22011A0514(04)

Protocollo sulla cooperazione culturale

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 14/05/2011 pag. 1418 - 1426


Protocollo

sulla cooperazione culturale

Le parti,

AVENDO RATIFICATO la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 (la "convenzione dell'UNESCO") ed entrata in vigore il 18 marzo 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 15.10, paragrafo 3 (Entrata in vigore), intenzionate ad applicare efficacemente la convenzione dell'UNESCO e a cooperare nel quadro della sua applicazione, in base ai principi della convenzione e agendo in conformità delle sue disposizioni;

RICONOSCENDO l'importanza delle industrie culturali e la natura multiforme dei beni e dei servizi culturali in quanto attività con valore culturale, economico e sociale;

RICONOSCENDO che il processo messo in atto dal presente accordo rientra in una strategia globale volta a promuovere una crescita equa e il rafforzamento della cooperazione economica, commerciale e culturale tra le parti;

RICORDANDO che gli obiettivi del presente protocollo sono integrati e sostenuti da strumenti di intervento esistenti e futuri gestiti in altri quadri al fine di:

a) POTENZIARE le capacità e l'indipendenza delle industrie culturali delle parti;

b) PROMUOVERE i contenuti culturali a carattere regionale e locale;

c) RICONOSCERE, tutelare e promuovere la diversità culturale come presupposto per un proficuo dialogo tra le culture;

d) RICONOSCERE, tutelare e promuovere il patrimonio culturale, promuoverne il riconoscimento da parte delle popolazioni locali e riconoscerne il valore come strumento di espressione delle identità culturali;

SOTTOLINEANDO l'importanza di favorire la cooperazione culturale tra le parti e, a tal fine, di tenere conto caso per caso, tra l'altro, del grado di sviluppo delle loro industrie culturali, del livello e degli squilibri strutturali degli scambi culturali e dell'esistenza di regimi per la promozione dei contenuti culturali a carattere regionale e locale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Ambito di applicazione, obiettivi e definizioni

1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, il presente protocollo definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

2. L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) è senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente protocollo. Per ogni questione relativa all'applicazione del presente protocollo, le parti ricorrono alle procedure di cui agli articoli 3 e 3 bis.

3. Pur mantenendo e sviluppando la capacità di elaborare e attuare proprie politiche culturali al fine di tutelare e promuovere la diversità culturale, le parti collaborano allo scopo di migliorare le condizioni alla base dei loro scambi di attività, beni e servizi culturali e di eliminare gli squilibri strutturali e le asimmetrie che eventualmente caratterizzano tali scambi.

4. Nel presente protocollo:

i termini diversità culturale, contenuto culturale, espressioni culturali, attività, beni e servizi culturali e industrie culturali hanno lo stesso significato definito e utilizzato nella convenzione dell'UNESCO;

per artisti e altri operatori della cultura si intendono le persone fisiche che svolgono attività culturali, producono beni culturali o partecipano alla fornitura diretta di servizi culturali.

SEZIONE A

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 2

Scambi culturali e dialogo

1. Le parti si adoperano per rafforzare la capacità di definire e sviluppare le loro politiche culturali, potenziare le loro industrie culturali e migliorare le possibilità di scambio di beni e servizi culturali, anche mediante regimi per la promozione dei contenuti culturali a carattere regionale e locale.

2. Le parti cooperano al fine di favorire lo sviluppo di una concezione comune e di intensificare lo scambio di informazioni relative a contenuti culturali e audiovisivi attraverso un dialogo, anche sulle buone pratiche in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale dialogo si svolgerà nel quadro del comitato per la cooperazione culturale nonché in altri sedi pertinenti, se e quando opportuno.

Articolo 3

Comitato per la cooperazione culturale

1. Entro sei mesi dall'entrata in applicazione del presente protocollo, è istituito un comitato per la cooperazione culturale, composto di alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna delle parti provvisti di competenza ed esperienza in materie e pratiche culturali.

2. Il comitato per la cooperazione culturale si riunisce entro l'anno seguente l'entrata in applicazione del presente protocollo e in seguito secondo la necessità, ma almeno una volta all'anno, per controllare l'applicazione del presente protocollo.

3. In deroga alle disposizioni istituzionali del capo 15 (Disposizioni istituzionali, generali e finali), il comitato per il commercio non ha competenza per quanto riguarda il presente protocollo e il comitato per la cooperazione culturale esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio per quanto riguarda il presente protocollo, quando tali funzioni siano pertinenti ai fini dell'applicazione del presente protocollo.

