22004D0078

2004/78/CE: Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

Gazzetta ufficiale n. L 023 del 28/01/2004 pag. 0027 - 0069


Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

del 25 novembre 2003

relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

(2004/78/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli(1) (di seguito denominato "l'accordo agricolo"), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2) È opportuno modificare il testo delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo in considerazione dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni comunitaria e svizzera in vigore al 31 dicembre 2002.

(3) È opportuno modificare il testo delle appendici 1 e 2 dell'allegato 11 dell'accordo per tener conto delle legislazioni comunitaria e svizzera in materia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nonché delle relative modalità particolari di applicazione in materia di scambi di animali vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie bovina.

(4) L'articolo 2.3.13.8 del Codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) statuisce quanto segue: "Indipendentemente dalla situazione del paese esportatore riguardo l'encefalopatia spongiforme bovina, le amministrazioni veterinarie devono autorizzare senza restrizioni l'importazione o il transito sul territorio nazionale" dello sperma e degli embrioni di bovini,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dalle appendici riportate in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa prende effetto alla data dell'ultima firma.

Firmato a Bruxelles, il 25 novembre 2003.

In nome della Confederazione svizzera

Il capo della delegazione

Hans Wyss

In nome della Commissione europea

Il capo della delegazione

Alejandro Checchi Lang

(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

ALLEGATO

"Appendice 1

MISURE DI LOTTA/NOTIFICA DELLE MALATTIE

I. Afta epizootica

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Di norma, la Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione presa e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dalla decisione 89/531/CEE (GU L 279 del 28.9.1989, pag. 32).

II. Peste suina classica

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3. In applicazione dell'articolo 121 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera si impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei maiali selvatici in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei maiali nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

7. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica è l'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III. Peste equina

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere ad un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere si impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest'esame.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

IV. Influenza aviaria

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/40/CEE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

V. Malattia di Newcastle

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Malattie dei pesci

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. In Svizzera l'anemia infettiva dei salmonidi è classificata come un'epizoozia da eradicare, in virtù della modifica I dell'Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 28 marzo 2001 (RU 2001.1337). La situazione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente allegato.

2. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio federale di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato C della direttiva 93/53/CEE.

5. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

6. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Encefalopatia spongiforme bovina

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è: Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro la BSE.

3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da TSE sono sottoposti ad una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono uccisi per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione dell'articolo 177 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione dell'animale in caso di sospetto di BSE. L'animale sospetto deve essere ucciso in modo incruento e la sua carcassa deve essere incenerita; il cervello dell'animale deve essere inviato al laboratorio svizzero di riferimento per la BSE.

In applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina.

In applicazione degli articoli 178 e 179 dell'Ordinanza sulle epizoozie, in caso di diagnosi di BSE, in Svizzera vengono uccisi tanto gli animali infetti quanto i loro discendenti diretti. Dal 1o luglio 1999, si procede ugualmente all'uccisione dell'intera coorte (l'uccisione della mandria è stata in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

4. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Gli Stati membri della Comunità applicano un divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

Ai sensi dell'articolo 183 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1o gennaio 2001, il divieto totale di somministrazione di proteine animali agli animali di allevamento.

5. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità attuano un programma annuale per la sorveglianza della BSE. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi in seguito a macellazione speciale d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la BSE utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 175a dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la BSE tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi in seguito a macellazione speciale d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

6. Il Comitato misto veterinario è destinatario delle informazioni di cui all'articolo 6, al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.II) del regolamento (CE) n. 999/2001.

7. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Dal 1o gennaio 2003, in applicazione dell'Ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 (RS 916.406), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempreché essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR). La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 12 mesi è annoverata tra detti materiali.

In applicazione degli articoli 181 e 182 dell'Ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 122 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari, la Svizzera ha adottato una politica di rimozione dei MSR dalla catena alimentare animale e umana. La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 30 mesi è annoverata tra gli MSR.

3. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili agli Stati membri della Comunità.

