6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/65


ACCORDO

TRA IL GOVERNO DEL GIAPPONE E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA PER LA COOPERAZIONE NELL'UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA NUCLEARE A SCOPI PACIFICI

Il governo del Giappone e la Comunità europea dell'energia atomica (qui di seguito: «la Comunità»),

desiderosi di continuare e sviluppare ulteriormente una cooperazione stabile e duratura che possa recare beneficio al Giappone, alla Comunità e a Parti terze nella utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici e non esplosivi sulla base del vantaggio reciproco e della reciprocità;

riconoscendo che il Giappone, la Comunità e i suoi Stati membri hanno raggiunto livelli avanzati comparabili nell'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici e nei livelli di sicurezza disposti dalle rispettive normative in materia di sanità, sicurezza, impiego pacifico dell'energia nucleare e protezione dell'ambiente;

desiderosi altresì di concludere, nel campo dell'utilizzazione pacifica e non esplosiva dell'energia nucleare, accordi di cooperazione a lungo termine, secondo modalità prevedibili e concrete, che tengano conto delle esigenze dei loro rispettivi programmi nel campo dell'energia nucleare e che facilitino gli scambi, la ricerca e lo sviluppo e la cooperazione in altri ambiti tra il Giappone e la Comunità;

riaffermando il fermo impegno del governo del Giappone, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri per la non proliferazione nucleare, ivi compresi il rafforzamento e l'efficiente applicazione dei relativi controlli di sicurezza e dei regimi di controllo delle esportazioni nell'ambito dei quali deve svolgersi la cooperazione tra Giappone e Comunità nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici;

riaffermando il sostegno del governo del Giappone, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obbiettivi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (nel seguito: «l'AIEA») e il suo sistema di controlli di sicurezza, nonché il loro desiderio di favorire l'osservanza universale del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato il 1o luglio 1968 (qui di seguito denominato «il Trattato di non proliferazione»);

rilevando che in tutti gli Stati membri della Comunità vengono applicati controlli di sicurezza nucleare a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 25 marzo 1957 (qui di seguito denominato «il trattato Euratom»);

riconoscendo il principio, sancito dal trattato Euratom, della libera circolazione nella Comunità dei materiali nucleari, delle attrezzature nucleari e dei materiali non nucleari;

riconoscendo altresì il significato di un elevato livello di trasparenza in relazione al trattamento del plutonio, allo scopo di ridurre i rischi di proliferazione di armi nucleari e di garantire la protezione dei lavoratori, della popolazione in generale e dell'ambiente,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«Parti»: il governo del Giappone e la Comunità. Per «Parte» si intende una delle «Parti» come definite.

b)

«Comunità»:

i)

sia la persona giuridica creata dal trattato Euratom,

ii)

sia i territori cui si applica il trattato Euratom.

c)

«persone»: le persone fisiche, le imprese o altri organismi soggetti alla normativa vigente nella giurisdizione territoriale di ciascuna delle Parti, ad esclusione delle Parti stesse.

d)

«autorità competente»: nel caso del governo del Giappone, l'agenzia governativa designata dal governo del Giappone e, nel caso della Comunità, la Commissione europea o una diversa autorità che la Comunità eventualmente notifichi per iscritto al governo del Giappone.

e)

«informazione non classificata»: i dati cui una delle Parti o uno Stato membro della Comunità non abbiano assegnato una classificazione di sicurezza.

f)

«materiale nucleare»:

i)

«materiale fonte», segnatamente l'uranio contenente la miscela di isotopi che esiste in natura; l'uranio impoverito in isotopo 235; il torio; qualsiasi materiale precedente sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato; qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei materiali precedenti in una concentrazione quale definita dal Consiglio dei governatori dell'AIEA ai sensi dell'articolo XX dello statuto di quest'agenzia, adottato il 26 ottobre 1956 (qui di seguito «lo statuto») ed accettata dalle autorità competenti delle due Parti che se ne danno reciproca comunicazione per iscritto; e gli altri materiali eventualmente determinati dal Consiglio dei governatori dell'agenzia ai sensi dell'articolo XX dello statuto e accettati dalle Parti che se ne danno reciproca comunicazione per iscritto;

ii)

