di procedura per la mediazione

1.   Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha richiesto la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dalla presentazione di questa descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna parte può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.

2.   Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti (1) e parti interessate pertinenti e fornire eventuale altro sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti.

3.   Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. Il mediatore non può tuttavia offrire consulenza né formulare osservazioni riguardo alla compatibilità della misura contestata con il presente accordo.

4.   La procedura si svolge nel territorio della parte cui è indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.

5.   Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.

6.   La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato misto CETA. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni considerate riservate da una parte.

7.   Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi della misura contestata oggetto del procedimento, della procedura seguita e dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta alle parti una relazione scritta finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8.   Il procedimento si conclude:

a)

con l'adozione ad opera delle parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;

b)

con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, previa consultazione delle parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani;

c)

con una dichiarazione scritta di una delle parti previa ricerca di soluzioni concordate tramite il procedimento di mediazione e previo esame dei pareri formulati e delle soluzioni proposte dal mediatore. Tale dichiarazione non può essere rilasciata prima del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5; o

d)

in qualsiasi fase della procedura, previo accordo tra le parti.

SEZIONE B

Attuazione

Articolo 5

Attuazione di una soluzione concordata

1.   Quando le parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.

2.   La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

SEZIONE C

Disposizioni generali

Articolo 6

Riservatezza e rapporto con la risoluzione delle controversie

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6, tutte le fasi del procedimento, compresi i pareri formulati e le soluzioni proposte, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione. L'obbligo di riservatezza non si estende alle informazioni fattuali già di dominio pubblico.

2.   Il procedimento di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.

3.   Non è necessario richiedere consultazioni prima di avviare il procedimento di mediazione. Tuttavia, prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte si dovrebbe di norma avvalere delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo.

4.   Le parti non adducono né presentano come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:

a)

le posizioni adottate dall'altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;

b)

il fatto che l'altra parte si sia detta disposta ad accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; né

c)

i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

5.   Un mediatore non può far parte di un collegio arbitrale in un procedimento di risoluzione delle controversie, a norma del presente accordo o dell'accordo OMC, riguardante una questione per cui abbia svolto funzioni di mediazione.

Articolo 7

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti.

Articolo 8

Costi

1.   Ciascuna parte sostiene i propri costi di partecipazione al procedimento di mediazione.

2.   Le parti partecipano in egual misura ai costi organizzativi, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quello del presidente di un collegio arbitrale a norma dell'allegato 29-A, punto 8.

Articolo 9

Riesame

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti si consultano sulla necessità di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un eventuale meccanismo corrispondente in sede OMC.


(1)  Una parte non può opporsi alla consultazione di un esperto nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente capo o dell'accordo OMC per il solo motivo che l'esperto è stato consultato a norma del presente paragrafo.


ALLEGATO 30-A

ELENCO DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO TRA IL CANADA E GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo del Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Ottawa il 3 febbraio 1997.

Agreement between the Czech Republic and Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra la Repubblica ceca e il Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Praga il 6 maggio 2009.

Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Canada for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo del Canada per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti), concluso a Ottawa il 3 ottobre 1991.

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo del Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Riga il 5 maggio 2009.

Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of the Republic of Malta Constituting an Agreement Relating to Foreign Investment Insurance (accordo sotto forma di scambio di note tra il governo del Canada e il governo della Repubblica di Malta sull'assicurazione degli investimenti esteri), concluso a La Valletta il 24 maggio 1982.

Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of Canada for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo del Canada per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti), concluso a Varsavia il 6 aprile 1990.

Agreement between the Government of Romania and the Government of Canada for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (accordo tra il governo della Romania e il governo del Canada per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti), concluso a Bucarest l'8 maggio 2009.

Agreement between the Slovak Republic and Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra la Repubblica slovacca e il Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Bratislava il 20 luglio 2010.


ALLEGATO 30-B

MODIFICHE DELL'ACCORDO SULLE BEVANDE ALCOLICHE DEL 1989 E DELL'ACCORDO SUI VINI E SULLE BEVANDE SPIRITOSE DEL 2003

SEZIONE A

All'articolo 1 dell'accordo sulle bevande alcoliche del 1989, come modificato dall'allegato VIII dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003, è aggiunta la definizione seguente:

«l'espressione “autorità competente” indica un governo, una commissione, un consiglio o un altro ente governativo di una delle parti autorizzato dalla legge a controllare la vendita di vino e bevande alcoliche distillate.»

SEZIONE B

All'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo sulle bevande alcoliche del 1989, come modificato dall'allegato VIII dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

richiesta ai punti di vendita di vino privati esterni dell'Ontario e della Columbia britannica di vendere esclusivamente vini fabbricati da cantine canadesi. Il numero di questi punti di vendita di vino privati esterni autorizzati a vendere esclusivamente vini fabbricati da cantine canadesi in dette province non supera 292 nell'Ontario e 60 nella Columbia britannica;».

SEZIONE C

L'articolo 4 dell'accordo sulle bevande alcoliche del 1989, come modificato dall'allegato VIII dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003, è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Trattamento commerciale

1.   Nell'esercizio delle loro funzioni in materia di acquisto, distribuzione e vendita al minuto di prodotti dell'altra parte, le autorità competenti si conformano alle disposizioni dell'articolo XVII del GATT relativo alle imprese commerciali di Stato, in particolare adottano decisioni esclusivamente basate su considerazioni di ordine commerciale e offrono alle imprese dell'altra parte adeguate opportunità, secondo le prassi commerciali d'uso, di concorrere per prendere parte agli acquisti.

2.   Ciascuna parte adotta tutte le misure possibili per garantire che un'impresa cui sia stato concesso un monopolio nel commercio e nella vendita di vini e bevande spiritose nel suo territorio non si serva della propria posizione di monopolio per esercitare, direttamente o indirettamente, anche tramite i propri rapporti con la società madre, con le società controllate o con altre imprese soggette a una proprietà comune, la vendita di vini e bevande spiritose in un mercato al di fuori del territorio in cui l'impresa ha una posizione di monopolio provocando un effetto anticoncorrenziale che limita sensibilmente la concorrenza in tale mercato.».

SEZIONE D

L'articolo 4 bis dell'accordo sulle bevande alcoliche del 1989, come modificato dall'allegato VIII dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003, è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis — Prezzi

1.   Le autorità competenti delle parti provvedono a che ogni maggiorazione, costo del servizio, o altre misure in materia di prezzi siano di natura non discriminatoria, si applichino a tutte le vendite al minuto e siano conformi all'articolo 2.

2.   Ai prodotti dell'altra parte può essere applicata una differenza del costo del servizio solo in misura non superiore alla differenza di costo necessariamente connessa alla commercializzazione di prodotti dell'altra parte, tenendo conto delle spese supplementari derivanti, tra l'altro, dal modo e dalla frequenza di consegna.

3.   Ciascuna parte provvede affinché non sia applicato un costo del servizio a un prodotto dell'altra parte in base al valore del prodotto.

4.   La differenza del costo del servizio è giustificata da revisori dei conti indipendenti, secondo le normali procedure contabili, in base ai risultati di un audit eseguito, su richiesta dell'altra parte, entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003 e successivamente, su richiesta di detta parte, a intervalli non inferiori a quattro anni. I risultati dell'audit sono messi a disposizione di una o dell'altra parte entro un anno dalla presentazione della richiesta.

5.   Le autorità competenti aggiornano gli importi della differenza del costo del servizio, secondo necessità, per riflettere l'impegno assunto nell'articolo 4 bis, paragrafo 2.

6.   Le autorità competenti mettono a disposizione gli importi applicabili relativi alla differenza del costo del servizio tramite mezzi accessibili al pubblico, quali il loro sito Internet ufficiale.

7.   Le autorità competenti stabiliscono un punto di contatto per domande e dubbi dell'altra parte per quanto riguarda gli importi della differenza del costo del servizio. Ciascuna parte risponde a una richiesta dell'altra parte per iscritto entro 60 giorni dal ricevimento della medesima.».

SEZIONE E

Nell'accordo sulle bevande alcoliche del 1989, come modificato dall'allegato VIII dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003, è inserito il seguente articolo 4 ter:

«Articolo 4 ter

Requisiti di miscelazione

Nessuna delle parti può adottare o mantenere in vigore misure che impongano che le bevande alcoliche distillate importate dal territorio dell'altra parte per l'imbottigliamento siano miscelate con bevande alcoliche distillate della parte importatrice.».

SEZIONE F

L'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003 è modificato come segue:

a)

all'articolo 27 (Comitato misto), paragrafo 3, il primo trattino è sostituito con «ad adottare modifiche degli allegati del presente accordo mediante una decisione del comitato misto,»;

b)

il titolo VIII (Risoluzione delle controversie) è soppresso;

c)

all'articolo 8 (Procedura di opposizione), paragrafo 1, le ultime due frasi sono sostituite con «Una parte contraente può chiedere di avviare le consultazioni previste all'articolo 29.4 (Consultazioni) dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione europea (“CETA”). Qualora le consultazioni non bastino a risolvere la controversia, una parte contraente può notificare per iscritto all'altra parte contraente la propria decisione di sottoporre la questione ad arbitrato a norma degli articoli da 29.6 a 29.10 del CETA.»;

d)

all'articolo 9 (Modifiche dell'allegato I), paragrafo 2, la frase introduttiva (cappello) è sostituita dalla seguente: «In deroga al paragrafo 1, se una parte contraente ha avviato la procedura di opposizione prevista all'articolo 8 (Procedura di opposizione), entrambe le parti contraenti si attengono ai risultati delle consultazioni o, qualora si faccia ricorso alla procedura di arbitrato a norma degli articoli da 29.6 a 29.10 del CETA:»;

e)

all'articolo 9 (Modifiche dell'allegato I), è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Quando gli articoli da 29.6 a 29.10 del CETA sono applicati nel corso della procedura di cui al paragrafo 2, essi si applicano mutatis mutandis.».


ALLEGATO 30-C

DICHIARAZIONE COMUNE SUI VINI E SULLE BEVANDE SPIRITOSE

Le parti riconoscono gli sforzi profusi e i progressi compiuti in materia di vini e bevande spiritose nel contesto dei negoziati del presente accordo. Tali sforzi hanno condotto a soluzioni concordate su una serie di questioni di grande rilevanza.

Le parti convengono di discutere servendosi dei meccanismi appropriati, senza indugio e al fine di pervenire a soluzioni concordate, qualsiasi altra questione d'interesse riguardante i vini e le bevande spiritose, e in particolare il desiderio dell'Unione europea di addivenire all'eliminazione della differenza nelle maggiorazioni applicate a livello provinciale ai vini nazionali e ai vini imbottigliati in Canada nei punti di vendita di vino privati.

Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le parti convengono di riesaminare i progressi compiuti nell'eliminazione della differenza nelle maggiorazioni di cui al comma precedente, sulla base dell'esame di tutti gli sviluppi del settore, comprese le conseguenze di un'eventuale concessione a paesi terzi di un trattamento più favorevole nel quadro di altri negoziati commerciali con il Canada.


ALLEGATO 30-D

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI SUI PAESI CHE HANNO ISTITUITO UN'UNIONE DOGANALE CON L'UNIONE EUROPEA

1.

L'Unione europea ricorda l'obbligo per i paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'Unione europea, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'Unione europea.

2.

In tale contesto, il Canada si adopera per avviare negoziati con i paesi:

a)

che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea e

b)

le cui merci non beneficiano delle concessioni tariffarie previste dal presente accordo,

al fine di concludere un accordo bilaterale globale che istituisca una zona di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC in materia di beni e servizi, purché tali paesi accettino di negoziare un accordo globale e ambizioso comparabile al presente accordo per portata e ambizione. Il Canada si adopera per avviare i negoziati quanto prima, al fine di consentire l'entrata in vigore di un siffatto accordo il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.


Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

 

per acquacoltura si intende l'allevamento di organismi acquatici (compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche) a partire da materiale da riproduzione quale uova, avannotti, novellame e larve, con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;

 

per classificato si intende riferito alla classificazione di un prodotto in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

 

per autorità doganale si intende qualsiasi autorità pubblica preposta all'amministrazione e all'applicazione della normativa doganale in forza della legislazione di una parte o, per l'UE, laddove previsto, i servizi competenti della Commissione europea;

 

per valore in dogana si intende il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;

 

per determinazione dell'origine si intende la determinazione del carattere originario di un prodotto in conformità del presente protocollo;

 

per esportatore si intende un esportatore situato nel territorio di una parte;

 

per prodotti originari identici si intendono prodotti uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza, a prescindere da differenze di presentazione di lieve entità non rilevanti per la determinazione dell'origine di tali prodotti a norma del presente protocollo;

 

per importatore si intende un importatore situato nel territorio di una parte;

 

per materiale si intende qualsiasi ingrediente, componente, parte o prodotto impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto;

 

per peso netto del materiale non originario si intende il peso del materiale come impiegato nella fabbricazione del prodotto, escluso il peso dei relativi imballaggi;

 

per peso netto del prodotto si intende il peso di un prodotto escluso il peso dell'imballaggio. Inoltre, se la fabbricazione comprende un'operazione di riscaldamento o essiccazione, il peso netto del prodotto può essere il peso netto di tutti i materiali impiegati nella sua fabbricazione, esclusa l'acqua della voce 22.01 aggiunta durante la fabbricazione del prodotto;

 

per produttore si intende una persona che svolge un qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi la coltivazione, l'estrazione, l'allevamento, la raccolta, la pesca, la cattura, la caccia, la produzione, l'assemblaggio o lo smontaggio di un prodotto;

 

per prodotto si intende il risultato della fabbricazione, anche se esso è destinato a essere utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto;

 

per fabbricazione si intende un qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi la coltivazione, l'estrazione, l'allevamento, la raccolta, la pesca, la cattura, la caccia, la produzione, l'assemblaggio o lo smontaggio di un prodotto;

 

per valore di transazione o prezzo franco fabbrica di un prodotto si intende il prezzo pagato o pagabile al produttore del prodotto nel luogo dell'ultima fabbricazione, compreso il valore di tutti i materiali. Se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se questo non comprende il valore di tutti i materiali, il valore di transazione o prezzo franco fabbrica del prodotto:

a)

deve includere il valore di tutti i materiali e il costo della fabbricazione connessi alla fabbricazione del prodotto, calcolati conformemente ai principi contabili generalmente accettati; e

b)

può comprendere gli importi per le spese generali e il profitto del produttore ragionevolmente attribuiti al prodotto.

Sono escluse eventuali tasse interne che sono o potrebbero essere ripagate quando il prodotto ottenuto è esportato. Se il valore di transazione o prezzo franco fabbrica del prodotto comprende i costi sostenuti dopo che il prodotto ha lasciato il luogo di fabbricazione, ad esempio per il trasporto, il carico, lo scarico, il maneggiamento o l'assicurazione, tali costi devono essere esclusi; e

 

per valore dei materiali non originari si intende il valore in dogana del materiale al momento dell'importazione in una parte, determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana. Il valore dei materiali non originari deve comprendere tutte le spese sostenute per trasportare il materiale al luogo di importazione, ad esempio per il trasporto, il carico, lo scarico, il maneggiamento o l'assicurazione. Se il valore in dogana non è noto né verificabile, il valore dei materiali non originari sarà il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o in Canada.

SEZIONE B

REGOLE DI ORIGINE

Articolo 2

Requisiti generali

1.   Ai fini del presente accordo, un prodotto è originario della parte in cui l'ultima fabbricazione ha avuto luogo se, nel territorio di una parte o nel territorio di entrambe le parti conformemente all'articolo 3, il prodotto:

a)

è stato interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 4;

b)

è stato fabbricato esclusivamente utilizzando materiali originari; o

c)

è stato oggetto di una fabbricazione sufficiente ai sensi dell'articolo 5.

2.   Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, paragrafi 8 e 9, le condizioni enunciate nel presente protocollo riguardanti l'acquisizione del carattere originario devono essere rispettate senza interruzione nel territorio di una o di entrambe le parti.

Articolo 3

Cumulo dell'origine

1.   Un prodotto che ha origine in una parte è considerato originario dell'altra parte quando è utilizzato come materiale nella fabbricazione di un prodotto in tale altra parte.

2.   Ai fini della determinazione del carattere originario di un prodotto, un esportatore può prendere in considerazione la fabbricazione effettuata con un materiale non originario nell'altra parte.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la fabbricazione subita da un prodotto non va al di là delle operazioni di cui all'articolo 7 e la finalità della fabbricazione, come dimostrato sulla base di una preponderanza delle prove, è eludere la legislazione fiscale o finanziaria delle parti.

4.   Se un esportatore ha compilato una dichiarazione di origine per un prodotto di cui al paragrafo 2, l'esportatore deve possedere una dichiarazione del fornitore debitamente compilata e firmata dal fornitore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto.

5.   La dichiarazione del fornitore può essere la dichiarazione di cui all'allegato 3 o un documento equivalente contenente le stesse informazioni, che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

6.   Se la dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 4 è in formato elettronico, la firma non è necessaria, a condizione che il fornitore sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali nella parte in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata.

7.   La dichiarazione del fornitore si applica a un'unica fattura o a più fatture per uno stesso materiale fornito entro un periodo non superiore a 12 mesi dalla data indicata nella dichiarazione del fornitore.

8.   Fatto salvo il paragrafo 9, se, come consentito dall'accordo OMC, ciascuna parte ha un accordo di libero scambio con lo stesso paese terzo, un materiale di tale paese terzo può essere preso in considerazione dall'esportatore per determinare se un prodotto è originario a norma del presente accordo.

9.   Ciascuna parte applica il paragrafo 8 solo se sono in vigore disposizioni equivalenti tra ciascuna delle parti e il paese terzo e previo accordo tra le parti sulle condizioni applicabili.

10.   In deroga al paragrafo 9, se ciascuna delle parti ha un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, e previo accordo tra le parti sulle condizioni applicabili, ciascuna parte applica il paragrafo 8 per determinare se un prodotto del capitolo 2 o 11, delle voci da 16.01 a 16.03, del capitolo 19, delle voci 20.02 o 20.03, o della sottovoce 3505.10 è originario a norma del presente accordo.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano interamente ottenuti in una parte:

a)

i prodotti minerali e altre risorse naturali non biologiche ivi estratti o prelevati;

b)

i vegetali, le piante e i prodotti vegetali ivi colti o raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)

i prodotti ottenuti da animali ivi viventi;

e)

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

f)

i prodotti della caccia, della cattura o della pesca ivi praticate, entro il limite esterno del mare territoriale della parte;

g)

i prodotti dell'acquacoltura ivi allevati;

h)

i pesci, i molluschi e le altre forme di vita marine pescati da una nave oltre il limite esterno di qualunque mare territoriale;

i)

i prodotti ottenuti a bordo di navi officina esclusivamente a partire da prodotti di cui alla lettera h);

j)

i prodotti minerali e altre risorse naturali non biologiche, prelevati o estratti dal fondale marino od oceanico o dal sottosuolo:

i)

della zona economica esclusiva del Canada o degli Stati membri dell'Unione europea, come stabilita dal diritto interno e coerente con la parte V della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («UNCLOS»);

ii)

della piattaforma continentale del Canada o degli Stati membri dell'Unione europea, come stabilita dal diritto interno e coerente con la parte VI dell'UNCLOS; o

iii)

dell'area definita all'articolo 1, paragrafo 1, dell'UNCLOS,

da una parte o una persona di una parte, purché tale parte o persona di una parte detenga i diritti per lo sfruttamento di tale fondale marino od oceanico o sottosuolo;

k)

le materie prime recuperate da prodotti usati ivi raccolti, a condizione che tali prodotti siano idonei soltanto a un siffatto recupero;

l)

i componenti recuperati da prodotti usati ivi raccolti, a condizione che tali prodotti siano idonei soltanto a un siffatto recupero, quando il componente:

i)

è integrato in un altro prodotto; o

ii)

subisce un'ulteriore fabbricazione da cui risulta un prodotto dalle prestazioni e dall'aspettativa di vita equivalenti o analoghe a quelle di un prodotto nuovo dello stesso tipo;

m)

i prodotti, in qualunque fase della fabbricazione, ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere h) e i), alla nave o nave officina si applicano le seguenti condizioni:

a)

la nave o nave officina deve essere:

i)

immatricolata in uno Stato membro dell'Unione europea o in Canada; o

ii)

registrata in Canada, se tale nave:

A)

immediatamente prima di essere registrata in Canada, è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta a navigare sotto tale bandiera; e

B)

soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), punto i) o ii);

iii)

autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o del Canada e tenuta a navigare sotto tale bandiera; e

b)

per quanto riguarda l'Unione europea, la nave o nave officina deve essere:

i)

detenuta almeno al 50 % da cittadini nazionali di uno Stato membro dell'Unione europea; o

ii)

detenuta da società che hanno la sede centrale e la sede di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea e che sono detenute almeno al 50 % da uno Stato membro dell'Unione europea o da enti pubblici o cittadini nazionali di uno Stato membro dell'Unione europea; o

c)

per quanto riguarda il Canada, la nave o nave officina deve pescare pesci, molluschi o altre forme di vita marine in virtù di una licenza di pesca canadese. Le licenze di pesca canadesi comprendono le licenze di pesca commerciale canadesi e le licenze di pesca aborigena canadesi emesse da organizzazioni aborigene. Il titolare di una licenza di pesca canadese deve essere:

i)

un cittadino nazionale canadese;

ii)

un'impresa a non più del 49 % di partecipazione estera con una presenza commerciale in Canada;

iii)

una nave da pesca di proprietà di una persona di cui al punto i) o ii) che sia immatricolata in Canada, autorizzata a battere la bandiera del Canada e tenuta a navigare sotto tale bandiera; o

iv)

un'organizzazione aborigena situata nel territorio del Canada. Una persona che peschi in virtù di una licenza di pesca aborigena canadese deve essere un cittadino nazionale canadese.

Articolo 5

Fabbricazione sufficiente

1.   Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano oggetto di una fabbricazione sufficiente quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 5.

2.   Se un materiale non originario subisce una fabbricazione sufficiente, il prodotto ottenuto è considerato originario e non si tiene conto dei materiali non originari in esso contenuti quando tale prodotto è impiegato per la successiva fabbricazione di un altro prodotto.

Articolo 6

Tolleranza

1.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e fatto salvo il disposto del paragrafo 3, se i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto non soddisfano le condizioni di cui all'allegato 5, il prodotto è considerato un prodotto originario a condizione che:

a)

il valore complessivo dei materiali non originari non superi il 10 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'allegato 5 per quanto riguarda il valore o il peso massimo dei materiali non originari; e

c)

il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 4. Se la regola di origine di cui all'allegato 5 richiede che i materiali impiegati nella fabbricazione di un prodotto siano interamente ottenuti, la tolleranza di cui al paragrafo 1 si applica alla somma di detti materiali.

3.   La tolleranza per i prodotti tessili e di abbigliamento dei capitoli da 50 a 63 del SA è determinata in conformità dell'allegato 1.

4.   I paragrafi da 1 a 3 sono soggetti all'articolo 8, lettera c).

Articolo 7

Fabbricazione insufficiente

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, sono insufficienti a conferire il carattere originario a un prodotto, indipendentemente dal soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 5 o 6:

a)

le operazioni intese esclusivamente a mantenere i prodotti in buone condizioni durante il magazzinaggio e il trasporto (1);

b)

la scomposizione o la composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura o le operazioni intese alla rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti da un prodotto;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili dei capitoli da 50 a 63 del SA;

e)

le semplici operazioni di pittura o lucidatura;

f)

la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura o la brillatura di cereali o riso del capitolo 10 che non comportino un cambiamento di capitolo;

g)

le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero delle voci 17.01 o 17.02; le operazioni destinate a formare zollette di zucchero della voce 17.01; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato della voce 17.01;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura o la sgusciatura di ortaggi o legumi del capitolo 7, di frutta del capitolo 8, di frutta a guscio delle voci 08.01 o 08.02 o di arachidi della voce 12.02, purché tali ortaggi o legumi, frutta, frutta a guscio o arachidi continuino a essere classificati nello stesso capitolo;

i)

l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j)

le semplici operazioni di vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione o assortimento;

k)

le semplici operazioni di imballaggio quali l'inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole o la sistemazione su supporti di cartone o legno;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la miscela dello zucchero delle voci 17.01 o 17.02 con altro materiale;

n)

la semplice miscela di materiali, anche di specie diverse; la semplice miscela non comprende le operazioni che provocano una reazione chimica quale definita nelle note dei capitoli 28 o 29 dell'allegato 5;

o)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo dei capitoli 61, 62 o da 82 a 97 del SA o lo smontaggio di prodotti completi dei capitoli 61, 62 o da 82 a 97 in parti;

p)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); e

q)

la macellazione di animali.

2.   In conformità dell'articolo 3, per determinare se la fabbricazione di un prodotto è insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si considera tutta la fabbricazione riguardante detto prodotto effettuata nell'Unione europea e in Canada.

3.   Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o strumenti appositamente fabbricati o installati per la sua esecuzione o quando tali competenze, macchine, apparecchi o strumenti non contribuiscono alle caratteristiche o proprietà essenziali del prodotto.

Articolo 8

Unità di classificazione

Ai fini del presente protocollo:

a)

la classificazione tariffaria di un particolare prodotto o materiale è determinata in base al SA;

b)

quando un prodotto costituito da un gruppo o assemblaggio di articoli o componenti è classificato ai sensi del SA in un'unica voce o sottovoce, l'insieme costituisce il prodotto specifico; e

c)

quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti identici classificati nella medesima voce o sottovoce del SA, ogni prodotto è considerato separatamente.

Articolo 9

Imballaggi, materiali da imballaggio e contenitori

1.   Qualora, in base alla regola generale 5 del SA, l'imballaggio sia considerato un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio è preso in considerazione per determinare se tutti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione del prodotto soddisfino i requisiti di cui all'allegato 5.

2.   I materiali da imballaggio e i contenitori in cui un prodotto è imballato per la spedizione non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine di tale prodotto.

Articolo 10

Contabilità separata di materiali o prodotti fungibili

1.

a)

Se nella fabbricazione di un prodotto sono impiegati materiali fungibili originari e non originari, la determinazione dell'origine dei materiali fungibili non deve necessariamente essere effettuata tramite la separazione fisica e l'identificazione dei singoli materiali fungibili, ma può essere basata su un sistema di gestione dell'inventario; o

b)

se i prodotti fungibili originari e non originari dei capitoli 10, 15, 27, 28, 29, delle voci da 32.01 a 32.07 o delle voci da 39.01 a 39.14 del SA sono fisicamente combinati o miscelati in inventario in una parte prima dell'esportazione nell'altra parte, la determinazione dell'origine dei prodotti fungibili non deve necessariamente essere effettuata tramite la separazione fisica e l'identificazione dei singoli prodotti fungibili, ma può essere basata su un sistema di gestione dell'inventario.

2.   Il sistema di gestione dell'inventario deve:

a)

garantire che, in qualsiasi momento, i prodotti considerati originari non siano in numero superiore a quello che risulterebbe se i materiali o prodotti fungibili fossero stati fisicamente separati;

b)

specificare il quantitativo di materiali o prodotti originari e non originari, compresi le date in cui detti materiali o prodotti sono stati registrati in inventario e, se richiesto dalla regola di origine applicabile, il valore di detti materiali o prodotti;

c)

specificare il quantitativo di prodotti fabbricati impiegando materiali fungibili, o il quantitativo di prodotti fungibili, che sono forniti ai clienti che richiedono prove dell'origine in una parte allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale a norma del presente accordo, nonché ai clienti che non richiedono tali prove; e

d)

indicare se erano disponibili scorte di prodotti originari in quantitativi sufficienti a giustificare la dichiarazione del carattere originario.

3.   Una parte può imporre a un esportatore o produttore del proprio territorio che intenda utilizzare un sistema di gestione dell'inventario a norma del presente articolo di ottenere l'autorizzazione preventiva di detta parte a utilizzare tale sistema. La parte può ritirare l'autorizzazione a utilizzare un sistema di gestione dell'inventario qualora l'esportatore o il produttore ne faccia un uso scorretto.

4.   Ai fini del paragrafo 1, per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell'origine.

Articolo 11

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un prodotto che fanno parte della sua normale dotazione di accessori, pezzi di ricambio e utensili, che non sono fatturati separatamente dal prodotto e che sono forniti in un quantitativo e per un valore usuali per il prodotto:

a)

sono presi in considerazione nel calcolo del valore dei pertinenti materiali non originari quando la regola di origine di cui all'allegato 5 applicabile al prodotto contiene una percentuale per il valore massimo di materiali non originari; e

b)

non sono presi in considerazione per stabilire se tutti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione del prodotto siano soggetti alla modifica della classificazione tariffaria applicabile o ad altri requisiti di cui all'allegato 5.

Articolo 12

Assortimenti

1.   Fatto salvo il disposto dell'allegato 5, un assortimento, quale definito nella regola generale 3 del SA, si considera originario:

a)

se tutti i suoi componenti sono originari; o

b)

qualora uno dei componenti non sia originario, se almeno uno dei componenti o tutti i contenitori e materiali da imballaggio sono originari; e

i)

il valore dei componenti non originari dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato non supera il 15 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento;

ii)

il valore dei componenti non originari dei capitoli da 25 a 97 del SA non supera il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento; e

iii)

il valore complessivo dei componenti non originari dell'assortimento non supera il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

2.   Il valore dei componenti non originari è calcolato analogamente al valore dei materiali non originari.

3.   Il valore di transazione o prezzo fabbrica dell'assortimento è calcolato analogamente al valore di transazione o prezzo franco fabbrica del prodotto.

Articolo 13

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non è necessario determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili; o

d)

materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo 14

Attraversamento di un paese terzo

1.   Un prodotto che è stato sottoposto a una fabbricazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 è considerato originario solo se, successivamente a detta fabbricazione, il prodotto:

a)

non è sottoposto a ulteriore fabbricazione né ad altre operazioni al di fuori dei territori delle parti, escluse quelle di scarico, ricarico o qualsiasi altra operazione destinata a mantenerlo in buone condizioni o a trasportare il prodotto nel territorio di una parte; e

b)

rimane sotto controllo doganale mentre è al di fuori dei territori delle parti.

2.   Il magazzinaggio dei prodotti e delle spedizioni e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell'esportatore o di un detentore successivo dei prodotti e se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

Articolo 15

Prodotti originari reimportati

Un prodotto originario esportato da una parte in un paese terzo e successivamente reimportato è considerato non originario, a meno che si fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che il prodotto:

a)

è lo stesso prodotto che era stato esportato; e

b)

non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per mantenerlo in buone condizioni.

Articolo 16

Zucchero

1.   Se una regola di origine impone che il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi una determinata soglia, il prodotto soddisfa tale condizione se il peso netto totale di tutti i monosaccaridi e disaccaridi contenuti nel prodotto, o nei materiali impiegati nella fabbricazione, non supera tale soglia.

2.   Il prodotto soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1 anche se la soglia non è superata dal peso netto dello zucchero non originario classificato nella voce 17.01 o nelle sottovoci da 1702.30 a 1702.60 o 1702.90 diverso dalla maltodestrina, dal maltosio chimicamente puro o dal caramello colorante, come descritto nelle note esplicative della voce 17.02, quando impiegato tale e quale nella fabbricazione:

a)

del prodotto; e

b)

dei materiali contenenti zucchero non originario classificati nelle sottovoci 1302.20, 1704.90, 1806.10, 1806.20, 1901.90, 2101.12, 2101.20, 2106.90 e 3302.10 che sono impiegati tali e quali nella fabbricazione del prodotto. In alternativa, può essere utilizzato anche il peso netto di tutti i monosaccaridi e disaccaridi contenuti in uno qualunque di detti materiali contenenti zucchero. Se il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione di detti materiali contenenti zucchero o il peso netto dei monosaccaridi e dei disaccaridi contenuti in detti materiali contenenti zucchero non è noto, deve essere utilizzato il peso netto complessivo di detti materiali impiegati tali e quali nella fabbricazione.

3.   Il peso netto di qualsiasi zucchero non originario di cui al paragrafo 2 può essere calcolato in base al peso secco.

4.   Ai fini delle regole di origine per le voci 17.04 e 18.06, il valore dello zucchero non originario si riferisce al valore del materiale non originario di cui al paragrafo 2 impiegato nella fabbricazione del prodotto.

Articolo 17

Costo netto

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti, oltre a quelle di cui all'articolo 1:

 

per veicolo a motore si intende un prodotto delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90;

 

per costo netto si intende il costo totale meno i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili compresi nel costo totale;

 

per interessi passivi non deducibili si intendono gli interessi passivi dovuti da un produttore che superano di oltre 700 punti base il tasso di interesse nazionale applicabile individuato per scadenze comparabili;

 

per royalty si intendono i compensi di qualsiasi natura, anche per assistenza tecnica o accordi analoghi, versati per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni, modelli, progetti, formule o processi segreti, esclusi i compensi versati per assistenza tecnica o accordi simili che possono essere connessi a servizi specifici quali:

a)

formazione del personale, a prescindere da dove sia erogata; e

b)

servizi di ingegneria, lavorazione, stampaggio, sviluppo di software e servizi informatici analoghi o altri servizi, se prestati nel territorio di una o entrambe le parti;

 

per costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita si intendono i seguenti costi connessi alla promozione delle vendite, al marketing e al servizio post-vendita:

a)

promozione vendite e marketing; campagne pubblicitarie; pubblicità e ricerche di mercato; materiali promozionali e dimostrativi; esposizioni; fiere e mostre mercato; banner; espositori; campioni gratuiti; materiali promozionali e connessi al servizio post-vendita (opuscoli, cataloghi, letteratura tecnica, listini prezzi, manuali di manutenzione e informazioni di aiuto alla vendita); registrazione e tutela di loghi e marchi di fabbrica o di commercio; sponsorizzazioni; costi di riassortimento all'ingrosso e al dettaglio; rappresentanza;

b)

incentivi vendite e marketing; sconti consumatori, dettaglianti e grossisti; omaggi promozionali;

c)

salari e stipendi; commissioni di vendita; premi; complementi del salario (ad esempio assistenza sanitaria e copertura assicurativa e previdenziale); spese di viaggio e soggiorno; costi di affiliazione e onorari per la promozione delle vendite, il marketing e il servizio post-vendita;

d)

assunzione e formazione del personale addetto alla promozione delle vendite, al marketing e al servizio post-vendita, e formazione post-vendita di dipendenti dell'acquirente, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore;

e)

responsabilità civile prodotti;

f)

materiale per ufficio per promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore;

g)

telefono, posta e altre comunicazioni, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore;

h)

affitto e ammortamento di centri di distribuzione e uffici per promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita;

i)

premi di assicurazione sugli immobili, imposte, costo delle utenze e riparazione e manutenzione di centri di distribuzione e uffici per promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore; e

j)

pagamenti effettuati dal produttore ad altre persone per riparazioni in garanzia;

 

per costi di spedizione e imballaggio si intendono i costi sostenuti per l'imballaggio di un prodotto da spedire e per la spedizione dal punto di spedizione diretta all'acquirente, esclusi i costi di preparazione e imballaggio del prodotto per la vendita al dettaglio; e

 

per costo totale si intendono tutti i costi del prodotto, i costi di periodo e gli altri costi sostenuti in relazione alla fabbricazione di un prodotto in Canada quando:

a)

per costi del prodotto si intendono i costi associati alla fabbricazione di un prodotto compresi il valore dei materiali, i costi della manodopera diretta e le spese generali dirette;

b)

per costi di periodo si intendono i costi diversi dai costi del prodotto addebitati nel periodo in cui sono sostenuti, comprese le spese di vendita e le spese generali e amministrative;

c)

per altri costi si intendono tutti i costi registrati nei libri contabili del produttore diversi dai costi del prodotto e dai costi di periodo.

2.   Ai fini del calcolo del costo netto di un prodotto di cui alla tabella D.1 (Assegnazione annua per i veicoli esportati dal Canada nell'Unione europea) dell'allegato 5-A, il produttore del prodotto può:

a)

calcolare il costo totale sostenuto relativamente a tutti i prodotti fabbricati da tale produttore, sottrarre i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili compresi nel costo totale di detti prodotti, e poi ragionevolmente assegnare il costo netto risultante di detti prodotti al prodotto;

b)

calcolare il costo totale sostenuto relativamente a tutti i prodotti fabbricati da tale produttore, ragionevolmente assegnare il costo totale al prodotto, e poi sottrarre i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili compresi nella quota del costo totale assegnata al prodotto; o

c)

ragionevolmente assegnare ogni costo che forma parte del costo totale sostenuto dal produttore per il prodotto in modo tale che i costi aggregati non comprendano i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili.

3.   Ai fini del calcolo del costo netto di un prodotto a norma del paragrafo 1, il produttore può calcolare la media nel corso dell'anno fiscale utilizzando una delle seguenti categorie, sulla base o di tutti i veicoli a motore fabbricati da tale produttore appartenenti alla categoria o solo dei veicoli a motore appartenenti alla categoria che sono stati fabbricati dal produttore ed esportati nel territorio dell'altra parte:

a)

la stessa linea di modelli di veicoli a motore appartenenti alla stessa classe di veicoli fabbricati nello stesso stabilimento nel territorio di una parte;

b)

la stessa linea di modelli di veicoli a motore fabbricati nello stesso stabilimento nel territorio di una parte;

c)

la stessa linea di modelli di veicoli a motore fabbricati nel territorio di una parte;

d)

la stessa classe di veicoli a motore fabbricati nello stesso stabilimento nel territorio di una parte; o

e)

ogni altra categoria eventualmente stabilita dalle parti.

SEZIONE C

PROCEDURE DI ORIGINE

Articolo 18

Prova dell'origine

1.   I prodotti originari dell'Unione europea importati in Canada e i prodotti originari del Canada importati nell'Unione europea beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una dichiarazione («dichiarazione di origine»).

2.   La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

3.   Le diverse versioni linguistiche del testo della dichiarazione di origine figurano nell'allegato 2.

Articolo 19

Obblighi in materia di esportazione

1.   La dichiarazione di origine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è compilata:

a)

nell'Unione europea, da un esportatore conformemente alla pertinente normativa dell'Unione; e

b)

in Canada, da un esportatore conformemente alla parte V del Customs Act, R.S.C., 1985, c. 1 (2o supp.).

2.   L'esportatore che compila una dichiarazione di origine, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, presenta una copia della dichiarazione di origine e tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, compresi documenti giustificativi o dichiarazioni scritte di produttori o fornitori, e soddisfa gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   La dichiarazione di origine è compilata e firmata dall'esportatore, salvo altrimenti disposto.

4.   Una parte può consentire la compilazione della dichiarazione di origine da parte dell'esportatore quando i prodotti cui si riferisce sono esportati, oppure dopo l'esportazione se la dichiarazione di origine è presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce, o entro un periodo di tempo più lungo se così specificato nella normativa della parte importatrice.

5.   L'autorità doganale della parte importatrice può autorizzare l'applicazione di una dichiarazione di origine a spedizioni multiple di prodotti originari identici effettuate in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi come dichiarato dall'esportatore in detta dichiarazione.

6.   Un esportatore che abbia compilato una dichiarazione di origine e riscontri o abbia motivo di credere che la dichiarazione di origine contiene informazioni non rispondenti a verità notifica immediatamente per iscritto all'importatore qualsiasi cambiamento che possa avere un'incidenza sul carattere originario di ciascun prodotto cui si applica la dichiarazione di origine.

7.   Le parti possono acconsentire all'istituzione di un sistema che consenta l'invio di una dichiarazione di origine in formato elettronico direttamente dall'esportatore nel territorio di una parte a un importatore nel territorio dell'altra parte, ivi compresa la sostituzione della firma dell'esportatore sulla dichiarazione di origine con una firma elettronica o un codice di identificazione.

Articolo 20

Validità della dichiarazione di origine

1.   Una dichiarazione di origine è valida per 12 mesi a decorrere dalla data di compilazione da parte dell'esportatore, o per un periodo di tempo più lungo quale stabilito dalla parte importatrice. Il trattamento tariffario preferenziale può essere richiesto, entro il periodo di validità, all'autorità doganale della parte importatrice.

2.   La parte importatrice può accettare una dichiarazione di origine presentata alla sua autorità doganale dopo il periodo di validità di cui al paragrafo 1 ai fini del trattamento tariffario preferenziale in conformità della normativa di tale parte.

Articolo 21

Obblighi in materia di importazione

1.   Ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale, l'importatore:

a)

presenta la dichiarazione di origine all'autorità doganale della parte importatrice come richiesta dalle procedure applicabili in tale parte e conformemente ad esse;

b)

se richiesta dall'autorità doganale della parte importatrice, presenta una traduzione della dichiarazione di origine; e

c)

se richiesta dall'autorità doganale della parte importatrice, presenta una dichiarazione che accompagni o integri la dichiarazione di importazione in cui si attesta che i prodotti soddisfano le condizioni per l'applicazione del presente accordo.

2.   Un importatore che riscontri o abbia motivo di credere che una dichiarazione di origine relativa a un prodotto cui è stato concesso il trattamento tariffario preferenziale contiene informazioni non rispondenti a verità notifica immediatamente per iscritto all'autorità doganale della parte importatrice qualsiasi cambiamento che possa avere un'incidenza sul carattere originario di tale prodotto e paga gli eventuali dazi dovuti.

3.   Quando un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale per una merce importata dal territorio dell'altra parte, la parte importatrice può negare detto trattamento tariffario preferenziale se l'importatore non soddisfa uno qualsiasi dei requisiti del presente protocollo.

4.   Conformemente alla propria normativa ciascuna parte dispone che, se un prodotto è in possesso dei requisiti di prodotto originario al momento dell'importazione nel territorio di una parte ma l'importatore non dispone di una dichiarazione di origine al momento dell'importazione, l'importatore del prodotto possa, entro un periodo di tempo non inferiore a tre anni a decorrere dalla data di importazione, chiedere un rimborso dei dazi versati per mancata concessione del trattamento tariffario preferenziale al prodotto.

Articolo 22

Prova relativa all'attraversamento di un paese terzo

Ciascuna parte, tramite la propria autorità doganale, può chiedere a un importatore di dimostrare che un prodotto per cui l'importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale è stato spedito in conformità dell'articolo 14 fornendo:

a)

documenti di trasporto, comprese polizze di carico o lettere di vettura, indicanti il percorso di spedizione e tutti i punti di spedizione e trasbordo precedenti l'importazione del prodotto; e

b)

se il prodotto transita o è trasbordato al di fuori dei territori delle parti, una copia dei documenti di controllo doganale in cui si dichiara a tale autorità doganale che il prodotto è rimasto sotto controllo doganale mentre era al di fuori dei territori delle parti.

Articolo 23

Importazioni con spedizioni scaglionate

Ciascuna parte dispone che, qualora su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dall'autorità doganale della parte importatrice vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del SA che rientrano nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del SA, per tali prodotti venga presentata all'autorità doganale, come richiesto, un'unica dichiarazione di origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 24

Esenzioni dalle dichiarazioni di origine

1.   Una parte può, conformemente alla propria normativa, derogare al requisito di presentazione di una dichiarazione di origine di cui all'articolo 21 per spedizioni di basso valore di prodotti originari provenienti da un'altra parte e per prodotti originari contenuti nei bagagli personali di un viaggiatore proveniente da un'altra parte.

2.   Una parte può escludere qualsiasi importazione dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 qualora l'importazione faccia parte di una serie di importazioni che possono ragionevolmente essere considerate effettuate od organizzate con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente protocollo per quanto riguarda le dichiarazioni di origine.

3.   Le parti possono fissare limiti per il valore dei prodotti di cui al paragrafo 1 e scambiano informazioni riguardo detti limiti.

Articolo 25

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, possono includere documenti relativi a:

a)

i processi di fabbricazione subiti dal prodotto originario o dai materiali impiegati nella fabbricazione di tale prodotto;

b)

l'acquisto, il costo, il valore e il pagamento del prodotto;

c)

l'origine, l'acquisto, il costo, il valore e il pagamento di tutti i materiali, compresi gli elementi neutri, impiegati nella fabbricazione del prodotto; e

d)

la spedizione del prodotto.

Articolo 26

Conservazione dei registri

1.   L'esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine conserva una copia della dichiarazione di origine, nonché i documenti giustificativi di cui all'articolo 25, per tre anni a decorrere dalla compilazione della dichiarazione di origine o per un periodo di tempo più lungo eventualmente stabilito dalla parte esportatrice.

2.   Se un esportatore ha basato la dichiarazione di origine su una dichiarazione scritta del produttore, il produttore è tenuto alla conservazione dei registri in conformità del paragrafo 1.

3.   Se previsto dalla normativa della parte importatrice, un importatore cui sia stato concesso il trattamento tariffario preferenziale conserva i documenti relativi all'importazione del prodotto, compresa una copia della dichiarazione di origine, per tre anni a decorrere dalla data della concessione del trattamento preferenziale o per un periodo di tempo più lungo eventualmente stabilito da detta parte.

4.   Conformemente a quanto previsto dalla normativa ivi vigente, ciascuna parte consente agli importatori, agli esportatori e ai produttori del proprio territorio di conservare i documenti o i registri su qualsiasi supporto, a condizione che possano essere reperiti e stampati.

5.   Una parte può negare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto soggetto a verifica dell'origine quando l'importatore, l'esportatore o il produttore del prodotto tenuto a conservare i registri o i documenti a norma del presente articolo:

a)

viene meno all'obbligo di conservare i registri o i documenti pertinenti alla determinazione dell'origine del prodotto conformemente ai requisiti del presente protocollo; o

b)

nega l'accesso a tali registri o documenti.

Articolo 27

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano nella dichiarazione di origine e quelle contenute nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della dichiarazione di origine, se viene accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, su una dichiarazione di origine, il documento non viene respinto se detti errori non destano dubbi sulla correttezza di quanto in esso riportato.

Articolo 28

Cooperazione

1.   Le parti cooperano alla gestione e all'interpretazione uniforme del presente protocollo e, tramite le rispettive autorità doganali, si prestano mutua assistenza nella verifica del carattere originario dei prodotti su cui è basata una dichiarazione di origine.

2.   Al fine di facilitare le verifiche o l'assistenza di cui al paragrafo 1, le autorità doganali delle parti si scambiano, tramite la Commissione europea, gli indirizzi delle autorità doganali competenti.

3.   Resta inteso che l'autorità doganale della parte esportatrice si assume tutte le spese per l'esecuzione del paragrafo 1.

4.   Resta inoltre inteso che le autorità doganali delle parti discuteranno il funzionamento generale e la gestione del processo di verifica, comprese la previsione del carico di lavoro e la discussione delle priorità. Qualora vi sia un aumento inusuale del numero di richieste, le autorità doganali delle parti si consulteranno per stabilire le priorità e valutare le azioni da intraprendere per gestire il carico di lavoro, tenendo conto delle esigenze operative.

5.   Per quanto riguarda i prodotti considerati originari conformemente all'articolo 3, le parti possono cooperare con un paese terzo per sviluppare procedure doganali basate sui principi del presente protocollo.

Articolo 29

Verifica dell'origine

1.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive autorità doganali, nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'accertamento dell'accuratezza delle richieste di trattamento tariffario preferenziale.

2.   La richiesta di verifica dell'origine di una parte per l'accertamento del carattere originario di un prodotto o del soddisfacimento di tutti gli altri requisiti del presente protocollo è:

a)

basata sui metodi di valutazione del rischio applicati dall'autorità doganale della parte importatrice, che possono comprendere la selezione casuale; o

b)

presentata quando la parte importatrice nutre ragionevoli dubbi in merito al carattere originario di un prodotto o al soddisfacimento di tutti gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L'autorità doganale della parte importatrice può verificare il carattere originario di un prodotto richiedendo per iscritto all'autorità doganale della parte esportatrice di condurre una verifica del carattere originario del prodotto. Quando richiede una verifica, l'autorità doganale della parte importatrice fornisce all'autorità doganale della parte esportatrice:

a)

l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;

b)

il nome dell'esportatore o del produttore da verificare;

c)

l'oggetto e la portata della verifica; e

d)

una copia della dichiarazione di origine e, se del caso, qualsiasi altro documento pertinente.

4.   Ove opportuno, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere, a norma del paragrafo 3, documenti e informazioni specifici all'autorità doganale della parte esportatrice.

5.   Una richiesta presentata dall'autorità doganale della parte importatrice a norma del paragrafo 3 è presentata all'autorità doganale della parte esportatrice a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o altre modalità che prevedano una conferma di avvenuto ricevimento da parte di detta autorità doganale.

6.   L'autorità doganale della parte esportatrice procede alla verifica dell'origine. A tal fine l'autorità doganale può, conformemente alla propria normativa, richiedere documenti o prove o visitare i locali di un esportatore o di un produttore per esaminare i registri di cui all'articolo 25 e osservare gli impianti utilizzati nella fabbricazione del prodotto.

7.   Se un esportatore ha basato una dichiarazione di origine su una dichiarazione scritta del produttore o fornitore, l'esportatore ha la facoltà di chiedere al produttore o fornitore di presentare documenti o informazioni direttamente all'autorità doganale della parte esportatrice su richiesta di tale parte.

8.   Non appena possibile e in ogni caso entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 4, l'autorità doganale della parte esportatrice verifica il carattere originario del prodotto, accerta che quest'ultimo soddisfi gli altri requisiti del presente protocollo e:

a)

presenta all'autorità doganale della parte importatrice, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o altre modalità che prevedano una conferma di avvenuto ricevimento da parte di detta autorità doganale, una relazione scritta ai fini della determinazione del carattere originario del prodotto, contenente:

i)

i risultati della verifica;

ii)

la descrizione del prodotto sottoposto a verifica e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione della regola di origine;

iii)

una descrizione e una spiegazione della fabbricazione sufficienti a sostenere la motivazione inerente al carattere originario del prodotto;

iv)

informazioni sulle modalità di svolgimento della verifica; nonché

v)

ove opportuno, documenti giustificativi; e

b)

fatta salva la normativa applicabile, notifica all'esportatore la sua decisione in merito al carattere originario del prodotto.

9.   Il periodo di cui al paragrafo 8 può essere esteso di comune accordo tra le autorità doganali interessate.

10.   In attesa dei risultati di una verifica dell'origine condotta a norma del paragrafo 8, o delle consultazioni di cui al paragrafo 13, l'autorità doganale della parte importatrice offre all'importatore la possibilità di svincolare il prodotto, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

11.   Qualora il risultato di una verifica dell'origine non sia stato fornito in conformità del paragrafo 8, l'autorità doganale della parte importatrice può negare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto se nutre un ragionevole dubbio o non è in grado di determinare se il prodotto sia originario.

12.   Qualora sorgano controversie in merito alle procedure di verifica del presente articolo o all'interpretazione delle regole di origine per la determinazione del carattere originario di un prodotto, e tali controversie non possano essere risolte mediante consultazioni tra l'autorità doganale che richiede la verifica e l'autorità doganale responsabile dello svolgimento della verifica, e qualora l'autorità doganale della parte importatrice intenda effettuare una determinazione dell'origine non conforme alla relazione scritta dell'autorità doganale della parte esportatrice di cui al paragrafo 8, lettera a), la parte importatrice lo notifica alla parte esportatrice entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della relazione scritta.

13.   Su richiesta di una delle parti, le parti organizzano e concludono consultazioni entro 90 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 12 per risolvere dette controversie. Il periodo per concludere le consultazioni può essere esteso caso per caso con il consenso scritto delle parti. L'autorità doganale della parte importatrice può effettuare la sua determinazione dell'origine dopo la conclusione di dette consultazioni. Le parti possono inoltre cercare di risolvere tali controversie in seno al comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 34.

14.   In tutti i casi, alla risoluzione delle controversie tra l'importatore e l'autorità doganale della parte importatrice si applica il diritto della parte importatrice.

15.   Il presente protocollo non impedisce a un'autorità doganale di una parte di emanare una determinazione dell'origine o una decisione anticipata in merito a qualsiasi questione all'esame del comitato misto di cooperazione doganale o del comitato per gli scambi di merci, istituito in applicazione dell'articolo 26.2, lettera a) (Comitati specializzati), o di intraprendere qualsiasi altra azione ritenga necessaria, in attesa della risoluzione della questione a norma del presente accordo.

Articolo 30

Riesame e ricorso

1.   Ciascuna parte concede sostanzialmente gli stessi diritti di riesame e ricorso avverso le determinazioni dell'origine e le decisioni anticipate emanate dalla propria autorità doganale che vengono riconosciuti agli importatori nel suo territorio, a qualsiasi persona che:

a)

sia destinataria di una determinazione dell'origine in applicazione del presente protocollo; o

b)

sia destinataria di una decisione anticipata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

2.   A norma degli articoli 27.3 (Procedimenti amministrativi) e 27.4 (Riesame e ricorso), ogni parte provvede affinché i diritti di riesame e ricorso di cui al paragrafo 1 comprendano l'accesso ad almeno due livelli di ricorso o riesame di cui almeno un livello giudiziario o quasi giudiziario.

Articolo 31

Sanzioni

Ciascuna parte mantiene in vigore misure che impongono sanzioni penali, civili o amministrative in caso di violazione delle proprie disposizioni legislative relative al presente protocollo.

Articolo 32

Riservatezza

1.   Il presente protocollo non impone alle parti di fornire o consentire l'accesso a informazioni commerciali o relative a una persona fisica identificata o identificabile la cui divulgazione ostacolerebbe l'applicazione della legge o contravverrebbe alla normativa della parte in questione in materia di protezione delle informazioni commerciali, dei dati personali e della vita privata.

2.   Ciascuna parte rispetta, conformemente alla propria legislazione, la riservatezza delle informazioni raccolte a norma del presente protocollo e le protegge da divulgazioni che potrebbero pregiudicare la posizione competitiva della persona che fornisce le informazioni. Se la parte che riceve od ottiene le informazioni è tenuta a divulgarle in base alla normativa nazionale, tale parte lo notifica alla persona o alla parte che ha fornito le informazioni in questione.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente protocollo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell'amministrazione e dell'applicazione della determinazione dell'origine e delle questioni doganali, se non con l'autorizzazione della persona o della parte che ha fornito le informazioni riservate.

4.   In deroga al paragrafo 3, una parte può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente protocollo siano utilizzate nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari istituiti per mancata osservanza delle disposizioni legislative in materia doganale che danno attuazione al presente protocollo. In tal caso, ne dà previa notifica alla persona o alla parte che ha fornito le informazioni.

5.   Le parti scambiano informazioni riguardanti le proprie normative in materia di protezione dei dati al fine di facilitare l'attuazione e l'applicazione del paragrafo 2.

Articolo 33

Decisioni anticipate relative all'origine

1.   Ciascuna parte, tramite la rispettiva autorità doganale, provvede alla tempestiva emanazione di decisioni anticipate scritte conformemente alla propria legislazione, prima dell'importazione di un prodotto nel proprio territorio, riguardanti la determinazione del carattere originario di un prodotto a norma del presente protocollo.

2.   Ciascuna parte adotta o mantiene procedure per l'emanazione di decisioni anticipate, compresa una descrizione dettagliata delle informazioni ragionevolmente necessarie per trattare una richiesta di decisione.

3.   Ciascuna parte dispone che la propria autorità doganale:

a)

possa, in qualsiasi momento nel corso di una valutazione di una richiesta di decisione anticipata, richiedere informazioni supplementari alla persona che ha richiesto la decisione;

b)

emani la decisione entro 120 giorni dalla data in cui ha ottenuto tutte le informazioni necessarie dalla persona che ha richiesto la decisione anticipata; e

c)

fornisca, alla persona che richiede la decisione anticipata, una spiegazione circostanziata dei motivi della decisione.

4.   Quando una richiesta di decisione anticipata riguarda una questione inerente a:

a)

una verifica dell'origine;

b)

un riesame dell'autorità doganale o un ricorso dinanzi all'autorità doganale; o

c)

un riesame giudiziario o quasi giudiziario nel territorio dell'autorità doganale,

l'autorità doganale, conformemente alla propria normativa, può declinare la richiesta o differire l'emanazione della decisione.

5.   Fatto salvo il paragrafo 7, ciascuna parte applica una decisione anticipata alle importazioni nel proprio territorio del prodotto per cui era stata richiesta la decisione dalla data della sua emanazione o da una data successiva eventualmente specificata nella decisione.

6.   Ciascuna parte assicura, a qualsiasi persona richieda una decisione anticipata, lo stesso trattamento assicurato a qualsiasi altra persona nei confronti della quale abbia emanato una decisione anticipata, a condizione che i fatti e le circostanze siano identici sotto tutti gli aspetti rilevanti.

7.   La parte che emana una decisione anticipata può modificare o revocare una decisione anticipata:

a)

se la decisione è basata su un errore di fatto;

b)

se vi è un cambiamento delle circostanze o dei dati di fatto su cui è basata la decisione;

c)

per conformarsi a una modifica del capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) o al presente protocollo; o

d)

per conformarsi a una decisione giudiziaria o a una modifica della propria legislazione.

8.   Ciascuna parte dispone che una modifica o revoca di una decisione anticipata abbia effetto a decorrere dalla data in cui la modifica o revoca è stata disposta, o da una data successiva eventualmente specificata nella decisione, e non sia applicata alle importazioni di un prodotto precedenti tale data, a meno che la persona destinataria della decisione anticipata abbia agito in maniera non conforme ai suoi termini e alle sue condizioni.

9.   In deroga al paragrafo 8, la parte che emana la decisione anticipata può, conformemente alla propria legislazione, differire la data di efficacia di una modifica o revoca di non oltre sei mesi.

10.   Fatto salvo il paragrafo 7, ciascuna parte provvede affinché una decisione anticipata continui ad avere effetto e sia rispettata.

Articolo 34

Comitato

Il comitato misto di cooperazione doganale («CMCD»), autorizzato ad agire in seno al comitato misto CETA come comitato specializzato a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), può riesaminare il presente protocollo e raccomandare modifiche delle sue disposizioni al comitato misto CETA. Il CMCD si adopera per decidere in merito a:

a)

l'amministrazione uniforme delle regole di origine, comprese la classificazione tariffaria e le questioni di valutazione inerenti al presente protocollo;

b)

le questioni di natura tecnica, interpretativa o amministrativa inerenti al presente protocollo; o

c)

le priorità in relazione alle verifiche dell'origine e ad altre questioni derivanti dalle verifiche dell'origine.


(1)  Operazioni di conservazione quali la refrigerazione, il congelamento o la ventilazione sono considerate insufficienti ai sensi della lettera a), mentre operazioni quali la conservazione sottaceto o in salamoia, l'essiccazione o l'affumicatura, intese a impartire a un prodotto caratteristiche particolari o diverse, non sono considerate insufficienti.

ALLEGATO 1

TOLLERANZA PER I PRODOTTI TESSILI E DI ABBIGLIAMENTO

1.

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

 

per fibre naturali si intendono le fibre non filate diverse da quelle artificiali o sintetiche. Tale espressione comprende i cascami e, salvo diversa indicazione, le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le fibre naturali comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci da 50.02 a 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

 

per pasta tessile, sostanze chimiche e materiali per la fabbricazione della carta si intendono i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre o filati sintetici o artificiali oppure fibre o filati di carta; e

 

per fibre sintetiche o artificiali in fiocco si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07.

2.

Si precisa che, i materiali non originari dei capitoli da 1 a 49 o da 64 a 97, compresi i materiali contenenti prodotti tessili, possono non essere tenuti in considerazione al fine di determinare se tutti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 siano conformi alla regola di origine applicabile di cui all'allegato 5.

3.

Fatto salvo il paragrafo 7, se i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 non soddisfano le condizioni di cui all'allegato 5, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:

a)

il prodotto sia fabbricato impiegando due o più materiali tessili di base di cui alla tabella 1;

b)

il peso netto dei materiali tessili di base non originari di cui alla tabella 1 non superi il 10 % del peso netto del prodotto; e

c)

il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.

4.

Fatto salvo il paragrafo 7, nel caso di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 fabbricato impiegando uno o più materiali tessili di base di cui alla tabella 1 e filati non originari di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:

a)

il peso dei filati non originari di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere non superi il 20 % del peso del prodotto; e

b)

il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.

5.

Fatto salvo il paragrafo 7, nel caso di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 fabbricato impiegando uno o più materiali tessili di base di cui alla tabella 1 e nastro non originario consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:

a)

il peso del nastro non originario consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica non superi il 30 % del peso del prodotto; e

b)

il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.

6.

Fatto salvo il paragrafo 7, se i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto dei capitoli da 61 a 63 non soddisfano le condizioni di cui all'allegato 5, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:

a)

i materiali non originari siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

b)

il valore dei materiali non originari non superi l'8 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; e

c)

il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.

Il presente paragrafo non si applica ai materiali non originari impiegati nella fabbricazione di fodere o controfodere di un prodotto dei capitoli da 61 a 63.

7.

La tolleranza di cui ai paragrafi da 2 a 6 non si applica ai materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto se tali materiali sono soggetti a una regola di origine che comprende una percentuale per il loro valore o peso massimo.

Tabella 1 — Materiali tessili di base

1.

seta

2.

lana

3.

peli grossolani

4.

peli fini

5.

crini

6.

cotone

7.

carta e materiali per la fabbricazione della carta

8.

lino

9.

canapa

10.

iuta e altre fibre tessili liberiane

11.

sisal e altre fibre tessili del genere Agave

12.

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali

13.

filamenti sintetici

14.

filamenti artificiali

15.

filamenti conduttori elettrici

16.

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene

17.

fibre sintetiche in fiocco di poliestere

18.

fibre sintetiche in fiocco di poliammide

19.

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile

20.

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide

21.

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene

22.

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene)

23.

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile)

24.

altre fibre sintetiche in fiocco

25.

fibre artificiali in fiocco di viscosa

26.

altre fibre artificiali in fiocco

27.

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti

28.

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti

29.

un materiale della voce 56.05 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica

30.

qualsiasi altro materiale della voce 56.05

ALLEGATO 2

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ALLEGATO 3

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ALLEGATO 4

QUESTIONI APPLICABILI A CEUTA E MELILLA

1.

Ai fini del presente protocollo, nel caso dell'Unione europea il termine «parte» non comprende Ceuta e Melilla.

2.

I prodotti originari del Canada importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso regime doganale, compreso il trattamento tariffario preferenziale, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Canada applica alle importazioni di prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale, compreso il trattamento tariffario preferenziale, applicato ai prodotti importati dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.

3.

Per determinare l'origine dei prodotti esportati dal Canada a Ceuta e Melilla si applicano le regole di origine applicabili al Canada in conformità del presente protocollo. Per determinare l'origine dei prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Canada si applicano le regole di origine applicabili all'Unione europea in conformità del presente protocollo.

4.

Le disposizioni del presente protocollo relative al rilascio, all'uso e alla verifica a posteriori dell'origine si applicano ai prodotti esportati dal Canada a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Canada.

5.

Le disposizioni sul cumulo dell'origine del presente protocollo si applicano all'importazione e all'esportazione di prodotti tra l'Unione europea, il Canada e Ceuta e Melilla.

6.

Per le finalità indicate nei paragrafi 2, 3, 4 e 5, Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

7.

Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.

ALLEGATO 5

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Note introduttive all'allegato 5

1.

Il presente allegato definisce le condizioni necessarie affinché un prodotto sia considerato originario ai sensi dell'articolo 5 (Fabbricazione sufficiente).

2.

Si applicano le seguenti definizioni:

 

per capitolo si intende un capitolo del sistema armonizzato;

 

per voce si intende un numero a quattro cifre, o le prime quattro cifre di un numero, utilizzato nel sistema armonizzato;

 

per sezione si intende una sezione del sistema armonizzato;

 

per sottovoce si intende un numero a sei cifre, o le prime sei cifre di un numero, utilizzato nel sistema armonizzato; e

 

per disposizione tariffaria si intende un capitolo, una voce o una sottovoce del sistema armonizzato.

3.

La regola di origine specifica per prodotto o l'insieme delle regole di origine applicabili a un prodotto classificato in una particolare voce o sottovoce o in un particolare gruppo di voci o sottovoci sono specificati immediatamente accanto alla voce, alla sottovoce o al gruppo di voci o sottovoci corrispondente.

4.

Salvo diversa indicazione, un requisito di modifica della classificazione tariffaria o qualsiasi altra condizione specificata in una regola di origine specifica per prodotto si applica soltanto ai materiali non originari.

5.

Le note alle sezioni, ai capitoli, alle voci o alle sottovoci, se del caso, sono reperibili all'inizio di ogni sezione, capitolo, voce o sottovoce. Tali note devono essere lette unitamente alle regole di origine specifiche per prodotto della sezione, del capitolo, della voce o della sottovoce corrispondente e possono imporre ulteriori condizioni o fornire un'alternativa alle regole di origine specifiche per prodotto.

6.

Salvo diversa indicazione, il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso dei relativi imballaggi, come indicato nelle definizioni di «peso netto del materiale non originario» e «peso netto del prodotto» di cui all'articolo 1 (Definizioni) del presente protocollo.

7.

Un riferimento allo zucchero non originario in una regola di origine specifica per prodotto si intende fatto al materiale non originario di cui all'articolo 16 (Zucchero) del presente protocollo.

8.

Se una regola di origine specifica per prodotto richiede:

a)

un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, voce o sottovoce, o un passaggio a un prodotto x  (1) a partire da qualunque altro capitolo, voce o sottovoce, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto solo il materiale non originario classificato in un capitolo, in una voce o in una sottovoce diversi da quelli del prodotto;

b)

un passaggio a partire dalla stessa voce o sottovoce, o a partire da una qualunque di queste voci o sottovoci, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto il materiale non originario classificato nella voce o sottovoce, nonché il materiale non originario classificato in un capitolo, in una voce o in una sottovoce diversi da quelli del prodotto;

c)

un passaggio a partire da qualunque voce o sottovoce al di fuori di un gruppo, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto solo il materiale non originario classificato al di fuori del gruppo di voci o sottovoci;

d)

che il prodotto sia interamente ottenuto, il prodotto deve essere interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti). Se una spedizione consiste di un certo numero di prodotti identici classificati nella tariffa doganale x, ogni prodotto è considerato separatamente;

e)

che nella fabbricazione tutto il materiale della tariffa doganale x impiegato sia interamente ottenuto, tutto il materiale della tariffa doganale x impiegato nella fabbricazione del prodotto deve essere interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti);

f)

un passaggio a partire dalla tariffa doganale x, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, voce o sottovoce, il valore di qualunque materiale non originario oggetto della modifica della classificazione tariffaria specificata nella frase introdotta dai termini «anche unito» non è considerato nel calcolo del valore dei materiali non originari. Se due o più regole di origine specifiche per prodotto sono applicabili a una voce, a una sottovoce o a un gruppo di voci o sottovoci, la modifica della classificazione tariffaria specificata in detta frase riflette la modifica specificata nella prima regola di origine;

g)

che il valore dei materiali non originari della tariffa doganale x non superi l'x % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, nel calcolo del valore dei materiali non originari si considera solo il valore del materiale non originario specificato in detta regola di origine. La percentuale relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza);

h)

che il valore dei materiali non originari classificati nella stessa tariffa doganale del prodotto finale non superi l'x % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto materiale non originario classificato in una tariffa doganale diversa da quella del prodotto. Solo il valore dei materiali non originari classificati nella stessa tariffa doganale del prodotto finale è preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari. La percentuale relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza);

i)

che il valore di tutti i materiali non originari non superi l'x % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, nel calcolo del valore dei materiali non originari si considera il valore di tutti i materiali non originari. La percentuale relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza); e

j)

che il peso netto del materiale non originario della tariffa doganale x impiegato nella fabbricazione non superi l'x % del peso netto del prodotto, i materiali non originari specificati possono essere impiegati nella fabbricazione del prodotto a condizione che non superino la percentuale specificata del peso netto del prodotto conformemente alla definizione di «peso netto del prodotto» di cui all'articolo 1. La percentuale relativa al peso massimo del materiale non originario di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza).

9.

La regola di origine specifica per prodotto rappresenta la quantità minima di fabbricazione del materiale non originario necessaria perché il prodotto risultante possa essere considerato originario. Anche una quantità di fabbricazione superiore rispetto a quella richiesta dalla regola di origine specifica per prodotto conferisce il carattere originario al prodotto.

10.

Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non può essere impiegato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non può superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano al materiale non originario classificato altrove nel sistema armonizzato.

11.

In conformità dell'articolo 5 (Fabbricazione sufficiente), quando un materiale acquisisce il carattere originario nel territorio di una parte e detto materiale è ulteriormente impiegato nella fabbricazione di un prodotto di cui viene determinata l'origine, non si terrà in alcuna considerazione il materiale non originario impiegato nella fabbricazione di detto materiale. Ciò si applica anche se il materiale ha acquisito il carattere originario all'interno dello stesso stabilimento in cui è fabbricato il prodotto.

12.

Le regole di origine specifiche per prodotto di cui al presente allegato si applicano anche ai prodotti usati.

Classificazione nel sistema armonizzato

Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5

Sezione I

Animali vivi e prodotti del regno animale

Capitolo 1

Animali vivi

01.01 -01.06

Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti.

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

02.01 -02.10

Fabbricazione in cui tutto il materiale dei capitoli 1 o 2 impiegato è interamente ottenuto.

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

Nota:

I prodotti dell'acquacoltura del capitolo 3 saranno considerati originari di una parte solo se sono allevati nel territorio di detta parte a partire da materiale da riproduzione non originario od originario quale uova, avannotti, novellame e larve.

03.01 -03.08

Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 3 impiegato è interamente ottenuto.

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

04.01

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluse le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché tutto il materiale del capitolo 4 impiegato sia interamente ottenuto.

0402.10

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluse le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché:

a)

tutto il materiale del capitolo 4 impiegato sia interamente ottenuto; e

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.

0402.21 -0402.99

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluse le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché:

a)

tutto il materiale del capitolo 4 impiegato sia interamente ottenuto; e

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

04.03 -04.06

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluse le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché:

a)

tutto il materiale del capitolo 4 impiegato sia interamente ottenuto; e

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

04.07 -04.10

Fabbricazione in cui:

a)

tutto il materiale del capitolo 4 impiegato è interamente ottenuto; e

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato non supera il 20 % del peso netto del prodotto.

Capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

0501.00 -0511.99

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

Sezione II

Prodotti del regno vegetale

 

Nota:

I prodotti agricoli e orticoli coltivati nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di detta parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

06.01 -06.04

Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 6 impiegato è interamente ottenuto.

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

07.01 -07.09

Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.

0710.10 -0710.80

Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.

0710.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché:

a)

il peso netto di asparagi, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli, cetrioli, cetriolini, cipolle, fagioli, funghi, granturco dolce, patate, peperoni, piselli, pomodori e zucchine non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto degli ortaggi e dei legumi non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto.

07.11

Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.

0712.20 -0712.39

Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.

0712.90

Un passaggio a miscele di ortaggi o legumi secchi a partire da singoli ortaggi o legumi secchi di questa o di qualunque altra sottovoce, purché:

a)

il peso netto di carciofi, carote, cavoli, cetrioli, cetriolini, funghi, granturco dolce, navoni, patate, peperoni, pomodori e zucchine non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto degli ortaggi e dei legumi non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto;

o

per qualunque altro prodotto della sottovoce 0712.90 , tutto il materiale del capitolo 7 impiegato nella fabbricazione sia interamente ottenuto.

07.13 -07.14

Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.

Capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibile; scorze di agrumi o di meloni

08.01 -08.10

Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto.

08.11

Fabbricazione in cui:

a)

tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto; e

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato non supera il 40 % del peso netto del prodotto.

08.12

Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto.

0813.10 -0813.40

Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto.

0813.50

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché:

a)

il peso netto di agrumi, albicocche, banane, castagne, ciliegie, fichi, mandorle, mele, nocciole, noci comuni, pere, pesche, pesche noci, prugne e uve non originari del capitolo 8 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;

b)

il peso netto di frutta e frutta a guscio non originaria diversa da agrumi, albicocche, banane, carambole, castagne, ciliegie, fichi, frutta del jack, frutta di acagiù, frutti della passione, guaiave, litchi, mandorle, manghi, mangostani, mele, nocciole, noci comuni, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di cocco, noci macadamia, papaie, pere, pesche, pesche noci, pistacchi, pitahaya, prugne, tamarindi e uve del capitolo 8 impiegata nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto; e

c)

il peso netto della frutta e della frutta a guscio non originaria del capitolo 8 impiegata nella fabbricazione non superi l'80 % del peso netto del prodotto.

08.14

Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto.

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

0901.11 -0901.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

0902.10 -0910.99

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

Capitolo 10

Cereali

10.01 -10.08

Tutti i cereali del capitolo 10 sono interamente ottenuti.

Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

11.01 -11.09

Fabbricazione in cui tutto il materiale della voce 07.01 , della sottovoce 0710.10 , dei capitoli 10 o 11, o delle voci 23.02 o 23.03 impiegato è interamente ottenuto.

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

12.01 -12.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

12.08

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.

12.09 -12.14

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 13

Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

1301.20 -1301.90

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

1302.11 -1302.39

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

1401.10 -1404.90

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

Sezione III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15.01 -15.04

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

15.05

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

15.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

15.07 -15.08

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.

15.09 -15.10

Fabbricazione in cui tutti gli oli d'oliva delle voci 15.09 o 15.10 impiegati sono interamente ottenuti.

15.11 -15.15

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.

1516.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

1516.20

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.

15.17

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 15.07 a 15.15 , la sottovoce 1516.20 e la voce 15.18.

 

Nota:

Ai fini della regola di origine per la voce 15.18 riguardante il contenuto di impurità insolubili, detto contenuto va misurato utilizzando il metodo Ca 3a-46 dell'American Oil Chemists' Society.

15.18

Un passaggio a singoli grassi e oli vegetali o loro frazioni a partire da qualunque altro capitolo;

o

un passaggio a miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni contenenti lo 0,15 % o meno del peso netto di impurità insolubili a partire da questa o da qualunque altra voce, purché la fabbricazione riduca il contenuto di impurità insolubili;

o

un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 15.18 a partire da qualunque altra voce.

15.20

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

15.21 -15.22

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

16.01 -16.02

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluso il capitolo 2.

16.03

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, esclusi i capitoli 2 e 3.

16.04 -16.05

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluso il capitolo 3.

Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

17.01

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

17.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 1701.91 e 1701.99 , purché il peso netto del materiale non originario delle voci da 11.01 a 11.08 , delle sottovoci 1701.11 o 1701.12 o della voce 17.03 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

17.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

17.04

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

i)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; o

ii)

il valore dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

18.01 -18.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

1803.10 -1803.20

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

18.04 -18.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

18.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

i)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; o

ii)

il valore dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

19.01

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto del prodotto;

c)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

d)

il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario del capitolo 4 impiegati nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.

1902.11 -1902.19

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

c)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

1902.20

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto del materiale non originario dei capitoli 2, 3 o 16 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;

b)

il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;

c)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

d)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

1902.30 -1902.40

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

c)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

19.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

1904.10 -1904.20

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto del prodotto;

c)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

d)

il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario del capitolo 4 impiegati nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.

1904.30

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

1904.90

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto del prodotto;

c)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

d)

il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario del capitolo 4 impiegati nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.

19.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto;

c)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

d)

il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario del capitolo 4 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto.

Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

20.01

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

20.02 -20.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.

20.04 -20.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

20.06

Un passaggio a preparazioni a base di bacche di Saskatoon, ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi o more-lamponi a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 20.06 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2007.10 -2007.91

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2007.99

Un passaggio a confetture, gelatine, paste da spalmare o creme di frutta a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2007.99 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

 

Nota:

Ai fini delle regole di origine per preparazioni a base di bacche di Saskatoon, ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi o more-lamponi della voce 20.08 , il peso netto del prodotto può essere il peso netto di tutto il materiale impiegato nella fabbricazione del prodotto escluso il peso netto dell'acqua della voce 22.01 aggiunta durante la fabbricazione del prodotto. Il peso netto di qualunque frutta impiegata nella fabbricazione può essere il peso netto della frutta anche congelata o tagliata ma non altrimenti lavorata.

2008.11 -2008.19

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.

2008.20 -2008.50

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2008.60

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto.

2008.70

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2008.80

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto.

2008.91

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2008.93

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto.

2008.97

Un passaggio a miscugli contenenti bacche di Saskatoon, ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi o more-lamponi a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2008.97 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.

2008.99

Un passaggio a preparazioni a base di bacche di Saskatoon, lamponi, mirtilli o more-lamponi a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2008.99 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2009.11 -2009.79

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2009.81

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.

2009.89

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2009.90

Un passaggio a miscugli contenenti succo di bacche di sambuco, succo di bacche di Saskatoon, succo di mirtilli, succo di mirtilli rossi o succo di more-lamponi a partire da qualunque altra sottovoce, esclusi il succo di bacche di sambuco, il succo di bacche di Saskatoon, il succo di mirtilli, il succo di mirtilli rossi e il succo di more-lamponi non originari della voce 20.09 , purché:

a)

il peso netto del succo «single strength» non originario della voce 20.09 impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2009.90 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse

2101.11 -2101.30

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2102.10 -2102.30

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

2103.10

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2103.20

Un passaggio a salsa «ketchup» o «barbecue» a partire da qualunque altra sottovoce, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto;

b)

il peso netto del materiale non originario delle voci 04.07 , 04.08 o 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

c)

il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario delle voci 04.07 , 04.08 o 04.10 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2103.20 a partire da qualunque altra sottovoce, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2103.30

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

 

Nota:

Ai fini della regola di origine per la sottovoce 2103.90 , i condimenti composti sono preparazioni alimentari che possono essere aggiunte a un alimento per aromatizzarlo o esaltarne il sapore durante la fabbricazione o la preparazione dell'alimento prima di servirlo o dopo averlo servito.

2103.90

Un passaggio a salsa «barbecue», salse a base di frutta o condimenti composti a partire da qualunque altra sottovoce, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto;

b)

il peso netto del materiale non originario delle voci 04.07 , 04.08 o 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario delle voci 04.07 , 04.08 o 04.10 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2103.90 a partire da qualunque altra sottovoce, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2104.10 -2105.00

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

21.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

22.01

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

2202.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2202.90

Un passaggio a bevande contenenti latte a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 04.01 a 04.06 o le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2202.90 a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

b)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

22.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

22.04

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 0806.10 , 2009.61 o 2009.69 e le voci 22.07 o 22.08 .

22.05 -22.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

22.07 -22.09

Un passaggio a partire da qualunque altra voce al di fuori di questo gruppo, esclusa la voce 22.04 .

Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

23.01

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

23.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2303.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

2303.20 -2303.30

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

23.04 -23.08

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

23.09

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i capitoli 2 e 3, purché:

a)

il peso netto del materiale non originario dei capitoli 10 o 11 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;

b)

il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

c)

il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

 

Nota:

I prodotti agricoli e orticoli coltivati nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di detta parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

24.01

Fabbricazione in cui tutto il materiale della voce 24.01 impiegato è interamente ottenuto.

2402.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2402.20

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la sottovoce 2403.10 , purché il peso netto del materiale della voce 24.01 interamente ottenuto sia almeno il 10 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2402.90

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto.

24.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto.

Sezione V

Prodotti minerali

Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

25.01 -25.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

2504.10 -2504.90

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

25.05 -25.14

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

2515.11 -2516.90

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

25.17

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

2518.10 -2520.20

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

25.21 -25.23

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

2524.10 -2525.30

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

25.26 -25.29

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

2530.10 -2530.90

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

26.01 -26.21

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

27.01 -27.09

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre voci.

27.10

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce, escluso il biodiesel della sottovoce 3824.90 o della voce 38.26 .

27.11 -27.16

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre voci.

Sezione VI

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

 

Nota 1:

Un prodotto di questo capitolo è un prodotto originario se è il risultato di:

a)

una modifica della classificazione tariffaria applicabile specificata nelle regole di origine di questo capitolo;

b)

una reazione chimica quale descritta nella seguente nota 2; o

c)

una depurazione quale descritta nella seguente nota 3.

 

Nota 2: Reazione chimica e modifica del numero CAS

Un prodotto di questo capitolo è considerato originario se è il risultato di una reazione chimica e detta reazione chimica determina una variazione del numero CAS (Chemical Abstract Service).

Ai fini di questo capitolo, per reazione chimica si intende un processo, compreso un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Non sono considerate reazioni chimiche ai fini della determinazione del carattere originario di un prodotto:

a)

la dissoluzione in acqua o in altro solvente;

b)

l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o

c)

l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.

 

Nota 3: Depurazione

Un prodotto di questo capitolo che è sottoposto a depurazione è considerato originario purché la depurazione abbia luogo nel territorio di una o entrambe le parti e provochi l'eliminazione di almeno l'80 % delle impurità.

 

Nota 4: Divieto di separazione

Un prodotto che è oggetto di una modifica della classificazione tariffaria applicabile nel territorio di una o entrambe le parti come risultato della separazione di uno o più materiali da un miscuglio artificiale non è considerato originario a meno che il materiale isolato non abbia subito una reazione chimica nel territorio di una o entrambe le parti.

2801.10 -2853.00

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 29

Prodotti chimici organici

 

Nota 1:

Un prodotto di questo capitolo è un prodotto originario se è il risultato di:

a)

una modifica della classificazione tariffaria applicabile specificata nelle regole di origine di questo capitolo;

b)

una reazione chimica quale descritta nella seguente nota 2; o

c)

una depurazione quale descritta nella seguente nota 3.

 

Nota 2: Reazione chimica e modifica del numero CAS

Un prodotto di questo capitolo è considerato originario se è il risultato di una reazione chimica e detta reazione chimica determina una variazione del numero CAS (Chemical Abstract Service).

Ai fini di questo capitolo, per «reazione chimica» si intende un processo, compreso un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Non sono considerate reazioni chimiche ai fini della determinazione del carattere originario di un prodotto:

a)

la dissoluzione in acqua o in altro solvente;

b)

l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o

c)

l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.

 

Nota 3: Depurazione

Un prodotto di questo capitolo che è sottoposto a depurazione è considerato originario purché la depurazione abbia luogo nel territorio di una o entrambe le parti e provochi l'eliminazione di almeno l'80 % delle impurità.

 

Nota 4: Divieto di separazione

Un prodotto che è oggetto di una modifica della classificazione tariffaria applicabile nel territorio di una o entrambe le parti come risultato della separazione di uno o più materiali da un miscuglio artificiale non è considerato originario a meno che il materiale isolato non abbia subito una reazione chimica nel territorio di una o entrambe le parti.

2901.10 -2942.00

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici

3001.20 -3005.90

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

3006.10 -3006.60

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

3006.70 -3006.92

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Capitolo 31

Concimi

31.01

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

31.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3103.10 -3104.90

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

31.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

3201.10 -3210.00

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

32.11 -32.12

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3213.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3213.90

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

32.14 -32.15

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche

3301.12 -3301.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3302.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso del materiale non originario delle voci 17.01 o 17.02 non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

3302.90

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

33.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

33.04 -33.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

3401.11 -3401.20

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3401.30

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la sottovoce 3402.90 ; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce esclusa la sottovoce 3402.90 , purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3402.11 -3402.19

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3402.20

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, esclusa la sottovoce 3402.90 .

3402.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o

un passaggio a partire da questa sottovoce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari di questa sottovoce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3403.11 -3405.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

34.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

34.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché:

a)

almeno uno dei componenti dell'assortimento sia originario; e

b)

il valore dei componenti non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

35.01 -35.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i capitoli da 2 a 4; o

un passaggio a partire dai capitoli da 2 a 4, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari dei capitoli da 2 a 4 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

35.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi il capitolo 2 tranne le pelli di suini e il capitolo 3 tranne le pelli di pesci; o

un passaggio a partire dal capitolo 2 tranne le pelli di suini o dal capitolo 3 tranne le pelli di pesci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, dalle pelli di suini del capitolo 2 o dalle pelli di pesci del capitolo 3, purché il valore dei materiali non originari del capitolo 2 diversi dalle pelli di suini o del capitolo 3 diversi dalle pelli di pesci non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

35.04

Un passaggio a sostanze proteiche a base di proteine del latte a partire da qualunque altra voce, esclusi il capitolo 4 o le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte;

un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 35.04 a partire da qualunque altra voce, escluso il materiale non originario dei capitoli da 2 a 4 o della voce 11.08; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 35.04 a partire dai capitoli da 2 a 4 o dalla voce 11.08 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari dei capitoli da 2 a 4 o della voce 11.08 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

35.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 11.08 ; o

un passaggio a partire dalla voce 11.08 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 11.08 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

35.06 -35.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

36.01 -36.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

37.01

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

37.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 37.01 .

37.03 -37.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3707.10 -3707.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

38.01 -38.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

38.03

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

38.04

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

3805.10

Un passaggio a trementina al solfato depurata a partire da qualunque altra sottovoce, o da essenza di trementina al solfato greggia come risultato di depurazione per distillazione; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 3805.10 a partire da qualunque altra sottovoce.

3805.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

3806.10 -3806.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

38.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3808.50 -3808.99

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

3809.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 ; o

un passaggio a partire dalle voci 10.06 o da 11.01 a 11.08 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso dei materiali non originari delle voci 10.06 o da 11.01 a 11.08 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

3809.91 -3809.93

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

38.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3811.11 -3811.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

38.12

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

38.13 -38.14

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

3815.11 -3815.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

38.16 -38.19

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

38.20

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 2905.31 e 2905.49 ; o

un passaggio a partire dalle sottovoci 2905.31 o 2905.49 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari delle sottovoci 2905.31 o 2905.49 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

38.21 -38.22

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3823.11 -3823.70

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

3824.10 -3824.50

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3824.60

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, escluse le voci da 11.01 a 11.08 , 17.01 , 17.02 e la sottovoce 2905.44 ; o

un passaggio a partire dalle voci da 11.01 a 11.08 , 17.01 , 17.02 o dalla sottovoce 2905.44 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il peso del materiale non originario delle voci da 11.01 a 11.08 , 17.01 , 17.02 o della sottovoce 2905.44 non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

3824.71 -3824.83

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

3824.90

Un passaggio a biodiesel a partire da qualunque altra voce, purché il biodiesel sia transesterificato nel territorio di una parte;

un passaggio a prodotti contenenti etanolo a partire da qualunque altra voce, escluso l'etanolo della voce 22.07 o della sottovoce 2208.90 ; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 3824.90 a partire da qualunque altra voce.

38.25

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

38.26

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il biodiesel sia transesterificato nel territorio di una parte.

Sezione VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

39.01 -39.15

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario classificato nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del peso netto del prodotto.

39.16 -39.26

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma

40.01 -40.11

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

4012.11 -4012.19

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

4012.20 -4012.90

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

40.13 -40.16

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

40.17

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze))

Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

41.01 -41.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

4104.11 -4104.19

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

4104.41 -4104.49

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

4105.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

4105.30

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

4106.21

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

4106.22

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

4106.31

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

4106.32

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

4106.40

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra sottovoce.

4106.91

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

4106.92

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

41.07 -41.13

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 4104.41 , 4104.49 , 4105.30 , 4106.22 , 4106.32 e 4106.92 ; o

un passaggio a partire dalle sottovoci 4104.41 , 4104.49 , 4105.30 , 4106.22 , 4106.32 o 4106.92 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché i materiali delle sottovoci 4104.41 , 4104.49 , 4105.30 , 4106.22 , 4106.32 o 4106.92 subiscano una riconciatura nel territorio di una parte.

41.14 -41.15

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze))

42.01 -42.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

43.01

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

4302.11 -4302.30

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

43.03 -43.04

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Sezione IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

44.01 -44.21

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

45.01 -45.04

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

46.01 -46.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Sezione X

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti); carta e sue applicazioni

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

47.01 -47.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

48.01 -48.09

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

4810.13 -4811.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

48.12 -48.23

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

49.01 -49.11

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Sezione XI

Materie tessili e loro manufatti

Capitolo 50

Seta

50.01 -50.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

50.03

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

50.04 -50.06

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione.

50.07

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura;

tessitura accompagnata da tintura;

tintura di filati accompagnata da tessitura; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

51.01 -51.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

51.06 -51.10

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.

51.11 -51.13

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;

tessitura accompagnata da tintura;

tintura di filati accompagnata da tessitura; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 52

Cotone

52.01 -52.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

52.04 -52.07

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.

52.08 -52.12

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura;

tintura di filati accompagnata da tessitura; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

53.01 -53.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

53.06 -53.08

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.

53.09 -53.11

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura;

tintura di filati accompagnata da tessitura; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali

54.01 -54.06

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata, se necessario, da filatura o filatura di fibre naturali.

54.07 -54.08

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura;

torsione o testurizzazione accompagnata da tessitura, a condizione che il valore dei filati non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

55.01 -55.07

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.

55.08 -55.11

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.

55.12 -55.16

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura;

tintura di filati accompagnata da tessitura; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

56.01

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.

5602.10

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto, tuttavia i filamenti di polipropilene della voce 54.02 , le fibre di polipropilene delle voci 55.03 o 55.06 , o i fasci di filamenti di polipropilene della voce 55.01 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.

5602.21 -5602.90

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto; o

unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di altro feltro ottenuto da fibre naturali.

56.03

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.

5604.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

5604.90

 

Fili di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.

altri

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.

56.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06 , da 51.06 a 51.10 , da 52.04 a 52.07 , da 53.06 a 53.08 , da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11 ;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco.

56.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06 , da 51.06 a 51.10 , da 52.04 a 52.07 , da 53.06 a 53.08 , da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11 ;

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco;

filatura accompagnata da floccaggio; o

floccaggio accompagnato da tintura.

56.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06 , da 51.06 a 51.10 , da 52.04 a 52.07 , da 53.06 a 53.08 , da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11 ;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali; o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa.

56.08

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali; o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa.

56.09

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06 , da 51.06 a 51.10 , da 52.04 a 52.07 , da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11 ;

estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali; o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa.

Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

Nota: Per i prodotti di questo capitolo è possibile usare tessuto di iuta come supporto.

57.01 -57.05

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta;

floccaggio accompagnato da tintura o stampa;

«tufting» accompagnato da tintura o stampa; o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica, tuttavia i filamenti di polipropilene della voce 54.02 , le fibre di polipropilene delle voci 55.03 o 55.06 , o i fasci di filamenti di polipropilene della voce 55.01 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

Nota: Per i prodotti della voce 58.11 , i materiali impiegati per fabbricare ovatte devono essere estrusi nel territorio di una o entrambe le parti.

58.01 -58.04

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;

tessitura accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura;

floccaggio accompagnato da tintura o stampa;

tintura di filati accompagnata da tessitura; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

58.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

58.06 -58.09

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione di tessuto;

tessitura o fabbricazione di tessuto accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura;

floccaggio accompagnato da tintura o stampa;

tintura di filati accompagnata da tessitura o fabbricazione di tessuto; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

58.10

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali impiegati non supera il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

58.11

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto;

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura, floccaggio o spalmatura;

floccaggio accompagnato da tintura o stampa;

tintura di filati accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

59.01

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura, floccaggio o spalmatura; o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa.

59.02

 

Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto.

altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto.

59.03

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

59.04

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura.

59.05

 

Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura.

altri

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto;

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

59.06

 

Stoffe a maglia

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia;

lavorazione a maglia accompagnata da tintura o spalmatura; o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia.

Altri tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto.

altri

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura; o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o formatura.

59.07

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, esclusi i tessuti delle voci 50.07 , da 51.11 a 51.13 , da 52.08 a 52.12 , 53.10 , 53.11 , 54.07 , 54.08 , da 55.12 a 55.16 , 56.02 , 56.03 , del capitolo 57, delle voci 58.03 , 58.06 , 58.08 o da 60.02 a 60.06 ;

tessitura accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura;

floccaggio accompagnato da tintura o stampa; o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

59.08

 

Reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia.

altri

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

59.09 -59.11

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro dalla voce 59.11

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto.

Tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene o a trame multiple della voce 59.11

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura o da lavorazione a maglia; o

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura, purché siano utilizzati solo uno o più dei seguenti materiali:

filati di cocco,

filati di politetrafluoroetilene,

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatiche ottenuti per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,

monofilati di politetrafluoroetilene,

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici,

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico.

altri

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto; o

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura.

Capitolo 60

Stoffe a maglia

60.01 -60.06

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia;

lavorazione a maglia accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura;

floccaggio accompagnato da tintura o stampa;

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia; o

torsione o testurizzazione accompagnata da lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

61.01 -61.17

 

Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio).

altri (prodotti lavorati a maglia nella forma voluta)

Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia; o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia.

Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

62.01

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.02

 

Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.03

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.04

 

Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.05

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.06

 

Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.07 -62.08

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.09

 

Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.10

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati; o

fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

altri

Tessitura o altro processo di fabbricazione di tessuto, accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.11

 

Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.12

Lavorazione a maglia o tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.13 -62.14

 

Ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio);

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.15

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.16

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati; o

fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

62.17

 

Ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio).

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio).

