4.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/3


ACCORDO RAFFORZATO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE

tra l'Unione europea, e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

INDICE

TITOLO

PREAMBOLO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI DELL'ACCORDO

TITOLO II

DIALOGO POLITICO; COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

TITOLO III

COMMERCIO E IMPRESE

CAPO 1

SCAMBI DI MERCI

CAPO 2

DOGANE

CAPO 3

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

CAPO 4

QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

CAPO 5

SCAMBIO DI SERVIZI E STABILIMENTO

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 2

STABILIMENTO E PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI

SOTTO-SEZIONE 1

TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

SOTTO-SEZIONE 2

ATTIVITÀ ECONOMICHE DIVERSE DAI SERVIZI

SEZIONE 3

PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

SEZIONE 4

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI SETTORIALI SPECIFICHE

SEZIONE 6

ECCEZIONI

SEZIONE 7

INVESTIMENTI

CAPO 6

MOVIMENTI DI CAPITALI E PAGAMENTI

CAPO 7

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE 1

PRINCIPI

SEZIONE 2

NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE 3

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE 4

RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI

CAPO 8

APPALTI PUBBLICI

CAPO 9

MATERIE PRIME E ENERGIA

CAPO 10

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

CAPO 11

CONCORRENZA

CAPO 12

IMPRESE DI PROPRIETÀ DELLO STATO, IMPRESE CONTROLLATE DALLO STATO E IMPRESE CHE GODONO DI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI O ESCLUSIVI

CAPO 13

TRASPARENZA

CAPO 14

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE 1

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE 2

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

SEZIONE 3

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SOTTO-SEZIONE 1

PROCEDURA DI ARBITRATO

SOTTO-SEZIONE 2

ESECUZIONE

SOTTO-SEZIONE 3

DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO IV

COOPERAZIONE NEI SETTORI DELL'ECONOMIA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

CAPO 1

DIALOGO ECONOMICO

CAPO 2

COOPERAZIONE NELLA GESTIONE DELLE FINANZE PUBBLICHE, COMPRESI L'AUDIT DEL SETTORE PUBBLICO E IL CONTROLLO INTERNO

CAPO 3

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA FISCALITÀ

CAPO 4

COOPERAZIONE IN MATERIA DI STATISTICHE

CAPO 5

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

CAPO 6

COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI

CAPO 7

COOPERAZIONE NEL SETTORE AMBIENTALE

CAPO 8

COOPERAZIONE IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI

CAPO 9

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

CAPO 10

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

CAPO 11

COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO

CAPO 12

COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI BANCARI, ASSICURATIVI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI

CAPO 13

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

CAPO 14

COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO

CAPO 15

COOPERAZIONE NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

CAPO 16

COOPERAZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE, RAPPORTI DI LAVORO, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

CAPO 17

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA SALUTE

TITOLO V

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LIBERTÀ, DELLA SICUREZZA E DELLA GIUSTIZIA

TITOLO VI

ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

CAPO 1

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPO 2

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CULTURA

CAPO 3

COOPERAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE

CAPO 4

COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI AUDIOVISIVI E DEI MEDIA

CAPO 5

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE

CAPO 6

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SPORT E ATTIVITÀ FISICA

CAPO 7

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE

CAPO 8

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI

CAPO 9

COOPERAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI

CAPO 10

COOPERAZIONE REGIONALE

CAPO 11

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ALLEGATO I

RISERVE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 46

ALLEGATO II

LIMITAZIONI APPLICATE DALLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 48, PARAGRAFO 2

ALLEGATO III

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAPO 8 (APPALTI PUBBLICI) DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE)

ALLEGATO IV

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEGLI AVVISI SUGLI APPALTI DI CUI AL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 8 (APPALTI PUBBLICI)

ALLEGATO V

REGOLE DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO AI SENSI DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 14 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

ALLEGATO VI

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI AI SENSI DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 14 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

ALLEGATO VII

MECCANISMO DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 14 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

PROTOCOLLO SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN,

dall'altra parte,

in appresso denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami tra le parti, i loro valori comuni e il loro desiderio di rafforzare e di estendere ulteriormente i legami stretti in passato mediante l'attuazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995, la strategia per un nuovo partenariato tra l'Unione europea e l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007, nonché il programma di Stato «Cammino verso l'Europa», della Repubblica del Kazakhstan, adottato nel 2008;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti alla piena attuazione dei principi e delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite («la Carta dell'ONU»), della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'atto finale di Helsinki, nonché di altre norme del diritto internazionale generalmente riconosciute;

CONSIDERANDO il forte impegno delle parti a rafforzare la promozione, la protezione e l'attuazione delle libertà fondamentali e dei diritti umani, e il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e del buon governo;

RICONOSCENDO la piena adesione delle parti ai seguenti principi nell'ambito della loro cooperazione in materia di diritti umani e democrazia: la promozione di obiettivi condivisi, un dialogo politico aperto e costruttivo, la trasparenza e il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rispettare i principi di un'economia di mercato;

RICONOSCENDO la crescente importanza delle relazioni commerciali e in materia di investimenti tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan;

CONSIDERANDO che l'accordo rafforzerà ulteriormente la stretta relazione economica tra le parti e creerà un nuovo clima e migliori condizioni per un ulteriore sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti tra di esse, anche nel settore dell'energia;

CONSIDERANDO l'obiettivo di migliorare gli scambi commerciali e gli investimenti, in tutti i settori, su una base giuridica rafforzata, costituita in particolare dal presente accordo e dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (l'«accordo OMC»);

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e la risoluzione pacifica delle controversie, in particolare mediante una collaborazione efficace per il raggiungimento di tale obiettivo nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'OSCE;

CONSIDERANDO la volontà delle parti di continuare a sviluppare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti ad adempiere gli obblighi internazionali relativi alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare nei settori della non proliferazione e della sicurezza nucleare;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti in materia di lotta al traffico illecito e all'accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro, e tenendo in considerazione l'adozione del trattato sul commercio delle armi («ATT») da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

CONSIDERANDO l'importanza della partecipazione attiva della Repubblica del Kazakhstan all'attuazione della strategia per un nuovo partenariato tra l'Unione europea e l'Asia centrale;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani e ad intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rafforzare il dialogo e la cooperazione per quanto concerne le questioni connesse alla migrazione, con un approccio globale finalizzato alla cooperazione in materia di migrazione legale e alla lotta contro la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani, e riconoscendo l'importanza della clausola di riammissione del presente accordo;

DESIDEROSE di garantire condizioni equilibrate nelle relazioni commerciali bilaterali tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (l'«OMC») e l'attuazione trasparente e non discriminatoria di tali diritti e obblighi;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rispettare il principio dello sviluppo sostenibile, anche mediante la promozione dell'attuazione degli accordi internazionali multilaterali e la cooperazione regionale;

DESIDEROSE di promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in tutti gli ambiti di mutuo interesse e, ove opportuno, di rafforzare il quadro di tale cooperazione;

RICONOSCENDO la necessità di una cooperazione rafforzata in materia di energia, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e di agevolare lo sviluppo di infrastrutture adeguate, sulla base del memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan, adottato a Bruxelles il 4 dicembre 2006, e nel contesto del trattato sulla Carta dell'energia;

RICONOSCENDO che qualsiasi forma di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare è disciplinata dall'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakhstan nel campo della sicurezza nucleare, firmato a Bruxelles il 19 luglio 1999, e non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana, quale prerequisito per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a intensificare i contatti interpersonali, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori scientifici e tecnologici, dell'innovazione dello sviluppo, dell'istruzione e della cultura;

CONSIDERANDO che le parti promuovono la comprensione reciproca e la convergenza dei rispettivi quadri legislativi e regolamentari al fine di rafforzare ulteriormente i legami reciprocamente vantaggiosi e lo sviluppo sostenibile;

CONSTATANDO che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia per il quale la parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce la competenza dell'Unione europea, le disposizioni di tali accordi futuri non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che l'Unione europea, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, notifichi alla Repubblica del Kazakhstan che il Regno Unito e/o l'Irlanda è/sono vincolato/i da tali accordi in quanto membro/i dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, qualsiasi ulteriore misura interna dell'UE che dovesse essere adottata a norma del già citato titolo V ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbe vincolante per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di aderire a tali misure o di accettarle in conformità al protocollo n. 21. Constatando inoltre che tali accordi futuri o tali ulteriori misure interne dell'UE rientrerebbero nell'ambito del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI DEL PRESENTE ACCORDO

Articolo 1

Principi generali

Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'Atto finale di Helsinki, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, come anche il rispetto del principio dello Stato di diritto sono alla base delle politiche interne e internazionali di entrambe le parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

Le parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un'economia di mercato come presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, della fiducia e del rispetto reciproci, del partenariato in condizioni di parità e del vantaggio reciproco, nonché sul pieno rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 2

Obiettivi del presente accordo

1.   Il presente accordo istituisce un partenariato e una cooperazione rafforzati tra la parti, entro i limiti delle loro rispettive competenze e sulla base dell'interesse comune e del rafforzamento delle relazioni in tutti gli ambiti di applicazione.

2.   Tale cooperazione rappresenta un processo con cui le parti contribuiscono alla pace, alla stabilità e allo sviluppo economico a livello regionale e internazionale; tale cooperazione si fonda sui principi che le parti riaffermano anche mediante i loro impegni internazionali, segnatamente nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'OCSE.

Articolo 3

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

Le parti si impegnano a cooperare e a scambiarsi opinioni nell'ambito di organizzazioni e sedi regionali e internazionali.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO; COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

Articolo 4

Dialogo politico

Le parti sviluppano e rafforzano ulteriormente un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale, anche nel continente eurasiatico, sulla base del diritto internazionale, dei valori comuni e della cooperazione efficace all'interno delle istituzioni multilaterali.

Le parti cooperano per rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite e dell'OCSE e per migliorare l'efficienza delle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali.

Le parti intensificano la cooperazione e il dialogo sulle questioni di sicurezza internazionale e di gestione delle crisi con l'obiettivo di affrontare le sfide globali e regionali e le principali minacce attuali.

Le parti si impegnano a rafforzare la cooperazione su tutte le questioni di reciproco interesse, in particolare per quanto concerne l'osservanza del diritto internazionale, il rafforzamento del rispetto dei principi democratici, lo stato di diritto, i diritti umani e il buon governo. Le parti convengono di adoperarsi al fine di migliorare le condizioni per una maggiore cooperazione a livello regionale, in particolare nell'Asia centrale e in altre regioni.

Articolo 5

Democrazia e stato di diritto

Le parti convengono di collaborare per la promozione e per la tutela reale dei diritti umani e dello stato di diritto, anche mediante i pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani.

Tale cooperazione è raggiunta mediante attività concordate tra le parti, che permettano tra l'altro di rafforzare il rispetto dello stato di diritto e di promuovere un ulteriore miglioramento del dialogo esistente in materia di diritti umani, l'ulteriore sviluppo delle istituzioni democratiche, la sensibilizzazione in materia di diritti umani e il miglioramento della cooperazione all'interno degli organismi competenti in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e dell'OSCE.

Articolo 6

Politica estera e di sicurezza

Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza e affrontano in particolare le questioni relative alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, alla stabilità regionale, alla non proliferazione, al disarmo e al controllo degli armamenti, alla sicurezza nucleare, al controllo delle esportazioni di armi e ai prodotti a duplice uso.

La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare l'efficacia e il ravvicinamento delle politiche, nonché a fare uso dei fori bilaterali, regionali e internazionali.

Le parti riaffermano la loro adesione ai principi del rispetto dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere, della sovranità e dell'indipendenza, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e nell'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'OSCE; le parti riaffermano inoltre il loro impegno alla promozione di tali principi nelle loro relazioni bilaterali e multilaterali.

Articolo 7

Sicurezza dello spazio

Le parti promuovono il rafforzamento della sicurezza e della sostenibilità di tutte le attività connesse allo spazio e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per salvaguardare gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico. Entrambe le parti constatano l'importanza di prevenire una corsa agli armamenti nello spazio extra-atmosferico.

Articolo 8

Gravi crimini di portata internazionale

Le parti ribadiscono la necessità di non lasciare impuniti i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, e di perseguirli adottando provvedimenti a livello interno o internazionale, anche tramite la Corte penale internazionale.

Tenendo debitamente conto dell'esigenza di preservare l'integrità dello Statuto di Roma, le parti convengono di avviare un dialogo e di adottare misure destinate a promuovere l'adesione universale allo Statuto di Roma, in conformità alle loro rispettive leggi, compresa la prestazione di assistenza per lo sviluppo delle capacità.

Articolo 9

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione di conflitti, risoluzione di conflitti regionali e gestione delle crisi, con l'obiettivo di creare un clima di pace e stabilità.

Articolo 10

Stabilità regionale

Le parti intensificano i loro sforzi comuni per promuovere la stabilità e la sicurezza in Asia centrale, nonché per migliorare le condizioni per un'ulteriore cooperazione a livello regionale, sulla base dei principi sanciti dalla carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e dagli altri strumenti multilaterali pertinenti cui aderiscono entrambe le parti.

Articolo 11

Lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa

Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione dei rispettivi obblighi assunti in virtù di trattati internazionali e degli altri obblighi internazionali pertinenti in materia di disarmo e non proliferazione. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.

I mezzi per l'attuazione della cooperazione in questo settore comprendono:

a)

l'ulteriore sviluppo dei sistemi di controllo delle esportazioni per quanto concerne i prodotti e le tecnologie militari e di duplice uso;

b)

l'avvio di un dialogo politico regolare sulle questioni disciplinate dal presente articolo.

Articolo 12

Armi leggere e di piccolo calibro

Le parti cooperano e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la sinergia tra i loro sforzi per combattere il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le relative munizioni, a tutti i livelli pertinenti; le parti convengono inoltre di portare avanti un dialogo politico regolare, anche a livello multilaterale.

Tale cooperazione è realizzata dalle parti nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli impegni assunti dalle parti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore di cui le parti sono firmatarie. A tale riguardo entrambe le parti sono consapevoli dell'importanza dell'ATT.

Articolo 13

Antiterrorismo

Le parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel pieno rispetto dello stato di diritto, del diritto internazionale, delle norme internazionali in materia di diritti umani, del diritto umanitario e delle decisioni pertinenti delle Nazioni Unite, compresa la strategia globale antiterrorismo dell'ONU.

La cooperazione tra le parti mira a:

a)

dare attuazione, ove opportuno, alle risoluzioni dell'ONU, alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite e ai loro impegni a norma di altre convenzioni internazionali e di altri strumenti per la lotta al terrorismo;

b)

favorire lo scambio di informazioni sugli atti di terrorismo pianificati e commessi, sulle forme e sui metodi di esecuzione di tali atti e sui gruppi terroristici che pianificano, commettono o hanno commesso un crimine nel territorio di un'altra parte, in conformità al diritto internazionale e alla legislazione interna;

c)

favorire lo scambio di esperienze riguardanti la prevenzione del terrorismo in tutte le sue forme, compresa la pubblica istigazione (tramite Internet) a commettere reati di terrorismo, gli strumenti e i metodi per la lotta al terrorismo, l'esperienza nei settori tecnici e la formazione realizzata o finanziata dalle istituzioni, dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione europea;

d)

intensificare gli sforzi comuni per combattere il finanziamento del terrorismo e favorire uno scambio di opinioni sui processi di radicalizzazione e reclutamento; e

e)

favorire la condivisione delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

TITOLO III

COMMERCIO E IMPRESE

CAPO 1

Scambi di merci

Articolo 14

Trattamento della «nazione più favorita»

1.   Ciascuna parte accorda alle merci dell'altra parte il trattamento della «nazione più favorita» in conformità all'articolo I dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale accordato dalle parti alle merci di un altro paese in conformità al GATT 1994.

Articolo 15

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità all'articolo III del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

Articolo 16

Dazi doganali all'importazione e all'esportazione

Ciascuna parte applica dazi doganali all'importazione e all'esportazione conformemente ai propri impegni tariffari nell'ambito dell'OMC.

Articolo 17

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Nessuna delle parti può istituire o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri, siano essi attuati mediante contingenti tariffari, titoli d'importazione o di esportazione o altre misure, sulle importazioni di merci dell'altra parte o sulle vendite all'esportazione delle merci destinati al territorio dell'altra parte, in conformità all'articolo XI del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

Articolo 18

Ammissione temporanea di merci

Ciascuna parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri e dai dazi all'importazione sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previste dalle convenzioni internazionali vincolanti per tale parte in materia di ammissione temporanea di merci. Tale esenzione si applica conformemente alla legislazione della parte che accorda l'esenzione.

Articolo 19

Transito

Le parti convengono che il principio della libertà di transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna parte prevede la libertà di transito attraverso il proprio territorio per le merci provenienti dal territorio doganale dell'altra parte, o ad esso destinate, in conformità all'articolo V del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

Articolo 20

Misure di salvaguardia

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica o compromette i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

Articolo 21

Misura di salvaguardia speciale per l'agricoltura

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica o compromette i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma dell'articolo 5 (disposizioni di salvaguardia speciali) dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Articolo 22

Misure antidumping e compensative

1.   Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica o compromette i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994, e dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SMC»).

2.   Prima di adottare una decisione definitiva le parti provvedono alla divulgazione di tutti i fatti essenziali esaminati su cui si fonda la decisione di istituire misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 e l'articolo 12.4 dell'accordo SMC. Nell'ambito della divulgazione le parti interessate dispongono del tempo sufficiente a formulare le loro osservazioni.

3.   Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, a ciascuna parte interessata è data la possibilità di essere sentita per esprimere il proprio punto di vista nel corso delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.

4.   Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano alle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 23

Fissazione dei prezzi

Ciascuna parte provvede affinché le imprese o le entità da essa controllate o alle quali ha riconosciuto diritti speciali o esclusivi e che vendono i medesimi prodotti sia all'esportazione sia nel mercato interno mantengano contabilità separate così da facilitare l'accertamento dei seguenti elementi:

a)

i costi e i ricavi derivanti dalle attività domestiche e internazionali; e

b)

le particolarità dei metodi mediante i quali i costi e i ricavi vengono imputati o attribuiti alle attività domestiche e internazionali.

Tali contabilità separate si fondano sui principi contabili di causalità, obiettività, trasparenza e coerenza, in linea con le norme contabili riconosciute a livello internazionale, e su dati sottoposti a revisione contabile.

Articolo 24

Eccezioni

1.   Le parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle sue note interpretative si applicano alle merci disciplinate dal presente accordo, mutatis mutandis. A tale scopo, l'articolo XX del GATT 1994 e le sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Le parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Se un accordo non è raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la parte può applicare alle merci in questione le misure di cui al presente articolo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

3.   La Repubblica del Kazakhstan può mantenere determinate misure incompatibili con gli articoli 14, 15 e 17 del presente accordo, individuate nel Protocollo sull'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC, fino alla scadenza dei periodi di transizione previsti per tali misure nel citato Protocollo.

CAPO 2

Dogane

Articolo 25

Cooperazione doganale

1.   Le parti intensificano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, facilitare gli scambi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, arginare i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi.

2.   Per conseguire tali obiettivi, e nei limiti delle risorse disponibili, le parti cooperano, tra l'altro, al fine di:

a)

migliorare il diritto doganale, armonizzare e semplificare le procedure doganali, conformemente alle convenzioni e alle norme internazionali applicabili nel settore doganale e in materia di agevolazione degli scambi, comprese quelle sviluppate dall'Unione europea (compresi i customs blueprints), dall'Organizzazione mondiale del commercio e dall'Organizzazione mondiale delle dogane (in particolare la convenzione riveduta di Kyoto);

b)

istituire sistemi doganali moderni, con tecnologie di sdoganamento moderne, disposizioni per gli operatori economici autorizzati, analisi e controlli automatizzati e basati sui rischi, procedure semplificate per lo svincolo delle merci, controlli a posteriori, sistemi trasparenti di valutazione in dogana, e disposizioni relative ai partenariati tra dogane e imprese;

c)

incoraggiare i più elevati standard di integrità nel settore doganale, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure basate sui principi enunciati nella dichiarazione di Arusha dell'Organizzazione mondiale delle dogane;

d)

scambiarsi le migliori pratiche e fornire formazione e sostegno tecnico per la pianificazione e lo sviluppo delle capacità e per garantire i più elevati standard di integrità;

e)

scambiarsi, se del caso, le informazioni e i dati pertinenti, nel rispetto delle norme delle parti sulla riservatezza dei dati sensibili e sulla protezione dei dati personali;

f)

realizzare azioni doganali coordinate tra le autorità doganali delle parti;

g)

stabilire, se pertinente ed opportuno, il riconoscimento mutuo dei programmi e dei controlli doganali degli operatori economici autorizzati, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi;

h)

perseguire, ove pertinente e opportuno, possibilità di interconnettività dei rispetti sistemi di transito doganale.

3.   Il Consiglio di cooperazione istituisce un sottocomitato per la cooperazione doganale.

4.   Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo regolare. Il comitato di cooperazione può stabilire norme per lo svolgimento di tale dialogo.

Articolo 26

Assistenza amministrativa reciproca

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all'articolo 25, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale conformemente al protocollo del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 27

Valutazione in dogana

La valutazione in dogana delle merci negli scambi tra le parti è disciplinata dall'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, le cui disposizioni sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

CAPO 3

Ostacoli tecnici agli scambi

Articolo 28

Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio

Le parti dichiarano che nei loro rapporti rispetteranno i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi («accordo TBT»), che è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.

Articolo 29

Regolamentazione tecnica, normazione, metrologia, accreditamento, vigilanza del mercato e valutazione della conformità

1.   Le parti concordano di:

a)

ridurre le differenze esistenti tra loro in materia di regolamentazioni tecniche, normazione, metrologia legale, accreditamento vigilanza del mercato, e valutazione della conformità, anche incoraggiando l'uso di strumenti concordati a livello internazionale in tali settori;

b)

promuovere l'uso dell'accreditamento in conformità alle norme internazionali a sostegno degli organismi di valutazione della conformità e delle loro attività; e

c)

promuovere la partecipazione e, ove possibile, l'adesione della Repubblica del Kazakhstan e dei suoi organismi pertinenti alle organizzazioni europee che si occupano di normazione, metrologia, valutazione della conformità e funzioni correlate.

2.   Le parti mirano a istituire e mantenere un processo che permetta il graduale allineamento dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità.

3.   Per i settori in cui l'allineamento è stato raggiunto, le parti possono prendere in considerazione il negoziato di accordi in materia di valutazione della conformità e di accettazione dei prodotti industriali.

Articolo 30

Trasparenza

1.   Fatte salve le disposizioni del capo 13 (Trasparenza) del presente titolo, ciascuna parte provvede affinché le sue procedure di elaborazione dei regolamenti tecnici e di valutazione della conformità prevedano la pubblica consultazione delle parti interessate in una fase iniziale opportuna in cui le opinioni espresse dai partecipanti alla consultazione pubblica possano ancora essere introdotte e prese in considerazione, tranne qualora ciò non sia possibile a causa di un'emergenza o di una minaccia di emergenza di sicurezza, salute, protezione ambientale o sicurezza nazionale.

2.   In conformità all'articolo 2.9 dell'accordo TBT, ciascuna parte concede un termine per la presentazione di osservazioni in una fase iniziale opportuna a seguito della notifica dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità proposti. Quando viene aperto al pubblico un processo di consultazione riguardante proposte di progetti di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità, ciascuna parte consente all'altra parte, o a persone fisiche o giuridiche ubicate nel territorio dell'altra parte, di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle persone fisiche o giuridiche ubicate nel territorio di tale parte.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure di valutazione della conformità e i regolamenti tecnici da essa adottati siano resi disponibili al pubblico.

CAPO 4

Questioni sanitarie e fitosanitarie

Articolo 31

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è definire i principi applicabili alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e alle questioni legate al benessere degli animali negli scambi tra le parti. Tali principi devono essere applicati dalle parti in modo da agevolare ulteriormente gli scambi, salvaguardando nel contempo il livello di protezione della vita o della salute umana, degli animali o delle piante di ciascuna parte.

Articolo 32

Principi

1.   Le parti provvedono affinché le misure SPS siano elaborate e applicate in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e giustificazione scientifica.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure SPS non introducano discriminazioni arbitrarie e ingiustificate tra il proprio territorio e quello dell'altra parte, nella misura in cui esistano condizioni identiche o analoghe. Le misure SPS non si applicano in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

3.   Le parti provvedono affinché le misure, le procedure o i controlli SPS siano attuati e le richieste di informazioni siano trattate dalle autorità competenti di ciascuna parte senza indebiti ritardi e secondo modalità non meno favorevoli per i prodotti importati che per i prodotti interni.

Articolo 33

Prescrizioni in materia di importazione

1.   Le prescrizioni in materia di importazione stabilite dalla parte importatrice sono applicabili in tutto il territorio della parte esportatrice, fatto salvo l'articolo 35 del presente capo. Le prescrizioni in materia di importazione stabilite nei certificati si basano sui principi del Codex Alimentarius della Commissione («Codex») e sui principi dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), a meno che le prescrizioni in materia di importazione non siano giustificate da una valutazione del rischio basata su criteri scientifici ed effettuata in conformità alle norme internazionali applicabili, come previsto nell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie («l'accordo SPS»).

2.   Le prescrizioni stabilite nelle licenze di importazione non prevedono condizioni sanitarie e veterinarie più rigorose di quelle stabilite nei certificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 34

Equivalenza

Su richiesta della parte esportatrice e previa valutazione positiva della parte importatrice, le parti riconoscono, in conformità alle pertinenti procedure internazionali, l'equivalenza di una singola misura e/o di un insieme di misure e/o di sistemi applicabili in generale o ad un settore o parte di esso.

Articolo 35

Misure zoosanitarie e fitosanitarie

1.   Le parti riconoscono il concetto di zone indenni da organismi nocivi o indenni da malattie e di zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, in conformità all'accordo SPS ed alle norme, agli orientamenti o alle raccomandazioni pertinenti del Codex, dell'OIE e dell'IPPC.

2.   Nel determinare le zone indenni da organismi nocivi o indenni da malattie e le zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.

Articolo 36

Agevolazione degli scambi

1.   Le parti sviluppano e applicano strumenti di agevolazione degli scambi sulla base del riconoscimento, ad opera della parte importatrice, dei sistemi di ispezione e di certificazione della parte esportatrice.

2.   Tali strumenti di agevolazione degli scambi mirano a evitare l'ispezione ad opera della parte importatrice di ogni partita o di ogni stabilimento esportatore nel territorio della parte esportatrice in conformità alla legislazione in vigore. Essi possono includere il riconoscimento di uno stabilimento esportatore e l'istituzione di elenchi di stabilimenti esportatori nel territorio della parte esportatrice sulla base di garanzie fornite dalla parte esportatrice.

Articolo 37

Ispezioni e audit

Le ispezioni e gli audit effettuati dalla parte importatrice nel territorio della parte esportatrice per valutare i sistemi di ispezione e certificazione della parte esportatrice sono eseguiti in conformità alle norme, agli orientamenti e alle raccomandazioni internazionali pertinenti. I costi delle ispezioni e degli audit sono a carico della parte che li effettua.

Articolo 38

Scambio di informazioni e cooperazione

1.   Le parti discutono e si scambiano informazioni sulle misure SPS e sui provvedimenti per il benessere degli animali in vigore, sul loro sviluppo e sulla loro attuazione. Tali discussioni e scambi di informazioni, ove opportuno, tengono conto dell'accordo SPS e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni del Codex, dell'OIE e dell'IPPC.

2.   Le parti concordano di cooperare in materia di benessere degli animali e delle piante mediante lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze con l'obiettivo di sviluppare le capacità in questo settore. Tale cooperazione è adeguata alle esigenze delle parti e attuata con l'obiettivo di aiutare ciascuna parte a conformarsi al quadro giuridico dell'altra parte.

3.   Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti al presente capo. Il comitato di cooperazione può adottare norme per lo svolgimento di tali dialoghi.

4.   Le parti designano e aggiornano regolarmente i punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente capo.

CAPO 5

Scambio di servizi e stabilimento

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 39

Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati

1.   Le parti, nel riaffermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per il miglioramento delle condizioni reciproche relative allo scambio di servizi e allo stabilimento.

2.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata in modo da imporre obblighi in materia di appalti pubblici, disciplinati dal capo 8 (appalti pubblici) del presente titolo.

3.   Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti.

4.   Conformemente alle disposizioni del presente accordo, le parti si riservano il diritto di legiferare e adottare nuove disposizioni regolamentari volte al conseguimento di legittimi obiettivi programmatici.

5.   Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

6.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel loro territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei loro confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle parti dalle disposizioni stabilite dal presente capo (1).

7.   Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento nel settore audiovisivo.

Articolo 40

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«misura»: qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;

b)

«misure adottate o mantenute in vigore da una parte»: le misure prese da:

i)

amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali di una parte; e

ii)

organismi non governativi di una parte nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali di una parte;

c)

«persona fisica dell'Unione europea» o «persona fisica della Repubblica del Kazakhstan»: un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan secondo i rispettivi ordinamenti;

d)

«persona giuridica»: qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

e)

«persona giuridica di una parte»: una persona giuridica dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, costituita rispettivamente a norma delle leggi di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica del Kazakhstan.

Nel caso di persone giuridiche costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, che abbiano solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica del Kazakhstan, esse non possono essere considerate persone giuridiche rispettivamente dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, a meno che non esercitino un'attività commerciale sostanziale rispettivamente nel territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica del Kazakhstan;

f)

ferma restando la lettera e), per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, incluse le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o nella Repubblica del Kazakhstan conformemente alle rispettive legislazioni e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan;

g)

«accordo di integrazione economica»: un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi, incluso lo stabilimento, in conformità all'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), in particolare agli articoli V e V bis del GATS, e/o un accordo contenente disposizioni che liberalizzano in misura sostanziale lo stabilimento in altre attività economiche e che soddisfano, mutatis mutandis, i criteri di cui agli articoli V e V bis del GATS in relazione a tali attività;

h)

«attività economiche»: incluse le attività di natura economica, escluse le attività economiche svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

i)

«attività economiche svolte nell'esercizio dei pubblici poteri»: attività che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

j)

«operazioni»: l'esercizio e il mantenimento di attività economiche;

k)

«controllata» di una persona giuridica: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte (2);

l)

«succursale» di una persona giuridica: una sede delle attività commerciali priva di personalità giuridica, che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, e che dispone di una gestione propria e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;

m)

«stabilimento»: qualsiasi tipo di presenza commerciale o professionale, compresi:

i)

la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica (3); o

ii)

la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza (4) nel territorio di una parte finalizzati allo svolgimento di un'attività economica;

n)

«investitore» di una parte: una persona fisica o giuridica che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento;

o)

«servizi»: qualunque servizio (5) prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;

p)

«servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri»: qualunque servizio che non venga prestato su base commerciale, né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi;

q)

«prestatore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che presti un servizio;

r)

«prestazione di servizi»: la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi.

