31.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/55


DECISIONE N. 1/2009 DEL COMITATO MISTO SVIZZERA-CE

del 14 gennaio 2009

che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

(2009/84/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (di seguito «l’accordo»), modificato dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e rispettivo protocollo n. 2, in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini dell’attuazione del protocollo n. 2 dell’accordo, il Comitato misto fissa prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.

(2)

Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.

(3)

È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2.

(4)

In previsione del perdurare della volatilità del mercato, le parti procederanno ogni due mesi a uno scambio d’informazioni sui prezzi praticati sul mercato interno e nel caso emergano differenze sostanziali potrà essere adottata una modifica della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle degli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2009.

Per il Comitato misto

Il presidente

Alan SEATTER


ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi di riferimento interni della CE e della Svizzera

Materia prima agricola

Prezzo di riferimento interno della Svizzera

(CHF per 100 kg netti)

Prezzo di riferimento interno della CE

(CHF per 100 kg netti)

Articolo 4, paragrafo 1

Applicato in Svizzera

Differenza prezzo di riferimento Svizzera/CE

(CHF per 100 kg netti)

Articolo 3, paragrafo 3

Applicato nella CE

Differenza prezzo di riferimento Svizzera/CE

(EUR per 100 kg netti)

Frumento tenero

59,11

25,74

33,35

0,00

Frumento duro

52,93

51,73

1,20

0,00

Segala

53,63

21,70

31,95

0,00

Orzo

27,21

27,21

Granturco

23,31

23,31

Farina di frumento tenero

111,26

46,02

65,25

0,00

Latte intero in polvere

678,50

386,70

291,80

0,00

Latte scremato in polvere

555,19

321,37

233,80

0,00

Burro

1 005,04

397,76

607,30

0,00

Zucchero bianco

Uova (1)

212,80

174,80

38,00

0,00

Patate fresche

42,00

23,80

18,20

0,00

Grasso vegetale (2)

381,00

160,00

221,00

0,00


(1)  Derivato dai prezzi delle uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il fattore 0,85.

(2)  Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi un tenore di materie grasse pari al 100 %.»


ALLEGATO II

«TABELLA IV

b)

Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola

In Svizzera — Articolo 3, paragrafo 2

Importo di base applicato

(CHF per 100 kg netti)

Nella CE — Art 4, paragrafo 2

Importo di base applicato

(EUR per 100 kg netti)

Frumento tenero

28,00

0,00

Frumento duro

1,00

0,00

Segala

27,00

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

55,00

0,00

Latte intero in polvere

248,00

0,00

Latte scremato in polvere

199,00

0,00

Burro

516,00

0,00

Zucchero bianco

Uova

32,00

0,00

Patate fresche

15,00

0,00

Grasso vegetale

188,00

0,00 »