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

63.01 -63.04

 

Di feltro o di stoffe non tessute

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da un processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e da confezione (compreso il taglio).

Altri, ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Altri, non ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio).

63.05

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio); o

estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e da confezione (compreso il taglio).

63.06

 

Di stoffe non tessute

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica.

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio).

63.07

Fabbricazione in cui il valore dei materiali non originari impiegati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

63.08

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, purché il tessuto o il filato rispetti la regola di origine che sarebbe applicabile se il tessuto o filato fosse classificato autonomamente.

63.09

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

63.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Sezione XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, bastoni-sedile fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti

64.01 -64.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 64.06 .

64.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

65.01 -65.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

66.01 -66.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

67.01

Un passaggio a oggetti di piume o calugine a partire da questa o da qualunque altra voce; o

un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 67.01 a partire da qualunque altra voce.

67.02 -67.04

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Sezione XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

68.01 -68.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

68.03

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

68.04 -68.11

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

6812.80 -6812.99

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

68.13

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

6814.10 -6814.90

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

68.15

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 69

Prodotti ceramici

69.01 -69.14

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

70.01 -70.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

70.06

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

70.07 -70.08

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

7009.10

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

7009.91 -7009.92

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

70.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a oggetti di vetro sfaccettato a partire da oggetti di vetro non sfaccettato della voce 70.10 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore degli oggetti di vetro non sfaccettato non originari non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

70.11

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

70.13

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a oggetti di vetro sfaccettato a partire da oggetti di vetro non sfaccettato della voce 70.13 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore degli oggetti di vetro non sfaccettato non originari non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

70.14 -70.18

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

7019.11 -7019.40

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

7019.51

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 7019.52 a 7019.59 .

7019.52 -7019.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

70.20

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Sezione XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

71.01

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

7102.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

7102.21 -7102.39

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, esclusa la sottovoce 7102.10 .

7103.10 -7104.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

71.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

7106.10 -7106.92

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da un'altra sottovoce, purché i materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale subiscano un processo di lega o separazione elettrolitica, termica o chimica.

71.07

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

7108.11 -7108.20

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da un'altra sottovoce, purché i materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale subiscano un processo di lega o separazione elettrolitica, termica o chimica.

71.09

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

7110.11 -7110.49

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da un'altra sottovoce, purché i materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale subiscano un processo di lega o separazione elettrolitica, termica o chimica.

71.11

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

71.12 -71.15

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

71.16 -71.17

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

71.18

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

Capitolo 72

Ferro e acciaio

72.01 -72.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

72.08 -72.17

Un passaggio a partire da qualunque voce al di fuori di questo gruppo.

72.18

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

72.19 -72.23

Un passaggio a partire da qualunque voce al di fuori di questo gruppo.

72.24

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

72.25 -72.29

Un passaggio a partire da qualunque voce al di fuori di questo gruppo.

Capitolo 73

Lavori di ferro o acciaio

73.01 -73.03

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

7304.11 -7304.39

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

7304.41

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

7304.49 -7304.90

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

73.05 -73.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

7307.11 -7307.19

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

7307.21 -7307.29

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi gli abbozzi fucinati della voce 72.07 ; o

un passaggio a partire dagli abbozzi fucinati della voce 72.07 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore degli abbozzi fucinati non originari della voce 72.07 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7307.91 -7307.99

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

73.08

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la sottovoce 7301.20 ; o

un passaggio a partire dalla sottovoce 7301.20 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 7301.20 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

73.09 -73.14

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

73.15

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

73.16 -73.20

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

73.21

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

73.22 -73.23

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

73.24

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

73.25 -73.26

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

74.01 -74.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

7403.11 -7403.29

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

74.04 -74.19

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

75.01 -75.08

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio

7601.10 -7601.20

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

76.02 -76.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

76.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

76.08 -76.16

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

7801.10

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

7801.91 -7801.99

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

78.02 -78.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

79.01 -79.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

80.01 -80.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

8101.10 -8113.00

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

 

Nota: I manici di metalli comuni impiegati nella fabbricazione di un prodotto di questo capitolo non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine di detto prodotto.

82.01 -82.04

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8205.10 -8205.70

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, esclusa la sottovoce 8205.90 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce, esclusa la sottovoce 8205.90 , non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8205.90

Un passaggio a partire da qualunque altra voce;

un passaggio a incudini, fucine portatili, mole con sostegno, a mano o a pedale, a partire da questa voce, esclusi gli assortimenti della sottovoce 8205.90 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce, esclusi gli assortimenti della sottovoce 8205.90 , non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

un passaggio a un assortimento a partire da qualunque altro prodotto di questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari di questa voce non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

82.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 82.02 a 82.05 ; o

un passaggio a partire dalle voci da 82.02 a 82.05 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle voci da 82.02 a 82.05 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

8207.13

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 82.09 ; o

un passaggio a partire dalla sottovoce 8207.19 o dalla voce 82.09 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8207.19 o della voce 82.09 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8207.19 -8207.90

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

82.08 -82.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

8211.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire dalle sottovoci da 8211.91 a 8211.95 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle sottovoci da 8211.91 a 8211.93 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

8211.91 -8211.93

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire dalle sottovoci 8211.94 o 8211.95 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8211.94 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8211.94 -8211.95

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

82.12 -82.13

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

8214.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

8214.20

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a un assortimento della sottovoce 8214.20 a partire da questa sottovoce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari della sottovoce 8214.20 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

8214.90

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

8215.10 -8215.20

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire dalle sottovoci da 8215.91 a 8215.99 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle sottovoci da 8215.91 a 8215.99 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8215.91 -8215.99

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

8301.10 -8301.50

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire dalla sottovoce 8301.60 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8301.60 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8301.60 -8301.70

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

8302.10 -8302.30

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

8302.41

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8302.42 -8302.50

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

8302.60

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

83.03 -83.04

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

83.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire dalla sottovoce 8305.90 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8305.90 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

83.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

83.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

83.08

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire dalla sottovoce 8308.90 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8308.90 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

83.09 -83.10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

83.11

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Sezione XVI

Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi

Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

84.01 -84.12

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8413.11 -8413.82

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

8413.91 -8413.92

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

84.14 -84.15

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8416.10 -8417.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

84.18 -84.22

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8423.10 -8426.99

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

84.27

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 84.31 ; o

un passaggio a partire dalla voce 84.31 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 84.31 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8428.10 -8430.69

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

84.31

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8432.10 -8442.50

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

84.43

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8444.00 -8449.00

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

84.50 -84.52

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8453.10 -8454.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

84.55

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

84.56 -84.65

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 84.66 ; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci o dalla voce 84.66 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale o della voce 84.66 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

84.66

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

84.67 -84.68

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8469.00 -8472.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

84.73

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8474.10 -8479.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

84.80 -84.83

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8484.10 -8484.20

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

8484.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei componenti non originari non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

84.86

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8487.10 -8487.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

85.01 -85.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.03 ; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci o dalla voce 85.03 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale o della voce 85.03 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

85.03 -85.16

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8517.11 -8517.62

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

8517.69 -8517.70

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire dalla voce 85.17 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 85.17 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

85.18

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

85.19 -85.21

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.22 ; o

un passaggio a partire dalla voce 85.22 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella voce 85.22 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

85.22

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

85.23

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

85.25

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce, purché il valore di tutti i materiali non originari non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

85.26 -85.28

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.29 ; o

un passaggio a partire dalla voce 85.29 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 85.29 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

85.29

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8530.10 -8530.90

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

85.31

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8532.10 -8534.00

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

85.35 -85.37

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.38 ; o

un passaggio a partire dalla voce 85.38 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella voce 85.38 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

85.38 -85.48

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Sezione XVII

Materiale da trasporto

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

86.01 -86.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 86.07 ; o

un passaggio a partire dalla voce 86.07 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 86.07 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

86.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

86.08 -86.09

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

87.01

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. (2)

87.02

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. (3)

87.03

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. (4)

87.04

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. (5)

87.05

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. (6)

87.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci 84.07 , 84.08 e 87.08 ; o

un passaggio a partire da questa voce o dalle voci 84.07 , 84.08 o 87.08 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce o delle voci 84.07 , 84.08 o 87.08 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

87.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 87.08 ; o

un passaggio a partire da questa voce o dalla voce 87.08 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce o della voce 87.08 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

87.08

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

87.09

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

87.10 -87.11

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

87.12

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 87.14 ; o

un passaggio a partire dalla voce 87.14 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 87.14 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

87.13

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

87.14 -87.16

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

88.01

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

88.02 -88.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

89.01 -89.06

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo; o

un passaggio a partire da questo capitolo, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, purché il valore dei materiali non originari del capitolo 89 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

89.07 -89.08

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Sezione XVIII

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

90.01

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

90.02

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 90.01 ; o

un passaggio a partire da questa voce o dalla voce 90.01 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce o della voce 90.01 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

90.03 -90.33

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 91

Orologeria

91.01 -91.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 91.08 a 91.14 ; o

un passaggio a partire dalle voci da 91.08 a 91.14 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari delle voci da 91.08 a 91.14 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

91.08 -91.14

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

92.01 -92.08

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 92.09 ; o

un passaggio a partire dalla voce 92.09 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 92.09 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

92.09

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Sezione XIX

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

93.01 -93.04

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 93.05 ; o

un passaggio a partire dalla voce 93.05 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 93.05 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

93.05 -93.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Sezione XX

Merci e prodotti diversi

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

94.01 -94.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

95.03 -95.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9506.11 -9506.29

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9506.31

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire dalla sottovoce 9506.39 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 9506.39 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9506.32 -9506.99

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

95.07 -95.08

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Capitolo 96

Lavori diversi

9601.10 -9602.00

Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

96.03 -96.04

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

96.05

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

96.06 -96.07

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9608.10 -9608.40

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50 , non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9608.50

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire dalle sottovoci da 9608.10 a 9608.40 o da 9608.60 a 9608.99 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle sottovoci da 9608.10 a 9608.40 o da 9608.60 a 9608.99 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

9608.60 -9608.99

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50 , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50 , non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

96.09

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

96.10 -96.12

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

96.13

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

96.14

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

96.15

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

96.16 -96.18

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

96.19

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Sezione XXI

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

97.01 -97.06

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.


(1)  In queste note, per prodotto x o tariffa doganale x si intendono un prodotto o una tariffa doganale specifici, e per x % si intende una percentuale specifica.

(2)  Le parti convengono di applicare il cumulo con gli Stati Uniti conformemente alle seguenti disposizioni:

Purché tra ciascuna parte e gli Stati Uniti sia in vigore un accordo di libero scambio coerente con gli impegni assunti dalle parti nell'ambito dell'OMC e le parti raggiungano un accordo su tutte le condizioni applicabili, qualunque materiale dei capitoli 84, 85, 87 o 94 del sistema armonizzato originario degli Stati Uniti impiegato nella fabbricazione del prodotto in esame in Canada o nell'Unione europea sarà considerato originario. Fatto salvo l'esito dei negoziati di libero scambio tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, le discussioni sulle condizioni applicabili comprenderanno consultazioni intese a garantire la coerenza tra il metodo di calcolo concordato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e il metodo applicabile a norma del presente accordo per il prodotto in esame, se necessario.

La suddetta regola di origine cesserà pertanto di applicarsi un anno dopo la data di applicazione di detto cumulo e si applicherà invece la seguente regola di origine:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

L'applicazione del cumulo e della nuova regola di origine sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a titolo informativo.

(3)  Cfr. nota 3.

(4)  Questa regola di origine cesserà di applicarsi sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Si applicherà invece la seguente regola di origine:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

In deroga a quanto precede, e fatte salve eventuali condizioni applicabili concordate tra le parti, si applica la seguente regola di origine dalla data di applicazione del cumulo di cui all'allegato 5-A: Sezione D — Veicoli, nota 1:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

(5)  Cfr. nota 3.

(6)  Cfr. nota 3.

ALLEGATO 5-A

CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DELL'ALLEGATO 5

Disposizioni comuni

1.

L'allegato 5-A si applica ai prodotti identificati nelle seguenti sezioni:

a)

Sezione A: Prodotti agricoli

b)

Sezione B: Pesci e prodotti ittici

c)

Sezione C: Tessili e abbigliamento

d)

Sezione D: Veicoli

2.

Per i prodotti elencati nelle tabelle all'interno di ogni sezione, le regole di origine corrispondenti sono alternative a quelle di cui all'allegato 5 — Regole di origine specifiche per prodotto, entro i limiti del contingente annuo applicabile.

3.

La parte importatrice gestisce i contingenti di origine in base al principio «primo arrivato, primo servito» e calcola il quantitativo di prodotti entrati nell'ambito di detti contingenti di origine in base alle sue importazioni.

4.

Tutte le esportazioni nell'ambito dei contingenti di origine devono fare riferimento all'allegato 5-A. In assenza di tale riferimento le parti non imputano alcun prodotto al contingente di origine annuo.

5.

Il Canada informa l'Unione europea dell'introduzione di eventuali requisiti in termini di documenti rilasciati dal Canada per:

a)

prodotti esportati dal Canada nell'ambito del contingente di origine applicabile; o

b)

prodotti importati in Canada nell'ambito del contingente di origine applicabile.

6.

Qualora riceva una notifica a norma del paragrafo 5, lettera a), l'Unione europea consente di richiedere il trattamento tariffario preferenziale esclusivamente per i prodotti accompagnati da detti documenti in base alla regola di origine alternativa di cui all'allegato 5-A.

7.

Le parti gestiscono i contingenti tariffari sulla base dell'anno civile rendendo disponibile l'intero quantitativo contingentale il 1o gennaio di ogni anno. Per la gestione dei contingenti di origine nell'anno 1, le parti calcolano i volumi di detti contingenti di origine scontando il volume corrispondente al periodo intercorso tra il 1o gennaio e la data di entrata in vigore del presente accordo.

8.

Per quanto attiene all'Unione europea, qualsiasi quantitativo di cui al presente allegato è gestito dalla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per garantirne una gestione efficiente tenendo conto della legislazione applicabile dell'Unione europea.

9.

Le parti si consultano secondo necessità per assicurare che l'allegato 5-A sia gestito in modo efficace e cooperano alla gestione dell'allegato 5-A. Le parti si consultano per discutere eventuali modifiche dell'allegato 5-A.

10.

Le disposizioni supplementari, quali la revisione o l'aumento dei contingenti di origine, sono presentate separatamente per ciascuna sezione.

Sezione A — Prodotti agricoli

Tabella A.1

Assegnazione annua per i prodotti a elevato contenuto  (1) di zucchero esportati dal Canada nell'Unione europea  (2)

Classificazione nel sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Fabbricazione sufficiente

Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)

ex ex 1302.20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati, con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99 .

30 000

ex ex 1806.10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99 .

ex ex 1806.20

Preparazioni con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99 per la preparazione di bevande al cioccolato

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99 .

ex ex 2101.12

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè, o a base di caffè, con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99 .

ex ex 2101.20

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate, o a base di tè o di mate, con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99 .

ex ex 2106.90

Preparazioni alimentari, con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99

Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99 .

Disposizioni di revisione e aumento relative alla tabella A.1

1.

Le parti rivedono il livello del contingente di origine della tabella A.1 alla fine di ogni quinquennio per i primi tre quinquenni consecutivi successivi all'entrata in vigore del presente accordo.

2.

Alla fine di ogni quinquennio per i primi tre quinquenni consecutivi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il volume del contingente di origine della tabella A.1 sarà aumentato del 20 % rispetto al volume stabilito nel quinquennio precedente, purché:

a)

in un qualsiasi anno del primo quinquennio il tasso di utilizzo sia almeno del 60 %;

b)

in un qualsiasi anno del secondo quinquennio il tasso di utilizzo sia almeno del 70 %; e

c)

in un qualsiasi anno del terzo quinquennio il tasso di utilizzo sia almeno dell'80 %.

3.

Qualunque aumento del volume del contingente di origine sarà attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo.

4.

Detta revisione sarà condotta dal comitato per l'agricoltura. Al termine della revisione, se del caso, le parti notificano l'una all'altra per iscritto l'aumento del contingente di origine a norma del paragrafo 2 e la data in cui tale aumento si applica a norma del paragrafo 3. Le parti assicurano che l'aumento del contingente di origine e la data della sua applicazione siano resi pubblici.

Tabella A.2

Assegnazione annua per i prodotti a base di zuccheri e le preparazioni a base di cioccolato esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Fabbricazione sufficiente

Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)

17.04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

10 000

1806.31

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, ripiene

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il passaggio non sia determinato esclusivamente dall'imballaggio.

1806.32

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, non ripiene

1806.90

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle delle sottovoci da 1806.10 a 1806.32

Disposizioni di revisione e aumento relative alla tabella A.2

1.

Le parti rivedono il contingente di origine della tabella A.2 alla fine di ogni quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente accordo, purché in un qualsiasi anno del quinquennio precedente il tasso di utilizzo del contingente di origine sia almeno del 60 %.

2.

La revisione sarà condotta al fine di aumentare il volume sulla base dell'esame di tutti i fattori pertinenti, in particolare il tasso di utilizzo, l'aumento delle esportazioni canadesi nel mondo, l'aumento delle importazioni totali dell'Unione europea e qualunque altra tendenza significativa riguardante gli scambi dei prodotti cui si applica il contingente di origine.

3.

Il tasso di aumento del contingente di origine sarà stabilito per il quinquennio successivo, e non sarà superiore al 10 % del volume stabilito nel quinquennio precedente.

4.

La revisione sarà condotta dal comitato per l'agricoltura. Qualunque raccomandazione del comitato per l'agricoltura in merito all'aumento del volume del contingente di origine è sottoposta al comitato misto CETA per la decisione in conformità dell'articolo 30.2, paragrafo 2.

Tabella A.3

Assegnazione annua per i prodotti trasformati esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Fabbricazione sufficiente

Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)

19.01

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

35 000

ex ex 1902.11

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova e riso

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

ex ex 1902.19

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, altre, contenenti riso

ex ex 1902.20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti riso

ex ex 1902.30

Altre paste alimentari, contenenti riso

1904.10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»)

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso dei materiali non originari di questa voce non superi il 30 % o del peso netto del prodotto o del peso netto di tutto il materiale impiegato nella fabbricazione.

1904.20

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

1904.90

Preparazioni alimentari diverse da quelle delle sottovoci da 1904.10 a 1904.30

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

19.05

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

2009.81

Succhi di mirtillo rosso

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

ex ex 2009.89

Succhi di mirtillo

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

2103.90

Altre preparazioni per salse e salse preparate; altri condimenti composti

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

ex ex 2106.10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, senza aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99 o contenenti meno del 65 % del peso netto di zuccheri aggiunti delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o

un passaggio a partire da questa sottovoce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il peso netto del materiale non originario di detta sottovoce non superi il 30 % o del peso netto del prodotto o del peso netto di tutto il materiale impiegato nella fabbricazione.

ex ex 2106.90

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, senza aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99 o contenenti meno del 65 % del peso netto di zuccheri aggiunti delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99

Disposizioni di revisione e aumento relative alla tabella A.3

1.

Le parti rivedono il contingente di origine della tabella A.3 alla fine di ogni quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente accordo, purché in un qualsiasi anno del quinquennio precedente il tasso di utilizzo del contingente di origine sia almeno del 60 %.

2.

La revisione sarà condotta al fine di aumentare il volume sulla base dell'esame di tutti i fattori pertinenti, in particolare il tasso di utilizzo, l'aumento delle esportazioni canadesi nel mondo, l'aumento delle importazioni totali dell'Unione europea e qualunque altra tendenza significativa riguardante gli scambi dei prodotti cui si applica il contingente di origine.

3.

Il tasso di aumento del contingente di origine sarà stabilito per il quinquennio successivo, e non sarà superiore al 10 % del volume stabilito nel quinquennio precedente.

4.

La revisione sarà condotta dal comitato per l'agricoltura. Qualunque raccomandazione del comitato per l'agricoltura in merito all'aumento del volume del contingente di origine è sottoposta al comitato misto CETA per la decisione in conformità dell'articolo 30.2, paragrafo 2.

Tabella A.4

Assegnazione annua per gli alimenti per cani o gatti esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Fabbricazione sufficiente

Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)

2309.10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

Un passaggio a partire dalla sottovoce 2309.90 o da qualunque altra voce, esclusi gli alimenti per cani o gatti della sottovoce 2309.90.

60 000

ex ex 2309.90

Alimenti per cani o gatti, non condizionati per la vendita al minuto

Un passaggio a partire da questa sottovoce o da qualunque altra voce, esclusi gli alimenti per cani o gatti di questa sottovoce.

Disposizioni di revisione e aumento relative alla tabella A.4

1.

Le parti rivedono il contingente di origine della tabella A.4 alla fine di ogni quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente accordo, purché in un qualsiasi anno del quinquennio precedente il tasso di utilizzo del contingente di origine sia almeno del 60 %.

2.

La revisione sarà condotta al fine di aumentare il volume sulla base dell'esame di tutti i fattori pertinenti, in particolare il tasso di utilizzo, l'aumento delle esportazioni canadesi nel mondo, l'aumento delle importazioni totali dell'Unione europea e qualunque altra tendenza significativa riguardante gli scambi dei prodotti cui si applica il contingente di origine.

3.

Il tasso di aumento del contingente di origine sarà stabilito per il quinquennio successivo, e non sarà superiore al 10 % del volume stabilito nel quinquennio precedente.

4.

La revisione sarà condotta dal comitato per l'agricoltura. Qualunque raccomandazione del comitato per l'agricoltura in merito all'aumento del volume del contingente di origine è sottoposta al comitato misto CETA per la decisione in conformità dell'articolo 30.2, paragrafo 2.

Sezione B — Pesci e prodotti ittici

Tabella B.1

Assegnazione annua per i pesci e i prodotti ittici esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)

Fabbricazione sufficiente

ex ex 0304.83

Filetti di ippoglossi congelati, diversi da Reinhardtius hippoglossoides

10

Un passaggio a partire da qualunque altra voce (3).

ex ex 0306.12

Astici cotti e congelati

2 000

Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

1604.11

Preparazioni e conserve di salmone

3 000

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.

1604.12

Preparazioni e conserve di aringhe

50

ex ex 1604.13

Preparazioni e conserve di sardine, alacci e spratti, esclusa Sardina pilchardus

200

ex ex 1605.10

Granchi, preparati o conservati, diversi da Cancer pagurus

44

1605.21 -1605.29

Gamberetti, preparati o conservati

5 000

1605.30

Astici, preparati o conservati

240

Disposizioni di aumento relative alla tabella B.1

1.

Per ciascuno dei prodotti elencati nella tabella B.1, se più dell'80 % del contingente di origine assegnato a un prodotto è utilizzato nel corso di un anno civile, l'assegnazione sarà aumentata per il successivo anno civile. L'aumento sarà pari al 10 % del contingente di origine assegnato al prodotto nell'anno civile precedente. La disposizione di aumento si applicherà per la prima volta al termine del primo anno civile completo successivo all'entrata in vigore del presente accordo e per quattro anni consecutivi in totale.

2.

Qualunque aumento del volume del contingente di origine sarà attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo. La parte importatrice notifica alla parte esportatrice per iscritto l'eventuale soddisfacimento della condizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, l'aumento del contingente di origine e la data della sua applicazione. Le parti assicurano che il contingente di origine aumentato e la data della sua applicazione siano resi pubblici.

Disposizioni di revisione relative alla tabella B.1

Dopo il completamento del terzo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le parti avviano, su richiesta di una di esse, una discussione in merito a eventuali revisioni di questa sezione.

Sezione C — Tessili e abbigliamento

Tabella C.1

Assegnazione annua per i prodotti tessili esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in chilogrammi, peso netto, salvo altrimenti specificato)

Fabbricazione sufficiente

5107.20

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

192 000

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

5205.12

Filati di cotone, non nominati né compresi altrove, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm

1 176 000

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

5208.59

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, non ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

60 000  m2

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

5209.59

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, non ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso superiore a 200 g/m2

79 000  m2

54.02

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex

4 002 000

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

5404.19

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, non nominati né compresi altrove

21 000

54.07

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.04

4 838 000  m2

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

stampa o tintura, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non originari non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

5505.10

Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)

1 025 000

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

5513.11

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, greggi o imbianchiti, ad armatura a tela, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2

6 259 000  m2

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

56.02

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

583 000

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.

56.03

Stoffe non tessute (di materie tessili), anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

621 000

57.03

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

196 000  m2

58.06

Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 58.07 (diversi da etichette, scudetti e manufatti simili, in pezza ecc.); nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati

169 000

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

5811.00

Prodotti tessili tramezzati in pezza (uno o più strati associati con materiale per imbottitura ecc.), diversi dai ricami della voce 58.10

12 000  m2

Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

59.03

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 59.02

1 754 000  m2

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, purché il valore dei tessuti non originari non superi il 60 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

5904.90

Rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati (escl. linoleum)

24 000  m2

59.06

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 59.02

450 000

5907.00

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

2 969 000  m2

59.11

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici indicati

173 000

60.04

Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 60.01

25 000

Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o

stampa o tintura, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non originari non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

60.05

Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04

16 000

60.06

Altre stoffe a maglia

24 000

63.06

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio, di materie tessili

124 000

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.

63.07

Altri manufatti confezionati

503 000

m2 = metri quadri


Tabella C.2

Assegnazione annua per i prodotti di abbigliamento esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in unità, salvo altrimenti specificato)

Fabbricazione sufficiente (4)

6101.30

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali

10 000

Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, purché il prodotto sia tagliato (o lavorato a maglia nella forma voluta) e cucito o riunito in altro modo nel territorio di una parte; o

un passaggio a prodotto lavorato a maglia nella forma voluta, che non deve essere cucito né riunito in altro modo, a partire da qualunque altro capitolo.

6102.30

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

17 000

61.04

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni ecc. (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza

535 000

6106.20

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

44 000

6108.22

Slips e mutandine, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

129 000

6108.92

Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

39 000

6109.10

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone

342 000

6109.90

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili

181 000

61.10

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

478 000

6112.41

Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

73 000

61.14

Altri indumenti, a maglia

90 000 chilogrammi

61.15

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia

98 000 chilogrammi

62.01

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, diversi da quelli a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

96 000

62.02

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, diversi da quelli a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

99 000

62.03

Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per uomo o ragazzo

95 000

62.04

Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per donna o ragazza

506 000

62.05

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, per uomo o ragazzo

15 000

62.06

Camicette, bluse e bluse-camicette, diverse da quelle a maglia, per donna o ragazza

64 000

6210.40

Altri indumenti per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03 , 59.06 o 59.07

68 000 chilogrammi

6210.50

Altri indumenti per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03 , 59.06 o 59.07

30 000 chilogrammi

62.11

Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti, diversi da quelli a maglia

52 000 chilogrammi

6212.10

Reggiseno e bustini, anche a maglia

297 000

6212.20

Guaine e guaine-mutandine, anche a maglia

32 000

6212.30

Modellatori, anche a maglia

40 000

6212.90

Bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

16 000 chilogrammi


Tabella C.3

Assegnazione annua per i prodotti tessili esportati dall'Unione europea in Canada

Classificazione nel sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in chilogrammi, salvo altrimenti specificato)

Fabbricazione sufficiente

5007.20

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino

83 000 m2

Tessitura.

5111.30

Tessuti contenenti meno di 85 %, in peso, di lana cardata o di peli fini cardati, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

205 000 m2

Tessitura.

51.12

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati

200 000

Tessitura.

5208.39

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti, esclusi quelli il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa l'armatura diagonale, e ad armatura a tela

116 000 m2

Tessitura.

5401.10

Filati per cucire di filamenti sintetici, anche condizionati per la vendita al minuto

18 000

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, anche accompagnata da filatura; o

filatura.

5402.11

Filati di filamenti sintetici, non condizionati per la vendita al minuto, ad alta tenacità di aramidi

504 000

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, anche accompagnata da filatura; o

filatura.

54.04

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

275 000

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, anche accompagnata da filatura; o

filatura.

54.07

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.04

636 000

Tessitura.

56.03

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, non nominate né comprese altrove

1 629 000

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.

5607.41

Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

813 000

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.

5607.49

Spago, corde e funi, di polietilene o di polipropilene, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escluso lo spago per legare)

347 000

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.

5702.42

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non «tufted» né «floccati», vellutati, confezionati (esclusi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti mano)

187 000 m2

Tessitura; o

impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.

5703.20

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, «tufted», anche confezionati

413 000 m2

Tessitura; o

impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.

5704.90

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «floccati», anche confezionati (esclusi i quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2)

1 830 000

Tessitura; o

impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.

59.03

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica (escluse le nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa)

209 000

Tessitura; o

spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, accompagnati in ciascun caso da almeno altre due delle operazioni preparatorie di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale), conferiscono il carattere originario purché sia stato aggiunto almeno il 52,5 % del valore sulla base del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

5904.10

Linoleum, anche tagliati

61 000 m2

Tessitura; o

spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, accompagnati in ciascun caso da almeno altre due delle operazioni preparatorie di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale), conferiscono il carattere originario purché sia stato aggiunto almeno il 52,5 % del valore sulla base del prezzo franco fabbrica del prodotto.

5910.00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

298 000

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 63.10;

tessitura; o

spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, accompagnati in ciascun caso da almeno altre due delle operazioni preparatorie di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale), conferiscono il carattere originario purché sia stato aggiunto almeno il 52,5 % del valore sulla base del prezzo franco fabbrica del prodotto.

59.11

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo

160 000

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 63.10;

tessitura; o

spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, accompagnati in ciascun caso da almeno altre due delle operazioni preparatorie di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale), conferiscono il carattere originario purché sia stato aggiunto almeno il 52,5 % del valore sulla base del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6302.21

Biancheria da letto, stampata, di cotone, diversa da quella a maglia

176 000

Taglio dei tessuti e confezione; o

impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato da confezione (compreso il taglio).

6302.31

Biancheria da letto (diversa da quella stampata), di cotone, diversa da quella a maglia

216 000

Taglio dei tessuti e confezione;

impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato da confezione (compreso il taglio); o

confezione preceduta da stampa.

6302.91

Biancheria da toeletta o da cucina, di cotone (esclusa quella in tessuto riccio del tipo spugna), tele e strofinacci, anche scamosciati

20 000

Impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato da confezione (compreso il taglio);

taglio dei tessuti e confezione; o

confezione preceduta da stampa.


Tabella C.4

Assegnazione annua per i prodotti di abbigliamento esportati dall'Unione europea in Canada

Classificazione nel sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in unità, salvo altrimenti specificato)

Fabbricazione sufficiente (5)

6105.10

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone [escluse camicie da notte, T-shirt e canottiere (magliette)]

46 000

Taglio dei tessuti e confezione.

61.06

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza (escluse T-shirt e magliette)

126 000

Taglio dei tessuti e confezione.

61.09

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

722 000

Taglio dei tessuti e confezione.

61.10

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia (esclusi i gilè imbottiti)

537 000

Taglio dei tessuti e confezione; o

lavorazione a maglia nella forma voluta per i prodotti che non devono essere cuciti né riuniti in altro modo.

61.14

Altri indumenti, a maglia

58 000 chilogrammi

Taglio dei tessuti e confezione; o

lavorazione a maglia nella forma voluta per i prodotti che non devono essere cuciti né riuniti in altro modo.

61.15

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia (esclusi quelli per bambini piccoli)

1 691 000 paia

Taglio dei tessuti e confezione; o

lavorazione a maglia nella forma voluta per i prodotti che non devono essere cuciti né riuniti in altro modo.

6202.11

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, diversi da quelli a maglia, per donna o ragazza, di lana o di peli fini

15 000

Taglio dei tessuti e confezione.

6202.93

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili (diversi da quelli a maglia), per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

16 000

Taglio dei tessuti e confezione.

6203.11

Vestiti o insiemi, per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini

39 000

Taglio dei tessuti e confezione.

6203.12 -6203.49

Vestiti o insiemi (esclusi quelli di lana o di peli fini), completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (esclusi quelli da bagno e quelli a maglia), per uomo o ragazzo

281 000

Taglio dei tessuti e confezione.

62.04

Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (esclusi quelli da bagno e quelli a maglia), per donna o ragazza

537 000

Taglio dei tessuti e confezione.

6205.20

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone

182 000

Taglio dei tessuti e confezione.

62.10

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 56.02 , 56.03 , 59.03 , 59.06 o 59.07 (esclusi quelli a maglia e per bambini piccoli)

19 000

Taglio dei tessuti e confezione.

62.11

Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti (esclusi quelli a maglia)

85 000 chilogrammi

Taglio dei tessuti e confezione.

62.12

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, di qualsiasi tipo di materie tessili, anche elastici, anche a maglia (esclusi cinture e modellatori interamente in gomma)

26 000 dozzine

Taglio dei tessuti e confezione.

Disposizioni di crescita relative alle tabelle C.1, C.2, C.3 e C.4

1.

Per ciascuno dei prodotti elencati nelle tabelle C.1, C.2, C.3 e C.4, se più dell'80 % del contingente di origine assegnato a un prodotto è utilizzato nel corso di un anno civile, l'assegnazione sarà aumentata per il successivo anno civile. L'aumento sarà pari al 3 % del contingente di origine assegnato al prodotto nell'anno civile precedente. La disposizione di aumento si applicherà per la prima volta al termine del primo anno civile completo successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Le assegnazioni annue possono essere aumentate durante un periodo non superiore a 10 anni.

2.

Qualunque aumento del volume del contingente di origine sarà attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo. La parte importatrice notifica alla parte esportatrice per iscritto l'eventuale soddisfacimento della condizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, l'aumento del contingente di origine e la data della sua applicazione. Le parti assicurano che il contingente di origine aumentato e la data della sua applicazione siano resi pubblici.

Disposizioni di revisione relative alle tabelle C.1, C.2, C.3 e C.4

Le parti, su richiesta di una di esse, si riuniscono per rivedere i quantitativi delle assegnazioni dei prodotti sulla base degli sviluppi dei pertinenti mercati e settori. Le parti possono raccomandare revisioni al comitato per gli scambi di merci.

Sezione D — Veicoli

Tabella D.1

Assegnazione annua per i veicoli esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Fabbricazione sufficiente

Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in unità)

8703.21

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata inferiore o uguale a 1 000  cm3

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera:

a)

il 70 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

b)

l'80 % del costo netto del prodotto.

100 000

8703.22

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 000  cm3 ed inferiore o uguale a 1 500  cm3

8703.23

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ed inferiore o uguale a 3 000  cm3

8703.24

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 3 000  cm3

8703.31

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata inferiore o uguale a 1 500  cm3

8703.32

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ed inferiore o uguale a 2 500  cm3

8703.33

Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata superiore a 2 500  cm3

8703.90

altri

Nota 1

Le parti convengono di applicare il cumulo con gli Stati Uniti conformemente alle seguenti disposizioni:

Purché tra ciascuna parte e gli Stati Uniti sia in vigore un accordo di libero scambio coerente con gli impegni assunti dalle parti nell'ambito dell'OMC e le parti raggiungano un accordo su tutte le condizioni applicabili, qualunque materiale dei capitoli 84, 85, 87 o 94 del sistema armonizzato originario degli Stati Uniti impiegato nella fabbricazione di un prodotto delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90 del sistema armonizzato in Canada o nell'Unione europea sarà considerato originario. Fatto salvo l'esito dei negoziati di libero scambio tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, le discussioni sulle condizioni applicabili comprenderanno consultazioni intese a garantire la coerenza tra il metodo di calcolo concordato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e il metodo applicabile a norma del presente accordo per i prodotti del capitolo 87, se necessario.

La tabella D.1 cesserà pertanto di applicarsi un anno dopo la data di applicazione di detto cumulo.

L'applicazione del cumulo e la soppressione della nota 1 saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a titolo informativo.

Disposizione di revisione

Se, sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il cumulo con gli Stati Uniti non è ancora entrato in vigore, le parti, su richiesta di una di esse, si riuniscono per rivedere le presenti disposizioni.

Regole di origine alternative specifiche per prodotto per i prodotti della voce 87.02

Per i prodotti della voce 87.02 esportati dal Canada nell'Unione europea si applica la seguente regola di origine come alternativa alla regola di origine di cui all'allegato 5:

 

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 87.06 a 87.08; o

 

un passaggio a partire da questa voce o dalle voci da 87.06 a 87.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce o delle voci da 87.06 a 87.08 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Questa regola di origine si applicherà alle imprese con sede in Canada e ai loro successori e assegnatari che fabbricano prodotti della voce 87.02 in Canada a decorrere dalla conclusione dei negoziati il 1o agosto 2014.

Nota 2

Le parti convengono di applicare il cumulo con gli Stati Uniti conformemente alle seguenti disposizioni:

Purché tra ciascuna parte e gli Stati Uniti sia in vigore un accordo di libero scambio coerente con gli impegni assunti dalle parti nell'ambito dell'OMC e le parti raggiungano un accordo su tutte le condizioni applicabili, qualunque materiale dei capitoli 84, 85, 87 o 94 del sistema armonizzato originario degli Stati Uniti impiegato nella fabbricazione di un prodotto della voce 87.02 del sistema armonizzato in Canada o nell'Unione europea sarà considerato originario.

La regola di origine alternativa specifica per prodotto per i prodotti della voce 87.02 cesserà pertanto di applicarsi un anno dopo la data di applicazione di detto cumulo.

L'applicazione del cumulo e la soppressione della nota 2 saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a titolo informativo.


(1)  I prodotti cui si applica la tabella A.1 devono contenere almeno il 65 % del peso netto di zuccheri aggiunti di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99. Tutti gli zuccheri di canna o di barbabietola devono essere stati raffinati in Canada.

(2)  Per quanto riguarda i prodotti cui si applica la tabella A.1, resta inteso che la fabbricazione sufficiente compresa in questa colonna prevede una fabbricazione superiore alla fabbricazione insufficiente di cui all'articolo 7.

(3)  Per quanto riguarda la regola di origine per i prodotti della sottovoce 0304.83, resta inteso che la fabbricazione è superiore alla fabbricazione insufficiente di cui all'articolo 7.

(4)  Per quanto riguarda i prodotti cui si applica la tabella C.2, resta inteso che la fabbricazione sufficiente compresa in questa colonna prevede una fabbricazione superiore alla fabbricazione insufficiente di cui all'articolo 7.

(5)  Per quanto riguarda i prodotti cui si applica la tabella C.4, resta inteso che la fabbricazione sufficiente compresa in questa colonna prevede una fabbricazione superiore alla fabbricazione insufficiente di cui all'articolo 7.

ALLEGATO 6

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE REGOLE DI ORIGINE PER I PRODOTTI TESSILI E DI ABBIGLIAMENTO

1.

A norma del presente accordo, gli scambi di prodotti tessili e di abbigliamento tra le parti sono basati sul principio che la doppia trasformazione conferisce il carattere originario, come previsto all'allegato 5 (Regole di origine specifiche per prodotto) del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine.

2.

Per una serie di motivi, ivi compresa l'assenza di un effetto cumulativo negativo sui produttori dell'UE, le parti convengono tuttavia di derogare al paragrafo 1 prevedendo contingenti di origine limitati reciproci per i prodotti tessili e di abbigliamento. Tali contingenti di origine sono espressi in termini di volumi classificati per categoria di prodotti, e considerano la tintura equivalente alla stampa, per una gamma limitata e chiaramente definita di categorie di prodotti.

3.

Le parti dichiarano che tali contingenti di origine, che hanno carattere eccezionale, saranno applicati nel rigoroso rispetto del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine.

ALLEGATO 7

DICHIARAZIONI COMUNI RIGUARDANTI IL PRINCIPATO DI ANDORRA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.

Il Canada accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, a condizione che rimanga in vigore l'unione doganale istituita con la decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra.

2.

Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al punto 1 della presente dichiarazione comune.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.

Il Canada accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino, a condizione che detti prodotti siano contemplati dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, e che quest'ultimo rimanga in vigore.

2.

Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al punto 1 della presente dichiarazione comune.


Protocollo sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità

Articolo 1

Definizioni

Salvo quanto altrimenti disposto, al presente protocollo si applicano le definizioni che figurano nell'allegato 1 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT). Non si applicano invece le definizioni contenute nella sesta edizione della guida ISO/IEC 2: 1991 Termini generali e loro definizioni riguardanti la normazione e le attività connesse. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

accreditamento: attestazione da parte di terzi recante prova formale che un determinato organismo di valutazione della conformità ha le competenze necessarie per svolgere specifiche attività di valutazione della conformità;

organismo di accreditamento: organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento (1);

attestazione: dichiarazione rilasciata in seguito a una decisione adottata dopo un esame da cui risulta comprovato il rispetto di determinate prescrizioni tecniche;

regolamento tecnico canadese: regolamento tecnico del governo nazionale del Canada o di una o più delle sue province e dei suoi territori;

valutazione della conformità: processo volto ad accertare se sono soddisfatte le pertinenti prescrizioni dei regolamenti tecnici. Ai fini del presente protocollo, non rientra nella valutazione della conformità l'accreditamento;

organismo di valutazione della conformità: organismo che svolge attività di valutazione della conformità fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

decisione n. 768/2008/CE: decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

regolamento tecnico dell'Unione europea: regolamento tecnico dell'Unione europea e ogni eventuale provvedimento preso da uno Stato membro per attuare una direttiva dell'Unione europea;

organismo interno: organismo di valutazione della conformità che svolge attività di valutazione della conformità per l'ente di cui fa parte, come ad esempio nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, un organismo interno accreditato che soddisfa le disposizioni previste all'articolo R21 dell'allegato I della decisione n. 768/2008/CE o le corrispondenti disposizioni di uno strumento successivo;

obiettivo legittimo: ha lo stesso significato di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT;

accordo sul reciproco riconoscimento: Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, concluso a Londra il 14 maggio 1998;

valutazione della conformità da parte di terzi: valutazione della conformità effettuata da persone o organismi non dipendente dalla persona o dall'organizzazione che fornisce il prodotto né dagli interessi dell'utilizzatore di tale prodotto;

organismo terzo di valutazione della conformità: un organismo di valutazione della conformità che svolge attività di valutazione della conformità in qualità di parte terza.

Articolo 2

Ambito di applicazione ed eccezioni

1.   Il presente protocollo si applica alle categorie di merci elencate nell'allegato 1 per le quali una parte riconosce determinati organismi non governativi ai fini della valutazione della conformità ai suoi regolamenti tecnici.

2.   Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti si consultano per ampliarne l'ambito di applicazione mediante la modifica dell'allegato 1 e aggiungere altre categorie di prodotti per le quali una parte ha riconosciuto, alla data di entrata in vigore del presente accordo o prima di tale data, determinati organismi non governativi ai fini della valutazione della conformità ai propri regolamenti tecnici. Le categorie prioritarie di merci da considerare sono indicate nell'allegato 2.

3.   Le parti considerano con favore l'applicazione del presente protocollo ad altre categorie di merci da subordinare a valutazione della conformità da parte di organismi terzi non governativi riconosciuti in base a regolamenti tecnici adottati da una parte dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. A tal fine una parte notifica senza indugio per iscritto all'altra parte i regolamenti tecnici adottati dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Se la l'altra parte è interessata ad includere una nuova categoria di merci nell'allegato 1, ma la parte notificante non è d'accordo, quest'ultima fornisce, su richiesta dell'altra parte, le motivazioni che ne giustificano il rifiuto di ampliare l'ambito di applicazione del protocollo.

4.   In conformità dei paragrafi 2 o 3, se le parti decidono di aggiungere altre categorie di merci nell'allegato 1, esse chiedono al comitato per lo scambio di merci di raccomandare, in applicazione dell'articolo 18, lettera c), al comitato misto CETA la modifica dell'allegato 1.

5.   Il presente protocollo non si applica:

a)

alle misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo SPS;

b)

alle specifiche d'acquisto definite da un organismo governativo per le proprie necessità di produzione o di consumo;

c)

alle attività svolte da un organismo non governativo per conto di un'autorità di vigilanza del mercato o di un'autorità di vigilanza e applicazione delle norme post commercializzazione, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 11;

d)

se una parte ha delegato l'autorità esclusiva di valutare la conformità dei prodotti ai propri regolamenti tecnici ad un unico organismo non governativo;

e)

ai prodotti agricoli;

f)

ai fini della valutazione della sicurezza aerea, a prescindere dal fatto che sia stabilito nell'Accordo in materia di sicurezza dell'aviazione civile tra il Canada e la Comunità europea, concluso a Praga il 6 maggio 2009; e

g)

alle ispezioni e alle certificazioni obbligatorie di navi diverse dalle imbarcazioni da diporto.

6.   Il presente protocollo non impone il riconoscimento o l'accettazione di una parte dell'equivalenza delle regolamentazioni tecniche dell'altra parte.

7.   Il presente protocollo non limita la facoltà di ciascuna parte di elaborare, adottare, applicare o modificare le procedure di valutazione della conformità a norma dell'articolo 5 dell'accordo TBT.

8.   Il presente protocollo non pregiudica né modifica la legislazione o gli obblighi vigenti nel territorio delle parti in materia di responsabilità civile.

Articolo 3

Riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità

1.   Il Canada riconosce la competenza di un organismo di valutazione della conformità stabilito nell'Unione europea come competente a valutare la conformità a specifici regolamenti tecnici canadesi a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate per il riconoscimento di organismi di valutazione della conformità stabiliti in Canada, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'organismo di valutazione della conformità è accreditato da un organismo di accreditamento riconosciuto dal Canada come competente a valutare la conformità a detti specifici regolamenti tecnici canadesi; oppure

b)

i)

l'organismo di valutazione della conformità stabilito nell'Unione europea è accreditato da un organismo di accreditamento riconosciuto in base agli articoli 12 o 15 come competente a valutare la conformità a detti specifici regolamenti tecnici canadesi;

ii)

l'organismo di valutazione della conformità stabilito nell'Unione europea è designato da uno Stato membro dell'Unione europea seguendo le procedure di cui all'articolo 5;

iii)

non sussistono obiezioni ex articolo 6 irrisolte;

iv)

la designazione effettuata conformemente alle procedure di cui all'articolo 5 non è revocata da uno Stato membro dell'Unione europea; e

v)

alla scadenza del termine di 30 giorni di cui all'articolo 6, paragrafi 1) o 2), l'organismo di valutazione della conformità stabilito nell'Unione europea continua a soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

2.   L'Unione europea riconosce la competenza di un organismo terzo stabilito in Canada a valutare la conformità a specifici regolamenti tecnici dell'Unione europea a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate per il riconoscimento di organismi terzi di valutazione della conformità stabiliti nell'Unione europea, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i)

l'organismo di valutazione della conformità è accreditato da un organismo di accreditamento designato da uno degli Stati membri dell'Unione europea come competente a valutare la conformità a detti specifici regolamenti tecnici dell'Unione europea;

ii)

l'organismo terzo di valutazione della conformità stabilito in Canada è designato dal Canada secondo le procedure di cui all'articolo 5;

iii)

non sussistono obiezioni ex articolo 6 irrisolte;

iv)

la designazione effettuata conformemente alle procedure di cui all'articolo 5 non è revocata dal Canada; e

v)

alla scadenza del termine di 30 giorni di cui all'articolo 6, paragrafi 1) o 2), l'organismo terzo di valutazione della conformità stabilito in Canada continua a soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2; oppure

b)

i)

l'organismo terzo di valutazione della conformità stabilito in Canada è accreditato da un organismo di accreditamento riconosciuto in base agli articoli 12 o 15 come competente a valutare la conformità a detti specifici regolamenti tecnici dell'Unione europea;

ii)

l'organismo terzo di valutazione della conformità stabilito in Canada è designato dal Canada secondo le procedure di cui all'articolo 5;

iii)

non sussistono obiezioni ex articolo 6 irrisolte;

iv)

la designazione effettuata conformemente alle procedure di cui all'articolo 5 non è stata revocata dal Canada; e

v)

alla scadenza del termine di 30 giorni di cui all'articolo 6, paragrafi 1) o 2), l'organismo terzo di valutazione della conformità stabilito in Canada continua a soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3.   Ciascuna delle parti aggiorna e pubblica un elenco di organismi di valutazione della conformità riconosciuti in cui figura anche l'ambito di applicazione del riconoscimento. L'Unione europea attribuisce un numero d'identificazione agli organismi di valutazione della conformità stabiliti in Canada e riconosciuti in virtù del presente protocollo, inoltre li inserisce nel sistema d'informazione dell'Unione europea, ossia il sistema NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) o un sistema successivo.

Articolo 4

Accreditamento degli organismi di valutazione della conformità

Le parti accettano che gli organismi di valutazione della conformità siano accreditati da un organismo di accreditamento che si trova nel territorio in cui l'organismo di valutazione della conformità è stabilito, purché l'organismo di accreditamento sia stato riconosciuto, in base agli articoli 12 o 15, come competente a svolgere l'attività di accreditamento specifico richiesto dall'organismo di valutazione della conformità. Se nel territorio di una delle parti non vi è un organismo di accreditamento riconosciuto, in base agli articoli 12 o 15, come competente a svolgere l'attività di accreditamento specifico richiesto dall'organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio dell'anzidetta parte:

a)

ciascuna parte adotta ogni misura possibile affinché gli organismi di accreditamento presenti nel suo territorio accreditino gli organismi di valutazione della conformità stabiliti nel territorio dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate agli organismi di valutazione della conformità stabiliti nel proprio territorio;

b)

le parti non adottano né mantengono in vigore provvedimenti che limitino la facoltà degli organismi di accreditamento presenti nel loro territorio di accreditare organismi di valutazione della conformità stabiliti nel territorio dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità stabiliti nel territorio dell'altra parte o scoraggino l'esercizio di detta facoltà;

c)

le parti non adottano né mantengono in vigore provvedimenti che inducano o impongano agli organismi di accreditamento presenti nel loro territorio ad applicare per l'accreditamento di organismi di valutazione della conformità presenti nel territorio dell'altra parte condizioni meno favorevoli di quelle applicate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità presenti nel loro territorio.

Articolo 5

Designazione degli organismi di valutazione della conformità

1.   Ciascuna parte designa un organismo di valutazione della conformità notificandolo alla persona di riferimento dell'altra parte e inviando contestualmente le informazioni di cui all'allegato 3. L'Unione europea autorizza il Canada ad utilizzare a tale scopo lo strumento elettronico di notifica dell'Unione europea.

2.   Il Canada designa un unico organismo di valutazione della conformità che soddisfa le seguenti condizioni e adotta ogni possibile misura affinché tali condizioni continuino ad essere soddisfatte:

a)

l'organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo R17 dell'allegato I della decisione n. 768/2008/CE, o le prescrizioni corrispondenti che figurino in strumenti successivi, salvo il fatto che, ai fini del presente protocollo, lo stabilimento a norma della legge nazionale è interpretato come stabilimento a norma del diritto canadese; e

b)

i)

l'organismo di valutazione della conformità è accreditato da un organismo di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea come competente a valutare la conformità ai regolamenti tecnici dell'Unione europea per i quali è stato designato; oppure

ii)

l'organismo di valutazione della conformità è accreditato da un organismo di accreditamento stabilito in Canada riconosciuto in forza degli articoli 12 o 15 come competente a valutare la conformità ai regolamenti tecnici dell'Unione europea per i quali è stato designato.

3.   Le parti considerano soddisfatte le condizioni di cui alla decisione n. 768/2008/CE, allegato I, articolo R17 quando l'organismo di valutazione della conformità è accreditato in base alla procedura descritta al paragrafo 2, lettera b) e se l'organismo di accreditamento impone, come condizione per l'accreditamento, che l'organismo di valutazione della conformità soddisfi prescrizioni equivalenti a quelle di cui alla decisione n. 768/2008/CE, allegato I, articolo R17 o a prescrizioni corrispondenti in strumenti successivi.

4.   Qualora l'Unione europea intenda modificare le prescrizioni di cui alla decisione n. 768/2008/CE, allegato I, articolo R17, essa consulta il Canada, fin dalle primissime fasi della procedura di revisione e quindi nel corso dell'intera procedura, al fine di garantire che gli organismi di valutazione della conformità presenti nel territorio del Canada continuino a soddisfare le prescrizioni modificate a condizioni non meno favorevoli degli organismi di valutazione della conformità presenti nel territorio dell'Unione europea.

5.   Ogni Stato membro dell'Unione europea designa solo un organismo di valutazione della conformità che soddisfa le seguenti condizioni e adotta ogni possibile misura affinché tali condizioni continuino ad essere soddisfatte:

a)

l'organismo di valutazione della conformità è stabilito nel territorio dello Stato membro; e

b)

i)

l'organismo di valutazione della conformità è accreditato da un organismo di accreditamento riconosciuto dal Canada come competente a valutare la conformità ai regolamenti tecnici canadesi per i quali è stato designato; oppure

ii)

l'organismo di valutazione della conformità è accreditato da un organismo di accreditamento stabilito nell'Unione europea riconosciuto in base agli articoli 12 o 15 come competente a valutare la conformità ai regolamenti tecnici del Canada per i quali è stato designato.

6.   Ciascuna parte può rifiutare di riconoscere un organismo di valutazione della conformità che non soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, secondo i casi.

Articolo 6

Obiezioni alla designazione di organismi di valutazione della conformità

1.   Ciascuna parte può presentare obiezioni alla designazione di un organismo di valutazione della conformità entro 30 giorni dalla notifica dell'altra parte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, se:

a)

la parte che ha designato l'organismo di valutazione della conformità ha omesso di fornire le informazioni di cui all'allegato 3; oppure

b)

la parte che obietta ha motivo di ritenere che l'organismo di valutazione della conformità designato non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 o 5.

2.   Ciascuna parte, in seguito a una successiva trasmissione di informazioni dell'altra parte, può sollevare obiezioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tali informazioni qualora esse restino comunque insufficienti a dimostrare che l'organismo di valutazione della conformità designato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 o 5.

Articolo 7

Contestazione della designazione di organismi di valutazione della conformità

1.   Una parte che abbia riconosciuto un organismo di valutazione della conformità in base al presente protocollo può contestarne la competenza se:

a)

la parte che ha designato l'organismo di valutazione della conformità ha omesso di agire secondo quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 3, dopo aver ricevuto una notifica dall'altra parte circa la non conformità di un prodotto valutato dall'organismo di valutazione della conformità designato come conforme ai pertinenti regolamenti tecnici; oppure

b)

la parte che contesta ha motivo di ritenere che i risultati delle attività di valutazione della conformità effettuate dall'organismo di valutazione della conformità in questione non forniscano sufficienti garanzie in merito all'effettiva conformità ai pertinenti regolamenti tecnici dei prodotti valutati come ad essi conformi.

2.   La parte che solleva obiezioni circa la competenza di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto in base al presente protocollo notifica immediatamente l'obiezione alla parte che ha designato l'organismo di valutazione della conformità spiegandone i motivi.

3.   La parte che:

a)

abbia sollevato obiezioni circa la competenza di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto in base al presente protocollo; e

b)

abbia fondati motivi di ritenere che i prodotti valutati come conformi ai pertinenti regolamenti tecnici da tale organismo di valutazione della conformità possano non essere conformi ai propri regolamenti tecnici,

può rifiutare di accettare i risultati delle attività di valutazione di tale organismo di valutazione della conformità finché la contestazione non sia risolta oppure finché la parte che ha riconosciuto l'organismo stesso non abbia cessato di riconoscerlo a norma del paragrafo 5.

4.   Le parti collaborano e si adoperano per risolvere senza indugio la contestazione.

5.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, la parte che ha riconosciuto un organismo di valutazione della conformità di cui contesta la competenza può cessare di riconoscerlo se:

a)

le parti risolvono la contestazione concludendo che i dubbi relativi alla competenza dell'organismo di valutazione della conformità sono fondati;

b)

entro 60 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), la parte che ha designato l'organismo di valutazione della conformità non ha adempiuto in modo esauriente alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3); oppure

c)

dimostra oggettivamente all'altra parte che i risultati delle attività di valutazione della conformità effettuate dall'organismo di valutazione della conformità in questione non forniscono sufficienti garanzie in merito all'effettiva conformità ai pertinenti regolamenti tecnici dei prodotti valutati come ad essi conformi; e

d)

la contestazione non è risolta entro i 120 giorni successivi alla notifica effettuata a norma del paragrafo 1 alla parte che ha designato l'organismo di valutazione della conformità.

Articolo 8

Revoca della designazione degli organismi di valutazione della conformità

1.   Ciascuna parte può a seconda dei casi revocare la designazione di un organismo di valutazione della conformità, o modificarne l'ambito qualora venga a conoscenza di uno dei seguenti eventi:

a)

l'ambito dell'accreditamento è stato ridotto;

b)

l'accreditamento scade;

c)

l'organismo di valutazione della conformità non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 o 5; oppure

d)

l'organismo di valutazione della conformità non intende più continuare a valutare la conformità nell'ambito per il quale esso è stato designato, o non è più competente o in grado di farlo.

2.   Ciascuna parte notifica all'altra parte per iscritto la revoca o la modifica dell'ambito di designazione di cui al paragrafo 1.

3.   La parte che revoca la designazione di un organismo di valutazione della conformità o ne modifica l'ambito ne dà comunicazione scritta all'altra parte qualora il motivo di tale revoca o modifica sia la competenza dell'organismo di valutazione della conformità o la sua capacità di continuare a rispettare le prescrizioni dell'articolo 5 o di assolvere i compiti che da tale articolo le derivano.

4.   Nelle proprie comunicazioni all'altra parte, la parte indica la data a partire dalla quale ritiene che le condizioni o i dubbi di cui ai paragrafi 1 o 3 possono applicarsi all'organismo di valutazione della conformità.

5.   Fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 5, la parte che abbia riconosciuto un organismo di valutazione della conformità può cessare immediatamente di riconoscerlo se si verifica uno dei seguenti eventi:

a)

l'accreditamento dell'organismo di valutazione della conformità scade;

b)

l'organismo di valutazione della conformità rinuncia volontariamente al proprio riconoscimento;

c)

la designazione dell'organismo di valutazione della conformità è revocata in applicazione al presente articolo;

d)

l'organismo di valutazione della conformità non è più stabilito nel territorio dell'altra parte; oppure

e)

la parte che riconosce cessa di riconoscere l'organismo di accreditamento che ha accreditato l'organismo di valutazione della conformità in applicazione degli articoli 13 o 14.

Articolo 9

Accettazione dei risultati delle valutazioni della conformità effettuate da organismi di valutazione della conformità riconosciuti

1.   Ciascuna parte accetta i risultati delle attività di valutazione della conformità svolte da organismi di valutazione della conformità stabiliti nel territorio dell'altra parte e da essa riconosciuti in conformità dell'articolo 3, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai risultati delle attività di valutazione della conformità svolte da organismi di valutazione della conformità riconosciuti presenti nel suo territorio. La parte accetta gli anzidetti risultati indipendentemente dalla cittadinanza e dall'ubicazione geografica del fornitore o del fabbricante e indipendentemente dal paese di origine del prodotto oggetto delle attività di valutazione della conformità.

2.   La parte che cessi di riconoscere un organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio dell'altra parte può rifiutare i risultati delle attività di valutazione della conformità svolte da tale organismo a decorrere dalla data in cui ha cessato di riconoscerlo. La parte continua tuttavia ad accettare i risultati delle attività di valutazione della conformità svolte dall'organismo in questione prima della cessazione del riconoscimento, anche se il prodotto valutato fosse stato immesso nel mercato dopo la data in cui è cessato il riconoscimento, a meno che essa non abbia motivo di ritenere che l'organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio dell'altra parte mancasse della competenza per valutare la conformità dei prodotti ai propri regolamenti tecnici già prima della data in cui è cessato il riconoscimento.

Articolo 10

Accettazione dei risultati delle attività di valutazione della conformità da parte di organismi interni stabiliti in Canada

1.   L'Unione europea accetta i risultati delle attività di valutazione della conformità svolte da un organismo interno accreditato stabilito in Canada, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai risultati delle attività di valutazione della conformità svolte da un organismo interno accreditato stabilito nel territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché:

a)

l'organismo interno stabilito in Canada sia accreditato da un organismo di accreditamento designato da uno degli Stati membri dell'Unione europea come competente a valutare la conformità a specifici regolamenti tecnici dell'Unione europea; oppure

b)

l'organismo interno stabilito in Canada sia accreditato da un organismo di accreditamento riconosciuto in base agli articoli 12 o 15 come competente a valutare la conformità a specifici regolamenti tecnici dell'Unione europea;

2.   Qualora alla data di entrata in vigore del presente accordo non contempli alcuna procedura di valutazione della conformità che preveda lo svolgimento di attività di valutazione della conformità da parte di organismi interni, ma intenda istituire una siffatta procedura dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Canada si consulta con l'Unione europea sin dalle prime fasi, e quindi per tutta la durata del processo normativo, al fine di assicurare che gli organismi interni stabiliti nell'Unione europea possano adempiere il dettato di tali disposizioni a condizioni non meno favorevoli degli organismi interni stabiliti in Canada.

3.   I risultati raggiunti in applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono accettati a prescindere dal paese di origine del prodotto per il quale si sono svolte le attività di valutazione della conformità.

Articolo 11

Sorveglianza del mercato, applicazione dei regolamenti e salvaguardie

1.   Fatta eccezione per le procedure doganali, ciascuna parte provvede affinché le attività svolte dalle autorità preposte alla vigilanza del mercato o all'applicazione dei regolamenti relativi alle ispezioni o alle verifiche della conformità ai pertinenti regolamenti tecnici dei prodotti valutati da un organismo di valutazione della conformità riconosciuto e stabilito nel territorio dell'altra parte o da un organismo interno che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10 abbiano luogo a condizioni non meno favorevoli di quelle svolte per i prodotti valutati da organismi di valutazione della conformità presenti nel territorio della parte che ha riconosciuto l'organismo di valutazione della conformità. Le parti cooperano allo svolgimento di tali attività nella debita misura.

2.   Qualora l'immissione nel mercato o l'uso di un prodotto si rivelino atti a compromettere il raggiungimento di un legittimo obiettivo, ciascuna parte può prendere o mantenere provvedimenti relativi a tale prodotto purché siano conformi al presente accordo. Per provvedimenti s'intende anche il ritiro del prodotto in questione dal mercato, il divieto della sua immissione nel mercato o del suo uso oppure la limitazione alla sua circolazione. La parte che prende o mantiene in vigore tali provvedimenti ne informa senza indugio l'altra parte e, su richiesta di quest'ultima, giustifica l'adozione dei provvedimenti o il loro mantenimento.

3.   La parte che riceva dall'altra un reclamo scritto debitamente comprovato, secondo il quale i prodotti valutati da un organismo di valutazione della conformità da essa designato non sono conformi ai regolamenti tecnici:

a)

richiede senza indugio all'organismo di valutazione della conformità designato, all'organismo che l'ha accreditato e all'occorrenza agli operatori interessati, di fornire informazioni supplementari;

b)

indaga in merito al reclamo; e

c)

invia all'altra parte una risposta scritta al reclamo.

4.   Le parti possono adempiere al disposto del paragrafo 3 tramite un organismo di accreditamento.

Articolo 12

Riconoscimento degli organismi di accreditamento

1.   Una parte (parte che riconosce) può riconoscere, secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, un organismo di accreditamento stabilito nel territorio dell'altra parte (parte che nomina) come competente per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, a loro volta competenti a valutare la conformità ai regolamenti tecnici pertinenti della parte che riconosce.

2.   La parte che nomina può richiedere che l'altra parte riconosca come competente un organismo di accreditamento stabilito nel suo territorio comunicando alla parte che riconosce le seguenti informazioni riguardanti tale organismo di accreditamento («organismo di accreditamento nominato»):

a)

nome, indirizzo e dati delle persone di riferimento;

b)

elementi che comprovano la fonte della sua autorità sono le amministrazioni statali;

c)

la conferma che non agisce a fini di lucro né in regime di concorrenza;

d)

elementi che comprovano la sua indipendenza dagli organismi di valutazione della conformità che valuta e da pressioni commerciali così da garantire che non insorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;

e)

elementi che comprovano modalità organizzative e di gestione tali da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività e la riservatezza delle informazioni ottenute;

f)

elementi che comprovano che ogni decisione riguardante l'attestazione di competenza degli organismi di valutazione della conformità è presa da persone competenti diverse da quelle che effettuano la valutazione;

g)

ambito per cui è richiesto il riconoscimento;

h)

elementi che comprovano la competenza a accreditare organismi di valutazione della conformità nell'ambito per cui è richiesto il riconoscimento, facendo riferimento a norme, linee guida e raccomandazioni internazionali applicabili, norme europee e canadesi applicabili, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;

i)

elementi che comprovano la validità delle procedure interne intese ad assicurare l'efficienza della gestione e l'adeguatezza dei controlli interni, per esempio le procedure per documentare le funzioni, le responsabilità e i poteri del personale che potrebbe influire sulla qualità della valutazione e dell'attestazione di competenza;

j)

elementi che comprovano la disponibilità di un numero di dipendenti competenti, sufficiente a svolgere adeguatamente gli incarichi affidatigli e comprovanti l'esistenza di procedure volte a monitorare le prestazioni e la competenza del personale coinvolto nel processo di accreditamento;

k)

la conferma della sua designazione nell'ambito per il quale è richiesto il riconoscimento nel territorio della parte che nomina;

l)

elementi che ne comprovano lo status di firmatario degli accordi multilaterali sul riconoscimento [International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) o Forum internazionale per l'accreditamento (IAF)] e a ogni altro eventuale accordo sul riconoscimento a livello regionale; e

m)

ogni altra informazione ritenuta necessaria dalle parti.

3.   Le parti riconoscono che possono esistere differenze tra le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità rispettivi. Ove tali differenze effettivamente esistano, la parte che riconosce può verificare se l'organismo di accreditamento nominato ha la competenza per accreditare gli organismi di valutazione della conformità come competenti a valutare la conformità ai propri regolamenti tecnici pertinenti. La parte che riconosce può ritenere sicura l'esistenza della suddetta competenza:

a)

se vige un accordo che istituisce la cooperazione tra i sistemi di accreditamento europei e canadesi;

o, in assenza di un accordo di questo tipo,

b)

se vige un accordo di cooperazione tra l'organismo di accreditamento nominato e un organismo di accreditamento riconosciuto come competente dalla parte che riconosce.

4.   In seguito a una richiesta presentata a norma del paragrafo 2 e fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3, una parte riconosce un organismo di accreditamento competente stabilito nel territorio dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate per il riconoscimento degli organismi di accreditamento stabiliti nel suo territorio.

5.   La parte che riconosce risponde per iscritto entro 60 giorni alla richiesta presentata a norma del paragrafo 2 e nella sua risposta precisa che:

a)

riconosce l'organismo di accreditamento della parte che nomina come competente per accreditare organismi di valutazione della conformità nell'ambito proposto;

b)

in seguito a modifiche legislative o regolamentari necessarie riconoscerà l'organismo di accreditamento della parte che nomina come competente per accreditare organismi di valutazione della conformità nell'ambito proposto. Nella risposta indicherà obbligatoriamente le modifiche necessarie e una stima del periodo necessario per l'entrata in vigore delle modifiche;

c)

la parte che nomina ha omesso di fornire le informazioni enunciate al paragrafo 2 specificando obbligatoriamente quali sono le informazioni mancanti; oppure

d)

non riconosce l'organismo di accreditamento nominato come competente per accreditare organismi di valutazione della conformità nell'ambito proposto. La parte deve contestualmente giustificare il rigetto in modo obiettivo e argomentato ed enunciare in modo esplicito le condizioni alle quali il riconoscimento sarebbe stato concesso.

6.   Ciascuna parte pubblica i nomi degli organismi di accreditamento dell'altra parte che essa riconosce e per ogni organismo di accreditamento l'ambito di applicazione dei regolamenti tecnici per i quali essa riconosce tale organismo.

Articolo 13

Cessazione del riconoscimento di organismi di accreditamento

Qualora un organismo di accreditamento riconosciuto da una parte in applicazione dell'articolo 12 cessi di essere parte di uno degli accordi multilaterali o di livello regionale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera l), o di un accordo internazionale di cooperazione del tipo specificato all'articolo 12, paragrafo 3, la parte che riconosce può cessare di riconoscere come competente l'organismo di accreditamento in questione, nonché gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti, in base al fatto che sono stati accreditati esclusivamente dall'anzidetto organismo di accreditamento.

Articolo 14

Contestazione del riconoscimento di organismi di accreditamento

1.   Fatto salvo l'articolo 13, la parte che riconosce può contestare la competenza di un organismo di accreditamento riconosciuto a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, lettere a) o b) per il fatto che tale organismo non è più competente per accreditare gli organismi di valutazione della conformità in quanto a loro volta competenti a valutare la conformità ai suoi regolamenti tecnici. La parte che riconosce comunica senza indugio alla parte che nomina la propria contestazione giustificandola in modo obiettivo e argomentato.

2.   Le parti collaborano e si adoperano per risolvere senza indugi la contestazione. Qualora esista uno degli accordi internazionali di cooperazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, le parti garantiscono che i sistemi o gli organismi di accreditamento europei e canadesi, citati all'articolo 12, paragrafo 3, si adoperino per risolvere la contestazione per conto delle parti.

3.   La parte che riconosce può cessare di riconoscere l'organismo di accreditamento nominato la cui competenza sia contestata e gli eventuali organismi di valutazione della conformità riconosciuti in base al fatto che sono stati accreditati esclusivamente dall'organismo di accreditamento in questione, se:

a)

le parti, intendendosi come tali anche i sistemi di accreditamento europei e canadesi, risolvono la contestazione concludendo che i dubbi della parte che riconosce relativi alla competenza dell'organismo di accreditamento nominato sono fondati; oppure

b)

la parte che riconosce dimostra in modo obiettivo all'altra parte che l'organismo di accreditamento non ha più la competenza per accreditare gli organismi di valutazione della conformità come a loro volta competenti per valutare la conformità ai suoi regolamenti tecnici pertinenti; e

c)

la contestazione non è stata risolta entro 120 giorni dalla sua notifica alla parte che nomina

Articolo 15

Riconoscimento degli organismi di accreditamento nell'ambito delle telecomunicazioni e della compatibilità elettromagnetica

Per quanto concerne i regolamenti tecnici relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione, alle apparecchiature di radiocomunicazione e alla compatibilità elettromagnetica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, gli organismi di accreditamento riconosciuti:

a)

dal Canada, comprendono:

i)

per quanto riguarda i laboratori di prova, ogni organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro dell'Unione europea firmatario dell'accordo multilaterale sul riconoscimento ILAC; e

ii)

per quanto riguarda gli organismi di certificazione, ogni organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro dell'Unione europea firmatario dell'accordo multilaterale sul riconoscimento IAF;

b)

dall'Unione europea, comprendono lo «Standards Council of Canada», o l'organismo che gli subentri nell'incarico.

Articolo 16

Transizione dall'accordo di reciproco riconoscimento

Le parti convengono che alla data di entrata in vigore del presente accordo un organismo di valutazione della conformità designato a norma dell'accordo di reciproco riconoscimento è automaticamente considerato un organismo di valutazione della conformità riconosciuto a norma del presente protocollo.

Articolo 17

Comunicazioni

1.   Ciascuna parte designa persone di riferimento incaricate delle comunicazioni con l'altra parte riguardanti qualsiasi questione attinente al presente protocollo.

2.   Le persone di riferimento possono a loro discrezione comunicare per posta elettronica, videoconferenza o altri mezzi.

Articolo 18

Amministrazione del presente protocollo

Ai fini del presente protocollo tra le funzioni del comitato per il commercio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera a) (Comitati specializzati) rientrano:

a)

la gestione operativa del presente protocollo;

b)

il trattamento di qualunque questione sollevata dalle parti in merito al presente protocollo;

c)

l'elaborazione di raccomandazioni relative a modifiche del presente protocollo da presentare all'esame del comitato misto CETA;

d)

la promozione di ogni altra iniziativa che, a giudizio delle parti, faciliti l'esecuzione del presente protocollo; e

e)

la rendicontazione con le modalità più opportune al comitato misto CETA sull'esecuzione del presente protocollo.


(1)  La competenza di un organismo di accreditamento deriva generalmente da una delega governativa.

ALLEGATO 1

PRODOTTI CONTEMPLATI

a)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui impianti elettrici ed elettrodomestici, e relativi componenti;

b)

apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione;

c)

compatibilità elettromagnetica (CEM);

d)

giocattoli;

e)

prodotti da costruzione;

f)

macchine e loro parti, componenti, compresi i componenti di sicurezza, le attrezzature intercambiabili e gli insiemi di macchine;

g)

strumenti di misurazione;

h)

caldaie ad acqua calda, compresi dispositivi connessi;

i)

attrezzature, macchinari, apparecchiature, dispositivi, componenti di controllo, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i relativi strumenti e sistemi di prevenzione e individuazione da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX);

j)

attrezzature destinate a funzionare all'aperto in quanto contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale; e

k)

imbarcazioni da diporto, compresi le loro componenti.

ALLEGATO 2

CATEGORIE PRIORITARIE DI MERCI DA INCLUDERE EVENTUALMENTE NELL'ALLEGATO 1, A NORMA DELL'ARTICOLO 2.2

a)

Dispositivi medici, compresi gli accessori;

b)

attrezzature a pressione, compresi recipienti, tubazioni, accessori e assemblaggi;

c)

apparecchi a gas, compresi i relativi accessori;

d)

dispositivi di protezione individuale;

e)

sistemi ferroviari, sottosistemi, componenti di interoperabilità; e

f)

equipaggiamento sistemato a bordo di una nave

ALLEGATO 3

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLA DESIGNAZIONE DI UN ORGANISMO

Nella designazione di un organismo di valutazione della conformità le parti devono indicare:

a)

in ogni caso

i)

l'ambito della designazione (che non può esulare dall'ambito di competenza dell'organismo di accreditamento);

ii)

il certificato di accreditamento e il relativo ambito di accreditamento;

iii)

l'indirizzo dell'organismo e le coordinate della persona di riferimento; e

b)

quando uno Stato membro dell'Unione europea designa un organismo di certificazione, eccezion fatta per i regolamenti tecnici di cui all'articolo 15:

i)

il marchio di certificazione registrato dell'organismo di certificazione, accompagnato da una nota descrittiva (1); e

c)

quando uno Stato membro dell'Unione europea designa un organismo di valutazione della conformità, eccezion fatta per i regolamenti tecnici di cui all'articolo 15:

i)

nel caso di un organismo di certificazione:

A)

un codice identificativo unico (2);

B)

la domanda di riconoscimento firmata dall'organismo a norma del CB-01 (Requirements for Certification Bodies, Requisiti per gli organismi di certificazione) o atti successivi; e

C)

una lista di controllo di corrispondenze compilata dall'organismo che comprovi la sua conformità ai criteri di riconoscimento a norma del CB-02 (Recognition Criteria, and Administrative and Operational Requirements Applicable to Certification Bodies (CB) for the Certification of Radio Apparatus to Industry Canada's Standards and Specifications, Criteri di riconoscimento e disposizioni amministrative e operative applicabili agli organismi di certificazione per la certificazione delle apparecchiature radiofoniche rispetto all'industria, alle norme e alle specifiche canadesi) o atti successivi; e

ii)

nel caso di laboratori di prova:

A)

un codice identificativo unico; e

B)

la domanda di riconoscimento firmata dall'organismo a norma del REC-LAB (Procedure for the Recognition of Designated Foreign Testing Laboratories by Industry Canada, Procedura per il riconoscimento di laboratori di prova stranieri designati dall'industria canadese) o atti successivi; e

d)

ogni altra informazione decisa di comune accordo tra le parti.


(1)  La nota descrittiva si presenta normalmente sotto forma di una «c» minuscola posta a lato del marchio dell'organismo di certificazione registrato per indicare che un prodotto è conforme ai vigenti regolamenti tecnici canadesi.

(2)  Codice identificativo unico alfanumerico composto da sei caratteri, generalmente due lettere per il codice paese secondo la norma ISO 3166, seguite da quattro cifre.


Protocollo sul riconoscimento reciproco del programma per il rispetto e l'esecuzione delle buone prassi di fabbricazione dei prodotti farmaceutici

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente protocollo si intende per:

 

certificato di conformità BPF, un certificato rilasciato da un'autorità di regolamentazione, che attesta la conformità di uno stabilimento di fabbricazione alle buone prassi di fabbricazione (BPF);

 

autorità equivalente, un'autorità di regolamentazione di una parte, che è riconosciuta come autorità equivalente dall'altra parte;

 

fabbricazione, la fabbricazione, l'imballaggio, il reimballaggio, l'etichettatura, le prove e l'immagazzinaggio;

 

medicinale o farmaco, qualunque prodotto qualificabile come farmaco a norma del Food and Drugs Act, R.S.C., 1985, c. F-27 o come medicinale, sia esso un prodotto finito, intermedio o in fase di sperimentazione, o un principio attivo a norma della legislazione applicabile dell'Unione europea;

 

valutazione in loco, una valutazione relativa ad un prodotto specifico effettuata presso uno stabilimento di fabbricazione, nel contesto di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale o farmaco, al fine di valutare la conformità dei locali in cui è prodotto il medicinale o farmaco e la conformità del processo, delle condizioni e del controllo di fabbricazione alle informazioni presentate, e di affrontare qualunque questione irrisolta connessa alla valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio; e

 

autorità di regolamentazione, un ente di una parte al quale la legislazione della parte riconosce il potere di sorvegliare e controllare i medicinali o i farmaci nel territorio di tale parte.

2.   Salvo indicazione contraria, quando il presente protocollo fa riferimento alle ispezioni, tali riferimenti non comprendono le valutazioni in loco.

Articolo 2

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è rafforzare la cooperazione tra le autorità delle parti nel garantire che i medicinali e i farmaci si conformino a norme di qualità adeguate mediante il riconoscimento reciproco di certificati di conformità BPF.

Articolo 3

Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutti i medicinali e farmaci ai quali si applicano le prescrizioni BPF in entrambe le parti, secondo quanto previsto all'allegato 1.

Articolo 4

Riconoscimento delle autorità di regolamentazione

1.   La procedura per la valutazione dell'equivalenza di una nuova autorità di regolamentazione di cui all'allegato 2 si svolge in conformità dell'articolo 12.

2.   Ciascuna parte provvede affinché sia reso disponibile al pubblico un elenco di autorità di regolamentazione da essa riconosciute come equivalenti, compresa le eventuali modifiche.

Articolo 5

Riconoscimento reciproco dei certificati di conformità BPF

1.   Ciascuna parte accetta il certificato di conformità BPF rilasciato da un'autorità di regolamentazione equivalente dell'altra parte in conformità di quanto previsto al paragrafo 3, attestante che lo stabilimento di fabbricazione contemplato dal certificato e situato nel territorio dell'una o dell'altra parte si conforma alle buone prassi di fabbricazione descritte nel certificato.

2.   Una parte può accettare un certificato di conformità BPF rilasciato da un'autorità di regolamentazione equivalente dell'altra parte in relazione ad uno stabilimento di fabbricazione al di fuori del territorio delle parti, in conformità di quanto previsto al paragrafo 3. Una parte può stabilire le modalità e le condizioni in base alle quali decide di accettare un certificato.

3.   Un certificato di conformità BPF deve indicare:

a)

il nome e l'indirizzo dello stabilimento di fabbricazione;

b)

la data in cui l'autorità di regolamentazione equivalente che ha rilasciato il certificato ha ispezionato per l'ultima volta lo stabilimento di fabbricazione;

c)

i processi di fabbricazione e, se del caso, i medicinali o i farmaci e il relativo dosaggio, in relazione ai quali lo stabilimento si conforma alle buone prassi di fabbricazione; e

d)

il periodo di validità del certificato di conformità BPF.

4.   Qualora un importatore, un esportatore o un'autorità di regolamentazione di una parte richieda un certificato di conformità BPF per uno stabilimento di fabbricazione certificato da un'autorità equivalente dell'altra parte, quest'ultima provvede affinché l'autorità di regolamentazione equivalente rilasci un certificato di conformità BPF:

a)

entro 30 giorni di calendario dalla data in cui l'autorità di certificazione ha ricevuto la richiesta del certificato, se non è necessaria una nuova ispezione; e

b)

entro 90 giorni di calendario dalla data in cui l'autorità di certificazione ha ricevuto la richiesta del certificato, qualora sia necessaria una nuova ispezione e lo stabilimento di fabbricazione superi tale ispezione

Articolo 6

Altre forme di riconoscimento dei certificati di conformità BPF

1.   Una parte può accettare un certificato di conformità BPF in relazione a medicinali o farmaci non inclusi nell'allegato 1, paragrafo 2.

2.   La parte che accetti un certificato a norma del paragrafo 1 può determinare le modalità e le condizioni alle quali accetterà il certificato.

Articolo 7

Accettazione dei certificati di partita

1.   Ciascuna parte accetta un certificato di partita rilasciato da un fabbricante senza imporre nuovi controlli all'importazione di tale partita, a condizione che:

a)

i prodotti della partita siano stati fabbricati in uno stabilimento di fabbricazione che è stato certificato conforme da un autorità di regolamentazione equivalente;

b)

il certificato di partita sia compatibile con il contenuto del certificato di partita per i medicinali, previsto dalle prescrizioni armonizzate a livello internazionale per la certificazione delle partite; e

c)

il certificato di partita sia firmato dalla persona responsabile del rilascio della partita per la vendita o la fornitura.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di una parte di provvedere in modo ufficiale al rilascio delle partite.

3.   La persona responsabile del rilascio delle partite:

a)

del medicinale finito destinato alla vendita o alla fornitura a stabilimenti di fabbricazione nell'Unione europea, deve essere una «persona qualificata» ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2001/83/CE e dell'articolo 52 della direttiva 2001/82/CE; oppure

b)

per la vendita di farmaci o la loro fornitura a stabilimenti di fabbricazione in Canada, è la persona incaricata del dipartimento di controllo della qualità, come previsto dal Food and Drugs Regulations, C.R.C., c. 870, parte C, Divisione 2, sezione C.02.014.

Articolo 8

Valutazione in loco

1.   Ciascuna parte ha il diritto di effettuare la propria valutazione in loco di uno stabilimento di fabbricazione la cui conformità sia stata certificata da un'autorità di regolamentazione equivalente dell'altra parte.

2.   Una parte, prima di effettuare una valutazione in loco a norma del paragrafo 1, ne dà notifica all'altra parte per iscritto informandola della portata della valutazione in loco. La parte si adopera per informare l'altra parte per iscritto almeno 30 giorni prima della data proposta per la valutazione in loco, ma può dare un preavviso più breve in situazioni urgenti. L'altra parte ha diritto di partecipare alla valutazione in loco effettuata dalla parte.

Articolo 9

Ispezioni e valutazioni in loco su richiesta di una parte

1.   Su richiesta di una parte, l'altra parte ispeziona uno stabilimento coinvolto nel processo di fabbricazione di un medicinale o farmaco importato nel territorio della parte richiedente per verificare che tale stabilimento rispetti le buone prassi di fabbricazione.

2.   Su richiesta di una parte, l'altra parte può effettuare una valutazione in loco basandosi sull'analisi dei dati contenuti nel fascicolo di presentazione del prodotto. Le parti possono scambiarsi informazioni pertinenti sul prodotto in relazione a una richiesta di effettuare una valutazione in loco in conformità dell'articolo 14.

Articolo 10

Misure di salvaguardia

1.   Una parte ha il diritto di effettuare la propria ispezione di uno stabilimento di fabbricazione la cui conformità sia stata certificata da un'autorità di regolamentazione equivalente dell'altra parte. L'esercizio di tale diritto dovrebbe costituire un'eccezione rispetto alla normale prassi della parte.

2.   Una parte, prima di effettuare un'ispezione a norma del paragrafo 1, ne dà notifica all'altra parte per iscritto informandola dei motivi di tale ispezione. La parte si adopera per informare l'altra parte per iscritto almeno 30 giorni prima della data proposta per l'ispezione, ma può dare un preavviso più breve in situazioni urgenti. L'altra parte ha diritto di partecipare all'ispezione effettuata dalla parte.

Articolo 11

Programma di allerta bidirezionale e condivisione delle informazioni

1.   In applicazione del programma di allerta bidirezionale contemplato dall'accordo amministrativo sulle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, una parte:

a)

provvede affinché l'autorità di regolamentazione competente nel proprio territorio comunichi all'autorità di regolamentazione competente nel territorio dell'altra parte qualunque restrizione, sospensione o ritiro di un'autorizzazione alla fabbricazione che possa incidere sulla tutela della sanità pubblica; e

b)

se del caso, trasmette proattivamente e per iscritto all'altra parte le segnalazioni confermate di qualunque problema grave relativo a uno stabilimento di fabbricazione nel suo territorio o identificato a seguito di una valutazione in loco o di ispezioni nel territorio dell'altra parte, compreso qualunque problema relativo a difetti di qualità, richiamo di partite, medicinali o farmaci contraffatti o falsificati, o potenziali carenze gravi.

2.   Nell'ambito del processo di condivisione delle informazioni contemplato dall'accordo amministrativo sulle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, una parte:

a)

risponde ad una richiesta speciale di informazioni, comprese richieste ragionevoli di relazioni relative ad ispezioni o valutazioni in loco; e

b)

su richiesta dell'altra parte o di un'autorità equivalente dell'altra parte, provvede affinché un'autorità equivalente situata nel proprio territorio fornisca le informazioni pertinenti.

3.   Una parte comunica per iscritto all'altra parte i punti di contatto per ciascuna autorità equivalente nel proprio territorio.

Articolo 12

Equivalenza delle nuove autorità di regolamentazione

1.   Una parte («parte richiedente») può chiedere che un'autorità di regolamentazione situata nel proprio territorio e non riconosciuta come equivalente alle autorità di regolamentazione dell'altra parte («parte valutatrice») sia valutata al fine di stabilire se debba essere riconosciuta come equivalente. Una volta ricevuta la richiesta, la parte valutatrice svolge una valutazione in conformità della procedura per la valutazione di nuove autorità di regolamentazione a norma dell'accordo amministrativo sulle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2.   La parte valutatrice esamina la nuova autorità di regolamentazione applicando gli elementi di un programma per il rispetto delle buone prassi di fabbricazione a norma dell'accordo amministrativo di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Gli elementi del programma per il rispetto delle buone prassi di fabbricazione devono comprendere, tra l'altro, prescrizioni legislative e regolamentari, norme relative alle ispezioni, sistemi di sorveglianza e un sistema di gestione della qualità.

3.   La parte valutatrice che, al termine della sua valutazione, determini l'equivalenza della nuova autorità di regolamentazione, ne informa per iscritto la parte richiedente comunicando che riconosce la nuova autorità di regolamentazione come equivalente.

4.   La parte valutatrice che, al termine della sua valutazione, determini la non equivalenza della nuova autorità di regolamentazione, trasmette alla parte richiedente una giustificazione scritta in cui dimostra di avere motivi fondati per non riconoscere l'equivalenza della nuova autorità di regolamentazione. Su domanda della parte richiedente, il gruppo misto settoriale sui prodotti farmaceutici («gruppo misto settoriale») di cui all'articolo 15 esamina il rifiuto della parte valutatrice di riconoscere l'equivalenza della nuova autorità di regolamentazione e può formulare raccomandazioni per aiutare entrambe le parti a risolvere la questione.

5.   La parte valutatrice che, al termine della sua valutazione, concluda che la nuova autorità di regolamentazione è equivalente soltanto in misura più limitata rispetto a quanto proposto dalla parte richiedente, trasmette a quest'ultima una giustificazione scritta in cui dimostra di avere motivi fondati per concludere che la nuova autorità di regolamentazione è equivalente soltanto in tale misura più limitata. Su domanda della parte richiedente, il gruppo misto settoriale esamina il rifiuto della parte valutatrice di riconoscere l'equivalenza della nuova autorità di regolamentazione e può formulare raccomandazioni per aiutare entrambe le parti a risolvere la questione.

6.   Un'autorità di regolamentazione riconosciuta come equivalente ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, firmato a Londra il 14 maggio 1998, è riconosciuta come equivalente a norma del presente accordo a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 13

Programma di mantenimento dell'equivalenza

1.   Il gruppo misto settoriale elabora un programma di mantenimento dell'equivalenza a norma dell'accordo amministrativo sulle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per mantenere l'equivalenza delle autorità di regolamentazione. Le parti agiscono in conformità di tale programma al momento di decidere se cambiare lo status di equivalenza di un'autorità di regolamentazione.

2.   Se lo status di equivalenza di un'autorità di regolamentazione cambia, una parte può svolgere una nuova valutazione di tale autorità di regolamentazione. Qualsiasi nuova valutazione deve essere svolta a norma della procedura di cui all'articolo 12. La portata della nuova valutazione è limitata agli elementi che hanno provocato il cambiamento dello status di equivalenza.

3.   Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie affinché entrambe le parti si mantengano fiduciose sull'equivalenza di fatto delle rispettive autorità di regolamentazione.

4.   Una parte informa l'altra parte prima di adottare modifiche dei propri orientamenti o regolamenti tecnici relativi alle buone prassi di fabbricazione.

5.   Una parte informa l'altra parte di qualunque nuova procedura di ispezione e di eventuali nuovi orientamenti o regolamenti tecnici relativi alle buone prassi di fabbricazione.

Articolo 14

Riservatezza

1.   Una parte si astiene dal divulgare informazioni scientifiche, commerciali o tecniche non pubbliche e riservate, compresi i segreti commerciali e le informazioni esclusive ricevute dall'altra parte.

2.   Una parte può divulgare le informazioni di cui al paragrafo 1 qualora lo ritenga necessario per tutelare la sanità pubblica e la sicurezza. L'altra parte è consultata prima della divulgazione.

Articolo 15

Gestione del protocollo

1.   Il gruppo misto settoriale istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera a), è composto di rappresentanti di entrambe le parti.

2.   Il gruppo misto settoriale stabilisce la propria composizione e adotta le proprie regole e procedure.

3.   Il gruppo misto settoriale conclude un accordo amministrativo sulle buone prassi di fabbricazione per agevolare l'efficace attuazione del presente protocollo. L'accordo amministrativo sulle buone prassi di fabbricazione comprende:

a)

il mandato del gruppo misto settoriale;

b)

il programma di allerta bidirezionale;

c)

l'elenco dei punti di contatto responsabili per le questioni derivanti dal presente protocollo;

d)

gli elementi del processo di scambio di informazioni;

e)

gli elementi di un programma per il rispetto delle buone prassi di fabbricazione;

f)

la procedura di valutazione di nuove autorità di regolamentazione; e

g)

il programma di mantenimento dell'equivalenza.

4.   Il gruppo misto settoriale può modificare l'accordo amministrativo sulle buone prassi di fabbricazione qualora lo ritenga necessario.

5.   Su richiesta delle parti, il gruppo misto settoriale riesamina gli allegati del presente protocollo ed elabora raccomandazioni relative a modifiche di tali allegati da sottoporre all'esame del comitato misto CETA.

6.   A norma del paragrafo 5, il gruppo misto settoriale riesamina l'ambito operativo dei medicinali e dei farmaci di cui all'allegato 1, paragrafo 2, al fine di includere i medicinali o farmaci elencati all'allegato 1, paragrafo 1.

7.   Le parti stabiliscono l'accordo amministrativo sulle buone prassi di fabbricazione al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo amministrativo sulle buone prassi di fabbricazione non è soggetto alle disposizioni del capo 29 (Risoluzione delle controversie).

Articolo 16

Diritti

1.   Ai fini del presente articolo, i diritti comprendono le misure volte a consentire il recupero dei costi, come i canoni di utilizzazione, gli oneri regolamentari o gli importi dovuti a titolo di obbligazioni contrattuali.

2.   Una parte ha il diritto di determinare i diritti applicabili agli stabilimenti di fabbricazione nel proprio territorio, compresi i diritti per il rilascio di certificati di conformità alle buone prassi di fabbricazione e i diritti relativi alle ispezioni e alla valutazioni in loco.

3.   I diritti applicati a uno stabilimento di fabbricazione nel caso di un'ispezione o di una valutazione in loco effettuata da una parte su richiesta dell'altra parte devono essere compatibili con quanto disposto dal paragrafo 2.

ALLEGATO 1

MEDICINALI O FARMACI

Ambito dei medicinali o farmaci

1.

Il presente protocollo si applica ai seguenti medicinali o farmaci, quali definiti nella legislazione delle parti di cui all'allegato 3, a condizione che, in relazione a tali medicinali o farmaci, le prescrizioni BPF e i programmi delle parti per il rispetto delle buone prassi di fabbricazione siano equivalenti:

a)

prodotti farmaceutici per uso umano, compresi i medicinali o i farmaci con o senza obbligo di prescrizione e i gas medicinali;

b)

prodotti biologici per uso umano, compresi i prodotti immunologici, i medicinali stabili derivati dal sangue umano o dal plasma umano e i prodotti bioterapeutici;

c)

radiofarmaci per uso umano;

d)

prodotti farmaceutici per uso veterinario, compresi i medicinali o i farmaci con o senza obbligo di prescrizione e le premiscele per la preparazione di mangimi veterinari medicati;

e)

prodotti biologici veterinari;

f)

se del caso, vitamine, minerali, rimedi erboristici e medicinali omeopatici;

g)

ingredienti farmaceutici attivi;

h)

prodotti intermedi e prodotti farmaceutici sfusi (per esempio compresse sfuse);

i)

prodotti destinati ad essere utilizzati in prove cliniche o medicinali in fase di sperimentazione; e

j)

medicinali per terapie avanzate.

