31.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 58/2013

del 3 maggio 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, captano, ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, isoprotiolano, metaldeide, oxadixil e fosmet in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0592: Regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 1).»

Articolo 2

Nell’allegato II dell’accordo SEE, capitolo XII, al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0592: Regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 592/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 176 del 6.7.2012, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.