7.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/2


PROTOCOLLO

tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e il Regno del Marocco


Articolo 1

Principi generali

Il protocollo, con il relativo allegato e le appendici, costituisce parte integrante dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e il Regno del Marocco del 28 febbraio 2007 (di seguito: «l’accordo di pesca»), che rientra nel quadro dell’accordo euro-mediterraneo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e il Regno del Marocco del 26 febbraio 1996 (di seguito: «l’accordo di associazione»). Esso contribuisce alla realizzazione degli obiettivi generali dell’accordo di associazione ed è volto a garantire la sostenibilità della risorsa alieutica sul piano ecologico, economico e sociale.

L’attuazione del presente protocollo avviene conformemente all’articolo 1 dell’accordo di associazione, relativo allo sviluppo del dialogo e della cooperazione, e all’articolo 2 dello stesso accordo, relativo al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo.

Articolo 2

Periodo di applicazione, durata e possibilità di pesca

A decorrere dalla data di applicazione e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo di pesca sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo.

Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

A norma dell’articolo 6 dell’accordo di pesca, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca marocchina soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 3

Contropartita finanziaria

1.   Per il periodo di cui all’articolo 2, il valore annuo totale stimato del protocollo ammonta a 40 000 000 EUR, di cui:

a)

30 000 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo di pesca, ripartiti come segue:

i)

16 000 000 EUR come compensazione finanziaria per l’accesso alla risorsa;

ii)

14 000 000 EUR come sostegno alla politica settoriale della pesca in Marocco.

b)

10 000 000 EUR corrispondenti all’importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le licenze di pesca rilasciate in forza dell’articolo 6 dell’accordo di pesca, secondo le modalità previste al capo I, sezioni D ed E, dell’allegato del presente protocollo.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente protocollo.

3.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 9, il pagamento da parte dell’UE della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuato, per il primo anno, entro tre mesi dalla data di applicazione del presente protocollo ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

4.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è versata al tesoriere generale del Regno del Marocco su un conto aperto presso la Tesoreria generale del Regno del Marocco, le cui coordinate sono comunicate dalle autorità marocchine.

5.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente protocollo, l’impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Marocco.

Articolo 4

Coordinamento nel settore scientifico e della pesca sperimentale

1.   Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo, le parti si impegnano a garantire, periodicamente e in caso di necessità, l’organizzazione di riunioni scientifiche volte ad esaminare le questioni di ordine scientifico sollevate dalla commissione mista per la gestione e la sorveglianza tecnica del presente protocollo. Il mandato, la composizione e il funzionamento delle riunioni scientifiche sono stabiliti dalla commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo di pesca.

2.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca marocchina, in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tale zona.

3.   A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo di pesca le due parti, sulla base delle conclusioni delle riunioni del comitato scientifico, si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

4.   La pesca sperimentale nella zona di pesca marocchina può essere intrapresa su domanda della commissione mista per fini di ricerca e miglioramento delle conoscenze scientifiche. Le modalità di attuazione della pesca sperimentale sono adottate conformemente alle disposizioni previste al capo IV dell’allegato al presente protocollo.

Articolo 5

Revisione delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 2 possono essere riviste di comune accordo dalla commissione mista a condizione che tale revisione abbia come finalità la sostenibilità delle risorse alieutiche marocchine.

2.   In caso di aumento, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), è maggiorata proporzionalmente alle possibilità di pesca e pro rata temporis. L’aumento sarà tuttavia adeguato in modo che l’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall’Unione europea non superi il doppio dell’importo indicato all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i). Nel caso in cui le parti decidano di ridurre le possibilità di pesca previste all’articolo 2, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente a tali possibilità, pro rata temporis.

3.   Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di pescherecci, nel quadro delle condizioni di sostenibilità degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano il corrispondente adeguamento della contropartita finanziaria.

Articolo 6

Sostegno alla politica settoriale della pesca in Marocco

1.   La contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente protocollo contribuisce allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca in Marocco nel quadro della strategia «Halieutis» di sviluppo del settore della pesca.

2.   Tale dotazione è impiegata e gestita dal Marocco in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in sede di commissione mista e della conseguente programmazione annuale e pluriennale in conformità alla strategia «Halieutis», nonché di una stima dell’impatto previsto dei progetti da realizzare.

3.   Per il primo anno di validità del protocollo, la destinazione del contributo di cui al paragrafo 1 stabilita dal Marocco è comunicata all’Unione europea successivamente all’approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e obiettivi e dei relativi criteri e indicatori di valutazione. Per ciascuno degli anni successivi, tale destinazione è comunicata dal Marocco all’UE entro il 30 settembre dell’anno precedente.

4.   Qualsiasi modifica degli orientamenti, degli obiettivi, dei criteri e degli indicatori di valutazione è approvata dalle due parti in sede di commissione mista.

5.   Il Marocco elabora uno stato di avanzamento dei progetti messi in atto nel quadro del sostegno settoriale previsto a norma del presente protocollo, che sarà presentato ed esaminato in sede di commissione mista.

6.   Secondo la natura dei progetti e la durata della loro realizzazione, il Marocco presenta in sede di commissione mista una relazione sull’attuazione dei progetti giunti a termine nel quadro del sostegno settoriale previsto a norma del presente protocollo, includendovi le ricadute economiche e sociali previste, in particolare gli effetti sull’occupazione e sugli investimenti, nonché ogni impatto quantificabile delle azioni realizzate e la loro distribuzione geografica. Questi dati saranno elaborati sulla base di indicatori che dovranno essere definiti con maggiore precisione in sede di commissione mista.

7.   Il Marocco presenta inoltre, prima della scadenza del protocollo, una relazione finale sull’attuazione del sostegno settoriale previsto a norma del presente protocollo, includendovi gli elementi di cui ai paragrafi precedenti.

8.   Se necessario, le due parti continueranno a monitorare l’attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del presente protocollo e, ove del caso, durante la sua sospensione, secondo le modalità previste dal presente protocollo.

9.   Il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente protocollo avviene per scaglioni, sulla base di un approccio fondato sull’analisi dei risultati dell’attuazione del sostegno settoriale e delle necessità identificate al momento della programmazione.

10.   Il quadro di attuazione operativo sarà definito in sede di commissione mista.

Articolo 7

Integrazione economica degli operatori dell’Unione nel settore della pesca in Marocco

Le due parti, conformemente alla legislazione e ai regolamenti in vigore, incoraggiano i contatti e contribuiscono alla cooperazione tra gli operatori economici nei seguenti settori:

sviluppo dell’industria legata alla pesca, in particolare la costruzione e la riparazione navale, la fabbricazione dei materiali e degli attrezzi da pesca;

sviluppo degli scambi in materia di conoscenze professionali e formazione dei quadri per il settore della pesca marittima;

commercializzazione dei prodotti della pesca;

marketing;

acquacoltura.

Articolo 8

Sospensione dell’applicazione del protocollo a seguito di controversie nell’interpretazione o nell’applicazione

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è oggetto di consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo di pesca, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l’applicazione dell’accordo almeno tre mesi prima della prevista decorrenza della sospensione stessa.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende ad essere applicato. L’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Mancato rispetto degli obblighi tecnici derivanti dal protocollo

Conformemente al disposto del presente protocollo e della legislazione in vigore, il Marocco si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste negli allegati in caso di mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente protocollo.

Articolo 10

Scambio elettronico di dati

Il Marocco e l’UE si impegnano a predisporre quanto prima i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e i documenti connessi alla gestione tecnica del protocollo, come i dati relativi alle catture, le posizioni VMS delle navi e le notifiche di entrata e di uscita dalla zona di pesca.