In applicazione dell'articolo 4a dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale, in Svizzera devono essere inceneriti i sottoprodotti di origine animale, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

VIII. Altre malattie

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, lo scambio di informazioni avverrà nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

3. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IX. Notifica delle malattie

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, incorpora la Svizzera al sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

Appendice 2

POLIZIA SANITARIA: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO

I. Bovini e suini

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. In applicazione dell'articolo 297, primo comma, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE.

2. L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) qualunque animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l'animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) è istituito un sistema di identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria di origine;

b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono queste lesioni ad un esame di laboratorio;

e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito viene ritirata;

g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti sono stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura sono stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, hanno reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all'allegato D, capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

e) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

6. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla rinotracheite contagiosa bovina;

b) i tori di allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;

c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;

d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

e) il sequestro è abolito se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/24/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2000/502/CE (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 62) si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;

b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky tra cui prove virologiche o sierologiche;

c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

d) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici effettuati su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso ad almeno 21 giorni di intervallo hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2001/618/CE (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48), modificata da ultimo dalla decisione 2002/270/CE (GU L 93 del 10.4.2002, pag. 7), si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissible del maiale (GET) e la sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini (SRRS), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell'allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) ai sensi dell'allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adattamenti seguenti:

per il modello 1:

- al primo capoverso, le parole "Stato di origine: Svizzera (13) o" sono inserite prima delle parole "Stato membro",

- nella sezione A, le certificazioni sono adattate come segue:

- al quarto capoverso, le parole "in Svizzera o" sono inserite dopo la parola "raccolta",

- al punto 2, le parole "in Svizzera o" sono inserite dopo la parola "situato",

- quando il documento è compilato dalle autorità svizzere, al punto 2, lettere a) e b), le parole "decisione .../.../CE della Commissione" sono sostituite dalle parole "per la Svizzera, dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I)",

- nella sezione C, le certificazioni sono adattate come segue:

- al secondo capoverso, le parole "in Svizzera o" sono inserite prima delle parole "nello Stato membro" e, nell'indirizzo, le parole "o Svizzera" sono inserite dopo le parole "Stato membro",

- al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:

"- malattia: rinotracheite bovina infettiva,

- conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis,

- conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I);",

- nella nota 4 del modello 1, dopo la parola "Commissione" sono inserite le parole "o, per la Svizzera, dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I)";

per il modello 2:

- al primo capoverso, le parole "Stato di origine: Svizzera (9) o" sono inserite prima delle parole "Stato membro",

- nella sezione A, al quarto capoverso, le parole "in Svizzera o" sono inserite dopo la parola "raccolta",

- nella sezione C, le certificazioni sono adattate come segue:

- al secondo capoverso, le parole "in Svizzera o" sono inserite prima delle parole "nello Stato membro" e, nell'indirizzo, le parole "o Svizzera" sono inserite dopo le parole "Stato membro",

- al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:

"- malattia: di Aujeszky,

- conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis,

- conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I);";

per i modelli 1 e 2:

- quando i documenti sono compilati dalle autorità svizzere, le parole "veterinario ufficiale o riconosciuto" e "veterinario ufficiale" sono sostituite dalle parole "veterinario di controllo delle esportazioni",

- quando i documenti sono compilati dalle autorità svizzere, nella nota (*) relativa alla firma alla fine della sezione B dei modelli 1 e 2,

- le parole "o la Svizzera" sono inserite dopo la parola "speditore",

- le parole "in base alla decisione .../.../CE della Commissione" sono sostituite dalle parole "per la Svizzera, dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I)",

- quando i documenti sono compilati dalle autorità svizzere, nella nota (*) relativa alla firma alla fine della sezione C dei modelli 1 e 2, si tratterà della Svizzera ("in Svizzera", "verso la Svizzera"),

- al punto 2 delle Informazioni supplementari, le parole "in Svizzera o" sono inserite prima delle parole "nello Stato di origine",

- nelle note 4 e 5 del modello 2 e nelle note 7 e 8 del modello 1 sono aggiunte le parole "e, per la Svizzera, dal veterinario di controllo delle esportazioni",

- sono aggiunte una nota 9 nel modello 2 e una nota 13 nel modello 1, formulate come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti attestazioni sanitarie:

"- I bovini:

- sono identificati tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi,

- non provengono da allevamenti in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina,

- sono nati dopo il 1o giugno 2001."