«materiale fissile speciale», segnatamente, il plutonio; l'uranio-233; l'uranio arricchito nell'isotopo 233 o 235; qualsiasi sostanza contenente uno o più dei materiali precedenti; qualsiasi altra sostanza eventualmente determinata dal Consiglio dei governatori dell'agenzia ai sensi dell'articolo XX dello statuto ed accettata dalle autorità competenti di entrambe le Parti e se ne danno reciproca comunicazione per iscritto. I termini «materiale fissile speciale» non comprendono il «materiale fonte».

g)

«materiale nucleare sensibile»: il plutonio separato (compreso il plutonio contenuto in combustibile ossidato misto) o uranio arricchito di oltre il 20 % nell'isotopo 235 e/o l'uranio 233.

h)

«attrezzature»: le parti principali di un impianto, di una macchina o di uno strumento, o le loro principali componenti, che siano specificamente progettate o costruite per essere utilizzate in attività nucleari, e che sono specificate nella parte A dell'allegato A del presente accordo.

i)

«materiale non nucleare»: l'acqua pesante o qualsiasi altro materiale utilizzabile in un reattore nucleare per rallentare i neutroni ad alta velocità ed accrescere la probabilità di fissione addizionale, come specificato nella parte B dell'allegato A del presente accordo.

j)

«materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto»: il materiale fissile speciale derivante da materiale nucleare trasferito ai sensi del presente accordo o risultante da uno o più processi per l'utilizzo di reattori nucleari completi trasferiti ai sensi del presente accordo e, se il governo del Giappone e la Commissione europea, previa consultazione fra la Commissione europea ed il governo dello Stato membro della Comunità interessato, ne approvano previamente per iscritto il trasferimento, qualsiasi altra attrezzatura specificata nella parte A dell'allegato A del presente accordo destinata ad essere trasferita ai sensi del presente accordo.

articolo 2

Ambito della cooperazione

1.   Le Parti cooperano ai sensi del presente accordo per promuovere e facilitare le attività di scambio nel settore del nucleare, la ricerca e lo sviluppo, nonché altre attività fra il Giappone e la Comunità o nel Giappone e nella Comunità ai fini dell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici e non esplosivi, nell'interesse reciproco dei produttori, dell'industria del ciclo del combustibile nucleare, delle imprese di pubblica utilità, degli istituti di ricerca e di sviluppo e dei consumatori, nell'osservanza dei principi della non proliferazione.

2.   Le Parti cooperano secondo le seguenti modalità:

a)

ciascuna delle Parti o le persone da esse autorizzate possono fornire o ricevere dall'altra Parte o da persone autorizzate materiale nucleare, attrezzature e materiale non nucleare, alle condizioni che possono essere concordate dal fornitore e dall'acquirente.

b)

Ciascuna delle Parti o le persone autorizzate possono fornire servizi relativi al ciclo del combustibile nucleare e altri servizi contemplati dal presente accordo all'altra Parte o alle persone autorizzate, ovvero ricevere tali servizi dall'altra Parte o dalle persone autorizzate, secondo modalità concordate dal fornitore e dal beneficiario del servizio.

c)

Le Parti incoraggiano la cooperazione fra di loro e fra le persone tramite scambio di esperti. Quando la cooperazione ai sensi del presente accordo richiede tali scambi di esperti, le Parti facilitano l'ingresso ed il soggiorno di tali esperti in Giappone e nella Comunità.

d)

Le Parti facilitano la fornitura e lo scambio di informazioni non classificate secondo modalità stabilite fra le Parti stesse, fra le persone o fra le Parti e le persone.

e)

Le Parti possono cooperare ed incoraggiare la cooperazione fra di esse e fra i soggetti secondo modalità diverse, che le Parti stesse determinano.

3.   La cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è soggetta alle disposizioni del presente accordo e all'osservanza degli accordi internazionali vigenti, nonché della normativa vigente in Giappone e nella Comunità.

articolo 3

Articoli soggetti all'accordo

1.   Il materiale non nucleare che è oggetto di trasferimento fra il Giappone e la Comunità, tanto direttamente quanto attraverso un paese terzo, è soggetto al presente accordo al momento del suo ingresso nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente, a condizione che la Parte fornitrice abbia notificato per iscritto alla Parte ricevente il trasferimento previsto e che la Parte ricevente abbia confermato per iscritto che tale articolo sarà considerato soggetto all'osservanza del presente accordo e che il previsto destinatario, se diverso dalla Parte ricevente, sarà una persona autorizzata nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente.