Articolo 11

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività delle navi operanti in applicazione del presente protocollo e del relativo allegato, con particolare riguardo al trasbordo, all’uso dei servizi portuali e all’acquisto di forniture, sono disciplinate dalle leggi vigenti in Marocco.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il suo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.

Possibilità di pesca

Pesca artigianale

Pesca demersale

Pesca pelagica industriale

Pesca pelagica industriale fresca

Pesca pelagica nord: sciabiche

Pesca artigianale sud: lenze e canne

Pesca artigianale nord: palangari di fondo

Pesca tonniera artigianale: canne

Pescherecci con palangari di fondo e reti a strascico

Reti da traino pelagiche o semi-pelagiche

Reti da traino pelagiche o semi-pelagiche

 

 

 

 

 

Stock C

Contingente:

80 000 tonnellate

20 unità

10 unità

35 unità

27 unità

16 unità

18 unità

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA MAROCCHINA DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA E AL RILASCIO DELLE LICENZE

A.   Domande di licenza

1.

Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca del Marocco soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.

L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l’esercizio dell’attività di pesca in Marocco e se la nave non è ufficialmente registrata come nave INN.

3.

Tali soggetti devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione marocchina, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca in Marocco nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea.

4.

Le autorità competenti dell’Unione europea (di seguito: «Commissione») presentano al ministero dell’Agricoltura e della pesca marittima - dipartimento della Pesca marittima (di seguito: «dipartimento»), almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi che intendono esercitare attività di pesca entro i limiti stabiliti nelle schede tecniche allegate al protocollo. Tali elenchi sono trasmessi elettronicamente in un formato compatibile con i programmi utilizzati nel dipartimento.

Gli elenchi specificano, per ciascuna categoria e zona di pesca, il numero di navi nonché, per ciascuna nave, le principali caratteristiche, l’ammontare dei pagamenti suddivisi per rubrica e gli attrezzi che saranno utilizzati nel periodo di validità richiesto.

Per la categoria «Pesca pelagica industriale», l’elenco fornisce inoltre per ciascuna nave il contingente richiesto in tonnellate di catture sotto forma di previsioni mensili. Se, nel corso di un determinato mese, le catture raggiungono il contingente previsionale mensile della nave prima della fine del mese in questione, l’armatore avrà la possibilità di trasmettere al dipartimento, per il tramite della Commissione, un adattamento delle previsioni mensili di cattura e una domanda di estensione del suddetto contingente previsionale mensile.

Se, nel corso di un determinato mese, le catture restano al di sotto del contingente previsionale mensile della nave, la quantità corrispondente del contingente o del canone sarà accreditata il mese successivo.

5.

Le singole domande di licenza, raggruppate per categoria di pesca, sono presentate al dipartimento contestualmente agli elenchi di cui ai punti 4 e 5, conformemente al modello di formulario riportato nell’appendice 1.

6.

Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

una copia del certificato di stazza, autenticata dallo Stato membro di bandiera;

una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve avere un formato minimo di 15 × 10 cm;

la prova di pagamento dei diritti di licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori; nel caso della categoria «Pesca pelagica industriale», la prova del pagamento dei canoni deve essere trasmessa precedentemente al primo giorno del mese per il quale è prevista un’attività nella zona di pesca autorizzata quale indicata nella scheda tecnica corrispondente;

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7.

All’atto del rinnovo annuale di una licenza nell’ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo sarà accompagnata unicamente dalle prove di pagamento dei diritti di licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative all’osservatore.

8.

I formulari di domanda di licenza nonché tutti i documenti menzionati al paragrafo 6, contenenti le informazioni necessarie per il rilascio delle licenze di pesca, possono essere trasmessi elettronicamente in un formato compatibile con i software utilizzati dal dipartimento.

B.   Rilascio delle licenze

1.

Le licenze di pesca sono rilasciate dal dipartimento alla Commissione tramite la delegazione dell’Unione europea in Marocco (di seguito: «delegazione») per tutte le navi entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al precedente punto 6. Se del caso, il dipartimento comunica alla Commissione i motivi per i quali la licenza è stata negata.

2.

Le licenze di pesca sono compilate sulla base dei dati contenuti nelle schede tecniche allegate al protocollo e indicano, in particolare, la zona di pesca, la distanza dalla costa, i dati relativi al sistema di posizionamento e localizzazione permanente via satellite (numero di serie del trasponditore VMS), gli attrezzi autorizzati, le specie principali, le dimensioni di maglia autorizzate, le catture accessorie ammissibili nonché, per la categoria «Pesca pelagica industriale», i contingenti previsionali mensili di cattura autorizzati per la nave. Un’estensione del contingente previsionale mensile della nave può essere attribuita entro i limiti di cattura previsti nella scheda tecnica corrispondente.

3.

Il rilascio delle licenze di pesca è subordinato all’espletamento di tutte le formalità amministrative a tal fine necessarie.

4.

Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche.

C.   Validità e utilizzo delle licenze

1.

I periodi di validità delle licenze corrispondono all’anno civile, ad eccezione del primo periodo, che ha inizio alla data della domanda e termina il 31 dicembre, e dell’ultimo periodo, che ha inizio il 1o gennaio e termina alla data di scadenza del protocollo.

2.

La validità della licenza di pesca è limitata al periodo per il quale è pagato il canone nonché alla zona di pesca, ai tipi di attrezzi e alla categoria precisati nella licenza stessa.

3.

Ciascuna licenza di pesca è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore dimostrata, come la perdita o l’immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un’avaria tecnica grave debitamente accertata dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e su richiesta dell’Unione europea, la licenza di una nave è sostituita nel più breve tempo possibile da una licenza a nome di un’altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, di stazza non superiore a quella della nave che presenta l’avaria.

4.

L’armatore della nave che presenta l’avaria o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca annullata al dipartimento.

5.

La licenza di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave che ne è titolare e presentata per qualunque controllo alle autorità a tal fine abilitate.

6.

Le licenze di pesca hanno validità annuale (anno civile), semestrale o trimestrale. Un semestre corrisponde a uno dei periodi di sei mesi che iniziano il 1o gennaio o il 1o luglio, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo. Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1o gennaio, il 1o aprile, il 1o luglio o il 1o ottobre, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo.

D.   Diritti di licenza di pesca e canoni

1.

I diritti annui di licenza di pesca sono stabiliti dalla legislazione vigente in Marocco.

2.

I diritti di licenza coprono l’anno civile nel quale è rilasciata la licenza e devono essere versati all’atto della prima domanda di licenza dell’anno in corso. Gli importi corrispondenti alle licenze comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.

3.

Oltre ai diritti di licenza di pesca, i canoni sono calcolati per ogni nave sulla base dei tassi fissati nelle schede tecniche allegate al protocollo.

4.

Il calcolo del canone è effettuato in proporzione alla durata di validità effettiva della licenza di pesca, tenuto conto di eventuali fermi biologici.

5.

Qualsiasi modifica della normativa riguardante le licenze di pesca è comunicata alla Commissione almeno due mesi prima dell’entrata in vigore.

E.   Modalità di pagamento

Il pagamento dei diritti per la licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori è effettuato a favore del tesoriere ministeriale del ministero dell’Agricoltura e della pesca marittima sul conto bancario numero 0018100078000 20110750201, aperto presso la banca Al Maghrib (Marocco), prima del rilascio delle licenze di pesca.

Il pagamento del canone per i contingenti attribuiti ai pescherecci da traino della categoria «Pesca pelagica industriale» è effettuato nel modo seguente:

il canone corrispondente al contingente previsionale mensile della nave chiesto dall’armatore viene versato precedentemente all’inizio dell’attività di pesca, ossia il 1o di ogni mese;

in caso di estensione del contingente previsionale mensile, secondo quanto previsto al capo I, sezione A, punto 6, il canone corrispondente a questa estensione deve essere riscosso dalle autorità marocchine prima del proseguimento delle attività di pesca;

in caso di superamento del contingente previsionale mensile e della sua eventuale estensione, l’importo del canone corrispondente a tale superamento è maggiorato di un fattore pari a 3. Il saldo mensile, calcolato sulla base delle catture effettive, è versato nei due mesi successivi al mese in cui tali catture sono state effettuate.