Sezione 2

Stabilimento e prestazione transfrontaliera di servizi

Sotto-sezione 1

Tutte le attività economiche

Articolo 41

Ambito di applicazione e settori interessati

1.   La presente sotto-sezione si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in tutti i settori di attività economica e sulla prestazione transfrontaliera di servizi.

2.   Le parti confermano i rispettivi diritti ed obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS.

A fini di maggiore chiarezza, per quanto concerne i servizi si applicano i rispettivi elenchi di impegni specifici delle parti a norma del GATS (6), comprese le riserve e gli elenchi di esenzioni delle nazioni più favorite, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.

Articolo 42

Miglioramento progressivo delle condizioni per lo stabilimento

1.   Il comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» formula raccomandazioni alle parti per l'ulteriore liberalizzazione dello stabilimento nel contesto del presente accordo.

2.   Le parti si adoperano per evitare l'adozione di qualsiasi misura che renda le condizioni per lo stabilimento più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente la firma del presente accordo.

Articolo 43

Miglioramento progressivo delle condizioni per la prestazione transfrontaliera di servizi

1.   Le parti riconoscono pienamente l'importanza di liberalizzare la prestazione transfrontaliera di servizi tra le parti.

2.   Il comitato di cooperazione, riunito nella formazione «Commercio», formula raccomandazioni alle parti per l'ulteriore liberalizzazione della prestazione transfrontaliera di servizi nel contesto dell'accordo.

Sotto-sezione 2

Attività economiche diverse dai servizi

Articolo 44

Ambito di applicazione e settori interessati

La presente sotto-sezione si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in tutti i settori di attività economica diversi dai servizi.

Articolo 45

Trattamento della nazione più favorita

1.   Ciascuna parte accorda alle persone giuridiche dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a persone giuridiche di qualsiasi paese terzo per quanto riguarda il loro stabilimento.

2.   Ciascuna parte accorda alle persone giuridiche dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a persone giuridiche di qualsiasi paese terzo per quanto riguarda il funzionamento delle persone giuridiche dell'altra parte stabilite nel proprio territorio.

3.   Qualsiasi vantaggio, favore, privilegio o immunità concesso in relazione a requisiti di contenuto locale dalla Repubblica del Kazakhstan a persone giuridiche di uno Stato membro dell'OMC stabilite della Repubblica del Kazakhstan sotto forma di persone giuridiche è immediatamente e incondizionatamente esteso alle persone giuridiche dell'Unione europea stabilite nella Repubblica del Kazakhstan sotto forma di persone giuridiche.

4.   Il trattamento accordato a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica al trattamento accordato da una parte in virtù di accordi di integrazione economica, accordi di libero scambio, accordi per evitare la doppia imposizione e accordi che disciplinano principalmente questioni fiscali, né va inteso come applicabile alla protezione degli investimenti, tranne il trattamento derivante dall'articolo 46, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4, per quanto riguarda le risorse e gli elementi strategici, in nessun caso la Repubblica del Kazakhstan può accordare alle controllate di persone giuridiche dell'Unione europea stabilite nella Repubblica del Kazakhstan sotto forma di persone giuridiche un trattamento meno favorevole di quello accordato dopo la data in cui il presente titolo inizia ad applicarsi alle controllate delle persone giuridiche di qualsiasi paese terzo stabilite nella Repubblica del Kazakhstan sotto forma di persone giuridiche.

Articolo 46

Trattamento nazionale

Fatte salve le riserve delle parti di cui all'allegato I:

a)

Ciascuna parte accorda alle controllate di persone giuridiche dell'altra parte stabilite nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie persone giuridiche in relazione alle loro operazioni.

b)

La Repubblica del Kazakhstan accorda alle persone giuridiche e alle loro succursali dell'Unione europea un trattamento non meno favorevole di quello accordato rispettivamente alle persone giuridiche e alle loro succursali della Repubblica del Kazakhstan, per quanto concerne il loro stabilimento e le loro operazioni relative ad attività economiche diverse dai servizi. Il trattamento nazionale accordato dalla Repubblica del Kazakhstan lascia impregiudicate le condizioni del protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC.

Sezione 3

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 47

Settori interessati e definizioni

1.   La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nei rispettivi territori di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e prestatori di servizi contrattuali, in conformità all'articolo 39, paragrafi 5 e 6.

2.   Ai fini della presente sezione si intende per:

a)   «visitatori per motivi professionali» a fini di stabilimento: le persone fisiche che ricoprono cariche elevate all'interno di una persona giuridica di una parte, che sono responsabili della creazione di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte. Essi non offrono né prestano servizi né intraprendono altre attività economiche rispetto a quelle richieste ai fini dello stabilimento. Essi non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;

b)   «personale trasferito all'interno di una società»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o ne sono socie (7) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società controllata, una succursale o la società madre) della persona giuridica di una parte nel territorio dell'altra parte.

La persona fisica interessata deve rientrare in una delle categorie definite nei rispettivi elenchi GATS delle parti, che ai fini della presente sezione si applicano a tutte le attività economiche;

c)   «prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né operi tramite agenzie simili, che non disponga di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e che abbia concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede (8) per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale ultima parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;

d)   «qualifiche»: i diplomi, i certificati e altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un'autorità designata a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale.

Articolo 48

Personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

1.   Per quanto concerne i servizi, le parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento. Si applicano le riserve ivi elencate (9).

2.   Per quanto concerne le attività economiche diverse dai servizi, e fatte salve le riserve di cui all'allegato II:

a)

ciascuna parte consente agli investitori che esercitano attività di produzione di beni nel territorio dell'altra parte di trasferire personale all'interno di una società, secondo la definizione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e di visitatori per motivi professionali, secondo la definizione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a). L'ingresso e il soggiorno temporaneo sono consentiti per un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società e di 90 giorni nell'arco di 12 mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento;

b)

nessuna parte adotta né mantiene misure definite come limitazioni del numero totale di persone fisiche che un investitore può trasferire in qualità di personale trasferito all'interno di una società o di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica, e come limitazioni discriminatorie.

Articolo 49

Prestatori di servizi contrattuali

1.   La Repubblica del Kazakhstan consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di persone giuridiche dell'Unione europea tramite la presenza di persone fisiche, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

le persone fisiche che entrano nella Repubblica del Kazakhstan devono essere in possesso di:

i)

un titolo di studio universitario o una qualifica tecnica avanzata che attesti conoscenze di livello equivalente e

ii)

qualifiche professionali eventualmente previste per l'esercizio di un'attività nel settore interessato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari o alle prescrizioni della Repubblica del Kazakhstan;

b)

durante il loro soggiorno nella Repubblica del Kazakhstan le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dalla persona giuridica dell'Unione europea;

c)

le persone fisiche che entrano nella Repubblica del Kazakhstan devono essere state alle dipendenze della persona giuridica dell'Unione europea per almeno un anno prima della presentazione della domanda di ingresso nella Repubblica del Kazakhstan. Inoltre, alla data di presentazione della domanda di ingresso nella Repubblica del Kazakhstan le persone fisiche devono possedere un'esperienza professionale almeno quinquennale nel settore di attività oggetto del contratto;

d)

la Repubblica del Kazakhstan può richiedere la verifica della necessità economica e applicare un contingente annuale di permessi di lavoro riservati ai prestatori di servizi contrattuali dell'Unione europea che accedono al mercato dei servizi della Repubblica del Kazakhstan. Il numero totale di prestatori di servizi contrattuali dell'Unione europea che accedono al mercato dei servizi della Repubblica del Kazakhstan non deve essere superiore a 800 persone all'anno;

e)

dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dall'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC non viene richiesta la verifica della necessità economica (10). Durante il periodo in cui la Repubblica del Kazakhstan richiede la verifica della necessità economica (11), l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nella Repubblica del Kazakhstan ai fini dell'esecuzione del contratto sono limitati ad un periodo complessivo non superiore a quattro mesi nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. Dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dall'adesione all'OMC, l'ingresso e il soggiorno temporaneo sono consentiti per un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. Le persone giuridiche dell'Unione europea sono responsabili della tempestiva partenza dei loro dipendenti dal territorio della Repubblica del Kazakhstan.

2.   La Repubblica del Kazakhstan consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di persone giuridiche dell'Unione europea tramite la presenza di persone fisiche nel caso in cui il contratto di prestazione di servizi rispetti le seguenti condizioni:

a)

il contratto di prestazione di servizi:

i)

è stato concluso direttamente tra la persona giuridica dell'Unione europea e il consumatore finale, che è una persona giuridica della Repubblica del Kazakhstan;

ii)

richiede la presenza temporanea nel territorio della Repubblica del Kazakhstan di personale di tale persona giuridica ai fini della prestazione del servizio; e

iii)

rispetta le prescrizioni e le disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica del Kazakhstan;

b)

il contratto di prestazione di servizi deve essere stipulato in uno dei seguenti settori di attività inclusi e definiti nell'elenco di impegni GATS della Repubblica del Kazakhstan:

i)

servizi legali;

ii)

servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;

iii)

servizi fiscali;

iv)

servizi di architettura;

v)

servizi di ingegneria;

vi

servizi integrati di ingegneria;

vii)

servizi urbanistici e paesaggistici;

viii)

servizi informatici e affini;

ix)

servizi pubblicitari;

x)

servizi di ricerche di mercato;

xi)

servizi di consulenza gestionale;

xii)

servizi connessi alla consulenza gestionale;

xiii)

servizi tecnici di prova e analisi;

xiv)

servizi di consulenza connessi al settore minerario;

xv)

servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;

xvi)

servizi di traduzione e interpretariato;

xvii)

manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle da trasporto, nel quadro di contratti di servizi post-vendita;

xviii)

servizi ambientali;

c)

l'accesso accordato a norma del presente paragrafo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale nel territorio della Repubblica del Kazakhstan.

3.   L'Unione europea riafferma i propri obblighi derivanti dagli impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di prestatori di servizi contrattuali. Si applicano le riserve ivi elencate (12).

Articolo 50

Trattamento della «nazione più favorita»

1.   Il trattamento accordato dall'Unione europea ai prestatori di servizi contrattuali della Repubblica del Kazakhstan non è meno favorevole di quello accordato ai prestatori di servizi contrattuali di qualunque paese terzo.

2.   È escluso dall'ambito di applicazione del presente paragrafo il trattamento concesso nell'ambito di altri accordi conclusi dall'Unione europea con un paese terzo, notificati a norma dell'articolo V del GATS o che beneficiano della copertura dell'elenco GATS dell'Unione europea di esenzioni NPF (nazione più favorita). È ugualmente escluso dall'ambito di applicazione del presente paragrafo il trattamento derivante dall'armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall'Unione europea in conformità all'articolo VII del GATS.

3.   Qualora la Repubblica del Kazakhstan accordi un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente accordo a prestatori di servizi contrattuali di qualunque altro membro dell'OMC, fatta eccezione per i paesi della Comunità di Stati indipendenti (CSI) e i paesi firmatari di accordi di integrazione economica con la Repubblica del Kazakhstan, tale trattamento si applica ai prestatori di servizi contrattuali dell'Unione europea. È ugualmente escluso dalla presente disposizione il trattamento derivante dall'armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dalla Repubblica del Kazakhstan in conformità all'articolo VII del GATS.

Articolo 51

Miglioramento progressivo delle condizioni per il soggiorno temporaneo delle persone fisiche per motivi professionali

Il comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» formula raccomandazioni alle parti per l'ulteriore liberalizzazione della presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali.

Sezione 4

Regolamentazione interna

Articolo 52

Ambito di applicazione e settori interessati

1.   Le disposizioni di cui all'articolo 53 si applicano alle misure delle parti in materia di licenze e procedure di qualificazione che incidono:

a)

sulla prestazione transfrontaliera di servizi;

b)

sullo stabilimento;

c)

sulla prestazione di un servizio tramite la presenza di una persona fisica nel territorio dell'altra parte conformemente alla sezione 3 del presente capo.

2.   Le disposizioni di cui all'articolo 53 si applicano a tutte le attività economiche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Per quanto riguarda i servizi, tali disposizioni si applicano nella misura degli specifici impegni della parte interessata a norma del GATS (13). Tali disposizioni non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi di cui agli articoli XVI o XVII del GATS.

Articolo 53

Licenze e qualifiche

1.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure in materia di licenze e qualifiche finalizzate ad ottenere un'autorizzazione alla prestazione di un servizio o allo stabilimento siano ragionevoli, chiare e pertinenti in relazione agli obiettivi che perseguono, tenendo in considerazione la natura delle prescrizioni da rispettare e i criteri da valutare; le parti provvedono affinché tali procedure non costituiscano un ostacolo alla prestazione di servizi o allo stabilimento.

2.   Qualora sia previsto un termine specifico per la presentazione di domande, al richiedente deve essere concesso un periodo di tempo ragionevole a tale scopo. L'autorità competente avvia l'esame di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, è opportuno che le domande presentate in formato elettronico siano accettate alle stesse condizioni di autenticità delle domande presentate in formato cartaceo.

3.   Ove possibile, in sostituzione dei documenti originali, dovrebbero essere accettate le copie autenticate.

4.   Ciascuna parte provvede affinché il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole previsto dalla propria legislazione, e in ogni caso senza indebiti ritardi. Ciascuna parte si adopera per stabilire il termine normale per il trattamento delle domande. Ciascuna parte provvede affinché le licenze o autorizzazioni, una volta concesse, producano effetti senza indebiti ritardi in conformità ai termini e alle condizioni ivi specificate.

5.   Ciascuna parte provvedere affinché i diritti di licenza (14) siano ragionevoli in rapporto ai costi sostenuti dall'autorità competente e non costituiscano di per sé una restrizione alla prestazione di servizi o allo stabilimento.

6.   Qualora ritenga che una domanda sia incompleta o decida che ha bisogno di ulteriori informazioni l'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole:

a)

ne informa il richiedente;

b)

precisa le informazioni richieste, per quanto possibile; e

c)

offre la possibilità di rimediare alle carenze riscontrate, per quanto possibile.

7.   L'autorità competente che respinga una domanda ne informa il richiedente senza indugio e, per quanto possibile, per iscritto. L'autorità competente dovrebbe informare il richiedente che ne faccia richiesta dei motivi del rigetto della domanda e, ove possibile, delle carenze che sono state riscontrate, nonché delle procedure previste dalla legislazione pertinente per impugnare la decisione di rigetto. L'autorità competente dovrebbe consentire al richiedente di presentare una nuova domanda in conformità alle procedure stabilite dall'autorità pertinente, salvo nei casi in cui quest'ultima limiti il numero di decisioni in materia di licenze o qualifiche.

8.   Ciascuna parte provvede affinché le decisioni dell'autorità competente, come anche le procedure da questa seguite nel procedimento di rilascio delle licenze o delle autorizzazioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente dovrebbe adottare la propria decisione in maniera indipendente senza essere chiamata a rispondere del suo operato ai prestatori di servizi o agli investitori soggetti a licenza o autorizzazione.

Sezione 5

Disposizioni settoriali specifiche

Articolo 54

Trasporto marittimo internazionale

1.   Il presente articolo stabilisce i principi relativi alla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale. Il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti da impegni a norma del GATS.

2.   Ai fini del presente articolo, il «trasporto marittimo internazionale» comprende i trasporti multimodali e porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti perciò il diritto per i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di stipulare contratti direttamente con gli operatori di altri modi di trasporto.

3.   Per quanto riguarda le attività intraprese dalle agenzie marittime per la prestazione di servizi in relazione al trasporto marittimo internazionale, di cui al paragrafo 4, ciascuna parte consente alle persone giuridiche dell'altra parte di istituire società controllate o succursali nel proprio territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie controllate o succursali o, se migliori, a quelle di qualsiasi altro paese terzo.

Il presente paragrafo non si applica allo stabilimento per la gestione di una flotta battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan.

4.   Tali attività comprendono, fra l'altro:

a)

la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dal preventivo alla fatturazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano gestiti e realizzati dal medesimo prestatore di servizi o dai prestatori di servizi con cui il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

b)

l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di servizi di trasporto e servizi connessi, comprese le modalità di trasporto interne, necessari per la prestazione di un servizio intermodale;

c)

la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

d)

la fornitura di informazioni commerciali attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informativi computerizzati e l'interscambio elettronico di dati (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

e)

la conclusione di accordi commerciali con altre agenzie marittime, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale selezionato in loco (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco;

f)

le operazioni effettuate a nome delle persone giuridiche, comprese l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

5.   Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti in materia di prestazione transfrontaliera di servizi nel trasporto marittimo internazionale:

a)

le parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;

b)

ciascuna parte accorda alle navi gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

6.   Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 5, le parti:

a)

si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan;

b)

evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di linea dell'una o dell'altra parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

c)

vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;

d)

dall'entrata in vigore del presente accordo, aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

7.   Le persone fisiche e giuridiche dell'Unione europea che prestano servizi di trasporto marittimo internazionale sono libere di prestare servizi mare-fiume internazionali nelle vie navigabili interne della Repubblica del Kazakhstan e viceversa.

8.   Le parti mettono a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio.

9.   Qualora la Repubblica del Kazakhstan conceda un trattamento più favorevole per il trasporto marittimo a qualsiasi altro membro dell'OMC, fatta eccezione per gli Stati costieri del Mar Caspio e i paesi della CSI, tali condizioni si applicano alle persone fisiche e giuridiche dell'Unione europea.

Articolo 54 bis

Trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e aereo

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e, se del caso, aereo, potranno essere definite mediante potenziali specifici accordi negoziati dalle parti successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.

Sezione 6

Eccezioni

Articolo 55

Eccezioni generali

1.   Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento, compreso l'esercizio dell'attività, o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire alle parti di adottare o applicare misure:

a)

necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico (15);

b)

necessarie a tutelare la vita o la salute di persone, animali o piante;

c)

relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;

d)

necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

e)

necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con il presente titolo, comprese quelle relative:

i)

alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, oppure a quelle necessarie per far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii)

alla tutela della vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali, e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;

iii)

alla sicurezza;

f)

incompatibili con l'articolo 46 purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra parte (16).

2.   Il presente capo non si applica ai regimi previdenziali delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Sezione 7

Investimenti

Articolo 56

Riesame e consultazioni

Al fine di individuare gli ostacoli agli investimenti le parti riesaminano congiuntamente il quadro giuridico relativo agli investimenti entro tre anni dalla data in cui inizia ad applicare il presente titolo. Sulla base di tale riesame le parti valutano la possibilità di avviare negoziati al fine di superare tali ostacoli, con l'obiettivo di completare il presente accordo, anche per quanto riguarda i principi generali di protezione degli investimenti.

CAPO 6

Movimenti di capitali e pagamenti

Articolo 57

Conto corrente

Ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e in conformità alle disposizioni applicabili dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale (FMI), tutti i pagamenti e i trasferimenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti.

Articolo 58

Movimenti di capitali

1.   Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, alle attività economiche disciplinate dal capo 5 (Scambi di servizi e stabilimento) del presente titolo e alla liquidazione e al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi.

2.   Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia di pagamenti non contemplate dal paragrafo 1, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte garantisce, conformemente alla propria legislazione, la libera circolazione dei capitali relativi, tra l'altro:

a)

a crediti collegati a operazioni commerciali, compresa la prestazione di servizi cui partecipa un residente di una parte;

b)

a prestiti e crediti finanziari; o

c)

alla partecipazione al capitale di una persona giuridica, senza l'intenzione di stabilire o mantenere legami economici duraturi.

3.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali tra residenti delle parti e si astengono dal rendere più restrittive le disposizioni esistenti.

4.   Le parti possono tenere consultazioni al fine di agevolare ulteriormente la circolazione dei capitali tra loro.

Articolo 59

Eccezioni

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti adottino o applichino misure:

a)

necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico; o

b)

necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente titolo, comprese quelle relative:

i)

alla prevenzione di illeciti penali e di pratiche ingannevoli e fraudolente, o a quelle necessarie per far fronte alle conseguenze di un inadempimento contrattuale (fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori);

ii)

alle misure adottate o mantenute in vigore per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte;

iii)

all'emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;

iv)

all'informativa finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessarie per contribuire all'applicazione della legge o per assistere le autorità di regolamentazione finanziaria; o

v)

all'osservanza di ordinanze o sentenze emanate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Articolo 60

Misure temporanee di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti

In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o rischi di gravi difficoltà per il funzionamento della politica monetaria e dei tassi di cambio, nel caso della Repubblica del Kazakhstan, o per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, nel caso dell'Unione europea, la parte interessata può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i movimenti di capitali e i pagamenti o i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno. La parte che adotta o mantiene in vigore tali misure ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro abolizione.

CAPO 7

Proprietà intellettuale

Articolo 61

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a)

agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; e

b)

conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Sezione 1

Principi

Articolo 62

Natura e portata degli obblighi

1.   Le parti ricordano il loro obbligo di garantire l'adeguata ed efficace attuazione degli accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (l'accordo TRIPS). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale.

2.   Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» comprende, tra l'altro, tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui agli articoli da 65 a 96.

3.   La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, del 1883, quale rivista e modificata («la convenzione di Parigi»).

4.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino disposizioni di diritto interno che garantiscano livelli più elevati di protezione e applicazione della proprietà intellettuale, a condizione che tali disposizioni non siano in conflitto con quanto previsto nel presente capo.

Articolo 63

Trasferimento di tecnologie

1.   Le parti convengono di scambiarsi opinioni e informazioni sulle rispettive normative e sulle pratiche internazionali relative alla protezione e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale che abbiano un'incidenza sul trasferimento di tecnologie. Ciò comprende in particolare scambi sulle misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese e la concessione di licenze e i contratti di subappalto su base volontaria. Particolare attenzione è riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda il relativo quadro giuridico interno e lo sviluppo del capitale umano.

2.   Se vengono adottate misure relative ai trasferimenti di tecnologie, devono essere tutelati i legittimi interessi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 64

Esaurimento

Ciascuna delle parti applica un regime interno o regionale (17) di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al relativo diritto interno per quanto riguarda i diritti d'autore e diritti connessi, disegni, modelli e marchi.

Sezione 2

Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

Articolo 65

Protezione accordata

Ciascuna parte rispetta i diritti e gli obblighi stabiliti nei seguenti accordi internazionali:

a)

la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»);

b)

la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione («convenzione di Roma»);

c)

il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sui diritti d'autore;

d)

il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi;

e)

l'accordo TRIPS.

Articolo 66

Autori

Ciascuna parte, per quanto riguarda gli autori, conferisce il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b)

qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

c)

qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta.

Articolo 67

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte, per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, conferisce il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la fissazione (18) delle loro esecuzioni.

b)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

c)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

d)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro opere, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta.

e)

la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

Articolo 68

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte, per quanto riguarda i produttori di fonogrammi, conferisce il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b)

la distribuzione al pubblico dei loro fonogrammi e delle relative copie, attraverso la vendita o in altro modo;

c)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a essi dal luogo e nel momento di sua scelta.

Articolo 69

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte, per quanto riguarda gli organismi di radiodiffusione, conferisce il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la fissazione delle loro emissioni;

b)

la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;

c)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro emissioni in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta; e

d)

la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

Articolo 70

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo siano utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

Articolo 71

Durata della protezione

1.   I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e almeno sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

2.   Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

3.   I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di 50 anni dopo la data dell'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

4.   I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico.

5.   I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o senza fili, incluse le trasmissioni via cavo o via satellite.

6.   I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

7.   La durata della protezione può superare i termini previsti nel presente articolo.

Articolo 72

Protezione delle misure tecnologiche

1.   Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2.   Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi destinati principalmente ad eludere o a permettere l'elusione di misure tecnologiche efficaci.

3.   Ai fini del presente accordo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale sia controllato dai titolari del diritto mediante l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

Articolo 73

Tutela delle informazioni sul regime dei diritti

1.   Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza averne diritto i seguenti atti:

a)

rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;

b)

distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente accordo, dai quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,

se chi compie tali atti è consapevole, o si può ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione dei diritti d'autore o di diritti connessi previsti nella normativa interna.

2.   Ai fini del presente capo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti dal diritto d'autore o dai diritti connessi, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3.   Il paragrafo 1 si applica quando uno degli elementi di cui al paragrafo 2 figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti dal diritto d'autore o dai diritti connessi.

Articolo 74

Eccezioni e limitazioni

1.   Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui sono firmatarie, le parti possono prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 66 a 70 esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o di altri materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.

2.   Ciascuna parte dispone che gli atti di riproduzione temporanea di cui agli articoli da 66 a 70, che siano transitori o accessori, che siano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all'unico scopo di consentire:

a)

la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o

b)

un utilizzo legittimo

di un'opera o di altri materiali, e che siano privi di interesse economico proprio, siano esonerati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli da 66 a 69.

Articolo 75

Diritto sulle successive vendite

Ciascuna parte prevede a favore dell'autore di un'opera d'arte originale che sia cittadino dell'altra parte e a favore del suo avente causa un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore. Le soglie e i tassi di riscossione delle royalty sono stabiliti in conformità al diritto nazionale della parte in cui la rivendita ha luogo (19).

Articolo 76

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

Le parti adottano ogni ragionevole misura in loro potere per facilitare la conclusione di intese tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di agevolare il reciproco accesso e la trasmissione di opere e altri materiali protetti tra i territori delle parti, nonché il reciproco trasferimento delle royalty corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti. Le parti adottano inoltre ogni ragionevole misura in loro potere per raggiungere un elevato livello di razionalizzazione e trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione delle funzioni assegnate alle rispettive società di gestione collettiva.

MARCHI COMMERCIALI

Articolo 77

Accordi internazionali

Ciascuna parte:

a)

si conforma al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, e al trattato dell'OMPI sul diritto dei marchi, e

b)

compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.

Articolo 78

Procedura di registrazione

1.   Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi commerciali nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi è debitamente motivata e comunicata per iscritto al richiedente, che ha la possibilità di contestarla davanti all'autorità competente in materia di marchi e di impugnarla davanti a un tribunale.

2.   Ciascuna parte prevede la possibilità per i titolari dei diritti di opporsi alle domande o alle registrazioni di marchi. Il procedimento in caso di opposizione prevede il contraddittorio.

3.   Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

Articolo 79

Marchi notori

Le parti collaborano con l'obiettivo di garantire una protezione efficace dei marchi notori, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS.

Articolo 80

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte prevede limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, l'uso delle indicazioni geografiche o altre limitate eccezioni che tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e di terzi.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 81

Definizione

Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

Articolo 82

Principi relativi alla protezione delle indicazioni geografiche

1.   Ciascuna parte garantisce una protezione adeguata e illimitata delle indicazioni geografiche, per mezzo di un sistema di protezione sui generis e in conformità alla legislazione interna, a condizione che l'indicazione geografica sia meritevole di tutela giuridica nel paese di origine.

2.   A tal fine le parti cooperano nel settore delle indicazioni geografiche in base al presente articolo, che integrano le norme minime contenute nelle disposizioni pertinenti dell'accordo TRIPS.

3.   Ciascuna parte provvede affinché i rispettivi sistemi di protezione delle indicazioni geografiche siano accessibili ai fini della registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra parte. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica accessibile al pubblico contenente le indicazioni geografiche registrate.

4.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori, le parti proibiscono e prevengono:

a)

qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui

i)

questi ultimi siano comparabili ai prodotti protetti con tale denominazione, o

ii)

tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione protetta;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione registrata, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «specie», «imitazione» o altri termini simili;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto in questione nonché l'impiego, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; o

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine della merce.

5.   Le parti attuano la protezione prevista agli articoli 81, 82 e 83, anche su richiesta di una parte interessata, mediante un'adeguata applicazione a livello amministrativo in conformità al diritto interno.

6.   Ciascuna parte provvede affinché le indicazioni geografiche protette possano essere utilizzate da qualunque operatore che commercializzi un prodotto conforme alle corrispondenti specifiche.

7.   Ciascuna parte provvede affinché le denominazioni da essa protette in conformità al diritto nazionale non diventino generiche.

8.   Le parti non sono tenute a registrare un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la registrazione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto.

9.   Fatto salvo il presente articolo, ciascuna parte protegge le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per «marchio anteriore» si intende un marchio il cui uso corrisponda a una delle situazioni di cui al paragrafo 4, che sia stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dal diritto interno, anteriormente alla data in cui è stata presentata all'autorità competente di tale parte la domanda di registrazione dell'indicazione geografica. Tale marchio anteriore può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio a norma del diritto dei marchi della parte in cui è stato registrato o è utilizzato.

Articolo 83

Negoziati

Entro sette anni dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo le parti avviano negoziati in vista della conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche nei loro rispettivi territori.

DISEGNI E MODELLI

Articolo 84

Accordi internazionali

L'Unione europea riafferma il proprio impegno a favore dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, del 1999. La Repubblica del Kazakhstan compie sforzi ragionevoli per aderirvi.

Articolo 85

Prescrizioni relative alla protezione dei disegni registrati

1.   Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali. Tale protezione è assicurata dalla registrazione e conferisce ai titolari di un disegno o modello registrato un diritto esclusivo conformemente al diritto interno. Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.

2.   Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale unicamente:

a)

se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante il normale utilizzo di quest'ultimo, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione; e

b)

nella misura in cui le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e individualità.

Articolo 86

Diritti conferiti dalla registrazione

Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto esclusivo di usarlo e di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, tra l'altro, la produzione, la messa in vendita, la vendita, l'importazione, l'esportazione, lo stoccaggio o l'uso di un prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.