Ambito operativo dei medicinali o farmaci

2.

In applicazione del paragrafo 1, le prescrizioni BPF e i programmi di entrambe le parti per il rispetto delle buone prassi di fabbricazione sono equivalenti per i seguenti medicinali o farmaci:

a)

prodotti farmaceutici per uso umano, compresi i medicinali o i farmaci con o senza obbligo di prescrizione e i gas medicinali;

b)

prodotti biologici per uso umano, compresi i prodotti immunologici e bioterapeutici;

c)

radiofarmaci per uso umano;

d)

prodotti farmaceutici per uso veterinario, compresi i medicinali o i farmaci con o senza obbligo di prescrizione e le premiscele per la preparazione di mangimi veterinari medicati;

e)

prodotti intermedi e prodotti farmaceutici sfusi;

f)

prodotti destinati ad essere utilizzati in prove cliniche o medicinali in fase di sperimentazione; prodotti da fabbricanti titolari di un'autorizzazione di fabbricazione o di una licenza di stabilimento; e

g)

vitamine, minerali, rimedi erboristici e medicinali omeopatici (noti in Canada come natural health products — prodotti sanitari naturali) prodotti da fabbricanti titolari di un'autorizzazione di fabbricazione o di una licenza di stabilimento, nel caso del Canada.

ALLEGATO 2

AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

Le parti riconoscono i seguenti enti, o i loro successori notificati da una parte al gruppo misto settoriale, come le loro rispettive autorità di regolamentazione:

 

Per l'Unione europea:

Paese

Per i medicinali per uso umano

Per i medicinali per uso veterinario

Belgio

Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari / Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/ Agence fédérale des médicaments et produits de santé

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Repubblica Ceca

Istituto statale per il controllo dei medicinali / Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Istituto per il controllo statale dei prodotti biologici e dei medicinali per uso veterinario / Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Croazia

Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici / Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Ministero dell'Agricoltura, Direzione Veterinaria e della sicurezza alimentare / Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Danimarca

Autorità danese per la salute e i medicinali Laegemiddelstyrelsen

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Germania

Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici / Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Paul-Ehrlich-Institute (PEI), Istituto federale per i vaccini e i biofarmaci / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel

Bundesministerium für Gesundheit (BMG)/Ministero federale della Salute

Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Estonia

Agenzia statale per i medicinali / Ravimiamet

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Grecia

Agenzia nazionale per i medicinali / Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) — (ΕΘΝIΚΟΣ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ))

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Spagna

Agenzia spagnola per i medicinali e i dispositivi medici / Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitários

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Francia

Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

Agenzia francese per la sicurezza alimentare, ambientale e sul lavoro — Agenzia nazionale per i medicinali per uso veterinario / Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail-Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV)

Irlanda

Autorità per la regolamentazione dei prodotti sanitari (HPRA)

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Italia

Agenzia Italiana del Farmaco

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

Cipro

Ministero della Salute — Servizi farmaceutici Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας

Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente — Servizi veterinari / Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Lettonia

Agenzia statale per i medicinali / Zāļu valsts aģentūra

Servizio alimentare e veterinario — Dipartimento di valutazione e registrazione / Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departaments

Lituania

Agenzia statale per il controllo dei medicinali / Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Servizio statale alimentare e veterinario / Valstybinės maisto ir veterinarijo tarnyba

Lussemburgo

Ministero della Salute, servizio farmaceutico e dei medicinali

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Ungheria

Istituto nazionale di farmacia / Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI)

Ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare, Direzione dei medicinali veterinari / Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI)

Malta

Autorità di regolamentazione per i medicinali

Sezione per i medicinali veterinari e i mangimi (VMANS) — Direzione della regolamentazione veterinaria (VRD) facente capo al Dipartimento per la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria (VPRD)

Paesi Bassi

Ispettorato sanitario / Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Commissione di valutazione dei medicinali / Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)/

Austria

Agenzia austriaca per la Salute e la sicurezza alimentare / Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Polonia

Ispettorato farmaceutico centrale / Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) /

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Portogallo

Autorità nazionale per i medicinali ed i prodotti sanitari / INFARMED, I.P

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

Direzione generale alimentare e veterinaria / DGAV — Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT)

Slovenia

Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici della Repubblica di Slovenia / Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Repubblica slovacca (Slovacchia)

Istituto statale per il controllo dei medicinali / Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

Istituto per il controllo statale dei prodotti biologici veterinari e dei medicinali / Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL)

Finlandia

Agenzia finlandese per i medicinali / Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA)

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Svezia

Agenzia per i prodotti medicinali / Läkemedelsverket

Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano

Regno Unito

Agenzia per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari

Direzione per i medicinali veterinari

Bulgaria

Agenzia bulgara per i medicinali / ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare / Българска агенция по безопасност на храните

Romania

Agenzia nazionale per i medicinali e i dispositivi medici / Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Autorità nazionale per la sanità animale e la sicurezza alimentare / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Per il Canada:

 

Canada Salute / Health Canada

Canada Salute / Health Canada

ALLEGATO 3

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per l'Unione europea:

 

direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

 

direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

 

direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;

 

regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE;

 

direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;

 

direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari;

 

regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano;

 

ultima versione della guida alle buone prassi di fabbricazione contenuta nella disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea (Rules governing medicinal products in the European Union), volume IV, e della raccolta di procedure comunitarie sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni;

Per il Canada:

Food and Drugs Act, R.S.C., 1985, c. F-27.


ALLEGATO I

Nota introduttiva

Riserve relative alle misure esistenti e impegni di liberalizzazione

1.

L'elenco di una parte di cui al presente allegato stabilisce, a norma dell'articolo 8.15 (Riserve ed eccezioni), dell'articolo 9.7 (Riserve), dell'articolo 14.4 (Riserve) e, per l'Unione europea, dell'articolo 13.10 (Riserve ed eccezioni), le riserve formulate da tale parte in relazione alle misure esistenti non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:

a)

articolo 8.6 (Trattamento nazionale), articolo 9.3 (Trattamento nazionale) o, per l'Unione europea, articolo 13.3 (Trattamento nazionale);

b)

articolo 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), articolo 9.5 (Trattamento della nazione più favorita) o, per l'Unione europea, articolo 13.4 (Trattamento della nazione più favorita);

c)

articolo 8.4 (Accesso al mercato), articolo 9.6 (Accesso al mercato) o, per l'Unione europea, articolo 13.6 (Accesso al mercato);

d)

articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni);

e)

articolo 8.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione) o, per l'Unione europea, articolo 13.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione);

f)

per l'Unione europea, articolo 13.7 (Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari); o

g)

articolo 14.3 (Obblighi)

e, in determinati casi, stabilisce impegni di liberalizzazione immediata o futura.

2.

Le riserve di una parte non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del GATS.

3.

Ciascuna riserva stabilisce i seguenti elementi:

a)

Settore, si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;

b)

Sottosettore, si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;

c)

Classificazione industriale si riferisce, se del caso, all'attività che rientra nella riserva secondo la CPC, ISIC rev 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva di una parte;

d)

Tipo di riserva, specifica l'obbligo di cui al punto 1 per il quale una riserva è formulata;

e)

Livello amministrativo, indica il livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale una riserva è formulata;

f)

Misure, individua le disposizioni legislative o altre misure specificate, se del caso, dall'elemento Descrizione per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento Misure:

i)

si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

ii)

comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e

iii)

comprende:

A)

per una direttiva dell'Unione europea, le leggi o altre misure che attuano la direttiva a livello di Stato membro; e

B)

per il Canada, le leggi o altre misure a livello nazionale o subnazionale che attuano gli accordi tra il governo federale e le province e i territori; e

g)

Descrizione, stabilisce gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata e può inoltre stabilire impegni di liberalizzazione.

4.

Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti dei capi in relazione ai quali essa è formulata. Nella misura in cui:

a)

l'elemento Misure è specificato da un impegno di liberalizzazione dell'elemento Descrizione, l'elemento Misure così specificato prevale su tutti gli altri elementi; e

b)

l'elemento Misure non è specificato nel modo suddetto, l'elemento Misure prevale sugli altri elementi, a meno che la discrepanza tra l'elemento Misure e gli altri elementi considerati nella loro totalità sia così sostanziale e concreta da rendere irragionevole concludere che l'elemento Misure prevalga, nel qual caso gli altri elementi prevalgono nei limiti di tale discrepanza.

5.

Qualora una parte mantenga in vigore una misura secondo la quale un prestatore di servizi debba essere una persona fisica, un cittadino, un residente permanente o un residente del territorio della parte quale condizione per prestarvi un servizio, una riserva per tale misura formulata in relazione agli scambi transfrontalieri di servizi equivale, nei limiti di tale misura, a una riserva in relazione agli investimenti.

6.

Una riserva per una misura secondo la quale un prestatore di servizi debba essere una persona fisica, un cittadino, un residente permanente o un residente del proprio territorio quale condizione per prestarvi un servizio finanziario, formulata in relazione all'articolo 13.7 (Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari) equivale, nei limiti di tale misura, a una riserva in relazione agli articoli 13.3 (Trattamento nazionale), 13.4 (Trattamento della nazione più favorita), 13.6 (Accesso al mercato) e 13.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione).

7.

Ai fini del presente allegato, compreso l'elenco di ciascuna parte di cui al presente allegato:

 

per ISIC rev 3.1 si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, secondo la definizione di cui all'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.

8.

Nell'elenco dell'Unione europea di cui al presente allegato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

UE

Unione europea

ES

Spagna

EE

Estonia

FI

Finlandia

FR

Francia

EL

Grecia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SK

Slovacchia

SI

Slovenia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

Elenco del Canada — Federale

Riserve applicabili in Canada

(applicabili in tutte le province e i territori)

Riserva I-C-1

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Prescrizioni in materia di prestazioni

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Investment Canada Act, R.S.C. 1985, c. 28 (1o supp.)

Investment Canada Regulations, S.O.R./85-611

Descrizione:

Investimenti

1.

Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 3 e 7, il direttore degli investimenti riesaminerà una «acquisizione del controllo» diretta, secondo la definizione di cui all'Investment Canada Act, di un'impresa canadese da parte di un investitore dell'Unione europea se il valore dell'impresa canadese non è inferiore a 1,5 miliardi di CAD, adattato in conformità della metodologia applicabile nel mese di gennaio di ogni anno successivo, come stabilito nell'Investment Canada Act.

2.

In deroga alla definizione di «investitore» di cui all'articolo 8.1 (Definizioni), solo gli investitori che sono cittadini nazionali dell'Unione europea o soggetti sotto il controllo di cittadini nazionali dell'Unione europea, come previsto nell'Investment Canada Act, possono beneficiare della soglia del riesame più elevata.

3.

La soglia più elevata di cui al paragrafo 1 non si applica a una acquisizione del controllo diretta di un'impresa canadese da parte di un'impresa di proprietà dello Stato. Tali acquisizioni sono soggette a riesame da parte del direttore degli investimenti se il valore dell'impresa canadese non è inferiore a 369 milioni di CAD nel 2015, adattato in conformità della metodologia applicabile nel mese di gennaio di ogni anno successivo, come stabilito nell'Investment Canada Act.

4.

Un investimento soggetto a riesame a norma dell'Investment Canada Act può essere effettuato solo se il ministro responsabile dell'Investment Canada Act informa il richiedente che l'investimento apporta presumibilmente un beneficio netto al Canada. Tale determinazione si fonda su sei fattori descritti nella summenzionata legge, riassunti come segue:

a)

l'effetto dell'investimento sul livello e sulla natura dell'attività economica in Canada, ivi compreso l'effetto sull'occupazione, sull'impiego di parti, componenti e servizi prodotti in Canada e sulle esportazioni dal Canada;

b)

il grado e l'importanza della partecipazione di canadesi all'investimento;

c)

l'effetto dell'investimento sulla produttività, sull'efficienza industriale, sullo sviluppo tecnologico e sull'innovazione di prodotto in Canada;

d)

l'effetto dell'investimento sulla concorrenza nell'ambito di un settore industriale in Canada;

e)

la compatibilità dell'investimento con le politiche nazionali a livello industriale, economico e culturale, tenendo conto degli obiettivi strategici industriali, economici e culturali enunciati dalla pubblica amministrazione o dai legislatori di una provincia sulla quale l'investimento potrebbe avere un impatto rilevante, e

f)

il contributo dell'investimento alla capacità del Canada di competere sui mercati mondiali.

5.

Nell'effettuare la determinazione del beneficio netto il ministro, per il tramite del direttore degli investimenti, può riesaminare i programmi in virtù dei quali il richiedente dimostra il beneficio netto derivante al Canada dall'acquisizione proposta. Un richiedente può anche presentare al ministro impegni connessi a un'acquisizione proposta soggetta a riesame. In caso di mancato rispetto di un impegno da parte di un richiedente, il ministro può invocare un'ordinanza dell'autorità giudiziaria intesa a imporre la conformità o altri ricorsi autorizzati a norma dell'Investment Canada Act.

6.

Un non canadese che costituisce o acquisisce un'impresa canadese, diversa da quelle soggette a riesame come sopra descritto, deve notificarlo al direttore degli investimenti.

7.

Le soglie del riesame di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano a un'acquisizione di un'impresa culturale.

8.

L'acquisizione o lo stabilimento specifici di una nuova impresa in determinate tipologie di attività commerciali riguardanti il patrimonio culturale o l'identità nazionale canadesi, che di norma sono soggette a notifica, possono essere inoltre soggetti a riesame qualora il Governor in Council (gabinetto federale canadese) autorizzi un riesame nell'interesse pubblico.

9.

Una «acquisizione del controllo» indiretta di un'impresa canadese diversa da un'impresa culturale, da parte di un investitore dell'Unione europea, non è assoggettabile a riesame.

10.

In deroga all'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni), il Canada può imporre una prescrizione o dare attuazione a un impegno connesso allo stabilimento, all'acquisizione, all'espansione, all'esecuzione o alla gestione di investimenti di un investitore dell'Unione europea o di un paese terzo per trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a un cittadino o a un'impresa in Canada, collegata al cedente, in relazione al riesame di un'acquisizione di un investimento a norma dell'Investment Canada Act.

11.

Fatta eccezione per le prescrizioni o gli impegni relativi al trasferimento di tecnologie di cui al paragrafo 10 della presente riserva, l'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni) si applica alle prescrizioni o agli impegni imposti o applicati a norma dell'Investment Canada Act.

12.

Ai fini della presente riserva per «non canadese» si intende un singolo individuo, una pubblica amministrazione o sua agenzia oppure un soggetto non canadese; e per «canadese» si intende un cittadino o un residente permanente canadese, una pubblica amministrazione canadese o sua agenzia oppure un soggetto sotto il controllo del Canada, come descritto nell'Investment Canada Act.

Riserva I-C-2

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Definite all'elemento Descrizione

Descrizione:

Investimenti

1.

Il Canada, o una provincia o un territorio, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti, può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività patrimoniali e alla capacità dei titolari di tali partecipazioni o attività patrimoniali di controllare una nuova impresa tramite investitori dell'Unione europea o di un paese terzo o i loro investimenti. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione il Canada, o una provincia o un territorio, può adottare o mantenere in vigore una misura relativa alla nazionalità dell'alta dirigenza o dei membri del consiglio di amministrazione.

2.

Ai fini della presente riserva:

a)

una misura mantenuta in vigore o adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo la quale, al momento della vendita o altra cessione, vieta o impone una limitazione alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali oppure impone un requisito di nazionalità come descritto nella presente riserva è una misura esistente; e

b)

per impresa pubblica si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo del Canada, o di una provincia o di un territorio, mediante interessi proprietari e comprende un'impresa stabilita dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa o a un ente pubblico esistenti.

Riserva I-C-3

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Canada Business Corporations Act, R.S.C. 1985, c. C-44

Canada Business Corporations Regulations, 2001, S.O.R./2001-512

Canada Cooperatives Act, S.C. 1998, c. 1

Canada Cooperatives Regulations, S.O.R./99-256

Descrizione:

Investimenti

1.

Un gruppo societario può porre vincoli all'emissione, al trasferimento e alla proprietà di azioni in un gruppo societario costituito a livello federale. Tali vincoli sono finalizzati a consentire a un gruppo societario di soddisfare le prescrizioni in materia di proprietà o controllo canadesi a norma di talune leggi di cui ai Canada Business Corporations Regulations, 2001, in settori in cui la proprietà o il controllo canadesi sono una condizione necessaria per ricevere licenze, permessi, sovvenzioni, pagamenti o altri benefici. Al fine di mantenere determinati livelli di proprietà canadese, a un gruppo societario è consentito vendere azioni detenute dagli azionisti senza il loro consenso e acquistare azioni proprie nell'ambito del libero mercato.

2.

Il Canada Cooperatives Act prevede che possano essere posti vincoli all'emissione o al trasferimento di quote di investimento di una cooperativa a persone non residenti in Canada, in modo da consentire alle cooperative di soddisfare le prescrizioni canadesi in materia di proprietà per ottenere una licenza finalizzata a esercitare un'attività commerciale, diventare editore di un quotidiano o periodico canadesi o acquisire quote di investimento di un intermediario finanziario, e in settori in cui la proprietà o il controllo sono una condizione necessaria per ricevere licenze, permessi, sovvenzioni, pagamenti e altri benefici. Nei casi in cui la proprietà o il controllo delle quote di investimento si ripercuota negativamente sulla capacità di una cooperativa di mantenere un livello di proprietà o controllo canadesi, il Canada Cooperatives Act prevede la limitazione del numero di quote di investimento che possono essere detenute o il divieto di proprietà delle quote di investimento.

3.

Ai fini della presente riserva il termine canadese ha il significato attribuitogli dai Canada Business Corporations Regulations, 2001 o dai Canada Cooperatives Regulations.

Riserva I-C-4

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Canada Business Corporations Act, R.S.C. 1985, c. C-44

Canada Business Corporations Regulations, 2001, S.O.R./2001-512

Canada Cooperatives Act, S.C. 1998, c. 1

Canada Cooperatives Regulations, S.O.R./99-256

Canada Corporations Act, R.S.C. 1970, c. C-32

Atti parlamentari speciali riguardanti la costituzione di società specifiche

Descrizione:

Investimenti

1.

Il Canada Business Corporations Act dispone, nel caso della maggior parte dei gruppi societari costituiti a livello federale, che il 25 % degli amministratori sia residente canadese e, qualora gli amministratori siano meno di quattro, che almeno uno di essi sia un residente canadese. Come stabilito nei Canada Business Corporations Regulations, 2001, si richiede la maggioranza semplice degli amministratori residenti canadesi per i gruppi societari operanti nei seguenti settori: estrazione di uranio; pubblicazione o distribuzione di libri; vendita di libri, se questa costituisce la parte principale dell'attività economica del gruppo societario; e distribuzione di film o di video. Analogamente, nel caso dei gruppi societari che, mediante legge del Parlamento o regolamento, sono individualmente soggetti alle prescrizioni minime canadesi in materia di proprietà, gli amministratori residenti canadesi devono costituire la maggioranza.

2.

Ai fini del Canada Business Corporations Act, per residente canadese si intende un singolo individuo che è un cittadino canadese abitualmente residente in Canada, un cittadino canadese non abitualmente residente in Canada che rientra in una categoria definita nei Canada Business Corporations Regulations, 2001, o un «residente permanente» secondo la definizione di cui all'Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27,diverso da un residente permanente che è stato abitualmente residente in Canada per oltre un anno dopo aver acquisito il diritto di chiedere la cittadinanza canadese.

3.

Nel caso di una holding, è sufficiente che sia residente canadese un terzo degli amministratori se gli utili in Canada della holding e delle consociate costituiscono meno del 5 % degli utili lordi della holding e delle consociate.

4.

Il Canada Cooperatives Act dispone che almeno i due terzi degli amministratori siano membri della cooperativa. Almeno il 25 % degli amministratori di una cooperativa deve essere residente in Canada; se una cooperativa ha solo tre amministratori, almeno uno di questi deve essere residente in Canada.

5.

Ai fini del Canada Cooperatives Act, un residente del Canada è definito nei Canada Cooperatives Regulations come un singolo individuo che è un cittadino canadese e che è abitualmente residente in Canada; un cittadino canadese che non è abitualmente residente in Canada che rientra in una categoria definita nei Canada Cooperatives Regulations o un «residente permanente» secondo la definizione di cui all'Immigration and Refugee Protection Act, diverso da un residente permanente che è stato abitualmente residente in Canada per oltre un anno dopo aver acquisito il diritto di chiedere la cittadinanza canadese.

Riserva I-C-5

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Citizenship Act, R.S.C. 1985, c. C-29

Foreign Ownership of Land Regulations, S.O.R./79-416

Descrizione:

Investimenti

1.

Il Foreign Ownership of Land Regulations è stato adottato a norma del Citizenship Act e dell'Agricultural and Recreational Land Ownership Act, R.S.A. 1980, c. A-9. Nell'Alberta una persona non ammissibile o un gruppo societario di proprietà o sotto il controllo di stranieri può detenere una partecipazione solo in un territorio controllato che comprenda al massimo due lotti di terreno costituiti, complessivamente, da un massimo di 20 acri.

2.

Ai fini della presente riserva:

 

per persona non ammissibile si intende:

a)

una persona fisica che non è un cittadino canadese o un residente permanente;

b)

una pubblica amministrazione o un'agenzia governativa estere; o

c)

un gruppo societario costituito in un paese diverso dal Canada; e

 

per territorio controllato si intende un territorio situato nell'Alberta ma che non comprende:

a)

il terreno demaniale dell'Alberta;

b)

il territorio all'interno di una città, di una nuova città, di un villaggio o di un villaggio estivo; e

c)

miniere o minerali.

Riserva I-C-6

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Air Canada Public Participation Act, R.S.C. 1985, c. 35 (4o supp.)

Canadian Arsenals Limited Divestiture Authorization Act, S.C. 1986, c. 20

Eldorado Nuclear Limited Reorganization and Divestiture Act, S.C. 1988, c. 41

Nordion and Theratronics Divestiture Authorization Act, S.C. 1990, c. 4

Descrizione:

Investimenti

1.

Un «non residente» o i «non residenti» non possono detenere più di una percentuale specificata delle azioni con diritto di voto del gruppo societario cui ciascuna legge si applica. Per alcune società le restrizioni si applicano ai singoli azionisti, mentre per altre le restrizioni possono essere applicate nel complesso. Se vi sono limiti relativi alla percentuale che un singolo investitore canadese può detenere, tali limiti si applicano anche ai non residenti. Le restrizioni sono le seguenti:

 

Air Canada: 25 % nel complesso;

 

Cameco Limited (ex Eldorado Nuclear Limited): 15 % per persona fisica non residente, 25 % nel complesso;

 

Nordion International Inc.: 25 % nel complesso;

 

Theratronics International Limited: 49 % nel complesso; e

 

Canadian Arsenals Limited: 25 % nel complesso.

2.

Ai fini della presente riserva, la definizione non residente comprende:

a)

una persona fisica che non è un cittadino canadese e non è abitualmente residente in Canada;

b)

un gruppo societario costituito, formato o diversamente organizzato al di fuori del Canada;

c)

la pubblica amministrazione di uno Stato estero o una suddivisione politica di una pubblica amministrazione di uno Stato estero, o una persona autorizzata a svolgere una funzione o un servizio per conto di tale amministrazione;

d)

un gruppo societario sotto il controllo, diretto o indiretto, di una persona o di un soggetto di cui alle lettere da a) a c);

e)

una società fiduciaria:

i)

stabilita da una persona o da un soggetto di cui alle lettere da b) a d), diversa da una società fiduciaria per l'amministrazione di un fondo pensione a beneficio di persone fisiche, la maggior parte delle quali è residente in Canada; o

ii)

in cui una persona o un soggetto di cui alle lettere da a) a d) detiene più del 50 % dell'interesse beneficiario, e

f)

un gruppo societario sotto il controllo, diretto o indiretto, di una società fiduciaria di cui alla lettera e).

Riserva I-C-7

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Export and Import Permits Act, R.S.C. 1985, c. E-19

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Solo una persona fisica abitualmente residente in Canada, un'impresa avente la sede centrale in Canada o una succursale in Canada di un'impresa estera possono chiedere e ottenere un permesso di importazione o esportazione o un certificato di autorizzazione al transito per una merce o un corrispondente servizio soggetti a controlli a norma dell'Export and Import Permits Act.

Riserva I-C-8

Settore

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

 

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Canada si riserva il diritto di mantenere in vigore una misura in relazione alla prestazione dei servizi sociali non diversamente contemplati dalla riserva II-C-9 per quanto riguarda i servizi sociali.

2.

Tale riserva nei confronti del trattamento della nazione più favorita non si applica alla prestazione dei servizi di istruzione privata.

Riserva I-C-9

Settore:

Servizi di comunicazione

Sottosettore:

Reti e servizi di trasporto delle telecomunicazioni e radiocomunicazioni

Classificazione industriale:

CPC 752

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Telecommunications Act, S.C. 1993, c. 38

Canadian Telecommunications Common Carrier Ownership and Control Regulations, S.O.R./94-667

Radiocommunications Act, R.S.C. 1985, c. R-2

Radiocommunication Regulations, S.O.R./96-484

Descrizione:

Investimenti

1.

Gli investimenti esteri a favore dei prestatori di servizi di telecomunicazioni dotati delle necessarie infrastrutture sono limitati a una percentuale cumulativa totale massima del 46,7 % del diritto di voto, basata su investimenti diretti (20 %) e indiretti (33,3 %).

2.

I prestatori di servizi di telecomunicazioni dotati delle necessarie infrastrutture devono essere di fatto controllati da canadesi.

3.

Almeno l'80 % dei membri del consiglio di amministrazione dei prestatori di servizi di telecomunicazioni dotati delle necessarie infrastrutture deve essere canadese.

4.

In deroga alle restrizioni di cui sopra:

a)

gli investimenti esteri sono consentiti fino al 100 % per i fornitori che effettuano operazioni nell'ambito di una licenza relativa ai cavi sottomarini internazionali;

b)

i sistemi satellitari mobili di un prestatore di servizi straniero possono essere utilizzati da un prestatore di servizi canadese per fornire servizi in Canada;

c)

i sistemi satellitari fissi di un prestatore di servizi straniero possono essere utilizzati per fornire servizi tra punti situati in Canada e tutti i punti al di fuori del Canada;

d)

gli investimenti esteri sono consentiti fino al 100 % per i fornitori che effettuano operazioni nell'ambito di una autorizzazione satellitare, e

e)

gli investimenti esteri sono consentiti fino al 100 % per i prestatori di servizi di telecomunicazione dotati delle necessarie infrastrutture i cui proventi, compresi quelli delle consociate, derivanti dall'erogazione di servizi di telecomunicazione in Canada rappresentano meno del 10 % dei proventi totali dei servizi di telecomunicazione in Canada.

Riserva I-C-10

Settore:

Servizi di trasporto

Sottosettore:

Spedizionieri doganali

Altri servizi di trasporto ausiliari e di supporto

Classificazione industriale:

CPC 749

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Customs Act, R.S.C. 1985, c. 1 (2o supp.)

Customs Brokers Licensing Regulations, S.O.R./86-1067

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per operare in qualità di spedizioniere doganale autorizzato in Canada:

a)

una persona fisica deve essere un cittadino nazionale canadese;

b)

un gruppo societario deve essere costituito in Canada e i suoi amministratori devono essere in maggioranza cittadini nazionali canadesi; e

c)

una società di persone deve essere composta da persone che sono cittadini nazionali canadesi, o gruppi societari costituiti in Canada con amministratori che sono in maggioranza cittadini nazionali canadesi.

Riserva I-C-11

Settore:

Servizi di distribuzione

Sottosettore:

Negozi duty-free

Classificazione industriale:

CPC 631, 632 (limitata ai negozi duty-free)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Customs Act, R.S.C. 1985, c. 1 (2o supp.)

Duty Free Shop Regulations, S.O.R./86-1072

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Per operare in qualità di gestore di negozio duty-free autorizzato in un valico di frontiera terrestre in Canada, una persona fisica deve:

a)

essere un cittadino nazionale canadese;

b)

essere di specchiata condotta civile e morale;

c)

avere la propria residenza principale in Canada; e

d)

aver soggiornato in Canada per almeno 183 giorni nell'anno che precede l'anno di domanda di autorizzazione.

2.

Per operare in qualità di gestore di negozio duty-free autorizzato in un valico di frontiera terrestre in Canada, un gruppo societario:

a)

deve essere costituita in Canada; e

b)

tutte le sue azioni devono essere effettivamente di proprietà di cittadini nazionali canadesi che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.

Riserva I-C-12

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di verifica relativi all'esportazione e all'importazione di beni culturali

Servizi museali, fatta eccezione per i siti e gli edifici storici (limitatamente ai servizi di verifica relativi a beni culturali)

Classificazione industriale:

CPC 96321, 87909 (limitatamente ai servizi di verifica relativi a beni culturali)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Cultural Property Export and Import Act, R.S.C. 1985, c. C-51

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Solo un residente del Canada o un ente con sede in Canada può essere designato esaminatore esperto di beni culturali ai fini del Cultural Property Export and Import Act.

2.

Ai fini della presente riserva:

a)

per ente si intende un soggetto di proprietà pubblica e gestito unicamente a beneficio del pubblico, stabilito a fini educativi o culturali e che custodisce ed espone oggetti; e

b)

per residente del Canada si intende una persona fisica abitualmente residente in Canada, o un gruppo societario che ha la propria sede centrale in Canada o che mantiene un insediamento produttivo in Canada, al quale i dipendenti impiegati in relazione all'attività economica del gruppo societario fanno riferimento per adempiere alle proprie mansioni.

Riserva I-C-13

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Consulenti in materia di brevetti

Consulenti in materia di brevetti che prestano servizi di consulenza e rappresentanza legale

Classificazione industriale:

CPC 8921

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Patent Act, R.S.C. 1985, c. C-44

Patent Rules, S.O.R./96-423

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per rappresentare una persona nell'iter di una domanda di brevetto o in altre questioni dinanzi all'Ufficio dei brevetti, un agente brevettuale deve essere residente in Canada e registrato presso l'Ufficio dei brevetti.

Riserva I-C-14

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Consulente in materia di marchi

Consulenti in materia di marchi che prestano servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedure statutarie

Classificazione industriale:

CPC 8922

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13

Trade-marks Regulations, S.O.R./96-195

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per rappresentare una persona nell'iter di una domanda di marchio o in altre questioni dinanzi all'Ufficio dei marchi, un consulente in materia di marchi deve essere residente in Canada e registrato presso l'Ufficio dei marchi.

Riserva I-C-15

Settore:

Energia (petrolio e gas)

Sottosettore:

Industrie del petrolio greggio e del gas naturale

Servizi connessi al settore minerario

Classificazione industriale:

CPC 120, 883

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Canada Petroleum Resources Act, R.S.C. 1985, c. 36 (2o supp.)

Territorial Lands Act, R.S.C. 1985, c. T-7

Federal Real Property and Federal Immovables Act, S.C. 1991, c. 50

Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987, c. 3

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act, S.C. 1988, c. 28

Descrizione:

Investimenti

1.

La presente riserva si applica alle licenze di produzione rilasciate per le «terre di frontiera» e le «zone offshore» (aree non di competenza della giurisdizione provinciale) secondo la definizione di cui alle misure applicabili.

2.

Un titolare di una licenza di produzione di petrolio e gas o di quote della stessa deve essere un gruppo societario costituito in Canada.

Riserva I-C-16

Settore:

Energia (petrolio e gas)

Sottosettore:

Industrie del petrolio greggio e del gas naturale

Servizi connessi al settore minerario

Classificazione industriale:

CPC 120, 883

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Canada Oil and Gas Production and Conservation Act, R.S.C. 1985, c. O-7, modificato dal Canada Oil and Gas Operations Act, S.C. 1992, c. 35

CanadaNova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act, S.C. 1988, c. 28

CanadaNewfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987, c. 3

Misure di attuazione dell'accordo sul petrolio e sul gas tra il Canda e lo Yukon, compreso il Canada-Yukon Oil and Gas Accord Implementation Act, 1998, c.5, s. 20 e il Oil and Gas Act, RSY 2002, c. 162

Misure di attuazione dell'accordo sul petrolio e sul gas dei Territori del Nord-Ovest, comprese le misure di attuazione che si applicano o sono adottate dal Nunavut, quale territorio subentrante agli ex Territori del Nord-Ovest

Misure di attuazione dell'accordo sulle risorse petrolifere del Golfo di San Lorenzo tra il Canada e il Quebec

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

A norma del Canada Oil and Gas Operations Act un «programma dei benefici» deve essere approvato dal ministro al fine di ottenere l'autorizzazione a procedere con un progetto di sviluppo per petrolio e gas.

2.

Per programma dei benefici si intende un programma per l'occupazione di canadesi, inteso a fornire a produttori, consulenti, appaltatori e società di servizi canadesi una piena ed equa possibilità di partecipare, su base concorrenziale, alla fornitura di merci e servizi utilizzati nelle proposte di lavoro o di attività di cui al programma dei benefici.

3.

Il programma dei benefici previsto dal Canada Oil and Gas Operations Act consente al ministro di imporre al richiedente una prescrizione aggiuntiva al fine di garantire che singoli individui o categorie svantaggiati abbiano accesso a opportunità di formazione e di impiego o possano partecipare alla fornitura di merci e servizi utilizzati nelle proposte di lavoro di cui al programma dei benefici.

4.

Le disposizioni che fanno seguito a quelle indicate nel Canada Oil and Gas Operations Act sono comprese nelle leggi di attuazione dell'accordo sul petrolio e sul gas tra il Canada e lo Yukon.

5.

Le disposizioni che fanno seguito a quelle indicate nel Canada Oil and Gas Operations Act saranno comprese nelle leggi o nei regolamenti finalizzati all'attuazione di accordi con varie province e territori, compresa la normativa di attuazione delle province e dei territori (ad esempio, l'accordo sul petrolio e sul gas dei Territori del Nord-Ovest, l'accordo sulle risorse petrolifere del Golfo di San Lorenzo tra il Canada e il Quebec e l'accordo sul petrolio e sul gas del Nuovo Brunswick). Ai fini della presente riserva tali accordi e tale normativa di attuazione sono considerati, una volta conclusi, misure esistenti.

6.

Il Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act e il Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act presentano la stessa prescrizione relativa a un programma dei benefici ma dispongono anche che tale programma garantisca che:

a)

il gruppo societario o altro organismo che presenta il programma istituisca nella provincia applicabile un ufficio in cui abbia luogo un processo decisionale a livelli adeguati prima dello svolgimento di lavori o di un'attività nell'area offshore;

b)

siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo da realizzare nella provincia e di istruzione e formazione da erogare nella provincia; e

c)

si privilegino le merci prodotte o i servizi prestati all'interno della provincia, laddove tali merci o servizi siano concorrenziali in termini di prezzo equo di mercato, qualità e consegna.

7.

I consigli di amministrazione che gestiscono il programma dei benefici a norma delle summenzionate leggi possono anche esigere che il programma comprenda disposizioni intese a garantire che singoli individui o categorie svantaggiati, o i gruppi societari di loro proprietà o le cooperative da loro gestite, partecipino alla fornitura di merci e servizi utilizzati nelle proposte di lavoro di cui al programma dei benefici.

8.

Inoltre il Canada può imporre una prescrizione o dare attuazione a un impegno per trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona del Canada in relazione all'approvazione di progetti di sviluppo a norma delle leggi applicabili.

Riserva I-C-17

Settore:

Energia (petrolio e gas)

Sottosettore:

Industrie del petrolio greggio e del gas naturale

Servizi connessi al settore minerario

Classificazione industriale:

CPC 120, 883

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987, c. 3

Hibernia Development Project Act, S.C. 1990, c. 41

Descrizione:

Investimenti

1.

A norma dell'Hibernia Development Project Act il Canada e i titolari del progetto Hibernia possono stipulare accordi. In tali accordi può essere previsto che i titolari del progetto si impegnino a eseguire determinati lavori in Canada e nella Terranova e a prodigarsi per conseguire in tali località livelli obiettivo specifici in relazione alle disposizioni di un «programma dei benefici» richiesto a norma del Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act. I «programmi dei benefici» sono ulteriormente descritti nella riserva I-C-16 del Canada.

2.

In relazione al progetto Hibernia il Canada può inoltre imporre una prescrizione o dare attuazione a un impegno per trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a un cittadino nazionale o a un'impresa in Canada.

Riserva I-C-18

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Miniere di uranio

Servizi connessi al settore minerario

Classificazione industriale:

CPC 883

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Investment Canada Act, R.S.C. 1985, c. 28 (1o supp.)

Investment Canada Regulations, S.O.R./85-611

Non-Resident Ownership Policy in the Uranium Mining Sector, 1987

Descrizione:

Investimenti

1.

La proprietà detenuta da «non canadesi», secondo la definizione di cui all'Investment Canada Act, di una miniera di uranio è limitata al 49 % nella fase della prima produzione. Eccezioni a tale limite possono essere consentite ove sia possibile stabilire che la miniera è di fatto «sotto il controllo di canadesi», secondo la definizione di cui all'Investment Canada Act.

2.

Eccezioni alla Non-Resident Ownership Policy in the Uranium Mining Sector sono consentite, previa approvazione del Governor in Council, solo nei casi in cui non sono disponibili partecipanti canadesi alla proprietà della miniera. Gli investimenti in proprietà minerarie effettuati da non canadesi prima del 23 dicembre 1987 e che vanno al di là del livello di proprietà consentito, possono rimanere in vigore. Non è consentito alcun aumento della proprietà non canadese.

3.

Nell'esaminare una richiesta di esenzione da tale norma, presentata da un investitore dell'Unione europea, il Canada non prevederà l'obbligo di dimostrare l'impossibilità di trovare un socio canadese.

Riserva I-C-19

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 862

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Bank Act, S.C. 1991, c. 46

Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47

Cooperative Credit Associations Act, S.C. 1991, c. 48

Trust and Loan Companies Act, S.C. 1991, c. 45

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le banche sono tenute a disporre di una società di esperti contabili per la revisione dei loro conti. Tale società deve essere qualificata come stabilito nel Bank Act. Tra le qualifiche necessarie è richiesto che due o più membri della società siano abitualmente residenti in Canada e che il membro della società designato congiuntamente dalla società e dalla banca a svolgere la revisione dei conti sia abitualmente residente in Canada.

2.

Nel caso di una compagnia di assicurazione, di un'associazione di credito cooperativo e di una società fiduciaria o di prestito il revisore dei conti può essere una persona fisica o una società di esperti contabili. In tal caso il revisore dei conti deve essere qualificato come indicato nell'Insurance Companies Act, nel Cooperative Credit Associations Act o nel Trust and Loan Companies Act. Se in qualità di revisore dei conti di detti enti finanziari è nominata una persona fisica, si richiede tra le altre qualifiche che la persona sia abitualmente residente in Canada. Se in qualità di revisore dei conti di detti enti finanziari è nominata una società di esperti contabili, il membro della società designato, congiuntamente dalla società e dall'ente finanziario, a svolgere la revisione dei conti deve essere abitualmente residente in Canada.

Riserva I-C-20

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto aereo (passeggeri e merci)

«Servizi aerei speciali» (come indicato di seguito all'elemento Descrizione)

Servizi di corriere

Classificazione industriale:

CPC 73, 7512, «Servizi aerei speciali» (come stabilito di seguito all'elemento Descrizione)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Canada Transportation Act, S.C. 1996, c. 10

Aeronautics Act, R.S.C. 1985, c. A-2

Canadian Aviation Regulations, S.O.R./96-433:

 

parte II, sottoparte 2 — «Aircraft Markings and Registration» (Marcatura e registrazione di aeromobili);

 

parte IV «Personnel Licensing and Training» (Formazione e certificazione del personale); e

 

parte VII «Commercial Air Services» (Servizi aerei commerciali)

Descrizione:

Investimenti

1.

Nella sezione 55, il Canada Transportation Act definisce il termine «canadese» come segue:

2.

«… per “canadese” si intende un cittadino canadese o un residente permanente ai sensi dell'Immigration and Refugee Protection Act, sottosezione 2, paragrafo 1, una pubblica amministrazione in Canada o un agente di tale pubblica amministrazione o un gruppo societario o un altro soggetto costituito o formato a norma delle leggi del Canada o una provincia, di fatto sotto il controllo di canadesi e della quale almeno il 75 %, o una percentuale minore che il Governor in Council può specificare mediante regolamento, dei diritti di voto è di proprietà o sotto il controllo di canadesi …»

3.

I regolamenti a norma dell'Aeronautics Act integrano, mediante riferimento, la definizione di «canadese» contenuta nel Canada Transportation Act. Tali regolamenti dispongono che un operatore canadese di servizi aerei commerciali utilizzi aeromobili immatricolati in Canada e che, per ottenere un certificato di operatore aereo canadese e qualificarsi ai fini dell'immatricolazione di aeromobili come «canadesi», un operatore sia canadese.

4.

I seguenti servizi di trasporto aereo commerciale possono essere forniti solo da canadesi:

a)

servizi nazionali (servizi aerei tra determinati punti, o da e verso lo stesso punto, nel territorio del Canada, o tra un punto nel territorio del Canada e un punto situato nel territorio di un altro paese);

b)

servizi internazionali di linea (servizi aerei di linea tra un punto nel territorio del Canada e un punto nel territorio di un altro paese), qualora tali servizi siano stati riservati a vettori canadesi nell'ambito di accordi esistenti o futuri in materia di servizi aerei;

c)

servizi internazionali non di linea (servizi aerei non di linea tra un punto nel territorio del Canada e un punto nel territorio di un altro paese), qualora tali servizi siano stati riservati a vettori canadesi a norma del Canada Transportation Act; e

d)

servizi aerei speciali comprendenti: fotogrammetria, rilevamento aereo, fotografia aerea, gestione incendi boschivi, lotta antincendio, pubblicità aerea, traino di alianti, lancio con il paracadute, costruzione aerea, esbosco con elicottero, ispezione aerea, sorveglianza aerea, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto e irrorazione aerea delle colture.

5.

Nessun singolo individuo straniero è qualificato per essere il proprietario registrato di un aeromobile immatricolato come canadese.

6.

A norma dei Canadian Aviation Regulations un gruppo societario costituito in Canada, ma che non soddisfa le prescrizioni in materia di proprietà e controllo canadesi, può immatricolare un aeromobile per uso privato solo se tale uso avviene in gran parte (almeno il 60 %) in Canada.

7.

I Canadian Aviation Regulations hanno anche l'effetto di limitare la presenza di aeromobili privati immatricolati all'estero a nome di gruppi societari non canadesi a un periodo massimo di 90 giorni su dodici mesi. Gli aeromobili privati immatricolati all'estero sono limitati all'uso privato, alla stregua di un aeromobile immatricolato in Canada per il quale è necessaria una licenza di esercizio privato.

Riserva I-C-21

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili

Servizi di assistenza a terra (solo manutenzione di linea) secondo la definizione di cui ai capi sugli scambi transfrontalieri di servizi e sugli investimenti

Classificazione industriale:

«Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili» e «Servizi di assistenza a terra» (solo manutenzione di linea), secondo le definizioni di cui agli articoli 8.1 (Definizioni) e 9.1 (Definizioni)

Livello amministrativo::

Nazionale

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Misure:

Aeronautics Act, R.S.C. 1985, c. A-2

Canadian Aviation Regulations, S.O.R./96-433:

 

parte IV «Personnel Licensing and Training» (Formazione e certificazione del personale);

 

parte V «Airworthiness» (Aeronavigabilità);

 

parte VI «General Operating and Flight Rules» (Norme generali di esercizio e di volo); e

 

parte VII «Commercial Air Services» (Servizi aerei commerciali)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Le attività di riparazione, revisione o manutenzione (compresa la manutenzione di linea) di aeromobili e altri prodotti aeronautici, necessarie per mantenere l'aeronavigabilità degli aeromobili immatricolati in Canada e di altri prodotti aeronautici, devono essere svolte da persone che soddisfano le prescrizioni regolamentari canadesi sulla navigazione aerea (vale a dire ingegneri e organismi di manutenzione autorizzati). Non sono rilasciate certificazioni a persone con sede al di fuori del Canada, ad eccezione delle divisioni di organismi di manutenzione autorizzati con sede in Canada.

Riserva I-C-22

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporti su strada, di linea e non di linea, di passeggeri e di merci, compresi i servizi di corriere.

Classificazione industriale:

CPC 7121, 7122, 7123, 7512

Livello amministrativo:

Nazionale

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Misure:

Motor Vehicle Transport Act, R.S.C. 1985, c. 29 (3o supp.), come modificato da S.C. 2001, c. 13.

Canada Transportation Act, S.C. 1996, c. 10

Customs Tariff, S.C. 1997, c. 36

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Solo persone del Canada che utilizzano autocarri o autobus immatricolati in Canada e costruiti in Canada, oppure per i quali è stato pagato un dazio, possono prestare servizi di trasporto su gomma con autocarri o autobus tra punti ubicati nel territorio del Canada.

Riserva I-C-23

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto per vie navigabili (di passeggeri e di merci) con navi marittime e navi per la navigazione interna

Logistica e altri servizi relativi al trasporto per vie navigabili

costruzioni per idrovie, porti, dighe e altre opere idrauliche

Qualsiasi altra attività commerciale marittima svolta a partire da una nave

Classificazione industriale:

CPC 721, 722, 745, 5133, 5223, e qualsiasi altra attività commerciale marittima svolta a partire da una nave

Livello amministrativo:

Nazionale

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Misure:

Canada Transportation Act, S.C. 2001, c. 26

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

1.

Per registrare una nave in Canada, il proprietario di tale nave o la persona che detiene la proprietà esclusiva di tale nave deve essere:

a)

un cittadino canadese o un residente permanente ai sensi dell'Immigration and Refugee Protection Act, sottosezione 2, paragrafo 1,

b)

un gruppo societario costituito a norma del diritto del Canada o di una provinciao di un territorio; o

c)

qualora la nave non sia già registrata in un altro paese, un gruppo societario costituito a norma delle leggi di un paese diverso dal Canada, se uno dei seguenti soggetti agisce in relazione a tutte le questioni concernenti la nave, segnatamente:

i)

una filiale del gruppo societario costituita a norma del diritto del Canada, o di una provinciao di un territorio;

ii)

un dipendente o un amministratore in Canada di succursali del gruppo societario che svolgano attività commerciali in Canada; o

iii)

una società di gestione navale costituita a norma del diritto del Canada, o di una provincia o di un territorio.

2.

Una nave immatricolata in un paese estero che sia stata noleggiata a scafo nudo può essere registrata in Canada per la durata del nolo mentre l'immatricolazione della nave nel suo paese di immatricolazione è sospesa se il noleggiatore è:

a)

un cittadino canadese o un residente permanente, secondo la definizione di cui all'Immigration and Refugee Protection Act, sottosezione 2, paragrafo 1; o

b)

un gruppo societario costituito a norma del diritto del Canada, o di una provincia o di un territorio.

Riserva I-C-24

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto per vie navigabili (di passeggeri e di merci) con navi marittime e navi per la navigazione interna

Logistica e altri servizi relativi al trasporto per vie navigabili

costruzioni per idrovie, porti, dighe e altre opere idrauliche

Qualsiasi altra attività commerciale marittima svolta a partire da una nave

Classificazione industriale:

CPC 721, 722, 745, 5133, 5223, e qualsiasi altra attività commerciale marittima svolta a partire da una nave

Livello amministrativo:

Nazionale

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Misure:

Canada Transportation Act, S.C. 2001, c. 26

Marine Personnel Regulations, S.O.R./2007-115

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Prestare servizio sulle navi immatricolate in Canada i comandanti, i primi ufficiali di coperta, gli ufficiali di macchina e taluni altri marittimi devono essere in possesso di un certificato rilasciato dal ministero dei Trasporti. Tali certificati possono essere concessi solo a cittadini canadesi o a residenti permanenti.

Riserva I-C-25

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Classificazione industriale:

CPC 74520

Livello amministrativo:

Nazionale

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Misure:

Pilotage Act, R.S.C. 1985, c. R-2

General Pilotage Regulations, S.O.R./2000-132

Atlantic Pilotage Authority Regulations, C.R.C. c. 1264

Laurentian Pilotage Authority Regulations, C.R.C. c. 1268

Great Lakes Pilotage Regulations, C.R.C. c. 1266

Pacific Pilotage Regulations, C.R.C. c. 1270

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Fatta salva la riserva II-C-15 del Canada, per fornire servizi di pilotaggio nelle acque del territorio del Canada in cui il pilotaggio è obbligatorio è necessaria una licenza o una certificazione di pilotaggio rilasciata dalla competente autorità regionale. Solo un cittadino canadese o un residente permanente può ottenere una licenza o una certificazione di pilotaggio. Per conservare una licenza di pilota o una certificazione di pilotaggio, un residente permanente del Canada deve diventare cittadino canadese entro cinque anni dal ricevimento di tale licenza o certificazione di pilotaggio.

Riserva I-C-26

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto con navi marittime e navi per la navigazione interna

Classificazione industriale:

CPC 721, 722

Livello amministrativo:

Nazionale

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Obblighi

Misure:

Coasting Trade Act, S.C. 1992, c. 31

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

I divieti di cui al Coasting Trade Act, stabiliti nella riserva II-C-14 del Canada, non si applicano a navi di proprietà del governo degli Stati Uniti d'America, se utilizzate esclusivamente ai fini del trasporto di merci di proprietà del governo degli Stati Uniti d'America dal territorio del Canada per rifornire le stazioni radar di primo allarme della DEW (Distant Early Warning).

Riserva I-C-27

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto di passeggeri su strada, di linea o non di linea

Classificazione industriale:

CPC 7121, 7122

Livello amministrativo:

Nazionale

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Misure:

Motor Vehicle Transport Act, R.S.C. 1985, c. 29 (3 supp.), come modificato da S.C. 2001, c. 13

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Alle agenzie provinciali è stata delegata l'autorità di consentire a persone di prestare servizi di autobus extra-provinciali (interprovinciali e transfrontalieri) nelle province e nei territori di competenza sulla stessa base dei servizi locali di trasporto con autobus. La maggior parte delle agenzie provinciali consente la prestazione di servizi locali di trasporto con autobus in base a una verifica della pubblica utilità e necessità.

Riserva I-C-28

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Tutti i sottosettori relativi ai trasporti

Classificazione industriale:

CPC 7

Livello amministrativo:

Nazionale

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Misure:

Canada Transportation Act, S.C. 1996, c. 10

Descrizione:

Investimenti

A norma del Canada Transportation Act le proposte di transazione riguardanti un'impresa di trasporto che, a parere del ministro, solleva perplessità per quanto concerne l'interesse pubblico in relazione al trasporto nazionale, richiedono l'approvazione del Governor in Council.

Riserva I-C-29

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi postali, trasporto di posta con qualsiasi mezzo

Classificazione industriale:

CPC 71124, 71235, 7321, 7511

Livello amministrativo:

Nazionale

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Misure:

Canada Post Corporation Act, R.S.C. 1985, c. C-10

Letter Definition Regulations, S.O.R./83-481

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il privilegio unico ed esclusivo della raccolta, dell'invio e della consegna di «lettere» all'interno del Canada, come definito nei Letter Definition Regulations, è riservato al monopolio postale.

Ai fini di maggiore chiarezza possono essere limitate anche le attività connesse a tale privilegio unico ed esclusivo, compresi l'emissione di francobolli e l'installazione, il montaggio o il trasferimento in un luogo pubblico di un contenitore o di un dispositivo da utilizzare per la raccolta, la consegna o il deposito della posta.

Elenco del Canada — Provinciale e territoriale

Riserve applicabili nell'Alberta

Riserva I-PT-1

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Contabilità

Servizi di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili

Classificazione industriale:

CPC 862

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Regulated Accounting Profession Act, R.S.A. 2000, c. R-12

Certified General Accountants Regulation, Alta. Reg. 176/2001

Certified Management Accountants Regulation, Alta. Reg. 177/2001

Chartered Accountants Regulation, Alta. Reg. 178/2001

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Il richiedente la registrazione in qualità di membro regolamentato deve fornire la prova della cittadinanza canadese o la prova di essere stato legalmente ammesso e autorizzato a lavorare in Canada. La gestione di ciascun ufficio contabile nell'Alberta è assicurata personalmente da un suo membro, che è in genere disponibile per soddisfare le esigenze dei clienti negli orari di apertura al pubblico.

Riserva I-PT-2

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Veterinary Profession Act, R.S.A. 2000, c. V-2

General Regulation, Alta. Reg. 44/86

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Solo i cittadini canadesi o le persone legalmente ammesse e autorizzate a lavorare in Canada possono ottenere la registrazione da parte del Registration Committee (comitato di registrazione), previa produzione di elementi di prova considerati soddisfacenti a tale scopo.

Riserva I-PT-3

Settore:

Beni immobili

Sottosettore:

Servizi immobiliari relativi a beni di proprietà o acquisiti in locazione o per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 821, 822, 81331

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Real Estate Act , R.S.A. 2000, c. R–5

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

I prestatori di servizi sono autorizzati a svolgere la loro attività tramite una società di intermediazione, che deve mantenere una sede di attività registrata nella provincia. La sede di attività registrata deve essere: il luogo dal quale la persona esercita l'attività; sotto il controllo del prestatore di servizi e il luogo in cui sono conservate le registrazioni richieste a norma delle disposizioni di legge.

Riserva I-PT-4

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi topografici

Classificazione industriale:

CPC 8675

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Land Surveyors Act, R.S.A. 2000, c. L-3

Descrizione:

Investimenti

Per i servizi prestati tramite un gruppo societario la presenza commerciale deve assumere la forma di un gruppo societario che effettua rilievi topografici (surveyor's corporation).

Riserva I-PT-5

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra; rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Gaming and Liquor Act,R.S.A. 2000, c. G-1

Gaming and Liquor Regulation, Alta. Reg. 143/96

Politiche condotte dal Gaming and Liquor Commission Board dell'Alberta

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le summenzionate misure consentono all'Alberta di controllare la produzione, l'importazione, la vendita, l'acquisto, il possesso, lo stoccaggio, il trasporto, l'utilizzo e il consumo di liquori, anche tramite permessi e licenze il cui rilascio può essere soggetto a limitazioni, tra cui la cittadinanza e la residenza, o altre relative allo stabilimento, alla gestione e all'esercizio di tali attività.

Riserva I-PT-6

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Terreni

Servizi connessi all'agricoltura

Classificazione industriale:

CPC 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore), 531

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Provincial Parks Act, R.S.A. 2000, c. P-35

Provincial Parks (Dispositions) Regulations, Alta. Reg. 241/77

Provincial Parks (General) Regulation, Alta. Reg. 102/85

Dispositions and Fees Regulation, Alta. Reg. 54/2000

Special Areas Disposition Regulation, Alta. Reg. 137/2001

Declaration Regulation,Alta. Reg. 195/2001

Forest Reserves Regulation, Alta. Reg. 42/2005

Descrizione

Investimenti

La concessione di terreni demaniali, tra cui parchi provinciali, è riservata ai residenti dell'Alberta che siano cittadini canadesi o residenti permanenti ai sensi dell'Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27.

Riserva I-PT-7

Settore:

Caccia

Sottosettore:

Servizi connessi alla caccia

Guide di caccia per conto proprio

Altri servizi culturali

Classificazione industriale:

CPC 0297, 8813, 96419, 9633

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Wildlife Act, R.S.A. 2000, c. W-10

Wildlife Regulation, Alta. Reg. 143/97

Descrizione

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La prescrizione relativa alla cittadinanza o alla residenza permanente può essere imposta quale condizione per ottenere autorizzazioni, permessi o licenze relativi a servizi di guida e organizzazione di attività venatorie per la caccia della fauna selvatica. La prescrizione relativa alla cittadinanza o alla residenza permanente può essere imposta anche quale condizione per ottenere permessi o licenze relativi alla gestione di uno zoo, alla tassidermia, alla concia, al commercio o alla gestione di pellicce.

Riserva I-PT-8

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto su strada

Trasporto di passeggeri

Classificazione industriale:

CPC 7121, 7122

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Motor Transport Act, R.S.A. 2000, c. M-21

Motor Vehicle Administration Act, R.S.A. 2000, M-23

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

L'approvazione di una licenza per prestare servizi di trasporto interurbano con autobus e servizi di linea/non di linea può essere soggetta a una verifica della pubblica utilità e necessità che comprenda l'applicazione, in toto o in parte, dei seguenti criteri: adeguatezza dei livelli di servizio attuali; condizioni di mercato che determinano la necessità di un ampliamento del servizio; effetto dei nuovi prestatori di servizi sulla pubblica utilità, comprese la continuità e la qualità del servizio, nonché l'adattabilità, la disponibilità e la capacità del richiedente di prestare un servizio adeguato.

Riserva I-PT-9

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Politica sui benefici a livello industriale

Descrizione

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Prescrizioni in materia di prestazioni possono essere imposte ai richiedenti (tutelando anzitutto gli interessi dei prestatori di servizi dell'Alberta o del Canada, se concorrenziali in termini di prezzo e qualità) nel caso dei progetti su larga scala che necessitano di permessi relativi a: sviluppo industriale, gestione forestale, uso di sabbie petrolifere, centrali elettriche o a gas ed estrazione di carbone.

Riserva I-PT-10

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Business Corporations Act, R.S.A. 2000, c. B-9

Business Corporations Regulation, Alta. Reg. 118/2000

Companies Act, R.S.A. 2000, c. C-21

Cooperatives Act, S.A. 2001, c. C-28.1

Partnership Amendment Act, R.S.A. 2000 (Supp.), c. P-25

Societies Act, R.S.A. 2000, c. S-14

Descrizione:

Investimenti

1.

Almeno il 25 % degli amministratori di un gruppo societario dell'Alberta deve essere residente canadese.

2.

Ai fini di tali misure, per «residente canadese» si intende un singolo individuo che è:

a)

un cittadino canadese abitualmente residente in Canada;

b)

un cittadino canadese, non abitualmente residente in Canada, che è membro di una determinata categoria di persone; o

c)

un residente permanente ai sensi dell' Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, e abitualmente residente in Canada.

Riserva I-PT-11

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Land Titles Act, R.S.A. 2000, c. L-4

Agricultural and Recreational Land Ownership Act, R.S.A. 2000, c. A-9

Regulations Respecting the Ownership of Agricultural and Recreational Land in Alberta, Alta. Reg. 160/79

Public Lands Act, R.S.A. 2000, c. P-40

Descrizione:

Investimenti

I terreni pubblici non possono essere venduti a:

a)

una persona che non sia un cittadino canadese o un residente permanente secondo la definizione di cui all' Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27;

b)

un gruppo societario che non sia un gruppo societario canadese; o

c)

una persona o un gruppo societario che agisca in qualità di amministratore fiduciario per una persona che non è un cittadino canadese o un residente permanente secondo la definizione di cui all'Immigration and Refugee Protection Act, o per un gruppo societario che non è un gruppo societario canadese.

Riserva I-PT-12

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Gioco d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Gaming and Liquor Act, R.S.A. 2000, c. G-1

Horse Racing Alberta Act, RSA 2000, c. H-11.3

Gaming and Liquor Regulation, Alta. Reg. 143/1996

Politiche condotte dal Gaming and Liquor Commission Board dell'Alberta

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le summenzionate misure consentono all'Alberta di regolamentare e autorizzare servizi, prestatori di servizi, fabbricazione, fornitori di materiali, interventi e riparazioni relativi a giochi di lotteria, apparecchi da gioco, giochi di fortuna, corse, sale bingo e casinò e attività analoghe, anche mediante permessi e licenze il cui rilascio può essere soggetto a limitazioni, tra cui la cittadinanza, la residenza o altre relative allo stabilimento, alla gestione e all'esercizio di tali attività.

Riserva I-PT-13

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi alla zootecnia

Classificazione industriale:

CPC 8812

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Stray Animals Act, R.S.A. 2000, c. S-20

Horse Capture Regulation, Alta. Reg. 59/94

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Solo un cittadino canadese o una persona legalmente ammessa in Canada ai fini della residenza permanente può richiedere, ottenere o detenere una licenza per catturare, adescare, cacciare, inseguire, braccare cavalli o seguirne le tracce su un terreno pubblico nell'Alberta destinato alla cattura con licenza di cavalli.

Riserve applicabili nella Columbia Britannica

Riserva I-PT-14

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157

Descrizione:

Investimenti

Tutto il legname raccolto nel territorio provinciale deve essere utilizzato o trasformato in altri prodotti nella provincia. La provincia può tuttavia autorizzare un'esenzione a tale prescrizione se il legname eccede il fabbisogno degli impianti di trasformazione situati nella provincia, se non può essere trasformato a costi contenuti nelle vicinanze della zona di raccolta né trasportato in modo economicamente vantaggioso in un altro impianto ubicato nella provincia o se l'esenzione previene lo spreco del legname o ne migliora l'utilizzo.

Riserva I-PT-15

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

CPC 8611

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Evidence Act, R.S.B.C. 1996, c. 124

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Una persona designata a ricevere documenti giurati deve essere un cittadino canadese o un residente permanente del Canada.

Riserva I-PT-16

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

Classificazione industriale:

CPC 862

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Accountants (Certified General) Act, R.S.B.C. 1996. c. 2

Accountants (Chartered) Act, R.S.B.C. 1996, c. 3

Accountants (Management) Act, R.S.B.C. 1996, c. 4

Descrizione:

Investimenti

Gli uffici contabili devono essere gestiti da un residente della Columbia Britannica.

Riserva I-PT-17

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Cooperative Association Act, S.B.C. 1999, c. 28

Society Act, R.S.B.C. 1996, c. 433

Descrizione:

Investimenti

1.

A norma del Cooperative Association Act la maggioranza degli amministratori di un'associazione costituita a norma di tale legge deve essere residente canadese e almeno un amministratore deve essere residente nella provincia.

2.

A norma del Society Act almeno un amministratore di una società costituita a norma di tale legge deve essere residente nella provincia.

Riserva I-PT-18

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Avvocati e notai

Classificazione industriale:

CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Notaries Act, R.S.B.C. 1996, c. 334

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo i cittadini canadesi o i residenti permanenti del Canada possono essere certificati per l'esercizio della pratica notarile (in qualità di «notary public») nella Columbia Britannica. La prestazione di servizi ad opera di uno studio notarile (notary corporation) è soggetta alle limitazioni imposte dal Notaries Act. I fondi fiduciari devono essere gestiti da enti finanziari regolamentati a livello provinciale o federale.

Riserva I-PT-19

Settore:

Turismo

Sottosettore:

Servizi connessi alla caccia (guide di caccia; organizzatori di attività venatorie; guide di pesca con lenza)

Servizi connessi alla pesca

Agenzie di viaggio, operatori turistici e guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 8813, 882, 96419

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c. 488

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per ottenere una licenza di guida e organizzazione di attività venatorie e di guida di pesca con lenza è necessario essere cittadino canadese o residente permanente del Canada.

Riserva I-PT-20

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Altri servizi professionali

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Servizi connessi alla silvicoltura e allo sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03, 8814

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Foresters Act, S.B.C. 2003, c. 19

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Al fine di ottenere la registrazione in qualità di silvicoltore professionista è necessario aver maturato un'esperienza professionale pertinente di almeno 24 mesi nella Columbia Britannica. In alcuni casi i silvicoltori professionisti già registrati in altre giurisdizioni canadesi non sono soggetti a tale prescrizione.

Riserva I-PT-21

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Servizi connessi alle attività manifatturiere

Permessi relativi agli alberi di Natale

Permessi relativi al recupero di legname (tronchi)

Licenze di sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03, 8814

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157

Descrizione:

Investimenti

1.

Un permesso relativo agli alberi di Natale può essere rilasciato solo a cittadini canadesi, a residenti permanenti o a un gruppo societario controllato da persone che siano cittadini canadesi o residenti permanenti del Canada.

2.

Solo cittadini canadesi o residenti permanenti possono richiedere permessi relativi al recupero di legname.

3.

Solo i cittadini canadesi, i residenti permanenti o un gruppo societario, diverso da una società, controllato da persone che siano cittadini canadesi o residenti permanenti, possono richiedere licenze di sfruttamento forestale.

4.

Due dei criteri da rispettare per ottenere una licenza di sfruttamento forestale sono i seguenti: la prossimità della residenza privata alla superficie boschiva di cui alla licenza nonché la distanza e la dimensione dei terreni privati che rientrano nella superficie boschiva di cui alla licenza.

Riserva I-PT-22

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Silvicoltura e sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157

Descrizione:

Investimenti

1.

Solo i seguenti soggetti possono stipulare un accordo per lo sfruttamento di una foresta comunitaria:

a)

una società costituita a norma del Society Act, R.S.B.C. 1996, c. 433;

b)

un'associazione ai sensi del Cooperative Association Act, S.B.C. 1999, c. 28;

c)

un gruppo societario, se è stabilito a norma di legge o registrato come società extra-provinciale a norma del Business Corporations Act, S.B.C. 2002, c. 57;

d)

una società di persone, se è costituita da comuni o distretti regionali, società, associazioni, aziende o società extra-provinciali o da una combinazione di quanto sopra; o

e)

un comune o un distretto regionale.

2.

Gli accordi relativi allo sfruttamento di una foresta comunitaria possono essere conclusi direttamente.

Riserva I-PT-23

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Prodotti dell'agricoltura

Orticoltura

Servizi connessi all'agricoltura (diversi dal noleggio di attrezzature agricole con operatore)

Servizi connessi alla zootecnia

Classificazione industriale:

CPC 01, 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore), 8812

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Range Act, S.B.C. 2004, c. 71

Descrizione:

Investimenti

Le licenze e i permessi di pascolo sono accordati di preferenza ai richiedenti che possano dimostrare di avere una presenza commerciale nella provincia.

Riserva I-PT-24

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Silvicoltura e sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157

Descrizione:

Investimenti

Per ottenere una licenza forestale può essere necessario che il richiedente si impegni a costituire un impianto di produzione.

Riserva I-PT-25

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Silvicoltura e sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157

Descrizione:

Investimenti

Le licenze relative al recupero di legname demaniale sono riservati a gruppi specifici, segnatamente imprese e associazioni cooperative, con lo scopo di apportare benefici socioeconomici alla Columbia Britannica, contribuire al gettito pubblico, fornire opportunità per il conseguimento di una serie di obiettivi comuni, ivi compresi l'occupazione e altri benefici a livello sociale, ambientale ed economico, promuovere la cooperazione nell'ambito della comunità e tra le parti interessate, garantire l'utilizzo del legname ammissibile e altri fattori precisati nell'invito o nell'annuncio pubblicato dal Ministro o da una persona da egli autorizzata.

Riserva I-PT-26

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Silvicoltura e sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157

Descrizione:

Investimenti

Viene concesso solo un numero limitato di licenze forestali soggette a restrizioni. Il rilascio di tali licenze può essere subordinato a prescrizioni in materia di prestazioni, tra cui quella di possedere o affittare impianti di trasformazione situati nella provincia.

Riserva I-PT-27

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Land Act, R.S.B.C. 1996, c. 245

Politica del ministero delle Foreste e del territorio — Politica relativa all'affitto dei pascoli del 15 novembre 2004

Descrizione:

Investimenti

1.

A norma del Land Act le concessioni demaniali sono limitate ai cittadini canadesi e ai residenti permanenti. In talune circostanze i terreni demaniali possono essere concessi anche a un gruppo societario pubblico, un comune, un distretto regionale, un ospedale, un'università, un istituto superiore, a un consiglio scolastico, al provveditorato agli studi francofono di cui allo School Act, R.S.B.C. 1996, c. 412, o a un altro ente pubblico o alla South Coast British Columbia Transportation Authority, mantenuta attiva a norma del South Coast British Columbia Transportation Authority Act, S.B.C. 1998, c. 30, o alle sue consociate.

2.

Solo i cittadini canadesi possono essere titolari di contratti di affitto di pascoli. Le società sono soggette al rispetto di prescrizioni in materia di prestazioni quale condizione per l'affitto di pascoli.

Riserva I-PT-28

Settore:

Pesca

Sottosettore:

Pesci e altri prodotti della pesca

Servizi connessi alla pesca

Terreni

Classificazione industriale:

CPC 04, 531, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, c. 149

Land Act, R.S.B.C. 1996, c. 245

Descrizione:

Investimenti

Solo a un cittadino canadese o a un residente permanente del Canada possono essere concessi terreni demaniali per l'esercizio di attività di acquacoltura, salvo nel caso in cui la domanda di concessione di terreni demaniali sia stata approvata antecedentemente al 1o maggio 1970.

Riserva I-PT-29

Settore:

Pesca

Sottosettore:

Servizi connessi alla pesca

Servizi di commercio all'ingrosso

Classificazione industriale:

CPC 04, 62112, 62224, 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, c. 149

Commercial Fisheries and Mariculture: A Policy for the 1980s

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La residenza, la cittadinanza e prescrizioni in materia di prestazioni possono essere imposti quale condizione per il rilascio di licenze di pesca, di raccolta di piante marine o di ostriche selvatiche oppure per licenze di trasformazione, acquisto di pesci per servizi di intermediazione. La trasformazione in mare aperto è limitata ai pescatori che trasformano le proprie catture e ai casi in cui le specie ittiche non possano essere trasformate in modo economicamente vantaggioso nelle strutture a terra già esistenti.

Riserva I-PT-30

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto su strada

Trasporto di passeggeri

Classificazione industriale:

CPC 7121, 7122

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Passenger Transportation Act, S.B.C. 2004, c. 39

Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318

Descrizione:

Investimenti

1.

A norma del Passenger Transportation Act per prestare servizi di taxi o di autobus interurbano nella Columbia Britannica è necessario ottenere una licenza per il trasporto di passeggeri dal Passenger Transportation Board. Detto organismo può approvare una domanda di licenza purché ritenga che:

a)

il servizio risponda a una necessità pubblica;

b)

il richiedente soddisfi il requisito di «competenza e onorabilità» e sia in grado di prestare il servizio e

c)

qualora la licenza venga concessa, il richiedente contribuisca a garantire la solidità della situazione economica nel settore del trasporto di passeggeri della Columbia Britannica.

2.

Il Passenger Transportation Board ha la facoltà di imporre condizioni relative alla licenza, tra cui l'indicazione degli itinerari e della frequenza minima di servizio, in caso di impiego di veicoli a motore adibiti ad autobus interurbani, e l'indicazione delle dimensioni della flotta, delle tariffe e della zona geografica in cui si svolge il servizio, in caso di impiego di veicoli a motore di cui il cliente può determinare la destinazione (come taxi o limousine).

Riserva I-PT-31

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto su strada: trasporti pubblici

Classificazione industriale:

CPC 7121, 7122

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

British Columbia Transit Act, R.S.B.C. 1996, c. 38

South Coast British Columbia Transportation Authority Act, S.B.C. 1998, c. 30

Descrizione:

Investimenti

1.

La British Columbia Transit è un gruppo societario pubblico investito dell'autorità esclusiva di progettare, acquisire e costruire sistemi di trasporto pubblico di passeggeri che promuovano le strategie di crescita a livello regionale, i piani di sviluppo urbanistico e lo sviluppo economico delle aree servite nell'intera Columbia Britannica, fatta eccezione per la regione in cui opera la South Coast British Columbia Transportation Authority.

2.

La South Coast British Columbia Transportation Authority detiene l'autorità esclusiva di erogare un sistema di trasporto a livello regionale (passeggeri e merci) per tutti i comuni e le zone rurali situati nel distretto regionale di Greater Vancouver. Essa promuove la strategia di crescita a livello regionale, gli obiettivi ambientali provinciali e regionali (tra cui gli obiettivi connessi alla qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di gas serra) e lo sviluppo economico della regione servita.

Riserva I-PT-32

Settore:

Energia

Sottosettore:

Elettricità

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 171, 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

BC Hydro Public Power Legacy and Heritage Contract Act, S.B.C. 2003. c. 86

Clean Energy Act, S.B.C. 2010, c. 22

Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, c. 473

Hydro and Power Authority Act, R.S.B.C. 1996, c. 212

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Nella Columbia Britannica le imprese pubbliche elettriche operano quali distributori di elettricità in regime di monopolio regolamentato nell'ambito della zona che servono.

2.

La British Columbia Hydro and Power Authority («BC Hydro») è un gruppo societario pubblico che possiede la maggior parte degli impianti di generazione, trasmissione e distribuzione ubicati nella Columbia Britannica. La BC Hydro è soggetta a un trattamento differenziato a norma della legge provinciale e, in alcuni casi, è esentata dai controlli operati dalla British Columbia Utilities Commission. Alla BC Hydro è fatto divieto di cessione (anche mediante vendita) delle proprie attività patrimoniali, salvo che esse non siano più utilizzate o risultino inutilizzabili.

3.

Fatte salve le disposizioni del Lieutenant Governor in Council, le tariffe di vendita dell'elettricità nella provincia sono fissate dalla British Columbia Utilities Commission.

Riserva I-PT-33

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Concessioni minerarie

Classificazione industriale:

CPC 8675

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Mineral Tenure Act, R.S.B.C. 1996, c. 292

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per ottenere un «free miner certificate» (certificazione di concessione mineraria) è necessario risiedere in Canada per almeno 183 giorni per ogni anno civile, essere autorizzati ad esercitare la propria attività in Canada, o essere un gruppo societario canadese o una partnership costituita da singoli individui o gruppi societari canadesi qualificati.

Riserve applicabili nel Manitoba

Riserva I-PT-34

Settore:

Servizi di utilità pubblica e privata

Sottosettore:

Servizi funebri

Servizi di cremazione e delle pompe funebri

Classificazione industriale:

CPC 9703

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Prearranged Funeral Services Act, C.C.S.M. c. F-200

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Chiunque presti servizi funebri prestabiliti a scopo di lucro deve essere in possesso di licenza. Può richiedere detta licenza solo chi svolge regolarmente l'attività connessa alla prestazione di servizi funebri e mantiene a tale scopo una sede nel Manitoba. I servizi funebri prestabiliti possono essere prestati solo dalla sede indicata nella licenza.

Riserva I-PT-35

Settore:

Servizi delle organizzazioni associative

Sottosettore:

Documentazione e certificazione legale

Classificazione industriale:

CPC 8613, 95910

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Marriage Act, C.C.S.M. c. M-50

Politica in materia di residenza o cittadinanza delle persone designate

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

A norma del The Marriage Act il ministro responsabile può designare una persona in qualità di officiante di matrimoni per la provincia, o per la parte specificata dal ministro, avente la facoltà di celebrare matrimoni in conformità del tenore della designazione. Il ministro può accordare un trattamento preferenziale a cittadini canadesi o a residenti permanenti del Manitoba.

Riserva I-PT-36

Settore

Istruzione

Sottosettore:

Altri servizi di istruzione

Classificazione industriale:

CPC 9290

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Manitoba Registered Music Teachers' Association

Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 100

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Può essere ammesso in qualità di membro della Manitoba Registered Music Teachers' Association e, di conseguenza, fregiarsi del titolo di «Registered Music Teacher» (insegnante di musica registrato) solo chi è in grado di dimostrare di aver risieduto nel Manitoba nei sei mesi precedenti.

Riserva I-PT-37

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Community Development Bonds Act, C.C.S.M. c. C-160

Descrizione:

Investimenti

1.

Tutti gli amministratori di un gruppo societario di emissione di obbligazioni per lo sviluppo della collettività devono essere residenti del Manitoba. I soci fondatori del gruppo societario devono essere residenti del comune in cui è ubicata la sede centrale o di un comune limitrofo.

2.

Se un'obbligazione è garantita dalla pubblica amministrazione del Manitoba possono farvi ricorso solo gli obbligazionisti ammissibili, ovvero quelli che hanno un collegamento con il Manitoba o il Canada al momento dell'acquisto delle obbligazioni: ad esempio, i singoli individui residenti nel Manitoba, un gruppo societario del Manitoba stabilito a norma del Canada Business Corporations Act, R.S.C., 1985, c. C-44, un gruppo societario avente la sede centrale nel Manitoba, una società fiduciaria se la maggioranza degli amministratori fiduciari o dei beneficiari sono residenti nel Manitoba, o un comune del Manitoba.

3.

I proventi derivanti dalle obbligazioni destinate allo sviluppo della collettività devono essere investiti in «imprese ammissibili», nella fattispecie gruppi societari o cooperative:

a)

costituiti a norma del The Corporations Act, C.C.S.M., c. C225, del Canada Business Corporations Act o del The Co-operatives Act, C.C.S.M., c. C223, a seconda del caso;

b)

che svolgono o intendono esercitare attività a scopo di lucro nel Manitoba; e

c)

le cui attività patrimoniali nel Manitoba sono (o saranno nel caso in cui il soggetto avvia un'attività) sotto il controllo di persone residenti nel Manitoba (tra gli altri criteri che non riguardano la presenza nel Manitoba oppure il controllo o la proprietà da parte di residenti del Manitoba).

Riserva I-PT-38

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Terreni agricoli

Foreste e altre superfici boschive

Classificazione industriale:

CPC 531

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Farm Lands Ownership Act, C.C.S.M. c. F-35

Descrizione:

Investimenti

Sono autorizzati a possedere oltre 40 acri di terreno agricolo del Manitoba solo singoli individui che siano cittadini del Canada o residenti permanenti del Canada ai sensi dell'Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27 («singoli individui ammissibili»), i gruppi societari, le società fiduciarie, le società di persone o altre imprese interamente di proprietà di agricoltori attivi o in pensione o di singoli individui ammissibili, o una combinazione di tali soggetti, le pubbliche amministrazioni (municipali o provinciali) o le agenzie governative, o gli immigrati qualificati che intendono diventare singoli individui ammissibili, e ne hanno il diritto, entro due anni dall'acquisizione di un terreno agricolo.

Riserva I-PT-39

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, C.C.S.M. c. L-12

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225

Descrizione:

Investimenti

1.

I gruppi societari di capitale di rischio patrocinati da lavoratori sono tenuti a investire in imprese attive (con attività patrimoniali stimate in meno di 50 milioni di CAD), di cui almeno il 50 % dei dipendenti a tempo pieno siano lavoratori occupati nel Manitoba, o almeno il 50 % dei salari dei dipendenti siano attribuibili a servizi prestati da questi ultimi nel Manitoba.

2.

I gruppi societari devono essere registrati a norma di legge e la registrazione può essere richiesta solo dai gruppi societari costituiti in conformità del The Corporations Act. Questo significa che, a norma del The Corporations Act, almeno il 25 % degli amministratori del gruppo societario deve essere residente del Canada (o almeno uno, se il numero degli amministratori è pari o inferiore a tre).

Riserva I-PT-40

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Cooperatives Act, C.C.S.M. c. C-223

Descrizione:

Investimenti

La maggioranza degli amministratori di una cooperativa deve essere residente in Canada. Affinché una riunione del consiglio di amministrazione di una cooperativa sia validamente costituita, la maggioranza degli amministratori che vi partecipano deve essere residente in Canada. Un amministratore residente del Canada ma non presente a una riunione può approvare quanto deliberato se la sua presenza avrebbe permesso di raggiungere la maggioranza richiesta. L'amministratore delegato di una cooperativa deve essere residente in Canada.

Riserva I-PT-41

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Terreni agricoli

Foreste e altre superfici boschive

Locazioni e permessi di utilizzo di terreni demaniali

Servizi connessi all'agricoltura

Servizi connessi alla zootecnia

Classificazione industriale:

CPC 531, 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore), 8812

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Crown Lands Act, C.C.S.M. c. C-340

Agricultural Crown Land Leases Regulation, 168/2001

Agricultural Crown Land Grazing and Hay Permits Regulation, 288/88

Descrizione:

Investimenti

1.

Per poter ottenere un contratto di locazione di terreni agricoli demaniali da foraggio, il locatario deve essere un cittadino canadese o un residente permanente canadese e un residente del Manitoba. Se il locatario è una società di persone o una cooperativa agricola operante nel settore dei foraggi, ciascun socio o membro, a seconda del caso, deve essere un cittadino canadese o un residente permanente e deve essere un residente del Manitoba. Se il locatario è un gruppo societario, ciascun azionista deve essere un cittadino canadese o un residente permanente canadese ed essere un residente del Manitoba, e il gruppo societario deve essere registrato per esercitare la sua attività nel Manitoba.

2.

Un permesso di pascolo o di raccolta del fieno relativo a terreni agricoli demaniali può essere rilasciato solo a una persona abitualmente residente nel luogo o nelle vicinanze del luogo in cui è ubicato il terreno definito in tale permesso.

Riserva I-PT-42

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Terreni agricoli

Foreste e altre superfici boschive

Parchi e altri terreni non edificati

Classificazione industriale:

CPC 531, 533

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Crown Lands Act, C.C.S.M. c. C-340

Politica relativa all'assegnazione, alla vendita e alla locazione di lotti per costruzione di villette e alla costituzione di esercizi commerciali in parchi provinciali e su altri terreni demaniali

Descrizione:

Investimenti

Il ministro può accordare un trattamento preferenziale ai residenti del Manitoba, rispetto ai non residenti, per quanto riguarda l'assegnazione, la vendita e la locazione di lotti per costruzione di villette e la costituzione di esercizi commerciali in parchi provinciali e su altri terreni demaniali.

Riserva I-PT-43

Settore:

Pesca

Sottosettore:

Servizi connessi alla pesca

Servizi di commercio all'ingrosso

Classificazione industriale:

CPC 04, 62224, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Fisheries Act, C.C.S.M. c. F-90

Fishing Licensing Regulation, Man. Reg. 124/97

Politica relativa al rilascio di licenze di pesca commerciale

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Salvo diversa autorizzazione mediante regolamento o da parte della Freshwater Fish Marketing Corporation (la «Corporation»), o in limitate circostanze particolari, nessuno ha il permesso di vendere o acquistare pesce catturato nel Manitoba, destinato alla consegna nel Manitoba, se non attraverso la Corporation.

2.

Il ministro ha piena discrezionalità nel rilasciare licenze di pesca commerciale e nello stabilire condizioni a dette licenze. In conformità della politica attuale le licenze di pesca commerciale vanno rilasciate, ridistribuite e rinnovate in base al valore dei benefici apportati all'economia, in ordine di priorità, a livello:

a)

locale;

b)

regionale e

c)

provinciale.

Riserva I-PT-44

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Periti agrari

Classificazione industriale:

CPC 8675

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Land Surveyors Act, C.C.S.M. c. L-60

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Un «perito agrario del Manitoba» deve essere una persona fisica. Ai periti agrari del Manitoba non è consentito prestare servizi topografici mediante un gruppo societario. La presenza commerciale di un perito agrario del Manitoba deve assumere la forma di un'impresa individuale o di una società di persone.

2.

Un perito agrario che ha esercitato la sua professione nel Manitoba e successivamente è divenuto cittadino di un paese estero o soggetto alla legislazione ivi vigente deve essere nuovamente naturalizzato in conformità delle disposizioni del Citizenship Act R.S.C., 1985, c. C 29 prima di riprendere la propria attività nel Manitoba.

Riserva I-PT-45

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di consulenza e di rappresentanza giuridiche

Classificazione industriale:

CPC 8612

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Legal Profession Act, C.C.S.M. c. L-107

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

La prestazione di servizi giuridici al pubblico nel Manitoba, riguardanti le leggi del Manitoba, da parte di studi legali intergiurisdizionali è permessa solo se, tra l'altro, lo studio mantiene un ufficio nel Manitoba e in almeno un'altra giurisdizione canadese o estera e se almeno un membro dello studio legale è autorizzato ad esercitare la professione forense nel Manitoba e la svolge principalmente in detta provincia.

Riserva I-PT-46

Settore

Servizi di commercio all'ingrosso

Sottosettore:

Prodotti farmaceutici e articoli medicali

Classificazione industriale:

CPC 62251

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Hearing Aid Act, C.C.S.M. c. H-38

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

L'Hearing Aid Board detiene l'autorità di certificare i commercianti di apparecchi acustici nonché di prescrivere un accesso preferenziale e condizioni preferenziali ai richiedenti la certificazione residenti nel Manitoba o in Canada.

Riserva I-PT-47

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Sistemi di trasporto passeggeri

Classificazione industriale:

CPC 71213, 71223

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H-60

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Manitoba Transport Board può limitare il numero di certificazioni rilasciate ai vettori pubblici di trasporto passeggeri sulle strade pubbliche nel Manitoba. Il Board ha la facoltà di limitare l'accesso al mercato degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di nuovi vettori pubblici di trasporto passeggeri o di imporre ai vettori di trasporto di servire tratte meno redditizie, qualora ritenga che disponibilità pubblica del servizio sia essenziale.

Riserva I-PT-48

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità, di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili

Classificazione industriale:

CPC 862

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Chartered Accountants Act; C.C.S.M. c. C-70

The Certified General Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46

The Certified Management Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46.1

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225

Descrizione:

Investimenti

In virtù delle prime tre leggi summenzionate un gruppo societario che presta servizi di contabilità, di revisione dei conti e di tenuta di libri contabili deve essere costituito a norma del The Corporations Act per ottenere il permesso di prestare i propri servizi nel Manitoba. Questo significa che almeno il 25 % dei suoi amministratori deve essere residente del Canada (o almeno uno, se il numero degli amministratori è pari o inferiore a tre).

Riserva I-PT-49

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 8621

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Chartered Accountants Act, C.C.S.M. c. C-70

The Certified General Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46

The Certified Management Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46.1

The Addictions Foundation Act, C.C.S.M. c. A-60

The Convention Centre Act, S.M. 1988-89 c. 39 amended (modificato)

The Crown Corporations Public Review and Accountability Act, C.C.S.M. c. C-336 amended (modificato)

The Insurance Act, C.C.S.M. c. 140

The Municipal Act, C.C.S.M. c. M-225

The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N-100 amended (modificato)

The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P-250 amended (modificato)

The Trustee Act, C.C.S.M. c. T-160 amended (modificato)

The City of Winnipeg Charter, S.M. 2002, c. 39 amended (modificato)

The Concordia Hospital Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 39

The Hudson Bay Mining Employees' Health Association Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 68

The Investors Syndicate Limited Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 77

The Mount Carmel Clinic Act, R.S.M. 1990, c. 120

L'Œuvre des bourses du Collège de Saint-Boniface Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 132

The Seven Oaks General Hospital Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 180

The United Health Services Corporation Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 201

The Winnipeg Art Gallery Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 216

The Winnipeg Clinic Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 220

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

A norma delle summenzionate leggi i servizi di revisione dei conti devono essere prestati da una persona autorizzata a esercitare la professione di esperto contabile a norma del The Chartered Accountants Act, del The Certified General Accountants Act o del The Certified Management Accountants Act.

Riserva I-PT-50

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225

Descrizione:

Investimenti

Almeno il 25 % degli amministratori di una società deve essere residente del Canada (o almeno uno, se il numero degli amministratori è pari o inferiore a tre). Gli amministratori possono deliberare in sede di consiglio di amministrazione solo se almeno il 25 % degli amministratori presenti è residente del Canada (o, se il numero degli amministratori è pari o inferiore a tre, almeno uno degli amministratori presenti è un residente del Canada). Se gli amministratori delegano le loro competenze a un amministratore delegato o a un comitato, l'amministratore delegato o la maggioranza dei membri del comitato, a seconda del caso, deve essere residente del Canada.

Riserva I-PT-51

Settore:

Caccia

Sottosettore:

Servizi connessi alla caccia

Industrie della caccia, della pesca e della cattura con trappole

Agenzie di guide turistiche

Caccia per conto proprio

Classificazione industriale:

CPC 7472, 8813, 96419

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W–130

Allocation of Hunting Licences Regulation, Man. Reg. 77/2006

Captive Wild Animal Regulation, Man. Reg. 23/98

Exotic Wildlife Regulation, Man. Reg. 78/99

General Hunting Regulation, Man. Reg. 351/87

Hunting Dogs Regulation, Man. Reg. 79/95

Hunting Seasons and Bag Limits Regulation, Man. Reg. 165/91

Miscellaneous Licences and Permits Regulation, Man. Reg. 53/2007

Trapping Areas and Zones Regulation, Man. Reg. 149/2001

Hunting Guides Regulation, Man. Reg. 110/93

Manitoba Trapping Guide 2011/2012

The Resource Tourism Operators Act, C.C.S.M. c. R119.5

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

A norma delle leggi e dei regolamenti di cui sopra il ministro, e l'amministratore designato dal ministro, hanno la facoltà di rilasciare a una persona permessi o licenze in virtù di dette leggi, alle condizioni che il ministro o l'amministratore ritengono opportune, e di adottare regolamenti di esecuzione compatibili con quelli già in vigore. I regolamenti possono prescrivere l'accesso preferenziale ai permessi e alle licenze e condizioni preferenziali per i residenti nel Manitoba o in Canada.

Riserva I-PT-52

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Prodotti dell'agricoltura

Servizi connessi all'agricoltura

Classificazione industriale:

CPC 01, 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Wild Rice Act, C.C.S.M. c. W-140

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone che sono state residenti nel Manitoba per almeno un anno possono richiedere una licenza, un permesso, una polizza di carico o un certificato di esportazione a norma della summenzionata legge.

Riserva I-PT-53

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Servizi connessi alle attività manifatturiere

Classificazione industriale:

CPC 0311, 0312, 8843

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Forest Act, C.C.S.M. c. F-150

Forest Use and Management Regulation, Man. Reg. 227/88R

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

In conformità della legge e del regolamento di cui sopra, al ministro spettano la responsabilità di regolamentare tutte le questioni connesse alla silvicoltura e la facoltà di accordare concessioni o rilasciare permessi o licenze a norma di legge alle condizioni che ritiene opportune. I diritti relativi al taglio del legname devono essere accordati secondo le modalità che, a parere del ministro, garantiscano il massimo beneficio per l'industria forestale del Manitoba. I residenti del Manitoba o i cittadini canadesi possono godere di un trattamento preferenziale in relazione a tali concessioni, permessi o licenze.

Riserva I-PT-54

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto di passeggeri su strada (taxi)

Classificazione industriale:

CPC 71221

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Taxicab Act, C.C.S.M. c. T-10

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H-60

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

A norma del The Taxicab Act tutte le persone che intendono prestare servizio di taxi o esercitare l'attività di tassista sono tenute a richiedere e ottenere una licenza commerciale di tassista dal Taxicab Board. Il Board ha il potere di imporre condizioni relative alle licenze commerciali che rilascia. Nel decidere in merito alla concessione di una licenza, il Board deve effettuare una verifica della pubblica utilità e della necessità in relazione al numero di taxi necessario nella città di Winnipeg.

2.

A norma del The Highway Traffic Act chiunque intenda prestare servizio di taxi nell'ambito di una municipalità è tenuto a richiedere e ottenere una certificazione dal Motor Transport Board. Il Board ha il potere di imporre condizioni relative alle certificazioni che rilascia. Nel decidere in merito alla concessione di una certificazione, il Board deve esaminare se le strutture di trasporto esistenti siano insufficienti o se l'istituzione o il mantenimento di anno in anno del servizio di trasporto proposto risponda alla pubblica utilità.

Riserva I-PT-55

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Prodotti dell'agricoltura

Animali vivi e prodotti di origine animale

Carni e prodotti lattiero-caseari

Altri prodotti alimentari n.c.a.

Servizi connessi all'agricoltura

Classificazione industriale:

CPC 01, 02, 21, 22, 239, 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F-47

Dairy Farmers of Manitoba Marketing Plan Regulation, Man. Reg. 89/2004

Manitoba Egg and Pullet Producers Marketing Plan Regulation, Man. Reg. 70/2005

Manitoba Chicken Broiler Producers Marketing Plan Regulation, Man. Reg. 246/2004

Manitoba Turkey Producers Marketing Plan Regulation, Man. Reg. 38/2004

Manitoba Vegetable Producers Marketing Plan Regulation, Man. Reg. 117/2009

The Milk Prices Review Act, C.C.S.M. c. M-130

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

I consigli e le commissioni previsti a norma delle summenzionate misure possono accordare preferenze ai residenti permanenti del Manitoba o ai cittadini canadesi.

Riserva I-PT-56

Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia elettrica

Classificazione industriale:

CPC 17, 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Manitoba Hydro Act, C.C.S.M. c. H-190

The Public Utilities Board Act, C.C.S.M. c. P-280

The Water Power Act, C.C.S.M. c. W-60

The Environment Act, C.C.S.M. c. E-125

The Crown Corporations Public Review and Accountability Act, C.C.S.M. c. C336

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate leggi consentono, tra l'altro, all'amministrazione del Manitoba o a Manitoba Hydro di:

a)

regolamentare la produzione, la trasmissione, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e la fornitura e la vendita di elettricità, se generata da fonti di energia rinnovabili o da altre materie prime, forze o fonti dalle quali è possibile produrre elettricità, e di rilasciare varie licenze, autorizzazioni o approvazioni a tale proposito;

b)

regolamentare lo sviluppo, la costruzione o la manutenzione di centrali elettriche, centrali di generazione, sottostazioni, linee di trasmissione, pali per linee elettriche e altre attrezzature, strutture o apparecchiature richiesti in relazione alle attività di cui alla lettera a); e

c)

trasferire o concedere beni immobili o diritti di proprietà immobiliare nel Manitoba, o trasferire beni personali o interessi in beni personali, in relazione alle attività di cui alle lettere a) o b).

