22006A0530(01)

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra - PROTOCOLLO 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all’articolo 14, paragrafo 1 - PROTOCOLLO 2 relativo al regime applicabile alle importazioni in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 2 - PROTOCOLLO 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 3 - PROTOCOLLO 4 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa - PROTOCOLLO 5 relativo all’assistenza amministrativa reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 30/05/2006 pag. 0002 - 0188


Accordo euromediterraneo

che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso denominata "Libano",

dall’altra,

CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all’origine della vicinanza e dell’interdipendenza esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e il Libano;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e il Libano desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l’importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell’uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell’associazione;

CONSIDERANDO i recenti sviluppi politici ed economici nel continente europeo e in Medio Oriente, che conferiscono responsabilità comuni in termini di stabilità, sicurezza e prosperità della regione euromediterranea;

CONSIDERANDO l’importanza che la Comunità e il Libano attribuiscono al libero scambio, garantito dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) e dagli altri accordi multilaterali allegati all’accordo che istituisce l’OMC;

CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale del Libano e della Comunità e la necessità di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Libano;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito del titolo IV, parte III, del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notificano al Libano di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e del Libano;

CONSAPEVOLI dell’importanza del presente accordo, basato sulla reciprocità degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;

DESIDERANDO instaurare un dialogo politico costante sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire sostegno al processo di ricostruzione economica, di riforma, di adeguamento e di sviluppo sociale del Libano;

DESIDERANDO instaurare, mantenere e intensificare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e audiovisivo per migliorare la comprensione reciproca;

PERSUASI che il presente accordo creerà un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, segnatamente per quanto riguarda il commercio e gli investimenti, fattori indispensabili per il buon esito del programma di ricostruzione e di ristrutturazione economica e per l’ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall’altra.

2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

a) costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di intensificare le relazioni in tutti i settori giudicati pertinenti a tale dialogo;

b) creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;

c) promuovere gli scambi e lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, onde favorire lo sviluppo e la prosperità del Libano e dei suoi abitanti;

d) promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario;

e) promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

Articolo 2

Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarietà che contribuiscano alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.

2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:

a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di reciproco interesse;

b) permettere a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell’altra;

c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea, segnatamente in Medio Oriente;

d) promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione. Il dialogo cercherà di trovare nuove forme di cooperazione per il conseguimento di obiettivi comuni.

Articolo 5

1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:

a) a livello ministeriale, soprattutto nell’ambito del Consiglio di associazione;

b) a livello di alti funzionari del Libano, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall’altra;

c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

d) all’occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo.

2. Si istituirà un dialogo politico tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

PRINCIPI DI BASE

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Libano istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità di cui al presente titolo e in conformità delle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati "GATT".

CAPITOLO 1

Prodotti industriali

Articolo 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato 1.

Articolo 8

I prodotti originari del Libano sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente.

Articolo 9

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all’importazione in Libano dei prodotti originari della Comunità sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all’88 % del dazio di base,

- dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 76 % del dazio di base,

- dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 64 % del dazio di base,

- dopo otto anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 52 % del dazio di base,

- dopo nove anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,

- dopo dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 28 % del dazio di base,

- dopo undici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 16 % del dazio di base,

- dopo dodici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri residui vengono aboliti.

2. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi del paragrafo 1 può essere riveduto di comune accordo dal Comitato d’associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, il Libano può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

3. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 corrisponde all’aliquota di cui all’articolo 19.

Articolo 10

Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 11

1. Il Libano può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali.

2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.

3. I dazi doganali all’importazione applicabili in Libano ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20 % della media annuale delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate negli ultimi tre anni per il quale siano disponibili dati statistici.

4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.

5. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall’abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

6. Il Libano informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell’adozione di tali misure, il Libano presenta al Comitato un calendario per l’abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare il Libano a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione.

CAPITOLO 2

Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati

Articolo 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, nonché ai prodotti elencati nell’allegato 1.

Articolo 13

La Comunità e il Libano introducono progressivamente una maggiore liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati nell’interesse di entrambe le parti.

Articolo 14

1. Ai prodotti agricoli originari del Libano elencati nel protocollo 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo 2 importati in Libano si applicano le disposizioni ivi contenute.

3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo 3.

