11.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/49


DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA

del 28 novembre 2013

concernente la modifica dell'allegato 10 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2013/733/UE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito "l’Accordo") è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'allegato 10 dell'Accordo riguarda il riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi.

(3)

A norma dell’articolo 6 dell’allegato 10 dell’Accordo, il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» esamina tutte le questioni relative all'allegato 10 e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dall'allegato 10. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato onde adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato. Il gruppo di lavoro ha pertanto concluso che il contenuto degli articoli, nonché le appendici dell’allegato 10, dovevano essere adeguati,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è sostituito dal testo riportato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 17 dicembre 2013.

Fatto a Berna, il 28 novembre 2013

Per il Comitato misto per l'agricoltura

Il capo della delegazione dell’Unione europea

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Il presidente e capo della delegazione svizzera

Jacques CHAVAZ

Il segretario del Comitato

Michaël WÜRZNER


ALLEGATO

«

ALLEGATO 10

RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi o secchi e per i quali l'Unione europea ha fissato norme di commercializzazione, o ha riconosciuto norme alternative alla norma generale dell’Unione, in base al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), esclusi gli agrumi.

Articolo 2

Oggetto

1.   I prodotti di cui all’articolo 1 originari della Svizzera o dell’Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera nell’Unione europea corredati del certificato di conformità di cui all’articolo 3, non sono soggetti, all’interno dell’Unione, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale dell’Unione europea.

2.   L’Ufficio federale dell’agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme dell'Unione europea o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o dell’Unione riesportati dalla Svizzera nell’Unione europea. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati nell'appendice 1 di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea,

gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3,

gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3.   Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

Articolo 3

Certificato di conformità

1.   Ai sensi del presente allegato, per «certificato di conformità» s'intende:

il formulario di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2),

il formulario svizzero di cui all’appendice 2 del presente allegato;

il formulario UN/ECE allegato al protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca,

il formulario OCSE allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

2.   Il certificato di conformità accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o dell’Unione europea riesportati dalla Svizzera nell’Unione fino all’immissione in libera pratica sul territorio dell’Unione europea.

3.   Il certificato di conformità deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati all'appendice 1 del presente allegato.

4.   I certificati di conformità rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente allegato.

Articolo 4

Scambio di informazioni

1.   In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o dell'Unione europea riesportati dalla Svizzera nell'Unione e corredati del certificato di conformità.

2.   Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.

3.   Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e decisa dal Comitato.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia

1.   Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente allegato.

2.   La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.

3.   Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o dell'Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera all'Unione europea corredati del certificato di conformità, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.

4.   Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente allegato.

Articolo 6

Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»

1.   Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente allegato.

2.   Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato onde adeguare e aggiornare le appendici del presente allegato.

Appendice 1

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10

Qualiservice

Casella postale 7960

CH-3001 Berna

Appendice 2

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»

(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.