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare una discriminazione a favore dei residenti nel Manitoba o di soggetti costituiti a norma delle leggi del Canada (e aventi una sede di attività nel Manitoba).

Riserva I-PT-57

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra; rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Liquor and Gaming Control Act, C.C.S.M. c. L-160

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La Liquor and Gaming Control Authority del Manitoba ha la facoltà concedere licenze per la vendita di bevande alcoliche. Se il richiedente è un singolo individuo, la licenza può essere rilasciata solo a una persona fisica adulta che sia un cittadino canadese o abbia lo status di residente permanente e risieda in Canada. Se il richiedente è una società di persone, tutti i suoi membri devono soddisfare tale requisito. Se il richiedente è un gruppo societario, esso deve essere costituito o autorizzato ad esercitare la propria attività nel Manitoba a norma del diritto ivi vigente. Se il richiedente è costituito a norma del diritto vigente nel Manitoba, il 25 % degli amministratori della società deve essere residente del Canada (o almeno uno, se il numero degli amministratori è pari o inferiore a tre).

Riserva I-PT-58

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Gioco d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Liquor and Gaming Control Act, C.C.S.M. c. G-5

The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act, C.C.S.M. c. L-210

The Manitoba Horse Racing Commission Act, C.C.S.M. c. H-90

Rules of Thoroughbred Racing and Commission Directives, 2011

Rules of Standardbred Racing and Commission Directives, 2010

Commission Quarterhorse Directives, 2011

Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations, SOR 91-365

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Attività di gioco svolte da associazioni caritative e religiose, fiere ed esposizioni nonché operatori e concessionari di parchi di divertimento.

1.

Le associazioni caritative e religiose, le fiere e le esposizioni nonché gli operatori e i concessionari di parchi di divertimento possono svolgere attività di gioco nel Manitoba solo previo rilascio di licenza da parte della Liquor and Gaming Control Authority of Manitoba o di un altro ente autorizzato dal Manitoba. La Liquor and Gaming Control Authority ha la facoltà di rilasciare licenze alle condizioni che ritiene opportune e può accordare un trattamento preferenziale ai richiedenti con una presenza nel Manitoba.

2.

Per essere assunti dalla Manitoba Liquor and Lotteries Corporation o da un operatore di gioco del Manitoba, o trovarsi regolarmente in locali nel Manitoba in cui si svolgono attività di gioco allo scopo di prestare un servizio in tal senso, è necessario essere stati registrati a tale scopo dalla Liquor and Gaming Control Authority. La Liquor and Gaming Control Authority ha la facoltà di registrare una persona, alle condizioni che ritiene opportune, e può accordare un trattamento preferenziale ai cittadini canadesi o ai residenti permanenti del Manitoba.

3.

Per diventare operatore di gioco del Manitoba, proprietario di un terminale per video-lotteria del Manitoba, rivenditore di biglietti della lotteria del Manitoba o fornitore di articoli o servizi per il gioco nel Manitoba, un titolare, un'impresa o un'associazione devono essere stati registrati a tale scopo dalla Liquor and Gaming Control Authority. La Liquor and Gaming Control Authority ha la facoltà di registrare un titolare, un'impresa o un'associazione, alle condizioni che ritiene opportune, e può accordare un trattamento preferenziale ai cittadini canadesi o ai residenti permanenti del Manitoba o a imprese e associazioni con una presenza nel Manitoba.

Attività di gioco — Giochi di lotteria

4.

Soltanto la pubblica amministrazione del Manitoba è autorizzata a condurre e gestire nel Manitoba giochi di lotteria che non rientrano nella sfera di competenza della Liquor and Gaming Control Authority o di altri enti autorizzati a rilasciare licenze per condurre e gestire giochi di lotteria nel Manitoba. Il Manitoba conduce e gestisce giochi di lotteria all'interno della provincia tramite la Manitoba Liquor and Lotteries Corporation, in qualità di agente per il Manitoba. Il Manitoba conduce e gestisce anche giochi di lotteria nel Manitoba e in altre (una o più) giurisdizioni canadesi in cooperazione con le pubbliche amministrazioni di tali altre giurisdizioni tramite la Western Canada Lottery Corporation e la Interprovincial Lottery Corporation. La Manitoba Liquor and Lotteries Corporation, la Western Canada Lottery Corporation e la Interprovincial Lottery Corporation sono denominate collettivamente le «Corporations».

5.

Il Manitoba e le Corporations possono accordare un trattamento preferenziale ai cittadini canadesi o ai residenti permanenti del Manitoba o a imprese con una presenza nel Manitoba in relazione alle attività di cui sopra.

Gare e scommesse ippiche

6.

Per gestire un ippodromo o un centro scommesse con totalizzatore automatico o per operare in qualità di concessionario in un ippodromo o in un centro scommesse nel Manitoba è necessario aver ottenuto una licenza dalla Horse Racing Commission, che ha la facoltà di rilasciare licenze a persone o imprese alle condizioni che ritiene opportune e può accordare un trattamento preferenziale ai cittadini canadesi o ai residenti permanenti del Manitoba o a imprese con un ufficio nel Manitoba.

Riserve applicabili nel Nuovo Brunswick

Riserva I-PT-59

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Terreni agricoli, foreste e altre superfici boschive

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03, 531

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Crown Lands and Forest Act, S.N.B. 1980, c. C-38.1

Descrizione:

Investimenti

Fatte salve talune eccezioni, tutte le licenze o i permessi che autorizzano il taglio di legname del demanio pubblico sono concessi a condizione che tutto il legname tagliato in virtù di tali licenze o permessi sia trasformato nel Nuovo Brunswick in legname da costruzione, pasta di legno o altri prodotti del legno.

Riserva I-PT-60

Settore:

Settore minerario

Sottosettore:

Settore minerario

Industrie estrattive e petrolifere

Classificazione industriale:

CPC 11, 12, 13, 14, 15, 16

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Mining Act, S.N.B. 1985, c. M-14.1

Descrizione:

Investimenti

Se richiesto dal ministro al momento del rilascio di una concessione mineraria o in qualsiasi momento successivo, il locatario trasforma o sottopone a ulteriore trattamento nella provincia i minerali estratti nella provincia in virtù della concessione mineraria.

Riserva I-PT-61

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra; rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Liquor Control Act, R.S.N.B. 1973, c. L-10

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La New Brunswick Liquor Commission («ANBL»), un'agenzia della pubblica amministrazione del Nuovo Brunswick, è l'unico importatore, rivenditore all'ingrosso e al dettaglio e distributore di bevande alcoliche nel Nuovo Brunswick. Le summenzionate misure consentono al Nuovo Brunswick di regolamentare e autorizzare l'importazione, l'acquisto, la produzione, la distribuzione, la fornitura, la commercializzazione e la vendita di bevande alcoliche nel Nuovo Brunswick. L'ANBL stabilisce, a sua discrezione, le prescrizioni in materia di prestazioni che devono essere soddisfatte o superate affinché il rapporto di importazione, distribuzione e vendita al dettaglio continui con un dato fornitore, sia nazionale sia internazionale.

2.

L'ANBL si riserva il diritto di promuovere e commercializzare in via preferenziale bevande alcoliche di produzione locale.

Riserve applicabili nella Terranova e Labrador

Riserva I-PT-62

Settore:

Energia

Sottosettore:

Petrolio greggio e gas naturale

Classificazione industriale:

CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato (solo CPC 71232 e 7422)

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990, c. C-2

Canada-Newfoundland Atlantic Accord — February 11, 1985

Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, c. E-11.01

Petroleum and Natural Gas Act, RSNL 1990, c. P-10

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione della Terranova e Labrador di regolamentare la prospezione, la produzione, l'estrazione, lo sviluppo e il trasporto di idrocarburi nonché la concessione di diritti esclusivi per la gestione dei sistemi di distribuzione di idrocarburi e degli impianti di stoccaggio, comprese le relative condotte, la distribuzione marittima, gli impianti di trasbordo e i servizi di trasporto, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, limitazioni all'accesso al mercato, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Terranova e Labrador o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano un'attività commerciale sostanziale nella Terranova e Labrador.

Riserva I-PT-63

Settore:

Energia

Sottosettore:

Elettricità

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 171, 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Electric Power Control Act, 1994, S.N.L. 1994, c. E-5.1

Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, c. E-11.01

Energy Corporation of Newfoundland and Labrador Water Rights Act, S.N.L. 2008, c. E-11.02

Hydro Corporation Act, 2007, SNL 2007, c. H-17

Lower Churchill Development Act, RSNL 1990, c. L-27

Lands Act, SNL 1991, c. 36

Water Resources Act, SNL 2002, c. W-401

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure, consentono, tra l'altro, alla pubblica amministrazione della Terranova e Labrador di:

a)

regolamentare la produzione, la generazione, lo sviluppo, la trasmissione (compreso il sistema di controllo), la distribuzione, la consegna, la fornitura e l'esportazione di energia elettrica, di provvedere alla costruzione e alla manutenzione delle strutture ivi connesse e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito;

b)

concedere terreni e acque del demanio provinciale per ottenere una materia prima, una sorgente o fonte di energia dalla quale sia possibile produrre elettricità, comprese l'installazione di turbine eoliche e di impianti idroelettrici; e

c)

fissare e modificare le tariffe per l'energia elettrica.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Terranova e Labrador o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano un'attività commerciale sostanziale nella Terranova e Labrador.

Riserva I-PT-64

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Legno grezzo

Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Pasta da carta, carta e prodotti di carta

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili

Fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio, lavori per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 031, 31, 321, 88430

Tipo di riserva:

Accesso al mercato (solo CPC 31)

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Forestry Act, R.S.N.L. 1990, c. F-23

Forest Protection Act, R.S.N.L. 1990, c. F-22

Plant Protection Act, R.S.N.L. 1990, c. P-16

Descrizione:

Investimenti

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione della Terranova e Labrador di regolamentare la produzione, l'estrazione e lo sviluppo delle risorse forestali e dei prodotti correlati nella provincia e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, limitazioni all'accesso al mercato, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Terranova e Labrador o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano un'attività commerciale sostanziale nella Terranova e Labrador.

Riserva I-PT-65

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Prodotti dell'agricoltura

Silvicoltura e pesca

Servizi di commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 62224, 881 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore e 8814), 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Farm Products Corporation Act, R.S.N.L. 1990, c. F-5

Natural Products Marketing Act, R.S.N.L. 1990, c. N-2

Poultry and Poultry Products Act, R.S.N.L. 1990, c. P-18

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione della Terranova e Labrador di regolamentare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari e la commercializzazione di prodotti ittici e pellicce di animali selvatici nella provincia, comprese le misure connesse alla gestione degli approvvigionamenti di prodotti lattiero-caseari, uova e prodotti avicoli, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Terranova e Labrador o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano un'attività commerciale sostanziale nella Terranova e Labrador.

Riserva I-PT-66

Settore:

Pesca

Sottosettore:

Pesci e altri prodotti della pesca

Preparazioni e conserve di pesci

Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti della pesca

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 212, 62224, 882

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Fisheries Act, S.N.L. 1995, c. F-12.1

Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, c. A-13

Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, c. F-12

Fishing Industry Collective Bargaining Act, R.S.N.L. 1990, c. F-18

Fish Processing Licensing Board Act, S.N.L. 2004, c. F-12.01

Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, c. P-26.1

Lands Act, S.N.L. 1991, c. 36

Water Resources Act, S.N.L. 2002 c. W-4.01

Descrizione:

Investimenti

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione della Terranova e Labrador di regolamentare la produzione, la trasformazione o la commercializzazione di pesce e di prodotti ittici di acquacoltura, compresi il trasferimento, la consegna o la trasmissione di prodotti del mare da parte di pescatori, acquacoltori e dei successivi acquirenti, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Tali misure prevedono l'imposizione, in determinate circostanze, di prescrizioni in materia di prestazioni.

Riserva I-PT-67

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Corporations Act, R.S.N.L 1990, c. C-36

Descrizione:

Investimenti

1.

Almeno il 25 % degli amministratori di tutti i gruppi societari costituiti a norma del Corporations Act deve essere residente canadese, fatta eccezione per:

a)

una persona giuridica costituita a norma del Companies Act e mantenuta a norma del Corporation Act, e la cui quota di amministratori non residenti dopo il 1o gennaio 1987 sia la stessa di quella che aveva prima di tale data o

b)

un gruppo societario che non ha alcun reddito in Canada.

2.

Gli amministratori di un gruppo societario costituito a norma del Corporations Act possono deliberare in sede di consiglio di amministrazione solo se almeno il 25 % degli amministratori presenti è residente canadese, tranne se un amministratore residente canadese che non è in grado di presenziare alla riunione approva la transazione per iscritto o per telefono, o mediante altri sistemi di comunicazione, e se in presenza di tale amministratore alla riunione almeno il 25 % degli amministratori sarebbe stato residente canadese.

Riserva I-PT-68

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di prospezione in superficie

Classificazione industriale:

CPC 86753

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Land Surveyors Act, 1991, S.N.L. 1991, c. C-37

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per il rilascio ad una impresa, ad una società di persone o ad una persona giuridica di un certificato di autorizzazione a prestare servizi topografici nella provincia è richiesta la residenza permanente canadese.

Riserva I-PT-69

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi investigazione privata e di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 873

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Private Investigation and Security Services Act, R.S.N.L. 1990, c. P-24

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il titolare di una licenza di agenzia operante nel settore dei servizi di investigazione privata e di sicurezza deve essere cittadino o residente permanente del Canada e il responsabile dell'attività deve risiedere abitualmente in Canada.

2.

La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere residente permanente del Canada.

Riserva I-PT-70

Settore:

Turismo

Sottosettore:

Servizi connessi alla caccia, agenzie di guide turistiche

Caccia per conto proprio

Classificazione industriale:

CPC 7472, 8813, 96419

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Wild Life Act, R.S.N.L. 1990, c. W-8

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

I non residenti della provincia devono avvalersi di guide abilitate per svolgervi attività venatoria soggetta a licenza.

2.

Le persone che non risiedono nella provincia non possono ottenere determinati tipi di licenze e sono tenute a richiedere licenze per non residenti al fine di intraprendervi alcune attività di pesca.

3.

Per registrarsi come guida è richiesta la residenza canadese.

Riserva I-PT-71

Settore:

Terreni

Sottosettore:

Parchi e altri terreni non edificati

Classificazione industriale:

CPC 5330

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Lands Act, S.N.L. 1991, c. 36

Policy Directive FT. 004 (modifica 1), 2001

Descrizione:

Investimenti

Solo i residenti permanenti della provincia possono ottenere licenze per la costruzione di villette residenziali su terreni demaniali.

Riserva I-PT-72

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto ferroviario

Classificazione industriale:

CPC 711

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Rail Service Act, 2009, S.N.L. 2009, c. R-1.2

Descrizione:

Investimenti

Chiunque intenda acquistare, gestire o costruire un servizio ferroviario all'interno della provincia deve prima ottenere un'approvazione a livello provinciale. Tale approvazione può essere concessa alle condizioni che la provincia ritiene opportune. Senza limitare il carattere generale di quanto precede, detta approvazione può comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, compresa l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni.

Riserva I-PT-73

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Altri servizi di trasporto terrestre

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, c. A-13

Fisheries Act, S.N.L. 1995, c. F-12.1

Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, c. F-12

Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, c. L-19

Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, c. L-18

Motor Carrier Act, R.S.N. 1990, c. M-19

Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, c. P-26.1

Descrizione:

Investimenti

Il trasporto di passeggeri e alcuni sottosettori del trasporto di merci nella provincia sono soggetti a una verifica della pubblica utilità e necessità. I criteri relativi all'approvazione comprendono: l'adeguatezza dei livelli di servizio attuali, le condizioni di mercato che determinano la necessità di un ampliamento del servizio, l'effetto dei nuovi prestatori di servizi sulla pubblica utilità nonché l'adattabilità, la disponibilità e la capacità del richiedente di prestare un servizio adeguato. Possono essere imposte prescrizioni in materia di prestazioni.

Riserva I-PT-74

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, c. L-1

Descrizione:

Investimenti

La summenzionata misura consente al Lieutenant Governor in Council della Terranova e Labrador di emettere ordinanze per progetti speciali. Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali ordinanze possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori e limitazioni o collegamenti agli investimenti o all'accesso al mercato, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Terranova e Labrador o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano un'attività commerciale sostanziale nella Terranova e Labrador.

Riserva I-PT-75

Settore

Servizi ricreativi, culturali, sportivi e associati

Sottosettore:

Gioco d'azzardo e scommesse

Servizi connessi alla fabbricazione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature

Classificazione industriale:

CPC 8844, 885, 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato (solo CPC 8844 e 885)

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Lotteries Act, S.N.L. 1991, c. 53

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La summenzionata misura consente alla pubblica amministrazione della Terranova e Labrador di regolamentare servizi, prestatori di servizi, fabbricazione, fornitori di materiali, interventi e riparazioni relativi a lotterie, giochi di lotteria, apparecchi da intrattenimento, apparecchi per video-lotteria, giochi di fortuna, corse, centri scommesse, sale bingo e concorsi promozionali e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, limitazioni all'accesso al mercato, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Terranova e Labrador o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano un'attività commerciale sostanziale nella Terranova e Labrador.

Riserva I-PT-76

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra; rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107, 643 and 88411

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, c. L-19

Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, c. L-18

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione della Terranova e Labrador di regolamentare la produzione, la distribuzione, la fornitura, la vendita e la commercializzazione di bevande alcoliche e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito.

2.

La Newfoundland Liquor Corporation sovrintende alla distribuzione, alla fornitura, al trasporto, alla vendita e alla commercializzazione di bevande alcoliche in regime di monopolio.

3.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, limitazioni all'accesso al mercato, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Terranova e Labrador o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano un'attività commerciale sostanziale nella Terranova e Labrador.

Riserva I-PT-77

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici (notai)

Classificazione industriale:

CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Notaries Public Act, R.S.N.L. 1990, c. N-5

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo un cittadino canadese che risiede nella provincia può esercitarvi l'attività di «notary public».

Riserve applicabili nei Territori del Nord-Ovest

Riserva I-PT-78

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici («notary public»)

Classificazione industriale:

CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Territoriale — Territori del Nord-Ovest

Misure:

Evidence Act, R.S.N.W.T. 1988, c. E-8, s. 79

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Chiunque intenda essere designato «notary public» deve risiedere nei Territori del Nord-Ovest ed essere un cittadino del Canada o un residente permanente del Canada.

Riserve applicabili nella Nuova Scozia

Riserva I-PT-79

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità

Classificazione industriale:

CPC 862

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Certified General Accountants Act, S. N.S. 1998, c. 10

Certified Management and Accountants of Nova Scotia Act, S.N.S. 2005, c. 35

Public Accountants Act, R.S.N.S. 1989, c. 369

Chartered Accountants Act, S.N.S. 1994, c. 14

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Solo i residenti del Canada possono operare in qualità di esperti contabili nella Nuova Scozia e utilizzare la designazione di «esperto contabile».

Riserva I-PT-80

Settore

Turismo e servizi ricreativi

Sottosettore:

Servizi connessi alla caccia

Agenzie di guide turistiche

Caccia per conto proprio

Classificazione industriale:

CPC 7472, 8813, 96419

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Wildlife Act, R.S.N.S. 1989, c. 504

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Solo i residenti della Nuova Scozia possono ottenere una licenza per la caccia di animali da pelliccia o di alci. I non residenti possono essere soggetti alla supervisione da parte di una guida qualificata durante le attività di caccia e pesca nei fiumi a tale scopo destinati.

Riserva I-PT-81

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto merci su autostrada

Classificazione industriale:

CPC 7123

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

The Public Utilities Act, R.S., c. 380, s. 1

Descrizione:

Investimenti

Alcuni sottosettori del trasporto merci nella provincia sono soggetti a una verifica della pubblica utilità e necessità. I criteri relativi all'approvazione comprendono l'adeguatezza dei livelli di servizio attuali, le condizioni di mercato che determinano la necessità di un ampliamento del servizio, l'effetto dei nuovi prestatori di servizi sulla pubblica utilità nonché l'adattabilità, la disponibilità e la capacità del richiedente di prestare un servizio adeguato. Possono essere imposte prescrizioni in materia di prestazioni.

Riserva I-PT-82

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto interurbano con autobus e servizi di linea

Classificazione industriale:

CPC 7121

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, c. 380

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il rilascio a nuovi prestatori di servizi di licenze relative a questo servizio è soggetto a una verifica della pubblica utilità e necessità, che comprende: l'esame dell'adeguatezza dei livelli di servizio attuali; condizioni di mercato che determinano la necessità di un ampliamento del servizio; l'effetto dei nuovi prestatori di servizi sulla pubblica utilità, compresa la continuità e la qualità del servizio; nonché l'adeguatezza, la disponibilità e la capacità del richiedente di erogare un servizio adeguato. Possono essere imposte prescrizioni in materia di prestazioni.

Riserva I-PT-83

Settore:

Terreni

Sottosettore:

Altri terreni

Classificazione industriale:

CPC 539

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Land Titles Clarification Act, R.S.N.S. 1989, c. 250

Descrizione:

Investimenti

Per rivendicare, in base a usucapione, la proprietà di un terreno in un'area soggetta a riconoscimento dei titoli fondiari, è necessario essere un residente della Nuova Scozia.

Riserva I-PT-84

Settore

Servizi di credito e di riscossione

Sottosettore:

Servizi delle agenzie di informazioni creditizie e di riscossione

Agenzie di ricerche di mercato

Classificazione industriale:

CPC 87901, 87902, 87909

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Consumer Creditors' Conduct Act, R.S.N.S., c. 91

Consumer Protection Act, R.S.N.S., c. 92

Consumer Reporting Act, R.S.N.S., c. 93

Consumer Services Act, R.S.N.S., c. 94

Direct Sellers Licensing and Regulation Act, R.S.N.S. 1989, c. 129

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

A prescindere che si tratti di un singolo individuo o di una società di persone, per richiedere la registrazione in qualità di agenzia di ricerche di mercato è necessario essere un cittadino canadese o essere legalmente ammesso in Canada e ivi abitualmente residente. Se la domanda è presentata da una persona giuridica, la società deve essere costituita in Canada e registrata per esercitare attività commerciali nella Nuova Scozia. Un'agenzia di ricerche di mercato, che sia un singolo individuo, una società di persone o un gruppo societario, esercita le proprie attività facendo capo alla sede di attività fissa situata nella Nuova Scozia, aperta al pubblico durante il normale orario d'ufficio.

2.

I servizi delle agenzie di informazioni creditizie e di riscossione devono essere prestati tramite una presenza commerciale.

3.

Per prestare servizi di informazione commerciale è richiesta la residenza permanente.

4.

Per presentare domanda di licenza è necessario eleggere domicilio in Nuova Scozia e i venditori diretti sono tenuti a mantenere una sede di attività permanente nella Nuova Scozia.

Riserva I-PT-85

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra; rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Liquor Control Act, R.S.N.S. 1989, c. 260

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La summenzionata misura consente alla provincia, tramite il monopolio della Nova Scotia Liquor License Corporation di regolamentare l'acquisto, l'importazione, il possesso, la consegna e la vendita di liquori e merci connesse e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tale misura può comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, limitazioni all'accesso al mercato, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore di residenti della Nuova Scozia o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nella Nuova Scozia.

Riserva I-PT-86

Settore:

Servizi di utilità pubblica e privata

Sottosettore:

Organizzazioni religiose

Classificazione industriale:

CPC 95910

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Solemnization of Marriage Act, R.S.N.S. 1989, c. 436

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Solo i residenti della Nuova Scozia possono essere registrati quali persone autorizzate a celebrare matrimoni.

Riserva I-PT-87

Settore:

Settore minerario

Sottosettore:

Industrie estrattive e petrolifere

Classificazione industriale:

CPC 11, 12, 13, 14, 15, 16, 883

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Mineral Resources Act, S.N.S. 1990, c. 18

Descrizione:

Investimenti

1.

Salvo che per effettuare analisi, nessuno può trasportare in un luogo al di fuori del Canada un prodotto minerario estratto nella provincia, ai fini della relativa trasformazione, senza avere preventivamente ottenuto il consenso del ministro.

2.

In caso di mancanza di un consenso può essere comminata una sanzione pari al triplo dei diritti di sfruttamento che un operatore sarebbe altrimenti tenuto a versare.

3.

Ai prodotti minerari trasformati al di fuori della Nuova Scozia si applicano anche diritti di sfruttamento differenziati.

Riserva I-PT-88

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Gioco d'azzardo e scommesse

Servizi connessi alle attività manifatturiere

Classificazione industriale:

CPC 8844, 885, 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato (solo a CPC 8844 e 885)

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Gaming Control Act, S.N.S. 1994-95, c. 4

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La summenzionata misura consente alla provincia di regolamentare servizi, prestatori di servizi, fabbricazione, fornitori di materiali, interventi e riparazioni relativi a lotterie, giochi di lotteria, apparecchi da intrattenimento, apparecchi per video-lotteria, giochi di fortuna, corse, centri scommesse, sale bingo e concorsi promozionali e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare una decisione discrezionale basata su vari fattori, limitazioni all'accesso al mercato, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore di residenti della Nuova Scozia o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nella Nuova Scozia.

Riserva I-PT-89

Settore:

Servizi di utilità pubblica e privata

Sottosettore:

Servizi funebri, di cremazione e delle pompe funebri

Classificazione industriale:

CPC 9703

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Embalmers and Funeral Directors Act, R.S.N.S., c. 144

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il ministro ha la facoltà, per un qualsiasi ragionevole motivo, di negare il rilascio o il rinnovo di licenze per agenzie di pompe funebri.

2.

Il regolamento dispone che chiunque richieda la licenza di apprendista imbalsamatore debba aver completato uno o due cicli di formazione nella Nuova Scozia. Se una persona ha completato un ciclo di formazione in una giurisdizione diversa dalla Nuova Scozia, la commissione competente ha la facoltà di approvare o no tale ciclo di formazione.

Riserva I-PT-90

Settore:

Energia

Sottosettore:

Petrolio greggio e gas naturale

Classificazione industriale:

CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato (solo CPC 71232 e 7422)

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, c. 3

Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, c. 114

Gas Distribution Act, S.N.S. 1997, c. 4

Offshore Petroleum Royalty Act, S.N.S. 1987, c. 9

Petroleum Resources Act, R.S.N.S. 1989, c. 342

Petroleum Resources Removal Permit Act, S.N.S. 1999, c. 7

Pipeline Act, R.S.N.S. 1989, c. 345

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, c. 380

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La pubblica amministrazione della Nuova Scozia regolamenta la prospezione, la produzione, l'estrazione, la trasformazione, lo sviluppo e il trasporto di idrocarburi nonché la concessione di diritti esclusivi per la gestione dei sistemi di distribuzione e degli impianti di stoccaggio di idrocarburi, comprese le relative condotte, la distribuzione marittima, gli impianti di trasbordo e i servizi di trasporto, e rilascia varie autorizzazioni a tale proposito.

2.

La concessione di autorizzazioni può comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, limitazioni all'accesso al mercato, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Nuova Scozia o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nella Nuova Scozia.

Riserva I-PT-91

Settore:

Pesca

Sottosettore:

Pesci e altri prodotti della pesca

Preparazioni e conserve di pesci

Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti della pesca

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 212, 62224, 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Fisheries and Coastal Resources Act, R.S.N.S. 1996, c. 25

Fisheries Organizations Support Act, S.N.S., 1995-96, c. 6

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure consentono alla provincia di regolamentare la produzione, la trasformazione o la commercializzazione di pesce e di prodotti ittici di acquacoltura, compresi il trasferimento, la consegna o la trasmissione di prodotti del mare da parte di pescatori, acquacoltori e dei successivi acquirenti, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Nuova Scozia o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nella Nuova Scozia.

Riserva I-PT-92

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Pasta da carta, carta e prodotti di carta

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili

Fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio, lavori per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 031, 31, 321, 88430

Tipo di riserva:

Accesso al mercato (solo CPC 31)

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, c. 114

Forests Act, R.S.N.S. 1989, c. 179

Primary Forests Products Marketing Act, R.S.N.S. 1989, c. 355

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure consentono alla provincia di regolamentare la produzione, l'estrazione e lo sviluppo delle risorse forestali e dei prodotti correlati nella provincia e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, limitazioni all'accesso al mercato, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Nuova Scozia o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nella Nuova Scozia.

Riserva I-PT-93

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Prodotti dell'agricoltura

Silvicoltura e pesca

Servizi di commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 881 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore e 8814), 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Natural Products Act, R.S.N.S. 1989, c. 308

Dairy Industry Act, S.N.S. 2000, c. 24

Agriculture and Rural Credit Act, R.S.N.S. 1989, c. 7

Agriculture and Marketing Act, R.S.N.S., c. 6

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure consentono alla provincia di regolamentare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari e di prodotti ittici nella provincia, comprese le misure connesse alla gestione delle forniture di prodotti lattiero-caseari, uova e prodotti avicoli, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Nuova Scozia o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nella Nuova Scozia.

Riserva I-PT-94

Settore:

Energia

Sottosettore:

Elettricità

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 17, 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, c. 114

Electricity Act, S.N.S. 2004, c. 25

Nova Scotia Power Privatization Act, S.N.S. 1992, c. 8

Nova Scotia Power Reorganization (1998) Act, S.N.S. 1998, c. 19

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, c. 380

Renewable Electricity Regulations, O.I.C. 2010-381 (12 ottobre 2010), N.S. Reg. 155/2010

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure, tra l'altro, consentono alla pubblica amministrazione della Nuova Scozia di:

a)

regolamentare la produzione, lo sviluppo, la gestione e il mantenimento della generazione, la trasmissione (compreso il sistema di controllo), la distribuzione, la consegna, l'importazione, l'esportazione e la fornitura di energia elettrica, compresa quella generata da fonti rinnovabili, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito;

b)

concedere terreni o acque nella provincia per ottenere una materia prima, una sorgente o fonte di energia dalla quale sia possibile produrre elettricità, comprese l'installazione di turbine eoliche e di impianti idroelettrici; e

c)

fissare e modificare le tariffe elettriche, comprese le tariffe di riacquisto.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti della Nuova Scozia o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nella Nuova Scozia.

Riserve applicabili nel Nunavut

Riserva I-PT-95

Settore

Turismo, agricoltura

Sottosettore:

Altro — Servizi connessi alla caccia

Industrie della caccia, della pesca e della cattura con trappole

Agenzie di guide turistiche (turismo in aree naturali)

Caccia per conto proprio

Animali vivi

Cuoio, pelli e pelli da pellicceria

Classificazione industriale:

CPC 021, 0297, 7472, 8813, 96419

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Territoriale — Nunavut

Misure:

Wildlife Act, S. Nu. 2003, c. 26, s. 113

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

All'atto dell'attribuzione di licenze per commercianti, guide, allevatori di animali da pelliccia, allevatori di selvaggina, conciatori o tassidermisti si accorda la preferenza ai richiedenti che abbiano eletto a propria residenza principale l'area residenziale del Nunavut per almeno 18 mesi continuativi prima della presentazione della domanda di licenza. Verrà inoltre accordata la preferenza alle domande che si presume apportino benefici diretti all'economia del Nunavut, in particolare mediante l'impiego di risorse umane ed economiche locali.

Riserva I-PT-96

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici («notary public»)

Classificazione industriale:

CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Territoriale — Nunavut

Misure:

Evidence Act, R.S.N.W.T. 1988, c. E-8, s. 79

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Chiunque intenda essere designato «notary public» deve risiedere nel Nunavut ed essere un cittadino del Canada o un residente permanente del Canada.

Riserve applicabili nell'Ontario

Riserva I-PT-97

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Business Corporations Act, R.S.O. 1990, c. B.16, ss. 118(3), 126(2), and 45(1)(b)

Atti legislativi speciali che costituiscono società specifiche

Descrizione:

Investimenti

1.

Almeno il 25 % degli amministratori dei gruppi societari (diversi dai gruppi societari composti da non residenti) deve essere residente canadese. Se il numero degli amministratori è inferiore a quattro, almeno uno di essi deve essere un residente canadese. Ogni anno la maggior parte delle riunioni degli amministratori deve svolgersi in Canada.

2.

Nei gruppi societari possono essere posti vincoli al trasferimento e alla proprietà delle azioni. I gruppi societari possono vendere azioni detenute dagli azionisti senza il loro consenso e acquistare azioni al fine ottenere determinati benefici basati sulle prescrizioni minime canadesi in materia di proprietà.

Riserva I-PT-98

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi alle attività manifatturiere

Classificazione industriale:

CPC 884, 885

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Technical Standards and Safety Act, 2000, S.O. 2000, c. 16

Upholstered and Stuffed Articles, O. Reg. 218/01 ss. 8, and 17

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Fatta eccezione per gli articoli usati, nessuno può vendere o mettere in vendita articoli rivestiti o imbottiti non fabbricati da un produttore titolare di licenza nell'Ontario né in una giurisdizione designata.

Riserva I-PT-99

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Gioco d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Gaming Control Act, 1992, S.O. 1992, c. 24

General O. Reg. 78/12

Order in Council 1413/08, ss. 3(b) and 16(i)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

L'Ontario regolamenta l'attività degli assistenti di gioco e dei prestatori di servizi e fornitori di apparecchi relativi a giochi di lotteria, compresi giochi di fortuna, scommesse, sale bingo, casinò e concorsi promozionali, anche tramite monopoli provinciali. I proventi devono essere utilizzati per apportare benefici diretti ai residenti dell'Ontario.

Riserva I-PT-100

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Agenti della riscossione

Classificazione industriale:

CPC 87902

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Collection and Debt Settlement Services Act, R.S.O. 1990, c. C-14

General, R.R.O. 1990, Reg. 74, ss. 12(2)(a), and 19.1

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Solo i cittadini canadesi, i residenti permanenti o le persone abitualmente residenti in Canada possono essere registrati come agenti della riscossione e operare nel settore delle agenzie di riscossione nell'Ontario.

2.

Un gruppo societario deve essere costituito a norma della legislazione canadese (federale o provinciale) per esercitare la propria attività nel settore delle agenzie di riscossione nell'Ontario. Esenzioni a norma della legge e del regolamento di cui sopra sono previste per i servizi di consulenza del credito prestati non a scopo di lucro.

Riserva I-PT-101

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi immobiliari per conto terzi

Servizi immobiliari relativi a beni di proprietà o acquisiti in locazione

Classificazione industriale:

CPC 821, 822

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Real Estate and Business Brokers Act, 2002, S.O. 2002, c. 30, Sched. C

General, O. Reg. 567/05 para.2 of ss. 4(1) and ss. 24(1)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

I servizi immobiliari devono essere prestati tramite una presenza commerciale nell'Ontario.

Riserva I-PT-102

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Prodotti vitivinicoli

Classificazione industriale:

CPC 242

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Wine Content and Labelling Act, S.O 2000, c. 26, Sched. P

Content of Wine, O. Reg. 659/00

Descrizione:

Investimenti

Un'azienda vinicola nell'Ontario può vendere vino ottenuto da una miscela di prodotti dell'uva importati e locali, con un tenore minimo del 25 % di uve dell'Ontario per ogni bottiglia.

Riserva I-PT-103

Settore:

Turismo

Sottosettore:

Agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di guida turistica

Classificazione industriale:

CPC 7471

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Travel Industry Act, 2002, S.O. 2002, c. 30, Sched. D, s. 4(1)

General, O. Reg. 26/05, para.1 of s. 5, and ss. 10(1)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

1.

Per registrarsi come agente di viaggio e grossista del settore turistico nell'Ontario è necessario essere un residente canadese.

2.

Le persone registrate possono esercitare la loro attività solo se la sede di attività permanente è situata nell'Ontario.

Riserva I-PT-104

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Prodotti dell'agricoltura

Servizi connessi all'agricoltura

Classificazione industriale:

CPC 01, 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Wild Rice Harvesting Act, R.S.O., 1990, c. W. 7, ss. 1 e 3, paragrafo 2)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per raccogliere riso selvatico nei terreni demaniali è necessario ottenere una licenza. Può ottenere la licenza solo chi ha risieduto nell'Ontario per i 12 mesi consecutivi immediatamente precedenti la presentazione della domanda.

Riserva I-PT-105

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi topografici (mappatura catastale)

Classificazione industriale:

CPC 86753

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Surveyors Act, R.S.O. 1990, c. S.29, ss. 3(6), 5(1), 12(1), 14(2) e (3)

General, O. Reg. 1026, s. 23

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Solo un residente del Canada può ottenere una licenza per prestare servizi di mappatura catastale. Solo i cittadini canadesi possono ricoprire l'incarico di consiglieri dell'Association of Ontario Land Surveyors («AOLS»).

2.

Per ottenere un certificato di autorizzazione a prestare servizi di mappatura catastale un gruppo societario deve offrire principalmente servizi topografici professionali e il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione deve aderire all'AOLS. Se il gruppo societario offre tali servizi, almeno uno degli amministratori o dei dipendenti a tempo pieno deve essere titolare di una licenza rilasciata dall'AOLS.

Riserva I-PT-106

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi alla caccia

Classificazione industriale:

CPC 8813

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41, s. 1(1)

Hunting, O.Reg. 665/98, s. 37

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

La licenza per la cattura di rane toro a scopo di vendita o baratto può essere rilasciata solo a un residente. Per residente si intende un residente permanente o una persona che ha la sua residenza primaria nell'Ontario e vi ha risieduto per sei mesi nei 12 mesi precedenti.

Riserva I-PT-107

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi alla caccia

Classificazione industriale:

CPC 8813

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41, s. 1(1)

Trapping, O. Reg. 667/98, s. 11(1)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

La licenza per cacciare o catturare con trappole animali da pelliccia può essere rilasciata solo a un cittadino canadese o a un residente dell'Ontario. Per residente dell'Ontario si intende una persona che ha la sua residenza primaria nell'Ontario e vi ha risieduto per sei mesi nei 12 mesi precedenti la domanda di licenza.

Riserva I-PT-108

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Servizi sportivi

Servizi connessi alla caccia

Classificazione industriale:

CPC 9641, 8813

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41

Hunting, O. Reg. 665/98, s. 12

Ontario Hunter Education Program Standards, Wildlife Policy Section, 2014

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Solo i residenti dell'Ontario possono essere nominati istruttori in corsi di formazione per cacciatori.

Riserva I-PT-109

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi alla caccia

Classificazione industriale:

CPC 8813

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41, ss. 1(1), e 32

Hunting, O. Reg. 665/98, ss. 94 e 95

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per ottenere una licenza per guida di caccia nel distretto territoriale di Rainy River e per la caccia agli uccelli migratori sul lago St. Clair, un richiedente deve essere un residente dell'Ontario o del Canada. Per residente si intende una persona che ha risieduto nell'Ontario per i sei mesi consecutivi immediatamente precedenti la domanda di licenza.

Riserva I-PT-110

Settore:

Servizi di distribuzione

Sottosettore:

Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti della pesca

Classificazione industriale:

CPC 62224

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Freshwater Fish Marketing Act, R.S.O. 1990, c. F.33

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Nessuno può esercitare il controllo sull'acquisto o sulla vendita di pesce nell'Ontario, a meno che non sia autorizzato in virtù della legge pertinente in materia.

Riserva I-PT-111

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Tronchi di conifere

Tronchi di legno non di conifere

Industria del legno e prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili

Fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio, lavori per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 0311, 0312, 8843

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Crown Forest Sustainability Act, S.O. 1994, c. 25, ss. 30 e 34

General, O. Reg. 167/95

Descrizione:

Investimenti

1.

Le licenze di sfruttamento delle risorse forestali che autorizzano la raccolta di alberi del demanio pubblico sono subordinate alla condizione che tutti gli alberi raccolti vengano trasformati in legname da costruzione, pasta di legno o altri prodotti in Canada.

2.

Le summenzionate licenze sono rilasciate in relazione a zone di territorio specifiche. Pertanto il numero di licenze che vengono rilasciate è limitato.

3.

Il ministro può modificare una licenza di sfruttamento delle risorse forestali in conformità del regolamento 167/95, che impone la presentazione di un piano di gestione forestale relativo ad obiettivi sociali ed economici. Nell'ambito dell'attività di pianificazione nonché della determinazione e del conseguimento degli obiettivi sarà accordata la priorità alle esigenze delle comunità locali e ai benefici a vantaggio delle stesse, ponendo in secondo piano le comunità più vaste non locali.

Riserva I-PT-112

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Veterinarians Act, R.S.O. 1990, c. V. 3

General, O. Reg. 1093/90

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo un cittadino canadese, un residente permanente o una persona con un altro status a norma dell'Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, corrispondente alla classe di licenza per la quale è stata presentata una domanda, può essere abilitato all'esercizio della medicina veterinaria nell'Ontario.

Riserva I-PT-113

Settore:

Servizi di distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Livestock Medicines Act, R.S.O. 1990, c. L.-23

General, O. Reg. 730/90

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone che hanno una sede di attività stabilita nell'Ontario possono detenere una licenza per vendere farmaci veterinari nell'Ontario.

Le licenze possono essere rilasciate ai venditori che hanno stabilito una sede di attività temporanea in occasione di eventi quali corse e fiere o esposizioni agricole.

Riserva I-PT-114

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici (servizi di documentazione e certificazione legale)

Classificazione industriale:

CPC 86130

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Notaries Act, R.S.O. 1990, c. N.6, s. 2(1)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per designare «notary public» nell'Ontario una persona che non è un avvocato (barrister o solicitor) è richiesta la cittadinanza canadese.

Riserva I-PT-115

Settore

Minerali, energia elettrica, gas e acqua

Sottosettore:

Gas naturale

Energia elettrica

Classificazione industriale:

CPC 120, 17, 334, 713, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Ontario Energy Board Act, S.O. 1998, c. 15, Sched. B

Electricity Act, S.O. 1998, c. 15, Sched. A

Green Energy Act, S.O. 2009, c. 12, Sched. A

Green Energy and Green Economy Act, 2009, S.O. 2009, c. 12

Municipal Franchises Act, R.S.O. 1990, c. M-55

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La pubblica amministrazione dell'Ontario, nonché le autorità, i soggetti e le agenzie per l'energia di tale provincia, tra cui l'Independent Electricity System Operator, l'Ontario Power Generation Inc., l'Hydro One Inc. e l'Ontario Energy Board, e i loro organismi successori o cessionari, possono consentire a una o più persone o soggetti di costruire o ampliare condotte e infrastrutture per l'energia elettrica e il gas o di produrre, trasmettere, distribuire, conservare, gestire (domanda e carico), stoccare, vendere, vendere al dettaglio o commercializzare energia (compresi elettricità, gas naturale o energie rinnovabili) in qualsiasi regione nell'Ontario, compresi i corridoi terrestri. La pubblica amministrazione dell'Ontario o una delle autorità per l'energia di tale provincia, l'Ontario Energy Board, o i suoi organismi successori o cessionari, possono regolamentare le tariffe, lo stoccaggio, le norme o i servizi prestati dalle società di produzione, distribuzione, trasmissione, vendita (anche al dettaglio), commercializzazione e stoccaggio operanti nell'Ontario.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, le misure e le azioni adottate dall'Ontario nonché dalle autorità, dai soggetti e dalle agenzie per l'energia di cui sopra e dai loro organismi successori o cessionari, possono comportare decisioni discrezionali basate su fattori in relazione ai quali può essere accordato un trattamento preferenziale a favore di:

a)

residenti dell'Ontario; o

b)

soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio, e che hanno una sede di attività nell'Ontario.

3.

Per maggiore chiarezza, qualunque impresa costituita in conformità delle leggi dell'Ontario e che ha una sede di attività nell'Ontario è trattata esattamente come un'impresa residente dell'Ontario.

Riserva I-PT-116

Settore:

Settore minerario

Sottosettore:

Minerali metallici, altri minerali

Attività metallurgiche per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 14, 16, 8851

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Mining Act, R.S.O. 1990, c. M.14, 1990, s. 91

Descrizione:

Investimenti

Tutti i minerali ottenuti o estratti da terreni, concessioni minerarie o diritti di estrazione nell'Ontario devono essere trattati e successivamente lavorati in Canada per ottenere metalli raffinati o altri prodotti adatti all'utilizzo diretto senza ulteriore trattamento, a meno che il Lieutenant Governor in Council esenti da tale requisito determinati terreni, concessioni minerarie o diritti di estrazione.

Riserva I-PT-117

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporti interurbani

Classificazione industriale:

CPC 71213

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Public Vehicles Act, R.S.O 1990, c. P-54

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il rilascio di licenze d'esercizio per veicoli pubblici è soggetto a una verifica della pubblica utilità e necessità, condotta dall'Ontario Transport Highway Board.

Riserva I-PT-118

Settore

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di certificazione dei conducenti

Classificazione industriale:

CPC 9290

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8, s. 32 (5) Rilascio di patenti, convalide

Drivers' Licences, O. Reg. 340/94

Licences for Driving Instructors and Driving School, O. Reg. 473/07

Politica relativa al programma di certificazione dei conducenti

Programma di formazione per conducenti principianti

Corso di perfezionamento per conducenti di scuolabus

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per poter essere abilitato a fornire programmi di istruzione e formazione alla guida nell'Ontario, tra cui il Driver Certification Program (programma di certificazione degli autisti), il School Bus Driver Improvement Course (corso di perfezionamento per conducenti di scuolabus) e il Beginner Driver Education Program (programma di formazione per conducenti principianti), un richiedente deve essere proprietario o locatario di appositi locali nell'Ontario, adibiti a ufficio e a classi dell'autoscuola.

Riserva I-PT-119

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Co-operative Corporations Act, R.S.O. 1990, c. C. 35, ss. 14(1) and 85 (3)

Descrizione:

Investimenti

1.

La maggioranza degli amministratori delle cooperative deve essere residente canadese.

2.

I gruppi societari cooperativi devono avere una sede centrale nell'Ontario.

Riserva I-PT-120

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra; rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Liquor Control Act, R.S.O. 1990, c. L. 18

General, O. Reg. 717/90

Alcohol and Gaming Regulation and Public Protection Act, R.S.O. 1996, c. 26, Sched.

Assignment of Powers and Duties, O. Reg. 141/01

Politiche e prassi del cancelliere (registrar) della commissione per le bevande alcoliche e il gioco (Alcohol and Gaming Commission) dell'Ontario

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure consentono all'Ontario di regolamentare e autorizzare l'importazione, l'acquisto, la produzione, la distribuzione, la fornitura, la commercializzazione e la vendita di bevande alcoliche nell'Ontario e di esercitare tali attività anche tramite monopoli provinciali. La birra può essere venduta solo nei negozi pubblici autorizzati.

2.

Il cancelliere (registrar) per le bevande alcoliche e il gioco autorizza i fabbricanti di vini, liquori e birra dell'Ontario a gestire negozi per la vendita, rispettivamente, di vini, liquori e birra di produzione propria. La commissione per le bevande alcoliche e il gioco dell'Ontario autorizza analogamente solo «The Beer Store» alla vendita di birre nazionali e di importazione.

Riserva I-PT-121

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Terreni agricoli, foreste e altre superfici boschive

Classificazione industriale:

CPC 5310

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Municipal Act, S.O 2001, c. 25, s. 308.1

Assessment Act, R.S.O. 1990, c. A.31, s. 7

General, O. Reg. 282/98

Descrizione:

Investimenti

I terreni agricoli e i terreni forestali sfruttati, di proprietà di un cittadino canadese o di una persona legalmente ammessa in Canada ai fini della residenza permanente, o di un gruppo societario i cui diritti di voto sono detenuti per oltre il 50 % da cittadini canadesi o da persone legalmente ammesse in Canada ai fini della residenza permanente, sono soggetti a tasse di proprietà ridotte.

Riserva I-PT-122

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 862

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Credit Unions and Caisses Populaires Act, S.O 1994, c. 11, s. 160

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Un esperto contabile o una società di esperti contabili sono qualificati per essere i revisori dei conti di una cooperativa di credito se l'esperto contabile o, nel caso di una società di esperti contabili, i membri o gli impiegati sono abitualmente residenti in Canada.

Riserva I-PT-123

Settore:

Servizi delle organizzazioni associative

Sottosettore:

Documentazione e certificazione legale

Classificazione industriale:

CPC 8613, 95910

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

The Marriage Act, R.S.O 1990, c. M.3, ss. 11 e 20

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

L'Ontario si riserva il diritto di limitare la categoria delle persone ammissibili a rilasciare licenze di matrimonio, anche sulla base della residenza, e di imporre alle persone autorizzate a celebrare matrimoni a norma della legge l'obbligo di essere residenti dell'Ontario o di essere investite di un incarico parrocchiale o pastorale valido in tutto l'Ontario o in parte di tale provincia.

Riserva I-PT-124

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Prodotti dell'agricoltura

Silvicoltura e pesca

Servizi di commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 881 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore e 8814), 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Farm Products Marketing Act, R.S.O., c. F-9

Milk Act, R.S.O. 1990, c. M. 12

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure consentono alla provincia di regolamentare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari nella provincia, comprese le misure connesse alla gestione delle forniture di prodotti lattiero-caseari, uova e prodotti avicoli e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, le misure e le azioni adottate dall'Ontario nonché dai soggetti e dalle agenzie di cui sopra possono comportare decisioni discrezionali basate su fattori in relazione ai quali può essere accordato un trattamento preferenziale a favore di:

a)

residenti dell'Ontario; o

b)

soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio, e che hanno una sede di attività nell'Ontario.

Riserva I-PT-125

Settore:

Servizi commerciali

Sottosettore:

Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di autoveicoli

Classificazione industriale:

CPC 611, 612

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Motor Vehicle Dealers Act, S.O. 2002, c. 30, Sched. B

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Un rivenditore di autoveicoli deve essere registrato e operare solo da un luogo autorizzato nella relativa registrazione. Il luogo autorizzato deve essere ubicato nell'Ontario.

Riserve applicabili nell'Isola Principe Edoardo

Riserva I-PT-126

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di architettura

Classificazione industriale:

CPC 8671

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Architects Acts, R.S.P.E.I. 1988, c. A-18.1

Regolamenti dell'Associazione degli architetti dell'Isola Principe Edoardo

Descrizione:

Investimenti

Il proprietario non residente di un'impresa individuale e almeno due terzi dei soci, dei dirigenti o degli amministratori di un gruppo societario, richiedenti una certificazione alla pratica dell'architettura nell'Isola Principe Edoardo, devono essere architetti; e almeno la maggioranza delle azioni emesse di ciascuna classe di azioni con diritto di voto del gruppo societario deve essere effettivamente di loro proprietà e registrata a loro nome.

Riserva I-PT-127

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Assicurazioni e agenti immobiliari

Classificazione industriale:

CPC 821, 822

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Real Estate Trading Act, R.S.P.E.I. 1988, R -2

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per vendere immobili una persona fisica deve essere titolare di una licenza immobiliare rilasciata nell'Isola Principe Edoardo. Il cancelliere (registrar) rilascia licenze solo a singoli individui che siano cittadini del Canada o residenti permanenti del Canada.

Riserva I-PT-128

Settore:

Servizi di distribuzione

Sottosettore:

Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

Classificazione industriale:

CPC 613

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Petroleum Products Act, R.S.P.E.I. 1988, P-5.1

Descrizione:

Investimenti

Nel rilasciare una licenza relativa alla gestione di un punto di vendita al dettaglio la commissione competente tiene conto del pubblico interesse nonché della pubblica utilità e necessità applicando tali criteri nel modo che ritiene di volta in volta opportuno.

Riserva I-PT-129

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Prince Edward Island Lands Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, L-5

Regolamenti relativi alle tasse e all'identificazione dei terreni

Descrizione:

Investimenti

1.

Per acquisire un terreno di dimensioni superiori ai cinque acri o con un litorale di oltre 165 piedi i non residenti devono presentare una domanda e ottenere un permesso dal Lieutenant Governor in Council. Il litorale comprende, ma non in via esclusiva, il terreno adiacente a oceani, fiumi, laghi, stagni e acquitrini.

2.

La pubblica amministrazione dell'Isola Principe Edoardo rilascia permessi a norma di legge ai non residenti e può imporre condizioni più onerose, tra cui l'identificazione del terreno per l'uso agricolo o l'uso non a scopo industriale nell'ambito del programma di identificazione dei terreni.

3.

Solo i residenti dell'Isola Principe Edoardo hanno diritto ad un'agevolazione fiscale sulla proprietà degli immobili non commerciali.

Riserva I-PT-130

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Informazioni creditizie sui consumatori

Classificazione industriale:

CPC 87901

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Consumer Reporting Act, R.S.P.E.I. 1988, C-20

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Tutte le agenzie di informazioni creditizie sui consumatori registrate a norma di legge operano da una sede di attività fissa situata sull'Isola Principe Edoardo.

Riserva I-PT-131

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Legal Profession Act, 1992 c. 39, R.S.P.E.I. 1988, L-6.1

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per poter essere ammesso all'Ordine degli avvocati (Law Society) dell'Isola Principe Edoardo ed esercitare la professione forense un singolo individuo deve essere un cittadino canadese o un residente permanente del Canada.

Riserva I-PT-132

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Prodotti dell'agricoltura

Animali vivi e prodotti di origine animale

Carni

Prodotti lattiero-caseari

Prodotti alimentari n.c.a.

Classificazione industriale:

CPC 01, 02, 21, 22, 239, 6221, 62112

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3

Dairy Industry Act, R.S.P.E.I. 1988, D-1

Agricultural Products Standards Act, R.S.P.E.I. 1988, A-9

Dairy Producers Act, R.S.P.E.I. 1988, D-2

Agricultural Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, A-8.2

Animal Health and Protection Act, R.S.P.E.I., A-11.1

Grain Elevators Corporation Act, R.S.P.E.I. 1993, c. 8

Plant Health Act, R.S.P.E.I. 1990, c. 45

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure consentono all'Isola Principe Edoardo di regolamentare la commercializzazione, compresi l'acquisto, la vendita, l'imballaggio, la classificazione, lo stoccaggio, la trasformazione, la spedizione a fini di vendita o stoccaggio, la promozione, la ricerca e l'offerta in vendita, e di rilasciare autorizzazioni su questioni concernenti, tra l'altro: pollame, uova, prodotti lattiero-caseari, suini, bestiame, patate e tacchini, nonché la produzione e il trasporto in applicazione delle suddette leggi.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o una discriminazione a favore dei residenti dell'Isola Principe Edoardo o di soggetti stabiliti in conformità delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio, che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nell'Isola Principe Edoardo.

Riserva I-PT-133

Settore

Pesca e acquacoltura

Sottosettore:

Commercio all'ingrosso di prodotti ittici

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 62224, 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Fisheries Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13.01

Fish Inspection Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13

Certified Fisheries Organizations Support Act, R.S.P.E.I. 1988, C-2.1

Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure consentono all'Isola Principe Edoardo di regolamentare le risorse e i prodotti della pesca e di rilasciare autorizzazioni su questioni concernenti, tra l'altro: il mantenimento e lo sviluppo delle risorse della pesca; l'acquisto e la lavorazione dei prodotti ittici e altre questioni al fine di dare pieno effetto a tali leggi.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o una discriminazione a favore dei residenti dell'Isola Principe Edoardo o di soggetti stabiliti in conformità delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio, che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nell'Isola Principe Edoardo.

Riserva I-PT-134

Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia elettrica, petrolio e gas naturale

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 17, 120, 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Energy Corporation Act, R.S.P.E.I. 1988, E-7

Renewable Energy Act, R.S.P.E.I. 2004, C-16

Oil and Natural Gas Act, R.S.P.E.I. 1988, O-5

Electric Power Act, R.S.PE.I. 1988, E-4

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure consentono all'Isola Principe Edoardo di regolamentare l'energia e i sistemi energetici, il petrolio e il gas naturale nonché le fonti di energie rinnovabili e di rilasciare autorizzazioni su questioni concernenti, tra l'altro: la generazione, l'accumulazione, la trasmissione, la distribuzione, la fornitura, l'acquisto, l'utilizzo e la cessione dell'energia; la trivellazione di pozzi nonché la produzione e la conservazione di petrolio e gas naturale e in generale per attuare le disposizioni e conseguire gli scopi di tali leggi.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o una discriminazione a favore dei residenti dell'Isola Principe Edoardo o di soggetti stabiliti in conformità delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio, che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nell'Isola Principe Edoardo.

Riserva I-PT-135

Settore:

Agricoltura, silvicoltura e prodotti della pesca

Sottosettore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Servizi connessi alla silvicoltura e allo sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03, 8814

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Forest Management Act, R.S.P.E.I. 1988, F-14

Public Forest Council Act, R.S.P.E.I. 2001, C-48

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le summenzionate misure consentono all'Isola Principe Edoardo di regolamentare i prodotti forestali e di rilasciare autorizzazioni su questioni concernenti, tra l'altro: la conservazione, la protezione, la raccolta, l'estrazione e la vendita di prodotti forestali; il rilascio di licenze, la certificazione dei produttori forestali; l'importazione di piante e di materiale vegetale; tasse e altri oneri e in generale per attuare le disposizioni delle suddette leggi.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o una discriminazione a favore dei residenti dell'Isola Principe Edoardo o di soggetti stabiliti in conformità delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nell'Isola Principe Edoardo.

Riserva I-PT-136

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra; rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Liquor Control Act, R.S.P.E.I. 1988, L-14

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Prince Edward Island Liquor Control Commission («PEILCC»), un'agenzia della pubblica amministrazione dell'Isola Principe Edoardo, è l'importatore unico che controlla l'acquisto, la distribuzione e la vendita di bevande alcoliche nell'Isola Principe Edoardo. La PEILCC gestisce un magazzino, uffici e un centro di distribuzione autorizzato (Licensee Distribution Centre). La commissione rifornisce e gestisce i negozi di vendita al dettaglio di liquori e il Licensee Distribution Centre.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o una discriminazione a favore dei residenti dell'Isola Principe Edoardo o di soggetti stabiliti in conformità delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio, che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nell'Isola Principe Edoardo.

Riserva I-PT-137

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Gioco d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Lotteries Commission Act, R.S.P.E.I. 1988, L-17

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Prince Edward Island Lotteries Commission è autorizzata a norma di legge a sviluppare, organizzare, intraprendere, condurre e gestire giochi di lotteria, sistemi di scommesse «parimutuel» e giochi basati su Internet a nome della pubblica amministrazione della provincia o delle pubbliche amministrazioni di altre province che hanno stipulato accordi con la provincia in questione in merito a tali giochi di lotteria o sistemi di scommesse parimutuel.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o una discriminazione a favore dei residenti dell'Isola Principe Edoardo o di soggetti stabiliti in conformità delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio, che hanno una sede di attività ed esercitano attività commerciali sostanziali nell'Isola Principe Edoardo.

Riserve applicabili nel Québec

Riserva I-PT-138

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting the acquisition of farm land by non-residents, C.Q.L.R., c. A-4.1

Regulation respecting the declaration of non-resident status in the application for registration of the acquisition of farm land; C.Q.L.R., c. A-4.1, r. 1

Regulation respecting an application for authorization and the information and documents required for the application, C.Q.L.R., capitolo A-4.1, r. 2

Regulation respecting the tariff of duties, fees, costs made under the Act respecting the acquisition of farm land by non-residents, C.Q.L.R., c. A-4.1, r. 3

An Act respecting the preservation of agricultural land and agricultural activities, C.Q.L.R., c. P-41.1, e regolamenti

An Act respecting the lands in the domain of the State, C.Q.L.R., c. T-8.1

Regulation respecting the sale, lease and granting of immovable rights on lands in the domain of the State, C.Q.L.R., c. T-8.1, r. 7

Descrizione:

Investimenti

1.

L'acquisizione diretta o indiretta di terreni agricoli da parte di non residenti del Québec deve essere autorizzata dalla Commission de protection du territoire agricole du Québec. Quando riceve una domanda di autorizzazione da non residenti del Québec, la commissione tiene conto del possibile utilizzo del terreno per scopi agricoli e delle conseguenze economiche di tale utilizzo.

2.

Nell'ambito di una regione agricola designata, nessuno può utilizzare un appezzamento di terreno per scopi diversi dall'agricoltura senza l'autorizzazione della commissione, che prende una decisione alla luce di fattori socio-economici specifici.

3.

Ai residenti del Québec viene accordata la priorità nell'acquisto o nella locazione di terreni del demanio statale.

Riserva I-PT-139

Settore:

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Sottosettore:

Prodotti dell'agricoltura

Orticoltura

Animali vivi e prodotti di origine animale

Legno grezzo

Pesci e altri prodotti della pesca

Carni, pesce, frutta, ortaggi, oli e grassi

Prodotti lattiero-caseari

Prodotti della macinazione

Amidi e fecole

Altri prodotti alimentari

Servizi connessi all'agricoltura

Servizi connessi alla zootecnia

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 01, 02, 031, 04, 21, 22, 23, 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore), 8812, 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

Professional Syndicates Act, C.Q.L.R., c. S-40

An Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products, C.Q.L.R., c. M-35.1

Règlement des producteurs d'œufs d'incubation sur le contingentement, C.Q.L.R., c. M-35.1, r. 223

Règlement sur les quotas des producteurs d'œufs de consommation du Québec, C.Q.L.R., c. M-35.1, r. 239

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

I programmi comuni per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli e le associazioni dei produttori possono essere gestiti amministrati da consorzi professionali. Solo i cittadini canadesi possono chiedere di costituire un'organizzazione professionale e di divenire membri del suo consiglio di amministrazione.

2.

Solo i cittadini canadesi possono avere accesso alla riserva per i nuovi produttori di uova da cova, partecipare a determinati programmi e beneficiare dei trasferimenti di contingenti di uova al di fuori del sistema centralizzato.

Riserva I-PT-140

Settore:

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Sottosettore:

Prodotti ittici

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 882

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

Marine Products Processing Act, C.Q.L.R., c. T-11.01

Descrizione:

Investimenti

Il ministro può, mediante regolamento, prescrivere le norme di lavorazione minime che un operatore deve rispettare per la preparazione o l'inscatolamento di un prodotto del mare. Le norme possono variare in base al prodotto del mare in questione.

Riserva I-PT-141

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Beni culturali

Classificazione industriale:

CPC 963

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

Cultural Heritage Act, C.Q.L.R., c. P-9.002

Descrizione:

Investimenti

1.

Tra i beni culturali possono figurare un documento, un bene immobile, un oggetto o un sito. Previo parere del Conseil du patrimoine culturel, il ministro della Cultura e delle comunicazioni può classificare, in parte o in toto, i beni culturali la cui conoscenza, protezione, promozione o trasmissione riveste carattere di pubblico interesse.

2.

L'autorizzazione ministeriale è richiesta nel caso in cui una persona, fisica o giuridica, intenda vendere o cedere a titolo gratuito un documento o un oggetto a una pubblica amministrazione, o a un dipartimento o a un'agenzia di una pubblica amministrazione diversa dal Gouvernement du Québec, a una persona fisica che non sia un cittadino canadese o un residente permanente del Canada o a una persona giuridica la cui sede di attività principale non si trovi nel Québec. I beni culturali classificati che rientrano nel demanio statale non possono essere venduti, sottoposti a enfiteusi o ceduti a titolo gratuito senza l'autorizzazione ministeriale. In altri casi di alienazione è richiesta una notifica scritta preliminare.

Riserva I-PT-142

Settore

Servizi pubblici, sociali e personali

Sottosettore:

Servizi funebri, di cremazione e delle pompe funebri

Classificazione industriale:

CPC 9703

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting medical laboratories, organ and tissue conservation and the disposal of human bodies, C.Q.L.R., c. L-0.2

Regulation respecting the application of the Act respecting medical laboratories, organ and tissue conservation and the disposal of human bodies, C.Q.L.R., c. L-0.2, r. 1

An Act respecting prearranged funeral services and sepultures, C.Q.L.R., c. A-23.001

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Una persona fisica che presenti domanda di autorizzazione ad operare in qualità di impresario funebre, a suo nome o a nome di una persona giuridica, una società di persone o un'associazione avente la propria sede centrale nel Québec, deve avervi risieduto per almeno 12 mesi prima della presentazione della domanda.

2.

Una persona che presenti domanda di permesso di praticare l'imbalsamazione, la cremazione o la tanatoprassi non è soggetta alla prescrizione della residenza nel Québec, a condizione che risieda in Canada.

Riserva I-PT-143

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di taxi

Classificazione industriale:

CPC 71221

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting transportation services by taxi, C.Q.L.R., c. S-6.01

Taxi Transportation Regulation, C.Q.L.R., c. S-6.01, r. 3, Highway Safety Code, C.Q.L.R., c. C-24.2

Regulation respecting road vehicle registration, C.Q.L.R., c. C-24.2, r. 29

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Per ottenere il rilascio, l'assegnazione o il trasferimento di una licenza di proprietario di taxi da parte della Commission des transports du Québec, una persona fisica deve essere un cittadino canadese o un residente permanente del Canada. Per ottenere il rilascio di una licenza di conducente di taxi da parte della Société de l'assurance automobile du Québec, una persona fisica deve essere un cittadino canadese o un residente permanente del Canada.

2.

Una persona non può detenere più di 20 licenze di proprietario di taxi.

Riserva I-PT-144

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporti interurbani speciali

Trasporto di altre merci

Classificazione industriale:

CPC 71214, 71239

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

Highway Safety Code, C.Q.L.R., c. C-24.2

Regulation respecting road vehicle registration, C.Q.L.R., c. C-24.2, r. 29

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

A norma dell'International Registration Plan («IRP») i trasportatori pagano le tasse di registrazione solo una volta, nella giurisdizione da cui provengono, il che permette gli spostamenti in altre giurisdizioni dei veicoli con licenza. Tale sistema di tasse proporzionali si fonda sulla distanza percorsa in ciascuna giurisdizione. Un certificato di registrazione IRP è riconosciuto dalle province canadesi e dagli Stati USA. L'immatricolazione di un veicolo secondo il sistema proporzionale sarà concessa solo alle persone che hanno una sede di attività nel Québec nella quale almeno un veicolo accumula chilometraggio.

Riserva I-PT-145

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto con autobus

Classificazione industriale:

CPC 71211, 71212, 71213, 71214, 71222

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

Transport Act, C.Q.L.R., c. T-12

Bus Transportation Regulation, C.Q.L.R., c. T-12, r. 16

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Nel rilasciare permessi di trasporto con autobus la Commission des Transports du Québec può applicare criteri di pubblica necessità nel territorio da servire, nonché considerare se il rilascio della licenza possa causare l'eliminazione di altri servizi di trasporto con autobus o pregiudicarne sensibilmente la qualità.

Riserva I-PT-146

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada

Classificazione industriale:

CPC 71231, 71232, 71233, 71234

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting the Ministère des Transports, C.Q.L.R., c. M-28

Transport Act, C.Q.L.R., c. T-12

Regulation respecting the brokerage of bulk trucking services, C.Q.L.R., c. T-12, r. 4

An Act respecting owners, operators and drivers of heavy vehicles, C.Q.L.R., c. P-30.3

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il ministro dei Trasporti determina le condizioni che un operatore di mezzi pesanti avente sede al di fuori del Québec ma nel territorio di una Parte dell'accordo sul commercio interno deve soddisfare per l'iscrizione nel registro dei trasporti su gomma di merci sfuse. Il numero complessivo di registrazioni consentite è limitato. Un operatore di mezzi pesanti avente sede al di fuori del Québec deve mantenere la sua sede principale al di fuori del Québec e la sua registrazione non può essere trasferita.

2.

La partecipazione all'esecuzione di contratti relativi ad attività di costruzione stradale, riparazione o manutenzione aggiudicati dal ministro dei Trasporti è limitata alle piccole imprese operanti nel settore del trasporto su gomma di merci sfuse abbonate ad un servizio di intermediazione offerto da un'associazione in possesso di regolare permesso, per almeno il 50 % dei trasporti richiesti da offrire al titolare del permesso di intermediazione. Se il titolare del permesso di intermediazione accetta l'offerta di effettuare il 50 % del trasporto richiesto, le imprese di trasporto su gomma di merci sfuse non iscritte nel registro avranno accesso solo al restante 50 % di tale trasporto.

3.

Per ottenere un permesso di intermediazione una persona giuridica o una cooperativa non a scopo di lucro deve dimostrare di rappresentare almeno il 35 % degli operatori di mezzi pesanti iscritti nel registro di cui sopra e di avere la propria sede principale nella zona per la quale il permesso viene richiesto. Un operatore è tenuto ad abbonarsi ai servizi di intermediazione nella zona in cui si trova la propria sede principale o nella zona determinata mediante regolamento.

Riserva I-PT-147

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto marittimo

Classificazione industriale:

CPC 72211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting the Société des Traversiers du Québec, C.Q.L.R., c. S-14

Transport Act, C.Q.L.R., c. T-12

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Commission des Transports du Québec rilascia o trasferisce un permesso per il trasporto di passeggeri per vie navigabili a una persona che ne fa richiesta mediante il modulo utilizzato dalla summenzionata commissione, qualora ritenga che detta persona abbia dimostrato una necessità reale e urgente di un servizio aggiuntivo per ognuna delle imbarcazioni da utilizzare, ove applicabile, nel caso in cui offra un servizio di traghetto in grado di competere con un altro servizio analogo.

2.

Per far parte del consiglio di amministrazione è necessario essere domiciliati nel Québec.

Riserva I-PT-148

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

Classificazione industriale:

CPC 964

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting safety in sports, C.Q.L.R., c. S-3.1

Regulation respecting combat sports, C.Q.L.R., c. S-3.1, r. 11

Regulation respecting combat sports licensing, C.Q.L.R., c. S-3.1, r. 7

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Con riferimento agli sport di combattimento professionali, una persona non domiciliata in Canada non può ottenere un permesso annuale per arbitro o giudice ma può ottenere un permesso valido per un evento sportivo specifico.

Riserva I-PT-149

Settore:

Agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di guida turistica

Sottosettore:

Agenzie viaggi

Servizi degli operatori turistici

Classificazione industriale:

CPC 7471

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

Travel Agents Act, C.Q.L.R., c. A-10

Regulation respecting travel agents, C.Q.L.R., c. A-10, r. 1

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Una persona fisica che richiede il rilascio di una licenza di agente di viaggio per conto proprio deve costituire e mantenere una sede principale nel Québec. L'associazione, la società di persone o la persona per conto della quale la licenza è richiesta deve costituire e mantenere una sede principale nel Québec. Una sede principale è la sede in cui si svolgono principalmente le attività contemplate dalla licenza.

Riserva I-PT-150

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

Cooperatives Act, C.Q.L.R., c. C-67.2

Regulation under the Cooperatives Act, C.Q.L.R., c. C-67.2, r. 1

Descrizione:

Investimenti

1.

Il Cooperatives Act pone vincoli al rilascio, al trasferimento e alla proprietà di azioni. L'adesione di un membro a una cooperativa è subordinata all'effettivo utilizzo da parte di tale membro dei servizi offerti dalla cooperativa e alla capacità della cooperativa stessa di offrirgli detti servizi. Il Cooperatives Act stabilisce anche che ciascun membro della cooperativa o rappresentante di una persona giuridica o di una società di persone che aderisce alla cooperativa possa essere un amministratore. La sede centrale di una cooperativa, di una federazione o di una confederazione deve essere sempre situata nel Québec.

2.

Una cooperativa, una federazione o una confederazione deve svolgere con i suoi membri una parte delle sue attività complessive in base a una percentuale determinata mediante regolamento governativo. Nel caso di una cooperativa solidale, tale parte è calcolata in modo distinto per i membri che si avvalgono dei servizi della cooperativa e per coloro che lavorano per la cooperativa stessa.

Riserva I-PT-151

Settore:

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Sottosettore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

Pasta da carta, carta e prodotti di carta

Classificazione industriale:

CPC 031, 31, 32

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting the Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune, C.Q.L.R., c. M-25.2

Sustainable Forest Development Act, C.Q.L.R., c. A-18.1

Descrizione:

Investimenti

1.

Tutto il legname raccolto nel demanio statale, compresa la biomassa, deve essere completamente trasformato nel Québec. Tuttavia la pubblica amministrazione può, in base a condizioni da essa stabilite, autorizzare la spedizione al di fuori del Québec di legname non completamente trasformato proveniente dal demanio statale qualora agire diversamente appaia contrario al pubblico interesse.

2.

Il ministro può adottare misure volte allo sviluppo dei terreni e delle risorse forestali del demanio statale posti sotto la sua autorità al fine di promuovere lo sviluppo regionale o di attuare altre politiche ad esso correlate.

Riserva I-PT-152

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Corse ippiche

Classificazione industriale:

CPC 02113, 96492

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting racing, C.Q.L.R., c. C-72.1

Rules respecting the breeding of Québec Standardbred race horses, C.Q.L.R., c. C-72.1, r. 6

Rules respecting Certification, C.Q.L.R., c. C-72.1, r. 1

Rules respecting betting houses, CQLR, c. C-72.1, r. 8

Rules respecting Standardbred horse racing, C.Q.L.R., c. C-72.1, r. 3

Regulation respecting betting horses, C.Q.L.R., c. C-72.1, r.7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Solo un cittadino canadese può richiedere una licenza per gestire un autodromo, una licenza per svolgere gare o una licenza per gestire un centro scommesse.

2.

Una persona che richiede alla Régie des alcools, des courses et des jeux («RACJ») la registrazione di un cavallo di razza (Standardbred) deve risiedere nel Québec da almeno 183 giorni.

3.

Solo un cavallo da competizione del Québec, quale definito nelle Rules respecting the breeding of Québec Standardbred race horses, può beneficiare di privilegi o vantaggi.

Riserva I-PT-153

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Gioco d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting the Société des loteries du Québec, C.Q.L.R., c. S-13.1

An Act respecting the Régie des alcools des courses et des jeux, C.Q.L.R. chapter R-6.1

An Act respecting lotteries, publicity contests and amusement machines, C.Q.L.R., c. L-6

Lottery Scheme Rules, C.Q.L.R., c. L-6, r. 12

Rules respecting amusement machines, C.Q.L.R., c. L-6, r. 2

Rules respecting publicity contests, C.Q.L.R., c. L-6, r. 6

Rules respecting video lottery machines, C.Q.L.R., c. L-6, r. 3

Bingo Rules, C.Q.L.R., c. L-6, r. 5

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Una persona che richiede una licenza per gestire un gioco di lotteria deve essere un cittadino canadese o, nel caso di una società o di un gruppo societario, deve avere un ufficio nel Québec.

2.

Una persona che desidera ottenere una licenza di operatore o di commerciante di apparecchi da intrattenimento deve essere un cittadino canadese e, nel caso di un gruppo societario, deve avere la sede centrale o la sede principale in Canada e un ufficio nel Québec.

3.

Per quanto riguarda gli apparecchi per video-lotteria installati in una sede diversa da un casinò pubblico, la Régie des alcools, des courses et des jeux («RACJ») può tenere conto della cittadinanza o della residenza canadese all'atto dell'elaborazione di norme intese a determinare le condizioni necessarie per ottenere le licenze richieste nonché di norme operative, limitazioni o divieti. La RACJ può determinare le condizioni relative alla partecipazione dei giocatori, o norme, limitazioni o divieti relativi alla promozione, alla pubblicità o ai programmi formativi riguardanti gli apparecchi per video-lotteria, che possono applicarsi, in toto o in parte, a determinate categorie di singoli individui.

4.

Per quanto riguarda il bingo, i progetti in relazione ai quali un'organizzazione caritativa o religiosa richiede una licenza per bingo da sala, tramite mezzi di comunicazione e ricreativo devono essere realizzati interamente nel Québec. I singoli individui o le società che richiedono una licenza di fornitore di bingo devono avere una sede nel Québec.

5.

Per far parte del consiglio di amministrazione è necessario essere domiciliati nel Québec.

Riserva I-PT-154

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio al dettaglio

Bevande

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting the Société des alcools du Québec, C.Q.L.R., c. S-13

Regulation respecting cider and other apple-based alcoholic beverages, C.Q.L.R., c. S-13, r. 4

Regulation respecting wine and other alcoholic beverages made or bottled by holders of a wine maker's permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 7

Regulation respecting alcoholic beverages made and bottled by holders of a distiller's permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 3

Regulation respecting the terms of sale of alcoholic beverages by holders of a grocery permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 6

An Act respecting offences relating to alcoholic beverages, C.Q.L.R., c. I-8.1

An Act respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1

Regulation respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1, r. 5

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Société des alcools du Québec, responsabile per l'importazione, la distribuzione, la fornitura, la vendita e la commercializzazione di bevande alcoliche, opera in regime di monopolio.

2.

Per far parte del consiglio di amministrazione è necessario essere domiciliati nel Québec.

Riserva I-PT-155

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio al dettaglio

Bevande

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting the Société des alcools du Québec, C.Q.L.R., c. S-13

Regulation respecting the terms of sale of alcoholic beverages by holders of a grocery permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 6

An Act respecting offences relating to alcoholic beverages, C.Q.L.R., c. I-8.1

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Solo chi ha una sede nel Québec può ottenere un permesso di operare in qualità di distributore, fabbricante e distillatore di birre, di produttore di vini e sidri, di gestore di deposito, di produttore artigianale o di birraio artigiano.

2.

I titolari di un permesso di operare in qualità di distillatore possono vendere i prodotti che fabbricano o imbottigliano solo alla Société des alcools du Québec («SAQ»), a meno che non spediscano tali prodotti al di fuori del Québec.

3.

I titolari di un permesso di produzione artigianale possono vendere le bevande alcoliche che fabbricano nei propri locali di produzione.

Riserva I-PT-156

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio al dettaglio

Bevande

Servizi alberghieri e di ristorazione

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107, 641, 642, 643

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1

Regulation respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1, r. 5

Regulation respecting the terms of sale of alcoholic beverages by holders of a grocery permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 6

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Per ottenere un permesso per la vendita di bevande alcoliche a norma dell'Act respecting liquor permits, le persone che non sono cittadini canadesi devono risiedere nel Québec quali residenti permanenti del Canada, salvo che richiedano un permesso di riunione o un permesso denominato «Man and His World» in qualità di rappresentanti di una pubblica amministrazione, di un paese, di una provincia o di uno Stato.

2.

Le società o i gruppi societari non iscritti in una borsa valori canadese possono ottenere un permesso per vendere alcolici solo se tutti i loro soci o amministratori e azionisti, che detengono il 10 % o più di azioni con pieno diritto di voto, sono cittadini canadesi o risiedono nel Québec quali residenti permanenti del Canada.

3.

Per alcune categorie di prodotti la commercializzazione è effettuata dai titolari di una licenza di vendita di generi alimentari rilasciata dalla Régie des alcools, des courses et des jeux («RACJ»). I venditori di generi alimentari devono acquistare bevande alcoliche autorizzate da un distributore autorizzato.

4.

I richiedenti un permesso per la vendita di liquori che non sono cittadini canadesi devono fornire la prova di vivere nel Québec da almeno un anno. Se un richiedente è una società o un gruppo societario non iscritto in una borsa valori canadese deve fornire la prova, per ciascuno dei suoi soci o amministratori e azionisti che detengono il 10 % o più delle azioni con pieno diritto di voto e non sono cittadini canadesi, di vivere nel Québec da almeno un anno.

5.

La persona incaricata di gestire la sede per conto del titolare di un permesso che autorizza la vendita o la mescita di bevande alcoliche ai fini del relativo consumo sul posto deve possedere un numero di sicurezza sociale canadese.

6.

Per quanto riguarda i permessi di riunione per la vendita di alcolici, nel caso in cui i proventi derivanti da un evento debbano essere utilizzati per gli scopi di un gruppo societario non a scopo di lucro diverso dal richiedente il permesso, detto gruppo societario deve avere una sede nel Québec.

Riserva I-PT-157

Settore:

Energia

Sottosettore:

Elettricità

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 171, 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act Respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R., c. R-6.01

Hydro-Québec Act, C.Q.L.R., c. H-5

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Québec (anche per il tramite della Régie de l'énergie e di Hydro-Québec) può fissare, determinare e modificare tasse, tariffe, prezzi e altre condizioni relative alla produzione, all'acquisto, al trasporto, alla trasmissione, alla fornitura, alla distribuzione e alla vendita di energia elettrica.

2.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, tali misure possono comportare decisioni discrezionali basate su vari fattori, l'imposizione di prescrizioni in materia di prestazioni o la discriminazione a favore dei residenti del Québec o di soggetti stabiliti a norma delle leggi del Canada, o di una provincia o di un territorio dello stesso, e che hanno una sede di attività o esercitano attività commerciali sostanziali nel Québec.

Riserva I-PT-158

Settore:

Energia

Sottosettore:

Elettricità

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 171, 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting the exportation of electric power, C.Q.L.R., c. E-23

An Act Respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R, c. R-6.01

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Hydro-Québec, le reti elettriche municipali e quelle private sono titolari di diritti esclusivi di distribuzione dell'energia elettrica.

2.

L'esportazione di energia elettrica dal Québec è vietata. Ciononostante il Gouvernement du Québec ha la facoltà di autorizzare, mediante ordinanza, nei casi e secondo le condizioni che esso determina, un contratto per l'esportazione di energia elettrica dal Québec.

3.

I contratti relativi all'esportazione di energia elettrica da parte di Hydro-Québec, compreso il transito a norma di un accordo relativo ai servizi di trasporto, devono essere sottoposti all'autorizzazione della pubblica amministrazione nei casi da essa definiti e sono soggetti alle condizioni che essa può stabilire.

Riserva I-PT-159

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi immobiliari relativi a beni di proprietà o acquisiti in locazione

Servizi immobiliari per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 821, 822

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

Real Estate Brokerage Act, C.Q.L.R., c. C-73.2

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Il Real Estate Brokerage Act impone la prescrizione della residenza per gli intermediari e le agenzie di intermediazione. Pertanto un intermediario deve avere una sede nel Québec. Nel caso di un intermediario che opera per conto di un'agenzia, la sede di entrambi deve essere la stessa. Un'agenzia deve avere una sede nel Québec.

Riserve applicabili nel Saskatchewan

Riserva I-PT-160

Settore

Vendita, manutenzione e riparazione di autoveicoli e di motocicli

Sottosettore:

Servizi di commercio all'ingrosso

Vendite al dettaglio di autoveicoli, compresi automobili e altri veicoli stradali

Classificazione industriale:

CPC 61111, 61112

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Motor Dealers Act, R.S.S. 1978, c. M-22

The Motor Dealers Regulations, R.R.S. c. M-22 Reg. 1

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Una licenza per rivenditore di autoveicoli può essere concessa solo se il richiedente mantiene nella provincia una sede di attività soddisfacente per il cancelliere (registrar), dalla quale conduce la propria attività, o parte di essa, in qualità di rivenditore.

Riserva I-PT-161

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994, c. F-16.1

The Fisheries Regulations, c. F-16.1 Reg. 1

Requisiti di ammissibilità per i titolari di licenza di pesca commerciale, numero di polizza 3420.02

Commercial Fishing Co-operatives, Policy Number F & W 2003.2

Linee guida sui requisiti di ammissibilità al rilascio della licenza di pesca commerciale con rete

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo un residente del Saskatchewan può ottenere una licenza di pesca commerciale. Le licenze possono essere limitate ai residenti di una località in cui si pratica la pesca locale.

Riserva I-PT-162

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Legal Profession Act, 1990, S.S. 1990-91, c. L-10.1

Norme dell'Ordine degli avvocati (Law Society) del Saskatchewan

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Solo i cittadini canadesi o i residenti permanenti del Canada possono diventare membri dell'Ordine degli avvocati del Saskatchewan in qualità di studenti di legge o avvocati. Solo i membri dell'Ordine degli avvocati del Saskatchewan titolari di una valida certificazione di pratica possono esercitare la professione forense nel Saskatchewan.

2.

Una persona impegnata nell'esercizio della professione forense in un'altra giurisdizione del Canada può, qualora soddisfi determinate condizioni, essere ammessa in qualità di membro dell'Ordine senza che siano soddisfatte le prescrizioni tradizionali. La possibilità di prestare servizi occasionali è offerta solo ai cittadini canadesi o ai residenti permanenti del Canada qualificati per esercitare la professione forense in un'altra giurisdizione del Canada.

Riserva I-PT-163

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Notaries Public Act, R.S.S. 1978, c. N-8

The Commissioners for Oaths Act, R.S.S. 1978, c. C-16

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Possono essere designati «notary public» per il Saskatchewan solo i cittadini canadesi che vi risiedono.

2.

Solo i cittadini canadesi possono essere nominati pubblici commissari con potere certificante nel e per il Saskatchewan.

Riserva I-PT-164

Settore:

Turismo

Sottosettore:

Altro — Servizi connessi alla caccia

Servizi connessi alla pesca

Agenzie di guide turistiche

Caccia per conto proprio

Classificazione industriale:

CPC 7472, 8813, 8820, 96419

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Wildlife Act, 1998, S.S. c. W-13.12

The Wildlife Regulations, c. W13.1 Reg. 1

The Outfitter and Guide Regulations, 2004, c. N-3.1 Reg. 3

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Una persona che desidera ottenere una licenza di organizzazione di attività venatorie deve essere un residente del Saskatchewan e avere una sede centrale nel Saskatchewan.

Riserva I-PT-165

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi immobiliari relativi a beni di proprietà o acquisiti in locazione

Servizi immobiliari per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 8210, 822

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Real Estate Act, S.S. 1995, c. R-1.3

Politiche e statuti della Real Estate Commission

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Una società di intermediazione e una persona indicata in un certificato di registrazione in qualità di società di intermediazione deve avere un ufficio nel Saskatchewan ed è tenuta a mantenere conti fiduciari in un ente finanziario nel Saskatchewan per il deposito di tutto il denaro ricevuto in relazione alle transazioni immobiliari effettuate.

Riserva I-PT-166

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi alla caccia

Agenzie di guide turistiche

Caccia per conto proprio

Classificazione industriale:

CPC 7472, 8813, 96419

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Wildlife Act, 1998, S.S. c. W-13.12

The Wildlife Regulations, c. W13.1 Reg. 1

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

I titolari di una licenza relativa alle pellicce devono essere residenti del Saskatchewan.

2.

Un residente del Saskatchewan è un residente del Canada che ha la residenza principale nel Saskatchewan e ha risieduto nella provincia nei tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda di licenza.

Riserva I-PT-167

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Gioco d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Alcohol and Gaming Regulation Act, S.S. 1997, c. A-18.011

Saskatchewan Liquor and Gaming Authority Policy

The Slot Machine Act, R.S.S. 1978, c. S-50

The Saskatchewan Gaming Corporation Act, S.S. 1994, c. S-18.2

The Interprovincial Lotteries Act, 1984, S.S. 1983-84, c. I-12.01

Descrizione:

Investimenti

Nel Saskatchewan può essere utilizzata solo l'attrezzatura di gioco, compresi i terminali per video-lotteria e le slot machine, di proprietà della pubblica amministrazione o da questa concesse in locazione.

Riserva I-PT-168

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto di passeggeri

Trasporto di passeggeri con autobus interurbani di linea

Autobus non di linea, autobus noleggiati e autobus turistici

Classificazione industriale:

CPC 71213, 71222, 71223

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Traffic Safety Act, S.S. 2004, c. T-18.1

The Operating Authority Regulations, 1990, c. M-21.2 Reg. 1

Strategie della commissione per la sicurezza delle autostrade

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le persone che utilizzano veicoli commerciali o per uso professionale allo scopo di trasportare passeggeri per conto terzi all'interno o all'esterno della provincia devono essere in possesso di un certificato di autorizzazione ad operare in tal senso.

2.

Nel valutare le domande di rilascio o di modifica del summenzionato certificato di autorizzazione l'Highway Safety Board può considerare se l'attività proposta risulterà di pubblico interesse.

3.

Il pubblico interesse può essere valutato mediante una verifica sulla pubblica utilità e necessità che comprenda:

a)

l'esame dell'adeguatezza dei livelli di servizio attuali;

b)

condizioni di mercato che determinano la necessità di un ampliamento del servizio;

c)

l'effetto dei nuovi prestatori di servizi sulla pubblica utilità, compresa la continuità e la qualità del servizio; e

d)

l'idoneità, la volontà e la capacità del richiedente di fornire un servizio adeguato.

Riserva I-PT-169

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Business Corporations Act, R.S.S. 1978, c. B-10

Atti privati della legislatura del Saskatchewan che istituiscono persone giuridiche

Descrizione:

Investimenti

1.

Almeno il 25 % degli amministratori di un gruppo societario deve essere residente canadese (ad es. un cittadino canadese o un residente permanente), ma se un gruppo societario ha meno di quattro amministratori almeno uno di essi deve essere un residente canadese.

2.

Se nessuno degli amministratori di un gruppo societario risiede nel Saskatchewan, per ottemperare ai dettami di legge tale gruppo societario deve designare un procuratore alla stregua di una società extra-provinciale.

3.

Gli amministratori di un gruppo societario possono nominare al loro interno un amministratore delegato che sia un residente canadese, oppure un comitato di amministratori, e delegare a tale amministratore o comitato i poteri degli amministratori.

4.

Se gli amministratori di un gruppo societario nominano un comitato di amministratori, almeno il 25 % dei membri del comitato deve essere residente canadese.

5.

Nei gruppi societari possono essere posti vincoli al trasferimento e alla proprietà delle azioni. L'obiettivo è consentire che i gruppi societari soddisfino le prescrizioni canadesi in materia di proprietà a norma di determinate leggi federali e provinciali, in settori in cui la proprietà è richiesta come condizione per operare o per ottenere licenze, permessi, concessioni, pagamenti o altri benefici. Al fine di mantenere determinati livelli di proprietà canadese, a un gruppo societario è consentito vendere azioni detenute dagli azionisti senza il loro consenso e acquistare azioni proprie nell'ambito del libero mercato.

Riserva I-PT-170

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Co-operatives Act, 1996, S.S. 1998, c. C-37.3

Atti privati della legislatura del Saskatchewan che istituiscono persone giuridiche

Prassi e politiche del Registrar of Co-operatives

Descrizione:

Investimenti

1.

Una cooperativa deve avere una sede sociale nel Saskatchewan.

2.

L'appartenenza può essere limitata ai canadesi residenti nel Saskatchewan.

3.

Devono essere presenti almeno cinque amministratori e la maggioranza degli amministratori deve risiedere in Canada. Gli amministratori sono nominati tra i membri della cooperativa.

4.

Il Registrar (cancelliere) può limitare le attività di una cooperativa nella provincia.

Riserva I-PT-171

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Non-profit Corporations Act, S.S. 1995, c. N-4.2

Atti privati della legislatura del Saskatchewan che istituiscono persone giuridiche

Descrizione:

Investimenti

1.

Almeno un amministratore di un gruppo societario deve risiedere nel Saskatchewan.

2.

Almeno il 25 % degli amministratori di un gruppo societario deve essere residente canadese (cittadino canadese), ma se gli amministratori di un gruppo societario sono meno di quattro, almeno uno di essi deve essere un residente canadese.

3.

Gli amministratori di un gruppo societario caritativo non possono deliberare in sede di riunione degli amministratori se la maggioranza degli amministratori presenti non è residente canadese.

4.

Gli amministratori di un gruppo societario possono nominare al loro interno un amministratore delegato, che sia un residente canadese o un comitato di amministratori, e delegare all'amministratore o al comitato i poteri degli amministratori. Se gli amministratori di un gruppo societario nominano un comitato di amministratori, la maggioranza dei membri del comitato deve essere residente canadese.

Riserva I-PT-172

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, S.S. 1986, c. L-0.2

The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Regulations, R.R.S. c. L-0.2 Reg 1

Descrizione:

Investimenti

1.

Un gruppo societario di capitale di rischio patrocinato da lavoratori è tenuto ad investire i proventi derivanti dall'emissione di azioni principalmente in partecipazioni in imprese ammissibili. Per essere ammissibile un'impresa deve impiegare non oltre 500 dipendenti nel Saskatchewan e almeno il 25 % dei salari deve essere corrisposto a residenti del Saskatchewan.

2.

I crediti d'imposta sono limitati alle persone tenute a versare le imposte sul reddito del Saskatchewan a livello provinciale e federale.

Riserva I-PT-173

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Community Bonds Act, S.S. 1990-91, c. C-16.1

Descrizione:

Investimenti

Tutti gli amministratori della community bond corporation proposta devono essere residenti del Saskatchewan.

Riserva I-PT-174

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Terreni agricoli

Prodotti dell'agricoltura

Animali vivi e prodotti di origine animale

Classificazione industriale:

CPC 01, 02, 531

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988-89, c. S-17.1

Crown Land Lease Policy (93-10-01)

Community Pasture Policy (93-12-01)

Descrizione:

Investimenti

1.