CAPO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE TONNIERE

1.

Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca marocchina.

2.

Le licenze sono rilasciate per un anno civile previo versamento di un anticipo forfettario di 7 000 EUR per nave.

3.

L’anticipo è calcolato in proporzione alla durata di validità della licenza.

4.

I comandanti delle navi titolari di licenze per la pesca di specie altamente migratorie tengono un giornale di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 6 del presente allegato e provvedono ad aggiornarlo regolarmente.

5.

Essi trasmettono copia del predetto giornale di bordo alle loro autorità competenti entro 15 giorni dallo sbarco delle catture. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla Commissione, che provvede a inoltrarle al dipartimento.

6.

Entro il 30 aprile la delegazione presenta al dipartimento il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e verificate dagli istituti scientifici competenti degli Stati membri e del Marocco, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografía), l’IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) e l’INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

Per l’ultimo anno di applicazione, il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza del protocollo.

8.

Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica dell’approvazione dei dati da parte del dipartimento, per assolvere i loro obblighi finanziari. La prova del pagamento da parte dell’armatore, da effettuare in euro a favore del tesoriere generale del Marocco sul conto di cui al capo I, sezione E, è trasmessa dalla Commissione al dipartimento entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica.

9.

Tuttavia, se il computo è inferiore all’importo dell’anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsata.

10.

Gli armatori prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che la trasmissione delle copie del giornale di bordo e l’esecuzione di eventuali pagamenti complementari abbiano luogo entro i termini indicati ai punti 5 e 8.

11.

Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai punti 5 e 8, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

CAPO III

ZONE DI PESCA

Il Marocco comunica all’Unione europea, precedentemente alla data di applicazione del protocollo, le coordinate geografiche delle linee di base e della sua zona di pesca nonché di ogni zona di divieto all’interno di quest’ultima, diverse dalla zona mediterranea del Marocco ad est di 35°47′18″N – 5°55′33″O (Capo Spartel), che è esclusa dal presente protocollo.

Le zone di pesca per ciascuna categoria di pesca nella zona atlantica del Marocco sono definite nelle schede tecniche (appendice 2).

CAPO IV

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PESCA SPERIMENTALE

Le due parti decidono di comune accordo in merito i) agli operatori europei autorizzati a praticare la pesca sperimentale, ii) al periodo a tal fine più propizio e ii) alle relative condizioni. Al fine di agevolare le attività di esplorazione delle navi il dipartimento trasmette le informazioni scientifiche e gli altri dati di base disponibili. Le due parti si accordano sul protocollo scientifico da applicare a sostegno della suddetta pesca sperimentale, da trasmettere agli operatori interessati.

L’industria alieutica locale è strettamente associata a tale processo (coordinamento e dialogo sulle condizioni di attuazione della pesca sperimentale).

La durata delle campagne varia da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi, salvo variazioni decise di comune accordo dalle parti.

La Commissione comunica alle autorità marocchine le domande di licenza di pesca sperimentale. Essa trasmette a dette autorità un fascicolo tecnico contenente i seguenti elementi:

caratteristiche tecniche della nave,

livello di esperienza degli ufficiali di bordo sulla pesca in questione,

parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione ecc.),

modalità di finanziamento.

Se necessario, il dipartimento promuove un dialogo sugli aspetti tecnici e finanziari con la Commissione ed eventualmente con gli armatori interessati.

Prima di avviare la campagna di pesca sperimentale, la nave dell’Unione europea deve presentarsi in un porto marocchino per sottoporsi alle ispezioni di cui al capo IX, punti 1.1 e 1.2, del presente allegato.

Prima dell’inizio della campagna, gli armatori forniscono al dipartimento e alla Commissione:

una dichiarazione delle catture già detenute a bordo,

le caratteristiche tecniche dell’attrezzo da pesca che sarà utilizzato nel corso della campagna,

la garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa del Marocco in materia di pesca.

Nel corso della campagna in mare, gli armatori:

trasmettono al dipartimento e alla Commissione una relazione settimanale sulle catture realizzate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);

comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS;

garantiscono la presenza a bordo di un osservatore scientifico di nazionalità marocchina o scelto dalle autorità del Marocco. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Le spese di vitto e alloggio dell’osservatore durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell’armatore. La decisione relativa alla durata della permanenza dell’osservatore a bordo e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità marocchine. Salvo diverso accordo tra le parti, la nave non può essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi;

su richiesta delle autorità del Marocco, sottopongono la loro nave ad ispezione prima dell’uscita dalla zona di pesca marocchina;

rispettano la normativa del Marocco in materia di pesca.

Le catture realizzate nel corso della campagna scientifica, comprese le catture accessorie, restano di proprietà dell’armatore, purché siano rispettate le disposizioni adottate a tale riguardo dalla commissione mista e quelle contenute nel protocollo scientifico.

Il dipartimento designa una persona di riferimento incaricata di far fronte ad eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO VIA SATELLITE DELLE NAVI DA PESCA DELL’UE OPERANTI NELLA ZONA DI PESCA MAROCCHINA NELL’AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO

Disposizioni generali

1.

La legislazione del Marocco che disciplina il funzionamento dei dispositivi di posizionamento e di localizzazione via satellite è applicabile alle navi dell’Unione europea che svolgono o intendono svolgere attività nella zona di pesca marocchina nell’ambito del presente protocollo. Lo Stato di bandiera vigila affinché le navi battenti la sua bandiera si conformino alle disposizioni della suddetta legislazione.

2.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità marocchine comunicano alla parte europea le coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca marocchina, nonché ogni zona vietata alla pesca.

i)

Il dipartimento trasmette le suddette informazioni alla Commissione precedentemente alla data di applicazione del presente protocollo.

ii)

Le informazioni sono trasmesse per via informatica, in formato decimale N/S GG.ggg (WGS84).

iii)

Ogni modifica di queste coordinate deve essere comunicata quanto prima.

3.

Lo Stato di bandiera e il Marocco designano ciascuno un corrispondente VMS che servirà da punto di contatto.

i)

I Centri di sorveglianza e di controllo della pesca (CSCP) dello Stato di bandiera e del Marocco si comunicano, precedentemente alla data di applicazione del protocollo, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente VMS.

ii)

Ogni modifica delle coordinate del corrispondente VMS deve essere comunicata quanto prima.

Dati VMS

4.

La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 100 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

5.

Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo e soggetta a sorveglianza via satellite in forza del presente protocollo entra nella zona di pesca marocchina, il CSCP dello Stato di bandiera trasmette immediatamente i successivi rapporti di posizione al CSCP del Marocco. I suddetti messaggi sono trasmessi come segue:

i)

per via elettronica nell’ambito di un protocollo di sicurezza;

ii)

a intervalli massimi di 2 ore;

iii)

nel formato di cui all’appendice 3;

iv)

come rapporti di posizione.

6.

Le posizioni VMS sono inoltre identificate come segue:

i)

la prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona di pesca marocchina è identificata con il codice «ENT»;

ii)

tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS»;

iii)

la prima posizione registrata successivamente all’uscita dalla zona di pesca marocchina è identificata con il codice «EXI»;

iv)

a norma del punto 13, le posizioni trasmesse manualmente sono identificate con il codice «MAN».

7.

Gli elementi dei programmi informatici e le attrezzature del sistema di sorveglianza via satellite:

i)

devono essere affidabili, non consentire alcuna falsificazione delle posizioni e non essere manipolabili manualmente;

ii)

devono essere interamente automatici e pienamente operativi in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche.

