7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 71/2006
del 2 giugno 2006
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 52/2006, del 28 aprile 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1726/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (3) |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1916/2000 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (4). |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue.
1. |
Dopo il punto 19u (regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione) è inserito il seguente punto:
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2. |
Al punto 19c (regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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3. |
Dopo il punto 18e (regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione) è inserito il testo seguente: «, modificato da:
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4. |
Al punto 18db (Regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione) viene aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1708/2005, n. 1737/2005 e n. 1738/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 103.
(2) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9.
(3) GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11.
(4) GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32.
(5) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.