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24.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/57 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 204/2012
del 26 ottobre 2012
che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE, l’articolo 9 ter, paragrafo 1, dispone che le parti contraenti introducono e applicano alle merci che entrano o escono dai rispettivi territori doganali le misure doganali di sicurezza definite nel capo II bis, garantendo in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne. |
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(2) |
Al capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE, l’articolo 9 nonies prevede una procedura volta ad apportare le modifiche necessarie per tener conto dell’evoluzione della normativa dell’Unione europea in materie disciplinate dal capo II bis. |
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(3) |
La normativa dell’Unione europea sulle misure doganali di sicurezza è stata modificata, in particolare, dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione (1), dal regolamento (UE) n. 169/2010 della Commissione (2) e dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione (3). |
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(4) |
Le disposizioni del protocollo 10 dell’accordo SEE devono essere allineate alle modifiche della legislazione dell’Unione europea al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente. |
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(5) |
La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein. Tuttavia, essa potrebbe essere aperta a questi paesi, con riserva di una nuova decisione. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 10 dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I del protocollo 10 dell’accordo SEE è così modificato:
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1. |
All’articolo 2, il testo del paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente:
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2. |
All’articolo 2, il testo del paragrafo 1, lettera j), è sostituito dal seguente:
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3. |
All’articolo 2, paragrafo 1, sono inserite, dopo la lettera l), le lettere seguenti:
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4. |
All’articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 98 del 17.4.2009, pag. 3.
(2) GU L 51 del 2.3.2010, pag. 2.
(3) GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione n. 204/2012 del Comitato misto SEE, del 26 ottobre 2012, che modifica il protocollo 10, per quanto concerne l’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato I del protocollo 10
Riguardo ai dati richiesti per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, le parti contraenti confermano che:
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le disposizioni relative ai numeri EORI, |
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le disposizioni relative ai dati occorrenti per le richieste di deviazione di cui al punto 2.6 — tabella 6 dell’allegato 30 bis, |
introdotte dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, non si applicano alle dichiarazioni presentate in uno Stato EFTA.