Articolo 87

Protezione conferita a disegni e modelli non registrati

Entro sette anni dalla data in cui il presente titolo riceve effettiva applicazione la Repubblica del Kazakhstan dispone una tutela giuridica contro la riproduzione dei disegni o modelli non registrati, a condizione che, non più tardi di due anni prima della scadenza di tale periodo di sette anni, l'Unione europea abbia fornito un'adeguata formazione ai rappresentanti delle entità e delle organizzazioni autorizzate e ai giudici.

Articolo 88

Durata della protezione

La durata della protezione è di almeno dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Ciascuna parte può disporre che il titolare del diritto possa ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni ciascuno, fino alla durata massima della protezione prevista dal diritto interno.

Articolo 89

Eccezioni

1.   Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2.   La protezione dei disegni e dei modelli non si estende alle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto dettate unicamente dalla sua funzione tecnica, né alle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che siano necessarie per assicurare l'interoperabilità con un altro prodotto (20).

3.   Un disegno o modello non conferisce diritti quando il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Articolo 90

Rapporto con il diritto d'autore

Un disegno o modello registrato nel territorio di una parte e protetto dal relativo diritto è ammesso a beneficiare anche della protezione offerta dalla normativa sul diritto d'autore vigente nel territorio di tale parte a decorrere dalla data in cui tale disegno o modello è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

BREVETTI

Articolo 91

Accordi internazionali

Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi agli articoli da 1 a 16 del trattato sul diritto dei brevetti.

Articolo 92

Brevetti e salute pubblica

1.   Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Ciascuna parte provvede affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la suddetta dichiarazione.

2.   Ciascuna parte rispetta la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sul paragrafo 6 della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 93

Certificati protettivi complementari

1.   Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione del prodotto sul mercato, secondo quanto previsto a tal fine dal diritto interno pertinente, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2.   Ciascuna parte prevede un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.

3.   A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell'ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.

Articolo 94

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto farmaceutico (21)

1.   Ciascuna parte attua un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto farmaceutico.

2.   Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi informazione comunicata per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto farmaceutico, come previsto all'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS, non venga divulgata a terzi e goda della protezione contro usi commerciali sleali per un periodo di almeno sei anni a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio dell'una o dell'altra parte.

A tal fine:

a)

durante un periodo di almeno sei anni a decorrere dalla data di concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nessun soggetto o ente, sia esso pubblico o privato, diverso dalla persona o dall'ente che ha presentato tali informazioni non divulgabili, può avvalersi direttamente o indirettamente di tali informazioni a sostegno di una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto farmaceutico, senza il consenso esplicito del soggetto o dell'ente che ha presentato tali informazioni;

b)

durante un periodo di almeno sei anni a decorrere dalla data di concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, non viene accolta alcuna domanda successiva di autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto farmaceutico, a meno che i richiedenti successivi non presentino le proprie informazioni, o informazioni utilizzate nell'autorizzazione concessa al titolare della prima autorizzazione, atte a soddisfare gli stessi requisiti della prima domanda. Durante tale periodo di sei anni i prodotti registrati senza che siano state presentate le citate informazioni sono ritirati dal mercato fino a quando i requisiti siano soddisfatti.

Articolo 95

Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari e regole per evitare la duplicazione di test

1.   Le parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

2.   Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo alla protezione dei dati al proprietario di un verbale di prova o di una relazione su uno studio presentati per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario.

Durante il periodo di validità del diritto alla protezione dei dati, il verbale di prova o la relazione su uno studio non sono utilizzati a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell'esplicito consenso del proprietario. Tale diritto è di seguito denominato «protezione dei dati».

3.   Il verbale di prova o la relazione su uno studio:

a)

sono richiesti per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione al fine di consentire l'uso del prodotto su un'altra coltura;

b)

sono certificati conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

4.   Il periodo di protezione dei dati per i prodotti fitosanitari nel territorio di una parte è di dieci anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione nel territorio di tale parte. Ciascuna parte può concedere periodi più lunghi per incoraggiare, ad esempio, l'autorizzazione di prodotti fitosanitari a basso rischio o gli usi minori.

5.   La protezione dei dati si applica anche alle prove o agli studi necessari per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione.

6.   Le parti stabiliscono regole per evitare la duplicazione di test sui vertebrati. Il richiedente che intenda eseguire prove e studi su animali vertebrati adotta i provvedimenti necessari per verificare che tali prove e studi non siano già stati eseguiti o avviati.

7.   Il richiedente potenziale e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti fanno tutto il necessario per assicurare la condivisione delle prove e degli studi su animali vertebrati. I costi relativi alla condivisione delle prove e degli studi sono determinati in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Il richiedente potenziale è tenuto soltanto a partecipare ai costi delle informazioni che deve presentare per soddisfare i requisiti in materia di autorizzazione.

8.   Qualora il richiedente potenziale ed il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari non riescano a raggiungere un accordo sulla condivisione dei verbali di prova e delle relazioni sugli studi su vertebrati, il richiedente potenziale ne informa l'autorità competente della parte interessata.

9.   Il mancato raggiungimento di un accordo sulla condivisione dei verbali di prova e delle relazioni sugli studi su vertebrati non impedisce all'autorità competente della parte interessata di utilizzare tali relazioni per esaminare la domanda del richiedente potenziale.

Il titolare o i titolari dell'autorizzazione pertinente possono chiedere al richiedente potenziale di partecipare in modo equo ai costi da esso o da essi sostenuti. La parte può ingiungere alle parti coinvolte di risolvere la questione mediante arbitrato formale e vincolante, secondo la disciplina prevista dal diritto interno.

Articolo 96

Varietà vegetali

L'Unione europea riafferma il proprio impegno a favore della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (la convenzione UPOV), cui la Repubblica del Kazakhstan compie sforzi ragionevoli per aderire.

Sezione 3

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 97

Obblighi generali

1.   Le parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (22).

2.   Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono inoltre effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 98

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione alla parte III dell'accordo TRIPS:

a)

ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni del diritto interno;

b)

a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto interno e nel rispetto delle medesime;

c)

agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto interno e nel rispetto delle medesime;

d)

agli organi di difesa professionali o ad altri soggetti cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto interno e nel rispetto delle medesime.

Articolo 99

Mezzi di prova

1.   Qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti a sostenere le proprie affermazioni e abbia, nel convalidare le sue richieste, indicato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, le autorità giudiziarie di ciascuna parte possono ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la protezione delle informazioni riservate.

2.   Alle condizioni di cui al paragrafo 1, in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ciascuna parte adotta le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, la produzione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovino in possesso della controparte, fatta salva la protezione delle informazioni riservate.

Articolo 100

Misure di protezione delle prove

1.   Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti, su richiesta di un titolare del diritto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la protezione delle informazioni riservate.

2.   Tali misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tale misure sono adottate all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

Articolo 101

Diritto d'informazione

1.   Ciascuna parte provvede affinché, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a)

sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;

b)

sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;

c)

sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o

d)

sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali merci o nella prestazione di tali servizi.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b)

informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni normative che:

a)

accordano al titolare il diritto di ricevere informazioni più dettagliate;

b)

disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;

c)

disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d)

prevedono la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o

e)

disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Articolo 102

Misure provvisorie e cautelari

1.   Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni e in conformità al diritto interno, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2.   Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di merci sospettate di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3.   Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, ciascuna parte dispone che, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero compromettere il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie, in conformità al diritto interno, possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità giudiziarie possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

Articolo 103

Misure correttive

1.   Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

2.   Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

Articolo 104

Ingiunzioni

Ciascuna parte dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se così prevede la legislazione interna, il mancato rispetto di un'ingiunzione è, se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata al fine di assicurarne l'esecuzione. Ciascuna parte provvede inoltre affinché i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 105

Misure alternative

Nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 103 e/o all'articolo 104 ciascuna parte, in conformità al diritto interno, può stabilire che le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un risarcimento pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 103 e/o all'articolo 104 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se il risarcimento pecuniario della parte lesa risulta ragionevolmente soddisfacente.

Articolo 106

Risarcimento dei danni

1.   Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie, nel fissare il risarcimento del danno:

a)

tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il lucro cessante, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o

b)

possano fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2.   Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato nell'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, ciascuna parte può prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano a favore della parte lesa il recupero degli utili o il risarcimento dei danni che possano essere predeterminati.

Articolo 107

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

Articolo 108

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

Articolo 109

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sezione, affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, è sufficiente che il loro nome sia indicato sull'opera nei modi d'uso. Ciò si applica altresì, mutatis mutandis, ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il loro materiale protetto.

Articolo 110

Procedure amministrative

Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli previsti nelle disposizioni pertinenti della presente sezione.

Articolo 111

Misure alla frontiera

1.   Nell'attuare le misure alla frontiera per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, ciascuna parte ne garantisce il rispetto agli obblighi che le incombono in forza del GATT 1994 e dell'accordo TRIPS.

2.   Per garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio doganale di ciascuna delle parti, le autorità doganali, nei limiti della loro autorità, adottano una serie di soluzioni volte a identificare le spedizioni contenenti merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali soluzioni includono tecniche di analisi del rischio basate, tra l'altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi di merci.

3.   Le autorità doganali, su domanda del titolare del diritto, hanno il potere di adottare misure per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d'autore e diritti connessi o indicazioni geografiche.

4.   Entro tre anni dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo le autorità doganali della Repubblica del Kazakhstan, su richiesta del titolare del diritto, hanno il potere di adottare misure per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati o privative per ritrovati vegetali, a condizione che, entro la fine del secondo anno di tale periodo di tre anni, l'Unione europea fornisca un'adeguata formazione ai rappresentanti degli organismi autorizzati, quali funzionari doganali, pubblici ministeri, giudici e altro personale a seconda dei casi.

5.   Le autorità doganali hanno il potere di agire d'ufficio per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d'autore e diritti connessi o indicazioni geografiche.

6.   Entro cinque anni dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo le autorità doganali della Repubblica del Kazakhstan hanno il potere di agire d'ufficio per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati o privative per ritrovati vegetali, a condizione che, entro due anni prima della scadenza di tale periodo di cinque anni, l'Unione europea fornisca un'adeguata formazione ai rappresentanti degli organismi autorizzati, quali funzionari doganali, pubblici ministeri, giudici e altro personale a seconda dei casi.

7.   Fatti salvi i paragrafi da 3 a 6, non esiste alcun obbligo di applicare misure di blocco o di sospensione alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.

8.   Le parti convengono di attuare efficacemente l'articolo 69 dell'accordo TRIPS in materia di scambi internazionali di merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, ciascuna parte è preparata a istituire e notificare all'altra parte un punto di contatto all'interno della propria amministrazione doganale con l'obiettivo di facilitare la cooperazione. Tale cooperazione può comprendere scambi di informazioni sui meccanismi per ricevere informazioni dai titolari di diritti, scambi di buone pratiche e di esperienze relative alle strategie di gestione del rischio e scambi di informazioni utili ad individuare le spedizioni sospettate di contenere merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

9.   Su richiesta dell'altra parte o di propria iniziativa, le autorità doganali di ciascuna parte sono pronte a fornire le pertinenti informazioni disponibili alle autorità doganali dell'altra parte, in particolare per quanto riguarda le merci in transito attraverso il territorio di una parte destinate all'altra parte o provenienti da quest'ultima.

10.   Fatte salve le altre forme di cooperazione, si applica il Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale per quanto riguarda i paragrafi 8 e 9 del presente articolo in relazione a violazioni della normativa doganale concernente i diritti di proprietà intellettuale.

11.   Fatte salve le attribuzioni del Consiglio di cooperazione, il sottocomitato per la cooperazione doganale di cui all'articolo 25, paragrafo 3, è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente articolo. Il sottocomitato per la cooperazione doganale fissa le priorità e stabilisce le procedure opportune per garantire la cooperazione tra le autorità competenti delle parti.

Sezione 4

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi

Articolo 112

Ricorso ai servizi di intermediari

Le parti riconoscono che i servizi di intermediari potrebbero essere utilizzati da terzi per attività che violano i diritti di proprietà intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale, le parti adottano le misure descritte nella presente sezione per quanto concerne i prestatori di servizi intermediari quando questi ultimi non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.

Articolo 113

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («mere conduit

1.   Nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso ad una rete di comunicazione, ciascuna parte provvede affinché il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

a)

non dia origine alla trasmissione;

b)

non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c)

non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2.   Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, nella misura in cui questa serve solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e a condizione che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, in conformità al diritto interno, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore di porre fine a una violazione o di impedirla.

Articolo 114

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea detta «caching»

1.   Nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, ciascuna parte provvede affinché il prestatore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali informazioni ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che detto prestatore:

a)

non modifichi le informazioni;

b)

si conformi alle condizioni relative all'accesso alle informazioni;

c)

si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d)

non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e

e)

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni oppure ne ha disposto la rimozione.

2.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità al diritto interno, imponga al prestatore di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 115

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»

1.   Nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, ciascuna parte provvede affinché il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che:

a)

il prestatore non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illegale e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; o

b)

il prestatore, non appena al corrente di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, di imporre al prestatore del servizio di porre fine a una violazione o di impedirla conformemente al diritto interno, nonché la possibilità per le parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Articolo 116

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1.   Nel caso dei servizi di cui agli articoli 113, 114 e 115, le parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

2.   Una parte può stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di informare senza indugio le pubbliche autorità competenti in merito a presunte attività o informazioni illecite intraprese o fornite dai destinatari dei loro servizi. Una parte può inoltre stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di comunicare alle autorità competenti che ne facciano richiesta informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Articolo 117

Data di applicazione degli articoli da 112 a 116

La Repubblica del Kazakhstan si conforma pienamente agli obblighi di cui agli articoli da 112 a 116 entro cinque anni dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo.

Articolo 118

Cooperazione

1.   Le parti incoraggiano lo sviluppo della cooperazione fra organizzazioni o associazioni professionali o di categoria con l'obiettivo di proteggere e garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2.   Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capo. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attività:

a)

lo scambio di informazioni sui loro rispettivi quadri giuridici riguardanti i diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole poste a tutela e garanzia del rispetto di tali diritti; lo scambio di esperienze sull'evoluzione legislativa in tali settori;

b)

lo scambio di esperienze sulle strategie per garantire la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

c)

lo scambio di esperienze sulle attività intese ad assicurare la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale tra autorità doganali, forze di polizia, organi amministrativi e giudiziari e organizzazioni interessate; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte;

d)

il rafforzamento delle capacità; e

e)

la promozione e la diffusione di informazioni e conoscenze sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile, nonché la promozione delle conoscenze e una maggiore sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti.

CAPO 8

Appalti pubblici

Articolo 119

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«beni o servizi commerciali»: qualsiasi bene o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato ad un fine non pubblico;

b)

«servizi edili»: qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, con qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite («CPCprov»);

c)

«giorni»: i giorni del calendario civile;

d)

«asta elettronica»: un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendone la classificazione in base a metodi di valutazione automatica. Per tale motivo, determinati appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche;

e)

«scritto» o «per iscritto»: qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate elettronicamente;

f)

«gara a trattativa privata»: una procedura di gara in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

g)

«misura», qualsiasi legge, regolamento, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un ente appaltante relativi ad un appalto disciplinato;

h)

«elenco a uso ripetuto»: un elenco dei fornitori che l'ente appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'iscrizione nell'elenco stesso e di cui l'ente appaltante intende avvalersi più di una volta;

i)

«avviso di gara d'appalto»: l'avviso pubblicato da un ente appaltante, mediante il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

j)

«gara aperta»: una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

k)

«persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;

l)

«ente appaltante»: qualsiasi soggetto indicato nell'allegato III, parti da 1 a 3;

m)

«fornitore qualificato»: un fornitore che l'ente appaltante riconosce in possesso dei requisiti per partecipare;

n)

«gara selettiva»: una procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte;

o)

«servizi»: anche i servizi edili, salvo diversa indicazione;

p)

«norma»: un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti o caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma inoltre può comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

q)

«fornitore»: qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi;

r)

«specifiche tecniche»: qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:

i)

stabilisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, rendimento, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la loro produzione o prestazione; o

ii)

stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.

Articolo 120

Ambito di applicazione e settori interessati

1.   Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente.

2.   Ai fini del presente capo, per «appalto disciplinato» si intende un approvvigionamento a fini pubblici:

a)

di beni, servizi o di entrambi:

i)

quali specificati nell'allegato III; e

ii)

non destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali né ad essere utilizzati per la produzione e la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

b)

con qualsiasi strumento contrattuale, compresi l'acquisto, la locazione finanziaria e la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;

c)

il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 124, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate nell'allegato III;

d)

indetto da un ente appaltante; e

e)

non altrimenti escluso dall'ambito di applicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all'allegato III.

Qualora il valore di un appalto sia incerto, esso deve essere stimato in conformità a quanto previsto ai paragrafi da 6 a 8.

3.   Salvo disposizioni contrarie nell'allegato III, il presente capo non si applica:

a)

all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;

b)

agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;

c)

alla prestazione o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d)

ai contratti di pubblico impiego;

e)

agli appalti indetti:

i)

allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;

ii)

in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; o

iii)

in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o le condizioni applicabili siano incompatibili con il presente capo.

4.   L'allegato III stabilisce, per ciascuna parte, le seguenti informazioni:

a)

nella parte 1, gli organi dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

b)

nella parte 2, gli organi dell'amministrazione subcentrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

c)

nella parte 3, tutti gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

d)

nella parte 4, i beni disciplinati dal presente capo;

e)

nella parte 5, i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente capo;

f)

nella parte 6, i servizi edili disciplinati dal presente capo; e

g)

nella parte 7, eventuali note generali.

5.   Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, l'ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati nell'allegato III, tali condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'articolo 122.

6.   L'ente appaltante che, per stabilire se un appalto sia disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, deve:

a)

astenersi dal suddividere un appalto in appalti singoli e dall'individuare o avvalersi di un particolare metodo di stima del valore dell'appalto al fine di escluderlo in tutto o in parte dall'applicazione del presente capo; e

b)

includere il valore totale massimo stimato dell'appalto per tutta la sua durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, compresi:

i)

premi, onorari, commissioni e interessi; e

ii)

nel caso in cui l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore totale di tali opzioni.

7.   Qualora ai fini di un appalto sia necessario aggiudicare più di un contratto oppure contratti in lotti separati (in seguito denominati «appalti rinnovabili»), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:

a)

il valore degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente dell'ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi; o

b)

il valore stimato degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'assegnazione del contratto iniziale o all'esercizio dell'ente appaltante.

8.   In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti il cui prezzo complessivo non è fissato, la base di valutazione è la seguente:

a)

nel caso di appalti di durata determinata:

i)

per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata; o

ii)

per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; e

c)

in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si utilizza la base per la valutazione ai sensi della la lettera b).

Articolo 121

Eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti impongano o applichino provvedimenti:

a)

necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

b)

necessari a tutelare la vita o la salute di persone, animali o piante;

c)

necessari a proteggere la proprietà intellettuale; o

d)

riguardanti beni o servizi forniti da disabili o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Articolo 122

Principi generali

1.   Relativamente a qualsiasi misura attinente agli appalti disciplinati, ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori di tali beni e servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai propri beni e servizi e ai fornitori stabiliti in loco.

2.   Relativamente a qualsiasi misura attinente agli appalti disciplinati, le parti e i loro enti appaltanti si astengono:

a)

dal riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; o

b)

dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

3.   Nel caso di un appalto disciplinato condotto con mezzi elettronici, l'ente appaltante:

a)

garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per la procedura di appalto, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e

b)

predispone meccanismi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati.

4.   L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità al fine di:

a)

garantirne la compatibilità con quanto disposto dal presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara selettiva, la gara a trattativa privata e le aste elettroniche;

b)

evitare conflitti di interesse; e

c)

prevenire pratiche di corruzione.

5.   Ciascuna parte si astiene, ai fini degli appalti disciplinati, dall'applicare ai beni e ai servizi importati o forniti dall'altra parte regole di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni e alle forniture degli stessi beni e servizi provenienti dalla stessa parte.

6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano: ai dazi e agli oneri doganali di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati, alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri, ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.

Articolo 123

Informazioni sul sistema di appalti

1.   Ciascuna parte:

a)

pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche; e

b)

ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte.

2.   L'allegato IV, parte 1, elenca:

a)

i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali ciascuna parte pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali ciascuna parte pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 124, dall'articolo 126, paragrafo 7 e dall'articolo 133, paragrafo 2; e

c)

gli indirizzi dei siti web in cui ciascuna parte pubblica i propri avvisi relativi agli appalti aggiudicati di cui all'articolo 133, paragrafo 2.

3.   Ciascuna parte notifica tempestivamente al comitato di cooperazione qualsiasi modifica delle informazioni fornite da tale parte nell'allegato IV, parte 1. Il comitato di cooperazione adotta regolarmente decisioni che riflettono le modifiche dell'allegato IV, parte 1.

Articolo 124

Avvisi

1.   Per ciascun appalto disciplinato, l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto nei mezzi di comunicazione appropriati, elettronici o cartacei, di cui all'allegato IV, parte 2, tranne nei casi descritti all'articolo 130. Tali mezzi d'informazione devono avere ampia diffusione e gli avvisi devono rimanere facilmente accessibili al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso. Nel caso degli enti appaltanti di cui all'allegato III, parti 1, 2 o 3, gli avvisi devono essere consultabili gratuitamente con mezzi elettronici attraverso un unico punto di accesso almeno per il periodo minimo di tempo specificato nell'allegato IV, parte 2.

2.   Salvo quanto diversamente disposto nel presente capo, tutti gli avvisi di gara d'appalto comprendono:

a)

il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull'appalto, con indicazione del costo e dei termini di pagamento, se applicabili;

b)

una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità di beni o servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;

c)

per gli appalti rinnovabili, ove possibile, una stima del calendario di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto futuri;

d)

una descrizione delle eventuali opzioni;

e)

i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;

f)

il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica;

g)

se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;

h)

l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

i)

la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della parte dell'ente appaltante;

j)

un elenco e una breve descrizione delle eventuali condizioni per la partecipazione dei fornitori, ivi comprese eventuali prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori siano tenuti a presentare per partecipare alla gara d'appalto, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara messa a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e

k)

se, conformemente all'articolo 126, l'ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, il criterio di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara.

3.   Per ciascun appalto che intende bandire, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso di pronta consultazione in inglese o in francese. L'avviso per estratto comprende come minimo le seguenti informazioni:

a)

l'oggetto dell'appalto;

b)

il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e

c)

il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

4.   Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima nel corso di ciascun esercizio finanziario un avviso sugli appalti programmati in futuro (di seguito «avviso di appalti programmati»), utilizzando i mezzi di comunicazione appropriati, elettronici o cartacei, di cui all'allegato IV, parte 2. L'avviso di appalti programmati dovrebbe comprendere l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

5.   Gli enti appaltanti di cui all'allegato III, parte 3, possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate al paragrafo 2 del presente articolo e precisi che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.

Articolo 125

Condizioni di partecipazione

1.   L'ente appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

2.   Nello stabilire le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:

a)

non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione di aver già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un ente appaltante di una parte;

b)

può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto; e

c)

non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto o essere aggiudicatario di un appalto, il fornitore di una parte abbia in precedenza ottenuto uno o più contratti da un ente appaltante dell'altra parte o abbia una precedente esperienza di lavoro nel territorio dell'altra parte, tranne nel caso in cui tale precedente esperienza sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.

3.   Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:

a)

ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale svolta da tale fornitore sia all'interno che al di fuori del territorio della parte cui appartiene l'ente appaltante; e

b)

effettua la valutazione in funzione delle condizioni previamente specificate dall'ente appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.

4.   Ove in possesso di elementi probatori, le parti, ivi inclusi i loro enti appaltanti, possono escludere un fornitore per motivi quali:

a)

fallimento;

b)

false dichiarazioni;

c)

grave o persistente inadempienza di qualsiasi prescrizione o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti;

d)

sentenze definitive per crimini o altri reati gravi;

e)

grave mancanza professionale, atti od omissioni con ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; o

f)

evasione fiscale.

Articolo 126

Qualifiche dei fornitori

1.   Le parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, possono mantenere un sistema di registrazione dei fornitori in cui i fornitori interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.

2.   Ciascuna delle parti provvede affinché:

a)

i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze nelle rispettive procedure in materia di qualifiche; e

b)

i suoi enti appaltanti, qualora predispongano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.

3.   Ciascuna delle parti, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare qualsiasi sistema di registrazione o procedura in materia di qualifiche allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.

4.   Nel bandire una gara d'appalto selettiva, l'ente appaltante:

a)

include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j) e k), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e

b)

dal decorrere dei termini per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i), e notifica loro quanto specificato all'articolo 128, paragrafo 3, lettera b).

5.   L'ente appaltante consente a tutti i fornitori qualificati la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisandone i criteri di selezione.

6.   Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, l'ente appaltante garantisce che tale documentazione sia resa disponibile contemporaneamente a tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.

7.   Gli enti appaltanti possono tenere un elenco ad uso ripetuto di fornitori, purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

a)

sia pubblicato una volta l'anno; e

b)

nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile

avvalendosi dei mezzi di comunicazione appropriati di cui all'allegato IV, parte 2.

8.   L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:

a)

una descrizione dei beni o servizi, o delle relative categorie, per cui l'elenco può essere utilizzato;

b)

le condizioni che i fornitori che intendono partecipare devono soddisfare per essere iscritti nell'elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori ne siano in possesso;

c)

il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la pertinente documentazione relativa all'elenco;

d)

il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco;

e)

l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti regolati dal presente accordo.

9.   In deroga al paragrafo 7, nel caso di elenchi a uso ripetuto con validità massima triennale, un ente appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione che l'avviso:

a)

specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e

b)

sia pubblicato con mezzi elettronici e costantemente consultabile durante il periodo di validità.

10.   L'ente appaltante consente in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvede ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

11.   Laddove un fornitore non iscritto in un elenco ad uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a un appalto basato su un elenco ad uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo 128, paragrafo 2, l'ente appaltante deve prendere in esame la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda, a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

12.   Un ente appaltante di cui all'allegato III, parte 3, può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:

a)

l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, comprenda le informazioni prescritte al paragrafo 8 del presente articolo e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 124, paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori iscritti nell'elenco ad uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco ad uso ripetuto; e

b)

l'ente trasmetta ai fornitori che gli hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti e tempestive in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, sempre che siano disponibili.

13.   Un ente appaltante di cui all'allegato III, parte 3, può consentire ad un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 del presente articolo di partecipare ad un determinato appalto, purché vi sia il tempo necessario all'ente appaltante per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.

14.   Un ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.

15.   L'ente appaltante che respinga la richiesta di un fornitore di partecipare ad un appalto o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessi di riconoscere la qualifica di un fornitore o stralci un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce tempestivamente una motivazione scritta della decisione adottata.

Articolo 127

Specifiche tecniche e documentazione di gara

1.   L'ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.

Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti i fornitori e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei mercati degli appalti pubblici alla concorrenza.

2.   Nello stabilire specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante, ove opportuno:

a)

stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e

b)

determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.

3.   Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive l'ente appaltante precisa, all'occorrenza, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo «o equivalente».

4.   L'ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e a condizione che, in tali casi, l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».

5.   L'ente appaltante non sollecita né accetta, da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto, qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza.

6.   Ai fini di maggiore certezza ciascuna parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

7.   L'ente appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte valide. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa degli elementi indicati di seguito, a meno che una simile descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto:

a)

una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese eventuali specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni e il materiale informativo;

b)

qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni richieste per la partecipazione alla gara d'appalto;

c)

tutti i criteri di valutazione che l'ente applicherà per l'assegnazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;

d)

se l'ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti relativi alla presentazione delle informazioni con mezzi elettronici;

e)

se l'ente appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;

f)

in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;

g)

altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su formato cartaceo o con mezzi elettronici; e

h)

eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

8.   Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

9.   I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono includere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.

10.   Gli enti appaltanti:

a)

rendono tempestivamente disponibile la documentazione di gara in modo da assicurare che i fornitori interessati abbiano il tempo sufficiente per presentare offerte valide;

b)

forniscono senza indugio la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati che ne facciano richiesta; e

c)

rispondono tempestivamente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti, purché tali informazioni non avvantaggino tale fornitore rispetto ai concorrenti.

11.   L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti o modifichi o ripubblichi l'avviso o la documentazione di gara, è tenuto a comunicare per iscritto tutte le citate modifiche o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

a)

a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti all'ente appaltante e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e

b)

a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.

Articolo 128

Termini

1.   Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l'ente appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente ad elaborare e trasmettere le domande di partecipazione e a presentare offerte valide, prendendo in considerazione fattori quali:

a)

la natura e la complessità dell'appalto;

b)

l'entità dei subappalti previsti; e

c)

i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e interne nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici.

Tali termini e le loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

2.   In caso di gara selettiva, il termine ultimo stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di dieci giorni.

3.   Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

a)

è stato pubblicato l'avviso di gara, nel caso di gare aperte; o

b)

l'ente appaltante comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare selettive, indipendentemente dal fatto che si avvalga o no di un elenco a uso ripetuto.

4.   L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 a non meno di dieci giorni nei casi in cui:

a)

l'ente appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo 124, paragrafo 4, che contiene:

i)

una descrizione dell'appalto;

ii)

le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;

iii)

una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto;

iv)

il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e

v)

tutte informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 124, paragrafo 2;

b)

l'ente appaltante, nel caso di gare di natura ricorrente, indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini dell'appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi; o

c)

per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, i suddetti termini di cui al paragrafo 3 risultino impraticabili.

5.   L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 di sette giorni in ognuna delle seguenti circostanze:

a)

l'avviso di gara d'appalto è pubblicato con mezzi elettronici;

b)

tutta la documentazione di gara è resa disponibile con mezzi elettronici dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara; e

c)

l'ente riceve le offerte per via elettronica.

6.   L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 a un periodo inferiore a sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7.   Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'ente appaltante che commissioni beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 ad un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica l'avviso di gara e l'intera documentazione di gara. In aggiunta, se l'ente riceve le offerte di beni e servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere inoltre ridotto ad un periodo non inferiore a sette giorni.

