22006A0731(01)

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti - Dichiarazione

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 31/07/2006 pag. 0003 - 0029


TRADUZIONE

CONVENZIONE DI STOCCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI

LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

RICONOSCENDO che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprietà tossiche, resistono alla degradazione, sono soggetti a bioaccumulo e sono trasportati dall'aria, dall'acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, ove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici;

CONSAPEVOLI dei problemi sanitari, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, e in particolare dell'impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future;

RICONOSCENDO che gli ecosistemi e le comunità indigene dell'Artico sono particolarmente minacciati dalla bioamplificazione degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione degli alimenti tradizionali di queste popolazioni è un problema di salute pubblica;

CONSAPEVOLI della necessità di un'azione a livello mondiale contro gli inquinanti organici persistenti;

MEMORI della decisione 19/13 C, del 7 febbraio 1997, del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di intraprendere un'azione internazionale per proteggere la salute umana e l'ambiente attraverso misure dirette a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti;

RICHIAMANDO le pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, e in particolare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11;

RICHIAMANDO altresì le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dell'Agenda 21;

RICONOSCENDO che l'approccio precauzionale anima tutte le parti ed è incorporato nella presente convenzione;

RICONOSCENDO che la presente convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente concorrono al medesimo obiettivo;

RIAFFERMANDO che, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale;

TENENDO CONTO delle condizioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo, specie di quelli meno sviluppati, e dei paesi ad economia in transizione, e in particolare della necessità di rafforzare le capacità nazionali di gestione delle sostanze chimiche, segnatamente attraverso il trasferimento di tecnologia, l'assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le parti;

TENENDO PIENAMENTE CONTO del programma di azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato a Barbados il 6 maggio 1994;

PRENDENDO ATTO delle rispettive capacità dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo, nonché delle responsabilità comuni ma differenziate degli Stati, secondo quanto affermato nel principio 7 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo;

RICONOSCENDO l'importante contributo che il settore privato e le organizzazioni non governative possono fornire ai fini della riduzione e/o dell'eliminazione delle emissioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti;

SOTTOLINEANDO l'importanza di far sì che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti si assumano la responsabilità di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico sulle proprietà pericolose di tali sostanze;

COSCIENTI della necessità di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita;

RIAFFERMANDO il principio 16 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, secondo cui le autorità nazionali devono impegnarsi a promuovere l'internalizzazione dei costi ambientali e l'uso degli strumenti economici, in applicazione del principio secondo il quale chi inquina deve, in linea generale, sopportare i costi dell'inquinamento, tenendo in debito conto l'interesse pubblico ed evitando distorsioni del commercio internazionale e degli investimenti;

INCORAGGIANDO le parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi;

RICONOSCENDO l'importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell'ambiente;

DECISE a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

In accordo con l'approccio precauzionale sancito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo della presente convenzione è di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

a) per "parte" si intende uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato/a dalla presente convenzione e per il/la quale la convenzione sia in vigore;

b) per "organizzazione regionale di integrazione economica" si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, secondo le proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente convenzione o ad aderirvi;

c) per "parti presenti e votanti" si intendono le parti presenti alla votazione che esprimono un voto favorevole o contrario.

Articolo 3

Misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali

1. Ciascuna parte:

a) vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per far cessare:

i) la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, salvo quanto disposto da tale allegato;

ii) l'importazione e l'esportazione delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, secondo quanto disposto dal paragrafo 2;

b) limita la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato B, secondo quanto disposto da tale allegato.

2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché:

a) le sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B siano importate unicamente:

i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); oppure

ii) per un uso o uno scopo consentito a tale parte ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B;

b) tenendo conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali vigenti in materia di previo assenso informato, le sostanze chimiche elencate nell'allegato A, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica, e le sostanze chimiche elencate nell'allegato B, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica o per uno scopo accettabile, siano esportate unicamente:

i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

ii) verso una parte autorizzata a utilizzare tali sostanze ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B; oppure

iii) verso uno Stato che non è parte della presente convenzione, su presentazione alla parte esportatrice di una certificazione annuale. La certificazione deve indicare l'uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione a tale sostanza, lo Stato importatore si impegna a:

a) proteggere la salute umana e l'ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni;

b) rispettare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1;

c) rispettare, ove applicabili, le disposizioni dell'allegato B, parte II, paragrafo 2.

La certificazione deve essere corredata dagli opportuni documenti giustificativi, quali atti legislativi, strumenti normativi o direttive amministrative o politiche. La parte esportatrice trasmette la certificazione al segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento;

c) le sostanze chimiche di cui all'allegato A, per le quali non siano più in vigore deroghe specifiche in materia di produzione o di uso per nessuna delle parti, non siano esportate se non ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

d) ai fini del presente paragrafo, l'espressione "Stato che non è parte della presente convenzione" designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione in relazione a tale sostanza.

3. Ciascuna parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure per regolamentare e prevenire la produzione e l'uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, alla luce dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, presentino le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

4. In sede di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso, ciascuna parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell'ambito di questi sistemi, ove opportuno, i criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1.

5. Salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una determinata sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.

6. Qualsiasi parte che si avvale di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B adotta le misure necessarie affinché la produzione o l'uso consentiti da tale deroga o scopo avvengano in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l'esposizione umana e l'emissione nell'ambiente. Per gli usi oggetto di deroga o gli scopi accettabili che in condizioni di impiego normale comportano un'emissione intenzionale nell'ambiente, l'emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenendo conto delle norme e delle linee guida applicabili.

Articolo 4

Registro delle deroghe specifiche

1. È istituito un registro allo scopo di identificare le parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B. Nel registro non sono indicate le parti che si avvalgono delle disposizioni dell'allegato A o dell'allegato B valide per tutte le parti. Il registro è tenuto dal segretariato ed è accessibile al pubblico.

2. Il registro comprende:

a) un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell'allegato A e nell'allegato B;

b) un elenco delle parti che beneficiano di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B;

c) un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica registrata.

3. Nel momento in cui diventa parte della presente convenzione, ogni Stato può, mediante notifica scritta al segretariato, far iscrivere nel registro uno o più tipi di deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B.

4. A meno che una parte non indichi nel registro una data precedente o non sia stata concessa una proroga ai sensi del paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte nel registro cessano di avere effetto trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione in relazione a una determinata sostanza chimica.

5. Nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce la procedura di riesame delle deroghe iscritte nel registro.

6. Prima del riesame di una deroga iscritta nel registro, la parte interessata presenta al segretariato un rapporto in cui giustifica la necessità di mantenere l'iscrizione della deroga. Il rapporto è distribuito dal segretariato a tutte le parti. Il riesame delle deroghe iscritte nel registro è condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito a tale riesame, la Conferenza delle parti può formulare nei confronti della parte interessata le raccomandazioni che ritenga opportune.

7. La Conferenza delle parti può, su richiesta della parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una deroga specifica per un massimo di cinque anni. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle parti tiene in debito conto le condizioni particolari delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione.

8. In qualsiasi momento una parte può, mediante notifica scritta al segretariato, ritirare dal registro l'iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.

9. Quando nessuna delle parti è più iscritta per un determinato tipo di deroga specifica, per tale deroga non sono più consentite nuove iscrizioni.