4. Ciascuna delle parti designa un ufficio della propria amministrazione che funge da punto di contatto interno con l'altra parte ai fini dell'applicazione del presente protocollo.

5. Ciascuna delle parti istituisce uno o più gruppi consultivi interni in materia di cooperazione culturale, composti di rappresentanti dei settori culturale e audiovisivo operanti in campi oggetto del presente protocollo, che sono consultati su questioni attinenti all'applicazione del presente protocollo.

6. Una parte può chiedere di consultarsi con l'altra parte nel comitato per la cooperazione culturale su qualsiasi questione di comune interesse attinente al presente protocollo. Il comitato per la cooperazione culturale si riunisce sollecitamente e compie ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. A tale scopo il comitato per la cooperazione culturale può consultare i gruppi consultivi interni di una delle parti o di entrambe e ciascuna delle parti può consultare i rispettivi gruppi consultivi interni.

Articolo 3 bis

Risoluzione delle controversie

Salvo diversa intesa tra le parti, e soltanto nel caso in cui una questione di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del presente protocollo non sia stata risolta in modo soddisfacente per mezzo della procedura di consultazione ivi indicata, si applicano al presente protocollo le disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie), con le seguenti modifiche:

a) i riferimenti del capo 14 (Risoluzione delle controversie) al comitato per il commercio sono da intendersi come riferimenti al comitato per la cooperazione culturale;

b) ai fini dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale), le parti si adoperano per designare di comune accordo arbitri in possesso delle conoscenze e dell'esperienza necessarie nelle materie oggetto del presente protocollo. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla composizione del collegio arbitrale, l'estrazione a sorte, come stabilito dall'articolo 14.5, paragrafo 3, avverrà tra i nominativi dell'elenco di cui alla lettera c) e non dell'elenco di cui all'articolo 14.18 (Elenco degli arbitri);

c) non appena costituito, il comitato per la cooperazione culturale compila un elenco di quindici persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle parti indica cinque persone. Le parti indicano anche cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per la cooperazione culturale provvederà a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Gli arbitri devono possedere conoscenze ed esperienza specifiche nella materia oggetto del presente protocollo, essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo riguardo alle questioni attinenti alla controversia e conformarsi alle disposizioni dell'allegato 14-C (Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori);

d) per quanto riguarda la scelta degli obblighi da sospendere ai sensi dell'articolo 14.11, paragrafo 2 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) in una controversia relativa alle materie oggetto del presente protocollo, la parte attrice può soltanto sospendere gli obblighi derivanti dal presente protocollo; e

e) in deroga all'articolo 14.11, paragrafo 2, per quanto riguarda la scelta degli obblighi da sospendere in controversie non relative alle materie oggetto del presente protocollo, la parte attrice non può sospendere gli obblighi derivanti dal presente protocollo.

Articolo 4

Artisti e altri operatori della cultura

1. Le parti si adoperano per facilitare, in conformità delle rispettive legislazioni, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nei loro territori di artisti e altri operatori della cultura originari dell'altra parte che non possono beneficiare degli impegni assunti in forza del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) e sono:

a) artisti, attori, tecnici e altri operatori della cultura originari dell'altra parte che partecipano alle riprese di opere cinematografiche o di programmi televisivi o

b) artisti e altri operatori della cultura, quali artisti visivi, plastici e dello spettacolo, nonché istruttori, compositori, autori, fornitori di servizi di intrattenimento e altri operatori analoghi originari dell'altra parte che partecipano ad attività culturali come registrazioni musicali, o contribuiscono attivamente a manifestazioni culturali quali fiere letterarie, festival e altro,

purché non procedano alla vendita dei propri servizi al pubblico o alla fornitura diretta dei propri servizi, non ricevano compensi da una fonte situata nella parte in cui soggiornano temporaneamente e non forniscano servizi nel quadro di un contratto concluso tra una persona giuridica priva di presenza commerciale nella parte in cui l'artista o altro operatore della cultura soggiorna temporaneamente e un consumatore di tale parte.

