30.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/11


DECISIONE N. 4/2007 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 20 dicembre 2007

che modifica il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2008/83/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (1), così come riveduto dall'accordo (2) che modifica detto accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5 del protocollo n. 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE stabilisce che le disposizioni dell'accordo relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica.

(2)

Il 7 marzo 2006 il gruppo di paesi ACP membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) impegnati in negoziati per concludere un accordo di partenariato economico (APE) con la Comunità europea hanno chiesto che il Sudafrica fosse associato a tali negoziati come membro a pieno titolo e il 12 febbraio 2007 il Consiglio dei ministri dell'UE ha deciso di accogliere tale richiesta, purché fossero rispettate determinate condizioni.

(3)

I negoziati sull'APE si basano sulle disposizioni in campo economico e commerciale dell'accordo di partenariato ACP-CE, in particolare gli articoli 36 e 37.

(4)

Per motivi di chiarezza giuridica è necessario modificare il protocollo n. 3 onde tener conto della partecipazione a pieno titolo del Sudafrica ai negoziati sull'APE e dell'eventuale adesione del paese all'APE.

(5)

Il protocollo n. 3 può essere modificato, in conformità dell'articolo 7 dello stesso, con decisione del Consiglio dei ministri,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 5 del protocollo n. 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Il presente protocollo non impedisce al Sudafrica di negoziare e firmare uno degli accordi di partenariato economico (APE) previsti dalla Parte 3, Titolo II, del presente accordo qualora ciò sia approvato dalle altre parti a detto APE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Il presidente del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, su delega, per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Álvaro MENDONÇA E MOURA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27. Accordo applicato provvisoriamente in virtù della decisione n. 5/2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1).