22012A0714(01)

Accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 14/07/2012 pag. 0004 - 0016


TRADUZIONE

Accordo

tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "UE",

da una parte, e

L’AUSTRALIA,

dall’altra,

in appresso insieme denominate "le parti",

DESIDEROSE di prevenire e combattere efficacemente il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni;

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato tra l’UE e l’Australia;

RICONOSCENDO che lo scambio di informazioni è una componente fondamentale della lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale, e che, in tale contesto, l’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) costituisce uno strumento importante;

RICONOSCENDO l’importanza di prevenire e combattere il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali;

TENENDO PRESENTE l’articolo 6 del trattato sull’Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale n. 181, gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sul diritto alla vita privata;

RICONOSCENDO che nel 2008 l’Australia e l’UE hanno firmato l’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell’Unione europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana, applicato provvisoriamente a decorrere dalla data della firma ma non entrato in vigore;

PRESO ATTO che il 5 maggio 2010 il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la votazione sulla richiesta di approvazione di tale accordo e che con risoluzione dell’ 11 novembre 2010 ha accolto la raccomandazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo di negoziare un nuovo accordo;

VISTE le pertinenti disposizioni della legge doganale australiana del 1901 (Australian Customs Act), in particolare la sezione 64AF secondo la quale, se richiesto, tutti gli operatori internazionali di servizi aerei passeggeri che effettuano voli per, da e attraverso l’Australia sono tenuti a trasmettere all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera i dati PNR, nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze del vettore aereo, secondo modalità e forma particolari;

RICONOSCENDO che la legge australiana sull’amministrazione doganale del 1985 (Customs Administration), la legge sulla migrazione del 1958 (Migration Act), la legge sui reati del 1914 (Crimes Act), la legge sulla vita privata del 1988 (Privacy Act), la legge sulla libertà d’informazione del 1982 (Freedom of Information Act), la legge sul revisore generale del 1997 (Auditor-General Act), la legge sul Mediatore del 1976 (Ombudsman Act) e la legge sul servizio pubblico del 1999 (Public Service Act) prevedono la protezione dei dati, i diritti di accesso e ricorso, rettifica e annotazione nonché rimedi e sanzioni in caso di uso improprio dei dati personali;

PRESO ATTO dell’impegno dell’Australia di garantire che l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera tratti i dati PNR esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, nel rigoroso rispetto delle salvaguardie in materia di vita privata e protezione dei dati personali, conformemente al presente accordo;

SOTTOLINEANDO l’importanza che l’Australia scambi dati analitici ottenuti dai dati PNR con le autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea ed Europol o Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale;

AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali disposizioni future tra l’Australia e l’Unione europea, o tra una delle due parti e un altro Stato, in materia di trattamento e trasferimento di dati PNR o qualsiasi altro tipo di dati, e preso atto che potrebbero essere valutate la necessità e fattiblità di misure analoghe per i passeggeri marittimi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo dell’accordo

Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il presente accordo dispone il trasferimento dei dati PNR originari dell’UE all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. Il presente accordo fissa le condizioni di trasferimento e uso di tali dati e le loro modalità di protezione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "accordo", il presente accordo e i suoi allegati, e ogni loro eventuale modifica;

b) "dati personali", tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

c) "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati PNR, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o trasferimento, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;

d) "vettori aerei", vettori aerei che dispongono di sistemi di prenotazione e/o dati PNR trattati nel territorio dell’Unione europea ed effettuano voli passeggeri nell’ambito del trasporto aereo internazionale per, da e attraverso l’Australia;

e) "sistema di prenotazione", il sistema di prenotazione e di controllo delle partenze di un vettore aereo o altro sistema equivalente con le stesse funzionalità;

f) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni trattate nell’UE dai vettori aerei relative al viaggio di ciascun passeggero elencate nell’allegato 1, comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate;

g) "passeggero", qualunque passeggero o membro dell’equipaggio, compreso il capitano;

h) "dati sensibili", qualunque dato personale che riveli l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, o la salute o l’orientamento sessuale.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. L’Australia assicura che l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera tratti i dati PNR pervenuti ai sensi del presente accordo esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale.