2.   Le attrezzature e il materiale non nucleare che è oggetto di trasferimento fra il Giappone e la Comunità, tanto direttamente quanto attraverso un paese terzo, è soggetto alle disposizioni del presente accordo al momento del suo ingresso nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente a condizione che:

a)

nel caso di trasferimenti dal Giappone alla Comunità, il governo del Giappone o, in caso di trasferimenti dalla Comunità al Giappone, il governo dello Stato membro interessato della Comunità ovvero, a seconda dei casi, la Commissione europea, abbiano deciso che il trasferimento di tali articoli debba avvenire nell'osservanza del presente accordo; e

b)

la Parte fornitrice abbia notificato per iscritto alla Parte ricevente il trasferimento previsto e che la Parte ricevente abbia confermato per iscritto che tali articoli saranno ritenuti soggetti all'osservanza del presente accordo e che il previsto destinatario, se diverso dalla Parte ricevente, sarà una persona autorizzata nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente.

3.   Le notifiche e le conferme scritte prescritte dai paragrafi 1 e 2 avvengono nell'osservanza delle procedure di cui all'articolo 14 del presente accordo.

4.   Il materiale nucleare, le attrezzature e il materiale non nucleare soggetti al presente accordo sono vincolati all'osservanza delle sue disposizioni fino a quando:

a)

tali articoli siano stati trasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente accordo;

b)

le Parti abbiano convenuto che tali articoli non debbano più essere soggetti all'osservanza del presente accordo; ovvero

c)

nel caso di materiale nucleare, sia stato deciso, nel rispetto delle disposizioni relative alla cessazione dei controlli di sicurezza negli accordi pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che il materiale nucleare è stato consumato o è stato diluito in modo tale da non essere più utilizzabile per alcuna attività nucleare che abbia rilevanza sotto il profilo dei controlli di sicurezza, oppure siano diventati praticamente irrecuperabili.

articolo 4

Cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo nucleare

1.   Come previsto all'articolo 2 del presente accordo, le Parti sviluppano la cooperazione nei settori della ricerca e dello sviluppo ai fini dell'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici e non esplosivi fra le Parti stesse e fra i loro organismi e, per quanto riguarda la Comunità, nella misura in cui essa sia prevista dai suoi programmi specifici. Le Parti o i loro organismi, a seconda dei casi, possono consentire che a tale cooperazione partecipino ricercatori ed organizzazioni di tutti i settori della ricerca scientifica, comprese le università, i laboratori ed il settore privato. Le Parti facilitano altresì tale cooperazione fra le persone che operano in questo settore.

2.   Le Parti concludono un accordo distinto allo scopo di sviluppare e facilitare ulteriormente le attività contemplate dal presente articolo.

articolo 5

Attuazione dell'accordo

1.   Le disposizioni del presente accordo sono attuate secondo buona fede e in modo da evitare di ostacolare, ritardare o interferire indebitamente nelle attività nucleari realizzate in Giappone e nella Comunità, e in modo coerente con le pratiche di gestione prudente prescritte per lo svolgimento sicuro ed economico delle loro attività nel settore del nucleare.

2.   Le disposizioni del presente accordo non devono essere utilizzate allo scopo di assicurarsi vantaggi commerciali o industriali, né per interferire con interessi commerciali o industriali, sia nazionali che internazionali, di una delle Parti o delle persone da queste autorizzate, né allo scopo di interferire con la politica nucleare seguita da una delle Parti o dai governi degli Stati membri della Comunità, né allo scopo di ostacolare la promozione dell'utilizzazione dell'energia nucleare per fini pacifici e non esplosivi, né per ostacolare il movimento di articoli soggetti al presente accordo (o di cui sia stata fatta la relativa notificazione) nella giurisdizione territoriale rispettiva delle Parti o fra il Giappone e la Comunità.