8.   Se un ente appaltante di cui all'allegato III, parte 3, ha selezionato tutti i fornitori qualificati oppure un numero ristretto di essi, il termine ultimo per la presentazione delle offerte può essere stabilito per mutuo consenso tra l'ente appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a sette giorni.

Articolo 129

Trattative

1.   Una parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:

a)

qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo 124, paragrafo 2; o

b)

quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara.

2.   Gli enti appaltanti:

a)

provvedono affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara; e

b)

una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori partecipanti possono presentare offerte nuove o modificate.

Articolo 130

Procedure di gara a trattativa privata

1.   Purché non si avvalgano della presente disposizione per evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra parte o da proteggere i fornitori interni, gli enti appaltanti possono ricorrere a procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli 124, 125 e 126, l'articolo 127, paragrafi da 7 a 11, gli articoli 128, 129, 131 e 132 solo nelle seguenti circostanze:

a)

sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali, nel caso in cui:

i)

non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

ii)

nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii)

nessun fornitore riunisca le condizioni per la partecipazione; o

iv)

le offerte pervenute presentino un carattere collusivo;

b)

nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostituibili per i seguenti motivi:

i)

la prestazione richiesta è un'opera d'arte;

ii)

è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; o

iii)

a causa della mancanza di concorrenza per motivi tecnici;

c)

nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni o servizi qualora la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:

i)

sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e

ii)

arrechi all'ente appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

d)

entro i limiti di quanto strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive;

e)

per i beni acquistati sul mercato delle materie prime;

f)

se l'ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo o di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o fornitura in quantità a standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

g)

nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; o

h)

se l'appalto è assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:

i)

il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e

ii)

i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente per l'assegnazione del contratto di progettazione al vincitore.

2.   L'ente appaltante prepara una relazione scritta su ciascun appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione dovrà contenere il nome dell'ente appaltante, il valore e la tipologia dei beni o servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che giustificano il ricorso alla procedura di gara a trattativa limitata.

Articolo 131

Aste elettroniche

1.   Gli enti appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche.

2.   Nelle procedure a gara aperta, a trattativa privata o negoziata, l'ente appaltante può decidere che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica se le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.

L'asta elettronica si basa:

a)

unicamente sui prezzi, quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso; o

b)

oppure sui prezzi e/o sui nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3.   L'ente appaltante che decide di ricorrere a un'asta elettronica lo indica nell'avviso di gara d'appalto.

Il capitolato d'oneri comprende, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a)

gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili e possano essere espressi in cifre o in percentuali;

b)

i limiti eventuali dei valori che possono essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto;

c)

le informazioni che saranno rese disponibili agli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d)

le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

e)

le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f)

le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4.   Prima di procedere all'asta elettronica, l'ente appaltante effettua una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene tutte le informazioni pertinenti per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive. Essa non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5.   Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'interessato. L'invito precisa altresì la formula matematica usata durante l'asta elettronica per determinare le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Tale formula incorpora la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tale scopo, gli eventuali intervalli devono essere precedentemente espressi con un valore determinato.

6.   Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti come minimo le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché ciò sia previsto nel capitolato d'oneri. Esse possono inoltre annunciare in qualsiasi momento il numero di partecipanti a una fase determinata dell'asta. In nessun caso, tuttavia, esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7.   L'ente appaltante dichiara conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a)

indicando nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;

b)

quando non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondano alle esigenze degli scarti minimi, precisando nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell'ultima proposta prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

c)

quando è stato completato il numero di fasi dell'asta stabilito nell'invito a partecipare alla medesima.

8.   Se l'ente appaltante decide di dichiarare conclusa l'asta elettronica in conformità al paragrafo 7, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) di tale paragrafo, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

9.   Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, gli enti appaltanti aggiudicano l'appalto in conformità all'articolo 132 in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

10.   Gli enti appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o falsare la concorrenza o da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto e quale definito nel capitolato d'oneri.

Articolo 132

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1.   L'ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la confidenzialità delle offerte.

2.   L'ente appaltante non può penalizzare i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente medesimo.

3.   L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali provvede ad offrire la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

4.   Per essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto e soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi o nella documentazione di gara nonché provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

5.   Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a)

l'offerta più vantaggiosa; o

b)

se il prezzo è l'unico criterio, quella al prezzo più basso.

6.   L'ente appaltante che riceva un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.

7.   L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non annulla l'appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

Articolo 133

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1.   L'ente appaltante comunica tempestivamente le decisioni relative all'aggiudicazione dell'appalto ai fornitori partecipanti, all'occorrenza per iscritto, qualora un fornitore ne faccia richiesta. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 134, paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi offerti dal fornitore aggiudicatario.

2.   Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso avvalendosi di un mezzo di comunicazione appropriato, cartaceo o elettronico, di cui all'allegato IV, parte 2. Se l'ente pubblica l'avviso esclusivamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto;

b)

il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante;

c)

il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;

d)

il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;

e)

la data di aggiudicazione; e

f)

il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata in conformità all'articolo 130, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

3.   Ciascun ente appaltante, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto, conserva:

a)

la documentazione e le relazioni sulle procedure di aggiudicazione e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo 130; e

b)

i dati che garantiscono l'opportuna tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.

Articolo 134

Diffusione delle informazioni

1.   Ciascuna parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza negli appalti futuri, la parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle a qualunque fornitore, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.

2.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo ciascuna parte, compresi i relativi enti appaltanti, si astiene dal divulgare a un determinato fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.

3.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti e per i loro enti appaltanti, le loro autorità e i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

a)

ostacoli l'applicazione della legge;

b)

possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;

c)

pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; o

d)

sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Articolo 135

Procedure nazionali di ricorso

1.   Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, mediante le quali, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale un fornitore abbia o abbia avuto un interesse, tale fornitore possa contestare:

a)

una violazione delle disposizioni di cui al presente capo; o

b)

la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte, nei casi in cui l'ordinamento nazionale della parte non riconosca al fornitore il diritto di eccepire direttamente una violazione delle disposizioni di cui al presente capo.

2.   Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi a norma del paragrafo 1 sono formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.

3.   Se un fornitore contesta, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, la parte cui appartiene l'ente appaltante che conduce l'appalto invita il fornitore e l'ente appaltante a consultarsi per giungere a una soluzione. L'ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i ricorsi in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

4.   A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso, termine che in nessun caso può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.

5.   Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, cui compete ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.

6.   Quando un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 5 esamina inizialmente il ricorso, la parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.

7.   Ciascuna parte provvede affinché la decisione di un organo di ricorso diverso da un tribunale sia soggetta a controllo giurisdizionale o offra garanzie procedurali atte ad assicurare:

a)

che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;

b)

che alle parti in causa (di seguito «i partecipanti») venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al medesimo;

c)

ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati;

d)

ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi del procedimento;

e)

che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e

f)

che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione di ciascuna decisione o raccomandazione.

8.   Ciascuna parte predispone o mantiene procedure che prevedono:

a)

tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto; e

b)

nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

9.   Le tempestive misure provvisorie di cui al paragrafo 8, lettera a), possono dar luogo ad una sospensione della procedura di appalto. Le procedure di cui al paragrafo 8 possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione delle misure, si tenga conto delle conseguenze negative prevalenti per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto.

Articolo 136

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1.   Una parte può proporre una modifica o rettifica degli elementi di cui all'allegato III che si riferiscono a tale parte.

2.   La parte che propone una modifica:

a)

ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e

b)

propone all'altra parte gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.

3.   In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se:

a)

gli effetti della modifica in questione sono trascurabili; o

b)

la modifica si riferisce ad un ente sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza.

4.   Si ritiene che l'altra parte abbia accettato la modifica, anche ai fini del capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente titolo, a meno che, entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), non eccepisca per iscritto che:

a)

l'adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato;

b)

gli effetti della modifica sono trascurabili ai sensi del paragrafo 3, lettera a); o

c)

la modifica proposta si riferisce ad un ente sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 3, lettera b).

5.   Le seguenti modifiche dell'allegato III, parti 1, 2 e 3, si considerano una rettifica a condizione che non pregiudichino la copertura concordata prevista dal presente capo:

a)

la modifica del nome di un ente;

b)

la fusione tra due o più enti elencati nella stessa parte dell'allegato III; e

c)

la separazione di un ente in due o più enti, a condizione che tutti i nuovi enti siano inseriti nella stessa parte dell'allegato III in cui figurava l'ente originario.

6.   La parte che propone una rettifica ne dà notifica all'altra parte ogni due anni dopo la data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo (23).

7.   Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 6. La parte che presenti un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una modifica ai sensi del paragrafo 5 e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura concordata prevista dal presente accordo. Si ritiene che la parte abbia accettato la rettifica proposta se non presenta alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica.

8.   Se non viene presentata alcuna obiezione in merito a una proposta di modifica o rettifica entro il termine previsto ai paragrafi 4 e 7, il comitato di cooperazione modifica l'allegato III al fine di integrarvi tale modifica o rettifica. La modifica o rettifica ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui ai paragrafi 4 e 7.

9.   Qualora sia stata presentata un'obiezione riguardante una proposta di modifica o rettifica, il comitato di cooperazione esamina tale questione. Il comitato di cooperazione può decidere di approvare una modifica o una rettifica e corregge l'allegato III di conseguenza.

Articolo 137

Periodo transitorio

Il presente capo inizia ad applicarsi cinque anni dopo la data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo. Per le merci elencate nell'allegato III, parte 4, e per i servizi di cui all'allegato III, parte 6, il presente capo inizia ad applicarsi otto anni dopo la data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo.

CAPO 9

Materie prime e energia

Articolo 138

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)   «materie prime»: le sostanze impiegate nella fabbricazione di prodotti industriali, esclusi i prodotti energetici, i prodotti della pesca trasformati o i prodotti agricoli, ma compresi la gomma naturale, le pelli gregge, il legno e la pasta di legno, la seta, la lana, il cotone e altre materie prime tessili vegetali;

b)   «prodotti energetici»: in base al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'organizzazione mondiale delle dogane (SA) e alla nomenclatura combinata dell'Unione europea, il gas naturale, il gas naturale liquefatto, il gas di petrolio liquefatto (GPL) (SA 27.11), l'elettricità (SA 27.16), il petrolio greggio e i prodotti petroliferi (SA 27.09-27.10 e 27.13-27.15), il carbone e altri combustibili solidi (SA 27.01-27.04);

c)   «partnership»: qualsiasi entità giuridica formata da un'organizzazione commerciale sotto la giurisdizione o il controllo di una delle parti, quale, a titolo di esempio non esaustivo, le società commerciali, i trust, i partenariati, le imprese comuni o le associazioni;

d)   «prestatore di servizi»: un prestatore di servizi ai sensi dell'articolo 40, lettera q);

e)   «misura»: una misura ai sensi dell'articolo 40, lettera a);

f)   «trasporto»: la trasmissione e la distribuzione di prodotti energetici attraverso le condotte di trasmissione per il petrolio e i prodotti petroliferi, le reti di gasdotti ad alta pressione per il trasporto del gas naturale, le linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, ferrovie, strade e altri impianti per il trasporto di prodotti energetici;

g)   «prelievo non autorizzato»: qualunque attività consistente nel prelievo illegale di prodotti energetici dalle condotte di trasmissione per il petrolio e i prodotti petroliferi, dalle reti di gasdotti ad alta pressione per il trasporto del gas naturale, dalle linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, da ferrovie, strade e altri impianti per il trasporto di prodotti energetici;

h)   «situazione di emergenza»: una situazione che provoca notevoli problemi o l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan, compreso l'approvvigionamento in transito attraverso paesi terzi, oppure una situazione di domanda eccezionalmente elevata di prodotti energetici all'interno dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan in cui gli interventi sul mercato non sono sufficienti ed è necessario ricorrere a misure supplementari non di mercato;

i)   «requisito di contenuto locale»:

i)

per quanto riguarda le merci, l'obbligo per un'impresa di acquistare o impiegare merci di origine interna o provenienti da fonti interne, specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o di valore dei prodotti, o in termini di una percentuale del volume o del valore della sua produzione locale;

ii)

per quanto riguarda i servizi, una prescrizione che limita la scelta del prestatore di servizi o del servizio prestato a scapito dei servizi o dei prestatori di servizi dell'altra parte;

j)   «impresa di proprietà dello Stato»: qualunque impresa impegnata in un'attività commerciale, nella quale una parte a livello centrale o subcentrale possieda direttamente o indirettamente più del 50 % del capitale sottoscritto dell'impresa o dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa;

k)   «persona giuridica»: una persona giuridica ai sensi dell'articolo 40, lettera d);

l)   «persona giuridica di una parte»: una persona giuridica di una parte ai sensi dell'articolo 40, lettera e).

Articolo 139

Regolamentazione dei prezzi

1.   Le parti mirano a far sì che il prezzo delle materie prime o dei prodotti energetici forniti agli utilizzatori industriali, se regolamentato dalle amministrazioni pubbliche di una parte, permetta di recuperare i costi e di ottenere un ragionevole profitto.

2.   Se il prezzo delle materie prime o dei prodotti energetici venduti sul mercato interno è diverso dal prezzo all'esportazione degli stessi prodotti, la parte esportatrice, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito a tale differenza, escluse le spese di trasporto e le tasse all'esportazione.

Articolo 140

Monopoli commerciali e di esportazione

Le parti si astengono dall'istituire o dal mantenere monopoli commerciali o di esportazione di materie prime o di prodotti energetici, tranne nei casi in cui una parte eserciti il proprio diritto di prelazione nell'acquisto di gas greggio, gas secco e oro.

Articolo 141

Accesso e diritti di prospezione, esplorazione e coltivazione di idrocarburi (petrolio greggio e gas naturale)

1.   Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica la piena sovranità delle parti in conformità al diritto internazionale sulle risorse di idrocarburi situate nel loro territorio e nelle loro acque interne, arcipelagiche e territoriali, nonché i diritti sovrani relativi all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse di idrocarburi ubicate nella loro zona economica esclusiva e nella loro piattaforma continentale.

2.   Le parti mantengono il diritto di determinare, all'interno del loro territorio e delle loro acque interne, arcipelagiche e territoriali, della loro zona economica esclusiva e della loro piattaforma continentale, le zone da rendere disponibili per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

3.   Qualora una parte prenda una decisione sovrana quale descritta al paragrafo 2, ciascuna parte provvede affinché le imprese dell'altra parte non siano oggetto di discriminazioni per quanto concerne l'accesso e l'esercizio dei diritti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, a condizione che le imprese in questione siano stabilite sotto forma di persone giuridiche nel territorio della parte ospitante che concede l'accesso.

4.   Ciascuna parte può imporre a un'impresa alla quale sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi.

5.   Le parti adottano le misure necessarie per garantire che le licenze o altre autorizzazioni, mediante le quali un'impresa è legittimata a esercitare il diritto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, siano rilasciate in esito a un procedimento pubblico o dopo aver invitato i potenziali interessati a presentare domanda mediante un avviso. L'avviso specifica il tipo di licenza o di altra autorizzazione, l'area geografica interessata e la data o il termine proposti per il rilascio della licenza o di altre forme di autorizzazione.

6.   I paragrafi 3, 4 e 5 non pregiudicano il diritto di una impresa di proprietà dello Stato di ottenere l'accesso e di esercitare i diritti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi mediante negoziati diretti con la sua parte. Quando tale impresa di proprietà dello Stato decide di trasferire, in tutto o in parte, il suo diritto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, si applicano gli obblighi previsti ai paragrafi 3 e 5.

7.   Si applica l'articolo 53 alle condizioni e la procedura per il rilascio di licenze,

Articolo 142

Condizioni per gli investimenti in materie prime e prodotti energetici

Al fine di promuovere gli investimenti nelle attività di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di materie prime e di prodotti energetici, nessuna delle parti:

a)

mantiene o adotta misure che prevedano requisiti di contenuto locale atti a influire sui prodotti, sui prestatori di servizi, sugli investitori o sugli investimenti dell'altra parte, salvo quanto altrimenti disposto nel protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC e negli elenchi GATS di impegni specifici dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

b)

mantiene o adotta misure in base alle quali un'impresa dell'altra parte sia tenuta a trasferire o a condividere diritti di proprietà intellettuale al fine di vendere prodotti o servizi o di realizzare investimenti nel territorio di tale parte. Le parti sono libere di negoziare contratti con investitori interessati ad acquisire diritti di prospezione, ricerca, scavo ed estrazione di materie prime e di prodotti energetici per tali trasferimenti su base volontaria, purché siano effettuati alle condizioni e ad un prezzo di mercato.

Articolo 143

Transito

1.   Le parti adottano tutte le misure necessarie per agevolare il transito di prodotti energetici, in conformità al principio della libertà di transito e agli articoli 7.1 e 7.3 del trattato sulla carta dell'energia.

2.   Ciascuna parte vieta il prelievo non autorizzato di materie prime e di prodotti energetici in transito o trasportati attraverso il suo territorio ad opera di enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione, e adotta tutte le misure idonee a far fronte a un simile prelievo non autorizzato.

Articolo 144

Interruzione

1.   Ciascuna parte adotta tutte le misure possibili per garantire che gli operatori dei principali gasdotti e delle principali reti di transito o di trasporto dei prodotti energetici:

a)

riducano al minimo il rischio di interruzione, riduzione o blocco accidentale del transito e/o del trasporto;

b)

ripristinino rapidamente il normale funzionamento del transito o del trasporto che abbia subito un'interruzione, una riduzione o un blocco accidentale.

2.   In caso di controversie su materie che coinvolgono le parti o uno o più enti soggetti al loro controllo o alla loro giurisdizione, la parte nel cui territorio — quale parte di una rotta di trasporto o di transito — si verifica il transito o il trasporto, ovvero nel cui territorio si verifica il ricevimento o lo stoccaggio di prodotti energetici non può interrompere o ridurre — né consentire a enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione di interrompere o ridurre — il trasporto, il transito, il ricevimento e lo stoccaggio in atto quali parte di una rotta di trasporto/di transito di prodotti energetici, tranne nei casi in cui ciò sia specificamente previsto in un contratto o altro accordo che disciplini tale transito, trasporto, ricevimento e stoccaggio quali parte di una rotta di trasporto/di transito, prima della conclusione del procedimento di risoluzione delle controversie previsto dal contratto pertinente o del procedimento di risoluzione delle controversie di cui al capo 14 (risoluzione delle controversie) del presente titolo riguardante le situazioni di emergenza, come definite all'articolo 138, lettera h).

3.   Una parte non è ritenuta responsabile di un'interruzione o di una riduzione a norma del presente articolo in situazioni di forza maggiore oppure qualora tale parte non sia in grado di fornire i prodotti energetici o di garantirne il transito a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un ente soggetto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.

Articolo 145

Accesso alle reti e alle linee di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione

1.   Ciascuna parte fornisce alle imprese dell'altra parte stabilite come persone giuridiche nel proprio territorio un accesso non discriminatorio alle reti e alle linee di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione che siano in tutto o in parte di proprietà e regolamentate dalla parte che concede l'accesso, nei limiti delle capacità disponibili di tali reti e linee. L'accesso deve essere assegnato in modo giusto ed equo.

2.   Nell'applicare misure relative a tali reti e linee di trasmissione, le parti garantiscono il rispetto dei seguenti principi:

a)

la piena trasparenza di tutte le misure legislative e regolamentari in materia di accesso e delle tariffe di trasporto;

b)

le misure non discriminano in ragione dell'origine della produzione dell'energia elettrica all'interno del suo territorio né della destinazione dell'energia elettrica; e

c)

l'applicazione di tariffe di trasporto non discriminatorie nei confronti di imprese dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 146

Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas

1.   Ciascuna parte designa le autorità di regolamentazione e conferisce loro il potere di regolamentare i mercati dell'energia elettrica e del gas sul proprio territorio. Tali autorità di regolamentazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi altra autorità pubblica e da qualsiasi altro operatore di mercato.

2.   Le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

3.   Un partecipante al mercato ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso. Se l'organo di ricorso non è indipendente dalle parti interessate o non ha carattere giurisdizionale, le sue decisioni sono soggette al riesame di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente. Le decisioni dell'organo di ricorso e dell'autorità giudiziaria sono motivate e sono fornite per iscritto. Le parti garantiscono che la decisione finale dell'organo di ricorso o, se decide in via definitiva, dell'autorità giudiziaria, sia applicata efficacemente.

Articolo 147

Settore delle energie rinnovabili

1.   Il presente articolo si applica alle misure che possono incidere sugli scambi commerciali e sugli investimenti tra le parti connessi alla produzione di energia da fonti non fossili rinnovabili, tra le quali, ad esempio, l'energia eolica, solare e idraulica, ma non ai prodotti a partire dai quali l'energia viene generata.

2.   Ciascuna parte:

a)

si astiene dall'adottare o dal mantenere misure che richiedano l'istituzione di partenariati con imprese locali, a meno che tali partenariati non siano ritenuti necessari per motivi tecnici e purché la parte che mantiene o adotta le suddette misure possa provare tali motivi tecnici su richiesta dell'altra parte;

b)

garantisce che le norme concernenti le procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio di licenze, se del caso, per quanto concerne in particolare le attrezzature, gli impianti e le relative infrastrutture della rete di trasmissione, siano oggettive, trasparenti, e non arbitrarie non discriminatorie nei confronti dei richiedenti dell'altra parte;

c)

garantisce che le spese amministrative nel settore delle energie rinnovabili, come quelle pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili, installatori e fornitori di attrezzature, siano trasparenti e limitate al costo approssimativo dei servizi prestati;

d)

garantisce che l'importazione e l'utilizzo di merci originarie dell'altra parte o la fornitura di merci da parte di fornitori dell'altra parte siano soggetti alle disposizioni del capo 1 (Scambi di merci) del presente titolo;

e)

garantisce che la prestazione di servizi da parte di fornitori dell'altra parte sia soggetta all'articolo 53;

f)

garantisce che i termini, le condizioni e le procedure per l'allacciamento e l'accesso alle reti di trasmissione dell'energia elettrica siano trasparenti e non discriminatori nei confronti di fornitori dell'altra parte o dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; le parti provvedono affinché siano adottate misure adeguate riguardanti le reti e il mercato al fine di ridurre al minimo le limitazioni dell'energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili;

g)

si astiene dall'imporre o mantenere prescrizioni che:

i)

impongano ad un'impresa dell'altra parte l'acquisto o l'utilizzo di prodotti di origine nazionale o provenienti da qualsiasi fonte nazionale della parte che impone la prescrizione, a prescindere dal fatto che siano specificati determinati prodotti o volumi o valori di prodotti oppure che sia indicata una quota di volume o di valore della sua produzione locale; oppure

ii)

limitino gli acquisti o l'utilizzo di prodotti importati all'importo connesso al volume o al valore dei prodotti locali esportati.

3.   Laddove esistano norme internazionali o regionali riguardanti le attrezzature e i sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e non fossili, le parti utilizzano tali norme, o loro singole parti pertinenti, come base dei propri regolamenti tecnici, tranne qualora tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti risultino inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, sono da considerarsi organismi internazionali di normazione competenti l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (di seguito «ISO») e la Commissione elettrotecnica internazionale (di seguito «IEC»).

4.   All'occorrenza le parti definiscono regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, comprese le prestazioni ambientali, anziché sulla concezione o sulle caratteristiche descrittive del prodotto.

5.   Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione, ad opera di una delle parti, delle misure necessarie per il funzionamento sicuro delle reti energetiche in questione o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, a condizione che queste misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i prodotti, i prestatori di servizi o gli investitori delle parti quando esistano condizioni identiche, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti tra le parti.

Articolo 148

Cooperazione relativa alle materie prime e ai prodotti energetici

1.   Fatti salvi gli articoli da 204 a 208, le parti convengono di intensificare la cooperazione e di promuovere ulteriormente la comprensione reciproca tra di esse nel settore degli scambi di materie prime e di prodotti energetici.

2.   Le parti riconoscono che il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione e la garanzia che le norme non producano effetti distorsivi sugli scambi sono il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti esteri diretti nella produzione e nel commercio di materie prime e di prodotti energetici. Più in generale, un tale ambiente favorisce la ripartizione e l'uso efficienti di materie prime e di prodotti energetici.

3.   La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca riguardano questioni commerciali bilaterali e questioni di interesse comune derivanti dal commercio internazionale. Fra tali questioni figurano le distorsioni degli scambi commerciali che hanno un impatto sui mercati globali, l'ambiente e le questioni relative allo sviluppo specificamente legate al commercio di materie prime e di prodotti energetici nonché la responsabilità sociale delle imprese conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca comprendono lo scambio di dati e di informazioni sul quadro normativo per le materie prime e l'energia. Questo non significa che le parti siano tenute a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai loro interessi di sicurezza.

4.   Ciascuna parte può chiedere l'organizzazione di una riunione ad hoc relativa alle materie prime e ai prodotti energetici o una sessione ad hoc sulle materie prime e i prodotti energetici durante le riunioni del comitato di cooperazione. Ove opportuno, la cooperazione bilaterale potrebbe inoltre essere estesa ai pertinenti consessi plurilaterali o multilaterali cui entrambe le parti partecipano.

Articolo 149

Meccanismo di allarme rapido

1.   Le parti istituiscono un meccanismo di allarme rapido inteso ad adottare misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di situazioni di emergenza o di relativo rischio.

2.   Le parti agiscono di concerto per:

a)

valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e

b)

prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e reagire tempestivamente.

3.   La parte che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa il più rapidamente possibile l'altra parte.

4.   Ai fini del presente articolo le parti convengono che gli organismi responsabili sono il commissario europeo responsabile per l'energia e il ministero della Repubblica del Kazakhstan incaricato delle questioni energetiche.

5.   Dopo la notifica, le parti si scambiano una valutazione della situazione.

6.   Entro tre giorni di calendario dalla notifica, ciascuna parte può chiedere consultazioni al fine di:

a)

elaborare una valutazione comune della situazione;

b)

elaborare raccomandazioni per mettere fine alla situazione di emergenza e per ridurre al minimo l'impatto della situazione di emergenza;

c)

istituire un gruppo speciale di monitoraggio per monitorare, tra l'altro, i flussi di energia presso i punti pertinenti delle infrastrutture in questione.

7.   Le parti, se del caso, cooperano con i paesi terzi per eliminare il rischio di una situazione di emergenza o per superare una situazione di emergenza.

8.   Nel caso in cui la situazione di emergenza persista, ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione delle controversie in caso di emergenza, in conformità del meccanismo speciale di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente titolo.

9.   Dal momento della notifica le parti si astengono da qualsiasi azione che possa aggravare o rafforzare la situazione di emergenza, come opportuno in una determinata situazione.

10.   In una procedura di risoluzione delle controversie nell'ambito del presente accordo le parti non si basano sui seguenti elementi né li presentano come prove:

a)

le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra parte nel corso della procedura di cui al presente articolo; oppure

b)

l'indicazione che una parte si sia detta disposta ad accettare una soluzione a una situazione di emergenza di cui al presente articolo.

11.   Se necessario, il comitato di cooperazione può elaborare disposizioni di attuazione dettagliate per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 150

Eccezioni

1.   Il presente capo non pregiudica eventuali deroghe, riserve o limitazioni di cui al presente accordo.

2.   Il presente capo non si applica ai progetti di ricerca e sviluppo né ai progetti dimostrativi realizzati su scala non commerciale.

3.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione, ad opera di una delle parti, delle misure necessarie per il funzionamento sicuro dell'infrastruttura energetica, compreso il trasporto dell'energia e gli impianti di produzione in questione nell'interesse della sicurezza nazionale o della pubblica sicurezza, compresa la prevenzione di situazioni di emergenza e la reazione a tali situazioni, a condizione che queste misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i prodotti, i prestatori di servizi o gli investitori delle parti quando esistano condizioni identiche, o una restrizione dissimulata agli scambi ed agli investimenti tra le parti.

CAPO 10

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 151

Contesto e obiettivi

1.   Le parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008 e il documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012, incorporato nella risoluzione 66/288 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 27 luglio 2012 con il titolo «Il futuro che vogliamo».

2.   Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future. Le parti fanno il possibile per garantire che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.

Articolo 152

Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente e di lavoro

1.   Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali.

2.   Le parti riconoscono l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale.

3.   In tale contesto le parti ribadiscono il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie e alle convenzioni dell'OIL ratificate rispettivamente dagli Stati membri dell'Unione europea e dalla Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 153

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1.   Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare i loro livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro a livello interno e di adottare o modificare di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative pertinenti, coerentemente con le norme e gli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui all'articolo 152. Le parti mirano a livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro.

2.   Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro.

3.   Le parti non possono, mediante la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, omettere di dare efficace applicazione alle loro leggi in materia di ambiente e di lavoro, o derogare all'obbligo di provvedervi, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

Articolo 154

Commercio e investimenti per promuovere lo sviluppo sostenibile

1.   Le parti riconfermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. In tal senso, esse convengono di promuovere:

a)

il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali e in prodotti e tecnologie rispettosi del clima;

b)

il ricorso a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico o i marchi di qualità ecologica; e

c)

le prassi di responsabilità sociale delle imprese.

2.   Le parti procedono allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle loro iniziative volte a promuovere la coerenza e le sinergie tra il commercio e gli obiettivi sociali e ambientali. Le parti rafforzano inoltre la cooperazione e il dialogo su questioni relative allo sviluppo sostenibile che possono sorgere nel contesto delle loro relazioni commerciali, anche su aspetti pertinenti di cui al titolo IV (Cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile).

3.   La cooperazione e il dialogo di cui al paragrafo 2 del presente articolo coinvolgono le pertinenti parti interessate, in particolare le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile, attraverso la cooperazione con la società civile di cui all'articolo 251.

4.   Il comitato di cooperazione può adottare norme per la cooperazione e il dialogo di cui sopra.

Articolo 155

Risoluzione delle controversie

Il capo 14, sezione 3, sottosezione 2 (Risoluzione delle controversie), del presente titolo non si applica alle controversie nell'ambito del presente capo. Per eventuali controversie di questo tipo, dopo che il collegio arbitrale ha consegnato la sua relazione finale a norma degli articoli 180 e 182, le parti, tenendo conto della relazione, discutono le misure appropriate da attuare. Il comitato di cooperazione sorveglia l'attuazione di tali misure e tiene sotto controllo la questione, anche attraverso il meccanismo di cui all'articolo 154, paragrafo 3.