2. L'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio delle parti a norma del paragrafo 1, se autorizzati, hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

3. Le parti si adoperano per agevolare, in conformità delle rispettive legislazioni, la formazione di artisti e di altri operatori della cultura e maggiori contatti tra di loro, in particolare per quanto riguarda:

a) produttori teatrali, gruppi di cantanti, membri di gruppi musicali e di orchestre;

b) autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali;

c) artisti e altri operatori della cultura che partecipano alla prestazione diretta di servizi in attrazioni quali circhi, parchi di divertimento e simili;

d) artisti e altri operatori della cultura che partecipano alla prestazione diretta di servizi in sale da ballo e discoteche, nonché istruttori di danza.

SEZIONE B

DISPOSIZIONI SETTORIALI

SOTTOSEZIONE A

Disposizioni relative alle opere audiovisive

Articolo 5

Coproduzioni audiovisive

1. Ai fini del presente protocollo, si intende per coproduzione un'opera audiovisiva prodotta da produttori della Corea e della parte UE in cui i produttori hanno investito alle condizioni previste dal presente protocollo [1].

2. Le parti promuovono la negoziazione di nuovi accordi di coproduzione e l'attuazione degli accordi esistenti tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Corea. Le parti riaffermano che gli Stati membri dell'Unione europea e la Corea possono concedere benefici finanziari alle opere audiovisive coprodotte, come stabilito nei pertinenti accordi bilaterali di coproduzione esistenti o futuri dei quali uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Corea sono parti.

3. Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, agevolano le coproduzioni tra i produttori dalla parte UE e della Corea, anche prevedendo la possibilità per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali.

4. Le opere audiovisive coprodotte sono ammesse a fruire dei regimi della parte UE per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui al paragrafo 3 in quanto opere europee ai sensi dell'articolo 1, lettera n), punto i), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/ CE o dai successivi atti modificativi, ai fini dei requisiti per la promozione delle opere audiovisive previsti dagli articoli 4, paragrafo 1, e 3 decies, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE o dai successivi atti modificativi [2].

5. Le opere audiovisive coprodotte sono ammesse a fruire dei regimi coreani per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui al paragrafo 3 in quanto opere coreane ai fini dell'articolo 40 della legge per la promozione delle opere cinematografiche e videografiche (legge n. 9676 del 21 maggio 2009) o successive modifiche, dell'articolo 71 della legge in materia di radiodiffusione (legge n. 9280 del 31 dicembre 2008) o successive modifiche e dell'avviso sulla quota di programmazione (avviso della commissione delle comunicazioni della Corea n. 2008-135 del 31 dicembre 2008) o successive modifiche [3].

6. Le coproduzioni sono ammesse a fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionale di cui ai paragrafi 4 e 5 alle seguenti condizioni:

a) le opere audiovisive coprodotte sono realizzate tra imprese che devono essere e rimanere, direttamente o mediante partecipazione maggioritaria, di proprietà rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea e/o rispettivamente di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini della Corea;

b) gli amministratori o direttori esecutivi delle imprese coproduttrici hanno la cittadinanza rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione europea e della Corea e possono dimostrare di esservi domiciliati;

c) per ogni opera audiovisiva coprodotta è richiesta la partecipazione di produttori di due Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle opere di animazione, per le quali è richiesta la partecipazione di produttori di tre Stati membri dell'Unione europea. La proporzione del contributo finanziario del produttore o dei produttori di ciascuno Stato membro dell'Unione europea non è inferiore al 10 %;

d) l'ammontare dei rispettivi contributi finanziari dei produttori della parte UE (nel loro insieme) e dei produttori della Corea (nel loro insieme) a un'opera audiovisiva non di animazione coprodotta non può essere inferiore al 30 % del costo di produzione totale. Per le opere di animazione il contributo non può essere inferiore al 35 % del costo di produzione totale;

e) il contributo dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) comprende un'efficace partecipazione tecnica e artistica e tra i contributi delle due parti il rapporto deve essere equilibrato. In particolare, nelle opere audiovisive non di animazione coprodotte il contributo tecnico ed artistico dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) non varia di più di 20 punti percentuali rispetto al loro contributo finanziario e non può in ogni caso rappresentare più del 70 % per cento del contributo complessivo. Per le opere di animazione il contributo tecnico ed artistico dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) non varia di più di 10 punti percentuali rispetto al loro contributo finanziario e non può in ogni caso rappresentare più del 65 % del contributo complessivo;

f) la partecipazione di produttori di paesi terzi che hanno ratificato la convenzione dell'UNESCO a un'opera audiovisiva coprodotta è accettata per un massimo del 20 %, se possibile, dei costi totali di produzione e/o del contributo tecnico ed artistico all'opera audiovisiva.