Solo per i residenti canadesi e i gruppi societari agricoli costituiti non sussistono limiti al possesso, al controllo diretto o indiretto o alla gestione di altro tipo di proprietà.

2.

Per «persona residente» si intende un singolo individuo che:

a)

risiede in Canada per almeno 183 giorni all'anno o

b)

è un cittadino canadese.

3.

I residenti non canadesi e i gruppi societari non agricoli non possono detenere né acquisire una proprietà fondiaria di superficie totale superiore a dieci acri e sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda le condizioni alle quali possono possedere o controllare direttamente o indirettamente o in altro modo gestire le proprietà fondiarie agricole nel Saskatchewan.

4.

I non residenti non possono acquisire interessi in terreni partecipando a società in accomandita.

5.

Al fine di affittare superfici a pascolo gli allevatori devono essere cittadini canadesi o residenti permanenti, gestire o condurre attivamente un'azienda agricola e controllare una proprietà fondiaria nel Saskatchewan.

Riserva I-PT-175

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

Agricoltura, settore minerario e manifatturiero

Servizi connessi all'agricoltura

Servizi di produzione e di distribuzione

Classificazione industriale:

CPC 0291, 0292, 02122, 22, 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Agri-Food Act, S.S. 2004, c. A-15.21

The Broiler Hatching Egg Marketing Plan Regulations, 1985, c. N-3, Reg. 1

The Commercial Egg Marketing Plan Regulations, 2006, c. A-15.21, Reg. 2

The Milk Marketing Plan Regulations, 2010, c. A-15.21, Reg. 12

The Saskatchewan Chicken Marketing Plan, 1978, S.R. 387/78

The Saskatchewan Turkey Producers' Marketing Plan, 1975, S.R. 275/75

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

I produttori sono tenuti ad essere in possesso di una licenza per produrre o commercializzare: uova da cova di polli da carne; polli, uova commerciali, latte e tacchini. Solo i produttori titolari di licenza possono possedere e produrre i prodotti di base associati ad ogni singolo tipo di contingente. I prodotti che rientrano in un contingente devono essere realizzati nel Saskatchewan.

Riserve applicabili nello Yukon

Riserva I-PT-176

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Income Tax Act, R.S.Y. 2002, c. 118

Descrizione:

Investimenti

1.

A norma dello Yukon Income Tax Act ai residenti dello Yukon che investono in imprese ammissibili è offerto un credito d'imposta sugli investimenti per le piccole imprese pari al 25 % dell'importo delle quote acquistate. Lo Yukon assegna annualmente 1 milione di CAD da distribuire sulla base del principio «primo arrivato, primo servito».

2.

Le piccole imprese ammissibili devono soddisfare determinati criteri, tra cui mantenere una sede permanente nello Yukon, detenere almeno il 50 % delle attività patrimoniali nello Yukon e pagare almeno il 50 % dei salari nello Yukon.

Riserva I-PT-177

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Legal Profession Act, R.S.Y. 2002, c. 134

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le seguenti persone possono presentare domanda di ammissione all'Ordine degli avvocati dello Yukon e di registrazione in qualità di suoi membri per esercitare la professione forense nel territorio:

a)

una persona che è stata ammessa all'ordine degli avvocati di una provincia o all'esercizio della professione di avvocato (attorney, advocate, barrister o solicitor) in una provincia; o

b)

una persona che ha completato 12 mesi di servizio nello Yukon in qualità di praticante avvocato approvato dal supervisore.

Riserva I-PT-178

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

«Notary public»

Classificazione industriale:

CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Notaries Act, R.S.Y. 2002, c. 158

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Chiunque intenda essere registrato in qualità di «notary public» deve essere un cittadino del Canada o un residente permanente del Canada.

Riserva I-PT-179

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi immobiliari relativi a beni di proprietà o acquisiti in locazione

Servizi immobiliari per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 821, 822

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Real Estate Agents Act, R.S.Y. 2002, c. 188

Regulation, O.I.C., 1977/158, 1981/14, and 1990/136

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

I candidati che presentano domanda per diventare agenti immobiliari devono:

a)

essere residenti dello Yukon per un periodo non inferiore ai tre mesi immediatamente precedenti la data della domanda; e

b)

essere in possesso di licenza a operare in qualità di venditori nello Yukon per almeno un anno prima della presentazione della domanda.

Riserva I-PT-180

Settore:

Agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di guida turistica

Sottosettore:

Servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 7472

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Wilderness Tourism Licensing Act, R.S.Y. 2002, c. 228

General Regulation, O.I.C. 1999/69

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il numero di licenze assegnate per l'area del Glacier Bay National Park and Preserve è limitato. Le licenze assegnate allo Yukon sono distribuite accordando la preferenza ai residenti dello Yukon.

2.

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare il turismo nelle aree naturali protette e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

b)

intese a limitare l'accesso al mercato e

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi.

Riserva I-PT-181

Settore:

Turismo

Sottosettore:

Servizi connessi alla caccia, alla cattura (con trappole), all'organizzazione di attività venatorie e alle guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 8813, 7472, 96419

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229

Wildlife Regulations, O.I.C. 2012/84

Trapping Regulation, O.I.C. 1982/283

Parks and Land Certainty Act, R.S.Y. 2002, c. 165

Hershel Island Park Regulation, O.I.C. 1990/038

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

I richiedenti concessioni per servizi di organizzazione di attività venatorie, posa di trappole e licenze per turismo in aree naturali protette devono essere cittadini canadesi o residenti permanenti che risiedono abitualmente in Canada. Gli organizzatori di attività venatorie devono trovarsi nello Yukon durante il periodo in cui le persone conducono un'attività venatoria nell'ambito della loro concessione.

2.

Una certificazione per l'organizzazione di attività venatorie è un'autorizzazione a validità annuale, che conferisce al titolare il permesso di esercitare un'attività commerciale nell'ambito di una concessione specifica. Detta certificazione è rilasciata a una persona che corrisponde al titolare della concessione o, se richiesto, a una società ammissibile indicata dall'organizzatore di attività venatorie. Il gruppo societario può successivamente presentare offerte per la prestazione di servizi di guida ai cacciatori. Le licenze per gli assistenti di caccia con trappole e le concessioni per la posa di trappole sono rilasciate solo ai residenti dello Yukon.

3.

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare il turismo, compresi i servizi connessi alla caccia, alla cattura, all'organizzazione di attività venatorie e alle guide turistiche, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

b)

intese a limitare l'accesso al mercato e

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi.

Riserva I-PT-182

Settore:

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

Sottosettore:

Cuoio, pelli e pellicce, grezzi

Servizi connessi alla zootecnia

Servizi connessi alla caccia

Classificazione industriale:

CPC 0297, 8812, 8813

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229

Wildlife Regulations, O.I.C. 2012/84

Trapping Regulations, O.I.C. 1982/283

Game Farm Regulations, O.I.C. 1995/15

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, S.C. 2003, c. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Per gestire un allevamento di animali da pelliccia nello Yukon è richiesta una licenza. Possono ottenere una licenza solo i residenti dello Yukon. A norma del Wildlife Act la residenza è stabilita risiedendo nello Yukon per un anno.

2.

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare l'allevamento i animali da pelliccia, compresa la produzione di cuoio, pelli e pellicce grezzi, i servizi connessi alla zootecnica e i servizi connessi alla caccia, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

b)

intese a limitare l'accesso al mercato e

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi.

Riserva I-PT-183

Settore:

Terreni

Sottosettore:

Terreni agricoli, foreste e altre superfici boschive

Classificazione industriale:

CPC 531, 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore, 8812

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Lands Titles Act, R.S.Y. 2002, c. 130

Lands Act, R.S.Y. 2002, c. 132

Lands Regulation, O.I.C. 1983/192

Lands ActRegulation to Amend the Lands Regulation, O.I.C. 2012/159

Yukon Agriculture Policy

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, S.C. 2003, c. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Le persone giuridiche che presentano domanda di utilizzo di terreni agricoli devono essere costituite in Canada o nello Yukon e gli azionisti devono essere in maggioranza cittadini canadesi o residenti permanenti che hanno risieduto in modo continuativo nello Yukon per un anno.

2.

Per poter presentare una domanda di utilizzo di terreni agricoli una società deve essere registrata nello Yukon; i suoi dirigenti devono essere cittadini canadesi o residenti permanenti e devono aver risieduto in modo continuativo nello Yukon per un anno.

3.

La maggioranza dei membri di un'associazione o di una cooperativa agricola che presenta tale domanda deve essere residente dello Yukon.

4.

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare l'agricoltura, compresi terreni agricoli, foreste e altre superfici boschive, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

b)

finalizzate a imporre prescrizioni in materia di prestazioni;

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi; e

d)

riguardanti la nazionalità o la residenza dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione.

Riserva I-PT-184

Settore:

Terreni

Sottosettore:

Terreni agricoli, foreste e altre superfici boschive

Classificazione industriale:

CPC 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore), 8812, 531

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Land Titles Act, R.S.Y. 2002, c. 130

Lands Act, R.S.Y. 2002, c. 132

Lands Regulation, O.I.C. 1983/192

Lands ActRegulation to Amend the Lands Regulation, O.I.C. 2012/159

Grazing Regulations, O.I.C. 1988/171

Politica agricola (pascoli) dello Yukon

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, S.C. 2003, c. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Per ottenere un permesso di pascolo:

a)

nel caso di singoli individui, i richiedenti devono essere cittadini canadesi o residenti permanenti; e aver risieduto nello Yukon per un anno prima di presentare la domanda;

b)

nel caso delle persone giuridiche, la maggioranza delle azioni deve essere detenuta da residenti dello Yukon o

c)

nel caso delle associazioni o delle cooperative agricole, la maggioranza dei membri deve essere residente dello Yukon.

2.

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare l'agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura, i servizi connessi alla zootecnia, ai terreni agricoli, alle foreste e ad altre superfici boschive nonché le locazioni e i permessi in relazione ai terreni demaniali, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

finalizzate a imporre prescrizioni in materia di prestazioni;

b)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi; e

d)

relative alla nazionalità o alla residenza dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione.

Riserva I-PT-185

Settore:

Agricoltura, silvicoltura e prodotti della pesca

Sottosettore:

Produzione, trasformazione e trasporto di prodotti agricoli

Prodotti alimentari e prodotti del mare

Servizi connessi alla pesca

Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura e alla caccia

Classificazione industriale:

CPC 881, 01, 02, 04, 531 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore e 8814), 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Agricultural Products Act, R.S.Y. 2002, c. 3

Meat Inspection and Abattoir Regulations, O.I.C. 1988/104

Politica agricola dello Yukon

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, S.C. 2003, c. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare l'agricoltura, compresi la produzione, la commercializzazione, la trasformazione e il trasporto di prodotti agricoli e di prodotti del mare e i servizi connessi alla pesca, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

finalizzate a imporre prescrizioni in materia di prestazioni;

b)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi; e

d)

riguardanti la nazionalità o la residenza dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione.

Riserva I-PT-186

Settore:

Agricoltura, silvicoltura e prodotti della pesca

Sottosettore:

Terreni agricoli, foreste e altre superfici boschive

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03, 531

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Forest Resources Act, S.Y. 2008, c. 15

Forest Resources Regulation, O.I.C. 2010/171

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, S.C. 2003, c. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare la silvicoltura, compresi terreni agricoli, foreste e altre superfici boschive nonché i prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

finalizzate a imporre prescrizioni in materia di prestazioni;

b)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi; e

d)

relative alla nazionalità o alla residenza dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione.

Riserva I-PT-187

Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia elettrica

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 171, 713, 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Waters Act, S.Y. 2003, c. 19

Waters Regulation, O.I.C. 2003/58

Environment Act, R.S.Y. 2002, c. 76

Quartz Mining Act, S.Y. 2003, c. 14

Quartz Mining Land Use Regulation, O.I.C. 2003/64

Security Regulation, O.I.C. 2007/77

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, S.C. 2003, c. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Lo Yukon si riserva il diritto di fissare o modificare le tariffe elettriche.

2.

Ai fini operativi, lo Yukon può mettere a disposizione della Yukon Development Corporation (o di un gruppo societario da questa controllata o alla stessa succeduta), impianti o risorse idriche in suo possesso o sotto il suo controllo.

3.

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare l'energia, compresi l'energia elettrica e i servizi connessi alla distribuzione dell'energia, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

finalizzate a imporre prescrizioni in materia di prestazioni;

b)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi; e

d)

relative alla nazionalità o alla residenza dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione.

Riserva I-PT-188

Settore:

Energia

Sottosettore:

Produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

Gas, vapore e acqua calda

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 171, 713, 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Corporate Governance Act, R.S.Y. 2002, c. 45

Public Utilities Act, R.S.Y. 2002, c. 186

Yukon Power Corporation Regulations, O.I.C. 1987/71

Yukon Development Corporation Act, R.S.Y. 2002, c. 236

Energy Conservation Fund, O.I.C. 1997/91

Energy Conservation Fund Use Regulation, O.I.C. 1998/204

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, S.C. 2003, c. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare l'energia, compresi la produzione, la trasmissione, la distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda e i servizi connessi alla distribuzione dell'energia, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

finalizzate a imporre prescrizioni in materia di prestazioni;

b)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi; e

d)

relative alla nazionalità o alla residenza dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione.

Riserva I-PT-189

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto mediante condotte

Trasporto di combustibili

Trasporto di altre merci

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 17, 713, 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Public Utilities Act, R.S.Y. 2002, c. 186

Yukon Power Corporation Regulations, O.I.C. 1987/71

Oil and Gas Act, R.S.Y. 2002, c. 162

Oil and Gas Pipeline Regulations

Oil and Gas Disposition Regulations, O.I.C. 1999/147

Oil and Gas Licence Administration Regulations, O.I.C. 2004/157

Oil and Gas Drilling and Production Regulations, O.I.C. 2004/158

Oil and Gas Geoscience and Exploration Regulations, O.I.C. 2004/156

Oil and Gas Royalty Regulations, O.I.C. 2008/25

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, S.C. 2003, c. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il commissario del consiglio esecutivo (Commissioner in Executive Council) può designare qualsiasi «progetto energetico» (definito in modo da comprendere un eventuale oleodotto o gasdotto) come un «progetto regolamentato» e consente al ministro di imporre condizioni relative al progetto in questione. Il commissario del consiglio esecutivo (Commissioner in Executive Council) può dare istruzioni allo Yukon Utilities Board per quanto riguarda, tra l'altro, le tariffe e la gestione dei servizi di pubblica utilità.

2.

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare il trasporto anche mediante condotte, il trasporto di combustibili nonché il trasporto di altre merci e servizi connessi alla distribuzione dell'energia e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

finalizzate a imporre prescrizioni in materia di prestazioni;

b)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi; e

d)

relative alla nazionalità o alla residenza dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione.

Riserva I-PT-190

Settore:

Energia

Sottosettore:

Petrolio e gas

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Petrolio greggio e gas naturale

Servizi di trasporto mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 120, 713, 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Canada-Yukon Oil and Gas Accord

Oil and Gas Act, R.S.Y. 2002, c. 162

Oil and Gas Pipeline Regulation

Oil and Gas Disposition Regulations, O.I.C. 1999/147

Oil and Gas Licence Administration Regulations, O.I.C. 2004/157

Oil and Gas Drilling and Production Regulations, O.I.C. 2004/158

Oil and Gas Geoscience and Exploration Regulations, O.I.C. 2004/156

Oil and Gas Royalty Regulations, O.I.C. 2008/25

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, S.C. 2003, c. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare l'energia, compresi il petrolio e il gas, i servizi connessi alla distribuzione dell'energia, il petrolio grezzo e il gas naturale e i servizi di trasporto mediante condotte, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

finalizzate a imporre prescrizioni in materia di prestazioni;

b)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi; e

d)

relative alla nazionalità o alla residenza dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione.

Riserva I-PT-191

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso

Servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra; rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione e trasporto di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107, 7123 (diverso da 71231, 71232, 71233, 71234), 8841

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Liquor Act, R.S.Y. 2002, c. 140

Liquor Regulations, O.I.C. 1977/37

Regulations to Amend the Liquor Regulations, O.I.C. 2010/157, O.I.C. 2012/96

Yukon Act, S.C. 2002, c. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare le bevande alcoliche, compresi i servizi di commercio all'ingrosso, i servizi di commercio al dettaglio di generi alimentari, le rivendite di liquori, vini e birra, i servizi dei commissionari, la produzione, la fabbricazione e il trasporto di bevande alcoliche e i servizi di commercio al dettaglio, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

b)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi; e

c)

relative alla nazionalità o alla residenza dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione.

Riserva I-PT-192

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Gioco d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Public Lotteries Act, R.S.Y. 2002, c. 179

Lottery Licensing Act, R.S.Y. 2002, c. 143

Lotteries and Games of Chance Regulations and the Diamond Tooth Gerties Regulations, O.I.C. 1987/180

Lottery Licensing ActRegulation to Amend the Lottery and Games of Chance Regulations, O.I.C. 2012/102

Slot Machine Management Regulations, O.I.C. 2205/32

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare attività di gioco d'azzardo e scommesse, compresi servizi di regolamentazione, prestatori di servizi, fabbricazione, fornitori di materiali, interventi e riparazioni relativi a giochi di lotteria, apparecchi da intrattenimento, apparecchi per video-lotteria, giochi di fortuna, corse, centri scommesse, sale bingo, casinò e concorsi promozionali, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito nonché di svolgere dette attività anche tramite monopoli territoriali. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

finalizzate a imporre prescrizioni in materia di prestazioni;

b)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi; e

d)

relative alla nazionalità o alla residenza dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione.

Riserva I-PT-193

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi veterinari per animali da compagnia

Altri servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Animal Protection Act, R.S.Y. 2002, c. 6

Animal Health Act, R.S.Y. 2002, c. 5

Occupational Training Act, R.S.Y. 2002, c. 160

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La summenzionata misura consente alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare i servizi veterinari per animali da compagnia e altri servizi veterinari e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza; e

b)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi.

Riserva I-PT-194

Settore:

Servizi di ricerca e sviluppo

Sottosettore:

Servizi di ricerca e di sviluppo sperimentale relativi alle scienze naturali e all'ingegneria

Servizi di ricerca e di sviluppo sperimentale relativi alle scienze sociali e umane

Servizi di ricerca interdisciplinare e sviluppo sperimentale

Classificazione industriale:

CPC 851, 852 (solo linguistica e lingue), 853

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Scientists and Explorers Act, R.S.Y. 2002, c. 200

Historic Resources Act, R.S.Y. 2002, c. 109

Archaeological Sites Regulation, O.I.C. 2003/73

Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229

Wildlife Regulations, O.I.C. 2012/84

Languages Act, R.S.Y. 2002, c. 133

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, S.C. 2003, c. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le summenzionate misure consentono alla pubblica amministrazione dello Yukon di regolamentare i servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali e all'ingegneria, alle scienze sociali e umane, alla ricerca interdisciplinare e ai servizi di sviluppo sperimentale, e di rilasciare varie autorizzazioni a tale proposito. Quanto sopra può comportare, tra l'altro, l'adozione di misure:

a)

finalizzate a imporre prescrizioni in materia di prestazioni;

b)

intese a limitare la proprietà in base alla nazionalità o alla residenza;

c)

volte a favorire persone e prestatori di servizi canadesi; e

d)

relative alla nazionalità o alla residenza dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione.

Elenco della parte UE

Riserve applicabili nell'Unione europea

(applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE salvo diversa indicazione)

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Livello UE — nazionale

Misure:

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Descrizione:

Investimento:

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'UE e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale all'interno dell'UE, comprese quelle stabilite negli Stati membri dell'UE da investitori canadesi hanno diritto a ricevere il trattamento accordato dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale trattamento non è accordato alle succursali o alle agenzie delle società stabilite al di fuori dell'UE.

Il trattamento concesso alle società costituite da investitori canadesi conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'UE e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale all'interno dell'UE non pregiudica gli eventuali obblighi e le condizioni, in linea con il capo 8 (Investimenti), che possono essere stati imposti a tali società quando si sono stabilite nell'UE e che continueranno ad applicarsi.


Settore:

Servizi di ricerca e sviluppo

Sottosettore:

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, servizi di ricerca interdisciplinare e sviluppo sperimentale

Classificazione industriale:

CPC 851, CPC 853

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Livello UE — nazionale — regionale

Misure:

Tutti i programmi quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione esistenti e futuri, comprese tutte le regole di partecipazione del 7o PQ e i regolamenti che disciplinano le iniziative tecnologiche congiunte (ITC), le decisioni ex articolo 185, il programma per la competitività e l'innovazione (CIP) e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), nonché i programmi di ricerca nazionali, regionali o locali esistenti e futuri.

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'UE a livello di UE possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali degli Stati membri dell'UE o a persone giuridiche dell'UE aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale all'interno dell'UE.

Per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali dello Stato membro dell'UE in questione e a persone giuridiche dello Stato membro aventi sede centrale nello stesso.

La presente riserva non pregiudica l'esclusione degli appalti di una Parte, delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici in relazione agli scambi di servizi, di cui rispettivamente all'articolo 8.15, paragrafo 5, lettere a) e b), e all'articolo 9.2, paragrafo 2, lettere f) e g).


Settore:

Servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 92, CPC 93

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Livello UE — nazionale — regionale

Misure:

Definite nell'elemento Descrizione

Descrizione:

Investimento

Qualsiasi Stato membro dell'UE, in caso di vendita o cessione delle sue partecipazioni in o delle attività patrimoniali di un'impresa pubblica o di un ente governativo esistente che presta servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione, può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e alla capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa tramite investitori del Canada o di un paese terzo o i loro investimenti. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, qualsiasi Stato membro dell'UE può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la nazionalità dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione e misure che limitino il numero dei prestatori.

Ai fini della presente riserva:

a)

le misure in vigore o adottate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali oppure impongono requisiti di nazionalità o impongono limitazioni ai numeri di prestatori descritti nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e

b)

per impresa pubblica si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo di uno Stato membro dell'UE mediante interessi proprietari e comprende un'impresa stabilita dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti.


Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo:

Livello UE

Misure:

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Descrizione:

Investimento

Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri dell'UE acquistano i cereali che sono stati raccolti nell'UE.

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione di riso importato dal Canada o da un paese terzo e ivi riesportato. Solo i produttori di riso dell'UE possono richiedere un pagamento compensativo.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità e di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 8621

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Livello UE — nazionale — regionale

Misure:

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Le autorità competenti di uno Stato membro dell'UE possono riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore dei conti cittadino nazionale del Canada o di un paese terzo onde abilitarlo all'esercizio della professione di revisore legale dei conti nell'UE a condizione che vi sia reciprocità.


Settore:

Servizi di comunicazione

Sottosettore:

Servizi postali

Classificazione industriale:

Parte di CPC 71235, parte di CPC 73210, parte di 751

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Livello UE — nazionale — regionale

Misure:

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/06/CE

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Nell'UE l'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della fornitura del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale.

Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di supporto per il trasporto aereo

Classificazione industriale:

Noleggio di aeromobili

Tipo di riserva:

CPC 7461, CPC 7469, CPC 83104

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Livello UE — nazionale — regionale

Misure:

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati nello Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza al vettore o, se lo Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza lo consente, altrove nell'UE. Ai fini dell'immatricolazione può essere richiesto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifici requisiti di nazionalità o di imprese che soddisfano specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

In via eccezionale un aeromobile immatricolato in Canada può essere noleggiato da un vettore aereo canadese a un vettore aereo dell'UE in determinate circostanze per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o esigenze di superamento di difficoltà operative di quest'ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'UE, purché lo Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell'UE rilasci un'autorizzazione di durata limitata.

Per i servizi di assistenza a terra può essere richiesto lo stabilimento all'interno del territorio dell'UE. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i «grandi aeroporti» tale limite non può essere inferiore a due prestatori. Per maggiore chiarezza, questo non incide sui diritti e sugli obblighi dell'UE nell'ambito dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri.

Per le operazioni aeroportuali è richiesto lo stabilimento all'interno dell'UE. I servizi di gestione degli aeroporti possono essere subordinati al rilascio di una concessione o licenza singola da parte delle autorità pubbliche. Può essere necessaria un'approvazione speciale da parte dell'autorità competente affinché il titolare della licenza o della concessione possa trasferire in tutto o in parte la licenza o la concessione di gestione a un terzo.

Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei dell'UE non sia accordato dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'UE un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) a quello previsto nell'UE, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'UE non sia accordato dai vettori aerei non dell'UE un trattamento equivalente a quello previsto nell'UE, possono essere adottate misure affinché sia accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non dell'UE da parte di prestatori di servizi CRS che operano nell'UE o ai prestatori di servizi CRS non dell'UE da parte di vettori aerei dell'UE.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto sulle vie navigabili interne

Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne

Classificazione industriale:

CPC 722, parte di CPC 745

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Livello UE

Misure:

Regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro

Regolamento (CE) n. 1356/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile interna tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi

Regolamento (CEE) n. 2919/85, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Le operazioni di trasporto di merci o di persone per via navigabile interna possono essere prestate solo da un operatore che soddisfi le seguenti condizioni:

a)

sia stabilito in uno Stato membro dell'UE,

b)

vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile interna, e

c)

utilizzi navi immatricolate in uno Stato membro dell'UE o muniti di un'attestazione di appartenenza alla flotta di uno Stato membro dell'UE.

Inoltre le navi devono essere di proprietà di persone fisiche domiciliate in uno Stato membro dell'UE e che siano cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE, oppure di proprietà di persone giuridiche registrate in uno Stato membro dell'UE e siano costituite in maggioranza da cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE. Eccezionalmente possono essere concesse deroghe al requisito della partecipazione maggioritaria.

In Spagna, Svezia e Finlandia non esiste una distinzione giuridica tra il trasporto marittimo e sulle vie navigabili interne. La regolamentazione del trasporto marittimo si applica anche alle vie navigabili interne.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto ferroviario

Classificazione industriale:

CPC 711

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Livello UE — nazionale — regionale

Misure:

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

Direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania

Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

La prestazione di servizi di trasporto ferroviario richiede il rilascio di una licenza che può essere concessa solo alle imprese ferroviarie stabilite in uno Stato membro dell'UE.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Altri servizi di trasporto (prestazione di servizi di trasporto combinato)

Classificazione industriale:

CPC 711,CPC 712, CPC 7212, CPC 7222, CPC 741, CPC 742, CPC 743, CPC 744, CPC 745, CPC 748, CPC 749

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Livello UE — nazionale — regionale

Misure:

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Ad eccezione della Finlandia, solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro dell'UE e che possiedono i requisiti per l'accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri dell'UE possono, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati membri dell'UE, effettuare tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno il varco di una frontiera.

Si applicano le limitazioni relative a tutte le modalità di trasporto.

Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate.


Settore:

Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto

Sottosettore:

Servizi di sdoganamento

Classificazione industriale:

Parte di CPC 748

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Livello UE — nazionale — regionale

Misure:

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modifiche

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

I servizi di sdoganamento possono essere prestati soltanto da residenti dell'UE.

Riserve applicabili in Austria

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione, acquisto, locazione o leasing di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Regionale (subnazionale)

Misure:

Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996

Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998

Descrizione:

Investimento

L'acquisizione, l'acquisto e la locazione o il leasing di beni immobili da parte di persone fisiche e imprese non dell'UE richiede l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Land). L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'acquisizione è considerata essere di pubblico interesse (in particolare economico, sociale e culturale).


Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2)

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2)

Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a)

Descrizione:

Investimento

Per la gestione di una succursale i gruppi societari non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) devono designare almeno una persona responsabile della loro rappresentanza residente in Austria. I dirigenti (amministratori delegati, persone fisiche) responsabili dell'osservanza del codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung) devono essere domiciliati in Austria.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Rechtsanwaltsordnung (legge sulla professione forense) — RAO, RGBl. Nr. 96/1868, articoli 1 e 21c

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali. È richiesta la residenza (presenza commerciale) per l'ottenimento della piena abilitazione all'avvocatura.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

A norma della legge sulla professione forense solo gli avvocati del SEE o gli avvocati della Confederazione svizzera possono prestare servizi giuridici attraverso una presenza commerciale. La prestazione transfrontaliera di servizi giuridici da parte di avvocati canadesi (che in Canada devono essere pienamente abilitati) è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto canadese.

Per l'abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto dell'UE e del diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali, è richiesta la nazionalità di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

La partecipazione al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale di avvocati canadesi (che in Canada devono essere pienamente abilitati) è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o della Confederazione svizzera e solo questi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale il quale, a norma dell'articolo 1a della legge sulla professione forense, in Austria è generalmente limitato ad alcune forme di associazione.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili

Servizi di revisione dei conti

Servizi di consulenza fiscale

Classificazione industriale:

CPC 862, CPC 863

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr.  58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG, BGBl. I Nr. 11/2008, § 7, § 11, § 56 e § 59 (1) 4.

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La quota di capitale e i diritti di voto di esperti contabili, addetti alla tenuta dei libri contabili, revisori dei conti e consulenti fiscali stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese di origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %.

Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE per prestare servizi di tenuta dei libri contabili ed essere autorizzato ad esercitare in qualità di revisore dei conti o di consulente fiscale a norma del diritto austriaco.

Il datore di lavoro di un revisore dei conti straniero che non sia un cittadino nazionale di uno Stato membro dell'UE deve essere membro del pertinente organismo professionale nel suo paese di origine, qualora un tale organismo esista.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Tierärztegesetz (legge sulla medicina veterinaria), BGBl. Nr. 16/, §3 (3) 1

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE possono prestare servizi veterinari. Il requisito della nazionalità viene meno per i cittadini nazionali di uno Stato non membro del SEE qualora vi sia un accordo con detto Stato non membro del SEE che preveda il trattamento nazionale per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi veterinari.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi medici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 9312

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla professione medica, BGBl. I Nr. 169/1998, §4 (2) e §5 (b), §§ 8(5), 32, 33 e 35

Legge federale che regola le professioni sanitarie ausiliarie di alto livello, BGBl. Nr. 460/1992

Legge federale sulla regolamentazione dei massaggiatori di livello inferiore e superiore, BGBl. Nr. 169/2002

Descrizione:

Investimento

Per prestare servizi medici è richiesta la nazionalità di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Per quanto riguarda i servizi medici le persone che non sono cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE possono chiedere le seguenti autorizzazioni: formazione post-universitaria, esercizio dell'attività medica in qualità di medico generico o di specialista in ospedali e istituti di pena, esercizio dell'attività medica in qualità di medico generico da lavoratore autonomo e attività mediche per fini educativi.

La presente riserva non si applica né ai servizi odontoiatrici né ai servizi prestati dagli psicologi e dagli psicoterapeuti.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendita al dettaglio di tabacco

Classificazione industriale:

CPC 63108

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sul monopolio dei tabacchi 1996, § 5 e § 27

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione ad operare in qualità di tabaccaio. La priorità è data ai cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE.


Settore:

Distribuzione e servizi sanitari

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Altri servizi prestati dai farmacisti

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Apothekengesetz (legge sulle farmacie), RGBl. Nr. 5/1907, §3 Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali) BGBL. Nr. 185/1983, §57-63

Descrizione:

Investimento

La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia.

Per la conduzione di una farmacia è richiesta la nazionalità di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la nazionalità di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione superiore

Classificazione industriale:

CPC 923

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'università degli studi di scienze applicate, BGBl I Nr. 340/1993, § 2

Legge sull'accreditamento delle università, BGBL. I Nr. 168/1999, § 2

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per la prestazione di servizi di istruzione di livello universitario finanziati con fondi privati nel settore delle scienze applicate è richiesta un'autorizzazione dall'autorità competente, il consiglio per l'istruzione superiore (Fachhochschulrat). Un investitore che intenda offrire un programma di studi di scienze applicate deve svolgere quale attività principale la fornitura di tali programmi e presentare una valutazione delle esigenze e un'indagine di mercato affinché il programma di studi proposto sia accettato. Il ministero competente può negare l'autorizzazione qualora il programma sia considerato incompatibile con gli interessi dell'istruzione nazionale.

Per l'apertura di un'università privata è richiesta l'autorizzazione dell'autorità competente (il consiglio austriaco di accreditamento). Il ministero competente può negare l'approvazione se la decisione dell'autorità di accreditamento non è conforme agli interessi dell'istruzione nazionale.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge austriaca in materia di vigilanza sulle assicurazioni, §5 (1) 3 (VAG)

Descrizione:

Servizi finanziari

Per ottenere una licenza per l'apertura di succursali gli assicuratori stranieri devono rivestire una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice nel paese di origine.

Le succursali devono essere dirette da almeno due persone fisiche residenti in Austria.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Assicurazione

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge per la vigilanza sulle assicurazioni (VAG), BGBI. Nr. 569/1978, §1 (2)

Descrizione:

Servizi finanziari

Sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'UE o di una succursale non stabilita in Austria (eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione).


Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Servizi delle scuole di sci

Servizi delle guide di montagna

Classificazione industriale:

Parte di CPC 96419

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Regionale (subnazionale)

Misure:

Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98

NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710

OÖ- Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr.58/97

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76

Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02

Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La gestione dei servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna è disciplinata dalla legislazione dei «Bundesland». Per la prestazione di questi servizi può essere richiesta la nazionalità di uno Stato membro del SEE. Le imprese possono essere tenute a nominare un amministratore delegato che sia un cittadino nazionale di uno Stato membro del SEE.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporti per vie navigabili

Servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Classificazione industriale:

CPC 7221, CPC 7222, CPC 7223, CPC 7224, parte di CPC 745

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Schifffahrtsgesetz, BGBl. I Nr. 62/1997, §75f

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Per quanto riguarda il trasporto sulle vie navigabili, le persone fisiche devono avere la nazionalità di uno Stato membro del SEE per costituire una società di navigazione. La maggioranza del consiglio di direzione di ciascuna impresa deve avere la nazionalità del SEE. La società deve essere registrata in Austria o esservi stabilita in via permanente. Oltre il 50 % delle azioni e del capitale di esercizio deve essere detenuto da cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada: trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma con autocarri

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Güterbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di merci), BGBl. Nr. 593/1995; § 5 Gelegenheitsverkehrsgesetz (legge sui servizi di trasporto occasionali), BGBl. Nr. 112/1996; § 6

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per i servizi di trasporto di passeggeri e di trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali degli Stati membri dell'UE e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 713

Tipo di riserva:

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Rohrleitungsgesetz (legge sul trasporto mediante condotte), BGBl. Nr. 411/1975, § 5(1) e (2), §§ 5 (1) e (3), 15, 16

Gaswirtschaftsgesetz (legge sul gas), BGBl. I Nr. 121/2000, § 14, 15 e 16

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Le imprese e le società di persone devono avere sede nel SEE. Il gestore della rete deve nominare un amministratore delegato e un direttore tecnico responsabile del controllo tecnico dell'operatività della rete che devono essere cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE.

L'autorità competente può derogare ai requisiti della nazionalità e del domicilio qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse.

Per il trasporto di merci diverse dal gas e dell'acqua si applica quanto segue:

1.

per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa solo a cittadini nazionali del SEE che devono avere una sede in Austria; e

2.

le imprese e le società di persone devono avere sede in Austria. È applicata una verifica della necessità o dell'interesse economico. Le condotte transfrontaliere non devono compromettere gli interessi di sicurezza dell'Austria e il suo status di paese neutrale. Le imprese e le società di persone devono nominare un amministratore delegato che deve essere un cittadino nazionale di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare ai requisiti della nazionalità e della sede qualora l'operatività della condotta sia considerata di pubblico interesse.


Settore:

Energia

Sottosettore:

Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 40, CPC 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Regionale

Misure:

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), LGBl. Nr. 70/2005; Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz (ElWOG), LGBl. Nr. 24/2006

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Se l'operatore nomina un amministratore delegato o un locatario, il requisito del domicilio viene meno.

Le persone giuridiche (imprese) e le società di persone devono avere sede nel SEE. Esse devono nominare un amministratore delegato o un locatario che devono essere cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE.

L'autorità competente può derogare ai requisiti del domicilio e della nazionalità qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse.

Riserve applicabili in Belgio

Ai fini delle riserve del Belgio, per livello amministrativo nazionale si intendono il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché detengono poteri legislativi equipollenti.

Settore:

Attività estrattive

Sottosettore:

Altre attività estrattive

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 14

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale (Stato federale)

Misure:

Arrêt Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental

Descrizione:

Investimento

L'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di altre risorse non biologiche nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale sono subordinati a una concessione. Il concessionario deve essere domiciliato in Belgio.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale (Stato federale)

Misure:

Codice di procedura giudiziaria belga (articoli 428-508); Regio decreto del 24 agosto 1970

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto belga, inclusa la rappresentanza nei tribunali. È richiesta la residenza (presenza commerciale) per l'ottenimento della piena abilitazione all'avvocatura.

Il requisito della residenza richiesto a un avvocato straniero per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato è di almeno sei anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, di tre anni a determinate condizioni. È richiesto il possesso di un certificato rilasciato dal ministro degli Esteri belga attestante che il diritto nazionale o una convenzione internazionale consente la reciprocità (condizione di reciprocità). La rappresentanza dinanzi alla «Cour de Cassation» è soggetta a quote.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale (Stato federale)

Misure:

Legge del 22 luglio 1953 che crea un istituto dei revisori dei conti delle imprese e organizza la supervisione pubblica della professione di revisore dei conti delle imprese, coordinata il 30 aprile 2007

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per essere qualificati a operare ufficialmente come «revisore dei conti d'impresa» è richiesto il che venga mantenuto uno stabilimento in Belgio in cui sarà svolta l'attività professionale e saranno conservati gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza; è inoltre richiesto che almeno un amministratore o un dirigente della società sia revisore dei conti d'impresa e responsabile della gestione di uno stabilimento in Belgio.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di architettura

Servizi urbanistici e paesaggistici

Classificazione industriale:

CPC 8671, CPC 8674

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale (Stato federale)

Misure:

Legge del 20 febbraio 1939 relativa alla tutela del titolo della professione di architetto

Legge del 26 giugno 1963 che istituisce l'ordine degli architetti

Regolamento di deontologia del 16 dicembre 1983 definito dal consiglio nazionale dell'ordine degli architetti (approvato dall'articolo 1 dell'A.R. del 18 aprile 1985, M.B. dell'8 maggio 1985).

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

La prestazione di servizi di architettura in Belgio richiede il controllo dell'esecuzione dei lavori.

Gli architetti stranieri abilitati nei paesi ospitanti e che intendono esercitare la loro professione su base occasionale in Belgio sono tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dal consiglio dell'ordine nell'area geografica in cui intendono esercitare la loro attività.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di collocamento del personale

Classificazione industriale:

CPC 87202

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale (regioni)

Misure:

Fiandre: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling

Vallonia: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione delle agenzie di collocamento), articolo 7; Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decisione del governo vallone del 10 dicembre 2009 recante attuazione del decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione delle agenzie di collocamento), articolo 4

Comunità germanofona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, art. 6

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Fiandre: una società che abbia la propria sede centrale al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine.

Vallonia: è richiesta una persona giuridica di tipo specifico per la prestazione di servizi di collocamento (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). Una società che abbia la propria sede centrale al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che soddisfa le condizioni stabilite nel decreto (ad esempio il tipo di persona giuridica) e che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine.

Comunità germanofona: una società che abbia la propria sede centrale al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine e deve soddisfare i criteri di ammissione stabiliti dal decreto anzidetto.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale (Stato federale)

Misure:

Loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, telle que modifiée par la loi du 3 mai 1999

Arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, tel que modifié

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

Secondo la legge e le disposizioni del decreto belga sull'immatricolazione di navi, il proprietario o l'operatore della nave deve essere:

a)

una persona che è un cittadino nazionale di uno Stato membro dell'UE;

b)

una persona domiciliata o residente in Belgio; o

c)

una persona giuridica che abbia la sede di attività effettiva in uno degli Stati membri dell'UE,

per essere ammissibile all'immatricolazione di una nave nel registro nazionale.

Gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale in Belgio per immatricolare una nave nel registro navale nazionale.

Le navi devono essere operate dal Belgio, il che significa che il proprietario operante o l'operatore (se diverso dal proprietario) deve avere un numero di registrazione di società belga.

Una nave di proprietà straniera può essere immatricolata su richiesta di un operatore belga purché vi sia il consenso del proprietario e delle autorità belghe (direzione generale del trasporto marittimo a Bruxelles).

Una nave di proprietà straniera può essere immatricolata anche nel registro di noleggio a scafo nudo (secondo registro belga), purché vi sia il consenso delle autorità del registro principale, del proprietario e delle competenti autorità belghe.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di supporto per il trasporto aereo

Noleggio di aeromobili

Classificazione industriale:

CPC 83104

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale (Stato federale)

Misure:

Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Un aeromobile privato (civile) appartenente a persone fisiche che non sono cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE o del SEE può essere immatricolato solo se dette persone sono domiciliate o residenti in Belgio senza interruzione da almeno un anno.

Un aeromobile privato (civile) appartenente a persone giuridiche straniere non costituite conformemente al diritto di uno Stato membro dell'UE o del SEE può essere immatricolato soltanto se dette persone hanno una sede operativa, un'agenzia o un ufficio in Belgio senza interruzione da almeno un anno.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto aereo

Classificazione industriale:

CPC 73

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale (Stato federale)

Misure:

Arrêté ministériel du 3 août 1994 fixant les conditions de délivrance des licences d'exploitation aux transporteurs aériens

Descrizione:

Investimento

È richiesta una licenza per prestare servizi di trasporto aereo. Per ottenere la licenza il vettore aereo deve avere a disposizione almeno un aeromobile, di proprietà o in qualsiasi forma di leasing, immatricolato a suo nome nel registro belga.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di supporto per il trasporto aereo

Classificazione industriale:

CPC 7461, CPC 7469, CPC 83104

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale (Stato federale e regioni)

Misure:

Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (art. 18)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (art. 14)

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (art. 14)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per i servizi di assistenza a terra è richiesta la reciprocità.

Riserve applicabili in Bulgaria

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sul commercio, articolo 17a

Legge per la promozione degli investimenti, articolo 24

Descrizione:

Investimento

Le persone giuridiche straniere che non sono costituite a norma della legislazione di uno Stato membro dell'UE o del SEE possono esercitare e svolgere attività se sono stabilite nella Repubblica di Bulgaria sotto forma di società registrata nel registro di commercio.La costituzione di succursali è subordinata ad autorizzazione.

Gli uffici di rappresentanza delle imprese straniere devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non possono svolgere attività economiche, ma hanno solo il diritto di fare pubblicità ai loro proprietari e operare in qualità di rappresentanti o agenti.


Settore:

Attività estrattive

Sottosettore:

Tutti i settori diversi dall'estrazione di minerali di uranio e di torio

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.110, ISIC rev 3.111, ISIC rev 3.112, ISIC rev 3.113, ISIC rev 3.114

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

 

Misure:

Legge sulle risorse del sottosuolo

Legge sulle concessioni

Legge sulla privatizzazione e sul controllo post-privatizzazione

Descrizione:

Investimento

Alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a una concessione a norma della legge corrispondente o delle altre leggi specifiche sulle concessioni.

Le attività di prospezione o esplorazione di risorse naturali del sottosuolo sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva del Mar Nero, sono subordinate ad autorizzazione, mentre le attività di estrazione e sfruttamento sono subordinate a concessione rilasciata a norma della legge sulle risorse del sottosuolo.

È vietato alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società partecipare a procedure aperte per il rilascio di permessi o concessioni per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di uranio e di torio, e per l'esercizio di un permesso o di una concessione esistenti già concessi, in quanto tali operazioni sono precluse, come pure la possibilità di registrare la scoperta geologica o commerciale di un deposito in seguito all'esplorazione.

Le società commerciali con partecipazione statale o di un'amministrazione locale superiore al 50 % del capitale non possono alienare immobilizzazioni della società né concludere contratti d'acquisizione di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, né contrarre obblighi derivanti da lettere di cambio, senza previa autorizzazione dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o il consiglio comunale.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.4, paragrafi 1 e 2, a norma della decisione dell'assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012 l'uso della tecnologia di fratturazione idraulica («fracking») per le attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, è vietata con decisione del Parlamento. Sono vietate l'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto.


Settore:

Attività estrattive

Sottosettore:

Estrazione di minerali di uranio e di torio

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.112

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare, legge sulle relazioni economiche e finanziarie con le società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale, le parti correlate a tali società e i loro beneficiari effettivi, legge sulle risorse del sottosuolo

Descrizione:

Investimento

L'estrazione di minerali di uranio è vietata dal decreto del consiglio dei ministri n. 163 del 20 agosto 1992.

Per quanto riguarda l'estrazione di minerali di torio si applica il regime generale delle concessioni di estrazione. Per partecipare a concessioni per l'estrazione di minerali di torio, una società canadese deve essere stabilita a norma della legge bulgara sul commercio e iscritta nel registro di commercio. Le decisioni volte a consentire l'estrazione di minerali di torio sono adottate su base individuale non discriminatoria caso per caso.

Il divieto imposto alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società, di partecipare a procedure aperte per il rilascio di concessioni per l'estrazione di risorse naturali comprende i minerali di uranio e di torio.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'avvocatura

Legge sulla mediazione

Legge sui notai e l'attività notarile

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

Nella misura in cui il Canada, le sue province e i suoi territori consentono agli avvocati bulgari di rappresentare i cittadini nazionali bulgari a norma del diritto interno, la Bulgaria permette agli avvocati canadesi di rappresentare un cittadino nazionale del Canada a norma del diritto interno alle stesse condizioni e in cooperazione con un avvocato bulgaro. A tal fine gli avvocati stranieri devono essere abilitati all'esercizio dell'avvocatura da una decisione del consiglio supremo degli avvocati e iscritti nel registro unificato degli avvocati stranieri. Le imprese devono essere registrate in Bulgaria come associazione di avvocati («advokatsko sadrujie») o studio legale («advokatsko drujestvo»). La denominazione dello studio legale può essere composta solo dai nomi dei soci, pertanto l'impresa estera non può usare la sua denominazione a meno che i soci che compaiono nella stessa non siano iscritti anche in Bulgaria.

La piena abilitazione all'avvocatura è consentita solo ai cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE o ai cittadini nazionali stranieri che sono avvocati qualificati e hanno ottenuto un diploma che dà accesso alla pratica in uno Stato membro dell'UE. Per la rappresentanza processuale devono essere accompagnati da un avvocato bulgaro.

Requisito della residenza permanente per i servizi di mediazione legale.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla revisione dei conti indipendente

Descrizione:

Investimento

Un «soggetto specializzato nella revisione dei conti» è una società registrata a norma della legge bulgara sul commercio o a norma della legislazione di un altro Stato membro dell'UE o dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che ha come oggetto principale di attività la revisione dei conti indipendente dei bilanci delle imprese e i cui membri sono per tre quarti revisori dei conti iscritti, revisori dei conti o organismi di revisione dei conti di uno Stato membro dell'UE che godono di onorabilità; la società è inoltre:

a)

una società in nome collettivo nella quale oltre la metà dei soci sono revisori dei conti iscritti, revisori dei conti o organismi di revisione dei conti di altri Stati membri dell'UE;

b)

una società in accomandita nella quale oltre la metà dei soci accomandatari sono revisori dei conti iscritti, revisori dei conti o organismi di revisione dei conti di altri Stati membri dell'UE; o

c)

una società a responsabilità limitata nella quale oltre la metà dei voti all'assemblea generale dei soci e del capitale appartengono a revisori dei conti iscritti, revisori dei conti o organismi di revisione dei conti di altri Stati membri dell'UE.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di consulenza fiscale

Classificazione industriale:

CPC 863

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla contabilità

Legge sulla revisione dei conti indipendente

Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche

Legge sulle imposte sul reddito delle società

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Requisito della nazionalità di uno Stato membro dell'UE per i consulenti fiscali.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di architettura

Servizi urbanistici e paesaggistici

Servizi di ingegneria

Servizi integrati di ingegneria

Classificazione industriale:

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, 8674

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sullo sviluppo territoriale, articolo 230

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori canadesi devono associarsi agli investitori locali o operare in qualità di subappaltatori di investitori locali.

Il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni, requisito che non è chiesto agli specialisti nazionali.

Si applica il requisito della nazionalità bulgara per i servizi urbanistici e paesaggistici.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

Classificazione industriale:

CPC 8675

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sul catasto e sul registro immobiliare

Legge sulla geodesia e sulla cartografia

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Un organismo professionalmente competente è la persona (fisica o giuridica) che può espletare funzioni pertinenti alla mappatura catastale, alla geodesia e alla cartografia. Per le persone fisiche che svolgono attività di geodesia, mappatura catastale e cartografia (per quanto riguarda l'analisi dei movimenti della crosta terrestre) sono richiesti lo stabilimento e la nazionalità bulgara.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di traduzione e interpretariato

Classificazione industriale:

CPC 87905

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Regolamento concernente la legalizzazione, la certificazione e la traduzione di documenti

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per le traduzioni ufficiali fornite dalle agenzie di traduzione è richiesto un contratto con il ministero degli Affari esteri.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi tecnici di prova e analisi

Classificazione industriale:

CPC 8676

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sui requisiti tecnici dei prodotti

Legge sulle misure

Legge nazionale sull'accreditamento degli organismi di conformità

Legge sull'aria ambiente pulita

Legge sull'acqua, ordinanza n-32 relativa all'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per prestare servizi di prova e analisi un cittadino nazionale del Canada deve essere stabilito in Bulgaria a norma della legge bulgara sul commercio ed essere iscritto nel registro di commercio.

Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona deve essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio o della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro dell'UE o paese del SEE.

La prova e l'analisi della composizione e della purezza dell'aria e dell'acqua possono essere effettuate solo dal ministero dell'Ambiente e delle acque bulgaro o dalle sue agenzie, in cooperazione con l'accademia bulgara delle scienze.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Servizi dei commissionari

Servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio

Classificazione industriale:

Parte di CPC 621,CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, parte di CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, parte di CPC 6329

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'attività veterinaria, articoli 343, 363 e 373

Legge sul divieto delle armi chimiche e per il controllo delle sostanze chimiche tossiche e dei relativi precursori, articolo 6

Legge sul controllo delle esportazioni di armi e di prodotti e tecnologie a duplice uso, articolo 46

Legge sul tabacco e sui prodotti del tabacco, articoli 21, 27 e 30

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La distribuzione (all'ingrosso e al dettaglio) di petrolio e prodotti petroliferi, gas, metalli preziosi, tabacco e prodotti del tabacco è subordinata ad autorizzazione e può essere svolta soltanto previa iscrizione al registro di commercio. L'autorizzazione può essere concessa solo ai cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE o ai cittadini stranieri con residenza permanente in Bulgaria.

I grandi magazzini possono essere subordinati a una verifica della necessità economica, a seconda delle norme dell'amministrazione locale.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 146, 161, 195, 222 e 228

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.

La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia.

I gestori di farmacie devono essere in possesso di una qualifica di farmacista e possono gestire solo una farmacia in cui lavorino personalmente. Requisito di residenza permanente per i farmacisti. Il numero di farmacie di proprietà di una singola persona è soggetto a quote.


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione primaria e secondaria

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'istruzione pubblica, articolo 12

Legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari

Descrizione:

Investimento

La presente riserva si applica alla prestazione di servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati, che possono essere prestati soltanto da imprese bulgare autorizzate (è richiesta la presenza commerciale).

Le scuole e gli asili bulgari a partecipazione straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di associazioni o gruppi societari o imprese di persone fisiche o giuridiche bulgare e straniere debitamente registrate in Bulgaria, con decisione del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Istruzione, della gioventù e delle scienze.

Le scuole e gli asili di proprietà straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di persone giuridiche straniere in conformità delle convenzioni e agli accordi internazionali e alle disposizioni di cui sopra.

Gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono istituire controllate nel territorio della Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Codice delle assicurazioni, articoli 8, 41 e 47b

Descrizione:

Servizi finanziari

Prima di costituire una succursale o un'agenzia in Bulgaria per la prestazione di assicurazioni un assicuratore o riassicuratore straniero deve essere già autorizzato nel suo paese di origine a operare negli stessi settori assicurativi per cui desidera operare in Bulgaria.

Per gli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non succursali).

È previsto il requisito della residenza per i membri dell'organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-) assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l'impresa di (ri-) assicurazione.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sugli istituti di credito, articoli 2 e 17

Codice di previdenza sociale, articolo 121e

Legge sulla valuta, articolo 3

Descrizione:

Servizi finanziari

Una banca deve essere costituita nella forma di società per azioni.

La banca deve essere gestita e rappresentata congiuntamente da almeno due persone, almeno una delle quali deve avere una buona padronanza della lingua bulgara.

Le persone che gestiscono e rappresentano la banca devono gestire la banca essendo fisicamente presenti all'indirizzo della direzione.

Per svolgere l'attività di pubblica attrazione di depositi o di altre risorse rinnovabili, come pure altri servizi, una banca con sede centrale in uno Stato non membro dell'UE deve ottenere dalla banca nazionale bulgara una licenza di accesso alle attività commerciali in Bulgaria e di esercizio delle medesime attraverso una succursale.

L'ente finanziario deve essere costituito quale società a partecipazione azionaria, società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni e il luogo di svolgimento dell'attività principale è nel territorio della Bulgaria.

Solo gli enti finanziari registrati in Bulgaria e gli enti finanziari stranieri con una sede in uno Stato membro dell'UE possono svolgere attività sul territorio della Bulgaria.

L'assicurazione pensionistica deve essere svolta sotto forma di società per azioni autorizzata in conformità dell codice di previdenza sociale e registrata a norma della legge sul commercio o della legislazione di un altro Stato membro dell'UE (non succursali).

I promotori e gli azionisti delle compagnie di assicurazione pensionistica possono essere persone giuridiche non residenti registrate sotto forma di assicurazioni sociali, assicurazioni commerciali o altri enti finanziari a norma del diritto nazionale pertinente se dispongono di referenze bancarie di una banca primaria straniera confermate dalla Banca nazionale bulgara. Le persone fisiche non residenti non possono essere promotori e azionisti delle compagnie di assicurazione pensionistica.

Il reddito dei fondi pensione integrativi volontari e i redditi analoghi direttamente connessi all'assicurazione pensionistica volontaria gestiti da persone registrate a norma della legislazione di un altro Stato membro dell'UE e che possono, in conformità della pertinente legislazione, effettuare operazioni di assicurazione pensionistica volontaria, non saranno imponibili a norma della procedura stabilita dalla legge sull'imposta sul reddito delle società.

Il presidente del consiglio di gestione, il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore esecutivo e gli agenti con funzioni di gestione devono avere un indirizzo permanente o essere in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Bulgaria.


Settore:

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

Sottosettore:

Alberghi, ristoranti e catering

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

Servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 641, CPC 642, CPC 643, CPC 7471, CPC 7472

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sul turismo, articoli 17 e 45

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la costituzione di un società (non succursali).

I servizi degli operatori turistici o delle agenzie di viaggio possono essere prestati da una persona stabilita in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato membro del SEE se, al momento dello stabilimento nel territorio della Bulgaria, detta persona presenta una copia di un documento attestante il diritto ad esercitare tale attività e un certificato o altro documento rilasciato da un istituto di credito o da un assicuratore in cui figurino i dati attestanti l'esistenza di un'assicurazione che copra la responsabilità di detta persona in caso di danni potenzialmente derivanti da una violazione dei doveri professionali ad essa imputabile.

Il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti che sono cittadini nazionali bulgari quando la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.

Requisito della nazionalità per le guide turistiche.


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1: 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5233, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Codice della marina mercantile, articoli 6, 27 e 28

Legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria, articoli 116, 116a, 117 e 117a

Ordinanza n. 17/22 gennaio 2013 per trasporto di merci per vie navigabili interne

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Una nave marittima è autorizzata a battere la bandiera bulgara se:

a)

è di proprietà dello Stato;

b)

è di proprietà di una persona fisica o giuridica bulgara;

c)

oltre la metà della proprietà è di persone fisiche o giuridiche bulgare; o

d)

è di proprietà di una persona fisica o giuridica di uno Stato membro dell'UE, a condizione che, per l'espletamento dei requisiti tecnici, amministrativi e di altro tipo derivanti dalla normativa bulgara sulle navi marittime, le persone fisiche o giuridiche bulgare o le persone fisiche o giuridiche di uno Stato membro dell'UE residenti in Bulgaria siano state autorizzate dal proprietario della nave e siano responsabili dell'esecuzione di dette mansioni a loro nome.

Per quanto riguarda i servizi di supporto per il trasporto pubblico svolti nei porti bulgari, nei porti aventi rilevanza nazionale il diritto di svolgere attività di supporto è accordato tramite un contratto di concessione. Nei porti aventi rilevanza regionale tale diritto è accordato tramite un contratto stipulato con il proprietario del porto.


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi per la navigazione interna

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.10502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 722, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Codice della marina mercantile

Legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria

Ordinanza relativa alle condizioni e all'ordine di selezione dei vettori bulgari per il trasporto di passeggeri e merci in virtù dei trattati internazionali

Ordinanza 3 per la manutenzione delle navi senza equipaggio

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Il trasporto e qualsiasi attività riguardante l'ingegneria idraulica e i lavori tecnici subacquei, la prospezione e l'estrazione di minerali e di altre risorse inorganiche, il pilotaggio, il bunkeraggio, la ricezione dei rifiuti, delle miscele acqua-olio e di altri rifiuti simili svolte da navi nelle acque interne, nel mare territoriale e nelle vie navigabili interne della Bulgaria possono essere effettuati solo da navi battenti la bandiera bulgara o da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro dell'UE.

I servizi alle navi senza equipaggio nei porti e nei magazzini bulgari sul Danubio sono prestati soltanto attraverso imprese bulgare (è richiesta la costituzione in società).

Il numero dei prestatori di servizi portuali può essere limitato in base alla capacità obiettiva del porto, che è fissata da un comitato di esperti istituito dal ministro dei Trasporti, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni.

Requisito della nazionalità per i servizi di supporto. Il comandante e il direttore di macchina della nave devono obbligatoriamente essere cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE o del SEE o della Confederazione svizzera. Almeno il 25 % delle posizioni a livello operativo e di gestione e almeno il 25 % delle posizioni subordinate devono essere occupate da cittadini nazionali bulgari.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto ferroviario

Servizi di supporto al trasporto ferroviario

Classificazione industriale:

CPC 711

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sul trasporto ferroviario, articoli 37 e 48

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE possono prestare servizi di trasporto ferroviario e servizi di supporto al trasporto ferroviario in Bulgaria. La licenza per effettuare servizi di trasporto ferroviario di passeggeri o di merci è rilasciata dal ministro dei Trasporti agli operatori ferroviari registrati come operatori commerciali.

Riserve applicabili in Croazia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sul possesso e su altri diritti materiali (OG 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09)

Legge sui terreni agricoli (OG 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 e 63/11), articolo 2

Descrizione:

Investimento

Le società straniere possono acquisire beni immobili per la prestazione di servizi solo se sono stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobili necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali richiede l'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da stranieri.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla professione forense, (OG 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato «odvjetnici»). È previsto il requisito della nazionalità per far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati.

Nei processi che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc solo da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.

La piena abilitazione all'avvocatura, richiesta per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della nazionalità (nazionalità di uno Stato membro dell'UE).


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità, di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili

Classificazione industriale:

CPC 862

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla revisione dei conti (OG 146/05, 139/08, 144/12), articolo 3

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti sul territorio croato qualora vi abbiano costituito una succursale. La revisione dei conti può essere svolta solo da persone giuridiche stabilite in Croazia o da persone fisiche residenti in Croazia.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di architettura e servizi di ingegneria

Classificazione industriale:

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulle attività degli studi di architettura e di ingegneria nel settore dei piani regolatori (OG 152/08, 49/11, 25/13)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Un piano o un progetto elaborato da un architetto o ingegnere straniero deve essere convalidato da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per accertarne la conformità alla normativa croata.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla medicina veterinaria (OG 41/07, 55/11), articoli 89 e 106

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'UE ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri in Croazia (legge sulla medicina veterinaria; OG 41/07, 55/11, articolo 89).

Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE possono stabilire un ambulatorio veterinario in Croazia (legge sulla medicina veterinaria, OG 41/07; 55/11, articolo 106).


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'assistenza sanitaria (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12)

Descrizione:

Investimento

L'autorizzazione è subordinata a una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi immobiliari

Classificazione industriale:

CPC 821, CPC 822

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'intermediazione immobiliare (OG 107/07 e 144/12), articolo 2

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per prestare servizi immobiliari è richiesta la presenza commerciale.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

Classificazione industriale:

CPC 8675

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Ordinanza sui requisiti per il rilascio di approvazioni alle persone giuridiche per l'esecuzione di attività professionali di protezione dell'ambiente (OG n. 57/10), articoli 32-35

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

I servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente nel territorio della Croazia possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali.


Settore:

Servizi sanitari e sociali

Sottosettore:

Servizi ospedalieri

Servizi delle ambulanze

Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri

Classificazione industriale:

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193, CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'assistenza sanitaria (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12)

Descrizione:

Investimento

La costituzione di alcune strutture di assistenza sociale finanziate con fondi privati può essere soggetta a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche.


Settore:

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

Sottosettore:

Alberghi e ristoranti

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori)

Servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 641, CPC 642, CPC 643, CPC 7471, CPC 7472

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'ospitalità e sul settore della ristorazione (OG 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12)

Legge sulla prestazione di servizi turistici (OG n. 68/07 e 88/10)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Requisito della nazionalità per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Codice marittimo (Pomorski zakonik), Art. 187

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Una nave marittima di proprietà di una persona fisica o giuridica avente la residenza o una sede al di fuori dell'UE può essere immatricolata nel registro nazionale croato e battere la bandiera croata se lo spedizioniere/la società che intende immatricolare la nave dispone di una presenza commerciale in Croazia.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto marittimo: servizi di rimorchio e spinta

Servizi di supporto al trasporto marittimo

Servizi ausiliari per tutte le modalità di prestazione

Servizi di movimentazione di carichi

Servizi di deposito e magazzinaggio

Servizi delle agenzie di trasporto di merci

Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti

Classificazione industriale:

CPC 7214, CPC 741, CPC 742, 745, CPC 741, CPC 742, CPC 748, CPC 749

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sul demanio marittimo e sui porti di mare OG 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09 (Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama). (NN 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09)

Descrizione:

Investimento

Le persone giuridiche straniere devono costituire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica.

Riserve applicabili a Cipro

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'acquisizione di beni immobili (stranieri) (capitolo 109), modificata dalle leggi n. 52 del 1969, n. 55 del 1972, n. 50 del 1990 e n. 54(I) del 2003

Descrizione:

Investimento

I ciprioti o le persone di origine cipriota, così come i cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE, sono autorizzati ad acquisire beni a Cipro senza restrizioni.

Nessuno straniero può acquisire, se non mortis causa, beni immobili senza aver ottenuto un permesso dal consiglio dei ministri.

Per gli stranieri, qualora l'acquisizione di beni immobili superi la superficie necessaria per la costruzione di un edificio ad uso abitativo o professionale, o superi comunque la superficie di due donum (2676 mq), l'eventuale permesso concesso dal consiglio dei ministri è subordinato all'applicazione dei termini, delle limitazioni, delle condizioni e dei criteri stabiliti dai regolamenti promulgati dal consiglio dei ministri e approvati dalla camera dei rappresentanti.

Uno straniero è una persona che non è cittadino della Repubblica di Cipro o una società sotto controllo estero. Il termine non include gli stranieri di origine cipriota o i coniugi non ciprioti di cittadini della Repubblica di Cipro.


Settore:

Attività estrattive

Sottosettore:

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 1110

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sugli idrocarburi (prospezione, esplorazione e sfruttamento) del 2007, (legge 4(I)/2007, modificata dalle leggi n. 126(I) del 2013 e 29(I) del 2014

Descrizione:

Investimento

Il consiglio dei ministri può, per motivi di sicurezza energetica, rifiutare l'autorizzazione all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi a un soggetto controllato di fatto dal Canada o da cittadini nazionali del Canada.

Nessun soggetto può, dopo la concessione di un'autorizzazione per la prospezione, l'esplorazione e la produzione di idrocarburi, passare sotto il controllo diretto o indiretto del Canada o di un cittadino nazionale del Canada senza la previa approvazione del consiglio dei ministri.

Il consiglio dei ministri può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione per la prospezione, l'esplorazione e la produzione di idrocarburi ad un soggetto controllato di fatto dal Canada o da un paese terzo o da un cittadino nazionale del Canada o di un paese terzo se il Canada o il paese terzo non concedono ai soggetti della Repubblica di Cipro o ai soggetti degli Stati membri dell'UE, relativamente all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, un trattamento paragonabile a quello che la Repubblica di Cipro o lo Stato membro dell'UE accorda agli organismi canadesi o a paesi terzi.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sugli avvocati (capitolo 2), modificata dalle leggi n. 42 del 1961, 20 del 1963, 46 del 1970, 40 del 1975, 55 del 1978, 71 del 1981, 92 del 1983, 98 del 1984, 17 del 1985, 52 del 1985, 9 del 1989, 175 del 1991, 212 del 1991, 9(I) del 1993, 56(I) del 1993, 83(I) del 1994, 76(I) del 1995, 103(I) del 1996, 79(I) del 2000, 31(I) del 2001, 41(I) del 2002, 180(I) del 2002, 117(I) del 2003, 130(I) del 2003, 199(I) del 2004, 264(I) del 2004, 21(I) del 2005, 65(I) del 2005, 124(I) del 2005, 158(I) del 2005, 175(I) del 2006, 117(I) del 2007, 103(I) del 2008, 109(I) del 2008, 11(I) del 2009, 130(I) del 2009, 4(I) del 2010, 65(I) del 2010, 14(I) del 2011, 144(I) del 2011, 116(I) del 2012 e 18(Ι) del 2013

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali.

Sono richieste la residenza (presenza commerciale) e la nazionalità di uno Stato membro dell'UE per l'ottenimento della piena abilitazione all'avvocatura. Solo gli avvocati iscritti all'ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili

Servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale

Classificazione industriale:

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220, CPC 863

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sui revisori dei conti e sulla revisione obbligatoria dei conti annuali e dei conti consolidati del 2009 (legge 42(I)/2009, modificata dalla legge 163(I) del 2013

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

L'accesso è limitato alle persone fisiche. I revisori dei conti canadesi devono ottenere una licenza speciale da parte del ministro delle Finanze, subordinata alla reciprocità.

L'autorizzazione è subordinata anche a una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche. Non sono ammesse le persone giuridiche.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi tecnici di prova e analisi

Classificazione industriale:

CPC 8676

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla registrazione dei chimici del 1988 (legge 157/1988), modificata dalle leggi n. 24(I) del 1992 e n. 20(I) del 2004

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per la prestazione di servizi da parte di chimici e biologi è richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE.


Settore:

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

Sottosettore:

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori)

Servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 7471, CPC 7472

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sul turismo e sugli uffici di viaggio e le guide turistiche del periodo dal 1995 a 2004 [n. 41(I)/1995-2004]

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La licenza per la costituzione e l'esercizio di un'impresa turistica, così come il rinnovo della licenza d'esercizio di un'impresa già esistente, è concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'UE.

Nessuna società non residente, tranne quelle stabilite in un altro Stato membro dell'UE, può svolgere nella Repubblica di Cipro, in modo organizzato o permanente, le attività di cui all'articolo 3 della legge citata, a meno che non sia rappresentata da una società residente.

Per la prestazione di servizi delle guide turistiche è richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Leggi sulla marina mercantile (immatricolazione di navi, vendite e ipoteche) del periodo dal 1963 al 2005 (legge 45/1963), modificate dalle leggi n. 138(I) del 2003, n. 169(I) del 2004 e 108(I) del 2005

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

Una nave può essere immatricolata nel registro navale cipriota solo se:

a)

oltre il 50 % delle azioni della nave è di proprietà di cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE, i quali, se non sono residenti permanenti della Repubblica di Cipro, hanno nominato un rappresentante autorizzato nella Repubblica di Cipro; o

b)

il totale (100 %) delle azioni della nave è di proprietà di uno o più gruppi societari che sono stati costituiti e operano:

i)

in conformità delle leggi della Repubblica di Cipro e aventi la sede sociale nella Repubblica di Cipro;

ii)

in conformità delle leggi di un altro Stato membro dell'UE e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale nello Spazio economico europeo (SEE), e hanno nominato un rappresentante autorizzato nella Repubblica di Cipro o la gestione della nave è interamente affidata a una società di esercizio navale cipriota o dell'UE che ha la sede di attività nella Repubblica di Cipro; o

iii)

fuori dalla Repubblica di Cipro o fuori da qualsiasi altro Stato membro dell'UE, ma sotto il controllo di cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE, e hanno nominato un rappresentante autorizzato nella Repubblica di Cipro o la gestione della nave è interamente affidata a una società di esercizio navale cipriota o dell'UE che ha la sede di attività nella Repubblica di Cipro; Il gruppo societario è considerato controllato da cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE quando oltre il 50 % delle azioni sono di proprietà di cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE o quando la maggioranza dei direttori del gruppo societario sono cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE.

Riserve applicabili nella Repubblica ceca

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge n. 95/1999 Racc. (sulle condizioni relative al trasferimento della proprietà di terreni agricoli e foreste dallo Stato ad altri soggetti)

Legge n. 503/2012 Racc. sull'ufficio della proprietà fondiaria statale

Descrizione:

Investimento

I terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti da persone fisiche straniere che hanno la residenza permanente nella Repubblica ceca e da imprese stabilite nella Repubblica ceca.

Ai terreni agricoli e forestali di proprietà statale si applicano norme specifiche. I terreni agricoli di proprietà statale possono essere acquisiti solo da cittadini nazionali cechi, da comuni e da università pubbliche (per la formazione e la ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di residenza, possono acquisire dallo Stato un terreno agricolo di proprietà statale solo se su di esso vi è costruito un edificio già di loro proprietà o se tale terreno è indispensabile per l'utilizzo dell'edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste di proprietà statale.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge n. 85/1996 Racc., legge sulla professione forense

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Gli avvocati stranieri ammessi all'ordine degli avvocati ceco a norma della sezione 5a, sottosezione (1), della legge sulla professione forense sono abilitati a prestare servizi giuridici in materia di diritto del paese in cui hanno ottenuto l'abilitazione a prestare tali servizi nonché in materia di diritto internazionale.

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.


Settore:

Servizi sanitari e sociali

Sottosettore:

Servizi alle imprese e di produzione

Servizi veterinari

Personale paramedico

Restauratore

Fisioterapista

Classificazione industriale:

CPC 93191, CPC 932, CPC 96322

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge n. 166/1999 Racc. (legge sulla medicina veterinaria), §58-63, 39

Legge n. 381/1991 Racc. (sull'ordine dei veterinari della Repubblica ceca), par. 4

Legge 20/1987 Racc., sulla cura dei monumenti statali

Legge 96/2004 Racc., sulle condizioni di ottenimento e di riconoscimento della qualifica per l'esercizio di professioni non mediche nel servizio sanitario e per la corretta esecuzione delle attività relative alla prestazione di assistenza sanitaria

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

L'accesso è limitato alle sole persone fisiche.


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione superiore

Classificazione industriale:

CPC 92390

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge n. 111/1998 Racc. (legge sull'istruzione superiore), § 39

LEGGE N. 561/2004 RACC. SULL'ISTRUZIONE PRESCOLARE, PRIMARIA, SECONDARIA, TERZIARIA PROFESSIONALE E DI ALTRO TIPO (LEGGE SULL'ISTRUZIONE)

Descrizione:

Investimento

È richiesto lo stabilimento nell'UE per richiedere l'autorizzazione statale a operare quale istituto di istruzione superiore finanziato con fondi privati. La presente riserva non si applica ai servizi di istruzione secondaria tecnica e professionale.


Settore:

Servizi di utilità pubblica, sociale e privata

Sottosettore:

Servizi di protezione ambientale

Servizi di riciclaggio

Imballaggio

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 477/2001 Racc. (legge sugli imballaggi) par. 16

Descrizione:

Investimento

Una società di imballaggi autorizzata può prestare solo servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi e deve essere una persona giuridica costituita quale società per azioni.


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 61/2000 sulla navigazione marittima (§5, §6 e §28)

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

L'esercizio di una nave sotto la bandiera nazionale è riservato ai cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE o alle persone giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'UE o del SEE.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto ferroviario

Classificazione industriale:

CPC 711

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge n. 266/1994 Racc. sul trasporto ferroviario

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per i servizi di trasporto di passeggeri e trasporto merci e i servizi di rimorchio e spinta per ferrovia è richiesta la costituzione di una società (non succursali).

Riserve applicabili in Danimarca

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge danese sull'acquisizione di beni immobili

Lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986 om erhvervelse af fast ejendom (legge del ministero della Giustizia n. 566, del 28 agosto 1985), modificata dalla legge n. 1102, del 21 dicembre 1994, e dal decreto n. 764, del 18 settembre 1995

Legge danese sui beni immobili agricoli (lov om landbrugsejendomme)

Descrizione:

Investimento

La legge danese sull'acquisizione di beni immobili si applica ai terreni agricoli poiché il termine «beni immobili» si riferisce a tutti i beni immobili e comprende quindi i terreni agricoli e rurali.

Solo le persone che hanno la residenza permanente in Danimarca o che hanno risieduto permanentemente in Danimarca in precedenza per almeno cinque anni possono acquistare beni immobili in Danimarca. Questo requisito si applica anche a imprese, associazioni e altri organismi, istituzioni pubbliche o private, fondazioni e società fiduciarie senza fini di lucro che non hanno sede sociale in Danimarca e alle autorità pubbliche straniere.

Le altre persone devono richiedere al ministero della Giustizia il permesso di acquisto di beni immobili, acquisto consentito se il richiedente intende utilizzare il bene immobile come residenza primaria durante il soggiorno in Danimarca o per il proprio lavoro autonomo in Danimarca.

L'acquisto di beni immobili utilizzati come residenza secondaria o dimora estiva per il richiedente è ammesso solo se la persona in questione ha rapporti o legami particolarmente stretti con la Danimarca.

L'acquisto di beni immobili per le imprese, le associazioni e gli altri organismi, le istituzioni pubbliche o private, le fondazioni e le società fiduciarie senza fini di lucro che non hanno una sede sociale in Danimarca è consentito se l'acquisizione è un prerequisito per le attività commerciali dell'acquirente.

L'acquisizione di terreni agricoli da parte di persone fisiche o giuridiche è disciplinata anche dalla legge danese sui beni immobili agricoli (lov om landbrugsejendomme), che impone restrizioni a tutte le persone, danesi o straniere, per l'acquisizione di terreni agricoli. Una persona fisica o giuridica che intenda acquisire beni immobili agricoli deve pertanto soddisfare i requisiti di entrambe le leggi.

Un'azienda agricola può essere acquisita da una persona purché l'acquirente — o un'altra persona — assuma la residenza permanente presso l'azienda entro i sei mesi successivi all'acquisizione. Non vi è alcuna limitazione di cittadinanza.

Se l'acquisitore non è un cittadino nazionale di uno degli Stati membri dell'UE o del SEE, egli deve anche ottenere il permesso del ministero della Giustizia, a meno che non viva effettivamente in Danimarca o abbia vissuto in Danimarca in precedenza per almeno cinque anni.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. Oktober 2009 (legge n. 1053, del 29 ottobre 2009 sull'amministrazione della giustizia)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

Il 90 % delle quote di uno studio legale danese deve essere di proprietà di avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione o di studi legali registrati in Danimarca. Solo gli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione possono diventare membri del consiglio o della dirigenza di uno studio legale danese. Il rimanente 10 % può essere detenuto da altri dipendenti di studi legali, che possono anche far parte del consiglio e della dirigenza dello studio.

La commercializzazione dei servizi di consulenza giuridica è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Revisorloven (legge danese sui revisori dei conti abilitati e sulle imprese di revisione dei conti), legge n. 468, del 17 giugno 2008

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per prestare servizi di revisione dei conti è richiesta la residenza.

I contabili stranieri possono associarsi a periti contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'autorità danese per il commercio.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge n. 433, del 9 giugno 2004, sui veterinari

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

L'accesso è limitato alle persone fisiche.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi immobiliari (per conto terzi)

Classificazione industriale:

CPC 822

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Lov om omsætning af fast ejendom (legge sulla vendita di beni immobili)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova nel territorio della Danimarca, solo gli agenti immobiliari che sono persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari possono utilizzare il titolo di «agente immobiliare» a norma della sezione 25(2) della legge sulla vendita di beni immobili, che fissa i requisiti per l'ammissione al registro. Detta legge impone che il richiedente sia residente danese o residente dell'UE, del SEE o della Confederazione svizzera. Il requisito della residenza può essere soggetto a deroga concessa dall'autorità danese per il commercio.

La legge sulla vendita di beni immobili è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a un consumatore danese.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di traduzione e interpretariato

Classificazione industriale:

CPC 87905

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Lov om translatører og tolke (legge sui traduttori e sugli interpreti autorizzati), legge n. 181 del 25 marzo 1988, articoli 1 e 1a

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per la prestazione di servizi di traduzione e interpretazione autorizzati da parte di una persona fisica che si trova nel territorio della Danimarca è richiesta un'autorizzazione dell'autorità danese per il commercio.

Possono essere concesse deroghe all'obbligo di autorizzazione per la prestazione occasionale e temporanea di detti servizi a persone che svolgono stabilmente una professione equivalente a quella di traduttore e interprete autorizzato in un altro Stato membro dell'UE, in un paese SEE o nella Confederazione svizzera.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010

Descrizione:

Investimento

Requisito della residenza per i membri del consiglio.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Apotekerloven (legge danese sulle farmacie) LBK n. 855 del 4 agosto 2008

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio in relazione ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali specifici al pubblico.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.10502, CPC 5133, CPC5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Lov om Dansk Internationalt Skibsregister (registro navale internazionale danese), para 1 (2)

Søloven (legge danese sulla marina mercantile), para 1 (2)

Lov om Havne (legge sui porti), ss. 9 (6-7) e 10 (4-5)

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

I non residenti dell'UE non possono essere proprietari di navi battenti la bandiera danese, se non:

a)

tramite un'impresa costituita in Danimarca, vale a dire un'agenzia, una succursale o una controllata. Le navi devono inoltre essere di fatto gestite, controllate e operate dall'impresa tramite un cittadino nazionale di uno Stato membro dell'UE o del SEE o una persona avente la residenza danese; o

b)

tramite la costituzione di una società controllata in un altro Stato membro dell'UE o del SEE e il trasferimento della proprietà della nave a tale società dell'UE o del SEE. Non è richiesto che quest'ultima costituisca un'agenzia, una succursale o una società controllata, ma in Danimarca deve essere nominato un rappresentante e la nave deve essere di fatto gestita, controllata e diretta dalla Danimarca.


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Classificazione industriale:

CPC 741, CPC 742, CPC 745

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Lov om Dansk Internationalt Skibsregister (registro navale internazionale danese), para 1 (2)

Søloven (legge danese sulla marina mercantile), para 1 (2)

Lov om Havne (legge sui porti), ss. 9 (6-7) e 10 (4-5)

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Affinché un operatore portuale straniero privato possa svolgere servizi di stivaggio di navi e altri servizi connessi alle navi in un porto danese in collaborazione con un porto comunale danese è richiesto un permesso del ministro dei Trasporti a norma della legge sui porti.

I porti comunali devono ottenere il permesso del ministro dei Trasporti per svolgere servizi di stivaggio di navi e altri servizi connessi alle navi quali il pilotaggio, il rimorchio ecc. È vietato ai porti statali svolgere tali servizi.

La legge sui porti non impone restrizioni agli operatori portuali privati: gli operatori portuali stranieri privati non sono pertanto soggetti al divieto di svolgere servizi di stivaggio di navi e altri servizi connessi alle navi nei porti danesi. Gli operatori portuali stranieri statali e comunali sono soggetti alle restrizioni della legge sui porti.


Settore:

Energia

Sottosettore:

Trasporto di combustibili mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 7131

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsysrtemer og pipelines (decreto sull'installazione, l'allestimento e l'esercizio di serbatoi di petrolio, sistemi di tubazioni e condotte), n. 724 del 1o luglio 2008

Descrizione:

Investimento

Il proprietario o l'utente che intendano installare condotte per il trasporto di petrolio greggio o raffinato e di prodotti petroliferi e di gas naturale devono ottenere un permesso dall'autorità locale prima dell'avvio dei lavori. Il numero dei permessi rilasciati può essere limitato.

Riserve applicabili in Estonia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Äriseadustik (codice commerciale) § 631 (2), § 385 (1)

Descrizione:

Investimento

Una società straniera deve nominare uno o più direttori per una succursale. Il direttore di una succursale deve essere una persona fisica con legittimazione attiva. La residenza di almeno un direttore di una succursale deve essere in Estonia, in uno Stato membro del SEE o nella Confederazione svizzera.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Advokatuuriseadus (legge sull'ordine degli avvocati), RT I 2001, 36, 201

Notariaadiseadus (legge sul notariato), RT I 2000, 104, 684 Kohtutäituri seadus (legge sugli ufficiali giudiziari), RT I 2009, 68, 463

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto estone, inclusa la rappresentanza nei tribunali. È richiesta la residenza (presenza commerciale) per l'ottenimento della piena abilitazione all'avvocatura.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

Per i servizi giuridici diversi dai servizi di consulenza ai clienti in relazione ai loro diritti ed obblighi giuridici e alla trasmissione di informazioni su questioni giuridiche, la presenza commerciale è limitata alle imprese individuali e agli studi legali a responsabilità limitata; in entrambi i casi è richiesto il permesso dell'ordine degli avvocati (Advokatuur).


Settore:

Servizi giuridici

Sottosettore:

Consulenti in materia di brevetti

Traduttori giurati

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Patendivoliniku seadus (legge sui consulenti in materia di brevetti) § 14 (1)

Vandetõlgi seadus (legge sui traduttori giurati) § 3 (2)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Un consulente in materia di brevetti deve essere un cittadino nazionale di uno Stato membro dell'UE e avere la residenza permanente in Estonia.

Un traduttore giurato deve essere un cittadino nazionale di uno Stato membro dell'UE.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Ravimiseadus (legge sui medicinali), RT I 2005, 2, 4; § 25 (3), §30, § 421

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia.

Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via Internet.

L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: condizioni di densità nella zona.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520

CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla bandiera e legge sul registro navale

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

Il diritto di battere la bandiera nazionale della Repubblica di Estonia è concesso alle navi marittime di proprietà di cittadini estoni e alle navi marittime di proprietà comune se la quota maggioritaria della nave è di proprietà di comproprietari estoni. La partecipazione maggioritaria di una nave battente la bandiera estone è riservata ai cittadini nazionali e alle persone giuridiche degli Stati membri dell'UE purché la persona di un altro Stato membro dell'UE disponga di:

a)

una residenza o una stabile organizzazione in Estonia, e la nave stessa non è considerata una stabile organizzazione; o

b)

un rappresentante permanente la cui residenza o sede sia in Estonia, che sia responsabile per l'osservanza dei requisiti tecnici, sociali e amministrativi stabiliti per quanto riguarda le navi marittime in Estonia e che controlli e sorvegli direttamente l'utilizzo della nave.

Riserve applicabili in Finlandia

Ai fini delle riserve dell'UE e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le isole Åland

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 1

Osuuskuntalaki (legge sulle cooperative) 1488/2001

Osakeyhtiölaki (legge sulle società a responsabilità limitata) (624/2006), Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007)

Descrizione:

Investimento

Almeno uno dei soci di una società in nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice deve avere la residenza nel SEE o, se il socio è una persona giuridica, avere il domicilio (le succursali non sono ammesse) nel SEE. Possono essere concesse esenzioni da parte dell'autorità di registrazione.

Per svolgere un'attività commerciale come imprenditore privato è richiesta la residenza nel SEE.

Se un'organizzazione straniera di un paese al di fuori del SEE intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in Finlandia, è richiesta una licenza commerciale.

È richiesta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e uno dei membri supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato. Possono essere concesse esenzioni per determinate società da parte dell'autorità di registrazione.


Settore:

Attività estrattive

Sottosettore:

Attività estrattiva

Servizi connessi al settore minerario

Servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria

Estrazione di minerali

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 120 , CPC 5115, CPC 883, CPC 8675

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Kaivoslaki (legge sulle attività estrattive) (621/2011)

Ydinenergialaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

L'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie sono subordinati al requisito di una licenza, che in relazione all'estrazione di materiale nucleare è rilasciata dalla pubblica amministrazione. Per la riabilitazione di una zona estrattiva è richiesto un permesso rilasciato dalla pubblica amministrazione. Il permesso può essere concesso a una persona fisica residente nel SEE o a una persona giuridica stabilita nel SEE. Può essere applicata una verifica della necessità economica.


Settore:

Zootecnia

Sottosettore:

Allevamento di renne

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 014

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Poronhoitolaki (legge sull'allevamento delle renne) (848/1990), capo 1, s. 4

Protocollo n. 3 del trattato di adesione della Finlandia

Descrizione:

Investimento

Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticare l'allevamento di renne. Possono essere concessi diritti esclusivi.


Settore:

Servizi giuridici

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Tavaramerkkilaki (legge sui marchi) (7/1964)

Laki patenttiasiamiehistä (legge sui consulenti in materia di brevetti) (552/1967)

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (legge sul diritto di costitutore) 1279/2009

Mallioikeuslaki (legge sui disegni registrati) 221/1971

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Un consulente in materia di brevetti deve essere residente nel SEE per iscriversi nel registro dei consulenti in materia di brevetti, iscrizione necessaria per esercitare la professione.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Laki asianajajista (legge sugli avvocati) (496/1958), ss. 1 e 3, Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (codice di procedura giudiziaria)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per ottenere l'abilitazione all'avvocatura, richiesta per utilizzare il titolo finlandese «asianajaja», è richiesta la residenza nel SEE. I servizi giuridici, ivi compreso il diritto interno, possono essere prestati anche da chi non è abilitato all'avvocatura.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Tilintarkastuslaki (legge sulla revisione dei conti) (459/2007)

Leggi settoriali che richiedono l'impiego di revisori di conti abilitati in loco

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la residenza nel SEE per almeno uno dei revisori dei conti di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti.

Un revisore dei conti deve essere un revisore dei conti abilitato in loco o una società di revisione dei conti abilitata in loco.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di traduzione

Classificazione industriale:

Parte di CPC 87905

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Laki auktorisoiduista kääntäjistä (legge sui traduttori autorizzati) (1231/2007), s. 2(1))

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Requisito della residenza nel SEE per i traduttori certificati.


Settore:

Altri servizi

Sottosettore:

Servizi funerari, di cremazione e delle pompe funebri

Classificazione industriale:

Parte di CPC 9703

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Hautaustoimilaki (legge sui servizi funebri) (457/2003)

Descrizione:

Investimento

I servizi di cremazione e la gestione/manutenzione di cimiteri e tombe possono essere svolti solo da Stato, comuni, parrocchie, comunità religiose o fondazioni o società senza scopo di lucro.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Merilaki (legge marittima) 674/1994

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale in Finlandia per immatricolare una nave nel registro navale nazionale.

Una nave può essere considerata finlandese e ha il diritto di battere la bandiera finlandese solo se un cittadino nazionale o una società finlandese detiene più del 60 % della nave.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Classificazione industriale:

CPC 745

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Merilaki (legge marittima) (674/1994)

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 4

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

I servizi di supporto al trasporto marittimo prestati nelle acque marittime o sulle vie navigabili interne finlandesi sono riservati alle flotte che operano sotto la bandiera nazionale, dell'UE o norvegese.

Riserve applicabili in Francia

Settore:

Agricoltura e caccia

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 011 , ISIC rev 3.1 012 , ISIC rev 3.1 013 , ISIC rev 3.1 014 , ISIC rev 3.1 015

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Code rural et de la pêche maritime: articolo R331-1 sull'insediamento e articolo L. 529-2 sulle cooperative agricole

Descrizione:

Investimento

La costituzione di aziende e cooperative agricole da parte di investitori non dell'UE è subordinata a un'autorizzazione. Per diventare socio di una cooperativa agricola o operare in qualità di suo amministratore è richiesta un'autorizzazione preventiva.


Settore:

Pesca

Sottosettore:

Pesca e acquacoltura

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 050 , CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Code rural et de la pêche maritime: art. L921-3

Descrizione:

Investimento

Una nave francese battente la bandiera francese può ottenere un'autorizzazione di pesca o può essere autorizzata a praticare la pesca in base a quote nazionali solo quando sia stabilito un effettivo legame economico sul territorio francese e la nave sia gestita e controllata da una stabile organizzazione situata sul territorio francese.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Loi du 31 décembre 1971, art. 56

Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales

Loi 90- 1259 du 31 décembre 1990, art. 7

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto francese, inclusa la rappresentanza nei tribunali. È richiesta la residenza (presenza commerciale) per l'ottenimento della piena abilitazione all'avvocatura. Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici in materia di diritto francese.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

La rappresentanza dinanzi alla «Cour de Cassation» e al «Conseil d'Etat» è soggetta a quote.In uno studio legale che presta servizi in materia di diritto francese o di diritto dell'UE almeno il 75 % dei soci in possesso del 75 % delle quote deve essere costituito da avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili

Servizi di revisione dei conti

Servizi di consulenza fiscale

Classificazione industriale:

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220, CPC 863

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, arts. 3, 7, 26, 27

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili da parte di un prestatore di servizi straniero è subordinata a una decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministro degli Affari esteri.

Per i servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili la prestazione può avvenire soltanto attraverso SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), AGC (Association de gestion et comptabilité) o SCP (Société civile professionnelle). Per i servizi di consulenza fiscale la prestazione può avvenire soltanto attraverso SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) o SCP (Société civile professionnelle).

Per le revisioni legali dei conti la prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma eccetto SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple).


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di architettura

Classificazione industriale:

CPC 8671

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales.

Décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation.

Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par actions SELCA.

Loi 77-2 du 3 janvier 1977, arts. 12, 13, 14

Descrizione:

Investimento

Un architetto può stabilirsi in Francia per prestare servizi di architettura solo utilizzando una delle seguenti forme giuridiche (su base non discriminatoria):

SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCA (en commandite par actions), SCOP (Société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) o SAS (Société par actions simplifiée), o individualmente o come socio di uno studio di architettura.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Code rural et de la pêche maritime arts. L241-1; L241-2; L241-2-1

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Requisito della nazionalità limitato ai cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE o del SEE. Nella misura in cui il Canada consente ai cittadini francesi di prestare servizi veterinari la Francia consentirà ai prestatori di servizi canadesi di prestare servizi veterinari alle stesse condizioni.

Le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a tre tipi di società: SEP (société en participation), SCP (société civile professionnelle) e SEL (société d'exercice liberal).


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

Classificazione industriale:

CPC 8675

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (Société civile professionnelle), SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée).

Gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Commercio al dettaglio

Classificazione industriale:

CPC 631, CPC 632

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Art. L752-1 à L752-6 du code de commerce

Descrizione:

Investimento

L'autorizzazione per i grandi magazzini è subordinata a una verifica della necessità economica.

Principali criteri seguiti: numero di negozi esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Distribuzione di tabacco

Classificazione industriale:

Parte di CPC 6222, parte di CPC 6310

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Code général des impôts, art. 568 et articles 276-279 de l'annexe 2 de ce code

Descrizione:

Investimento

Monopolio di Stato per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di tabacco.

Requisito della nazionalità per i tabaccai («buraliste»).


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Code de la santé publique, arts. L4221-1, L4221-13, L5125-10

Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 (legge 90-1258 relativa all'esercizio, sotto forma di società, delle professioni liberali)

Descrizione:

Investimento

È richiesta la nazionalità del SEE o svizzera per la conduzione di una farmacia.

Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno.

La presenza commerciale deve assumere una delle forme giuridiche ammesse dalla legislazione nazionale su base non discriminatoria: solo anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions (SEL), société en nom collectif (SNC), société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine e SARL.


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione primaria, secondaria e superiore finanziati con fondi privati

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Code de l'éducation, Arts. L 444-5, L 914-4, L 441-8, L 731-8, L 731-da 1 a 8

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati.

I cittadini nazionali del Canada possono tuttavia ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione all'insegnamento negli istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore.

I cittadini nazionali del Canada possono inoltre ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.


Settore:

Servizi sanitari e sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 931, CPC 933

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérals, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 et la loi 66-879 du 29 novembre 1966 (SCP)

Code de la santé publique, art. L6122-1, L6122-2 (Ordonnance 2010-177 du 23 février 2010)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Benché gli investitori UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della «société d'exercice liberal» e della «société civile professionnelle».

Per i servizi medici, dentistici e ostetrici è richiesta la nazionalità francese. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile entro quote stabilite di anno in anno.