II. Ovini e caprini

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo I, punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato, i caprini da ingrasso e da allevamento destinati alla Svizzera devono rispondere alle seguenti condizioni:

- i caprini dell'allevamento d'origine, di oltre sei mesi d'età, devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo tre volte nel corso degli ultimi tre anni, con un intervallo di dodici mesi,

- i caprini devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo nei trenta giorni precedenti la spedizione.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente allegato.

5. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE. Si applicano gli adattamenti seguenti:

- nei titoli, le parole "e la Svizzera (6)" sono inserite dopo la parola "europea",

- al primo capoverso, le parole "Stato di origine: Svizzera o" sono inserite prima delle parole "Stato membro",

- al punto III, lettera a), sono aggiunte le parole "o della Svizzera",

- al punto III, lettera b), secondo trattino, le parole "in Svizzera o" sono inserite dopo le parole "trenta giorni",

- al punto IV, le parole "o Svizzera" sono inserite dopo le parole "Stato membro",

- al punto V, E, punto iii), del modello III, le parole "alla Svizzera" sono inserite dopo la parola "destinati",

- al punto VI, le parole "o del veterinario di controllo delle esportazioni" sono inserite dopo le parole "veterinario ufficiale",

- è aggiunta una nota 6, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

III. Equidi

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. a) Le disposizioni dell'allegato B della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera, con i seguenti adattamenti:

- alla lettera b), le parole "o in Svizzera (f)" sono inserite dopo le parole "Stato membro",

- alla lettera c), le parole "della Svizzera o" sono inserite dopo la parola "territorio",

- Nella tabella in calce, si tratta, per la Svizzera, del timbro e della firma del veterinario di controllo delle esportazioni,

- è aggiunta una nota f), formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

b) Le disposizioni dell'allegato C della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera, con i seguenti adattamenti:

- nel titolo, sono aggiunte le parole "e la Svizzera (e)",

- al secondo capoverso, le parole "Stato speditore: Svizzera o" sono inserite prima delle parole "Stato membro",

- al punto III, le parole "o Svizzera" sono inserite dopo le parole "Stato membro",

- al punto IV(2), le parole "in Svizzera o" sono inserite prima delle parole "nello Stato membro",

- nella nota c) in calce, si tratta, per la Svizzera, del veterinario di controllo delle esportazioni,

- è aggiunta una nota e), formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

IV. Pollame e uova da cova

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

3. All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è "CH".

5. All'articolo 9, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

6. All'articolo 10, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

7. All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di paese "che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle". L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

9. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato, il pollame da allevamento e da reddito destinato alla Svizzera deve rispondere alle seguenti condizioni:

- non dev'essere stato diagnosticato alcun caso di laringotracheite infettiva aviaria nell'allevamento d'origine o nel centro d'incubazione almeno nei sei mesi precedenti la spedizione,

- il pollame in questione non dev'essere stato vaccinato contro la laringotracheite infettiva aviaria.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente allegato.

10. All'articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

11. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adattati nel modo seguente:

- alla rubrica 7 dei modelli 1, 3, 4 e 5, le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera (5)",

- alla rubrica 9 del modello 2, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (6)",

- alla rubrica 12 del modello 3 e alla rubrica 13 del modello 2, le parole "della(e) decisione(i) .../.../CE della Commissione relativa(e) a garanzie complementari in merito a ... [precisare la(e) malattia(e)]" sono sostituite dalle parole "dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV)",

- nella nota 3 dei modelli 1, 3, 4 e 5 e nella nota 4 del modello 2, le parole "o per le spedizioni verso la Svizzera" sono inserite dopo la parola "Svezia",

- sono aggiunte una nota 5 nei modelli 1, 3, 4 e 5 e una nota 6 nel modello 2, formulate come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati sanitari sono quelli previsti all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adattati nel modo seguente:

- nell'intestazione, le parole "Comunità europea" sono sostituite con "Svizzera",

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di origine" sono sostituite con "Stato di origine: Svizzera",

- alla rubrica 12 del modello 3 e alla rubrica 13 dei modelli 1, 2, 4, 5 e 6, le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite dalle parole "veterinario di controllo delle esportazioni":

e le certificazioni di cui alla lettera a) sono sostituite da:

Modello 1:

"Le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV)";

Modello 2:

"I pulcini di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV)";

Modello 3:

"Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV)";

Modello 4:

"Il pollame o le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV)";

Modello 5:

"Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV)";

Modello 6:

"Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV)";

- in calce si tratta, per la Svizzera, del timbro e della firma del veterinario di controllo delle esportazioni.

12. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V. Animali e prodotti di acquacoltura

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

3. L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere si impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.

5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. a) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E, capitolo I, della direttiva 91/67/CEE.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole "della direttiva 91/67/CEE" sono sostituite con "dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto V)".

b) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E, capitolo I, della direttiva 91/67/CEE.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole "della direttiva 91/67/CEE" sono sostituite con "dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto V)".

c) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 3 della direttiva 91/67/CEE.

d) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 4 della direttiva 91/67/CEE.

e) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché le relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla VHS, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all'allegato I della decisione 93/22/CEE della Commissione. Questo documento si applica con le seguenti modifiche:

- quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto I le parole "Stato membro di origine:" sono sostituite con "Stato di origine: Svizzera (6)",

- al punto III, le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera",

- nella nota 1, le parole "dello Stato di destinazione o" sono inserite dopo la parola "lingue",

- è aggiunta una nota 6, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto V, lettera c), le parole "di cui all'allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II della direttiva 91/67/CEE" sono sostituite con le parole: "secondo i casi, la IHN, la VHS, la bonamiosi o la marteiliosi".

f) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché le relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all'allegato II della decisione 93/22/CEE della Commissione. Questo documento si applica con le seguenti modifiche:

- quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto I le parole "Stato membro di origine:" sono sostituite con "Stato di origine: Svizzera (5)",

- al punto III, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera",

- nella nota 1, le parole "dello Stato di destinazione o" sono inserite dopo la parola "lingue",

- è aggiunta una nota 5, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo il RO 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

VI. Embrioni bovini

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente:

- alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (3)",

- è aggiunta una nota 3, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario è quello previsto all'allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente:

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta:" sono sostituite con: "Stato di raccolta: Svizzera",

- alla rubrica 13, le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite con: "veterinario di controllo delle esportazioni",

- alla rubrica 13, lettere a) e b), le parole "la direttiva 89/556/CEE" sono sostituite con "l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto VI)".

c) Per gli embrioni bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all'encefalopatia spongiforme bovina.

VII. Sperma bovino

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.

2. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'allegato D della direttiva 88/407/CEE è adattato nel modo seguente:

- alla rubrica IV e nella nota 2, i riferimenti alla direttiva 88/407/CEE sono sostituiti con "l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto VII)".

c) Per lo sperma bovino oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all'encefalopatia spongiforme bovina.

VIII. Sperma suino

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'allegato D della direttiva 90/429/CEE, con gli adattamenti seguenti:

- alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (3)",

- è aggiunta una nota 3, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'allegato D della direttiva 90/429/CEE è adattato nel modo seguente:

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con: "Stato di raccolta: Svizzera",

- alla rubrica 13, le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite con: "veterinario di controllo delle esportazioni",

- alla rubrica 13, i riferimenti alla direttiva 90/429/CEE sono sostituiti con "l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto VIII)",

- nella nota 2, le parole "; per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999." sono inserite dopo il riferimento alla direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specie

A. LEGISLAZIONI

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini del presente allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

2. La Comunità europea e la Svizzera si impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di ungulati di specie diverse da quelle considerate ai punti I, II e III, si applica il certificato sanitario previsto nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, con gli adattamenti seguenti:

- alla rubrica 7, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (11)",

- nella rubrica 14.5, le parole "dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX) o" sono inserite dopo la parola "richieste",

- la nota 8 è modificata come segue: "Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).",

- è aggiunta una nota 11, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, si applica il certificato sanitario previsto nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, con gli adattamenti seguenti:

- alla rubrica 1, le parole "Stato membro di origine:" sono sostituite con "Stato di origine: Svizzera (11)",

- alle rubriche 14, 17 e 18, le parole "veterinario ufficiale" e "veterinario ufficiale/riconosciuto" sono sostituite con: "veterinario di controllo delle esportazioni",

- la nota 8 è modificata come segue: "Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).",

- è aggiunta una nota 11, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di lagomorfi, si applica il certificato sanitario previsto nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE, con gli adattamenti seguenti:

- alla rubrica 7, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (11)",

- nella rubrica 14.5, le parole "dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX) o" sono inserite dopo la parola "richieste",

- la nota 8 è modificata come segue: "Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).",

- è aggiunta una nota 11, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea di lagomorfi, si applica il certificato sanitario previsto nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE, con gli adattamenti seguenti:

- alla rubrica 7, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (11)",

- nella rubrica 14.5, le parole "dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX) o" sono inserite dopo la parola "richieste",

- la nota 8 è modificata come segue: "Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).",

- è aggiunta una nota 11, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

Questo attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE. Le autorità svizzere possono adattare l'attestato previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), quinto trattino, al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE.

c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE. Il sistema di identificazione è quello previsto dalla decisione 94/274/CE della Commissione. Il certificato da utilizzare è quello previsto dalla decisione 94/273/CE della Commissione, con gli adattamenti seguenti:

- le parole "Stato membro di spedizione:" sono sostituite con "Stato di spedizione: Svizzera (6)",

- dopo la firma, le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite con "veterinario di controllo delle esportazioni",

- è aggiunta una nota 6, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

7. a) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE si applicano con gli adattamenti seguenti:

- nei titoli, le parole "o con la Svizzera (2)" sono inserite dopo la parola "intracomunitario",

- alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera",

- è aggiunta una nota 2, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

b) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE della Commissione si applicano con gli adattamenti seguenti:

- nei titoli, le parole "o con la Svizzera (2)" sono inserite dopo la parola "intracomunitario",

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta:" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera",

- alla rubrica 13, le parole "di controllo delle esportazioni" sono inserite dopo "veterinario",

- alla rubrica 13, le autorità svizzere possono riprendere per esteso le disposizioni che vi sono citate,

- è aggiunta una nota 2, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.",

- le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite con "veterinario di controllo delle esportazioni".

8. a) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:

- alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (6)",

- è aggiunta una nota 6, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

b) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta:" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera (6)",

- alla rubrica 13 e dopo la firma, le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite con: "veterinario di controllo delle esportazioni",

- alla rubrica 13.1.2, le parole "di uno Stato membro" sono sostituite con "della Svizzera",

- è aggiunta una nota 6, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

9. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:

- alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (5)",

- è aggiunta una nota 5, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta:" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera (5)",

- alla rubrica 13, le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite con: "veterinario di controllo delle esportazioni",

- alla rubrica 13.1.2, le parole "di uno Stato membro" sono sostituite con "della Svizzera",

- è aggiunta una nota 5, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

10. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:

- nel titolo, le parole "o con la Svizzera (3)" sono inserite dopo la parola "intracomunitario",

- alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera",

- è aggiunta una nota 3, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:

- nel titolo, le parole "o con la Svizzera (3)" sono inserite dopo la parola "intracomunitario",

- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta:" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera",

- alla rubrica 13, le parole "di controllo delle esportazioni" sono inserite dopo "veterinario",

- è aggiunta una nota 3, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.",

- le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite con "veterinario di controllo delle esportazioni".