2. I reati di terrorismo comprendono:

a) atti di una persona che comportano l’uso della violenza o sono altrimenti pericolosi per la vita umana o costituiscono un rischio di danneggiamento a beni o infrastrutture e che, tenuto conto della loro natura e della situazione, hanno presumibilmente lo scopo di:

i) intimidire o sopraffare la popolazione;

ii) intimidire, costringere o forzare i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

iii) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un’organizzazione internazionale;

b) assistenza, finanziamento o sostegno finanziario, materiale o tecnologico, ovvero servizi finanziari o di altro tipo per gli atti o il favoreggiamento degli atti di cui alla lettera a);

c) fornitura o raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno degli atti di cui alle lettere a) o b), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine; oppure

d) concorso, favoreggiamento o tentativo di compiere gli atti di cui alle lettere a), b) o c).

3. Per "reati gravi di natura transnazionale" si intendono i reati punibili in Australia con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore nel massimo a quattro anni o con una pena più severa e quali definiti dalla legge australiana, se di natura transnazionale. Un reato è considerato di natura transnazionale in particolare se:

a) è commesso in più di uno Stato;

b) è commesso in uno Stato ma preparato, pianificato, diretto o controllato in misura sostanziale in un altro Stato;

c) è commesso in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; oppure

d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

4. In circostanze eccezionali l’Australia può trattare i dati PNR, se necessario, per salvaguardare l’interesse vitale di una persona, come in caso di rischio di morte, lesione grave o minaccia per la salute.

5. Inoltre, i dati PNR possono essere trattati caso per caso qualora tale trattamento sia specificamente richiesto dalla legge australiana a fini di supervisione e responsabilità della pubblica amministrazione e per agevolare i ricorsi e le sanzioni in caso di uso improprio dei dati.

Articolo 4

Trasmissione dei dati PNR

1. I vettori aerei trasmettono all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera i dati PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione. Nessuna disposizione legislativa delle parti osta al rispetto da parte dei vettori aerei delle pertinenti disposizioni di legge australiane che fanno loro obbligo di trasmettere i dati.

2. L’Australia non richiede ai vettori aerei di trasmettere elementi del PNR che non sono già raccolti o presenti nei loro sistemi di prenotazione.

3. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell’allegato 1, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera li cancella.

Articolo 5

Adeguatezza

Il rispetto del presente accordo da parte dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera costituisce, ai sensi della pertinente legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati, un adeguato livello di protezione dei dati PNR a quella trasferiti ai fini del presente accordo.

Articolo 6

Cooperazione di polizia e giudiziaria

1. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera provvede affinché, non appena possibile, siano messe a disposizione delle autorità di polizia o giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea interessati o di Europol o Eurojust, nell’ambito delle rispettive competenze, le informazioni analitiche pertinenti e appropriate ottenute dai dati PNR, nel rispetto degli accordi o intese in materia di contrasto o scambio di informazioni tra l’Australia e qualunque Stato membro dell’Unione europea, Europol o Eurojust, a seconda del caso.

2. Le autorità di polizia o giudiziarie di uno Stato membro dell’Unione europea, o Europol o Eurojust, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere l’accesso ai dati PNR o alle informazioni analitiche pertinenti e appropriate ottenute dai dati PNR necessarie in casi specifici per prevenire, accertare, indagare e perseguire nell’Unione europea reati di terrorismo o reati grave di natura transnazionale. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, nel rispetto degli accordi o intese di cui al paragrafo 1, mette a disposizione tali informazioni.

CAPO II

SALVAGUARDIE APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PNR

Articolo 7

Protezione dei dati e non discriminazione

1. I dati PNR sono soggetti alle disposizioni della la legge australiana sulla vita privata del 1988 (Privacy Act) che disciplina la raccolta, l’uso, la conservazione, la comunicazione, la sicurezza, l’accesso e la modifica delle informazioni personali detenute dalla maggior parte dei dipartimenti e dei servizi del governo australiani.

2. L’Australia provvede affinché le salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR ai sensi del presente accordo e delle pertinenti legislazioni nazionali si applichino indiscriminatamente a tutti i passeggeri, a prescindere in particolare dalla cittadinanza, dal paese di residenza o dalla presenza fisica in Australia.

Articolo 8

Dati sensibili

È fatto divieto all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera di trattare dati PNR sensibili. Qualora nei dati PNR di un passeggero trasferiti all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera siano compresi dati sensibili, l’Agenzia li cancella.