8.

È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.

9.

I comandanti delle navi provvedono in ogni momento affinché:

i)

i dati non siano modificati,

ii)

l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite,

iii)

l’alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta,

iv)

il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

10.

Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo satellitare, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni nonché al fine di stabilire eventuali protocolli di scambio in caso di integrazione di funzionalità che consentano il trasferimento di dati relativi alle catture.

Guasto tecnico o avaria del dispositivo di sorveglianza a bordo della nave

11.

In caso di guasto tecnico o avaria del dispositivo di sorveglianza permanente via satellite a bordo della nave da pesca, il dipartimento e la Commissione devono essere informati senza indugio dallo Stato di bandiera.

12.

L’attrezzatura difettosa è sostituita entro un termine di 10 giorni lavorativi successivamente alla conferma del mancato funzionamento. Trascorso tale termine, la nave in questione deve uscire dalla zona di pesca marocchina o rientrare in uno dei porti del Marocco per la riparazione.

13.

Fino a quando l’attrezzatura non viene sostituita, il comandante della nave trasmette manualmente ogni 4 ore, per via elettronica, via radio o via fax, un rapporto di posizione globale comprendente i rapporti di posizione quali registrati dal comandante della nave alle condizioni previste al punto 5.

14.

Questi messaggi manuali sono trasmessi al CSCP dello Stato di bandiera, che li trasmette senza indugio al CSCP marocchino.

Mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CSCP marocchino

15.

Se il CSCP del Marocco constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, la Commissione e lo Stato di bandiera interessato ne vengono immediatamente informati.

16.

Il CSCP dello Stato di bandiera inadempiente e/o il CSCP marocchino devono comunicare immediatamente ogni anomalia di funzionamento per quanto concerne la comunicazione e il ricevimento dei messaggi di posizione tra i CSCP al fine di trovare una soluzione tecnica quanto prima. La Commissione deve essere informata della soluzione trovata dai due CSCP.

17.

Tutti i messaggi non trasmessi durante il periodo in cui si verifica il malfunzionamento devono essere ritrasmessi non appena la comunicazione tra il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP marocchino viene ristabilita.

18.

Il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP marocchino stabiliscono di comune accordo, prima dell’entrata in vigore del presente protocollo, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati VMS in caso di problemi operativi dei CSCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

19.

Le interruzioni delle comunicazioni tra il CSCP del Marocco e quelli degli Stati di bandiera dell’UE non devono incidere sul normale svolgimento delle attività di pesca delle navi. Tuttavia, deve essere fatto immediato ricorso alle modalità di trasmissione decise nel quadro del punto 4.4.

20.

Il Marocco informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati VMS dovuta ai problemi operativi di un CSCP e li informa del mezzo di trasmissione deciso in virtù del punto 4.4.

Tutela dei dati VMS

21.

Tutti i dati relativi alla sorveglianza comunicati da una delle parti all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità marocchine, della flotta europea operante nell’ambito del presente accordo, nonché agli studi di ricerca condotti dalla parte marocchina nel quadro della gestione e dello sviluppo della pesca.

22.

Indipendentemente dalla ragione, in nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

23.

Qualsiasi controversia sull’interpretazione o sull’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, che delibera sulla materia.

24.

Se necessario, le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

CAPO VI

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1)   Giornale di bordo

1.

I comandanti delle navi utilizzano il giornale di bordo specificamente previsto per l’esercizio della pesca nella zona di pesca marocchina, il cui modello figura nell’appendice 7 dell’allegato, e lo aggiornano in conformità di quanto disposto nella relativa nota esplicativa.

2.

Gli armatori trasmettono copia del giornale di bordo alle loro autorità competenti entro 15 giorni dallo sbarco delle catture. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla Commissione, che provvede a inoltrarle al dipartimento.

3.

Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. la Commissione è informata senza indugio di tale decisione.

2)   Dichiarazioni di cattura trimestrali

1.

Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, la Commissione comunica al dipartimento i quantitativi catturati da tutti i pescherecci dell’Unione nel corso del trimestre precedente, conformemente ai modelli riportati nelle appendici 8 e 9 del presente allegato.

2.

I dati comunicati sono mensili e ripartiti per categoria, per nave e per ciascuna delle specie indicate nel giornale di bordo.

3.

I dati sono altresì trasmessi al dipartimento in un file informatico di formato compatibile con i software utilizzati dal ministero.

3)   Attendibilità dei dati

Le informazioni contenute nei documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il controllo dell’evoluzione degli stock.

4)   Transizione verso un sistema elettronico

Le due parti hanno stabilito un protocollo per lo scambio elettronico dell’insieme dei dati relativi alle catture e alle dichiarazioni («Electronic Reporting System» – sistema elettronico di trasmissione dei dati), detti «dati ERS», che figura all’appendice 11. Le due parti provvedono all’applicazione del presente protocollo e alla sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con i dati ERS non appena il Marocco abbia predisposto le attrezzature e i programmi necessari.

5)   Sbarchi fuori dal Marocco

Gli armatori trasmettono alle loro autorità competenti le dichiarazioni di sbarco delle catture effettuate nel quadro del presente protocollo entro 15 giorni dallo sbarco di tali catture. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla delegazione, che provvede a inoltrarle.

CAPO VII

IMBARCO DI MARINAI MAROCCHINI

1.

Per l’intera durata della loro permanenza nella zona di pesca marocchina, gli armatori titolari di una licenza di pesca nell’ambito del presente accordo imbarcano marinai marocchini secondo le disposizioni fissate nelle schede tecniche che figurano nell’appendice 2.

2.

Gli armatori scelgono i marinai da imbarcare sulle proprie navi a partire dall’elenco ufficiale dei diplomati delle scuole di formazione marittima trasmesso dal dipartimento alla Commissione e comunicato da quest’ultima agli Stati di bandiera interessati. L’elenco è aggiornato ogni anno al 1o febbraio. Tra i diplomati, gli armatori scelgono liberamente i candidati in possesso delle migliori competenze e dell’esperienza più adeguata.

3.

I contratti di lavoro dei marinai marocchini, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente del Marocco. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

4.

L’armatore o il suo rappresentante deve comunicare una copia del contratto al dipartimento per il tramite della delegazione, non appena tale contratto sia stato siglato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

5.

L’armatore o un suo rappresentante comunica al dipartimento, per il tramite della delegazione, i nomi dei marinai marocchini imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

6.

La delegazione comunica al dipartimento, il 1o febbraio e il 1o agosto, un riepilogo semestrale, per ciascuna nave, dei marinai marocchini imbarcati a bordo delle navi dell’UE, indicandone i numeri di matricola.

7.

La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell’UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

8.

Il salario dei marinai marocchini è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai marocchini interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai marocchini non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi marocchini; esse devono essere conformi, e in ogni caso non inferiori, alle norme dell’OIL.

9.

Se uno o più marinai ingaggiati non si presentano all’ora fissata per la partenza della nave, questa è autorizzata a intraprendere la bordata dopo avere informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo avere aggiornato il suo ruolo di equipaggio. Dette autorità trasmettono tale informazione al dipartimento.

10.

Entro e non oltre la bordata successiva, l’armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo.

11.

In caso di mancato imbarco di marinai marocchini per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi dell’UE in questione sono tenuti a versare un importo forfettario di 20 EUR per marinaio non imbarcato e per ogni giorno di pesca nella zona di pesca marocchina. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi.

12.

L’importo in questione, da versare sul conto numero 0018100078000 20110750201, aperto presso la banca Al Maghrib - Marocco, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori marocchini.

13.

Salvo nel caso previsto al punto 9, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell’obbligo di imbarcare il numero prescritto di marinai marocchini comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all’adempimento dell’obbligo in questione. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione.