Articolo 15

1. La Comunità e il Libano esaminano la situazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo, onde determinare le misure che la Comunità e il Libano dovranno applicare dopo un anno dalla revisione del presente accordo conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 13.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e il Libano esaminano regolarmente nell’ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto, in modo ordinato e su base reciproca, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

Articolo 16

1. Qualora, a seguito dell’attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all’attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.

2. La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell’altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest’ultima.

3. Qualora la Comunità o il Libano, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell’altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

4. L’altra parte può chiedere l’avvio di consultazioni in seno al Consiglio di associazione su qualsiasi modifica del regime previsto dall’accordo.

Articolo 17

1. Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell’applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

2. Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora risulti a una parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una parte verso l’altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, da parte dell’altra, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell’accordo.

CAPITOLO 3

Disposizioni comuni

Articolo 18

1. Salvo disposizione contraria del presente accordo, la Comunità e il Libano evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all’importazione o all’esportazione e oneri di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all’entrata in vigore del presente accordo.

2. Negli scambi tra la Comunità e il Libano non si introducono nuove restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione né altre misure di effetto equivalente.

3. Le restrizioni quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra il Libano e la Comunità sono abolite a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo.

4. La Comunità e il Libano non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri di effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Articolo 19

1. Per ciascun prodotto, l’aliquota di base rispetto alla quale si devono operare le riduzioni successive di cui all’articolo 9, paragrafo 1, è quella effettivamente applicata nei confronti della Comunità il giorno della conclusione dei negoziati.

2. Qualora il Libano dovesse aderire all’OMC, le aliquote applicabili alle importazioni tra le parti sarebbero quelle consolidate in sede di OMC o le aliquote inferiori, effettivamente applicate, in vigore al momento dell’adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all’adesione all’OMC, si applicherà il dazio ridotto.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta il giorno dopo la conclusione dei negoziati.

4. Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il giorno della conclusione dei negoziati.

Articolo 20

I prodotti originari del Libano non beneficiano, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Articolo 21

1. Le parti evitano di introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell’altra parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 22

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dall’accordo.

2. Nell’ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e del Libano.

Articolo 23

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l’altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e della propria pertinente legislazione interna, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.

Articolo 24

1. Fatto salvo l’articolo 35, si applica tra le parti l’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

2. In attesa che vengano adottate le norme di cui all’articolo 35, paragrafo 2, se una parte rileva l’esistenza di sovvenzioni negli scambi con l’altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, può invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 25

1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l’articolo XIX del GATT 1994, l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia e la pertinente legislazione interna.

2. Prima di procedere, la parte che intende applicare misure di salvaguardia nella forma definita dalle norme internazionali fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Le parti avviano immediatamente consultazioni nell’ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall’inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende prendere dette misure è autorizzata ad applicare l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l’obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 26

1. Qualora l’osservanza dell’articolo 18, paragrafo 4, comporti:

a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione o misure di effetto equivalente;

o

b) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest’ultima può prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato di associazione non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

Articolo 27

Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 28

La nozione di "prodotti originari" ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

Articolo 29

Per classificare le merci importate nella Comunità e in Libano si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale libanese.

TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 30

1. Il trattamento concesso tra le parti per quanto riguarda il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi si basa sui rispettivi impegni e sugli altri obblighi a norma dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Questa disposizione entra in vigore a decorrere dall’adesione effettiva del Libano all’OMC.

2. Il Libano s’impegna a fornire alla Comunità europea e ai suoi Stati membri, non appena sarà pronto, l’elenco definitivo degli impegni specifici in materia di servizi compilato ai sensi dell’articolo XX del GATS.

3. Le parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perché diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell’articolo V del GATS.

4. L’obiettivo di cui al paragrafo 3 viene esaminato dal Consiglio di associazione dopo un anno dall’entrata in vigore del presente accordo.

5. Tra la data di entrata in vigore del presente accordo e l’adesione del Libano all’OMC, le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di prestatori della Comunità e del Libano più discriminatorie rispetto alla situazione esistente il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo.

6. Ai fini del presente titolo:

a) per "prestatori di servizi" di una parte si intendono tutte le persone giuridiche o fisiche che intendono fornire o forniscono servizi;

b) per "persona giuridica" si intende una società o una consociata costituita a norma delle leggi di uno Stato membro della Comunità o del Libano che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o del Libano. Tuttavia, una persona giuridica che abbia unicamente la sede legale sul territorio della Comunità o del Libano viene considerata una persona giuridica della Comunità o del Libano solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia della Comunità o del Libano;

c) per "consociata" si intende una persona giuridica effettivamente controllata da un’altra persona giuridica;

d) per "persona fisica" si intende una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità o del Libano in conformità delle rispettive legislazioni nazionali.