Articolo 5

Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale

Per ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C allo scopo di assicurarne la costante diminuzione e, se possibile, l'eliminazione definitiva, ciascuna parte deve prendere almeno le seguenti misure:

a) definire, entro due anni dalla data di entrata in vigore nei propri confronti della presente convenzione, un piano di azione o, a seconda dei casi, un piano di azione regionale o subregionale allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni delle sostanze chimiche di cui all'allegato C e facilitare l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) ad e), ed applicare in seguito tale piano nell'ambito del piano di attuazione previsto all'articolo 7. Il piano di azione comprende i seguenti elementi:

i) valutazione delle emissioni attuali e previste, compresa la realizzazione e la tenuta di inventari delle fonti e stime delle emissioni, tenendo conto delle categorie di fonti individuate nell'allegato C;

ii) valutazione dell'efficacia delle leggi e delle politiche adottate da detta parte per gestire tali emissioni;

iii) strategie per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui ai punti i) e ii);

iv) misure dirette a promuovere l'educazione e la formazione e ad accrescere la consapevolezza in relazione a tali strategie;

v) riesame quinquennale delle strategie e della loro efficacia ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo; i risultati del riesame sono inclusi nei rapporti presentati a norma dell'articolo 15;

vi) calendario di attuazione del piano di azione, comprese le strategie e le misure in esso definite;

b) promuovere l'applicazione di misure concrete, fattibili e pratiche, in grado di conseguire rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o di eliminazione delle fonti;

c) promuovere lo sviluppo e, ove opportuno, imporre l'uso di materiali, prodotti e processi alternativi o modificati, allo scopo di prevenire la formazione e l'emissione delle sostanze chimiche di cui all'allegato C, tenendo conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni di cui al medesimo allegato e delle linee guida che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

d) promuovere e — conformemente al calendario di attuazione del proprio piano di azione — imporre il ricorso alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie da essa individuate e considerate tali da giustificare un intervento nel quadro del suddetto piano, concentrando inizialmente l'attenzione sulle categorie di fonti di cui alla parte II dell'allegato C. In ogni caso, l'obbligo di ricorrere alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie di cui alla parte II dell'allegato C deve essere introdotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore della convenzione per la parte interessata. Per le categorie da esse individuate, le parti promuovono il ricorso alle migliori pratiche ambientali. In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui al suddetto allegato e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

e) promuovere, in base al proprio piano di azione, il ricorso alle migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche ambientali:

i) per le fonti esistenti, nell'ambito delle categorie di fonti di cui alla parte II dell'allegato C e delle categorie di fonti del tipo indicato nella parte III del medesimo allegato;

ii) per le nuove fonti, nell'ambito delle categorie di fonti del tipo indicato nella parte III dell'allegato C che non siano state prese in considerazione da detta parte ai sensi della lettera d).

In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui all'allegato C e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

f) ai fini del presente paragrafo e dell'allegato C:

i) per "migliori tecniche disponibili" si intende il più efficace e avanzato stadio di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione destinati a prevenire oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre in generale le emissioni delle sostanze chimiche di cui alla parte I dell'allegato C e il loro impatto sull'ambiente complessivamente inteso. A tal fine:

ii) per "tecniche", si intendono sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

iii) per tecniche "disponibili" si intendono le tecniche accessibili agli operatori e sviluppate su una scala tale da consentirne l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nel settore industriale cui sono destinate, tenendo conto dei costi e dei benefici;

iv) per tecniche "migliori" si intendono le tecniche più efficaci per conseguire un elevato livello generale di protezione dell'ambiente complessivamente inteso;

v) per "migliori pratiche ambientali" si intende l'applicazione della combinazione più adatta di strategie e misure di controllo ambientale;

vi) per "nuova fonte" si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo la data:

a) di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata; oppure

b) di entrata in vigore, per la parte interessata, di un emendamento all'allegato C, nel caso in cui tale fonte sia soggetta alle disposizioni della presente convenzione solo in virtù di tale emendamento;

g) per adempiere ai propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo, ciascuna parte può ricorrere a valori limite di emissione o standard di rendimento.

Articolo 6

Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti

1. Per garantire che le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B nonché i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C (ivi compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti) siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente, ciascuna parte:

a) elabora opportune strategie per identificare:

i) le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B;

ii) i prodotti e gli articoli in uso e i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C;

b) identifica, nella misura del possibile, le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B sulla base delle strategie previste alla lettera a);

c) gestisce le eventuali scorte in modo sicuro, efficace e senza rischi per l'ambiente. Le scorte delle sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B che non possono più essere utilizzate in virtù di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B, salvo quelle la cui esportazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite a norma della lettera d);

d) adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti:

i) siano manipolati, raccolti, trasportati e stoccati senza rischi per l'ambiente;

ii) siano smaltiti in maniera tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente, in modo tale da non presentare più le caratteristiche di questo tipo di inquinanti, o siano smaltiti in altro modo che non comporti rischi per l'ambiente, quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano la soluzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inquinanti organici persistenti è basso, tenendo conto delle regole, norme e linee guida internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del paragrafo 2, e dei regimi di gestione dei rifiuti pericolosi a livello regionale e mondiale;

iii) non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da comportare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, il riutilizzo diretto o usi alternativi degli inquinanti organici persistenti;

iv) non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali;

e) si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati dalle sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C; in caso di risanamento dei siti, le operazioni devono essere condotte senza rischi per l'ambiente.

2. La Conferenza delle parti agisce in stretta cooperazione con i competenti organi della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in particolare al fine di:

a) fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari ad assicurare che non siano presenti le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell'allegato D, paragrafo 1;

b) determinare i metodi considerati atti a garantire lo smaltimento senza rischi per l'ambiente di cui sopra;

c) svolgere le attività necessarie per fissare, ove opportuno, i livelli di concentrazione delle sostanze chimiche di cui agli allegati A, B e C, in modo da definire quando il tenore di inquinanti organici persistenti possa considerarsi basso ai sensi del paragrafo 1, lettera d), punto ii).

Articolo 7

Piani di attuazione

1. Ciascuna parte:

a) elabora e si sforza di attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente convenzione;

b) trasmette il proprio piano di attuazione alla Conferenza delle parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti;

c) esamina ed aggiorna periodicamente, ove opportuno, il proprio piano di attuazione, secondo le modalità stabilite con decisione della Conferenza delle parti.

2. Ove opportuno le parti cooperano, direttamente o attraverso organizzazioni mondiali, regionali o subregionali, e consultano le parti interessate a livello nazionale, in particolare le associazioni femminili e le associazioni operanti nel settore della salute infantile, al fine di facilitare la definizione, l'applicazione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.

3. Ove opportuno, le parti si adoperano per utilizzare e, se necessario, predisporre i mezzi per integrare i piani di attuazione nazionali per gli inquinanti organici persistenti nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile.

Articolo 8

Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C

1. Ciascuna parte può presentare al segretariato una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La proposta deve contenere le informazioni di cui all'allegato D. Ai fini dell'elaborazione della proposta, la parte può essere assistita da altre parti e/o dal segretariato.

2. Il segretariato verifica la presenza nella proposta delle informazioni di cui all'allegato D. Qualora accerti la presenza delle informazioni richieste, il segretariato trasmette la proposta al comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.

3. Il comitato esamina la proposta e applica i criteri di selezione indicati nell'allegato D in modo flessibile e trasparente, tenendo conto in maniera integrata ed equilibrata di tutte le informazioni fornite.

4. Se il comitato decide che:

a) la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette la proposta e la propria valutazione, tramite il segretariato, a tutte le parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni di cui all'allegato E;

b) la proposta non soddisfa i criteri di selezione, ne informa tutte le parti e gli osservatori, tramite il segretariato, trasmettendo la proposta e la propria valutazione a tutte le parti; la proposta si considera respinta.

5. Ciascuna parte può presentare nuovamente al comitato una proposta da questi respinta ai sensi del paragrafo 4. La proposta ripresentata può evidenziare eventuali preoccupazioni della parte interessata e i motivi che giustificano un nuovo esame da parte del comitato. Se in seguito a questa procedura il comitato respinge nuovamente la proposta, la parte può impugnare la decisione e la questione viene esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva. In base ai criteri di selezione dell'allegato D e tenuto conto della valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una parte o da un osservatore, la Conferenza delle parti può decidere di dare seguito alla proposta.

6. Qualora il comitato abbia deciso che la proposta soddisfa i criteri di selezione o la Conferenza delle parti abbia deciso di darvi seguito, il comitato procede a un nuovo esame della proposta, tenendo conto di tutte le altre informazioni pertinenti pervenute, e prepara un progetto di profilo di rischio ai sensi dell'allegato E. Tramite il segretariato, il comitato trasmette tale progetto a tutte le parti e agli osservatori, raccoglie le loro osservazioni tecniche e, tenendo conto di tali osservazioni, completa il profilo di rischio.

