25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XIII dell’accordo, dopo il punto 26d (regolamento (CE) n. 792/94 della Commissione) è inserito il punto seguente:

«26e.

32003 R 2327: regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono modificate come segue:

a)

l’allegato II del regolamento diventa l’allegato III;

b)

il testo seguente è inserito dopo l’allegato I del regolamento:

“ALLEGATO II

Punti disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006

 

2004

2005

2006

Islanda

572

544

515

Liechtenstein

104 000

98 527

93 053

Norvegia

26 299

24 915

23 531”

»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2327/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.