CAPO VIII

CONTROLLO E OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

A.   Osservazione delle attività di pesca

1.

Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nella zona di pesca marocchina nell’ambito del presente protocollo imbarcano gli osservatori designati dal Marocco alle condizioni di seguito precisate.

1.1.

Le navi autorizzate di stazza superiore a 100 GT imbarcano osservatori entro il limite del 25 % per trimestre.

1.2.

Le navi adibite alla pesca pelagica industriale imbarcano un osservatore scientifico per l’intera durata delle loro attività nella zona di pesca marocchina.

1.3.

Gli altri pescherecci dell’UE di stazza pari o inferiore a 100 GT sono osservati per un massimo di 10 bordate all’anno per ciascuna categoria di pesca.

1.4.

Il dipartimento predispone l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono comunicati alla delegazione al momento dell’elaborazione.

1.5.

Il dipartimento comunica agli armatori interessati, tramite la delegazione, il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

2.

Nel caso dei pescherecci da traino pelagici l’osservatore è permanentemente presente a bordo. Per le altre categorie di pesca la durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata per peschereccio.

3.

Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità del Marocco.

4.

L’osservatore è imbarcato, in un porto scelto dall’armatore, all’inizio della prima bordata effettuata nella zona di pesca marocchina successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate.

5.

Gli armatori interessati comunicano con almeno due settimane di anticipo le date e i porti del Marocco previsti per l’imbarco degli osservatori.

6.

In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore del Marocco lascia la zona di pesca marocchina, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.

Qualora il mancato rispetto degli impegni assunti dall’armatore renda inutile la trasferta dell’osservatore, l’armatore è tenuto a pagare, per i giorni di inattività dell’osservatore, spese di viaggio e indennità giornaliere di ammontare pari a quelle percepite dai funzionari nazionali marocchini di grado equivalente. Allo stesso modo, se l’imbarco è ritardato per motivi imputabili all’armatore, quest’ultimo versa all’osservatore le indennità giornaliere sopra specificate.

Qualsiasi modifica della normativa riguardante le indennità giornaliere è comunicata alla delegazione almeno due mesi prima dell’entrata in vigore.

8.

Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

9.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Egli assolve i compiti di seguito elencati:

9.1.

osserva le attività di pesca delle navi;

9.2.

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

9.3.

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

9.4.

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

9.5.

verifica i dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca marocchina riportati nel giornale di bordo;

9.6.

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;

9.7.

comunica via fax o via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

10.

Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

11.

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

12.

Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

1.

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

2.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

13.

Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti del Marocco, con copia alla delegazione. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia della relazione è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

14.

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

15.

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità marocchine competenti.

16.

Al fine di rimborsare al Marocco le spese derivanti dalla permanenza a bordo degli osservatori, oltre al canone a carico degli armatori è previsto il pagamento di appositi diritti a copertura dei costi di osservazione, calcolati sulla base di 5,5 EUR/GT/trimestre per ciascuna nave operante nella zona di pesca del Marocco.

Tali diritti sono corrisposti secondo le modalità di pagamento previste al capo I, sezione E, dell’allegato.

17.

Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti al precedente punto 4, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione.

B.   Sistema congiunto di sorveglianza della pesca

1.

Le parti contraenti istituiscono un sistema congiunto di sorveglianza e osservazione del controllo degli sbarchi a terra volto a rafforzare l’efficacia di tale controllo in ottemperanza alle disposizioni del presente protocollo.

2.

Le parti elaborano una programmazione annuale di sorveglianza congiunta comprendente tutte le categorie di pesca contemplate dal presente protocollo.

3.

A tal fine le autorità competenti di ciascuna parte contraente designano un rappresentante incaricato di assistere al controllo degli sbarchi e di osservarne le modalità di svolgimento e comunicano all’altra parte il nominativo del rappresentante designato.

4.

Il rappresentante dell’autorità del Marocco assiste in qualità di osservatore alle ispezioni degli sbarchi delle navi che hanno operato nella zona di pesca marocchina, effettuate dai servizi nazionali di controllo degli Stati membri.

5.

Egli accompagna gli ispettori nazionali nel corso delle loro visite nei porti, a bordo delle navi, al molo, nei mercati di prima vendita, nei centri di vendita all’ingrosso, nei depositi frigoriferi e in altri locali connessi allo sbarco e al magazzinaggio del pescato nella fase precedente la prima vendita e ha accesso ai documenti che sono oggetto di tali ispezioni.

6.

Il rappresentate dell’autorità del Marocco redige e presenta una relazione sul controllo o i controlli cui ha assistito. Una copia di tale relazione è trasmessa alla delegazione.

7.

Il dipartimento comunica alla delegazione, con un preavviso di un mese, la sua intenzione di assistere alle missioni di ispezione programmate nei porti di sbarco.

8.

Su richiesta della Commissione, gli ispettori di pesca dell’Unione europea possono assistere in veste di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità del Marocco sulle operazioni di sbarco dei pescherecci unionali nei porti marocchini.

9.

Le modalità pratiche di tali operazioni sono definite di comune accordo dalle autorità competenti delle due parti.

CAPO IX

CONTROLLO

1.   Ispezioni tecniche

1.1.

Una volta all’anno, nonché a seguito di modifiche delle caratteristiche tecniche o a seguito di una domanda di cambiamento della categoria di pesca che comporti l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, le navi dell’Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo devono presentarsi in un porto del Marocco per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono obbligatoriamente effettuate entro 48 ore dall’arrivo in porto della nave.

1.2.

Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato avente la stessa durata di validità della licenza; la validità dell’attestato è automaticamente prorogata se la licenza è rinnovata nel corso dell’anno, per una durata non superiore a un anno. L’attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave.

1.3.

L’ispezione tecnica è volta a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche degli attrezzi presenti a bordo, il funzionamento del dispositivo di posizionamento e localizzazione via satellite installato a bordo e l’osservanza delle disposizioni relative all’equipaggio locale.

1.4.

Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa del Marocco. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.

1.5.

Se l’armatore non assolve gli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione.

2.   Entrata e uscita dalla zona

2.1.

Le navi dell’Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo notificano al dipartimento, con un anticipo minimo di sei ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca marocchina, nonché le seguenti informazioni:

2.1.1.

la data e l’ora di trasmissione del messaggio;

2.1.2.

la posizione della nave a norma del capo V, punto 5;

2.1.3.

il peso in chilogrammi e le catture per specie detenute a bordo, identificate con il codice alfa-3;

2.1.4.

i tipi di messaggio, ad esempio «catture in entrata» (COE) e «catture in uscita» (COX).

2.2.

Tali comunicazioni vengono trasmesse di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che ne sono sprovviste, via radio (si vedano in proposito i riferimenti riportati nell’appendice 10).

2.3.

Per le navi della categoria «Pesca pelagica industriale», l’uscita definitiva dalla zona di pesca marocchina è soggetta a un’autorizzazione preventiva da parte del dipartimento. Tale autorizzazione è rilasciata nelle 24 ore successive alla presentazione della domanda da parte del comandante o del raccomandatario della nave, fatto salvo il caso di una domanda pervenuta alla vigilia di un fine settimana, per la quale la relativa autorizzazione è rilasciata a partire dal lunedì successivo. Qualora l’autorizzazione venga negata, il dipartimento notifica senza indugio all’armatore della nave e alla Commissione europea i motivi di tale rifiuto.

2.4.

Una nave sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il dipartimento è considerata sprovvista di licenza.

2.5.

I numeri di fax e di telefono della nave nonché l’indirizzo e-mail del comandante sono indicati dall’armatore sul formulario di domanda della licenza di pesca.

3.   Procedure di controllo

3.1.