Articolo 9

Sicurezza e integrità dei dati

1. Al fine di prevenire la distruzione accidentale o illecita dei dati, la loro perdita accidentale, alterazione, comunicazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato, o qualunque forma di trattamento non autorizzato dei medesimi:

a) le apparecchiature utilizzate per il trattamento dei dati PNR sono conservate in ambiente fisico sicuro e con sistemi di alto livello e funzioni di controllo delle intrusioni;

b) i dati PNR sono conservati separatamente da qualsiasi altro dato. Al fine di effettuare raffronti, è possibile inserire dati nel sistema PNR ma non è possibile far confluire dati dal sistema PNR in altre banche dati. Il sistema PNR è accessibile solo a un numero ristretto di funzionari dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, autorizzati in modo specifico dal massimo responsabile della gestione (Chief Executive Officer) dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera a trattare i dati PNR ai fini del presente accordo. Tali funzionari utilizzano il sistema PNR in luoghi di lavoro sicuri inaccessibili alle persone non autorizzate;

c) l’accesso dei funzionari di cui alla lettera b), al sistema PNR è controllato da sistemi di accesso sicuro come procedure di autenticazione separate (login) tramite un nome utente (user ID) e una parola chiave (password);

d) l’accesso alla rete dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera e ai dati contenuti nel sistema PNR è soggetto a verifica (audit). Il rapporto di verifica (audit record) contiene il nome utente, la postazione di lavoro dell’utente, la data e l’ora dell’operazione, il contenuto dell’interrogazione e il numero di rapporti (record restituiti);

e) tutti i dati PNR sono trasferiti dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera alle altre autorità in modo sicuro;

f) il sistema PNR assicura l’individuazione e la segnalazione dei guasti;

g) i dati PNR sono protetti contro qualunque forma di manipolazione, alterazione, aggiunta o corruzione conseguente a disfunzioni del sistema;

h) non sono effettuate copie della banca dati PNR, eccetto il back-up per il ripristino in caso di problemi.

2. Qualunque violazione della sicurezza dei dati, comportante in particolare distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione non autorizzata o accesso non autorizzato, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, è soggetta a sanzioni efficaci e dissuasive.

3. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera segnala qualunque violazione della sicurezza dei dati all’ufficio del commissario australiano per l’informazione, e dà notizia della segnalazione alla Commissione europea.

Articolo 10

Supervisione e responsabilità

1. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati da parte delle autorità governative australiane che trattano i dati PNR è soggetto alla supervisione del commissario australiano per l’informazione, che, ai sensi della legge sulla vita privata (Privacy Act), ha poteri effettivi per indagare sul rispetto della stessa da parte delle autorità e per controllare e indagare in quale misura l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ottempera alla richiamata legge.

2. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera dispone modalità ai sensi della legge sulla vita privata (Privacy Act) in base alle quali il commissario australiano per l’informazione effettua periodicamente audit formali su tutti gli aspetti delle politiche e procedure dell’Agenzia riguardanti l’uso e il trattamento dei dati PNR di origine UE e l’accesso a tali dati.

3. Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di residenza, può presentare al commissario australiano per l’informazione una domanda relativa alla tutela dei propri diritti e libertà con riguardo al trattamento dei dati personali. L’interessato viene informato del seguito dato alla sua domanda. Il commissario australiano per l’informazione assiste gli interessati nell’esercizio dei loro diritti ai sensi del presente accordo, in particolare i diritti di accesso, rettifica e ricorso.

4. Chiunque può presentare denuncia presso il Mediatore del Commonwealth (Commonwealth Ombudsman) per quanto riguarda il trattamento subito da parte dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera.

Articolo 11

Trasparenza

1. L’Australia dispone che i vettori aerei forniscano ai passeggeri informazioni chiare e pertinenti circa la raccolta, il trattamento e lo scopo dell’uso dei dati PNR. Di preferenza tali informazioni sono fornite al momento della prenotazione.

2. L’Australia rende disponibili al pubblico, in particolare sui siti web governativi, le informazioni riguardanti la finalità della raccolta e l’uso del PNR da parte dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, e sulle modalità per richiedere l’accesso e la rettifica e per presentare ricorso.

