20.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/31 |
DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
del 20 dicembre 2011
relativa all’inserimento nell’allegato I di un nuovo capitolo 19 «Impianti a fune» nonché all’aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell’allegato 1
(2012/162/UE)
IL COMITATO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l’accordo»), in particolare l’articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 18, paragrafo 2,
considerando che a norma dell’articolo 10, paragrafo 5 dell’accordo, su proposta dell’una o dell’altra parte il comitato può modificare gli allegati dell’accordo,
DECIDE:
1. |
L’allegato 1 dell’accordo relativo ai settori di prodotti è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 19 sugli impianti a fune, conformemente alle disposizioni dell’allegato A della presente decisione. |
2. |
L’allegato 1 dell’accordo relativo ai settori di prodotti è modificato secondo le disposizioni stabilite nell’allegato B della presente decisione. |
3. |
La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti. Essa entra in vigore a decorrere dalla data dell’ultima firma. |
Firmato a Berna, il 20 dicembre 2011
A nome della Confederazione svizzera
Christophe PERRITAZ
Firmato a Bruxelles, il 14 dicembre 2011
A nome dell’Unione europea
Fernando PERREAU DE PINNINCK
ALLEGATO A
Nell’allegato 1 relativo ai settori di prodotti, è inserito il seguente capitolo 19 «Impianti a fune»:
«CAPITOLO 19
IMPIANTI A FUNE
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2
Unione europea |
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21; di seguito “direttiva 2000/9/CE”). |
Svizzera |
Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (RU 2006 5753), modificata da ultimo il 20 marzo 2009 (RU 2009 5597). |
Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (RU 2007 39), modificata da ultimo l’11 giugno 2010 (RU 2010 2749). |
Organismi di valutazione della conformità
Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 dell’accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Autorità di designazione
Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità di designazione notificate dalle parti.
Regole particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità
Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità di designazione rispettano i principi generali contenuti nell’allegato 2 del presente accordo, nonché i criteri di valutazione definiti nell’allegato VIII della direttiva 2000/9/CE.
Disposizioni aggiuntive
1. Scambio di informazioni
Conformemente agli articoli 9 e 12 del presente accordo, le parti si scambiano le informazioni necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo.
Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri nonché la Commissione europea si scambiano in particolare le informazioni di cui agli articoli 11 e 14 della direttiva 2000/9/CE.
Gli organismi di valutazione della conformità designati conformemente alla sezione IV del presente allegato si scambiano le informazioni di cui all’allegato V della direttiva 2000/9/CE, per quanto riguarda il modulo B, punti 7 e 8, il modulo D, punto 6, e il modulo H, punti 6 e 7.5.
2. Documentazione tecnica
È sufficiente che i produttori, i loro rappresentanti autorizzati o la persona responsabile dell’immissione dei prodotti sul mercato tengano a disposizione la documentazione tecnica prescritta dalla direttiva 2000/9/CE nel territorio di una delle parti.
Le parti si impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità dell’altra parte.
3. Sorveglianza del mercato
Ciascuna delle parti notifica all’altra parte le autorità, stabilite sul suo territorio, preposte all’esercizio delle attività di sorveglianza connesse all’esecuzione dei rispettivi atti legislativi elencati nella sezione I.
Ciascuna delle parti informa l’altra parte sulle proprie attività in materia di sorveglianza del mercato attraverso gli organismi preposti a tale fine.»
ALLEGATO B
MODIFICHE ALL’ALLEGATO I
CAPITOLO 1
MACCHINE
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera e dell’Unione europea è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Unione europea |
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Svizzera |
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CAPITOLO 2
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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CAPITOLO 5
APPARECCHI A GAS E CALDAIE
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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CAPITOLO 6
APPARECCHI A PRESSIONE
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, il riferimento alle disposizioni dell’Unione europea è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Unione europea |
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Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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CAPITOLO 7
APPARECCHIATURE RADIO E APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONE
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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CAPITOLO 8
APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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CAPITOLO 9
MATERIALE ELETTRICO E COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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CAPITOLO 11
STRUMENTI DI MISURA E IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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CAPITOLO 14
BUONA PRATICA DI LABORATORIO — GOOD LABORATORY PRACTICE
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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CAPITOLO 15
ISPEZIONE DELLA BUONA PRATICA DI FABBRICAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE PARTITE DEI MEDICINALI
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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CAPITOLO 17
ASCENSORI
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera e dell’Unione europea è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Unione europea |
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Svizzera |
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CAPITOLO 18
BIOCIDI
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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