I comandanti delle navi dell’Unione europea titolari di una licenza di pesca a norma del presente protocollo permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario marocchino incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

3.2.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3.3.

Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

4.   Fermo

4.1.

Quanto prima e comunque entro un termine massimo di 48 ore, il dipartimento informa la delegazione di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave dell’Unione europea nella zona di pesca marocchina.

4.2.

Alla Commissione è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

5.   Verbale di fermo

5.1.

L’autorità del Marocco preposta al controllo compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante del peschereccio.

5.2.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

5.3.

Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di controllo del Marocco. La nave che ha violato la vigente normativa marocchina in materia di pesca marittima è trattenuta in porto fino all’espletamento delle consuete formalità amministrative.

6.   Regolarizzazione dell’infrazione

6.1.

Orima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolarizzare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

6.2.

In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa marocchina in materia di pesca.

6.3.

Qualora non sia stato possibile definire la controversia mediante procedura transattiva ed essa venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità marocchine una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi comportati dal fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

6.4.

La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità del Marocco.

6.5.

La nave è autorizzata a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 6.3 sia stata depositata e accettata dalle competenti autorità del Marocco, in attesa dell’espletamento del procedimento giudiziario.

7.   Trasbordi

7.1.

Nella zona di pesca marocchina è vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare delle catture. Tuttavia i pescherecci da traino pelagici industriali dell’Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo che intendono trasbordare catture nella zona di pesca marocchina effettuano tale operazione in un porto marocchino o in un altro luogo designato dalle autorità competenti del Marocco, previa autorizzazione del dipartimento. Il trasbordo è effettuato sotto la supervisione dell’osservatore o di un rappresentate della delegazione della pesca marittima e delle autorità di controllo. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa marocchina in vigore.

7.2.

Prima di qualsiasi operazione di trasbordo gli armatori delle navi interessate trasmettono al dipartimento, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

nome delle navi che effettuano il trasbordo;

nome, bandiera, numero di immatricolazione e indicativo di chiamata del cargo vettore;

quantitativo di ogni specie da trasbordare;

destinazione delle catture;

data e giorno del trasbordo.

7.3.

La parte marocchina si riserva il diritto di negare l’autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all’interno o all’esterno della zona di pesca marocchina.

7.4.

Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca marocchina. Le navi devono pertanto trasmettere al dipartimento le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca marocchina.

7.5.

I comandanti dei pescherecci da traino pelagici industriali dell’Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo, impegnati in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto marocchino, consentono agli ispettori del Marocco di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

CAPO X

SBARCO DELLE CATTURE

Le parti contraenti, consapevoli della necessità di rafforzare l’integrazione per consentire lo sviluppo parallelo dei rispettivi settori della pesca, hanno deciso di adottare le seguenti disposizioni in relazione allo sbarco nei porti marocchini di parte delle catture effettuate nella zona di pesca marocchina dalle navi dell’Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo.

Lo sbarco obbligatorio è effettuato in base alle disposizioni indicate nelle schede tecniche allegate al presente protocollo.

Incentivi finanziari

1.

Sbarchi

Le tonniere e le navi di tipo RSW (Refrigerated Sea Water) dell’Unione europea (operanti sugli stock C di piccoli pelagici), titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo e che sbarcano in un porto marocchino un quantitativo di catture superiore alla soglia obbligatoria del 25 % prevista nelle schede tecniche n. 5 e 6 beneficiano di una riduzione del 5 % del canone per ogni tonnellata sbarcata oltre tale soglia.

2.

Modalità di applicazione

Ai fini della tracciabilità dei prodotti, al momento delle operazioni di sbarco i mercati generali compilano una distinta di pesatura.

Per le vendite effettuate ai mercati generali del pesce è compilato un attestato denominato «computo delle vendite e trattenute» (décompte des ventes et retenues - DVR).

Copie delle distinte di pesatura e degli attestati DVR sono trasmesse alla delegazione della pesca marittima del porto di sbarco. Gli importi che verranno restituiti sono comunicati agli armatori interessati previa approvazione del dipartimento. Tali importi saranno dedotti dai canoni relativi alle domande di licenza successive.

3.

Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari è adeguato in sede di commissione mista in funzione dell’impatto socioeconomico generato dagli sbarchi realizzati.

4.

Penali previste in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali

Le navi delle categorie soggette a sbarco obbligatorio che non rispettano tale obbligo, quale previsto nelle schede tecniche corrispondenti, sono passibili di una maggiorazione del 5 % sul pagamento del canone successivo. In caso di recidiva, le suddette penalità sono riviste in sede di commissione mista.

Appendici

1)

Formulario per la domanda di licenza

2)

Schede tecniche

3)

Comunicazione dei messaggi VMS al Marocco, rapporto di posizione

4)

Coordinate delle zone di pesca

5)

Coordinate del CSCP del Marocco

6)

Giornale di bordo dell’ICCAT per la pesca del tonno

7)

Giornale di bordo (altri tipi di pesca)

8)

Formulario di dichiarazione delle catture (pesca pelagica industriale)

9)

Formulario di dichiarazione delle catture (pesca diversa dalla pesca pelagica industriale e dalla pesca del tonno)

10)

Caratteristiche della stazione radio del dipartimento della Pesca marittima del Marocco

11)

Protocollo ERS

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA MAROCCO — UNIONE EUROPEA

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

NUMERO DELLA CATEGORIA DI PESCA

Image

Appendice 2

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 1

Pesca artigianale al nord: specie pelagiche

Numero di navi autorizzate

20

Attrezzo autorizzato

Sciabica

Dimensioni massime autorizzate corrispondenti alle condizioni prevalenti nella zona: 500 m × 90 m

Divieto di pesca alla lampara

Tipo di nave

< 100 GT

Canone

75 EUR/GT/trimestre

Limite geografico della zona autorizzata

A nord di 34°18′00″

È consentita un’estensione fino al parallelo 33°25′00″ per 5 navi alla volta, operanti con un sistema di rotazione e soggette a osservazione scientifica

Al di là delle 2 miglia marine

Specie bersaglio

Sardine, acciughe e altre specie di piccoli pelagici

Obbligo di sbarco in Marocco

30 % delle catture dichiarate

Riposo biologico

Due mesi: febbraio e marzo

Obbligo di imbarco

3 marinai marocchini per nave

Osservazioni

L’estensione a sud del parallelo 34°18′00 N dell’attività di 5 pescherecci con sciabica sarà oggetto di una valutazione a distanza di un anno dall’inizio dell’applicazione per misurare l’effetto di eventuali interazioni con la flotta nazionale e l’impatto sulla risorsa.

Scheda tecnica di pesca n. 2

Pesca artigianale al nord

Numero di navi autorizzate

35

Attrezzo autorizzato

Palangaro di fondo

Cat. a) < 40 GT - Numero massimo di ami autorizzato per palangaro: 10 000 ami armati, montati e pronti all’uso, con un massimo di 5 palangari di fondo

Cat. b) ≥ 40 GT e < 150 GT – 15 000 ami armati, montati e pronti all’uso, con un massimo di 8 palangari di fondo

Tipo di nave

a)

< 40 GT: 32 licenze

b)

> 40 GT e < 150 GT: 3 licenze

Canone

67 EUR/GT/trimestre

Limite geografico della zona autorizzata

A nord di 34°18′00″ N

È consentita un’estensione fino al parallelo 33°25′00″ per 4 navi alla volta (1), operanti con un sistema di rotazione e soggette a osservazione scientifica

Al di là delle 6 miglia marine

Specie bersaglio

Pesce sciabola, sparidi e altre specie demersali

Obbligo di sbarco in Marocco

Sbarco volontario

Riposo biologico

Dal 15 marzo al 15 maggio

Catture accessorie

0 % di pesci spada e squali pelagici

Obbligo di imbarco

< 100 GT: volontario

≥ 100 GT: 1 marinaio marocchino

Osservazioni

L’estensione a sud del parallelo 34°18′00 N dell’attività di 4 pescherecci con palangari sarà oggetto di una valutazione a distanza di un anno dall’inizio dell’applicazione per misurare l’effetto di eventuali interazioni con la flotta nazionale e l’impatto sulla risorsa.