TITOLO IV

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPITOLO 1

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 31

Nel quadro del presente accordo, e fatti salvi gli articoli 33 e 34, la Comunità, da una parte, e il Libano, dall’altra, evitano qualsiasi restrizione alla circolazione dei capitali tra di essi e qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza dei loro cittadini oppure sul luogo nel quale viene investito il capitale.

Articolo 32

I pagamenti correnti relativi alla circolazione di beni, persone, servizi e capitali nell’ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.

Articolo 33

1. Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e del Libano, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l’applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all’ammissione dei titoli nei mercati finanziari.

2. Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all’estero di investimenti effettuati in Libano da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Libano e degli utili derivanti da tali investimenti.

Articolo 34

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Libano abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Libano, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all’accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o il Libano, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l’altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l’abolizione di tali misure.

CAPITOLO 2

Concorrenza e altre questioni economiche

Articolo 35

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Libano:

a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali;

b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell’intero territorio della Comunità o del Libano, o in una sua parte sostanziale ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali.

2. Le parti applicano le rispettive legislazioni sulla concorrenza e si scambiano informazioni tenendo conto dei limiti imposti dalla riservatezza. Il Comitato di associazione adotta le norme di cooperazione necessarie per applicare il paragrafo 1 entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all’altra parte, la Comunità o il Libano possono prendere misure adeguate previa consultazione nell’ambito del Comitato di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione

Articolo 36

Gli Stati membri e il Libano adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Libano rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 37

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e il Libano in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all’esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 38

1. A norma del presente articolo e dell’allegato 2, le parti assicurano un’adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L’attuazione del presente articolo e dell’allegato 2 è esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell’una o dell’altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 39

1. Le parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione delle commesse pubbliche.

2. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per l’applicazione del paragrafo 1.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

Articolo 40

Obiettivi

1. Le parti definiscono di comune accordo le strategie e le procedure necessarie per la cooperazione nei settori di cui al presente titolo.

2. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.

3. La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale del Libano.

Articolo 41

Campo di applicazione

1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell’economia libanese in generale e degli scambi tra il Libano e la Comunità in particolare.

2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e del Libano, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.

3. Nell’attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si darà particolare importanza alla tutela dell’ambiente e all’equilibrio ecologico.

4. Le parti possono decidere di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 42

Metodi e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a) un dialogo economico regolare tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica;

b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;

c) consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;

d) iniziative congiunte quali seminari e incontri di lavoro;

e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa;

f) divulgazione di informazioni sulla cooperazione.

Articolo 43

Istruzione e formazione

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) individuare gli strumenti più efficaci per migliorare in modo tangibile la situazione dell’istruzione e della formazione, specie per quanto riguarda la formazione professionale;

b) favorire i contatti tra le agenzie specializzate nelle iniziative comuni e gli scambi di esperienze e di competenze, in particolare gli scambi di giovani e gli scambi tra università o altri istituti d’insegnamento, al fine di ravvicinare le diverse culture;

c) agevolare in particolare l’accesso della popolazione femminile all’istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale.

Articolo 44

Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) favorire l’instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:

- l’accesso del Libano ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi,

- la partecipazione del Libano alle reti di cooperazione decentrata,

- la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;

b) consolidare la capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico del Libano;

c) stimolare l’innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how;

d) definire le modalità di un’eventuale partecipazione del Libano ai programmi quadro europei per la ricerca.

Articolo 45

Ambiente

1. La cooperazione fra le parti mira a prevenire il degrado dell’ambiente, a controllare l’inquinamento e a garantire l’impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile.

2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

a) qualità delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell’inquinamento del mare;

b) gestione dei rifiuti, segnatamente di quelli tossici;

c) salinizzazione;

d) gestione ambientale delle zone costiere sensibili;

e) educazione e sensibilizzazione ambientale;

f) uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d’informazione e gli studi sull’impatto ambientale;

g) impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;

h) impatto dell’agricoltura sulla qualità del suolo e dell’acqua;

i) conservazione del suolo;

j) gestione razionale delle risorse idriche;

k) attività congiunte di ricerca e monitoraggio, programmi e progetti comuni.

