30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione, del 1o luglio 2011, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. La legislazione relativa alle questioni fitosanitarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo III dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

ai punti 14 (direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 L 0068: Direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione, del 1o luglio 2011 (GU L 175 del 2.7.2011, pag. 17).»;

2)

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 82 (decisione 2010/680/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«83.

32012 D 0340: Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90).»

Articolo 2

I testi della direttiva di esecuzione 2011/68/UE e della decisione di esecuzione 2012/340/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 175 del 2.7.2011, pag. 17.

(2)  GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.