Scheda tecnica di pesca n. 3

Pesca artigianale al sud

Numero di navi autorizzate

10

Attrezzi autorizzati

Lenze e canne

Tipo di nave

< 80 GT

Canone

67 EUR/GT/trimestre

Limite geografico della zona autorizzata

A sud di 30°40′00″ N

Al di là delle 3 miglia marine

Specie bersaglio

Ombrine e sparidi

Obbligo di sbarco in Marocco

Sbarco volontario

Riposo biologico

Sciabica autorizzata per la cattura di esche vive

Maglie di 8 mm per la cattura di esche vive

Sciabica utilizzata al di là delle 3 miglia marine

Catture accessorie

0 % di cefalopodi e crostacei

5 % di altre specie demersali

Obbligo di imbarco

2 marinai marocchini per nave

Scheda tecnica di pesca n. 4

Pesca demersale

Numero di navi autorizzate

16 navi: 5 pescherecci da traino e 11 palangari

Attrezzo autorizzato

Per i pescherecci da traino:

rete a strascico:

maglie del sacco di 70 mm

è vietato doppiare il sacco della rete

è vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete

Per i pescherecci con palangari:

palangaro di fondo:

al massimo 20 000 ami per nave

Tipo di nave

 

Pescherecci da traino:

stazza massima di 600 GT per nave

 

Pescherecci con palangari:

stazza massima di 150 GT per nave

Canone

60 EUR/GT/trimestre

Limite geografico della zona autorizzata

A sud di 29°N

Al di là dell’isobata di 200 metri per i pescherecci da traino

Al di là delle 12 miglia marine per i pescherecci con palangari

Specie bersaglio

Nasello, pesce sciabola, leccia/palamita bianca

Obbligo di sbarco in Marocco

30 % delle catture per bordata

Riposo biologico

Catture accessorie

0 % di cefalopodi e crostacei e 5 % di squali di profondità

Obbligo di imbarco

4 marinai marocchini per i pescherecci con palangari

7 marinai marocchini per i pescherecci da traino

Scheda tecnica di pesca n. 5

Pesca del tonno

Numero di navi autorizzate

27

Attrezzi autorizzati

Canne e lenze trainate

Limite geografico della zona autorizzata

Al di là delle 3 miglia

Tutta la zona atlantica del Marocco, ad eccezione della zona protetta situata ad est della linea che va da 33°30′N/7°35′O a 35°48′N/6°20′O

Specie bersaglio

Tonnidi

Obbligo di sbarco in Marocco

25 % delle catture dichiarate composte di tonnetto striato (Katsuwonus pelamis), palamita (Sarda sarda) e tombarello (Auxis thazard) per bordata

Riposo biologico

Sciabica autorizzata per la cattura di esche vive

Maglia di 8 mm per la cattura di esche vive, sciabica utilizzata al di là delle 3 miglia marine

Canoni

35 EUR per tonnellata pescata

Anticipo

All’atto della domanda di licenza annuale è versato un anticipo forfettario di 7 000 EUR

Obbligo di imbarco

3 marinai marocchini per nave

Scheda tecnica di pesca n. 6

Pesca pelagica industriale

Numero di navi autorizzate

18

Attrezzi autorizzati

Reti da traino pelagiche o semi-pelagiche

Contingente assegnato

80 000 tonnellate all’anno

con un massimo di 10 000 t al mese per l’insieme della flotta,

salvo per i mesi da agosto a ottobre, in cui il limite mensile di catture è portato a 15 000 t

Tipo di nave

Peschereccio da traino pelagici per la pesca industriale

Numero di navi autorizzate

Ripartizione delle navi autorizzate a pescare:

10 navi di stazza superiore a 3 000 GT

3 navi di stazza compresa tra 150 e 3 000 GT

5 navi di stazza inferiore a 150 GT

Stazza massima autorizzata per nave

7 765 GT, tenuto conto della struttura della flotta peschereccia dell’Unione europea

Limite geografico della zona autorizzata

A sud di 29°N

al di là delle 15 miglia marine per i pescherecci da traino congelatori

al di là delle 8 miglia marine per i pescherecci da traino RSW

Specie bersaglio

Sardine, alacce, sgombri, suri e acciughe

Composizione delle catture (per gruppo di specie)

suri/sgombri/acciughe: 65 %

sardine/alacce: 33 %

catture accessorie: 2 %

Questa composizione delle catture può essere rivista nell’ambito della commissione mista

Obbligo di sbarco in Marocco

25 % delle catture per bordata

Riposo biologico

I pescherecci autorizzati devono osservare i periodi di riposo biologici stabiliti dal dipartimento nella zona di pesca autorizzata e sospendere qualsiasi attività di pesca in detta zona (2)

Rete autorizzata

La dimensione minima di maglia (maglie stirate) della rete da traino pelagica o semipelagica è di 40 mm.

Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco.

È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).

Catture accessorie

Al massimo il 2 % di altre specie

L’elenco delle specie autorizzate nell’ambito delle catture accessorie è fissato dalla legislazione marocchina relativa alla «pesca di piccoli pelagici dell’Atlantico meridionale»

Trasformazione industriale

È rigorosamente vietata la trasformazione industriale delle catture in farina e/o olio di pesce.

Tuttavia i pesci danneggiati o deteriorati nonché gli scarti derivanti dalla manipolazione delle catture possono essere trasformati in farina o in olio di pesce a condizione di non superare il 5 % delle catture totali autorizzate.

Canoni

Per i pescherecci da traino industriali congelatori adibiti alla pesca pelagica:

100 EUR/t da versare in anticipo con cadenza mensile

Per i pescherecci da traino industriali adibiti alla pesca pelagica (senza congelazione):

35 EUR/t da versare in anticipo con cadenza mensile

In caso di superamento delle catture autorizzate, il canone è maggiorato di un fattore pari a 3

Obbligo di imbarco

Stazza della nave < 150 GT:

2 marinai marocchini

150 GT ≤ Stazza della nave < 1 500 GT:

4 marinai marocchini

1 500 GT ≤ Stazza della nave < 5 000 GT:

8 marinai marocchini

5 000 GT ≤ Stazza della nave < 7 765 GT:

16 marinai marocchini


(1)  A distanza di un anno, qualora la situazione si presenti favorevole e su parere della commissione mista, il numero di navi autorizzate ad operare nella zona di estensione potrà essere rivisto.

(2)  Il dipartimento notifica anticipatamente tale decisione alla Commissione, specificando il periodo o i periodi di sospensione della pesca e le zone interessate.

Appendice 3

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MAROCCO

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

Al momento della trasmissione, per permettere al CSCP marocchino di identificare il CSCP emittente devono essere fornite le seguenti informazioni:

indirizzo IP del server CSCP e/o riferimenti DNS

certificato SSL (catena completa delle autorità di certificazione)

la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

1.

i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1

2.

una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l’inizio del messaggio.

3.

ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//).

4.

una barra obliqua unica (/) separa il codice dal dato.

5.

il codice «ER» seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio.

6.

i dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine del messaggio.