3.   Il materiale nucleare soggetto al presente accordo può essere trattato in base ai principi di fungibilità e di proporzionalità quando sia utilizzato in processi di miscelazione nei quali esso perde, o si ritiene che perda, la propria identità nel processo di conversione, fabbricazione del carburante, arricchimento o ritrattamento.

4.   Nell'attuare le disposizioni del presente accordo, il Giappone, la Comunità e i suoi Stati membri agiscono in conformità con le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza nucleare, entrata in vigore il 24 ottobre 1996.

articolo 6

Proprietà intellettuale

Alla proprietà intellettuale originata dalla cooperazione ai sensi del presente accordo ed alla tecnologia trasferita alle medesime condizioni le Parti garantiscono adeguata ed effettiva protezione in conformità con i pertinenti accordi internazionali nonché con la normativa in vigore in Giappone e nella Comunità europea o nei suoi Stati membri.

articolo 7

Utilizzazione per scopi pacifici

1.   La cooperazione prevista dal presente accordo è svolta per scopi esclusivamente pacifici e non esplosivi.

2.   Il materiale nucleare, le attrezzature e il materiale non nucleare trasferiti ai sensi del presente accordo e il materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto sono esclusivamente destinati a scopi pacifici e non devono essere utilizzati per la fabbricazione di un dispositivo esplosivo nucleare, né per la ricerca o lo sviluppo di un siffatto dispositivo.

articolo 8

Controlli di sicurezza dell'Agenzia e dell'Euratom

1.   La cooperazione a norma del presente accordo impone l'applicazione, a seconda dei casi, dei controlli di sicurezza da parte della Comunità in base al trattato Euratom e l'accettazione dell'applicazione di controlli di sicurezza da parte dell'Agenzia in base ai seguenti accordi sui controlli di sicurezza:

a)

l'Accordo tra il governo del Giappone e l'Agenzia in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del Trattato di non proliferazione, firmato il 4 marzo 1977 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per il Giappone»), integrato da un protocollo addizionale, firmato il 4 dicembre 1998;

b)

l'Accordo fra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Repubblica Slovacca, la Comunità e l'Agenzia in applicazione dell'articolo III (1) e (4) del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato il 5 aprile 1973 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per gli Stati membri della Comunità diversi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese»), integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998 e successivamente modificato;

c)

l'Accordo fra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione di controlli di sicurezza nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in collegamento con il Trattato di non proliferazione, firmato il 6 settembre 1976 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per il Regno Unito»), integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998; e

d)

l'Accordo fra la Francia, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione dei controlli di sicurezza in Francia, firmato il 27 luglio 1978 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per la Francia») integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998.

2.   Il materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo e il materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto è soggetto:

a)

mentre si trova in Giappone, ai controlli di sicurezza dell'Agenzia previsti dalle disposizioni dell'Accordo sui controlli di sicurezza per il Giappone, e

(b)

mentre si trova nella Comunità, ai controlli di sicurezza applicati dalla Comunità in base al trattato Euratom e, ove applicabile, ai controlli di sicurezza dell'Agenzia in base alle disposizioni dell'Accordo sui controlli di sicurezza per gli Stati membri della Comunità diversi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese, dell'Accordo sui controlli di sicurezza per il Regno Unito e dell'Accordo sui controlli di sicurezza per la Francia.

3.   Qualora, per un motivo qualsiasi, l'Agenzia non applichi i controlli di sicurezza prescritti dal paragrafo 2, le Parti si consultano immediatamente per adottare i provvedimenti correttivi e, in assenza di questi ultimi, stipulano immediatamente accordi conformi ai principi ed alle procedure sui controlli di sicurezza dell'Agenzia e che garantiscono un'efficacia ed una copertura equivalente a quelle dei controlli di sicurezza dell'Agenzia specificati al paragrafo 2.

articolo 9

Ritrasferimenti

1.   Il materiale nucleare, le attrezzature e il materiale non nucleare trasferito a norma del presente Accordo e il materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto non possono essere ritrasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente, se non nella giurisdizione territoriale della Parte fornitrice, a meno che la Parte ricevente abbia ricevuto l'assicurazione che saranno adeguatamente osservate le condizioni prescritte nell'allegato B del presente accordo oppure che, in assenza di tali assicurazioni, essa non abbia ricevuto il previo consenso scritto della Parte fornitrice.

