30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) e il protocollo 37 dell’accordo SEE, contenente l’elenco di cui all’articolo 101

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/C 326/07 della Commissione, del 2 novembre 2010, che istituisce il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (1).

(2)

Per il buon funzionamento dell’accordo SEE è necessario estendere il suo protocollo 37, in modo tale che questo comprenda il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica istituito con decisione 2010/C 326/07 della Commissione, e modificare il suo allegato IX al fine di precisare le procedure di associazione a tale forum.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IX e il protocollo 37 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ec (decisione 2010/578/UE della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«31ed.

32010 D 1203(02): Decisione 2010/C 326/07 della Commissione, del 2 novembre 2010, che istituisce il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (GU C 326 del 3.12.2010, pag. 13).

Modalità per l’associazione degli Stati EFTA in conformità dell’articolo 101 dell’accordo:

Ogni Stato EFTA può designare una persona incaricata di partecipare come osservatore alle riunioni del forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica.».

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell’accordo SEE (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) è aggiunto il seguente punto:

«38.

Forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (decisione 2010/C 326/07 della Commissione).»

Articolo 3

I testi della decisione 2010/C 326/07 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU C 326 del 3.12.2010, pag. 13.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.