7. Se, sulla base del profilo di rischio elaborato ai sensi dell'allegato E, il comitato decide che:

a) a causa della propagazione nell'ambiente a lunga distanza, la sostanza chimica può provocare effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l'ambiente che giustificano un intervento a livello mondiale, si dà seguito alla proposta. L'assenza di certezze scientifiche assolute non impedisce di procedere. Tramite il segretariato, il comitato invita tutte le parti e gli osservatori a fornire informazioni sugli aspetti indicati nell'allegato F. Successivamente il comitato procede a una valutazione della gestione dei rischi, che comprende un'analisi delle possibili misure di controllo della sostanza chimica, secondo quanto disposto dal suddetto allegato;

b) non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette il profilo di rischio a tutte le parti e agli osservatori, tramite il segretariato, e respinge la proposta.

8. Per qualsiasi proposta respinta ai sensi del paragrafo 7, lettera b), ciascuna parte può chiedere alla Conferenza delle parti di prendere in considerazione la possibilità di incaricare il comitato di richiedere ulteriori informazioni alla parte proponente e alle altre parti entro il termine massimo di un anno. Al termine di questo periodo, sulla base delle informazioni pervenute il comitato riesamina la proposta a norma del paragrafo 6, secondo il grado di priorità stabilito dalla Conferenza delle parti. Se in seguito a questa procedura il comitato respinge nuovamente la proposta, la parte può impugnare tale decisione e la questione viene esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva. In base al profilo di rischio elaborato ai sensi dell'allegato E e tenuto conto della valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita dalle parti o dagli osservatori, la Conferenza delle parti può decidere di dare seguito alla proposta. Se la Conferenza delle parti decide di dare seguito alla proposta, il comitato procede alla valutazione della gestione dei rischi.

9. In base al profilo di rischio di cui al paragrafo 6 e alla valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7, lettera a), o al paragrafo 8, il comitato raccomanda alla Conferenza delle parti di prendere o meno in considerazione la possibilità di includere la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. Tenendo in debito conto le raccomandazioni del comitato, comprese le eventuali incertezze scientifiche, la Conferenza delle parti decide secondo un approccio precauzionale se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C, specificando le relative misure di controllo.

Articolo 9

Scambio di informazioni

1. Ciascuna parte promuove o intraprende lo scambio di informazioni riguardanti:

a) la riduzione o la cessazione della produzione, dell'uso e delle emissioni di inquinanti organici persistenti;

b) le alternative agli inquinanti organici persistenti, comprese le informazioni sui loro rischi e sui costi economici e sociali.

2. Le parti procedono allo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente o tramite il segretariato.

3. Ciascuna parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni.

4. Il segretariato funge da centro di scambio delle informazioni sugli inquinanti organici persistenti, ivi comprese le informazioni fornite dalle parti e dalle organizzazioni intergovernative e non governative.

5. Ai fini della presente convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente convenzione garantiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.

Articolo 10

Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

1. Ciascuna parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilità:

a) la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti;

b) la diffusione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'articolo 9, paragrafo 5;

c) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico sugli inquinanti organici persistenti, sui loro effetti sulla salute e sull'ambiente e sulle loro alternative, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite;

d) la partecipazione del pubblico alla considerazione delle questioni riguardanti gli inquinanti organici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull'ambiente e alla definizione di risposte adeguate, compresa la possibilità di apportare contributi a livello nazionale in relazione all'attuazione della presente convenzione;

e) la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente;

f) l'elaborazione e lo scambio di materiale educativo e di sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale;

g) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale.

2. Nella misura delle sue possibilità, ciascuna parte garantisce l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e l'aggiornamento di tali informazioni.

3. Nella misura delle sue possibilità, ciascuna parte incoraggia l'industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, ove opportuno, a livello subregionale, regionale e mondiale.

4. Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alternative, le parti possono ricorrere a schede tecniche di sicurezza, rapporti, mezzi di comunicazione di massa ed altri mezzi di comunicazione e istituire centri di informazione a livello nazionale e regionale.

5. Ciascuna parte esamina con attenzione la possibilità di sviluppare meccanismi, quali registri delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantità di sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C emesse o smaltite ogni anno.

Articolo 11

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

1. Nella misura delle loro possibilità, le parti incoraggiano e/o intraprendono, a livello nazionale e internazionale, le opportune attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti gli inquinanti organici persistenti, le eventuali alternative e i potenziali inquinanti organici persistenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) fonti ed emissioni nell'ambiente;

b) presenza, livelli e tendenze negli esseri umani e nell'ambiente;

c) propagazione, destino e trasformazione nell'ambiente;

d) effetti sulla salute umana e sull'ambiente;

e) impatto culturale e socioeconomico;

f) riduzione e/o eliminazione delle emissioni;

g) metodologie armonizzate per la realizzazione di inventari delle fonti di produzione e tecniche analitiche di misurazione delle emissioni.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, le parti, nella misura delle loro possibilità:

a) sostengono e sviluppano ulteriormente, ove opportuno, i programmi, le reti e le organizzazioni internazionali aventi come obiettivo la definizione, la realizzazione, la valutazione e il finanziamento di attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati, tenendo conto dell'esigenza di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;

b) sostengono le attività nazionali e internazionali dirette a rafforzare le capacità nazionali di ricerca scientifica e tecnica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, e a promuovere l'accesso ai dati e alle analisi ed il loro scambio;

c) tengono conto dei problemi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione, soprattutto in materia di risorse finanziarie e tecniche, e cooperano per migliorare la loro capacità di partecipare alle attività di cui alle lettere a) e b);

d) intraprendono attività di ricerca dirette ad attenuare gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla capacità riproduttiva;

e) rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al pubblico i risultati delle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui al presente paragrafo;

f) promuovono e/o attuano la cooperazione in materia di archiviazione e gestione dei dati derivanti dalle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio.

Articolo 12

Assistenza tecnica

1. Le parti riconoscono che un'assistenza tecnica tempestiva e adeguata in risposta alle richieste delle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione è essenziale per l'effettiva attuazione della presente convenzione.

2. Le parti cooperano per fornire assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro esigenze particolari, a sviluppare e rafforzare la loro capacità di adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione.

3. A tale riguardo, l'assistenza tecnica fornita dalle parti che sono paesi sviluppati e dalle altre parti nella misura delle loro possibilità comprende, ove necessario e secondo quanto stabilito di comune accordo, l'assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornirà ulteriori direttive in merito.

4. Le parti stabiliscono le disposizioni eventualmente necessarie per fornire assistenza tecnica e promuovere il trasferimento di tecnologia alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ai fini dell'attuazione della presente convenzione. Tali disposizioni prevedono la creazione di centri regionali e subregionali per il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologia, destinati ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornirà ulteriori direttive in merito.

5. Ai fini del presente articolo, nelle attività di assistenza tecnica le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Articolo 13

Risorse e meccanismi finanziari

1. Ciascuna parte si impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, sostegni e incentivi finanziari alle attività nazionali dirette a realizzare l'obiettivo della presente convenzione conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali.

2. Le parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove e addizionali per consentire alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione di far fronte a tutti i costi aggiuntivi concordati per l'attuazione delle misure necessarie all'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, secondo quanto convenuto tra ciascuna parte beneficiaria e l'ente partecipante al meccanismo descritto al paragrafo 6. Tali risorse finanziarie potranno essere concesse anche da altre parti, su base volontaria e nella misura delle loro possibilità. Si deve inoltre incoraggiare la concessione di contributi provenienti da altre fonti. Nell'attuazione di questi impegni si deve tener conto della necessità che i finanziamenti siano adeguati, prevedibili e tempestivi e dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le parti contribuenti.

3. Le parti che sono paesi sviluppati, e le altre parti nella misura delle loro possibilità e conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali, possono fornire, e le parti che sono paesi in via di sviluppo ed economie in transizione possono ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione della presente convenzione anche attraverso altre fonti e canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. La misura in cui le parti che sono paesi in via di sviluppo potranno mantenere gli impegni derivanti dalla presente convenzione dipenderà dall'effettiva attuazione, da parte dei paesi sviluppati, degli impegni derivanti dalla presente convenzione in materia di risorse finanziarie, assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia. Si terrà pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale sostenibile e l'eliminazione della povertà sono le priorità assolute per le parti che sono paesi in via di sviluppo, tenendo nella dovuta considerazione l'esigenza di proteggere la salute umana e l'ambiente.

