24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 204/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Al capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE, l’articolo 9 ter, paragrafo 1, dispone che le parti contraenti introducono e applicano alle merci che entrano o escono dai rispettivi territori doganali le misure doganali di sicurezza definite nel capo II bis, garantendo in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.

(2)

Al capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE, l’articolo 9 nonies prevede una procedura volta ad apportare le modifiche necessarie per tener conto dell’evoluzione della normativa dell’Unione europea in materie disciplinate dal capo II bis.

(3)

La normativa dell’Unione europea sulle misure doganali di sicurezza è stata modificata, in particolare, dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione (1), dal regolamento (UE) n. 169/2010 della Commissione (2) e dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione (3).

(4)

Le disposizioni del protocollo 10 dell’accordo SEE devono essere allineate alle modifiche della legislazione dell’Unione europea al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente.

(5)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein. Tuttavia, essa potrebbe essere aperta a questi paesi, con riserva di una nuova decisione.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 10 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I del protocollo 10 dell’accordo SEE è così modificato:

1.

All’articolo 2, il testo del paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

«e)

merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale o con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili, le palette, i contenitori ed i mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e in acque interne;».

2.

All’articolo 2, il testo del paragrafo 1, lettera j), è sostituito dal seguente:

«j)

le seguenti merci introdotte nel territorio doganale di una parte contraente o da esso esportate, direttamente trasferite a piattaforme di perforazione o di sfruttamento o turbine eoliche gestite da una persona stabilita nel territorio doganale delle parti contraenti:

i)

merci che sono state incorporate in tali piattaforme o turbine ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

ii)

merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme o turbine;

iii)

altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme o turbine; e

iv)

rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme o turbine;».

3.

All’articolo 2, paragrafo 1, sono inserite, dopo la lettera l), le lettere seguenti:

«m)

merci introdotte in una delle parti contraenti a partire dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano o spedite da una delle parti contraenti verso tali territori;

n)

merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzate secondo le stesse procedure di cui all’articolo 313 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

4.

All’articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:

a)

per le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;

b)

per le merci vincolate ad un regime di transito, quando i dati richiesti per la dichiarazione sommaria di uscita figurano nella dichiarazione di transito elettronica e a condizione che l’ufficio di destinazione sia anche l’ufficio doganale di uscita;

c)

per le merci caricate in un porto o aeroporto nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti per essere scaricate in un altro porto o aeroporto in tale territorio, quando durante uno scalo intermedio in un porto o aeroporto situato fuori di tale territorio doganale le merci devono rimanere a bordo della nave o dell’aeromobile che le trasporta;

d)

per le merci che, in un porto o in un aeroporto, non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

e)

per le merci che sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

f)

se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del rispettivo territorio doganale delle parti contraenti, a condizione che:

i)

il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo di tempo al fine di affrontare dette circostanze;

ii)

le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e

iii)

per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)   GU L 98 del 17.4.2009, pag. 3.

(2)   GU L 51 del 2.3.2010, pag. 2.

(3)   GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione n. 204/2012 del Comitato misto SEE, del 26 ottobre 2012, che modifica il protocollo 10, per quanto concerne l’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato I del protocollo 10

Riguardo ai dati richiesti per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, le parti contraenti confermano che:

le disposizioni relative ai numeri EORI,

le disposizioni relative ai dati occorrenti per le richieste di deviazione di cui al punto 2.6 — tabella 6 dell’allegato 30 bis,

introdotte dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, non si applicano alle dichiarazioni presentate in uno Stato EFTA.