5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/21


DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 17 febbraio 2011

riguardante lo status della Guinea equatoriale nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato

(2011/145/UE)

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (1), come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) («l’accordo di partenariato ACP-UE»), e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) («l’accordo di partenariato ACP-UE modificato»), in particolare l’articolo 15, paragrafi 3 e 4,

vista la decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell’8 marzo 2005, concernente l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE (4), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato ACP-UE, è entrato in vigore il 1o luglio 2008 a norma dell’articolo 93, paragrafo 3. L’accordo di partenariato ACP-UE modificato si applica in via provvisoria dal 31 ottobre 2010.

(2)

La Guinea equatoriale, che il 25 giugno 2005 ha firmato l’accordo di partenariato ACP-UE, ha depositato uno strumento di ratifica con riserva che, con lettera in data 19 dicembre 2008, è stato respinto dall’Unione e dai suoi Stati membri. Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 93, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato, tale ratifica non è valida.

(3)

L’articolo 94 dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato dispone che ogni domanda di adesione presentata da uno Stato debba essere sottoposta al Consiglio dei ministri e approvata da quest’ultimo.

(4)

Nel maggio 2010, la Guinea equatoriale ha presentato domanda di adesione ai sensi dell’articolo 94 dell’accordo di partenariato ACP-UE, unitamente ad una richiesta di concessione dello status di osservatore, che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte previste dall’accordo di partenariato ACP-UE, in attesa che si concluda la procedura di adesione.

(5)

Lo status di osservatore dovrebbe essere valido fino al 30 aprile 2011. Entro tale data la Guinea equatoriale dovrebbe depositare l’atto di adesione presso i depositari dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato, ossia il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP.

(6)

Il 21 giugno 2010, a Ouagadougou, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ha stabilito di dare mandato al Comitato degli ambasciatori di decidere in sua vece,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della richiesta di adesione e dello status di osservatore

È approvata la richiesta della Guinea equatoriale di aderire all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 («l’accordo di partenariato ACP-UE modificato»).

La Guinea equatoriale beneficia dello status di osservatore fino al 30 aprile 2011 ai sensi dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato.

La Guinea equatoriale deposita l’atto di adesione presso i depositari dell’accordo di partenariato ACP-UE modificato, ossia il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP entro la predetta data.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2011.

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE a nome del Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

GYÖRKÖS P.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).

(3)  Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(4)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 44.