Articolo 46

Cooperazione industriale

Si promuoveranno in particolare:

a) la cooperazione tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l’accesso del Libano alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese;

b) l’ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato del Libano (compresa l’industria agroalimentare);

c) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell’iniziativa privata per stimolare l’espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati nazionale e di esportazione;

d) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale del Libano attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;

e) un migliore accesso ai mercati dei capitali per finanziare investimenti produttivi;

f) lo sviluppo delle PMI migliorando in particolare:

- i contatti tra le imprese, anche attraverso le reti e gli strumenti comunitari per la promozione della cooperazione e del partenariato industriale,

- l’accesso al credito per finanziare gli investimenti,

- la disponibilità delle informazioni e dei servizi di sostegno,

- le risorse umane al fine di promuovere l’innovazione e l’avvio di progetti e di attività economici.

Articolo 47

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso il Libano, in particolare:

a) predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilità di investimento e i canali d’informazione sulla normativa in materia;

b) fornendo informazioni sui regimi europei d’investimento (assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali, assicurazioni sugli investimenti, ecc.) connessi agli investimenti all’estero e facendo in modo che il Libano possa usufruirne più agevolmente;

c) valutando l’opportunità di creare joint venture (specie a livello delle piccole e medie imprese), nonché, se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e il Libano;

d) istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti;

e) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte del Libano e degli Stati membri, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

2. La cooperazione può estendersi anche all’elaborazione e all’attuazione di progetti che dimostrino l’effettiva acquisizione e l’impiego delle tecnologie di base, l’uso delle norme, lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di posti di lavoro nel paese.

Articolo 48

Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità

Le parti collaborano al fine di:

a) ridurre le differenze in termini di normalizzazione, di metrologia, di controllo della qualità e di valutazione della conformità;

b) potenziare i laboratori libanesi;

c) negoziare accordi di reciproco riconoscimento quando sussistano le necessarie condizioni;

d) potenziare le istituzioni libanesi responsabili della normalizzazione, della qualità e della proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 49

Ravvicinamento delle legislazioni

Le parti fanno quanto in loro potere per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l’attuazione del presente accordo.

Articolo 50

Servizi finanziari

Le parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, in particolare:

a) sviluppare i mercati finanziari in Libano;

b) migliorare i sistemi contabili, di audit, di vigilanza e di regolamentazione dei settori finanziari e la sorveglianza finanziaria in Libano.

Articolo 51

Agricoltura e pesca

La cooperazione si prefigge di:

a) sostenere le politiche volte a diversificare la produzione;

b) ridurre la dipendenza alimentare;

c) promuovere un’agricoltura rispettosa dell’ambiente;

d) moltiplicare i contatti tra imprese, gruppi e organizzazioni professionali di entrambe le parti;

e) fornire assistenza e formazione tecnica, sostegno alla ricerca agronomica, consulenze, inquadramento agricolo e formazione tecnica agli operatori del settore agricolo;

f) armonizzare le norme fitosanitarie e veterinarie;

g) promuovere lo sviluppo rurale integrato, potenziando in particolare i servizi di base e sviluppando le attività economiche collaterali, specie nelle regioni dove si sono eliminate le colture illecite;

h) avviare una cooperazione tra le diverse zone rurali, nonché scambi di esperienze e di know-how in materia di sviluppo rurale;

i) sviluppare la pesca marittima e l’acquacoltura;

j) sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione;

k) sviluppare le risorse idriche agricole;

l) sviluppare il settore forestale, specie per quanto riguarda il rimboschimento, la prevenzione degli incendi, i pascoli boschivi e la lotta contro la desertificazione;

m) sviluppare la meccanizzazione agricola e le cooperative di servizi agricoli;

n) potenziare il sistema di credito agricolo.

Articolo 52

Trasporti

La cooperazione si prefigge:

a) la ristrutturazione e l’ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse;

b) la definizione e l’applicazione di standard di funzionamento e di sicurezza paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;

c) l’adeguamento alle norme comunitarie delle attrezzature tecniche per il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;

d) il miglioramento del transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti, degli aeroporti, del controllo del traffico marittimo e aereo, delle ferrovie e dei dispositivi di ausilio alla navigazione;

e) la riorganizzazione e la ristrutturazione del trasporto di massa, compresi i trasporti pubblici.

Articolo 53

Società dell’informazione e telecomunicazioni

1. Le parti riconoscono che le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della società moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la società dell’informazione in espansione.