7. Le parti riaffermano che il diritto per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5 assicura vantaggi reciproci e che alle coproduzioni che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 6 è riconosciuto lo status di opere europee e coreane di cui rispettivamente ai paragrafi 4 e 5 senza altre condizioni oltre a quelle di cui al paragrafo 6.

8. a) Il diritto per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5 è stabilito per un periodo di tre anni decorrenti dalla messa in applicazione del presente protocollo. Su parere dei gruppi consultivi interni, sei mesi prima della scadenza di tale periodo il comitato per la cooperazione culturale coordina la valutazione dei risultati ottenuti grazie al riconoscimento di questo diritto per quanto riguarda il rafforzamento della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nelle opere coprodotte.

b) Il diritto è rinnovato per una durata di tre anni, poi automaticamente rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. Sei mesi prima della scadenza di ogni periodo rinnovato, il comitato per la cooperazione culturale effettua una valutazione analoga a quella descritta alla lettera a).

c) Salvo diversa decisione delle parti, il fatto che sia stato posto termine a tale diritto non osta a che le coproduzioni fruiscano dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5 alle condizioni di cui al paragrafo 6, se la data della prima diffusione o proiezione di tali coproduzioni nei rispettivi territori è anteriore alla data di scadenza del periodo in questione.

9. Per tutta la durata del diritto per le coproduzioni di fruire dei regimi per la promozione dei contenuti locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5, le parti, in particolare tramite i gruppi consultivi interni, verificano regolarmente l'applicazione del paragrafo 6 e informano il comitato per la cooperazione culturale di ogni problema che possa insorgere a tale riguardo. Il comitato per la cooperazione culturale può riesaminare, su richiesta di una parte, il diritto per le coproduzioni di fruire dei regimi per la promozione dei contenuti locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5 e/o i criteri di cui al paragrafo 6.

10. Con preavviso di due mesi, una parte può sospendere il diritto di fruire dei regimi per la promozione dei contenuti locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5, se i diritti riservati per le opere coprodotte in conformità delle disposizioni di questi paragrafi sono compromessi per effetto di una modifica introdotta dall'altra parte della rispettiva legislazione cui è fatto riferimento in tali paragrafi. Prima di procedere a tale sospensione, la parte notificante discute ed esamina con l'altra parte, in seno al comitato per la cooperazione culturale, la natura e le conseguenze delle modifiche introdotte nella legislazione.

Articolo 6

Altre forme di cooperazione nel settore audiovisivo

1. Ciascuna delle parti si adopera per promuovere le opere audiovisive dell'altra parte organizzando festival, seminari e iniziative simili.

2. Le parti agevolano, oltre al dialogo di cui all'articolo 2.2 del presente protocollo, la cooperazione nel settore della radiodiffusione allo scopo di promuovere gli scambi culturali attraverso attività quali:

a) la promozione degli scambi di informazioni e di opinioni tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di radiodiffusione;

b) l'incoraggiamento della cooperazione e degli scambi tra gli operatori della radiodiffusione;

c) l'incoraggiamento degli scambi di opere audiovisive;

d) l'incoraggiamento delle visite e della partecipazione a eventi internazionali nel campo della radiodiffusione che si svolgono sul territorio dell'altra parte.

3. Le parti si adoperano per agevolare il ricorso a norme internazionali e regionali per garantire la compatibilità e l'interoperabilità delle tecnologie audiovisive, in modo da contribuire a rafforzare gli scambi culturali. Le parti cooperano per conseguire taleuesto obiettivo.

4. Le parti si adoperano per agevolare la locazione e il leasing delle apparecchiature e attrezzature tecniche, come le attrezzature radiofoniche e televisive, gli strumenti musicali e i dispositivi di registrazione in studio, necessarie per creare e registrare opere audiovisive.

5. Le parti si adoperano per agevolare la digitalizzazione degli archivi audiovisivi.

Articolo 7

Importazione temporanea di materiali e attrezzature per la realizzazione di opere audiovisive

1. Ciascuna parte incoraggia, nei modi opportuni, la promozione del proprio territorio come luogo di realizzazione di opere cinematografiche e programmi televisivi.

2. Nonostante le disposizioni relative al commercio di merci del presente accordo, le parti prendono in esame e consentono, in conformità delle rispettive legislazioni, l'importazione temporanea dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte delle attrezzature e dei materiali tecnici necessari agli operatori culturali per realizzare opere cinematografiche e programmi televisivi.

