22009A1120(01)

Accordo tra la Commissione europea e l’Autorità europea di vigilanza GNSS sulla sicurezza e lo scambio delle informazioni classificate

Gazzetta ufficiale n. L 306 del 20/11/2009 pag. 0041 - 0044


ALLEGATO

Accordo tra la Commissione europea e l’Autorità europea di vigilanza GNSS sulla sicurezza e lo scambio delle informazioni classificate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

qui di seguito denominata la "Commissione", rappresentata dal direttore generale della direzione generale dell’Energia e dei trasporti,

da un lato, e

l’AUTORITÀ EUROPEA DI VIGILANZA GNSS,

qui di seguito denominata "GSA", rappresentata dal suo direttore esecutivo,

dall’altro lato,

qui di seguito denominate "parti" o "parte",

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea,

VISTO il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo),

VISTO il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite,

VISTA la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione,

CONSIDERANDO che nel contesto dei programmi europei di radionavigazione via satellite EGNOS e Galileo esiste la necessità permanente di scambiare informazioni classificate tra le parti,

CONSTATANDO che per consultazioni ed una cooperazione ottimali ed effettive può essere necessario l’accesso a informazioni classificate delle parti, come pure lo scambio di informazioni classificate tra le parti,

CONSAPEVOLI del fatto che tale accesso e tale scambio di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) "informazioni classificate", qualsiasi informazione (cioè conoscenze che possono essere trasmesse sotto qualunque forma) o materiale, tra cui documenti, che una parte ritiene che debbano essere protetti dalla divulgazione non autorizzata e che sono stati designati come tali secondo una classificazione di sicurezza;

b) "parte da cui provengono le informazioni", la parte dalla quale provengono le informazioni classificate che sono trasmesse o divulgate all’altra parte, la parte destinataria;

c) "parte destinataria", la parte che riceve informazioni classificate dall’altra parte, quella da cui provengono le informazioni classificate;

d) "normativa in materia di sicurezza", la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione come è applicabile a ciascuna parte, e le procedure e regolamentazioni interne di ogni parte.

Articolo 2

Il presente accordo si applica alle informazioni classificate trasmesse da una parte all’altra o scambiate tra esse conformemente alla loro normativa in materia di sicurezza rispettiva per le necessità dei programmi europei di radionavigazione via satellite (Galileo ed EGNOS).

Articolo 3

Ciascuna parte:

a) provvede alla protezione e alla salvaguardia delle informazioni classificate oggetto del presente accordo, trasmesse da una parte all’altra o scambiate fra esse;

b) provvede affinché le informazioni classificate trasmesse o scambiate a norma del presente accordo mantengano la classificazione di sicurezza che è stata loro attribuita dalla parte da cui provengono. La parte destinataria garantisce la protezione e la salvaguardia di queste informazioni classificate secondo le disposizioni della propria normativa in materia di sicurezza relative alle informazioni classificate che hanno ricevuto una classificazione di sicurezza equivalente, conformemente alle disposizioni di sicurezza che devono essere stabilite in applicazione dell’articolo 9;

c) si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate oggetto del presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dalla parte da cui provengono;

d) si astiene dal divulgare le informazioni classificate oggetto del presente accordo a terzi, diversi dai soggetti citati all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, senza il consenso preliminare della parte da cui provengono;

e) consente l’accesso a tali informazioni classificate esclusivamente a quanti abbiano necessità di sapere e, se del caso, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza del livello necessario.

Articolo 4

1. Le informazioni classificate possono essere trasmesse o divulgate, conformemente al principio del controllo del soggetto di origine, dalla parte da cui provengono alla parte destinataria.

2. Per la trasmissione o divulgazione di informazioni classificate a terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 4 e 5 è necessaria una decisione della parte destinataria previo consenso scritto della parte da cui provengono le informazioni, conformemente al principio del controllo del soggetto di origine, quale definito nelle sue norme in materia di sicurezza.

3. Nell’ambito dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, una divulgazione automatica a terzi diversi da quelli citati ai paragrafi 4 e 5 è possibile soltanto se le parti hanno stabilito e concordato procedure per alcune categorie di informazioni riguardanti le loro necessità operative.

4. Le informazioni classificate che provengono dalla GSA possono essere trasmesse automaticamente dalla Commissione all’Agenzia spaziale europea ("ESA"), al Consiglio e agli Stati membri.