Per i servizi medici, dentistici e ostetrici e i servizi prestati da infermieri, la prestazione può avvenire unicamente mediante società anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions (SEL) o SCP.

Per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Code des douanes, Art. 219

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Gli investitori stranieri che non sono cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE o non sono costituiti in società o non hanno la loro sede principale nell'UE o nel SEE non possono detenere il 50 % o più di una nave marittima battente la bandiera francese.

La riserva di cui sopra non si applica alle navi che soddiferebbero i requisiti di proprietà di una nave battente la bandiera francese dopo l'esercizio di una opzione d'acquisto. Essa non si applica inoltre a una nave noleggiata a scafo nudo a un noleggiatore che soddisferebbe i requisiti di proprietà e che utilizza effettivamente la nave.

Riserve applicabili in Germania

Settore:

Attività manifatturiere

Sottosettore:

Giornali e pubblicazioni periodiche con almeno quattro edizioni settimanali e giornali e pubblicazioni periodiche con meno di quattro edizioni alla settimana

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1223, ISIC rev 3.1 224

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale — Regionale (sub-federale)

Misure:

§ 10 Abs. 1 Nr. 4 Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4. Februar 2005, GVBl. S. 23 in der Fassung vom 20. Dezember 2011, GVBl. S. 427

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW) v. 14 Jan. 1964, GBl. S.11, geändert durch Gesetz v. 17. Dez. 2009, GBl. S. 809

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW) v. 24. Mai 1966 (GV. NRW. S. 340), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 706)

§ 8 Abs. 1 Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) vom 25.1.2012, GVOBL. SH S. 266

§ 7 Abs. 2 Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6 Juni 1993, GVOBl. M-V 1993, S. 541

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 2.5.2013 (GVBl. LSA S. 198)

§ 7 Abs. 2 Berliner Pressegesetz (BlnPrG) v. 15 Juni 1965, GVBl. S. 744 zuletzt geändert durch Gesetz v. 18. Nov. 2009, GVBl. S. 674

§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) v. 13. Mai 1993, GVBl. I/93, S. 162, zuletzt geändert durch Gesetz v. 21. Juni 2012, GVBl. I/12, S. 1

§ 9 Abs. 1 Nr.1 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), Brem. GBl. 1965, S. 63; zuletzt geändert durch Nr. 2.1 i.V.m. Anl.1 ÄndBek vom 24.1.2012 (Brem.GBl. S.24)

§ 7 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Pressegesetz (HPresseG) v. 12. Dezember 2004, GVBl. 2004 I S.2, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2012, GVBl. S. 622

§ 7 Abs. 2 i.V.m § 9 Abs.1 Ziffer 1 Thüringer Pressegesetz (TPG) v. 31. Juli 1991, GVBl. 1991 S. 271 in der Fassung v. 16. Juli 2008, GvBl. S. 243

§ 9 Abs. 1 Nr. 1Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, HmbGVBl., S. 15, in der Fassung v. 15. Dez. 2009, HmbGVBl. S. 444, 447

§ 6 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3. April 1992, SächsGVBl. S. 125 zuletzt geändert durch Gesetz v. 13. August 2009, SächsGVBl. S. 438

§ 8 Abs. 2 Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, GVbl. S.9 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.10.2010 (Nds. GVBl. S. 480)

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 2002 (Amtsbl. S. 498), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG vom 22. 4. 2013 (Amtsbl. I S. 111)

Art. 5 Abs. 2 Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. April 2000 (GVBl, S. 340), zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.12.2009 (GVBl. S. 630)

Descrizione:

Investimento

Ogni giornale o periodico di pubblica distribuzione o stampa deve chiaramente indicare un «direttore responsabile» (il nome completo e l'indirizzo di una persona fisica).

Può essere richiesto che il direttore responsabile sia un residente permanente della Germania, dell'UE o di un paese del SEE. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal ministro federale dell'Interno.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

§ 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; regolamento federale sugli avvocati)

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto tedesco, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Solo gli avvocati del SEE o della Confederazione svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici in materia di diritto tedesco (EuRAG).

È richiesta la residenza (presenza commerciale) per l'ottenimento della piena abilitazione all'avvocatura.

In conformità del regolamento federale sugli avvocati (§§ 59e, 59f BRAO), solo gli avvocati tedeschi, gli avvocati del SEE, gli avvocati dell'UE o gli avvocati della Confederazione svizzera sono autorizzati a prestare servizi giuridici attraverso la presenza commerciale, sotto forma di Anwalts-GmbH o Anwalt-AG. Gli avvocati di altri paesi (§ 206 BRAO) possono avere la loro presenza commerciale sotto forma di Anwalts-GmbH o Anwalt-AG solo mediante l'acquisizione di partecipazioni di minoranza.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici: avvocati specializzati in materia di brevetti

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

§ 52e, § 52 f, § 154a und § 154 b Patentanwaltsordnung (PAO)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Gli avvocati di un paese terzo (non appartenente all'UE né agli Stati membri del SEE o della Confederazione svizzera) specializzati in materia di brevetti non sono autorizzati ad operare in qualità di avvocati specializzati in materia di brevetti (§ 154a PAO) in Germania.

In conformità del Patentanwaltsordnung (§§ 52e, 52f PAO), solo gli avvocati tedeschi, del SEE e dell'UE specializzati in materia di brevetti o gli avvocati della Confederazione svizzera specializzati in materia di brevetti sono autorizzati a prestare servizi giuridici attraverso la presenza commerciale, sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalt-AG. Gli avvocati di altri paesi specializzati in materia di brevetti (§ 154a PAO) possono avere la loro presenza commerciale sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalt-AG solo mediante l'acquisizione di partecipazioni di minoranza.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 (diversi dai servizi di contabilità), CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Handelsgesetzbuch, HGB, (codice di diritto commerciale)

Wirtschaftsprüferordnung, WPO, (regolamento sugli esperti contabili)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le società di revisione dei conti («Wirtschaftsprüfungsgesellschaften») possono adottare soltanto determinate forme giuridiche tedesche. Possono essere riconosciute come «Wirtschaftsprüfungsgesellschaften» le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo, le società in accomandita, le altre società di persone e le società europee (SE). Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono essere riconosciute come «Wirtschaftsprüfungsgesellschaften» se sono registrate come società commerciali nel registro delle imprese sulla base della loro attività fiduciaria, art. 27 WPO. Può prestare servizi di contabilità e di revisione dei conti il soggetto «GmbH & Co. Kommanditgesellschaft».

Per prestare servizi di revisione dei conti è richiesto lo stabilimento nell'UE. I revisori dei conti del Canada iscritti in conformità dell'articolo 134 del WPO possono tuttavia effettuare la revisione legale dei bilanci d'esercizio o fornire i bilanci consolidati di una società avente la propria sede centrale al di fuori dell'UE i cui valori mobiliari sono offerti alla negoziazione in un mercato regolamentato.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi medici e dentistici

Servizi ostetrici

Servizi prestati da personale infermieristico

Classificazione industriale:

CPC 9312, CPC 93191

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale — Regionale (sub-federale)

Misure:

Bundesärzteordnung (regolamento federale sui medici)

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde,

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia del 16.7.1998)

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege

§ 7 Absatz 3 Musterberufordnung fuer Aerzte (modello tedesco di codice deontologico medico)

§95,§ 99 e segg. SGB V (codice sociale n. V), assicurazione sanitaria obbligatoria

§ 1 Absatz 2 e Absatz 5 Hebammengesetz (legge sulla professione di ostetrica),

§ 291b SGB V (codice sociale n. V) sui prestatori di servizi sanitari online

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg in der Fassung vom 16.3.1995 (GBl. BW del 17.05.1995 S. 314), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landespflegegesetzes und anderer berufsrechtlicher Vorschriften vom 15.6.2010 (GBl. BW del 22.06.2010, pagg. 427, 431)

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz — HKaG) in Bayern vom 6.2.2002 (BAY GVBl 2002, pag. 42)

Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) vom 4.9.1978 (Berliner GVBl. pag. 1937, rev. pag. 1980), zuletzt geändert durch Artikel I Elftes Änderungsgesetz vom 17.3.2010 (Berliner GVBl. pag. 135)

§ 31 Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) vom 28.4.2003, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.6.2008 (GVBl. I pag. 134, 139)

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz — HeilBerG) vom 12.5.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 Gesetz zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie im Land Bremen und Novellierung weiterer Rechtsnormen vom 24.11.2009 (Brem.GBl. pag. 535)

§ 29 Heilberufsgesetz (HeilBG NRW) vom 9.5.2000 in der Fassung vom 17.12.2009 (GV. NRW 2009, pag. 865),

§ 20 Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz) vom 7.2.2003 in der Fassung vom 15.9.2011 (GV. R-Pf 2011, pag. 425)

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches Heilberufekammergesetz — SächsHKaG) vom 24.5.1994 (SächsGVBl. pag. 935), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 19.5.2010 (SächsGVBl. pagg. 142 e 143),

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-psychotherapeutinnen,

Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz — SHKG) vom 19.11.2007, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.11.2008 (ABl. pag. 1930)

Thüringer Heilberufegesetz vom 29. Januar 2002 (GVBl 2002, 125) zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 8. Juli 2009 (GVBl 2009, 592)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Possono essere imposte restrizioni geografiche all'iscrizione all'albo, che si applicano sia ai cittadini nazionali tedeschi che agli altri. I medici (compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti) devono registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle casse malattia (kassenärztliche or zahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati dalle casse malattia. Questa iscrizione può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. Per i dentisti tale restrizione non si applica. La registrazione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico. Possono esservi restrizioni non discriminatorie sulla forma giuridica di stabilimento richiesta per prestate tali servizi (§ 95 SGB V).

Per i servizi medici, dentistici e ostetrici l'accesso è limitato alle sole persone fisiche.

Può applicarsi il requisito dello stabilimento.

La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un medico.

Il numero di prestatori di servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Ciò si applica in maniera non discriminatoria.


Settore:

Servizi sanitari e sociali

Sottosettore:

Servizi sanitari e di assistenza sociale

Ospedali

Servizi delle ambulanze

Servizi di soccorso

Classificazione industriale:

CPC 931, CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale — Regionale (sub-federale)

Misure:

Bundesärzteordnung (regolamento federale sui medici)

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichentherapeuten (legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia del 16 luglio 1998)

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers

Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie

Gesetz über den Beruf des Logopäden

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin

Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen

Gesetz über den Beruf der Diätassitentin und des Diätassistenten

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten

Bundesapothekerorndung

gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, Personenbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di viaggiatori)

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz — RDG) in Baden-Württember vom 08.02.2010 (GBl. 2010, pag. 285)

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22.07.2008 (GVBl 2008, pag. 429)

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz) vom 08.07.1993 (GVBl. pag. 313) geändert durch Anlage Nr. 33 des 7. Aufhebungsgesetzes vom 04.03.2005 (GVBl. pag. 125)

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der Fassung vom 18.05.2005,

Gesetz über den Rettungsdienst im Lande Bremen (BremRettDG) vom 22.09.1992, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.05.1998

Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG) vom 09.06.1992, zuletzt geändert am 27.09.1995

Gesetz zur Neuordnung des Rettungsdienstes in Hessen (HRDG) vom 24.11.1998

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V) vom 01.07.1993, geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des RDGM-V vom 29.05.1998,

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 02.10.2007 (GVBl, page 473, zuletzt geändert am 22.02.2012 (GVBl. pag. 18)

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom 09.11.1992, zuletzt geändert am 06.07.2004.

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG) vom 22.04.1991.

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) vom 09.02.1994, zuletzt geändert am 27.11.1996.

Gesetz zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen vom 24.06.2004.

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 07.11.1993.

Gesetz über die Notfallrettung und den Krankentransport im Land Schleswig-Holstein (RDG) vom 29.11.1991.

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG) vom 22.12.1992.

§ 8 Krankenhausfinanzierungsgesetz (legge sul finanziamento degli ospedali)

§§ 14, 30 Gewerbeordnung (legge tedesca sulla disciplina del commercio e dell'industria)

§ 108 Sozialgesetzbuch V (codice della previdenza sociale n. V), assicurazione sanitaria obbligatoria

§ 291b SGB V (codice sociale n. V) prestatore di servizi sanitari online

§ 15 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI, codice sociale n. VI)

§ 34 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII, codice sociale n. VII), Unfallversicherung

§ 21 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX, codice sociale n. IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)

§ 72 Sozialgesetzbuch XI (SGB XI, codice sociale n. XI), assicurazione sociale contro il rischio di non autosufficienza Landespflegegesetze

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz — LPflG) vom 11. September 1995, zuletzt geändert sowie Abschnitt 7 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 427)

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006, zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 689)

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz — LPflegEG) vom 19. Juli 2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember2005 (GVBl. S. 792)

Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

(Landespflegegesetz — LPflegeG) Vom 29. Juni 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2011 (GVBl. I S. 15)

Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungs-gesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG) vom 26. März 1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Februar 2012 (GBl. S. 149)

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG) vom 18. September 2007, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2010 (GVBl. S. 440)

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz vom 19. Dezember 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 1997 (GVBl. I S. 74)

Landespflegegesetz (LPflegeG M-V) vom 16. Dezember 2003, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2010 (GVBl. S. 534)

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz — NPflegeG) vom 26. Mai 2004, zuletzt geändert durch Art.1 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds.GVBl. S.631)

Gesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes (Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen — PfG NW) vom 19. März 1996, zuletzt geändert durch Teil I Artikel 17 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GVBl. S. 498)

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) vom 25. Juli 2005 (GVBl 2005, S. 299) — (Rheinland-Pfalz)

Saarländisches Gesetz Nr. 1355 zur Planung und Förderung von Pflegeeirich-tungen vom 21. Juni 1995, zuletzt geändert durch Gesetzes vom 1. Juli 2009 (ABl. S. 1217)

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG) vom 25. März 1996 ist zum 31.12.2002 außer Kraft getreten)

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeV-AG) vom 7. August 1996, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. August 2007 (GVBl. S. 306)

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landes-pflegegesetz — LPflegeG) vom 10. Februar 1996, zuletzt geändert durch Art. 63 LVO vom 15. September 2010 (GVOBl. S. 575)

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungs-gesetzes (ThürAGPflegeVG) vom 20. Juli 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2010 (GVBl. S. 206)

Personenbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di viaggiatori),

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 29.11.2007, geändert durch Universitätsmedizingesetz vom 07.02.2011

Bavarian Act on Hospitals (Bayerisches Krankenhausgesetzes — BayKrG) vom 28.03.2007, geändert durch das Nachtragshaus¬halts¬gesetz 2008 vom 23.04.2008, ss. 2 e 3

§§ 12, 13, 14 Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG) vom 08.07.2009 (GVBl. I/09, page 310),

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts vom 18.09.2011 (GVBl. pag. 483)

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG) vom 12.04.2011 (Gesetzblatt Bremen vom 29.04.2011)

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG) vom 17.04.1991 (HmbGVBl. pag. 127), geändert durch zweites ÄndG vom 06.10.2006 (HmbGVBl. pag. 510)

§§ 17-19 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011) vom 21.12.2010 (GVBl. I 2010, Seite 587)

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V) vom 20.05.2011 (GVOBl. M-V 2011, pag.327),

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) vom 19.01.2012 (Nds. GVBl. Nr. 1 vom 26.01.2012, pag. 2)

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 (GV. NRW pag. 702), geändert am 16.03.2010 (GV. NRW pag. 184)

§ 6 Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf) in der Fassung vom 01.12.2010 (GVBl. pag. 433)

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG) vom 13.07.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2010 (Saarl. Amtsbl. I pag. 1420)

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-Holstein vom 12.12.1986 (GVOBl. Schl.-H. pag. 302), zuletzt geändert am 12.10.2005

§ 3 Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA) vom 14.04.2005 (GVBl. LSA 2005, pag. 202)

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz — SächsKHG) vom 19.08.1993 (Sächs GVBl. page 675), zuletzt geändert durch Sächsisches Standortegesetz vom 27.01.2012 (SächsGVBl. Seite 130)

§ 4 Thüringischer Krankenhausgesetz (Thür KHG) in der Fassung der Neubekanntmachung 30.04.2003 (GVBl. pag. 262)

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz — SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. pag. 675), zuletzt geändert durch Artikel 50 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (Sächs GVBl. pag. 130, 147)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

I servizi di soccorso e i «servizi qualificati di trasporto in ambulanza» sono organizzati e regolamentati dai Land. La maggior parte dei Land delega ai comuni le competenze nel settore dei servizi di soccorso. I comuni sono autorizzati a dare la priorità agli operatori senza fini di lucro. Ciò si applica in uguale misura ai prestatori di servizi stranieri e locali. I servizi delle ambulanze sono subordinati a pianificazione, autorizzazione e accreditamento.

La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un medico.

Il numero di prestatori di servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Ciò si applica in maniera non discriminatoria.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale — Regionale (sub-federale)

Misure:

Codice federale per la professione veterinaria (Bundes- Tierärzteordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 1193), die zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 06.12.2011 (BGBl. I S. 2515) geändert worden ist, § 4 Abs. 2)

Livello sub-centrale:

Leggi sugli ordini della professione medica dei Land (Heilberufs- und Kammergesetze der Länder) e (basati su queste) Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz — HBKG) in der Fassung vom 16.03.1995

Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz — HKaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.02.2002

Berlin, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) in der Fassung vom 04.091978 (GVBl. S. 1937), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.03.2010 (GVBl. S. 135)

Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG) Vom 28.04.2003 (GVBl.I/03, [Nr. 07], S.126), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 13.03.2012 (GVBl.I/12, [Nr. 16]

Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz — HeilBerG) vom 12.05.2005, (Brem.GBl. S. 149) Zuletzt geändert durch Nr. 2.1 i.V.m. Anl. 1 ÄndBek vom 24.01.2012 (Brem.GBl. S. 24)

Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH) Vom 14.12.2005 Zum Ausgangs- oder Titeldokument (HmbGVBl. 2005, S. 495) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2010 (HmbGVBl. S. 247)

Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz) in der Fassung vom 07.02.2003, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.05.2012 (GVBl. S. 126)

Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG) Vom 22.01.1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 62) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetz zur Ergänzung und Änderung von Gesundheitsrecht und zur Änderung des Aufgabenzuordnungsgesetzes vom 06.07.2011

Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe

(HKG) in der Fassung vom 08.12.2000 zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.05.2012 (Nds. GVBl. S. 100)

Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 2000 S. 403ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV.NRW 2009 S. 865f)

Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG) vom 20.10.1978, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.10.2009 (GVBl. S. 358)

Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz — SHKG) vom 11.03.1998 in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.11.2007 (Amtsbl. S. 2190) geändert durch das Gesetz vom 19.11.2008 (Amtsbl. S. 1930)

Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz — SächsHKaG) vom 24.05.1994, Rechtsbereinigt mit Stand vom 5. Juni 2010

Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA) vom 13.07.1994 (GVBl. LSA 1994, S. 832) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 02.02.2011 (GVBl. LSA S. 58)

Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz — HBKG) vom 29. Februar 1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.07.2011 (GVOBl. S. 221)

Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.2002 (GVBl 2002, S. 125) zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 08.07.2009 (GVBl. S. 592)

Codici di condotta professionale degli ordini dei veterinari (Berufsordnungen der Kammern)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

L'accesso è limitato alle persone fisiche.

La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un medico.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di somministrazione di personale di supporto

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

§ 1 e 3 Abs 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –AÜG § 292 SGB III,§ 42 Beschäftigungsverordnung

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE o una presenza commerciale nell'UE per ottenere una licenza per operare come agenzia di lavoro interinale (a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della legge anzidetta).

Il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'UE e non del SEE per specifiche professioni.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

§ 2 para 2, § 11a Apothekengesetz (legge tedesca sulle farmacie), §§ 43 para. 1, 73 para. 1 Nr. 1a

Arzneimittelgesetz (legge tedesca sui medicinali),

§ 11 Abs. 3a Medizinproduktegesetz

Verordnung über Vertriebswege für Medizinprodukte

Descrizione:

Investimento

Solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio in relazione ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali specifici al pubblico.

Per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è richiesta la residenza.

I cittadini nazionali di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni.

Il numero totale di farmacie pro capite è limitato a una farmacia e fino a un massimo di tre succursali.


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

§ 1 und § 2 Flaggenrechtsgesetz vom 8. Februar 1951 (BGBl. I S. 79), das durch Artikel 561 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist. § 3 Abs. 2 Schiffsregisterordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1133), die zuletzt durch Artikel 156 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Per immatricolare una nave marittima nel registro navale nazionale, la maggioranza delle quote di una nave deve essere di proprietà di cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE o di società stabilite conformemente al diritto dell'UE e la cui sede di attività principale si trovi in uno Stato membro dell'UE. La nave deve essere utilizzata sotto la guida e la sorveglianza di persone che risiedono in Germania.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporti per vie navigabili

Servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Noleggio di navi

Servizi di noleggio o leasing relativi a navi senza operatori

Classificazione industriale:

CPC 72, CPC 745, CPC 83103, CPC 86751, CPC 86754, CPC 8730

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale — Regionale (sub-federale)

Misure:

§§ 1, 2 Flaggenrechtsgesetz (legge sulla protezione della bandiera), § 2 Verordnung über die Küstenschifffahrt vom 05.07. 2002,

§§ 1, 2 Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG)

Vorschriften aus der (Schifffahrts-) Patentverordnung in der Fassung vom 08.04.2008

§ 9 Abs.2 Nr. 1 Seelotsgesetz vom 08.12. 2010 (BGBl. I S. 1864)

§ 1 Nr. 9, 10, 11 und 13 Seeaufgabengesetz (SeeAufgG),

See-Eigensicherungsverordnung vom 19.09.2005 (BGBl. I S. 2787), geändert durch Artikel 516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407)

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Una nave non appartenente a un cittadino nazionale di uno Stato membro dell'UE può essere utilizzata nelle vie navigabili federali tedesche solo previa autorizzazione specifica.

Le operazioni di cabotaggio possono essere effettuate solo da navi battenti la bandiera tedesca o di un altro Stato membro dell'UE. Possono essere concesse deroghe per le navi non dell'UE solo se nessuna nave dell'UE è disponibile o se è disponibile in condizioni estremamente sfavorevoli, o su base di reciprocità. Possono essere concesse deroghe per le navi battenti la bandiera canadese su base di reciprocità (§ 2 para. 3 KüSchVO).

Tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della legge pilota sono regolamentate e l'accreditamento è riservato ai cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Per il noleggio o il leasing di navi con o senza operatori la conclusione di contratti per il trasporto di merci con navi battenti una bandiera straniera o per il noleggio di tali navi può essere limitata in funzione della disponibilità di navi battenti la bandiera tedesca o battenti la bandiera di un altro Stato membro dell'UE.

Le operazioni tra residenti e non residenti riguardanti:

a)

il canone di noleggio di navi per la navigazione interna non registrate nello spazio economico;

b)

il trasporto di merci con tali navi per la navigazione interna; o

c)

i servizi di rimorchio effettuati da tali navi per la navigazione interna

all'interno dello spazio economico possono essere soggette a restrizioni.

Riserve applicabili in Grecia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge n. 1892/90

Descrizione:

Investimento

Le persone straniere fisiche o giuridiche devono ottenere il permesso discrezionale del ministero della Difesa per poter acquisire beni immobili nelle regioni di frontiera direttamente o mediante la partecipazione al capitale azionario di una società non quotata nella borsa greca e che possiede beni immobili in queste regioni, o per qualsiasi modifica nelle persone degli azionisti di tale società.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Codice degli avvocati (legge 3026/1954), modificato dal decreto presidenziale n. 172/1989

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali. Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici in materia di diritto nazionale.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto presidenziale 226/1992

Legge n. 3693/2008 sulle norme della revisione dei conti (attuazione della direttiva 2006/43/CE)

Legge n. 3386/2005 sull'entrata, la residenza e l'integrazione dei cittadini nazionali stranieri in Grecia

Legge n. 3844/2010 sui servizi (attuazione della direttiva 2006/123/CE)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE per ottenere una licenza che consente di divenire revisore legale dei conti. Mediante atto normativo, l'organismo greco di vigilanza ELTE (Epitropi Logistikis Typopoiissis Kai Elenchon) può rilasciare una licenza a un revisore dei conti cittadino nazionale del Canada o di un paese terzo se, a sua discrezione, sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4 e da 6 a 11 della legge 3693/2008.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (gazzetta ufficiale 2157/B)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE per la prestazione di servizi veterinari.


Settore:

Servizi alle imprese e servizi sanitari e sociali

Sottosettore:

Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

Classificazione industriale:

Parte di CPC93123, CPC 93191

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 1666/1986

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la nazionalità greca per gli odontotecnici.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011

Descrizione:

Investimento

Solo le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali specifici al pubblico.

È richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE per la conduzione di una farmacia.


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione primaria

Servizi di istruzione secondaria

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Leggi 682/1977, 284/1968, 2545/1940 e decreto presidenziale 211/1994, modificato dal decreto presidenziale 394/1997

Descrizione:

Investimento

È richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE per i proprietari e per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati e per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati.


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione superiore

Classificazione industriale:

CPC 923

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Costituzione greca, articolo 16, paragrafo 5 e legge 3549/2007

Descrizione:

Investimento

L'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome.

La legge 3696/2008 consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell'UE (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione terziaria che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto legislativo 400/1970

Descrizione:

Servizi finanziari

Il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, se non nella forma di agenzie, succursali o sedi centrali.


Settore:

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

Sottosettore:

Servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 7472

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (gazzetta ufficiale 2157/B)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE per prestare servizi delle guide turistiche.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Codice di diritto pubblico marittimo (decreto n. 187/1973, modificato dal decreto presidenziale n. 11/2000, articolo 5)

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Oltre il 50 % delle azioni di una nave marittima deve essere di proprietà di cittadini nazionali o società dell'UE o di uno Stato membro del SEE affinché la nave possa essere immatricolata nel registro greco. La nave deve essere gestita dalla Grecia.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Classificazione industriale:

CPC 745

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Codice di diritto pubblico marittimo (decreto legislativo 187/1973)

Descrizione:

Investimento

È imposto il monopolio pubblico nelle aree portuali per i servizi di movimentazione merci.


Settore:

Trasporto su strada

Sottosettore:

Servizi degli operatori di trasporto di merci su strada

Classificazione industriale:

CPC 7123

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Concessione di licenze per gli operatori di trasporto di merci su strada: legge greca 3887/2010 (gazzetta ufficiale A' 174), modificata dall'articolo 5 della legge 4038/2012 (gazzetta ufficiale A' 14)-regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per esercitare la professione di operatore del trasporto di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie e di reciprocità. Gli operatori di trasporto di merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia.

Riserve applicabili in Ungheria

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto governativo n. 251/2014 (X. 2.)

Descrizione:

Investimento

L'acquisto di beni immobili da parte di non residenti è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa idonea competente per il territorio in cui è ubicato il bene.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge XI del 1998 sull'avvocatura

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto ungherese, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Requisito della nazionalità e della residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura.

Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici in materia di diritto nazionale.

La presenza commerciale deve assumere la forma di società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o di studio legale (ügyvédi iroda).

Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza giuridica sul paese di origine e sul diritto internazionale, in base a un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore o uno studio legale ungherese.


Settore:

Servizi giuridici

Sottosettore:

Consulenti in materia di brevetti

Classificazione industriale:

CPC 8613

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Atto XXXII del 1995 sugli avvocati specializzati in materia di brevetti

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per la prestazione di servizi di consulenza in materia di brevetti è richiesta la residenza nel caso di cittadini nazionali di uno Stato non membro del SEE.


Settore:

Servizi professionali

Sottosettore:

Servizi di consulenza fiscale

Servizi di architettura

Servizi di ingegneria

Servizi integrati di ingegneria

Classificazione industriale:

CPC 863, CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge LVIII del 1996 sugli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri

Legge XCII del 2003 sulle norme in materia fiscale, decreto del ministero delle Finanze n. 26/2008 sul rilascio delle licenze e la registrazione delle attività di consulenza fiscale

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

La prestazione dei servizi seguenti, nella misura in cui siano prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è subordinata al requisito della residenza:

a)

servizi di consulenza fiscale;

b)

servizi di architettura;

c)

servizi di ingegneria (solo per i laureati in tirocinio) e

d)

servizi integrati di ingegneria.


Settore:

Servizi professionali

Sottosettore:

Servizi paesaggistici

Classificazione industriale:

CPC 8674

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge LVIII del 1996 sugli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

La prestazione di servizi paesaggistici da parte di cittadini nazionali di uno Stato non membro del SEE è subordinata al requisito della residenza. La prestazione di servizi paesaggistici è pertanto aperta solo a prestatori di servizi stabiliti o residenti nel SEE.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge CXXVII del 2012 sull'ordine dei veterinari ungheresi e sulle condizioni e le modalità di prestazione dei servizi veterinari

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per la prestazione di servizi veterinari è richiesta l'adesione all'ordine dei veterinari ungheresi. Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE possono essere ammessi a tale ordine.

L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi alla consulenza gestionale — Servizi di arbitrato e di conciliazione

Classificazione industriale:

CPC 86602

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge LV del 2002 sulla mediazione

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per l'esercizio di attività di mediazione (quali l'arbitrato e la conciliazione) è richiesta un'autorizzazione che consiste nell'ammissione al registro da parte del ministro responsabile del sistema giuridico. L'autorizzazione può essere concessa solo alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in Ungheria.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di traduzione

Classificazione industriale:

CPC 87905

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto del consiglio dei ministri n. 24/1986 sulla traduzione e l'interpretariato ufficiali

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI).


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali

Descrizione:

Investimento

È richiesta la nazionalità del SEE per la conduzione di una farmacia.

L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: condizioni di densità nella zona.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari

Classificazione industriale:

CPC 811, CPC 813

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie

Descrizione:

Servizi finanziari

Le società non del SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso la loro succursale ungherese.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari

Classificazione industriale:

CPC 811, CPC 813

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie Legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali

Descrizione:

Servizi finanziari

Il consiglio di amministrazione di un istituto di credito deve avere almeno due membri riconosciuti come residenti conformemente alle leggi sul regime dei cambi e che abbiano in precedenza risieduto permanentemente in Ungheria per almeno un anno.

Le succursali di società di gestione di fondi di investimento non del SEE non possono esercitare la gestione dei fondi di investimento europei e non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati.


Settore:

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

Sottosettore:

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

Servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 7471, CPC 7472

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge CLXIV del 2005 sul commercio, decreto governativo n. 213/1996 (XII.23.) sulle attività di organizzazione e di agenzia di viaggi

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

La prestazione di servizi delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici, oltre che dei servizi delle guide turistiche su base transfrontaliera, è subordinata al rilascio di una licenza da parte dell'ufficio ungherese per le licenze commerciali. Le licenze sono riservate ai cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE e alle persone giuridiche aventi sede negli Stati membri del SEE.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.10502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge XLII del 2000 sulla navigazione

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

Per immatricolare una nave in Ungheria al fine di battere la bandiera nazionale è richiesto che la proprietà della nave sia in maggioranza del SEE. È richiesta la nazionalità del SEE per il comandante e il primo ufficiale delle navi.

Riserve applicabili in Irlanda

Settore:

Agricoltura e caccia

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 1531

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Agriculture Produce (Cereals) Act (legge sui prodotti agricoli) (cereali), 1933

Descrizione:

Investimento

La costituzione di attività molitorie da parte di residenti canadesi è subordinata ad autorizzazione.


Settore:

Attività estrattive

Sottosettore:

Estrazione di carbone e lignite

Estrazione di torba

Estrazione di minerali metalliferi

Altre attività estrattive

Servizi connessi al settore minerario

Classificazione industriale:

ISICrev 3.1 10, ISIC rev 3.1 13, ISIC rev 3.1 14, CPC 883

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale e regionale

Misure:

Minerals Development Acts 1940 — 1999, Planning Acts and Environmental Regulations (leggi sullo sfruttamento dei minerali 1940-1999, leggi di pianificazione e regolamenti ambientali)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Una licenza di prospezione conferisce al titolare un diritto di esplorazione relativo a determinati minerali. Solo i titolari di licenze di prospezione valide possono ottenere il rilascio di concessioni o licenze minerarie statali per l'estrazione di tali minerali all'interno della zona di concessione o di licenza, sia che i minerali siano di proprietà dello Stato sia che siano di proprietà privata.

Per le società di esplorazione e di estrazione mineraria che operano in Irlanda è richiesta una presenza in loco. Nel caso dell'esplorazione mineraria è richiesto che le società (irlandesi e straniere) ricorrano ai servizi di un agente o di un gestore dell'esplorazione residente in Irlanda per tutta la durata dei lavori. Nel caso dell'attività estrattiva è richiesto che il titolare della concessione o della licenza mineraria statale sia una società costituita in Irlanda dotata per statuto della facoltà di rispettare le varie clausole della concessione o della licenza.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Solicitors Acts [leggi sugli avvocati (solicitor)] 1954-2011

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto irlandese, inclusa la rappresentanza nei tribunali. È richiesta la residenza (presenza commerciale) per l'ottenimento della piena abilitazione all'avvocatura.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

In Irlanda gli avvocati si dividono in due categorie distinte, gli avvocati (solicitor e barrister). La Law Society of Ireland è l'organismo professionale legale che disciplina l'abilitazione degli avvocati (solicitor) in Irlanda. La Honorable Society of King's Inns disciplina l'abilitazione degli avvocati (barrister) in Irlanda.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Veterinary Practice Act (legge sulla pratica veterinaria) 2005

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Accesso solo mediante società di persone o persone fisiche.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Mercantile Marine Act 1955 as amended by the Merchant Shipping (Miscellaneous Provisions) Act (legge sulla marina mercantile del 1955, modificata dalla legge sulla navigazione mercantile) (disposizioni varie), 1998

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Gli investitori stranieri che investono in una persona giuridica costituita in conformità della legislazione di uno Stato membro dell'UE e subordinata a tale legislazione, e avente la sede principale in Irlanda o in un altro Stato membro dell'UE, possono immatricolare una nave nel registro navale irlandese.

Riserve applicabili in Italia

Settore:

Pubblicazione e stampa

Sottosettore:

ISIC rev 3.1 221 , ISIC rev 3.1 222

Classificazione industriale:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge n. 416/1981, articolo 1 (e successive modifiche)

Descrizione:

Investimento

Nella misura in cui il Canada, le sue province e i suoi territori consentono ai cittadini nazionali e alle imprese italiani di svolgere queste attività, l'Italia consentirà ai cittadini nazionali del Canada e alle imprese di svolgere queste attività alle stesse condizioni.

Nella misura in cui il Canada, le sue province e i suoi territori consentono agli investitori italiani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale canadese, l'Italia consentirà agli investitori canadesi di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale italiana alle stesse condizioni.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Regio decreto-legge 1578/1933, articolo 17, legge sulla professione forense

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto italiano, inclusa la rappresentanza nei tribunali. È richiesta la residenza (presenza commerciale) per l'ottenimento della piena abilitazione all'avvocatura.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e italiano può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili

Servizi di revisione dei conti

Servizi di consulenza fiscale

Classificazione industriale:

CPC 86211, CPC 86212,CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220, CPC 863

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Revisione dei conti:decreto legislativo 58/1998, articoli 155, 158 e 161

decreto del Presidente della Repubblica 99/1998

decreto legislativo 39/2010, articolo 2

Contabilità, tenuta dei libri contabili e fiscalità: decreto legislativo 139/2005, legge n. 248/2006

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per i servizi di revisione dei conti o di consulenza fiscale è richiesto che i singoli revisori dei conti o consulenti fiscali abbiano la residenza in Italia.

Per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria per la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili, sono richiesti la residenza o il domicilio professionale.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di architettura

Servizi di ingegneria

Servizi urbanistici e paesaggistici

Classificazione industriale:

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Regio decreto 2537/1925, regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

Legge 1395/1923

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 328/2001

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria ai fini dell'esercizio della professione, è richiesta la residenza in Italia.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto legislativo C.P.S. 233/1946, articoli 7-9

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, articolo 7

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria ai fini dell'esercizio della professione, è richiesta la residenza in Italia.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale riguardanti le scienze sociali e umane — psicologi

Classificazione industriale:

CPC 852

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 56/1989 sulla professione di psicologo

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria ai fini dell'esercizio della professione, è richiesta la residenza in Italia. È richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE per l'esercizio della professione, ma i professionisti stranieri possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria

Servizi tecnici di prova e di analisi

Servizi connessi all'agricoltura

Classificazione industriale:

CPC 8675, CPC 8676, parte di CPC 881

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Geologi:legge 112/1963, articoli 2 e 5; D.P.R. 1403/1965, articolo 1

Biologi, chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico

Agronomi: legge 3/1976 sulla professione di perito agrario; legge 434/1968, modificata dalla legge 54/1991

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per l'iscrizione all'albo dei geologi, necessaria ai fini dell'esercizio della professione di geologo ed esecutore di rilevamenti (surveyor) per prestare servizi relativi all'esplorazione e alla gestione di miniere e altro, sono richiesti la residenza o il domicilio professionale in Italia. È richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE, ma gli stranieri possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Per i biologi, i chimici, gli agronomi e i periti agrari sono richieste la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini nazionali di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.


Settore:

Attività estrattive

Sottosettore:

Estrazione di carbone e lignite

Estrazione di torba

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Estrazione di minerali metalliferi

Altre attività estrattive

Servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria

Servizi connessi al settore minerario

Classificazione industriale:

ISICrev 3.1 10, ISICrev 3.1 11, ISICrev 3.1 12, ISICrev 3.1 13, ISICrev 3.1 14, CPC 8675, CPC 883

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale e regionale (per l'esplorazione)

Misure:

Servizi di esplorazione: regio decreto 1443/1927; decreto legislativo 112/1998, articolo 34

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le miniere appartenenti allo Stato sono disciplinate da specifiche norme di esplorazione ed estrazione. Prima di qualsiasi attività di sfruttamento è necessario un permesso di esplorazione (permesso di ricerca, articolo 4 del regio decreto 1443/1927). Questo permesso ha una durata limitata e definisce con precisione i confini dei terreni sottoposti a esplorazione; per la stessa zona può essere rilasciato più di un permesso di esplorazione a diverse persone o società (questo tipo di licenza non è necessariamente esclusivo).

Per la coltivazione e lo sfruttamento dei minerali è richiesta un'autorizzazione («concessione», articolo 14) rilasciata dall'autorità regionale.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Regio decreto 773/1931, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), articoli 133-141,

regio decreto 635/1940, articolo 257

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Sono richieste la nazionalità di uno Stato membro dell'UE e la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di sicurezza e trasporto valori.


Settore:

Servizi di distribuzione

Sottosettore:

Distribuzione di tabacco

Classificazione industriale:

Parte di CPC 6222, parte di CPC 6310

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto legislativo 184/2003

Legge 165/1962

Legge 3/2003

Legge 1293/1957

Legge 907/1942

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 1074/1958

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per la distribuzione e la vendita di tabacchi è necessaria una licenza, rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: popolazione e densità geografica dei punti vendita esistenti. Per quanto riguarda gli intermediari tra il commercio all'ingrosso e al dettaglio, per i proprietari dei magazzini è richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 362/1991, articoli 1, 4, 7 e 9

Decreto legislativo CPS 233/1946, articoli 7-9

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, articoli 3 e 7

Descrizione:

Investimento

È necessaria un'autorizzazione per l'apertura di una farmacia, subordinata a una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti. Le autorizzazioni relative alle farmacie, nuove o vacanti, sono conferite mediante concorso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini nazionali degli Stati membri dell'UE iscritti all'albo dei farmacisti.

L'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. Per l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti è richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE o la residenza e l'esercizio della professione in Italia.

I cittadini nazionali stranieri in possesso delle necessarie qualifiche possono iscriversi se sono cittadini di un paese con il quale l'Italia ha stipulato un accordo speciale che autorizza l'esercizio della professione, a condizione di reciprocità (d. lgsl. CPS 233/1946 articoli 7-9 e D.P.R. 221/1950, articoli 3 e 7).


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione superiore

Classificazione industriale:

CPC 92

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Regio decreto 1592/1933 (legge sull'istruzione superiore)

Legge 243/1991 (contributo statale occasionale per le università private)

Doc 20/03 del CNVSU (comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R) 25/1998

Descrizione:

Investimento

Per l'apertura di università finanziate con fondi privati autorizzate a rilasciare diplomi o titoli riconosciuti sulla base di un programma triennale è effettuata una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: popolazione e densità delle istituzioni universitarie esistenti.

Solo le persone giuridiche italiane possono essere autorizzate a rilasciare diplomi legalmente riconosciuti.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 194/1942, articolo 4

Legge 4/1999 sull'albo

Descrizione:

Servizi finanziari

È richiesta la residenza in Italia per l'iscrizione all'albo degli attuari, necessaria ai fini dell'esercizio della professione di attuario.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto legislativo 58/1998, articoli 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 e 80

Regolamento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 1998, articoli 3 e 41

Regolamento Banca d'Italia del 25 gennaio 2005, titolo V, capo VII, sezione II

Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, articoli 17-21, 78-81, 91-111

Descrizione:

Servizi finanziari

Una società deve essere costituita in Italia per poter gestire il sistema di regolamento di titoli o prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in tale paese (non succursali).

Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari («OICVM») armonizzati a norma della legislazione UE, il fiduciario o depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro dell'UE ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le imprese di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione UE devono essere costituite in Italia (non succursali).

La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società di investimento e alle imprese di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione UE aventi la sede centrale nell'UE nonché agli OICVM costituiti in Italia.

Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro dell'UE.

Gli uffici di rappresentanza degli intermediari non dell'UE non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento, compresi la negoziazione per conto proprio e per conto della clientela, il collocamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari (richiesta una succursale).


Settore:

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

Sottosettore:

Servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 7472

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Regionale

Misure:

Legge 135/2001, articoli 7.5 e 6

Legge 40/2007 (DL 7/2007)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Le guide turistiche di paesi non dell'UE devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale. Le guide turistiche originarie degli Stati membri dell'UE possono operare liberamente senza il requisito di detta licenza. La licenza è concessa alle guide turistiche che dimostrano un'adeguata competenza e conoscenza.


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Base giuridica: regio decreto 327/1942 (modificato dalla legge 222/2007), articoli 143 e 221 (codice della navigazione)

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

Gli stranieri che non sono residenti dell'UE non possono detenere una partecipazione maggioritaria nelle navi che battono la bandiera italiana o una partecipazione di controllo in società proprietarie di navi la cui sede centrale si trovi in Italia.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Classificazione industriale:

Parte di CPC 745

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Codice della navigazione

Legge 84/1994

Decreto ministeriale 585/1995

Descrizione:

Investimento

È effettuata una verifica della necessità economica per i servizi di movimentazione di carichi marittimi. Principali criteri seguiti: numero di insediamenti produttivi esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

Riserve applicabili in Lettonia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica di Lettonia, ss. 20, 21

Legge sulla privatizzazione dei terreni nelle zone rurali, s. 28

Descrizione:

Investimento

L'acquisizione di terreni urbani da parte di cittadini nazionali del Canada o di un paese terzo attraverso società costituite registrate in Lettonia o in altri Stati membri dell'UE è consentita se:

a)

oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da cittadini nazionali degli Stati membri dell'UE, dallo Stato o da un comune lettone, separatamente o congiuntamente;

b)

oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti che sono stati approvati dal parlamento lettone prima del 31 dicembre 1996;

c)

oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti dopo il 31 dicembre 1996, se in tali accordi sono stati determinati i diritti delle persone fisiche e delle società lettoni per quanto riguarda l'acquisizione di terreni nel paese terzo in questione;

d)

oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto congiuntamente dalle persone di cui alle lettere da a) a c);

e)

tali società sono società per azioni pubbliche con azioni quotate in borsa.

Se il Canada e le sue province e territori consentono ai cittadini nazionali e alle imprese lettoni l'acquisto di beni immobili urbani nei loro territori, la Lettonia consentirà ai cittadini nazionali del Canada e alle imprese di acquistare beni immobili urbani in Lettonia alle stesse condizioni dei cittadini nazionali lettoni.


Settore:

Distribuzione e servizi sanitari

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Altri servizi prestati dai farmacisti

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulle farmacie, s. 38

Descrizione:

Investimento

Al fine di avviare l'esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato non membro dell'UE o del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia sotto la supervisione di un farmacista.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Codice di procedura penale, s. 79

Legge sugli avvocati della Repubblica di Lettonia, s. 4

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per l'esercizio della professione di avvocato giurato o assistente di un avvocato giurato è richiesta la nazionalità lettone. Gli avvocati giurati che sono cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE e che sono iscritti al consiglio lettone degli avvocati giurati godono del diritto di partecipazione e di voto all'assemblea generale degli avvocati giurati.

Conformemente alla legislazione nazionale, è autorizzato a prestare servizi giuridici di diritto nazionale (servizi di avvocatura e di rappresentanza legale nei procedimenti penali) in Lettonia solo:

a)

un avvocato giurato o un assistente di un avvocato giurato in possesso della nazionalità lettone; o

b)

un cittadino nazionale di uno Stato membro dell'UE che sia stato designato quale avvocato in uno degli Stati membri dell'UE; o

c)

un avvocato straniero, nell'ambito di un accordo sull'assistenza giuridica concluso tra la Lettonia e il pertinente paese estero.

Per gli avvocati di uno Stato membro dell'UE o gli avvocati stranieri sussistono requisiti speciali. La partecipazione ai procedimenti giudiziari, per esempio, è ammessa soltanto in associazione con un avvocato del collegio lettone degli avvocati giurati.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sui revisori giurati dei conti

Descrizione:

Investimento

In una società commerciale di revisori giurati dei conti gli investitori stranieri possono detenere più del 50 % delle azioni con diritto di voto solo se sono qualificati quali revisori giurati dei conti o società commerciali di revisori giurati dei conti, o ancora revisori o società commerciali di revisori dei conti degli Stati membri dell'UE o del SEE, e sono abilitati, conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'UE o del SEE, all'esercizio dell'attività professionale di revisore giurato dei conti o di società di revisori giurati dei conti così come tale attività professionale è definita nella legislazione lettone.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Stampa e pubblicazione

Classificazione industriale:

CPC 88442

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, s. 8

Descrizione:

Investimento

Solo le persone giuridiche costituite in società in Lettonia le persone fisiche lettoni hanno il diritto di fondare e pubblicare mezzi di comunicazione di massa. Le succursali non sono autorizzate.


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge «Codice marittimo»

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

La bandiera lettone è concessa unicamente alle navi immatricolate nel registro navale lettone, e tali navi devono essere gestite da soggetti registrati nell'UE. I proprietari stranieri non costituiti in società nell'UE possono immatricolare navi nel registro navale a condizione che la gestione tecnica sia svolta da una persona giuridica registrata in Lettonia sulla base di un contratto di esercizio navale.

Riserve applicabili in Lituania

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'avvocatura della Repubblica di Lituania, del 18 marzo 2004, n. IX-2066, modificata da ultimo il 17 novembre 2011, n. XI-1688

Legge della Repubblica di Lituania sulla professione notarile, del 15 settembre 1992, n. I-2882 (modificata da ultimo il 19 aprile 2012, n. X-1979)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici in materia di diritto nazionale.

Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la professione di avvocato nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sull'assistenza giuridica.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla revisione dei conti, del 15 giugno 1999, n. VIII -1227 (aggiornamento del 3 luglio 2008, n. X-1676)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Almeno il 75 % delle azioni deve essere di proprietà di revisori dei conti o di società di revisione dei conti dell'UE o del SEE.

La relazione del revisore dei conti deve essere redatta in collaborazione con un revisore dei conti abilitato ad esercitare la professione in Lituania.

Lo stabilimento non è consentito nella forma di gruppo societario pubblico per azioni (AB).


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Consulenti in materia di brevetti

Classificazione industriale:

Parte di CPC 879

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sui marchi, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1981

Legge sui disegni, del 7 novembre 2002, n. IX-1181

Legge sui brevetti, del 18 gennaio 1994, n. I-372

Legge sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, del 16 giugno 1998

Regolamento sugli avvocati specializzati in materia di brevetti, approvato per ordine del governo della Repubblica di Lituania il 20 maggio 1992, n. 362 (modificato da ultimo l'8 novembre 2004, n. 1410)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

I cittadini nazionali di paesi terzi (Stati non membri dell'UE) non possono essere iscritti come avvocati specializzati in materia di brevetti. Solo gli avvocati specializzati in materia di brevetti sono autorizzati a prestare servizi di consulenza in materia di brevetti in Lituania.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Distribuzione di prodotti pirotecnici

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla supervisione della circolazione dei prodotti pirotecnici civili (23 marzo 2004 n. IX-2074)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

La distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche stabilite nell'UE.


Settore:

Energia

Sottosettore:

Trasporto di combustibili mediante condotte

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 713, CPC 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

È richiesto lo stabilimento. Le licenze per la trasmissione e la distribuzione di combustibili possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche lituane o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere (controllate) stabilite in Lituania.

La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di combustibili per conto terzi.


Settore:

Energia

Sottosettore:

Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 401 , CPC 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'energia elettrica della Repubblica di Lituania, del 20 luglio 2000, n. VIII-1881

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Le licenze per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura pubblica e l'organizzazione del commercio dell'energia elettrica possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche lituane o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere stabilite in Lituania.

La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica per conto terzi.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge della Repubblica di Lituania sulla marina mercantile, del 12 settembre 1996, n. I-1513

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

La bandiera lituana è concessa solo alle navi immatricolate nel registro lituano delle navi marittime che sono di proprietà di o noleggiate (a scafo nudo) da un cittadino lituano o da un'azienda stabilita (costituita in società) in Lituania.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto ferroviario

Classificazione industriale:

CPC 711

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania, del 22 aprile 2004, n. IX-2152 nella modifica dell'8 giugno 2006, n. X-653

Descrizione:

Investimento

I diritti esclusivi per la prestazione di servizi di transito sono concessi a imprese ferroviarie che sono di proprietà dello Stato o il cui capitale è al 100 % di proprietà dello Stato.

Riserve applicabili in Lussemburgo

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto lussemburghese, inclusa la rappresentanza nei tribunali.

Sono richieste la nazionalità di uno Stato membro dell'UE e la residenza (presenza commerciale) per l'ottenimento della piena abilitazione all'avvocatura. Il consiglio dell'ordine può, su base di reciprocità, accordare una deroga al requisito della nazionalità per un cittadino nazionale straniero.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto lussemburghese può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annex a043)

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a041)

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a017)

Descrizione:

Investimento

Solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio in relazione ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali specifici al pubblico.


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 9 novembre 1990

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Gli investitori stranieri che non sono cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE, non sono costituiti in società nell'UE o non hanno la loro sede principale nell'UE non possono detenere il 50 % o più di una nave marittima battente la bandiera lussemburghese.

La presente riserva non si applica a una nave noleggiata a scafo nudo a un noleggiatore che soddisfa i requisiti di proprietà di cui sopra e che utilizza effettivamente la nave.

Riserve applicabili a Malta

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Immoveable Property (Acquisition By Non-Residents) Act (Legge sui beni immobili — acquisizione da parte di non residenti) (cap. 246)

Protocollo n. 6 del trattato di adesione all'UE sull'acquisto di residenze secondarie a Malta

Descrizione:

Investimento

I cittadini nazionali di Stati non membri dell'UE non possono acquisire beni immobili a fini commerciali.

Le società con una partecipazione azionaria non dell'UE pari (o superiore) al 25 % devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente (ministro delle Finanze) per l'acquisto di beni immobili a fini commerciali o imprenditoriali. L'autorità competente stabilirà se il progetto di acquisizione rappresenta un beneficio netto per l'economia maltese.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Code of Organisation and Civil Procedure (codice di organizzazione e procedura civile) (capo 12)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto maltese, inclusa la rappresentanza nei tribunali. È richiesta la residenza (presenza commerciale) per l'ottenimento della piena abilitazione all'avvocatura.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto maltese può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici in materia di diritto maltese.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Pharmacy Licence Regulations (LN279/07) issued under the Medicines Act (regolamenti sulle licenze per le farmacie LN279/07 emessi nell'ambito della legge sui farmaci) (cap. 458)

Descrizione:

Investimento

Il rilascio delle licenze per le farmacie è soggetto a restrizioni specifiche. Nessuna persona può avere più di una licenza a suo nome in una città o in un comune [articolo 5, paragrafo 1, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)], salvo nel caso in cui non vi siano ulteriori domande per una tale città o tale comune [articolo 5, paragrafo 2, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)].


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione superiore

Servizi di istruzione per gli adulti

Classificazione industriale:

CPC 923, CPC 924

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legal Notice 296 of 2012 (Avviso legale 296 del 2012)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

I prestatori di servizi che intendono prestare servizi di istruzione superiore o degli adulti finanziati con fondi privati devono ottenere una licenza dal ministero dell'Istruzione e dell'occupazione. La decisione relativa al rilascio di una licenza può essere discrezionale.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporti per vie navigabili

Servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Classificazione industriale:

CPC 721, parte di 742, CPC 745, parte di CPC 749

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Gozo Passenger and Goods Service (Fares) Regulations (regolamenti sulle tariffe del servizio passeggeri e merci di Gozo) (SL499.31)

I diritti esclusivi sono assegnati tramite procedure di appalto pubblico sulla base di contratti

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

È richiesta una licenza per il noleggio di navi con equipaggio rilasciata da Transport Malta nel caso di navi operanti esclusivamente nelle acque locali. Obblighi di servizio pubblico specifici disciplinano la navigazione mercantile esclusivamente nelle acque interne di Malta.

Per quanto riguarda la restrizione del cabotaggio tra Malta e Gozo, i diritti esclusivi vengono accordati sulla base di una concessione rilasciata dalla pubblica amministrazione. L'esclusività riguarda soltanto la tratta Malta-Gozo tra il porto di Ċirkewwa e il porto di Marsamxetto (Malta) e il porto di Mġarr (Gozo) per il trasporto di passeggeri, veicoli e merci. Le tariffe di tali servizi sono regolamentate per legge dai regolamenti sulle tariffe del servizio passeggeri e merci di Gozo (SL499.31).

Requisito della nazionalità per i servizi di supporto.


Settore:

Servizi di trasporto

Sottosettore:

Altri servizi di trasporto

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Taxi Services Regulations (Regolamenti sui servizi di taxi) (SL499.59)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Taxi:sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze.

Karozzini (carrozze trainate da cavalli): sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze.


Settore:

Energia

Sottosettore:

Elettricità

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Enemalta Act (legge Enemalta) (capo 272)

Descrizione:

Investimento

Enemalta plc gode di un monopolio per la fornitura dell'energia elettrica.

Riserve applicabili ai Paesi Bassi

Settore:

Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto

Sottosettore:

Servizi di sdoganamento

Classificazione industriale:

Parte di CPC 748

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge generale sulle dogane (Algemene Douanewet)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Le persone fisiche o giuridiche sono ammesse ad operare come rappresentanti doganali a discrezione dell'ispettore, come previsto dagli articoli 1(3) e 1(9) della legge generale sulle dogane (Algemene Douanewet). I rappresentanti doganali non residenti o stabiliti nei Paesi Bassi devono assumere la residenza o stabilire un domicilio fisso nei Paesi Bassi prima di esercitare le attività di rappresentante doganale autorizzato.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Advocatenwet (legge sugli avvocati)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria.

Solo gli avvocati abilitati in loco possono utilizzare la denominazione o il titolo di «Advocaat» in conformità dell'articolo 2, lettera c) e dell'articolo 16, lettere b), c) e d), dell'Advocatenwet (legge sugli avvocati). Solo gli avvocati iscritti all'ordine olandese possono avvalersi del titolo di «advocaat». In luogo del termine completo «advocaat» gli avvocati stranieri (non registrati) sono tenuti a citare l'organizzazione professionale del paese di origine nello svolgimento delle loro attività nei Paesi Bassi.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di punzonatura

Classificazione industriale:

Parte di CPC 893

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Waarborgwet 1986

Descrizione:

Investimento

Per prestare servizi di punzonatura è richiesta la presenza commerciale nei Paesi Bassi. La punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

L'accesso è limitato alle persone fisiche.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.10502, CPC 5133, CPC5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Articolo 311, paragrafo 1, lettera b), del codice commerciale (Wetboek van Koophandel)

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

Possono essere proprietarie di una nave marittima immatricolata nei Paesi Bassi solo:

a)

le persone fisiche aventi la nazionalità di uno Stato membro dell'UE, del SEE o della Confederazione svizzera;

b)

le società o le persone fisiche costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'UE, di uno dei paesi, delle isole o delle zone di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera; e

c)

le persone fisiche o le società o persone giuridiche diverse da quelle menzionate alle lettere precedenti che possono godere del diritto europeo di libertà di stabilimento o insediamento in forza di un accordo tra l'UE e un paese terzo.

Il proprietario deve disporre di una sede principale o di una controllata nei Paesi Bassi. Una o più persone fisiche residenti nei Paesi Bassi devono essere responsabili della nave, del comandante, dell'equipaggio e delle questioni connesse, e disporre dell'autorità per decidere per conto del proprietario e rappresentarlo.

Non è possibile immatricolare una nave marittima già immatricolata in un registro pubblico come nave marittima o nave per la navigazione interna o in un analogo registro all'estero.

Nel presentare una richiesta di immatricolazione il richiedente deve eleggere un domicilio all'interno dei Paesi Bassi.


Settore:

Energia

Sottosettore:

Distribuzione di energia elettrica

Trasporto di gas naturale

Classificazione industriale:

ISICrev 3.1 040 ,CPC 71310

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Elektriciteitswet 1998

Gaswet

Descrizione:

Investimento

La proprietà della rete elettrica e della rete di gasdotti è concessa esclusivamente al governo dei Paesi Bassi (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione).


Settore:

Attività estrattive

Sottosettore:

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 10, ISIC rev 3.1 11, ISIC rev 3.1 12, ISIC rev 3.1 13, ISIC rev 3.1 14

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive)

Descrizione:

Investimento

L'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi nei Paesi Bassi sono sempre effettuati congiuntamente da una società privata e dalla società pubblica (per azioni) designata dal ministro degli Affari economici. Gli articoli 81 e 82 della legge sulle attività estrattive stabilisce che tutte le quote di tale società designata devono essere detenute, direttamente o indirettamente, dallo Stato dei Paesi Bassi.

Riserve applicabili in Polonia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge del 24 marzo 1920 sull'acquisizione di beni immobili da parte di stranieri (Gazzetta ufficiale polacca del 2004 n. 167, voce 1758 e successive modifiche)

Descrizione:

Investimento

L'acquisizione di beni immobili, diretta e indiretta, da parte di stranieri è subordinata a un permesso accordato con una decisione amministrativa del ministro competente per gli Affari interni, con il consenso del ministro della Difesa nazionale e, nel caso dei beni immobili agricoli, con il consenso del ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.


Settore:

Pubblicazione e stampa

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 221 , ISIC rev 3.1 222

Tipo di riserva:

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge del 26 gennaio 1984 sulla stampa, Gazzetta ufficiale polacca, n. 5, voce 24, e successive modifiche

Descrizione:

Investimento

Requisito della nazionalità per i caporedattori di quotidiani e periodici.


Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Tipi di stabilimento

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge del 2 luglio 2004 sulla libertà di esercitare un'attività economica, articoli 13.3 e 95. 1

Descrizione:

Investimento

Le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio.

Per tutti i settori tranne i servizi giuridici e i servizi prestati dalle unità di assistenza sanitaria, gli investitori non dell'UE possono intraprendere e svolgere un'attività economica solo nella forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, societàper azioni, mentre le società nazionali hanno accesso anche alle forme della società di persone (società in nome collettivo e società a responsabilità illimitata).


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge del 5 luglio 2002 sulla prestazione, da parte di avvocati stranieri, di assistenza giuridica nella Repubblica di Polonia, articolo 19

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali.

Gli avvocati stranieri possono stabilirsi solo nella forma di società di persone, società in accomandita o società in accomandita per azioni, mentre le società nazionali hanno accesso anche alle forme della società di diritto civile e della società professionale.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge del 7 maggio 2009 sui revisori legali dei conti, sulle società di revisione dei conti e sulla vigilanza pubblica, Gazzetta ufficiale polacca, n. 77, voce 649, e successive modifiche

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le società di revisione dei conti possono essere costituite solo in determinate forme giuridiche polacche.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge del 21 dicembre 1990 sulla professione di veterinario e gli ordini dei veterinari

Descrizione:

Investimento

Per quanto riguarda la prestazione di servizi veterinari da parte di una persona fisica che si trova nel territorio della Polonia, solo i cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE possono prestare servizi veterinari. Gli stranieri possono chiedere di essere autorizzati a esercitare la professione.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di traduzione e interpretariato

Classificazione industriale:

CPC 87905

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge del 25 novembre 2004 sulla professione di traduttore o interprete giurato (Gazzetta ufficiale polacca, n. 273, voce 2702), articolo 2.1

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'attività assicurativa, del 22 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale polacca 2003, n. 124, voce 1151)

Legge sull'intermediazione assicurativa, del 22 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale polacca 2003, n. 124, voce 1154), articoli 16 e 31

Descrizione:

Servizi finanziari

Per gli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non succursali).


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di supporto per il trasporto aereo

Classificazione industriale:

Parte di CPC 742

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge polacca sull'aviazione, del 3 luglio 2002, articoli 174.2 e 174.3

Descrizione:

Investimento

Per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate e per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas negli aeroporti, la possibilità di prestare alcune categorie di servizi dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due prestatori per altri motivi.

Per i servizi di gestione degli aeroporti, la partecipazione straniera è limitata al 49 %.


Settore:

Energia

Sottosettore:

Produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

Servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Commercio all'ingrosso o al dettaglio di energia elettrica

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 040 ,CPC 63297, CPC 74220, CPC 887

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'energia, del 10 aprile 1997, articoli 32 e 33

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:

a)

la produzione di combustibili o di energia, eccetto: la generazione di combustibili solidi o gassosi; la generazione di energia elettrica mediante fonti di energia elettrica di capacità totale non superiore a 50 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la cogenerazione di energia elettrica e termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la generazione di energia termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW;

b)

lo stoccaggio di combustibili gassosi in impianti di stoccaggio, la liquefazione del gas naturale e la rigassificazione del gas naturale liquefatto negli impianti di GNL, e lo stoccaggio di combustibili liquidi, eccetto: lo stoccaggio locale di gas liquido in impianti di capacità inferiore a 1 MJ/s e lo stoccaggio di combustibili liquidi nel commercio al dettaglio;

c)

la trasmissione o la distribuzione di combustibili o di energia, eccetto la distribuzione di combustibili gassosi in reti di capacità inferiore a 1 MJ/s e la trasmissione o la distribuzione di energia termica se la capacità totale richiesta dai clienti non eccede i 5 MW;

d)

il commercio di combustibili o di energia, eccetto il commercio di combustibili solidi; il commercio di energia elettrica mediante impianti di tensione inferiore a 1 kV di proprietà dell'acquirente; il commercio di combustibili gassosi se il relativo valore di fatturato annuale non supera l'equivalente di 100 000  EUR; il commercio di gas liquido se il valore di fatturato annuale non supera i 10 000  EUR; e il commercio di combustibili gassosi e di energia elettrica effettuato sulle borse merci da società di intermediazione che svolgono attività di intermediazione per gli scambi di merci conformemente alla legge del 26 ottobre 2000 sulle borse merci, nonché il commercio di energia termica se la capacità richiesta dai clienti non supera i 5 MW. I limiti relativi al fatturato non si applicano ai servizi di commercio all'ingrosso di combustibili gassosi o gas liquido né ai servizi al dettaglio di gas in bombole.

Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato la sede di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Riserve applicabili in Portogallo

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 15/2005, articoli 203 e 194

Statuto dell'ordine degli avvocati (Estatuto da Ordem dos Advogados) e decreto-legge 229/2004, articoli 5, 7 — 9

Decreto-legge 88/2003, articoli 77 e 102

Statuto della camera dei procuratori legali (Estatuto da Câmara dos solicitadores), modificata dalla legge 49/2004, dalla legge 14/2006 e dal decreto-legge n. 226/2008

Legge 78/2001, articoli 31 e 4

Regolamento sulla mediazione familiare e del lavoro (ordinanza 282/2010)

Legge 21/2007 sulla mediazione penale, articolo 12

Legge 32/2004 (modificata dal decreto-legge 282/2007 e dalla legge 34/2009) sul curatore fallimentare, articoli 3 e 5 tra gli altri

Decreto-legge 54/2004, articolo 1 (Regime jurídico das sociedades de administradores de insolvência)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici, inclusa la rappresentanza nei tribunali. È richiesta la residenza (presenza commerciale) per la pratica del diritto portoghese. Il riconoscimento delle qualifiche per la pratica del diritto portoghese è subordinato a una condizione di reciprocità.

Per prestare servizi giuridici può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'ordine degli avvocati portoghesi possono esercitare in Portogallo; l'accesso alla professione di «solicitador» è subordinato al requisito della nazionalità di uno Stato membro dell'UE.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto-legge 452/99, modificato e ripubblicato dal decreto-legge 310/2009 — Statuto dell'ordine pubblico professionale degli esperti contabili (Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas), articoli 85 e 87

Decreto-legge 487/99, modificato e ripubblicato dal decreto-legge 224/2008 — Statuto dell'ordine pubblico professionale dei revisori legali dei conti (Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas) articoli 95-97

Descrizione:

Investimento

Servizi di contabilità: solo gli esperti contabili abilitati in loco possono essere proprietari di società di esperti contabili. I servizi contabili possono tuttavia essere prestati anche da una persona giuridica costituita in società ai sensi del codice portoghese delle imprese senza le suddette restrizioni sulla proprietà se la prestazione è effettuata da un esperto contabile abilitato in loco.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi delle agenzie di riscossione

Servizi di informazioni creditizie

Classificazione industriale:

CPC 87901, CPC 87902

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 49/2004

Descrizione:

Investimento

È richiesta la nazionalità di uno Stato membro dell'UE per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Consulente in proprietà industriale

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto-legge 15/95, modificato dalla legge 17/2010, sui consulenti in proprietà industriale, articolo 2

Portaria 1200/2010, articolo 5

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

I consulenti in proprietà industriale sono subordinati alla condizione della nazionalità di uno Stato membro del SEE.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto-legge 368/91 (statuto dell'associazione professionale veterinaria)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per prestare servizi veterinari è richiesta la residenza.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi immobiliari

Classificazione industriale:

CPC 821, CPC 822

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto-legge 211/2004 (articoli 3 e 25), modificato e ripubblicato dal decreto-legge 69/2011

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per le persone fisiche è richiesta la residenza in uno Stato membro del SEE. Per le persone giuridiche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro del SEE.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi all'agricoltura

Classificazione industriale:

Parte di CPC 88

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto-legge 119/92

Legge 47/2011

Decreto-legge 183/98

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Le professioni di biologo, chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 34/2013

Ordinanza 273/2013

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Non è consentita la prestazione di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero su base transfrontaliera.

Requisito della nazionalità per il personale specializzato.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Servizi di commercio al dettaglio

Classificazione industriale:

CPC631, CPC 632 diversi da CPC 6321, CPC 63297

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto-legge n. 21/2009 del 19 gennaio

Ordinanze n. 417/2009 e 418/2009 del 16 aprile

Descrizione:

Investimento

Sussiste uno specifico regime di autorizzazione per l'insediamento di determinati stabilimenti di vendita al dettaglio, vale a dire gli stabilimenti aventi un'area di vendita di oltre 2 000 m2, gli stabilimenti di proprietà di una società o appartenenti a un gruppo commerciale che dispone di un'area cumulativa di vendita pari o superiore a 30 000 m2 o gli esercizi commerciali aventi una superficie lorda pari o superiore a 8 000 m2. Sono escluse le microimprese.

Principali criteri seguiti: contributo a una molteplicità di offerte commerciali, valutazione dei servizi al consumatore, qualità del lavoro e responsabilità sociale dell'impresa, integrazione nell'ambiente urbano, contributo all'efficienza ambientale.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto-legge 307/2007, articoli 9, 14 e 15

Ordinanza 1430/2007

Descrizione:

Investimento

L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: condizioni di densità nella zona.

Nelle società commerciali il cui capitale è rappresentato da azioni, queste devono essere nominative. Nessuno può detenere o esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, la proprietà, la gestione o l'amministrazione di più di quattro farmacie.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Capo I, sezione VI del decreto-legge 94-B/98, articoli 34, numeri 6 e 7

Descrizione:

Servizi finanziari

Per poter costituire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di avere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate per l'intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro dell'UE.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto-legge 12/2006, modificato dal decreto-legge 180/2007, decreto-legge 357-A/2007, regolamento 7/2007-R, modificato dal regolamento 2/2008-R

Regolamento 19/2008-R

Regolamento 8/2009

Descrizione:

Servizi finanziari

I fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell'UE. Le succursali dirette da paesi non appartenenti all'UE non sono autorizzate.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5122, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto-legge 194/98

Decreto-legge 197/98

Decreto-legge 331/99

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

Per immatricolare una nave nel registro navale nazionale gli investitori stranieri devono avere la sede principale in Portogallo.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada

Classificazione industriale:

CPC 71222

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Decreto-legge 41/80 del 21 agosto

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Principali criteri seguiti: numero di insediamenti produttivi esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Riserve applicabili in Romania

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 312/2005 sull'acquisizione di beni su terreni da parte di cittadini stranieri, persone apolidi e persone giuridiche straniere

Descrizione:

Investimento

I cittadini nazionali stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche (diversi dai cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE e dai cittadini di uno Stato membro del SEE) possono acquisire diritti di proprietà su terreni alle condizioni regolamentate dai trattati internazionali, su base di reciprocità.

I cittadini nazionali stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche non possono acquisire diritti di proprietà su terreni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili ai cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE e alle persone giuridiche stabilite in base alla legislazione di uno Stato membro dell'UE.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'avvocatura

Legge sulla mediazione

Legge sui notai e l'attività notarile

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali.

Un avvocato straniero può esercitare la professione forense in una delle forme di sua scelta ammesse dalla legislazione nazionale, su base non discriminatoria. Tali forme giuridiche sono descritte all'articolo 5, paragrafo 1, della legge 51/1995 (studi legali individuali, studi legali associati, società civili professionali o società civili professionali a responsabilità limitata).

Un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari ad eccezione dell'arbitrato internazionale.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Ordinanza governativa di urgenza n. 90/2008, e successive modifiche, che ha recepito le disposizioni della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

L'attività di revisione legale dei conti è effettuata esclusivamente dai revisori legali dei conti, o dalle società di revisione legale dei conti, approvati in base alle condizioni previste dall'ordinanza di urgenza n. 90/2008.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge n. 297/2004 sui mercati dei capitali

Regolamento n. 2/2006 della CNMV («Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare») sui mercati regolamentati e sui sistemi di negoziazione alternativi

Descrizione:

Servizi finanziari

Gli operatori di mercato sono persone giuridiche rumene costituite come società per azioni secondo le disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dalla CNVM.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5122, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Ordinanza governativa n. 42, del 28 agosto 1997

Ordine ministeriale n. 1627/2006

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Il diritto di battere la bandiera rumena è concesso:

a)

a navi di proprietà di persone fisiche o giuridiche rumene;

b)

a navi marittime di proprietà di persone fisiche aventi la nazionalità di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo o di persone giuridiche stabilite (aventi sede centrale) in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato membro del SEE;

c)

a navi di proprietà di persone fisiche straniere aventi il domicilio o la residenza in Romania o di succursali rumene delle persone giuridiche straniere diverse da quelle menzionate alla lettera b) e

d)

a navi di proprietà di persone fisiche o giuridiche straniere e noleggiate a scafo nudo o con contratto di leasing per periodi superiori a un anno da persone fisiche o giuridiche rumene o straniere.

La concessione del diritto di battere la bandiera rumena è negata alle navi di 20 o più anni.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Altri servizi di trasporto di linea di passeggeri

Servizi degli operatori di trasporto di merci su strada

Altri servizi di trasporto non di linea di passeggeri

Classificazione industriale:

CPC7121, CPC 7122, CPC 7123

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge rumena sul trasporto su strada (ordinanza governativa n. 27/2011)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Gli operatori del trasporto su strada di merci e di passeggeri possono utilizzare solo veicoli immatricolati in Romania detenuti e utilizzati in conformità delle disposizioni dell'ordinanza governativa.

Riserve applicabili nella Repubblica slovacca

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 586/2003 sull'avvocatura, articoli 2 e 12

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto slovacco, inclusa la rappresentanza nei tribunali. È richiesta la residenza (presenza commerciale) per l'ottenimento della piena abilitazione all'avvocatura.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto slovacco può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici in materia di diritto slovacco.


Settore:

Attività estrattive

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 10, ISIC rev 3.1 11, ISIC rev 3.1 12, ISIC rev 3.1 13, ISIC rev 3.1 14, CPC 7131

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 51/1988 sulle attività estrattive, articolo 4 bis

Legge 313/1999 sull'attività geologica, articolo 5

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro dell'UE del SEE (non succursali).


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge n. 540/2007 sui revisori dei conti, articoli 3, 4 e 5

Descrizione:

Investimento

Solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini nazionali slovacchi o a cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE può essere autorizzata a effettuare revisioni dei conti nella Repubblica slovacca.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di architettura

Servizi urbanistici e paesaggistici

Servizi di ingegneria

Servizi integrati di ingegneria

Classificazione industriale:

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 138/1992 sugli architetti e sugli ingegneri, articoli 3, 15, 15a, 17a, 18a

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per la prestazione di questi servizi da parte di una persona fisica che si trova nel territorio della Repubblica slovacca è obbligatoria l'adesione all'ordine slovacco degli architetti o all'ordine slovacco degli ingegneri. Per l'adesione è richiesta la residenza slovacca.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 442/2004 sui veterinari privati, articolo 2

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

È obbligatoria l'adesione all'ordine slovacco dei medici veterinari. Per l'adesione è richiesta la residenza nella Repubblica slovacca.

L'accesso è limitato alle sole persone fisiche.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 140/1998 sui farmaci e sui prodotti medicali, articolo 35a

Legge 578/2004 sui prestatori di servizi sanitari, sui dipendenti medici e sull'organizzazione professionale

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è richiesta la residenza.


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione superiore

Classificazione industriale:

CPC 92

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge n. 131, del 21 febbraio 2002, sull'istruzione superiore e sulle modifiche e integrazioni di alcune leggi

Descrizione:

Investimento

È richiesto lo stabilimento in uno Stato membro dell'UE per richiedere l'autorizzazione statale a operare quale istituto di istruzione finanziato con fondi privati. La presente riserva non si applica ai servizi di istruzione secondaria tecnica e professionale.


Settore:

Servizi ambientali

Sottosettore:

Trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Classificazione industriale:

Parte di CPC 9402

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 223/2001 sui rifiuti

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato membro del SEE (requisito della residenza).


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi medici e dentistici, servizi ostetrici, servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

Classificazione industriale:

CPC 9312, CPC 9319

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Nazionale

Livello amministrativo:

Servizi sanitari

Misure:

Legge 576/2004 sulle cure mediche

Legge 578/2004 sui prestatori di servizi sanitari, sui dipendenti medici e sull'organizzazione professionale

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

I servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche.


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge 435/2000 sulla navigazione marittima, articolo 10

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

Per immatricolare una nave nel registro navale nazionale della Repubblica slovacca le persone giuridiche devono essere stabilite nella Repubblica slovacca e le persone fisiche devono essere cittadini nazionali della Repubblica slovacca con residenza permanente nella Repubblica slovacca.

Riserve applicabili in Slovenia

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z dne 21.5.2009 (legge sull'avvocatura), testo consolidato non ufficiale redatto dal parlamento sloveno dal 21.5.2009)

Descrizione:

Investimento:

La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'ordine degli avvocati sloveno è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate alla pratica del diritto. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Zakon o revidiranju (Zrev-2 Uradni list RS, št.65/2008),(legge sulla revisione dei conti -Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la presenza commerciale.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi immobiliari

Classificazione industriale:

CPC 821, CPC 822

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulle agenzie di intermediazione immobiliare

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Nella misura in cui il Canada, le sue province e i suoi territori consentono ai cittadini nazionali e alle imprese della Slovenia di prestare servizi di intermediazione immobiliare la Slovenia consentirà ai cittadini nazionali del Canada e alle imprese di prestare servizi di intermediazione immobiliare alle stesse condizioni, sempre che siano soddisfatti anche i seguenti requisiti: abilitazione ad operare in qualità di agente immobiliare nel paese di origine, presentazione del casellario giudiziale e iscrizione nel registro degli agenti immobiliari presso il competente ministero (sloveno).


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulle attività farmaceutiche (Gazzetta ufficiale n. 36/2004), articoli 2, 6-8, 13-14

Legge sui medicinali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 31/06, 45/08), articoli 17, 21, 74, 79 e 81

Descrizione:

Investimento

L'attività farmaceutica può essere svolta da privati sulla base di concessioni erogate dall'organismo amministrativo responsabile del comune o della municipalità d'intesa con il ministero della Salute, previo parere dell'ordine dei farmacisti e dell'istituto sloveno di assicurazione malattia.


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione primaria

Classificazione industriale:

CPC 921

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/1996) e sue revisioni, articolo 40

Descrizione:

Investimento

Le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene.

Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale.


Settore:

Servizi sanitari e sociali

Sottosettore:

Servizi sanitari

Classificazione industriale:

CPC 931

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sui sevizi sanitari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 23/2005), articoli 1, 3, 62-64

Legge sul trattamento dell'infertilità e procedure relative alla procreazione medicalmente assistita, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n.  70/00, articoli 15 e 16

Descrizione:

Investimento

Ai seguenti servizi è riservato un monopolio di Stato:

approvvigionamento di sangue, emoderivati, rimozione e conservazione di organi umani per trapianto, servizi sociosanitari, igienici, epidemiologici e di salute ecologica, servizi di anatomia patologica e procreazione medicalmente assistita.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'assicurazione pensionistica e per invalidità (Gazzetta ufficiale n. 109/2006), articolo 306

Descrizione:

Servizi finanziari

Un regime pensionistico può essere prestato da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere prestato anche da prestatori di regimi pensionistici stabiliti in conformità della regolamentazione applicabile in uno Stato membro dell'UE.


Settore:

Servizi energetici

Sottosettore:

Trasporto di combustibili mediante condotte

Deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 7131, parte di CPC 742

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Energetski zakon (legge sull'energia), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 27/07- testo consolidato, 70/80, 22/2010

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta un licenza per esercitare la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di combustibili liquidi, la lavorazione del petrolio e dei prodotti petroliferi, la trasmissione e la distribuzione di energia e di combustibili attraverso reti, lo stoccaggio di combustibili gassosi, liquidi e solidi, la fornitura di energia elettrica, gas o energia termica, la gestione del mercato dell'energia elettrica o del gas naturale e la rappresentanza e l'intermediazione nei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

Queste attività sono subordinate alla registrazione, che è soggetta alla condizione dello stabilimento in Slovenia.


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Articolo 210 del codice marittimo

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Le navi marittime non mercantili possono essere immatricolate per battere la bandiera slovena se:

a)

più del 50 % della nave è di proprietà di cittadini della Repubblica di Slovenia, di cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE o di persone giuridiche con sede centrale in Slovenia o in uno Stato membro dell'UE; o

b)

più del 50 % della nave è di proprietà di un cittadino nazionale di uno Stato non membro dell'UE e l'esercente della nave soddisfa i criteri di cui alla lettera precedente, con il consenso del proprietario della nave.

Qualora il proprietario o il comproprietario non sia un cittadino sloveno o una persona giuridica con sede centrale in Slovenia, deve essere nominato un rappresentante autorizzato per accettare la notificazione degli atti giudiziari e amministrativi prima di procedere all'immatricolazione della nave. L'autorizzazione deve essere comunicata all'autorità competente responsabile della tenuta del registro.

Non possono essere immatricolate navi nucleari.

Riserve applicabili in Spagna

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Regio decreto 664/1999, del 23 aprile 1999, relativo agli investimenti esteri

Descrizione:

Investimento

Gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche degli Stati non membri dell'UE devono ottenere un'autorizzazione amministrativa del consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, art. 13.1a

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la pratica di servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE, compresa la rappresentanza nei tribunali.

Solo i cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici in materia di diritto nazionale.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Real Decreto Legislativo 1/2011 de 1 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas, articoli 8.1, 8.2.c, 9.2, 9.3,10.1

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

I revisori legali dei conti sono subordinati alla condizione della nazionalità di uno Stato membro dell'UE. La presente riserva non si applica alla revisione dei conti di società non dell'UE quotate in un mercato regolamentato spagnolo.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Avvocato specializzato in proprietà intellettuale

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, arts. 155-157

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Gli avvocati specializzati in proprietà industriale sono subordinati alla condizione della nazionalità di uno Stato membro dell'UE.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Real Decreto 1840/2000. Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española (statuto dell'associazione veterinaria spagnola), articoli 62 e 64

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

L'adesione ad un'associazione professionale è obbligatoria e subordinata alla condizione della nazionalità di uno Stato membro dell'UE; una deroga può essere accordata sulla base di un accordo professionale bilaterale.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendita al dettaglio di tabacco

Classificazione industriale:

CPC 63108

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Ley 13/1998 de 4 de Mayo de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, art. 4

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato al requisito della nazionalità di uno Stato membro dell'UE.


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge 16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2 e 3.1

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, art. 2(5) (legge 29/2006 del 26 luglio, che regola la sicurezza e l'uso razionale dei farmaci e dei prodotti medicali).

Descrizione:

Investimento e scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio in relazione ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali specifici al pubblico.

Ciascun farmacista non può ottenere più di una licenza.

L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: condizioni di densità nella zona.

La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione superiore

Classificazione industriale:

CPC 923

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades. (legge 6/2001, del 21 dicembre, sulle università), articolo 4

Descrizione:

Investimento

È richiesta un'autorizzazione per l'apertura di un'università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti; la procedura prevede l'ottenimento del parere del parlamento. È applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità degli insediamenti esistenti.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (legge sulla regolamentazione e sulla supervisione delle assicurazioni private)

Descrizione:

Servizi finanziari

Prima di poter costituire una succursale o un'agenzia in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazione, un assicuratore straniero deve essere già autorizzato ad operare nelle stesse classi di assicurazione nel suo paese di origine da almeno cinque anni.


Settore:

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

Sottosettore:

Servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 7472

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Regionale (sub-federale)

Misure:

Andalusia

Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de simplificación de trámites administrativos y de modificación de diversos Decretos para su adaptación al Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior, art 3.5

Aragona

Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Guías de Turismo, art. 13

Cantabria

Decreto 51/2001, de 24 de julio, art. 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas

Castiglia e León

Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Castiglia–La Mancia

Decreto 96/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas.

Catalogna

Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, art. 88.

Comunità di Madrid

Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de Marzo.

Comunità valenzana

Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell.

Estremadura

Decreto 43/2000, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 12/1996, de 6 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la actividad profesional de Guía Turístico

Galizia

Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo.

Isole Baleari

Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares.

Isole Canarie

Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, art 5

La Rioja

Decreto 20/2000, de 28 de abril, de modificación del Decreto 27/1997, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guías de Turismo.

Navarra

Decreto 125/95, de 20 de mayo, por el que se regula la profesión de guias de turismo en Navarra.

Asturie

Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias.

Regione di Murcia

Decreto n.o 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (los guías podrían ser extranjeros si tienen homologación de las titulaciones requeridas)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Requisito della nazionalità di uno Stato membro dell'UE per la prestazione di servizi delle guide turistiche.


Settore:

Pesca, trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.10502, CPC 5133, CPC5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sui porti e sulla navigazione marittima (regio decreto legislativo 2/2011) articoli 251, 252 e 253, 16a disposizione aggiuntiva, punto 4, lettera a), e articolo 6 del real decreto 1516/2007 concernente il regime giuridico del cabotaggio e della navigazione marittima di pubblico interesse

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

Per immatricolare una nave nel registro nazionale spagnolo e battere la bandiera nazionale il proprietario della nave, o la persona che gode del possesso esclusivo della nave, deve essere spagnolo o essere stabilito in Spagna, oppure costituito in società in un altro Stato membro dell'UE.

Per immatricolare una nave nel registro speciale la società proprietaria deve essere stabilita nelle isole Canarie.

Riserve applicabili in Svezia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Lag om utländska filialer m.m (legge sulle succursali straniere) (1992:160)

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551),

Legge sulle cooperative a carattere economico (1987:667)

Legge sui gruppi europei di interesse economico (1994: 1927)

Descrizione:

Investimento

Una società straniera che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale deve svolgere le proprie operazioni mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia deve nominare e registrare un rappresentante residente responsabile delle operazioni in Svezia. Va tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in Svezia. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE.

Una società a responsabilità limitata svedese può essere costituita da una persona fisica residente nel SEE, da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo l'ordinamento di un paese del SEE e che abbia la sede legale o la sede centrale o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i proprietari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente.

Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma della società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale requisito. Se nessuno dei rappresentanti della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome della società.

Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici.


Settore:

Zootecnia

Sottosettore:

Allevamento di renne

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 014

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'allevamento delle renne (1971/437), § 1

Descrizione:

Investimento

Solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.


Settore:

Pesca e acquacoltura

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Codice marittimo (1994:1009)

Legge sulla pesca (193:787)

Ordinanza sulla pesca, l'acquacoltura e il settore della pesca (1994:1716)

Regolamenti sulla pesca della direzione nazionale della pesca (2004:25)

Regolamento sulla sicurezza delle navi (2003:438)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per pesca professionale si intende la pesca con una licenza di pesca professionale o la pesca effettuata da pescatori stranieri in possesso di uno specifico permesso per la pesca professionale nelle acque territoriali svedesi o nella zona economica svedese.

Una licenza di pesca professionale può essere concessa a un pescatore se la pesca è essenziale per la sua sussistenza ed è connessa con l'industria della pesca svedese. Una connessione con l'industria della pesca svedese potrebbe per esempio essere dimostrata se i pescatori sbarcano la metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore) in Svezia, se la metà delle bordate di pesca parte da un porto svedese o se la metà dei pescatori della flotta è domiciliata in Svezia.

Nel caso di navi la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale è necessario un permesso per la nave. Il permesso è concesso se, tra l'altro, la nave è immatricolata nel registro nazionale, la nave ha una connessione economica reale con la Svezia, il titolare del permesso è un pescatore con una licenza professionale di pesca e se il comandante della nave è un pescatore con una licenza professionale di pesca.

Il comandante di un peschereccio di oltre 20 tonnellate di stazza lorda deve essere un cittadino nazionale di uno Stato membro del SEE. L'agenzia svedese dei trasporti può concedere deroghe.

Una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere la bandiera svedese se più del 50 % della proprietà è detenuta da cittadini o da persone giuridiche svedesi. Lo Stato può autorizzare le navi straniere a battere la bandiera svedese se le loro operazioni sono sotto il controllo svedese o il proprietario può dimostrare di avere la residenza permanente in Svezia. Possono essere immatricolate nel registro svedese anche le navi la cui proprietà è detenuta al 50 % da cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE o da società con sede sociale, amministrazione centrale o sede di attività principale all'interno del SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria svedese) (1942:740)

Codice di condotta dell'ordine svedese degli avvocati, adottato il 29 agosto 2008

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Per ottenere l'abilitazione all'avvocatura, condizione per poter utilizzare il titolo finlandese «advokat», è richiesta la residenza nell'UE, nel SEE o nella Confederazione svizzera. Il consiglio dell'ordine svedese degli avvocati può concedere deroghe. Non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per la pratica del diritto nazionale.

Un membro dell'ordine svedese degli avvocati può trovare impiego solo presso un membro dell'ordine degli avvocati o presso una società che esercita l'attività di un membro dell'ordine degli avvocati. Un membro dell'ordine degli avvocati può tuttavia essere impiegato da una società straniera che esercita l'attività di un avvocato a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro dell'UE o del SEE nella Confederazione svizzera.

I membri che svolgono la propria pratica nella forma di società o società di persone non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri studi di avvocati è ammessa, ma per la collaborazione con studi stranieri è richiesto il permesso del consiglio dell'ordine degli avvocati.

Solo un membro dell'ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare in quanto avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Revisorslagen (legge sui revisori dei conti) (2001:883)

Revisionslag (legge sulla revisione dei conti) (1999:1079)

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551)

Lag om ekonomiska föreningar (legge sulle cooperative a carattere economico) (1987:667)

Altre misure che regolano i requisiti per avvalersi di revisori abilitati

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo i revisori dei conti abilitati in Svezia, i revisori dei conti autorizzati e le società di revisione dei conti registrate possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinate persone giuridiche, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per persone fisiche.

Solo i revisori dei conti abilitati in Svezia e le società pubbliche di esperti contabili registrate possono detenere quote o associarsi a società che svolgono attività di revisione dei conti (a scopi ufficiali).

Per l'abilitazione è richiesta la residenza nel SEE o nella Confederazione svizzera.

I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori dei conti abilitati o autorizzati in Svezia.

I revisori dei conti di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono esperti contabili certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso specifico dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Noleggio o leasing di veicoli senza operatori

Classificazione industriale:

CPC 831

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Lag (1998:424) om biluthyrning (legge sul noleggio e il leasing delle automobili)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

I prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve risiedere in Svezia.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di noleggio o leasing senza operatori

Noleggio o leasing di navi

Classificazione industriale:

CPC 83103

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Sjölagen (codice marittimo) (1994:1009), capitolo 1, § 1

Descrizione:

Investimento

Perché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per prevalente influenza svedese si intende una quota proporzionalmente ampia di proprietà svedese della nave oltre all'ubicazione della nave in Svezia.

Le navi straniere possono ottenere un'esenzione da tale regola qualora siano prese a noleggio o in leasing da una persona giuridica svedese mediante contratti di noleggio a scafo nudo. Per ottenere un'esenzione, il contratto di noleggio a scafo nudo deve essere trasmesso all'ente nazionale marittimo svedese e attestare che il noleggiatore assume la piena responsabilità per l'esercizio e l'equipaggio della nave presa a noleggio o in leasing. La durata del contratto dovrebbe essere di almeno da uno a due anni.


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Altri servizi alle imprese

Classificazione industriale:

CPC 87909

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulle cooperative edilizie (1991:614)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Il piano economico della società edilizia deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere pubblicamente riconosciute dalle autorità nel SEE.


Settore:

Altri servizi alle imprese n.c.a.

Sottosettore:

Banchi dei pegni

Classificazione industriale:

Parte di CPC 87909

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

LEGGE SUI BANCHI DEI PEGNI (1995:1000)

Descrizione:

Investimento

I banchi dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale.


Settore:

Servizi di distribuzione

Sottosettore:

Servizi di commercio al dettaglio

Classificazione industriale:

Parte di CPC 631, parte di CPC 6322

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sull'alcol (2010:1622)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Systembolaget AB detiene il monopolio di Stato delle vendite di liquori, vino e birra (ad eccezione della birra analcolica). Per bevande alcoliche si intendono le bevande con una gradazione alcolica superiore al 2,25 % del volume. Per la birra il limite è costituito da una gradazione alcolica superiore al 3,5 % del volume.


Settore:

Stampa e pubblicazione

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 22, CPC 88442

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulla libertà di stampa (1949:105)

Legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1469)

Legge sulle ordinanze relative alla legge sulla libertà di stampa e alla legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1559)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE. I proprietari di tali periodici che sono persone giuridiche devono essere stabiliti nel SEE.

I periodici stampati e pubblicati in Svezia, come pure le registrazioni tecniche, devono avere un direttore responsabile domiciliato in Svezia.


Settore:

Servizi ambientali

Sottosettore:

Protezione dell'aria ambiente e del clima

Classificazione industriale:

CPC 9404

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sui veicoli (2002:574)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Solo i soggetti stabiliti in Svezia o aventi la loro sede principale in Svezia sono ammissibili all'accreditamento per effettuare i servizi di controllo dei gas di scarico.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Lag om försäkringsförmedling (legge sull'intermediazione assicurativa) (2005:405), capo 3, § 2

Descrizione:

Servizi finanziari

Lo stabilimento di società di intermediazione assicurativa non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sulle attività assicurative straniere in Svezia (legge 1998:293)

Descrizione:

Servizi finanziari

L'assicurazione diretta può essere fornita solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Sparbankslagen (legge sulle casse di risparmio) (1987:619), capo 2, § 1, parte 2

Descrizione:

Servizi finanziari

Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente in uno Stato membro del SEE.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima diverse dalla pesca e dall'acquacoltura, ma comprendenti i servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Obblighi

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge marittima (1994:1009), ordinanza sulla sicurezza delle navi (1994:1009)

Regolamento sulla sicurezza delle navi (2003:438)

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere la bandiera svedese se più del 50 % del capitale è detenuto da cittadini o da persone giuridiche svedesi. Lo Stato può autorizzare le navi straniere a battere la bandiera svedese se le loro operazioni sono sotto il controllo svedese o il proprietario può dimostrare di avere la residenza permanente in Svezia.

