23.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2008

del 4 luglio 2008

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e il protocollo 37 dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 66/2008 del 6 giugno 2008 (1).

(2)

Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 142/2007 del 26 ottobre 2007 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/527/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/5/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/6/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/7/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che modifica la decisione 2001/527/CE che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/8/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che modifica la decisione 2001/528/CE che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/9/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/10/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato bancario europeo (10).

(11)

Per il buon funzionamento dell'accordo, occorre estendere l'applicazione del protocollo 37 al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/527/CE, al comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE, al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito dalla decisione 2004/5/CE, al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/6/CE, al comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/9/CE e al comitato bancario europeo istituito dalla decisione 2004/10/CE e modificare l'allegato IX onde specificare le procedure di associazione con questi comitati,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue:

1)

i punti 31bb (direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31c (direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31d (direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) diventano i punti 31d, 31e e 31ea;

2)

dopo il punto 31bac [regolamento (CE) n. 1287/2006 del Consiglio] è inserito il testo seguente:

«iv)   Altri aspetti

31c.

32001 D 0527: decisione 2001/527/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43), modificata da:

32004 D 0007: decisione 2004/7/CE della Commissione, del 5 novembre 2003 (GU L 3 del 7.1.2004, p. 32).

Modalità per l'associazione degli stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

in conformità dell'articolo 3 della decisione 2001/527/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare una persona incaricata di partecipare come osservatore alle riunioni del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.

31ca.

32001 D 0528: decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45), modificata da:

32004 D 0008: decisione 2004/8/CE della Commissione, del 5 novembre 2003 (GU L 3 del 7.1.2004, p. 33).

Modalità per l'associazione degli stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

in conformità dell'articolo 3 della decisione 2001/528/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare persone incaricate di partecipare come osservatori alle riunioni del comitato europeo dei valori mobiliari.

La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del comitato e trasmette loro la documentazione pertinente.»;

3)

dopo il punto 23d [regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene inserito il seguente punto:

«23e.

32004 D 0005: decisione 2004/5/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28).

Modalità per l'associazione degli stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

in conformità dell'articolo 3 della decisione 2004/5/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare persone incaricate di partecipare come osservatori alle riunioni del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.»;

4)

dopo il punto 13b (direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:

«13c.

32004 D 0006: decisione 2004/6/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30).

Modalità per l'associazione degli stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

in conformità dell'articolo 3 della decisione 2004/6/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare persone incaricate di partecipare come osservatori alle riunioni del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

13d.

32004 D 0009: decisione 2004/9/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34).

Modalità per l'associazione degli stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

in conformità dell'articolo 3 della decisione 2004/9/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare persone incaricate di partecipare come osservatori alle riunioni del comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del comitato e trasmette loro la documentazione pertinente.»;

5)

dopo il punto 16c (direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:

«16d.

32004 D 0010: decisione 2004/10/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato bancario europeo (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36).

Modalità per l'associazione degli stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

in conformità dell'articolo 3 della decisione 2004/10/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare persone incaricate di partecipare come osservatori alle riunioni del comitato bancario europeo.

La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del comitato e trasmette loro la documentazione pertinente.»

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell'accordo (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) sono aggiunti i seguenti punti:

«21.

il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (decisione 2001/527/CE della Commissione);

22.

il comitato europeo dei valori mobiliari (decisione 2001/528/CE della Commissione);

23.

il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (decisione 2004/5/CE della Commissione);

24.

il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (decisione 2004/6/CE della Commissione);

25.

il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (decisione 2004/9/CE della Commissione);

26.

il comitato bancario europeo (decisione 2004/10/CE della Commissione).»

Articolo 3

I testi delle decisioni 2001/527/CE, 2001/528/CE, 2004/5/CE, 2004/6/CE, 2004/7/CE, 2004/8/CE, 2004/9/CE e 2004/10/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (11).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

H.S.H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 257 del 25.9.2008, pag. 29.

(2)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 70.

(3)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

(4)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

(5)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28.

(6)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30.

(7)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 32.

(8)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33.

(9)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.

(10)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

(11)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.