5. Nelle decisioni relative al finanziamento, le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

6. È istituito un meccanismo per l'erogazione di risorse finanziarie adeguate e sostenibili, a titolo di donazione o di condizioni di favore, destinato ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad attuare la presente convenzione. Ai fini della presente convenzione, il meccanismo opera sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle parti, verso la quale è responsabile. Il suo funzionamento è assicurato da uno o più enti, ivi compresi gli enti internazionali esistenti, secondo quanto sarà deciso dalla Conferenza delle parti. Il meccanismo può prevedere la partecipazione anche di altri enti per l'assistenza finanziaria e tecnica a livello multilaterale, regionale e bilaterale. I conferimenti a tale meccanismo si aggiungono agli altri trasferimenti di risorse finanziarie a favore delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione previsti ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2.

7. Conformemente agli obiettivi della presente convenzione e al paragrafo 6, nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce apposite linee direttrici per il meccanismo finanziario e concorda con l'ente o gli enti partecipanti al meccanismo le relative modalità di attuazione. Le linee direttrici riguardano in particolare:

a) la definizione delle priorità politiche, strategiche e programmatiche, nonché criteri e orientamenti chiari e dettagliati sulle condizioni di accesso e di uso delle risorse finanziarie, compreso il controllo e la valutazione periodica di tale utilizzo;

b) la presentazione alla Conferenza delle parti, ad opera dell'ente o degli enti interessati, di rapporti periodici sull'adeguatezza e la regolarità del finanziamento delle attività connesse all'attuazione della presente convenzione;

c) la promozione di metodi, meccanismi e regimi di finanziamento basati sull'accesso a più fonti;

d) le modalità per determinare in modo chiaro e prevedibile l'importo delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per l'attuazione della presente convenzione, tenendo presente che l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti può richiedere un finanziamento prolungato, nonché le condizioni per la revisione periodica di tale importo;

e) le modalità per fornire alle parti interessate assistenza nella valutazione delle esigenze e informazioni sulle fonti e sui modelli di finanziamento disponibili, al fine di facilitarne il coordinamento.

8. Entro la sua seconda riunione, e in seguito a intervalli regolari, la Conferenza delle parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, la sua capacità di far fronte alle mutevoli esigenze delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e gli orientamenti di cui al paragrafo 7, il livello di finanziamento e l'efficace funzionamento degli enti istituzionali incaricati di gestire il meccanismo finanziario. Sulla base di questo esame, la Conferenza delle parti adotta, se necessario, le opportune misure per migliorare l'efficacia del meccanismo, anche tramite raccomandazioni e direttive sulle misure da adottare per garantire un finanziamento adeguato e sostenibile al fine di rispondere alle esigenze delle parti.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie provvisorie

A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente convenzione e la prima riunione della Conferenza delle parti o finché la Conferenza delle parti non decida la struttura istituzionale da designare a norma dell'articolo 13, il principale organismo incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui al suddetto articolo è la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente, il cui funzionamento è disciplinato dallo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l'ambiente. La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente svolge tale funzione attraverso misure operative riguardanti specificamente gli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'eventuale necessità di nuove disposizioni in materia.

Articolo 15

Comunicazione delle informazioni

1. Ciascuna parte informa la Conferenza delle parti delle misure adottate per attuare le disposizioni della presente convenzione e dell'efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

2. Ciascuna parte fornisce al segretariato:

a) dati statistici sulle quantità totali prodotte, importate ed esportate di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato A e B o una stima realistica di tali quantità;

b) nella misura del possibile, un elenco degli Stati da cui ha importato ed esportato ognuna di queste sostanze.

3. Tali informazioni sono trasmesse ad intervalli periodici, nella forma stabilita dalla Conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione.

Articolo 16

Valutazione dell'efficacia

1. Trascorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, e in seguito a intervalli regolari determinati dalla Conferenza delle parti, la Conferenza valuta l'efficacia della presente convenzione.

2. Per consentire tale valutazione, sin dalla prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce le disposizioni necessarie per acquisire dati di monitoraggio comparabili sulla presenza delle sostanze chimiche di cui agli allegati A, B e C e sulla loro propagazione nell'ambiente a livello regionale e mondiale. Tali disposizioni:

a) devono essere attuate dalle parti su base regionale, ove ciò risulti opportuno, secondo le rispettive capacità tecniche e finanziarie, utilizzando nella misura del possibile i programmi e i meccanismi di monitoraggio esistenti e promuovendo l'armonizzazione dei metodi;

b) possono essere integrate, se necessario, tenendo conto delle differenze tra le regioni e della loro capacità di svolgere attività di monitoraggio;

c) prevedono la presentazione alla Conferenza delle parti di rapporti sui risultati delle attività di monitoraggio a livello regionale e mondiale a intervalli fissati dalla Conferenza medesima.

3. La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche disponibili, ivi compresi:

a) i rapporti e gli altri dati di monitoraggio forniti a norma del paragrafo 2;

b) i rapporti nazionali presentati a norma dell'articolo 15;

c) le informazioni sui casi di inadempimento fornite secondo le procedure di cui all'articolo 17.

Articolo 17

Inadempimento

Non appena possibile, la Conferenza delle parti elabora e approva le procedure e i meccanismi istituzionali per l'accertamento dei casi di violazione delle disposizioni della presente convenzione e le misure da adottare nei confronti delle parti inadempienti.

Articolo 18

Risoluzione delle controversie

1. Le parti dirimono le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione mediante negoziati o altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuna parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere, per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della convenzione, il carattere obbligatorio di uno o di entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo:

a) arbitrato, secondo le procedure che saranno adottate quanto prima dalla Conferenza delle parti con apposito allegato;

b) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

3. Le parti che sono organizzazioni regionali di integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Le dichiarazioni rese a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimangono in vigore fino alla scadenza da esse prevista o alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca delle medesime.

5. La cessazione degli effetti di una dichiarazione, la notifica della revoca o la formulazione di una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo gli eventuali procedimenti in corso dinanzi a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti in controversia non convengano diversamente.

6. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura o alcuna delle procedure di cui al paragrafo 2 e non hanno potuto risolvere la controversia entro dodici mesi a decorrere dalla data in cui una parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa la controversia è rimessa a una commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione predispone un rapporto nel quale formula le sue raccomandazioni. Le procedure complementari relative alla commissione di conciliazione saranno specificate in un apposito allegato che sarà adottato dalla Conferenza delle parti entro la sua seconda riunione.

Articolo 19

Conferenza delle parti

1. È istituita una Conferenza delle parti.

2. La prima riunione della Conferenza delle parti è convocata dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza stessa.

3. La Conferenza delle parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti.

4. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti stabilisce e adotta per consenso il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e agli eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie relative al funzionamento del segretariato.

5. La Conferenza delle parti esamina e valuta continuamente l'attuazione della presente convenzione. Essa svolge le funzioni che le sono assegnate dalla convenzione, e a tal fine:

a) istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6, gli organi ausiliari da essa ritenuti necessari per l'attuazione della convenzione;

b) coopera, ove opportuno, con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi e non governativi competenti;

c) esamina periodicamente tutte le informazioni messe a disposizione delle parti ai sensi dell'articolo 15 e valuta l'efficacia dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii);

d) esamina e adotta ogni altra misura eventualmente necessaria per la realizzazione degli obiettivi della convenzione.

6. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti istituisce un organo ausiliario denominato "comitato di esame degli inquinanti organici persistenti", che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla presente convenzione. In particolare:

a) i membri del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti sono nominati dalla Conferenza delle parti. Il comitato è composto da esperti nella valutazione o gestione delle sostanze chimiche, designati dai governi delle parti. La nomina dei membri del comitato è basata su un'equa distribuzione geografica;

b) la Conferenza delle parti adotta una decisione riguardante il mandato, l'organizzazione e il funzionamento del comitato;

c) il comitato compie tutti gli sforzi possibili per adottare le proprie raccomandazioni per consenso. Qualora, nonostante tutti gli sforzi compiuti, non sia possibile raggiungere il consenso, la raccomandazione è adottata come ultimo ricorso a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

7. Nella sua terza riunione, la Conferenza delle parti valuta la necessità di mantenere la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e ne esamina l'efficacia.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati che non siano parti della presente convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle parti in qualità di osservatori. Gli organismi e le agenzie nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti nelle materie disciplinate dalla convenzione, che abbiano comunicato al segretariato il proprio desiderio di essere rappresentati a una riunione della Conferenza delle parti in qualità di osservatori, possono essere ammessi ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sono soggette al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle parti.