SOTTOSEZIONE B

Promozione dei settori culturali diversi da quello audiovisivo

Articolo 8

Arti dello spettacolo

1. Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, favoriscono per mezzo di idonei programmi l'intensificazione dei contatti tra operatori dello spettacolo attraverso scambi professionali e formazioni, tra cui la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete.

2. Le parti promuovono le produzioni comuni nel settore delle arti dello spettacolo tra produttori di uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Corea.

3. Le parti promuovono la definizione di norme internazionali nel campo alle tecnologie teatrali e l'uso di una segnaletica relativa agli elementi scenici, anche attraverso appropriati organismi di normazione. Le parti agevolano la cooperazione al fine di conseguire tale obiettivo.

Articolo 9

Pubblicazioni

Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, agevolano gli scambi di pubblicazioni e la divulgazione delle pubblicazioni dell'altra parte mediante idonei programmi quali:

a) l'organizzazione di fiere, seminari, manifestazioni letterarie e altre manifestazioni analoghe riguardanti pubblicazioni, comprese strutture mobili per letture in pubblico;

b) l'agevolazione di coedizioni e traduzioni;

c) l'agevolazione di scambi professionali e formazioni per bibliotecari, scrittori, traduttori, librai ed editori.

Articolo 10

Tutela dei siti e dei monumenti storici appartenenti al patrimonio culturale

Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni e fatte salve le riserve incluse nei loro impegni nelle altre disposizioni del presente accordo promuovono, nel quadro di idonei programmi, gli scambi di esperienze e di buone pratiche per quanto riguarda la tutela dei siti e dei monumenti storici appartenenti al patrimonio culturale, tenendo conto dell'azione di tutela del patrimonio dell'umanità svolta dall'UNESCO, tra l'altro agevolando gli scambi di esperti, mediante la collaborazione in tema di formazione professionale, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica locale e la consulenza sulla tutela dei monumenti storici e degli spazi protetti nonché sulla legislazione e sull'attuazione di misure relative al patrimonio, in particolare per quanto riguarda la sua integrazione nella vita delle comunità locali.

[1] Nel caso della Corea, esiste una procedura di riconoscimento per le coproduzioni, di cui è responsabile per i programmi radiotelevisivi la commissione coreana delle comunicazioni e per i film il consiglio coreano della cinematografia. Questa procedura di riconoscimento è limitata a una verifica tecnica destinata a garantire che la coproduzione risponda ai criteri di cui al paragrafo 6. Il riconoscimento è concesso a ogni coproduzione rispondente a tali criteri.

[2] Le modifiche della legislazione sono senza pregiudizio dell'applicazione del paragrafo 10.

[3] Idem.

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INTESA SULLA FORNITURA TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI DI ASSICURAZIONE SECONDO GLI ELENCHI DEGLI IMPEGNI DELL'ALLEGATO 7-A (ELENCO DEGLI IMPEGNI)

Per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi di assicurazione secondo gli elenchi degli impegni dell'allegato 7-A (Elenco degli impegni), in particolare l'assicurazione contro i rischi concernenti:

a) il trasporto marittimo, l'aviazione commerciale, il lancio di veicoli spaziali e i relativi trasporti (compresi i satelliti), con copertura assicurativa parziale o totale delle merci trasportate, del veicolo che trasporta le merci e di ogni responsabilità che ne deriva;

b) le merci in transito internazionale,

le parti confermano che, se uno Stato membro dell'Unione europea esige che tali servizi siano prestati da soggetti stabiliti nell'Unione europea, un fornitore di servizi finanziari coreano può fornire tali servizi mediante il proprio stabilimento a qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea senza essere stabilito nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è fornito. Si precisa che la fornitura comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi finanziari.

La Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea che mantengono il requisito dello stabilimento nell'Unione europea continuano le consultazioni nell'intento di facilitare la fornitura di tali servizi nel territorio di questi Stati membri. La parte UE apprezza la proposta della Corea di tenere in futuro consultazioni allo scopo di raggiungere un accordo al riguardo.

La presente intesa costituisce parte integrante del presente accordo.

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INTESA SUL PIANO COREANO DI RIFORMA DEI SERVIZI POSTALI [1]

Nel corso dei negoziati che hanno portato alla conclusione del presente accordo, la delegazione della Corea ha informato la delegazione dell'Unione europea del piano di riforma dei servizi postali che il governo coreano intende adottare.

