2004/196/CE: Decisione n. 3/2004, del 10 febbraio 2004, del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 28/02/2004 pag. 0067 - 0067
Decisione n. 3/2004 del 10 febbraio 2004 del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (2004/196/CE) IL COMITATO, visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità ( di seguito "l'accordo"), firmato il 21 giugno 1999, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 11, considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002, considerando che il comitato deve adottare una decisione per l'inserimento di un organismo o taluni organismi di valutazione della conformità in un capitolo settoriale dell'allegato I dell'accordo, DECIDE: 1. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è inserito nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui all'allegato I dell'accordo. 2. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta. 3. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti. Essa diviene effettiva alla data dell'ultima di dette firme. Firmato a Berna, il 10 febbraio 2004. A nome della Confederazione svizzera Heinz Hertig Firmato a Bruxelles, il 2 febbraio 2004. In nome della Comunità europea Joanna Kioussi ALLEGATO A L'organismo di valutazione della conformità inserito nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale 8 sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui all'allegato I dell'accordo. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità si può trovare nel relativo dossier di designazione. QS Zürich AG Wehntalerstrasse Postfach 211 CH - 8057 Zürich