23.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e

LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, in seguito denominata «Kiribati»,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Kiribati, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Kiribati per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Kiribati che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c)   «cittadino di Kiribati»: chiunque possieda la cittadinanza di Kiribati;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Kiribati senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Kiribati titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Kiribati possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Kiribati o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, Kiribati può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Kiribati si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Kiribati.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Kiribati per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini di Kiribati possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Kiribati possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Kiribati e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Kiribati. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Kiribati

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Kiribati, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Kiribati può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

7.   L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети юни през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého třetího června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty-third day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré giugno duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit trešajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drieëntwintig juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei iunie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho tretieho júna dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne triindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje juni år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou Unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Кирибати

Por la República de Kiribati

Za Republiku Kiribati

Por Republikken Kiribati

Für die Republik Kiribati

Kiribati Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Kιριμπάτι

For the Republic of Kiribati

Pour la République de Kiribati

Za Republiku Kiribati

Per la Repubblica di Kiribati

Kiribati Republikas vārdā –

Kiribačio Respublikos vardu

Kiribati Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Kiribati

Voor de Republiek Kiribati

W imieniu Republiki Kiribati

Pela República da Quiribáti

Pentru Republica Kiribati

Za Kiribatskú republiku

Za Republiko Kiribati

Kiribatin tasavallan puolesta

För Republiken Kiribati

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(1)  GUUE L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GUUE L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Kiribati, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE

SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e

tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE

SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE

SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Kiribati, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.