2.   Oltre all'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1, i seguenti articoli, trasferiti a norma del presente accordo, non possono essere ritrasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente, con la sola eccezione della giurisdizione territoriale della Parte fornitrice, senza il previo consenso scritto della Parte fornitrice:

a)

materiale nucleare sensibile, e

b)

attrezzature per l'arricchimento, il ritrattamento o la produzione di acqua pesante

a meno che, qualora si tratti di articoli trasferiti dal Giappone alla Comunità, questi siano soggetti al pertinente accordo bilaterale di cooperazione per l'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici fra il governo del Giappone e il governo del paese terzo ricevente ovvero, qualora si tratti di trasferimenti dalla Comunità verso il Giappone, se il paese ricevente risulti incluso nell'elenco che la Comunità provvede a redigere e la Parte ricevente abbia notificato tali ritrasferimenti alla Parte fornitrice.

articolo 10

Trasparenza

Le Parti si scambiano informazioni in relazione alla gestione sicura ed efficace del materiale nucleare, delle attrezzature e del materiale non nucleare trasferito a norma del presente accordo.

articolo 11

Protezione fisica

1.   In relazione al materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo e al materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto, il governo del Giappone, i governi degli Stati membri della Comunità e, se del caso, la Commissione europea, applicano misure di protezione fisica in base ai criteri che ciascuno di essi ha specificamente adottato e che assicurino, come minimo, una protezione di livello pari a quello definito nell'allegato C al presente accordo.

2.   In relazione al trasporto internazionale dei materiali nucleari soggetti al presente Accordo, il Giappone, gli Stati membri della Comunità e, se del caso, la Comunità operano in conformità delle disposizioni della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, entrata in vigore l'8 febbraio 1987, della quale essi sono Parti.

articolo 12

Accordi in vigore

1.   Le disposizioni del presente accordo integrano le disposizioni dell'accordo concluso dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dal governo del Giappone per la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici, firmato il 25 febbraio 1998, e le disposizioni dell'accordo concluso fra il governo del Giappone ed il governo della Repubblica francese per la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici, firmato il 26 febbraio 1972 (modificato dal protocollo sottoscritto il 9 aprile 1990 dalle stesse Parti) e prevalgono, ove opportuno, sulle disposizioni dei predetti accordi bilaterali.

2.   Nella misura in cui le disposizioni degli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 attribuiscano diritti o impongano, per il governo del Giappone, per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o per il governo della Repubblica francese, obblighi che vadano oltre quelli contenuti nel presente accordo, tali diritti ed obblighi continueranno ad essere osservati a norma dei citati accordi bilaterali.

3.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente accordo, le disposizioni del presente accordo si applicano al materiale nucleare che è stato trasferito — prima dell'entrata in vigore del presente accordo — fra il Giappone ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e fra il Giappone e la Repubblica francese a norma degli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1.

4.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente accordo, le disposizioni dell'accordo si applicano al materiale nucleare che è stato trasferito — prima dell'entrata in vigore del presente accordo — tra il Giappone e gli Stati membri della Comunità diversi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese, qualora le Parti convengano che tale materiale nucleare debba essere assoggettato alle disposizioni del presente accordo.

articolo 13

Sospensione e recesso

1.   Se la Comunità o uno dei suoi Stati membri o il Giappone, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo:

a)

agisce in violazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 o 11 del presente accordo o non ottempera ad una decisione del collegio arbitrale di cui all'articolo 15; oppure

b)

recede da uno degli accordi sui controlli di sicurezza di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del presente accordo, o pone in essere una grave violazione delle sue disposizioni,

il governo del Giappone o la Comunità hanno il diritto di sospendere, in tutto o in parte, l'ulteriore cooperazione contemplata al presente accordo, o di recedere da esso e di chiedere la restituzione di qualsiasi materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo.

2.   Se la Comunità o un suo Stato membro diverso dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese fa esplodere un dispositivo nucleare esplosivo, il governo del Giappone dispone del diritto indicato al paragrafo 1.

3.   Se il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o la Repubblica francese fa esplodere un dispositivo nucleare esplosivo utilizzando un qualsiasi materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo, il governo del Giappone dispone del diritto di cui al paragrafo 1.