CAPO 11

Concorrenza

Articolo 156

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici (comprese le sovvenzioni) sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

Articolo 157

Normativa in materia di antitrust e concentrazioni e relativa attuazione

1.   Ciascuna delle parti mantiene in vigore nel proprio territorio una normativa completa in materia di concorrenza, che permetta di perseguire efficacemente gli accordi anticoncorrenziali, le pratiche concertate e le condotte anticoncorrenziali unilaterali adottate dalle imprese detentrici di una posizione dominante sul mercato e di controllare efficacemente le concentrazioni di imprese.

2.   Ciascuna delle parti mantiene autorità indipendenti sotto il profilo operativo che sono responsabili di dare attuazione in modo efficace alla normativa sulla concorrenza di cui al paragrafo 1 e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo.

3.   Ciascuna delle parti riconosce l'importanza di applicare il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate.

Articolo 158

Monopoli di Stato, imprese pubbliche e imprese cui sono stati conferiti diritti o privilegi speciali o esclusivi

1.   Nessuna disposizione del presente capo impedisce a una parte di designare o di mantenere monopoli di Stato o imprese pubbliche o di conferire a imprese diritti o privilegi speciali o esclusivi conformemente alla propria legislazione.

2.   Per quanto riguarda i monopoli di Stato, le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati conferiti diritti o privilegi speciali o esclusivi coinvolte in attività economiche, ciascuna parte provvede affinché tali imprese siano soggette al diritto della concorrenza di cui all'articolo 157. Ai fini del presente capo, un'attività economica consiste nell'offrire beni e servizi su un mercato. Essa non comprende le attività svolte nell'esercizio di poteri governativi, vale a dire quelle che non sono svolte su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici.

3.   L'applicazione della normativa sulla concorrenza di cui all'articolo 157 non dovrebbe ostare all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico assegnata a tali imprese. Le eccezioni dovrebbero essere limitate e trasparenti. Il commercio e gli investimenti non dovrebbero essere influenzati in modo tale da compromettere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 159

Sovvenzioni

1.   Ai fini del presente articolo, per «sovvenzione» si intende una misura che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 1 dell'accordo SCM, a prescindere dal fatto che sia concessa ad un'impresa in relazione alla produzione di merci o alla prestazione di servizi, e che possa definirsi specifica ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo.

2.   Le parti garantiscono la trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tale scopo, ogni due anni dalla data di applicazione del presente titolo ciascuna delle parti trasmette all'altra parte una relazione sulla base giuridica della sovvenzione, compresi l'obiettivo programmatico o lo scopo, la durata o altri termini, la forma e, se possibile, l'importo o il bilancio e il beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da un organismo pubblico. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili da ciascuna parte su un sito web pubblico o attraverso il meccanismo di notifica dell'OMC.

3.   La parte che ritenga che una sovvenzione concessa dall'altra parte stia influendo negativamente su suoi interessi, può chiedere consultazioni in merito. La parte cui è rivolta la richiesta riserva a quest'ultima la dovuta considerazione. Le consultazioni dovrebbero mirare, in particolare, a precisare l'obiettivo programmatico della sovvenzione, a chiarire se la sovvenzione abbia un effetto di incentivo e sia proporzionata e a specificare le eventuali misure adottate per limitare il potenziale effetto distorsivo sugli scambi e sugli investimenti della parte richiedente (24).

4.   Per facilitare le consultazioni, la parte cui è rivolta la richiesta fornisce informazioni riguardanti la sovvenzione in questione entro un termine non superiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta. Se la parte richiedente, dopo aver ricevuto informazioni relative alla sovvenzione in questione, ritiene che la sovvenzione in questione incida o possa incidere negativamente sugli interessi commerciali e di investimento della parte richiedente in maniera sproporzionata, la parte cui è rivolta la richiesta si adopera per contrastare gli effetti negativi sugli interessi commerciali e di investimento della parte richiedente causati dalla sovvenzione in questione.

5.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle sovvenzioni connesse alla pesca e agli scambi di merci di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

Articolo 160

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente titolo non si applicano agli articoli 156, 157 e 158 e all'articolo 159, paragrafi 3 e 4.

Articolo 161

Rapporto con l'OMC

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una parte in virtù dell'accordo OMC, in particolare dell'accordo SCM e dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

Articolo 162

Riservatezza

Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto delle limitazioni imposte dalle prescrizioni relative al segreto professionale e aziendale.

CAPO 12

Imprese di proprietà dello Stato, imprese controllate dallo Stato e imprese che godono di diritti o privilegi speciali o esclusivi

Articolo 163

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)   «impresa di proprietà dello Stato»: qualunque impresa impegnata in un'attività commerciale, nella quale una parte a livello centrale o subcentrale possieda oltre il 50 % del capitale sottoscritto dell'impresa o dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa;

b)   «impresa controllata dallo Stato»: qualsiasi impresa coinvolta in un'attività commerciale nella quale una parte a livello centrale o subcentrale eserciti o abbia la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante in virtù della sua partecipazione finanziaria o delle norme o pratiche sul suo funzionamento, o di qualsiasi altro elemento pertinente per esercitare siffatta influenza determinante. Si presume che una parte eserciti un'influenza determinante quando tale parte può designare direttamente o indirettamente più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza dell'impresa;

c)   «impresa che gode di diritti o privilegi speciali o esclusivi»: qualsiasi impresa, pubblica o privata, coinvolta in un'attività commerciale, alla quale siano stati concessi da una parte, a livello centrale o subcentrale, de jure o de facto, diritti o privilegi speciali o esclusivi. Tali diritti o privilegi possono includere il diritto di agire in qualità di distributore, di fornitore di rete o di un altro intermediario per l'acquisto o la vendita di un bene o la prestazione o la ricezione di un servizio. Fra le imprese alle quali sono concessi diritti o privilegi speciali o esclusivi figurano i monopoli coinvolti in un'attività commerciale;

d)   «monopolio»: un'entità coinvolta in un'attività commerciale, anche un consorzio, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte sia designata a livello centrale o subcentrale come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio, ma non un ente cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale per il solo fatto di tale concessione;

e)   «diritti speciali»: i diritti concessi da una parte a livello centrale o subcentrale a un numero limitato di imprese in una determinata area geografica o un mercato di prodotti o di servizi, il cui effetto sia quello di limitare sostanzialmente la capacità di ogni altra impresa di esercitare la propria attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti. La concessione di una licenza o di un permesso ad un numero limitato di imprese per ripartire una risorsa limitata in base a criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori non è di per sé un diritto speciale;

f)   «trattamento non discriminatorio»: il trattamento nazionale o, se migliore, il trattamento della «nazione più favorita», quali previsti nel presente accordo;

g)   «secondo considerazioni commerciali»: in linea con le consuete pratiche commerciali di un'impresa privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel commercio internazionale;

h)   «designare»: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio, de jure o de facto.

Articolo 164

Ambito di applicazione

1.   Le parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, nonché dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5 del GATS e dal capitolo sulle imprese di proprietà dello Stato e controllate dallo Stato e sulle imprese che godono di privilegi speciali o esclusivi del protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC, che sono incorporati nel presente accordo, ne fanno parte e si applicano.

2.   Il presente capo non si applica agli «appalti disciplinati» di una parte e dei suoi enti appaltanti ai sensi dell'articolo 120.

3.   Il presente capo si applica a tutte le attività economiche contemplate dal presente accordo. I servizi che non figurano in un elenco di impegni specifici di una parte nel quadro del GATS non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 166 e 167.

Articolo 165

1.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente capo, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di creare o mantenere imprese di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato, di designare o mantenere monopoli oppure di concedere ad imprese diritti o privilegi speciali o esclusivi.

2.   Qualora un'impresa rientri nell'ambito di applicazione del presente capo, le parti non le impongono di agire in modo incompatibile con il presente accordo né la incoraggiano in tal senso.

Articolo 166

Non discriminazione

Salvo altrimenti previsto all'articolo 142, nell'elenco di impegni specifici di una parte nel quadro del GATS o nelle riserve di una parte al trattamento nazionale di cui all'allegato I, ciascuna parte nel proprio territorio provvede affinché ogni impresa che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 163, lettera c) e d), nell'acquisto o nella vendita di un bene o di un servizio accordi un trattamento non discriminatorio alle merci dell'altra parte e/o ai servizi o ai prestatori di servizi dell'altra parte.

Articolo 167

Considerazioni di carattere commerciale

Ciascuna delle parti garantisce che le imprese di cui all'articolo 163, lettere da a d) agiscono secondo considerazioni commerciali nel territorio pertinente quando acquistano e vendono beni, anche per quanto riguarda il prezzo, la qualità, la disponibilità, la commerciabilità, il trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita, nonché in sede di acquisto o di prestazione di servizi, anche quando tali beni o servizi sono forniti ad un investimento dell'altra parte o grazie ad un investimento di un investitore dell'altra parte, tranne qualora si tratti di raggiungere l'obiettivo, ad esempio un obbligo di servizio pubblico, per il quale i diritti o privilegi speciali o esclusivi sono stati concessi oppure, nel caso di un'impresa di proprietà dello Stato o da questo controllata, qualora si tratti di svolgere il proprio mandato pubblico, e a condizione che il comportamento dell'impresa nel raggiungere detto obiettivo o nello svolgere tale mandato sia coerente con le disposizioni dell'articolo 166 e al capo 11 (concorrenza) del presente titolo.

Articolo 168

Fissazione dei prezzi

Il regime di differenziazione dei prezzi nei vari mercati o all'interno dello stesso mercato non è di per sé incompatibile con gli articoli 166 e 167, quando tali differenze si basano su considerazioni commerciali normali, quali le condizioni della domanda e dell'offerta.

Articolo 169

Governo societario

1.   Le parti garantiscono che le imprese di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), rispettano elevati standard di trasparenza e di governo societario in conformità ai principi della governance d'impresa delle società di proprietà statale, OCSE 2005. In ulteriori sviluppi della politica di governo societario nelle imprese di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), devono essere osservati i suddetti principi.

2.   Ciascuna delle parti garantisce che qualsiasi organismo responsabile della regolamentazione delle imprese di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), è giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dalle imprese di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), alle quali non deve rispondere del suo operato.

3.   Ciascuna parte garantisce l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in modo coerente e non discriminatorio a tutti i livelli di governo, sia esso centrale o locale, anche per le imprese di cui all'articolo 163, lettere da a) a d). Le deroghe devono essere limitate e trasparenti.

Articolo 170

Scambio di informazioni

1.   Una parte che abbia motivo di ritenere che i propri interessi ai sensi del presente accordo vengano pregiudicati dalle attività di un'impresa o di imprese dell'altra parte di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), può chiedere all'altra parte di fornire informazioni circa le attività dell'impresa connesse all'attuazione delle disposizioni del presente accordo. Tali informazioni possono includere informazioni finanziarie, organizzative e societarie.

2.   Ciascuna delle parti, su richiesta dell'altra parte, mette a disposizione informazioni concernenti imprese specifiche di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), che non siano qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi della legislazione della parte cui è rivolta la richiesta. Nel richiedere le suddette informazioni occorre indicare l'impresa, i prodotti o servizi e i mercati interessati, e segnalare che l'impresa è dedita a pratiche che ostacolano gli scambi commerciali o gli investimenti tra le parti.

3.   Ciascuna delle parti, su richiesta dell'altra parte, mette a disposizione informazioni in materia di deroghe, provvedimenti non conformi, immunità e altre misure, compreso un trattamento più favorevole, applicabili nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta a qualsiasi impresa di cui all'articolo 163, lettere da a) a d).

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non obbligano le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione delle leggi, sia contraria all'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

CAPO 13

Trasparenza

Articolo 171

1.   Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente le proprie misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo. Ciascuna parte istituisce uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni ai soggetti interessati dell'altra parte che ne facciano richiesta (25). Ciascuna parte comunica all'altra i punti di informazione entro tre mesi dalla data di applicazione del presente titolo. I punti di informazione non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

2.   Tutte le leggi, i regolamenti, i decreti, le decisioni e le pronunce amministrative di applicazione generale delle parti relativi a qualsiasi questione disciplinata dal presente titolo sono pubblicati senza indugio in un modo che soddisfi le prescrizioni applicabili dell'accordo OMC, comprese quelle dell'articolo X del GATT 1994, dell'articolo III del GATS e dell'articolo 63 dell'accordo TRIPS. Le parti aggiornano regolarmente le risorse pubblicate, inclusi i siti web, contenenti tali misure e le rendono facilmente accessibili alle persone interessate. Tali misure devono essere disponibili mentre sono in vigore e per un periodo di tempo ragionevole a decorrere dal momento in cui esse cessano di essere in vigore.

3.   Le parti pubblicano tutte le leggi, i regolamenti, i decreti, le decisioni e le pronunce amministrative di applicazione generale relative a qualsiasi questione disciplinata dal presente titolo prima della loro adozione. Le parti prevedono un periodo di tempo ragionevole, di norma non inferiore a 30 giorni di calendario, affinché le persone interessate possano presentare osservazioni alle autorità competenti prima che la misura pertinente sia ultimata o presentata alle autorità competenti per l'adozione. Tutte le osservazioni ricevute durante il periodo per la presentazione delle osservazioni saranno prese in considerazione.

4.   Nessuna legge, nessun regolamento, nessuna decisione o pronuncia amministrativa di applicazione generale delle parti in merito a qualsiasi questione disciplinata dal presente titolo entra in vigore prima della pubblicazione.

5.   Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque contraria all'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.

6.   In relazione al presente capo si applica l'articolo 55.

CAPO 14

Risoluzione delle controversie

Sezione 1

Obiettivo e ambito di applicazione

Articolo 172

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 173

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente titolo.

Sezione 2

Consultazioni e mediazione

Articolo 174

Consultazioni

1.   Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 173 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2.   Ciascuna parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al comitato di cooperazione, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 173 che ritiene applicabili.

3.   La parte cui è rivolta la richiesta risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento, salvo altrimenti previsto nel presente accordo o concordate tra le parti.

4.   Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

5.   Le consultazioni su questioni urgenti si ritengono concluse entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ad opera della parte cui è rivolta la medesima, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle.

6.   Se la parte interpellata non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non hanno luogo nei termini previsti rispettivamente dai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, o se le parti convengono di non avviare le consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 176.

7.   Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.

8.   A meno che le parti non convengano altrimenti, le consultazioni si ritengono concluse entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni quando esse riguardano situazioni di emergenza quali definite all'articolo 138, lettera h).

Articolo 175

Mediazione

Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti a norma dell'allegato VII.

Sezione 3

Procedure di risoluzione delle controversie

Sotto-sezione 1

Procedura di arbitrato

Articolo 176

Avvio della procedura di arbitrato

1.   Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 174, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.

2.   La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra parte e al comitato di cooperazione. La parte attrice indica nella richiesta la misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, perché tali misure costituirebbero una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173.

Articolo 177

Costituzione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.   Entro dieci giorni dalla consegna alla parte convenuta della richiesta scritta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio arbitrale.

3.   Qualora le parti non raggiungano un accordo in merito alla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte può, entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, designare un arbitro dal proprio sottoelenco contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 196. Se una delle parti non procede alla nomina dell'arbitro, su richiesta dell'altra parte l'arbitro viene estratto a sorte dal presidente del comitato di cooperazione, o da un suo delegato, fra i nominativi del sottoelenco di tale parte contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 196.

4.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta di una delle parti il presidente del comitato di cooperazione o un suo delegato estrae a sorte il nominativo del presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 196.

5.   Il presidente del comitato di cooperazione o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti di cui al paragrafo 3 o 4.

6.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui tutti i tre arbitri scelti hanno accettato la nomina conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato V.

7.   Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all'articolo 196 non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.

8.   Salvo diversa decisione delle parti, nel caso di una controversia tra le parti riguardante situazioni di emergenza, quali definite all'articolo 138, lettera h), si applicano la seconda frase del paragrafo 3 e il paragrafo 4 del presente articolo, senza ricorrere al paragrafo 2 del presente articolo, e il periodo di cui al paragrafo 5 del presente articolo è di due giorni.

Articolo 178

Pronuncia preliminare sull'urgenza

Su richiesta di una delle parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

Articolo 179

Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia

1.   Nel caso di una controversia relativa a situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 138, lettera h) ciascuna parte, facendone richiesta al collegio arbitrale, può chiedere al presidente del collegio arbitrale di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto relativo a tale controversia.

2.   Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure di concordare una procedura in tal senso. Se entro 15 giorni dalla nomina non è riuscito a giungere a tale accordo, il conciliatore raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura in tal senso e decide le modalità e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere dalla data da lui indicata sino alla soluzione della controversia.

3.   Le parti e i soggetti sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettano le raccomandazioni formulate a norma del paragrafo 2 in merito alle modalità e alle condizioni per i tre mesi successivi dalla decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.

4.   Il conciliatore rispetta il codice di condotta dei membri dei collegi arbitrali e mediatori («codice di condotta») che figura nell'allegato VI.

Articolo 180

Relazioni del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni in essa contenute.

2.   Le parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro 14 giorni dal ricevimento della medesima.

3.   Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione interinale e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno.

4.   La relazione finale del collegio arbitrale indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 173 e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. La relazione finale comprende una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle due parti.

Articolo 181

Relazione interinale del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale entro 90 giorni dalla data di costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente del collegio arbitrale deve informarne per iscritto le parti e il comitato di cooperazione, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere presentata entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.   Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di costituzione. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale a norma dell'articolo 180, paragrafo 2, entro sette giorni dalla data di presentazione della relazione interinale.

3.   Nel caso di una controversia tra le parti relativa a situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 138, lettera h), la relazione interinale è presentata entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale e le eventuali richieste a norma dell'articolo 180, paragrafo 2, devono essere inoltrate entro cinque giorni dalla presentazione della relazione interinale. Il collegio arbitrale può anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale.

Articolo 182

Relazione finale del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle parti e al comitato di cooperazione entro 120 giorni dalla sua costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il collegio arbitrale deve informarne per iscritto le parti e il comitato di cooperazione, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. La relazione finale deve comunque essere presentata entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.   Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la relazione entro 60 giorni dalla data della costituzione del collegio arbitrale. La relazione finale deve comunque essere presentata entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

3.   Nel caso di una controversia relativa a situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 138, lettera h), il collegio arbitrale presenta la sua relazione finale entro 40 giorni dalla data della sua costituzione.

Sotto-sezione 2

Esecuzione

Articolo 183

Esecuzione della relazione finale del collegio arbitrale

La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale del collegio arbitrale.

Articolo 184

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1.   Qualora non sia possibile ottenere un'esecuzione immediata, le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a conformarsi alla relazione finale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale del collegio arbitrale, notifica alla parte attrice e al comitato di cooperazione il periodo di tempo di cui avrà bisogno per darvi esecuzione («periodo di tempo ragionevole»).

2.   In caso di disaccordo tra le parti circa la durata del periodo di tempo ragionevole la parte attrice, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, può presentare una richiesta scritta al collegio arbitrale istituito inizialmente a norma dell'articolo 177 (il «collegio arbitrale originario») affinché esso determini la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all'altra parte e al comitato di cooperazione. Il collegio arbitrale presenta la relazione alle parti e al comitato di cooperazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

3.   La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale del collegio arbitrale. Tale notifica deve essere fornita per iscritto almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

4.   Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

Articolo 185

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale

1.   La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di cooperazione le misure che ha adottato per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale. Tale notifica deve essere consegnata prima della fine del periodo di tempo ragionevole.

2.   In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza o sulla coerenza delle misure di cui al paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 173, la parte attrice può richiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 173. Il collegio arbitrale presenta la sua relazione alle parti e al comitato di cooperazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 186

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.   Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione o che la misura notificata a norma dell'articolo 185, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 173, la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di compensazione.

2.   Qualora la parte attrice decida di non richiedere un'offerta di compensazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo oppure, nel caso in cui tale richiesta sia fatta, se non viene raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla trasmissione della relazione del collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, la parte attrice è autorizzata, previa notifica all'altra parte e al comitato di cooperazione, ad adottare misure adeguate a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici (26) causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La parte attrice può applicare le misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di dieci giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Se la parte convenuta ritiene che le misure appropriate non siano ad un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causati dalla violazione degli obblighi di tale parte a norma delle disposizioni di cui all'articolo 173, la parte convenuta può richiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato di cooperazione prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il collegio arbitrale originario presenta la sua relazione sulle misure notificate dalla parte attrice alle parti e al comitato di cooperazione entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta. Le misure notificate dalla parte attrice non entrano in vigore finché il collegio arbitrale originario non ha consegnato la sua relazione. Tali misure, che prendono effetto dopo la presentazione della relazione, devono essere coerenti con la relazione del collegio arbitrale.

4.   Le misure messe in vigore dalla parte attrice e la compensazione previste nel presente articolo sono temporanee e non si applicano:

a)

dopo che le parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 191;

b)

dopo che le parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 185, paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 173; o

c)

dopo che le misure di cui il collegio arbitrale, a norma dell'articolo 185, paragrafo 2, abbia rilevato l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 173 sono state revocate o modificate al fine di renderle conformi a tali disposizioni.

Articolo 187

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.   La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di cooperazione la misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale a seguito della domanda di compensazione o dell'adozione, ad opera della parte attrice, di una misura adeguata a norma dell'articolo 186, a seconda dei casi. Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la parte attrice revoca la misura entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stata applicata la compensazione, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla data in cui la parte attrice riceve dalla parte convenuta la notifica con cui quest'ultima comunica di aver dato esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale.

2.   Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo le parti non giungono ad un accordo sul fatto che la parte convenuta abbia dato esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale, la parte attrice presenta al collegio arbitrale originario una richiesta scritta di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all'altra parte e al comitato di cooperazione. La relazione del collegio arbitrale è trasmessa alle parti e al comitato di cooperazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale decide che la parte convenuta si è conformata alla relazione finale del collegio arbitrale, la parte attrice revoca la misura appropriata adottata a norma dell'articolo 186 o la parte convenuta pone fine all'applicazione della compensazione, a seconda dei casi. Se il collegio arbitrale decide che la parte convenuta non si è pienamente conformata alla relazione finale del collegio arbitrale, la compensazione o la misura appropriata adottata a norma dell'articolo 186 vengono adeguate alla luce della relazione del collegio arbitrale.

Articolo 188

Misure correttive per controversie urgenti in materia di energia

1.   Nel caso di una controversia tra le parti relativa a situazioni di emergenza, quali definite all'articolo 138, lettera h), si applica il presente articolo in materia di misure correttive.

2.   In deroga agli articoli 184, 185 e 186, la parte attrice è autorizzata ad adottare misure adeguate ad un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla parte che non si è conformata alla relazione finale del collegio arbitrale entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Tali misure possono avere effetto immediato e possono essere mantenute fino a quando la parte convenuta non si sia conformata alla relazione finale del collegio arbitrale.

3.   Qualora contesti l'esistenza della mancata esecuzione o la proporzionalità della misura adottata dalla parte attrice o la mancata esecuzione la parte convenuta, a norma dell'articolo 186, paragrafo 3, e dell'articolo 187, può avviare un procedimento che è esaminato rapidamente. La parte attrice è tenuta a revocare o a modificare le misure solo una volta che il collegio arbitrale si sia pronunciato sulla questione ed è autorizzata a mantenere le misure durante il procedimento.

Sotto-sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 189

Sostituzione degli arbitri

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato VI, si applica la procedura di cui all'articolo 177. Il termine ultimo per la consegna della relazione può essere prorogato per il tempo necessario a nominare un nuovo arbitro, ma non può essere superiore a 20 giorni.

Articolo 190

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione

Su richiesta scritta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a dodici mesi consecutivi e li riprende prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta di entrambe le parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente ne informa il presidente del comitato di cooperazione e l'altra parte. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, il procedimento è concluso. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 197.

Articolo 191

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato di cooperazione e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne di una delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione della controversia è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione della controversia è concluso.

Articolo 192

Regole di procedura

1.   Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dalle regole di procedura di cui all'allegato V e dal codice di condotta che figura nell'allegato VI.

2.   Le udienze del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo altrimenti disposto dalle regole di procedura di cui all'allegato V.

Articolo 193

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale, da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio delle parti possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato V. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

Articolo 194

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 173 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni dei panel e dell'organo d'appello dell'OMC, adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC (denominato di seguito «DSB»). Le relazioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti che derivano dal presente accordo.

Articolo 195

Decisioni e relazioni del collegio arbitrale

1.   Le discussioni del collegio arbitrale sono riservate. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora, tuttavia, risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è reso noto in alcun caso.

2.   Le relazioni del collegio arbitrale non sono elaborate in presenza delle parti. Le relazioni illustrano le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 173 e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute.

3.   Le relazioni del collegio arbitrale sono accettate senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.

4.   Le parti mettono a disposizione del pubblico la relazione del collegio arbitrale, fatta salva la protezione delle informazioni riservate come previsto dalle regole di procedura di cui all'allegato V.

Sezione 4

Disposizioni generali

Articolo 196

Elenchi degli arbitri

1.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il comitato di cooperazione, in base alle proposte formulate dalle parti, compila un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il comitato di cooperazione veglia affinché la composizione dell'elenco sia mantenuta a tale livello.

2.   Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato VI.

3.   Il comitato di cooperazione può compilare elenchi supplementari di 15 persone in possesso di conoscenze ed esperienze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 177.

Articolo 197

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1.   Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente titolo fa salve eventuali azioni in sede OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.

2.   Tuttavia, in relazione ad una determinata misura, una parte si astiene dal denunciare in entrambe le sedi la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma del presente accordo e dell'accordo OMC. In un simile caso, dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione della controversia, la parte si astiene dal denunciare la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta per prima non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.

3.   Ai fini del presente articolo,

a)

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;

b)

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 176, paragrafo 1.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dal DSB. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte di applicare misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione secondo quanto disposto dal presente capo.

Articolo 198

Termini

1.   Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la presentazione delle relazioni da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.

2.   I termini citati nel presente capo possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.

TITOLO IV

COOPERAZIONE NEI SETTORI DELL'ECONOMIA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

CAPO 1

Dialogo economico

Articolo 199

Le parti aderiscono ai principi della libera economia di mercato garantendo politiche macroeconomiche sane e sviluppano e rafforzano un dialogo economico regolare volto all'ulteriore ampliamento e approfondimento dei legami economici reciprocamente vantaggiosi, lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

Articolo 200

Le parti riesaminano periodicamente la situazione della cooperazione bilaterale e procedono a un regolare scambio di informazioni, conoscenze e migliori pratiche nel campo delle politiche economiche, dello sviluppo economico e finanziario e delle statistiche.

CAPO 2

Cooperazione nella gestione delle finanze pubbliche, compresi l'audit del settore pubblico e il controllo interno

Articolo 201

Le parti cooperano nel settore della gestione delle finanze pubbliche, compresi l'audit e il controllo interno nel settore pubblico, al fine di potenziare lo sviluppo di un sano sistema di gestione delle finanze pubbliche, compatibile con i principi di economia, efficienza ed efficacia nonché di trasparenza e responsabilità.

La cooperazione comprende:

a)

la promozione dell'applicazione di norme accettabili e generalmente riconosciute a livello internazionale come pure la convergenza con le buone pratiche dell'Unione europea in questo settore;

b)

lo scambio di informazioni e di esperienze in questo settore.

CAPO 3

Cooperazione nel settore della fiscalità

Articolo 202

Le parti si adoperano per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, in particolare al fine di agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo, e per elaborare misure in linea con gli standard internazionali per l'attuazione efficace dei principi di buon governo in materia fiscale, compresi la trasparenza e lo scambio di informazioni. Le parti intensificano il dialogo e lo scambio di esperienze con l'intento di evitare pratiche fiscali dannose.

CAPO 4

Cooperazione in materia di statistiche

Articolo 203

Le parti promuovono l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione di statistiche. La cooperazione statistica si concentra sullo scambio di conoscenze, la promozione di buone pratiche e del rispetto dei principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche ufficiali e del codice delle statistiche europee.

A tal fine l'Unione europea fornisce fine alla Repubblica del Kazakhstan l'assistenza tecnica necessaria.

CAPO 5

Cooperazione nel settore dell'energia

Articolo 204

Le parti proseguono e intensificano l'attuale cooperazione nel campo dell'energia con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, l'efficienza, la sostenibilità e la competitività nel settore dell'energia. La cooperazione si basa su un partenariato globale e si ispira ai principi dell'interesse comune, della reciprocità, della trasparenza e della prevedibilità, in conformità ai principi dell'economia di mercato e agli attuali accordi multilaterali e bilaterali pertinenti.

Articolo 205

La cooperazione riguarda, tra l'altro, gli ambiti seguenti:

a)

l'attuazione di strategie e politiche in campo energetico, l'elaborazione di previsioni e scenari, comprese le condizioni del mercato globale per i prodotti energetici, nonché il miglioramento del sistema statistico nel settore dell'energia;

b)

la creazione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti e la promozione degli investimenti reciproci in campo energetico su base non discriminatoria e trasparente;

c)

la cooperazione efficace con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, altri istituti e altri strumenti finanziari internazionali per sostenere la cooperazione tra le parti in materia di energia;

d)

il miglioramento della cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo delle tecnologie energetiche, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente, conformemente al titolo VI, capo 3 (Cooperazione nelle attività di ricerca e innovazione);

e)

la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico, anche agevolando gli scambi di tirocinanti dei corsi specializzati presso gli istituti di istruzione superiore nell'Unione europea e nella Repubblica del Kazakhstan, nonché lo sviluppo di programmi di formazione comuni nel rispetto delle buone prassi;

f)

l'estensione della cooperazione nei consessi, nelle iniziative e nelle istituzioni multilaterali nel settore dell'energia;

g)

la cooperazione nello scambio di conoscenze ed esperienze e il trasferimento di tecnologie in materia di innovazione, anche in materia di gestione e di tecnologie energetiche.

