23.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 79/2008
del 4 luglio 2008
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 66/2008 del 6 giugno 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue:
1) |
il seguente trattino è aggiunto ai punti 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 14 (direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31ba (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio):
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2) |
al punto 7b (direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
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3) |
il punto 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio) è modificato come segue:
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4) |
il punto 7b (direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:
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5) |
il punto 11 (direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:
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6) |
il punto 14 (direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:
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7) |
il punto 31ba (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:
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Articolo 2
I testi della direttiva 2007/44/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 65/2008 del 6 giugno 2008.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
H.S.H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 257 del 25.9.2008, pag. 29.
(2) GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.