Articolo 12

Diritto di accesso

1. Chiunque ha il diritto di accedere ai propri dati PNR, previa richiesta all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. Tale accesso è concesso senza costrizioni o senza ritardi indebiti. Tale diritto è conferito dalla legge australiana sulla libertà di informazione del 1982 (Freedom of Information Act) e dalla legge sulla via privata (Privacy Act). Il diritto di accesso ricomprende anche la facoltà di chiedere e ottenere documenti in possesso dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera che indichino se i dati relativi all’interessato sono stati trasferiti o messi a disposizione, e le informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati.

2. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 può essere soggetta a ragionevoli limitazioni legali applicabili in forza della normativa australiana al fine di salvaguardare la prevenzione e l’accertamento dei reati, le indagini o l’azione penale e tutelare la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, con la dovuta considerazione per l’interesse legittimo dell’interessato.

3. Qualsiasi rifiuto o restrizione dell’accesso è comunicato per iscritto all’interessato entro trenta (30) giorni, salvo proroga eventuale dei termini di legge. Contemporaneamente gli sono comunicati i motivi di fatto o di diritto sui quali è basata la decisione. Quest’ultima comunicazione può essere omessa qualora sussista uno dei motivi ai sensi del paragrafo 2. In tutti questi casi l’interessato è informato del fatto che può presentare un reclamo contro la decisione dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. Il reclamo è proposto al commissario australiano per l’informazione. L’interessato è inoltre informato dei mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario previsti dalla legislazione australiana.

4. L’interessato che presenti un reclamo al commissario australiano per l’informazione ai sensi del paragrafo 3 riceve comunicazione formale dell’esito dell’esame del reclamo e quanto meno la conferma che sono stati rispettati i suoi diritti in materia di protezione dei dati in ottemperanza al presente accordo.

5. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera non può rivelare dati PNR al pubblico, fuorché alle persone i cui dati PNR sono stati trattati o ai loro rappresentanti.

Articolo 13

Diritto di rettifica e cancellazione

1. Chiunque ha diritto di chiedere la rettifica dei propri dati PNR trattati dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera qualora tali dati siano inesatti. La rettifica può comportare cancellazione.

2. Le richieste di rettifica dei dati PNR conservati dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera possono essere rivolte direttamente all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ai sensi della legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act) o della legge sulla vita privata (Privacy Act).

3. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera effettua tutte le verifiche necessarie conformemente alla richiesta e comunica senza indebito ritardo all’interessato se i dati PNR sono stati rettificati o cancellati. La comunicazione è effettuata per iscritto entro trenta (30) giorni, salvo proroga eventuale dei termini di legge, e informa l’interessato della possibilità di presentare un reclamo contro la decisione dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera al commissario australiano per l’informazione e, in alternativa, dei mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario previsti dalla legislazione australiana.

4. L’interessato che presenti un reclamo al commissario australiano per l’informazione ai sensi del paragrafo 3 riceve comunicazione formale dell’esito dell’esame del reclamo.

Articolo 14

Diritto di ricorso

1. Chiunque ha il diritto a un ricorso effettivo, in sede amministrativa e giudiziaria, qualora siano stati violati i diritti di cui gode ai sensi del presente accordo.

2. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con i diritti riconosciuti dal presente accordo ha il diritto di chiedere rimedi effettivi, che possono comprendere il risarcimento da parte dell’Australia.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concessi indipendentemente dalla cittadinanza dell’interessato, dal suo paese di origine o di residenza o dalla sua presenza fisica in Australia.

Articolo 15

Trattamento automatizzato dei dati PNR

1. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera o le altre autorità governative elencate nell’allegato 2 non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l’interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR.

2. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera non può procedere al trattamento automatizzato dei dati sulla base di dati sensibili.

Articolo 16

Conservazione dei dati

1. I dati PNR sono conservati al massimo per cinque anni e mezzo dalla data in cui sono pervenuti all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. Durante tale periodo i dati PNR sono conservati esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale, secondo le seguenti modalità:

a) per i primi tre anni dal ricevimento iniziale, tutti i dati PNR sono accessibili a un numero ristretto di funzionari dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, specificamente autorizzati dal massimo responsabile della gestione dell’Agenzia (Chief Executive Officer) a individuare i passeggeri che potrebbero presentare un interesse;

b) dopo tre anni dal ricevimento iniziale fino allo scadere del periodo di cinque anni e mezzo, i dati PNR sono conservati nel sistema PNR ma tutti gli elementi d’informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero ristretto di funzionari dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera specificamente autorizzati dal massimo responsabile della gestione dell’Agenzia (Chief Executive Officer) a effettuare analisi connesse ai reati di terrorismo o ai reati gravi di natura transnazionale. L’accesso integrale ai dati PNR è consentito solo a un membro del servizio esecutivo superiore (Senior Executive Service) dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera se necessario ai fini delle indagini per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale.