Articolo 206

Energia da idrocarburi

La cooperazione in materia di energia da idrocarburi riguarda i seguenti settori:

a)

modernizzazione e miglioramento delle infrastrutture esistenti e sviluppo di infrastrutture energetiche future di interesse comune conformemente ai principi di mercato, comprese quelle volte a diversificare le fonti energetiche, i fornitori, le vie e i metodi di trasporto, nonché creazione di nuove capacità di generazione e integrità, efficienza, sicurezza e protezione delle infrastrutture energetiche, comprese le infrastrutture nel settore dell'energia elettrica;

b)

sviluppo di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori, in linea con le migliori pratiche mediante riforme della regolamentazione;

c)

miglioramento e rafforzamento della stabilità e della sicurezza a lungo termine degli scambi di energia, anche garantendo la prevedibilità e la stabilità della domanda di energia, su base non discriminatoria, minimizzando nel contempo l'impatto e i rischi ambientali;

d)

promozione di un livello elevato di protezione dell'ambiente e di sviluppo sostenibile nel settore dell'energia, compresa l'estrazione, la produzione, la distribuzione e il consumo;

e)

rafforzamento della sicurezza delle attività di prospezione e produzione offshore di idrocarburi, mediante lo scambio di esperienze sulla prevenzione degli infortuni, l'analisi degli incidenti, le politiche di reazione e risanamento, le migliori pratiche in materia di responsabilità e le prassi giuridiche in caso di catastrofi.

Articolo 207

Fonti energetiche rinnovabili

Si persegue la cooperazione nei seguenti settori:

a)

sviluppo di fonti di energia rinnovabili secondo modalità economicamente e ambientalmente valide, compresa la cooperazione in materia di regolamentazione, certificazione, normazione e sviluppo tecnologico;

b)

agevolazione degli scambi tra la Repubblica del Kazakhstan e le istituzioni, i laboratori e gli organismi del settore privato europei, anche attraverso programmi comuni, con l'obiettivo di attuare le migliori prassi per creare l'energia del futuro e l'economia verde;

c)

svolgimento di seminari, conferenze e programmi di formazione congiunti nonché scambi di informazioni e dati statistici aperti su base regolare e di informazioni sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.

Articolo 208

Efficienza energetica e risparmio energetico

È perseguita la cooperazione in materia di promozione dell'efficienza energetica e dei risparmi energetici, anche nel settore del carbone, del gas flaring (e l'utilizzo del gas associato), degli edifici, degli elettrodomestici e dei trasporti, anche mediante:

a)

lo scambio di informazioni circa le politiche di efficienza energetica, i quadri giuridici e regolamentari e i piani d'azione;

b)

la facilitazione dello scambio di esperienze e di know-how nel settore dell'efficienza energetica e del risparmio energetico;

c)

l'avvio e l'attuazione di progetti, anche dimostrativi, per l'introduzione di tecnologie e soluzioni innovative nel settore dell'efficienza energetica e del risparmio energetico;

d)

programmi e corsi di formazione nel campo dell'efficienza energetica al fine di conseguire gli obiettivi del presente articolo.

CAPO 6

Cooperazione nel settore dei trasporti

Articolo 209

Le parti collaborano al fine di:

a)

ampliare e rafforzare la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;

b)

concentrarsi sugli aspetti sociali e ambientali dei sistemi di trasporto;

c)

promuovere trasporti efficienti e sicuri;

d)

potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

Articolo 210

La cooperazione di cui al presente capo riguarda, fra l'altro, i settori seguenti:

a)

scambio di migliori pratiche in materia di politiche dei trasporti;

b)

miglioramento della circolazione dei passeggeri e delle merci, aumento della fluidità dei flussi di trasporto eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere, mirando a una maggiore integrazione dei mercati, al miglioramento delle reti di trasporto e al potenziamento delle infrastrutture;

c)

scambio di informazioni e attività comuni a livello regionale e internazionale e attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali applicabili;

d)

scambio di buone pratiche sulla sicurezza e lo sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi.

La Repubblica del Kazakhstan rende conformi alla legislazione dell'Unione europea i suoi accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi con gli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 211

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

CAPO 7

Cooperazione nel settore ambientale

Articolo 212

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile e al buon governo nella tutela dell'ambiente.

Si persegue la cooperazione nei settori seguenti:

a)

valutazioni, monitoraggio e controllo ambientali;

b)

educazione e sensibilizzazione ambientale, mediante il miglioramento dell'accesso alle informazioni, il rafforzamento della partecipazione del pubblico ai processi decisionali e dell'accesso alla giustizia in materia ambientale;

c)

legislazione nell'ambito della protezione ambientale;

d)

qualità dell'aria;

e)

gestione dei rifiuti;

f)

gestione della qualità delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino;

g)

gestione integrata delle risorse idriche, compresa la promozione di tecnologie avanzate per il risparmio idrico;

h)

conservazione e protezione della diversità biologica e paesaggistica;

i)

gestione sostenibile delle foreste;

j)

inquinamento industriale ed emissioni industriali;

k)

classificazione e gestione sicura dei prodotti chimici;

l)

iniziative dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan nel settore dell'economia verde; e

m)

scambio di esperienze concernenti le politiche per lo sviluppo sostenibile della pesca.

Articolo 213

La cooperazione nell'ambito della protezione ambientale ha luogo con il consenso delle parti, anche nelle seguenti forme:

a)

scambio di tecnologie, informazioni scientifiche e tecniche, e attività di ricerca nell'ambito della protezione ambientale;

b)

scambio di esperienze sul miglioramento della legislazione e delle metodologie ambientali.

Articolo 214

Le parti dedicano particolare attenzione all'attuazione e alla cooperazione nelle questioni ambientali nel quadro dei pertinenti accordi multilaterali in materia ambientale e decidono di intensificare la cooperazione a livello regionale.

Le parti procedono a uno scambio di esperienze per promuovere l'integrazione dell'ambiente in altri settori, anche grazie allo scambio di buone pratiche, per aumentare le conoscenze e le competenze, l'educazione ambientale e la sensibilizzazione nei settori di cui al presente capo.

CAPO 8

Cooperazione in materia di cambiamenti climatici

Articolo 215

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, e tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in questo settore.

Articolo 216

La cooperazione promuove l'adozione di misure a livello interno e internazionale, anche in materia di:

a)

mitigazione dei cambiamenti climatici;

b)

adattamento ai cambiamenti climatici;

c)

approcci di mercato e non di mercato per affrontare i cambiamenti climatici;

d)

ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego e diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio nuove, sicure e sostenibili e di tecnologie di adattamento;

e)

scambio di consulenze in materia di clima e sostegno per altri settori;

f)

sensibilizzazione, istruzione e formazione.

Articolo 217

Le parti provvedono, fra l'altro, a scambiarsi informazioni e competenze, a svolgere attività di ricerca congiunte e scambi di informazioni sulle tecnologie più pulite, a realizzare attività congiunte a livello regionale e internazionale, anche per quanto riguarda gli accordi ambientali multilaterali applicabili alle parti, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e attività congiunte nell'ambito delle agenzie pertinenti, a seconda dei casi.

CAPO 9

Cooperazione nel settore dell'industria

Articolo 218

Le parti sviluppano e rafforzano la loro cooperazione nel settore industriale, comprese le questioni relative allo sviluppo di incentivi efficaci e condizioni favorevoli per l'ulteriore diversificazione e per il rafforzamento della competitività dell'industria manifatturiera.

A tal fine, le parti cooperano anche mediante lo scambio delle migliori pratiche ed esperienze nei seguenti settori:

a)

produttività ed efficienza nell'impiego delle risorse;

b)

misure di sostegno pubblico per i settori industriali, sulla base delle disposizioni dell'OMC e di altre regole applicabili delle parti;

c)

attuazione della politica industriale in un contesto di approfondimento dell'integrazione;

d)

strumenti per migliorare l'efficienza dell'attuazione della politica industriale;

e)

attività di investimento nell'industria manifatturiera volte a ridurre il consumo di energia e scambio di esperienze sull'attuazione di politiche sulla produttività del lavoro;

f)

condizioni per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione, la creazione di industrie ad alta tecnologia, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie e l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture di base e di un ambiente favorevole ai poli di innovazione;

g)

investimenti e commercio nel settore minerario e nella produzione di materie prime, ai fini di promuovere la comprensione reciproca e la trasparenza, migliorare il contesto imprenditoriale e promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione nel settore dell'industria estrattiva non energetica, in particolare per quanto concerne i minerali metalliferi e industriali;

h)

potenziamento delle capacità di risorse umane nell'industria manifatturiera;

i)

promozione di iniziative imprenditoriali e di cooperazione industriale tra imprese dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

Il presente accordo non esclude una maggiore cooperazione industriale tra le parti e possono essere conclusi accordi separati.

CAPO 10

Cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese

Articolo 219

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) per promuovere un contesto imprenditoriale favorevole alla creazione di PMI e alla loro riuscita.

A tal fine, le parti cooperano negli ambiti seguenti per:

a)

scambio di informazioni sulla politica di sviluppo delle PMI;

b)

scambio di migliori prassi in merito a iniziative volte a rafforzare l'imprenditorialità come competenza chiave;

c)

promozione di migliori contatti tra le organizzazioni imprenditoriali di entrambe le parti mediante un rafforzamento del dialogo;

d)

scambio di esperienze in materia di sostegno alla capacità delle PMI di accedere ai mercati internazionali;

e)

scambiarsi esperienze in materia di miglioramento dell'impatto del quadro normativo sulle PMI;

f)

scambiarsi buone prassi in materia di accesso ai finanziamenti per le PMI.

CAPO 11

Cooperazione in materia di diritto societario

Articolo 220

Le parti riconoscono l'importanza di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e del governo societario, nonché della contabilità e della revisione contabile, in un'economia di mercato funzionante e con un contesto commerciale prevedibile e trasparente, e sottolineano l'importanza di promuovere la convergenza normativa in questo settore.

Le parti collaborano al fine di:

a)

scambiarsi le migliori pratiche per garantire la disponibilità e l'accesso alle informazioni riguardanti l'organizzazione e la rappresentanza di società registrate in modo trasparente e facilmente accessibile;

b)

sviluppare ulteriormente una politica di governo societario conforme alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'OCSE;

c)

promuovere l'attuazione e l'applicazione coerente dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) per i conti consolidati delle società quotate;

d)

ravvicinare le norme contabili e di informativa finanziaria, anche per quanto riguarda le PMI;

e)

regolamentare e controllare le professioni di revisori dei conti e di contabili;

f)

promuovere i principi di revisione internazionali e il codice deontologico dell'International Federation of Accountants (IFAC), con l'obiettivo di migliorare il livello professionale dei revisori dei conti mediante il rispetto di standard e norme deontologiche da parte delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni di audit e dei revisori contabili.

CAPO 12

Cooperazione nel settore dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari

Articolo 221

Le parti concordano sull'importanza di una legislazione e di pratiche efficaci e decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con l'obiettivo di:

a)

migliorare la regolamentazione dei servizi finanziari;

b)

garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

c)

contribuire alla stabilità e all'integrità del sistema finanziario globale;

d)

promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza;

e)

garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

Le parti promuovono la convergenza normativa con le norme internazionalmente riconosciute per la solidità dei sistemi finanziari.

CAPO 13

Cooperazione nel settore della società dell'informazione

Articolo 222

Le parti promuovono la cooperazione volta a sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante un'ampia disponibilità delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. Tale cooperazione mira a promuovere lo sviluppo della concorrenza e l'apertura dei mercati delle TIC e ad incoraggiare gli investimenti in questo settore.

Articolo 223

La cooperazione riguarda, tra l'altro, lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione di iniziative in materia di società dell'informazione, incentrate in particolare:

a)

sullo sviluppo di un quadro normativo efficace per il settore delle TIC;

b)

sulla promozione dell'accesso alla banda larga;

c)

sullo sviluppo di servizi elettronici interoperabili;

d)

sulla garanzia della tutela dei dati; e

e)

sullo sviluppo di servizi di roaming.

Articolo 224

Le parti promuovono la cooperazione fra le autorità di regolamentazione nel settore delle TIC, comprese le comunicazioni elettroniche, nell'Unione europea e nella Repubblica del Kazakhstan.

CAPO 14

Cooperazione nel settore del turismo

Articolo 225

Le parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, empowerment, occupazione e scambi all'interno del settore.

Articolo 226

La cooperazione si fonda sui seguenti principi:

a)

rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;

b)

importanza di preservare il patrimonio culturale e storico; e

c)

interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 227

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

a)

lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di conoscenze, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;

b)

l'istituzione di un partenariato strategico tra soggetti pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;

c)

la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali per il turismo, nonché l'identificazione e l'eliminazione delle barriere ai servizi di viaggio;

d)

l'elaborazione e l'attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda i pertinenti aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;

e)

la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi, e

f)

lo sviluppo e la promozione del turismo coinvolgendo la popolazione locale e altri tipi di turismo sostenibile.

CAPO 15

Cooperazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

Articolo 228

Le parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.

Articolo 229

La cooperazione riguarda, fra l'altro, le attività seguenti:

a)

agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;

b)

scambiarsi le migliori pratiche per quanto riguarda la pianificazione, la valutazione e l'attuazione delle politiche agricole e dello sviluppo rurale;

c)

condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico e sociale degli abitanti delle zone rurali;

d)

promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;

e)

migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati;

f)

scambiarsi esperienze sulle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, sulle politiche di qualità e i relativi meccanismi di controllo, sulle misure atte a garantire la sicurezza alimentare e sullo sviluppo della produzione biologica di prodotti agricoli;

g)

divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli;

h)

promuovere la cooperazione in progetti di investimento agroindustriale, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei settori di produzione animale e vegetale;

i)

scambiarsi esperienze sulle politiche relative allo sviluppo sostenibile del settore agroalimentare, alla trasformazione e alla distribuzione di prodotti agricoli.

CAPO 16

Cooperazione in materia di occupazione, rapporti di lavoro, politica sociale e pari opportunità

Articolo 230

Le parti promuovono lo sviluppo del dialogo e collaborano per promuovere l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, la politica dell'occupazione, le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale e la lotta alla discriminazione, come pure un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e lavorano regolarmente nell'altra parte.

Articolo 231

Le parti perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 230 anche attraverso la cooperazione e lo scambio di buone pratiche nei seguenti settori:

a)

miglioramento della qualità della vita e creazione di un miglior contesto sociale;

b)

miglioramento dell'inclusione sociale e del livello di protezione sociale per tutti i lavoratori e ammodernamento dei sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;

c)

riduzione della povertà, miglioramento della coesione sociale e protezione delle persone vulnerabili;

d)

lotta contro la discriminazione nell'occupazione e negli affari sociali in conformità con gli obblighi di ciascuna delle parti ai sensi delle norme e delle convenzioni internazionali;

e)

promozione delle misure attive per il mercato del lavoro e miglioramento dell'efficienza dei servizi per l'impiego;

f)

impegno a perseguire l'obiettivo di creare nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose;

g)

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché del livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

h)

rafforzamento della parità di genere promuovendo la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale e garantendo pari opportunità tra donne e uomini nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia, nella società e nei processi decisionali;

i)

miglioramento della qualità della legislazione sul lavoro e garanzia di una migliore protezione dei lavoratori;

j)

rafforzamento e promozione del dialogo sociale, anche aumentando la capacità delle parti sociali.

Articolo 232

Le parti confermano i loro impegni ad attuare in modo efficace le convenzioni applicabili dell'OIL.

Le parti, tenendo conto della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso, riconoscono che l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti, del 2006, sono un elemento essenziale dello sviluppo sostenibile.

Le parti promuovono, in linea con la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, del 1998, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in particolare delle parti sociali, nell'elaborazione delle rispettive politiche sociali e nella cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan ai sensi del presente accordo.

Le parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di lavoro dignitoso, occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti.

CAPO 17

Cooperazione nel settore della salute

Articolo 233

Le parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello di protezione della salute umana e ridurre le disparità in ambito sanitario, nel rispetto di valori e principi comuni in tema di sanità e quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

Articolo 234

La cooperazione riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, in particolare mediante lo scambio di informazioni in materia di salute, la promozione di una strategia che integri l'aspetto sanitario in tutte le politiche, la cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità, e la promozione dell'attuazione degli accordi sanitari internazionali, come la Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, del 2003, e i regolamenti sanitari internazionali.

TITOLO V

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LIBERTÀ, DELLA SICUREZZA E DELLA GIUSTIZIA

Articolo 235

Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

Nella loro cooperazione ai sensi del presente titolo, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo, e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Le parti cooperano per rafforzare il funzionamento delle istituzioni, in particolare l'applicazione della legge, l'azione giudiziaria, l'amministrazione della giustizia, nonché la prevenzione e la lotta contro la corruzione.

Articolo 236

Cooperazione giuridica

Le parti sviluppano la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle pertinenti convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

Le parti rafforzano la cooperazione in ambito penale, anche nel campo della reciproca assistenza giudiziaria. Ciò può includere, se del caso e a seconda delle procedure applicabili, l'adesione della Repubblica del Kazakhstan alle convenzioni del Consiglio d'Europa e la relativa attuazione nei procedimenti penali, l'attuazione dei pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite e la cooperazione con Eurojust.

Articolo 237

Protezione dei dati personali

Le parti cooperano al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali mediante lo scambio delle migliori pratiche ed esperienze, tenendo conto delle norme e degli strumenti giuridici europei e internazionali.

Ciò può includere, se del caso e a seconda delle procedure applicabili, l'adesione della Repubblica del Kazakhstan alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale e relativo protocollo addizionale nonché l'attuazione di tali strumenti.

Articolo 238

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1.   Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita alla gestione dei flussi migratori. La cooperazione si basa sulla consultazione reciproca tra le parti ed è realizzata conformemente alla loro legislazione vigente in materia.

2.   Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina, le parti convengono che:

a)

la Repubblica del Kazakhstan riammette tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo; e

b)

ogni Stato membro dell'Unione europea riammette tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Repubblica del Kazakhstan, su richiesta di quest'ultima e senza indebito ritardo.

3.   A tal fine gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità per i fini di cui al paragrafo 2 senza ulteriori formalità oltre a quelle di cui al presente articolo e senza indebito ritardo. Qualora la persona da riammettere non possegga alcun documento o altre prove della sua cittadinanza, le autorità diplomatiche e/o consolari competenti dello Stato membro interessato dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan prendono, su richiesta della Repubblica del Kazakhstan o dello Stato membro dell'Unione europea interessato, le disposizioni necessarie per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza senza ulteriori formalità e senza indebito ritardo.

4.   Le parti convengono di avviare un dialogo completo sulle questioni pertinenti legate alla migrazione, in linea con l'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, tra l'altro, anche al fine di valutare la possibilità di negoziare un accordo tra la l'Unione europea e Repubblica del Kazakhstan che disciplini gli obblighi specifici per gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi, nonché al fine di prendere in considerazione eventuali negoziati, in parallelo, di un accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 239

Protezione consolare

La Repubblica del Kazakhstan concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato nella Repubblica del Kazakhstan devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che non disponga di una rappresentanza permanente accessibile nella Repubblica del Kazakhstan, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 240

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Le parti collaborano onde evitare che i rispettivi settori finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, nonché per il finanziamento del terrorismo, conformemente alle norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo adottate dal gruppo d'azione finanziaria internazionale. Tale cooperazione si estende al recupero, alla confisca e alla restituzione dei beni o dei fondi derivanti dai proventi delle attività criminali.

La cooperazione consente scambi di informazioni in materia nell'ambito delle legislazioni e degli impegni internazionali pertinenti delle parti.

Articolo 241

Droghe illecite

Le parti collaborano per stabilire un approccio equilibrato e integrato alle questioni connesse alla droga, in particolare alle questioni del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori. Le politiche e le azioni nel settore mirano a rafforzare le strutture preposte a contrastare l'offerta e la domanda di droghe illecite, sostanze psicotrope e loro precursori potenziando il coordinamento e rafforzando la cooperazione tra le autorità competenti al fine di ridurre il traffico, la domanda e l'offerta di droghe illecite, potenziando le misure di prevenzione, trattamento e riabilitazione e tenendo debitamente conto dei diritti umani.

La cooperazione mira inoltre a ridurre i danni causati dalla droga, ad affrontare il problema della produzione e dell'uso di droghe sintetiche e a realizzare un'efficace prevenzione della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alle convenzioni e agli strumenti internazionali pertinenti e al piano d'azione antidroga UE-Asia Centrale.

Articolo 242

Lotta contro la criminalità organizzata e transnazionale e la corruzione

Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali, compresi il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato, attraverso il pieno adempimento dei loro obblighi internazionali esistenti in questo settore.

Le parti promuovono il rafforzamento della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organi preposti all'applicazione della legge, anche mediante lo scambio delle migliori pratiche e una possibile collaborazione con le agenzie dell'Unione europea.

Le parti si impegnano a dare efficace attuazione alle norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) del 2000 e dai suoi tre protocolli, nonché dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003. La cooperazione può comprendere, se del caso e a seconda delle procedure applicabili, l'adesione della Repubblica del Kazakhstan agli strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta contro la corruzione nonché la relativa attuazione.

Articolo 243

Lotta contro la criminalità informatica

Le parti rafforzano la cooperazione, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche, al fine di prevenire e combattere gli atti criminali commessi servendosi di reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione o contro tali reti e sistemi.

TITOLO VI

ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

CAPO 1

Cooperazione in materia di istruzione e formazione

Articolo 244

Le parti cooperano nel settore dell'istruzione e della formazione, al fine di promuovere la modernizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione nella Repubblica del Kazakhstan e la convergenza con le politiche e le prassi dell'Unione europea. Le parti cooperano per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione. Le parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte a promuovere la cooperazione interistituzionale, a incoraggiare la mobilità di studenti, personale accademico e amministrativo, ricercatori e giovani e a incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze.

Le parti promuovono attività di coordinamento unificato del sistema d'istruzione secondo le norme e le migliori pratiche europee e internazionali.

CAPO 2

Cooperazione nel settore della cultura

Articolo 245

Le parti promuovono la cooperazione culturale nel rispetto della diversità culturale, al fine di migliorare la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.

Le parti si adoperano per prendere misure appropriate al fine di promuovere gli scambi culturali e di incoraggiare iniziative comuni nei diversi ambiti culturali.

Le parti si consultano e sviluppano una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel quadro dei trattati internazionali multilaterali e di organizzazioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco). Le parti si scambiano inoltre opinioni sulla diversità culturale con l'obiettivo, tra l'altro, di promuovere i principi della convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, del 2005, e di attuare progetti nel quadro del decennio internazionale per il riavvicinamento delle culture 2013-2022, proclamato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Le parti promuovono attività, programmi e piani comuni, nonché lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione e sviluppo delle capacità per gli artisti,i professionisti della cultura e le organizzazioni culturali.

CAPO 3

Cooperazione nelle attività di ricerca e innovazione

Articolo 246

Le parti promuovono la cooperazione:

a)

in tutti i settori relativi alla ricerca in ambito civile e allo sviluppo scientifico e tecnologico, sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l'adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale; e

b)

per incoraggiare lo sviluppo dell'innovazione.

Articolo 247

La cooperazione comprende:

a)

il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

b)

lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia di innovazione e di commercializzazione della ricerca e dello sviluppo, compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche, dello sviluppo di cluster e dell'accesso ai finanziamenti;

c)

l'agevolazione di un accesso adeguato ai programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle parti;

d)

l'aumento della capacità di ricerca negli istituti di ricerca della Repubblica del Kazakhstan e l'agevolazione della loro partecipazione al programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea e ad altri potenziali iniziative finanziate dall'Unione europea;

e)

lo sviluppo e la promozione di progetti comuni di ricerca e innovazione;

f)

la promozione della commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti comuni di ricerca e innovazione;

g)

la facilitazione dell'accesso delle nuove tecnologie ai mercati nazionali delle parti;

h)

l'organizzazione di attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale coinvolto in attività di ricerca e innovazione in entrambe le parti;

i)

l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei ricercatori partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo e della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività;

j)

altre forme di cooperazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, anche attraverso strategie e iniziative regionali, previo comune accordo delle parti.

Articolo 248

Nello svolgere le attività di cooperazione di cui all'articolo 247, si dovrebbero ricercare sinergie con le attività regionali e con altre attività svolte nel quadro più ampio della cooperazione finanziaria tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan di cui agli articoli 261 e 262.

CAPO 4

Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

Articolo 249

Le parti promuovono la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media, in particolare mediante lo scambio di informazioni e attività di formazione per giornalisti e altri professionisti dei media, del cinema e del settore audiovisivo.

Articolo 250

Le parti procedono a uno scambio di informazioni e di migliori pratiche al fine di promuovere l'indipendenza e la professionalità dei media, sulla base delle norme stabilite dalle convenzioni internazionali applicabili, comprese quelle dell'Unesco e del Consiglio d'Europa, se del caso.

CAPO 5

Cooperazione con la società civile

Articolo 251

Le parti continuano ad intensificare il dialogo, sotto forma di riunioni e consultazioni, e cooperano sul ruolo della società civile, con i seguenti obiettivi:

a)

intensificare i contatti e scambiare informazioni ed esperienze tra tutti i settori della società civile nell'Unione europea e nella Repubblica del Kazakhstan, consentendo ai rappresentanti della società civile di una parte di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo con le pubbliche istituzioni e le parti sociali utilizzati dall'altra parte, in particolare al fine di accrescere la partecipazione della società civile nel processo decisionale pubblico;

b)

assicurare il coinvolgimento della società civile nelle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan, in particolare nell'attuazione del presente accordo;

c)

incoraggiare un più elevato livello di sviluppo delle capacità, di indipendenza e di trasparenza nella società civile e sostenere il suo ruolo nello sviluppo economico, sociale e politico delle parti.

Le parti sostengono lo sviluppo di relazioni tra organizzazioni non governative dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

Le parti sostengono i rispettivi enti e le rispettive organizzazioni non governative preposti alla realizzazione di attività nel settore dei diritti umani. Le parti si scambiano tutte le informazioni pertinenti sui programmi di cooperazione formalmente e periodicamente, almeno una volta l'anno.

CAPO 6

Cooperazione in materia di sport e attività fisica

Articolo 252

Le parti promuovono la cooperazione in materia di sport e attività fisica per concorrere allo sviluppo di uno stile di vita sano in tutte le fasce di età, promuovere le funzioni sociali e i valori educativi dello sport e combattere le minacce allo sport, quali il doping, il razzismo e la violenza. La cooperazione riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

CAPO 7

Cooperazione nel settore della protezione civile

Articolo 253

Le parti riconoscono la necessità di gestire i rischi di catastrofi naturali e causate dall'uomo a livello nazionale e mondiale.

Per incrementare la resilienza delle loro società e infrastrutture le parti dichiarano la loro intenzione di migliorare le misure di prevenzione, mitigazione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati di gestione del rischio di catastrofi a livello mondiale.

La cooperazione, in funzione della disponibilità di risorse sufficienti, sostiene:

a)

l'interazione degli organismi competenti, di altre organizzazioni e di persone fisiche che svolgono attività nel settore della protezione civile;

b)

il coordinamento dell'assistenza reciproca, ove necessario, in caso di catastrofi;

c)

lo scambio di esperienze in materia di sensibilizzazione delle popolazioni nella preparazione alle catastrofi;

d)

la formazione, la riqualificazione, il miglioramento delle competenze e la formazione specialistica nel settore della protezione civile e per l'utilizzo di sistemi di allarme rapido.

CAPO 8

Cooperazione nel settore delle attività spaziali

Articolo 254

Le parti promuovono, ove opportuno, la cooperazione a lungo termine nei settori della ricerca e dello sviluppo in ambito spaziale civile. Le parti prestano particolare attenzione alle iniziative che prevedono la complementarità delle rispettive attività spaziali.

Articolo 255

Le parti possono cooperare nei settori della navigazione satellitare, dell'osservazione della Terra, della ricerca spaziale e in altri settori in linea con gli interessi delle parti.

CAPO 9

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori

Articolo 256

Le parti cooperano al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e di rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.

La cooperazione può comprendere, se del caso:

a)

lo scambio delle migliori pratiche per quanto concerne la politica dei consumatori, comprese le prescrizioni relative alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e l'organizzazione di un sistema di vigilanza del mercato e di un meccanismo di scambio di informazioni;

b)

la promozione degli scambi di esperienze sui sistemi di tutela dei consumatori, compresa la legislazione in materia e la sua applicazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, la sensibilizzazione e l'empowerment dei consumatori nonché i mezzi di ricorso a loro disposizione;

c)

la promozione di attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori;

d)

incentivi allo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

CAPO 10

Cooperazione regionale

Articolo 257

Le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale in materia di politica regionale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e aumentare la partecipazione di tutte le regioni allo sviluppo sociale ed economico delle parti.

Articolo 258

Le parti sostengono e rafforzano il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella cooperazione regionale, in conformità agli accordi e alle intese internazionali vigenti, per sviluppare misure di sviluppo delle capacità e promuovere il rafforzamento delle reti economiche e commerciali regionali.

Articolo 259

Le parti rafforzano ed incoraggiano lo sviluppo di elementi di cooperazione regionale dei settori contemplati dal presente accordo, compresi i settori seguenti: trasporti, energia, reti di comunicazione, cultura, istruzione, ricerca, turismo, risorse idriche e ambiente, protezione civile e altri settori che influenzano la cooperazione regionale.

CAPO 11

Cooperazione nel settore della funzione pubblica

Articolo 260

1.   Le parti facilitano lo scambio di esperienze e di conoscenze relative all'attuazione delle migliori pratiche internazionali nell'ambito dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione, al rafforzamento delle capacità dei funzionari pubblici e statali e al loro sviluppo e formazione professionali.

2.   Le parti facilitano il dialogo sulle misure volte a migliorare la qualità dei servizi pubblici e sull'impegno comune per promuovere la cooperazione multilaterale nel quadro della piattaforma della pubblica amministrazione regionale nella Repubblica del Kazakhstan.

