3.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/31


DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 15 giugno 2007

relativa alla modifica delle appendici dell'allegato 5

(2007/458/CE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'obiettivo dell'allegato 5 è quello di facilitare gli scambi tra le parti nel settore dei prodotti per l'alimentazione degli animali.

(3)

Se del caso, le disposizioni legislative delle parti giudicate dalle medesime di effetto equivalente sono elencate nell'appendice 1, che il comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'accordo.

(4)

Le parti hanno giudicato di effetto equivalente le rispettive disposizioni legislative in materia di igiene degli alimenti per animali. Tali disposizioni legislative devono pertanto essere inserite nell'appendice 1.

(5)

Dall'entrata in vigore dell'accordo in data 1o giugno 2002, le disposizioni legislative delle parti elencate nell'appendice 2 hanno subito modifiche in ambiti che incidono sull'accordo medesimo. Per tenerne conto occorre modificare l'appendice 2,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice 1 della presente decisione è aggiunta come appendice 1 dell'allegato 5 dell'accordo.

Articolo 2

L'appendice 2 dell'allegato 5 dell'accordo è sostituita dall'appendice 2 della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2007.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per il comitato misto per l'agricoltura

Il capo della delegazione comunitaria

Paul van GELDORP

Il capo della delegazione svizzera

Christian HÄBERLI

Il segretario del comitato misto per l'agricoltura

Zeljko MARINOVIC


Appendice 1

Disposizioni della comunità

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

Disposizioni della Svizzera

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 5555)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RO 2006 5213)

Ordinanza concernente la produzione primaria del 23 novembre 2005 (RO 2005 5545)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (RO 2005 6651)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (RO 2005 6667)


Appendice 2

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 9

Disposizioni della Comunità

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15).

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 5555).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 6655).