2. La cooperazione tra le parti in questo settore prevede:

a) un dialogo sui diversi aspetti della società dell’informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;

b) scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

c) la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi;

d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell’informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell’informazione;

e) la partecipazione delle organizzazioni libanesi a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità già stabilite;

f) l’interconnessione fra le reti e l’interoperatività dei servizi telematici della Comunità e del Libano;

g) un dialogo finalizzato alla cooperazione normativa in materia di servizi internazionali, compresi gli aspetti inerenti alla protezione dei dati e della privacy.

Articolo 54

Energia

Gli aspetti prioritari della cooperazione sono i seguenti:

a) promozione delle energie rinnovabili;

b) promozione del risparmio energetico e dell’efficienza energetica;

c) ricerca applicata relativa alle reti di banche dati che collegano gli operatori economici e sociali delle parti;

d) sostegno per l’ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea.

Articolo 55

Turismo

La cooperazione punta a:

a) promuovere gli investimenti nel settore del turismo;

b) migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo;

c) promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo;

d) sottolineare l’importanza del patrimonio culturale per il turismo;

e) assicurare che venga adeguatamente mantenuta l’interazione tra turismo e ambiente;

f) rendere il turismo più concorrenziale migliorando gli standard e la professionalità;

g) intensificare gli scambi di informazioni;

h) migliorare la formazione per quanto riguarda la gestione e gli altri aspetti dell’attività alberghiera;

i) organizzare scambi di esperienze per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, segnatamente attraverso la divulgazione delle informazioni, le mostre, i congressi e le pubblicazioni in questo settore.

Articolo 56

Cooperazione doganale

1. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni relative agli scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali.

2. La cooperazione riguarda in particolare:

a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;

b) la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e del Libano;

c) gli scambi di informazioni tra esperti e la formazione professionale;

d) l’assistenza tecnica eventualmente necessaria.

3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 57

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione in questo settore si prefigge di armonizzare le metodologie delle parti e di utilizzare i dati, comprese le banche dati, in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all’elaborazione di statistiche.

Articolo 58

Tutela dei consumatori

La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunità e del Libano, e in particolare di:

a) migliorare la compatibilità delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio;

b) istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido);

c) organizzare scambi di informazioni e di esperti;

d) attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.

Articolo 59

Cooperazione volta a potenziare le istituzioni e lo Stato di diritto

Le parti ribadiscono l’importanza dello Stato di diritto e di un corretto funzionamento delle istituzioni amministrative a tutti i livelli, in particolare di quelle incaricate di applicare la legge e dell’apparato giudiziario. Un sistema giudiziario indipendente ed efficiente e una professione qualificata sono condizioni indispensabili al riguardo.

Articolo 60

Riciclaggio del denaro

1. Le parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un’assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all’istituzione e all’applicazione di norme efficaci, conformi agli standard internazionali, per combattere il riciclaggio del denaro.

Articolo 61

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata

1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, segnatamente nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; corruzione; falsificazione di strumenti finanziari; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; auto rubate.

2. Le parti collaborano strettamente per creare meccanismi e istituire norme appropriate.

3. Nell’ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l’efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure atte a conseguire questi obiettivi.

Articolo 62

Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un’impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano sui cinque principi di base enunciati nel 1998 nella sessione speciale dell’assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS).

3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione dell’impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le parti possono concordare l’inclusione di altri settori.

TITOLO VI

COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE E CULTURALE

CAPITOLO 1

Dialogo e cooperazione nel settore sociale

Articolo 63

Le parti concordano i metodi di cooperazione nei settori contemplati dal presente titolo.

Articolo 64

1. Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.

2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l’integrazione sociale dei cittadini del Libano e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;

b) all’emigrazione;

c) all’immigrazione clandestina;

d) ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini del Libano e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l’eliminazione delle discriminazioni.

Articolo 65

1. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse, volti in particolare a:

a) migliorare le condizioni di vita, specialmente nelle zone più povere e in quelle dove risiedono gli sfollati;

b) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, segnatamente attraverso l’istruzione e i mezzi di comunicazione;

c) sviluppare e consolidare i programmi libanesi di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

d) migliorare il regime previdenziale e mutualistico;

e) potenziare il sistema sanitario attraverso la cooperazione in materia di pubblica sanità e di prevenzione, di sicurezza sanitaria, di formazione medica e di gestione;

f) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani libanesi ed europei, operatori del settore giovanile, giovani rappresentanti delle ONG e altri esperti in materia di giovani residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

2. Le parti avviano un dialogo su tutte le questioni di comune interesse, segnatamente i problemi sociali quali la disoccupazione, l’inserimento dei disabili, la parità di trattamento fra uomini e donne, i rapporti di lavoro, la formazione professionale, la sicurezza e la salute sul lavoro.

