20.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/31


DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

del 20 dicembre 2011

relativa all’inserimento nell’allegato I di un nuovo capitolo 19 «Impianti a fune» nonché all’aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell’allegato 1

(2012/162/UE)

IL COMITATO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l’accordo»), in particolare l’articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando che a norma dell’articolo 10, paragrafo 5 dell’accordo, su proposta dell’una o dell’altra parte il comitato può modificare gli allegati dell’accordo,

DECIDE:

1.

L’allegato 1 dell’accordo relativo ai settori di prodotti è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 19 sugli impianti a fune, conformemente alle disposizioni dell’allegato A della presente decisione.

2.

L’allegato 1 dell’accordo relativo ai settori di prodotti è modificato secondo le disposizioni stabilite nell’allegato B della presente decisione.

3.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti. Essa entra in vigore a decorrere dalla data dell’ultima firma.

Firmato a Berna, il 20 dicembre 2011

A nome della Confederazione svizzera

Christophe PERRITAZ

Firmato a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

A nome dell’Unione europea

Fernando PERREAU DE PINNINCK


ALLEGATO A

Nell’allegato 1 relativo ai settori di prodotti, è inserito il seguente capitolo 19 «Impianti a fune»:

«CAPITOLO 19

IMPIANTI A FUNE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21; di seguito “direttiva 2000/9/CE”).

Svizzera

Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (RU 2006 5753), modificata da ultimo il 20 marzo 2009 (RU 2009 5597).

Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (RU 2007 39), modificata da ultimo l’11 giugno 2010 (RU 2010 2749).

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 dell’accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

SEZIONE III

Autorità di designazione

Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità di designazione notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Regole particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità di designazione rispettano i principi generali contenuti nell’allegato 2 del presente accordo, nonché i criteri di valutazione definiti nell’allegato VIII della direttiva 2000/9/CE.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive

1.   Scambio di informazioni

Conformemente agli articoli 9 e 12 del presente accordo, le parti si scambiano le informazioni necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo.

Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri nonché la Commissione europea si scambiano in particolare le informazioni di cui agli articoli 11 e 14 della direttiva 2000/9/CE.

Gli organismi di valutazione della conformità designati conformemente alla sezione IV del presente allegato si scambiano le informazioni di cui all’allegato V della direttiva 2000/9/CE, per quanto riguarda il modulo B, punti 7 e 8, il modulo D, punto 6, e il modulo H, punti 6 e 7.5.

2.   Documentazione tecnica

È sufficiente che i produttori, i loro rappresentanti autorizzati o la persona responsabile dell’immissione dei prodotti sul mercato tengano a disposizione la documentazione tecnica prescritta dalla direttiva 2000/9/CE nel territorio di una delle parti.

Le parti si impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità dell’altra parte.

3.   Sorveglianza del mercato

Ciascuna delle parti notifica all’altra parte le autorità, stabilite sul suo territorio, preposte all’esercizio delle attività di sorveglianza connesse all’esecuzione dei rispettivi atti legislativi elencati nella sezione I.

Ciascuna delle parti informa l’altra parte sulle proprie attività in materia di sorveglianza del mercato attraverso gli organismi preposti a tale fine.»


ALLEGATO B

MODIFICHE ALL’ALLEGATO I

CAPITOLO 1

MACCHINE

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera e dell’Unione europea è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29).

Svizzera

100.

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573)

101.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583)

102.

Ordinanza del 2 aprile 2008 sulla sicurezza delle macchine (RU 2008 1785), modificata da ultimo il 19 maggio 2010 (RU 2010 2583)»

CAPITOLO 2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573)

101.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583)»

CAPITOLO 5

APPARECCHI A GAS E CALDAIE

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

101.

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573)

102.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583)»

CAPITOLO 6

APPARECCHI A PRESSIONE

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, il riferimento alle disposizioni dell’Unione europea è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

102.

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573)

103.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583)

104.

Ordinanza del 20 novembre 2002 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (RU 2003 38), modificata da ultimo il 19 maggio 2010 (RU 2010 2583)

105.

Ordinanza del 20 novembre 2002 sulla sicurezza dei recipienti a pressione (RU 2003 38), modificata da ultimo il 19 maggio 2010 (RU 2010 2583)»

CAPITOLO 7

APPARECCHIATURE RADIO E APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONE

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); (RU 1997 2187), modificata da ultimo il 12 giugno 2009 (RU 2010 2617)

101.

Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT); (RU 2002 2086), modificata da ultimo il 18 novembre 2009 (RU 2009 6243)

102.

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (UFCOM); (RU 2002 2111), modificata da ultimo il 7 aprile 2011 (RU 2011 1391)

103.

Allegato 1 dell’ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (RU 2002 2115), modificato da ultimo il 21 novembre 2005 (RU 2005 5139)

104.

Elenco delle norme tecniche pubblicate sul Foglio federale con titoli e riferimenti, modificato da ultimo il 3 maggio 2011 (FF 2011 0799)

105.

Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (RU 2007 945), modificata da ultimo il 4 novembre 2009 (RU 2009 5821)»

CAPITOLO 8

APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437)

101.

Ordinanza del 2 marzo 1998 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (RU 1998 963), modificata da ultimo l’11 giugno 2010 (RU 2010 2749)

102.

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573)

103.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583)»

CAPITOLO 9

MATERIALE ELETTRICO E COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437)

101.

Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente debole (RU 1994 1185), modificata da ultimo il 18 novembre 2009 (RU 2009 6243)

102.

Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (RU 1994 1199), modificata da ultimo l’8 dicembre 1997 (RU 1998 54)

103.

Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (RU 1997 1016), modificata da ultimo l’11 giugno 2010 (RU 2010 2749)

104.

Ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica (RU 2009 6243), modificata da ultimo il 24 agosto 2010 (RU 2010 3619)

105.

Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT); (RU 2002 2086), modificata da ultimo il 18 novembre 2009 (RU 2009 6243)»

CAPITOLO 11

STRUMENTI DI MISURA E IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

102.

Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 18 giugno 2010 (RU 2010 5003)

103.

Ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RU 1994 3109)

104.

Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RU 2006 1453), modificata da ultimo l’8 settembre 2010 (RU 2010 4489)

105.

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RU 2004 2093), modificata da ultimo il 2 ottobre 2006 (RU 2006 4189)

106.

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (RU 2006 1433)

107.

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sulle misure di volume (RU 2006 1525)

108.

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua (RU 2006 1533), modificata da ultimo il 5 ottobre 2010 (RU 2010 4595)

109.

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico (RU 2006 1545)

110.

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sui misuratori di energia termica (RU 2006 1569)

111.

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas (RU 2006 1591)

112.

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (RU 2006 1599)

113.

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche (RU 2006 1613)

114.

Ordinanza del 15 agosto 1986 sui pesi (RU 1986 2022), modificata da ultimo il 2 ottobre 2006 (RU 2006 4193)»

CAPITOLO 14

BUONA PRATICA DI LABORATORIO — GOOD LABORATORY PRACTICE

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 19 marzo 2010 (RU 2010 3233)

101.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2004 4763), modificata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006 2197)

102.

Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2005 2721), modificata da ultimo il 10 novembre 2010 (RU 2010 5223)

103.

Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’omologazione dei prodotti fitosanitari (RU 2005 3035), modificata da ultimo il 17 giugno 2011 (RU 2011 2927)

104.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo l’8 settembre 2010 (RU 2010 4027)

105.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti (RU 2001 3420), modificata da ultimo l’8 settembre 2010 (RU 2010 3863)»

CAPITOLO 15

ISPEZIONE DELLA BUONA PRATICA DI FABBRICAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE PARTITE DEI MEDICINALI

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo l’8 settembre 2010 (RU 2010 4027)

101.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle autorizzazioni (RU 2001 3399), modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2561)

102.

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti (RU 2001 3437), modificata da ultimo il 22 giugno 2006 (RU 2006 3587)

103.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (RU 2001 3511), modificata da ultimo l’8 settembre 2010 (RU 2010 4043)»

CAPITOLO 17

ASCENSORI

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera e dell’Unione europea è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

Svizzera

100.

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573)

101.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583)

102.

Ordinanza del 23 giugno 1999 sulla sicurezza degli ascensori (RU 1999 1875), modificata da ultimo il 19 maggio 2010 (RU 2010 2583)»

CAPITOLO 18

BIOCIDI

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2004 4763), modificata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006 2197)

101.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 19 marzo 2010 (RU 2010 3233)

102.

Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla commercializzazione e sull’impiego dei biocidi (RU 2005 2821), modificata da ultimo il 4 aprile 2011 (RU 2011 1403)»