22011A0618(03)

Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 18/06/2011 pag. 0021 - 0036


Protocollo

tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

in seguito denominate le "parti contraenti",

VISTO l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera firmato il 26 ottobre 2004 [1] (in seguito denominato "accordo tra la Comunità europea e la Svizzera"),

RICORDANDO che l'articolo 15 dello stesso prevede la possibilità per il Principato del Liechtenstein di aderire all'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera mediante un protocollo,

CONSIDERATA la situazione geografica del Principato del Liechtenstein,

CONSIDERATO l'auspicio del Principato del Liechtenstein di essere associato alla legislazione comunitaria in relazione ai regolamenti Dublino e Eurodac (in seguito denominato "acquis Dublino/Eurodac"),

CONSIDERANDO che il 19 gennaio 2001 la Comunità europea ha concluso un accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, sulla base della convenzione di Dublino [2],

CONSIDERANDO che è auspicabile che il Principato del Liechtenstein sia associato, al pari dell’Islanda e della Norvegia e della Svizzera, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac,

CONSIDERANDO appropriato concludere tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein un protocollo che comporti per il Liechtenstein diritti e obblighi analoghi a quelli convenuti tra la Comunità europea, da un lato, l’Islanda e la Norvegia, nonché la Svizzera, dall’altro,

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ma che è opportuno prevedere la possibilità per la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, da un lato, e la Danimarca, dall'altro, di applicare, nelle loro reciproche relazioni, le disposizioni sostanziali dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1,

CONSIDERANDO necessario garantire che gli Stati con i quali la Comunità europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni,

CONSIDERANDO che il buon funzionamento dell’acquis Dublino/Eurodac richiede l’applicazione simultanea del presente protocollo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac che disciplinano le loro reciproche relazioni,

CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [3], dev'essere applicata dal Principato del Liechtenstein nel medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri dell'Unione europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente protocollo,

VISTO il protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [4],

RAMMENTANDO il legame fra l'acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema "Eurodac", e l'acquis di Schengen,

CONSIDERANDO che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema "Eurodac",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 15 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in seguito denominato "accordo tra la Comunità europea e la Svizzera"), il Principato del Liechtenstein (in seguito denominato "Liechtenstein") aderisce all'accordo nei termini e alle condizioni stabilite dal presente protocollo.

2. Il presente protocollo instaura diritti e obblighi reciproci tra le parti contraenti secondo le regole e le procedure in esso stabilite.

Articolo 2

1. Le disposizioni

- del regolamento "Dublino" [5],

- del regolamento di "Eurodac" [6],

- del regolamento di applicazione "Eurodac" [7], e

- del regolamento di applicazione di Dublino [8]

sono attuate dal Liechtenstein e applicate nell’ambito delle sue relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea e con la Svizzera.

2. Fatto salvo l'articolo 5, il Liechtenstein accetta, attua e applica anche gli atti e i provvedimenti adottati dalla Comunità europea volti a modificare o sviluppare le disposizioni di cui al paragrafo 1, nonché le decisioni assunte secondo le procedure previste da quelle disposizioni.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli "Stati membri" nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche il Liechtenstein.

Articolo 3

Al Liechtenstein si applicano mutatis mutandis i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 2, all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, agli articoli da 5 a 7, all’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 8, paragrafo 2, e agli articoli da 9 a 11, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

Articolo 4

Un rappresentante del governo del Liechtenstein diventa membro del comitato misto istituito dall'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

La presidenza del comitato misto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata "la Commissione") e, rispettivamente, dal rappresentante del governo del Liechtenstein o della Svizzera.

Articolo 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora il Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato "il Consiglio") adotti atti o provvedimenti che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 2 e qualora atti o provvedimenti siano adottati secondo le procedure previste da quelle disposizioni, gli Stati membri e il Liechtenstein applicano simultaneamente tali atti o provvedimenti, a meno che questi non prevedano espressamente altrimenti.

2. La Commissione notifica immediatamente al Liechtenstein l'adozione degli atti o dei provvedimenti di cui al paragrafo 1. Il Liechtenstein si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è comunicata alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione dell'atto o provvedimento in questione.

3. Se il Liechtenstein può essere vincolato dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, ne informa la Commissione al momento della notifica. Il Liechtenstein informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, il Liechtenstein dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di diciotto mesi a decorrere dalla notifica della Commissione. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per il Liechtenstein e fino alla notifica di quest'ultimo circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, il Liechtenstein applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.

4. Se il Liechtenstein non può applicare provvisoriamente l’atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che ostacolano il buon funzionamento della cooperazione Dublino/Eurodac, la situazione è esaminata dal comitato misto. La Comunità europea può adottare, nei confronti del Liechtenstein, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Dublino/Eurodac.