11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

12. Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi considerati al punto 1, i certificati previsti nella seconda e nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE si applicano mutatis mutandis con gli adattamenti seguenti:

per il certificato della seconda parte:

- alla rubrica 1, le parole "Stato di origine: Svizzera (8) o" sono inserite prima delle parole "Stato membro",

- alla rubrica 7, le parole "Stato di destinazione: Svizzera o" sono inserite prima delle parole "Stato membro",

- quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, alle rubriche 16 e 17 le parole "veterinario ufficiale" e "veterinario ufficiale/riconosciuto" sono sostituite con "veterinario di controllo delle esportazioni",

- la nota 5 è modificata come segue: "Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).",

- è aggiunta una nota 8, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.",

per il certificato della terza parte:

- alla rubrica 1, le parole "Stato di origine: Svizzera (10) o" sono inserite prima delle parole "Stato membro",

- alla rubrica 7, le parole "Stato di destinazione: Svizzera o" sono inserite prima delle parole "Stato membro",

- alla rubrica 14, le parole "o, per la Svizzera, veterinario di controllo delle esportazioni" sono inserite dopo "autorità competente,",

- quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, alle rubriche 17 e 18 le parole "veterinario ufficiale" e "veterinario ufficiale/riconosciuto" sono sostituite con "veterinario di controllo delle esportazioni",

- la nota 7 è modificata come segue: "Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).",

- è aggiunta una nota 10, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.".

Appendice 3

IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI E DI TALUNI PRODOTTI ANIMALI DAI PAESI TERZI

I. Comunità europea - Legislazione

A. Bovini, suini, ovini e caprini

Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11)

B. Equidi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla decisione 2002/160/CE della Commissione (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37)

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE del Consiglio (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29)

D. Animali di acquacoltura

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE del Consiglio (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12)

E. Molluschi

Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa le norme che disciplinano la produzione e l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/226/CE della Commissione (GU L 75 del 16.3.2002, pag. 65)

F. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23)

G. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

H. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dalla decisione 2000/39/CE della Commissione (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 21)

I. Altri animali vivi

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, ai regolamenti comunitari di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione (GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 21)

II. Svizzera - Legislazione

Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 16 ottobre 2002 (RS 916.443.11)

III. Norme di applicazione

Di norma, l'Ufficio federale di veterinaria applicherà le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a prescindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Qualora l'Ufficio federale di veterinaria desideri attuare misure meno restrittive, ne informa anzitutto i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Nell'attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate.

Appendice 4

ZOOTECNIA, COMPRESA L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

I. Comunità europea - Legislazione

A. Bovini

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 94/28/CE (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)

B. Suini

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

C. Ovini, caprini

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)

D. Equidi

a) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55)

b) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60)

E. Animali di razza pura

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

F. Importazione dai paesi terzi

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)

II. Svizzera - Legislazione

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali, modificata da ultimo il 18 ottobre 2000 (RS 916.310). Le disposizioni della presente appendice saranno rivedute non appena possibile, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle autorità svizzere.

III. Disposizioni transitorie

Fatte salve le disposizioni relative ai controlli zootecnici di cui alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a garantire che le spedizioni di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni siano effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

Appendice 5

CONTROLLI E CANONI

CAPITOLO 1

Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

I. Sistema ANIMO

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, inserisce la Svizzera nel sistema informatico ANIMO. Se necessario, vengono definite misure transitorie nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Norme per gli equini

I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

L'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

- notifica la spedizione degli animali al veterinario ufficiale del paese di destinazione con 48 ore di anticipo,

- procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati,

- rilascia un certificato conforme ad un modello definito dal Comitato misto veterinario.

2. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verificarne la conformità alle norme del presente allegato.

3. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

4. Il detentore degli animali deve dichiarare per iscritto che:

a) accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario della Comunità/della Svizzera;

b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato;

c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

5. Il pascolo dev'essere limitato ad una zona frontaliera di 10 km oppure, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ad una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

6. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie.

Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere e, se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

IV. Norme specifiche

A. Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale ad uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del dipartimento Haut-Rhin o dei Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

B. Gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

C. Gli animali destinati al cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell'enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

D. Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro punto del territorio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notificato alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tragitto.

V. Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera

A. Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari.

B. Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rilasciato dalle autorità del primo paese terzo destinatario.

VI. Disposizioni generali

Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II-V.

A. Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all'importazione sono soggetti ai seguenti controlli:

- controlli documentali.

B. Gli animali vivi originari di paesi terzi diversi da quelli di cui al presente allegato, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE del Consiglio (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1), sono soggetti ai seguenti controlli:

- controlli documentali.