Articolo 20

Segretariato

1. È istituito un segretariato.

2. Il segretariato ha le seguenti funzioni:

a) organizzare le riunioni della Conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari e fornire loro i servizi richiesti;

b) prestare, su richiesta, assistenza alle parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, ai fini dell'attuazione della presente convenzione;

c) assicurare il necessario coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali competenti;

d) preparare e trasmettere alle parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute a norma dell'articolo 15 e altre informazioni disponibili;

e) stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle parti, gli accordi amministrativi o i contratti necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni;

f) svolgere le altre funzioni previste dalla presente convenzione nonché eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza delle parti.

3. Ai fini della presente convenzione, le funzioni del segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la Conferenza delle parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare tali funzioni ad altra o altre organizzazioni internazionali.

Articolo 21

Emendamenti alla convenzione

1. Qualsiasi parte può proporre emendamenti alla presente convenzione.

2. Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati nel corso delle riunioni della Conferenza delle parti. Il segretariato comunica alle parti il testo di ogni proposta di emendamento almeno sei mesi prima della riunione in cui l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il segretariato comunica le proposte di emendamento anche ai firmatari della presente convenzione e, per informazione, al depositario.

3. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di emendamento alla presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti.

4. Il depositario comunica l'emendamento a tutte le parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione.

5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di un emendamento sono notificate per iscritto al depositario. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le parti che l'hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle parti. In seguito, per qualsiasi altra parte, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

Articolo 22

Adozione e modifica degli allegati

1. Gli allegati della presente convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente convenzione costituisce anche un riferimento agli allegati.

2. I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

3. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi allegati alla presente convenzione si applica la seguente procedura:

a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3;

b) se una delle parti non può accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle parti l'adozione dell'allegato. Il depositario informa immediatamente tutte le parti di tutte le notifiche ricevute. Le parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, e in tal caso l'allegato entra in vigore per la parte interessata, salvo quanto disposto dalla lettera c);

c) trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle parti l'adozione di un nuovo allegato, quest'ultimo entra in vigore per tutte le parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il fatto che gli emendamenti agli allegati A, B o C non entrano in vigore nei confronti delle parti che abbiano formulato una dichiarazione al riguardo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, nel qual caso ciascun emendamento entra in vigore per la parte interessata il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il depositario dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento.

5. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati D, E o F si applica la seguente procedura:

a) gli emendamenti sono proposti secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2;

b) le decisioni relative agli emendamenti agli allegati D, E o F sono adottate dalle parti per consenso;

c) la decisione di modificare gli allegati D, E o F è immediatamente comunicata alle parti dal depositario. L'emendamento entra in vigore per tutte le parti alla data specificata nella decisione.

6. Se un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato sono collegati a un emendamento alla presente convenzione, il nuovo allegato o l'emendamento entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento alla convenzione.

Articolo 23

Diritto di voto

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto.

2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.

Articolo 24

Firma

La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Stoccolma il 23 maggio 2001 e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 24 maggio 2001 al 22 maggio 2002.

Articolo 25

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dal giorno successivo alla data in cui cessa di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.

2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Qualora uno o più Stati membri di tale organizzazione siano parti della convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione.

3. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta informa le parti, di ogni sostanziale modifica del proprio ambito di competenza.

4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna parte può dichiarare che qualsiasi emendamento all'allegato A, B o C entrerà in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento.

Articolo 26

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono conteggiati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

Articolo 27

Riserve

Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.

Articolo 28

Denuncia

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la convenzione mediante notifica scritta al depositario.

2. La denuncia di cui sopra ha effetto trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, o in qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica stessa.

Articolo 29

Depositario

Il depositario della presente convenzione è il segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Testi facenti fede

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Stoccolma, addì ventidue maggio duemilauno.

--------------------------------------------------

ALLEGATO A

ELIMINAZIONE

Parte I

Sostanza chimica | Attività | Deroga specifica |

Aldrin* N.CAS: 309-00-2 | produzione | nessuna |

| uso | ectoparassiticida locale insetticida |

Clordano* N.CAS: 57-74-9 | produzione | consentita per le parti iscritte nel registro |

| uso | ectoparassiticida locale insetticida insetticida contro le termiti insetticida contro le termiti negli edifici e nelle dighe insetticida contro le termiti lungo le strade additivo negli adesivi per compensato |

Dieldrin* N.CAS: 60-57-1 | produzione | nessuna |

| uso | attività agricole |

Endrin* CAS: 72-20-8 | produzione | nessuna |

| uso | nessuna |

Eptacloro* N.CAS: 76-44-8 | produzione | nessuna |

| uso | insetticida contro le termiti insetticida contro le termiti nelle strutture delle abitazioni insetticida contro le termiti (sotterraneo) trattamento del legno in uso nelle scatole di giunzione dei cavi sotterranei |

Esaclorobenzene N.CAS: 118-74-1 | produzione | consentita per le parti iscritte nel registro |

| uso | prodotto intermedio solvente nei pesticidi prodotto intermedio utilizzato in un sistema chiuso e unicamente all'interno del sito produttivo |

Mirex* N.CAS: 2385-85-5 | produzione | consentita per le parti iscritte nel registro |

| uso | insetticida contro le termiti |

Toxafene* N.CAS: 8001-35-2 | produzione | nessuna |

| uso | nessuna |

Bifenili policlorurati (PCB)* | produzione | nessuna |

| uso | articoli in uso ai sensi della parte II del presente allegato |

Note:

i) salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti in tracce sono esclusi dal presente allegato;

ii) la presente nota non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti come componenti di articoli fabbricati o già in uso prima o alla data di entrata in vigore dell'obbligo relativo a tale sostanza sono esclusi dal presente allegato, a condizione che la parte interessata abbia notificato al segretariato che un determinato tipo di articolo continua a rimanere in uso nel proprio territorio. Il segretariato rende pubbliche le notifiche pervenute;

iii) la presente nota, che non si applica alle sostanze chimiche contrassegnate da un asterisco vicino al nome nella colonna "sostanza chimica" della parte I del presente allegato, non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e di uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. Poiché durante la produzione e l'uso di un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso non è previsto che la sostanza chimica entri in contatto con le persone o con l'ambiente in quantità significative, ciascuna parte può, previa notifica al segretariato, autorizzare la produzione e l'uso, come prodotti intermedi in un sistema chiuso e unicamente all'interno del sito produttivo, di quantitativi delle sostanze di cui al presente allegato che subiscano una trasformazione chimica durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. La notifica deve contenere informazioni sulla produzione totale e sull'uso della sostanza chimica o una stima realistica di tali dati, e informazioni sulla natura del processo seguito nel sistema chiuso, compresa la quantità di inquinante organico persistente non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nel prodotto finale. Tale procedura si applica salvo diversa disposizione nel presente allegato. Il segretariato comunica le notifiche alla Conferenza delle parti e al pubblico. La produzione e l'uso in questione non si considerano come una deroga specifica in materia di produzione e di uso e devono cessare trascorsi dieci anni, a meno che la parte interessata non presenti una nuova notifica al segretariato, nel qual caso il termine è prorogato di altri dieci anni, salvo qualora la Conferenza delle parti non decida diversamente dopo aver riesaminato la produzione e l'uso. La procedura di notifica può essere ripetuta;

iv) tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle parti che le hanno fatte iscrivere nel registro a norma dell'articolo 4, salvo la deroga riguardante l'impiego di bifenili policlorurati negli articoli in uso ai sensi della parte II del presente allegato, che può essere fatta valere da tutte le parti.