2. Al fine di rendere anonimi i dati, sono mascherati i seguenti elementi del PNR:

a) il nome o i nomi;

b) altri nomi figuranti nel PNR, compreso il numero dei viaggiatori ivi inseriti;

c) tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull’originatore);

d) osservazioni generali, comprese le informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request), nella misura in cui contengono informazioni che consentano l’identificazione di una persona fisica; e

e) i dati APP (Advance Passenger Processing) o API (Advance Passenger Information) eventualmente raccolti, nella misura in cui contengono informazioni che consentano l’identificazione di una persona fisica.

3. In deroga al paragrafo 1, i dati PNR richiesti per una specifica indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale o per applicare sanzioni contro tali reati possono essere trattati ai fini dell’indagine, azione penale o applicazione delle sanzioni. I dati PNR possono essere conservati fino a conclusione della pertinente indagine o azione penale o fino all’applicazione della sanzione.

4. Allo scadere del periodo di conservazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 3, i dati PNR sono cancellati definitivamente.

Articolo 17

Registrazione e documentazione dei dati PNR

1. Tutti i trattamenti di dati PNR, compresi l’accesso, la consultazione o il trasferimento, e le richieste di dati PNR delle autorità australiane o di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell’autocontrollo e per garantire l’integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento.

2. I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono usati esclusivamente a fini di controllo e audit, comprese le indagini nei casi di accesso non autorizzato e la risoluzione di tali casi.

3. I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono comunicati, su richiesta, al commissario australiano per l’informazione. Questi utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, la loro integrità e sicurezza.

Articolo 18

Scambio dei dati PNR con altre autorità governative australiane

1. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera può scambiare i dati PNR unicamente con le autorità governative australiane elencate nell’allegato 2, con riserva delle seguenti salvaguardie:

a) le autorità governative riceventi riconoscono ai dati PNR le salvaguardie previste dal presente accordo;

b) i dati sono scambiati esclusivamente ai fini di cui all’articolo 3;

c) i dati sono scambiati solo caso per caso, salvo se resi anonimi;

d) prima di procedere allo scambio, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera valuta attentamente la pertinenza dei dati da scambiare. Sono scambiati solo quei particolari elementi del PNR che risultano chiaramente necessari in circostanze specifiche. In ogni caso è scambiato il minor numero di dati possibile;

e) le autorità governative riceventi assicurano che i dati non siano comunicati ad altri senza l’autorizzazione dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, che sarà concessa dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera per i soli fini di cui all’articolo 3.

2. L’elenco delle autorità di cui all’allegato 2 può essere modificato mediante scambio di note diplomatiche tra le parti al fine di includere:

a) dipartimenti e autorità che subentrano a quelli già elencati nell’allegato 2; e

b) dipartimenti e autorità istituiti dopo l’entrata in vigore del presente accordo, le cui funzioni sono direttamente connesse alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e all’azione penale per reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale; e

c) dipartimenti e autorità le cui funzioni vengono ad essere direttamente connesse alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e all’azione penale per reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale.

3. Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente articolo.

4. Nessuna disposizione del presente articolo osta alla comunicazione di dati PNR qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, e dell’articolo 10.