VII. Punti di entrata - Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

A. Per la Comunità:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Per la Svizzera:

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 2

Importazioni dai paesi terzi

I. Legislazione

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.4.1991, pag. 56), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE del Consiglio (GU L 162 del 1.7.1996, pag. 1).

II. Modalità di applicazione

A. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri sono situati presso gli aeroporti di Basilea-Mulhouse, di Ferney-Voltaire/Ginevra e di Zurigo. Le ulteriori modifiche sono di competenza del Comitato misto veterinario.

B. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

CAPITOLO 3

Disposizioni specifiche

- Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/aeroporto di Ginevra e St. Louis/aeroporto di Basilea saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

- Per la Svizzera, i casi degli aeroporti di Ginevra-Cointrin e di Basilea-Mulhouse saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

I. Mutua assistenza

A. LEGISLAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

L'applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

II. Identificazione degli animali

A. LEGISLAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

2. Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1o luglio 1999.

3. Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Sistema SHIFT

A. LEGISLAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, inserisce la Svizzera nel sistema SHIFT, come previsto dalla decisione 92/438/CEE del Consiglio.

IV. Protezione degli animali

A. LEGISLAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della direttiva 91/628/CE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importazioni dai paesi terzi.

2. L'informazione di cui all'articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all'articolo 65 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 16 ottobre 2002 (RS 916.443.11).

4. L'informazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

V. Sperma, ovuli ed embrioni

Le disposizioni del capitolo 1, punto VI, e del capitolo 2 della presente appendice si applicano mutatis mutandis.

VI. Canoni

A. Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi terzi diversi da quelli di cui al presente allegato, le autorità svizzere si impegnano a riscuotere canoni almeno equivalenti a quelli previsti nell'allegato C, capitolo 2, della direttiva 96/43/CE.

B. Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all'importazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i seguenti canoni:

2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR ed un massimo di 175 EUR per partita.

C. Non viene riscosso alcun canone:

- per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea,

- per gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno,

- per gli animali destinati al cantone dei Grigioni,

- per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE,

- per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio della Svizzera,

- per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità,

- per gli equidi.

D. Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni:

1 EUR/capo per il paese di spedizione e 1 EUR/capo per il paese di destinazione, entro un minimo di 10 EUR ed un massimo di 100 EUR per partita.

E. Ai fini del presente capitolo, s'intende per "partita" un quantitativo omogeneo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o documento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico speditore, provenienti dallo stesso paese o dalla stessa regione d'esportazione ed aventi la medesima destinazione.

Appendice 6

PRODOTTI ANIMALI

CAPITOLO I

Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

Prodotti:

Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano

Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano

>SPAZIO PER TABELLA>

Prodotti: Rifiuti di origine animale

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I

I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera

Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci.

I modelli di certificato verranno discussi, se del caso, nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Nell'attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

CAPITOLO III

Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I

Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa che essa riterrà equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell'esame effettuato.

Appendice 11

PUNTI DI CONTATTO

- Per la Comunità europea

Direttore Sicurezza alimentare; sanità dei vegetali, sanità e benessere degli animali, questioni internazionali

Direzione generale "Salute e tutela dei consumatori" (DG SANCO)

Commissione europea

Rue Froissart, 101 B-1049 Bruxelles

Altri contatti importanti:

Direttore Ufficio alimentare e veterinario Grange Irlanda

Capo Unità Questioni internazionali in materia alimentare, veterinaria e fitosanitaria

Direzione generale "Salute e tutela dei consumatori" (DG SANCO)

Commissione europea

Rue Froissart, 101 B-1049 Bruxelles

- Per la Svizzera

Ufficio federale di veterinaria CH-3003 Berna Tel. (41-31) 323 85 01/02 Fax (41-31) 324 82 56

Altri contatti importanti:

Ufficio federale della sanità pubblica

Unità principale sicurezza delle derrate alimentari

CH-3003 Berna Tel. (41-31) 322 95 55 Fax (41-31) 322 95 74

Centrale del Servizio d'ispezione e di consulenza per l'economia lattiera Schwarzenburgstraße 161 CH-3097 Liebefeld-Berna Tel. (41-31) 323 81 03 Fax (41-31) 323 82 27".