4.   Se il Giappone fa esplodere un dispositivo nucleare esplosivo, la Comunità dispone del diritto di cui al paragrafo 1.

5.   Prima che una delle Parti prenda iniziative dirette a sospendere, in tutto o in parte, la cooperazione contemplata dal presente accordo, a recedere da esso, ovvero a chiedere la restituzione sopra indicata, le Parti si consultano allo scopo di adottare misure correttive ed esaminano attentamente, ove opportuno, i seguenti aspetti, tenendo conto della necessità di stipulare altri accordi adeguati che si rendano necessari:

a)

gli effetti che possono derivare dalle suddette iniziative; e

b)

se i fatti che hanno portato a prendere in considerazione tali iniziative siano stati causati volontariamente.

6.   I diritti contemplati al presente articolo sono esercitati soltanto se l'altra Parte non adotta misure correttive entro un termine adeguato dopo le consultazioni.

7.   La Parte che esercita il diritto, conferitole dal presente articolo, di chiedere la restituzione di qualsiasi materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo, indennizza l'altra Parte o le persone interessate con una somma corrispondente al loro equo valore di mercato.

articolo 14

Procedure operative

Le autorità competenti delle Parti stabiliscono e, se necessario, modificano le procedure operative necessarie ai fini della effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.

articolo 15

Consultazioni e arbitrato

1.   Allo scopo di promuovere la cooperazione contemplata dal presente accordo, le Parti possono, a richiesta di una di esse, procedere a consultazioni attraverso i canali diplomatici o altri organi consultivi.

2.   Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano su ogni problema derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

3.   Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è risolta mediante negoziati, mediazione, conciliazione o altre procedure analoghe oppure — se così concordato da entrambe le Parti — mediante rimessione ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, designati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo. Ciascuna Parte designa un arbitro che sia un cittadino del Giappone o di uno Stato membro delle Comunità ed i due arbitri da esse designati nominano un terzo arbitro, che sia cittadino di uno Stato diverso dal Giappone o da uno Stato membro della Comunità, il quale funge da presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non ha designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominarlo. La stessa procedura si applica se, entro trenta giorni dalla designazione o nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non sia stato nominato, a condizione che il terzo arbitro in tal modo nominato non sia cittadino del Giappone o di uno Stato membro della Comunità. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del collegio arbitrale e tutte le decisioni richiedono l'assenso di due arbitri. La procedura arbitrale è stabilita dallo stesso collegio arbitrale. Le decisioni del collegio sono vincolanti per le Parti.

articolo 16

Status degli allegati

Gli allegati al presente accordo formano parte integrante di esso. Essi possono essere modificati per mutuo consenso espresso per iscritto dal governo del Giappone e dalla Commissione europea senza modifica del presente accordo.

articolo 17

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui le Parti si scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine e resta in vigore per un periodo di trent'anni (1).

Dopo tale data il presente accordo è automaticamente prorogato per periodi supplementari di cinque anni a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto alla controparte la sua volontà di recedere dall'accordo con un preavviso scritto di sei mesi prima della data di scadenza.

2.   Anche in caso di sospensione integrale o parziale dell'ulteriore cooperazione a norma del presente accordo o in caso di risoluzione dell'accordo per qualsiasi motivo, restano in vigore le disposizioni dell'articolo 7, 8, 9 ed 11 dell'accordo.

Il presente accordo ed i suoi allegati sono redatti in due originali in lingua danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, giapponese, portoghese, spagnola e svedese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese e giapponese prevale sulle altre versioni linguistiche.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all'uopo autorizzati rispettivamente dal governo del Giappone e dalla Comunità europea dell'energia atomica hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, 24 agosto 2006 addi' ventiquattro febbraio duemilase.

Per il Governo del Giappone

T. KAWAMURA

Per la Comunità europea dell'energia atomica

A.PIEBALGS


(1)  Lo scambio di note diplomatiche ha avuto luogo il 20 novembre 2006. Conformemente alle disposizioni dell'accordo, la data di entrata in vigore è il 20 dicembre 2006.


ALLEGATO A

Parte A

1.

