12.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/80


Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (di seguito l’«accordo»), concluso con decisione 2006/325/CE del Consiglio (2), nel caso di adozione di modifiche al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche.

Il 18 dicembre 2008 è stato adottato il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (4) relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, il cui articolo 68 stabilisce che, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 75, paragrafo 2, tale regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari.

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo la Danimarca, con lettera del 14 gennaio 2009, ha notificato alla Commissione la sua decisione di attuare il contenuto del regolamento (CE) n. 4/2009 nella misura in cui tale regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001. Ciò significa che le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari si applicheranno alle relazioni fra la Comunità e la Danimarca ad eccezione delle disposizioni del capo III e del capo VII. Le disposizioni di cui all’articolo 2 e al capo IX del regolamento (CE) n. 4/2009, tuttavia, si applicano solo nella misura in cui riguardano la competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni, e l’accesso alla giustizia.

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, dell’accordo, la notifica della Danimarca determina il sorgere di obbligazioni reciproche fra la Danimarca e la Comunità. Pertanto, il regolamento (CE) n. 4/2009 costituisce una modifica all’accordo nella misura in cui modifica il regolamento (CE) n. 44/2001, ed è considerato allegato all’accordo.

A norma dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell’accordo, l’attuazione delle disposizioni sopra indicate del regolamento (CE) n. 4/2009 in Danimarca può avere luogo in via amministrativa ai sensi della sezione 9 della legge danese n. 1563, del 20 dicembre 2006, sul regolamento «Bruxelles I», e non richiede pertanto l’approvazione del Folketing. Le necessarie misure amministrative sono entrate in vigore alla stessa data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 4/2009, il 30 gennaio 2009.


(1)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

(2)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22.

(3)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.