21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 115/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) e il protocollo 37 dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 22/2007 del 27 aprile 2007 (1). |
(2) |
Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 10/2004 del 6 febbraio 2004 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/215/CE della Commissione, del 15 marzo 2006, concernente l’istituzione di un gruppo di esperti di alto livello incaricato di consigliare la Commissione sull’attuazione e lo sviluppo della strategia i2010 (3). |
(4) |
Per il buon funzionamento dell'accordo è necessario estendere il protocollo 37 dell'accordo in modo tale che questo comprenda il gruppo di esperti di alto livello istituito con decisione 2006/215/CE e modificare l'allegato XI al fine di precisare le procedure di associazione a tale gruppo. |
(5) |
La decisione 2005/752/CE della Commissione, del 24 ottobre 2005, che istituisce un gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (4), è stata inserita nell'allegato XI dell'accordo tramite decisione n. 120/2006. |
(6) |
Per il buon funzionamento dell'accordo è necessario estendere il protocollo 37 dell'accordo in modo tale che questo comprenda il gruppo di esperti in materia di commercio elettronico istituito con decisione 2005/752/CE e modificare l'allegato XI al fine di precisare le procedure di associazione a tale gruppo, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 5n (decisione 2005/752/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
|
2) |
al punto 5n (decisione 2005/752/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: «Procedure per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia in conformità dell'articolo 101 dell'accordo: In conformità dell'articolo 3 della decisione 2005/752/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare una persona incaricata di partecipare come osservatore alle riunioni del gruppo di esperti in materia di commercio elettronico. La Commissione europea comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del gruppo e trasmette loro la documentazione pertinente.» |
Articolo 2
Nel protocollo 37 dell'accordo (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) sono aggiunti i seguenti punti:
«18. |
Gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (decisione 2005/752/CE della Commissione). |
19. |
Gruppo di alto livello i2010 (decisione 2006/215/CE della Commissione).» |
Articolo 3
I testi della decisione 2006/215/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 209 del 9.8.2007, pag. 40.
(2) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 58.
(3) GU L 80 del 17.3.2006, pag. 74.
(4) GU L 282 del 26.10.2005, pag. 20.
(5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.