Al riguardo, la Corea ha portato all'attenzione della delegazione dell'Unione europea i seguenti aspetti del suo piano di riforma dei servizi postali:

La Corea intende ampliare progressivamente le eccezioni al monopolio dell'ente postale coreano per estendere il campo dei servizi di distribuzione privati autorizzati. A questo scopo saranno apportate modifiche alla legge in materia di servizi postali, alle leggi collegate o ai regolamenti subordinati.

a) Dopo l'entrata in vigore di queste modifiche, l'ambito del servizio di posta-lettere dell'ente postale coreano sarà chiarito dalla ridefinizione del suo concetto e le eccezioni al monopolio del servizio di posta-lettere saranno estese in base a criteri oggettivi quali il peso, il prezzo o una loro combinazione.

b) Nel determinare la natura e la portata di tali modifiche, la Corea considererà diversi fattori, tra cui le condizioni del mercato interno, l'esperienza di altri paesi in fatto di liberalizzazione dei servizi postali e la necessità di assicurare il servizio universale. La Corea prevede di attuare queste modifiche entro i tre anni seguenti la data della firma del presente accordo.

Nell'applicare i criteri riveduti la Corea offrirà opportunità senza discriminazioni a tutti i fornitori di servizi postali e di recapito espresso in Corea.

La Corea modificherà inoltre l'articolo 3 del decreto di applicazione della legge in materia di servizi postali, estendendo le eccezioni al monopolio dell'ente postale coreano per includervi tutti i servizi internazionali di consegna rapida di documenti entro la data di entrata in vigore del presente accordo. Si precisa che i servizi internazionali e nazionali di consegna rapida di tutti i documenti non sono soggetti negli Stati membri dell'Unione europea al monopolio dei servizi postali.

[1] Questa intesa non è vincolante e non è soggetta alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie).

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INTESA CONCERNENTE IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Le delegazioni della Corea e dell'Unione europea hanno raggiunto nel corso dei negoziati la seguente intesa concernente impegni specifici del presente accordo relativi ai servizi di telecomunicazione:

Se una parte subordina il rilascio di una licenza di fornitura di servizi pubblici di telecomunicazione a un soggetto della parte in cui un soggetto dell'altra parte detiene una partecipazione all'accertamento del fatto che la fornitura di tali servizi è di pubblico interesse, la parte procura di i) fondare tale accertamento e le procedure per giungere ad esso su criteri oggettivi e trasparenti; ii) essere tendenzialmente favorevole al riconoscimento del fatto che il rilascio di una licenza a un soggetto di una parte in cui un soggetto dell'altra parte detiene una partecipazione è di pubblico interesse; iii) definire tali procedure in conformità dell'articolo 7.22 (Trasparenza e informazioni riservate), dell'articolo 7.23 (Regolamentazione interna) e dell'articolo 7.36 (Risoluzione di controversie nel settore delle telecomunicazioni).

La presente intesa costituisce parte integrante del presente accordo.

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INTESA SULLE REGOLAMENTAZIONI RELATIVE ALLA ZONIZZAZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE URBANA E ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Nel corso delle negoziazioni aventi per oggetto il capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) del presente accordo, le parti hanno esaminato le regolamentazioni relative alla zonizzazione, alla pianificazione urbana e alla protezione dell'ambiente in vigore in Corea e nell'Unione europea al momento della firma dell'accordo.

Le parti condividono l'opinione che, nella misura in cui le regolamentazioni, comprese quelle relative alla zonizzazione, alla pianificazione urbana e alla protezione dell'ambiente, costituiscono misure non discriminatorie e non quantitative che interessano lo stabilimento, non sono soggette a impegni.

Sulla base dell'intesa di cui sopra, le parti confermano che le misure specifiche mantenute dalla Corea nelle leggi sottoindicate non sono soggette a impegni:

- Legge sulla pianificazione del riassetto dell'area metropolitana di Seul

- Legge sullo sviluppo di distretti industriali e la costruzione di stabilimenti industriali

- Legge speciale sul miglioramento dell'ambiente atmosferico nell'area metropolitana di Seul

Le parti confermano il loro diritto di adottare nuove regolamentazioni relative alla zonizzazione, alla pianificazione urbana e alla protezione dell'ambiente.

La presente intesa costituisce parte integrante del presente accordo.

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