3.   Nel contesto di cui al paragrafo 2, le parti cooperano, tra l'altro anche agevolando:

a)

lo scambio di esperti;

b)

l'organizzazione di seminari, e

c)

l'organizzazione di attività di formazione.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

Articolo 261

Le parti continuano e intensificano la cooperazione tecnica e finanziaria attuale, basata su un partenariato globale e sui principi dell'interesse comune, della reciprocità, della trasparenza, della prevedibilità e sulla reciproca protezione degli interessi delle parti.

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, la Repubblica del Kazakhstan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, possibilmente in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie internazionali.

Il sostegno finanziario può essere fornito in conformità ai pertinenti regolamenti che disciplinano il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea (27), in particolare sotto forma di scambi di esperti, realizzazione di ricerche, organizzazione di forum, conferenze, seminari e corsi di formazione, sovvenzioni a sostegno di programmi e progetti di sviluppo e di attuazione. Il regolamento finanziario (28) e le relative modalità di esecuzione (29) si applicano al finanziamento da parte dell'Unione europea.

L'assistenza finanziaria è basata su programmi di azione annuali, definiti dall'Unione europea in seguito a consultazioni con la Repubblica del Kazakhstan.

L'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan possono cofinanziare programmi e progetti. Le parti coordinano i programmi e i progetti in materia di cooperazione finanziaria e tecnica e si scambiano informazioni su tutte le fonti di assistenza.

L'efficacia degli aiuti, quale sancita nella dichiarazione di Parigi dell'OCSE sull'efficacia degli aiuti, la «Strategia centrale dell'UE per la riforma delle unità di cooperazione tecnica», la relazione della Corte dei conti europea e gli insegnamenti tratti dai programmi di cooperazione dell'Unione europea attuati e in corso nella Repubblica del Kazakhstan costituiscono la base dell'erogazione di assistenza finanziaria dell'Unione europea alla Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 262

Le parti attuano l'assistenza finanziaria e tecnica nel rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan. Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere irregolarità (30), frodi, corruzione e ogni altra attività illegale che pregiudichi il bilancio dell'Unione europea e il bilancio della Repubblica del Kazakhstan, mediante la reciproca assistenza giuridica e di altro tipo, nei settori contemplati dal presente accordo.

Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche e controlli in loco.

Articolo 263

Per fare un uso ottimale delle risorse disponibili, le parti si impegnano a garantire che i contributi dell'Unione europea siano erogati in stretto coordinamento con altre fonti di finanziamento, quali paesi terzi e istituzioni finanziarie internazionali.

Articolo 264

Prevenzione

Le parti verificano regolarmente che le operazioni finanziate dai fondi dell'Unione europea e cofinanziate dai fondi della Repubblica del Kazakhstan siano state attuate correttamente e adottano tutte le misure appropriate per prevenire irregolarità, frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale a danno dei fondi dell'Unione europea e dei fondi di cofinanziamento della Repubblica del Kazakhstan. Le parti si informano reciprocamente di eventuali misure di prevenzione adottate.

Articolo 265

Comunicazione

Le parti si informano reciprocamente, in particolare con notifica all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alle autorità competenti della Repubblica del Kazakhstan, di casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità in relazione all'utilizzo dei fondi dell'Unione europea e dei fondi di cofinanziamento della Repubblica del Kazakhstan.

Le parti si informano reciprocamente di eventuali misure adottate in relazione al presente articolo.

Articolo 266

Verifiche in loco

Le verifiche in loco per quanto riguarda l'assistenza finanziaria dell'Unione europea sono preparate ed effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode in stretta cooperazione con le autorità competenti della Repubblica del Kazakhstan e nel rispetto della legislazione della Repubblica del Kazakhstan.

Nel quadro del presente accordo l'Ufficio europeo per la lotta antifrode è autorizzato ad effettuare verifiche in loco al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (31) e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

Articolo 267

Indagini e azione penale

Le autorità competenti della Repubblica del Kazakhstan svolgono indagini ed esercitano l'azione penale, in conformità alla legislazione della Repubblica del Kazakhstan, in relazione a casi presunti o accertati di frode, corruzione e altre attività illegali a danno dei fondi dell'Unione europea e dei fondi di cofinanziamento della Repubblica del Kazakhstan. Se del caso, e su richiesta formale, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può assistere le competenti autorità della Repubblica del Kazakhstan.

TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 268

Consiglio di cooperazione

1.   È istituito un Consiglio di cooperazione, incaricato di esercitare la vigilanza e verificare a scadenze regolari l'attuazione del presente accordo. Esso si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale ed esamina tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo e qualunque altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

2.   Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di cooperazione ha il potere di prendere le decisioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di cooperazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne.

3.   Il Consiglio di cooperazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, previo consenso tra le parti, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo III (Commercio e imprese).

4.   Il Consiglio di cooperazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di cooperazione.

5.   Il Consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle parti.

6.   Il Consiglio di cooperazione è presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Kazakhstan.

7.   Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

8.   Ciascuna parte può sottoporre al Consiglio di cooperazione le eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo conformemente all'articolo 278.

Articolo 269

Comitato di cooperazione e sottocomitati speciali

1.   È istituito un comitato di cooperazione. Esso assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il comitato di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.

3.   Il comitato di cooperazione è presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica del Kazakhstan.

4.   Il comitato di cooperazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri ad esso conferita dal Consiglio di cooperazione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione. Il comitato di cooperazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione. Le sue responsabilità comprendono anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione.

5.   Il comitato di cooperazione si può riunire in una formazione specifica per affrontare questioni pertinenti inerenti al titolo III (Commercio e imprese).

6.   Il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

7.   Nel suo regolamento interno, il Consiglio di cooperazione stabilisce le mansioni e il funzionamento del comitato di cooperazione e di qualsiasi sottocomitato o organismo istituito dal comitato di cooperazione

Articolo 270

Comitato parlamentare di cooperazione

1.   È istituito un comitato parlamentare di cooperazione. Esso è composto da deputati del Parlamento europeo, da un lato, e da deputati del Parlamento della Repubblica del Kazakhstan, dall'altro, ne riunisce i membri e consente scambi di opinioni tra di essi. Esso stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

2.   L'attività del comitato parlamentare di cooperazione è volta a sviluppare una cooperazione parlamentare efficace e reciprocamente vantaggiosa per tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Repubblica del Kazakhstan.

3.   Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto alternativamente dal Parlamento europeo e dal Parlamento della Repubblica del Kazakhstan, conformemente alle disposizioni del proprio regolamento interno.

5.   Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere informazioni relative all'esecuzione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che fornisce al comitato le informazioni richieste.

6.   Il comitato parlamentare di cooperazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di cooperazione.

7.   Il comitato parlamentare di cooperazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 271

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini e a condizioni analoghe a quelle valide per le proprie persone fisiche e giuridiche, gli organi giurisdizionali e amministrativi competenti delle parti a tutela dei loro diritti individuali, compresi i diritti di proprietà.

Articolo 272

Delega di poteri

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna delle parti garantisce che una persona che abbia ricevuto per delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi da una parte, a qualsiasi livello di governo, come il potere di rilasciare licenze di importazione o di esportazione o licenze per altre attività economiche, di approvare operazioni commerciali o imporre contingenti, diritti o altri oneri, agisca in conformità agli obblighi assunti dalla parte ai sensi del presente accordo nell'esercizio di detti poteri.

Articolo 273

Restrizioni in caso di difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna

1.   La parte che incontri o rischi di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere misure di salvaguardia o restrittive che incidano sui movimenti di capitali, sui pagamenti o sui trasferimenti.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1:

a)

non riservano ad una parte un trattamento meno favorevole rispetto ad un paese terzo in simili situazioni;

b)

sono compatibili con le disposizioni dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;

c)

evitano di arrecare inutili pregiudizi agli interessi commerciali, economici o finanziari dell'altra parte;

d)

hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1.

3.   Nel caso degli scambi di merci, una parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure devono essere conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994.

4.   Nel caso degli scambi di servizi, una parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure devono essere conformi al GATS.

5.   La parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure restrittive di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

6.   Se le restrizioni sono adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato di cooperazione, a meno che tali consultazioni non si svolgano altrimenti al di fuori dell'ambito del presente accordo.

7.   Le consultazioni servono a valutare le difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

a)

la natura e la portata delle difficoltà;

b)

il contesto economico e commerciale esterno, oppure

c)

le misure correttive alternative eventualmente a disposizione.

8.   Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2.

9.   Nel quadro di tali consultazioni vengono accettati dalle parti tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo monetario internazionale riguardante la bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della parte interessata.

Articolo 274

Misure connesse a interessi essenziali in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo è interpretata come tale da:

a)

imporre alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza, oppure

b)

impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)

connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

ii)

nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;

iii)

in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;

iv)

nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa; o

v)

adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c)

impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 275

Non discriminazione

1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a)

le misure applicate dalla Repubblica del Kazakhstan nei confronti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell'Unione europea, le loro persone fisiche o giuridiche;

b)

le misure applicate dall'Unione europea o dai suoi Stati membri nei confronti della Repubblica del Kazakhstan non danno luogo ad alcuna discriminazione tra persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 276

Fiscalità

1.   Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.

2.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.

Articolo 277

Adempimento degli obblighi

1.   Le parti adottano ogni misura necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.   Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni.

3.   Le parti sottopongono al Consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo conformemente all'articolo 278.

4.   Il Consiglio di cooperazione può comporre la controversia conformemente all'articolo 278 e mediante una decisione vincolante.

Articolo 278

Risoluzione delle controversie

1.   In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo, una delle parti presenta all'altra parte e al Consiglio di cooperazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. A titolo di deroga, le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del titolo III (Commercio e imprese) del presente accordo sono soggette unicamente alla disciplina del titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie).

2.   Le parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 268 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di cooperazione o di qualsiasi altro sottocomitato o organo competente istituito a norma dell'articolo 269, secondo quanto concordato tra le parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

3.   Le parti forniscono al Consiglio di cooperazione, al comitato di cooperazione e agli altri sottocomitati o organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.

4.   Una controversia si ritiene risolta quando il Consiglio di cooperazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 277 o quando dichiara che la controversia si è conclusa.

5.   Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

Articolo 279

Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi

1.   Se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 278 e se la parte attrice ritiene che l'altra parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo, la parte attrice può adottare le misure appropriate, eccetto in caso di controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione del titolo III (Commercio e imprese).

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte può adottare immediatamente misure appropriate in relazione al presente accordo, conformemente al diritto internazionale, in caso di:

a)

denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali del diritto internazionale ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna, del 1969, sul diritto dei trattati del 1969, o

b)

violazione, ad opera dell'altra parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo, di cui agli articoli 1 e 11 del presente accordo.

In questi casi, le misure appropriate sono immediatamente notificate all'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, si tengono consultazioni per un periodo non superiore a venti giorni. Al termine di questo periodo si procede all'applicazione delle misure.

3.   Nella scelta delle misure appropriate, la priorità deve essere accordata a quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo e che sono proporzionate alla natura e alla gravità della violazione. Tali misure sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e sono oggetto di consultazioni immediate, in cui ciascuna parte ha il diritto di rimuovere la violazione in questione.

Articolo 280

Accesso del pubblico ai documenti ufficiali

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione delle pertinenti legislazioni delle parti relative all'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

Articolo 281

Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti hanno notificato al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Il titolo III (Commercio e imprese), salvo altrimenti specificato in quest'ultimo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui al paragrafo 1, a condizione che la Repubblica del Kazakhstan sia diventata membro dell'OMC entro tale data. Qualora la Repubblica del Kazakhstan diventi membro dell'OMC dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il titolo III (Commercio e imprese) salvo altrimenti specificato nello stesso, si applica a decorrere dalla data in cui la Repubblica del Kazakhstan è diventata membro dell'OMC.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, in conformità alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili.

4.   L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui:

a)

l'Unione europea ha notificato alla Repubblica del Kazakhstan l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie indicando, se del caso, le parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria; e

b)

la Repubblica del Kazakhstan ha notificato all'Unione europea la ratifica del presente accordo.

5.   Il titolo III (Commercio e imprese) del presente accordo, salvo altrimenti specificato in quest'ultimo, si applica in via provvisoria a decorrere dalla data di applicazione provvisoria di cui al paragrafo 4, a condizione che la Repubblica del Kazakhstan sia diventata membro dell'OMC entro tale data. Qualora la Repubblica del Kazakhstan diventi membro dell'OMC dopo la data di applicazione provvisoria del presente accordo, ma prima della data di entrata in vigore, il titolo III (Commercio e imprese), salvo altrimenti specificato nello stesso, si applica in via provvisoria a decorrere dalla data in cui la Repubblica del Kazakhstan è diventata membro dell'OMC.

6.   Ai fini delle pertinenti disposizioni del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla «data di entrata in vigore del presente accordo» contenuti in tali disposizioni si intendono fatti anche alla data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria, conformemente ai paragrafi 4 e 5.

7.   Con l'entrata in vigore del presente accordo è denunciato l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995 e in vigore dal 1o luglio 1999.

Durante il periodo di applicazione provvisoria, le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995 e in vigore dal 1o luglio 1999, continuano ad applicarsi, nella misura in cui esse non siano contemplate dall'applicazione provvisoria del presente accordo.

8.   Il presente accordo sostituisce l'accordo di cui al paragrafo 7. I riferimenti all'accordo di cui sopra in tutti gli altri accordi tra le parti s'intendono fatti al presente accordo.

9.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato, con possibilità di denuncia di una delle parti previa notifica per iscritto all'altra parte per via diplomatica. La denuncia prende effetto sei mesi dopo che una delle parti ha ricevuto la notifica della denuncia del presente accordo. La denuncia non incide sui progetti in corso avviati sulla base del presente accordo prima del ricevimento della notifica.

10.   Ciascuna parte può porre fine all'applicazione provvisoria mediante invio di una notifica scritta consegnata all'altra parte per via diplomatica. La cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo ha effetto sei mesi dopo che una delle parti ha ricevuto la relativa notifica. La denuncia non incide sui progetti in corso avviati sulla base del presente accordo prima del ricevimento della notifica.

Articolo 282

Gli accordi in vigore tra le parti relativi a specifici settori di cooperazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune.

Articolo 283

1.   Le parti possono, di comune intesa, modificare, rivedere e ampliare il presente accordo per rafforzare il livello di cooperazione.

2.   Le parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi internazionali specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi internazionali specifici tra le parti sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

Articolo 284

Allegati e Protocolli

Gli allegati e i Protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 285

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, con il termine «Parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri, ovvero l'Unione europea e i suoi Stati membri, a norma delle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra.

Articolo 286

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati, e al territorio della Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 287

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, kazaka e russa e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi rappresentanti, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Съставено в Астана на двадесет и първи декември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Astana, el veintiuno de diciembre de dos mil quince.

V Astaně dne dvacátého prvního prosince dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Astana den enogtyvende december to tusind og femten.

Geschehen zu Astana am einundzwanzigsten Dezember zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Astanas.

Έγινε στην Άστανα, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Astana on the twenty first day of December in the year two thousand and fifteen.

Fait à Astana, le vingt et un décembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Astani dvadeset prvog prosinca dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Astana, addì ventuno dicembre duemilaquindici.

Astanā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Astanoje.

Kelt Asztanában, a kétezer-tizenötödik év december havának huszonegyedik napján.

Magħmul f’Astana, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Astana, eenentwintig december tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Astanie dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Astana, em vinte e um de dezembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Astana la douăzeci și unu decembrie două mii cincisprezece.

V Astane dvadsiateho prvého decembra dvetisícpätnásť.

V Astani, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Astanassa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Astana den tjugoförsta december år tjugohundrafemton.

Екі мың он бесінші жылғы жиырма бірінші желтоқсанда Астанада жасалды.

Совершено в Астане двадцать первого декабря две тысячи пятнадцатого года.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Za Republiku Hrvatsku

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour la Grand-Duché de Luxembourg

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Magyarország részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Казакстан Республикасы ушін

За Республику Казахстан

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(1)  Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente accordo.

(2)  Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

(3)  I termini «costituzione» e «acquisizione» di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.

(4)  Gli uffici di rappresentanza di una persona giuridica dell'altra parte non sono autorizzati a svolgere un'attività economica su base commerciale nel territorio della Repubblica del Kazakhstan. L'Unione europea si riserva il diritto di reciprocità a tale riguardo.

(5)  Per maggiore chiarezza, ai fini del presente capo, per servizi si intendono quelli elencati nel documento MTN.GNS/W/120 dell'OMC nella sua versione aggiornata.

(6)  Per la Repubblica del Kazakhstan il riferimento comprende il capo sui servizi del protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC.

(7)  Per maggiore chiarezza, i soci sono parte della stessa persona giuridica.

(8)  Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni giuridiche della parte in cui il contratto viene eseguito.

(9)  Per maggiore chiarezza, tra queste ultime sono comprese anche le riserve nelle definizioni delle categorie del personale trasferito all'interno di una società e dei visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento.

(10)  Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni e disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'ingresso, il soggiorno e la prestazione di attività lavorative.

(11)  Ai fini di una maggiore chiarezza, per la Repubblica del Kazakhstan, per «verifica della necessità economica» si intendono i procedimenti avviati da una persona giuridica della Repubblica del Kazakhstan per attrarre prestatori di servizi contrattuali, quando in base a tali procedimenti occorra tener conto delle condizioni del mercato del lavoro nazionale ai fini dell'ammissione della forza lavoro straniera. Tali condizioni si verificano quando, dopo la pubblicazione di un annuncio relativo a un posto vacante nei mass media e la ricerca di un candidato in possesso dei requisiti richiesti nella banca dati dell'autorità competente, nessuno dei candidati riunisce i requisiti descritti nell'annuncio. Tale procedimento non dovrebbe richiedere più di un mese. Solo al termine di tale procedimento la persona giuridica può concludere la procedura di assunzione di prestatori di servizi contrattuali.

(12)  Per maggiore chiarezza, tra queste ultime sono comprese anche le riserve nelle definizioni delle categorie.

(13)  Per la Repubblica del Kazakhstan il riferimento comprende la sezione sui servizi del protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC.

(14)  I diritti di licenza non comprendono i diritti d'uso delle risorse naturali, i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

(15)  L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

(16)  Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

i)

si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;

ii)

si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte;

iii)

si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;

iv)

si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;

v)

operano una distinzione tra gli investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o

vi)

\determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti, o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.

(17)  Il termine «regionale» si riferisce alle organizzazioni regionali per l'integrazione economica che istituiscono un mercato interno garantendo la libera circolazione delle merci e dei servizi.

(18)  Ai fini del presente capo, per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

(19)  Una parte può, in conformità al proprio diritto interno, limitare il diritto sulle successive vendite agli atti di rivendita che coinvolgono commercianti di opere d'arte.

(20)  Nell'Unione europea la presente disposizione non si applica ai prodotti modulari.

(21)  Nel presente capo per «prodotto farmaceutico» si intende, nel caso dell'Unione europea, i medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

(22)  Ai fini degli articoli da 98 a 110, l'espressione «diritti di proprietà intellettuale» comprende come minimo i seguenti diritti: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d'autore, il diritto sui generis del costitutore di una banca dati, diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori, i diritti conferiti dai marchi, i diritti su disegni e modelli, i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari, le indicazioni geografiche, i diritti sui modelli di utilità, la privativa per ritrovati vegetali e le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi dal diritto interno.

(23)  Si considera che l'Unione europea abbia adempiuto tale obbligo se notifica alla Repubblica del Kazakhstan eventuali rettifiche parallelamente al ciclo di notifiche nel quadro dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

(24)  Una sovvenzione è proporzionata se il suo importo è limitato a quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo.

(25)  Il punto di informazione per la Repubblica del Kazakhstan è il punto d'informazione istituito nel quadro dell'accordo GATS.

(26)  L'«annullamento o il pregiudizio» si interpreta come «annullamento e pregiudizio» a norma dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

(27)  In particolare il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44) e il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

(28)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(29)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(30)  Secondo la definizione di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, costituisce «irregolarità» qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'UE, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione europea, ovvero attraverso una spesa indebita.

(31)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(32)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

RISERVE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 46

A.   RISERVE DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

La Repubblica del Kazakhstan si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che sia incompatibile con gli impegni di trattamento nazionale, come indicato di seguito:

1.   Settore del sottosuolo

1.1.

L'uso del suolo e del sottosuolo nella Repubblica del Kazakhstan è subordinato allo stabilimento sotto forma di persona giuridica della Repubblica del Kazakhstan (ad esempio società controllata).

1.2.

Lo Stato gode di un diritto di prelazione nell'acquisto di diritti di utilizzo del sottosuolo (o di parte di esso) e/o di un oggetto relativo ai diritti di utilizzo del sottosuolo.

2.   Risorse e oggetti strategici

La Repubblica del Kazakhstan può rifiutare di autorizzare le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e le loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakhstan ad effettuare operazioni per l'uso di risorse strategiche e/o l'acquisto di oggetti strategici nella Repubblica del Kazakhstan, se tale uso o acquisto può dar luogo a una concentrazione dei diritti in capo a una persona o gruppo di persone provenienti dagli stessi paesi. La conformità a tale condizione è obbligatoria anche in relazione a società affiliate quali definite nella pertinente legislazione della Repubblica del Kazakhstan (1). La Repubblica del Kazakhstan potrebbe fissare limiti sui diritti di proprietà e sul loro trasferimento in caso di risorse e oggetti strategici della Repubblica del Kazakhstan e in base ad interessi di sicurezza nazionale.

3.   Immobili

3.1.

Le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e le loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakhstan non possono possedere a titolo privato terreni utilizzati per l'agricoltura/la produzione agricola o la pianificazione forestale. Alle persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e alle loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakhstan può essere concesso il diritto di utilizzo temporaneo del terreno a fini agricoli/di produzione agricola per un periodo massimo di dieci anni rinnovabile.

3.2.

La proprietà privata dei terreni situati nella zona di frontiera, nella regione di confine e nei porti marittimi della Repubblica del Kazakhstan è preclusa alle persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e alle loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakhstan.

3.3.

Il leasing di terreni destinati all'uso agricolo adiacenti al confine di Stato della Repubblica del Kazakhstan è limitato per le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e per le loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakhstan.

3.4.

Il diritto all'uso permanente del terreno non può essere concesso a persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e alle loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakhstan.

4.   Fauna

4.1.

Salvo disposizioni contrarie, l'accesso alle risorse biologiche e ai fondali di pesca situati nelle acque marittime e interne sotto la sovranità o la giurisdizione della Repubblica del Kazakhstan e il loro uso è riservato ai pescherecci che battono bandiera della Repubblica del Kazakhstan e che sono registrati nel territorio della Repubblica del Kazakhstan. Ai pescherecci di proprietà di succursali di persone giuridiche dell'Unione europea costituite in forma di persona giuridica della Repubblica di Kazakhstan non è vietato battere bandiera della Repubblica del Kazakhstan.

4.2.

Nell'autorizzare l'utilizzo della flora e della fauna selvatiche in un particolare settore o zona idrica la priorità è riservata alle persone giuridiche della Repubblica del Kazakhstan.

5.   Prescrizioni in materia di stabilimento per la concessione di licenze

Le imprese che producono beni soggetti alla concessione di licenze a causa di gravi motivi di salute pubblica, sicurezza o sicurezza nazionale devono essere costituite in forma di persona giuridica della Repubblica del Kazakhstan.

6.   Piattaforma continentale

Possono essere introdotti limiti all'interno della piattaforma continentale della Repubblica del Kazakhstan.

B.   RISERVE DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che sia incompatibile con gli impegni di trattamento nazionale differenziati per Stato membro, ove applicabili, come indicato di seguito:

1.   Scavo ed estrazione di minerali, compresa l'estrazione di petrolio e di gas naturale

In alcuni Stati membri dell'Unione europea possono essere applicate restrizioni; l'Unione europea può applicare restrizioni per le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan che rappresentino oltre il 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio o gas naturale.

2.   Produzione di prodotti petroliferi, gas, elettricità, vapore, acqua calda e calore

In alcuni Stati membri dell'Unione europea possono essere applicate restrizioni; l'Unione europea può applicare restrizioni per le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan che rappresentino oltre il 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio o gas naturale.

3.   Pesca

Salvo disposizioni contrarie, l'accesso alle risorse biologiche e ai fondali di pesca situati nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea e il loro uso sono riservati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea e che sono registrati nel territorio dell'Unione europea.

4.   Acquisto di beni immobili, compresi i terreni

In alcuni Stati membri dell'Unione europea possono essere applicate restrizioni all'acquisto di beni immobili, compresi i terreni, da parte di persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan.

5.   Agricoltura e caccia

In alcuni Stati membri dell'Unione europea il trattamento nazionale non è applicabile alle persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan che desiderano intraprendere attività agricole; l'acquisto di vigneti da parte di persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan è soggetto a notifica o, se necessario, ad autorizzazione.

6.   Attività di acquacoltura

Il trattamento nazionale non si applica alle attività di acquacoltura sul territorio dell'Unione europea.

7.   Estrazione e lavorazione di materiali fissili e da fusione o di materiali da cui essi sono derivati

In alcuni Stati membri dell'Unione europea possono essere applicate restrizioni.


(1)  L'articolo 64 della legge n. 415 del 13 maggio 2003, sulle società per azioni della Repubblica del Kazakhstan e l'articolo 12 della legge n. 220-I del 22 aprile 1998, relativa alle società a responsabilità limitata e a responsabilità supplementare della Repubblica del Kazakhstan.


ALLEGATO II

LIMITAZIONI APPLICATE DALLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 48, PARAGRAFO 2

Una persona giuridica dell'Unione europea che attira lavoratori trasferiti all'interno di una società (ICT, intra-corporate transferees) in settori diversi da quello dei servizi deve svolgere un'attività di produzione di beni (1).

Nell'impiego dei suddetti lavoratori in qualità di dirigenti e specialisti devono essere rispettate le prescrizioni relative alla verifica della necessità economica (2). Alla scadenza di un periodo di cinque anni dall'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC non viene richiesta la verifica della necessità economica (3).

Il numero dei lavoratori trasferiti all'interno di una società è limitato al 50 % del numero totale di amministratori, dirigenti e specialisti in ciascuna categoria in società con un minimo di tre persone.

L'ingresso e il soggiorno temporaneo di tali lavoratori dell'Unione europea sono autorizzati per un periodo di tre anni, sulla base di permessi rilasciati ogni anno dall'organismo autorizzato.


(1)  L'impiego di lavoratori trasferiti all'interno di una società (nell'ambito di contratti per l'utilizzo del sottosuolo) avviene in conformità con il protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC.

(2)  Il permesso di lavoro è rilasciato soltanto previa ricerca di candidati adeguati nella banca dati dell'autorità competente e pubblicazione di annunci di posti vacanti nei mass media. Tali procedure non devono superare un mese. Il permesso per il lavoratore oggetto del trasferimento intrasocietario è concesso dopo l'espletamento di tali procedure, a meno che la società abbia identificato un candidato locale che risponda alle sue esigenze.

(3)  Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni e disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'ingresso, il soggiorno e la prestazione di attività lavorative.


ALLEGATO III

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAPO 8 (APPALTI PUBBLICI) DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE)

PARTE 1

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE I CUI APPALTI SONO DISCIPLINATI

Soglie di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo:

 

300 000 Diritti speciali di prelievo (DSP) per le merci e per i servizi diversi da quelli di costruzione (parti 4 e 5 del presente allegato)

 

7 milioni di DSP per i servizi di costruzione (parte 6 del presente allegato)

Per l'Unione europea:

Gli organi dell'amministrazione centrale degli Stati membri dell'Unione europea elencati nell'allegato 1 dell'Unione europea all'appendice 1 dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici. Il titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici), di tale accordo non include gli organi contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco, né i ministeri della difesa in esso menzionati.

Nota:

L'elenco degli enti appaltanti comprende anche qualsiasi soggetto subordinato a qualsiasi ente appaltante elencato di uno Stato membro dell'Unione europea, purché non provvisto di una personalità giuridica distinta.

Per la Repubblica del Kazakhstan:

Ministero degli Investimenti e dello sviluppo della Repubblica del Kazakhstan

Ministero dell'Energia della Repubblica del Kazakhstan

Ministero dell'Agricoltura della Repubblica del Kazakhstan

Ministero dell'Economia nazionale della Repubblica del Kazakhstan

Ministero degli Affari esteri della Repubblica del Kazakhstan

Ministero della Sanità e dello sviluppo sociale della Repubblica del Kazakhstan

Ministero delle Finanze della Repubblica del Kazakhstan

Ministero della Giustizia della Repubblica del Kazakhstan

Ministero dell'Istruzione e della scienza della Repubblica del Kazakhstan

Ministero della Cultura e dello sport della Repubblica del Kazakhstan

Commissione dei conti per il controllo dell'esecuzione del bilancio della Repubblica

Agenzia per la funzione pubblica e la lotta alla corruzione della Repubblica del Kazakhstan

Centro nazionale per i diritti umani.

Nota:

L'organizzazione e lo svolgimento delle procedure d'appalto per i suddetti organi dello Stato possono essere svolte da un'unica istituzione, determinata in conformità alla legislazione della Repubblica del Kazakhstan.

PARTE 2

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE I CUI APPALTI SONO DISCIPLINATI

Soglie di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo:

 

400 000 Diritti speciali di prelievo (DSP) per le merci e per i servizi diversi da quelli di costruzione (parti 4 e 5 del presente allegato)

 

7 milioni di DSP per servizi di costruzione (parte 6 del presente allegato)

Per l'Unione europea:

Tutti gli organi dell'amministrazione regionale degli Stati membri dell'Unione europea

Note:

Ai fini del presente accordo, per «organi dell'amministrazione regionale» si intendono gli enti appaltanti delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1).

Per la Repubblica del Kazakhstan:

Amministrazione dell'oblast di Almaty

Amministrazione dell'oblast di Atyrau

Amministrazione dell'oblast di Aktobe

Amministrazione dell'oblast di Akmola

Amministrazione dell'oblast del Kazakhstan orientale

Amministrazione dell'oblast di Zhambyl

Amministrazione dell'oblast del Kazakhstan occidentale

Amministrazione dell'oblast di Karaganda

Amministrazione dell'oblast di Kyzylorda

Amministrazione dell'oblast di Kostanay

Amministrazione dell'oblast di Mangistau

Amministrazione dell'oblast di Pavlodar

Amministrazione dell'oblast del Kazakhstan settentrionale

Amministrazione dell'oblast del Kazakhstan meridionale

Amministrazione della città di Astana

Amministrazione della città di Almaty.