Parte II

Bifenili policlorurati

Ciascuna parte deve:

a) entro il 2025, ai fini dell'eliminazione dell'uso dei bifenili policlorurati nelle apparecchiature tecniche (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) e fatto salvo il riesame della Conferenza delle parti, adottare apposite misure, secondo le seguenti priorità:

i) compiere un deciso sforzo per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le apparecchiature contenenti più del 10 per cento e più di 5 litri in volume di bifenili policlorurati;

ii) compiere un deciso sforzo per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le apparecchiature contenenti più dello 0,05 per cento e più di 5 litri in volume di bifenili policlorurati;

iii) sforzarsi di identificare e ritirare dalla circolazione le apparecchiature contenenti più dello 0,005 per cento e di 0,05 litri in volume di bifenili policlorurati;

b) conformemente alle priorità di cui alla lettera a), promuovere le seguenti misure per ridurre l'esposizione e i rischi, al fine di limitare l'uso di bifenili policlorurati:

i) limitare l'uso alle apparecchiature intatte ed ermetiche e alle zone in cui è possibile ridurre al minimo il rischio di emissione nell'ambiente e porvi rapidamente rimedio;

ii) evitare l'uso in apparecchiature situate in zone destinate alla produzione o alla trasformazione di alimenti e mangimi;

iii) in caso di uso in zone popolate, compresi gli ospedali e le scuole, adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti elettrici che possano provocare incendi, e compiere ispezioni regolari delle apparecchiature per individuare eventuali perdite;

c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, assicurare che le apparecchiature contenenti bifenili policlorurati di cui alla lettera a) non siano esportate o importate se non ai fini di una gestione dei rifiuti senza rischi per l'ambiente;

d) non autorizzare, se non per operazioni di manutenzione e riparazione, il recupero ai fini del riutilizzo in altre apparecchiature di liquidi il cui tenore di bifenili policlorurati sia superiore allo 0,005 per cento;

e) compiere un deciso sforzo per assicurare quanto prima, e comunque non oltre il 2028, fatto salvo il riesame della Conferenza delle parti, che i rifiuti dei liquidi contenenti bifenili policlorurati e delle apparecchiature contaminate da bifenili policlorurati il cui tenore di bifenili policlorurati sia superiore allo 0,005 per cento siano gestiti senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1;

f) in luogo della nota ii) della parte I del presente allegato, sforzarsi di identificare altri articoli contenenti più dello 0,005 per cento di bifenili policlorurati (ad es. guaine per cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e di gestirli conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1;

g) elaborare ogni cinque anni un rapporto sui progressi compiuti nell'eliminazione dei bifenili policlorurati e presentarlo alla Conferenza delle parti a norma dell'articolo 15;

h) ove opportuno, i rapporti di cui alla lettera g) sono presi in considerazione dalla Conferenza delle parti in sede di esame dell'uso dei bifenili policlorurati. La Conferenza delle parti esamina i progressi compiuti nell'eliminazione dei bifenili policlorurati a intervalli di cinque anni o con diversa periodicità, tenendo conto di questi rapporti.

--------------------------------------------------

ALLEGATO B

LIMITAZIONE

Parte I

Sostanza chimica | Attività | Scopo accettabile o deroga specifica |

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) N. CAS: 50-29-3 | produzione | Scopo accettabile: uso nella lotta contro gli insetti vettori di malattie, conformemente alla parte II del presente allegato Deroga specifica: prodotto intermedio nella produzione di dicofol prodotto intermedio |

| uso | Scopo accettabile: lotta contro gli insetti vettori di malattie, conformemente alla parte II del presente allegato Deroga specifica: produzione di dicofol prodotto intermedio |

Note:

i) salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti in tracce sono esclusi dal presente allegato;

ii) la presente nota non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti come componenti di articoli fabbricati o già in uso prima o alla data di entrata in vigore dell'obbligo relativo a tale sostanza sono esclusi dal presente allegato, a condizione che la parte interessata abbia notificato al segretariato che un determinato tipo di articolo continua a rimanere in uso nel proprio territorio. Il segretariato rende pubbliche le notifiche pervenute;

iii) la presente nota non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e di uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. Poiché durante la produzione e l'uso di un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso non è previsto che la sostanza chimica entri in contatto con le persone o con l'ambiente in quantità significative, ciascuna parte può, previa notifica al segretariato, autorizzare la produzione e l'uso, come prodotti intermedi in un sistema chiuso e unicamente all'interno del sito produttivo, di quantitativi delle sostanze di cui al presente allegato che subiscano una trasformazione chimica durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. La notifica deve contenere informazioni sulla produzione totale e sull'uso della sostanza chimica o una stima realistica di tali dati, e informazioni sulla natura del processo seguito nel sistema chiuso, compresa la quantità di inquinante organico persistente non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nel prodotto finale. Tale procedura si applica salvo diversa disposizione nel presente allegato. Il segretariato comunica le notifiche alla Conferenza delle parti e al pubblico. La produzione e l'uso in questione non si considerano come una deroga specifica in materia di produzione e di uso e devono cessare trascorsi dieci anni, a meno che la parte interessata non presenti una nuova notifica al segretariato, nel qual caso il termine è prorogato di altri dieci anni, salvo qualora la Conferenza delle parti non decida diversamente dopo aver riesaminato la produzione e l'uso. La procedura di notifica può essere ripetuta;

iv) tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all'articolo 4.

Parte II

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)

1. La produzione e l'uso del DDT devono cessare, salvo per le parti che hanno notificato al segretariato la loro intenzione di produrre e/o usare questa sostanza. È istituito un registro del DDT, accessibile al pubblico e tenuto dal segretariato.

2. Nel caso in cui non disponga di alternative locali sicure, efficaci e sostenibili, ogni parte che produce e/o usa DDT limita la produzione e/o l'uso alla lotta contro gli insetti vettori di malattie, secondo le raccomandazioni e le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'uso del DDT.

3. Nel caso in cui una parte non iscritta nel registro del DDT stabilisca di aver bisogno di questa sostanza per la lotta contro gli insetti vettori di malattie, essa comunica quanto prima la propria decisione al segretariato, in modo da essere immediatamente iscritta nel registro del DDT, e contemporaneamente notifica tale decisione all'Organizzazione mondiale della sanità.

4. Ogni tre anni, le parti che fanno uso di DDT forniscono al segretariato e all'Organizzazione mondiale della sanità informazioni sulle quantità utilizzate, sulle condizioni di impiego e sull'importanza di questa sostanza per le proprie strategie di gestione delle malattie, nella forma che sarà decisa dalla Conferenza delle parti in consultazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

5. Al fine di ridurre ed eliminare definitivamente l'uso del DDT, la Conferenza delle parti incoraggia:

a) tutte le parti che fanno uso di DDT a elaborare e attuare un piano di azione nell'ambito del piano di attuazione di cui all'articolo 7. Il piano di azione comprende:

i) la definizione di strumenti normativi e di altri meccanismi per garantire che l'uso del DDT sia limitato alla lotta contro gli insetti vettori di malattie;

ii) l'adozione di prodotti, metodi e strategie alternativi adeguati, comprese le strategie di gestione della resistenza, per assicurare la perdurante efficacia di tali alternative;

iii) misure volte a rafforzare l'assistenza sanitaria e a ridurre l'incidenza della malattia;

b) le parti, nella misura delle loro possibilità, a promuovere la ricerca e lo sviluppo di prodotti chimici e non chimici, strategie e metodi alternativi sicuri per le parti che fanno uso di DDT, adatti alle condizioni di tali paesi e destinati a ridurre il peso della malattia dal punto di vista umano ed economico. Tra i fattori da privilegiare nell'esame delle alternative o delle combinazioni di alternative figurano i rischi per la salute umana e l'impatto ambientale. Le alternative valide al DDT devono presentare meno rischi per la salute umana e per l'ambiente, essere adeguate alla lotta contro le malattie tenuto conto delle condizioni delle parti interessate, ed essere comprovate da dati di monitoraggio.

6. A partire dalla prima riunione e in seguito almeno ogni tre anni la Conferenza delle parti valuta, in consultazione con l'Organizzazione mondiale della sanità, la necessità di continuare ad usare il DDT nella lotta contro gli insetti vettori di malattie in base alle informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche disponibili, tra cui in particolare:

a) la produzione e l'uso del DDT e le condizioni indicate nel paragrafo 2;

b) la disponibilità, l'idoneità e l'applicazione di alternative al DDT;

c) i progressi compiuti nel rafforzare la capacità dei paesi interessati di ricorrere a queste alternative in condizioni di sicurezza.

