7.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 67/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2006 del 10 marzo 2006 (1),

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (2),

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (3),

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (4),

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (5),

(6)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

(7)

Gli Stati EFTA prendono atto, associandovisi, della dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (6),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66s (regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«66t.

32004 R 0549: Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

(a)

All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

“5.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1, ma non hanno diritto di voto.”

(b)

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

66u.

32004 R 0550: Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

(a)

Relativamente all’Islanda, l’ultima frase dell’articolo 14 è modificata nel modo seguente:

“Questo sistema è compatibile con l'articolo 15 della convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944 e con il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta o con gli accordi di confinanziamento gestiti dall’ICAO per la regione dell’Atlantico settentrionale.”

(b)

Relativamente all’Islanda, alla fine della prima frase dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), viene aggiunto il seguente testo:

“o regione dell’Atlantico settentrionale.”

(c)

Quando l’Autorità di vigilanza EFTA, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, adotta una decisione che riguarda gli Stati EFTA, qualsiasi Stato EFTA può deferire la decisione al comitato permanente EFTA entro un mese. Il comitato permanente EFTA può adottare una decisione diversa entro un mese.

(d)

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

66v.

32004 R 0551: Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20);

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

(a)

All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

“Quando sono interessati gli Stati membri CE da una parte e gli Stati EFTA dall'altra, la Commissione CE e l’autorità di vigilanza EFTA si consultano e si scambiano informazioni mentre elaborano le rispettive decisioni in conformità del presente articolo.”

(b)

All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:

“Qualora si intenda concludere un accordo reciproco tra uno o più Stati membri CE, da una parte, e uno o più Stati EFTA, dall’altra, essi agiscono solamente dopo avere consultato le parti interessate, comprese la Commissione, l’Autorità di vigilanza EFTA e gli altri Stati membri CE e Stati EFTA.”

(c)

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

66w.

32004 R 0552: Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) nn. 549/2004, 550/2004, 551/2004 e 552/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 53.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(5)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(6)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 9.

(7)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti

relativa alla decisione n. 67/2006 che integra nell’accordo SEE i regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Per quanto riguarda l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 549/2004, le Parti contraenti riconoscono che le parti interessate degli Stati EFTA possono essere coinvolte nelle attività dell’organo di consultazione settoriale allo stesso titolo delle parti interessate degli Stati membri UE.

Per quanto riguarda l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, le parti contraenti riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni conformemente a, e fatto salvo, il paragrafo 5 del protocollo 1 dell’accordo SEE e del fatto che la Commissione tenga conto della valutazione delle prestazioni relativa agli Stati EFTA.

Per quanto riguarda l’accordo di cofinanziamento di cui l’Islanda è Parte, le Parti contraenti concordano che tale sistema è compatibile con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 550/2004.