Possono essere immatricolate nel registro svedese anche le navi la cui proprietà è detenuta al 50 % o più da cittadini nazionali di uno Stato membro del SEE o con sede sociale, amministrazione centrale o sede di attività principale all'interno del SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia.

Il comandante di una nave commerciale o di una nave tradizionale deve essere un cittadino nazionale di uno Stato membro del SEE. L'agenzia svedese dei trasporti può concedere deroghe.

Un'apposita riserva svedese si applica alle navi adibite alla pesca e all'acquacoltura.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto ferroviario

Classificazione industriale:

CPC 7111

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Järnvägslagen (legge sulle ferrovie) (2004:519), capo 5, sezione 2c

Descrizione:

Investimento

L'imbarco e lo sbarco di passeggeri sulla linea tra la città di Stoccolma e l'aeroporto di Arlanda (con Arlanda come punto di partenza o destinazione finale della tratta) è limitata a un unico operatore. L'operatore della linea tra Arlanda e Stoccolma può consentire ad altri operatori di utilizzare la propria linea. La presente riserva non si applica ai trasporti di passeggeri tra Arlanda le destinazioni diverse da Stoccolma.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi degli operatori di trasporto di merci e di passeggeri su strada

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Yrkestrafiklag (2012:210) (legge sul trasporto professionale)

Lag om vägtrafikregister (2001:558) (legge sul registro del traffico stradale)

Yrkestrafikförordning (2012:237) (regolamento governativo sul trasporto professionale)

Taxitrafiklag (2012:211) (legge sui taxi)

Taxitrafikförordning (2012:238) (regolamento governativo sui taxi)

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi

Per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto del requisito della residenza — cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento).

Per ottenere una licenza per altri operatori di trasporto di merci su strada è richiesto che la società sia stabilita nell'UE, abbia uno stabilimento situato in Svezia e abbia nominato una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'UE.

Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, tranne per il fatto che gli operatori di trasporto di merci e di passeggeri su strada possono di norma utilizzare soltanto veicoli immatricolati nel registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere utilizzato in Svezia temporaneamente. Per «uso temporaneo» l'agenzia svedese dei trasporti intende non oltre un anno.

Gli operatori di trasporto transfrontaliero di merci e di passeggeri su strada verso l'estero devono essere titolari di una licenza per tali operazioni rilasciata dall'autorità competente nel paese in cui sono stabiliti. Requisiti aggiuntivi per gli scambi transfrontalieri possono essere regolamentati in accordi bilaterali in materia di trasporto su strada. Per i veicoli cui non si applica un accordo bilaterale è necessaria anche una licenza rilasciata dall'agenzia svedese dei trasporti.

Riserve applicabili nel Regno Unito

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Regionale

Misure:

Per l'Inghilterra e il Galles: the Solicitors Act 1974, the Administration of Justice Act 1985 and the Legal Services Act 2007 [legge sugli avvocati (solicitor) del 1974, legge sull'amministrazione della giustizia del 1985 e legge sui servizi giuridici del 2007]

Per la Scozia: the Solicitors (Scotland) Act 1980 and the Legal Services (Scotland) Act 2010 [legge sugli avvocati (solicitor) (Scozia) del 1980 e legge sui servizi giuridici (Scozia) del 2010]

Per l'Irlanda del Nord: the Solicitors (Northern Ireland) Order 1976 [ordinanza sugli avvocati (solicitor) (Irlanda del Nord) del 1976]

Le misure applicabili in ciascuna giurisdizione prevedono inoltre i requisiti fissati dagli organismi di regolamentazione e professionali.

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Può essere richiesta la residenza (presenza commerciale) per la prestazione di alcuni servizi giuridici nazionali del Regno Unito, rilasciata dal pertinente organismo di regolamentazione o professionale.

Per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto degli Stati membri dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Il diritto nazionale può inoltre prevedere requisiti di non discriminazione per quanto riguarda l'organizzazione delle forme giuridiche permesse.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Legge sui veterinari (1966)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Accesso solo mediante società di persone o persone fisiche.

Per eseguire interventi di chirurgia veterinaria è obbligatoria la presenza fisica. A norma della legge sui veterinari l'esecuzione di interventi di chirurgia veterinaria nel Regno Unito da parte di chiunque non sia un veterinario [e quindi membro del collegio reale dei medici veterinari (RCVS)] costituisce reato.


Settore:

Energia

Sottosettore:

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale, servizi connessi alle attività estrattive, servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 11,CPC 883,CPC 8675

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Petroleum Act 1988 (legge sul petrolio 1988)

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

È necessaria una licenza per effettuare attività di esplorazione e produzione sulla piattaforma continentale del Regno Unito e per prestare servizi che richiedono l'accesso diretto alle risorse naturali o il loro sfruttamento.

La presente riserva si applica alle licenze di produzione rilasciate in relazione alla piattaforma continentale del Regno Unito. Per essere licenziataria un'impresa deve avere una sede di attività all'interno del Regno Unito. Questo implica: a) una presenza dotata di personale nel Regno Unito, o b) la registrazione di una società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House); o c) la registrazione di una succursale del Regno Unito di una società straniera nel registro delle imprese (Companies House). Questo requisito vige per qualsiasi società che chieda una nuova licenza e per qualsiasi società che intenda aderire a una licenza esistente mediante cessione. Esso si applica a tutte le licenze e a tutte le imprese, che siano operatori o altro.

Per partecipare a una licenza relativa a un settore di produzione una società deve: a) essere registrata come società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House). o b) svolgere l'attività tramite una sede di attività stabile nel Regno Unito quale definita nella sezione 148 del Finance Act 2003 (che normalmente richiede una presenza dotata di personale).


Settore:

Pesca

Trasporti

Sottosettore:

Tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, inclusi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca

Servizi di trasporto (passeggeri e merci) effettuati da navi marittime

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio

Servizi di salvataggio e recupero di navi

Altri servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 and the Merchant Shipping Act 1995 [regolamenti sulla navigazione mercantile (immatricolazione di navi) 1993 e legge sulla navigazione mercantile 1995]

Descrizione:

Investimenti e servizi di trasporto marittimo internazionale

Per immatricolare una nave battente la bandiera del Regno Unito, una partecipazione maggioritaria nella nave deve essere detenuta da persone qualificate. Tali persone qualificate possono comprendere: cittadini britannici residenti nel Regno Unito; cittadini britannici non residenti nel Regno Unito qualora sia designata una persona rappresentante domiciliata nel Regno Unito; e le società costituite del Regno Unito e del SEE con una sede di attività nel Regno Unito o un rappresentante nominato nel Regno Unito.


ALLEGATO II

Nota introduttiva

Riserve relative a misure future

1.

L'elenco di una parte di cui al presente allegato stabilisce, a norma dell'articolo 8.15 (Riserve ed eccezioni), dell'articolo 9.7 (Riserve), dell'articolo 14.4 (Riserve) e, per l'Unione europea, dell'articolo 13.10 (Riserve ed eccezioni), le riserve formulate da tale parte in relazione a specifici settori, sottosettori o attività per cui può mantenere misure esistenti, o adottarne di nuove o più restrittive, non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:

a)

articolo 8.6 (Trattamento nazionale), articolo 9.3 (Trattamento nazionale) o, per l'Unione europea, articolo 13.3 (Trattamento nazionale);

b)

articolo 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), articolo 9.5 (Trattamento della nazione più favorita) o, per l'Unione europea, articolo 13.4 (Trattamento della nazione più favorita);

c)

articolo 8.4 (Accesso al mercato), articolo 9.6 (Accesso al mercato) o, per l'Unione europea, articolo 13.6 (Accesso al mercato);

d)

articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni);

e)

articolo 8.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione) o, per l'Unione europea, articolo 13.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione);

f)

per l'Unione europea, articolo 13.7 (Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari); o

g)

articolo 14.3 (Obblighi)

2.

Le riserve di una parte non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del GATS.

3.

Ciascuna riserva stabilisce i seguenti elementi:

a)

Settore, si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;

b)

Sottosettore, si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;

c)

Classificazione industriale, si riferisce, se del caso, all'attività che rientra nella riserva secondo la CPC, ISIC rev 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva di una parte;

d)

Tipo di riserva, specifica l'obbligo di cui al punto 1 per il quale una riserva è formulata;

e)

Descrizione, stabilisce il campo di applicazione del settore, del sottosettore o delle attività oggetto della riserva; e

f)

Misure esistenti indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al settore, al sottosettore o all'attività oggetto della riserva.

4.

Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La voce Descrizione prevale su tutte le altre.

5.

Una riserva adottata a livello dell'Unione europea si applica a una misura di uno Stato membro dell'Unione europea a livello nazionale come pure a una misura adottata da una amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro dell'Unione europea. Una riserva adottata dal Canada a livello amministrativo nazionale o da uno Stato membro dell'Unione europea si applica a una misura amministrativa a livello regionale, provinciale, territoriale o locale del paese stesso.

6.

Qualora una parte mantenga in vigore una misura secondo la quale un prestatore di servizi debba essere una persona fisica, un cittadino, un residente permanente o un residente del territorio della parte quale condizione per prestarvi un servizio, una riserva per tale misura formulata in relazione agli scambi transfrontalieri di servizi equivale, nei limiti di tale misura, a una riserva in relazione agli investimenti.

7.

Una riserva per una misura secondo la quale un prestatore di servizi debba essere una persona fisica, un cittadino, un residente permanente o un residente del proprio territorio quale condizione per prestarvi un servizio finanziario, formulata in relazione all'articolo 13.7 (Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari) equivale, nei limiti di tale misura, a una riserva in relazione agli articoli 13.3 (Trattamento nazionale), 13.4 (Trattamento della nazione più favorita), 13.6 (Accesso al mercato) e 13.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione).

8.

Ai fini del presente allegato, compreso l'elenco di ciascuna parte di cui al presente allegato:

 

per ISIC rev 3.1 si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, secondo la definizione di cui all'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Studi Statistici, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.

9.

Nell'elenco dell'Unione europea di cui al presente allegato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

EU

Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

ES

Spagna

EE

Estonia

FI

Finlandia

FR

Francia

EL

Grecia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SK

Slovacchia

SI

Slovenia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

Elenco del Canada

Riserve applicabili in Canada

(applicabili in tutte le province e in tutti i territori)

Riserva II-C-1

Settore:

Questioni relative agli aborigeni

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che neghino agli investitori dell'Unione europea e ai loro investimenti, o ai prestatori di servizi dell'Unione europea, diritti o preferenze concessi alle popolazioni aborigene.

Misure esistenti:

Constitution Act, 1982, figurante all'allegato B del Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11

Riserva II-C-2

Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti gli accordi di commercializzazione collettiva della merce agricola, che comprendano attività quali la produzione, la definizione dei prezzi, l'acquisto, la vendita o qualsiasi altra attività intesa a preparare il prodotto in una forma, o renderlo disponibile in un luogo o in un tempo, per l'acquisto a fini di consumo o uso.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-3

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimento

1.

La Columbia Britannica, il Nuovo Brunswick, la Nuova Scozia, il Nunavut, l'Isola Principe Edoardo, il Quebec, i Territori del Nord-Ovest e lo Yukon si riservano il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti un'impresa del Canada costituita da un investimento disciplinato che richiedano che il 25 % o una percentuale inferiore dei membri del consiglio di amministrazione, o di qualsiasi suo comitato, abbia una determinata nazionalità. Una modifica apportata a tali misure non deve ridurre la conformità delle misure stesse agli obblighi stabiliti al capo 8 (Investimenti) rispetto alla versione precedente alla modifica.

2.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che richiedano che fino al 50 % dei membri del consiglio di amministrazione di un'impresa costituita da un investimento disciplinato sia abitualmente residente in Canada. La concessione della residenza a un cittadino nazionale dell'Unione europea nominato membro di un consiglio di amministrazione di un'impresa costituita da un investimento disciplinato avverrà in conformità della normativa canadese in materia di ingresso di cittadini nazionali stranieri. Un cittadino nazionale dell'Unione europea non sarà tuttavia sottoposto alla verifica della necessità economica se il fine è solo quello della nomina a membro del consiglio di amministrazione.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-4

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimento

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i requisiti di residenza applicabili agli investitori dell'Unione europea o ai loro investimenti per la proprietà di terreni costieri.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-5

Settore:

Pesca

Sottosettore:

Pesca e servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure relative agli accordi di commercializzazione e di scambio collettivi per i pesci e i prodotti ittici e al rilascio delle licenze per la pesca o le attività inerenti alla pesca, compreso l'ingresso di pescherecci stranieri nella zona economica esclusiva, nelle acque territoriali, nelle acque interne o nei porti del Canada e l'uso dei relativi servizi.

2.

Il Canada si adopera per concedere alle navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in simili situazioni, alle navi autorizzate a battere la bandiera di qualsiasi altro Stato estero.

Misure esistenti:

Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14

Coastal Fisheries Protection Act, R.S.C. 1985, c. C-33

Coastal Fisheries Protection Regulations, C.R.C. 1978, c. 413

Commercial Fisheries Licensing Policy

Policy on Foreign Investment in the Canadian Fisheries Sector, 1985

Freshwater Fish Marketing Act, R.S.C. 1985, c. F-13

Riserva II-C-6

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi connessi al mercato mobiliare

Classificazione industriale:

CPC 8132

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimento

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'acquisizione, la vendita o altra cessione da parte di cittadini nazionali dell'Unione europea di obbligazioni, buoni del tesoro o altri tipi di titoli di debito emessi dal governo del Canada o da un'amministrazione subnazionale canadese.

Misure esistenti:

Financial Administration Act, R.S.C. 1985, c. F-11

Riserva II-C-7

Settore:

Industrie alimentari, delle bevande e dei medicinali

Sottosettore:

Rivendite di liquori, vino e birra

Classificazione industriale:

CPC 241, 242, 243, 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

L'Importation of Intoxicating Liquors Act conferisce a ciascuna amministrazione provinciale un monopolio sull'importazione delle bevande alcoliche nel suo territorio.

Misure esistenti:

Importation of Intoxicating Liquors Act, R.S.C. 1985, c. I-3

Riserva II-C-8

Settore:

Questioni relative alle minoranze

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che conferiscano diritti o privilegi a una minoranza socialmente o economicamente svantaggiata.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-9

Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi pubblici di contrasto e correzionali nonché dei seguenti servizi, nella misura in cui si tratti di servizi sociali istituiti e mantenuti per finalità pubbliche: sicurezza o assicurazione del reddito, previdenza o assicurazione sociale, assistenza sociale, istruzione pubblica, formazione pubblica, sanità e servizi per l'infanzia.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-10

Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali non diversamente contemplati dalla riserva II-C-9 per quanto riguarda i servizi sociali.

2.

La presente riserva non si estende all'adozione di nuove misure che impongano limitazioni alla partecipazione di capitale straniero nella prestazione di tali servizi sociali.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-11

Settore:

Raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la raccolta, la purificazione e la distribuzione dell'acqua.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-12

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 713

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'emissione dei certificati per il trasporto di combustibili mediante condotte.

Misure esistenti:

National Energy Board Act, R.S.C. 1985, c. N-7

Riserva II-C-13

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo, quali definiti agli articoli 8.1 (Definizioni) e 9.1 (Definizioni)

Classificazione industriale:

Definizioni di cui agli articoli 8.1 (Definizioni) e 9.1 (Definizioni)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo.

2.

Per maggiore chiarezza, la presente riserva non pregiudica i diritti e gli obblighi del Canada derivanti dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Bruxelles il 17 dicembre 2009 e a Ottawa il 18 dicembre 2009.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-14

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Lavori di costruzione di vie navigabili, porti, dighe e altre opere idrauliche

Servizi di trasporto con navi marittime o navi per la navigazione interna

Servizi di supporto ai trasporti per vie navigabili e altri servizi

Qualsiasi altra attività marina di carattere commerciale svolta da o a partire da una nave quale illustrata nell'elemento Descrizione

Classificazione industriale:

CPC 5133, 5223, 721, 722, 745, qualsiasi altra attività marina di carattere commerciale svolta da o a partire da una nave

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Obblighi

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

1.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'investimento in servizi di cabotaggio marittimo o la prestazione di tali servizi, compresi:

a)

il trasporto di merci o di passeggeri via nave tra punti ubicati nel territorio del Canada o al di sopra della piattaforma continentale del Canada, per via diretta o con scalo in un luogo al di fuori del Canada; per quanto concerne le acque al di sopra della piattaforma continentale del Canada, una misura riguardante il trasporto di merci o di passeggeri solo in relazione all'esplorazione, allo sfruttamento e al trasporto delle risorse naturali minerali o non biologiche della piattaforma continentale del Canada; e

b)

lo svolgimento, via nave, di qualsiasi altra attività marina di natura commerciale nel territorio del Canada e, per quanto concerne le acque al di sopra della piattaforma continentale, di altre attività marine di natura commerciale correlate all'esplorazione, allo sfruttamento e al trasporto delle risorse naturali minerali o non biologiche della piattaforma continentale del Canada.

2.

Questa riserva riguarda, tra l'altro, le limitazioni e le condizioni applicate ai prestatori di servizi autorizzati a partecipare a tali attività, i criteri per il rilascio di una licenza temporanea di cabotaggio a navi straniere, e i limiti al numero di licenze di cabotaggio rilasciate a navi straniere.

3.

Per maggiore chiarezza, la presente riserva si applica, tra l'altro, alle attività marine di natura commerciale svolte da o a partire da una nave, compresi i servizi di feederaggio e riposizionamento di container vuoti.

4.

La presente riserva non si applica a misure riguardanti l'investimento nei seguenti servizi di cabotaggio marittimo, o la loro prestazione, quando questi sono svolti a partire da una nave operata da un'impresa dell'Unione europea, o da una nave operata da un'impresa di un paese terzo (1) e di proprietà o sotto il controllo di un cittadino nazionale dell'Unione europea se tale nave è immatricolata a norma delle leggi di uno Stato membro dell'Unione europea e batte la bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea:

a)

riposizionamento a titolo non commerciale di container vuoti propri o in leasing;

b)

i)

pre-trasporto o ulteriore trasporto continuo di carichi internazionali tra il porto di Halifax e il porto di Montreal, e tra il porto di Montreal e il porto di Halifax, utilizzando navi immatricolate nei primi registri (nazionali) di cui all'allegato, punto 1, della comunicazione C(2004) 43 della Commissione — Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi; e

ii)

pre-trasporto o ulteriore trasporto continuo di carichi internazionali in container tra il porto di Halifax e il porto di Montreal, e tra il porto di Montreal e il porto di Halifax, in un viaggio unico concorrente a una tratta internazionale, utilizzando navi immatricolate nei primi registri (nazionali) o nei secondi registri (internazionali) di cui all'allegato, punti 1, 2 e 4, della comunicazione C(2004) 43 della Commissione — Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi; o

c)

dragaggio.

Misure esistenti:

Coasting Trade Act, S.C. 1992, c. 31

Canada Shipping Act, 2001, S.C. 2001, c. 26

Customs Act, R.S.C. 1985 (2d Supp.), c. 1

Customs and Excise Offshore Application Act, R.S.C. 1985, c. C-53

Riserva II-C-15

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto con navi marittime o navi per la navigazione interna

Servizi di supporto ai trasporti per vie navigabili

Qualsiasi altra attività marina di carattere commerciale svolta a partire da una nave nelle acque di reciproco interesse

Classificazione industriale:

CPC 721, 722, 745, qualsiasi altra attività marina di carattere commerciale svolta a partire da una nave

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Obblighi

Descrizione:

Scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'attuazione di accordi, concordati e altri impegni formali o informali con altri paesi per quanto riguarda le attività marittime nelle acque di reciproco interesse in settori quali il controllo dell'inquinamento (compresi i requisiti in materia di doppio scafo per le petroliere), la navigazione sicura, le norme di ispezione delle chiatte, la qualità dell'acqua, il pilotaggio, il salvataggio, la lotta contro l'abuso di stupefacenti e le comunicazioni marittime.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-16

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 07

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimento

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti il numero o il tipo di soggetto giuridico che gestisce o opera le infrastrutture di trasporto di proprietà o sotto il controllo del Canada.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-17

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Tutti i sottosettori dei trasporti, esclusi i seguenti sottosettori:

 

Servizi di stazionamento e deposito di container marittimi

 

Servizi di agenzia marittima

 

Servizi marittimi di spedizione merci

 

Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili

 

Sistemi telematici di prenotazione

 

Servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci

 

Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario

 

Servizi di riparazione n.c.a. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi

 

Servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli

 

Servizi di manutenzione e riparazione di motocicli e motoslitte

 

Servizi di movimentazione di carichi per il trasporto terrestre

 

Servizi di deposito e magazzinaggio per il trasporto terrestre

 

Servizi delle agenzie di trasporto di merci per il trasporto terrestre

 

Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti per il trasporto terrestre

Classificazione industriale:

CPC 07, CPC 51, CPC 61, CPC 886 e qualsiasi altra attività commerciale svolta da, o in relazione a, una nave, un aeromobile, un autoveicoli o attrezzature di trasporto ferroviario, ad eccezione di:

 

CPC 6112

 

CPC 6122

 

CPC 7111

 

CPC 7112

 

CPC 741 (limitato ai servizi di trasporto terrestre)

 

CPC 742 (limitato ai servizi di trasporto terrestre)

 

CPC 7480 (limitato ai servizi di trasporto terrestre)

 

CPC 7490 (limitato ai servizi di trasporto terrestre)

 

CPC 8867

 

CPC 8868 (limitato alle attrezzature di trasporto ferroviario)

 

Sistemi telematici di prenotazione quali definiti agli articoli 8.1 (Definizioni) e 9.1 (Definizioni)

 

Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili quali definiti agli articoli 8.1 (Definizioni) e 9.1 (Definizioni)

 

Servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci quali definite all'articolo 14.1 (Definizioni)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Obblighi

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la designazione, lo stabilimento, l'espansione o la gestione di monopoli o di prestatori esclusivi di servizi nel settore dei trasporti.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-18

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di supporto e ausiliari dei trasporti

Servizi di assistenza a terra quali definiti agli articoli 8.1 (Definizioni) e 9.1 (Definizioni)

Classificazione industriale:

CPC 74, servizi di assistenza a terra quali definiti agli articoli 8.1 (Definizioni) e 9.1 (Definizioni)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimento

1.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitino il numero di prestatori di alcuni servizi di supporto e ausiliari dei trasporti per quanto riguarda: la gestione di passeggeri, merci, carichi (inclusa la posta) e mezzi di trasporto che supportano i vettori di trasporto negli aeroporti, nel caso in cui siano presenti vincoli fisici o operativi derivanti soprattutto da considerazioni inerenti alla sicurezza (intesa sia come safety che come security).

2.

Per maggiore chiarezza, nel caso dei servizi di assistenza a terra la presente riserva non pregiudica i diritti e gli obblighi del Canada derivanti dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Bruxelles il 17 dicembre 2009 e a Ottawa il 18 dicembre 2009.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-19

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi tecnici di prova e di analisi

Classificazione industriale:

CPC 8676

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che incidano sull'ispezione e sulla certificazione obbligatorie delle navi per conto del Canada.

2.

Per maggiore chiarezza, solo una persona, una società di classificazione o un altro organismo autorizzato dal Canada può effettuare le ispezioni obbligatorie e rilasciare documenti marittimi canadesi alle navi immatricolate in Canada e alla relativa attrezzatura per conto del Canada.

Misure esistenti:

 

Riserva II-C-20

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimento

1.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordino un trattamento differenziato nel quadro di un accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore o firmato prima del 1o gennaio 1994.

2.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordino un trattamento differenziato in forza di un accordo bilaterale o multilaterale esistente o futuro in materia di:

a)

aviazione;

b)

pesca; o

c)

questioni marittime, compresi i salvataggi.

Misure esistenti:

 

Elenco del Canada

Riserve applicabili nell'Alberta

Riserva II-PT-1

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

L'Alberta si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti giochi di lotteria, apparecchi da gioco, giochi di fortuna, corse, sale bingo, casinò o attività analoghe che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi che possono svolgere una determinata attività economica sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitano il valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d)

limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un sottosettore o che un investimento disciplinato può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

e)

limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-2

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari, servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra, rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

L'Alberta si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure nel settore di cui sopra che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi che possono svolgere una determinata attività economica sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitano il valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d)

limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un sottosettore o che un investimento disciplinato può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

e)

limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-3

Settore:

Prodotti agricoli, forestali e della pesca

Sottosettore:

Risorse forestali e trasformazione

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Servizi connessi alla silvicoltura e allo sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03, 8814

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

L'Alberta si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la produzione, trasformazione, commercializzazione, estrazione, e sfruttamento delle risorse forestali e di prodotti derivati, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi che possono svolgere una determinata attività economica sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitano il valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d)

limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un sottosettore o che un investimento disciplinato può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

e)

limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-4

Settore:

Prodotti ittici

Sottosettore:

Pesca

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 62224, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

L'Alberta si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione collettiva di prodotti dell'acquacoltura, del mare e ittici, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi che possono svolgere una determinata attività economica sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitano il valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d)

limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un sottosettore o che un investimento disciplinato può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

e)

limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-5

Settore:

Energia

Sottosettore:

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Servizi di trasporto mediante condotte

Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda

Petrolio greggio e gas naturale

Classificazione industriale:

CPC 120, 17, 713, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

L'Alberta si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le attività seguenti: i) esplorazione, produzione, estrazione e sfruttamento di petrolio greggio e gas naturale; ii) concessione di diritti esclusivi per la gestione di sistemi di distribuzione o trasporto, compresi le relative condotte e i servizi di trasporto e distribuzione marittimi; e iii) produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, importazione ed esportazione di energia elettrica, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi che possono svolgere una determinata attività economica sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitano il valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d)

limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un sottosettore o che un investimento disciplinato può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

e)

limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserve applicabili nella Columbia Britannica

Riserva II-PT-6

Settore:

Energia

Sottosettore:

Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda

Petrolio greggio e gas naturale

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Servizi di trasporto mediante condotte

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 17, 120, 334, 713, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Columbia Britannica si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le attività seguenti: i) esplorazione, produzione, estrazione e sfruttamento di petrolio greggio e gas naturale; ii) diritti di gestione connessi a sistemi di distribuzione o trasporto di petrolio greggio o gas naturale, comprese le relative condotte e i servizi di trasporto e distribuzione marittimi; o iii) produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, importazione ed esportazione di energia elettrica, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi che possono svolgere una determinata attività economica sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitano il valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d)

limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un sottosettore o che un investimento disciplinato può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

e)

limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Columbia Britannica di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-7

Settore:

Agricoltura, silvicoltura e prodotti ittici

Sottosettore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Servizi connessi alla silvicoltura e allo sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03, 8814

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Columbia Britannica si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la produzione, trasformazione, commercializzazione, estrazione e sfruttamento delle risorse forestali e di prodotti derivati, compresa la concessione di licenze, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi che possono svolgere una determinata attività economica sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitano il valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d)

limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un sottosettore o che un investimento disciplinato può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

e)

limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Columbia Britannica di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-8

Settore:

Prodotti ittici

Sottosettore:

Pesca

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 62224, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Columbia Britannica si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la produzione, trasformazione, commercializzazione collettiva di prodotti dell'acquacoltura, prodotti del mare e altri prodotti ittici, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi che possono svolgere una determinata attività economica sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitano il valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d)

limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un sottosettore o che un investimento disciplinato può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

e)

limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Columbia Britannica di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-9

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Columbia Britannica si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esercizio e la gestione di qualunque attività attinente al gioco d'azzardo nella provincia, ivi compresi giochi di lotteria, giochi di fortuna o giochi che combinano fortuna e abilità, nonché le imprese direttamente connesse, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi che possono svolgere una determinata attività economica sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitano il valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d)

limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un sottosettore o che un investimento disciplinato può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

e)

limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Columbia Britannica di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-10

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari, servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra, rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Columbia Britannica si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'importazione, commercializzazione, concessione di licenze, vendita e distribuzione di bevande alcoliche nella provincia che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi che possono svolgere una determinata attività economica sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b)

limitano il valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c)

limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d)

limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un sottosettore o che un investimento disciplinato può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

e)

limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Columbia Britannica di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserve applicabili nel Manitoba

Riserva II-PT-11

Settore:

Prodotti ittici

Sottosettore:

Pesci e altri prodotti della pesca

Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti della pesca

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 62224, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Manitoba si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-12

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 713

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Manitoba si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-13

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari, servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra, rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Manitoba si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-14

Settore:

Energia

Sottosettore:

Petrolio greggio e gas naturale

Energia elettrica

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 120, 171, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Manitoba si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-15

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Trasformazione di risorse forestali

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 031, 321, 881 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore e 8814) 88430, 88441

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Manitoba si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-16

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Manitoba si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserve applicabili nel Nuovo Brunswick

Riserva II-PT-17

Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia elettrica

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 17, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Nuovo Brunswick si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato del trasferimento di energia idroelettrica di competenza della provincia, della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell'esportazione di energia elettrica, della manutenzione degli impianti elettrici, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto del Nuovo Brunswick di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-18

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Nuovo Brunswick si riserva il diritto di adottare o mantenere monopoli nei sottosettori summenzionati.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto del Nuovo Brunswick di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

Gaming Control Act, S.N.B. 2008, c. G-1.5

Riserva II-PT-19

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari, servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio (alcolici, vino e birra, rivendite di alcolici, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Nuovo Brunswick si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto del Nuovo Brunswick di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

New Brunswick Liquor Corporation Act, S.N.B. 1974, c. N-6.1

Riserve applicabili in Terranova e Labrador

Riserva II-PT-20

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Trasformazione di risorse forestali

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 031, 321, 881 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore e 8814) 88430, 88441

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Terranova e Labrador si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i sottosettori summenzionati, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

b)

limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto di Terranova e Labrador di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-21

Settore:

Pesca e caccia

Sottosettore:

Prodotti commestibili di origine animale n.c.a.

Pelli gregge di altri animali n.c.a. (fresche o conservate, ma non altrimenti lavorate)

Pesci e altri prodotti della pesca

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate (comprese le carni di coniglio), escluse le cosce di rana

Oli e grassi animali, greggi e raffinati

Pelli da pellicceria conciate o apprettate

Pesci preparati e conserve di pesci

Servizi di vendita per conto terzi di prodotti alimentari, bevande e tabacco

Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti della pesca

Classificazione industriale:

CPC 0295, 02974, 04, 21129, 212, 2162, 2831, 62112, 62224, 8813, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Terranova e Labrador si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i sottosettori summenzionati, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

b)

limitano o impongono la forma specifica di personalità giuridica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto di Terranova e Labrador di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-22

Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia elettrica

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 171, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Terranova e Labrador si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i sottosettori summenzionati, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

b)

limitano o impongono la forma specifica di personalità giuridica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto di Terranova e Labrador di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-23

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Terranova e Labrador si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i sottosettori summenzionati, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

b)

limitano o impongono la forma specifica di personalità giuridica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto di Terranova e Labrador di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-24

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 7131

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Terranova e Labrador si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i sottosettori summenzionati, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

b)

limitano o impongono la forma specifica di personalità giuridica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto di Terranova e Labrador di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-25

Settore:

Energia

Sottosettore:

Petrolio greggio e gas naturale

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 120, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Terranova e Labrador si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i sottosettori summenzionati, che:

a)

limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; oppure

b)

limitano o impongono la forma specifica di personalità giuridica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto di Terranova e Labrador di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserve applicabili nei Territori del Nord-Ovest

Riserva II-PT-26

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi alla zootecnia

Servizi connessi alla caccia

Classificazione industriale:

CPC 8812, 8813

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

I Territori del Nord-Ovest si riservano il diritto di adottare o mantenere misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dei Territori del Nord-Ovest di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-27

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari, servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra, rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

I Territori del Nord-Ovest si riservano il diritto di adottare o mantenere misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dei Territori del Nord-Ovest di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-28

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Pasta di carta e cartone

Trasformazione di risorse forestali

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 03, 321, 881 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore e 8814) 88430, 88441

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

I Territori del Nord-Ovest si riservano il diritto di adottare o mantenere misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dei Territori del Nord-Ovest di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-29

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

I Territori del Nord-Ovest si riservano il diritto di adottare o mantenere misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dei Territori del Nord-Ovest di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-30

Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia elettrica

Servizi di trasporto mediante condotte

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 171, 713, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

I Territori del Nord-Ovest si riservano il diritto di adottare o mantenere misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dei Territori del Nord-Ovest di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-31

Settore:

Petrolio greggio e gas naturale

Sottosettore:

Petrolio greggio e gas naturale

Trasporto mediante condotte

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 120

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

I Territori del Nord-Ovest si riservano il diritto di adottare o mantenere misure che limitano l'accesso al mercato dell'esplorazione, della produzione, dell'estrazione e dello sfruttamento di petrolio greggio e gas naturale, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

I Territori del Nord-Ovest si riservano il diritto di adottare o mantenere misure che prevedono la concessione di diritti esclusivi per la gestione di sistemi di distribuzione o trasporto, compresi le relative condotte e i servizi di trasporto e distribuzione marittimi.

3.

Tale riserva non pregiudica il diritto dei Territori del Nord-Ovest di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-32

Settore:

Prodotti ittici

Sottosettore:

Pesci e altri prodotti della pesca

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 62224, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

I Territori del Nord-Ovest si riservano il diritto di adottare o mantenere misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dei Territori del Nord-Ovest di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-33

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Altri servizi di trasporto terrestre

Classificazione industriale:

CPC 7121, 71222

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

I Territori del Nord-Ovest si riservano il diritto di adottare o mantenere le verifiche della necessità economica per la prestazione di servizi di trasporto urbano e interurbano con autobus. I criteri principali comprendono l'esame dell'adeguatezza dei livelli di servizio attuali; le condizioni di mercato che determinano la necessità di un ampliamento del servizio e l'effetto dei nuovi soggetti sulla pubblica utilità, comprese la continuità e la qualità del servizio, nonché l'adattabilità, la disponibilità e la capacità del richiedente di prestare un servizio adeguato.

Misure esistenti

 

Riserve applicabili nella Nuova Scozia

Riserva II-PT-34

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Trasformazione di risorse forestali

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 031, 321, 881 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore e 8814) 88430, 88441

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Nuova Scozia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Nuova Scozia di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-35

Settore:

Pesca e caccia

Sottosettore:

Prodotti commestibili di origine animale n.c.a.

Pelli gregge di altri animali n.c.a. (fresche o conservate, ma non altrimenti lavorate)

Pesci e altri prodotti della pesca

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate (comprese le carni di coniglio), escluse le cosce di rana

Oli e grassi animali, greggi e raffinati

Pelli da pellicceria conciate o apprettate

Pesci preparati e conserve di pesci

Servizi di vendita per conto terzi di prodotti alimentari, bevande e tabacco

Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti della pesca

Trasporto di merci congelate o refrigerate

Classificazione industriale:

CPC 0295, 02974, 04, 21129, 212, 2162, 2831, 62112, 62224, parte di 71231, 8813, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Nuova Scozia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Nuova Scozia di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-36

Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia elettrica

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 17, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Nuova Scozia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Nuova Scozia di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-37

Settore:

Energia

Sottosettore:

Petrolio greggio e gas naturale

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 120, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Nuova Scozia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Nuova Scozia di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-38

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Nuova Scozia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Nuova Scozia di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-39

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari, servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra, rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Nuova Scozia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Nuova Scozia di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-40

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di trasporto mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 713

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

La Nuova Scozia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto della Nuova Scozia di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserve applicabili nel Nunavut

Riserva II-PT-41

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi alla zootecnia

Servizi connessi alla caccia

Classificazione industriale:

CPC 8812, 8813

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Nunavut si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-42

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari, servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra, rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Nunavut si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

A norma del Liquor Act il Nunavut è autorizzato a importare, acquistare, produrre, distribuire, fornire, commercializzare e vendere bevande alcoliche in Nunavut e ad esercitare tali attività in regime di monopolio territoriale.

3.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

Liquor Act, R.S.N.W.T. 1988, c. L-9

Riserva II-PT-43

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Nunavut si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-44

Settore:

Prodotti ittici

Sottosettore:

Pesci e altri prodotti della pesca

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 62224, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Nunavut si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-45

Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia elettrica

Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 171, 4621, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Nunavut si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Il Nunavut mantiene un monopolio della produzione, generazione, sfruttamento, trasmissione, distribuzione, consegna, fornitura ed esportazione di energia elettrica e dei relativi servizi a norma della sezione 5.1 del Qulliq Energy Corporation Act.

3.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

Qulliq Energy Corporation Act, R.S.N.W.T. 1988, c. N-2

Riserva II-PT-46

Settore:

Energia

Sottosettore:

Petrolio greggio e gas naturale

Trasporti

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 120, 713, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Nunavut si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Il Nunavut si riserva anche il diritto di adottare o mantenere misure che limitano l'accesso al mercato connesso allo sfruttamento di petrolio e gas.

3.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-47

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto marittimo di merci

Classificazione industriale:

CPC 7212

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Nunavut si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-48

Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Altri servizi di trasporto terrestre

Classificazione industriale:

CPC 7121, 71222

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Nunavut si riserva il diritto di adottare o mantenere le verifiche della necessità economica per la prestazione di servizi di trasporto urbano e interurbano con autobus. I criteri principali comprendono l'esame dell'adeguatezza dei livelli di servizio attuali; le condizioni di mercato che determinano la necessità di un ampliamento del servizio e l'effetto dei nuovi soggetti sulla pubblica utilità, comprese la continuità e la qualità del servizio, nonché l'adattabilità, la disponibilità e la capacità del richiedente di prestare un servizio adeguato.

Misure esistenti

 

Riserve applicabili nell'Ontario

Riserva II-PT-49

Settore:

Energia

Sottosettore:

Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda

Petrolio greggio e gas naturale

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Servizi di trasporto mediante condotte

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 17, 120, 334, 713, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

L'Ontario si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato dell'esplorazione, della produzione, della generazione, dell'estrazione, dell'importazione ed esportazione, del trasporto, della trasmissione, della distribuzione, dello stoccaggio, della vendita (anche al dettaglio), della commercializzazione, della conservazione, della gestione della domanda/del carico e dello sfruttamento di energia (compresi energia elettrica, gas naturale ed energie rinnovabili), ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

L'Ontario si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato per quanto riguarda la concessione di diritti esclusivi di proprietà o gestione di sistemi di trasmissione o distribuzione o per la produzione, generazione, stoccaggio, vendita (anche al dettaglio) o commercializzazione di energia (compresi l'energia elettrica, il gas naturale o l'energia rinnovabile).

3.

Per maggiore chiarezza tale riserva non pregiudica il diritto del Québec di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserve applicabili nell'Isola Principe Edoardo

Riserva II-PT-50

Settore:

Pesca e acquacoltura

Sottosettore:

Pesci e altri prodotti della pesca

Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti della pesca

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 62224, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

L'Isola Principe Edoardo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Isola Principe Edoardo di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-51

Settore:

Energia

Sottosettore:

Sistemi di energia rinnovabile

Energia elettrica, petrolio e gas naturale

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 120, 17, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

L'Isola Principe Edoardo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Isola Principe Edoardo di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-52

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Trasformazione di risorse forestali

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 03, 321, 881 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore e 8814) 88430, 88441

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

L'Isola Principe Edoardo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Isola Principe Edoardo di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-53

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

L'Isola Principe Edoardo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Isola Principe Edoardo di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-54

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari, servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra, rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

L'Isola Principe Edoardo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nei sottosettori summenzionati, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Isola Principe Edoardo di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserve applicabili nel Québec

Riserva II-PT-55

Settore:

Agricoltura, pesca

Sottosettore:

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura

Animali vivi e prodotti di origine animale

Pesci e altri prodotti della pesca

Carni, pesce, frutta, ortaggi, oli e grassi

Prodotti lattiero-caseari

Prodotti della macinazione, amidi e fecole; altri prodotti alimentari

Servizi connessi all'agricoltura

Servizi connessi alla zootecnia

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 01, 02, 04, 21, 22, 23, 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore), 8812, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Québec si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato della produzione, del trasferimento della proprietà o del possesso, della trasformazione e della commercializzazione collettiva di prodotti dell'acquacoltura, del mare e ittici, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Il Québec si riserva anche il diritto di adottare o mantenere misure che limitano l'accesso al mercato in connessione al rilascio di permessi a norma del Food Products Act.

3.

Tali misure riguardano anche l'imposizione della verifica dell'interesse pubblico e la considerazione di fattori socioeconomici.

4.

Per maggiore chiarezza tale riserva non pregiudica il diritto del Québec di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

Food Products Act, C.Q.L.R., c. P-29;

An Act to regularize and provide for the development of local slaughterhouses, C.Q.L.R., c. R-19.1

An Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products, C.Q.L.R. c. M-35.1

An Act respecting the marketing of marine products, C.Q.L.R., c. C-32.1;

The Marine Products Processing Act, C.Q.L.R., c. T-11.01

Riserva II-PT-56

Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia elettrica

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 171, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Québec si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato della produzione, della fissazione e modifica di prezzi e condizioni, della trasmissione, della fornitura, della distribuzione e dell'esportazione dell'energia elettrica e della manutenzione degli impianti elettrici, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Ai fini delle attività di cui al punto precedente, il Québec si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure relative alla cessione e alla concessione di terreni demaniali e di beni mobili e immobili, nonché misure riguardanti tutte le fonti energetiche a partire dalle quali è possibile produrre energia elettrica.

3.

Hydro-Québec è titolare di diritti esclusivi riguardanti la produzione, la trasmissione, la distribuzione e l'esportazione di energia elettrica. Il Québec si riserva il diritto di adottare o mantenere i poteri e le prerogative di Hydro-Québec ai fini delle attività menzionate in precedenza.

4.

Tali misure riguardano anche la considerazione di fattori socioeconomici.

5.

Per maggiore chiarezza tale riserva non pregiudica il diritto del Québec di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

Hydro-Québec Act, C.Q.L.R., c. H-5

An Act respecting the exportation of electric power, C.Q.L.R., c. E-23

An Act respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R., c. R-6.01

An Act respecting municipal and private electric power systems, C.Q.L.R., c. S-41

Act respecting the Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, C.Q.L.R., c. M-25.2

An Act respecting threatened or vulnerable species, C.Q.L.R., c. E-12.01

Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité, L.Q. 1986, c. 21

Watercourses Act, C.Q.L.R., c. R-13

Riserva II-PT-57

Settore:

Energia

Sottosettore:

Petrolio greggio e gas naturale

Servizi di trasporto mediante condotte

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 120, 713, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Québec si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato della gestione di sistemi di distribuzione di petrolio e gas e dei servizi di trasporto mediante condotte, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Il Québec si riserva anche il diritto di adottare o mantenere misure che limitano l'accesso al mercato connesso allo sfruttamento di petrolio e gas.

3.

Per maggiore chiarezza tale riserva non pregiudica il diritto del Québec di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

An Act respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R., c. R-6.01

Mining Act, C.Q.L.R., c. M-13.1

Riserva II-PT-58

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Québec si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato delle lotterie, dei giochi di lotteria, degli apparecchi da intrattenimento e per video-lotteria, dei giochi di fortuna, delle corse, dei centri scommesse, delle sale bingo, dei casinò e dei concorsi promozionali, dei servizi di consulenza e realizzazione ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Alla Société des loteries du Québec è concesso o può essere concesso il monopolio delle attività summenzionate.

3.

Per maggiore chiarezza tale riserva non pregiudica il diritto del Québec di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

An Act respecting the Société des loteries du Québec, C.Q.L.R., c. S-13.1

An Act respecting lotteries, publicity contests and amusement machines, C.Q.L.R., c. L-6

An Act respecting racing, C.Q.L.R., c. C-72.1

Riserva II-PT-59

Settore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Sottosettore:

Legno grezzo

Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

Pasta da carta, carta e prodotti di carta

Stampati e prodotti affini

Classificazione industriale:

CPC 031, 31, 32

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Québec si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nel settore forestale, segnatamente misure relative allo sfruttamento delle foreste, alla raccolta di risorse forestali e prodotti derivati (compresa biomassa e prodotti forestali non legnosi), ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Il Québec si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato della commercializzazione o trasformazione di risorse forestali e di prodotti derivati nonché misure che limitano l'accesso al mercato dell'approvvigionamento degli impianti di trasformazione del legno, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

3.

Tali misure riguardano anche l'imposizione di verifiche dell'interesse pubblico e la considerazione di fattori socioeconomici.

4.

Per maggiore chiarezza tale riserva non pregiudica il diritto del Québec di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

An Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products, C.Q.L.R., c. M-35.1

Forest Act, C.Q.L.R., c. F-4.1

Sustainable Forest Development Act, C.Q.L.R., c. A-18.1

An Act respecting the Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, C.Q.L.R., c. M-25.2

Riserve applicabili nel Saskatchewan

Riserva II-PT-60

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Saskatchewan si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi sotto forma di contingenti numerici, monopoli, diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica.

2.

Il Saskatchewan si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica nei sottosettori summenzionati.

3.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-61

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari, servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra, rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107, 643

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Saskatchewan si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi sotto forma di contingenti numerici, monopoli, diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica.

2.

Il Saskatchewan si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica nei sottosettori summenzionati.

3.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-62

Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia elettrica, gas di città, vapore e acqua calda

Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Energia elettrica

Gas povero

Servizi di trasporto mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 17, 713, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Il Saskatchewan si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano il numero di investimenti disciplinati o di prestatori di servizi sotto forma di contingenti numerici, monopoli, diritti in esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica.

2.

Il Saskatchewan si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano o impongono una forma giuridica specifica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un investitore può svolgere un'attività economica nei sottosettori summenzionati.

3.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserve applicabili nello Yukon

Riserva II-PT-63

Settore:

Bevande alcoliche

Sottosettore:

Servizi dei commissionari, servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio (liquori, vino e birra, rivendite di liquori, vino e birra)

Produzione e trasporto di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

CPC 24 (diverso da 244), 62112, 62226, 63107, 7123 (diverso da 71231, 71232, 71233, 71234), 8841

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Lo Yukon si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato della promozione, dello stoccaggio, della produzione, della distribuzione, del trasporto, della vendita e del commercio di bevande alcoliche, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

La Yukon Liquor Corporation è l'unico importatore commerciale di bevande alcoliche nello Yukon. I produttori interni di bevande alcoliche possono gestire rivendite al dettaglio presso lo stabilimento di produzione in qualità di agenti di Yukon Liquor Corporation.

3.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-64

Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Giochi d'azzardo e scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Lo Yukon si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato della proprietà e gestione di strutture di giochi d'azzardo e gioco ad eccezione delle misure che limitano la partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Lo Yukon si riserva il diritto di limitare l'accesso al mercato dei giochi di lotteria, degli apparecchi da intrattenimento e per video-lotteria, dei giochi di fortuna, delle corse, dei centri scommesse, delle sale bingo, dei casinò e dei concorsi promozionali e di esercitare tali attività, anche in regime di monopolio.

3.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-65

Settore:

Energia

Sottosettore:

Petrolio greggio e gas naturale

Servizi di trasporto mediante condotte

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 120, 713, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Lo Yukon si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato dell'esplorazione, della produzione, dell'estrazione e dello sfruttamento di petrolio e gas, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Lo Yukon si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che prevedono la concessione di diritti esclusivi per la gestione di sistemi di distribuzione o trasporto di gas naturale o petrolio, compresi qualunque attività connessa a gasdotti e oleodotti e i servizi di trasporto e distribuzione marittimi.

3.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-66

Settore:

Energia

Sottosettore:

Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda

Energia elettrica e servizi connessi

Classificazione industriale:

CPC 17, 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Lo Yukon si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato dell'energia idroelettrica, della produzione, del trasporto, della distribuzione, della fornitura e dell'esportazione di energia elettrica, dell'uso commerciale e industriale dell'acqua, dei servizi connessi alla distribuzione dell'energia, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Lo Yukon può mettere a disposizione della Yukon Development Corporation (o di una società da questa controllata o ad essa succeduta), per motivi operativi, impianti o energia idroelettrica in suo possesso o sotto il suo controllo.

3.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-67

Settore:

Silvicoltura

Sottosettore:

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03, 531

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Lo Yukon si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato delle attività relative alla silvicoltura e allo sfruttamento forestale, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-68

Settore:

Agricoltura e silvicoltura

Sottosettore:

Servizi connessi all'agricoltura

Servizi connessi alla zootecnia

Terreno agricolo, foreste e altre superfici boschive

Locazioni e permessi di terreni demaniali

Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale

Classificazione industriale:

CPC 03, 531, 8811 (diverso dal noleggio di attrezzature agricole con operatore), 8812

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Lo Yukon si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato nell'ambito di contratti agro-silvo-pastorali, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-69

Settore:

Prodotti ittici

Sottosettore:

Pesci e altri prodotti della pesca

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 04, 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Lo Yukon si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso all'industria della pesca, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-70

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca e di sviluppo sperimentale relativi alle scienze naturali e dell'ingegneria

Servizi di ricerca e di sviluppo sperimentale relativi alle scienze sociali e umanistiche

Servizi di ricerca interdisciplinare e sviluppo sperimentale

Classificazione industriale:

CPC 851, 852 (solo linguistica e lingue), 853

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Lo Yukon si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato dei servizi di ricerca e sviluppo, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Riserva II-PT-71

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Riciclaggio per conto terzi

Classificazione industriale:

CPC 88493

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1.

Lo Yukon si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano l'accesso al mercato connesso al riciclaggio, ad eccezione delle misure che impongono limiti alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

2.

Tale riserva non pregiudica il diritto dell'Alberta di imporre limiti alla partecipazione di capitale estero in caso di vendita o cessione delle partecipazioni e delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica a un ente pubblico esistenti, in base a quanto previsto nella riserva del Canada I-C-2.

Misure esistenti

 

Elenco della parte UE

Riserve applicabili nell'Unione europea

(applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE salvo diversa indicazione)

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

In tutti gli Stati membri dell'UE i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.

I servizi pubblici esistono in settori quali i servizi di consulenza in campo tecnico e scientifico, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari a tutti le modalità di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilarne un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore.

Questa riserva non si applica né ai servizi di telecomunicazione né ai servizi di informatica e affini.

Misure esistenti:

 


Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti o futuri che:

a)

creano un mercato interno dei servizi e degli investimenti;

b)

concedono il diritto di stabilimento; o

c)

impongono il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Per mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.

Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento deve comportare il diritto dei cittadini nazionali delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nazionali nel diritto nazionale del paese in cui si attua lo stabilimento.

Per ravvicinamento delle legislazioni si intende:

a)

l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; o

b)

l'integrazione della legislazione comune nel diritto nazionale delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale.

L'allineamento o l'integrazione devono avvenire e devono ritenersi avvenuti solo dal momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale.

Misure esistenti:

Spazio economico europeo (SEE)

Accordi di stabilizzazione

Accordi bilaterali UE-Confederazione svizzera


Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento di cittadini nazionali o imprese in forza di accordi bilaterali vigenti o futuri, tra i seguenti Stati membri dell'UE: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK, nonché tra i seguenti paesi o principati: San Marino, Monaco, Andorra e Stato della Città del Vaticano.

Misure esistenti:

 


Settore:

Pesca

Acquacoltura

Servizi connessi alla pesca

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Prescrizioni in materia di prestazioni

Descrizione

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'accesso e l'uso di risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell'UE, in particolare nell'ambito della politica comune della pesca e di accordi sulla pesca con paesi terzi.

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere misure che:

a)

disciplinano lo sbarco delle catture effettuate in sottocontingenti assegnati alle navi del Canada o di un paese terzo nei porti dell'UE;

b)

determinano la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale; o

c)

accordano un trattamento differenziato al Canada o a un paese terzo in forza di accordi bilaterali vigenti o futuri relativi alla pesca.

Solo alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE può essere concessa una licenza di pesca commerciale nelle acque territoriali di uno Stato membro dell'UE.

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la nazionalità dei componenti dell'equipaggio di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'UE.

Riserve nazionali complementari figurano negli elenchi delle riserve applicabili in BE, BG, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK e UK.

Misure esistenti:

 


Settore:

Raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 41

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti tra l'altro la prestazione di servizi relativi alla raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Servizi notarili

Servizi di ufficiali giudiziari

Classificazione industriale:

Parte diCPC 861, parte di CPC 87902

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE, eccezion fatta per la SE, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di consulenza legale e servizi legali di autorizzazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri officiers publics et ministériels e riguardanti i servizi forniti da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

Misure esistenti:

 


Settore:

Distribuzione e servizi sanitari

Sottosettore:

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

Per tutti gli Stati membri dell'UE, eccezion fatta per BE, BG, EE e IE, la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri del SEE, pertanto la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nell'UE è subordinata allo stabilimento in uno dei suddetti paesi.

In BG, DE ed EE, la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata. In IE, la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata.

Riserve nazionali complementari figurano negli elenchi delle riserve applicabili in BE, FI, SE e SK.

Misure esistenti:

 


Settore:

Distribuzione e servizi sanitari

Sottosettore:

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

L'UE, eccezion fatta per EL, IE, LT, LU, NL e UK, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano su base non discriminatoria il numero di prestatori autorizzati a prestare un determinato servizio in una data zona o area locale al fine di evitare un eccesso di offerta dove la domanda è scarsa. Può dunque essere applicata la verifica della necessità economica considerando fattori quali il numero degli insediamenti produttivi esistenti e gli effetti su di esse, le infrastrutture di trasporto, la densità della popolazione o la distribuzione geografica.

Riserve nazionali complementari figurano negli elenchi delle riserve applicabili in AT, DE, ES, FI, FR, IT, LU, LV, MT, PT, SE e SI.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Altri servizi alle imprese (servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie)

Classificazione industriale:

CPC 87901, CPC 87902

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione

Scambio transfrontaliero di servizi

L'UE, eccezion fatta per ES e SE, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di collocamento del personale d'ufficio e di altro personale

Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale

Classificazione industriale:

CPC 87202, CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206, CPC 87209

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE, eccezion fatta per BE, HU e SE, si riserva il diritto di esigere lo stabilimento e vietare la prestazione di servizi transfrontalieri di collocamento del personale d'ufficio e di altro personale.

L'UE, eccezion fatta per HU e SE, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di collocamento di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale.

Riserve nazionali complementari figurano negli elenchi delle riserve applicabili in AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di investigazione

Classificazione industriale:

CPC 87301

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE, eccezion fatta per AT e SE, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di investigazione. Sono richieste la residenza o la presenza commerciale e può essere richiesta la nazionalità.

Riserve nazionali complementari figurano negli elenchi delle riserve applicabili in LT e PT.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Servizi ausiliari al trasporto marittimo, su vie navigabili interne, ferroviario e aereo

Sottosettore:

Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti

Classificazione industriale:

Parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione

Scambio transfrontaliero di servizi

L'UE, eccezion fatta per DE, EE e HU, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che esigono lo stabilimento o la presenza fisica nel proprio territorio e che vietano la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario dall'esterno del proprio territorio.

L'UE, eccezion fatta per CZ, EE, HU, LU e SK, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che esigono lo stabilimento o la presenza fisica nel proprio territorio e che vietano la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi per il trasporto su vie navigabili interne dall'esterno del proprio territorio.

L'UE, eccezion fatta per EE, HU e LV, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che esigono lo stabilimento o la presenza fisica nel proprio territorio e che vietano la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi dall'esterno del proprio territorio.

Solo gli organismi riconosciuti autorizzati dall'UE possono svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri dell'UE. Può esistere l'obbligo di stabilimento.

L'UE, eccezion fatta per AT, EE, HU, LV e PL, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che esigono lo stabilimento o la presenza fisica nel proprio territorio e che vietano la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione (anche la manutenzione di linea) e riparazione di aeromobili e loro parti dall'esterno del proprio territorio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di comunicazione

Sottosettore:

Servizi di telecomunicazione

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i servizi di trasmissione radiotelevisiva.

Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 9619, CPC 963, CPC 964 diverso da CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE, eccezion fatta per AT, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di biblioteca, di archiviazione, museali e altri servizi culturali. La LT si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che impongono lo stabilimento dei prestatori e limitano la prestazione transfrontaliera di detti servizi. In AT e LT può esistere l'obbligo di una licenza o una concessione per prestare tali servizi.

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK si riservano il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

L'UE, eccezion fatta per AT e SE, si riserva inoltre il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che impongono lo stabilimento e limitano la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

BG si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione dei seguenti servizi di intrattenimento: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento.

EE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di altri servizi di intrattenimento, eccezion fatta per i servizi di sale cinematografiche.

LT e LV si riservano il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento ad esclusione dei servizi di gestione delle sale cinematografiche.

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO e SK si riservano il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi sportivi e altri servizi ricreativi.

AT si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di guida alpina e delle scuole di sci.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse

Classificazione industriale:

CPC 96492

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE, eccezion fatta per MT, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi connessi ad attività di giochi d'azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i «gratta e vinci», i gioco d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza o organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.

Tale riserva non si applica a giochi di abilità e apparecchi per giochi d'azzardo che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti e promozionali, il cui unico scopo è quello di incoraggiare la vendita di merci o servizi che non rientrano nella presente esclusione.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 92

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di tutti i servizi nel settore dell'istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati come finanziati con fondi privati.

L'UE, eccezion fatta per CZ, NL, SE e SK, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati con fondi privati, ossia diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e servizi di istruzione per gli adulti.

Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.

Riserve nazionali complementari figurano negli elenchi delle riserve applicabili in AT, BG, CY, CZ, FI, FR, IT, MT, RO, SE, SI e SK.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari e sociali

Sottosettore:

Servizi sanitari

Servizi sociali

Classificazione industriale:

CPC 931 (diverso da 9312), parte di 93191

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

L'UE, eccezion fatta per l'HU, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che impongono lo stabilimento o la presenza fisica nel proprio territorio di prestatori di servizi sanitari e limitano la prestazione transfrontaliera di tali servizi dall'esterno del proprio territorio.

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che impongono lo stabilimento o la presenza fisica nel proprio territorio di prestatori di servizi sociali e limitano la prestazione transfrontaliera di tali servizi dall'esterno del proprio territorio, nonché misure riguardanti attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio.

Tale riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che rientrano in altre riserve.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 931 (diverso da 9312), parte di CPC 93191

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati come finanziati con fondi privati.

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, esclusi i servizi finanziati con fondi privati di ospedali, di ambulanza e servizi di strutture sanitarie residenziali non comprendenti i servizi ospedalieri.

La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: numero degli insediamenti produttivi esistenti ed effetti su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

Tale riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti, personale paramedico psicologi, che rientrano in altre riserve.

Riserve nazionali complementari figurano negli elenchi delle riserve applicabili in AT, BE, BG, CY, CZ, FI, FR, MT, PL, SI, SK e UK.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi sanitari professionali: servizi medici, dentistici, ostetrici, infermieristici, fisioterapici, paramedici e psicologici

Classificazione industriale:

CPC 9312, parte di CPC 93191

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

Nell'UE, eccezion fatta per BE, FI, NL e SE, la prestazione dei servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati di professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico è subordinata al requisito di residenza.

Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti nel territorio dell'UE.

Riserve nazionali complementari figurano negli elenchi delle riserve applicabili in AT, BE, BG, FI, FR, MT, SK e UK.

Misure esistenti:

Nessuna


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati come finanziati con fondi privati, nonché misure riguardanti attività o servizi parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio.

La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: numero degli insediamenti produttivi esistenti ed effetti su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

Riserve nazionali complementari figurano negli elenchi delle riserve applicabili in BE, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, MT, PL, PT, RO, SI, SK e UK.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Servizi finanziari

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che impongono agli enti finanziari, diversi dalle succursali, di assumere una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, allorché si stabiliscono in uno Stato membro dell'UE

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

Solo le imprese con sede sociale nell'UE possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi di investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, in uno Stato membro dell'Unione europea è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata con sede centrale e sede sociale nel medesimo Stato membro.

Misure esistenti:

Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)


Settore:

Trasporto aereo

Sottosettore:

Servizi ausiliari del trasporto aereo

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali vigenti o futuri relativi ai seguenti servizi ausiliari al trasporto aereo:

a)

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

b)

i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e

c)

altri servizi ausiliari ai servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti.

Per quanto riguarda la riparazione e la manutenzione di aeromobili e loro parti, l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi commerciali vigenti o futuri a norma dell'articolo V del GATS.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporto aereo

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Prescrizioni in materia di prestazioni

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti servizi aerei o servizi connessi a sostegno dei servizi aerei e altri servizi prestati per mezzo del trasporto aereo diversi dai servizi di cui all'articolo 8.2, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a v), in relazione allo stabilimento, all'acquisizione o all'espansione di un investimento disciplinato, sempre che tali misure non siano escluse dall'ambito di applicazione delle sezioni B e C del capo 8 (Investimenti).

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporti per vie navigabili

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 722, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'iscrizione di navi per la navigazione interna nei registri appositi che consenta di battere la bandiera nazionale di uno Stato membro dell'UE, nonché misure riguardanti lo stabilimento di società iscritte che abbiano lo scopo di gestire una flotta battente la bandiera dello Stato di stabilimento. Tale riserva riguarda, tra l'altro, l'obbligo di costituzione o di mantenervi la sede principale, nonché gli obblighi in materia di proprietà del capitale e di controllo.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporti per vie navigabili

Classificazione industriale:

CPC 5133 CPC 5223,CPC 721,CPC 722,CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590

Ogni altra attività commerciale svolta a partire da una nave

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Obblighi

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la nazionalità dei componenti dell'equipaggio di navi del servizio marittimo e di navi per la navigazione interna.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporti per vie navigabili

Servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Classificazione industriale:

CPC 72, CPC 745

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Trattamento della nazione più favorita

Obblighi

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di cabotaggio.

Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, per cabotaggio s'intende anche il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo.

Per maggiore chiarezza, tale riserva si applica, tra l'altro, ai servizi di fideraggio. Tale riserva non si applica alle imprese di navigazione del Canada che provvedono al riposizionamento a titolo non commerciale di container propri o in leasing.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporti per vie navigabili:servizi di pilotaggio e di ancoraggio, di rimorchio e spinta

Classificazione industriale:

CPC 7214, CPC 7224, CPC 7452

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Per maggiore chiarezza, indipendentemente dai criteri applicabili all'iscrizione nei registri appositi delle navi in uno Stato membro dell'UE, l'UE si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi iscritte nei registri nazionali di Stati membri dell'UE possano prestare servizi di pilotaggio e di ancoraggio.

Per l'UE, eccezion fatta per LT e LV, solo le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE possono prestare servizi di rimorchio e spinta.

Per la LT, solo le persone giuridiche lituane o le persone giuridiche di uno Stato membro dell'UE con filiali in Lituania che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto sulle vie navigabili interne

Classificazione industriale:

CPC 722

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi vigenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano diritti di traffico agli operatori con sede nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di nazionalità relativi alla proprietà.

Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. Questa parte della riserva si applica soltanto ai seguenti Stati membri dell'UE: BE, DE, FR e NL.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada: trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE si riserva il diritto di esigere lo stabilimento e di limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada.

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano le prestazioni di servizi di cabotaggio in uno Stato membro dell'UE da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro dell'UE.

Può essere applicato il criterio della verifica della necessità economica ai servizi di taxi nell'UE, eccezion fatta per il BE. La verifica della necessità economica, se applicata, stabilisce i limiti del numero di prestatori del servizio. Principali criteri seguiti: domanda locale conformemente alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda il trasporto di passeggeri e merci le riserve nazionali complementari figurano negli elenchi delle riserve applicabili in AT, BE, BG, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LV, MT, PT, RO, SE e SK.

Misure esistenti:

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada e su rotaia

Classificazione industriale:

CPC 7111, CPC 7112, CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali vigenti o futuri relativi al trasporto internazionale su strada di merci (compreso il trasporto combinato strada — rotaia) e di passeggeri conclusi tra l'UE o gli Stati membri dell'UE e un paese terzo.

Tale trattamento può:

a)

riservare o limitare la prestazione di servizi di trasporto tra le parti contraenti o nel loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente (2); o

b)

prevedere l'esenzione dalle imposte per tali veicoli.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto spaziale

Noleggio di veicoli spaziali

Classificazione industriale:

CPC 733, parte di CPC 734

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i servizi di trasporto spaziale e di locazione di veicoli spaziali.

Misure esistenti:

 


Settore:

Energia

Sottosettore:

Sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica

Trasporti mediante oleodotti e gasdotti

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 401 , 402, CPC 7131, CPC 887 (diversi dai servizi di consulenza)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Se uno Stato membro dell'UE consente che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le imprese del Canada controllate da persone fisiche o imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'UE di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione nel suo complesso o di un singolo Stato membro dell'UE.

Tale riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia

né all'HU e alla LT (LT, solo per il CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla LV per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla SI per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas.

Riserve nazionali complementari figurano negli elenchi delle riserve applicabili in BE, BG, CY, FI, FR, HU, LT, NL, PT, SI e SK.

Misure esistenti:

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

Riserve applicabili in Austria

Settore:

Fabbricazione di combustibile nucleare, erogazione di energia elettrica, gas e acqua

Sottosettore:

Generazione di energia elettrica nucleare, trasformazione di materie e combustibili nucleari, trasporto e movimentazione di materiale nucleare

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 233 , ISIC rev 3.1 40

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'Austria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione di energia nucleare.

Misure esistenti:

Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (legge costituzionale «Austria senza energia nucleare»), BGBl. I Nr. 149/1999


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di collocamento del personale d'ufficio e di altro personale

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'Austria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di somministrazione di personale d'ufficio e lo stabilimento di prestatori di servizi di collocamento del personale d'ufficio e di altro personale.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione superiore

Servizi di istruzione degli adulti

Classificazione industriale:

CPC 923, CPC 924

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'Austria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati.

L'Austria si riserva il diritto di vietare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziati con fondi privati di istruzione degli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi delle ambulanze

Classificazione industriale:

CPC 93192

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

L'Austria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi delle ambulanze finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Belgio

Settore:

Pesca

Acquacoltura

Servizi connessi alla pesca

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, 0502, CPC 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

In Belgio le attività marittime di pesca sono subordinate al possesso della licenza di pesca marina. Il proprietario di una nave che detiene una licenza di pesca può essere sia una persona giuridica sia una persona fisica. La persona fisica che richiede una licenza di pesca deve essere residente in Belgio. La persona giuridica che richiede una licenza di pesca deve essere un'impresa nazionale i cui dirigenti devono svolgere effettivamente un'attività nel settore della pesca ed essere residenti in Belgio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita.

I membri dei consigli di amministrazione delle società che prestano servizi di vigilanza e sicurezza o servizi di consulenza e formazione connessi ai servizi di sicurezza devono possedere la nazionalità di uno Stato membro dell'UE. L'alta dirigenza di società che prestano servizi di consulenza connessi alla vigilanza e alla sicurezza deve essere costituita da residenti nazionali di uno Stato membro dell'UE.

Misure esistenti:

 


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La vendita per corrispondenza è autorizzata solo per le farmacie aperte al pubblico; lo stabilimento in Belgio è pertanto richiesto per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Misure esistenti:

Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens

Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi delle ambulanze

Servizi sanitari residenziali esclusi i servizi ospedalieri

Classificazione industriale:

CPC 93192, CPC 93193

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Il Belgio si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi delle ambulanze e di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati, esclusi i servizi ospedalieri.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi sanitari professionali: servizi medici, dentistici, ostetrici, infermieristici, fisioterapici, paramedici, psicologici e veterinari

Classificazione industriale:

Parte di CPC 85201, CPC 9312, CPC 93191, CPC932

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

Il Belgio si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi medici, dentistici, ostetrici, infermieristici, fisioterapici, paramedici e veterinari.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Il Belgio si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, esclusi i servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di movimentazione merci

Classificazione industriale:

CPC 741

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

I servizi di movimentazione merci possono essere prestati solo da lavoratori accreditati, ammessi a lavorare nelle aree portuali designate con regio decreto.

Misure esistenti:

Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence

Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anversa)

Arrêté royal du 29 septembre 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand)

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge)

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostenda)

Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada

Classificazione industriale:

CPC 71221

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

Il Belgio si riserva il diritto di limitare la disponibilità di licenze per la prestazione di servizi di taxi.

Per la regione Bruxelles-Capitale: il numero massimo di licenze è stabilito per legge.

Per la regione Fiandre: il numero massimo di taxi pro capite è stabilito per legge. Tale numero può essere adeguato, nel qual caso si applica la verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: grado di urbanizzazione, tasso di occupazione medio dei taxi esistenti.

Per la regione Vallonia: il numero massimo di taxi pro capite è stabilito per legge. Tale numero può essere adeguato, nel qual caso si applica la verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: tasso di occupazione medio dei taxi esistenti.

Misure esistenti:

 


Settore:

Energia

Sottosettore:

Produzione di energia elettrica

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 4010

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

La concessione di un'autorizzazione individuale per la produzione di energia elettrica con una capacità di 25 MW è subordinata allo stabilimento nell'UE o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 96/92/CE e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

La produzione offshore di energia elettrica in acque territoriali del Belgio è subordinata al rilascio di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una società di uno Stato membro dell'UE o con una società estera di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2003/54/CE, in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione. La società deve avere inoltre la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro dell'UE o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

La costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è subordinata ad autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, eccezion fatta per il requisito relativo alla joint venture.

Misure esistenti:

Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes

Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer

Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge


Settore:

Energia

Sottosettore:

Servizi di trasmissione dell'energia e servizi di stoccaggio alla rinfusa di gas

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 4010,CPC 71310, parte di CPC 742, CPC 887 (diversi dai servizi di consulenza)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Il Belgio si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i tipi di soggetti giuridici e il trattamento degli operatori pubblici o privati a cui il Belgio ha conferito diritti esclusivi. I servizi di trasmissione dell'energia e di stoccaggio alla rinfusa di gas sono subordinati allo stabilimento nell'UE.

Misure esistenti:

 


Settore:

Energia

Sottosettore:

Servizi di distribuzione di energia e servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

CPC 887 (diversi dai servizi di consulenza)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Il Belgio si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia.

Misure esistenti:

 


Settore:

Energia

Sottosettore:

Trasporto di combustibili mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 7131

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

Il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è subordinato al possesso di un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'UE (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002).

Laddove si esiga che una società sia in possesso di un'autorizzazione:

a)

tale società deve essere stabilita secondo il diritto del Belgio o di un altro Stato membro dell'UE oppure di un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro normativo analogo a quello stabilito nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; e

b)

tale società deve detenere la propria sede amministrativa, l'insediamento principale o la sede centrale in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro normativo analogo a quello stabilito nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a condizione che l'attività di tale insediamento o della sede centrale costituisca un collegamento effettivo e permanente con l'economia del paese in questione.

Misure esistenti:

Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations.


Settore:

Energia

Sottosettore:

Servizi di vendita all'ingrosso di energia elettrica e gas

Classificazione industriale:

CPC 62271

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La fornitura di energia elettrica mediante intermediario a clienti stabiliti in Belgio e collegati alla rete nazionale o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70 000 volt è subordinata al possesso di un'autorizzazione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche o giuridiche stabilite nel SEE.

In generale la fornitura di gas naturale a clienti (ossia consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento è pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in Belgio è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministero, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'UE.

Misure esistenti:

Arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci

Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel


Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia nucleare

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 233 , ISIC rev 3.1 40

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Il Belgio si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Misure esistenti:

 


Settore:

Attività estrattive, fabbricazione, energia

Sottosettore:

Attività estrattive, fabbricazione di prodotti del petrolio raffinati e combustibili nucleari, erogazione di energia elettrica, gas e acqua calda.

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 10, ISIC rev 3.11110, ISIC rev 3.1 13, ISIC rev 3.1 14, ISIC rev 3.1 232 , parte di ISIC rev 3.1 4010, parte di ISIC rev 3.1 4020, parte di ISIC rev 3.1 4030

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

Eccezion fatta per l'estrazione di minerali metalliferi e per altre attività estrattive, alle imprese del Canada controllate da persone fisiche o da imprese di un paese terzo che rappresentano più del 5 % delle importazioni dell'UE di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività.

È richiesta la costituzione in società (non succursali).

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Bulgaria

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

Le persone fisiche e giuridiche straniere (comprese le succursali) non possono acquisire la proprietà di terreni in Bulgaria. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili. I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza nel processo decisionale possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri.

Misure esistenti:

Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 22

Legge sulla proprietà e sullo sfruttamento delle superfici agricole, art. 3

Legge sulle foreste, art. 10


Settore:

Tutti i settori esclusa le attività estrattive

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Misure

Legge sul demanio

Legge sulle concessioni

Legge sulla privatizzazione e sul controllo post-privatizzazione

Descrizione:

Investimenti

Alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà demaniali e pubbliche sono subordinate a concessioni a norma della legge in materia.

I gruppi societari commerciali con partecipazione statale o di un'amministrazione locale superiore al 50 % del capitale non possono alienare immobilizzazioni del gruppo societario né concludere contratti d'acquisizione di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, né contrarre obblighi derivanti da lettere di cambio, senza previa autorizzazione dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o il consiglio comunale.

Tale riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta di cui all'allegato I.

Misure esistenti:

 


Settore:

Pesca

Acquacoltura

Servizi connessi alla pesca

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Le catture marine e fluviali nelle acque marittime interne, nelle acque territoriali e nella vie navigabili interne della Bulgaria devono essere effettuate da navi battenti bandiera della Bulgaria. Una nave straniera può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva solo sulla base di un accordo tra la Bulgaria e lo Stato di bandiera e quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca non possono mantenere gli attrezzi da pesca in funzione.

Misure esistenti:

 


Settore:

Energia

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 40, CPC 71310, parte di CPC 88

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la produzione di energia elettrica e termica e i servizi connessi alla distribuzione di energia, al trasporto mediante condotte, allo stoccaggio e al deposito di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito.

Misure esistenti:

Legge sull'energia


Settore:

Fabbricazione di combustibile nucleare, erogazione di energia elettrica, gas e acqua

Sottosettore:

Generazione di energia elettrica nucleare

Trasformazione di materiale e combustibili nucleari

Trasporto o movimentazione di materiale nucleare

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.123, ISIC rev 3.1 40

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o di materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli insediamenti produttivi di energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza e servizi relativi al software ecc.).

Misure esistenti:

Legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

In Bulgaria il trattamento nazionale completo per lo stabilimento e l'attività delle imprese nonché per la prestazione di servizi può essere esteso solo ai cittadini di paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali e alle imprese ivi stabilite.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 diversi dai servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Misure

Legge sulla revisione dei conti indipendente

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

Le revisioni dei conti indipendenti devono essere effettuate da revisori iscritti e membri dell'Istituto dei dottori commercialisti della Bulgaria. Subordinatamente al principio di reciprocità, l'Istituto degli esperti contabili della Bulgaria deve iscrivere una società di revisione contabile del Canada o di un paese terzo che abbia dimostrato che:

a)

tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori iscritti che svolgono le revisioni contabili per suo conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori bulgari e hanno superato l'esame di ammissione;

b)

svolge le revisioni finanziarie indipendenti nel rispetto delle prescrizioni di indipendenza e obiettività; e

c)

pubblica sul suo sito web una relazione annuale di trasparenza o rispetta altre prescrizioni equivalenti in materia di divulgazione di informazioni qualora le revisioni riguardino enti pubblici.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi veterinari

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Misure

Legge sulle pratiche veterinarie

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

In Bulgaria le cliniche veterinarie possono essere costituite sia da persone fisiche sia da persone giuridiche.

L'esercizio della professione veterinaria è subordinato al possesso della nazionalità di uno Stato membro dell'UE o del SEE oppure, per i cittadini nazionali stranieri, al possesso del permesso di soggiorno permanente (obbligo di presenza fisica).

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti lo stabilimento dei servizi di collocamento del personale d'ufficio.

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente e di somministrazione di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di sicurezza.

Possono essere richieste licenze e autorizzazioni. La residenza o la presenza commerciale sono obbligatorie e può essere prescritta la nazionalità.

Misure esistenti:

 


Settore:

Distribuzione

Sottosettore:

Distribuzione di prodotti chimici

Distribuzione di pietre e metalli preziosi

Distribuzione di prodotti farmaceutici, prodotti e oggetti per uso medico e sostanze mediche

Distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

Parte di CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, parte di CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, parte di CPC 6329

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la distribuzione di prodotti chimici, metalli e pietre preziosi, prodotti farmaceutici, sostanze mediche nonché prodotti e oggetti per uso medico; tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche.

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i servizi prestati da operatori di borsa merci.

Misure esistenti:

Legislazione sui prodotti medicinali per uso umano

Legge sull'attività veterinaria

Legge riguardante la proibizione di armi chimiche e il controllo sulle sostanze chimiche tossiche e i relativi precursori

Legge sul tabacco e i prodotti del tabacco


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati.

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

Legge sull'istruzione pubblica, articolo 12

Legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari

Legge sull'istruzione e la formazione professionale, articolo 22


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Assicurazione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere.


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi finanziati con fondi privati di ospedali, di ambulanza e servizi di assistenza sanitaria residenziale non comprendenti i servizi ospedalieri.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi sanitari professionali: servizi medici, dentistici, ostetrici, infermieristici, fisioterapici, paramedici, psicologici

Classificazione industriale:

CPC 9312, parte di CPC 9319

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti tutti i servizi sanitari professionali, compresi servizi medici, dentistici, infermieristici, ostetrici, fisioterapici, paramedici e psicologici.

Misure esistenti:

Legge sui centri sanitari

Legge sulle organizzazioni professionali di infermieri, ostetriche e medici specialisti associati


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Servizi di supporto al trasporto su strada

Classificazione industriale:

CPC 744

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Misure

Legge bulgara sul trasporto su strada, articolo 6

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

È richiesto lo stabilimento.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti per vie navigabili

Sottosettore:

Servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Classificazione industriale:

Parte di CPC 741, parte di CPC 742

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Nella misura in cui il Canada, le sue province e i suoi territori consentono ai prestatori di servizi bulgari di prestare servizi di movimentazione merci, di magazzinaggio e deposito nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la Bulgaria permetterà ai prestatori di servizi canadesi di prestare servizi di movimentazione merci, di magazzinaggio e di deposito nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, alle stesse condizioni.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporto ferroviario

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 7111, CPC 7112

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Misure prese in forza di accordi vigenti o futuri che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi in questione.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporto su strada

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 7111, CPC 7112

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Misure prese in forza di accordi vigenti o futuri e che riservano o limitano la prestazione di questi tipi di servizi di trasporto e specificano i termini e le condizioni relativi, compresi permessi di transito o pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada: trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Per quanto riguarda i servizi di trasporto di passeggeri e merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali degli Stati membri dell'UE e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.

È richiesta la costituzione in società. Per le persone fisiche è obbligatoria la nazionalità di uno Stato membro dell'UE.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Croazia

Settore:

Agricoltura, caccia

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 011 , ISIC rev 3.1 012 , ISIC rev 3.1 013 , ISIC rev 3.1 014 , ISIC rev 3.1 015 , CPC 8811, CPC 8812, CPC 8813 diversi dai servizi di consulenza

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

La Croazia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le attività agricole e venatorie

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi urbanistici

Classificazione industriale:

CPC 8674

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Croazia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87305

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Croazia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di consulenza nel campo della sicurezza e di servizi di vigilanza.

Misure esistenti:

 


Settore:

Altri servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di traduzione e interpretariato

Classificazione industriale:

CPC 87905

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Croazia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretariato di documenti ufficiali.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di trasporto

Sottosettore:

Servizi di trasporto su strada

Classificazione industriale:

CPC 7111 e CPC 7112

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Misure applicate in forza di accordi vigenti o futuri relativi al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia alle parti interessate.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di trasporto

Sottosettore:

Servizi ausiliari a tutte le modalità di trasporto

Classificazione industriale:

CPC 741, CPC 742, CPC 743, CPC 744, CPC 745, CPC 746, CPC 749

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Croazia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi ausiliari al trasporto esclusi i servizi di agenzie di trasporto merci, i servizi di preparazione dei documenti di trasporto e i servizi di supporto al trasporto su strada soggetti a permesso.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili a Cipro

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Cipro si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti lo stabilimento di servizi di collocamento del personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Cipro si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di sicurezza.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Cipro si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e servizi di istruzione degli adulti finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi ospedalieri

Servizi delle ambulanze

Servizi sanitari residenziali esclusi i servizi ospedalieri

Classificazione industriale:

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Cipro si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi finanziati con fondi privati di ospedali, di ambulanza e servizi di assistenza sanitaria residenziale non comprendenti i servizi ospedalieri.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Cipro si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, esclusi i servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

Misure esistenti:

 


Settore:

Energia

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 232 , ISIC rev 3.1 4010, ISIC rev 3.1 4020, CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742 e CPC 887 (diversi dai servizi di consulenza)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Prescrizioni in materia di prestazioni

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Cipro si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che limitano la prestazione transfrontaliera di servizi di stoccaggio e deposito di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole, esclusa la vendita per corrispondenza e che subordinino la prestazione di tali servizi alla condizione dello stabilimento.

Cipro si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale, nonché riguardanti la produzione di gas, la distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture per conto proprio, la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, il trasporto di combustibili mediante condotte, servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, esclusi i servizi di consulenza, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, i servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole.

Misure esistenti:

Leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica dal 2003 al 2008 (articolo 34, paragrafo 2 e articolo 37)

Leggi sulla regolamentazione del mercato del gas dal 2004 al 2007

Legge sul petrolio (condotte), capitolo 273 della Costituzione della Repubblica di Cipro

Legge sul petrolio L.64 (I)/1975

Leggi sulle specifiche riguardanti il petrolio e il carburante dal 2003 al 2009

Riserve applicabili nella Repubblica ceca

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi immobiliari

Classificazione industriale:

CPC 821, CPC 822

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Repubblica ceca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di vendita all'asta

Classificazione industriale:

Parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di 625, parte di 85990

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

I servizi di vendita all'asta nella Repubblica ceca sono soggetti a licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), le società devono essere costituite nella Repubblica ceca e le persone fisiche devono aver ottenuto un permesso di soggiorno, società e persone fisiche devono essere iscritte nel registro delle imprese della Repubblica ceca.

Misure esistenti:

Legge n. 455/1991 Coll. sulle licenza commerciali

Legge n.26/2000 Coll. sulle aste pubbliche


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 esclusi i servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Solo le imprese in cui almeno il 60 % del capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini nazionali della Repubblica ceca o di uno Stato membro dell'UE possono essere autorizzate a effettuare revisioni contabili nella Repubblica ceca.

Misure esistenti:

Legge 14 aprile 2009, n. 93/2009 Coll. sui revisori contabili


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Repubblica ceca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti lo stabilimento di servizi di collocamento del personale d'ufficio.

La Repubblica ceca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente e di somministrazione di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Repubblica ceca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di sicurezza.

Possono essere richieste licenze e autorizzazioni. Sono richieste la residenza o la presenza commerciale e può essere richiesta la nazionalità.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Tipo di riserva:

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Nella Repubblica ceca la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini nazionali della Repubblica ceca.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi ospedalieri

Servizi delle ambulanze

Servizi sanitari residenziali esclusi i servizi ospedalieri

Classificazione industriale:

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Repubblica ceca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi finanziati con fondi privati di ospedali, di ambulanza e servizi di assistenza sanitaria residenziale non comprendenti i servizi ospedalieri.

Misure esistenti:

Legge n. 372/2011 Sb. sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi sanitari professionali: servizi medici, dentistici, ostetrici, infermieristici, fisioterapici, paramedici e psicologici

Altri servizi sanitari

Classificazione industriale:

CPC 9312, parte di CPC 9319

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Repubblica ceca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione dei servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati di professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico, nonché di altri servizi sanitari relativi al trattamento di tessuti, organi e cellule umani destinati all'uso nell'uomo.

Misure esistenti:

Legge n. 296/2008 Coll. sulla salvaguardia della qualità e della sicurezza dei tessuti umani destinati all'uso nell'uomo (legge sulle cellule e sui tessuti umani)

Legge n. 378/2007 Coll. sui prodotti farmaceutici e sulla modifica di alcune leggi connesse (legge sui prodotti farmaceutici)

Legge 123/2000 Coll. sui dispositivi medici

Legge 285/2002 Coll. sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di tessuti e organi e sulle modifiche di alcune leggi (legge sul trapianto)


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Repubblica ceca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporto ferroviario

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 7111, CPC 7112

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Misure prese in forza di accordi vigenti o futuri che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi interessati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporto su strada

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Misure prese in forza di accordi vigenti o futuri e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica ceca alle parti interessate.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Danimarca

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Misure prese da Danimarca, Svezia e Finlandia destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

a)

sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S) (Fondo industriale nordico);

b)

finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e

c)

assistenza finanziaria per le imprese (3) che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale).

La presente riserva non pregiudica l'esclusione degli appalti di una parte, delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici in relazione agli scambi di servizi, di cui rispettivamente all'articolo 8.15, paragrafo 5, lettere a) e b), e all'articolo 9.2, paragrafo 2, lettere f) e g).

Misure esistenti:

 


Settore:

Pesca

Acquacoltura

Servizi connessi alla pesca

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

I residenti di paesi terzi non possono detenere un terzo o più di un'impresa di pesca commerciale in Danimarca.

I residenti non UE non possono detenere navi che battono bandiera danese se non mediante società costituite in Danimarca.

Le società possono registrare le proprie navi come pescherecci danesi solo se almeno due terzi dei titolari della società sono iscritti come pescatori con licenza di pesca di tipo «A» oppure due terzi delle quote della società sono detenute da un'altra società interamente detenuta da pescatori con licenza di tipo «A».

Per ottenere una licenza di pesca di tipo «A» una persona fisica deve avere vissuto in Danimarca nel corso dei due anni precedenti la presentazione della domanda di licenza oppure deve essere in possesso della cittadinanza danese. Tali restrizioni non si applicano alle persone dell'UE o degli Stati membri del SEE.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Danimarca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.

Solo le persone giuridiche nazionali possono prestare servizi di sicurezza in Danimarca.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Assicurazione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

Nessuna persona fisica né giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione) può partecipare, per fini commerciali, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, di navi danesi o di proprietà situate in Danimarca, eccetto le compagnie di assicurazione autorizzate dal diritto danese o dalle autorità danesi competenti.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Danimarca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, esclusi i servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Estonia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

Solo le persone fisiche di cittadinanza estone o di uno Stato membro del SEE, o le persone giuridiche iscritte nell'apposito registro estone, possono acquistare a fini di lucro ed esclusivamente previa autorizzazione del governatore della contea, proprietà fondiarie le cui categorie d'uso includano terreni agricoli o forestali.

Tale riserva non si applica all'acquisizione di terreni agricoli e forestali destinati alla prestazione di servizi liberalizzati in forza del presente accordo.

Misure esistenti:

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (Legge che limita le acquisizioni di immobili) capi 2 e 3


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'Estonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti riguardanti lo stabilimento dei prestatori di servizi di collocamento del personale di ufficio.

L'Estonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente e di somministrazione di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'Estonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di sicurezza.

Possono essere richieste licenze e autorizzazioni. Sono richieste la residenza o la presenza commerciale e può essere richiesta la nazionalità.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

Per l'accettazione di depositi è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società a responsabilità limitata per azioni, società controllata o succursale.

Misure esistenti:

Krediidiasutuste seadus (legge sugli istituti di credito), § 20.6.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto marittimo

Trasporto su strada

Trasporto ferroviario

Classificazione industriale:

Parte di CPC 711, parte di CPC 712, parte di CPC 721

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'Estonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali vigenti o futuri relativi al trasporto internazionale su strada (compreso il trasporto combinato strada — rotaia) che riservino o limitino ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente la prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'Estonia verso la parte contraente in questione e che prevedano esenzioni fiscali per tali veicoli.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Finlandia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Si applicano restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland e delle persone giuridiche di acquistare e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti delle Isole.

Si applicano restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Åland e di tutte le imprese di stabilirsi e di svolgere attività economiche senza il permesso delle autorità competenti delle Isole Åland.

Misure esistenti:

Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'acquisizione dei terreni delle Isole Åland) (3/1975), s. 2

Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'autonomia delle Isole Åland) (1144/1991), s. 11


Settore:

Tutti i servizi

Sottosettore:

Servizi di identificazione elettronica

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Finlandia si riserva il diritto di esigere lo stabilimento in Finlandia o in un altro paese del SEE per prestare servizi di identificazione elettronica.

Misure esistenti:

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (legge sull'identificazione e la firma elettroniche) 617/2009


Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Misure prese da Danimarca, Svezia e Finlandia destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

a)

sostegno finanziario ai progetti di R&S (Fondo industriale nordico);

b)

finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e

c)

assistenza finanziaria per le società (4) che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale).

La presente riserva non pregiudica l'esclusione degli appalti di una parte, delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici in relazione agli scambi di servizi, di cui rispettivamente all'articolo 8.15, paragrafo 5, lettere a) e b), e all'articolo 9.2, paragrafo 2, lettere f) e g).

Misure esistenti:

 


Settore:

Fabbricazione di combustibile nucleare, erogazione di energia elettrica, gas e acqua

Sottosettore:

Generazione di energia elettrica nucleare

Trasformazione di materiale e combustibili nucleari

Trasporto o movimentazione di materiale nucleare

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1233, ISIC rev 3.1 40

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione di energia nucleare.

Misure esistenti:

Ydinenergialaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987)


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento del personale d'ufficio e di altro personale

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti lo stabilimento di servizi di collocamento del personale d'ufficio.

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente e di servizi di ricerca e somministrazione di personale d'ufficio e di altri lavoratori.

Misure esistenti:

Lakijulkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (legge sul servizio pubblico per l'occupazione e le imprese) (916/2012)


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita.

Le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE.

Misure esistenti:

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (legge sui servizi di sicurezza privati) 282/2002


Settore:

Servizi di distribuzione

Sottosettore:

Produzione di bevande alcoliche

Classificazione industriale:

Parte di CPC 62112, CPC 62226, CPC 63107, CPC 8929

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la distribuzione di bevande alcoliche.

Misure esistenti:

Alkoholilaki (legge sulle bevande alcoliche) (1143/1994)


Settore:

Servizi di distribuzione

Sottosettore:

Distribuzione di prodotti farmaceutici

Classificazione industriale:

CPC 62117, CPC 62251, CPC 63211, CPC 8929

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la distribuzione di prodotti farmaceutici.

Misure esistenti:

Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987)


Settore:

Energia

Sottosettore:

Reti e sistemi di trasmissione e distribuzione.

Importazione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica

Produzione e distribuzione di gas, vapore e acqua calda

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 40, CPC 7131, CPC 887 (diversi dai servizi di consulenza)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Prescrizioni in materia di prestazioni

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i sistemi e le reti di trasmissione e di distribuzione di energia e di vapore e acqua calda.

La Finlandia si riserva il diritto di impedire che persone o imprese straniere controllino o detengano la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) (comprese le parti utilizzate per lo stoccaggio o la rigassificazione del GNL) per motivi di sicurezza energetica.

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'importazione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica.

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.

Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali.

Misure esistenti:

Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000)

Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) (386/1995)


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Cipro si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e servizi di istruzione degli adulti finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

Perusopetuslaki (legge sull'istruzione di base) (628/1998)

Lukiolaki (legge sulle scuole secondarie superiori) (629/1998)

Laki ammatillisesta koulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale) (630/1998)

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale degli adulti) (631/1998)

Ammattikorkeakoululaki (legge sui politecnici) (351/2003)

Yliopistolaki (legge sulle università) (558/2009)


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi ospedalieri

Servizi delle ambulanze

Servizi sanitari residenziali esclusi i servizi ospedalieri

Altri servizi sanitari

Classificazione industriale:

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193, CPC 93199

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi finanziati con fondi privati di ospedali, di ambulanza e servizi di assistenza sanitaria residenziale non comprendenti i servizi ospedalieri.

Misure esistenti:

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990)


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Professioni sanitarie:servizi medici e dentistici, ostetrici, fisioterapici, psicologici e servizi prestati da personale paramedico.

Classificazione industriale:

CPC 9312, CPC 93191

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, ostetrici, fisioterapici, psicologici e prestati da personale paramedico. Tale riserva non si applica ai servizi prestati da infermieri.

Misure esistenti:

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990)


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (legge sui servizi sociali privati) 922/2011


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Servizi finanziari

La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE.

Solo gli assicuratori con una sede centrale nell'Unione europea o una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione).

Almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie devono avere la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza come succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti deve avere la residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato devono avere la residenza nel SEE. Almeno un revisore dei conti deve avere la residenza permanente nel SEE.

L'agente generale di una compagnia di assicurazione del Canada deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'Unione.