7. In qualsiasi momento una parte può ritirare il proprio nome dal registro del DDT mediante notifica scritta al segretariato. Il ritiro ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.

--------------------------------------------------

ALLEGATO C

PRODUZIONE NON INTENZIONALE

Parte I: Inquinanti organici persistenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5

Il presente allegato si applica ai seguenti inquinanti organici persistenti, quando sono prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche:

Sostanza chimica |

Policlorodibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) Esaclorobenzene (HCB) (n. CAS: 118-74-1) Bifenili policlorurati (PCB) |

Parte II: Categorie di fonti

Le policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, l'esaclorobenzene e i bifenili policlorurati sono prodotti ed emessi non intenzionalmente nei processi termici che comportano la presenza di materie organiche e cloro, come risultato di una combustione incompleta o di reazioni chimiche. Le seguenti categorie di fonti industriali presentano un potenziale relativamente elevato di produzione ed emissione nell'ambiente di queste sostanze chimiche:

a) incenerimento dei rifiuti, compreso il coincenerimento dei rifiuti urbani, pericolosi o sanitari o dei fanghi di depurazione;

b) combustione di rifiuti pericolosi in forni di cemento;

c) produzione di pasta di cellulosa mediante cloro elementare o sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbiancamento;

d) i seguenti processi termici nell'industria metallurgica:

i) produzione secondaria di rame;

ii) impianti di sinterizzazione nell'industria siderurgica;

iii) produzione secondaria di alluminio;

iv) produzione secondaria di zinco.

Parte III: Categorie di fonti

Le policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, l'esaclorobenzene e i bifenili policlorurati possono essere prodotti ed emessi non intenzionalmente anche dalle seguenti categorie di fonti:

a) combustione all'aria aperta di rifiuti, compresa la combustione nelle discariche;

b) processi termici nell'industria metallurgica diversi da quelli menzionati nella parte II;

c) fonti di combustione domestiche;

d) centrali elettriche e caldaie industriali alimentate da combustibili fossili;

e) impianti di combustione alimentati a legna o altri combustibili ricavati dalla biomassa;

f) processi specifici di produzione di sostanze chimiche con formazione ed emissione non intenzionale di inquinanti organici persistenti, e in particolare la produzione di clorofenoli e cloranile;

g) forni crematori;

h) veicoli a motore, e in particolare i veicoli a benzina contenente piombo;

i) distruzione di carcasse di animali;

j) tintura (con cloranile) e finitura (con estrazione alcalina) di tessili e cuoio;

k) impianti di rottamazione dei veicoli fuori uso;

l) combustione lenta dei cavi di rame;

m) raffinerie di oli usati.

Parte IV: Definizioni

1. Ai fini del presente allegato:

a) per "bifenili policlorurati" si intendono i composti aromatici strutturati in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci;

b) per "policlorodibenzo-p-diossine" e "policlorodibenzofurani" si intendono i composti aromatici triciclici formati da due anelli benzenici collegati da due atomi di ossigeno (nel caso delle policlorodibenzo-p-diossine) o da un atomo di ossigeno e un legame carbonio-carbonio (nel caso dei policlorodibenzofurani), e i cui atomi di idrogeno possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno ad otto.

2. Nel presente allegato, la tossicità delle policlorodibenzo-p-diossine e dei dibenzofurani è espressa mediante il concetto di equivalenza tossica, che misura l'attività tossica relativa di tipo diossina dei vari congeneri delle policlorodibenzo-p-diossine, dei policlorodibenzofurani e dei bifenili policlorurati coplanari rispetto alla 2,3,7,8‐tetraclorodibenzo‐p‐diossina. I fattori tossici equivalenti da utilizzare ai fini della presente convenzione devono essere conformi alle norme internazionali riconosciute, a cominciare dai fattori tossici equivalenti per i mammiferi adottati nel 1998 dall'Organizzazione mondiale della sanità per le policlorodibenzo-p-diossine, i policlorodibenzofurani e i bifenili policlorurati coplanari. Le concentrazioni sono espresse in equivalenti tossici.

Parte V: Orientamenti generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali

Di seguito sono fornite alle parti alcune indicazioni generali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni delle sostanze chimiche di cui alla parte I.

A. Misure generali di prevenzione relative alle migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche ambientali

La priorità va data all'esame dei metodi che consentano di prevenire la formazione e l'emissione delle sostanze chimiche elencate nella parte I. A tal fine può essere utile:

a) usare tecnologie a bassa produzione di rifiuti;

b) usare sostanze meno pericolose;

c) promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti e delle sostanze generate e utilizzate nei processi produttivi;

d) sostituire le materie prime costituite da inquinanti organici persistenti o che presentano un legame diretto con le emissioni dalla fonte di inquinanti organici persistenti;

e) adottare programmi di buona gestione interna e di manutenzione preventiva;

f) migliorare la gestione dei rifiuti allo scopo di eliminare la combustione all'aria aperta o altre forme di combustione non controllata, ivi compresa la combustione nelle discariche. Nell'esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti, occorre prendere in considerazione le alternative, come ad esempio le attività dirette a ridurre al minimo la formazione di rifiuti urbani e sanitari, tra cui il recupero delle risorse, il riutilizzo, il riciclaggio, la raccolta differenziata e la promozione di prodotti in grado di generare una minore quantità di rifiuti. In questo contesto occorre considerare attentamente le esigenze di salute pubblica;

g) ridurre al minimo la presenza di queste sostanze chimiche nei prodotti sotto forma di contaminanti;

h) fare a meno del cloro elementare o delle sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbiancamento.

B. Migliori tecniche disponibili

Il concetto di migliori tecniche disponibili non mira a imporre una tecnica o una tecnologia specifica, ma tiene conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali. Le tecniche di controllo idonee a ridurre le emissioni delle sostanze chimiche elencate nella parte I sono in genere le stesse. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre prestare particolare attenzione ai seguenti fattori, sia in generale sia nei casi specifici, tenendo presenti i possibili costi e benefici e le esigenze di precauzione e prevenzione:

a) considerazioni generali:

i) natura, effetti e massa delle emissioni: le tecniche possono variare in funzione delle dimensioni della fonte;

ii) data di messa in esercizio degli impianti nuovi o esistenti;

iii) tempo necessario per introdurre la migliore tecnica disponibile;

iv) consumo e natura delle materie prime utilizzate nel processo e relativa efficienza energetica;

v) necessità di prevenire o ridurre al minimo l'impatto complessivo delle emissioni e i loro rischi per l'ambiente;

vi) necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne al minimo le conseguenze per l'ambiente;

vii) necessità di proteggere la salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro;

viii) processi, impianti o metodi di esercizio comparabili sperimentati con successo su scala industriale;

ix) progressi tecnologici ed evoluzione delle conoscenze scientifiche.

b) Misure generali di riduzione delle emissioni:

Nell'esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifica sostanziale di impianti esistenti che utilizzano processi in cui vengono emesse le sostanze chimiche di cui al presente allegato, la priorità va data a tecniche, pratiche e processi alternativi che presentino un'analoga utilità ma che siano in grado di evitare la formazione e l'emissione di tali sostanze. In caso di costruzione o modifica sostanziale degli impianti, oltre alle misure di prevenzione descritte nella parte V, sezione A, per determinare le migliori tecniche disponibili è possibile prendere in considerazione anche le seguenti misure di riduzione:

i) uso di metodi avanzati per la depurazione dei gas di combustione, come l'ossidazione termica o catalitica, la precipitazione delle polveri o l'adsorbimento;

ii) trattamento dei residui, delle acque di scarico, dei rifiuti e dei fanghi di depurazione, ad esempio mediante trattamento termico o di inertizzazione o processi chimici di detossificazione;

iii) modifiche dei processi che comportino la riduzione o l'eliminazione delle emissioni, ad esempio adozione di sistemi chiusi;

iv) modifiche dei processi volte a migliorare la combustione e a prevenire la formazione delle sostanze chimiche di cui al presente allegato attraverso il controllo di parametri come la temperatura di incenerimento o il tempo di permanenza.

