23.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2008

del 4 luglio 2008

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 66/2008 del 6 giugno 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue:

1)

il seguente trattino è aggiunto ai punti 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 14 (direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31ba (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio):

«—

32007 L 0044: direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).»;

2)

al punto 7b (direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32007 L 0044: direttiva 2007/44/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).»;

3)

il punto 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio) è modificato come segue:

i)

l'attuale adattamento a) è rinumerato come adattamento b);

ii)

prima del nuovo adattamento b) viene inserito il seguente adattamento:

«a)

Gli articoli 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater non si applicano, per quanto riguarda la valutazione prudenziale del candidato acquirente, quando il candidato acquirente, come definito nella direttiva, risiede o è soggetto a regolamentazione fuori del territorio delle parti contraenti.»;

4)

il punto 7b (direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:

i)

l'adattamento attuale è rinumerato come adattamento b);

ii)

prima del nuovo adattamento b) viene inserito il seguente adattamento:

«a)

Gli articoli 19, 19 bis e 20 non si applicano, per quanto riguarda la valutazione prudenziale del candidato acquirente, quando il candidato acquirente, come definito nella direttiva, risiede o è soggetto a regolamentazione fuori del territorio delle parti contraenti.»;

5)

il punto 11 (direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:

i)

gli attuali adattamenti b), c) e d) sono rinumerati come adattamenti c), d) ed e);

ii)

dopo l’adattamento a) è inserito l'adattamento seguente:

«b)

Gli articoli 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater non si applicano, per quanto riguarda la valutazione prudenziale del candidato acquirente, quando il candidato acquirente, come definito nella direttiva, risiede o è soggetto a regolamentazione fuori del territorio delle parti contraenti.»;

6)

il punto 14 (direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:

i)

gli attuali adattamenti c) e d) sono rinumerati come adattamenti d) ed e);

ii)

dopo l’adattamento b) è inserito l'adattamento seguente:

«c)

Gli articoli 19, 19 bis, 19 ter, 20 e l’articolo 21, paragrafo 3, non si applicano, per quanto riguarda la valutazione prudenziale del candidato acquirente, quando il candidato acquirente, come definito nella direttiva, risiede o è soggetto a regolamentazione fuori del territorio delle parti contraenti.»;

7)

il punto 31ba (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:

i)

l’adattamento attuale è numerato come adattamento b);

ii)

prima del nuovo adattamento b) è inserito l'adattamento seguente:

«a)

Gli articoli 10, 10 bis e 10 ter non si applicano, per quanto riguarda la valutazione prudenziale del candidato acquirente, quando il candidato acquirente, come definito nella direttiva, risiede o è soggetto a regolamentazione fuori del territorio delle parti contraenti.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/44/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 65/2008 del 6 giugno 2008.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

H.S.H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 257 del 25.9.2008, pag. 29.

(2)  GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.