22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 126/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2005 del 10 giugno 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2007 al 2009, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio. (2)

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 388/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che adotta le specifiche del formulario ad hoc 2006 sul passaggio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 246/2003 (3).

(4)

La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato nel modo seguente:

1.

Dopo il punto 18af [regolamento (CE) n. 29/2004 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:

«18ag.

32005 R 0384: regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2007 al 2009, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

18ah.

32005 R 0388: regolamento (CE) n. 388/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che adotta le specifiche del formulario ad hoc 2006 sul passaggio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 246/2003 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

2.

Al punto 18ad [regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione] viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32005 R 0388: regolamento (CE) n. 388/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 7).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 384/2005 e (CE) n. 388/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 268 del 13.10.2005, pag. 21.

(2)  GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23.

(3)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 7.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.