Reattori nucleari completi:

Reattori nucleari in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione di fissione a catena controllata autosostenuta, esclusi i reattori a zero energia definiti come reattori progettati per un tasso di produzione di plutonio non superiore a 100 grammi l'anno.

2.

Contenitori di reattori nucleari:

Contenitori metallici, o loro parti principali fabbricati in officina, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente nonché, ove pertinente, elementi interni di reattore nucleare come definito al paragrafo 8.

3.

Macchine per la carica e discarica del combustibile del reattore nucleare:

Apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente.

4.

Barre e apparecchiature di controllo del reattore nucleare:

Barre appositamente progettate o preparate e loro strutture di supporto o sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre per il controllo del processo di fissione in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente.

5.

Tubi resistenti alla pressione in un reattore nucleare:

Tubi appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi del combustibile ed il fluido refrigerante primario in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente, ad una pressione di esercizio superiore a 50 atmosfere.

6.

Tubi di zirconio:

Zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi, in quantità superiori a 500 kg in qualsiasi periodo di 12 mesi, appositamente progettati o preparati per uso in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente, in cui il rapporto afnio/zirconio è inferiore a 1/500 parti in peso.

7.

Pompe del fluido refrigerante primario:

Pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del fluido refrigerante primario di reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente.

8.

Elementi interni del reattore nucleare:

Elementi interni del reattore nucleare appositamente progettati o preparati per uso in reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente, compresi colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore.

9.

Scambiatori di calore:

Scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per uso nel circuito del refrigerante primario di reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente.

10.

Strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni:

Strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente.

11.

Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati.

12.

Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi del combustibile per reattori nucleari e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati.

13.

Impianti per la separazione di isotopi di uranio e loro apparecchiature, diverse dagli strumenti analitici, appositamente progettati o preparati.

14.

Impianti per la produzione o concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati.

15.

Impianti per la conversione di uranio e plutonio per uso nella fabbricazione di elementi di combustibile e nella separazione di isotopi di uranio, come definito rispettivamente ai paragrafi 12 e 13 precedenti e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate.

Parte B

1.

Deuterio e acqua pesante:

Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e qualsiasi altro composto di deuterio in cui il rapporto deuterio/atomi di idrogeno superi 1/5 000 per uso in un reattore nucleare come definito al paragrafo 1 della parte A precedente, in quantità superiori a 200 kg di atomi di deuterio in qualsiasi periodo di 12 mesi.

2.

Grafite di qualità nucleare:

Grafite avente un grado di purezza superiore a 5 parti per milione di boro equivalente e densità superiore a 1,50 g/cm3 per uso in reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 della parte A precedente, in quantità superiori a 30 tonnellate metriche in qualsiasi periodo di 12 mesi.


ALLEGATO B

(i)

I prodotti ritrasferiti saranno usati soltanto per scopi pacifici e non esplosivi nel paese terzo destinatario.

(ii)

Se il paese terzo destinatario non è uno Stato dotato di armi nucleari, tutte le materie nucleari in tale paese sono e saranno soggette all'applicazione dei controlli di sicurezza dell'Agenzia.

(iii)

In caso di ritrasferimento di materie nucleari, si applicheranno i controlli di sicurezza dell'Agenzia alle materie nucleari nel paese terzo destinatario.

(iv)

In caso di ritrasferimento di materie nucleari, saranno mantenute nel paese terzo destinatario adeguate misure di protezione fisica delle materie nucleari, come minimo ai livelli stabiliti all'allegato C.

(v)

Gli elementi ritrasferiti non saranno ulteriormente ritrasferiti al di fuori del paese terzo destinatario ad un altro paese tranne se quest'ultimo fornisce garanzie equivalenti a quelle indicate nel presente allegato B.


ALLEGATO C

Livelli di protezione fisica

I livelli convenuti di protezione fisica che devono essere garantiti dal governo del Giappone, dai governi degli Stati membri della Comunità e, ove opportuno, dalla Commissione europea relativamente all'uso, allo stoccaggio e al trasporto di materie nucleari, come classificate nella tabella allegata, comprendono, come minimo, le seguenti caratteristiche di protezione:

CATEGORIA III

Uso e stoccaggio in una zona il cui accesso è controllato.

