23.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 87/2008
del 4 luglio 2008
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 72/2008 del 6 giugno 2008 (1). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2) è stato integrato nell’accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004 del 26 aprile 2004 (3), che prevede adattamenti nazionali specifici. |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1477/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (4). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 23/2008 della Commissione, dell'11 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (5), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 66i [Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo sono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32007 R 1477: Regolamento (CE) n. 1477/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 22), |
— |
32008 R 0023: Regolamento (CE) n. 23/2008 della Commissione, dell'11 gennaio 2008 (GU L 9 del 12.1.2008, pag. 12).». |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1477/2007 e (CE) n. 23/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (6).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
H.S.H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 257 del 25.9.2008, pag. 36.
(2) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.
(3) GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.
(4) GU L 329 del 14.12.2007, pag. 22.
(5) GU L 9 del 12.1.2008, pag. 12.
(6) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.