Misure esistenti:

Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995)

Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008)

Laki vakuutusedustuksesta (legge sull'intermediazione assicurativa) (570/2005)

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie) (354/1997)


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

Almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di prestatori di servizi bancari nonché la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito devono avere la residenza permanente nel SEE. Almeno un revisore dei conti deve avere la residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda i servizi di pagamento in Finlandia, possono essere obbligatori la residenza o il domicilio.

Misure esistenti:

Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (legge sulle banche commerciali e altri istituti di credito in forma di società a responsabilità limitata) (1501/2001)

Säästöpankkilaki (1502/2001) (legge sulle casse di risparmio)

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (legge sulle banche cooperative e altri istituti di credito sotto forma di banca cooperativa)

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (legge sulle società di credito ipotecario)

Maksulaitoslaki (297/2010) (legge sugli istituti di pagamento)

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (legge sulla gestione degli istituti esteri di pagamento in Finlandia)

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007)


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto ferroviario di passeggeri o merci

Classificazione industriale:

CPC 7111, CPC 7112

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di trasporto ferroviario.

Per quanto riguarda lo stabilimento di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, nell'area metropolitana di Helsinki fino al 2017 e altrove fino al 2019, sono concessi diritti esclusivi rinnovabili a VR-Group Ltd, al 100 % di proprietà dello Stato.

Misure esistenti:

Rautatielaki (legge sulle ferrovie) (304/2011)


Settore:

Pesca

Acquacoltura

Servizi connessi alla pesca

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

La pesca commerciale può essere esercitata solo da navi battenti bandiera finlandese. Possono essere applicabili altri obblighi riguardanti tra l'altro la proprietà della nave e l'esistenza di un collegamento sufficiente con il settore della pesca finlandese.

Misure esistenti:

Merilaki (legge marittima) 674/1994

Kalastuslaki (legge sulla pesca) 286/1982

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (legge sulla registrazione delle navi addette ad attività di pesca e acquacoltura in mare) 690/2010


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada: trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Per prestare servizi di trasporto su strada è necessaria un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero.

Misure esistenti:

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (legge sul trasporto commerciale su strada) 693/2006

Ajoneuvolaki (legge sui veicoli) 1090/2002


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto marittimo

Trasporto su strada

Trasporto ferroviario

Classificazione industriale:

Parte di CPC 711, parte di CPC 712, parte di CPC 721

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Obblighi

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

La Finlandia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali vigenti o futuri per esonerare le navi battenti bandiera di un altro paese specificato o veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di fornire in Finlandia trasporti di cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada — rotaia) in base alla reciprocità.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Francia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Tipo di stabilimento — In forza degli articoli L151-1 e R153-1 del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in Francia nei settori elencati all'articolo R153-2 del medesimo codice sono subordinati a previa approvazione del ministero dell'Economia.

Misure esistenti:

Codice finanziario e monetario, articoli L151-1 e R153-1


Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Misure

 

Descrizione:

Investimenti

Tipi di stabilimento — La Francia si riserva il diritto di limitare la partecipazione straniera in società di recente privatizzazione a un ammontare variabile del capitale offerto al pubblico, stabilito a seconda del caso dal governo francese.

Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per lo stabilimento di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

Misure esistenti:

 


Settore:

Pesca

Acquacoltura

Servizi connessi alla pesca

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

I cittadini nazionali di paesi terzi non possono partecipare al demanio marittimo francese per l'allevamento di pesci, crostacei o alghe.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Francia si riserva il diritto di limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento. Tali servizi sono oggetto di monopolio di Stato.

La Francia si riserva il diritto di esigere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita.

Esiste l'obbligo della nazionalità per gli amministratori delegati e i direttori.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Assicurazione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

I rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione.

Misure esistenti:

Articolo L 310-10 del Code des assurances


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Analisi e prove di laboratorio

Classificazione industriale:

Parte di CPC 9311

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Francia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

Articoli da L 6213-1 a 6213-6 del Code de la Santé Publique


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Francia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, esclusi i servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.


Settore:

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

Sottosettore:

Servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 7472

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Francia si riserva il diritto di esigere la nazionalità di uno Stato membro dell'UE per la prestazione di servizi di guida turistica nel suo territorio.

Misure esistenti:

Nessuna


Settore:

Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 962

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

La partecipazione straniera in case editrici esistenti che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto.

Lo stabilimento di agenzie di stampa del Canada è subordinato alle condizioni stabilite nella normativa nazionale.

Lo stabilimento di agenzie di stampa di investitori stranieri è subordinato alla reciprocità.

Misure esistenti:

Ordonnance no 45-2646 du 2 novembre 1945 portant règlementation provisoire des agences de presse

Loi no 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse


Settore:

Energia

Sottosettore:

Sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica

Trasporti mediante oleodotti e gasdotti

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 401 , ISIC rev 3.1 402 , CPC 7131, CPC 887

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Francia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, gli oleodotti e i gasdotti.

I sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica possono essere detenuti e gestiti esclusivamente da aziende la cui totalità del capitale è detenuta dallo Stato francese, da un altro organismo del settore pubblico o da EDF.

I sistemi di trasmissione o distribuzione del gas possono essere detenuti e gestiti esclusivamente da aziende la cui totalità del capitale è detenuta dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da GDF-Suez, per motivi di sicurezza energetica nazionale.

Misure esistenti:

Loi No 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

Loi N°2005-781 du 13 juillet 2005

Loi N°2000-108 du 10 février 2000


Settore:

Produzione di energia elettrica

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 4010

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

La Francia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la produzione di energia elettrica.

Misure esistenti:

 


Settore:

Fabbricazione, produzione, trasformazione, generazione, distribuzione o trasporto di materiale nucleare

Sottosettore:

Generazione di energia elettrica nucleare

Trasformazione di materiale e combustibili nucleari

Trasporto o movimentazione di materiale nucleare

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.112, ISIC rev 3.1 23, ISIC rev 3.1 40, ISIC rev 3.11200, ISIC rev 3.1 2330, parte di ISIC rev 3.1 4010

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

La fabbricazione, la produzione, la trasformazione, la generazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare devono rispettare gli obblighi dell'accordo Euratom-Canada.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di noleggio o leasing senza operatori

Sottosettore:

Altri servizi di noleggio o leasing senza operatori

Classificazione industriale:

CPC 832

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Francia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la fornitura di altri servizi di noleggio o leasing senza operatori.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada: trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

Gli investitori stranieri non sono autorizzati a prestare i servizi di autobus interurbani.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Germania

Settore:

Pesca

Acquacoltura

Servizi connessi alla pesca

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, 0502, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La maggioranza delle quote deve essere di proprietà di cittadini di uno Stato membro dell'UE o di imprese stabilite conformemente al diritto dell'Unione europea e la cui sede di attività principale si trovi in uno Stato membro dell'UE. La nave deve essere utilizzata sotto la guida e la sorveglianza di persone che risiedono in Germania.

Per ottenere una licenza di pesca, i pescherecci devono registrarsi presso gli Stati costieri dove si trova il loro porto di immatricolazione.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi ambientali

Sottosettore:

Gestione dei rifiuti: acque reflue, smaltimento dei rifiuti e servizi igienico-sanitari

Classificazione industriale:

CPC 9401, CPC 9402, CPC 9403

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che vietano la prestazione transfrontaliera di servizi ed esigono lo stabilimento per quanto riguarda la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti, esclusi i servizi di consulenza.

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la designazione, lo stabilimento, l'espansione o la gestione di monopoli o di prestatori esclusivi di servizi nel settore della gestione dei rifiuti.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi ambientali

Sottosettore:

Gestione del suolo

Classificazione industriale:

CPC 94060

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che vietano la prestazione transfrontaliera di servizi ed esigono lo stabilimento per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione del suolo contaminato, esclusi i servizi di consulenza.

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la designazione, lo stabilimento, l'espansione o la gestione di monopoli o di prestatori esclusivi di servizi nel settore della gestione e della protezione del suolo.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Assicurazione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

Le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulate solo da una controllata stabilita nell'UE o da una succursale stabilita in Germania.

Misure esistenti:

§§ 105 ff «Versicherungsaufsichtsgesetz» (VAG), insbesondere § 105 Abs. 2 VAG: «Versicherungsunternehmen eines Drittstaates, die im Inland das Erst- oder Rückversicherungsgeschäft durch Mittelspersonen betreiben wollen, bedürfen der Erlaubnis.»


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Assicurazione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

Le compagnie di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

Misure esistenti:

§ 43 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und § 105 Abs. 1 Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO)


Settore:

Altri servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di collocamento e di somministrazione di lavoro

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203, CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206, CPC 87209

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca e fornitura di personale dirigente.

La Germania si riserva il diritto di limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: situazione e andamento del mercato del lavoro.

La Germania si riserva il diritto di introdurre o mantenere in vigore il monopolio dell'Agenzia federale di collocamento (Bundesagentur für Arbeit). In forza della sez. 292 del tomo III del codice sociale (Drittes Buch SozialgesetzbuchSGB III), il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può introdurre norme riguardanti il collocamento e l'assunzione in settori professionali specifici di personale extra UE ed extra SEE.

Misure esistenti:

§ 292 del tomo III del codice sociale (Drittes Buch Sozialgesetzbuch) Sez. 42 della normativa in materia di occupazione (Beschäftigungsverordnung)


Settore:

Servizi sanitari e sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 93

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse persone giuridiche in regime di concorrenza e che pertanto non sono «servizi effettuati esclusivamente nell'esercizio di pubblici poteri». La Germania si riserva il diritto di riconoscere un trattamento migliore nel quadro di accordi commerciali bilaterali per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, esclusi i servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse persone giuridiche in regime di concorrenza e che pertanto non sono «servizi effettuati esclusivamente nell'esercizio di pubblici poteri».

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi ospedalieri

Classificazione industriale:

CPC 93110

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

La Germania si riserva il diritto di mantenere la titolarità nazionale degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche. La Germania si riserva il diritto di nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Sottosettore:

Servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi

Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

Classificazione industriale:

CPC 96 diversi da CPC 962 e CPC 964 e servizi audiovisivi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che vietano la prestazione transfrontaliera di servizi, indipendentemente dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione e che esigono lo stabilimento per quanto riguarda i servizi di intrattenimento, eccezion fatta per i servizi audiovisivi, che non sono oggetto di liberalizzazione nell'ambito del presente accordo.

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.

Misure esistenti:

 


Settore:

Energia

Sottosettore:

Generazione di energia elettrica nucleare

Trasformazione di materiale e combustibili nucleari

Trasporto o movimentazione di materiale nucleare

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1120, ISIC rev 3.1 40, CPC 887.

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione di energia nucleare.

Misure esistenti:

 


Settore:

Noleggio o leasing di navi

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 7213, CPC 7223, CPC 83103

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Il noleggio di navi straniere da parte di consumatori residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità.

Misure esistenti:

 


Settore:

Altri servizi non compresi altrove

Sottosettore:

Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri

Classificazione industriale:

CPC 9703

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Germania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri. Solo le persone giuridiche di diritto pubblico possono gestire un cimitero. La creazione e la gestione di cimiteri e i servizi connessi a servizi funerari sono effettuati come servizi pubblici.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Grecia

Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Grecia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, esclusi i servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Ungheria

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

L'Ungheria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'acquisizione di proprietà demaniali.

Misure esistenti:

 


Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Enti giuridici

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Misure

 

Descrizione:

Investimenti

La presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, una società a responsabilità limitata per azioni o un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, eccezion fatta per i servizi finanziari.

Misure esistenti:

 


Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di seminativi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

L'Ungheria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'acquisizione di seminativi da parte di persone giuridiche straniere e persone fisiche non residenti, anche per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per l'acquisto di tali terreni.

Misure esistenti:

Legge CXXII del 2013 relativa al commercio di terreni agricoli e forestali

Legge CCXII del 2013 che stabilisce determinate disposizoni e norme transitorie in relazione alla legge CXXII del 2013 relativa al commercio di terreni agricoli e forestali


Settore:

Agricoltura

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 011 , ISIC rev 3.1 012 , ISIC rev 3.1 013 , ISIC rev 3.1 014 , ISIC rev 3.1 015 diversi dai servizi di consulenza

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

 Investimenti

L'Ungheria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le attività agricole.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di contabilità, di tenuta di libri contabili e di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86220

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

L'Ungheria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi di contabilità, di tenuta di libri contabili e di revisione dei conti.

Misure esistenti:

Legge C del 2000, legge LXXV del 2007


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi immobiliari

Classificazione industriale:

CPC 821, CPC 822

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

L'Ungheria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi connessi alle attività manifatturiere

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Classificazione industriale:

Parte di CPC 884, CPC 887 diversi dai servizi di consulenza

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'Ungheria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i servizi connessi alla distribuzione di energia e alla prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, ad eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87304, CPC 87305

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

L'Ungheria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di veicoli blindati e di servizi di vigilanza.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di duplicazione

Classificazione industriale:

CPC 87904

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

L'Ungheria si riserva il diritto di esigere lo stabilimento per la prestazione di servizi di duplicazione.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Assicurazione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

La prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.

Misure esistenti:

Legge LX del 2003


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi di assistenza ospedaliera, servizi delle ambulanze e servizi di assistenza sanitaria residenziale non comprendente i servizi ospedalieri

Classificazione industriale:

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

L'Ungheria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che impongono lo stabilimento o la presenza fisica nel proprio territorio dei prestatori di servizi e limitano la prestazione transfrontaliera dall'estero di tutti i servizi sanitari residenziali, ospedalieri, di ambulanze, esclusi i servizi ospedalieri finanziati con fondi pubblici.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

L'Ungheria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Agenzie ricreative, culturali e sportive

Sottosettore:

Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

Classificazione industriale:

CPC 962

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

L'Ungheria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi delle agenzie di informazione e di stampa.

Misure esistenti:

Nessuna


Settore:

Fabbricazione di energia elettrica, erogazione di gas e acqua

Sottosettore:

Generazione di energia elettrica nucleare

Trasformazione di combustibili nucleari

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.12330, parte di ISIC rev 3.1 4010

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

L'Ungheria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare.

Misure esistenti:

Legge CXVI del 1996 sull'energia nucleare, decreto governativo n. 72/2000 sull'energia nucleare


Settore:

Servizi energetici

Sottosettore:

Trasporto di combustibili mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 7131

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La prestazione di servizi di trasporto mediante condotte è subordinata allo stabilimento.

I servizi possono essere prestati mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. La prestazione di tale servizio è disciplinato dalla legge ungherese sulle concessioni.

Misure esistenti:

Legge XVI del 1991 sulle concessioni

Riserve applicabili in Irlanda

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

L'Irlanda si riserva il diritto di esigere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente.

L'Irlanda si riserva il diritto di esigere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

L'Irlanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, esclusi i servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada: trasporto di passeggeri

Classificazione industriale:

CPC 7121, CPC 7122

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

Verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Principali criteri seguiti: numero degli insediamenti produttivi esistenti ed effetti su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Misure esistenti:

Legge del 2009 sulla regolamentazione del trasporto pubblico

Riserve applicabili in Italia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

Il governo può esercitare poteri speciali su imprese dei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Questo si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate.

Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, al governo sono conferiti i seguenti poteri speciali:

a)

imporre condizioni specifiche per l'acquisto di partecipazioni;

b)

porre il veto all'adozione di delibere aventi ad oggetto operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e il mutamento dell'oggetto sociale; o

c)

opporsi all'acquisto di partecipazioni in un impresa qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

La società in questione deve notificare alla presidenza del consiglio dei ministri tutte le risoluzioni, gli atti e le transazioni (trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamenti di attività, cessazioni) che abbiano ad oggetto attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Devono essere notificate in particolare le acquisizioni da parte di soggetti esterni all'UE che conferiscono a detti soggetti il controllo della società.

Il presidente del consiglio dei ministri può esercitare i seguenti poteri speciali:

a)

porre il veto a delibere, atti e transazioni che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per il pubblico interesse relativo alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli approvvigionamenti;

b)

imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; o

c)

opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato.

La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale, nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali.

Misure esistenti:

L. n. 56/2012 in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253 recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale


Settore:

Pesca

Acquacoltura

Servizi connessi alla pesca

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La pesca nelle acque territoriali italiane è riservata alle navi che battono bandiera italiana.

Misure esistenti:

Regio decreto n. 327/1942 (modificato dalla legge 222/2007), articoli 143 e 221 (Codice della navigazione)


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'Italia si riserva il diritto di esigere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

L'Italia si riserva il diritto di limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento e di somministrazione di personale d'ufficio

Misure esistenti:

Decreto legislativo 276/2003, articoli 4 e 5


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione primaria

Servizi di istruzione secondaria

Servizi di istruzione superiore

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

L'Italia si riserva il diritto di esigere lo stabilimento e di limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

Legge 29 luglio 1991, n. 243 (concessione di contributi pubblici alle università non statali legalmente riconosciute)

Delibera 20/2003 del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (eccetto servizi di assicurazione)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

L'Italia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'attività dei promotori di servizi finanziari.

Misure esistenti:

Regolamento Consob n. 16190 del 2007 concernente la disciplina degli intermediari, articoli da 91 a 111


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Assicurazione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

I contratti di assicurazione nei rami danni (merci e veicoli) e responsabilità (anche civile) nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'UE, eccezion fatta per i trasporti internazionali di merci importate in Italia.

Misure esistenti:

Articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Assicurazione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

L'Italia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che impongono lo stabilimento dei prestatori e limitano la prestazione transfrontaliera dei servizi di attuario.

Misure esistenti:

Legge 9 febbraio 1942, n. 194 sulla professione di attuario


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

L'Italia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, esclusi i servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

Misure esistenti:

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria

Legge 8 novembre 2000, n. 328, riforma dei servizi sociali.


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada: trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

Ai servizi di limousine si applica la verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: numero degli insediamenti produttivi esistenti ed effetti su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Ai servizi di autobus interurbani si applica le verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: numero degli insediamenti produttivi esistenti ed effetti su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica le verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: domanda locale.

Misure esistenti:

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), Nuovo codice della strada, articolo 85

Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, trasporto su strada di viaggiatori, articolo 8

Legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Legge 11 agosto 2003, n. 218, trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente

Legge 10 aprile 1981, n. 151, legge quadro sui trasporti pubblici locali

Riserve applicabili in Lettonia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di terreni rurali

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

La Lettonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'acquisizione di terreni rurali da parte dei cittadini nazionali del Canada o di un paese terzo, in particolare per quanto riguarda le procedure di autorizzazione per l'acquisizione di tali terreni.

Misure esistenti:

Legge sulla privatizzazione fondiaria nelle zone rurali, sez. 28, 29, 30


Settore:

Servizi veterinari

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 932

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Lettonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi veterinari.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Lettonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di dirigenti, servizi di collocamento e di somministrazione di lavoro di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Lettonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di sicurezza.

Possono essere richieste licenze e autorizzazioni. Sono richieste la residenza o la presenza commerciale e può essere richiesta la nazionalità.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada: trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

I servizi di trasporto di passeggeri e di merci sono subordinati a un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero.

Le persone giuridiche stabilite devono utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Lituania

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Lituania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le imprese di importanza strategica per la sicurezza nazionale, che devono appartenere allo Stato per diritto di proprietà (quota di capitale che può essere detenuta da soggetti privati nazionali o stranieri che rispondono ai requisiti in materia di interessi di sicurezza nazionale, procedura e criteri per la determinazione della conformità dei potenziali investitori nazionali e delle potenziali imprese partecipanti, ecc.).

Misure esistenti:

Legge del 21 luglio 2009, n. XI-375 sulle imprese e le strutture di importanza strategica per la sicurezza nazionale e altre imprese importanti per la garanzia della sicurezza nazionale della Repubblica di Lituania.


Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisto di terreni

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Lituania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure coerenti con gli impegni assunti dall'UE e che si applicano in Lituania nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) per quanto riguarda l'acquisto di terreni. La procedura, i termini, le condizioni e le restrizioni applicabili all'acquisto di lotti di terreno devono essere stabiliti nelle legge costituzionale, nella legge fondiaria e nella legge in materi a di acquisto di terreni agricoli.

Le amministrazioni locali (comuni) e altri organismi nazionali nonché i membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord che in Lituania svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri dell'integrazione europea o di altra natura in cui la Lituania sia impegnata, possono tuttavia acquisire la proprietà di lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati o impianti necessari per le loro attività dirette.

Misure esistenti:

Costituzione della Repubblica di Lituania

Legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull'attuazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica di Lituania, del 20 giugno 1996, n. I-1392 come da ultimo modificato il 20 marzo 2003, n. IX-1381

Legge fondiaria, 27 gennaio 2004, n. IX-1983

Legge sull'acquisizione di terreni agricoli, 24 aprile 2014, n. XII-854


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi giuridici

Classificazione industriale:

Parte di CPC 861

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sull'assistenza giuridica.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Lituania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di dirigenti, servizi di collocamento e di somministrazione di lavoro di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Lituania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di sicurezza.

Possono essere richieste licenze e autorizzazioni. Sono richieste la residenza o la presenza commerciale e può essere richiesta la nazionalità.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di investigazione

Classificazione industriale:

CPC 87301

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

In Lituania i servizi investigativi sono oggetto di monopolio riservato allo Stato.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

Sottosettore:

Servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale:

CPC 7472

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Nella misura in cui il Canada, le sue province e i suoi territori consentono ai cittadini nazionali lituani di prestare servizi di guide turistiche, la Lituania consentirà a cittadini nazionali del Canada di prestare servizi di guide turistiche alle stesse condizioni.

Misure esistenti:

 


Settore:

Telecomunicazioni

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'impresa pubblica «Infostruktura» gode di diritti esclusivi per la prestazione dei seguenti servizi: trasmissione di dati attraverso reti di trasmissione sicura, concessione di indirizzi del dominio «gov.lt», certificazione dei registratori di cassa elettronici.

Misure esistenti:

Delibera governativa del 28 maggio 2002, n. 756 sull'approvazione delle procedure di fissazione dei prezzi e delle tariffe di beni e servizi di natura monopolistica forniti da imprese di proprietà dello Stato e di enti pubblici istituiti da ministeri, istituzioni governative e governatori di contea e loro assegnati.


Settore:

Servizi nel settore dell'edilizia

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 51

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Misure

Legge sull'edilizia della Repubblica di Lituania del 19 marzo 1996, n. I-1240

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

Il diritto di elaborare documenti di progettazione per lavori di costruzione di importanza eccezionale è concesso solo a imprese iscritte in Lituania o a imprese straniere la cui attività di progettazione è stata approvata da un istituto competente in materia autorizzato dal governo. Il diritto di svolgere attività tecniche nei principali settori dell'edilizia può essere concesso a persone non lituane approvate da un istituto autorizzato dal governo della Lituania.

Misure esistenti:

Legge sull'edilizia della Repubblica di Lituania del 19 marzo 1996, n. I-1240


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Lituania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi sociali finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati come finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Trattamento nazionale

Misure

Legge sulle banche della Repubblica di Lituania del 30 marzo 2004, n. IX-2085

Legge sugli organismi d'investimento collettivo della Repubblica di Lituania del 4 luglio 2003, n. IX-1709

Legge sui sistemi di contribuzione volontaria per la pensione integrativa della Repubblica di Lituania del 3 giugno 1999, n.VIII-1212

Descrizione:

Servizi finanziari

Ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione specializzata (non succursali).

Solo le banche con sede sociale o con succursali in Lituania possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento.

Solo le banche con sede sociale o con una succursale in Lituania, e autorizzate a prestare servizi d'investimento in uno Stato membro dell'UE o del SEE, possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione.

Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano e risiedere in via permanente in Lituania.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi energetici

Sottosettore:

Trasporto di combustibili mediante condotte

Classificazione industriale:

CPC 7131

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Lituania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti il trasporto di combustibili mediante condotte.

Misure esistenti:

Legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973


Settore:

Energia

Sottosettore:

Servizi di deposito e stoccaggio di combustibili trasportati mediante condotte

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 402 , CPC 742

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Lituania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i servizi ausiliari al trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili.

Misure esistenti:

Legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania del 10 ottobre 2000, n. III-1973 (articolo 10.8)


Settore:

Servizi alle imprese

Servizi ausiliari al trasporto marittimo, su vie navigabili interne, ferroviario e aereo

Sottosettore:

Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti

Classificazione industriale:

CPC 86764, CPC 86769, parte di CPC 8868

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

In Lituania i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporto su strada

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Misure prese in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e fuori dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le tasse e i pedaggi stradali.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili a Malta

Settore:

Pesca

Acquacoltura

Servizi connessi alla pesca

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 882

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

Ai fini dell'immatricolazione dei pescherecci e delle relative licenze l'armatore, il proprietario o il comandante del peschereccio devono essere residenti a Malta, conformemente alle disposizioni che disciplinano la proprietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti).

Misure esistenti:

Articolo 5 della legislazione secondaria 425.07 sulla regolamentazione dei pescherecci


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Malta si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti lo stabilimento dei prestatori di servizi di collocamento del personale d'ufficio.

Malta si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente e di somministrazione di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Malta si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di sicurezza.

Possono essere richieste licenze e autorizzazioni. Sono richieste la residenza o la presenza commerciale e può essere richiesta la nazionalità.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Malta si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e servizi di istruzione degli adulti finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi ospedalieri

Servizi delle ambulanze

Servizi sanitari residenziali esclusi i servizi ospedalieri

Classificazione industriale:

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Malta si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi finanziati con fondi privati di ospedali, di ambulanza e servizi di assistenza sanitaria residenziale non comprendenti i servizi ospedalieri.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi sanitari professionali: servizi medici, dentistici, ostetrici, infermieristici, fisioterapici, paramedici e psicologici

Classificazione industriale:

CPC 9312, parte di CPC 9319

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Tale riserva si applica a tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi forniti da professionisti come medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi. A Malta tali servizi possono essere prestati soltanto da cittadini nazionali di uno Stato membro dell'UE previa autorizzazione, che può essere subordinata alla verifica della necessità economica.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Malta si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di trasporto

Sottosettore:

Trasporto su strada

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Servizio pubblico di autobus: l'intera rete è oggetto di concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani).

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporti per vie navigabili

Servizi connessi ai trasporti per vie navigabili

Classificazione industriale:

CPC 7213, CPC 7214, parte di 742, CPC 745, parte di CPC 749

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Obblighi

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Esistono diritti esclusivi per il collegamento marittimo tra Malta e l'Europa continentale via Italia.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili nei Paesi Bassi

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

I Paesi Bassi si riservano il diritto di esigere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di fornitura di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Polonia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Determinate condizioni preferenziali riguardanti lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere la modifica o l'eliminazione di certe restrizioni contenute nell'elenco di riserve applicabili in Polonia, possono essere accordate mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione.

Misure esistenti:

 


Settore:

Pesca

Acquacoltura

Servizi connessi alla pesca

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 0501, ISIC rev 3.1 0502, CPC 882

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Polonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che concedono un trattamento differenziato a determinati servizi e prestatori di servizi di un paese in forza di accordi bilaterali vigenti o futuri riguardanti la pesca nella zona geografica soggetta alla giurisdizione dei paesi interessati, in conformità delle prassi e delle politiche internazionali in tema di salvaguardia o di accordi sulla pesca, in particolare nel Mar Baltico.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Polonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti lo stabilimento dei prestatori di servizi di collocamento del personale d'ufficio.

La Polonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente e di somministrazione di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Polonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di sicurezza.

Possono essere richieste licenze e autorizzazioni. Sono richieste la residenza o la presenza commerciale e può essere richiesta la nazionalità.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi delle ambulanze

Classificazione industriale:

CPC 93192

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Polonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi delle ambulanze.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Polonia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Tutti i servizi di trasporto dei passeggeri e delle merci, escluso il trasporto marittimo

Classificazione industriale:

Parte di CPC 711, parte di CPC 712, parte di CPC 722

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Nella misura in cui il Canada, le sue province e i suoi territori consentono la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio del Canada da parte di prestatori di servizi di trasporto di passeggeri e di merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri e di merci da parte di prestatori di servizi di trasporto canadesi in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Portogallo

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Per quanto riguarda l'esercizio di determinate attività e professioni il Portogallo si riserva il diritto di dispensare dal requisito della nazionalità le persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico e São Tomé e Principe).

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 esclusi i servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

Il Portogallo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Il Portogallo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti lo stabilimento dei prestatori di servizi di collocamento del personale d'ufficio.

Il Portogallo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente e di somministrazione di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita.

Condizione della nazionalità per il personale specializzato.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di investigazione

Classificazione industriale:

CPC 87301

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

In Portogallo i servizi investigativi sono oggetto di monopolio riservato allo Stato.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Assicurazione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

I contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'UE.

In Portogallo solo le persone fisiche o giuridiche stabilite nell'UE possono agire come intermediari per questo ramo assicurativo.

Misure esistenti:

Articolo 7 del decreto legge 94-B/98 e articolo 7 del decreto legge 144/2006


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Il Portogallo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, esclusi i servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

Misure esistenti:

 


Settore:

Energia

Sottosettore:

Energia elettrica, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 232 , ISIC rev 3.1 4010, ISIC rev 3.1 4020, CPC 7131, CPC 7422, CPC 887 (diversi dai servizi di consulenza)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Il Portogallo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di di gas, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica e commercio al dettaglio di energia elettrica e di gas non in bombole nonché i servizi connessi alla distribuzione di gas naturale e di energia elettrica.

Il Portogallo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi di stoccaggio e deposito di combustibili trasportati mediante condotte (gas naturale).

Le attività di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico.

I contratti di concessione riguardanti la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale e i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del GNL sono aggiudicati mediante appalti pubblici.

Tali concessioni nei settori dell'energia elettrica e del gas sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in Portogallo.

Misure esistenti:

Decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre — Gas naturale

Decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre — Energia elettrica

Decreto legge 31/2006, 15 febbraio — Petrolio greggio/prodotti petroliferi


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada: trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, si applica la verifica della necessità economica alla prestazione di servizi di limousine. Principali criteri seguiti: numero degli insediamenti produttivi esistenti ed effetti su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Misure esistenti:

 


Settore:

Altri servizi

Sottosettore:

Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri

Classificazione industriale:

CPC 97030

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

Il Portogallo si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri. La gestione privata di cimiteri è svolta in regime di concessione pubblica.

Misure esistenti:

Decreto legge 109/2010, 14 ottobre 2010

Legge 13/2011, 29 aprile 2011

Riserve applicabili in Romania

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca e sviluppo

Classificazione industriale:

CPC 851, CPC 852, CPC 853

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Romania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.

Misure esistenti:

Ordinanza governativa n. 6/2011

Decreto del ministro dell'Istruzione e della ricerca n. 3548/2006

Decisione governativa n. 134/2011


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Romania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti lo stabilimento dei prestatori di servizi di collocamento del personale d'ufficio.

La Romania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente e di somministrazione di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Romania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di sicurezza.

Possono essere richieste licenze e autorizzazioni. Sono richieste la residenza o la presenza commerciale e può essere richiesta la nazionalità.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Romania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e servizi di istruzione degli adulti finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Romania si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili nella Repubblica slovacca

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Acquisizione di beni immobili

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti

Le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e silvicoli fuori dai confini dei centri abitati di un comune né certi altri tipi di superficie (ad esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche ecc.).

Misure esistenti:

Legge n. 202/1995, legge sui cambi, articolo 19

Legge n. 229/1991 sull'adeguamento della struttura della proprietà dei terreni


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Repubblica slovacca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti lo stabilimento dei prestatori di servizi di collocamento del personale d'ufficio.

La Repubblica slovacca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente e di somministrazione di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Repubblica slovacca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di sicurezza.

Possono essere richieste licenze e autorizzazioni. Sono richieste la residenza o la presenza commerciale e può essere richiesta la nazionalità.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 92310, CPC 924

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

I prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati (esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale) devono essere residenti nel SEE.

Può essere applicata la verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite.

Nella Repubblica slovacca la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione deve essere costituita da cittadini nazionali della Repubblica slovacca.

Misure esistenti:

Legge 245/2008 sull'istruzione

Legge 131/2002 sulle università, articoli 2, 47, 49a

Legge 596/2003 sull'amministrazione pubblica nell'istruzione, articolo 16


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi ospedalieri

Servizi delle ambulanze

Servizi sanitari residenziali esclusi i servizi ospedalieri

Classificazione industriale:

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Repubblica slovacca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi finanziati con fondi privati di ospedali, di ambulanza e servizi di assistenza sanitaria residenziale non comprendenti i servizi ospedalieri.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Repubblica slovacca si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Servizi finanziari

I cittadini nazionali stranieri posso stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società per azioni a responsabilità limitata oppure possono gestire attività assicurative attraverso succursali con sede sociale nella Repubblica slovacca. In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza.

Misure esistenti:

Legge 8/2008 sulle assicurazioni


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Misure

Legge 566/2001 sui titoli mobiliari

Legge 483/2001 sulle banche

Descrizione:

Servizi finanziari

I servizi d'investimento nella Repubblica slovacca possono essere prestati da società di gestione costituite sotto forma di società limitata per azioni con capitale sociale conforme a quanto previsto dalla legge (non succursali).

Misure esistenti:

 


Settore:

Energia

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 4010, ISIC rev 3.1 4020, ISIC rev 3.1 4030, CPC 7131

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi, la produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda, il trasporto di combustibili mediante condotte, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, e i servizi connessi alla distribuzione di energia sono subordinati ad autorizzazione. Si applica la verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo.

Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a persone fisiche residenti in via permanente in uno Stato membro dell'UE o del SEE o a persone giuridiche stabilite nell'UE o nel SEE.

Misure esistenti:

Legge 51/1988 sulle attività estrattive, articolo 4a

Legge 569/2007 sull'attività geologica, articolo 5

Legge 251/2012 sull'energia, articoli 6 e 7

Legge 657/2004 sull'energia termica, articolo 5


Settore:

Trasporto

Pesca

Acquacoltura

Sottosettore:

Trasporti per vie navigabili

Servizi connessi alla pesca

Classificazione industriale:

CPC 722

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

Nella Repubblica slovacca gli investitori stranieri che intendono richiedere una licenza che consente loro di prestare un servizio devono avere la propria sede principale nella Repubblica slovacca.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada: trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

Al trasporto merci si applica la verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: domanda locale.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporto ferroviario

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 7111, CPC 7112

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Misure prese in forza di accordi vigenti o futuri che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi interessati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporto su strada

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Misure prese in forza di accordi vigenti o futuri e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Slovacchia alle parti contraenti interessate.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Slovenia

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Servizi di somministrazione di personale d'ufficio.

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Slovenia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti lo stabilimento dei prestatori di servizi di collocamento del personale d'ufficio.

La Slovenia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente e di somministrazione di personale d'ufficio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Slovenia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di sicurezza.

Possono essere richieste licenze e autorizzazioni. Sono richieste la residenza o la presenza commerciale e può essere richiesta la nazionalità.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

Servizi di istruzione primaria

Servizi di istruzione secondaria

Servizi di istruzione superiore

Classificazione industriale:

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Slovenia si riserva il diritto di esigere lo stabilimento e di limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati.

La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini nazionali sloveni.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi delle ambulanze

Classificazione industriale:

CPC 93192

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Slovenia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi delle ambulanze finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Slovenia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili in Spagna

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di ricerca di dirigenti

Servizi di collocamento

Classificazione industriale:

CPC 87201, CPC 87202

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

La Spagna si riserva il diritto di limitare il numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente.

La Spagna si riserva il diritto di limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di sicurezza

Classificazione industriale:

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita.

Accesso solo a imprese sotto forma di Sociedades Anonimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anonimas Laborales e Sociedades Cooperativas.

Condizione della nazionalità per il personale specializzato.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Assicurazione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Descrizione:

Servizi finanziari

È richiesta la residenza o, in alternativa, si devono avere due anni di esperienza per la professione di attuario.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Spagna si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, esclusi i servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

Misure esistenti:

 


Settore:

Trasporti

Sottosettore:

Trasporto su strada: trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma

Classificazione industriale:

CPC 712

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, ai servizi di cui al CPC 7122 si applica la verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: domanda locale.

Ai servizi di autobus interurbani si applica la verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: numero degli insediamenti produttivi esistenti ed effetti su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi di trasporto su strada (merci)

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 7123

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

L'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli.

Misure esistenti:

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres

Riserve applicabili in Svezia

Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Svezia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore requisiti discriminatori per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.

Misure esistenti:

 


Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

 

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

Misure prese da Danimarca, Svezia e Finlandia destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

a)

sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S) (Fondo industriale nordico);

b)

finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e

c)

assistenza finanziaria per le società (5) che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale).

Tale riserva non pregiudica l'esclusione degli appalti aggiudicati da una parte, delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici allo scambio di servizi di cui all'articolo 8.15.5, lettere a) e b), e all'articolo 9.2.2, lettere f) e g), rispettivamente.

Misure esistenti:

 


Settore:

Attività estrattive, fabbricazione di energia elettrica, erogazione di gas e acqua

Sottosettore:

Generazione di energia elettrica nucleare

Trasformazione di combustibili nucleari

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 1200, ISIC rev 3.1 2330, parte di ISIC rev 3.1 4010

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

La Svezia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare.

Misure esistenti:

Codice ambientale svedese (1998:808)

Legge sulle attività nel campo della tecnologia nucleare (1984:3)


Settore:

Servizi di distribuzione

Sottosettore:

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale:

CPC 63211

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

In Svezia il regime di monopolio per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici è stato definitivamente sospeso il 1o luglio 2009. Dato che l'apertura del mercato è recente e comporta nuove modalità di prestazione dei servizi, la Svezia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e la fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico.

Misure esistenti:

Legge sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:336)

Regolamento sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:659)

L'Agenzia svedese dei medicinali ha adottato ulteriori regolamenti; per informazioni dettagliate in merito si veda (LVFS 2009:9)

http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2009-9.pdf


Settore:

Servizi di istruzione

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 92

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti e scambio transfrontaliero di servizi

La Svezia si riserva il diritto di adottare e mantenere in vigore misure riguardanti i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche ad impartire l'istruzione.

Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura: per esempio i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio.

Misure esistenti:

 


Settore:

Riciclaggio

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

ISIC rev 3.1 37

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

La Svezia si riserva il diritto di limitare il numero di fornitori di servizi di riciclaggio a livello locale, finanziati con fondi privati istituendo o mantenendo in vigore regimi di monopolio oppure affidando concessioni o concedendo diritti esclusivi su base non discriminatoria a uno o più prestatori di servizi. La limitazione dell'accesso al mercato corrisponde all'applicazione della riserva dell'UE relativa ai servizi pubblici.

Misure esistenti:

Codice ambientale svedese (1998:808)

SFS 1994:1205 Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper

SFS 2000:208 Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

SFS 2005:209 Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS 1997:185 Förordning (1997:185) om producentansvar för förpackningar

SFS 1994:1236 Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

SFS 1993:1154 Förordning (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp

SFS 2007:185 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar

SFS 2007:193 Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

SFS 2006:1273 Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

SFS 2009:1031 Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel


Settore:

Gestione dei rifiuti

Sottosettore:

Gestione dei rifiuti domestici e di rifiuti di responsabilità dei produttori

Classificazione industriale:

CPC 9402

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

La Svezia si riserva il diritto di limitare il numero di prestatori di servizi di gestione dei rifiuti a livello locale, finanziati con fondi privati istituendo o mantenendo in vigore regimi di monopolio oppure affidando concessioni o concedendo diritti esclusivi su base non discriminatoria a uno o più prestatori di servizi. La limitazione dell'accesso al mercato corrisponde all'applicazione della riserva dell'UE relativa ai servizi pubblici.

Misure esistenti:

Codice ambientale svedese (1998:808)

SFS 1994:1205 Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper

SFS 2000:208 Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

SFS 2005:209 Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS 1997:185 Förordning (1997:185) om producentansvar för förpackningar

SFS 1994:1236 Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

SFS 1993:1154 Förordning (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp

SFS 2007:185 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar

SFS 2007:193 Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

SFS 2006:1273 Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

SFS 2009:1031 Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel


Settore:

Trasporto marittimo

Sottosettore:

Cabotaggio

Classificazione industriale:

CPC 7211, CPC 7212

Tipo di riserva:

Trattamento della nazione più favorita

Obblighi

Descrizione:

Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e servizi di trasporto marittimo internazionale

Su base di reciprocità possono essere adottate misure che consentono alle navi canadesi che battono bandiera del Canada di effettuare trasporti di cabotaggio in Svezia nella misura in cui il Canada, le sue province e i suoi territori consentono alle navi battenti bandiera svedese di effettuare trasporti di cabotaggio in Canada. L'obiettivo specifico di questa riserva dipende dal contenuto di eventuali accordi futuri mutualmente convenuti tra il Canada e la Svezia.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi alle imprese

Servizi ausiliari al trasporto ferroviario e terrestre

Sottosettore:

Manutenzione e riparazione di attrezzature per il trasporto su rotaia e su strada e di loro parti

Classificazione industriale:

CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867, parte di CPC 8868

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

In Svezia, i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto su rotaia e su strada sono subordinati alla verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Principali criteri seguiti: limiti di spazio e di capacità.

Misure esistenti:

Legge sul piano regolatore (2010:900)


Settore:

Altri servizi non compresi altrove

Sottosettore:

Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri

Classificazione industriale:

CPC 9703

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

La Svezia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

Misure esistenti:

 

Riserve applicabili nel Regno Unito

Settore:

Servizi alle imprese

Sottosettore:

Servizi di revisione dei conti

Classificazione industriale:

CPC 86211 e CPC 86212 esclusi i servizi di contabilità

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

Misure esistenti:

Legge sulle società 2006


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi medici

Classificazione industriale:

CPC 93121, CPC 93122

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Descrizione:

Investimenti

Lo stabilimento dei medici nel quadro del National Health Service è subordinato alla pianificazione degli organici dei medici.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi delle ambulanze

Strutture sanitarie residenziali esclusi i servizi ospedalieri

Classificazione industriale:

CPC 93192, CPC 93193

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi finanziati con fondi privati di ambulanze e di strutture sanitarie residenziali, esclusi i servizi ospedalieri.

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sanitari

Sottosettore:

Servizi sanitari professionali, compresi i servizi medici, dentistici psicologici e ostetrici;

Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale:

CPC 63211, parte di CPC 85201, CPC 9312, parte di CPC 93191

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Descrizione:

Scambio transfrontaliero di servizi

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che impongono lo stabilimento dei prestatori di servizi sanitari professionali e limitano la prestazione transfrontaliera di prestatori non fisicamente presenti nel territorio del Regno Unito, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi psicologici, i servizi ostetrici, servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico nonché la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati da farmacisti

Misure esistenti:

 


Settore:

Servizi sociali

Sottosettore:

 

Classificazione industriale:

CPC 933

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Trattamento nazionale

Prescrizioni in materia di prestazioni

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione:

Investimenti

Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, esclusi i servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

Misure esistenti:

 


(1)  Il Canada si riserva il diritto di non estendere questi vantaggi alle imprese degli Stati Uniti d'America.

(2)  Per quanto concerne l'Austria la parte dell'esenzione dalla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo sul trasporto su strada.

(3)  Si applica alle imprese dell'Europa orientale che cooperano con una o più imprese nordiche.

(4)  Si applica alle imprese dell'Europa orientale che cooperano con una o più imprese nordiche.

(5)  Si applica alle imprese dell'Europa orientale che cooperano con una o più imprese nordiche.


ALLEGATO III

Elenco del Canada

Note esplicative

1.

L'elenco del Canada di cui al presente allegato stabilisce:

a)

le note introduttive che delimitano o precisano gli impegni del Canada rispetto agli obblighi di cui alle lettere b) e c);

b)

nella sezione A, le riserve formulate dal Canada, a norma dell'articolo 13.10 (Riserve ed eccezioni), paragrafi 1 e 2, rispetto a una misura esistente che non è conforme agli obblighi imposti dai seguenti articoli:

i)

articolo 13.3 (Trattamento nazionale);

ii)

articolo 13.4 (Trattamento della nazione più favorita);

iii)

articolo 13.6 (Accesso al mercato);

iv)

articolo 13.7 (Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari); o

v)

articolo 13.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione);

c)

nella sezione B, le riserve formulate dal Canada a norma dell'articolo 13.10 (Riserve ed eccezioni), paragrafo 3, per le misure che il Canada può adottare o mantenere in vigore che non sono conformi agli obblighi imposti dagli articoli 13.3 (Trattamento nazionale), 13.4 (Trattamento della nazione più favorita), 13.6 (Accesso al mercato), 13.7 (Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari), o 13.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione).

2.

Ciascuna riserva di cui alla sezione A stabilisce i seguenti elementi:

a)

Settore, si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;

b)

Sottosettore, si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;

c)

Tipo di riserva specifica l'obbligo di cui al punto 1, lettera b), per il quale la riserva è formulata;

d)

Livello amministrativo, indica il livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale la riserva è formulata;

e)

Misure, individua le disposizioni legislative e regolamentari o altre misure specificate, se del caso, dall'elemento Descrizione per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento Misure:

i)

si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

ii)

comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e

f)

Descrizione, stabilisce eventuali riferimenti per la liberalizzazione alla data di entrata in vigore del presente accordo, conformemente ad altre sezioni dell'elenco del Canada di cui al presente allegato, e i rimanenti aspetti non conformi delle misure esistenti per le quali la riserva è formulata.

3.

Ciascuna riserva di cui alla sezione B stabilisce i seguenti elementi:

a)

Settore, si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;

b)

Sottosettore, si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;

c)

Tipo di riserva specifica l'obbligo di cui al punto 1, lettera c), per il quale la riserva è formulata;

d)

Livello amministrativo, indica il livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale la riserva è formulata; e

e)

Descrizione, stabilisce il campo di applicazione dei settori, dei sottosettori o delle attività che rientrano nella riserva.

4.

Nell'interpretare una riserva di cui alla sezione A si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce delle disposizioni pertinenti dei capi in relazione ai quali essa è formulata. Nella misura in cui:

a)

l'elemento Misure è specificato da un riferimento preciso nell'elemento Descrizione, l'elemento Misure così specificato prevale su tutti gli altri elementi; e

b)

l'elemento Misure non è specificato nel modo suddetto, l'elemento Misure prevale su tutti gli altri elementi, a meno che la discrepanza tra l'elemento Misure e gli altri elementi considerati nella loro totalità sia così sostanziale e concreta da rendere irragionevole concludere che l'elemento Misure debba prevalere, nel qual caso gli altri elementi prevalgono nei limiti di tale discrepanza.

5.

Nell'interpretare una riserva di cui alla sezione si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento Descrizione prevale su tutti gli altri.

6.

Qualora il Canada mantenga in vigore una misura secondo la quale un prestatore di servizi debba essere un cittadino, un residente permanente o un residente del proprio territorio quale condizione per prestarvi un servizio, una riserva per tale misura formulata in relazione agli articoli 13.3 (Trattamento nazionale), 13.4 (Trattamento della nazione più favorita), 13.6 (Accesso al mercato), 13.7 (Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari) e 13.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione) equivale, nei limiti di tale misura, a una riserva in relazione agli articoli 8.4 (Accesso al mercato), 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni), 8.6 (Trattamento nazionale), 8.7 (Trattamento della nazione più favorita) e 8.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione).

7.

Una riserva per una misura secondo la quale un prestatore di servizi debba essere una persona fisica, un cittadino, un residente permanente o un residente del proprio territorio quale condizione per prestarvi un servizio finanziario, formulata in relazione all'articolo 13.7 (Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari) equivale, nei limiti di tale misura, a una riserva in relazione agli articoli 13.3 (Trattamento nazionale), 13.4 (Trattamento della nazione più favorita), 13.6 (Accesso al mercato) e 13.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione).

Note introduttive

1.

Gli impegni a norma dell'accordo nei sottosettori figuranti nel presente elenco sono assunti fatte salve le limitazioni e le condizioni fissate in queste note introduttive e nell'elenco che segue.

2.

L'inclusione nella sezione A o B di una misura in quanto riserva non significa che essa non possa essere altrimenti giustificata come misura adottata o mantenuta in vigore per motivi prudenziali a norma dell'articolo 13.16 (Misure prudenziali).

3.

Per precisare l'impegno del Canada rispetto all'articolo 13.6 (Accesso al mercato), le persone giuridiche che prestano servizi finanziari e costituite secondo le leggi del Canada sono soggette a limitazioni non discriminatorie per quanto riguarda la forma giuridica (1).

4.

L'articolo 13.10 (Riserve ed eccezioni), paragrafo 1, lettera c), non si applica alle misure non conformi relative all'articolo 13.6 (Accesso al mercato), paragrafo 1, lettera b).

Elenco del Canada

SEZIONE A

Riserve applicabili in Canada

(applicabili in tutte le province e in tutti i territori)

Riserva IIIA-C-1

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Tutti

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Bank Act, S.C. 1991, c.46, ss. 159, 749

Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47, ss. 167, 796

Trust and Loan Companies Act, S.C. 1991, c. 45, s. 163

Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency Requirements Regulations (Insurance Companies), S.O.R./2003-185

Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency Requirements Regulations (Trust and Loan Companies), S.O.R./2003-186

Cooperative Credit Associations Act, S.C. 1991, c. 48, s. 169

Descrizione:

Almeno la metà degli amministratori di un ente finanziario regolamentato a livello federale, che è una filiale di un ente estero, e la maggioranza degli amministratori degli altri enti finanziari regolamentati a livello federale devono essere cittadini canadesi abitualmente residenti in Canada o residenti permanenti abitualmente residenti in Canada (2).


Riserva IIIA-C-2

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Bank Act, S.C. 1991, c.46, s. 524

Descrizione:

Al fine di stabilire una succursale bancaria, una banca estera deve essere una banca nella giurisdizione a norma delle cui leggi essa è stata costituita.


Riserva IIIA-C-3

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Bank Act, S.C. 1991, c.46, s. 540

Sales or Trades (Authorized Foreign Banks) Regulations, S.O.R./2000-52

Descrizione:

In relazione alla sua attività in Canada la succursale di una banca mutuante può solo accettare un deposito o in altro modo ottenere un prestito mediante uno strumento finanziario, garantire titoli o accettare una cambiale emessa da una persona cui si vende o con cui si negozia, da parte di:

a)

un ente finanziario (diverso da una banca estera) o

b)

una banca estera che:

i)

è una banca a norma delle leggi vigenti nella giurisdizione in cui è stata costituita o nelle giurisdizioni in cui esercita la propria attività;

ii)

eroga servizi finanziari e la cui ragione sociale include il termine «banca», «banque», «bancario» o «bancaire»; e

iii)

è regolamentata come una banca o un istituto di deposito a norma delle leggi vigenti nella giurisdizione in cui è stata costituita o nelle giurisdizioni in cui esercita la propria attività,

se lo strumento finanziario, il titolo o la cambiale non possono essere successivamente venduti o negoziati.


Riserva IIIA-C-4

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Tutti

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Trust and Loan Companies Act, S.C. 1991, c.45

Bank Act, S.C. 1991, c.46

Cooperative Credit Associations Act, S.C. 1991, c.48

Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47

Descrizione:

Le leggi federali non consentono che una società fiduciaria e di prestito, una cooperativa di credito o una società di mutuo soccorso siano stabilite in Canada mediante succursali di gruppi societari organizzati a norma del diritto vigente in un paese estero.


Riserva IIIA-C-5

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Tutti

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Misure:

Bank Act, S.C. 1991, c. 45, ss. 510, 522.16, 524

Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47, ss. 574, 581

Descrizione:

1.

Una succursale bancaria deve essere stabilita direttamente nella giurisdizione in cui la banca estera autorizzata esercita principalmente la propria attività.

2.

Un soggetto estero autorizzato, in Canada, alla copertura assicurativa dei rischi deve essere stabilito alle dirette dipendenze della compagnia di assicurazione estera costituita nella giurisdizione in cui essa esercita, direttamente o per mezzo di una filiale, gran parte della propria attività.

Riserve applicabili nell'Alberta

Riserva IIIA-PT-1

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13

Descrizione:

Nell'Alberta i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nell'Alberta;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds;

e)

reciproci scambi di assicurazione;

f)

società di mutuo soccorso (fraternal societies); o

g)

broker speciali.


Riserva IIIA-PT-2

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13

Descrizione:

Le filiali dei gruppi societari di assicurazione esteri devono essere autorizzate a livello federale.


Riserva IIIA-PT-3

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta

Intermediazione di contratti di assicurazione relativi al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) nonché alla riassicurazione e alla retrocessione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-3

Descrizione:

1.

Per la copertura assicurativa dei rischi nella provincia da parte di un assicuratore non autorizzato si richiedono il pagamento di una tassa a favore della provincia pari al 50 % del premio versato e una notifica normativa, a meno che si tratti di un'assicurazione fornita da un broker speciale autorizzato a operare nell'Alberta.

2.

Per maggiore chiarezza, un broker speciale autorizzato a operare nell'Alberta non è tenuto a risiedervi e un assicuratore in possesso di licenza non è tenuto ad avere una presenza commerciale nell'Alberta.


Riserva IIIA-PT-4

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Loan and Trust Corporations Act, R.S.A. 2000, c. L-20

Loan and Trust Corporations Regulation, Alta. Reg. 171/1992

Descrizione:

Per operare in qualità di società fiduciaria e di prestito nell'ambito del regime vigente nell'Alberta un soggetto deve essere una persona giuridica cui si applica il Loan and Trust Corporations Act.


Riserva IIIA-PT-5

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Loan and Trust Corporations Act, R.S.A. 2000, c. L-20

Loan and Trust Corporations Regulation, Alta. Reg. 171/1992

Descrizione:

Almeno i tre quarti degli amministratori di una società fiduciaria e di prestito nell'Alberta devono essere abitualmente residenti in Canada.


Riserva IIIA-PT-6

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Credit Union Act, R.S.A. 2000, c. C-32

Credit Union Regulation, Alta. Reg. 249/1989

Descrizione:

Una cooperativa di credito deve essere costituita nell'Alberta.


Riserva IIIA-PT-7

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure

Credit Union Act, R.S.A. 2000, c. C-32

Credit Union Regulation, Alta. Reg. 249/1989

Descrizione:

Gli amministratori delle cooperative di credito nell'Alberta devono essere cittadini canadesi o residenti permanenti del Canada e i tre quarti di essi devono sempre essere abitualmente residenti nell'Alberta.


Riserva IIIA-PT-8

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi finanziari ausiliari e consultivi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Descrizione:

Un consulente che opera nell'Alberta deve prestarvi i suoi servizi mediante una presenza commerciale nell'Alberta.


Riserva IIIA-PT-9

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli e futures su merci — persone

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure

Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4, s.75

Descrizione:

Un singolo individuo o un'impresa deve registrarsi al fine di esercitare attività commerciali tramite intermediari finanziari in conto proprio (dealer) non residenti né registrati nell'Alberta.


Riserva IIIA-PT-10

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure

Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nella Columbia Britannica

Riserva IIIA-PT-11

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure

Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141

Descrizione:

Per le società fiduciarie costituite a livello provinciale, le compagnie di assicurazione e le cooperative di credito, la maggioranza degli amministratori deve essere abitualmente residente in Canada e almeno un amministratore deve risiedere abitualmente nella Columbia Britannica.


Riserva IIIA-PT-12

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss.75-76

Descrizione:

Nella Columbia Britannica i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nella Columbia Britannica;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds; o

e)

reciproci scambi di assicurazione.


Riserva IIIA-PT-13

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48 fino a 51 con riferimento a società fiduciarie, compagnie di assicurazione e holding

Descrizione:

Qualora una persona controlli o controllerà il 10 % o più dei voti di una società, la relativa costituzione, l'acquisizione di azioni o la domanda di iscrizione al registro delle imprese sono subordinate all'approvazione della Financial Institution Commission.


Riserva IIIA-PT-14

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure

Financial Services Act, R.S.B.C. 1996, c. 141

Descrizione:

I servizi devono essere prestati mediante una presenza commerciale nella Columbia Britannica.


Riserva IIIA-PT-15

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro — società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48 fino a 51

Descrizione:

Qualora una persona controlli o controllerà il 10 % o più dei voti di una società, la relativa costituzione, l'acquisizione di azioni o la domanda di iscrizione al registro delle imprese sono subordinate all'approvazione della Financial Institution Commission.


Riserva IIIA-PT-16

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli e futures su merci — persone

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418

Descrizione:

Un singolo individuo o un'impresa deve registrarsi al fine di esercitare attività commerciali tramite intermediari finanziari (broker) e intermediari in conto proprio (dealer) non residenti né registrati nella Columbia Britannica.


Riserva IIIA-PT-17

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418

National Instrument 81-102 Investment Funds, B.C. Reg. 20/2000, Part 6

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nel Manitoba

Riserva IIIA-PT-18

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Insurance Act, C.C.S.M. c. 140

Descrizione:

Nel Manitoba i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nel Manitoba;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds;

e)

reciproci scambi di assicurazione;

f)

società di mutuo soccorso (fraternal societies); o

g)

broker speciali.


Riserva IIIA-PT-19

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C225

Descrizione:

Per operare in qualità di società fiduciaria e di prestito nell'ambito del regime vigente nel Manitoba un soggetto deve essere una persona giuridica cui si applica la PARTE XXIV del The Corporations Act.


Riserva IIIA-PT-20

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C225

Descrizione:

L'acquisizione diretta o indiretta, da parte di non residenti, di società sotto il controllo canadese è limitata al 10 % individualmente e al 25 % collettivamente.


Riserva IIIA-PT-21

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C225, s. 346, paragrafi 1 e 2

Descrizione:

Un azionista non residente non può esercitare o far esercitare il diritto di voto associato alle proprie azioni a meno che egli non sia registrato come azionista titolare delle azioni.


Riserva IIIA-PT-22

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C225, s. 321(6)

Descrizione:

La maggioranza degli amministratori di società fiduciarie e di prestito costituite a livello provinciale deve essere residente del Canada.


Riserva IIIA-PT-23

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Credit Unions and Caisses Populaires Act, C.C.S.M. c. C301

Descrizione:

1.

Una cooperativa di credito o caisse populaire deve essere costituita nel Manitoba.

2.

L'obiettivo di una cooperativa di credito è erogare ai suoi membri servizi finanziari su base cooperativa, e che tali servizi siano diretti o controllati principalmente da residenti del Manitoba. L'obiettivo di una caisse populaire (cassa popolare) è erogare ai suoi membri servizi finanziari in lingua francese su base cooperativa, e che tali servizi siano diretti o controllati da francofoni residenti nel Manitoba.

3.

Si definisce «residente nel Manitoba» un singolo individuo legalmente autorizzato a vivere in Canada, che ha eletto il proprio domicilio nel Manitoba ed è fisicamente presente nel Manitoba per almeno sei mesi all'anno. Un riferimento nella versione inglese di The Credit Unions and Caisses Populaires Act a una cooperativa di credito (credit union) comprende una caisse populaire, e un riferimento nella versione francese dell'atto normativo a una caisse populaire comprende una cooperativa di credito.


Riserva IIIA-PT-24

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Credit Unions and Caisses Populaires Act, C.C.S.M. c. C301

Descrizione:

Un amministratore di una cooperativa di credito o caisse populaire deve essere un residente del Canada.


Riserva IIIA-PT-25

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Community bonds corporations

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Agricultural Societies Act, C.C.S.M. c. A30

Descrizione:

Un amministratore di una community bond corporation deve essere un residente del Manitoba.


Riserva IIIA-PT-26

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli e futures su merci — persone

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Securities Act, C.C.S.M. c. S50

Descrizione:

Un singolo individuo o un'impresa deve registrarsi al fine di esercitare attività commerciali tramite dealer e broker non residenti né registrati nel Manitoba.


Riserva IIIA-PT-27

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli, futures su merci e servizi finanziari ausiliari e di consulenza — dealer, broker, consulenti

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Securities Act, C.C.S.M. c. S50

Descrizione:

1.

Se il richiedente è un gruppo societario, almeno un funzionario o amministratore deve soddisfare il «criterio di residenza abituale» e se il richiedente è una società di persone, almeno un partner o un membro che è un singolo individuo deve soddisfare il «criterio di residenza abituale».

2.

Secondo il «criterio di residenza abituale» il richiedente deve essere residente nel Manitoba alla data di presentazione della domanda e deve essere stato residente in Canada per almeno un anno immediatamente prima della data della domanda, o deve essere stato registrato secondo la normativa in materia di titoli di un'altra giurisdizione canadese, luogo della sua ultima residenza, per almeno un anno immediatamente prima della data della domanda.


Riserva IIIA-PT-28

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) Operazioni per proprio conto o per conto della clientela: servizi di custodia; negoziazione di titoli e futures su merci — persone; intermediari in titoli (dealer e broker); negoziazione di titoli e futures su merci; servizi finanziari ausiliari e consultivi; dealer, broker, consulenti

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure

The Securities Act, C.C.S.M. c. S50

Descrizione:

Un singolo individuo che chiede la registrazione deve essere un residente del Canada per un periodo di almeno un anno prima di presentare la domanda e un residente della provincia in cui intende operare alla data della domanda.


Riserva IIIA-PT-29

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Securities Act, C.C.S.M. c. S50

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nel Nuovo Brunswick

Riserva IIIA-PT-30

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Insurance Act, R.S.N.B. 1973, c. I-12

Descrizione:

Nel Nuovo Brunswick i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nel Nuovo Brunswick;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds; o

e)

reciproci scambi di assicurazione.


Riserva IIIA-PT-31

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Loan and Trust Companies Act, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Descrizione:

Per operare in qualità di società fiduciaria e di prestito nell'ambito del regime vigente nel Nuovo Brunswick un soggetto deve essere una persona giuridica cui si applica il Loan and Trust Corporations Act.


Riserva IIIA-PT-32

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Loan and Trust Companies Act, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Descrizione:

Almeno due degli amministratori di una società fiduciaria e di prestito devono essere residenti nel Nuovo Brunswick.


Riserva IIIA-PT-33

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Loan and Trust Companies Act, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Descrizione:

La costituzione o la registrazione di una società fiduciaria e di prestito nel Nuovo Brunswick sarà rifiutata a meno che le autorità abbiano accertato la presenza di un beneficio pubblico derivante da un nuovo gruppo societario.


Riserva IIIA-PT-34

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli e futures su merci — persone

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Descrizione:

Un singolo individuo o un'impresa deve registrarsi al fine di esercitare attività commerciali tramite dealer e broker non residenti né registrati nel Nuovo Brunswick.


Riserva IIIA-PT-35

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Credit Unions Act, S.N.B.1994, c. C-32.

Descrizione:

Una cooperativa di credito deve essere costituita nel Nuovo Brunswick.


Riserva IIIA-PT-36

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Community bonds corporations

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Descrizione:

Un amministratore di una community bond corporation deve essere un residente del Nuovo Brunswick.


Riserva IIIA-PT-37

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nella Terranova e Labrador

Riserva IIIA-PT-38

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act, R.S.N.L. 1990, c. I-9

Descrizione:

Nella Terranova e Labrador i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nella Terranova e Labrador;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds;

e)

reciproci scambi di assicurazione;

f)

società di mutuo soccorso (fraternal societies);

g)

broker speciali;

h)

società di mutuo soccorso (sororal societies); o

i)

casse mutua.


Riserva IIIA-PT-39

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Insurance Companies Act, R.S.N.L. 1990, c. I-10

Descrizione:

L'acquisto di servizi di riassicurazione, da parte di un assicuratore diverso da un assicuratore sulla vita o da un riassicuratore, da un assicuratore non residente è limitato al 25 % dei rischi assunti dall'assicuratore che acquista la riassicurazione.


Riserva IIIA-PT-40

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Corporations Act, R.S.N.L. 1990, C-36

Trust and Loan Corporations Act, S.N.L. 2007, c. T-9.1

Descrizione:

Per operare in qualità di società fiduciaria e di prestito nell'ambito del regime vigente nella Terranova e Labrador un soggetto deve essere una persona giuridica cui si applica il Trust and Loan Corporations Act.


Riserva IIIA-PT-41

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Credit Union Act 2009, S.N.L. 2009, c. C-37.2

Descrizione:

Una cooperativa di credito deve essere costituita nella Terranova e Labrador.


Riserva IIIA-PT-42

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Descrizione:

In alcune circostanze limitate il Superintendent of Securities (l'autorità di vigilanza sui titoli) può rifiutare la registrazione:

a)

a un singolo individuo, o

b)

a una persona o società,

se il singolo individuo, o gli amministratori o i funzionari della persona o della società, non hanno risieduto in Canada per almeno un anno immediatamente prima della data di presentazione della domanda di registrazione.


Riserva IIIA-PT-43

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli e futures su merci — persone

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Descrizione:

Un singolo individuo o un'impresa deve registrarsi al fine di esercitare attività commerciali tramite dealer e broker non residenti né registrati nella Terranova e Labrador.


Riserva IIIA-PT-44

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nei Territori del Nord-Ovest

Riserva IIIA-PT-45

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Territori del Nord-Ovest

Misure:

Insurance Act, R.S.N.W.T. 1988, c. I-4

Descrizione:

Nei Territori del Nord-Ovest i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nei Territori del Nord-Ovest;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds;

e)

reciproci scambi di assicurazione o

f)

società di mutuo soccorso (fraternal societies).


Riserva IIIA-PT-46

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Territori del Nord-Ovest

Misure:

Business Corporations Act, S.N.W.T. (Nu) 1996, c. 19

Descrizione:

Nei Territori del Nord-Ovest è richiesto che una società fiduciaria e di prestito sia costituita a livello federale o provinciale.


Riserva IIIA-PT-47

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Territori del Nord-Ovest

Misure:

Credit Union Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Descrizione:

Una cooperativa di credito deve essere costituita nei Territori del Nord-Ovest.


Riserva IIIA-PT-48

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli e futures su merci — persone

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Territoriale — Territori del Nord-Ovest

Misure:

Securities Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. S-5

Descrizione:

Un singolo individuo o un'impresa deve registrarsi al fine di esercitare attività commerciali tramite dealer e broker non residenti né registrati nei Territori del Nord-Ovest.


Riserva IIIA-PT-49

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Territoriale — Territori del Nord-Ovest

Misure:

Securities Act, S.N.W.T. 2008, c. 10

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nella Nuova Scozia

Riserva IIIA-PT-50

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Insurance Act, R.S.N.S. 1989, c. 231

Licensing of Insurers Regulations, N.S. Reg. 142/90 o le misure sussidiarie ivi apportate

Descrizione:

Nella Nuova Scozia i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nella Nuova Scozia;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds;

e)

reciproci scambi di assicurazione;

f)

società di mutuo soccorso (fraternal societies);

g)

broker speciali;

h)

società di mutuo soccorso (sororal societies); o

i)

casse mutua.


Riserva IIIA-PT-51

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Intermediazione di contratti di assicurazione relativi al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) nonché alla riassicurazione e alla retrocessione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Insurance Act, R.S.N.S. 1989, c. 231

Descrizione:

I servizi devono essere erogati mediante una presenza commerciale nella Nuova Scozia.


Riserva IIIA-PT-52

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 e le misure sussidiarie ivi apportate

Descrizione:

La costituzione o la registrazione di una società fiduciaria e di prestito nella Nuova Scozia sarà rifiutata a meno che le autorità abbiano accertato la presenza di un beneficio pubblico derivante da un nuovo gruppo societario.


Riserva IIIA-PT-53

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 e le misure sussidiarie ivi apportate

Descrizione:

Almeno due degli amministratori di una società costituita a livello provinciale devono essere abitualmente residenti nella Nuova Scozia e la maggioranza degli amministratori deve essere abitualmente residente in Canada.


Riserva IIIA-PT-54

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7

Descrizione:

Per operare in qualità di società fiduciaria e di prestito nell'ambito del regime vigente nella Nuova Scozia un soggetto deve essere una persona giuridica cui si applica il Trust and Loan Corporations Act.


Riserva IIIA-PT-55

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Credit Union Act, R.S.N.S. 1994, c. 4

Descrizione:

Un amministratore di una cooperativa di credito nella Nuova Scozia deve essere un cittadino canadese.


Riserva IIIA-PT-56

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Credit Union Act, R.S.N.S. 1994, c. 4

Descrizione:

Una cooperativa di credito deve essere costituita nella Nuova Scozia.


Riserva IIIA-PT-57

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi relativi ai mutui ipotecari su immobili residenziali

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Mortgage Brokers and Lenders Registration Act, R.S.N.S. 1989, c. 291 e le misure sussidiarie ivi apportate

Descrizione:

Un broker ipotecario deve essere costituito a norma delle leggi vigenti in Canada o nella Nuova Scozia.


Riserva IIIA-PT-58

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi relativi ai mutui ipotecari su immobili residenziali

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Mortgage Brokers and Lenders Registration Act, R.S.N.S. 1989, c. 291 e le misure sussidiarie ivi apportate

Descrizione:

Un broker ipotecario deve essere residente della Nuova Scozia.


Riserva IIIA-PT-59

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Descrizione:

In alcune circostanze limitate il Superintendent of Securities (l'autorità di vigilanza dei titoli) può rifiutare la registrazione nella Nuova Scozia:

a)

a un singolo individuo, o

b)

a una persona o società,

se il singolo individuo, o gli amministratori o i funzionari della persona o della società, non hanno risieduto in Canada per almeno un anno immediatamente prima della data di presentazione della domanda di registrazione.


Riserva IIIA-PT-60

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi finanziari ausiliari e consultivi e gestioni patrimoniali

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Descrizione:

L'insediamento produttivo deve essere gestito da un residente della Nuova Scozia.


Riserva IIIA-PT-61

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi finanziari ausiliari e consultivi

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Descrizione:

Un consulente che opera nella Nuova Scozia deve prestarvi i suoi servizi mediante una presenza commerciale nella Nuova Scozia.


Riserva IIIA-PT-62

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nel Nunavut

Riserva IIIA-PT-63

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Nunavut

Misure:

Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-3

Descrizione:

Nel Nunavut i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nel Nunavut;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds;

e)

reciproci scambi di assicurazione o

f)

società di mutuo soccorso (fraternal societies).


Riserva IIIA-PT-64

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Nunavut

Misure:

Business Corporations Act, S.N.W.T. 1996, c. 19

Descrizione:

Per operare in qualità di società fiduciaria e di prestito nell'ambito del regime vigente nel Nunavut un soggetto deve essere un gruppo societario cui si applica il Business Corporations Act.


Riserva IIIA-PT-65

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Nunavut

Misure:

Credit Union Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Descrizione:

Una cooperativa di credito deve essere costituita nel Nunavut.


Riserva IIIA-PT-66

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli e futures su merci — persone

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Territoriale — Nunavut

Misure:

Securities Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1998, c.10

Descrizione:

Un singolo individuo o un'impresa deve registrarsi al fine di esercitare attività commerciali tramite operatori e mediatori non residenti né registrati nel Nunavut.


Riserva IIIA-PT-67

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Territoriale — Nunavut

Misure:

Securities Act, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nell'Ontario

Riserva IIIA-PT-68

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Insurance Act, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 42

Descrizione:

Nell'Ontario i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nell'Ontario;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese; o

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds;

e)

reciproci scambi di assicurazione o

f)

società di mutuo soccorso (fraternal societies).


Riserva IIIA-PT-69

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi — servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Insurance Act, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 48 (3), 48 (7), 169(2)

Descrizione:

Le società di mutua assicurazione sono soggette a prescrizioni patrimoniali meno onerose se aderiscono al Fire Mutuals Guarantee Fund. Le società di mutua assicurazione possono aderire al Fire Mutuals Guarantee Fund ma l'adesione è subordinata all'approvazione del Superintendent of Financial Services.


Riserva IIIA-PT-70

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Insurance Act, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 54

Descrizione:

I servizi devono essere erogati mediante una presenza commerciale nell'Ontario.


Riserva IIIA-PT-71

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Loan and Trust Corporations Act, R.S.O. 1990, c. L.25, s. 31

Descrizione:

Solo un gruppo societario costituito a norma del Trust and Loan Companies Act federale, S.C. 1991, c. 45, può presentare domanda ai fini della registrazione iniziale per esercitare attività in qualità di gruppo societario di prestito o di gruppo societario fiduciario nell'Ontario.


Riserva IIIA-PT-72

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994, S.O. 1994, c. 11, s. 332

Descrizione:

Una cooperativa di credito deve essere costituita nell'Ontario.


Riserva IIIA-PT-73

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di intermediazione finanziaria diversi dai servizi di assicurazione e dai fondi pensione

Cooperative di credito e caisses populaires

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994, S.O. 1994, c. 11, ss. 23, 91, 160, 332

Descrizione:

Può essere amministratore di una cooperativa di credito solo una persona fisica, di almeno 18 anni di età, che sia un cittadino canadese o una persona ammessa dal Canada alla residenza permanente che risiede abitualmente in Canada e che aderisce alla cooperativa di credito.


Riserva IIIA-PT-74

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi ausiliari dell'intermediazione finanziaria diversi da quelli delle assicurazioni e dei fondi pensione

Broker ipotecari

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006, S.O. 2006, c. 29

Broker e agenti ipotecari: Licensing, O. Reg. 409/07

Descrizione:

Un broker o agente ipotecario (entrambe sono attività esercitate da una persona fisica) deve essere un residente del Canada.


Riserva IIIA-PT-75

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi ausiliari dell'intermediazione finanziaria diversi da quelli delle assicurazioni e dei fondi pensione

Broker ipotecari

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006, S.O. 2006, c. 29;

Mortgage Brokerages: Licensing, O. Reg. 408/07

Amministratori ipotecari: Licensing, O. Reg. 411/07

Descrizione:

Una società di intermediazione ipotecaria o un amministratore ipotecario (imprese) deve essere un gruppo societario costituito in una giurisdizione canadese, una società di persone formata a norma delle leggi vigenti in una giurisdizione canadese o un titolare di un'impresa individuale che sia un residente del Canada.


Riserva IIIA-PT-76

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli e futures su merci — persone

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Commodity Futures Act, R.S.O. 1990, c. C.20, ss. 22(1), 65

National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant

National Instrument 33-109 Registration Requirements and Related Matters

Descrizione:

Un singolo individuo o un'impresa deve registrarsi al fine di esercitare attività commerciali tramite dealer e broker non residenti né registrati nell'Ontario.


Riserva IIIA-PT-77

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Securities Act, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143

National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant

National Instrument 81-102 Mutual Funds

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nell'Isola Principe Edoardo

Riserva IIIA-PT-78

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4, ss. 24, 26(5), 324

Descrizione:

Nell'Isola Principe Edoardo i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nell'Isola Principe Edoardo;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds;

e)

reciproci scambi di assicurazione o

f)

società di mutuo soccorso (fraternal societies).


Riserva IIIA-PT-79

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4

Descrizione:

Le filiali dei gruppi societari di assicurazione esteri nell'Isola Principe Edoardo devono essere autorizzate a livello federale.


Riserva IIIA-PT-80

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Trust and Fiduciary Companies Act, R.S.P.E.I. 1988, c. T-7.1, ss. 26, 27

Extra-provincial Corporations Registration Act, R.S.P.E.I. 1988, c. E-14, s. 4

Descrizione:

Per operare in qualità di società fiduciaria e di prestito nell'ambito del regime vigente nell'Isola Principe Edoardo un soggetto deve essere una persona giuridica cui si applica il Trust and Loan Corporations Act.


Riserva IIIA-PT-81

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Credit Unions Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C-29.1, ss. 2, 159

Descrizione:

Una cooperativa di credito deve essere costituita nell'Isola Principe Edoardo.


Riserva IIIA-PT-82

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli e futures su merci — persone

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Descrizione:

Un singolo individuo o un'impresa deve registrarsi al fine di esercitare attività commerciali tramite dealer e broker non residenti né registrati nell'Isola Principe Edoardo.


Riserva IIIA-PT-83

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nel Québec

Riserva IIIA-PT-84

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act to amend the Act respecting «Québec Health Services»«Les Services de Santé du Québec» and respecting SSQ, Mutuelle de gestion and SSQ, Life Insurance Company Inc., S.Q. 1993, c. 107

Descrizione:

In merito all'eventuale assegnazione o al trasferimento di azioni con diritto di voto della compagnia di assicurazione a capitale azionario «SSQ, Société d'assurance vie inc» o della holding «Groupe SSQ inc» il ministro può, qualora il trasferimento conferisca il controllo della compagnia a non residenti, chiedere alle società in questione di dimostrare che le azioni sono state offerte in via prioritaria a residenti del Québec e in subordine ad altri residenti canadesi, ma che non è stata presentata alcuna offerta o l'offerta non era accettabile.


Riserva IIIA-PT-85

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting the Caisse de dépôt et placement du Québec, C.Q.L.R., c. C-2

Descrizione:

Almeno tre quarti dei membri del consiglio di amministrazione devono risiedere nel Québec.


Riserva IIIA-PT-86

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting insurance, C.Q.L.R., c. A-32

An Act respecting trust companies and savings companies, C.Q.L.R., c. S-29.01

Descrizione:

1.

Tre quarti degli amministratori di società fiduciarie e società di risparmio devono essere cittadini canadesi.

2.

La maggioranza degli amministratori di compagnie di assicurazione, società di mutua assicurazione, società di risparmio e società fiduciarie deve risiedere nel Québec.

3.

L'acquisizione diretta o indiretta, da parte di non residenti, di società di risparmio o società fiduciarie sotto il controllo canadese è limitata al 10 % individualmente e al 25 % collettivamente.


Riserva IIIA-PT-87

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting insurance, C.Q.L.R., c. A-32

Descrizione:

1.

Quando chiede il rilascio di una licenza, ciascuna persona giuridica non costituita a norma di un atto emanato dal Québec, che non ha la propria sede centrale nel Québec, deve designare un rappresentante principale nel Québec. Il rappresentante deve essere una persona con mandato residente nel Québec.

2.

Ciascuna persona giuridica non costituita a norma di un atto emanato dal Québec ha, rispetto alle attività che svolge nel Québec, i diritti e gli obblighi di una compagnia di assicurazione o di una mutua, a seconda del caso, costituita a norma degli atti emanati dal Québec ed è altresì tenuta a conformarsi al proprio atto costitutivo se è più restrittivo.


Riserva IIIA-PT-88

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting insurance, C.Q.L.R., c. A-32

Descrizione:

Nel Québec i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nel Québec;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale; o

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds.


Riserva IIIA-PT-89

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Intermediazione di contratti di assicurazione relativi al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) nonché alla riassicurazione e alla retrocessione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting the distribution of financial products and services, C.Q.L.R., c. D-9.2

Descrizione:

I servizi devono essere erogati mediante una presenza commerciale nel Québec.


Riserva IIIA-PT-90

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting financial services cooperatives, C.Q.L.R., c. C-67.3

Descrizione:

Le cooperative di credito, le caisses populaires e le associazioni o loro gruppi devono essere costituite nel Québec.


Riserva IIIA-PT-91

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Contratti di assicurazione diretta relativi alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) nonché alle merci in transito internazionale

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting Insurance, C.Q.L.R., c. A-32

Descrizione:

I servizi devono essere erogati mediante una presenza commerciale nel Québec.


Riserva IIIA-PT-92

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting Insurance, C.Q.L.R., c. A-32

Descrizione:

I servizi devono essere erogati mediante una presenza commerciale nel Québec.


Riserva IIIA-PT-93

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exceptions and Ongoing Registrant Obligations, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 10

Securities Act, C.Q.L.R., c. V-1.1

Descrizione:

Un singolo individuo o un'impresa deve registrarsi al fine di esercitare attività commerciali tramite dealer e broker non residenti né registrati nel Québec.


Riserva IIIA-PT-94

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

Securities Act, C.Q.L.R., c. V-1.1

Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 10

Regulation 81-102 respecting Mutual Funds, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 39

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nel Saskatchewan

Riserva IIIA-PT-95

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, c. S-26

Descrizione:

Nel Saskatchewan i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nel Saskatchewan;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma delle leggi vigenti in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds;

e)

reciproci scambi di assicurazione o

f)

società di mutuo soccorso (fraternal societies).


Riserva IIIA-PT-96

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, c. S-26

Descrizione:

Per la copertura assicurativa dei rischi nella provincia da parte di assicuratori non autorizzati si richiede il pagamento di una tassa a favore della provincia pari al 10 % del premio.


Riserva IIIA-PT-97

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

Trust and Loan Corporations Act, 1997, S.S. 1997, c. T-22.2

Descrizione:

Nel Saskatchewan è richiesta la costituzione a livello federale o provinciale di una società fiduciaria e di prestito.


Riserva IIIA-PT-98

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

Trust and Loan Corporations Act, 1997, S.S. 1997, c. T-22.2

Descrizione:

La partecipazione finanziaria individuale e collettiva delle società sotto il controllo canadese e costituite a livello provinciale non può superare il 10 % delle azioni.


Riserva IIIA-PT-99

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Credit Union Act, 1985, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Descrizione:

Un amministratore di una cooperativa di credito nel Saskatchewan deve essere un cittadino canadese.


Riserva IIIA-PT-100

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Credit Union Act, 1985, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Descrizione:

Una cooperativa di credito deve essere costituita nel Saskatchewan.


Riserva IIIA-PT-101

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Community bonds corporations

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Community Bonds Act, S.S. 1990-91, c. C-16.1

Descrizione:

Un amministratore di una community bond corporation deve essere residente del Saskatchewan.


Riserva IIIA-PT-102

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli e futures su merci — persone

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Descrizione:

Vi è l'obbligo di registrazione per l'esercizio di attività commerciali tramite dealer e broker non residenti né registrati nella provincia in cui le attività si svolgono.


Riserva IIIA-PT-103

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi finanziari ausiliari e consultivi

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

Descrizione:

Un consulente che opera nel Saskatchewan deve prestarvi i suoi servizi mediante una presenza commerciale e il consulente deve essere registrato come tale nel Saskatchewan.


Riserva IIIA-PT-104

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Intermediari in titoli (dealer e broker)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

Descrizione:

Gli intermediari in titoli (dealer e broker) devono essere costituiti o continuare a operare a norma delle leggi vigenti a livello federale, provinciale o territoriale.


Riserva IIIA-PT-105

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nello Yukon

Riserva IIIA-PT-106

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Insurance Act, R.S.Y. 2002, c. 119

Descrizione:

Nello Yukon i servizi assicurativi possono essere erogati solo mediante:

a)

un gruppo societario costituito a norma delle leggi vigenti nello Yukon;

b)

un gruppo societario di assicurazione extra-provinciale, vale a dire un assicuratore costituito da o a norma del diritto vigente in un'altra giurisdizione canadese;

c)

una succursale di un gruppo societario estero autorizzato a livello federale;

d)

un'associazione costituita secondo il piano noto come Lloyds;

e)

reciproci scambi di assicurazione o

f)

società di mutuo soccorso (fraternal societies).


Riserva IIIA-PT-107

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Contratti di assicurazione diretta relativi alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) nonché alle merci in transito internazionale

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Insurance Act, R.S.Y. 2002, c. 119

Descrizione:

I servizi devono essere erogati mediante una presenza commerciale nello Yukon.


Riserva IIIA-PT-108

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Riassicurazione e retrocessione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Insurance Act, R.S.Y. 2002, c. 119

Descrizione:

I servizi devono essere erogati mediante una presenza commerciale nello Yukon.


Riserva IIIA-PT-109

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Intermediazione di contratti di assicurazione relativi al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) nonché alla riassicurazione e alla retrocessione

Tipo di riserva:

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Insurance Act, R.S.Y. 2002, c. 119

Descrizione:

I servizi devono essere erogati mediante una presenza commerciale nello Yukon.


Riserva IIIA-PT-110

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Società fiduciarie e di prestito

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20

Descrizione:

Per operare in qualità di società fiduciaria e di prestito nell'ambito del regime vigente nello Yukon un soggetto deve essere una persona giuridica cui si applica il Loan and Trust Corporations Act.


Riserva IIIA-PT-111

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Cooperative di credito, caisses populaires e associazioni o loro gruppi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20

Descrizione:

Una cooperativa di credito deve essere costituita nello Yukon.


Riserva IIIA-PT-112

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Negoziazione di titoli e futures su merci — persone

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20

Descrizione:

Un singolo individuo o un'impresa deve registrarsi al fine di esercitare attività commerciali tramite dealer e broker non residenti né registrati nello Yukon.


Riserva IIIA-PT-113

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Intermediari in titoli (dealer e broker)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Securities Act, S.Y. 2007, c. 16

Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20

Descrizione:

Gli intermediari in titoli (dealer e broker) nello Yukon devono essere costituiti o continuare a operare a norma delle leggi vigenti a livello federale, provinciale o territoriale.


Riserva IIIA-PT-114

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Operazioni per proprio conto e per conto della clientela: servizi di custodia; negoziazione di titoli e futures su merci — persone; intermediari in titoli (dealer e broker); negoziazione di titoli e futures su merci; servizi finanziari ausiliari e consultivi; dealer, broker, consulenti

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20

Descrizione:

Un singolo individuo che chiede la registrazione deve aver risieduto in Canada per un periodo di almeno un anno prima di presentare la domanda e risiedere nella provincia in cui intende operare alla data della domanda.


Riserva IIIA-PT-115

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

SEZIONE B

Riserve applicabili in Canada

(applicabili in tutte le province e in tutti i territori)

Riserva IIIB-C-1

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Tutti

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Descrizione:

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore una misura secondo la quale gli enti finanziari regolamentati a livello federale che possiedono un capitale superiore a un miliardo di CAD sono tenuti, entro tre anni dal raggiungimento di detta soglia, a far sì che il 35 % delle loro azioni con diritto di voto sia largamente diffuso, inserito nel listino e quotato in una Borsa in Canada.


Riserva IIIB-C-2

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Tutti

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Descrizione:

1.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che richieda l'approvazione ministeriale di un'acquisizione da parte di una persona (canadese o straniera) di azioni di un ente finanziario regolamentato a livello federale, costituito a norma del Bank Act, S.C. 1991, c. 46, dell'Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47, o del Trust and Loan Companies Act, S.C. 1991, c. 45, se, a seguito di tale acquisizione, la persona diventerebbe proprietaria di oltre il 10 % di ogni categoria delle sue azioni.

2.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore una misura secondo la quale nessuna persona (canadese o straniera) può detenere oltre il 20 % delle categorie di azioni con diritto di voto o il 30 % delle categorie di azioni senza diritto di voto, di:

a)

una banca o una holding bancaria con un patrimonio pari o superiore a 12 miliardi di CAD; o

b)

un ente finanziario regolamentato a livello federale, costituito a norma del Bank Act, dell'Insurance Companies Act o del Trust and Loan Companies Act che, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, è necessariamente ad azionariato diffuso (3), anche a motivo della sua designazione quale ente finanziario di importanza sistemica a livello nazionale.

3.

In deroga al comma 2, lettera a), un ente finanziario dell'Unione europea regolamentato come una banca nell'Unione europea o gli enti finanziari dell'Unione europea regolamentati nell'Unione europea e ad azionariato diffuso, possono continuare a controllare una banca o una holding bancaria se essi controllavano la banca o la holding bancaria il giorno in cui il patrimonio della banca o della holding bancaria ha raggiunto la soglia applicabile per il requisito della diffusione e hanno controllato la banca da quel giorno.


Riserva IIIB-C-3

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Descrizione:

1.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore una misura secondo la quale una banca estera istituisce una filiale al fine di accettare o mantenere depositi al dettaglio per un importo inferiore a 150 000 CAD, a meno che la somma di tutti i depositi mantenuti da una banca estera al di sotto dell'importo di 150 000 CAD ammonti a meno dell'1 % dei depositi totali o che i depositi provengano da un investitore sofisticato (ad esempio, le amministrazioni federali e provinciali canadesi, le amministrazioni straniere, le banche di sviluppo internazionali di cui il Canada è membro, gli enti finanziari, taluni fondi pensione e fondi comuni di investimento e le grandi imprese).

2.

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore una misura che vieti alle succursali delle banche universali e delle banche mutuanti di aderire alla Canada Deposit Insurance Corporation (gruppo societario di assicurazione dei depositi del Canada).


Riserva IIIB-C-4

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Nazionale

Descrizione:

Il Canada si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore una misura che vieti alle succursali mutuanti di banche estere di aderire alla Canadian Payments Association (associazione canadese dei pagamenti).

Riserve applicabili nell'Alberta

Riserva IIIB-PT-1

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Alberta

Misure:

Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nella Columbia Britannica

Riserva IIIB-PT-2

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.


Riserva IIIB-PT-3

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Columbia Britannica

Misure:

Insurance Corporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 228

Exclusion Regulation, B.C. Reg. 153/73

Descrizione:

Nella Columbia Britannica l'assicurazione autoveicoli è fornita in regime di monopolio pubblico.

Riserve applicabili nel Manitoba

Riserva IIIB-PT-4

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Assicurazioni sugli autoveicoli

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

Manitoba Public Insurance Corporation Act, C.C.S.M. c. P215

Descrizione:

Nel Manitoba l'assicurazione autoveicoli è fornita in regime di monopolio pubblico.


Riserva IIIB-PT-5

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Manitoba

Misure:

The Securities Act, C.C.S.M. c. S50

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nel Nuovo Brunswick

Riserva IIIB-PT-6

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuovo Brunswick

Misure:

Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nella Terranova e Labrador

Riserva IIIB-PT-7

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Terranova e Labrador

Misure:

Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nei Territori del Nord-Ovest

Riserva IIIB-PT-8

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Territori del Nord-Ovest

Misure:

Securities Act, S.N.W.T. 2008, c. 10

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nella Nuova Scozia

Riserva IIIB-PT-9

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Nuova Scozia

Misure:

Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nel Nunavut

Riserva IIIB-PT-10

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Nunavut

Misure:

Securities Act, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nell'Ontario

Riserva IIIB-PT-11

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi — servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Trattamento della nazione più favorita

Accesso al mercato

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Insurance Act, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 54(1), 386(1), 386(2), 403

Agents, O. Reg. 347/04

Descrizione:

Agli agenti di assicurazione degli Stati Uniti d'America (tutti gli Stati degli Stati Uniti d'America su base di reciprocità) non residenti è garantito un accesso preferenziale al mercato dei servizi assicurativi dell'Ontario.


Riserva IIIB-PT-12

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Ontario

Misure:

Securities Act, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143

National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant

National Instrument 81-102 Mutual Funds

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nell'Isola Principe Edoardo

Riserva IIIB-PT-13

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Isola Principe Edoardo

Misure:

Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nel Québec

Riserva IIIB-PT-14

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

An Act respecting the Société de l'assurance automobile du Québec, C.Q.L.R., c. S-11.011

Descrizione:

Nel Québec l'assicurazione auto, per quanto riguarda le lesioni personali o il decesso, è fornita in regime di monopolio pubblico.


Riserva IIIB-PT-15

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

 

Descrizione:

Nel Québec l'accettazione di depositi di enti pubblici e parastatali e la gestione di fondi pensione di enti pubblici e parastatali sono fornite in regime di monopolio pubblico.


Riserva IIIB-PT-16

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Québec

Misure:

Securities Act, C.Q.L.R., c. V-1.1

Regulation 81-102 respecting Mutual Funds, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 39

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.

Riserve applicabili nel Saskatchewan

Riserva IIIB-PT-17

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.


Riserva IIIB-PT-18

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi assicurativi e connessi

Tipo di riserva:

Trattamento nazionale

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Provinciale — Saskatchewan

Misure:

The Traffic Safety Act, S.S. 2004, c. T-18.1

The Automobile Accident Insurance Act, R.S.S. 1978, c. A-35

Descrizione:

Nel Saskatchewan l'assicurazione autoveicoli è fornita in regime di monopolio pubblico.

Riserve applicabili nello Yukon

Riserva IIIB-PT-19

Settore:

Servizi finanziari

Sottosettore:

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Servizi di custodia

Tipo di riserva:

Accesso al mercato

Livello amministrativo:

Territoriale — Yukon

Misure:

Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20

Descrizione:

Per i fondi comuni di investimento che offrono titoli in Canada è necessario un depositario residente. Si può ricorrere a un subdepositario non residente se dispone di un patrimonio netto minimo di 100 milioni di CAD.


(1)  Ad esempio, le società di persone e le imprese individuali a responsabilità limitata o illimitata sono forme giuridiche generalmente non accettabili per gli enti finanziari in Canada. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta dell'investitore dell'altra Parte tra succursali o controllate né la limita in alcun modo.

(2)  Per maggiore chiarezza, una holding stabilita in conformità del diritto federale interno è un ente finanziario ai fini dell'articolo 13.1.

(3)  Ai fini del comma 2, lettera b), un ente finanziario si considera ad azionariato diffuso alla data di entrata in vigore del presente accordo se: 1) aveva l'obbligo di esserlo al 17 luglio 2014; o 2) dopo il 17 luglio 2014, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo, è stato determinato che l'ente finanziario ha l'obbligo di diventare ad azionariato diffuso ed esso non si è ragionevolmente adoperato in tal senso entro la data di entrata in vigore del presente accordo.