Trasporto adottando speciali precauzioni, tra cui accordi preliminari tra speditore, destinatario e trasportatore, e accordo preliminare tra le entità soggette alla giurisdizione e regolamentazione di Stati fornitori e destinatari, rispettivamente, in caso di trasporto internazionale specificando date, luogo e procedure di trasferimento della responsabilità del trasporto.

CATEGORIA II

Uso e stoccaggio in una zona il cui accesso è controllato, ossia, una zona sotto costante sorveglianza mediante guardie o dispositivi elettronici, circondata da una barriera fisica con un numero limitato di punti di accesso sotto opportuno controllo, o qualsiasi zona con un livello equivalente di protezione fisica.

Trasporto adottando speciali precauzioni, tra cui accordi preliminari tra speditore, destinatario e trasportatore, e accordo preliminare tra le entità soggette alla giurisdizione e regolamentazione di Stati fornitori e destinatari, rispettivamente, in caso di trasporto internazionale specificando date, luogo e procedure di trasferimento della responsabilità del trasporto.

CATEGORIA I

Le materie nucleari di questa categoria sono protette con sistemi altamente affidabili contro l'uso non autorizzato, nel modo seguente:

Uso e stoccaggio in una zona altamente protetta, ossia una zona protetta, come definito per la categoria II precedente, l'accesso alla quale è inoltre limitato a persone di cui è stata accertata l'affidabilità, e che è sotto la sorveglianza di guardie che sono in stretta comunicazione con le autorità responsabili. Le misure specifiche prese in questo contesto devono avere come obiettivo il rilevamento e la prevenzione di qualsiasi assalto, accesso non autorizzato o rimozione non autorizzata delle materie nucleari in causa.

Trasporto adottando speciali precauzioni, come sopra indicato per il trasporto di materie nucleari delle Categorie II e III e, inoltre sotto la costante sorveglianza di personale di scorta e in condizioni di stretta comunicazione con le autorità responsabili.

Tabella:

Categorizzazione di materie nucleari

Materie nucleari

Forma

Categoria I

Categoria II

Categoria III

1.

Plutonio (1)

Non irraggiato (2)

2 kg o più

Meno di 2 kg ma più di 500 g

500 g o meno (3)

2.

Uranio — 235

Non irraggiato (2)

 

 

 

uranio arricchito fino a 20 % 235U o più

5 kg o più

Meno di 5 kg ma più di 1 kg

1 kg o meno (3)

uranio arricchito fino a 10 % 235U ma meno di 20 % 235U

 

10 kg o più

Meno di 10 kg (3)

uranio arricchito rispetto allo stato naturale, ma meno di 10 % 235U (4)

 

 

10 kg o più

3.

Uranio — 233

Non irraggiato (2)

2 kg o più

Meno di 2 kg ma più di 500 g

500 g o meno (3)

4.

Combustibile irraggiato

 

 

Uranio esaurito o naturale, torio o combustibile debolmente arricchito (meno di 10 % tenore fissile) (5)  (6)

 


(1)  Escluso il plutonio con una concentrazione isotopica di plutonio-238 superiore all'80 %.

(2)  Le materie nucleari non irraggiate in un reattore o le materie nucleari irraggiate in un reattore ma con un livello di radiazione pari o inferiore a 1 Gy/h (100 rads/h) a un metro senza schermo.

(3)  Le quantità inferiori, non significative sul piano radiologico devono essere esonerate ma devono comunque essere protetto in nome di una prassi di gestione prudente.

(4)  L'uranio naturale, l'uranio esaurito, il torio e quantità di uranio arricchito a meno del 10 % non rientranti nella categoria III devono essere protetti in nome di una prassi di gestione prudente.

(5)  Anche se si raccomanda questo livello di protezione, il governo del Giappone, i governi degli Stati membri della Comunità e la Commissione europea, come opportuno, previa valutazione delle circostanze specifiche, sono liberi di stabilire una diversa categoria di protezione fisica.

(6)  Altri combustibili che per il loro tenore originario di materiale fissile sono classificati nella categoria I o II prima dell'irraggiamento possono essere retrocessi di una categoria quando il livello di radiazione dal combustibile supera 1 Gy/h (100 rads/h) a un metro senza schermo.