Articolo 19

Trasferimenti ad autorità di paesi terzi

1. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera può trasferire dati PNR solo a specifiche autorità governative di paesi terzi, con riserva delle seguenti salvaguardie:

a) l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ha accertato che l’autorità ricevente del paese terzo si è impegnata a riconoscere ai dati trasferiti le salvaguardie previste dal presente accordo;

b) può ricevere i dati PNR solo un’autorità di un paese terzo avente funzioni direttamente connesse alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e all’azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale;

c) i dati sono trasferiti esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale quali definiti all’articolo 3;

d) i dati sono trasferiti solo caso per caso;

e) prima di procedere al trasferimento, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera valuta attentamente la pertinenza dei dati da trasferire. Sono trasferiti solo quei particolari elementi del PNR che risultano chiaramente necessari in circostanze specifiche. In ogni caso è trasferito il minor numero di dati possibile;

f) qualora l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera sia a conoscenza del trasferimento di dati riguardanti un cittadino o un residente di uno Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono informate quanto prima;

g) l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ha accertato che l’autorità ricevente del paese terzo si è impegnata a conservare i dati PNR solo fino a conclusione della pertinente indagine o azione penale o fino all’applicazione della sanzione o fino a quando i dati non sono più necessari ai fini di cui all’articolo 3, paragrafo 4, e in ogni caso non oltre il periodo necessario;

h) l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ha accertato che l’autorità ricevente del paese terzo si è impegnata a non trasferire ad altri i dati PNR;

i) l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera provvede, se del caso, affinché il passeggero sia informato del trasferimento dei suoi dati PNR.

2. Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente articolo.

3. Il presente articolo non osta alla divulgazione di dati PNR qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4.

CAPO III

MODALITÀ DEI TRASFERIMENTI

Articolo 20

Metodo di trasferimento

Ai fini del presente accordo, le parti provvedono affinché i vettori aerei trasferiscano all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera i dati PNR esclusivamente sulla base del metodo push e in conformità delle seguenti procedure:

a) i vettori aerei trasferiscono i dati PNR con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati;

b) i vettori aerei trasferiscono i dati PNR nel formato di messaggistica concordato;

c) i vettori aerei trasferiscono i dati PNR in modo sicuro usando i protocolli comuni richiesti dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera.

Articolo 21

Frequenza del trasferimento

1. Le parti provvedono affinché i vettori aerei trasferiscano all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera tutti i dati PNR dei passeggeri richiesti conformemente all’articolo 20, al massimo in cinque fasi prestabilite per ciascun volo, la prima delle quali si svolga non oltre 72 ore prima della partenza prevista. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera comunica ai vettori aerei le precise fasi del trasferimento.

2. In casi specifici, quando vi siano indicazioni per cui è necessario accedere tempestivamente ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa a reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera può esigere che il vettore aereo fornisca i dati PNR prima del primo trasferimento previsto. Nell’esercizio di questa facoltà discrezionale, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera agisce in modo giudizioso e proporzionato e usa esclusivamente il metodo push.

3. In casi specifici, quando vi siano indicazioni per cui è necessario accedere ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa a reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera può esigere che il vettore aereo trasferisca i dati PNR tra due trasferimenti o dopo i trasferimenti di cui al paragrafo 1. Nell’esercizio di questa facoltà discrezionale, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera agisce in modo giudizioso e proporzionato e usa esclusivamente il metodo push.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 22

Inderogabilità/Relazioni con altri strumenti

1. Il presente accordo non crea né conferisce diritti o benefici a persone o enti, pubblici o privati. Ciascuna parte garantisce che le disposizioni del presente accordo siano attuate correttamente.

2. Nessuna disposizione del presente accordo limita i diritti o le salvaguardie previsti dalla legislazione australiana.

3. Nessuna disposizione del presente accordo deroga agli obblighi incombenti ai sensi di accordi bilaterali di assistenza giudiziaria tra l’Australia e gli Stati membri dell’Unione europea di dare assistenza in caso di richiesta volta ad ottenere prove in procedimenti penali per reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale.

Articolo 23

Risoluzione delle controversie e sospensione dell’accordo

1. In caso di controversia sull’interpretazione, applicazione o attuazione del presente accordo e per qualunque aspetto connesso, le parti si consultano al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, che preveda la possibilità per ciascuna di conformarsi entro un termine ragionevole.

2. Qualora le consultazioni non portino alla risoluzione della controversia, ciascuna parte può sospendere l’applicazione del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica, con effetto decorsi 120 giorni dalla data della notifica, salvo altrimenti convenuto.

3. La sospensione cessa non appena la controversia è risolta in modo soddisfacente per l’Australia e l’UE.

4. Nonostante la sospensione del presente accordo, tutti i dati ottenuti dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ai sensi del presente accordo continuano ad essere trattati nel rispetto delle salvaguardie disposte dall’accordo stesso, comprese le disposizioni sulla conservazione e cancellazione dei dati.