Appendice 4

COORDINATE DELLE ZONE DI PESCA

Scheda tecnica

Categoria

Zona di pesca (latitudine)

Distanza dalla costa

1

Pesca artigianale al nord: specie pelagiche

34°18′00″N— 35°48′00″N (estensione fino a 33°25′00″N, secondo le condizioni previste nella scheda tecnica n. 1)

Al di là delle 2 miglia

2

Pesca artigianale al nord: palangari

34°18′00″N— 35°48′00″N (estensione fino a 33°25′00″N, secondo le condizioni previste nella scheda tecnica n. 2)

Al di là delle 6 miglia

3

Pesca artigianale al sud

A sud di 30°40′00″

Al di là delle 3 miglia

4

Pesca demersale

A sud di 29°00′00″

Palangari: al di là delle 12 miglia

Pescherecci da traino: al di là dell’isobata di 200 metri

5

Pesca del tonno

Tutto l’Atlantico, eccetto la zona delimitata dai seguenti punti: 35°48′N; 6°20′O/33°30′N; 7°35′O

Al di là delle 3 miglia (3 miglia per le esche)

6

Pesca pelagica industriale

A sud di 29°00′00″N

Al di là delle 15 miglia (pescherecci congelatori)

Al di là delle 8 miglia (navi RSW)

Prima dell’entrata in vigore del protocollo, il dipartimento comunica alla Commissione le coordinate geografiche della linea di base marocchina, della zona di pesca marocchina e delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Il dipartimento comunica inoltre, con almeno un mese di anticipo, ogni modifica relativa a queste delimitazioni.

Appendice 5

COORDINATE DEL CSCP DEL MAROCCO

Nome del CSCP del Marocco: CNSNP (Centro nazionale di sorveglianza delle navi da pesca)

Tel. CNSNP: +212 5 37 68 81 45/46

Fax CNSNP: +212 5 37 68 83 29/82

E-mail: CNSNP:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Coordinate della stazione radio:

Indicativo di chiamata: CNM

Bande

Frequenza di emissione della nave:

Frequenza di ricezione della nave:

8

8 285 khz

8 809 khz

12

12 245 khz

13 092 khz

16

16 393 khz

17 275 khz

Indirizzi e-mail dei responsabili del protocollo di trasmissione dei dati VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Appendice 6

GIORNALE DI BORDO DELL’ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

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Appendice 7

GIORNALE DI PESCA (NON TONNIERA)

Il formato del giornale di pesca corrispondente alle attività diverse dalla pesca tonniera sarà stabilito di comune accordo prima dell’entrata in vigore del presente protocollo.

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Appendice 8

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Appendice 9

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Appendice 10

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE RADIO DEL DIPARTIMENTO DELLA PESCA MARITTIMA DEL MAROCCO

MMSI:

242 069 000

Indicativo di chiamata:

CNM

Ubicazione

Rabat

Gamma di frequenza:

da 1,6 a 30 MHz

Classe di emissione:

SSB-AIA-J2B

Potenza di emissione:

800 W


Frequenze di lavoro

Bande

Canali

Emissione

Ricezione

Banda 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Banda 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Banda 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Operatività della stazione

Periodo

Orari

Giorni lavorativi

dalle 8.30 alle 16.30

Sabato, domenica e giorni festivi

dalle 9.30 alle 14.00


VHF:

Canale 16

Canale 70 ASN

Radiotelex:

 

 

 

Tipo:

DP-5

 

Classe di emissione:

ARQ-FEC

 

Numero:

31356

Fax

 

 

 

Numeri:

212 5 37 68 8329

Appendice 11

PROTOCOLLO PER L’INQUADRAMENTO E L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (SISTEMA ERS)

Disposizioni generali

1.

Ogni nave da pesca dell’UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all’attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nella zona di pesca marocchina.

2.

Le navi dell’UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca marocchina per svolgervi attività di pesca.

3.

I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave al Centro di sorveglianza e di controllo della pesca (di seguito: «CSCP») dello Stato di bandiera.

4.

Il CSCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CSCP del Marocco. Le dichiarazioni di cattura giornaliere (FAR) sono messe a disposizione automaticamente e senza indugio al CSCP del Marocco.

5.

Lo Stato di bandiera e il Marocco si accertano che i rispettivi CSCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile sul sito della direzione generale della Pesca e degli affari marittimi della Commissione europea, nonché di procedure di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni.

6.

Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di 6 mesi dalla loro introduzione.

7.

La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell’UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

8.

Lo Stato di bandiera e il Marocco designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.

9.

I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di 6 mesi.

10.

I CSCP dello Stato di bandiera e del Marocco si comunicano le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS non appena il sistema ERS diventa operativo. Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

Compilazione e comunicazione dei dati ERS

11.

La nave da pesca dell’UE deve:

a)

compilare quotidianamente i dati ERS per ogni giorno trascorso nella zona di pesca marocchina;

b)

registrare, per ciascuna cala di sciabica, di rete da traino o di palangaro, i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria e di ciascuna specie rigettata in mare;

c)

per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dal Marocco, dichiarare anche le catture uguali a zero;

d)

identificare ciascuna specie mediante il rispettivo codice alfa-3 della FAO;

e)

esprimere i quantitativi in chilogrammi di peso vivo e, ove richiesto, in numero di individui;

f)

registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;

g)

registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (COE) e uscita (COX) dalla zona di pesca marocchina un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dal Marocco, i quantitativi detenuti a bordo al momento del passaggio;

h)

trasmettere quotidianamente i dati ERS al CSCP dello Stato di bandiera, per via elettronica e nel formato XML di cui al paragrafo 4, al massimo entro le 23:59 UTC.

12.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

13.

Il CSCP dello Stato di bandiera mette i dati ERS a disposizione del CSCP del Marocco automaticamente e senza indugio nel formato XML di cui al paragrafo 5.

14.

Il CSCP del Marocco è tenuto a confermare la ricezione di tutti i messaggi ERS ricevuti mediante l’invio di un messaggio di risposta (RET).

15.

Il CSCP del Marocco tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati tra la nave e il CSCP dello Stato di bandiera

16.

Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CSCP dello Stato di bandiera.

17.

Lo Stato di bandiera informa il Marocco in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

18.

In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni lavorativi. Se entro tale termine di 10 giorni lavorativi la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca marocchina solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Marocco.

19.

Una nave da pesca non può lasciare un porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS:

a)

fino a quando il sistema non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera oppure

b)

prima, qualora venga a ciò autorizzata dallo Stato membro di bandiera. In quest’ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Marocco della sua decisione prima della partenza della nave.

20.

Ogni nave dell’UE operante nella zona di pesca marocchina con un sistema ERS difettoso trasmette quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, i dati ERS al CSCP dello Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica disponibile.

21.

I dati ERS di cui al paragrafo 11 che non hanno potuto essere messi a disposizione del Marocco a causa di un guasto sono trasmessi dal CSCP dello Stato di bandiera al CSCP del Marocco in una forma elettronica alternativa concordata. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.

22.

Se il CSCP del Marocco non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, il Marocco può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

Problemi operativi dei CSCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CSCP del Marocco

23.

Quando un CSCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell’altro CSCP e, se necessario, collabora alla risoluzione del problema per tutto il tempo necessario a tale scopo.

24.

Il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP del Marocco stabiliscono di comune accordo sui mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CSCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

25.

Quando il CSCP del Marocco segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CSCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CSCP dello Stato di bandiera informa il CSCP del Marocco e l’UE, entro un termine di 24 ore, in merito ai risultati della sua analisi e alle misure adottate.

26.

Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CSCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CSCP del Marocco ricorrendo al mezzo elettronico alternativo di cui al punto 24.

27.

Il Marocco informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un problema operativo di un CSCP.

Manutenzione di un CSCP

28.

Gli interventi di manutenzione pianificati di un CSCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all’altro CSCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all’altro CSCP non appena possibile.

29.

Nel corso dell’intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS interessati vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione.

30.

Se l’intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all’altro CSCP ricorrendo al mezzo elettronico alternativo di cui al punto 24.

31.

Il Marocco informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CSCP.