29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/79


DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 3 dicembre 2015

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/121]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), l'Islanda, la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona (2).

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(4)

L'UE e la Svizzera hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

(5)

L'UE e la Svizzera hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Svizzera rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o gennaio 2012.

(6)

La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.

(7)

È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per il Comitato misto

Il presidente

Luc DEVIGNE


(1)  GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

(2)  Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Cisgiordania e striscia di Gaza, Siria e Tunisia.

(3)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


ALLEGATO

«PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“la convenzione”).

Tutti i riferimenti al “pertinente accordo” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione si intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o la Svizzera notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Svizzera avviano immediatamente negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Svizzera.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — Cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.»


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.