Articolo 66

I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

CAPITOLO 2

Cooperazione per le questioni culturali, i mezzi audiovisivi e l’informazione

Articolo 67

1. Le parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:

a) la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (monumenti, siti, opere d’arte, libri rari e manoscritti, ecc.);

b) gli scambi di mostre d’arte e di artisti;

c) la formazione degli operatori culturali.

2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le parti si adoperano per favorire la partecipazione libanese alle iniziative comunitarie in questo campo.

3. Le parti convengono di estendere al Libano i programmi culturali della Comunità e degli Stati membri, nonché le altre attività di comune interesse.

4. Le parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni.

5. Nel definire i progetti e i programmi di cooperazione e le attività congiunte, le parti rivolgono particolare attenzione ai giovani, alle tecniche di espressione personale, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio, alla diffusione della cultura e alla comunicazione scritta o audiovisiva.

6. La cooperazione si svolge secondo le modalità di cui all’articolo 42.

CAPITOLO 3

Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell’immigrazione clandestina

Articolo 68

1. Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine:

a) ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Libano su richiesta di quest’ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali;

b) il Libano accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest’ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.

Gli Stati membri e il Libano forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità.

2. Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Per quanto riguarda il Libano, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformità del sistema giuridico libanese e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.

Articolo 69

1. Dopo l’entrata in vigore del presente accordo, le parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione.

2. Al Libano viene fornita un’adeguata assistenza finanziaria e tecnica per applicare questi accordi.

Articolo 70

Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l’immigrazione clandestina.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 71

1. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione del Libano una cooperazione finanziaria da attuare secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

2. Una volta entrato in vigore il presente accordo, le procedure in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti più adatti.

3. Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:

a) promozione delle riforme finalizzate all’ammodernamento dell’economia;

b) ricostruzione e ammodernamento delle infrastrutture economiche;

c) promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;

d) adeguamento alle ripercussioni sull’economia libanese della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, segnatamente l’industria;

e) misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale, in particolare la riforma del regime previdenziale.

Articolo 72

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità libanesi e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali del Libano volte a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all’accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione.

Articolo 73

Per garantire l’adozione di un’impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall’attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l’andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e il Libano nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 74

1. È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all’anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

2. Il Consiglio di associazione esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 75

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo libanese, dall’altra.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell’Unione europea e da un membro del governo libanese, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 76

1. Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha la facoltà di prendere decisioni nei casi ivi specificati.

2. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

3. Le sue decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 77

1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione incaricato dell’attuazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.

Articolo 78

1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo libanese, dall’altra.

2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Di norma, il Comitato di associazione si riunisce a turno nella Comunità e in Libano.

Articolo 79

1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell’accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che prendono le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 80

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l’attuazione del presente accordo. Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.

Articolo 81

Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la controparte libanese.

Articolo 82

1. Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell’applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l’applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 83

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 84

1. Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a) il regime applicato dal Libano nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Libano non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società libanesi.

Articolo 85

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l’effetto:

a) di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;

b) di impedire l’adozione o l’applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l’evasione fiscale;

c) di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 86

1. Le parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può prendere le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le parti.

3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le parti decidono inoltre che dette misure verranno prese in conformità del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione.

Le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.

Articolo 87

Gli allegati 1 e 2 e i protocolli da 1 a 5 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 88

Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono il Libano, da una parte, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall’altra.

Articolo 89

1. L’accordo è concluso per un periodo illimitato.

2. Ciascuna delle parti può denunciare l’accordo dandone notifica all’altra parte. L’accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 90

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio del Libano, dall’altra.

Articolo 91

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua araba, danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 92

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

3. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese e l’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e il Libano, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.

Articolo 93

Accordo interinale

Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell’accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità ed il Libano, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini dei titoli II e IV del presente accordo e dei relativi allegati 1 e 2 e protocolli da 1 a 5, la data di entrata in vigore dell’accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli, allegati e protocolli.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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