C. Migliori pratiche ambientali

La Conferenza delle parti può elaborare orientamenti sulle migliori pratiche ambientali.

--------------------------------------------------

ALLEGATO D

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E CRITERI DI SELEZIONE

1. Ciascuna parte che presenta una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C identifica tale sostanza nel modo descritto alla lettera a) e fornisce informazioni su di essa ed eventualmente sui suoi prodotti di trasformazione secondo i criteri di selezione di cui alle lettere da b) ad e):

a) identificazione chimica:

i) denominazioni, compresi il nome o i nomi commerciali e i sinonimi, il numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) e la denominazione secondo la nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry — Unione internazionale di chimica pura e applicata);

ii) struttura, compresa la specificazione degli isomeri, ove applicabile, e la struttura della classe chimica;

b) persistenza:

i) prova da cui risulti che il tempo di dimezzamento della sostanza chimica è superiore a due mesi nell’acqua oppure a sei mesi nel suolo o nei sedimenti; oppure

ii) prova da cui risulti che la sostanza chimica è comunque sufficientemente persistente da giustificarne l’inclusione nell’ambito della presente convenzione;

c) bioaccumulo:

i) prova da cui risulti che il fattore di bioconcentrazione o il fattore di bioaccumulo della sostanza chimica negli organismi acquatici è superiore a 5000 o, in assenza di dati su questi fattori, che il log Kow è superiore a 5; oppure

ii) prova da cui risulti che la sostanza chimica presenta altri motivi di preoccupazione, quali un bioaccumulo elevato in altre specie o un’elevata tossicità o ecotossicità; oppure

iii) dati di monitoraggio del biota da cui risulti che il potenziale di bioaccumulo della sostanza chimica è sufficiente a giustificarne l’inclusione nell’ambito della presente convenzione;

d) potenziale di propagazione a lunga distanza nell’ambiente:

i) concentrazioni potenzialmente preoccupanti della sostanza chimica misurate in luoghi distanti dalle fonti di emissione;

ii) dati di monitoraggio che dimostrino che la sostanza chimica può essere stata trasportata a lunga distanza nell’ambiente dall’aria, dall’acqua o dalle specie migratrici, con potenziale trasferimento ad un ambiente ricevente;

iii) proprietà relative al destino ambientale della sostanza chimica e/o risultati di modelli che dimostrino che la sostanza può essere trasportata a lunga distanza nell’ambiente dall’aria, dall’acqua o dalle specie migratrici ed essere trasferita ad un ambiente ricevente in un luogo distante dalla fonte di emissione. Per le sostanze chimiche la cui migrazione in atmosfera è significativa, il tempo di dimezzamento in atmosfera deve essere superiore a due giorni;

e) effetti nocivi:

i) prova di effetti nocivi per la salute umana o l’ambiente che giustifichino l’inclusione della sostanza chimica nell’ambito della presente convenzione; oppure

ii) dati sulla tossicità o l’ecotossicità da cui risulti che la sostanza può essere nociva per la salute umana o l’ambiente.

2. La parte proponente fornisce una dichiarazione sui motivi di preoccupazione allegando, se possibile, una comparazione tra i dati sulla tossicità o sull’ecotossicità e le concentrazioni della sostanza chimica rilevate a seguito della sua propagazione a lunga distanza nell’ambiente o previste per effetto di tale propagazione e una breve dichiarazione che indichi la necessità di un controllo a livello mondiale.

3. La parte proponente fornisce, nei limiti delle sue possibilità e tenendo conto delle sue capacità, informazioni supplementari per giustificare l’esame della proposta di cui all’articolo 8, paragrafo 6. Ai fini dell’elaborazione della proposta, la parte può ricorrere a competenze tecniche di qualsiasi fonte.

--------------------------------------------------

ALLEGATO E

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER IL PROFILO DI RISCHIO

L’obiettivo dell’esame è di valutare la probabilità che una determinata sostanza chimica trasportata a grande distanza nell’ambiente provochi effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l’ambiente, tali da giustificare un’azione a livello mondiale. A tal fine viene elaborato un profilo di rischio, che elabora e valuta ulteriormente le informazioni di cui all’allegato D includendo, nei limiti del possibile, i seguenti tipi di informazioni:

a) fonti, compresi ove opportuno:

i) dati sulla produzione, compresa la quantità e il luogo di produzione;

ii) usi;

iii) emissioni (scarichi, perdite e altri tipi di emissioni);

b) valutazione del pericolo per il parametro o i parametri presi in considerazione, tenendo conto delle interazioni tossicologiche tra più sostanze chimiche;

c) destino ambientale della sostanza, ivi compresi dati e informazioni sulle sue proprietà chimiche e fisiche e sulla sua persistenza, e sul collegamento di queste caratteristiche con la propagazione nell’ambiente, il trasferimento all’interno e tra vari comparti ambientali, la degradazione e la trasformazione in altre sostanze chimiche. Occorre inoltre fornire la determinazione del fattore di bioconcentrazione o di bioaccumulo sulla base dei valori misurati, salvo qualora si ritenga che i dati di monitoraggio soddisfino già questa esigenza;

d) dati di monitoraggio;

e) esposizione a livello locale, con particolare riferimento all’esposizione dovuta alla propagazione a grande distanza nell’ambiente, ivi comprese informazioni sulla biodisponibilità;

f) stime, valutazioni o profili di rischio a livello nazionale e internazionale, informazioni sull’etichettatura e classificazioni del pericolo, se disponibili;

g) status della sostanza chimica in base alle convenzioni internazionali.

--------------------------------------------------

ALLEGATO F

INFORMAZIONI SUGLI ASPETTI SOCIOECONOMICI

Per le sostanze chimiche prese in considerazione ai fini dell'inclusione nella presente convenzione occorre valutare le possibili misure di controllo tenendo conto di tutte le alternative, comprese la gestione e l'eliminazione. A tal fine, occorre fornire le necessarie informazioni sugli aspetti socioeconomici associati alle possibili misure di controllo, in modo da consentire alla Conferenza delle parti di prendere una decisione. Le informazioni devono tenere conto delle differenti capacità e condizioni delle parti e devono prevedere l'esame dei punti che figurano nel seguente elenco indicativo:

a) efficacia ed efficienza delle possibili misure di controllo nel conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rischi:

i) fattibilità tecnica;

ii) costi, compresi i costi ambientali e sanitari;

b) alternative (prodotti e processi):

i) fattibilità tecnica;

ii) costi, compresi i costi ambientali e sanitari;

iii) efficacia;

iv) rischio;

v) disponibilità;

vi) accessibilità;

c) effetti positivi e/o negativi sulla società derivanti dall'attuazione delle possibili misure di controllo, con riferimento ai seguenti aspetti:

i) salute (in particolare salute pubblica, salute ambientale e salute dei lavoratori);

ii) agricoltura, comprese l'acquacoltura e la silvicoltura;

iii) biota (biodiversità);

iv) aspetti economici;

v) evoluzione verso lo sviluppo sostenibile;

vi) costi sociali;

d) implicazioni relative ai rifiuti e al loro smaltimento (in particolare, scorte obsolete di pesticidi e bonifica dei siti contaminati):

i) fattibilità tecnica;

ii) costi;

e) accesso alle informazioni ed educazione del pubblico;

f) stato delle capacità di controllo e monitoraggio;

g) qualsiasi misura di controllo adottata a livello nazionale o regionale, comprese le informazioni sulle alternative e altre informazioni pertinenti sulla gestione dei rischi.

--------------------------------------------------

ALLEGATO

Dichiarazione della Comunità europea a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, della convenzione

La Comunità europea dichiara di essere competente, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare dell'articolo 175, a stipulare accordi internazionali in materia ambientale, e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,

- protezione della salute umana,

- uso accorto e razionale delle risorse naturali,

- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

La Comunità dichiara inoltre di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che provvederà a trasmettere alla Conferenza delle parti e ad aggiornare, ove opportuno, l'elenco di tali strumenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della convenzione.

La Comunità è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

L'esercizio delle competenze comunitarie è per sua natura soggetto a continua evoluzione.

--------------------------------------------------