5. La Commissione cerca di concludere accordi e adottare disposizioni rispettivamente con l’ESA, il Consiglio e gli Stati membri, per permettere la divulgazione automatica alla GSA di informazioni classificate che provengono dall’ESA, dal Consiglio e dagli Stati membri.

Articolo 5

1. Le parti provvedono a disporre di un sistema di sicurezza e a mettere in atto misure di sicurezza rispondenti ai principi fondamentali e alle norme minime di sicurezza che sono previsti dalla loro normativa in materia di sicurezza rispettiva e appaiono negli accordi da realizzare a norma dell’articolo 9, in modo che un livello equivalente di protezione sia applicato alle informazioni classificate oggetto del presente accordo.

2. Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all’articolo 9 effettuano consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle disposizioni in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo.

3. Prima della trasmissione o dello scambio tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 9 dichiarano di considerare la parte destinataria in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi di detto articolo.

Articolo 6

Le parti si assicurano che tutti coloro che, nell’espletamento delle proprie funzioni ufficiali, devono accedere o che, per le loro funzioni o compiti, possono accedere a informazioni classificate trasmesse o scambiate nell’ambito del presente accordo, siano in possesso, se necessario, di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 7

1. Ai fini dell’applicazione del presente accordo:

a) per quanto riguarda la Commissione, tutta la corrispondenza è inviata all’ufficio di registrazione centrale del segretariato generale della Commissione, all’indirizzo seguente:

Commissione europea

Segretariato generale

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

b) per quanto riguarda la GSA, tutta la corrispondenza è inviata all’indirizzo seguente:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2. In deroga al paragrafo 1, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a determinati agenti, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto ad agenti, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. In tal caso:

a) per quanto riguarda la Commissione, la corrispondenza in questione è trasmessa direttamente dalla GSA all’ufficio di registrazione locale che serve gli agenti, organi o servizi competenti in seno alla Commissione, o tramite l’[ufficio di registrazione centrale del segretariato generale] della Commissione, nel caso in cui gli agenti, organi o servizi destinatari non disponessero di un ufficio di registrazione locale;

b) per quanto riguarda la GSA, la corrispondenza in questione è inviata attraverso il Servizio di sicurezza della GSA.

Articolo 8

Il direttore esecutivo della GSA e il direttore della direzione "Sicurezza" della Commissione vigilano sull’applicazione del presente accordo.

Articolo 9

1. Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le tre autorità designate ai paragrafi 2 e 3 stabiliscono disposizioni in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione e la salvaguardia reciproca della sicurezza delle informazioni classificate trasmesse o scambiate ai sensi del presente accordo.

2. Il Servizio di sicurezza della GSA, sotto l’autorità del suo direttore esecutivo, elabora le disposizioni in materia di sicurezza per assicurare la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate trasmesse alla GSA o scambiate con essa conformemente al presente accordo.

3. La direzione "Sicurezza" della Commissione, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, elabora le disposizioni in materia di sicurezza per assicurare la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate trasmesse o scambiate conformemente al presente accordo all’interno della Commissione e dei suoi locali.

4. Per la GSA le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del suo consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Le autorità di cui all’articolo 9 elaborano le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo, compresa la notifica all’altra parte delle circostanze e delle misure adottate.

Articolo 11

Ciascuna parte è tenuta a sostenere i costi che ad essa incombono nell’attuazione del presente accordo.

Articolo 12

Eventuali controversie tra la Commissione e la GSA derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo sono oggetto di negoziati tra le parti.

Articolo 13

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2. Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche apportate alla propria regolamentazione che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata esclusivamente per iscritto e di comune accordo con le parti. Entra in vigore in seguito a notifica scritta reciproca come previsto dal paragrafo 1.

5. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una parte tramite notifica scritta di denuncia inviata all’altra parte. La denuncia diventa effettiva sei mesi dopo che l’altra parte ne ha ricevuto la notifica. Tuttavia, non influisce sugli obblighi contratti anteriormente in virtù delle disposizioni del presente accordo. In particolare, ogni informazione classificata trasmessa o scambiata in applicazione del presente accordo continua a essere protetta secondo le disposizioni dell’accordo finché la parte destinataria non la restituisce alla parte da cui proviene, su domanda di quest’ultima.

6. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua inglese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, l’ 11 novembre 2009.

Per la Commissione

Il direttore generale

Matthias Ruete

Per l’Autorità europea di vigilanza GNSS

Il direttore esecutivo

Pedro Pedreira

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