5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/21 |
DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 17 febbraio 2011
riguardante lo status della Guinea equatoriale nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato
(2011/145/UE)
Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (1), come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) («l’accordo di partenariato ACP-UE»), e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) («l’accordo di partenariato ACP-UE modificato»), in particolare l’articolo 15, paragrafi 3 e 4,
vista la decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell’8 marzo 2005, concernente l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE (4), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato ACP-UE, è entrato in vigore il 1o luglio 2008 a norma dell’articolo 93, paragrafo 3. L’accordo di partenariato ACP-UE modificato si applica in via provvisoria dal 31 ottobre 2010. |
(2) |
La Guinea equatoriale, che il 25 giugno 2005 ha firmato l’accordo di partenariato ACP-UE, ha depositato uno strumento di ratifica con riserva che, con lettera in data 19 dicembre 2008, è stato respinto dall’Unione e dai suoi Stati membri. Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 93, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato, tale ratifica non è valida. |
(3) |
L’articolo 94 dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato dispone che ogni domanda di adesione presentata da uno Stato debba essere sottoposta al Consiglio dei ministri e approvata da quest’ultimo. |
(4) |
Nel maggio 2010, la Guinea equatoriale ha presentato domanda di adesione ai sensi dell’articolo 94 dell’accordo di partenariato ACP-UE, unitamente ad una richiesta di concessione dello status di osservatore, che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte previste dall’accordo di partenariato ACP-UE, in attesa che si concluda la procedura di adesione. |
(5) |
Lo status di osservatore dovrebbe essere valido fino al 30 aprile 2011. Entro tale data la Guinea equatoriale dovrebbe depositare l’atto di adesione presso i depositari dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato, ossia il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP. |
(6) |
Il 21 giugno 2010, a Ouagadougou, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ha stabilito di dare mandato al Comitato degli ambasciatori di decidere in sua vece, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Approvazione della richiesta di adesione e dello status di osservatore
È approvata la richiesta della Guinea equatoriale di aderire all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 («l’accordo di partenariato ACP-UE modificato»).
La Guinea equatoriale beneficia dello status di osservatore fino al 30 aprile 2011 ai sensi dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato.
La Guinea equatoriale deposita l’atto di adesione presso i depositari dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato, ossia il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP entro la predetta data.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2011.
Per il Consiglio dei ministri ACP-UE a nome del Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
GYÖRKÖS P.
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).
(3) Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(4) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 44.