Nota: L'organizzazione e lo svolgimento delle procedure d'appalto per i suddetti organi dello Stato possono essere svolte da un'unica istituzione, determinata in conformità alla legislazione della Repubblica del Kazakhstan.

PARTE 3

TUTTI GLI ALTRI ENTI I CUI APPALTI SONO DISCIPLINATI

(nessuno)

PARTE 4

MERCI CONTEMPLATE

Per l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan:

1.

Il presente accordo si applica a tutti gli appalti di merci degli enti elencati nelle parti da 1 a 3 del presente allegato, salvo disposizioni contrarie del presente accordo.

2.

Elenco delle merci di cui all'articolo 137 del presente accordo:

I codici SA della Nomenclatura del sistema armonizzatodi designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane (SA) indicati nella seguente tabella identificano le merci di cui all'articolo 137 del presente accordo. La descrizione è fornita a titolo puramente informativo.

N.

Codici SA

Gruppi di prodotti

1

Da 0401 a 0402

Latte e panna

2

Da 0701 a 0707

Determinati ortaggi commestibili

3

Da 2501 a 2530

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

4

Da 2801 a 2940

Determinate sostanze chimiche e prodotti chimici

5

Da 3101 a 3826

Determinate sostanze chimiche e prodotti chimici

6

3917

Tubi e loro accessori, di materie plastiche

7

4801

Carta da giornale, in rotoli o in fogli

8

4803

Carta igienica, veline per togliere il trucco, salviette o pannolini e altri oggetti di carta per uso domestico o sanitario, prodotti igienici

9

Da 5101 a 6006

Materie tessili e loro manufatti

10

Da 7201 a 8113

Metalli comuni e loro lavori

11

Da 8201 a 8311

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

12

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

13

Da 8501 a 8517

Determinati macchinari e attrezzature

14

Da 8535 a 8548

Determinate attrezzature elettriche

15

870130

Trattori a cingoli

16

870190

Altri trattori del codice 8701 (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

17

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente

18

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

19

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

20

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

21

8716

Rimorchi e semirimorchi, altri veicoli senza propulsione meccanica e loro parti

22

8802

Elicotteri e veicoli spaziali

23

940350

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

24

9405

Lampade e apparecchi per l'illuminazione

PARTE 5

SERVIZI CONTEMPLATI

Per l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan:

Il presente accordo si applica agli appalti degli enti elencati nelle parti da 1 a 3 del presente allegato, relativi alle seguenti prestazioni di servizi, che sono identificate conformemente alla divisione 51 della Classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPCprov) riportata nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi dell'OMC (MTN.GNS/W/120) (2):

Descrizione

N. di riferimento CPCprov

Servizi di telecomunicazione

752 (3)

Servizi di revisione finanziaria

86211

Servizi di revisione contabile

86212

Servizi di ricerche di mercato

86401

Servizi di consulenza gestionale

865

Servizi connessi alla consulenza gestionale

866 (4)

Servizi di architettura

8671

Servizi di ingegneria

8672

Servizi integrati di ingegneria

8673

Servizi urbanistici e paesaggistici

8674

servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;

8675 (5)

Nota:

I servizi interessati sono soggetti alle limitazioni e alle condizioni specificate negli elenchi di impegni specifici di ciascuna parte a norma del GATS.

PARTE 6

SERVIZI DI COSTRUZIONE CONTEMPLATI

Per l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan:

Il presente accordo si applica agli appalti degli enti elencati nelle parti da 1 a 3 del presente allegato e relativi a tutti i servizi di costruzione elencati nel CPCprov.

Nota:

I servizi interessati sono soggetti alle limitazioni e alle condizioni specificate negli elenchi di impegni specifici di ciascuna parte a norma del GATS.

PARTE 7

NOTE GENERALI

Per l'Unione europea:

1.

Il titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo non si applica:

a)

agli appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari (ad esempio gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza); e

b)

agli appalti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti, e agli appalti concernenti il tempo di trasmissione.

2.

Gli appalti degli enti appaltanti di cui alle parti 1 e 2 del presente allegato in relazione ad attività nel settore dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e nel settore postale non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, a meno che non siano contemplati nella parte 3 del presente allegato.

3.

Per quanto riguarda le isole Åland, si applicano le condizioni particolari del protocollo n. 2 concernente le Isole Åland del trattato di adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea.

4.

Per quanto riguarda gli appalti di enti competenti in materia di difesa e sicurezza, la copertura è limitata ai beni non sensibili e che non rappresentino materiale bellico.

5.

Gli appalti degli enti appaltanti riguardanti beni o servizi oggetto di appalti che non sono contemplati dal presente accordo non sono considerati appalti disciplinati.

Per la Repubblica del Kazakhstan:

1.

Il titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo non si applica:

a)

agli appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura (compresi gli appalti a fini di sicurezza alimentare) e di programmi alimentari (ad esempio gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza);

b)

agli appalti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti e agli appalti concernenti il tempo di trasmissione;

c)

agli appalti di beni, lavori e servizi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, della legge n. 303 -III sugli appalti pubblici, del 21 luglio 2007, quando si tratta di informazioni che costituiscono un segreto di Stato;

d)

agli appalti nel settore della ricerca e dell'esplorazione dello spazio a fini pacifici e della cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti e programmi comuni nel settore delle attività spaziali;

e)

agli appalti di beni, lavori e servizi che sono forniti esclusivamente da un monopolio naturale o di Stato;

f)

agli appalti di servizi finanziari, se non specificati nella parte 5 del presente allegato.

2.

Il titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo non si applica ai set-aside a vantaggio di piccole imprese o di imprese appartenenti a minoranze o di imprese che danno lavoro a persone con esigenze particolari. Si definisce set-aside qualsiasi forma di preferenza, quali il diritto esclusivo di fornire un bene o un servizio, o qualsiasi preferenza in termini di prezzo.

3.

Il titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo non si applica agli appalti indetti da un ente contemplato per conto di un ente non contemplato.

4.

Gli appalti degli enti appaltanti riguardanti beni o servizi oggetto di appalti che non sono contemplati dal presente accordo non sono considerati appalti disciplinati.

5.

Gli appalti degli enti appaltanti di cui alle parti 1 e 2 del presente allegato in relazione ad attività nel settore dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e nel settore postale non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, a meno che non siano contemplati nella parte 3 del presente allegato.


(1)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(2)  Esclusi i servizi che gli enti appaltanti devono appaltare a un altro soggetto in virtù di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati.

(3)  Per quanto riguarda la Repubblica del Kazakhstan, sono esclusi i servizi di telecomunicazione e di comunicazione via radio locali, compresi i servizi di comunicazione satellitare, diversi dai servizi forniti dagli operatori stranieri via satellite a persone giuridiche della Repubblica del Kazakhstan titolari di una licenza per servizi di telecomunicazione, come previsto nell'elenco di impegni specifici GATS della Repubblica del Kazakhstan

(4)  Eccetto i servizi di arbitrato e conciliazione

(5)  Esclusi i servizi topografici allo scopo di determinare i confini giuridici, l'aerofotografia e la mappatura aerea ed eccetto il numero CPC 86754, come previsto nell'elenco di impegni specifici GATS della Repubblica del Kazakhstan


ALLEGATO IV

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEGLI AVVISI SUGLI APPALTI DI CUI AL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 8 (APPALTI PUBBLICI)

PARTE 1

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

Per l'UNIONE EUROPEA:

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

http://simap.europa.eu

 

BELGIO

Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali — le Moniteur Belge

Giurisprudenza — Pasicrisie

 

BULGARIA

Leggi e regolamenti — Държавен вестник (Gazzetta dello Stato)

Decisioni giudiziarie — www.sac.government.bg

Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo — www.aop.bg e www.cpc.bg

 

REPUBBLICA CECA

Leggi e regolamenti — Sbírka zákonů České republiky (Raccolta di leggi della Repubblica ceca)

Decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza — Raccolta delle decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza

 

DANIMARCA

Leggi e regolamenti — Lovtidende

Decisioni giudiziarie — Ugeskrift for Retsvaesen

Decisioni e procedure amministrative — Ministerialtidende

Sentenze dell'organo d'appello per le commesse pubbliche — Konkurrencerådets Dokumentation

 

GERMANIA

Legislazione e regolamenti — Bundesanzeiger

Decisioni delle autorità giudiziarie: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts,

Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

 

ESTONIA

Leggi, regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale: Riigi Teataja

Decisioni giudiziarie della Corte suprema estone: Riigi Teataja (parte 3)

 

IRLANDA

Legislazione e regolamenti — Iris Oifigiúil (Gazzetta ufficiale del governo irlandese)

 

GRECIA

Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica — Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

SPAGNA

Legislazione — Boletín Oficial del Estado

Decisioni giudiziarie — non esiste una pubblicazione ufficiale

 

FRANCIA

Legislazione — Journal Officiel de la République française

Giurisprudenza — Recueil des arrêts du Conseil d'Etat

Revue des marchés publics

 

CROAZIA

Narodne novine — http://www.nn.hr

 

ITALIA

Legislazione — Gazzetta ufficiale

Giurisprudenza — non esiste una pubblicazione ufficiale

 

CIPRO

Legislazione — Gazzetta ufficiale della Repubblica (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας)

Decisioni giudiziarie: Decisioni della Corte suprema — Ufficio delle pubblicazioni (Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 — Τυπογραφείο της Δημοκρατίας)

 

LETTONIA

Legislazione — «Latvijas Vēstnesis» (pubblicazione ufficiale)

 

LITUANIA

Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative — Gazzetta ufficiale (Valstybės Žinios) della Repubblica di Lituania

Decisioni giudiziarie, giurisprudenza: bollettino della Corte suprema di Lituania «Teismu praktika»; bollettino della Massima corte amministrativa lituana «Administracinių teismų praktika»

 

LUSSEMBURGO

Legislazione: Memorial

Giurisprudenza — Pasicrisie

 

UNGHERIA

Legislazione — Magyar Közlöny (Gazzetta ufficiale della Ungheria)

Giurisprudenza — Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa

Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)

 

MALTA

Legislazione: Gazzetta del governo

 

PAESI BASSI

Legislazione — Nederlandse Staatscourant e/o Staatsblad

Giurisprudenza — non esiste una pubblicazione ufficiale

 

AUSTRIA

Legislazione — Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Decisioni giudiziarie, giurisprudenza — Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes — administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

 

POLONIA

Legislazione: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Gazzetta ufficiale — Repubblica di Polonia)

Decisioni giudiziarie, giurisprudenza — «Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Raccolta di sentenze dei collegi arbitrali e della Corte regionale di Varsavia)

 

PORTOGALLO

Legislazione — Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

Pubblicazioni giudiziarie — Boletim do Ministério da Justiça

Colectânea de Acordos do SupremoTribunal Administrativo;

Colectânea de Jurisprudencia das Relações

 

ROMANIA

Leggi e regolamenti — Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)

Decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo — www.anrmap.ro

 

SLOVENIA

Legislazione — Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia

Decisioni giudiziarie: non esiste una pubblicazione ufficiale

 

SLOVACCHIA

Legislazione — Zbierka zakonov (Raccolta di leggi)

Decisioni giudiziarie: non esiste una pubblicazione ufficiale

 

FINLANDIA

Suomen Säädöskokoelma — Finlands Författningssamling (Raccolta statutaria della Finlandia)

 

SVEZIA

Svensk Författningssamling (Codice statutario svedese)

 

REGNO UNITO

Legislazione — HM Stationery Office

Giurisprudenza — Law Reports

Enti pubblici — HM Stationery Office

Per la REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN:

 

Sito web della Repubblica del Kazakhstan sugli appalti pubblici http://goszakup.gov.kz

 

Sistema di informazione giuridica degli atti normativi della Repubblica del Kazakhstan http://adilet.zan.kz

PARTE 2

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI

Per l'Unione europea:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea http://simap.europa.eu

Per la Repubblica del Kazakhstan:

Sito web della Repubblica del Kazakhstan sugli appalti pubblici http://goszakup.gov.kz


ALLEGATO V

REGOLE DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO AI SENSI DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 14 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Disposizioni generali

1.

Nel titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e nel quadro delle presenti regole di procedura si intende per:

a)   «esperto»: una persona incaricata da una delle parti della controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

b)   «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 177 del presente accordo;

c)   «assistente»: una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

d)   «Parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 176 del presente accordo;

e)   «Parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 173 del presente accordo;

f)   «collegio arbitrale»: un collegio costituito in conformità dell'articolo 177 del presente accordo;

g)   «rappresentante di una parte»: un dipendente o qualsiasi altra persona designata da una parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo;

h)   «giorno»: un giorno di calendario;

i)   «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi.

2.

Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli arbitri, sono ripartite tra le parti.

Notifiche

3.

La richiesta di consultazioni e la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale viene trasmessa all'altra parte per via elettronica, tramite fax, raccomandata, corriere o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.

4.

Ciascuna delle parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono qualsiasi documento diverso dalla richiesta di consultazioni e la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale per posta elettronica e tramite fax, raccomandata, corriere o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri. Salvo prova contraria un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto il giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi sia riservato o troppo voluminoso per l'invio tramite posta elettronica, la parte che invia il documento lo può trasmettere in un formato elettronico diverso all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri entro un giorno dalla trasmissione del messaggio di posta elettronica. In tali casi la parte che trasmette il documento informa per posta elettronica l'altra parte e, se del caso, ciascuno degli arbitri dell'invio del documento e ne precisa il contenuto.

5.

Tutte le notifiche sono indirizzate al governo della Repubblica del Kazakhstan e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea. Entro 30 giorni dall'inizio dell'applicazione del titolo III (Commercio e imprese) del presente accordo, le parti si scambiano le informazioni necessarie per le comunicazioni elettroniche conformemente alle regole di procedura 3 e 4. Qualsiasi cambiamento di indirizzo di posta elettronica o altre comunicazioni elettroniche è comunicato senza indugio all'altra parte e al collegio arbitrale, se del caso.

6.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante la tempestiva trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7.

Se il termine ultimo per la presentazione di un documento coincide con un sabato, una domenica o un giorno festivo per l'Unione europea o per la Repubblica del Kazakhstan, il termine ultimo di consegna è il giorno lavorativo successivo. Quando un documento è trasmesso ad una parte in un giorno che è festivo per tale parte, il documento si considera trasmesso il primo giorno lavorativo successivo. Si considera che la data di ricevimento di un documento corrisponda alla data della sua trasmissione.

Avvio del procedimento arbitrale

8.

a)

Qualora, a norma dell'articolo 177 del presente accordo o delle regole 19, 20 o 47 del presente regolamento di procedura, uno dei membri del collegio arbitrale venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabiliti dalla parte attrice, comunicati tempestivamente alla parte convenuta. La parte convenuta può, se lo desidera, presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è effettuata comunque, a prescindere da quale/i parte/i è/sono presenti.

b)

Qualora, a norma dell'articolo 177 del presente accordo o delle regole 19, 20 o 47 del presente regolamento di procedura, uno dei membri del collegio arbitrale sia designato per estrazione a sorte e vi siano due presidenti del comitato di cooperazione, il sorteggio è effettuato da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di partecipare all'estrazione a sorte.

c)

Le parti notificano la nomina agli arbitri designati.

d)

Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 177 del presente accordo conferma la propria disponibilità a far parte del collegio arbitrale al comitato di cooperazione entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina.

e)

Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale di persona o tramite altri mezzi di comunicazione entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Le parti e il collegio arbitrale individuano le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese agli arbitri. L'onorario e il rimborso delle spese vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC.

9.

a)

Salvo diversamente convenuto dalle parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di

«esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 173 e fornire una relazione a norma degli articoli 180, 181, 182 e 195 del presente accordo.»

b)

Le parti devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni iniziali

10.

La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte iniziali.

Funzionamento dei collegi arbitrali

11.

Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

12.

Salvo altrimenti disposto dal titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico.

13.

Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

14.

La stesura delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

15.

Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni di cui al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e agli allegati da V a VII del presente accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata compatibile con tali disposizioni.

16.

Qualora il collegio arbitrale ritenga che vi sia la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle constroversie), del presente accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, esso informa per iscritto le parti della controversia circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

17.

Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare ad un procedimento arbitrale ai sensi del titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, vi rinunci o debba essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato VI del presente accordo, viene designato un sostituto in conformità all'articolo 177 del presente accordo e alla regola 8 del presente regolamento di procedura.

18.

Se una parte della controversia ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, essa ne informa l'altra parte della controversia entro 15 giorni dal momento in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte dell'arbitro.

19.

Se una parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le parti della controversia si consultano e, se di comune accordo ritengono necessaria la sostituzione dell'arbitro, designano un nuovo arbitro conformemente all'articolo 177 del presente accordo e alla regola 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le parti della controversia non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte della controversia può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, conseguentemente a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 177 del presente accordo e alla regola 8 del presente regolamento di procedura.

20.

Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le parti si consultano e, se di comune accordo ritengono necessaria la sostituzione del presidente, designano un nuovo presidente conformemente all'articolo 177 del presente accordo e alla regola 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 196, paragrafo 1, del presente accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato di cooperazione o dal suo delegato. La decisione della persona così selezionata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona così selezionata decide che il presidente in questione non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, designa un nuovo presidente per estrazione a sorte tra il gruppo di persone rimanenti sul sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 196, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo presidente è effettuata entro cinque giorni dalla data della decisione di cui al presente paragrafo.

21.

I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui alle regole 18, 19 e 20 del presente regolamento di procedura.

Udienze

22.

Consultate le parti della controversia e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'udienza e ne dà notifica per iscritto alle parti della controversia. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo di una parte, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'udienza.

23.

Salvo altrimenti convenuto dalle parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Repubblica del Kazakhstan e a Astana se la parte attrice è l'Unione europea.

24.

Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

25.

Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.

26.

Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare all'udienza:

a)

i rappresentanti delle parti della controversia;

b)

gli esperti delle parti della controversia;

c)

il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché

d)

gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e gli esperti delle parti della controversia possono rivolgersi al collegio arbitrale.

27.

Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte della controversia trasmette al collegio arbitrale un elenco dei nominativi delle persone che in sede di udienza interverranno oralmente per conto della parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'udienza.

28.

Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo sottoindicato, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:

Argomentazione

a)

argomentazione della parte attrice

b)

argomentazione della parte convenuta

Confutazione

a)

argomentazione della parte attrice

b)

controreplica della parte convenuta.

29.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti della controversia in qualsiasi momento dell'udienza.

30.

Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti della controversia. Le parti della controversia possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

31.

Entro dieci giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte della controversia può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Domande scritte

32.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti della controversia in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle parti della controversia riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

33.

Ciascuna parte della controversia trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte della controversia viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

34.

Ciascuna parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni trasmesse al collegio arbitrale in via riservata dall'altra parte della controversia. Quando una parte di una controversia presenta una versione riservata delle sue comunicazioni scritte al collegio arbitrale, tale parte fornisce altresì, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della comunicazione, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che può essere divulgato, e una spiegazione del motivo per cui le informazioni non divulgate sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima consideri riservate.

Il collegio arbitrale si riunisce comunque a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Versione non riservata della relazione del collegio arbitrale

35.

Se la relazione del collegio arbitrale contiene informazioni designate come riservate da una parte, il collegio arbitrale può preparare una versione non riservata di tale relazione. Alle parti è fornita la possibilità di presentare osservazioni in merito alla versione non riservata e il collegio arbitrale tiene conto delle loro osservazioni durante l'elaborazione della versione non riservata finale della relazione.

Contatti unilaterali

36.

Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

37.

Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti della controversia o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni amicus curiae

38.

Salvo diverso accordo tra le parti entro tre giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una delle parti della controversia, indipendenti dai governi delle parti della controversia, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non comprendano più di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.

39.

La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti della controversia in conformità alle regole 42 e 43 del presente regolamento di procedura.

40.

Nella relazione del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle regole 38 e 39 del presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nella sua relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni sono trasmesse alle parti della controversia affinché possano formulare osservazioni. Le osservazioni delle parti della controversia sono trasmesse entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni ed il collegio arbitrale ne tiene conto.

Casi urgenti

41.

Nei casi urgenti di cui al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo il collegio arbitrale, in consultazione con le parti, adegua ove opportuno i termini fissati dal presente regolamento di procedura e comunica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

42.

Durante le consultazioni di cui all'articolo 174 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui alla regola 8, lettera e), del presente regolamento di procedura, le parti della controversia si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.

43.

Qualora le parti della controversia non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta. In tal caso tale parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

44.

Le relazioni del collegio arbitrale sono notificate nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti della controversia.

45.

Ciascuna parte della controversia può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.

46.

Ciascuna parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Tutti i costi di traduzione di una relazione del collegio arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti della controversia.

Altre procedure

47.

Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 174, all'articolo 184, paragrafo 2, all'articolo 185, paragrafo 2, all'articolo 186, paragrafo 3, e all'articolo 187, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati dal collegio arbitrale ai termini specifici previsti per l'adozione di una relazione del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.


ALLEGATO VI

CODICE DI CONDOTTO PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI AI SENSI DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 14 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Definizioni

1.

Nel presente codice di condotta:

a)

«arbitro» indica un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 177 del presente accordo;

b)

«candidato» indica una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 196 del presente accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 177 del presente accordo;

c)

«assistente» indica una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

d)

«procedimento», salvo indicazione contraria, indica un procedimento arbitrale di cui al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo;

e)

«personale», in relazione a un arbitro, indica le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

f)

«Mediatore» indica una persona che conduce una procedura di mediazione in conformità all'allegato VII del presente accordo.

Responsabilità nel procedimento

2.

I candidati e gli arbitri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3.

Prima di essere confermato quale arbitro a norma del titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, un candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4.

I candidati o gli arbitri comunicano per iscritto al comitato di cooperazione solo le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.

5.

Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato di cooperazione, affinché siano esaminati dalle parti

Funzioni degli arbitri

6.

Una volta confermata la loro nomina gli arbitri si rendono disponibili a svolgere le loro funzioni e le svolgono interamente e sollecitamente nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

7.

Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per elaborare una relazione arbitrale e non delegano ad altri tale funzione.

8.

Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.

9.

Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10.

Ciascun arbitro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

11.

Nessun arbitro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

12.

Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati. Essi evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

13.

Gli arbitri si adoperano affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

14.

Ogni arbitro evita di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15.

Ciascun ex arbitro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dalla decisione o dalla relazione del collegio arbitrale.

Riservatezza

16.

Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17.

Gli arbitri non divulgano una relazione o parte di una relazione del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione, conformemente al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

18.

Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano in nessun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19.

Ciascun arbitro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato alla procedura e delle spese da lui sostenute, come pure del tempo e delle spese del suo assistente e del suo personale.

Mediatori

20.

Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.


ALLEGATO VII

MECCANISMO DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 14 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Articolo 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un Mediatore.

Sezione A

Procedura del meccanismo di mediazione

Articolo 2

Richiesta di informazioni

1.   Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti. La parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.

2.   La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa per iscritto la parte richiedente in merito ai motivi del ritardo e fornisce una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

Articolo 3

Avvio della procedura

1.   Una parte può chiedere alle parti di avviare una procedura di mediazione in qualsiasi momento, inviando una richiesta scritta all'altra parte. La richiesta è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:

a)

specifica la misura contestata;

b)

indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti; e

c)

spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

2.   La procedura di mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra le parti. Quando è presentata una richiesta ai sensi del paragrafo 1, la parte cui è rivolta la richiesta la considera con la debita attenzione e trasmette la sua accettazione o il suo rifiuto per iscritto alla parte richiedente entro dieci giorni dal ricevimento.

Articolo 4

Designazione del Mediatore

1.   Le parti si adoperano per designare di comune accordo un Mediatore entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente allegato.

2.   Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sul Mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di cooperazione, o al suo delegato, di designare il Mediatore per estrazione a sorte tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 196, paragrafo 1, del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare all'estrazione. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che è/sono presenti.

3.   Il presidente del comitato di cooperazione o il suo delegato sceglie il Mediatore entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Se, al momento della presentazione della richiesta a norma dell'articolo 3 del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 196, paragrafo 1, del presente accordo non è stato ancora compilato, il Mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.

5.   Il Mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo altrimenti convenuto dalle parti stesse.

6.   Il Mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione concordata.

7.   Ai mediatori si applica, mutatis mutandis, il codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori di cui all'allegato VI del presente accordo.

8.   Si applicano, mutatis mutandis, le regole da 3 a 7 (Notifiche) e da 42 a 46 (Traduzione e interpretazione) del regolamento di procedura per l'arbitrato di cui all'allegato V del presente accordo.

Articolo 5

Regole della procedura di mediazione

1.   Entro dieci giorni dalla nomina del Mediatore, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al Mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale descrizione l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione. Ciascuna delle parti può inserire le informazioni ritenute pertinenti nella descrizione o nelle osservazioni.

2.   Il Mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il Mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti pertinenti e dei soggetti interessati e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Il Mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti pertinenti e dei soggetti interessati.

3.   La consulenza o le osservazioni del Mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con il presente accordo. Il Mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione.

4.   La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.

5.   Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del Mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.

6.   La soluzione concordata o provvisoria può essere adottata mediante una decisione del comitato di cooperazione. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.

7.   Su richiesta delle parti, il Mediatore trasmette loro un progetto di relazione dei fatti, che fornisce una sintesi di i) la misura in questione; ii) le procedure seguite; e iii) l'eventuale soluzione concordata raggiunta, comprese le eventuali soluzioni provvisorie. Il Mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, entro 15 giorni il Mediatore presenta alle parti la relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8.   La procedura si conclude con:

a)

l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;

b)

un accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

c)

una dichiarazione scritta con la quale il Mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure

d)

una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal Mediatore, alla data di tale dichiarazione.

Sezione B

Attuazione

Articolo 6

Attuazione di una soluzione concordata

1.   Quando le parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.

2.   Ciascuna delle parti informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

Sezione C

Disposizioni generali

Articolo 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1.   Salvo altrimenti convenuto dalle parti, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

2.   La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo o da qualsiasi altro accordo.

3.   Prima di avviare la procedura di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Tuttavia, prima di avviare la procedura di mediazione, una parte si dovrebbe di norma avvalere delle altre disposizioni pertinenti in tema di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo.

4.   Le parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:

a)

le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato;

b)

la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure

c)

i pareri o le proposte formulati dal Mediatore.

5.   Un Mediatore non può essere membro di un collegio arbitrale in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante una questione per cui abbia svolto funzioni di mediazione.

Articolo 8

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti.

Articolo 9

Spese

1.   Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.

2.   Le parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del Mediatore. Il compenso del Mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma della regola 8, lettera e), del regolamento di procedura di cui all'allegato V del presente accordo.


PROTOCOLLO

Sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)   «legislazione doganale»: le disposizioni di legge o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)   «autorità richiedente»: un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

c)   «autorità interpellata»: un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

d)   «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;

e)   «operazione contraria alla legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della loro legislazione doganale mediante la prevenzione, l'individuazione e la repressione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.   L'assistenza in materia doganale prevista nel presente protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle parti cui compete l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né riguarda lo scambio di informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.   L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a)

le circostanze (fatti e condizioni) dell'esportazione di merci dal territorio di una delle parti e dell'importazione nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b)

le circostanze (fatti e condizioni) dell'importazione di merci nel territorio di una delle parti e dell'esportazione dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legislative o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza speciale:

a)

delle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

dei luoghi in cui sono immagazzinate le merci e in relazione ai quali vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano svolte operazioni che violano la legislazione doganale;

c)

delle merci trasportate o destinate al trasporto, in relazione alle quali vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano svolte operazioni che violano la legislazione doganale;

d)

dei mezzi di trasporto delle merci, in relazione ai quali vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano svolte operazioni che violano la legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo informazioni riguardanti:

a)

attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte;

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)

merci di cui si sa che sono oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)

persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e)

mezzi di trasporto per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari affinché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali, le quali richiedono tuttavia una conferma immediata per iscritto.

2.   Le domande effettuate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)

la denominazione dell'autorità richiedente;

b)

l'oggetto e il motivo della domanda;

c)

la misura richiesta;

d)

le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e)

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f)

una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte;

g)

ogni altra informazione pertinente, necessaria per trattare la domanda.

3.   Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo possono essere applicate misure cautelari.

Articolo 7

Trattamento delle domande

1.   Al fine di soddisfare le domanda di assistenza, l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali sia stata indirizzata la domanda dall'autorità interpellata, qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

2.   Le domande di assistenza sono trattate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata. Se la domanda non può essere trattata, la parte richiedente ne è informata senza indugio.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1 per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata trasmette per iscritto i risultati delle indagini all'autorità richiedente unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.   Tali informazioni possono essere in formato elettronico.

3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o condizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a)

possa pregiudicare la sovranità della Repubblica del Kazakhstan o di uno Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; oppure

b)

possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente protocollo; oppure

c)

implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3.   Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità al presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela accordata a informazioni di natura analoga dalle leggi applicabili nella parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione europea.

2.   È consentito lo scambio di dati personali solo se la parte che li riceve si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla parte che può fornire i dati.

3.   L'impiego, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati in relazione a operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4.   Le informazioni ottenute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini enunciati nel presente protocollo. Una parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti le materie contemplate dal presente protocollo e può presentare gli elementi, i documenti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione che l'autorità richiedente indirizza al funzionario deve essere precisato davanti a quale autorità amministrativa o giudiziaria il funzionario dovrà comparire, nonché su quale materia e in quale veste o a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

Articolo 13

Attuazione

1.   L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica del Kazakhstan e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati.

2.   Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione specifiche, adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.   Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione europea e degli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni del presente protocollo:

a)

lasciano impregiudicati gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)

sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca che sono stati o che possono essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan; e

c)

non pregiudicano le disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o possono essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan, qualora le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3.   Le parti si consultano nel quadro di un dialogo periodico in materia doganale per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.