Articolo 24

Consultazione e verifica

1. Le parti si notificano reciprocamente, se del caso prima dell’adozione, qualunque modifica legislativa o regolamentare che possa pregiudicare materialmente l’attuazione del presente accordo. I riferimenti alla legislazione australiana contenuti nel presente accordo si intendono comprensivi della legislazione successiva.

2. Un anno dopo l’entrata in vigore del presente accodo e periodicamente durante la sua vigenza, nonché ad ogni richiesta di parte, le parti procedono a una verifica congiunta dell’attuazione del presente accordo e delle questioni connesse. Le parti convengono che detta verifica verta, in particolare, sul meccanismo di mascheramento dei dati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), sulle eventuali difficoltà connesse all’efficienza operativa o all’efficacia dei costi del meccanismo e sull’esperienza acquisita nell’ambito di meccanismi analoghi in altri sistemi PNR maturi, compreso il sistema dell’UE. Qualora non sia disponibile un meccanismo efficiente sotto il profilo operativo e dei costi, l’accesso ai dati è limitato mediante archiviazione e può avvenire soltanto secondo le modalità previste all’articolo 16 per i dati resi anonimi.

3. Le parti convengono in anticipo le modalità della verifica congiunta e si comunicano la composizione dei rispettivi gruppi. Ai fini della verifica congiunta, l’Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea e l’Australia dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. I gruppi possono comprendere esperti in materia di protezione dei dati e contrasto. Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla verifica congiunta devono rispettare la riservatezza delle discussioni ed avere le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini della verifica congiunta, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera assicura l’accesso alla documentazione, ai sistemi pertinenti e al personale competente.

4. Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo le parti procedono a una sua valutazione, concentrandosi in particolare sulla sua efficienza operativa.

5. In seguito alla verifica congiunta, la Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. L’Australia può formulare osservazioni scritte da allegare alla relazione.

6. Poiché l’istituzione di un sistema PNR dell’UE potrebbe modificare il contesto del presente accordo, se e quando sarà istituito un tale sistema sarà opportuno che le parti si consultino per stabilire se l’accordo debba essere adeguato di conseguenza.

Articolo 25

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto decorsi 120 giorni dalla data di ricezione della notifica, o come altrimenti convenuto.

2. Nonostante la denuncia del presente accordo, tutti i dati ottenuti dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ai sensi del presente accordo continuano ad essere trattati nel rispetto delle salvaguardie disposte dall’accordo stesso, comprese le disposizioni sulla conservazione e cancellazione dei dati.

Articolo 26

Durata

1. Fatto salvo l’articolo 25, il presente accordo resta in vigore per un periodo di sette anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore.

2. Allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, e di ogni eventuale rinnovo ai sensi del presente paragrafo, l’accordo si rinnova per un periodo successivo di sette anni salvo che una parte notifichi all’altra per iscritto per via diplomatica, con preavviso di almeno dodici mesi, l’intenzione di non rinnovare l’accordo.

3. Nonostante la scadenza del presente accordo, tutti i dati ottenuti dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ai sensi del presente accordo continuano ad essere trattati nel rispetto delle salvaguardie disposte dall’accordo stesso, comprese le disposizioni sulla conservazione e cancellazione dei dati.

Articolo 27

Dati PNR pervenuti prima dell’entrata in vigore del presente accordo

L’Australia tratta i dati PNR in possesso dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera al momento dell’entrata in vigore del presente accordo in conformità delle disposizioni del medesimo. Tuttavia, non vige l’obbligo di mascherare i dati prima del 1o gennaio 2015.

Articolo 28

Applicazione territoriale

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al territorio dell’Australia.

2. Il presente accordo si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all’Irlanda solo se la Commissione europea notifica per iscritto all’Australia che la Danimarca, il Regno Unito o l’Irlanda hanno scelto di vincolarsi al presente accordo.

3. Se prima dell’entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica all’Australia che esso si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all’Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati a decorrere dalla data fissata per gli altri Stati membri dell’Unione europea obbligati dal presente accordo.

4. Se dopo l’entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica all’Australia che esso si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all’Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati a decorrere dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica da parte dell’Australia.

Articolo 29

Disposizioni finali

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.