5. L’accettazione, da parte del Liechtenstein, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra il Liechtenstein, la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea.

6. Il presente protocollo è sospeso qualora:

a) il Liechtenstein notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 1 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente protocollo; oppure

b) il Liechtenstein non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2; oppure

c) il Liechtenstein non effettui la notifica entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di diciotto mesi previsto dal paragrafo 3, oppure non provveda all'applicazione provvisoria contemplata nello stesso paragrafo a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento.

7. Il comitato misto esamina la questione che ha determinato la sospensione e provvede a ovviare alle cause della mancata accettazione o ratifica entro novanta giorni. Dopo aver valutato tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente protocollo, compresa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle disposizioni legislative, il comitato può decidere all'unanimità di rimettere in vigore il protocollo. Ove la sospensione prosegua trascorsi i novanta giorni, il presente accordo cessa di essere applicabile.

Articolo 6

Per i costi amministrativi e operativi connessi alla costituzione e alla gestione dell'unità centrale di Eurodac, il Liechtenstein versa un contributo al bilancio generale delle Comunità europee pari allo 0,071 % dell'importo iniziale di riferimento di 11675000 EUR e, a partire dall'esercizio finanziario 2004, un contributo annuo dello 0,071 % degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi all’esercizio finanziario in questione.

Articolo 7

Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi fra il Liechtenstein e la Svizzera, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

Articolo 8

1. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica o all'approvazione delle parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio, che funge da depositario.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario notifica alle parti contraenti l'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3. Gli articoli 1, 4 e l’articolo 5, paragrafo 2, prima frase, del presente protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 2, all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera si applicano al Liechtenstein in via provvisoria, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo.

Articolo 9

Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente protocollo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ultima frase, decorre dalla data d'entrata in vigore del protocollo stesso.

Articolo 10

1. Il presente protocollo si applica soltanto se gli accordi che il Liechtenstein deve concludere e previsti dall’articolo 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sono anch’essi applicati.

2. Inoltre, il presente protocollo si applica soltanto se il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen è anch’esso applicato.

Articolo 11

1. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente protocollo. La denuncia è notificata al depositario e ha effetto sei mesi dopo la notifica.

2. Nell'eventualità che la Svizzera denunci il presente protocollo o l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, o che l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera cessi di applicarsi alla Svizzera, tale accordo e il presente protocollo restano in vigore per quanto riguarda le relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e il Liechtenstein, dall'altro.

3. Il presente protocollo cessa di essere applicabile se il Liechtenstein denuncia uno degli accordi di cui all’articolo 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera conclusi dal Liechtenstein, o il protocollo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in triplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, greca, finlandese, francese, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit- tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

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За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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[1] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[2] GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38.

[3] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[4] Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

[5] Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

[6] Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

[7] Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell' 11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

[8] Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1).

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ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA

e

del PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

in seguito denominati le "parti contraenti",

riuniti in Bruxelles il ventotto febbraio nell'anno 2008 per la firma del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, hanno adottato il protocollo.

I plenipotenziari della parti contraenti hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni elencate in prosieguo e allegate al presente atto finale:

- Dichiarazione comune delle parti contraenti su un dialogo stretto,

- Dichiarazione del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 3,

- Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

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За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SU UN DIALOGO STRETTO

Le parti contraenti sottolineano l’importanza di un dialogo stretto e produttivo tra tutti coloro che partecipano all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

Nel rispetto dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, alle riunioni del comitato misto intese a procedere a scambi di idee con la Svizzera, la Commissione inviterà esperti degli Stati membri al fine di sentire esperti del Liechtenstein su tutte le questioni previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

Le parti contraenti hanno preso nota della volontà degli Stati membri di accettare gli inviti di cui sopra e di partecipare a questi scambi di idee con il Liechtenstein su tutte le questioni previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

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DICHIARAZIONE DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

(Termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis Dublino/Eurodac)

Il termine massimo di diciotto mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, riguarda sia l'approvazione che l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

- la fase preparatoria,

- il procedimento parlamentare,

- il termine di trenta giorni per la proposizione del referendum,

- il referendum (organizzazione e votazione), se applicabile,

- la ratifica del principe regnante.

Il Governo del Liechtenstein informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Governo del Liechtenstein si impegna a usare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

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DICHIARAZIONE COMUNE SULLE RIUNIONI CONGIUNTE DEI COMITATI MISTI

La delegazione della Commissione europea,

Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia,

La delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera,

La delegazione che rappresenta il Governo del Principato del Liechtenstein,

rilevano che il Liechtenstein aderisce al comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, mediante un protocollo di tale accordo;

hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia e, dall’altro, dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, integrato dal protocollo sull'associazione del Liechtenstein;

rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, o dell’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia;

prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro, in ordine alfabetico in base al nome, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, integrato dal protocollo sull'associazione del Liechtenstein.

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