2. Il presente accordo sostituisce l’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell’Unione europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana, fatto a Bruxelles il 30 giugno 2008, che cessa di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove settembre duemilaundici; in due originali in lingua inglese. Il presente accordo è redatto anche in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza tra le versioni linguistiche, prevale il testo inglese.

Per l'Unione europea

Per l'Australia

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ALLEGATO 1

Elementi del PNR di cui all’articolo 2, lettera f), che i vettori aerei sono tenuti a trasmettere all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, nella misura in cui già li raccolgono:

1) codice PNR di identificazione della pratica;

2) data di prenotazione/emissione del biglietto;

3) data o date previste di viaggio;

4) nome o nomi;

5) informazioni sui viaggiatori abituali "frequent flyer" e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di classe, ecc);

6) altri nomi che compaiono nel PNR, incluso il numero di viaggiatori ivi inseriti;

7) tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull’originatore);

8) tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla transazione stessa);

9) itinerario per specifico PNR;

10) agenzia/agente di viaggio;

11) informazioni sul code share (codici comuni);

12) informazioni scisse/divise;

13) status di viaggio del passeggero (incluse conferme e check-in);

14) dati sull’emissione del biglietto, compresi numero, biglietti di solo andata e dati ATFQ;

15) tutte le informazioni relative al bagaglio;

16) informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato;

17) osservazioni generali comprese le informazioni OSI, SSI e SSR;

18) informazioni APIS eventualmente assunte;

19) cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai numeri da 1 a 18.

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ALLEGATO 2

Elenco delle altre autorità governative australiane con cui l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera è autorizzata a scambiare i dati PNR:

1) Commissione australiana degli affari criminali (Australian Crime Commission);

2) Polizia federale australiana (Australian Federal Police);

3) Organizzazione australiana per le informazioni e la sicurezza (Australian Security Intelligence Organisation);

4) Procuratore Capo del Commonwealth (Commonwealth Director of Public Prosecutions);

5) Dipartimento Immigrazione e cittadinanza (Department of Immigration and Citizenship);

6) Ufficio per la sicurezza dei trasporti, Dipartimento Infrastruttura e trasporti (Office of Transport Security, Department of Infrastructure and Transport).

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ATTO FINALE

I rappresentanti:

DELL’UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

DELL’AUSTRALIA,

dall’altra,

riuniti a Bruxelles, il 29 settembre 2011, per la firma dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, hanno, al momento di firmare il presente accordo:

- adottato la dichiarazione congiunta acclusa al presente atto finale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente atto finale.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per l'Unione europea

Per l'Australia

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’AUSTRALIA RELATIVA ALL’ACCORDO SUL TRATTAMENTO E SUL TRASFERIMENTO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PASSENGER NAME RECORD — PNR) DA PARTE DEI VETTORI AEREI ALL’AGENZIA AUSTRALIANA DELLE DOGANE E DELLA PROTEZIONE DI FRONTIERA

Nell’attuazione dell’accordo sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ("l’accordo"), l’Unione europea e l’Australia hanno convenuto quanto segue per quanto riguarda i rispettivi obblighi in virtù degli articoli 19 e 24 dell’accordo:

1) nel quadro del meccanismo di consultazione e di verifica congiunte di cui all’articolo 24 dell’accordo, l’Australia e l’Unione europea procederanno, ove opportuno, ad uno scambio di informazioni in materia di trasferimenti alle autorità di paesi terzi di dati PNR relativi ai cittadini e residenti dell’Unione europea, come indicato nell’articolo 19 dell’accordo;

2) nel contesto del meccanismo di consultazione e di verifica di cui all’articolo 24 dell’accordo, provvederanno a fornire tutte le dovute informazioni sulle condizioni che disciplinano tali trasferimenti caso per caso, conformemente alle disposizioni dell’articolo 19;

3) presteranno particolare attenzione affinché siano fornite tutte le garanzie necessarie all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), per assicurarsi che i paesi terzi che ricevono questi dati abbiano acconsentito a conferire ai dati le garanzie giuridiche e materiali previste dall’accordo;

4) elaboreranno specifici meccanismi di segnalazione tra le autorità degli Stati membri e dell’Australia qualora i dati di un cittadino o di un residente dell’Unione europea siano trasferiti conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f).

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